Agenzia Per Il Lavoro In Crisi: Chi Paga I Lavoratori Somministrati?

Quando un’agenzia per il lavoro smette di pagare gli stipendi, quasi tutti guardano nel posto sbagliato. Il lavoratore somministrato guarda solo l’agenzia, che è il suo datore di lavoro sulla carta, e scopre che i bonifici non arrivano più. L’impresa utilizzatrice guarda solo le fatture che ha già saldato, convinta che il problema non la riguardi. Entrambi sottovalutano il fatto che, attorno a un’agenzia in crisi, si muovono soggetti razionali con un piano preciso: i lavoratori e i loro sindacati, l’INPS, il curatore della procedura concorsuale, il Ministero che ha rilasciato l’autorizzazione. Ognuno di loro sa esattamente chi può chiamare a pagare, e in quale ordine.

La legge, infatti, non lascia i somministrati soli davanti al dissesto dell’agenzia. L’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 rende l’impresa utilizzatrice obbligata in solido con il somministratore per le retribuzioni e per i contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa. Accanto a questa regola ci sono le garanzie finanziarie che l’agenzia deve prestare per ottenere l’autorizzazione (art. 5 D.Lgs. 276/2003), il privilegio dei crediti di lavoro (art. 2751-bis n. 1 c.c.), il Fondo di garanzia INPS e le regole del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024).

Questo articolo ribalta la prospettiva: invece di elencare norme, ricostruisce le mosse che i creditori faranno, una dopo l’altra, e mostra dove la legge ne restringe il margine. Il principio guida è semplice: chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché un’agenzia per il lavoro che non paga è prima di tutto un’impresa in crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, le misure protettive e il modo in cui i creditori si posizionano quando un’impresa entra in difficoltà. E poiché le contestazioni tra lavoratori, utilizzatore, INPS e curatore finiscono spesso in giudizio, conta che l’Avvocato sia cassazionista, in grado di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

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Chi hai di fronte quando l’agenzia non paga

Prima di analizzare le singole mosse, serve capire chi sono gli avversari e quale convenienza li guida. Non sono “nemici”: sono attori economici che, davanti a un debitore principale in difficoltà, cercano il patrimonio più solido e più facile da aggredire. E nella somministrazione quel patrimonio, molto spesso, è quello dell’impresa utilizzatrice.

I lavoratori somministrati

Il lavoratore ha un credito di natura retributiva verso l’agenzia, che è il datore di lavoro formale. Dal suo punto di vista, conviene rivolgersi a chi ha liquidità: un’agenzia in crisi può pagare tardi, poco o per niente, mentre un’impresa utilizzatrice operativa, con stabilimento, conti correnti e crediti verso clienti, è un bersaglio molto più promettente. L’art. 35, comma 2, D.Lgs. 81/2015 gli consente di chiedere l’intero all’utilizzatore, senza dover prima escutere l’agenzia. Il lavoratore ha poi una seconda strada, parallela: l’insinuazione al passivo della procedura concorsuale dell’agenzia e la domanda al Fondo di garanzia INPS per TFR e ultime mensilità.

I sindacati

Nelle crisi di agenzie che impiegano decine o centinaia di somministrati, la vertenza raramente resta individuale. Le organizzazioni sindacali coordinano diffide collettive, chiedono incontri all’utilizzatore e, quando serve, sostengono ricorsi seriali. La loro convenienza è ottenere un pagamento rapido e certo per molte persone: per questo sono spesso le prime a proporre un accordo, se l’utilizzatore si presenta al tavolo con dati verificati.

L’INPS

L’INPS è il creditore più paziente e più strutturato. Non ha fretta, ha strumenti propri (accertamento ispettivo, avviso di addebito con valore di titolo esecutivo) e, per i contributi, può rivolgersi al coobbligato solidale. Dal suo punto di vista, l’utilizzatore è un debitore ideale: identificabile, solvibile, già registrato negli archivi. La giurisprudenza recente ha precisato che l’inadempimento contributivo resta riferibile all’agenzia, ma che l’utilizzatore risponde in solido anche delle sanzioni civili.

Il curatore (o il commissario, o il liquidatore)

Se l’agenzia entra in liquidazione giudiziale o in un’altra procedura del Codice della crisi, compare un nuovo attore: l’organo della procedura. Il curatore ha un interesse opposto a quello dei lavoratori: deve recuperare i crediti dell’agenzia, tra cui i corrispettivi non ancora pagati dagli utilizzatori. È spesso lui a muovere per primo contro l’impresa utilizzatrice, con un decreto ingiuntivo per le fatture insolute.

Il Ministero del Lavoro

Infine c’è il soggetto che ha rilasciato l’autorizzazione e iscritto l’agenzia all’albo. Il Ministero può sospendere o revocare l’autorizzazione e governa le garanzie finanziarie che l’agenzia ha dovuto prestare. Non è un creditore in senso stretto, ma le sue decisioni cambiano la partita: un’agenzia che perde l’autorizzazione non può più somministrare lavoro in modo lecito, e questo apre ai lavoratori un’azione ulteriore contro l’utilizzatore.

La chiave di lettura di tutto ciò che segue è questa: ogni creditore cercherà di spostare il peso economico della crisi dall’agenzia all’utilizzatore, perché è lì che il recupero è più rapido. Ma ogni spostamento ha un limite preciso, e chi lo conosce può gestirlo invece di subirlo.

Perché le agenzie entrano in crisi: la logica economica da capire

Per anticipare i creditori conviene capire anche il debitore principale. Il modello economico di un’agenzia di somministrazione è semplice e fragile allo stesso tempo. L’agenzia paga gli stipendi ogni mese, puntualmente, e versa i contributi alle scadenze di legge; incassa invece i corrispettivi dagli utilizzatori con le dilazioni commerciali concordate, spesso a 60 o 90 giorni. Il suo margine è la differenza, di solito contenuta, tra quanto fattura e il costo del lavoro che sostiene.

