Un gestore di impianto stradale di carburante vive di un solo rapporto: quello con la compagnia petrolifera che gli concede l’impianto in comodato e gli fornisce il prodotto in esclusiva. Quando i margini si assottigliano, gli insoluti con il fornitore crescono e l’Erario reclama IVA e imposte, la domanda è sempre la stessa: la compagnia può chiudere i rubinetti, risolvere il contratto e riprendersi l’impianto? La risposta dipende da un fattore preciso: se il gestore si muove prima che la compagnia risolva il contratto, il Codice della crisi offre strumenti che bloccano la risoluzione per i debiti pregressi; se aspetta, rischia di perdere insieme fornitura, impianto e avviamento.
Il tema richiede una competenza specifica, perché si colloca all’incrocio tra contratti petroliferi di settore e strumenti di regolazione della crisi. Lo Studio Monardo opera su questo terreno perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, cioè la procedura in cui si chiedono le misure protettive che impediscono alla compagnia di risolvere o sospendere la fornitura. Per i gestori che rientrano tra le imprese minori, rileva inoltre la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, che riguarda proprio il concordato minore e la liquidazione controllata.
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Inquadramento normativo: il rapporto gestore-compagnia e le regole della crisi
La struttura tipica del rapporto
Sul piano normativo, il rapporto tra gestore e compagnia si regge su due contratti collegati. Il primo è il comodato delle attrezzature e dell’impianto (artt. 1803 e seguenti c.c.): la compagnia, proprietaria o titolare dell’impianto, ne concede l’uso gratuito al gestore. Il secondo è il contratto di fornitura in esclusiva del carburante, riconducibile alla somministrazione (artt. 1559 e seguenti c.c.): il gestore si obbliga ad acquistare il prodotto solo da quella compagnia e a rivenderlo al pubblico.
Il comodato e la fornitura in esclusiva sono negozi collegati: la sorte dell’uno incide direttamente sull’altro. Se cade la fornitura, il comodato perde la sua ragione economica, e viceversa. È il primo dato da tenere presente quando si valuta l’effetto di una procedura di crisi.
La cornice di settore è data dal D.Lgs. 32/1998, che ha razionalizzato la rete distributiva e affidato agli accordi tra le organizzazioni dei gestori e quelle delle compagnie la disciplina di molti aspetti del rapporto, e dall’art. 19 della L. 57/2001, che ha valorizzato gli accordi collettivi come sede di definizione delle tipologie contrattuali e delle condizioni economiche. La giurisprudenza più recente ha chiarito che questi accordi non sono semplici linee guida: le clausole individuali difformi possono essere dichiarate nulle (Cass., ord. n. 21178/2025; Trib. Napoli, sent. n. 7063/2024).
Le regole del Codice della crisi
Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), come modificato dai decreti correttivi e da ultimo dal D.Lgs. 136/2024, contiene quattro gruppi di norme rilevanti:
- art. 18 CCII: misure protettive nella composizione negoziata. Il comma 5 vieta ai creditori che subiscono le misure di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza;
- art. 94-bis CCII: nel concordato preventivo, divieto per i creditori di rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare i contratti pendenti per il solo fatto del deposito della domanda, dell’apertura della procedura o della concessione di misure protettive o cautelari; tutela rafforzata per i contratti essenziali, cioè quelli necessari alla continuazione della gestione corrente, comprese le forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività;
- art. 97 CCII: nel concordato preventivo, il debitore può chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o a sciogliere i contratti ancora non eseguiti o non compiutamente eseguiti, con indennizzo per la controparte trattato come credito anteriore;
- artt. 172 e 176 CCII: nella liquidazione giudiziale, il contratto pendente resta sospeso finché il curatore non sceglie se subentrare o sciogliersi; per la somministrazione, il curatore che subentra deve pagare integralmente anche il prezzo delle consegne già avvenute.
L’art. 97 CCII nel dettaglio
La disciplina prevede che il debitore possa chiedere, con il ricorso per l’accesso al concordato o successivamente, l’autorizzazione a sospendere o sciogliere uno o più contratti in corso. La richiesta deve indicare le ragioni per cui la prosecuzione del contratto non è coerente con il piano o ne compromette l’esecuzione. La controparte deve essere sentita e può interloquire. La sospensione ha durata limitata, con una sola proroga possibile. Lo scioglimento, una volta autorizzato, produce effetto dalla comunicazione alla controparte.
Va precisato che l’art. 97 esclude alcune categorie di contratti dalla possibilità di sospensione o scioglimento: tra questi i rapporti di lavoro subordinato e i preliminari di vendita di immobili abitativi trascritti. Il contratto di fornitura in esclusiva e il comodato dell’impianto non rientrano tra le esclusioni: sono astrattamente sospendibili o scioglibili. La controparte ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, che viene soddisfatto come credito anteriore alla procedura, quindi nella misura prevista dal piano.
