Due persone vivono sotto lo stesso tetto da anni. Non sono sposate e non hanno un’unione civile. Hanno però un mutuo cointestato, un contratto d’affitto firmato in due quando cercavano casa, un finanziamento per l’auto in cui uno è il debitore e l’altro il coobbligato. A un certo punto le rate non si pagano più. La domanda che arriva in studio è sempre la stessa: possiamo affrontare i debiti insieme, con un’unica procedura, oppure ognuno deve andare per conto suo?
La risposta breve è sì. L’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) include espressamente i conviventi di fatto della legge n. 76/2016 tra i “membri della stessa famiglia” che possono presentare un’unica domanda. Ma la risposta breve non basta. Per i conviventi la procedura familiare ha una cronologia sua: comincia prima del deposito, all’anagrafe del Comune, e può incrinarsi dopo l’omologazione, se la coppia si separa mentre il piano è ancora in corso. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire.
Questo articolo ricostruisce la procedura in ordine di tempo, con date feriali vere: dalla verifica della convivenza al conferimento dell’incarico all’OCC (lunedì 2 novembre 2026), dalle comunicazioni al Fisco al deposito del ricorso unico, dal decreto di apertura alle osservazioni dei creditori, fino all’omologazione, al reclamo e agli anni di esecuzione del piano. In ogni tappa vediamo che cosa cambia per una coppia di fatto rispetto ai coniugi: la prova della convivenza, il regime patrimoniale (che senza contratto non c’è), i debiti cointestati e quelli garantiti dall’altro.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è proprio la materia delle abilitazioni del suo titolare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed è professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’organismo che deve attestare la convivenza, ricostruire le due masse e scrivere la relazione. Ed è avvocato cassazionista: se il tribunale nega l’omologazione o dichiara inammissibile il ricorso congiunto, la stessa linea difensiva prosegue nel reclamo e fino all’ultimo grado.
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La mappa temporale: dall’anagrafe all’ultima rata
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene vedere l’intera sequenza su una sola pagina. Il calendario che segue è una ipotesi dimostrativa costruita sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), lo strumento più frequente quando entrambi i conviventi sono lavoratori dipendenti o pensionati. Le date sono state scelte e verificate perché cadano in giorni feriali; quando un termine scadrebbe di sabato o di domenica, lo abbiamo spostato al lunedì successivo.
Il punto di partenza non è il ricorso. Per i coniugi il vincolo familiare è scritto nell’atto di matrimonio; per i conviventi di fatto va dimostrato. Per questo la prima tappa si colloca prima del giorno 0. Il giorno 0 è il conferimento dell’incarico all’OCC. Da lì il calendario corre su termini di legge precisi: 7 giorni per le comunicazioni dell’OCC agli enti della riscossione, 15 giorni per le loro risposte, fino a 15 giorni per le integrazioni chieste dal giudice, 30 giorni per la comunicazione ai creditori, 20 giorni per le osservazioni, 10 giorni per la relazione finale dell’OCC, 2 giorni per la pubblicazione della sentenza, poi gli anni dell’esecuzione con le relazioni semestrali.
| Tappa | Data nell’ipotesi | Che cosa accade | Termine di legge | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 1. Prima del giorno 0 | ottobre 2026 | Verifica della stabile convivenza, dichiarazione anagrafica, eventuale contratto | Nessun termine; prova necessaria | L. 76/2016, commi 36-37; art. 66 c. 2 CCII |
| 2. Giorno 0 | lunedì 2 novembre 2026 | Incarico a un solo OCC per entrambi | Avvio dei termini dell’OCC | Art. 68 c. 1 CCII |
| 3. Giorni 1-22 | entro lunedì 9 e martedì 24 novembre 2026 | Comunicazioni a riscossione e uffici fiscali; inventario dei debiti comuni | 7 giorni + 15 giorni | Art. 68 c. 4 CCII |
| 4. Settimane 3-10 | novembre-dicembre 2026 | Scelta dello strumento, piano, eventuale contratto di convivenza | 10 giorni per la trasmissione del contratto al Comune | Art. 66 c. 1; L. 76/2016, cc. 50-53 |
| 5. Giorno 74 | venerdì 15 gennaio 2027 | Deposito del ricorso unico con due masse | Sospensione degli interessi | Artt. 66 c. 3, 67, 68 c. 5 CCII |
| 6. Giorno 93 | mercoledì 3 febbraio 2027 | Decreto di ammissibilità, pubblicazione, misure protettive | Fino a 15 giorni per integrazioni; 30 giorni per il reclamo contro l’inammissibilità | Art. 70 cc. 1, 4 CCII |
| 7. Giorni 105-135 | 15 febbraio – 17 marzo 2027 | Comunicazione ai creditori, osservazioni, relazione dell’OCC | 30 + 20 + 10 giorni | Art. 70 cc. 1, 3, 6 CCII |
| 8. Giorni 163-196 | 14 aprile – 17 maggio 2027 | Sentenza di omologazione, pubblicazione, eventuale reclamo | 2 giorni per la pubblicazione; reclamo ex art. 51 | Art. 70 cc. 7, 8 CCII |
| 9. Dal 2027 in avanti | prima relazione entro metà ottobre 2027 | Esecuzione, relazioni semestrali, eventuale fine della convivenza | 6 mesi tra le relazioni; 6 mesi dalla relazione finale per la revoca | Artt. 71, 72 CCII |
Ogni riga della tabella corrisponde a una delle sezioni che seguono. Due avvertenze. La prima: i tempi effettivi dipendono dal tribunale e dall’OCC, e possono essere più lunghi di quelli minimi qui indicati. La seconda: se uno dei due conviventi non è consumatore (per esempio è un artigiano o un professionista), il binario cambia e si passa al concordato minore; ne parliamo nella sezione sui binari paralleli.
Prima del giorno 0: la verifica della convivenza all’anagrafe
Cosa succede
La storia di una procedura familiare tra conviventi comincia, di fatto, allo sportello anagrafico o davanti a un certificato di stato di famiglia. Prima ancora di incaricare l’OCC, la coppia deve sapere se rientra nella definizione di “conviventi di fatto” e se può dimostrarlo. È il passaggio che per i coniugi non esiste: chi è sposato porta l’estratto dell’atto di matrimonio e la questione è chiusa. Per chi convive, invece, il legame è un fatto, e i fatti vanno provati.
Siamo in ottobre 2026. I due conviventi della nostra ipotesi vivono insieme da sei anni, nella casa acquistata in comproprietà con un mutuo cointestato. Hanno un figlio di quattro anni. Risultano nello stesso stato di famiglia? È il primo documento da controllare.
La norma
L’art. 66, comma 2, CCII stabilisce che, oltre al coniuge, sono considerati membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Il rinvio è preciso: non a qualunque coppia che condivide un appartamento, ma ai conviventi definiti da quella legge.
Il comma 36 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 descrive i conviventi di fatto come due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non sono legate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Il sesso dei due partner è irrilevante. Il comma 37 aggiunge che, per l’accertamento della stabile convivenza, si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica, cioè alla dichiarazione con cui si costituisce una famiglia anagrafica ai sensi degli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b), del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989).
Ne derivano tre requisiti da verificare uno per uno:
- entrambi maggiorenni;
- legame affettivo di coppia e reciproca assistenza, con carattere di stabilità;
- nessun vincolo ostativo: né parentela o affinità tra loro, né matrimonio o unione civile, né (secondo la lettura prevalente ricordata anche dalla dottrina) un matrimonio non sciolto con una terza persona.
L’ultimo punto è il più insidioso. Un convivente ancora formalmente sposato con un’altra persona, in attesa di divorzio, rischia di non rientrare nella definizione del comma 36, anche se convive da anni. In quel caso la strada della procedura familiare “come conviventi di fatto” diventa incerta, e bisogna valutare se esista un altro titolo per accedervi.
Il nodo della dichiarazione anagrafica: costitutiva o solo probatoria?
Qui il calendario si ferma su una domanda che ha conseguenze pratiche. Se la coppia non ha mai reso la dichiarazione anagrafica, è comunque “convivente di fatto”? Una parte rilevante della dottrina e della giurisprudenza di merito risponde di sì: la dichiarazione serve a dimostrare la convivenza, non a crearla. Un contributo pubblicato su diritto.it richiama in questo senso il Tribunale di Milano, sez. IX, ordinanza del 31 maggio 2016, che ha valorizzato la natura fattuale della convivenza e il ruolo della dichiarazione anagrafica come mezzo di prova; lo stesso contributo ricorda Cass. civ., Sez. III, 14 maggio 2013, n. 11550, secondo cui le risultanze anagrafiche hanno valore soltanto presuntivo e la residenza effettiva può essere provata con ogni mezzo. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 7 del 2026 (depositata il 23 gennaio 2026), ha ragionato sulla sostanza del legame stabile di coppia, come definito dal comma 36, e non sul dato formale; secondo il commento che abbiamo letto, la registrazione è una prova privilegiata ma non esclusiva.