Ne deriva che un’agenzia può andare in crisi anche quando ha molti clienti: basta che uno o due utilizzatori importanti paghino in ritardo, o che il volume di missioni cali bruscamente, perché la cassa non basti più a coprire le buste paga del mese. I primi segnali sono quasi sempre gli stessi: ritardi di qualche giorno negli accrediti, buste paga pagate “a rate”, contributi non versati, richieste di anticipo delle fatture, cambi frequenti di referenti.

Per l’utilizzatore, leggere questi segnali è già una contromossa. Il contratto di somministrazione prevede che sia l’agenzia ad assumere l’obbligo di pagare direttamente il trattamento economico e di versare i contributi, e che l’utilizzatore rimborsi gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti. Proprio perché il rimborso riguarda oneri “effettivamente sostenuti”, l’utilizzatore ha titolo per chiedere evidenza dei pagamenti prima di saldare le fatture successive: copie delle buste paga quietanzate, prova dei versamenti contributivi, DURC aggiornato. Un’impresa che chiede questi documenti in modo sistematico vede la crisi arrivare con settimane di anticipo, e non ne viene travolta.

Per il lavoratore, i segnali sono gli stessi visti dall’altra parte: un accredito in ritardo non è ancora un inadempimento grave, ma è il momento di conservare con cura buste paga, contratto, lettere di assegnazione alla missione e ogni comunicazione con l’agenzia. Sono le prove su cui si reggeranno tutte le strade successive.

Prima mossa: la diffida dei lavoratori all’impresa utilizzatrice

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, nella grande maggioranza dei casi, è una lettera. I lavoratori somministrati che non hanno ricevuto una o più mensilità inviano, direttamente o tramite sindacato o legale, una diffida e messa in mora all’impresa utilizzatrice, chiedendo il pagamento delle retribuzioni maturate durante la missione e invocando l’art. 35, comma 2, D.Lgs. 81/2015. Spesso la stessa lettera è indirizzata anche all’agenzia, ma il vero destinatario è l’utilizzatore.

A volte la diffida è accompagnata da una richiesta di tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro o in sede sindacale. In altri casi è un semplice prospetto di buste paga non pagate con l’invito a saldare entro pochi giorni.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene cominciare così: la diffida costa poco, interrompe la prescrizione, costituisce in mora il debitore e, soprattutto, mette pressione sull’utilizzatore, che non vuole tensioni in reparto, scioperi o danni reputazionali presso i propri clienti. Per molte imprese il timore di fermare la produzione vale più del credito in discussione, e i lavoratori lo sanno.

Il lavoratore preferisce invece non partire dalla diffida quando la sua missione è già terminata da tempo e la cifra è modesta: in quel caso spesso si limita all’insinuazione al passivo e alla domanda al Fondo di garanzia, che non richiedono di “litigare” con l’ex utilizzatore.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge circoscrive l’oggetto della solidarietà.

  • La solidarietà dell’utilizzatore copre i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali legati alla prestazione resa presso di lui, non qualsiasi credito che il lavoratore vanti verso l’agenzia per periodi o missioni presso altri utilizzatori.
  • Il lavoratore deve dimostrare il periodo di missione, l’inquadramento e le somme non percepite: l’onere della prova del credito resta a suo carico.
  • In materia di appalti, la Cassazione (sent. n. 1450 del 21 gennaio 2025) ha letto in modo rigoroso la nozione di “trattamenti retributivi” dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003, escludendo l’indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, considerata di natura mista. È un argomento da valutare con attenzione anche nella somministrazione, perché la formula dell’art. 35 è analoga, pur trattandosi di norme distinte.
  • La diffida non è un titolo esecutivo: finché non c’è un decreto ingiuntivo o una sentenza, nessuno può pignorare l’utilizzatore.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. L’utilizzatore che riceve la diffida non deve né ignorarla né pagare d’istinto. Deve, nell’ordine:

  1. ricostruire, per ciascun lavoratore, periodo di missione, ore lavorate e importi fatturati dall’agenzia, confrontandoli con le buste paga;
  2. verificare quanto ha già pagato all’agenzia per quei mesi e quanto ha ancora da pagare;
  3. sospendere i pagamenti delle fatture ancora aperte in misura corrispondente al costo del lavoro non pagato, comunicandolo per iscritto all’agenzia;
  4. valutare un pagamento diretto ai lavoratori, documentato, nei limiti delle somme effettivamente dovute.

Quest’ultima mossa è decisiva. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19492 del 12 giugno 2026, ha chiarito che l’utilizzatore che paga direttamente i lavoratori, in forza della solidarietà, si surroga nel loro credito e può opporlo in compensazione al curatore che gli chiede i corrispettivi, anche senza insinuarsi al passivo, purché lo faccia in via difensiva e nei limiti di quanto effettivamente versato. In pratica: pagare i lavoratori, se fatto bene, non significa pagare due volte.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass., ord. n. 19492 del 12 giugno 2026: surrogazione legale e compensazione a favore dell’utilizzatore che ha pagato le retribuzioni.
  • Cass., sent. n. 1450 del 21 gennaio 2025: lettura rigorosa della nozione di “trattamenti retributivi” nella solidarietà dell’appalto, utile come argomento analogico.

Come rispondere alla diffida: cosa scrivere e cosa evitare

La risposta alla diffida è il primo atto della difesa, anche se non è un atto giudiziario. Va scritta pensando che, in caso di causa, sarà letta dal giudice. Gli elementi che non dovrebbero mancare sono:

  • il riconoscimento del quadro normativo (l’utilizzatore non nega la solidarietà prevista dalla legge, perché negarla sarebbe poco credibile e lo esporrebbe a spese di lite);
  • la richiesta di conteggi analitici per ciascun lavoratore, con indicazione dei periodi e delle voci;
  • la delimitazione del perimetro: solo il periodo di missione presso l’utilizzatore, solo le voci retributive, al netto di quanto eventualmente già percepito;
  • la disponibilità a un incontro per la verifica congiunta, eventualmente in sede sindacale;
  • la comunicazione all’agenzia, per iscritto, della sospensione dei pagamenti delle fatture e della riserva di rivalsa.

