Aggiornato a ottobre 2026
Chi gestisce un negozio di intimo e si trova a fine stagione con il magazzino pieno, le fatture dei marchi scadute e due o tre mensilità di affitto non pagate, raramente si rivolge subito a un professionista. Prima chiede in giro: al collega del negozio accanto, al rappresentante del marchio, al gruppo di commercianti su un social. E riceve risposte che sembrano sensate, perché quasi sempre contengono un pezzo di verità. Il problema è che quel pezzo, staccato dal resto della norma, porta a decisioni sbagliate nei momenti in cui i termini corrono.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi aspetta l’udienza di sfratto convinto di avere “tre mesi di grazia”, o lascia scadere i quaranta giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo pensando che “tanto la merce si può restituire”, si ritrova con un titolo esecutivo definitivo e con un ventaglio di soluzioni molto più stretto.
In questa guida mettiamo alla prova, una per una, le sette convinzioni che circolano più spesso tra i commercianti al dettaglio dell’abbigliamento intimo:
- “Se il marchio mi manda un decreto ingiuntivo, ormai devo pagare e basta.”
- “La merce che non ho venduto la restituisco al fornitore e il debito si cancella.”
- “Il marchio può chiudermi il rapporto quando vuole, e io non posso farci niente.”
- “Per lo sfratto del negozio ci sono i termini di grazia, come per la casa.”
- “Se mi mandano via, il proprietario mi deve comunque l’indennità di avviamento.”
- “Le procedure di crisi sono roba da grandi aziende: un negozio può solo chiudere.”
- “Se chiudo la società i debiti spariscono, e io personalmente non rischio nulla.”
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la crisi di un piccolo negozio è, tecnicamente, la crisi di un’impresa minore: un terreno disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in cui contano gli strumenti del sovraindebitamento e della composizione negoziata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera all’interno degli organismi che istruiscono concordati minori, liquidazioni controllate ed esdebitazioni; ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura che guida le trattative con i creditori nella composizione negoziata, anche per le imprese sotto soglia. Le stesse regole che questa guida spiega sono quelle che lo Studio applica ogni giorno dall’interno delle procedure.
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Mito n. 1 — “Se il marchio mi manda un decreto ingiuntivo, ormai devo pagare e basta”
Il mito
“Il decreto ingiuntivo è una condanna del giudice: se arriva, non resta che pagare o farsi pignorare.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci. Il decreto ingiuntivo arriva con l’intestazione del tribunale, con la formula “ingiunge di pagare” e, spesso, con la dicitura “provvisoriamente esecutivo”. Per chi non frequenta le aule giudiziarie sembra a tutti gli effetti una sentenza. A questo si aggiunge l’esperienza diretta: molti commercianti hanno visto colleghi ricevere un decreto e, poco dopo, un pignoramento del conto corrente o degli incassi POS. Il fondo di verità esiste: se non ci si oppone nei termini, il decreto diventa definitivo e acquista la forza di una sentenza passata in giudicato.
La realtà
In realtà la norma dice una cosa diversa. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso senza contraddittorio, cioè sulla base della sola documentazione prodotta dal creditore (fatture, estratto autentico delle scritture contabili, conferme d’ordine). Il giudice non ha ascoltato il negoziante. Proprio per questo l’ordinamento gli concede uno strumento: l’opposizione, da proporre con atto di citazione entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). Con l’opposizione si apre un giudizio ordinario di cognizione in cui il negoziante, pur figurando formalmente come attore, è nella sostanza il convenuto: il marchio-fornitore resta onerato della prova del proprio credito.
Le contestazioni tipiche, nel settore dell’intimo, sono molto concrete:
- merce consegnata in ritardo rispetto alla stagione (un riassortimento di costumi arrivato a fine luglio ha un valore commerciale diverso da quello consegnato ad aprile);
- taglie, colori o modelli diversi da quelli ordinati;
- difetti della merce, contestati nei termini della garanzia per vizi (art. 1495 c.c.);
- resi non accreditati o note di credito promesse e mai emesse;
- clausole contrattuali del franchising o della concessione di vendita (minimi d’acquisto, penali, obblighi di riassortimento) che possono essere nulle, inefficaci o riducibili.
Quando il negoziante eccepisce un inadempimento o un adempimento inesatto del fornitore, entra in gioco un principio consolidato: chi agisce per il pagamento deve provare la fonte del credito; il debitore deve provare il fatto estintivo, ma se oppone l’inesatto adempimento è il creditore a dover dimostrare di aver adempiuto correttamente. È la regola fissata dalle Sezioni Unite nel 2001 e mai abbandonata.
C’è poi un passaggio che il passaparola ha completamente perso per strada. Dopo la riforma Cartabia, per i contratti di franchising (oltre che per le locazioni e l’affitto d’azienda) la mediazione è condizione di procedibilità. Nel giudizio di opposizione, l’onere di avviarla grava sulla parte che ha chiesto l’ingiunzione, cioè sul marchio: lo hanno stabilito le Sezioni Unite nel 2020 e il legislatore lo ha poi codificato nell’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010. Se il creditore opposto non attiva la mediazione, il decreto può essere revocato. Non è un cavillo: è un tavolo di confronto in più, che spesso diventa la sede naturale per un piano di rientro negoziato.
Infine, la provvisoria esecuzione non è definitiva: con l’opposizione si può chiedere al giudice di sospenderla per gravi motivi (art. 649 c.p.c.).
La prova
- Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533: nelle azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento il creditore prova il titolo e allega l’inadempimento; se il debitore eccepisce un adempimento inesatto, la prova dell’esatto adempimento spetta al creditore.
- Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596: nell’opposizione a decreto ingiuntivo in materia soggetta a mediazione obbligatoria, l’onere di promuoverla grava sul creditore opposto; in mancanza, il decreto viene revocato.