In termini operativi, per il gestore la sospensione può avere senso in un caso preciso: quando la fornitura a condizioni correnti genera perdite (ad esempio per margini insufficienti o per obblighi di acquisto minimi non sostenibili) e il piano prevede una rinegoziazione. La sospensione dà tempo per trattare senza accumulare nuovi debiti. Lo scioglimento, invece, va valutato solo se il piano prevede la prosecuzione dell’attività su un impianto diverso o la cessazione ordinata.
La composizione negoziata come primo strumento
Sul piano normativo, la composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII) non è una procedura concorsuale in senso stretto. L’imprenditore resta nella gestione dell’impresa, affiancato da un esperto indipendente nominato da una commissione presso la Camera di commercio del capoluogo di regione. L’esperto agevola le trattative con i creditori, esprime pareri sugli atti di straordinaria amministrazione e redige una relazione finale.
Per il gestore, il vantaggio è doppio. Da un lato, la riservatezza: l’istanza di nomina dell’esperto non è pubblica, salvo che si chiedano misure protettive, che invece vanno pubblicate nel registro delle imprese. Dall’altro, la rapidità: le misure protettive decorrono dalla pubblicazione, prima ancora della conferma del tribunale. La pubblicazione dell’istanza di misure protettive è il momento da cui la compagnia non può più risolvere il contratto per il debito pregresso.
Il D.Lgs. 136/2024 è intervenuto anche su questa disciplina, con modifiche al procedimento di conferma delle misure e al coordinamento tra composizione negoziata e strumenti successivi. Il testo vigente va sempre verificato al momento dell’istanza, perché i correttivi hanno toccato termini e adempimenti.
La ratio e la distinzione da istituti affini
Va precisato che la ratio comune è una sola: evitare che il fornitore strategico usi il debito pregresso come leva per far morire l’impresa prima che si possa tentare il risanamento. Il divieto, però, riguarda il debito anteriore. Non obbliga la compagnia a fare credito per il futuro: le nuove consegne devono essere pagate alle condizioni contrattuali.
La distinzione con la semplice sospensione dell’esecuzione per inadempimento (art. 1460 c.c.) è netta. Esempio: senza procedura, se il gestore non paga tre carichi, la compagnia può sospendere le consegne e poi agire per la risoluzione. Con le misure protettive confermate, la compagnia non può più invocare quei tre carichi non pagati per interrompere la fornitura o risolvere; può però pretendere il pagamento del quarto carico alla consegna.
Requisiti e termini
Le condizioni di applicabilità
La disciplina prevede presupposti diversi a seconda dello strumento scelto. In termini operativi, le condizioni da verificare una per una sono le seguenti.
- Natura dell’impresa. Il gestore può essere impresa individuale, società di persone o società di capitali. Va accertato se è impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi precedenti. L’impresa minore non accede alla liquidazione giudiziale né al concordato preventivo, ma al concordato minore e alla liquidazione controllata; può però accedere alla composizione negoziata.
- Stato di crisi o di insolvenza. La composizione negoziata richiede uno squilibrio che renda probabile la crisi o l’insolvenza, con prospettive concrete di risanamento. Il concordato richiede crisi o insolvenza.
- Contratto ancora pendente. I divieti operano su contratti in corso. Se la compagnia ha già risolto validamente il contratto prima della pubblicazione dell’istanza o del deposito della domanda, le misure non lo fanno rivivere. Occorre quindi verificare se la diffida ad adempiere o la clausola risolutiva espressa abbiano già prodotto effetto.
- Credito anteriore. Il blocco copre l’inadempimento di crediti sorti prima della pubblicazione dell’istanza (composizione negoziata) o del deposito della domanda (concordato).
- Struttura del contratto di fornitura. Va accertato se il carburante è venduto al gestore, che lo rivende in nome proprio, oppure consegnato in conto deposito o in commissione, con incassi spettanti alla compagnia. Nel secondo caso le somme incassate e non riversate possono avere un trattamento diverso da un normale debito di prezzo.