Cosa evitare: riconoscimenti di debito generici (“pagheremo quanto dovuto ai lavoratori”) senza importi, promesse di pagamento con scadenze che non si è in grado di rispettare, e soprattutto il silenzio. Il silenzio dell’utilizzatore è la condizione ideale per il creditore, perché gli consente di depositare un ricorso con conteggi non contestati e di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Va poi ricordato che il pagamento diretto ai lavoratori, per produrre gli effetti di surrogazione riconosciuti dalla Cassazione, deve essere chiaramente imputato: a quale lavoratore, per quale mese, per quale voce, a titolo di adempimento dell’obbligazione solidale ex art. 35, comma 2. Un bonifico generico, senza causale, rischia di trasformarsi in una liberalità o in un anticipo di difficile recupero.

Seconda mossa: il ricorso per decreto ingiuntivo contro l’utilizzatore

La mossa

Se la diffida resta senza esito, il lavoratore passa all’azione giudiziale. La forma più frequente è il ricorso per decreto ingiuntivo davanti al giudice del lavoro, fondato sulle buste paga, sul contratto di lavoro somministrato e sulla documentazione della missione. In alternativa, quando i conteggi sono contestati o servono accertamenti sull’inquadramento, il lavoratore propone un ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c. contro l’agenzia e l’utilizzatore insieme, chiedendone la condanna in solido.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il decreto ingiuntivo è rapido, economico e, se il credito è documentato da buste paga, può essere chiesto con la clausola di provvisoria esecuzione. Dal suo punto di vista, conviene puntare a un titolo esecutivo contro il soggetto solvibile il prima possibile: con il decreto in mano, il lavoratore può notificare il precetto e pignorare conti o crediti dell’utilizzatore.

Il lavoratore preferisce il ricorso ordinario quando il credito comprende voci discusse (differenze per mansioni superiori, straordinari non registrati, indennità contrattuali): lì il decreto rischia di essere sproporzionato rispetto alla prova scritta disponibile.

I suoi limiti

  • Il decreto ingiuntivo può essere opposto entro 40 giorni dalla notifica: un termine che non va mai lasciato scorrere. Nelle controversie di lavoro, inoltre, la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non opera, quindi anche un decreto notificato a fine luglio corre senza pause.
  • La solidarietà non estende all’utilizzatore obblighi diversi da quelli retributivi e contributivi: il lavoratore non può, con questo strumento, chiedergli ad esempio il risarcimento di danni derivanti da condotte dell’agenzia.
  • Se la provvisoria esecuzione è stata concessa, l’utilizzatore che oppone può chiederne la sospensione; il giudice valuta la fondatezza delle contestazioni.
  • L’utilizzatore conserva sempre il diritto di rivalsa verso l’agenzia (art. 35, comma 2): ciò che paga non è perduto, ma diventa un credito verso il somministratore, da far valere nella procedura concorsuale o in compensazione.

La tua contromossa

La contromossa non è negare la solidarietà, che la legge prevede chiaramente, ma ridurne il perimetro all’importo corretto. In sede di opposizione l’utilizzatore può contestare i periodi estranei alla propria missione, le voci non retributive, i conteggi errati, le somme già percepite dal lavoratore (anche tramite il Fondo di garanzia, quando abbia già pagato una parte).

Va poi chiamata in causa l’agenzia, o il curatore se la procedura è già aperta, per far accertare il diritto di rivalsa. In questa fase la difesa dell’utilizzatore va impostata pensando già al grado successivo: le questioni sul perimetro della solidarietà sono tipicamente questioni di diritto, destinate a salire fino in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta queste opposizioni con una sola linea dal primo atto fino all’eventuale giudizio di legittimità.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass., ord. n. 19492 del 12 giugno 2026: la rivalsa dell’utilizzatore opera per surrogazione legale, nei limiti del pagato.
  • Cass., sent. n. 10669 del 19 aprile 2024: l’inadempimento retributivo e contributivo è riferibile solo all’agenzia; l’utilizzatore risponde in solido a rafforzamento della tutela del lavoratore, non come autore dell’inadempimento.

Le voci che più spesso entrano in discussione

Nella pratica, il contenzioso tra lavoratori e utilizzatore raramente riguarda lo stipendio base, che risulta dalle buste paga. Si concentra invece su voci che richiedono una prova e su cui l’utilizzatore ha margine per contestare.

Voce richiesta Perché è discussa Cosa verificare
Retribuzione base e contingenza Di regola documentata dalle buste paga Periodo effettivo di missione presso l’utilizzatore
Straordinari Dipendono da registrazioni dell’orario Sistemi di rilevazione presenze dell’utilizzatore
Differenze per mansioni superiori Il somministrato ha diritto alla parità di trattamento (art. 35 c. 1 D.Lgs. 81/2015) Mansioni effettive e livello comunicato all’agenzia
Ratei di tredicesima e quattordicesima Maturano mese per mese Quota riferibile al periodo di missione
Indennità per ferie non godute Natura discussa nella giurisprudenza sugli appalti Applicabilità del principio di Cass. 1450/2025
TFR Matura nel corso del rapporto con l’agenzia Quota relativa alla missione e copertura del Fondo di garanzia

Sulle differenze per mansioni superiori la posizione dell’utilizzatore è delicata: se è lui ad aver adibito il lavoratore a compiti più elevati senza comunicarlo all’agenzia, la pretesa del lavoratore è difficilmente contestabile nel merito, e sul piano contributivo la Cassazione (ord. n. 9057/2026) ha comunque mantenuto la responsabilità primaria dell’agenzia con rivalsa dell’utilizzatore. Il punto va valutato anche nei rapporti interni, perché il contratto di somministrazione impone all’utilizzatore di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile.

Sul TFR, la questione se e in che misura rientri nella solidarietà dell’utilizzatore va esaminata caso per caso, tenendo conto della quota maturata durante la missione e dell’intervento del Fondo di garanzia: è uno dei punti in cui una difesa ben impostata può ridurre sensibilmente la pretesa.

