Un’impresa piccola, uno studio professionale, un’azienda agricola o una start-up possono accumulare debiti che non riescono più a pagare. Per questi soggetti la legge non prevede il fallimento, oggi chiamato liquidazione giudiziale: prevede strumenti diversi, pensati per chi è “sotto soglia”. Il concordato minore è uno di questi. Consente di proporre ai creditori un accordo che riduce o dilaziona i debiti, approvato a maggioranza e poi omologato dal tribunale, mantenendo in vita l’attività oppure portando nuove risorse dall’esterno.
Il tema riguarda il lettore per una ragione concreta. Chi aspetta troppo rischia di perdere l’accesso al concordato minore: la cancellazione dal registro delle imprese, secondo la Cassazione, chiude questa strada e lascia solo la liquidazione dell’intero patrimonio. Nel frattempo pignoramenti, interessi e azioni dei creditori continuano a correre.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento che passa necessariamente per un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro che l’Organismo svolge sulla proposta, sulla relazione e sul voto. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, utile quando il debitore è un imprenditore che deve scegliere tra strumenti diversi.
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Che cosa dice la legge sul concordato minore
Sul piano normativo il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), nel testo modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Si colloca nel Titolo IV, dedicato agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, accanto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73) e alla liquidazione controllata (artt. 268 ss.).
Secondo l’art. 74, comma 1, CCII, i debitori in stato di sovraindebitamento indicati dall’art. 2, comma 1, lettera c), esclusi i consumatori, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore quando questa consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.
In sintesi, il concordato minore è una proposta negoziale rivolta ai creditori dal debitore sovraindebitato non consumatore, con l’ausilio dell’OCC, che diventa vincolante per tutti quando la approva la maggioranza dei crediti e il giudice la omologa.
Tre elementi distinguono l’istituto.
- Il presupposto oggettivo. Il debitore deve essere in stato di sovraindebitamento. L’art. 2 CCII lo definisce come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per l’insolvenza.
- La natura negoziale. A differenza del piano del consumatore, i creditori votano. Il consenso si forma con il meccanismo maggioritario dell’art. 79 CCII, compreso il silenzio-assenso.
- La duplice funzione. Il comma 1 dell’art. 74 riguarda il concordato in continuità. Il comma 2 ammette, fuori da quel caso, un concordato che si regge sull’apporto di risorse esterne capaci di aumentare in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda.
La ratio della norma
La ratio è doppia. Da un lato, il legislatore vuole offrire alle piccole realtà economiche uno strumento più leggero del concordato preventivo, senza commissario giudiziale obbligatorio e con costi proporzionati. Dall’altro, vuole che il patrimonio e il valore dell’attività non si disperdano in una serie di esecuzioni individuali, che spesso producono per i creditori meno di quanto otterrebbero da un accordo ordinato. Per quanto non previsto espressamente, l’art. 74, comma 4, rinvia alle norme sul concordato preventivo, in quanto compatibili.
Distinzione da istituti affini: un esempio
Va precisato che il concordato minore non è uno strumento per tutti i sovraindebitati. Si consideri un titolare di bar con debiti verso fornitori e banca, e il suo dipendente, anch’egli indebitato per finanziamenti personali. Il primo, imprenditore sotto soglia, può proporre un concordato minore e chiedere il voto dei creditori. Il secondo è un consumatore: per lui la strada è la ristrutturazione dei debiti del consumatore dell’art. 67 CCII, dove i creditori non votano e il giudice valuta il piano, oppure la liquidazione controllata. Se il titolare del bar non ha flussi né apporti esterni da offrire, anche per lui l’alternativa realistica diventa la liquidazione controllata.
Concordato minore e concordato preventivo
Il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle regole del concordato preventivo non deve far pensare a due istituti sovrapponibili. Il concordato preventivo è riservato all’imprenditore che supera le soglie dell’impresa minore ed è soggetto a liquidazione giudiziale; richiede di regola un commissario giudiziale, un’attestazione di un professionista indipendente e una struttura documentale più pesante. Il concordato minore, invece, si svolge davanti al tribunale con l’OCC come interlocutore stabile, e il commissario viene nominato solo nelle ipotesi dell’art. 78, comma 2-bis. Il rinvio serve a colmare le lacune, ad esempio su questioni interpretative non risolte dagli artt. 74-83, ma solo nei limiti della compatibilità con la struttura semplificata della procedura.
Chi può accedervi: requisiti soggettivi e oggettivi
La disciplina prevede requisiti che vanno verificati uno per uno, perché la mancanza anche di uno solo rende la domanda inammissibile.