I termini da rispettare
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive (art. 19 CCII) | Pubblicazione dell’istanza di misure nel registro delle imprese | Perentorio, nei tempi stretti fissati dall’art. 19 | Le misure perdono efficacia e la compagnia torna libera di risolvere |
| Durata delle misure protettive (art. 19 CCII) | Provvedimento del tribunale | Fissata dal giudice tra 30 e 120 giorni, prorogabile entro un massimo complessivo di 240 giorni | Alla scadenza cessa il divieto di risoluzione per debiti anteriori |
| Durata della composizione negoziata (art. 17 CCII) | Accettazione dell’esperto | 180 giorni, prorogabili | Archiviazione dell’istanza e cessazione delle misure |
| Termine del concordato con riserva (art. 44 CCII) | Decreto del tribunale | Tra 30 e 60 giorni, prorogabile per giustificati motivi | Inammissibilità e cessazione degli effetti protettivi |
| Reclamo contro il provvedimento sulle misure | Comunicazione del provvedimento | 15 giorni (art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19) | Il provvedimento diventa stabile |
| Messa in mora del curatore (art. 172 CCII) | Ricezione dell’atto della compagnia | Massimo 60 giorni assegnati dal giudice delegato | Il contratto si intende sciolto |
| Diffida ad adempiere della compagnia (art. 1454 c.c.) | Ricezione della diffida | Non inferiore a 15 giorni | Risoluzione di diritto se il gestore non adempie |
Il termine più critico è quello della diffida ad adempiere: se scade prima che l’istanza di misure protettive sia pubblicata, il contratto è già risolto e le misure arrivano tardi. Sul piano della sospensione feriale, che va dal 1 al 31 agosto, si deve verificare caso per caso: molti procedimenti concorsuali e cautelari sono esclusi dalla sospensione per ragioni di urgenza, e i termini sostanziali (come quello della diffida) non sono comunque sospesi.
Procedura passo-passo
1. Fotografia del rapporto contrattuale
Il primo atto è documentale. Si raccolgono contratto di comodato, contratto di fornitura, eventuali allegati economici, accordi collettivi e aziendali applicabili, estratti conto della compagnia, lettere di contestazione, diffide. Si verificano:
- la presenza di clausole risolutive espresse (art. 1456 c.c.) legate al mancato pagamento;
- la presenza di clausole che fanno dipendere la risoluzione dall’apertura di una procedura concorsuale;
- le garanzie prestate (fideiussioni personali, depositi cauzionali, garanzie bancarie a prima richiesta);
- la struttura della fornitura (vendita, conto deposito, commissione).
Una clausola che prevede la risoluzione automatica per la sola apertura della procedura è inefficace nella liquidazione giudiziale (art. 172 CCII) e non può essere fatta valere nel concordato (art. 94-bis CCII). Diversa è la clausola che collega la risoluzione al mancato pagamento: qui conta il tempo.
2. Scelta dello strumento
In termini operativi, le strade sono quattro.
- Composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII). Istanza telematica sulla piattaforma nazionale della Camera di commercio, nomina dell’esperto, richiesta di misure protettive contestuale. È lo strumento più rapido per sterilizzare la leva del debito pregresso e aprire una trattativa con la compagnia.
- Concordato preventivo, anche con riserva (artt. 44 e 84 e seguenti CCII). Ricorso al tribunale competente. Consente di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti (art. 97) e beneficia della tutela dei contratti essenziali (art. 94-bis).
- Accordi di ristrutturazione (artt. 57 e seguenti CCII). Utili quando i creditori principali sono pochi (tipicamente compagnia, banca, Erario).
- Strumenti per l’impresa minore. Concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII) o liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII), con l’assistenza dell’OCC.
3. Giudice competente
La disciplina prevede che sia competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Per l’impresa individuale si presume coincidente con la sede effettiva dell’attività; per la società, con la sede legale, salvo prova contraria. Per le imprese di maggiori dimensioni è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa. Per le misure protettive in composizione negoziata è competente il tribunale individuato dall’art. 27.
4. Contenuto della richiesta di misure
Il ricorso per la conferma delle misure deve indicare i creditori nei cui confronti si chiede la protezione, i contratti interessati e le ragioni per cui la loro prosecuzione è necessaria. Nel caso del gestore, va esplicitato che il contratto di fornitura in esclusiva è l’unica fonte di approvvigionamento: la sua interruzione equivale alla chiusura dell’impresa. Vanno allegati i documenti contabili, la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori e un progetto di piano o, almeno, le linee del percorso di risanamento.
4-bis. Come dimostrare che la fornitura è un contratto essenziale
La qualificazione come contratto essenziale non si presume: va argomentata. In termini operativi, gli elementi da documentare sono:
- la clausola di esclusiva, che impedisce al gestore di approvvigionarsi da altri fornitori;
- l’assenza di alternative tecniche: le cisterne, i distributori e i sistemi di pagamento sono della compagnia e collegati al suo marchio;
- l’incidenza della vendita di carburante sul fatturato complessivo, di norma nettamente prevalente rispetto alle attività accessorie (bar, lavaggio, minimarket);
- l’effetto di un’interruzione anche breve: la stazione chiusa perde clientela abituale e flotte aziendali, con danno difficilmente recuperabile.