Cosa rischia chi ci crede
Chi lascia scadere i quaranta giorni perde ogni possibilità di contestare il merito: il decreto diventa definitivo (art. 647 c.p.c.) e le eccezioni sulla merce difettosa o sui resi non accreditati non potranno più essere fatte valere, salvo i casi eccezionali dell’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.). Il marchio, a quel punto, può notificare il precetto e procedere al pignoramento degli incassi, del conto corrente o dei beni del negozio, con un debito cresciuto di interessi moratori commerciali (D.Lgs. 231/2002) e spese legali liquidate nel decreto.
Mito n. 2 — “La merce che non ho venduto la restituisco al fornitore e il debito si cancella”
Il mito
“Se la stagione è andata male, rimando indietro i capi invenduti e non devo più niente al marchio.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce da una pratica reale. Nel commercio dell’intimo convivono contratti molto diversi, e alcuni prevedono davvero la restituzione. Il caso tipico è la merce in conto vendita (in termini giuridici, il contratto estimatorio, artt. 1556-1558 c.c.): il marchio consegna i capi, il negoziante li paga solo se li vende e, entro il termine stabilito, può restituire quelli rimasti. Molti negozianti hanno lavorato con questa formula per alcune linee, magari i capi moda o le collezioni capsule, e la estendono mentalmente a tutto il rapporto con il fornitore.
La realtà
Vero, ma solo a metà: la restituzione libera dal debito solo se il contratto è davvero un conto vendita e solo nei termini pattuiti. Bisogna distinguere almeno tre situazioni:
| Tipo di rapporto | Chi è proprietario della merce | Si può restituire l’invenduto? |
|---|---|---|
| Acquisto “a fermo” (riassortimenti ordinari, concessione di vendita) | Il negoziante, dalla consegna | No, salvo patto espresso di reso |
| Contratto estimatorio (conto vendita) | Il fornitore, finché il negoziante non paga il prezzo | Sì, entro il termine fissato |
| Franchising con clausole di reso o di “buy-back” | Dipende dal contratto | Solo nei limiti delle clausole |
Nella concessione di vendita, contratto atipico molto diffuso con i marchi di intimo e corsetteria, il negoziante compra la merce in proprio e la rivende con il marchio del concedente: i riassortimenti sono vendite a tutti gli effetti, spesso con obblighi di acquisto minimo per stagione. Lo stesso vale per molti contratti di franchising regolati dalla L. 129/2004, dove l’affiliato acquista dall’affiliante le collezioni.
Nel conto vendita, invece, la legge dà due regole importanti. La prima: il negoziante non è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo se la restituzione è diventata impossibile, anche per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c.): capi rovinati, smarriti o venduti sottocosto restano a suo carico. La seconda: i beni in conto vendita non possono essere pignorati dai creditori del negoziante finché il prezzo non è pagato (art. 1558 c.c.), il che rende essenziale qualificare correttamente ogni linea di merce anche in vista di un eventuale pignoramento o di una procedura di crisi.
Un punto spesso trascurato: anche quando la merce è stata acquistata a fermo, la sua restituzione concordata può essere una componente di un accordo transattivo o di un piano di rientro. Ma è appunto un accordo, che va negoziato e scritto, non un diritto che si esercita da soli spedendo i colli al magazzino del marchio.
La prova
Qui la prova è anzitutto nel testo del codice civile: l’art. 1556 c.c. definisce il contratto estimatorio come quello in cui una parte consegna beni mobili all’altra, la quale si obbliga a pagarne il prezzo salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Fuori da questo schema, la compravendita si perfeziona con il consenso e la proprietà passa al compratore (art. 1376 c.c.): il prezzo è dovuto a prescindere dalla rivendita.
Cosa rischia chi ci crede
Chi spedisce la merce indietro senza un accordo rischia di trovarsi con il debito intatto e senza più la merce, che il fornitore potrebbe trattenere a titolo di “deposito” o rifiutare. Nel frattempo il decreto ingiuntivo arriva comunque, con le fatture dei riassortimenti, e il negoziante ha perso anche la possibilità di vendere quei capi nei saldi per ricavare liquidità.
Mito n. 3 — “Il marchio può chiudermi il rapporto quando vuole, e io non posso farci niente”
Il mito
“Il contratto lo ha scritto il marchio: se decide di togliermi l’insegna o smettere di fornirmi, posso solo subire.”
Perché ci credono in tanti
Il rapporto tra un grande marchio di intimo e un singolo negozio è sbilanciato, e chi ha firmato un contratto di franchising o di concessione lo sa bene: condizioni standard, clausole di recesso, penali, obblighi di arredamento e di immagine coordinata. Molti contratti prevedono effettivamente il recesso con preavviso. E quando il negozio accumula insoluti, il marchio ha davvero strumenti forti: sospendere le forniture, risolvere il contratto per inadempimento, escutere la garanzia.
La realtà
La legge sul franchising, però, non è un foglio bianco riempito dal marchio. La L. 129/2004 impone regole precise a tutela dell’affiliato, e la giurisprudenza ne ha esteso la portata:
- il contratto va redatto per iscritto a pena di nullità (art. 3, comma 1);
- se a tempo determinato, deve garantire una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento, comunque non inferiore a tre anni (art. 3, comma 3);
- l’affiliante deve consegnare, almeno trenta giorni prima della firma, il contratto e una serie di informazioni (art. 4), e deve comportarsi con lealtà, correttezza e buona fede fornendo ogni dato necessario (art. 6);
- se ha fornito false informazioni, l’affiliato può chiedere l’annullamento del contratto e il risarcimento (art. 8).
La Cassazione nel 2024 ha chiarito un punto decisivo: anche nel franchising a tempo indeterminato, l’affiliante che recede prima che siano trascorsi tre anni compie un recesso contrario a buona fede, abusivo e arbitrario, perché impedisce all’affiliato di ammortizzare l’investimento fatto. Il principio di tutela dell’investimento, quindi, non dipende dall’etichetta che il marchio ha scelto per il contratto.
Anche sul fronte delle penali il negoziante non è disarmato: una penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice anche d’ufficio (art. 1384 c.c.), come affermato dalle Sezioni Unite nel 2005. Nei contratti di franchising e concessione si trovano spesso penali per mancato raggiungimento dei minimi d’acquisto o per chiusura anticipata del punto vendita: il loro importo va sempre misurato rispetto all’interesse effettivo del marchio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, legge il contratto con il marchio su due piani contemporaneamente: quello delle eccezioni da far valere in giudizio e quello delle leve da usare al tavolo delle trattative.