1. Imprenditore minore
È l’imprenditore che non supera congiuntamente le soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII: attivo patrimoniale annuo complessivo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Si tratta di soglie che vanno lette con i bilanci o le scritture alla mano: basta superarne una per uscire dal perimetro del sovraindebitamento.
2. Professionista
Il libero professionista, iscritto o meno a un albo, non è soggetto a liquidazione giudiziale. Può quindi accedere al concordato minore per proseguire l’attività professionale, che l’art. 74, comma 1, menziona espressamente accanto a quella imprenditoriale.
3. Imprenditore agricolo
L’imprenditore agricolo, anche quando ha dimensioni superiori a quelle dell’impresa minore, rientra tra i soggetti sovraindebitati e può quindi utilizzare il concordato minore.
4. Start-up innovativa
Le start-up innovative sono espressamente richiamate nella definizione di sovraindebitamento. Possono usare il concordato minore per proseguire il progetto imprenditoriale, spesso con l’apporto di nuovi soci o investitori.
5. Ex imprenditore e debitore che non prosegue l’attività
È il punto più delicato. Il concordato minore non è riservato a chi continua: l’art. 74, comma 2, lo consente anche senza continuità, purché vi sia finanza esterna apprezzabile. Tuttavia la Cassazione (Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026) ha dichiarato inammissibile la domanda dell’imprenditore individuale già cancellato dal registro delle imprese, richiamando l’art. 33, comma 4, CCII. L’ex imprenditore cancellato non può quindi accedere al concordato minore e resta indirizzato alla liquidazione controllata. Diversa è la posizione dell’imprenditore che ha cessato di fatto ma è ancora iscritto, del professionista cancellato dall’albo o del socio fideiussore, che secondo la stessa pronuncia non subiscono il medesimo limite.
6. Esclusione del consumatore
Il consumatore non può proporre il concordato minore. Ha a disposizione il piano di ristrutturazione dei debiti dell’art. 67 e la liquidazione controllata.
7. Condizioni negative
L’art. 77 CCII elenca le cause di inammissibilità: mancanza dei documenti richiesti dagli artt. 75 e 76, superamento dei limiti dimensionali, esdebitazione già ottenuta nei cinque anni precedenti o per due volte, atti diretti a frodare i creditori. La Cassazione (Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025) ha aggiunto che anche la violazione dell’ordine delle cause di prelazione rende la proposta inammissibile e può essere rilevata d’ufficio, nonostante la tassatività dell’elenco dell’art. 77.
Continuità o finanza esterna: il requisito oggettivo
Il requisito oggettivo si gioca su un’alternativa. Nel concordato in continuità le risorse per i creditori provengono soprattutto dai flussi dell’attività che prosegue: il piano deve dimostrare, con previsioni realistiche di ricavi e costi, che l’impresa o lo studio produrranno nel periodo del piano un margine sufficiente a pagare le percentuali promesse e, insieme, a sostenere i costi correnti. Nel concordato senza continuità, invece, l’attività cessa o viene liquidata e la proposta si regge sull’apporto di un terzo: un familiare, un nuovo socio, un acquirente dell’azienda che versa un prezzo superiore al valore di liquidazione.
Sul piano normativo, il correttivo ha eliminato ogni riferimento a percentuali fisse: l’art. 74, comma 2, chiede soltanto che l’apporto aumenti “in misura apprezzabile” l’attivo disponibile alla data della domanda. La valutazione è quindi caso per caso. Due indicazioni pratiche emergono dalla giurisprudenza di merito consultata: l’apporto deve essere effettivo e documentato (impegni scritti, somme vincolate), e l’incremento si misura rispetto all’attivo di partenza, che può essere anche pari a zero.