Terza mossa: l’INPS chiama l’utilizzatore a pagare i contributi

La mossa

Mentre i lavoratori si muovono per le retribuzioni, l’INPS si muove per i contributi. Il percorso tipico è un accertamento ispettivo o amministrativo che rileva l’omesso versamento da parte dell’agenzia, seguito da un verbale e da un avviso di addebito notificato anche all’impresa utilizzatrice come coobbligata solidale. L’avviso di addebito ha valore di titolo esecutivo: se non viene opposto nei termini, l’Istituto può procedere alla riscossione coattiva.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene rivolgersi all’utilizzatore perché l’agenzia in crisi è un debitore incerto, mentre l’utilizzatore è facilmente aggredibile. Inoltre l’INPS può recuperare dall’utilizzatore non solo i contributi, ma anche le sanzioni civili. La Cassazione (sent. n. 10669 del 19 aprile 2024) ha precisato che l’utilizzatore assume in solido l’obbligo contributivo e quello di pagamento delle sanzioni civili, pur essendo l’inadempimento riferibile solo all’agenzia.

L’INPS preferisce non agire contro l’utilizzatore quando l’agenzia ha ancora capacità di pagamento o quando è aperta una procedura concorsuale con prospettive di riparto: in quel caso si insinua al passivo con il privilegio previsto per i crediti contributivi.

I suoi limiti

  • L’utilizzatore risponde dei contributi relativi ai lavoratori impiegati presso di lui e per il periodo della missione, non dell’intera posizione contributiva dell’agenzia.
  • L’avviso di addebito va opposto davanti al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica per le contestazioni di merito; per i vizi formali degli atti successivi valgono termini più brevi. Lasciar scadere il termine significa consolidare il debito.
  • Sul fronte del tempo, la giurisprudenza ha escluso che le azioni degli enti previdenziali siano soggette alla decadenza biennale prevista per l’appalto: Cass., ord. n. 19374/2023 ha affermato che contro il committente l’INPS incontra solo la prescrizione dei contributi. Il principio è stato espresso per l’appalto, ma il ragionamento rende prudente considerare l’INPS come un creditore che ha tempo, anche nella somministrazione.
  • L’agenzia, come datore formale, resta la responsabile principale verso l’INPS: Cass., ord. n. 9057 del 10 aprile 2026 lo ha ribadito anche quando le mansioni superiori erano state decise dall’utilizzatore, riconoscendo a quest’ultimo la rivalsa.

La tua contromossa

La contromossa si gioca su due piani. Sul piano processuale, opporre tempestivamente l’avviso di addebito quando ci sono errori di periodo, di lavoratori, di imponibile o di calcolo delle sanzioni. Sul piano economico, valutare la rateazione dell’importo non contestabile, per evitare la riscossione coattiva e conservare la regolarità contributiva propria (DURC), indispensabile per lavorare con enti pubblici e grandi committenti.

In parallelo, l’utilizzatore che paga i contributi deve documentare ogni versamento e far valere la rivalsa contro l’agenzia o nella procedura concorsuale. Qui il lavoro è tanto giuridico quanto contabile: per questo nello Studio avvocati e commercialisti ricostruiscono insieme imponibili, periodi e sanzioni prima di decidere se opporre, rateizzare o transigere.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass., sent. n. 10669 del 19 aprile 2024: l’inadempimento è dell’agenzia; la solidarietà dell’utilizzatore è uno strumento di garanzia.
  • Cass., ord. n. 9057 del 10 aprile 2026: l’agenzia resta la principale responsabile; l’utilizzatore coobbligato può rivalersi; il DURC regolare non mette al riparo da recuperi successivi.
  • Cass., ord. n. 19374/2023: l’INPS non è soggetto alla decadenza biennale prevista per l’azione del lavoratore nell’appalto.

Il DURC: la leva su cui conta l’INPS

C’è una ragione per cui l’INPS si aspetta che l’utilizzatore paghi senza discutere: il Documento unico di regolarità contributiva. Un’impresa con debiti contributivi scaduti e non rateizzati rischia di non ottenere il DURC regolare, e senza DURC non può partecipare a gare, ricevere pagamenti da enti pubblici, accedere a molte agevolazioni o essere scelta da committenti che lo richiedono contrattualmente.

Dal punto di vista dell’Istituto, questo crea una pressione formidabile. Qui però il suo margine si restringe, perché l’opposizione tempestiva all’avviso di addebito e la rateazione della parte non contestata sono strumenti che consentono di difendersi senza perdere la regolarità. La scelta tra opporre tutto, rateizzare tutto o combinare le due soluzioni dipende dai numeri: quanta parte della pretesa è davvero contestabile, quanto pesa la sanzione civile, quanto vale per l’impresa la continuità del DURC.

C’è poi un aspetto speculare che riguarda l’agenzia. La Cassazione, con l’ord. n. 9057/2026, ha ricordato che il DURC positivo di un dato momento non impedisce all’INPS controlli e recuperi successivi. Per l’utilizzatore significa che il DURC regolare dell’agenzia è un indizio utile, non una garanzia definitiva: va affiancato dalla verifica dei pagamenti effettivi ai lavoratori, mese per mese.

Quarta mossa: si apre la procedura concorsuale e il curatore passa all’incasso

La mossa

Quando la crisi dell’agenzia diventa insolvenza, si apre una procedura del Codice della crisi: tipicamente la liquidazione giudiziale, oppure un concordato preventivo o, prima ancora, un tentativo di composizione negoziata. Con l’apertura della liquidazione giudiziale entra in scena il curatore, e la partita cambia regole.

Il curatore fa due cose che incidono direttamente sui somministrati e sugli utilizzatori. Prima: decide la sorte dei rapporti di lavoro pendenti. Secondo: recupera i crediti dell’agenzia, cioè i corrispettivi che gli utilizzatori non hanno ancora pagato, di solito con un ricorso per decreto ingiuntivo.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal punto di vista del curatore, conviene incassare subito: ogni euro recuperato dagli utilizzatori alimenta l’attivo da ripartire tra i creditori. Le fatture di somministrazione sono crediti facili da provare, e gli utilizzatori sono soggetti solvibili. Il curatore preferisce invece trattare quando l’utilizzatore oppone una compensazione fondata, perché un giudizio lungo con esito incerto non conviene alla procedura.