Va detto con onestà anche il rovescio: se l’affiliato è gravemente inadempiente nei pagamenti, la risoluzione del contratto da parte del marchio è uno sbocco legittimo. La tutela dell’investimento non trasforma il negoziante moroso in un soggetto intoccabile. Il punto è che la gravità dell’inadempimento va valutata (art. 1455 c.c.) tenendo conto anche di eventuali inadempimenti del marchio (forniture tardive, assistenza mancata, informazioni precontrattuali inesatte), che possono giustificare un’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) o compensare in tutto o in parte il dovuto.
La prova
- Cass., Sez. III civ., 2 maggio 2024, n. 11737: nel franchising a tempo indeterminato il recesso dell’affiliante prima del decorso del triennio è contrario a buona fede e abusivo, perché il triennio coincide con il tempo minimo per ammortizzare l’investimento dell’affiliato.
- Cass., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128: il potere del giudice di ridurre la penale manifestamente eccessiva può essere esercitato anche d’ufficio.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa di non avere difese accetta la chiusura del rapporto e firma, magari, una scrittura di “risoluzione consensuale” con riconoscimento integrale del debito e rinuncia a ogni pretesa. Così facendo abbandona eventuali crediti risarcitori (per recesso abusivo o per informazioni precontrattuali false) che avrebbero potuto compensare in parte gli insoluti, e consegna al marchio un documento che vale come riconoscimento di debito (art. 1988 c.c.), utilissimo per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
Mito n. 4 — “Per lo sfratto del negozio ci sono i termini di grazia, come per la casa”
Il mito
“Anche se mi intimano lo sfratto, all’udienza chiedo il termine di grazia, pago con calma e il contratto si salva.”
Perché ci credono in tanti
Perché il termine di grazia esiste davvero. L’art. 55 della L. 392/1978 consente al conduttore di sanare la morosità in udienza o di ottenere un termine (fino a novanta giorni, o centoventi in casi particolari) per pagare canoni, oneri e spese, evitando la risoluzione. È una regola nota, raccontata da avvocati, amici e articoli di giornale, e spesso viene riferita senza precisare a quali contratti si applica. Chi ha vissuto uno sfratto per l’abitazione la dà per scontata anche per il negozio.
La realtà
Il termine di grazia dell’art. 55 L. 392/1978 vale solo per le locazioni a uso abitativo: per il negozio non si applica. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite già nel 1999, e da allora l’orientamento non è cambiato. Nelle locazioni commerciali la sorte del contratto si decide con le regole generali sulla risoluzione per inadempimento: il giudice valuta se l’inadempimento abbia non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), e dopo la proposizione della domanda di risoluzione il conduttore non può più adempiere per evitare lo scioglimento del contratto (art. 1453, comma 3, c.c.).
Anche la “tolleranza” di venti giorni prevista dall’art. 5 L. 392/1978 riguarda le abitazioni. Nel negozio, perciò, il ritardo di due o tre mensilità può bastare per ottenere la risoluzione, se il giudice lo ritiene grave in rapporto all’economia complessiva del contratto.
Il procedimento è quello della convalida di sfratto per morosità (artt. 658 e ss. c.p.c.):
- il locatore notifica l’intimazione con la citazione per la convalida, con un termine a comparire non inferiore a venti giorni (art. 660 c.p.c.);
- se il conduttore non compare o non si oppone, il giudice convalida lo sfratto (art. 663 c.p.c.);
- se si oppone, il giudice può comunque emettere un’ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva quando l’opposizione non è fondata su prova scritta (art. 665 c.p.c.), e il processo prosegue con il rito delle locazioni (art. 667 c.p.c.);
- dopo il mutamento del rito scatta la mediazione obbligatoria, che in materia di locazione è condizione di procedibilità.
Questo non significa che non ci sia spazio di manovra. Prima dell’udienza si può trattare con il proprietario un piano di rientro, eventualmente con rinuncia all’intimazione; in giudizio si possono far valere contestazioni reali (canoni non dovuti per inagibilità dei locali, aggiornamenti ISTAT applicati male, oneri accessori non documentati); e nella composizione negoziata o nel concordato minore il rapporto di locazione rientra nella gestione complessiva della crisi. Ma tutto questo va preparato prima dell’udienza, non improvvisato in aula.
La prova
- Cass., Sez. Un., 28 luglio 1999, n. 272: la sanatoria giudiziale della morosità prevista dall’art. 55 L. 392/1978 non si applica alle locazioni di immobili adibiti a uso diverso dall’abitazione.
- Art. 1453, comma 3, c.c.: dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si presenta all’udienza con un assegno per i canoni arretrati, convinto che basti, rischia di uscire con un’ordinanza di rilascio. Da lì parte l’esecuzione per rilascio: preavviso, accesso dell’ufficiale giudiziario, eventuale forza pubblica. Per un negozio di intimo significa perdere la posizione commerciale, lo spazio espositivo e, come vedremo nel mito successivo, anche l’indennità di avviamento.
Mito n. 5 — “Se mi mandano via, il proprietario mi deve comunque l’indennità di avviamento”
Il mito
“Dopo tanti anni nel locale, l’avviamento me lo devono pagare in ogni caso: diciotto mensilità non me le toglie nessuno.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è solido. L’art. 34 L. 392/1978 riconosce al conduttore di immobili adibiti ad attività commerciali con contatto diretto con il pubblico (e un negozio di intimo rientra pienamente nella categoria, ex art. 35) un’indennità pari a diciotto mensilità dell’ultimo canone, che raddoppia se entro un anno il locale viene destinato alla stessa attività o ad attività affine. Chi ha visto un collega ricevere l’indennità dopo la disdetta del proprietario ricorda la cifra, non le condizioni.