I termini della procedura
In termini operativi, i termini che contano sono pochi ma decisivi. Va precisato che, secondo l’art. 9 CCII, la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) di regola non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice: chi prevede un deposito o un reclamo a cavallo dell’estate non deve fare affidamento sulla pausa estiva.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Integrazioni della domanda: fino a 15 giorni (art. 78, c. 1) | Dal provvedimento del giudice che le richiede | Assegnato dal giudice | La domanda incompleta può essere dichiarata inammissibile |
| Reclamo contro il decreto di inammissibilità: 30 giorni (art. 78, c. 1) | Dalla comunicazione del decreto | Perentorio | Il decreto diventa definitivo; nel reclamo piano e proposta non si possono modificare |
| Dichiarazione di voto dei creditori: non oltre 30 giorni (art. 78, c. 2, lett. c) | Fissato nel decreto di apertura | Assegnato dal giudice | Il creditore che tace si considera consenziente (art. 79, c. 3) |
| Misure protettive (art. 78, c. 2, lett. d) | Dal decreto di apertura, su istanza del debitore | Durano fino all’omologazione definitiva | Se non richieste, i creditori possono proseguire esecuzioni e cautele |
| Reclamo contro il decreto di diniego dell’omologa (art. 80, c. 7) | Dalla comunicazione del decreto | Disciplina dell’art. 50 CCII | Il diniego si consolida; su istanza del debitore può aprirsi la liquidazione controllata |
| Domanda dopo la cancellazione dal registro imprese | Dalla cancellazione | Preclusione (Cass. n. 20141/2026) | Concordato minore inammissibile; resta la liquidazione controllata |
Il termine più critico è quello di reclamo contro l’inammissibilità: trenta giorni, senza possibilità di correggere il piano in quella sede. Per questo la proposta va costruita completa fin dal primo deposito.
La procedura passo per passo
La disciplina prevede una sequenza precisa. Ogni passaggio ha un soggetto responsabile, un atto e un organo di riferimento.
Passo 1 – Incarico all’OCC
Il debitore si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi costituito nel circondario del tribunale competente. L’OCC nomina un gestore della crisi, che raccoglie i documenti, verifica i dati e accompagna il debitore nella costruzione della proposta. Se nel circondario non c’è un OCC, le funzioni possono essere svolte da un professionista nominato dal tribunale, secondo lo schema già previsto per il consumatore dall’art. 68 CCII.
Passo 2 – Individuazione del giudice competente
La competenza spetta al tribunale individuato dall’art. 27, comma 2, CCII: quello del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per l’imprenditore individuale coincide di regola con la sede effettiva dell’attività; per il professionista con il luogo in cui esercita in prevalenza. Un trasferimento di sede effettuato poco prima della domanda va valutato con prudenza, perché il centro degli interessi non si sposta con una semplice variazione formale.
Passo 3 – Redazione della proposta e del piano
La proposta ha contenuto libero. Secondo l’art. 74, comma 3, deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma. Può suddividere i creditori in classi; le classi sono obbligatorie per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
Il contenuto libero, però, ha un limite: la Cassazione n. 28574/2025 ha chiarito che la proposta deve rispettare la responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), la par condicio (art. 2741 c.c.) e la graduazione delle prelazioni. Una proposta che paga nella stessa percentuale privilegiati e chirografari, senza una norma che lo consenta, è inammissibile.
Passo 4 – Trattamento dei crediti privilegiati
L’art. 75, comma 2, ammette il pagamento non integrale dei crediti con privilegio, pegno o ipoteca, purché in misura non inferiore a quanto si ricaverebbe dalla liquidazione, tenendo conto del valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. La parte non soddisfatta degrada a chirografo e vota come tale.
Sono possibili due eccezioni utili:
- il comma 2-bis, introdotto dal correttivo, consente al debitore persona fisica in regola con i pagamenti (o autorizzato a pagare capitale e interessi scaduti) di continuare a pagare le rate del mutuo sull’abitazione principale, se l’OCC attesta che il creditore sarebbe comunque soddisfatto per intero dalla vendita del bene e che il rimborso non lede gli altri creditori;
- il comma 3 prevede lo stesso meccanismo per il mutuo garantito da beni strumentali quando l’attività prosegue.
Passo 5 – Raccolta della documentazione
Alla domanda vanno allegati, secondo l’art. 75, comma 1: il piano con bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l’elenco di tutti i creditori con cause di prelazione, importi e domicilio digitale; gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; la documentazione su redditi ed entrate del debitore e della famiglia, con quanto serve al mantenimento.
L’elenco dei creditori deve essere completo: un creditore dimenticato altera il calcolo delle maggioranze e può compromettere la credibilità dell’intera proposta.
Passo 6 – Relazione dell’OCC
L’OCC accompagna la domanda con una relazione particolareggiata (art. 76 CCII). La relazione esamina le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la completezza e attendibilità dei documenti, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e i costi presunti della procedura. È il documento su cui il giudice e i creditori formano il loro giudizio: un piano debole sul piano dei numeri raramente supera questa fase.
