Cosa Sono I Fondi Di Turnaround E Come Intervengono Nelle Crisi Aziendali?

Quando un’impresa entra in tensione finanziaria, prima o poi qualcuno pronuncia la frase: “Dobbiamo parlare con un fondo”. Da quel momento, nelle riunioni con soci, banche e consulenti, iniziano a circolare idee molto diverse su chi siano questi investitori, cosa vogliano e cosa possano fare. C’è chi li considera l’ultima ancora di salvezza, chi li descrive come predatori pronti a portarsi via l’azienda per pochi euro, chi è convinto che basti una lettera d’intenti per mettere al riparo l’impresa dai creditori. È comprensibile che un tema così tecnico generi semplificazioni: il problema è che, nelle crisi d’impresa, agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto.

La disinformazione nasce da un dato reale: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) ha costruito un sistema di regole molto preciso su chi può finanziare un’impresa in crisi, con quale rango verrà rimborsato, quando un investitore esterno può presentare una propria proposta ai creditori e come si gestiscono le offerte di acquisto dell’azienda. Il passaparola, però, tende a ricordare solo la metà della regola che fa comodo. E chi negozia con un fondo partendo da premesse sbagliate rischia di firmare accordi inefficaci, di perdere il controllo della propria società o, al contrario, di rinunciare a un’operazione di rilancio che sarebbe stata percorribile.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:

  • i fondi di turnaround comprano le aziende solo per smembrarle;
  • chi presta denaro a un’impresa in crisi verrà sempre pagato per ultimo;
  • qualsiasi finanziamento erogato durante la crisi è automaticamente “prededucibile”;
  • il socio che finanzia la propria società è un creditore come tutti gli altri;
  • un fondo può entrare in un’impresa in crisi solo se l’imprenditore è d’accordo;
  • un’offerta vincolante firmata con un fondo blinda l’operazione;
  • il fondo pubblico gestito da Invitalia può salvare qualunque azienda in difficoltà.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo terreno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una delle figure che il legislatore ha previsto per accompagnare le trattative tra imprenditore, creditori e nuovi investitori nella composizione negoziata. A questa abilitazione si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando l’ingresso di un fondo passa per la ristrutturazione dei rapporti con le banche e per la lettura dei numeri del piano.

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Mito n. 1: “I fondi di turnaround comprano le aziende in crisi solo per smembrarle e rivenderle a pezzi”

Il mito

“Se arriva un fondo, è finita: compra l’azienda per due soldi, licenzia, vende i macchinari e il marchio, e se ne va.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste. Nel mercato dei cosiddetti distressed asset operano investitori con strategie molto diverse tra loro: alcuni acquistano crediti deteriorati verso imprese in difficoltà per recuperarli nel modo più rapido possibile, altri comprano singoli beni (un immobile, un marchio, un portafoglio clienti) senza alcun interesse a proseguire l’attività. In alcune operazioni del passato, molto raccontate dalla stampa, l’ingresso di un investitore finanziario si è effettivamente tradotto in una liquidazione mascherata. Il passaparola ha preso questi episodi e li ha trasformati in una regola generale.

C’è poi un equivoco lessicale: “fondo” viene usato come etichetta unica per soggetti che fanno mestieri diversi. Un fondo di credito che compra posizioni bancarie classificate come inadempienze probabili non ha lo stesso obiettivo di un fondo di ristrutturazione che entra nel capitale per rilanciare l’impresa.

La realtà

In realtà, per fondo di turnaround si intende un investitore specializzato nel risanamento: entra in un’impresa in difficoltà ma ancora dotata di un nucleo industriale sano (prodotto, clienti, competenze, marchio), apporta capitale e spesso management, rinegozia il debito e punta a creare valore riportando l’azienda in equilibrio, per poi uscire dopo alcuni anni cedendo la partecipazione. Il suo guadagno dipende proprio dal fatto che l’impresa torni a funzionare: un’azienda smembrata vale di solito molto meno di un’azienda risanata.

Accanto ai fondi di turnaround in senso stretto, il panorama comprende:

  • fondi di credito, che finanziano l’impresa (spesso con strumenti di debito a medio termine) o acquistano dalle banche crediti deteriorati, diventando i nuovi interlocutori nella ristrutturazione;
  • fondi di ristrutturazione o di “rilancio”, che rilevano posizioni creditorie di più banche verso la stessa impresa e le convertono, in tutto o in parte, in nuova finanza o in partecipazioni;
  • fondi pubblici, come il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa gestito da Invitalia, che intervengono nel capitale insieme a investitori privati.

Il quadro normativo, poi, non è neutro. Il Codice della crisi privilegia la continuità aziendale: il concordato in continuità (art. 84 CCII) e gli accordi di ristrutturazione sono costruiti per premiare chi porta risorse destinate a far proseguire l’attività, con il mantenimento, per quanto possibile, dei posti di lavoro. Un fondo che vuole beneficiare della prededuzione sui propri finanziamenti, o della protezione che deriva da un piano omologato, deve inserirsi in un piano credibile e attestato: non può limitarsi a “prendere e andare”.

La prova

Il sistema degli artt. 99, 101 e 102 CCII lega la tutela rafforzata del finanziatore alla funzionalità del finanziamento rispetto alla procedura e alla migliore soddisfazione dei creditori. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021, hanno chiarito che la protezione riconosciuta ai crediti “in funzione” di una procedura concorsuale non dipende dall’etichetta, ma dal collegamento concreto e verificabile tra la prestazione e l’interesse della massa dei creditori. È un criterio che vale come filtro anche per chi investe: senza un progetto coerente con la procedura, la tutela non scatta.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che respinge per principio qualunque contatto con un fondo, convinto che si tratti sempre di un predatore, rischia di arrivare alla liquidazione giudiziale senza aver esplorato l’unica fonte di capitale disponibile. Il rischio opposto è altrettanto concreto: chi non distingue tra fondo di turnaround e fondo che acquista solo crediti o singoli beni può firmare una lettera d’intenti con il soggetto sbagliato, perdendo mesi preziosi. La domanda da porsi non è “fondo sì o fondo no”, ma “quale fondo, con quale piano e dentro quale strumento del Codice della crisi”.