La realtà
L’indennità di avviamento non spetta quando il rapporto cessa per risoluzione dovuta a inadempimento del conduttore. Lo dice testualmente l’art. 34, comma 1: l’indennità è dovuta nei casi di cessazione del rapporto non dovuta a risoluzione per inadempimento, disdetta o recesso del conduttore, né a una procedura concorsuale. Il passaparola ha tenuto la parte “diciotto mensilità” e ha cancellato la parte “salvo che”.
Le conseguenze pratiche sono nette:
- sfratto per morosità → nessuna indennità;
- recesso del conduttore (anche per gravi motivi, art. 27 L. 392/1978) → nessuna indennità;
- diniego di rinnovo del locatore alla prima scadenza per uno dei motivi dell’art. 29, o disdetta alla seconda scadenza → indennità dovuta;
- apertura di una procedura concorsuale (oggi, le procedure del CCII) → l’art. 34 esclude l’indennità.
Quest’ultimo punto merita attenzione: chi valuta una procedura di crisi deve considerare l’effetto sulla locazione e sull’avviamento. Non sempre, però, il negozio in crisi deve lasciare il locale: in un concordato minore in continuità il contratto può proseguire, e la locazione diventa un tassello del piano.
C’è un’altra regola che i commercianti conoscono poco: quando l’indennità è dovuta, l’esecuzione del rilascio è condizionata al suo pagamento (art. 34, comma 3). È una tutela forte, ma vale solo se il rapporto non si è chiuso per colpa del conduttore. Per questo, in una fase di difficoltà, la scelta tra subire lo sfratto, negoziare un’uscita concordata o attivare uno strumento di crisi ha anche un peso economico preciso, calcolabile.
La prova
La prova, in questo caso, è nel testo di legge: art. 34, comma 1, L. 392/1978, che subordina l’indennità alla cessazione del rapporto “non dovuta a risoluzione per inadempimento, disdetta o recesso del conduttore”. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’escludere l’indennità quando la cessazione deriva dalla risoluzione per morosità. Per le ricadute di questo principio sulla gestione della crisi rinviamo al blocco sulle sentenze, dove lo colleghiamo alle pronunce sul procedimento di sfratto.
Cosa rischia chi ci crede
Chi resta moroso contando sull’avviamento come “cuscinetto” per compensare i canoni arretrati scopre, alla fine del giudizio, di non avere alcun credito da opporre. Peggio: il proprietario, dopo la convalida, può chiedere il pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere fino alla riconsegna, oltre all’eventuale danno. Il “cuscinetto” diventa un debito ulteriore.
Mito n. 6 — “Le procedure di crisi sono roba da grandi aziende: un negozio può solo chiudere”
Il mito
“Concordati, piani, ristrutturazioni sono per le società con cento dipendenti. Per un negozio come il mio o si paga tutto o si chiude.”
Perché ci credono in tanti
Per decenni è stato così, almeno nella percezione comune. La vecchia legge fallimentare era pensata per imprese di una certa dimensione, e il piccolo commerciante restava in una zona grigia: non fallibile, ma senza strumenti per rinegoziare i debiti. La L. 3/2012 sul sovraindebitamento ha aperto una strada, ma per anni è rimasta poco conosciuta. Le notizie sui giornali, poi, parlano quasi solo di grandi crisi aziendali.
La realtà
Il CCII, nella versione oggi vigente dopo i correttivi (da ultimo il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), offre al piccolo negozio un percorso completo e dedicato. Il negozio di intimo che rientra nella nozione di impresa minore ha accesso a strumenti propri, pensati proprio per la sua dimensione.
L’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII) è quella che, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve), ha avuto congiuntamente: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. La gran parte dei negozi monomarca o multimarca di intimo rientra in questi limiti.
Per l’impresa minore il menù è questo:
1. Composizione negoziata per le imprese sotto soglia (art. 25-quater CCII). L’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando il risanamento appare ragionevolmente perseguibile, presenta istanza al segretario generale della camera di commercio, che nomina un esperto indipendente. Si apre una trattativa con i creditori (marchi, proprietario, banca), durante la quale l’imprenditore può chiedere le misure protettive: i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Se le trattative vanno a buon fine, si può concludere un contratto con i creditori idoneo ad assicurare la continuità, una convenzione di moratoria o un accordo sottoscritto anche dall’esperto. In alternativa, l’imprenditore può proporre un concordato minore, chiedere la liquidazione controllata o proporre il concordato semplificato.
2. Concordato minore (artt. 74-83 CCII). Si propone tramite l’OCC ed è pensato soprattutto per proseguire l’attività: il negoziante presenta un piano con cui paga i creditori in misura e tempi sostenibili, anche con soddisfazione parziale di alcuni, e i creditori votano. Con il decreto di apertura il giudice può bloccare le azioni esecutive. La Cassazione, nell’ottobre 2025, ha però ricordato che la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione: non si possono pagare i chirografari prima o meglio dei privilegiati senza le condizioni di legge, pena l’inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio.
3. Liquidazione controllata (artt. 268 e ss. CCII) ed esdebitazione (artt. 278 e ss.). Quando il negozio non è risanabile, la liquidazione controllata sostituisce per l’impresa minore la liquidazione giudiziale (l’ex fallimento, che per l’impresa minore non è prevista) e conduce, a determinate condizioni, alla liberazione dai debiti residui.
Lo Studio Monardo, attraverso le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC dell’Avvocato, conosce questi strumenti dall’interno: per questo può valutare con precisione quale percorso è percorribile e quale no. Ma nessuno di questi strumenti è automatico: richiedono requisiti, documentazione contabile ordinata, un piano credibile e, soprattutto, tempestività.
La prova
- Art. 25-quater CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024: disciplina la composizione negoziata per le imprese sotto soglia, l’istanza alla camera di commercio, gli esiti possibili delle trattative e gli strumenti alternativi.
- Cass., Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28574: la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione, secondo il rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII alle regole del concordato preventivo; in difetto è inammissibile, anche d’ufficio, prima dell’omologa.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che l’unica alternativa sia “pagare tutto o chiudere” spesso continua a pagare i creditori che fanno più pressione, magari con i soldi destinati all’IVA o ai contributi, finché la situazione precipita. Arriva agli strumenti di crisi quando il patrimonio è già stato eroso da pignoramenti, e quando il piano non è più sostenibile. In più, pagamenti preferenziali effettuati nell’imminenza della procedura possono essere oggetto di contestazione.