Sul fronte dei rapporti di lavoro, l’art. 189 del Codice della crisi prevede che con l’apertura della liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro subordinato restano sospesi finché il curatore non comunica il subentro o il recesso. Se il curatore non comunica il subentro entro il termine previsto dalla norma (quattro mesi, prorogabili dal giudice delegato), i rapporti si intendono risolti. Per l’utilizzatore questo significa una cosa molto concreta: i lavoratori in missione possono smettere di essere disponibili da un giorno all’altro.

I suoi limiti

  • Il curatore subentra nei crediti dell’agenzia così come sono, comprese le eccezioni che l’utilizzatore poteva opporre all’agenzia.
  • Con l’ordinanza n. 19492 del 12 giugno 2026 la Cassazione ha stabilito che l’utilizzatore che ha pagato i lavoratori può opporre in compensazione il credito acquistato per surrogazione al curatore che chiede i corrispettivi, senza doversi prima insinuare al passivo, se agisce in via difensiva e nei limiti di quanto pagato. La vicenda era regolata dalla legge fallimentare: la trasposizione dei principi alle norme corrispondenti del Codice della crisi va verificata caso per caso.
  • I lavoratori, dal canto loro, devono insinuarsi al passivo per ottenere il riconoscimento dei propri crediti, che godono del privilegio generale sui mobili dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. per retribuzioni, TFR e indennità di fine rapporto.

La tua contromossa

Per l’utilizzatore, la contromossa è preparare prima dell’arrivo del decreto ingiuntivo del curatore una posizione documentata: quanto deve ancora all’agenzia, quanto ha già pagato ai lavoratori e all’INPS, quali crediti può opporre. Chi arriva all’opposizione con la compensazione già documentata riduce la domanda del curatore alla differenza reale.

Per il lavoratore, la contromossa è doppia: insinuarsi al passivo con il privilegio corretto e, contemporaneamente, valutare l’azione verso l’utilizzatore per le retribuzioni della missione. Le due strade si sommano come garanzie, non come pagamenti: il lavoratore non può incassare due volte la stessa somma, ma può scegliere la via più rapida e mantenere l’altra come riserva.

E se l’agenzia è ancora in composizione negoziata? Qui entra in gioco una regola importante: le misure protettive che l’impresa in crisi può chiedere, secondo l’art. 18 del Codice della crisi, non si estendono ai diritti di credito dei lavoratori. Il lavoratore resta libero di agire, e l’utilizzatore resta esposto alla solidarietà anche durante le trattative.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass., ord. n. 19492 del 12 giugno 2026: compensazione difensiva dell’utilizzatore verso la procedura.
  • Cass., sent. n. 10669 del 19 aprile 2024: la responsabilità dell’utilizzatore è di garanzia, non per fatto proprio.

Cosa succede ai somministrati in missione durante la procedura

Il punto più trascurato della quarta mossa riguarda la continuità delle missioni. Quando si apre la liquidazione giudiziale dell’agenzia, i rapporti di lavoro con i somministrati entrano nella fase di sospensione prevista dall’art. 189 del Codice della crisi. Durante la sospensione, la prestazione non è dovuta e la retribuzione non matura; la decisione sul subentro o sul recesso spetta al curatore, sotto il controllo del giudice delegato.

Per l’utilizzatore questo apre un problema organizzativo prima ancora che giuridico: deve decidere se attendere le scelte del curatore, se rivolgersi a un’altra agenzia autorizzata o se assumere direttamente alcuni lavoratori. Ognuna di queste scelte ha effetti sulla posizione dei lavoratori verso la procedura e verso il Fondo di garanzia, e conviene valutarle insieme, non una alla volta. Un’assunzione diretta, ad esempio, chiude il rapporto con l’agenzia e fa maturare i crediti di fine rapporto da insinuare al passivo.

Per il lavoratore, la sospensione è un momento di incertezza da gestire con lucidità: la legge gli consente di dimettersi, e in quel caso le dimissioni sono considerate per giusta causa, con effetti sul diritto alla NASpI. Prima di decidere, è opportuno verificare con precisione la propria posizione retributiva, la data di apertura della procedura e i termini per l’insinuazione.

Il concordato preventivo e la composizione negoziata

Non tutte le crisi finiscono in liquidazione giudiziale. Un’agenzia può chiedere il concordato preventivo, con misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa. Oppure, prima ancora, può accedere alla composizione negoziata, affiancata da un esperto indipendente.

Per i creditori, queste procedure cambiano i tempi ma non eliminano le strade alternative. Le misure protettive riguardano il patrimonio dell’impresa in crisi, non quello dell’utilizzatore coobbligato: la solidarietà dell’art. 35 resta azionabile verso di lui. Per l’utilizzatore significa che l’apertura di una procedura sull’agenzia non lo mette al riparo; anzi, spesso è proprio il momento in cui le diffide si moltiplicano.

Quinta mossa: il lavoratore chiede l’intervento del Fondo di garanzia INPS

La mossa

Quando l’agenzia è insolvente e sottoposta a una procedura concorsuale, il lavoratore ha a disposizione uno strumento che non dipende né dall’agenzia né dall’utilizzatore: il Fondo di garanzia istituito presso l’INPS. In base all’art. 2 della L. 297/1982, il Fondo paga il TFR non corrisposto dal datore insolvente; in base al D.Lgs. 80/1992, interviene anche per i crediti retributivi relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, entro i limiti di importo e di periodo fissati dalla legge. Il lavoratore presenta la domanda all’INPS dopo che il suo credito è stato accertato, normalmente con l’ammissione allo stato passivo.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il lavoratore il Fondo è la via più sicura: un ente pubblico che paga, senza rischio di insolvenza. Dal suo punto di vista, conviene attivarlo sempre per il TFR, che di regola resta fuori dalle conversazioni con l’utilizzatore. Il lavoratore preferisce invece non dipendere soltanto dal Fondo quando le mensilità non pagate sono più di tre o cadono fuori dalla finestra temporale coperta, oppure quando i tempi della procedura concorsuale si annunciano lunghi: in quel caso la strada verso l’utilizzatore resta più rapida.