In una procedura concorsuale, però, la prudenza impone di non affidarsi a una prova “alternativa” se si può avere quella privilegiata. Il giudice del sovraindebitamento decide sulla base dei documenti allegati alla domanda e della relazione dell’OCC. Se lo stato di famiglia mostra due residenze diverse, il ricorso congiunto parte già con un’obiezione da superare.
I termini che si attivano
In questa fase non corre alcun termine di legge. Corre però un tempo pratico: le pratiche anagrafiche richiedono di regola qualche settimana, perché il Comune può disporre accertamenti sulla effettiva dimora abituale. Conviene quindi muoversi prima dell’incarico all’OCC, non dopo.
Cosa può fare la coppia ora
- Richiedere lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi: sono i primi allegati.
- Se i due risultano in famiglie anagrafiche diverse pur vivendo insieme, rendere la dichiarazione anagrafica di costituzione della nuova famiglia prima di avviare la procedura.
- Raccogliere le prove di fatto della convivenza: contratto di locazione o atto d’acquisto cointestato, utenze a nome di entrambi, mutuo cointestato, polizze, corrispondenza allo stesso indirizzo.
- Verificare che nessuno dei due sia ancora legato da un matrimonio o da un’unione civile non sciolti.
Ciò che invece non conviene fare è “costruire” una convivenza a ridosso della domanda. Un cambio di residenza effettuato poche settimane prima del deposito, senza alcuna storia comune documentata, verrà guardato con sospetto: l’OCC deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione (art. 68, comma 2, lett. c, CCII) e non può attestare ciò che non risulta.
L’errore tipico di questa fase
Dare per scontato che “vivere insieme” basti. Due amici che dividono un appartamento non sono conviventi di fatto ai sensi del comma 36: manca il legame affettivo di coppia. Possono essere “conviventi” nel senso materiale, ma non sono “membri della stessa famiglia” ai sensi dell’art. 66, comma 2. E senza la qualità di familiari, la convivenza da sola non apre la porta alla procedura familiare.
Quanto dura realmente
Se la coppia ha già una famiglia anagrafica comune, la tappa si esaurisce in pochi giorni: il tempo di ottenere i certificati. Se invece occorre regolarizzare la posizione anagrafica, bisogna mettere in conto da alcune settimane a un paio di mesi, secondo i tempi del Comune. È tempo ben speso: riduce il rischio che il ricorso venga dichiarato inammissibile come ricorso familiare.
Giorno 0, lunedì 2 novembre 2026: un solo OCC, un incarico per due
Cosa succede
Siamo al giorno 0. I due conviventi presentano all’Organismo di composizione della crisi una richiesta congiunta di assistenza. L’OCC nomina un gestore della crisi, che seguirà entrambe le posizioni. È il momento in cui la procedura familiare prende forma: un solo professionista, un solo fascicolo, due patrimoni distinti da ricostruire.
La scelta dell’OCC non è neutra. L’art. 68, comma 1, CCII richiede che la domanda sia presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente, individuato dall’art. 27, comma 2. I conviventi hanno la stessa residenza e quindi, di regola, lo stesso tribunale. È uno dei vantaggi pratici della convivenza: la competenza è unica fin dall’inizio, senza i problemi che sorgono quando i familiari vivono in città diverse.
La norma
L’art. 66, comma 1, CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Per i conviventi di fatto il primo presupposto coincide con la loro stessa definizione: la stabile convivenza è ciò che li rende “familiari” per la legge. In altre parole, finché la convivenza dura, la coppia di fatto soddisfa automaticamente il requisito alternativo della convivenza, senza dover dimostrare anche l’origine comune dei debiti.
È una differenza importante rispetto ad altri familiari. Due fratelli che vivono in città diverse devono provare che il loro sovraindebitamento ha un’origine comune (per esempio una garanzia prestata per la stessa impresa di famiglia). Due conviventi di fatto no: basta la convivenza. Questo non significa che l’origine comune sia irrilevante. Quando c’è (il mutuo cointestato, il finanziamento firmato insieme), rafforza la domanda e aiuta il giudice a capire perché una trattazione unitaria ha senso. Il Tribunale di Forlì, nella sentenza n. 20/2025 depositata il 14 febbraio 2025, ha ritenuto ammissibile il ricorso congiunto di due ricorrenti qualificati come conviventi proprio osservando che erano soddisfatti entrambi i presupposti: la convivenza e l’esistenza di una parte di debito comune.
Il comma 5 dell’art. 66, modificato dal D.Lgs. n. 136/2024, stabilisce poi che il compenso dell’OCC è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale: non si sommano due incarichi pieni, ma uno solo, diviso secondo il criterio indicato dalla norma.
Conviventi di fatto, familiari conviventi, uniti civilmente: tre posizioni diverse
Il giorno 0 è anche il momento in cui il gestore deve inquadrare con precisione la posizione dei richiedenti, perché la parola “conviventi” nell’art. 66 compare in due sensi diversi. Nel comma 1 indica una condizione di fatto: familiari che vivono insieme. Nel comma 2 indica uno status: i conviventi di fatto della legge n. 76/2016, che diventano familiari proprio in virtù del loro legame. Confondere i due piani porta a errori di impostazione.
Si possono distinguere tre situazioni ricorrenti.
| Chi chiede insieme | È “familiare” ai sensi dell’art. 66 c. 2? | Presupposto del c. 1 | Prova essenziale |
|---|---|---|---|
| Coppia di fatto stabile, stessa famiglia anagrafica | Sì, come conviventi di fatto | Convivenza (insita nello status); eventualmente anche origine comune | Stato di famiglia, dichiarazione anagrafica, documenti della vita comune |
| Parti di un’unione civile | Sì, come parti dell’unione civile | Convivenza oppure origine comune | Certificato dell’unione civile; residenza se si invoca la convivenza |
| Convivente di fatto e figlio maggiorenne dell’altro, nella stessa casa | Per il figlio verso il genitore sì (parentela); verso il convivente del genitore la questione è aperta | Convivenza | Stato di famiglia comune |
| Due amici o coinquilini | No: manca il legame di coppia del comma 36 | Non rileva | Non accedono alla procedura familiare |
La terza riga merita una parola in più. L’art. 66, comma 2, include gli affini entro il secondo grado, ma l’affinità, secondo il codice civile, nasce dal matrimonio, non dalla convivenza di fatto. Il figlio della compagna non è dunque “affine” del convivente nel senso tecnico. Se tutti e tre vivono insieme e vogliono presentare un’unica domanda, la soluzione più lineare passa attraverso i rapporti che la legge riconosce in modo certo: il figlio con il proprio genitore (parentela), il genitore con il convivente (convivenza di fatto). Se l’unico legame che unirebbe il figlio al convivente del genitore è la casa comune, è prudente non fondare su di esso la domanda e valutare con l’OCC il coordinamento di domande separate ai sensi del comma 4. Su questo punto non abbiamo trovato pronunce specifiche, e lo segnaliamo come questione aperta.
C’è poi la differenza con le parti dell’unione civile. Per loro, come per i coniugi, il vincolo risulta da un atto di stato civile. Se vivono separate, possono comunque presentare un’unica domanda dimostrando l’origine comune del sovraindebitamento. Per i conviventi di fatto questa alternativa non c’è: se la convivenza cessa, cessa anche lo status, e con esso la qualità di familiari. È la ragione per cui, nella timeline di una coppia di fatto, la convivenza non è soltanto un presupposto della domanda ma una condizione da tenere sotto osservazione per tutta la durata della fase che precede il deposito.
Infine, il gestore deve considerare il nucleo nel suo insieme anche quando uno dei conviventi non entra nella procedura. L’art. 67, comma 2, lett. e), CCII chiede di indicare le entrate del debitore e del nucleo familiare: il reddito del convivente che non chiede nulla entra comunque nella valutazione di ciò che occorre al mantenimento della famiglia e della sostenibilità del piano dell’altro.
I termini che si attivano
Dal conferimento dell’incarico parte il primo termine della procedura: entro 7 giorni l’OCC deve darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali (art. 68, comma 4, CCII). Nella nostra ipotesi il termine scade lunedì 9 novembre 2026.