Mito n. 2: “Chi presta soldi a un’impresa in crisi verrà comunque pagato per ultimo”

Il mito

“Nessuno presterà mai denaro a un’azienda in crisi: se poi fallisce, chi ha prestato si mette in fila con tutti gli altri e perde tutto.”

Perché ci credono in tanti

Fino a non molti anni fa, l’idea aveva un solido fondamento. Chi finanziava un’impresa già in difficoltà correva il rischio di vedere il proprio credito trattato come un qualsiasi credito chirografario e, nei casi peggiori, di subire azioni revocatorie o contestazioni per aver ritardato l’emersione dell’insolvenza. Le banche, per prudenza, chiudevano le linee al primo segnale di tensione. Questa esperienza si è sedimentata nel modo di pensare di molti imprenditori e consulenti.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il legislatore, prima con le riforme della legge fallimentare e poi con il Codice della crisi, ha costruito un regime di favore proprio per la finanza nuova, cioè per le risorse che arrivano all’impresa nel momento in cui servono di più.

Il Codice distingue alcune ipotesi principali:

  • finanziamenti interinali (art. 99 CCII): il debitore che accede al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali all’esercizio dell’attività fino all’omologazione, o all’apertura e allo svolgimento della procedura, e comunque funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Il ricorso deve indicare la destinazione delle somme, spiegare perché non è possibile reperirle altrimenti e quale pregiudizio deriverebbe in loro assenza; di regola serve anche l’attestazione di un professionista indipendente;
  • finanziamenti in esecuzione (art. 101 CCII): i finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione omologati sono prededucibili;
  • finanziamenti dei soci (art. 102 CCII): anche le somme erogate dai soci possono beneficiare della prededuzione, con i limiti che vedremo nel mito n. 4;
  • composizione negoziata (art. 22 CCII): durante le trattative assistite dall’esperto, il tribunale può autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili.

Prededuzione significa che quel credito viene soddisfatto prima dei creditori concorsuali, anche privilegiati, con il ricavato dei beni che non sono vincolati a garanzie specifiche (art. 6 CCII). Per un fondo di credito o di turnaround è esattamente la leva che rende sostenibile il rischio: presta denaro sapendo che, se il piano non dovesse funzionare, il proprio credito non finirà in coda.

La prova

L’art. 6, comma 1, CCII elenca tra i crediti prededucibili quelli per finanziamenti erogati nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 99, 101 e 102. La Cassazione, con la sentenza n. 10307 del 18 aprile 2025 (Sez. I), ha però ribadito il rovescio della medaglia: la prededuzione è un beneficio legato a presupposti precisi e non si estende a tutto ciò che accade “dopo” una procedura. Nel caso deciso, i crediti sorti nella fase di esecuzione di un concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, non sono stati considerati prededucibili nel successivo fallimento.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che nessuno presterà mai denaro a un’impresa in crisi rinuncia a cercare la finanza nuova proprio quando la legge la protegge. Il risultato è spesso una crisi di liquidità che si avvita: fornitori non pagati, ordini persi, valore aziendale che si dissolve. Il rischio opposto riguarda il finanziatore che, fidandosi della regola senza conoscerne le condizioni, eroga somme fuori dal perimetro degli artt. 99-102: in quel caso si ritrova davvero in fila con gli altri.


Mito n. 3: “Qualunque finanziamento erogato durante la crisi è automaticamente prededucibile”

Il mito

“Basta che l’azienda abbia depositato la domanda in tribunale: da quel momento qualsiasi soldo che entra è prededucibile.”

Perché ci credono in tanti

È il mito speculare al precedente, e nasce dalla stessa riforma. Chi ha sentito parlare di prededuzione per la finanza nuova tende a pensare che la protezione scatti in automatico appena l’impresa “entra in procedura”. Contribuisce all’equivoco la vecchia formula della legge fallimentare sui crediti sorti “in occasione o in funzione” delle procedure, che per anni è stata letta in modo estensivo da una parte della giurisprudenza.

La realtà

Vero, ma solo a metà. La prededuzione dei finanziamenti nel Codice della crisi non è un effetto automatico del deposito della domanda: richiede un’autorizzazione del tribunale, oppure l’inserimento del finanziamento in un piano omologato, e la verifica della sua funzionalità rispetto alla procedura.

Le condizioni da controllare sono diverse a seconda del momento:

Momento dell’erogazione Norma Condizione principale
Prima dell’omologazione, durante la procedura art. 99 CCII autorizzazione del tribunale, motivazione su destinazione e urgenza, di regola attestazione di un professionista indipendente
In esecuzione del piano omologato art. 101 CCII il finanziamento deve essere previsto dal concordato o dagli accordi omologati
Durante la composizione negoziata art. 22 CCII autorizzazione del tribunale su istanza dell’imprenditore, sentite le parti interessate
Dopo la chiusura della procedura, fuori dal piano — nessuna prededuzione automatica (Cass. n. 10307/2025)

Anche dopo l’autorizzazione, il beneficio non è intoccabile. La disciplina del Codice prevede che, se la procedura sfocia in liquidazione giudiziale e risulta che il piano si fondava su dati falsi, sull’omissione di informazioni rilevanti o su atti in frode ai creditori, la prededuzione può venire meno quando il finanziatore ne era consapevole. È una regola che i fondi conoscono bene e che spiega perché pretendono due diligence approfondite prima di erogare.

Nell’attività dello Studio Monardo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, parte sempre da qui: prima di parlare di finanza nuova si verifica in quale strumento del Codice va inserita e quale autorizzazione serve per proteggerla.

La prova

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021, hanno ridisegnato il concetto di prededuzione “in funzione”, collegandolo a un’attività prodromica o contestuale alla procedura e strettamente finalizzata all’interesse dei creditori. Sulla stessa linea, la Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 25387 del 23 settembre 2024 ha negato la prededuzione al compenso di un advisor che aveva assistito l’impresa in un concordato “in bianco” al quale non era seguita alcuna proposta: la funzionalità va valutata ex ante, ma deve esserci un nesso reale con la conservazione del patrimonio a beneficio dei creditori. E la sentenza n. 10307 del 18 aprile 2025 ha escluso la prededuzione per crediti sorti nella fase esecutiva successiva alla chiusura del concordato.