Passo 7 – Deposito e decreto di apertura
La domanda è depositata al tribunale tramite l’OCC. Se è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto non reclamabile (art. 78, comma 1). Con lo stesso decreto, secondo il comma 2:
- dispone la pubblicazione della proposta nel sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese;
- ordina la trascrizione se il piano prevede la cessione di immobili o mobili registrati;
- assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per comunicare all’OCC, via PEC, l’adesione o il dissenso e le eventuali contestazioni;
- su istanza del debitore, vieta di iniziare o proseguire esecuzioni e cautele, di acquisire prelazioni, e sospende prescrizioni e decadenze fino all’omologazione definitiva.
Il comma 2-bis prevede la nomina di un commissario giudiziale in alcuni casi: sospensione generale delle esecuzioni quando la nomina è necessaria, concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112, comma 2, o richiesta del debitore.
Le misure protettive non scattano da sole: vanno chieste espressamente nella domanda, altrimenti i pignoramenti in corso proseguono.
Passo 8 – Voto dei creditori
Secondo l’art. 79, comma 1, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Con più classi, la maggioranza dei crediti va raggiunta anche nel maggior numero di classi.
Non votano e non si contano, secondo il comma 2, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, parenti e affini fino al quarto grado, le società del gruppo, i cessionari di crediti acquistati da meno di un anno prima della domanda e i creditori in conflitto di interessi. Il silenzio vale consenso (comma 3).
Passo 9 – Omologazione
Verificati ammissibilità, fattibilità e maggioranza, in assenza di contestazioni il giudice omologa con sentenza e dichiara chiusa la procedura (art. 80, commi 1 e 2). Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa comunque quando ritiene che quel credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
Il comma 3 contiene anche il cosiddetto cram down fiscale e contributivo: il giudice può omologare pur senza l’adesione del Fisco o degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione. Il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento non può contestare la convenienza (comma 4).
Passo 10 – Esecuzione, revoca e conversione
Dopo l’omologa il debitore esegue il piano sotto la vigilanza dell’OCC (art. 81). Se commette atti in frode o non adempie, l’omologazione può essere revocata (art. 82); in quel caso, e quando l’omologa è negata, si apre su istanza la strada della liquidazione controllata (artt. 80, comma 5, e 83). Va precisato che il concordato minore, salvo diversa previsione, non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 79, comma 5).
Dove si sbaglia più spesso
- Si presenta la domanda senza classi pur avendo creditori garantiti da terzi.
- Si paga allo stesso modo privilegiati e chirografari.
- Si confonde la “finanza esterna” con i flussi futuri dell’attività, o si indica un apporto non documentato.
- Si attende la cancellazione dal registro imprese prima di agire.
- Non si chiedono le misure protettive.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Le ipotesi che seguono sono esempi di calcolo con dati dimostrativi. Non descrivono casi reali dello Studio.
Esempio di calcolo n. 1 – Concordato in continuità e cram down fiscale
Dati di partenza. Ditta individuale artigiana, sotto tutte le soglie dimensionali. Debiti complessivi 187.430 €:
- banca, chirografaria: 62.315 €;
- fornitori, chirografari: 41.870 €;
- Erario, privilegiato: 58.940 €;
- INPS, privilegiato: 24.305 €.
L’OCC attesta che in liquidazione i privilegiati ricaverebbero il 30% circa. La proposta prevede, con i flussi dell’attività in 60 mesi:
- privilegiati (83.245 €) pagati al 35%: 29.135,75 €;
- residuo privilegiato degradato a chirografo (65% di 83.245 = 54.109,25 €) e chirografari originari (104.185 €), per un totale di 158.294,25 €, pagati al 12%: 18.995,31 €.
Totale offerto: 48.131,06 €, pari a circa 802,18 € al mese per 60 mesi, oltre alle spese di procedura in prededuzione. Il privilegiato riceve più del chirografario, nel rispetto della graduazione.
Calendario. Deposito giovedì 22 ottobre 2026; decreto di apertura mercoledì 4 novembre 2026; comunicazione dell’OCC ai creditori giovedì 19 novembre 2026; il giudice assegna 30 giorni dalla comunicazione. La scadenza cadrebbe sabato 19 dicembre 2026 e slitta a lunedì 21 dicembre 2026.
Voto. Crediti ammessi al voto: 158.294,25 € (i privilegiati votano solo per la parte degradata). Maggioranza: oltre 79.147,13 €. Nessun creditore supera da solo la metà (la banca pesa il 39,4%), quindi non serve la maggioranza per teste.
- fornitori favorevoli: 41.870 €;
- INPS silente, quindi consenziente: 24.305 × 65% = 15.798,25 €;
- banca contraria: 62.315 €;
- Erario contrario: 58.940 × 65% = 38.311 €.