Cosa può fare la coppia ora
In questa fase la coppia ha la massima libertà, perché nulla è ancora stato depositato. È il momento di:
- decidere se procedere insieme o separatamente: la procedura familiare è una facoltà, non un obbligo;
- consegnare al gestore l’elenco completo dei creditori di ciascuno, distinguendo debiti personali e debiti comuni;
- indicare chi è debitore principale e chi è garante o coobbligato in ogni rapporto;
- consegnare le buste paga, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e gli estratti conto di entrambi.
È anche il momento di chiarire un punto che spesso si trascura: la procedura familiare non fonde i patrimoni. L’art. 66, comma 3, CCII è esplicito sul fatto che le masse attive e passive restano distinte. Ciascun convivente risponde dei propri debiti con i propri beni. Nei debiti comuni, il creditore partecipa a entrambe le masse.
L’errore tipico di questa fase
Presentarsi all’OCC con un solo elenco “di coppia”, senza distinguere chi deve cosa. Il gestore dovrà comunque separare le posizioni, e farlo dopo, a domanda già impostata, allunga i tempi. Peggio ancora è dimenticare un debito di uno dei due “perché tanto lo paga l’altro”: l’elenco dei creditori incompleto è uno dei motivi più comuni di richiesta di integrazione.
Quanto dura realmente
Il conferimento dell’incarico è un atto di un giorno, ma la fase istruttoria che si apre richiede di regola da uno a tre mesi, secondo la complessità dei due patrimoni e la rapidità con cui la coppia consegna i documenti. Con due posizioni da ricostruire, il tempo tende ad allungarsi rispetto a una procedura individuale, ma resta molto inferiore alla somma di due procedure separate.
Giorni 1-22: le comunicazioni al Fisco e l’inventario dei debiti comuni
Cosa succede
Il calendario ora corre su due binari paralleli. Sul primo si muove l’OCC: entro lunedì 9 novembre 2026 comunica l’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che hanno a loro volta 15 giorni per indicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (art. 68, comma 4, CCII). Se la comunicazione parte il 9 novembre, le risposte sono attese entro martedì 24 novembre 2026. Sul secondo binario si muove la coppia, insieme al gestore: è il momento dell’inventario dei debiti, rapporto per rapporto.
Per i conviventi l’inventario ha una particolarità. Ogni debito va classificato in una di tre categorie: personale di lui, personale di lei, comune. E dentro i debiti comuni occorre un’ulteriore distinzione, perché “comune” può voler dire cose molto diverse.
I debiti comuni dei conviventi, uno per uno
Il mutuo cointestato. È il caso più frequente. Quando due persone firmano insieme un mutuo per l’acquisto della casa, di regola sono obbligate in solido: la banca può chiedere l’intero importo a ciascuna. Nella procedura familiare, il credito della banca compare in entrambe le masse. Se l’immobile è in comproprietà al 50%, ciascuna massa contiene la quota del rispettivo convivente, gravata dall’ipoteca. L’art. 67, comma 5, CCII consente di prevedere nel piano il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore ha adempiuto o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. Per la coppia che vuole salvare la casa è la clausola centrale, e va valutata per entrambi.
L’affitto. Se il contratto di locazione è intestato a entrambi, entrambi rispondono dei canoni arretrati verso il locatore. Se è intestato a uno solo, l’altro non è debitore del locatore, anche se ha sempre contribuito di fatto al pagamento. È un dettaglio che cambia la composizione delle masse.
Il finanziamento con coobbligato o garante. Quando uno dei due ha firmato come coobbligato o come fideiussore un finanziamento intestato all’altro, il credito compare nella massa del debitore principale e, come credito di garanzia, in quella del garante. Qui la procedura familiare mostra uno dei suoi vantaggi più concreti. Se solo il debitore principale chiedesse la ristrutturazione, il creditore conserverebbe intatte le proprie azioni verso il garante: la regola, ricordata anche dall’art. 278, comma 6, CCII per l’esdebitazione e dall’art. 79, comma 5, per il concordato minore, è che restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Trattando insieme le due posizioni, la coppia evita che il beneficio ottenuto da uno si traduca in un’aggressione immediata all’altro.
I debiti tra i conviventi. C’è poi un capitolo che i coniugi conoscono meno: i prestiti che i conviventi si sono fatti tra loro. Chi ha prestato all’altro una somma per chiudere un debito è a sua volta creditore. Su questo punto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 del 2026 depositata il 23 gennaio 2026, ha dichiarato illegittimo l’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. nella parte in cui non prevedeva la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto: secondo il commento che abbiamo letto, la prescrizione resta sospesa per tutta la durata della convivenza stabile. Ne deriva che un credito tra conviventi nato anni fa può essere ancora vivo e va indicato nell’elenco.
La norma
Oltre all’art. 68, comma 4, la norma di riferimento è l’art. 67, comma 2, CCII, che indica gli allegati della domanda: l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute e le cause di prelazione; la consistenza e la composizione del patrimonio; gli atti di straordinaria amministrazione dei cinque anni precedenti; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; gli stipendi, le pensioni e le entrate del debitore e del nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento. Nella procedura familiare queste informazioni vanno fornite per ciascun convivente.
I termini che si attivano
- 7 giorni dall’incarico per la comunicazione dell’OCC (scadenza nell’ipotesi: lunedì 9 novembre 2026).
- 15 giorni dalla comunicazione per la risposta degli enti (scadenza nell’ipotesi: martedì 24 novembre 2026).
Questi termini riguardano l’OCC e gli enti, non la coppia. Ma la coppia ha interesse a che siano rispettati: la risposta degli enti fiscali completa l’elenco dei creditori e riduce il rischio di scoprire, dopo il deposito, un debito tributario che nessuno aveva considerato.
Cosa può fare la coppia ora
È la finestra giusta per ricostruire con precisione la natura di ogni debito comune: chi ha firmato, a che titolo, con quali garanzie. In particolare:
- recuperare i contratti di mutuo e di finanziamento, controllando la qualifica di ciascuno (mutuatario, coobbligato, garante);
- verificare la quota di proprietà dell’immobile risultante dall’atto d’acquisto;
- raccogliere le prove dei prestiti tra conviventi, se ci sono;
- verificare se esistono atti dispositivi degli ultimi cinque anni (vendite, donazioni, anche tra i conviventi), che andranno dichiarati.
L’errore tipico di questa fase
Considerare “comune” un debito solo perché è servito alla vita familiare. Il prestito personale preso da uno dei due per pagare le vacanze di entrambi resta un debito personale di chi l’ha firmato. Il creditore non può chiederlo all’altro. Inserirlo come debito comune altera le due masse e può creare problemi di fattibilità.
Quanto dura realmente
I termini dell’art. 68, comma 4, si chiudono nella nostra ipotesi in poco più di tre settimane. Nella prassi le risposte degli enti arrivano talvolta in ritardo o incomplete, e l’OCC può dover sollecitare. L’inventario completo dei debiti di due persone richiede di solito da tre a sei settimane.
Settimane 3-10: la scelta dello strumento e il nodo del contratto di convivenza
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Con l’elenco dei debiti in mano, il gestore e la coppia devono decidere lo strumento. Le alternative previste dall’art. 65, comma 1, CCII sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata. Nella procedura familiare la scelta non è libera per ciascuno. La giurisprudenza riportata dal commento di Brocardi all’art. 66 ricorda che, per il Tribunale di Bari (decisione del 6 dicembre 2023), l’unica domanda è possibile solo se i familiari chiedono di accedere alla stessa procedura.
La scelta dipende anzitutto dalla qualità dei due conviventi. Se sono entrambi consumatori, la strada naturale è la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Se uno dei due non è consumatore, l’art. 66, comma 1, CCII stabilisce che non si applicano le norme della sezione dedicata al consumatore, salvo l’art. 67, comma 5 (quello del mutuo sulla prima casa): la coppia passa al concordato minore. Se nessuno dei due ha reddito sufficiente per un piano, si valuta la liquidazione controllata familiare.