Cosa rischia chi ci crede

Il finanziatore che eroga senza autorizzazione, magari sulla base di un accordo verbale con l’imprenditore, rischia di ritrovarsi chirografario in una successiva liquidazione giudiziale. L’imprenditore che promette prededuzione a un fondo senza averla chiesta al tribunale rischia di far saltare l’operazione e, nei casi più gravi, di esporsi a contestazioni sulla gestione. La regola pratica è semplice: niente erogazione prima che il percorso autorizzativo sia chiaro e documentato.


Mito n. 4: “Il socio che finanzia la propria società è un creditore come tutti gli altri”

Il mito

“Se metto io i soldi nella mia società sotto forma di prestito, quando le cose vanno male me li riprendo come qualsiasi altro creditore.”

Perché ci credono in tanti

Dal punto di vista contabile, un finanziamento del socio è un debito della società: compare nel passivo, spesso con un contratto di mutuo e un piano di rimborso. Molti imprenditori lo preferiscono all’aumento di capitale proprio perché, nella loro percezione, resta “recuperabile”. In tempi normali la società può effettivamente restituire il prestito. Il passaparola ha esteso questa esperienza anche ai momenti di crisi.

La realtà

In realtà la norma dice altro. L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando sono stati concessi in un momento in cui, anche per il tipo di attività, risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il rimborso eventualmente ricevuto nell’anno anteriore all’apertura della procedura concorsuale deve essere restituito. La regola è nata per le s.r.l., ma la giurisprudenza l’ha estesa, a certe condizioni, anche ad altre società di capitali.

Il Codice della crisi introduce una deroga importante: secondo l’art. 102 CCII, il beneficio della prededuzione previsto per i finanziamenti interinali e in esecuzione (artt. 99 e 101) si applica anche ai finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma, comprese garanzie e controgaranzie, fino all’80% del loro ammontare. La prededuzione si estende all’intero importo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione.

Questo secondo comma è decisivo per capire come intervengono i fondi: un fondo che entra nel capitale proprio in attuazione del piano omologato e contestualmente finanzia la società non subisce la postergazione e può beneficiare della prededuzione piena, mentre il socio storico che continua a sostenere l’impresa resta soggetto al limite dell’80%. È una scelta precisa del legislatore per attrarre capitali nuovi senza premiare chi ha contribuito alla sottocapitalizzazione.

La prova

La Cassazione, Sez. I, sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024 ha ribadito la natura sostanziale della postergazione e l’obbligo di restituire i rimborsi ricevuti nell’anno anteriore alla procedura. La sentenza n. 1865 del 27 gennaio 2025 (Sez. I) ha escluso che il credito postergato possa essere usato in compensazione con debiti del socio verso la società in procedura. L’ordinanza n. 30054 del 30 ottobre 2023 (Sez. I) ha precisato che, ai fini dell’art. 2467 c.c., la nozione di finanziamento non si limita al mutuo: possono rilevare anche altre operazioni che producono lo stesso effetto. E già la sentenza n. 16291 del 20 giugno 2018 (Sez. I) aveva esteso la postergazione alla s.p.a. quando il socio, per la posizione ricoperta, conosceva la situazione finanziaria della società.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio che continua a “prestare” alla propria società in crisi convinto di potersi riprendere il denaro rischia di vederlo ammesso con rango postergato, cioè dopo tutti gli altri creditori: in molte procedure significa non recuperare nulla. Peggio ancora, se ha ottenuto rimborsi nell’ultimo anno, può essere chiamato a restituirli. Chi invece conosce l’art. 102 CCII può strutturare il proprio sostegno all’interno di una procedura autorizzata, ottenendo la prededuzione almeno sull’80% di quanto versa.


Mito n. 5: “Un fondo può entrare in un’impresa in crisi solo se l’imprenditore è d’accordo”

Il mito

“L’azienda è mia: finché non firmo io, nessun fondo può mettere le mani sulla società o presentare un piano ai creditori.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è forte: nella grande maggioranza dei casi i fondi di turnaround negoziano con l’imprenditore e con i soci, perché un’operazione condivisa è più rapida, meno conflittuale e preserva il rapporto con il management che conosce l’azienda. Nella composizione negoziata, poi, le trattative si svolgono su iniziativa dell’imprenditore, che resta il dominus del percorso. Da qui la convinzione che l’imprenditore abbia sempre l’ultima parola.

La realtà

Nel concordato preventivo il Codice prevede due strumenti che permettono a un investitore di intervenire anche senza il consenso dell’imprenditore: le proposte concorrenti (art. 90 CCII) e le offerte concorrenti (art. 91 CCII).

Con le proposte concorrenti, uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda, rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore possono presentare una proposta di concordato alternativa con il relativo piano, entro un termine anteriore alla data stabilita per il voto. Il riferimento agli acquisti successivi non è casuale: un fondo può comprare crediti verso l’impresa, raggiungere la soglia e presentare una propria proposta ai creditori, che potrà prevedere anche un aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei vecchi soci. La proposta concorrente non è però sempre ammissibile: il Codice la esclude quando la proposta del debitore, secondo l’attestazione del professionista indipendente, assicura ai creditori chirografari una soglia minima di soddisfazione fissata dalla legge (ordinariamente il 30%, con riduzioni previste in determinate ipotesi). Non possono presentarla il debitore e le parti a lui correlate.

Con la riforma, inoltre, il Codice ha rafforzato la posizione dei creditori rispetto ai soci nel concordato: il piano può prevedere modifiche dello statuto, aumenti e riduzioni di capitale anche con esclusione del diritto di opzione, e i soci non possono ostacolare l’esecuzione del piano omologato (artt. 120-bis e seguenti CCII). È il tassello che rende concreta l’entrata di un investitore esterno nel capitale.