Consensi: 57.668,25 €, sotto la soglia. Con l’adesione dell’Erario i consensi salirebbero a 95.979,25 €, sopra la maggioranza: l’adesione è quindi determinante. Se l’OCC attesta che l’Erario riceve più che in liquidazione (35% contro 30% circa sul privilegio, oltre al 12% sul degradato), il giudice può omologare ai sensi dell’art. 80, comma 3. La banca dissenziente può contestare la convenienza, ma il giudice omologa se il suo 12% non è inferiore a quanto otterrebbe in liquidazione.
Esempio di applicazione n. 2 – Concordato con sola finanza esterna
Dati di partenza. Commerciante ancora iscritto al registro imprese, attività sospesa e non più redditizia. Attivo: autovettura e saldo di conto per 9.870 €. Debiti chirografari 96.412 €. Spese di procedura stimate 3.150 €.
Alternativa liquidatoria. 9.870 − 3.150 = 6.720 € da distribuire: circa il 6,97% dei crediti.
Proposta. Un familiare apporta 14.600 € a fondo perduto, versati su un conto vincolato prima della domanda. Attivo disponibile: 24.470 €, cioè circa il 148% in più rispetto all’attivo iniziale. Netto distribuibile: 24.470 − 3.150 = 21.320 €, pari a circa il 22,11% dei crediti.
Valutazione. L’apporto incrementa l’attivo in misura che appare apprezzabile ai sensi dell’art. 74, comma 2. Va precisato che il familiare che apporta risorse, se è anche creditore e rientra tra i soggetti dell’art. 79, comma 2, non vota.
Variante. Se il commerciante si fosse già cancellato dal registro imprese, la domanda sarebbe inammissibile alla luce di Cass. n. 20141/2026. Se invece il decreto di inammissibilità venisse emesso per altre ragioni e comunicato mercoledì 4 novembre 2026, il reclamo andrebbe depositato entro venerdì 4 dicembre 2026, senza poter modificare piano e proposta.
Casi particolari
Il concordato minore della società
Il concordato minore può essere proposto anche da una società sotto soglia, ad esempio una s.n.c. o una s.a.s. Secondo l’art. 79, comma 4, salvo patto contrario, il concordato della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. È un vantaggio rilevante: un solo accordo regola sia i debiti sociali sia la responsabilità personale dei soci per quei debiti.
Il fideiussore e il coobbligato
Il concordato non libera automaticamente chi ha garantito il debitore. L’art. 79, comma 5, salva i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, salvo diversa previsione. Quando il garante è un familiare, conviene valutare se coinvolgerlo con una propria procedura o una proposta coordinata. Si ricordi anche che i creditori con garanzie prestate da terzi devono essere inseriti in una classe a parte.
La casa di abitazione con mutuo
Il titolare della ditta individuale che vive in un immobile ipotecato non è costretto a venderlo. L’art. 75, comma 2-bis, gli consente di continuare a pagare le rate alle scadenze originarie, se è in regola o viene autorizzato a sanare lo scaduto e se l’OCC attesta che la banca sarebbe comunque soddisfatta per intero dalla vendita e che gli altri creditori non sono danneggiati.
Il debitore incapiente
Chi non ha beni né redditi non è automaticamente escluso. La giurisprudenza di merito ha omologato concordati minori liquidatori sostenuti esclusivamente da finanza esterna, come Trib. Avellino, sentenza del 28 febbraio 2025, e Trib. Campobasso, sentenza del 13 gennaio 2025. In alternativa resta l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283 CCII, accessibile una sola volta e soggetta a un periodo di osservazione di tre anni.
Imprenditore minore che ha cessato ma non si è cancellato
La Cassazione n. 20141/2026 distingue l’imprenditore cancellato da quello cessato ma ancora iscritto. Per quest’ultimo il concordato minore liquidatorio con finanza esterna resta una via praticabile. La cancellazione dal registro imprese andrebbe quindi valutata solo dopo aver scelto lo strumento di regolazione della crisi.
Il professionista con debiti in parte personali
Il professionista che ha contratto sia debiti legati allo studio (fornitori, contributi previdenziali, imposte sull’attività) sia debiti personali (un finanziamento per l’auto di famiglia, una carta revolving) non è un consumatore ai fini della scelta dello strumento, se prosegue l’attività e la crisi nasce soprattutto da essa. In termini operativi, la proposta di concordato minore deve comprendere tutti i debiti, anche quelli personali, perché il concorso riguarda l’intero patrimonio del debitore. La qualificazione dei singoli debiti resta comunque rilevante per le classi e per la descrizione delle cause dell’indebitamento nella relazione dell’OCC, e va valutata caso per caso.