I suoi limiti

  • Il diritto verso il Fondo è un diritto previdenziale autonomo, distinto dal credito retributivo verso il datore: lo ha ribadito Cass., sent. n. 1860 del 27 gennaio 2025, precisando che esso si perfeziona con l’insolvenza del datore e con l’accertamento del credito nello stato passivo o all’esito di un’esecuzione.
  • La misura dell’intervento del Fondo dipende dall’accertamento giudiziale del credito: Cass., ord. n. 23620 del 20 agosto 2025 ha chiarito che l’ammissione al passivo o un titolo esecutivo contro il datore sono la modalità necessaria per individuare quanto il Fondo deve pagare.
  • L’INPS non è vincolato a ogni ammissione al passivo: con la sent. n. 30259 del 25 novembre 2024 la Cassazione ha affermato che l’Istituto, estraneo alla procedura, può contestare l’esigibilità del TFR quando il presupposto della garanzia non si è ancora verificato (il caso riguardava una cessione d’azienda).
  • Il Fondo non copre ogni voce: interviene sul TFR e sulle ultime mensilità entro i massimali; differenze retributive anteriori, indennità e altri importi restano affidati al riparto concorsuale o all’azione verso l’utilizzatore.

La tua contromossa

Se sei il lavoratore, la contromossa è non aspettare: depositare tempestivamente la domanda di ammissione al passivo, con il privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. e conteggi precisi, e poi presentare la domanda al Fondo. Contemporaneamente, per le mensilità della missione eccedenti la copertura del Fondo, valutare la diffida all’utilizzatore.

Se sei l’utilizzatore, la contromossa è chiedere ai lavoratori e alla procedura cosa è già stato pagato dal Fondo, per non pagare somme già coperte. Ogni importo erogato dal Fondo per mensilità relative alla missione riduce il credito che il lavoratore può ancora pretendere dall’utilizzatore. Nel caso in cui l’INPS, dopo aver pagato, si surroghi nei diritti del lavoratore, la posizione dell’utilizzatore verso l’Istituto va esaminata con attenzione, voce per voce.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass., sent. n. 1860 del 27 gennaio 2025: autonomia del diritto alla prestazione del Fondo.
  • Cass., ord. n. 23620 del 20 agosto 2025: centralità dell’accertamento in sede di stato passivo per misurare l’intervento.
  • Cass., sent. n. 30259 del 25 novembre 2024: l’INPS può contestare l’esigibilità del credito ammesso.

Sesta mossa: autorizzazione revocata, garanzie escusse e azione contro l’utilizzatore

La mossa

L’ultima mossa è la più insidiosa per l’impresa utilizzatrice, perché sposta il problema dal piano economico a quello del rapporto di lavoro. Quando l’agenzia perde l’autorizzazione ministeriale, o quando il contratto di somministrazione risulta stipulato in violazione dei limiti e delle condizioni di legge, il lavoratore può chiedere al giudice di costituire il rapporto di lavoro direttamente con l’utilizzatore, in base all’art. 38 D.Lgs. 81/2015.

In parallelo, i creditori dell’agenzia guardano alle garanzie finanziarie prestate per ottenere l’autorizzazione. L’art. 5 D.Lgs. 276/2003 impone alle agenzie di somministrazione un capitale minimo e un deposito cauzionale o, dopo i primi anni di attività, una fideiussione bancaria o assicurativa, destinati a garantire i crediti dei lavoratori impiegati e i corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal punto di vista del lavoratore, l’azione costitutiva è una leva fortissima: non chiede solo arretrati, chiede un posto stabile presso un’impresa solida. Viene usata soprattutto quando la missione è durata a lungo, quando ci sono state proroghe ripetute o quando l’agenzia ha continuato a operare dopo aver perso i requisiti. Il lavoratore preferisce non percorrerla quando ha già trovato un altro impiego, o quando i termini di decadenza sono scaduti.

Quanto alle garanzie, il loro pregio per i creditori è la certezza: sono somme vincolate. Il limite è che il loro importo, fissato in misura minima dalla legge, può risultare insufficiente se i lavoratori sono molti e la crisi è profonda; inoltre il meccanismo concreto di escussione va verificato caso per caso.

I suoi limiti

  • L’azione costitutiva è soggetta a termini di decadenza stretti: l’art. 39 D.Lgs. 81/2015 richiama i termini dell’art. 6 L. 604/1966, con decorrenza dalla cessazione dell’attività presso l’utilizzatore. Chi li lascia scadere perde l’azione.
  • Il lavoratore deve dimostrare la violazione di legge che rende irregolare la somministrazione: non basta la crisi dell’agenzia in sé.
  • Tuttavia, Cass., ord. n. 3864 del 20 febbraio 2026 ha chiarito che l’elenco dell’art. 38 non è chiuso: il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto con l’utilizzatore in tutti i casi in cui la somministrazione elude norme imperative, non solo nelle ipotesi espressamente richiamate dalla norma.
  • Le garanzie dell’art. 5 tutelano i crediti dei lavoratori e degli enti previdenziali, non quelli dell’utilizzatore per le somme che ha anticipato, salvo quanto risulti dalla disciplina della surrogazione da verificare nel caso concreto.

La tua contromossa

Per l’utilizzatore, la vera contromossa è preventiva: verificare, prima di firmare e periodicamente durante il rapporto, che l’agenzia sia iscritta all’albo informatico tenuto dal Ministero del Lavoro e che l’autorizzazione non sia sospesa o revocata. Un controllo di pochi minuti evita di trovarsi a utilizzare lavoratori di un soggetto non più autorizzato, con le conseguenze civili e sanzionatorie che ne derivano.

Quando la crisi è già esplosa, la contromossa è ricostruire con precisione date di revoca, missioni in corso, proroghe e motivazioni dei contratti, per capire se e da quando il rischio dell’azione costitutiva è reale. A volte la soluzione più razionale è l’assunzione diretta di alcuni lavoratori con un accordo conciliativo; altre volte è la difesa in giudizio della regolarità del contratto.