La prova

Il testo dell’art. 90 CCII è la prova diretta: la legittimazione è attribuita ai creditori qualificati, non al debitore, e il richiamo agli acquisti successivi alla domanda apre la strada all’investitore che compra crediti. Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione ha da tempo chiarito che i rapporti tra soci e creditori nel concordato vanno letti tenendo conto della posizione dei soci finanziatori: la sentenza n. 16348 del 21 giugno 2018 (Sez. I) ha ammesso, a determinate condizioni, la collocazione dei soci finanziatori in una classe autonoma, e la più risalente sentenza n. 2706 del 4 febbraio 2009 (Sez. I) aveva già affermato che la postergazione incide sulla formazione delle classi. Sono indicazioni che pesano quando un fondo costruisce una proposta concorrente che tratta in modo diverso soci e creditori.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che presenta un concordato debole, convinto di essere al riparo da iniziative esterne, può ritrovarsi a competere con la proposta di un fondo che ha acquistato crediti bancari e che offre ai creditori di più. Se i creditori approvano la proposta concorrente, il piano dell’investitore può passare e i vecchi soci rischiano di vedere fortemente diluita o azzerata la propria partecipazione. Conoscere l’art. 90 CCII serve a due cose: costruire una proposta del debitore abbastanza solida da rendere inammissibili le alternative, oppure, se si è creditori, valutare se esiste spazio per una proposta migliore.


Mito n. 6: “Se firmo un’offerta vincolante con un fondo, l’operazione è blindata”

Il mito

“Abbiamo già l’acquirente: il fondo ha firmato un’offerta irrevocabile per rilevare l’azienda. Il tribunale deve solo prenderne atto.”

Perché ci credono in tanti

Nella prassi delle operazioni straordinarie, un’offerta vincolante firmata dopo la due diligence è effettivamente un punto di arrivo: tra privati, se le condizioni sono rispettate, l’operazione si chiude. Molti imprenditori ragionano con la stessa logica anche dentro una procedura concorsuale, e alcuni fondi, per ottenere esclusiva e tempi rapidi, alimentano questa aspettativa.

La realtà

L’art. 91 CCII stabilisce che, quando il piano di concordato comprende un’offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento dell’azienda, di un ramo d’azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice delegato dispone che dell’offerta sia data idonea pubblicità, al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa logica competitiva si applica, in quanto compatibile, agli atti che hanno lo stesso effetto, come l’affitto d’azienda finalizzato al trasferimento.

In pratica, l’offerta del fondo diventa la “base d’asta” di una procedura competitiva: se arriva un’offerta migliore, l’aggiudicazione può andare a un altro soggetto. L’offerente originario viene liberato dagli obblighi assunti se l’azienda viene trasferita a un terzo, e la norma prevede a suo favore il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta entro un limite percentuale del prezzo indicato. Il correttivo del 2024 ha inciso anche su questa disciplina, chiarendo l’ambito applicativo della procedura competitiva: per questo, in ogni singola operazione, la sequenza va ricostruita sul testo vigente.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che l’offerta vincolante non blinda l’operazione, ma la avvia: protegge il fondo che ha fatto il primo passo solo nei limiti previsti dalla legge, e protegge soprattutto i creditori, che hanno diritto a verificare se il mercato offre di più. Anche nella composizione negoziata, il trasferimento dell’azienda o di rami di essa può essere autorizzato dal tribunale (art. 22 CCII), che verifica il rispetto di principi di competitività.

La prova

Il testo dell’art. 91 CCII è la prova principale. A conferma della centralità della funzione di tutela dei creditori, le Sezioni Unite (sentenza n. 42093/2021) e la Cassazione n. 25387/2024 ricordano che ciò che conta nelle procedure è il collegamento effettivo con l’interesse della massa: un’operazione che sottrae l’azienda al confronto competitivo, o che remunera attività senza un reale beneficio per i creditori, non riceve la tutela riservata alle attività funzionali alla procedura.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che costruisce l’intero piano su un’offerta “blindata” rischia di trovarsi con un aggiudicatario diverso da quello con cui aveva concordato la prosecuzione, magari con condizioni differenti per il management o per i soci. Il fondo che sottovaluta l’art. 91 rischia di sostenere costi di due diligence e di negoziazione senza ottenere l’azienda. La strategia corretta è prevedere fin dall’inizio la procedura competitiva, calibrare l’offerta e le sue condizioni, e negoziare con chiarezza le clausole di rimborso spese consentite.


Mito n. 7: “Il fondo pubblico di Invitalia salva qualunque azienda in difficoltà”

Il mito

“C’è il fondo dello Stato per le aziende in crisi: basta fare domanda a Invitalia e arrivano i soldi per ripartire.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che esiste davvero uno strumento pubblico dedicato: il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito dall’art. 43 del D.L. 34/2020 presso il Ministero competente e gestito da Invitalia. Se ne è parlato molto in occasione di crisi industriali note, e le notizie giornalistiche hanno spesso semplificato il meccanismo come un “salvagente di Stato”.

La realtà

In realtà il Fondo salvaguardia imprese non è un contributo a fondo perduto né un finanziamento aperto a tutti. Interviene con operazioni nel capitale di rischio, di norma in posizione di minoranza e insieme a investitori privati che apportano a loro volta risorse, a favore di imprese che rispondono a requisiti specifici: nella sua configurazione originaria, imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e società di capitali con un numero rilevante di dipendenti, che versino in una situazione di difficoltà economico-finanziaria. I requisiti di accesso, le soglie dimensionali e le modalità operative sono stati oggetto di più interventi normativi e attuativi negli anni, e vanno verificati sulla disciplina in vigore al momento della domanda.

L’intervento pubblico, quindi, non sostituisce il fondo di turnaround privato, ma lo affianca: serve un progetto industriale credibile, un co-investitore privato e un piano di rilancio che dimostri la sostenibilità dell’impresa e la salvaguardia dell’occupazione. Spesso l’operazione si incastra con uno strumento del Codice della crisi (composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato in continuità), perché il risanamento del debito pregresso resta un presupposto per rendere l’investimento sensato.