Il contratto di convivenza: serve, non serve, quando farlo
È in questa finestra che molte coppie si chiedono se sia il caso di stipulare un contratto di convivenza. La legge n. 76/2016, ai commi 50 e seguenti, consente ai conviventi di regolare i loro rapporti patrimoniali con un contratto. Secondo la sintesi della disciplina che abbiamo consultato (NotaiOnline), il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione richiedono, a pena di nullità, la forma scritta dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (comma 51). Il professionista trasmette copia del contratto al Comune di residenza entro i dieci giorni successivi per l’iscrizione anagrafica, che lo rende opponibile ai terzi (comma 52). Il contratto può indicare la residenza, le modalità di contribuzione alle necessità comuni e la scelta del regime della comunione dei beni degli artt. 177 e seguenti c.c. (comma 53); la comunione riguarda gli acquisti successivi alla scelta.
Che cosa significa tutto questo per la procedura di sovraindebitamento?
- Il contratto non è necessario per accedere alla procedura familiare. L’art. 66, comma 2, richiama i conviventi di fatto della legge n. 76/2016, non i conviventi che hanno stipulato un contratto. La convivenza si accerta con la dichiarazione anagrafica del comma 37.
- Il contratto può essere utile come prova: è un atto formale, registrato all’anagrafe, che documenta il legame e la residenza comune.
- La scelta della comunione dei beni va maneggiata con cautela. Introdurre la comunione dei beni poco prima di una procedura concorsuale significa cambiare l’assetto dei patrimoni che l’OCC sta ricostruendo. I beni acquistati prima della scelta restano personali; quelli acquistati dopo entrano in comunione. Una modifica del regime patrimoniale a ridosso della domanda sarà esaminata dall’OCC e dal giudice anche alla luce della meritevolezza e degli atti dei cinque anni precedenti.
- Senza contratto non c’è alcun regime patrimoniale “di coppia”: ciascuno è titolare di ciò che acquista, e i beni acquistati insieme sono in comproprietà per quote. È la situazione più frequente, ed è anche la più lineare per la separazione delle masse.
Nella nostra ipotesi la coppia decide di stipulare un contratto di convivenza solo per fissare la residenza e le modalità di contribuzione, senza scegliere la comunione dei beni. Il contratto è firmato giovedì 12 novembre 2026. Il termine di dieci giorni per la trasmissione al Comune cadrebbe domenica 22 novembre; prudenzialmente il professionista lo trasmette entro venerdì 20, e comunque non oltre lunedì 23 novembre 2026.
La norma
Oltre all’art. 66, commi 1-3, CCII e ai commi 50-53 della legge n. 76/2016, conta l’art. 69, comma 1, CCII: il consumatore non può accedere alla ristrutturazione se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, o se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte. Le condizioni ostative vanno verificate per ciascun convivente. Se una sola delle due posizioni è “bloccata”, la domanda congiunta rischia di cadere per intero, ed è meglio saperlo ora.
I termini che si attivano
- 10 giorni per la trasmissione del contratto di convivenza al Comune, a carico del professionista che lo ha autenticato.
- Nessun termine di legge per la scelta dello strumento: ma ogni settimana che passa può portare una nuova azione esecutiva da parte dei creditori, contro la quale, prima del deposito, non esiste alcuna protezione.
Cosa può fare la coppia ora
- Scegliere lo strumento in funzione della posizione più debole, non di quella più forte: il ricorso congiunto deve funzionare per entrambi.
- Valutare se uno dei due abbia un’attività d’impresa o professionale, anche cessata, che lo porti fuori dalla nozione di consumatore.
- Decidere se il contratto di convivenza serve davvero, e con quale contenuto.
- Calcolare con il gestore il fabbisogno del nucleo: l’art. 68, comma 3, CCII, nel valutare il merito creditizio, considera idonea una quantificazione del dignitoso tenore di vita non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare. Con l’assegno sociale 2026 provvisorio di 7.101,12 euro annui e un nucleo di tre persone (parametro 2,04, da verificare sul D.P.C.M. n. 159/2013), si arriva a circa 14.486 euro l’anno, poco più di 1.207 euro al mese.
L’errore tipico di questa fase
Stipulare in fretta un contratto di convivenza con la comunione dei beni pensando che “unisca” i patrimoni e semplifichi la procedura. È il contrario: la procedura familiare tiene comunque distinte le masse, e la comunione introdotta all’ultimo momento complica la ricostruzione del patrimonio.
Quanto dura realmente
Tra la scelta dello strumento, la redazione del piano e la relazione dell’OCC passano di solito da quattro a otto settimane. Nella nostra ipotesi la coppia arriva al deposito a metà gennaio 2027, dopo la pausa delle festività.
Giorno 74, venerdì 15 gennaio 2027: il deposito del ricorso unico
Cosa succede
Siamo al giorno 74. Il ricorso viene depositato in tribunale tramite l’OCC. È un unico atto, con un’unica proposta e un unico piano, ma con due sezioni patrimoniali distinte. Alla domanda sono allegati la relazione dell’OCC, l’elenco dei creditori di ciascuno, la documentazione reddituale e patrimoniale, lo stato di famiglia e, se c’è, il contratto di convivenza.
La norma
L’art. 68, comma 2, CCII stabilisce il contenuto della relazione dell’OCC: le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni; le ragioni dell’incapacità di adempiere; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione; l’indicazione presunta dei costi della procedura. Nella procedura familiare la relazione deve sviluppare questi punti per entrambi i conviventi. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 28576/2025) ha qualificato la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità della domanda: un ricorso congiunto con una relazione lacunosa su uno dei due conviventi è esposto all’inammissibilità.
Per i conviventi la relazione ha anche un compito ulteriore, che per i coniugi non serve: dare atto della stabile convivenza e del modo in cui è stata accertata. È qui che lo stato di famiglia, la dichiarazione anagrafica e le prove documentali raccolte nella prima tappa diventano decisivi.
L’art. 68, comma 5, CCII prevede inoltre che il deposito della domanda sospenda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Per la coppia della nostra ipotesi, gli interessi del prestito personale di lei e della carta revolving di lui si fermano dal 15 gennaio 2027, ai fini del concorso; quelli del mutuo ipotecario no.
I termini che si attivano
Dal deposito non parte un termine a carico dei debitori, ma si apre l’attesa del decreto del giudice. Fino al decreto non esistono misure protettive automatiche: le misure dell’art. 70, comma 4, CCII sono disposte con il decreto di ammissibilità e su istanza del debitore. Per questo l’istanza di sospensione delle esecuzioni va inserita già nel ricorso.
Cosa può fare la coppia ora
- Inserire nel ricorso l’istanza di misure protettive per entrambe le posizioni, indicando le esecuzioni in corso o minacciate contro ciascuno.
- Se è in corso un pignoramento dello stipendio di uno dei due, documentarlo, perché il giudice possa valutarne la sospensione.
- Mantenere i pagamenti correnti del mutuo, se il piano prevede l’applicazione dell’art. 67, comma 5: la clausola presuppone che alla data della domanda il debitore abbia adempiuto o che il giudice lo autorizzi a pagare lo scaduto.
L’errore tipico di questa fase
Depositare un ricorso congiunto che descrive la famiglia, ma non spiega su quale presupposto dell’art. 66, comma 1, si fondi: convivenza, origine comune o entrambi. Il giudice deve poter verificare subito il requisito. Una sezione dedicata, con il richiamo al comma 2 (conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016) e ai documenti anagrafici, evita richieste di chiarimento.
Quanto dura realmente
Il deposito è un atto di un giorno. Il tempo tra deposito e decreto varia molto da tribunale a tribunale: da poche settimane a qualche mese. Nella nostra ipotesi il decreto arriva in meno di tre settimane, una tempistica favorevole ma non eccezionale per i ricorsi ben documentati.
Giorno 93, mercoledì 3 febbraio 2027: decreto, pubblicazione e misure protettive
Cosa succede
Siamo al giorno 93. Il giudice esamina il ricorso congiunto e verifica tre cose: che i due ricorrenti siano membri della stessa famiglia ai sensi dell’art. 66, comma 2; che ricorra almeno uno dei presupposti del comma 1 (convivenza o origine comune); che la domanda sia ammissibile per ciascuno dei due. Nella nostra ipotesi la verifica è positiva: lo stato di famiglia comune, il mutuo cointestato e la relazione dell’OCC rendono documentata sia la convivenza sia la parte comune del debito.
Con il decreto il giudice dispone la pubblicazione della proposta e del piano nell’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e, su istanza dei debitori, le misure protettive.
La norma
L’art. 70, comma 1, CCII prevede che, se la domanda è ammissibile, il giudice con decreto disponga la pubblicazione e che l’OCC ne dia comunicazione ai creditori entro 30 giorni. Il giudice può concedere al debitore un termine fino a 15 giorni per integrazioni. Contro il decreto di inammissibilità è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione; in sede di reclamo il piano e la proposta non possono essere modificati.