Il cessionario del credito
Banche e finanziarie cedono spesso i crediti deteriorati a società specializzate. L’art. 79, comma 2, esclude dal voto i cessionari o aggiudicatari di crediti acquistati da meno di un anno prima della domanda. È una regola che può cambiare l’esito del voto: un grande credito ceduto di recente non si conta nel calcolo della maggioranza. Prima di depositare conviene quindi verificare la data di ogni cessione notificata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, valuta questi casi limite partendo dai requisiti di ammissibilità che l’Organismo e il giudice verificheranno.
Le domande più frequenti sul concordato minore
Posso fare il concordato minore se ho una partita IVA ma lavoro da solo?
Sì, se non superi le soglie dell’impresa minore o se sei un professionista. Il concordato minore è pensato proprio per le piccole attività: ditte individuali, artigiani, commercianti, professionisti, agricoltori, start-up innovative. Il requisito decisivo è essere in sovraindebitamento e non essere un consumatore. Serve però una proposta sostenibile: flussi dell’attività che prosegue oppure risorse esterne documentate. Senza l’una o l’altra il concordato non è ammissibile.
Quanto devo pagare ai creditori? C’è una percentuale minima?
La legge non fissa una percentuale minima per i chirografari. Ciò che conta è che i privilegiati non ricevano meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, e che sia rispettato l’ordine delle prelazioni. Anche per la finanza esterna nel concordato senza continuità la legge non indica una soglia fissa: chiede un incremento “apprezzabile” dell’attivo. La percentuale concreta dipende dai numeri e dalla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Cosa succede se un creditore non risponde?
Il silenzio vale come consenso. L’art. 79, comma 3, CCII prevede che il creditore che non comunica nulla all’OCC entro il termine assegnato dal giudice si intende favorevole alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. È una regola che facilita il raggiungimento della maggioranza, ma non sostituisce il lavoro sui numeri: i grandi creditori, come banche ed Erario, di solito votano in modo espresso.
Il Fisco può bloccare il mio concordato minore?
Non sempre. Se il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS è determinante per la maggioranza, il giudice può omologare comunque, purché la proposta sia per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche alla luce della relazione dell’OCC. È il cram down fiscale e contributivo dell’art. 80, comma 3. Trib. Campobasso, 13 gennaio 2025, ha omologato un concordato minore nonostante il voto contrario di Agenzia delle Entrate Riscossione e INPS.
Ho chiuso la ditta e mi sono cancellato: posso ancora fare il concordato minore?
Secondo la Cassazione (Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026), no. La domanda dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile per effetto dell’art. 33, comma 4, CCII, anche se si tratta di imprenditore individuale e anche per il concordato liquidatorio. Resta la liquidazione controllata, che il correttivo consente anche oltre un anno dalla cancellazione. Prima di questa pronuncia alcuni tribunali e corti d’appello ammettevano la domanda: oggi quell’orientamento va considerato superato.
Durante la procedura le banche possono continuare a pignorarmi?
Dipende da cosa chiedi. Su istanza del debitore, il decreto di apertura può vietare di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire prelazioni, fino all’omologazione definitiva. Se l’istanza non viene presentata, i pignoramenti in corso proseguono. Le misure possono essere revocate in caso di atti in frode. Per questo la richiesta va formulata già nella domanda, con la descrizione delle procedure pendenti.
Quali spese comporta la procedura?
Le voci di spesa principali sono il compenso dell’OCC, liquidato dal giudice secondo i parametri del D.M. 202/2014, le eventuali spese di pubblicità e trascrizione e il contributo unificato previsto per il deposito. Se il giudice nomina un commissario giudiziale, si aggiunge il suo compenso. Queste spese vanno indicate nella relazione dell’OCC e trovano posto nel piano come crediti da pagare per primi, in prededuzione. Un piano che le sottovaluta rischia di non essere fattibile.
Il quadro giurisprudenziale
Il concordato minore è un istituto ancora giovane e la giurisprudenza ne sta definendo i confini. I riferimenti che seguono sono riportati con gli estremi indicati nelle fonti consultate; i principi sono riformulati.