La prova

La prova è nella stessa norma istitutiva: l’art. 43 del D.L. 34/2020 delimita la platea delle imprese beneficiarie e affida a Invitalia la gestione degli interventi nel capitale secondo criteri e modalità definiti dalla disciplina attuativa. Non esiste un diritto soggettivo all’intervento: si tratta di una valutazione di merito sull’operazione.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che punta tutto sulla domanda al fondo pubblico, senza aver attivato in parallelo uno strumento di regolazione della crisi e senza aver individuato un partner privato, rischia di perdere mesi preziosi mentre le esecuzioni dei creditori proseguono e la situazione si aggrava. Il fondo pubblico può essere una tessera importante del mosaico, ma non è il mosaico.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare la sequenza reale che si produce quando si agisce sulla base di un mito. Non riproducono casi seguiti dallo studio.

Simulazione 1 — Il socio convinto di essere “un creditore come gli altri”

Ipotesi: una s.r.l. manifatturiera con patrimonio netto di 38.700 € e debiti bancari per 1.463.000 €. Nel febbraio 2025, quando lo squilibrio è già evidente, il socio di maggioranza versa 214.500 € a titolo di finanziamento fruttifero, fuori da qualsiasi procedura. Nel settembre 2025 la società gli rimborsa 61.300 €. A marzo 2026 si apre la liquidazione giudiziale.

Sequenza reale:
– il finanziamento è stato erogato in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento → si applica l’art. 2467 c.c.;
– il rimborso di 61.300 € è avvenuto nell’anno anteriore all’apertura della procedura → il curatore ne chiede la restituzione;
– il residuo credito di 153.200 € viene ammesso al passivo con rango postergato (Cass. n. 15196/2024);
– il socio non può compensare quel credito con il debito che ha verso la società per un acquisto di beni aziendali (Cass. n. 1865/2025).

Confronto: se lo stesso importo fosse stato erogato dopo l’accesso a un concordato in continuità, con autorizzazione ex art. 99 CCII, almeno l’80% (171.600 €) avrebbe goduto della prededuzione ai sensi dell’art. 102 CCII.

Simulazione 2 — Il fondo che entra “nel modo giusto”

Ipotesi: un’impresa in concordato in continuità con un piano che prevede un aumento di capitale riservato a un fondo di turnaround, con esclusione del diritto di opzione dei vecchi soci, e un finanziamento del fondo di 2.347.000 € in esecuzione del piano omologato.

Sequenza reale:
– il fondo acquisisce la qualità di socio in esecuzione del concordato → l’art. 102, comma 2, CCII consente la prededuzione per l’intero ammontare del finanziamento;
– il finanziamento è previsto dal piano omologato → è prededucibile ai sensi dell’art. 101 CCII;
– se il piano dovesse fallire e si aprisse la liquidazione giudiziale, il credito di 2.347.000 € verrebbe soddisfatto in prededuzione, salvo che emergano dati falsi o atti in frode conosciuti dal finanziatore.

Confronto: il socio storico che avesse affiancato il fondo con un proprio finanziamento di 318.400 € avrebbe ottenuto la prededuzione solo fino all’80%, cioè per 254.720 €; i restanti 63.680 € restano esposti alla postergazione.

Simulazione 3 — L’imprenditore convinto che “nessuno può scavalcarlo”

Ipotesi: un concordato preventivo con crediti complessivi per 9.812.000 € e una proposta del debitore che offre ai chirografari il 17,4%. Un fondo acquista crediti bancari per 1.026.000 € (pari al 10,46% del totale) dopo il deposito della domanda.

Sequenza reale:
– la proposta del debitore resta sotto la soglia di inammissibilità fissata dall’art. 90 CCII → le proposte concorrenti sono ammissibili;
– il fondo supera il 10% dei crediti → è legittimato a presentare una proposta concorrente entro il termine anteriore al voto;
– la proposta del fondo offre il 26,8% ai chirografari, prevedendo un aumento di capitale riservato e la riduzione delle partecipazioni dei vecchi soci;
– i creditori votano: se la proposta del fondo ottiene le maggioranze previste, viene sottoposta al giudizio di omologazione.

Conclusione dimostrativa: l’imprenditore che aveva sottovalutato l’art. 90 CCII si trova a dover migliorare la propria proposta in corsa o a vedere approvata quella dell’investitore.


Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento reale. Rimetterli al loro posto aiuta a capire come funziona davvero l’intervento dei fondi nelle crisi aziendali.

Primo frammento: esistono investitori che comprano solo per liquidare. È vero: nel mercato dei crediti deteriorati e dei beni di imprese in crisi operano soggetti con orizzonte breve. Ma il Codice della crisi offre le tutele più forti (prededuzione piena, protezione del piano omologato, possibilità di ingresso nel capitale con esclusione del diritto di opzione) proprio a chi investe nella continuità. Il quadro normativo spinge verso il risanamento, non verso lo smembramento.

Secondo frammento: finanziare un’impresa in crisi resta rischioso. È vero anche questo: la prededuzione non elimina il rischio che l’impresa non riesca a rimborsare, specie se il patrimonio libero da garanzie è modesto. La legge riduce il rischio del finanziatore, non lo azzera. Per questo i fondi di credito chiedono garanzie (il tribunale può autorizzare la concessione di pegno, ipoteca o cessione di crediti a garanzia dei finanziamenti interinali) e covenant stringenti.

Terzo frammento: la vecchia giurisprudenza sulla prededuzione era più larga. Per anni una parte delle decisioni di merito aveva interpretato con generosità la prededuzione “in funzione”. Le Sezioni Unite del 2021 e le pronunce successive hanno ristretto il perimetro, ancorandolo a un nesso concreto con l’interesse dei creditori. Chi ha in mente la prassi di dieci anni fa rischia di applicare regole che non valgono più.

Quarto frammento: il socio può finanziare la propria società. Certo che può, e in tempi normali quel finanziamento è un normale credito. Il problema nasce solo in presenza dello squilibrio descritto dall’art. 2467 c.c. E il Codice della crisi, con l’art. 102, ha riconosciuto che anche il sostegno del socio, se incanalato in una procedura, merita una tutela, sia pure parziale.