Va precisato che l’esclusiva, che nel rapporto ordinario è un vincolo per il gestore, nella crisi diventa un argomento a suo favore: proprio perché non può rifornirsi altrove, la fornitura della compagnia è indispensabile alla continuità.
5. Gestione delle forniture correnti
Durante le misure, il gestore deve pagare regolarmente le nuove consegne. Va precisato che le misure non trasformano la compagnia in finanziatore: la richiesta di pagamento anticipato o contestuale dei nuovi carichi, se prevista dal contratto o concordata, è compatibile con la protezione. Ciò che la compagnia non può fare è subordinare la nuova consegna al pagamento dei carichi vecchi.
6. Trattativa e soluzione
La soluzione può consistere in un piano di rientro del debito pregresso, nella rinegoziazione delle condizioni economiche nel rispetto degli accordi collettivi, nella cessione della gestione a un terzo con il consenso della compagnia, o nella definizione di un accordo che coinvolga anche il garante.
7. Esito negativo delle trattative
Se la composizione negoziata non porta a un accordo, l’imprenditore può accedere, entro i termini di legge, ad altri strumenti: concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), concordato preventivo, accordi di ristrutturazione. La disciplina prevede un coordinamento tra le fasi, in modo che la protezione non si interrompa se il passaggio avviene correttamente. In termini operativi, il piano B va preparato durante le trattative, non dopo il loro fallimento.
Dove più spesso si sbaglia
- Attendere la scadenza della diffida prima di attivarsi.
- Chiedere le misure senza indicare espressamente la compagnia e il contratto di fornitura tra i rapporti da proteggere.
- Continuare a non pagare le forniture correnti, dando alla compagnia un nuovo inadempimento non coperto dal divieto.
- Trattenere incassi che, per la struttura del contratto, spettano alla compagnia, esponendosi a contestazioni anche di natura penale.
- Trascurare le fideiussioni personali: le misure proteggono l’impresa, non automaticamente il garante.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Esempio di calcolo 1 — Composizione negoziata e blocco della risoluzione
Dati. Gestore in forma di s.n.c., erogato medio settimanale 61.400 litri. Debito scaduto verso la compagnia per forniture di marzo-maggio 2026: 47.380 €. La compagnia invia il 3 giugno 2026 diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. con termine di 15 giorni, ricevuta il 5 giugno. Scadenza del termine: 20 giugno 2026.
Sequenza A — attivazione tempestiva. L’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive viene pubblicata il 16 giugno 2026; il ricorso per la conferma viene depositato nei tempi richiesti dall’art. 19. Effetto: dal 16 giugno la compagnia non può risolvere il contratto per il mancato pagamento dei 47.380 € né sospendere la fornitura per quel debito. Il tribunale conferma le misure per 90 giorni. Il gestore paga ogni nuovo carico alla consegna. Su un margine lordo ipotetico di 0,034 € al litro, il margine settimanale è 61.400 × 0,034 = 2.087,60 €; in 13 settimane di protezione, 27.138,80 € di margine lordo che restano disponibili per la gestione e per il piano.
Sequenza B — attivazione tardiva. L’istanza viene pubblicata il 24 giugno 2026. Il termine della diffida è scaduto il 20 giugno: il contratto è risolto di diritto. Le misure protettive non lo fanno rivivere. La compagnia può chiedere la restituzione dell’impianto in comodato e la fornitura cessa.
Esito. Quattro giorni di differenza separano la prosecuzione dell’attività dalla perdita dell’impianto.
Esempio di calcolo 2 — Impresa minore o no? Il peso dei ricavi lordi
Dati. Ditta individuale, esercizi 2023-2025. Attivo patrimoniale medio 184.300 €. Debiti complessivi 139.655 €: compagnia 62.715 €, IVA 18.940 €, banca 41.260 €, altri fornitori 16.740 €. Litri venduti annui circa 1.150.000.
Ipotesi 1 — vendita in nome proprio. Il gestore acquista il carburante e lo rivende. I ricavi lordi includono il prezzo al pubblico: con un prezzo medio ipotetico di 1,74 € al litro, i ricavi sono circa 2.001.000 €. La soglia di 200.000 € è superata: il gestore non è impresa minore e, in caso di insolvenza, è esposto alla liquidazione giudiziale; può accedere al concordato preventivo con le tutele degli artt. 94-bis e 97.