Per il lavoratore, la contromossa è controllare subito lo stato dell’autorizzazione dell’agenzia e annotare la data di fine missione: è da lì che corrono i termini.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass., ord. n. 3864 del 20 febbraio 2026: azione costitutiva verso l’utilizzatore in ogni caso di elusione di norme imperative.
  • Cass., ord. n. 9057 del 10 aprile 2026: l’agenzia resta il datore formale responsabile, anche se l’utilizzatore governa le mansioni.

La verifica preventiva dell’agenzia: una checklist per l’utilizzatore

La migliore difesa contro la sesta mossa è non doverla mai affrontare. Prima di stipulare un contratto di somministrazione, e poi a intervalli regolari durante il rapporto, l’utilizzatore può controllare alcuni elementi oggettivi.

Controllo Dove o come Frequenza consigliata
Iscrizione all’albo informatico delle agenzie per il lavoro Albo tenuto dal Ministero del Lavoro Alla stipula e periodicamente
Tipo di autorizzazione (generalista o specialista) e sua validità Albo e documentazione dell’agenzia Alla stipula
Regolarità contributiva DURC dell’agenzia Mensile o a ogni fattura
Pagamento effettivo delle retribuzioni Buste paga quietanzate o prova dei bonifici A ogni fattura
Versamento dei contributi per i lavoratori in missione Evidenza dei versamenti Periodica
Clausole contrattuali su comunicazioni e rimborsi Contratto di somministrazione Alla stipula e ai rinnovi

Questa verifica non è burocrazia fine a sé stessa. Ogni elemento della tabella corrisponde a una mossa possibile dei creditori: l’albo alla sesta, il DURC e i versamenti alla terza, le buste paga alla prima e alla seconda. L’utilizzatore che documenta i controlli fatti è anche quello che, in giudizio, dimostra meglio la propria buona fede e la correttezza della propria posizione nei rapporti con l’agenzia.

Le garanzie finanziarie: cosa proteggono davvero

Vale la pena chiarire un equivoco frequente. Le garanzie richieste dall’art. 5 D.Lgs. 276/2003 per le agenzie di somministrazione (capitale versato minimo, deposito cauzionale nei primi anni e successivamente fideiussione commisurata al fatturato) sono pensate a tutela dei lavoratori e degli enti previdenziali, non dell’utilizzatore. Esistono perché il legislatore sa che il modello economico delle agenzie è esposto a crisi di liquidità.

Il sistema bilaterale del settore, alimentato dal contributo che le agenzie versano sulle retribuzioni dei somministrati ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 276/2003 (Forma.Temp e gli altri enti e fondi di settore, tra cui il fondo di solidarietà bilaterale per le prestazioni di sostegno al reddito), offre formazione e misure di integrazione del reddito. Non è però concepito come un fondo che paga gli stipendi non corrisposti da un’agenzia insolvente: per le retribuzioni non pagate le strade principali restano la solidarietà dell’utilizzatore, l’insinuazione al passivo e il Fondo di garanzia INPS. Chi conta su altri canali rischia di perdere tempo prezioso.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come cambia la convenienza di ciascun attore. Non sono casi reali.

Simulazione 1 — L’utilizzatore che paga i lavoratori e compensa con il curatore

Ipotesi: un’impresa metalmeccanica utilizza 14 somministrati. L’agenzia non paga le retribuzioni di luglio e agosto 2026. Costo lordo medio per lavoratore: 2.180 € al mese. Arretrato complessivo: 14 × 2 × 2.180 = 61.040 € lordi. L’utilizzatore ha ancora da saldare all’agenzia fatture per 47.900 €.

Mossa del creditore: il 9 settembre arriva una diffida collettiva tramite sindacato. Il 18 settembre il tribunale apre la liquidazione giudiziale dell’agenzia.

Contromossa: l’utilizzatore sospende il pagamento delle fatture, verifica le buste paga e, d’accordo con i lavoratori, paga direttamente le retribuzioni nette dovute, documentando ogni bonifico. A ottobre il curatore chiede con decreto ingiuntivo i 47.900 €. L’utilizzatore oppone in compensazione il credito acquistato per surrogazione, sulla linea indicata da Cass. 19492/2026.

Esito: la domanda del curatore si azzera nei limiti del pagato, e per la differenza (61.040 − 47.900 = 13.140 €) l’utilizzatore resta creditore dell’agenzia, da far valere nella procedura. Per il curatore, a questo punto, insistere in giudizio diventa poco conveniente.

Simulazione 2 — Il lavoratore che usa due strade insieme

Ipotesi: una lavoratrice somministrata ha retribuzioni non pagate per gennaio e febbraio 2026 pari a 4.312,60 € e un TFR di 2.947,15 €. La liquidazione giudiziale dell’agenzia si apre il 3 marzo 2026.

Mossa: la lavoratrice deposita la domanda di ammissione al passivo con il privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. per entrambe le voci. Ammessa allo stato passivo, presenta domanda al Fondo di garanzia per il TFR e per le ultime mensilità rientranti nella copertura.

Contromossa parallela: per le retribuzioni di gennaio e febbraio, maturate durante la missione, invia diffida all’utilizzatore. Se l’utilizzatore paga per primo, la lavoratrice deve dichiararlo alla procedura e al Fondo, che non pagheranno la stessa voce una seconda volta.

Esito: il TFR arriva dal Fondo; le retribuzioni arrivano dalla strada più veloce. Per l’utilizzatore, pagare subito 4.312,60 € e surrogarsi può essere più conveniente che affrontare un decreto ingiuntivo con le relative spese di lite.

Simulazione 3 — L’avviso di addebito INPS all’utilizzatore

Ipotesi: l’INPS accerta contributi omessi dall’agenzia per i lavoratori in missione presso un’impresa logistica, per 23.784 €, più sanzioni civili. Il 14 aprile 2026 notifica l’avviso di addebito anche all’utilizzatore.

Mossa del creditore: l’INPS conta sul fatto che l’utilizzatore, per non perdere il DURC, paghi senza contestare.

Contromossa: entro i 40 giorni l’utilizzatore verifica che l’avviso includa due lavoratori mai impiegati presso di lui e tre mesi successivi alla fine delle missioni. Opposto l’avviso per la parte non dovuta, chiede la rateazione della parte residua e documenta i pagamenti per esercitare la rivalsa verso l’agenzia.