L’art. 70, comma 4, CCII consente al giudice, su istanza del debitore, di sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, di vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e di adottare altre misure idonee a conservarne l’integrità fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione.
Nella procedura familiare il comma 3 dell’art. 66 continua a valere anche qui: le misure riguardano il patrimonio di ciascun convivente, e il giudice le dispone in relazione alle esecuzioni che gravano sull’uno o sull’altro. Il Tribunale di Verona, nella decisione assunta in camera di consiglio il 10 maggio 2024 (R.G. n. 34/2024), pur su un ricorso congiunto di coniugi conviventi in liquidazione controllata, ha descritto bene la logica: un unico ricorso, ma due procedure distinte, senza alcuna commistione patrimoniale, con conti, stati passivi e rendiconti separati, e con il creditore comune chiamato a presentare domanda in ciascuna procedura.
I termini che si attivano
- Fino a 15 giorni per le integrazioni, se il giudice le chiede. Nella nostra ipotesi il decreto non ne chiede; se le avesse chieste, il termine massimo sarebbe scaduto giovedì 18 febbraio 2027.
- 30 giorni per il reclamo contro l’eventuale decreto di inammissibilità, decorrenti dalla comunicazione: è un termine da trattare come perentorio.
- 30 giorni entro cui l’OCC deve comunicare decreto e piano ai creditori: nella nostra ipotesi la scadenza è venerdì 5 marzo 2027.
Cosa può fare la coppia ora
Se il decreto chiede integrazioni, la finestra è di 15 giorni al massimo, e va usata tutta per completare la prova della convivenza e le posizioni di entrambi. Le richieste più frequenti riguardano documenti mancanti per uno dei due, chiarimenti sulle garanzie prestate all’altro, precisazioni sul regime dei beni.
Se invece il giudice dichiara inammissibile il ricorso congiunto, perché ritiene non provata la convivenza o perché una delle posizioni presenta una condizione ostativa, la coppia ha davanti due strade: il reclamo, entro 30 giorni, sapendo che il piano non si può modificare in quella sede; oppure una nuova domanda, eventualmente separata, con la documentazione completata. È in questa fase che la scelta tra reclamo e nuova domanda richiede un difensore in grado di seguire la causa in tutti i gradi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, valuta la tenuta del reclamo sapendo come lavora l’OCC che ha redatto la relazione.
Ottenute le misure protettive, la coppia deve rispettarne i limiti: nessun atto di straordinaria amministrazione senza autorizzazione. L’art. 71, comma 3, CCII prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano siano inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità. Vendere l’auto intestata a uno dei due o cedere la quota di casa all’altro, in questa fase, è un errore che può costare l’intera procedura.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che le misure protettive ottenute per uno valgano automaticamente per l’altro. Se nel ricorso l’istanza riguarda solo le esecuzioni contro il convivente pignorato, il garante dello stesso finanziamento può ritrovarsi senza protezione proprio mentre la banca, vista la procedura dell’altro, si rivolge a lui. L’istanza va costruita per entrambe le masse.
Quanto dura realmente
Il decreto è un atto puntuale. Ma i suoi effetti protettivi durano fino alla conclusione del procedimento: nella nostra ipotesi, fino alla sentenza di omologazione di aprile 2027. Nei tribunali con più carico, i tempi tra deposito e decreto possono superare i due o tre mesi; se è richiesta un’integrazione, si aggiungono altre settimane.
Dal 15 febbraio al 17 marzo 2027: creditori, osservazioni, relazione dell’OCC
Cosa succede
Il calendario ora corre per i creditori. Lunedì 15 febbraio 2027, giorno 105, l’OCC comunica a tutti i creditori di entrambi i conviventi il decreto, la proposta e il piano. Ricevuta la comunicazione, ogni creditore deve indicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata (art. 70, comma 2, CCII) e può presentare osservazioni.
I creditori comuni ricevono una comunicazione che riguarda entrambe le masse. La banca del mutuo cointestato, per esempio, vedrà come il piano tratta il suo credito nella sezione di lui e in quella di lei. Le osservazioni possono riguardare la fattibilità, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, la completezza del patrimonio dichiarato. Per i conviventi, possono riguardare anche la realtà della convivenza: un creditore che sospetta una convivenza di comodo può segnalarlo.
La norma
L’art. 70, comma 3, CCII prevede che entro 20 giorni dalla comunicazione ogni creditore possa presentare osservazioni all’OCC tramite PEC. L’art. 70, comma 6, prevede che entro 10 giorni dalla scadenza di quel termine l’OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.
Nella nostra ipotesi: comunicazione lunedì 15 febbraio 2027; il ventesimo giorno cade domenica 7 marzo, e il termine slitta a lunedì 8 marzo 2027. Per la relazione dell’OCC, calcolando prudenzialmente dal 7 marzo, il decimo giorno è mercoledì 17 marzo 2027 (giorno 135): è la data che il gestore della nostra ipotesi si dà come limite.
L’art. 69, comma 2, CCII ricorda poi che il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis del Testo unico bancario sulla verifica del merito creditizio, non può contestare la convenienza della proposta in sede di omologa. Nella procedura familiare il tema riguarda spesso proprio i finanziamenti concessi a uno dei conviventi contando sul reddito dell’altro.
I termini che si attivano
- 20 giorni per le osservazioni dei creditori (nell’ipotesi: fino a lunedì 8 marzo 2027).
- 10 giorni per la relazione dell’OCC al giudice (nell’ipotesi: entro mercoledì 17 marzo 2027).
Cosa può fare la coppia ora
Questa è la finestra per rispondere alle obiezioni prima che arrivino al giudice. L’OCC deve sentire i debitori prima di riferire: è il momento di fornire chiarimenti, documenti aggiuntivi, eventuali proposte migliorative. In concreto:
- se un creditore contesta la convivenza, depositare tramite l’OCC le prove ulteriori (utenze, contratti, corrispondenza, il contratto di convivenza se c’è);
- se un creditore contesta la convenienza, verificare con il gestore il confronto con l’alternativa liquidatoria per quel credito, nella massa in cui si trova;
- se un creditore segnala un bene non dichiarato, chiarire subito, prima che il dubbio si trasformi in un’accusa di occultamento.
Le modifiche al piano si propongono ora, attraverso la relazione dell’OCC: dopo la sentenza non ci sarà più spazio per correggere.
L’errore tipico di questa fase
Non rispondere alle osservazioni di un creditore perché “riguardano l’altro”. Nella procedura familiare il piano è unico: un’obiezione che mette in dubbio la fattibilità della sezione di uno può compromettere l’intera proposta, se il piano prevede contributi incrociati (per esempio, un convivente che destina parte del proprio reddito a sostenere la rata del mutuo comune).
Quanto dura realmente
I termini di legge danno a questa tappa poco più di un mese. Nella prassi, le osservazioni dei creditori comuni sono le più articolate e possono richiedere un confronto più lungo tra OCC e debitori. Una relazione completa nel termine resta comunque l’obiettivo: ritardi qui spostano in avanti l’intera timeline.
Dal 14 aprile al 17 maggio 2027: omologazione e reclamo
Cosa succede
Siamo al giorno 163. Mercoledì 14 aprile 2027 il giudice, verificate l’ammissibilità e la fattibilità del piano e risolte le contestazioni, omologa il piano con sentenza e dichiara chiusa la procedura. Nella nostra ipotesi la sentenza riguarda entrambi i conviventi: un unico provvedimento, con le statuizioni distinte per ciascuna massa.
La norma
L’art. 70, comma 7, CCII prevede che il giudice omologhi il piano con sentenza e, ove necessario, ne disponga la trascrizione a cura dell’OCC. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il comma 8 prevede che la sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 2 giorni, e che sia impugnabile ai sensi dell’art. 51.
La forma del provvedimento non è un dettaglio. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026, ha affermato, in una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore riferita agli artt. 66 e 70 CCII come modificati dal D.Lgs. n. 136/2024, che la decisione sull’omologazione, sia di accoglimento sia di rigetto, deve avere forma di sentenza ed è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Ne segue che il reclamo contro il diniego di omologazione non va proposto al tribunale, ma alla Corte d’appello.
In caso di diniego, l’art. 70, comma 10, CCII stabilisce che il giudice dichiari l’inefficacia delle misure protettive. Per la coppia di fatto questo significa che, dal diniego, i creditori di entrambi possono riprendere le azioni esecutive.
I termini che si attivano
- Pubblicazione della sentenza entro 2 giorni: nell’ipotesi, entro venerdì 16 aprile 2027.