Cassazione
1. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. La libertà di contenuto della proposta non consente di derogare alla par condicio né all’ordine delle prelazioni; la violazione rende la proposta inammissibile ed è rilevabile d’ufficio prima del giudizio di omologa, anche se non rientra testualmente nell’elenco dell’art. 77. Rilevanza: è il limite principale alla costruzione delle percentuali. Nel caso deciso, una proposta che pagava per intero l’ipotecario e il 5% a tutti gli altri, privilegiati e chirografari insieme, è stata ritenuta inammissibile.
2. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. La domanda di concordato minore dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII; il divieto riguarda anche l’imprenditore individuale e il concordato liquidatorio dell’art. 74, comma 2. Rilevanza: definisce il perimetro dei destinatari e indirizza l’ex imprenditore verso la liquidazione controllata.
3. Decreto della Prima Presidente n. 22699/2023. Richiamato dalla Cassazione n. 20141/2026 come espressione dell’orientamento restrittivo sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi dopo la cancellazione. Rilevanza: mostra la continuità dell’indirizzo di legittimità.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. Si è occupata della moratoria biennale prevista dall’art. 67, comma 4, per i crediti privilegiati nel piano del consumatore. Rilevanza: utile nel confronto tra concordato minore e piano del consumatore sul trattamento dei privilegiati.
Merito: finanza esterna e cram down
5. Trib. Avellino, decreto del 7 novembre 2024. È ammissibile il concordato minore in cui la finanza esterna è l’unica utilità per i creditori: l’incremento può essere apprezzabile anche rispetto a un attivo pari a zero, e il debitore incapiente deve poter accedere a una via alternativa all’art. 283. Rilevanza: apre il concordato minore a chi non ha beni.
6. Trib. Avellino, sentenza del 28 febbraio 2025. Ha omologato un concordato minore liquidatorio sostenuto da risorse del coniuge del debitore, con approvazione di tutte le classi votanti e maggioranza per teste ex art. 79. Rilevanza: conferma in sede di omologa l’impostazione del decreto di apertura.
7. Trib. Campobasso, sentenza del 13 gennaio 2025. Ha omologato un concordato liquidatorio fondato solo su finanza esterna, applicando il cram down nonostante il voto contrario di Agenzia delle Entrate Riscossione e INPS. Rilevanza: combina i due temi più pratici, finanza esterna e superamento del dissenso pubblico.
Merito: il debitore cancellato prima della Cassazione
Prima della pronuncia n. 20141/2026 i giudici di merito si erano divisi. La Cassazione ha preso posizione per l’orientamento restrittivo; i provvedimenti di segno opposto vanno quindi letti come superati.
8. Orientamento favorevole all’ammissibilità, ora superato: App. Napoli, 14 luglio 2025; App. Campobasso, 6 ottobre 2025; Trib. Vicenza, 13 marzo 2025; Trib. Rimini, 23 luglio 2025; Trib. Bari, 5 novembre 2024; Trib. Ivrea, 10 febbraio 2026. Rilevanza: chi aveva fatto affidamento su queste decisioni deve rivalutare la propria strategia.
9. Orientamento restrittivo, confermato: Trib. Brescia, 24 dicembre 2024; Trib. Bolzano, 22 novembre 2024; Trib. Torino, 24 luglio 2024; Trib. Bari, 15 febbraio 2024. Rilevanza: anticipavano la soluzione poi adottata dalla Cassazione.
Come leggere il quadro
In termini operativi, il quadro giurisprudenziale fissa tre punti. Primo: la proposta è libera nella forma ma non nell’ordine di soddisfazione, che deve rispettare le prelazioni. Secondo: il concordato senza continuità è possibile, anche con sola finanza esterna, purché l’apporto sia reale, documentato e apprezzabile. Terzo: la cancellazione dal registro imprese preclude il concordato minore. Su questi tre punti si gioca la maggior parte delle dichiarazioni di inammissibilità. Va precisato che le pronunce di merito citate riguardano casi specifici e non vincolano altri tribunali: la prassi può variare da un circondario all’altro, e per questo la proposta va sempre calibrata anche sugli orientamenti del tribunale competente.