Mito n. 7 — “Se chiudo la società i debiti spariscono, e io personalmente non rischio nulla”
Il mito
“Il negozio è intestato alla S.r.l.: se la chiudo o la metto in liquidazione, i debiti restano alla società e io sono salvo.”
Perché ci credono in tanti
Perché in linea di principio è vero: la società a responsabilità limitata risponde delle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio (art. 2462 c.c.), e i soci non rispondono personalmente dei debiti sociali. È la ragione per cui molti negozianti hanno scelto la S.r.l., anche semplificata. Il passaparola, però, si ferma qui.
La realtà
Nella pratica del commercio al dettaglio, quasi sempre il titolare ha firmato garanzie personali, e sono quelle a riportare i debiti sulla sua testa:
- la fideiussione a favore della banca per il fido di cassa, l’anticipo fatture o il finanziamento per l’arredo del negozio;
- la garanzia personale a favore del marchio, richiesta come condizione per l’affiliazione o per concedere dilazioni sui riassortimenti;
- la fideiussione o il deposito nel contratto di locazione del locale.
Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944 c.c.): il creditore può rivolgersi direttamente a lui, senza prima escutere la società, salvo che sia stato pattuito il beneficio di escussione. Cancellare la società dal registro delle imprese non estingue la garanzia; anzi, i creditori sociali insoddisfatti possono anche rivolgersi ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.).
Ci sono però difese reali, che il mito opposto (“la fideiussione è sempre valida e non c’è niente da fare”) ignora. Le fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI del 2003, che l’autorità antitrust ha ritenuto in parte frutto di un’intesa anticoncorrenziale, sono parzialmente nulle nelle clausole che replicano quelle censurate: tra queste, la deroga all’art. 1957 c.c., che prevede la liberazione del fideiussore se il creditore non agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite nel dicembre 2021. Se la clausola di deroga cade, torna applicabile il termine di sei mesi, e la banca che è rimasta inerte può aver perso il diritto verso il garante.
Inoltre, il titolare-fideiussore che non riesce a far fronte alle garanzie può accedere personalmente agli strumenti del sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata ed esdebitazione), con una valutazione specifica sulla sua qualifica, sul tipo di debiti e sulla meritevolezza.
La prova
- Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994: le fideiussioni conformi allo schema ABI dichiarato in parte contrario alla normativa antitrust sono nulle solo parzialmente, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dell’intesa vietata, salvo che risulti una diversa volontà delle parti.
- Art. 1957 c.c.: il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate.
Cosa rischia chi ci crede
Chi chiude la società convinto di essersi liberato riceve, di lì a qualche mese, il precetto della banca o del marchio come fideiussore, con il rischio di pignoramento dello stipendio di un nuovo lavoro, del conto personale o della quota della casa. E spesso lo riceve quando la società è già cancellata, i documenti contabili sono dispersi e le eccezioni che si sarebbero potute sollevare (vizi della merce, resi non accreditati, nullità di clausole) sono molto più difficili da provare.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili ma non riferiti a casi reali. Servono a vedere, in sequenza, che cosa accade quando si agisce credendo al mito e che cosa cambia quando si agisce conoscendo la regola.
Ipotesi 1 — Il decreto ingiuntivo del marchio lasciato scadere
Dati di partenza. Negozio di intimo in franchising, debito verso l’affiliante per riassortimenti della stagione primavera-estate pari a 27.860 €, di cui 4.315 € relativi a una consegna di costumi arrivata il 24 luglio, cioè a stagione praticamente conclusa. Il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, viene notificato martedì 3 marzo 2026.
Sequenza se si crede al mito n. 1. Il negoziante, convinto di non avere scampo, non fa nulla. Il termine di quaranta giorni scade il 12 aprile 2026, che è una domenica, e slitta quindi a lunedì 13 aprile 2026 (art. 155 c.p.c.). Passata quella data il decreto è definitivo. Il marchio notifica il precetto e, decorsi dieci giorni, pignora presso la banca il conto su cui confluiscono gli incassi POS. Al capitale si sommano gli interessi moratori commerciali e le spese liquidate. La contestazione sulla consegna tardiva da 4.315 € è persa.
Sequenza se si conosce la regola. Entro il 13 aprile si propone opposizione: si contesta la consegna tardiva (e si chiede di verificare se il contratto prevedesse finestre di consegna), si eccepisce l’eventuale inadempimento dell’affiliante agli obblighi di assistenza, si chiede la sospensione della provvisoria esecuzione. Trattandosi di franchising, dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione tocca al marchio avviare la mediazione: è lì che si può discutere un piano di rientro sulla parte non contestata, pari a 23.545 €, magari in diciotto rate da 1.308 €. Nessun esito è garantito, ma le opzioni restano aperte.
Ipotesi 2 — Lo sfratto affrontato contando sul termine di grazia e sull’avviamento
Dati di partenza. Locazione commerciale in centro storico, canone mensile di 2.340 €, contratto al nono anno (quindi nel secondo sessennio). Morosità di quattro mensilità: 9.360 €. Intimazione di sfratto per morosità con udienza fissata al 18 novembre 2026.
Sequenza se si crede ai miti n. 4 e n. 5. Il negoziante si presenta in udienza con l’intenzione di chiedere novanta giorni per pagare. Il giudice gli spiega che per le locazioni non abitative l’art. 55 non si applica; poiché l’opposizione non è fondata su prova scritta, emette ordinanza di rilascio. Il negoziante pensa almeno di poter contare sull’indennità di avviamento: diciotto mensilità sarebbero 42.120 €, e il doppio, 84.240 €, se il locale venisse riaffittato entro un anno per un’attività affine. Ma la cessazione deriva da risoluzione per inadempimento: l’indennità non è dovuta. Al debito di 9.360 € si aggiungono i canoni maturati fino alla riconsegna.