- Reclamo nelle forme e nei termini dell’art. 51 CCII: se si assume un termine di 30 giorni dalla comunicazione del 16 aprile, la scadenza cadrebbe domenica 16 maggio e slitterebbe a lunedì 17 maggio 2027 (giorno 196). Il termine esatto e la sua decorrenza vanno verificati sul testo dell’art. 51 e sulle modalità di comunicazione o notificazione nel caso concreto.
Cosa può fare la coppia ora
Se il piano è omologato, la finestra è quella dell’avvio dell’esecuzione: preparare i primi pagamenti, verificare che le trascrizioni e le cancellazioni siano disposte, controllare che i creditori comuni ricevano quanto previsto in ciascuna massa.
Se l’omologazione è negata, la finestra del reclamo alla Corte d’appello è breve e non si riapre. In quel caso conviene valutare subito, insieme, tre opzioni: il reclamo; una nuova domanda corretta; il passaggio alla liquidazione controllata, se ne ricorrono le condizioni. Per i conviventi il diniego può dipendere da una sola delle due posizioni: talvolta è più utile separare le domande che insistere sulla trattazione unitaria.
L’errore tipico di questa fase
Proporre il reclamo al tribunale anziché alla Corte d’appello, o lasciare scadere il termine aspettando la “notifica ufficiale” quando la comunicazione è già avvenuta. Dopo l’ordinanza n. 8875/2026 la competenza della Corte d’appello sul reclamo contro la sentenza di diniego è affermata in modo chiaro.
Quanto dura realmente
La sentenza arriva di regola dopo la relazione dell’OCC, in un arco variabile da alcune settimane a qualche mese. Il reclamo, se proposto, aggiunge di norma diversi mesi. Nella nostra ipotesi, senza reclami, la procedura giudiziale si chiude in poco più di cinque mesi dal deposito.
Dal 2027 in avanti: l’esecuzione del piano e la convivenza che finisce
Cosa succede
Da questo momento in poi il tempo si misura in anni. Il piano della nostra ipotesi dura 72 mesi, con i pagamenti ai creditori chirografari dal giugno 2027 e la prosecuzione delle rate del mutuo alle scadenze originarie. I due conviventi eseguono ciascuno la propria parte: lui versa una quota del suo stipendio per la propria massa, lei una quota del suo; entrambi, insieme, continuano a pagare il mutuo cointestato.
La norma
L’art. 71, comma 1, CCII stabilisce che il debitore compie ogni atto necessario all’esecuzione del piano omologato, che l’OCC vigila sull’esatto adempimento e che ogni sei mesi l’OCC riferisce per iscritto al giudice sullo stato dell’esecuzione. Nella nostra ipotesi la prima relazione è attesa entro metà ottobre 2027 (per esempio venerdì 15 ottobre 2027). Il comma 4 prevede la relazione finale; il comma 5, in caso di esecuzione non integrale, consente al giudice di indicare gli atti necessari e un termine per compierli, e di revocare l’omologazione se le prescrizioni non sono adempiute.
L’art. 72 CCII disciplina la revoca dell’omologazione: per atti in frode (comma 1), oppure per inadempimento degli obblighi del piano o se il piano è divenuto inattuabile e non è possibile modificarlo (comma 2). La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dal deposito della relazione finale (comma 4). La revoca può aprire, su istanza, la liquidazione controllata (art. 73).
Il caso critico: la convivenza finisce mentre il piano è in corso
È la tappa in cui la procedura dei conviventi si differenzia di più da quella dei coniugi. Il matrimonio si scioglie con una procedura giudiziale, che lascia tracce e tempi. La convivenza di fatto può finire in un giorno, con un cambio di residenza. La legge sulle procedure familiari non contiene una norma espressa per questa ipotesi.
Il quadro, però, si ricostruisce dai principi. Le masse sono sempre rimaste separate (art. 66, comma 3): ciascun ex convivente continua a rispondere della propria parte del piano. La fine della convivenza non scioglie, di per sé, il piano omologato. Il problema è economico. Se il piano si reggeva su spese condivise (un solo affitto, una sola utenza, un mutuo pagato a due), la separazione aumenta i costi di vita di entrambi e può rendere il piano inattuabile. È a quel punto che entra in gioco l’art. 72, comma 2.
Ci sono poi conseguenze sui rapporti tra i due. Se la convivenza cessa, cessa anche la sospensione della prescrizione dei crediti reciproci riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 7/2026: il commento che abbiamo letto richiama, per l’analogo caso dei coniugi, la giurisprudenza secondo cui la separazione di fatto fa cessare la sospensione (Cass. n. 7981/2014, confermata da Cass. n. 3979/2025). E se c’era un contratto di convivenza con la comunione dei beni, la risoluzione la scioglie (legge n. 76/2016, comma 60, secondo la sintesi consultata). In caso di recesso unilaterale, se la casa è nella disponibilità esclusiva di chi recede, l’altro deve avere almeno novanta giorni per lasciarla (comma 61).
I termini che si attivano
- Relazioni semestrali dell’OCC per tutta la durata del piano.
- Termine assegnato dal giudice per gli atti necessari, in caso di esecuzione non integrale (art. 71, comma 5).
- Sei mesi dal deposito della relazione finale come limite per la domanda di revoca (art. 72, comma 4).
Cosa può fare la coppia ora
Ogni cambiamento della vita comune va segnalato subito all’OCC, prima che diventi un inadempimento. In concreto:
- comunicare la fine della convivenza e l’eventuale nuova residenza;
- ricalcolare con il gestore la sostenibilità della propria parte di piano, alla luce delle nuove spese;
- regolare la sorte del mutuo cointestato e dell’immobile in comproprietà, senza atti dispositivi non autorizzati;
- valutare, se la parte di uno diventa inattuabile, le conseguenze previste dagli artt. 72 e 73 CCII.
L’errore tipico di questa fase
Smettere di pagare la propria parte “perché ormai non viviamo più insieme”. La fine della convivenza non libera nessuno dagli obblighi del piano omologato. L’inadempimento resta inadempimento, e porta alla revoca.
Quanto dura realmente
L’esecuzione dura quanto il piano: nella nostra ipotesi sei anni. A questi si aggiunge il tempo per la relazione finale e la liquidazione del compenso dell’OCC (art. 71, comma 4), e i sei mesi entro cui resta proponibile la domanda di revoca.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono dalla stessa situazione e arrivano a esiti opposti per il modo in cui la coppia usa il tempo.
Situazione di partenza comune. Due conviventi di fatto con un figlio, stessa famiglia anagrafica da sei anni. Lui dipendente con netto mensile di 1.842 euro, lei dipendente part-time con 968 euro. Mutuo cointestato con residuo di 96.418,22 euro e rata di 612,48 euro, casa in comproprietà al 50%. Finanziamento auto intestato a lui con lei coobbligata: residuo 14.736,90 euro. Prestiti personali di lei: 21.385,44 euro. Carta revolving di lui: 8.927,15 euro. Canoni arretrati di un precedente affitto cointestato: 4.312,60 euro. Totale: 145.780,31 euro. Le rate dei finanziamenti personali non sono pagate da settembre 2026; il mutuo è ancora in regola.
Calendario A: la coppia che agisce alle finestre giuste.
| Data | Evento |
|---|---|
| martedì 13 ottobre 2026 | Stato di famiglia comune verificato; raccolta delle prove della convivenza |
| lunedì 2 novembre 2026 | Incarico congiunto all’OCC |
| lunedì 9 novembre 2026 | Comunicazioni dell’OCC a riscossione e uffici fiscali |
| giovedì 12 novembre 2026 | Firma del contratto di convivenza (residenza e contribuzione, nessuna comunione) |
| lunedì 23 novembre 2026 | Ultimo giorno utile per la trasmissione al Comune |
| martedì 24 novembre 2026 | Risposte degli enti fiscali |
| venerdì 15 gennaio 2027 | Deposito del ricorso unico con istanza di misure protettive per entrambi |
| mercoledì 3 febbraio 2027 | Decreto di ammissibilità e misure protettive |
| lunedì 15 febbraio 2027 | Comunicazione ai creditori |
| lunedì 8 marzo 2027 | Fine del termine per le osservazioni |
| mercoledì 17 marzo 2027 | Relazione dell’OCC al giudice |
| mercoledì 14 aprile 2027 | Sentenza di omologazione |
| venerdì 16 aprile 2027 | Pubblicazione |
| mercoledì 30 giugno 2027 | Primi versamenti del piano |
Il mutuo è mantenuto alle scadenze originarie (art. 67, comma 5) perché alla data della domanda era in regola. Il finanziamento auto è trattato in entrambe le masse; il garante non subisce azioni separate perché anche la sua posizione è nel piano. Interessi sui debiti chirografari sospesi dal 15 gennaio 2027 ai fini del concorso.