Ipotesi 2 — conto deposito o commissione. Il carburante resta della compagnia fino all’erogazione; il gestore percepisce una provvigione. Con una provvigione ipotetica di 0,037 € al litro, i ricavi lordi sono circa 42.550 €. Tutte e tre le soglie sono rispettate: il gestore è impresa minore e accede al concordato minore o alla liquidazione controllata tramite OCC.
Esito. La qualificazione dei ricavi, che dipende dal contratto, decide quale procedura è disponibile. È una verifica da fare sui bilanci e sulle fatture prima di scegliere lo strumento.
Casi particolari
Il gestore che ha già subito la risoluzione
Se la compagnia ha risolto il contratto prima di qualsiasi istanza, la tutela concorsuale non opera sul rapporto ormai estinto. Restano però spazi di verifica: la regolarità della diffida, la congruità del termine, l’eventuale scarsa importanza dell’inadempimento (art. 1455 c.c.), la conformità della clausola risolutiva agli accordi collettivi applicabili. Una clausola individuale peggiorativa rispetto all’accordo può essere contestata alla luce dell’orientamento che afferma la prevalenza degli accordi di settore.
Il credito del gestore verso la compagnia
Spesso il gestore vanta a sua volta crediti: differenze sui margini previsti dagli accordi, bonus di fine gestione, rimborsi. In caso di procedura, la compagnia tenderà a compensare. Sul piano normativo, la compensazione nella liquidazione giudiziale è regolata dall’art. 155 CCII, che riprende l’art. 56 della legge fallimentare: è ammessa tra debiti e crediti anteriori, con i limiti fissati dalla giurisprudenza sul momento in cui il credito è sorto (Cass. n. 15804/2026). Verificare l’esistenza di questi crediti cambia i rapporti di forza nella trattativa.
I debiti per accise e IVA
Il gestore che acquista carburante paga un prezzo che comprende l’accisa, assolta a monte dal soggetto obbligato secondo il Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995), e l’IVA. Il debito verso la compagnia comprende quindi componenti fiscali, ma resta, nei rapporti tra gestore e compagnia, un debito di prezzo. Diverso è il debito diretto verso l’Erario per IVA non versata: qui opera il trattamento previsto dagli strumenti di crisi, compresa la transazione fiscale nel concordato preventivo (art. 88 CCII) e negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII). Per l’impresa minore, anche il concordato minore consente la proposta di soddisfazione parziale dei crediti tributari, nel rispetto dei limiti di legge. Se il gestore è anche titolare di un deposito fiscale o commerciale con obblighi diretti di accisa, la posizione va analizzata autonomamente.
Il gestore titolare dell’impianto
Non tutti i gestori operano su impianti della compagnia. Esistono impianti di proprietà del gestore, legati alla compagnia solo da un contratto di fornitura con uso del marchio, e impianti indipendenti senza marchio. Nel primo caso il problema del comodato non si pone: la crisi riguarda solo la fornitura, e la perdita del contratto non comporta la perdita dell’impianto. Sul piano normativo, però, l’impianto di proprietà è un bene aggredibile dai creditori: in assenza di misure protettive, la banca o altri creditori possono avviare un pignoramento immobiliare. Le misure dell’art. 18 CCII impediscono di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa, salvo le esclusioni di legge.
I cali e gli ammanchi di prodotto
Nei contratti in conto deposito, le differenze tra quantità consegnate ed erogate sono spesso addebitate al gestore. Gli addebiti per cali eccedenti le tolleranze contrattuali possono gonfiare il debito verso la compagnia. In termini operativi, prima di qualificare il debito come certo, va verificata la corrispondenza tra documenti di consegna, letture dei totalizzatori e registri di carico e scarico. Un debito contestato pesa diversamente nel piano e nella trattativa.
La crisi dovuta all’aumento dei prezzi
Quando la crisi nasce da un rialzo dei prezzi all’ingrosso che il gestore non riesce a trasferire al pubblico, il problema è strutturale. Le misure protettive danno tempo, ma il piano deve indicare come il margine tornerà sostenibile: revisione delle condizioni economiche nel rispetto degli accordi collettivi, riduzione dei costi di gestione, sviluppo delle attività accessorie. Va precisato che un piano basato solo sulla speranza di un calo dei prezzi difficilmente supera il vaglio dell’esperto o del tribunale.
Il gestore in forma di società di persone
Molti impianti sono gestiti da s.n.c. o s.a.s. familiari. Sul piano normativo, la liquidazione giudiziale della società di persone si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII): i loro beni personali entrano nella procedura. Il concordato preventivo della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario, ai sensi dell’art. 117 CCII. Va precisato che questo rende ancora più importante intervenire prima dell’insolvenza conclamata: uno strumento negoziale che salva il contratto di fornitura protegge, indirettamente, anche il patrimonio dei soci.