Sequenza se si conosce la regola. Appena ricevuta l’intimazione, e prima dell’udienza, si verifica il contratto (aggiornamenti ISTAT, oneri accessori, eventuali vizi dei locali), si apre una trattativa con il locatore per un piano di rientro con rinuncia all’azione, e si valuta se la crisi del negozio è tale da richiedere uno strumento complessivo (composizione negoziata sotto soglia o concordato minore) nel quale inserire anche la locazione. Ogni strada ha conseguenze diverse sulla sorte del contratto e dell’avviamento, e va scelta conoscendole.
Ipotesi 3 — La S.r.l. chiusa e le garanzie del titolare
Dati di partenza. S.r.l. unipersonale titolare del negozio. Debiti: banca 61.470 € (fido e finanziamento per l’arredo), garantiti da fideiussione omnibus del titolare su modulo conforme allo schema ABI; marchio 18.930 €, garantiti da garanzia personale del titolare; proprietario dell’immobile 7.020 €. Attivo residuo della società: merce e arredi stimati in 11.600 €.
Sequenza se si crede al mito n. 7. Il titolare liquida la società, svende la merce, paga per primo il proprietario (che “faceva più pressione”) e chiede la cancellazione. Alcuni mesi dopo riceve due precetti come garante, per un totale di 80.400 € di capitale. Nel frattempo i documenti sui resi non accreditati dal marchio sono andati persi.
Sequenza se si conosce la regola. Prima di qualsiasi scelta si verificano le garanzie: la fideiussione bancaria contiene la deroga all’art. 1957 c.c.? Se sì, quella clausola può essere nulla, e occorre controllare se la banca abbia agito contro la società entro sei mesi dalla scadenza. Si verifica se la società rientra nei limiti dell’impresa minore e se è ancora risanabile con una composizione negoziata sotto soglia; in caso contrario si valuta, per la società, la liquidazione controllata, e per il titolare, in parallelo, una procedura di sovraindebitamento personale per gestire i debiti di garanzia. L’ordine dei pagamenti non si decide in base a chi telefona più spesso.
Il fondo di verità
Nessuno dei sette miti è nato dal nulla. Ciascuno contiene un frammento reale, che ricomposto nel quadro giusto diventa un’informazione utile.
Il decreto ingiuntivo è davvero pericoloso, ma lo è per il suo meccanismo temporale, non perché sia una condanna inappellabile. Il frammento di verità del mito n. 1 è che il tempo lavora per il creditore: quaranta giorni passano in fretta, specie quando il negoziante è in negozio dieci ore al giorno. La regola corretta è che quel termine va usato, non subito.
La restituzione della merce esiste davvero, ma solo nel conto vendita o quando il contratto la prevede. Molti negozi lavorano contemporaneamente con formule diverse: una linea in conto vendita, i continuativi acquistati a fermo, le collezioni moda in concessione. Mettere ordine nei contratti, linea per linea, è il primo passo per sapere che cosa si deve davvero e che cosa no.
Il marchio ha davvero un potere contrattuale superiore, ed è vero che può risolvere il contratto se il negoziante non paga. Ma la L. 129/2004 e la clausola generale di buona fede limitano il recesso arbitrario, impongono trasparenza precontrattuale e consentono al giudice di ridurre penali eccessive. Il frammento vero (“il marchio è più forte”) non equivale a “il negoziante non ha difese”.
Il termine di grazia esiste davvero, ma è una regola delle abitazioni. Il frammento di verità del mito n. 4 è che il pagamento conta: anche nelle locazioni commerciali la gravità dell’inadempimento è valutata dal giudice, e un rientro negoziato prima della domanda di risoluzione può cambiare tutto.
L’indennità di avviamento esiste davvero, ed è consistente. Ma è il compenso per la perdita di una posizione commerciale che il conduttore subisce senza colpa: per questo la legge la nega a chi ha causato la risoluzione con la propria morosità o ha scelto di andarsene.
Le procedure di crisi una volta erano davvero lontane dal piccolo commercio, e i nomi (“concordato”, “liquidazione”) continuano a evocare grandi aziende. Il CCII, invece, ha costruito una corsia apposita per l’impresa minore, con la composizione negoziata sotto soglia gestita in camera di commercio e con il concordato minore e la liquidazione controllata gestiti tramite gli OCC.
La responsabilità limitata della S.r.l. è un principio vero, ma la limitazione riguarda il patrimonio sociale, non le garanzie che il titolare ha firmato in proprio. Il frammento di verità del mito n. 7 si ricompone così: la società protegge il socio, salvo dove il socio ha scelto di garantire personalmente.
Il filo comune è uno: ogni regola che il passaparola semplifica ha delle condizioni, e sono proprio le condizioni a decidere l’esito.
Mito vs realtà in tabella
La tabella che segue riassume le sette convinzioni esaminate e la loro correzione essenziale. Non sostituisce l’analisi del singolo caso, perché in ciascuna riga le condizioni concrete (il tipo di contratto con il marchio, la fase della locazione, la presenza di garanzie personali, i numeri dell’impresa) possono spostare la risposta. Serve però come promemoria rapido, da tenere a portata di mano quando arriva una notifica.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Il decreto ingiuntivo del marchio va pagato e basta | Si può opporre entro 40 giorni dalla notifica; il marchio deve provare il credito; nel franchising tocca a lui avviare la mediazione |
| La merce invenduta si restituisce e il debito sparisce | Solo nel conto vendita (contratto estimatorio) e nei termini pattuiti; la merce acquistata a fermo va pagata |
| Il marchio può chiudere il rapporto quando vuole | La L. 129/2004 tutela l’investimento: recesso prima di tre anni contrario a buona fede; penali eccessive riducibili anche d’ufficio |
| Per lo sfratto del negozio c’è il termine di grazia | L’art. 55 L. 392/1978 non si applica alle locazioni non abitative; decide la gravità dell’inadempimento |
| L’avviamento spetta comunque | Non spetta se il rapporto cessa per morosità o recesso del conduttore |
| Le procedure di crisi sono solo per grandi aziende | L’impresa minore ha la composizione negoziata sotto soglia, il concordato minore, la liquidazione controllata |
| Chiusa la S.r.l., il titolare non rischia nulla | Le fideiussioni e le garanzie personali sopravvivono; alcune clausole delle fideiussioni ABI possono però essere nulle |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso pagare il marchio a rate anche se ha già ottenuto il decreto ingiuntivo?