Calendario B: la coppia che lascia correre.
| Data | Evento |
|---|---|
| giovedì 12 novembre 2026 | Precetto della finanziaria a lui per il finanziamento auto |
| venerdì 4 dicembre 2026 | Pignoramento presso terzi sullo stipendio di lui |
| lunedì 11 gennaio 2027 | Precetto della stessa finanziaria a lei, come coobbligata |
| venerdì 22 gennaio 2027 | Lui, da solo, si rivolge a un OCC |
| venerdì 26 febbraio 2027 | Pignoramento dello stipendio di lei |
| giovedì 9 dicembre 2027 | Prima rata del mutuo non pagata: la riduzione di due stipendi rende impossibile mantenerla |
Nel calendario B la procedura di lui, quando arriva, non protegge lei: il creditore conserva le azioni verso la coobbligata. Lei dovrà avviare una propria procedura, probabilmente davanti allo stesso tribunale; il giudice potrà coordinarla con quella di lui ai sensi dell’art. 66, comma 4, ma i tempi si sono già sfasati e i compensi dell’OCC non sono più ripartiti in un unico incarico. Soprattutto, la rata del mutuo non pagata fa venire meno il presupposto più semplice per applicare l’art. 67, comma 5: alla data della nuova domanda il debitore non è più in regola, e servirà l’autorizzazione del giudice a pagare lo scaduto.
La differenza tra i due calendari non sta in un singolo errore, ma nella somma dei ritardi: circa due mesi persi prima dell’incarico, un’azione esecutiva per ciascuno dei due, una casa messa a rischio.
I binari paralleli: quando la timeline cambia strada
La timeline descritta finora segue la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Ma la coppia di fatto può trovarsi su binari diversi, e ognuno ha i suoi tempi.
Binario 1: uno dei due non è consumatore, si passa al concordato minore
Se uno dei conviventi è imprenditore minore o professionista, l’art. 66, comma 1, CCII esclude l’applicazione della sezione sul consumatore (salvo l’art. 67, comma 5). La procedura familiare prende la strada del concordato minore (artt. 74-83 CCII). Cambiano i tempi e cambia la logica: il concordato minore richiede il voto dei creditori. Con il decreto di apertura il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione (art. 78, comma 2, lett. c); il silenzio vale assenso (art. 79, comma 3).
Per i conviventi c’è una regola specifica da tenere presente: secondo l’art. 79, comma 2, CCII non votano e non sono computati nelle maggioranze, tra gli altri, il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore. Se uno dei due conviventi è creditore dell’altro (il prestito di cui abbiamo parlato), quel credito resta nel passivo ma non conta ai fini del voto.
Binario 2: nessuno dei due ha reddito sufficiente, si passa alla liquidazione controllata familiare
La giurisprudenza di merito si era divisa sulla possibilità di una liquidazione controllata familiare. Il commento di Brocardi all’art. 66 riporta, da un lato, le decisioni contrarie del Tribunale di Rimini del 21 aprile 2022 e del Tribunale di Lucca del 27 febbraio 2024; dall’altro, quelle favorevoli del Tribunale di Verona del 6 ottobre 2022 e del Tribunale di Pesaro del 12 febbraio 2024. Il D.Lgs. n. 136/2024 ha inserito nell’art. 66, comma 1, una previsione specifica: la domanda di liquidazione controllata familiare può essere presentata anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni dell’art. 283 (incapienza), purché almeno uno soddisfi la condizione dell’art. 268, comma 3, quarto periodo, cioè l’attestazione dell’OCC che è possibile acquisire attivo da distribuire.
Per la coppia di fatto il binario della liquidazione ha tempi propri: con la sentenza di apertura si assegna ai creditori un termine non superiore a 90 giorni per le domande (art. 270, comma 2, lett. d); l’esdebitazione per le persone fisiche opera di diritto con la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1). La Cassazione (Sez. I, ord. n. 22074/2025) ha chiarito che per entrare in liquidazione controllata non serve la meritevolezza, che torna in gioco al momento dell’esdebitazione.
Binario 3: le domande separate, coordinate dal giudice
Se la coppia non può o non vuole presentare un’unica domanda (per esempio perché uno dei due ha bisogno della ristrutturazione e l’altro della liquidazione), le procedure restano separate. L’art. 66, comma 4, CCII prevede che, quando più domande riguardano membri della stessa famiglia, il giudice adotti i provvedimenti idonei ad assicurarne il coordinamento, e che la competenza appartenga al giudice adito per primo. Per i conviventi, che hanno lo stesso tribunale, il coordinamento è più semplice; ma due procedure restano due calendari, con due incarichi e due serie di termini.
Binario 4: la crisi della coppia prima del deposito
Se la convivenza finisce prima del deposito, la coppia non è più composta da “conviventi di fatto”, e quindi i due non sono più “membri della stessa famiglia” ai sensi dell’art. 66, comma 2. L’origine comune dei debiti, da sola, non basta: il comma 1 la richiede tra familiari. È un punto su cui non abbiamo trovato pronunce specifiche, ma che merita attenzione: una coppia in crisi che vuole affrontare insieme i debiti comuni deve depositare finché la convivenza è ancora in essere e documentabile.
Le 5 finestre critiche
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La verifica anagrafica prima dell’incarico. È la finestra che per i coniugi non esiste. Una convivenza non risultante all’anagrafe può essere provata con altri mezzi, ma in una procedura concorsuale significa partire in salita. Regolarizzarla prima è il modo più semplice per evitare un’eccezione sul presupposto della domanda.
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I giorni dell’inventario dei debiti comuni. Nei primi 22 giorni, mentre l’OCC aspetta le risposte degli enti fiscali, la coppia deve chiarire per ogni rapporto chi è debitore, chi è coobbligato, chi è garante. È ciò che determina la composizione delle due masse e la tutela del convivente garante.
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Il mutuo ancora in regola alla data della domanda. Finché il mutuo cointestato è pagato, l’art. 67, comma 5, consente di mantenerlo alle scadenze originarie con la sola condizione dell’adempimento. Lasciarlo andare in arretrato prima del deposito significa dipendere dall’autorizzazione del giudice a pagare lo scaduto.
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I 15 giorni per le integrazioni e i 30 per il reclamo. Se il decreto chiede integrazioni, sono al massimo 15 giorni; se il ricorso è dichiarato inammissibile, il reclamo va proposto entro 30 giorni e il piano non si può modificare. Sono due finestre brevi che decidono se la procedura familiare sopravvive.
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La segnalazione tempestiva della fine della convivenza durante l’esecuzione. Ogni cambiamento della vita comune va comunicato all’OCC subito, prima che diventi inadempimento. È l’unico modo per gestire con strumenti ordinari ciò che altrimenti porta alla revoca dell’omologazione.
Le domande sul tempo
Conviviamo da otto mesi: è troppo presto per una procedura familiare?
La legge non fissa una durata minima della convivenza di fatto. Il comma 36 parla di legame stabile, e il comma 37 rinvia alla dichiarazione anagrafica. Una convivenza recente ma risultante all’anagrafe e documentata può essere sufficiente; una convivenza recente senza alcun riscontro documentale è più esposta a contestazioni. Il tema va valutato con l’OCC prima dell’incarico.
Abbiamo reso la dichiarazione anagrafica la settimana scorsa: possiamo depositare subito?
Giuridicamente nulla lo vieta, ma il giudice e l’OCC valuteranno la convivenza nella sua sostanza. Una dichiarazione recentissima che fotografa una convivenza di lunga durata, provata da contratti e utenze, non pone problemi. Una dichiarazione resa a ridosso del deposito, senza altre prove, può far sorgere il sospetto di una convivenza costruita per la procedura.
Quanto dura in tutto una procedura familiare di conviventi?
Nella nostra ipotesi: circa due mesi e mezzo dall’incarico all’OCC al deposito; circa tre mesi dal deposito all’omologazione; poi la durata del piano (nell’esempio, sei anni). I tempi reali variano molto tra tribunali e tra OCC. In caso di reclamo si aggiungono di norma diversi mesi.
Sono passati 25 giorni dalla comunicazione del decreto di inammissibilità: posso ancora reclamare?