Se la società è impresa minore, il percorso passa per il concordato minore o la liquidazione controllata; anche in questi casi la posizione dei soci illimitatamente responsabili va considerata nel piano, perché il loro patrimonio garantisce i debiti sociali. In termini operativi, la verifica delle soglie dell’impresa minore va fatta sulla società, mentre l’esposizione dei soci per fideiussioni prestate alla compagnia o alla banca va analizzata separatamente: spesso sono proprio le garanzie personali a determinare la scelta dello strumento.
La morte o il ritiro del gestore
Il rapporto con la compagnia è fortemente legato alla persona del gestore. Quando la crisi coincide con il ritiro o il decesso del titolare, il subentro degli eredi o di un familiare non è automatico e dipende dal contratto e dagli accordi collettivi. In una situazione di crisi, la successione nella gestione può essere un’occasione per ristrutturare il debito con la compagnia, ma richiede che la continuità del servizio sia garantita senza interruzioni. Gli eredi, prima di accettare, devono valutare l’entità dei debiti: l’accettazione con beneficio di inventario resta lo strumento di tutela ordinario.
La cessione della gestione
Una via frequente è il trasferimento della gestione a un nuovo operatore. Poiché il comodato e la fornitura sono strettamente legati alla persona del gestore, il subentro richiede di norma il consenso della compagnia. Nel concordato, la cessione può essere inserita nel piano; nella composizione negoziata, può essere l’esito dell’accordo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la trattativa con la compagnia partendo dalla protezione del contratto di fornitura come contratto essenziale per la continuità.
La liquidazione giudiziale del gestore
Se il gestore è dichiarato in liquidazione giudiziale, il contratto di fornitura resta sospeso. Il curatore sceglie se subentrare, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, o sciogliersi. La compagnia può metterlo in mora chiedendo al giudice delegato un termine, non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Se il curatore subentra in una somministrazione, deve pagare integralmente anche il prezzo delle consegne già avvenute (art. 176 CCII): per questo il subentro è raro. L’impianto in comodato va restituito alla compagnia, che lo recupera come bene di sua proprietà.
Domande frequenti
La compagnia può smettere di consegnarmi il carburante se sono in arretrato con i pagamenti?
Senza alcuna procedura, sì: può sospendere le consegne invocando l’inadempimento e poi agire per la risoluzione. Con la composizione negoziata e misure protettive confermate, o con la domanda di concordato preventivo, la compagnia non può rifiutare le nuove consegne né risolvere il contratto per il solo mancato pagamento dei debiti anteriori. Le nuove consegne vanno pagate regolarmente. Il punto decisivo è attivarsi prima che la risoluzione si sia già prodotta, ad esempio per scadenza di una diffida ad adempiere.
Se presento domanda di concordato, la clausola che prevede la risoluzione automatica per l’apertura della procedura vale?
No. L’art. 94-bis CCII impedisce ai creditori di provocare la risoluzione del contratto pendente per il solo fatto del deposito della domanda o dell’apertura del concordato. Nella liquidazione giudiziale, l’art. 172 CCII dichiara inefficaci le clausole che fanno dipendere la risoluzione dall’apertura della procedura. Resta invece rilevante la clausola collegata al mancato pagamento, se ha prodotto effetto prima della domanda.
Le misure protettive valgono anche per la fideiussione che ho firmato a favore della compagnia?
Le misure proteggono l’impresa debitrice. Il garante personale, se è un soggetto distinto, non è automaticamente protetto: la compagnia può agire contro di lui. Nel caso di ditta individuale, il garante e il debitore coincidono, e il patrimonio personale è già quello dell’impresa. Nelle società di persone, la posizione dei soci illimitatamente responsabili segue regole specifiche. È opportuno valutare se estendere la soluzione anche alle posizioni dei garanti, ad esempio con un accordo che coinvolga tutti.
Posso chiedere al tribunale di sciogliere il contratto con la compagnia per passare a un’altra?
Nel concordato preventivo, l’art. 97 CCII consente al debitore di chiedere l’autorizzazione a sciogliere i contratti pendenti. La compagnia ha diritto a un indennizzo pari al risarcimento del danno per mancato adempimento, trattato come credito anteriore alla procedura. Lo scioglimento del contratto di fornitura, però, porta con sé il venir meno del comodato dell’impianto: se l’impianto è della compagnia, scioglierlo significa lasciarlo. La scelta ha senso solo se il piano prevede un’alternativa concreta.
Sono un piccolo gestore: posso usare queste tutele?