Quinto frammento: l’imprenditore resta centrale. Nella composizione negoziata è l’imprenditore che chiede la nomina dell’esperto e che conduce le trattative; negli accordi di ristrutturazione serve il suo impulso. Ma nel concordato preventivo la legge ha voluto evitare che un debitore poco collaborativo bloccasse soluzioni migliori per i creditori, e ha aperto la porta alle proposte e alle offerte concorrenti.

Sesto frammento: un’offerta irrevocabile ha valore. Ha valore, perché fissa una base di partenza e consente di costruire il piano su un dato certo. Ma all’interno della procedura diventa il punto di avvio di un confronto competitivo, non la sua conclusione.

Settimo frammento: lo Stato interviene davvero. Il Fondo salvaguardia imprese esiste ed è operativo, ma è uno strumento selettivo, che entra nel capitale in affiancamento a investitori privati e per imprese con caratteristiche precise.

Ricomposti, questi frammenti disegnano un quadro coerente: il fondo di turnaround interviene quando l’impresa ha un valore industriale da preservare, e lo fa utilizzando gli strumenti che il Codice della crisi mette a disposizione — finanza nuova prededucibile, ingresso nel capitale in esecuzione del piano, acquisto di crediti, proposte e offerte concorrenti — ciascuno con condizioni precise che vanno rispettate alla lettera.

Come si svolge, in concreto, l’intervento di un fondo

Rimesso ogni frammento al suo posto, è utile vedere la sequenza tipica con cui un fondo di turnaround interviene, perché è proprio nei passaggi intermedi che i miti producono i danni maggiori.

Fase 1 — Primo contatto e accordo di riservatezza. Il fondo viene contattato dall’impresa, da un advisor o, sempre più spesso, nell’ambito della composizione negoziata, dove l’esperto può favorire la ricerca di soluzioni anche attraverso l’individuazione di terzi interessati. Si firma un accordo di riservatezza e si apre una prima finestra informativa su bilanci, situazione debitoria e prospettive del mercato di riferimento.

Fase 2 — Lettera d’intenti non vincolante. Il fondo indica la struttura che immagina: ingresso nel capitale, acquisto di un ramo d’azienda, finanziamento ponte, acquisto di crediti dalle banche. In questa fase si discutono esclusiva, tempi e condizioni sospensive. È il momento in cui l’imprenditore deve capire se sta parlando con un investitore orientato alla continuità o con un acquirente di beni.

Fase 3 — Due diligence. Il fondo verifica i numeri del piano, i contratti rilevanti, i contenziosi, la posizione fiscale e contributiva, la tenuta dei rapporti con clienti e fornitori. Poiché la tutela della finanza nuova può venire meno in presenza di dati falsi o di informazioni rilevanti omesse, l’investitore ha un interesse diretto a controllare tutto: un piano costruito con superficialità allunga i tempi o fa saltare l’operazione.

Fase 4 — Scelta dello strumento e del veicolo giuridico. Fondo, impresa e consulenti decidono dentro quale cornice inserire l’operazione. Nella composizione negoziata il trasferimento dell’azienda e la finanza prededucibile richiedono l’autorizzazione del tribunale; negli accordi di ristrutturazione serve il consenso dei creditori che rappresentano le percentuali di legge; nel concordato in continuità il piano viene votato dalle classi di creditori e poi omologato. Ogni strada ha tempi, costi di giustizia e gradi di protezione differenti.

Fase 5 — Finanza interinale. Se l’impresa ha bisogno di liquidità immediata per non fermare la produzione, il fondo eroga un finanziamento ponte, ma solo dopo l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 99 CCII (o dell’art. 22 nella composizione negoziata). Spesso chiede contestualmente l’autorizzazione a costituire garanzie su beni dell’impresa.

Fase 6 — Offerta vincolante e confronto competitivo. Se l’operazione prevede il trasferimento dell’azienda o di beni specifici dentro un concordato, l’offerta del fondo viene pubblicizzata e messa a confronto con eventuali offerte concorrenti ai sensi dell’art. 91 CCII. Se invece l’operazione è un ingresso nel capitale, il piano prevede l’aumento di capitale riservato e le relative modifiche statutarie.

Fase 7 — Omologazione ed esecuzione. Dopo l’omologazione, i finanziamenti previsti dal piano sono prededucibili ai sensi dell’art. 101 CCII e il fondo, se è diventato socio in esecuzione del piano, gode della prededuzione piena sui propri finanziamenti ai sensi dell’art. 102, comma 2. Inizia la fase di risanamento vero e proprio: riorganizzazione, nuovi investimenti, monitoraggio dei covenant.

Fase 8 — Uscita. Dopo alcuni anni, se il piano ha funzionato, il fondo cede la propria partecipazione a un investitore industriale, ad altri fondi o, in alcuni casi, ai soci originari. Il suo rendimento dipende dal valore che l’impresa ha recuperato: è la ragione strutturale per cui un fondo di turnaround ha interesse alla continuità e non allo smembramento.

Questa sequenza non è rigida: in molte operazioni le fasi si sovrappongono, e la composizione negoziata può sfociare in un accordo di ristrutturazione o in un concordato. Ma conoscere l’ordine logico dei passaggi aiuta a capire dove si annidano i rischi: una finanza erogata prima dell’autorizzazione, un’offerta “blindata” che ignora la procedura competitiva, un finanziamento del socio fuori dal perimetro dell’art. 102 sono gli errori che più spesso trasformano un’opportunità di rilancio in un contenzioso.


Mito e realtà a confronto

La tabella che segue riassume, mito per mito, la distanza tra ciò che si sente dire e ciò che prevede la disciplina vigente. È lo strumento più rapido da tenere a portata di mano durante una trattativa con un investitore, ricordando che ogni riga va poi verificata sul caso concreto: le condizioni di ciascuna norma (autorizzazioni, soglie, termini) sono il punto in cui le operazioni si vincono o si perdono.