Sì, ma solo se il marchio accetta. Il piano di rientro è un accordo, non un diritto. Va scritto con attenzione: chi firma un piano di rientro riconosce il debito (art. 1988 c.c.) e interrompe la prescrizione; per questo è importante che contenga le riserve sulle partite contestate, chiarisca la sorte del decreto e delle spese, e preveda conseguenze proporzionate in caso di ritardo su una rata. Durante una composizione negoziata, il piano può diventare parte di un accordo più ampio con tutti i creditori.
Quindi è vero che, se pago tutto l’arretrato prima dell’udienza, lo sfratto si ferma?
Dipende. Nelle locazioni commerciali non esiste un diritto alla sanatoria. Se il pagamento avviene prima che il locatore abbia proposto la domanda di risoluzione, la situazione è diversa da quella in cui avviene dopo: dall’intimazione, l’art. 1453, comma 3, c.c. impedisce di adempiere per evitare la risoluzione. Resta possibile che il locatore, ricevuto il pagamento, rinunci all’azione: per questo il pagamento va accompagnato da un accordo scritto.
Quindi è vero che con la composizione negoziata il marchio non può più sospendermi le forniture?
Dipende dalle misure protettive e dalla fase. Se le misure protettive sono state richieste e operano nei confronti di quel creditore, la legge limita la possibilità di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o di risolverli per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Non è però una garanzia di forniture illimitate a credito: la continuità dei rapporti va negoziata con l’esperto e con il marchio, e le nuove forniture vanno pagate.
Quindi è vero che l’esdebitazione cancella anche le fideiussioni che ho firmato?
No, non in automatico. L’esdebitazione riguarda il soggetto che ha attraversato la procedura. Se a fare la procedura è la S.r.l., la liberazione della società non libera il titolare-fideiussore: i creditori conservano i loro diritti contro i garanti. Il titolare che non riesce a sostenere le garanzie deve valutare un percorso di sovraindebitamento proprio.
Quindi è vero che posso chiudere il negozio e restituire le chiavi quando voglio?
No. Il recesso anticipato del conduttore commerciale è ammesso se previsto dal contratto oppure per gravi motivi, con preavviso di almeno sei mesi (art. 27 L. 392/1978). Restituire le chiavi senza questi presupposti espone al pagamento dei canoni fino alla scadenza o fino a una nuova locazione, e comporta comunque la perdita dell’indennità di avviamento.
Le sentenze che smontano i miti
In questo blocco raccogliamo le pronunce richiamate nel testo, ciascuna agganciata al mito che ridimensiona. Abbiamo scelto di indicare solo provvedimenti con estremi precisi e verificabili; dove la smentita di un mito poggia direttamente sul testo di legge, lo abbiamo segnalato senza attribuire alla giurisprudenza affermazioni che non abbiamo potuto riscontrare.
Sul decreto ingiuntivo del fornitore (mito n. 1)
Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533.
Principio, in sintesi: chi agisce per ottenere l’adempimento di un contratto deve dimostrare la fonte del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l’inadempimento; spetta al debitore provare di aver pagato. Ma se il debitore contesta un adempimento inesatto (merce difettosa, consegna fuori termine), è il creditore a dover dimostrare di aver eseguito correttamente la prestazione.
Perché conta qui: nell’opposizione al decreto ingiuntivo del marchio, le contestazioni sulla qualità e sui tempi delle forniture spostano sul fornitore l’onere di dimostrare l’esatto adempimento.
Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596.
Principio, in sintesi: quando il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riguarda una materia in cui la mediazione è obbligatoria, è il creditore che ha ottenuto il decreto a dover attivare la procedura di mediazione; se non lo fa, il decreto è revocato.
Perché conta qui: dopo la riforma Cartabia il franchising è tra le materie soggette a mediazione obbligatoria, così come la locazione; il principio, oggi recepito nell’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010, apre un tavolo di confronto che il marchio non può evitare.
Sui contratti con i marchi (miti n. 2 e n. 3)
Cass., Sez. III civ., 2 maggio 2024, n. 11737.
Principio, in sintesi: nel franchising a tempo indeterminato, anche in forme “leggere”, l’affiliante non può recedere prima di tre anni: il recesso anticipato è contrario a buona fede e abusivo, perché impedisce all’affiliato di recuperare l’investimento.
Perché conta qui: smentisce l’idea che il marchio possa chiudere il rapporto a piacimento e offre una base per eventuali pretese risarcitorie da opporre in compensazione.
Cass., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128.
Principio, in sintesi: la riduzione della penale manifestamente eccessiva è un potere che il giudice può esercitare anche senza un’espressa domanda della parte.
Perché conta qui: le penali per mancato raggiungimento dei minimi d’acquisto o per chiusura anticipata del punto vendita, frequenti nei contratti di franchising e concessione, non vanno accettate come cifre intoccabili.
Artt. 1556-1558 c.c. (contratto estimatorio).
Principio: nel conto vendita il prezzo è dovuto salvo restituzione nel termine; l’impossibilità di restituire non libera chi ha ricevuto la merce; i beni non sono pignorabili dai creditori del negoziante finché il prezzo non è pagato.
Perché conta qui: è la norma che delimita con precisione il mito n. 2.
Sulla locazione del negozio (miti n. 4 e n. 5)
Cass., Sez. Un., 28 luglio 1999, n. 272.
Principio, in sintesi: la possibilità di sanare in giudizio la morosità, prevista dall’art. 55 L. 392/1978, è riservata alle locazioni abitative; per gli immobili a uso diverso valgono le regole generali sulla risoluzione per inadempimento.
Perché conta qui: è la pronuncia che chiude la questione del “termine di grazia” per il negozio.
Art. 34 L. 392/1978.
Principio: l’indennità per la perdita dell’avviamento è esclusa quando la cessazione del rapporto deriva da risoluzione per inadempimento, disdetta o recesso del conduttore; quando è dovuta, il rilascio è condizionato al suo pagamento.