Sì, con strumenti diversi. Se il gestore è impresa minore, non accede al concordato preventivo né alla liquidazione giudiziale, ma al concordato minore e alla liquidazione controllata, gestiti con l’Organismo di composizione della crisi. Può comunque accedere alla composizione negoziata. La qualifica di impresa minore va verificata con attenzione: per il gestore che vende in nome proprio, i ricavi lordi comprendono il prezzo del carburante e superano facilmente la soglia di 200.000 euro.
Cosa succede se le misure protettive scadono senza accordo?
Alla scadenza, la compagnia torna libera di esercitare i propri diritti, compresa la risoluzione per i debiti anteriori ancora non pagati. Le misure possono essere prorogate entro il limite complessivo di legge, ma non all’infinito. Per questo il periodo protetto va usato per costruire una soluzione: accordo con la compagnia, piano di rientro, accesso a uno strumento di regolazione della crisi che assicuri una tutela stabile, come il concordato.
Il quadro giurisprudenziale
La raccolta che segue riunisce le pronunce utili per il tema, distinte per area. Va precisato che non esiste ancora una giurisprudenza di legittimità specifica sulla crisi del gestore di carburante nel CCII: i principi si ricavano dalle pronunce sugli accordi di settore, su contratti pendenti e misure protettive in generale.
Accordi collettivi di settore
Cass., ordinanza n. 21178/2025. Gli accordi aziendali stipulati dalle compagnie con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei gestori, nella cornice del D.Lgs. 32/1998 e della L. 57/2001, hanno efficacia vincolante anche verso chi subentra nella gestione della rete; le clausole difformi dei contratti individuali sono nulle. Rilevanza: in fase di trattativa o di contestazione della risoluzione, il contratto individuale va confrontato con l’accordo applicabile.
Trib. Napoli, sentenza n. 7063/2024, pubblicata il 15 luglio 2024. Margini del gestore e bonus di fine gestione previsti dagli accordi nazionali prevalgono sulle pattuizioni individuali peggiorative, con condanna al pagamento delle differenze. Rilevanza: i crediti del gestore verso la compagnia possono emergere dall’analisi del contratto e pesare nella trattativa o in compensazione.
Contratti pendenti nel concordato
Cass., Sez. I civ., 1 luglio 2024, n. 18019. Il provvedimento che autorizza sospensione o scioglimento dei contratti in concordato può essere contestato in un giudizio a cognizione piena, a prescindere dall’omologazione. Rilevanza: la compagnia che subisce lo scioglimento ha uno spazio di tutela; il gestore deve motivare con cura la richiesta.
Cass., Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16532. Inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento sull’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti in corso. Rilevanza: la sede di discussione è il merito, non la Cassazione diretta.
Cass., Sez. I civ., 11 marzo 2022, n. 8008. Nel regime anteriore al D.L. 83/2015, il decreto di autorizzazione allo scioglimento era reclamabile davanti alla Corte d’appello. Rilevanza: conferma la natura del provvedimento e l’esigenza di un controllo sulle ragioni dello scioglimento.
Cass., Sez. I civ., 25 maggio 2021, n. 14361. I provvedimenti su scioglimento o sospensione dei contratti in corso alla domanda di concordato non sono ricorribili per cassazione. Rilevanza: rafforza l’orientamento sulla tutela della controparte nel giudizio ordinario.
Cass., Sez. I civ., 23 novembre 2020, n. 26568. Il credito indennitario della controparte del contratto sciolto ha natura concorsuale e va accertato in un giudizio ordinario; l’autorizzazione presuppone una valutazione funzionale al piano. Rilevanza: chiarisce che l’indennizzo per lo scioglimento della fornitura segue il trattamento dei crediti anteriori.
Cass., Sez. I civ., 30 ottobre 2023, n. 29999. Nel concordato seguito da fallimento, sono prededucibili solo i crediti derivanti da attività compiute dagli organi della procedura. Rilevanza: le forniture correnti e i debiti assunti durante la procedura vanno gestiti con attenzione per la loro collocazione in caso di esito negativo.
Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061. In tema di leasing nel fallimento, la L. 124/2017 non ha effetto retroattivo e il concedente può insinuarsi al passivo facendo valere la clausola penale. Rilevanza: principio utile per i contratti di godimento collegati all’impianto, come attrezzature in leasing.
Compensazione
Cass., Sez. I civ., 22 maggio 2026, n. 15804. Il momento di acquisizione del credito per effetto di fusione condiziona la compensabilità con debiti anteriori al fallimento. Rilevanza: la compagnia che intende compensare il proprio credito con i debiti verso il gestore deve rispettare i presupposti temporali.