Il mito Come stanno le cose
I fondi comprano solo per smembrare I fondi di turnaround investono nella continuità; il CCII riserva le tutele più forti a chi finanzia piani di risanamento
Chi presta a un’impresa in crisi è pagato per ultimo La finanza nuova autorizzata o prevista da piani omologati è prededucibile (artt. 6, 99, 101 CCII)
Ogni finanziamento in crisi è prededucibile Servono autorizzazione del tribunale o inserimento nel piano omologato e funzionalità effettiva (SU n. 42093/2021; Cass. n. 10307/2025)
Il socio finanziatore è un creditore come gli altri Postergazione ex art. 2467 c.c.; prededuzione all’80% (o al 100% per chi diventa socio in esecuzione del piano) ex art. 102 CCII
Senza l’ok dell’imprenditore il fondo non può entrare Con il 10% dei crediti il fondo può presentare una proposta concorrente (art. 90 CCII); il piano può escludere il diritto di opzione dei soci
L’offerta vincolante blinda l’operazione L’offerta apre una procedura competitiva (art. 91 CCII) e può essere superata da offerte migliori
Il fondo pubblico Invitalia salva qualunque azienda Interviene nel capitale, con requisiti specifici e insieme a investitori privati (art. 43 D.L. 34/2020)

Le domande di verifica

Quindi è vero che un fondo può diventare socio della mia società senza che io lo voglia?

Dipende dallo strumento. Nella composizione negoziata e negli accordi di ristrutturazione l’ingresso di un investitore passa per il consenso dell’imprenditore e dei soci. Nel concordato preventivo, invece, un fondo che detiene almeno il 10% dei crediti può presentare una proposta concorrente che preveda un aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione; se approvata dai creditori e omologata, i soci non possono ostacolarne l’esecuzione. Resta fermo che la proposta concorrente è inammissibile quando quella del debitore garantisce la soglia minima di soddisfazione dei chirografari prevista dall’art. 90 CCII.

Quindi è vero che se il socio finanzia durante il concordato recupera tutto in prededuzione?

No, non tutto. L’art. 102 CCII estende la prededuzione ai finanziamenti dei soci, ma fino all’80% del loro ammontare. Il 100% spetta solo a chi ha acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato o degli accordi di ristrutturazione, cioè tipicamente al nuovo investitore che entra con il piano. E in ogni caso il finanziamento deve essere autorizzato ex art. 99 o previsto dal piano omologato ex art. 101.

Quindi è vero che un fondo di credito che compra i crediti della mia banca ha più poteri della banca stessa?

No. Il cessionario subentra nella stessa posizione del creditore cedente: stessi diritti, stesse garanzie, stesse eccezioni opponibili. Ciò che cambia è la strategia: un fondo può essere più disponibile a una ristrutturazione o a una conversione in capitale, oppure più rigido nel recupero. Se però acquista crediti fino al 10% del passivo, acquisisce la legittimazione a presentare proposte concorrenti, che la banca singola potrebbe non avere.

Quindi è vero che l’advisor che mi assiste nella ricerca del fondo sarà pagato in prededuzione?

Dipende. La Cassazione (ordinanza n. 25387/2024) ha chiarito che il compenso del professionista è prededucibile solo se la sua attività era, in una valutazione ex ante, funzionale alla procedura e all’interesse dei creditori. Se il concordato in bianco non è seguito da alcuna proposta, il credito può essere ammesso in chirografo.

Quindi è vero che serve aspettare l’apertura del concordato per parlare con un fondo?

No. Le trattative con potenziali investitori possono e spesso devono iniziare prima, anche nella composizione negoziata, dove l’esperto facilita il confronto con i creditori e il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili e trasferimenti d’azienda. Anticipare i tempi aumenta le possibilità che l’impresa conservi valore e che l’investitore trovi ancora qualcosa da rilanciare.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati nell’articolo, ciascuno collegato al mito che contribuisce a ridimensionare. I principi sono riformulati in parole nostre.

  1. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021. Principio: la prededuzione dei crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale richiede un collegamento concreto con attività prodromiche o contestuali alla procedura, strettamente finalizzate all’interesse dei creditori. Rilevanza: smonta i miti n. 1 e n. 3, perché lega la tutela del finanziatore e dei professionisti alla reale utilità per la massa.

  2. Cass., Sez. I, sentenza n. 10307 del 18 aprile 2025. Principio: i crediti sorti nella fase di esecuzione di un concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, non godono della prededuzione “in funzione” nel successivo fallimento. Rilevanza: mito n. 3; dimostra che la prededuzione non copre tutto ciò che avviene “dopo” la procedura, ma solo ciò che rientra nei presupposti di legge.

  3. Cass., Sez. I, ordinanza n. 25387 del 23 settembre 2024. Principio: il compenso dell’advisor che ha assistito l’impresa in un concordato con riserva non seguito da proposta è prededucibile solo se la prestazione era, ex ante, coerente con l’interesse dei creditori e funzionale alla conservazione del patrimonio. Rilevanza: miti n. 3 e n. 6; la funzionalità è un requisito sostanziale, non formale.

  4. Cass., Sez. I, sentenza n. 1865 del 27 gennaio 2025. Principio: il credito del socio postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. non può essere opposto in compensazione con i debiti verso la società sottoposta a procedura. Rilevanza: mito n. 4; il socio finanziatore non ha le stesse armi di un creditore ordinario.

  5. Cass., Sez. I, sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024. Principio: la postergazione dei finanziamenti dei soci ha natura sostanziale; il socio che ha ottenuto il rimborso nell’anno anteriore all’apertura della procedura è tenuto a restituirlo. Rilevanza: mito n. 4; chiarisce le conseguenze concrete per chi si è fatto rimborsare in prossimità della crisi.

  6. Cass., Sez. I, ordinanza n. 30054 del 30 ottobre 2023. Principio: ai fini dell’art. 2467 c.c. la nozione di finanziamento non coincide con il solo contratto di mutuo, ma comprende operazioni diverse che producono un analogo effetto di sostegno finanziario alla società. Rilevanza: mito n. 4; non basta cambiare la forma del sostegno per sfuggire alla postergazione.

  7. Cass., Sez. I, ordinanza n. 20649 del 31 luglio 2019. Principio: il credito del socio derivante da finanziamento che rientra nei presupposti dell’art. 2467 c.c. è ammesso al passivo con rango postergato. Rilevanza: mito n. 4; conferma l’effetto pratico della postergazione nelle procedure.