Le differenze con il piano del consumatore e con la liquidazione controllata
Per scegliere lo strumento giusto conviene mettere a confronto i tre istituti principali del sovraindebitamento.
| Aspetto | Concordato minore (artt. 74-83) | Piano del consumatore (artt. 67-73) | Liquidazione controllata (artt. 268 ss.) |
|---|---|---|---|
| Chi può accedere | Imprenditore minore, professionista, agricolo, start-up innovativa, altri non fallibili; esclusi i consumatori | Solo il consumatore | Ogni sovraindebitato, compreso l’ex imprenditore cancellato |
| Voto dei creditori | Sì, a maggioranza dei crediti, con silenzio-assenso | No, decide il giudice | No |
| Patrimonio | Il debitore conserva i beni se il piano lo prevede | Il debitore conserva i beni se il piano lo prevede | Tutti i beni liquidabili passano al liquidatore |
| Fonte delle risorse | Flussi dell’attività che prosegue o finanza esterna apprezzabile | Redditi e risorse del consumatore | Beni e redditi eccedenti il mantenimento |
| Ruolo dei creditori dissenzienti | Contestano la convenienza; possibile cram down fiscale | Contestano la convenienza in sede di omologa | Insinuano i crediti al passivo |
| Esito | Omologa con sentenza e chiusura della procedura | Omologa con sentenza e chiusura della procedura | Esdebitazione di diritto dopo la chiusura o dopo tre anni dall’apertura |
In sintesi: il concordato minore è lo strumento negoziale di chi ha un’attività o risorse da mettere sul tavolo; il piano del consumatore è riservato a chi ha debiti estranei all’attività; la liquidazione controllata è la via residuale, che garantisce l’esdebitazione ma sacrifica il patrimonio.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio affianca il debitore in tutte le fasi del concordato minore, dalla verifica iniziale all’esecuzione del piano omologato. Gli strumenti concreti sono questi.
- Verifichiamo i requisiti soggettivi: confrontiamo bilanci e scritture con le soglie dell’art. 2 CCII e accertiamo se il debitore è imprenditore minore, professionista, agricolo o start-up innovativa, e se è ancora iscritto al registro imprese.
- Ricostruiamo la massa debitoria: incrociamo estratti di ruolo, centrale rischi, contratti di finanziamento e decreti ingiuntivi per compilare l’elenco completo dei creditori, con importi e cause di prelazione.
- Calcoliamo l’alternativa liquidatoria: stimiamo quanto otterrebbe ciascun creditore dalla vendita dei beni, che è il parametro del trattamento dei privilegiati e della convenienza.
- Costruiamo la proposta: definiamo percentuali, tempi e classi nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, come richiesto da Cass. n. 28574/2025.
- Documentiamo la finanza esterna: predisponiamo gli atti di impegno del terzo e verifichiamo che l’apporto sia vincolato e apprezzabile rispetto all’attivo.
- Simuliamo il voto: calcoliamo le maggioranze per crediti, per teste e per classi, escludiamo i soggetti senza diritto di voto e individuiamo quando l’adesione del Fisco è determinante per il cram down.
- Collaboriamo con l’OCC: forniamo all’Organismo documenti ordinati e completi per la relazione dell’art. 76.
- Chiediamo le misure protettive: redigiamo l’istanza per sospendere esecuzioni e cautele in corso e verifichiamo che il decreto venga notificato ai creditori procedenti.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli: proponiamo reclamo contro il decreto di inammissibilità entro trenta giorni e contro il diniego di omologa.
- Seguiamo l’esecuzione del piano: monitoriamo pagamenti e scadenze e, se il piano non è più sostenibile, valutiamo la conversione in liquidazione controllata e l’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel concordato minore pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere il metodo con cui l’Organismo verifica i dati, attesta il valore dei beni e redige la relazione su cui decidono giudice e creditori. La qualifica di Esperto Negoziatore aiuta invece a valutare, per l’imprenditore, se il concordato minore sia davvero lo strumento più adatto o se convenga un’altra via.
La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia: lo stesso difensore segue la pratica dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza cambi di linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono bilanci, flussi e posizioni fiscali, gli avvocati costruiscono la proposta e gestiscono il rapporto con il tribunale.
In conclusione
Il concordato minore è lo strumento con cui l’imprenditore sotto soglia, il professionista, l’agricoltore e la start-up innovativa possono proporre ai creditori una soluzione approvata a maggioranza e resa vincolante dall’omologa. Funziona in due modi: con la continuità dell’attività oppure con finanza esterna che aumenta in modo apprezzabile l’attivo. Richiede una proposta che rispetti l’ordine delle prelazioni e un debitore ancora iscritto al registro imprese. Quando questi presupposti mancano, la strada diventa il piano del consumatore, se si è consumatori, o la liquidazione controllata.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato minore si costruisce insieme all’OCC: le qualifiche di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC consentono di impostare la proposta sui criteri con cui verrà esaminata. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa aiuta a scegliere, per l’imprenditore, tra concordato minore e altri strumenti.
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