Sì, se il termine di 30 giorni dalla comunicazione non è ancora scaduto. Ma restano pochi giorni e il piano non si può modificare in sede di reclamo: la scelta tra reclamo e nuova domanda va fatta subito.
Ci siamo lasciati dopo due anni di piano: dobbiamo rifare tutto?
No. Il piano omologato resta efficace e ciascuno continua a eseguire la propria parte. Se però la separazione rende inattuabile la parte di uno dei due, occorre segnalarlo all’OCC: il giudice, nei casi previsti dagli artt. 71 e 72, può assegnare un termine per gli atti necessari o, se il piano non è più attuabile e non è modificabile, revocare l’omologazione.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Gli estremi sono riportati come risultano dalle fonti consultate; i principi sono riformulati.
Tappa 1, la verifica della convivenza
- Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 31 maggio 2016 (richiamata da un contributo su diritto.it). La convivenza di fatto è una situazione fattuale; la dichiarazione anagrafica ne è un mezzo di prova. Rilevanza: sostiene la tesi che una convivenza effettiva, documentata con altri mezzi, possa essere dimostrata anche senza registrazione, pur restando consigliabile la regolarizzazione.
- Cass. civ., Sez. III, 14 maggio 2013, n. 11550. Le risultanze anagrafiche hanno un valore soltanto presuntivo sulla residenza effettiva, che può essere provata con ogni mezzo. Rilevanza: spiega perché lo stato di famiglia è la prova privilegiata, ma non l’unica, della convivenza.
- Corte cost., sentenza n. 7 del 2026, depositata il 23 gennaio 2026. Illegittimo l’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. nella parte in cui non prevedeva la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto: conta la sostanza del legame stabile di coppia descritto dal comma 36 della legge n. 76/2016. Rilevanza: valorizza la convivenza come legame sostanziale e incide sui crediti reciproci tra conviventi da inserire nell’elenco dei creditori.
Tappa 3, i debiti tra conviventi e la fine della convivenza
- Cass. n. 3979/2025 (citata, con Cass. n. 7981/2014, nel commento alla sentenza costituzionale). Per i coniugi, la separazione di fatto fa cessare la sospensione della prescrizione tra loro. Rilevanza: per analogia, aiuta a capire che cosa accade ai crediti reciproci quando la convivenza finisce.
Tappe 2 e 4, i presupposti dell’unica domanda e la scelta dello strumento
- Trib. Forlì, sentenza n. 20/2025, depositata il 14 febbraio 2025. Ammesso il ricorso congiunto di due ricorrenti conviventi, ritenendo soddisfatti entrambi i presupposti dell’art. 66, comma 1, come novellato: la convivenza e la parte comune del debito; masse distinte e versamenti mensili fissati separatamente per ciascuna. Rilevanza: mostra come la convivenza e l’origine comune possano rafforzarsi a vicenda.
- Trib. Bari, decisione del 6 dicembre 2023 (riportata nel commento di Brocardi all’art. 66). L’unica domanda è possibile solo se i familiari chiedono la stessa procedura. Rilevanza: impone alla coppia di scegliere uno strumento adatto a entrambi.
Tappe 5 e 6, il deposito e il decreto: masse separate e misure protettive
- Trib. Verona, R.G. n. 34/2024, decisione in camera di consiglio del 10 maggio 2024. Su un ricorso congiunto di coniugi conviventi, aperte due procedure distinte di liquidazione, senza commistione patrimoniale, con conti, stati passivi e rendiconti separati; il creditore comune presenta domanda in ciascuna procedura; nominato liquidatore il gestore indicato dall’OCC. Rilevanza: descrive in concreto la separazione delle masse dell’art. 66, comma 3, che vale anche per i conviventi di fatto.
- Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: nel ricorso familiare la relazione deve coprire entrambi i conviventi e dare conto della convivenza.
- Cass. Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Il compenso del gestore è prededucibile, ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: utile quando la casa in comproprietà è ipotecata per il mutuo cointestato e si deve ripartire il compenso dell’OCC tra i conviventi (art. 66, comma 5).
Tappa 8, l’omologazione e il reclamo
- Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, con riferimento agli artt. 66 e 70 CCII dopo il D.Lgs. n. 136/2024, il provvedimento sull’omologazione ha forma di sentenza ed è reclamabile alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51. Rilevanza: individua il giudice del reclamo contro il diniego.
Binario parallelo, la liquidazione controllata familiare
- Trib. Rimini, 21 aprile 2022, e Trib. Lucca, 27 febbraio 2024 (riportate da Brocardi). Orientamento contrario alla domanda congiunta di liquidazione controllata. Rilevanza: esprime il dibattito anteriore al correttivo.
- Trib. Verona, 6 ottobre 2022, e Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024 (riportate da Brocardi). Orientamento favorevole. Rilevanza: è la linea poi resa esplicita dal D.Lgs. n. 136/2024 nell’art. 66, comma 1.
- Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025. Per l’accesso alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza. Rilevanza: rende praticabile il binario liquidatorio anche quando uno dei conviventi ha una storia debitoria discutibile, rinviando la valutazione all’esdebitazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo alla tappa in cui la coppia si trova. Se non avete ancora incaricato un OCC, partiamo dalla prova della convivenza; se il decreto è già arrivato, lavoriamo sulle integrazioni o sul reclamo; se il piano è in esecuzione, gestiamo i cambiamenti della vita comune.
- Verifichiamo i requisiti della convivenza di fatto confrontando lo stato di famiglia, i certificati di residenza e la situazione personale di ciascuno con i commi 36 e 37 della legge n. 76/2016, segnalando subito gli ostacoli (per esempio un matrimonio non ancora sciolto).
- Costruiamo il dossier probatorio della convivenza, selezionando i documenti (atti d’acquisto, contratti di locazione, utenze, mutuo cointestato) che la relazione dell’OCC potrà richiamare.
- Ricostruiamo i debiti rapporto per rapporto, distinguendo debiti personali, comuni e di garanzia, e verifichiamo chi è mutuatario, coobbligato o fideiussore.
- Valutiamo l’opportunità di un contratto di convivenza e il suo contenuto, spiegando gli effetti di un’eventuale scelta della comunione dei beni sul patrimonio da ricostruire.
- Scegliamo con la coppia lo strumento comune (ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata) in funzione della posizione più fragile, verificando le condizioni ostative per entrambi.
- Impostiamo il ricorso unico con la sezione dedicata al presupposto dell’art. 66, comma 1, e l’istanza di misure protettive per entrambe le masse.
- Analizziamo il piano sul mutuo cointestato, verificando le condizioni dell’art. 67, comma 5, per mantenere le rate alle scadenze originarie.
- Prepariamo le risposte alle osservazioni dei creditori nei 20 giorni dell’art. 70, comma 3, perché arrivino all’OCC prima della sua relazione.
- Proponiamo il reclamo contro l’inammissibilità o il diniego di omologazione, nei termini e davanti al giudice competente, e seguiamo il giudizio nei gradi successivi.
- Assistiamo la coppia nell’esecuzione del piano, anche quando la convivenza finisce, valutando con l’OCC le misure per evitare la revoca.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una procedura familiare di conviventi l’abilitazione che pesa di più è quella di Gestore della crisi: significa conoscere dall’interno il lavoro di ricostruzione delle due masse, di valutazione della meritevolezza e di attestazione che l’OCC deve compiere, e quindi preparare documenti e piano nel modo in cui l’organismo li deve esaminare. La qualità di fiduciario di un OCC completa questa conoscenza sul piano pratico.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta il ricorso unico è lo stesso difensore che, se necessario, propone il reclamo e segue il giudizio di legittimità. E il caso è seguito da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme: i primi sui presupposti e sul contenzioso, i secondi sulla ricostruzione dei redditi, sui debiti tributari e sulla sostenibilità del piano.
Chiusura
La procedura familiare dei conviventi di fatto esiste ed è prevista dalla legge: l’art. 66 CCII li nomina espressamente. Ma ha un calendario più delicato di quella dei coniugi, perché il legame va provato all’inizio e può venir meno durante il percorso. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: per una coppia di fatto lo è due volte, perché i ritardi di uno ricadono sull’altro attraverso i debiti comuni e le garanzie incrociate.
Lo Studio Monardo segue questi percorsi perché corrispondono esattamente alle competenze certificate del suo titolare: la qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC consente di impostare la domanda come l’organismo dovrà esaminarla; quella di avvocato cassazionista garantisce che, se il tribunale dice no, la stessa linea prosegua nel reclamo e oltre.
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