Cass., Sez. I civ., 30 dicembre 2021, n. 42008. Il patto di compensazione stipulato prima del fallimento resta efficace anche se la riscossione avviene dopo. Rilevanza: le clausole di compensazione nel contratto di fornitura vanno esaminate prima di scegliere lo strumento.
Misure protettive e divieto di risoluzione
Trib. Catania, sez. impresa, ordinanza 20 febbraio 2025. Concesse misure protettive e cautelari con divieto di risoluzione dei contratti pendenti per inadempimenti successivi alla pubblicazione dell’istanza, entro un importo massimo per creditore. Rilevanza: mostra che il tribunale può modulare la protezione anche sulle forniture correnti.
Trib. Cagliari, 4 dicembre 2024. Sospensione dei ratei di finanziamenti bancari per la durata delle trattative, con divieto di risoluzione, di classificazione a sofferenza e di segnalazione. Rilevanza: la protezione può estendersi alla banca del gestore, spesso esposta insieme alla compagnia.
Trib. Padova, 25 settembre 2023. Il divieto di risoluzione si estende ai contratti bancari autoliquidanti; non è possibile sospenderli per il solo avvio della composizione negoziata. Rilevanza: principio applicabile agli strumenti di anticipo sugli incassi delle carte carburante.
Trib. Padova, Sez. I civ., 9 dicembre 2024. Il limite di 120 giorni riguarda ciascuna misura; la scadenza non impedisce misure cautelari di contenuto analogo fino al termine della procedura. Rilevanza: la protezione del contratto di fornitura può essere mantenuta anche oltre la prima finestra.
Trib. Perugia, 15 luglio 2024. La formulazione della richiesta di misure in termini corrispondenti alla norma non ne determina l’inammissibilità. Rilevanza: semplifica la richiesta, ferma l’utilità di indicare espressamente la compagnia.
Trib. Roma, Sez. XIV civ., 3 luglio 2024. Le misure atipiche richiedono una distinta istanza cautelare, decisa dal tribunale competente ex art. 27 CCII. Rilevanza: un ordine specifico alla compagnia di proseguire le consegne va chiesto come misura cautelare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
In termini operativi, lo Studio interviene sulla crisi del gestore con strumenti concreti:
- Analizziamo il contratto di comodato e quello di fornitura, individuando clausole risolutive, clausole di compensazione, garanzie e struttura della vendita (in nome proprio, conto deposito, commissione).
- Confrontiamo il contratto individuale con gli accordi collettivi e aziendali applicabili, per verificare clausole nulle e crediti del gestore verso la compagnia.
- Calcoliamo i tempi della diffida ricevuta e fissiamo la data entro cui l’istanza deve essere pubblicata per evitare la risoluzione di diritto.
- Verifichiamo la qualifica di impresa minore sui bilanci e sulle fatture degli ultimi tre esercizi, per scegliere tra composizione negoziata, concordato, concordato minore o liquidazione controllata.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, indicando la compagnia e il contratto di fornitura come rapporto da proteggere.
- Chiediamo misure cautelari specifiche quando serve un ordine di prosecuzione delle consegne.
- Redigiamo la domanda di concordato preventivo, anche con riserva, valutando sospensione o scioglimento dei contratti ai sensi dell’art. 97 CCII.
- Impostiamo la trattativa con la compagnia: piano di rientro, rinegoziazione, eventuale cessione della gestione.
- Elaboriamo con i commercialisti la proposta sui debiti per IVA e imposte, anche tramite transazione fiscale.
- Difendiamo il gestore nelle cause di restituzione dell’impianto e nei giudizi sulla legittimità della risoluzione, fino all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema la qualifica centrale è quella di Esperto Negoziatore: chi ha questa abilitazione conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata, il dialogo con l’esperto e le richieste di misure protettive che impediscono alla compagnia di usare il debito pregresso per risolvere il contratto. Per il gestore che è impresa minore, entrano in gioco le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue trattativa, procedura e contenzioso, senza cambi di linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, con i commercialisti che curano piano, situazione patrimoniale e posizione fiscale e gli avvocati che curano contratti, procedura e giudizi.
Chiusura
La crisi del gestore non porta per forza alla perdita del contratto con la compagnia. Ma la tutela dipende dai tempi: misure protettive o domanda di concordato vanno attivate prima che una diffida o una clausola risolutiva abbiano chiuso il rapporto. Nel periodo protetto le forniture nuove vanno pagate, mentre il debito vecchio si negozia. La scelta dello strumento dipende dalla dimensione dell’impresa e dalla struttura del contratto.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura prevista dalla procedura che serve a proteggere il contratto di fornitura. Per i gestori più piccoli, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC copre il percorso del concordato minore e della liquidazione controllata.
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