Perché conta qui: smonta il mito n. 5 direttamente sul piano testuale.
Sugli strumenti di crisi (mito n. 6)
Cass., Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28574.
Principio, in sintesi: anche nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione dei privilegi, nei limiti del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII alla disciplina del concordato preventivo; la violazione rende la proposta inammissibile ed è rilevabile d’ufficio prima dell’omologa.
Perché conta qui: conferma che il concordato minore è uno strumento pienamente utilizzabile dal piccolo negozio, ma con regole rigorose che vanno rispettate già nella costruzione del piano.
Art. 25-quater CCII (testo modificato dal D.Lgs. 136/2024).
Principio: l’impresa sotto soglia in squilibrio può chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto; le trattative possono concludersi con un contratto con i creditori, una convenzione di moratoria o un accordo sottoscritto dall’esperto, oppure aprire la strada al concordato minore, alla liquidazione controllata o al concordato semplificato.
Perché conta qui: è la norma che smentisce alla radice l’idea che un negozio non abbia strumenti negoziali di crisi.
Sulle garanzie del titolare (mito n. 7)
Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994.
Principio, in sintesi: le fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI ritenute anticoncorrenziali sono nulle solo in quelle clausole, mentre il resto della garanzia resta valido, salvo prova di una diversa volontà delle parti.
Perché conta qui: il titolare garante non è automaticamente liberato, ma la caduta della deroga all’art. 1957 c.c. può rendere decisivo il comportamento della banca nei sei mesi successivi alla scadenza.
Art. 1957 c.c.
Principio: il fideiussore è liberato se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, non ha proposto e diligentemente coltivato le proprie istanze contro il debitore.
Perché conta qui: è la regola che riprende vigore quando la clausola di deroga è nulla.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti concreti. Ecco come lavoriamo quando un negozio di intimo arriva da noi con debiti verso i marchi e affitto arretrato.
- Ricostruiamo la mappa dei contratti con i marchi. Leggiamo ogni contratto di franchising, concessione di vendita o fornitura e classifichiamo linea per linea la merce: acquistata a fermo, in conto vendita, con clausole di reso. Così stabiliamo che cosa è davvero dovuto.
- Verifichiamo la conformità del franchising alla L. 129/2004. Controlliamo forma scritta, durata minima, documentazione precontrattuale consegnata e correttezza delle informazioni ricevute, per individuare eventuali cause di annullamento o pretese risarcitorie.
- Esaminiamo ogni decreto ingiuntivo entro i quaranta giorni. Calcoliamo il termine esatto, confrontiamo fatture, documenti di trasporto e resi, e redigiamo l’opposizione con le contestazioni sulla merce e sulle clausole, chiedendo, se ne ricorrono i presupposti, la sospensione della provvisoria esecuzione.
- Gestiamo la mediazione obbligatoria. Nei rapporti di franchising e di locazione verifichiamo che il creditore abbia attivato la mediazione e la usiamo come sede per proporre un piano di rientro sostenibile.
- Difendiamo il negozio nel procedimento di sfratto. Esaminiamo contratto, aggiornamenti del canone e oneri accessori, prepariamo l’eventuale opposizione e trattiamo con il locatore prima dell’udienza.
- Calcoliamo l’impatto di ogni scelta sull’avviamento. Confrontiamo, numeri alla mano, le conseguenze di sfratto, uscita concordata e prosecuzione del contratto all’interno di uno strumento di crisi.
- Redigiamo i piani di rientro. Scriviamo accordi con riserve sulle partite contestate, rate commisurate agli incassi e clausole di decadenza proporzionate.
- Valutiamo i requisiti di impresa minore e lo strumento adatto. Con i commercialisti dello staff verifichiamo i parametri dell’art. 2 CCII e la sostenibilità del risanamento, per scegliere tra composizione negoziata sotto soglia, concordato minore, liquidazione controllata.
- Accompagniamo l’istanza ex art. 25-quater CCII e la proposta di concordato minore. Prepariamo la documentazione per la camera di commercio o per l’OCC, costruiamo il piano rispettando l’ordine dei privilegi e partecipiamo alle trattative con marchi, banca e proprietario.
- Analizziamo le garanzie personali del titolare. Esaminiamo fideiussioni e garanzie, verifichiamo la presenza delle clausole dello schema ABI e il rispetto del termine dell’art. 1957 c.c., e valutiamo un percorso di sovraindebitamento personale fino all’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un negozio in crisi pesa in modo particolare la competenza di Gestore della crisi e fiduciario OCC: è proprio presso gli OCC che si istruiscono il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione, e conoscerne dall’interno i passaggi consente di impostare un piano che regga al vaglio dell’organismo e del giudice. A questa si affianca la qualifica di Esperto Negoziatore, che porta al tavolo della composizione negoziata sotto soglia la conoscenza delle dinamiche con cui l’esperto conduce le trattative.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza dispersioni tra professionisti diversi nelle varie fasi.
Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i primi si occupano di opposizioni, sfratto, contratti e garanzie; i secondi della ricostruzione contabile, dei parametri di impresa minore e della sostenibilità del piano. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo ogni documento e costruiremo la strategia: non promettiamo risultati, ci impegniamo sui mezzi.
Chiusura
L’informazione corretta è la prima difesa. Un negozio di intimo con debiti verso i marchi e affitto arretrato non è un caso disperato per definizione, ma lo diventa facilmente se le decisioni vengono prese seguendo il passaparola: lasciando scadere un’opposizione, contando su un termine di grazia che non esiste, chiudendo la società senza guardare le garanzie firmate.
La crisi del piccolo commercio è oggi una materia del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con strumenti specifici per l’impresa minore che passano dagli OCC e dalla composizione negoziata. È esattamente il terreno delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, a cui si aggiunge l’abilitazione di cassazionista per seguire le opposizioni fino all’ultimo grado.
📩 Prima che scada il prossimo termine, raccontaci la situazione del tuo negozio: i contatti dello Studio Monardo ti aspettano al termine di questa guida.