  8. Cass., Sez. I, sentenza n. 16291 del 20 giugno 2018. Principio: la postergazione può essere estesa ad altre società di capitali, come la s.p.a., quando il socio, per l’assetto della società o la posizione ricoperta, conosceva la situazione finanziaria che rendeva ragionevole un conferimento. Rilevanza: mito n. 4; la regola non riguarda solo le s.r.l.

  9. Cass., Sez. I, sentenza n. 7919 del 20 aprile 2020. Principio: le somme erogate dal socio alla società possono essere qualificate come mutuo, con obbligo di restituzione, oppure come versamenti a patrimonio; la qualificazione dipende dalla concreta volontà delle parti e va distinta caso per caso. Rilevanza: mito n. 4; prima ancora di discutere di postergazione o prededuzione, occorre stabilire se il socio ha davvero un credito di rimborso.

  10. Cass., Sez. I, ordinanza n. 18489 del 12 luglio 2018. Principio: il finanziamento “ponte” erogato dai soci in vista del concordato prima della riforma del 2012 non era prededucibile. Rilevanza: miti n. 3 e n. 4; mostra che la prededuzione per i finanziamenti dei soci è una conquista normativa recente e condizionata, non un principio generale.

  11. Cass., Sez. I, sentenza n. 16348 del 21 giugno 2018. Principio: nel concordato preventivo i soci finanziatori possono, a determinate condizioni, essere collocati in una classe autonoma. Rilevanza: mito n. 5; il trattamento differenziato dei soci è uno degli elementi con cui un investitore costruisce una proposta concorrente.

  12. Cass., Sez. I, sentenza n. 2706 del 4 febbraio 2009. Principio: nel concordato preventivo la postergazione dei crediti di rimborso dei soci dipende dalla sussistenza dei presupposti dell’art. 2467 c.c. e incide sulla formazione delle classi. Rilevanza: mito n. 5; pronuncia risalente ma tuttora utile per capire come il piano tratta i soci rispetto ai creditori.

Accanto alla giurisprudenza, le norme chiave da tenere sotto mano sono: artt. 6, 22, 84, 90, 91, 99, 100, 101, 102 e 120-bis CCII; art. 2467 c.c.; art. 43 D.L. 34/2020 per il Fondo salvaguardia imprese.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un fondo bussa alla porta, o quando sei tu a doverne cercare uno, il primo lavoro è separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Mappiamo la crisi e scegliamo lo strumento: analizziamo bilanci, esposizione bancaria e fabbisogno di cassa per individuare se la strada è la composizione negoziata, un accordo di ristrutturazione o un concordato in continuità, perché da questa scelta dipendono le tutele per l’investitore.
  2. Verifichiamo il profilo del fondo: esaminiamo la term sheet e la lettera d’intenti per distinguere un’operazione di turnaround da un acquisto di crediti o di singoli beni, segnalando le clausole che spostano il controllo della società.
  3. Costruiamo il percorso autorizzativo della finanza nuova: predisponiamo il ricorso ex art. 99 CCII (o l’istanza ex art. 22 CCII nella composizione negoziata) indicando destinazione delle somme, urgenza e pregiudizio, e coordiniamo il lavoro con il professionista attestatore.
  4. Strutturiamo i finanziamenti dei soci: verifichiamo se i versamenti già effettuati rischiano la postergazione ex art. 2467 c.c. e incanaliamo quelli nuovi dentro l’art. 102 CCII per ottenere la prededuzione nei limiti di legge.
  5. Disegniamo l’ingresso dell’investitore nel capitale: inseriamo nel piano l’aumento di capitale riservato, le modifiche statutarie e le tutele per i soci di minoranza, coordinandoci con lo staff di commercialisti sui numeri.
  6. Valutiamo le proposte concorrenti: se assisti l’impresa, verifichiamo che la proposta del debitore raggiunga le soglie che rendono inammissibili le alternative; se sei creditore, valutiamo se esistono i presupposti per una proposta ex art. 90 CCII.
  7. Gestiamo le offerte concorrenti: calibriamo l’offerta irrevocabile e le sue condizioni in vista della procedura competitiva ex art. 91 CCII e negoziamo le clausole sul rimborso delle spese entro i limiti consentiti.
  8. Rinegoziamo con banche e fondi di credito: ricostruiamo i rapporti bancari, le garanzie e le eventuali cessioni dei crediti, preparando la manovra di ristrutturazione del debito.
  9. Prepariamo il dossier per l’intervento pubblico: verifichiamo i requisiti di accesso al Fondo salvaguardia imprese sulla disciplina vigente e coordiniamo la domanda con il piano di risanamento e con il co-investitore privato.
  10. Difendiamo le scelte fino all’ultimo grado: seguiamo reclami e impugnazioni sull’omologazione, sulla prededuzione e sull’ammissione al passivo, mantenendo la stessa linea dall’analisi iniziale fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che il legislatore ha pensato per facilitare le trattative tra imprenditore, creditori e terzi interessati all’impresa, compresi gli investitori. Conoscere dall’interno le dinamiche di quel tavolo significa sapere quali informazioni un fondo chiederà, quali garanzie pretenderà e quali autorizzazioni servono per proteggere la sua finanza nuova.

Lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: non ci sono passaggi di consegne tra chi imposta il piano e chi lo difende nelle impugnazioni. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso, perché un’operazione con un fondo è sempre, insieme, una questione giuridica e una questione di numeri.


In chiusura

Nelle crisi aziendali il tempo è la risorsa più scarsa, e ogni settimana spesa inseguendo una convinzione sbagliata è una settimana sottratta alla soluzione. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere come funzionano davvero prededuzione, finanziamenti dei soci, proposte e offerte concorrenti cambia il modo in cui si negozia con un fondo.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura chiamata dalla legge ad accompagnare le trattative tra impresa, creditori e investitori, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che consente di leggere insieme il piano, il debito bancario e la struttura dell’operazione. In più, la qualifica di cassazionista garantisce che le scelte fatte al tavolo con il fondo possano essere difese, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo quale strumento del Codice della crisi si adatta all’ingresso di un investitore e costruiremo con te la strategia.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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