Esito: la pretesa si riduce alla quota corretta; la rivalsa, insinuata nella procedura dell’agenzia, recupera ciò che il riparto consentirà.

Quando all’avversario conviene trattare

Ogni creditore, in questa partita, ha un momento preciso in cui l’accordo diventa più conveniente del conflitto. Riconoscerlo è la lettura strategica che fa la differenza.

I lavoratori

Ai lavoratori conviene trattare subito dopo la diffida e prima del decreto ingiuntivo, quando l’utilizzatore si presenta con conteggi verificati e un pagamento rapido. Un accordo conciliativo in sede protetta (sindacale, presso l’Ispettorato o in altre sedi previste dall’art. 2113 c.c.) dà loro certezza immediata e rende la rinuncia alle pretese residue stabile. Il loro incentivo a trattare cresce quando la procedura concorsuale si annuncia lunga e il Fondo copre solo una parte del credito.

L’INPS

L’INPS non “transige” come un privato, ma offre strumenti di definizione: la rateazione dell’avviso di addebito e la regolarizzazione della posizione. Conviene usarli quando la parte non contestabile del debito è chiara: pagare a rate ciò che è dovuto e contestare solo ciò che non lo è mantiene la regolarità contributiva e concentra la difesa dove serve.

Il curatore

Al curatore conviene trattare quando l’utilizzatore oppone una compensazione documentata. Un giudizio di opposizione dura, costa alla procedura e ha esito incerto; un accordo transattivo, autorizzato dagli organi della procedura, chiude il recupero e alimenta subito l’attivo. Il momento migliore è dopo la notifica del decreto ingiuntivo e prima della prima udienza di opposizione.

L’agenzia in composizione negoziata

Se l’agenzia è ancora in bonis e ha avviato la composizione negoziata, la partita si gioca al tavolo con l’esperto nominato. Qui l’utilizzatore è un interlocutore prezioso: è creditore e debitore allo stesso tempo, e può contribuire alla continuità aziendale (ad esempio pagando i corrispettivi direttamente ai lavoratori con un accordo trilaterale). È in questa fase che la conoscenza della composizione negoziata, tipica dell’Esperto Negoziatore, pesa di più: gli accordi presi qui possono evitare la liquidazione giudiziale e proteggere i lavoratori meglio di qualsiasi causa.

Come si costruisce un accordo che regge

Un accordo in questa materia è utile solo se è stabile. Per esserlo deve rispettare alcune condizioni. Con i lavoratori, la conciliazione va conclusa in una delle sedi protette previste dalla legge, perché solo così le rinunce e transazioni su diritti derivanti da norme inderogabili diventano non impugnabili. Con il curatore, l’accordo deve essere autorizzato secondo le regole della procedura. Con l’INPS, la definizione passa per gli strumenti amministrativi previsti, non per accordi informali.

In ogni caso, l’accordo deve indicare con precisione importi, periodi, voci, imputazione dei pagamenti e destino dei diritti di rivalsa verso l’agenzia. Un accordo che non dice nulla sulla rivalsa rischia di far perdere all’utilizzatore il credito verso il somministratore, o di generare contestazioni con il curatore. Ed è qui che la lettura congiunta di avvocati e commercialisti mostra il suo valore: i numeri dell’accordo devono tornare non solo sul piano giuridico, ma anche su quello contabile e fiscale dell’impresa.

La partita in tabella

La tabella riassume le sei mosse, il vincolo che la legge impone al creditore e la finestra utile per la contromossa.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa Finestra utile
Diffida dei lavoratori all’utilizzatore Solidarietà limitata a retribuzioni e contributi della missione (art. 35 c. 2 D.Lgs. 81/2015) Verifica conteggi, sospensione fatture, pagamento diretto documentato Subito, prima del ricorso
Decreto ingiuntivo del lavoratore Prova del credito a carico del lavoratore; rivalsa dell’utilizzatore Opposizione sul perimetro; chiamata in causa di agenzia o curatore 40 giorni dalla notifica, senza sospensione feriale
Avviso di addebito INPS Solo contributi e sanzioni dei lavoratori in missione Opposizione al giudice del lavoro; rateazione della parte dovuta 40 giorni dalla notifica
Decreto ingiuntivo del curatore Eccezioni opponibili all’agenzia valgono verso il curatore Compensazione difensiva per surrogazione (Cass. 19492/2026) Fase di opposizione
Domanda al Fondo di garanzia Insolvenza e accertamento del credito in sede concorsuale Insinuazione tempestiva con privilegio 2751-bis n. 1 c.c. Dopo l’apertura della procedura
Azione costitutiva verso l’utilizzatore Decadenze dell’art. 39 D.Lgs. 81/2015; prova dell’irregolarità Verifica dell’autorizzazione; difesa del contratto o conciliazione Dalla fine della missione

Come si vede, quasi ogni mossa ha una finestra stretta. Il vantaggio non sta nel sapere che esiste una difesa, ma nel muoversi prima che la finestra si chiuda.

Le domande di chi è sotto attacco

“L’agenzia non paga: devo davvero pagare io gli stipendi dei somministrati?”

Sì, nei limiti della missione svolta presso di te. L’art. 35, comma 2, D.Lgs. 81/2015 ti rende obbligato in solido per retribuzioni e contributi. Ciò che paghi, però, diventa un credito verso l’agenzia, che puoi far valere in rivalsa o in compensazione.

“Ho già pagato tutte le fatture all’agenzia: posso evitare di pagare i lavoratori?”

No, il pagamento all’agenzia non ti libera verso i lavoratori. La solidarietà serve proprio a proteggere il lavoratore dal rischio che il datore formale incassi e non paghi. Il tuo rimedio è la rivalsa verso l’agenzia o l’insinuazione nella sua procedura.

“Il curatore mi chiede le fatture arretrate: posso compensare con quanto ho dato ai lavoratori?”

Sì, secondo la Cassazione più recente, se agisci in via difensiva e nei limiti di quanto pagato. L’ordinanza n. 19492 del 12 giugno 2026 ha ammesso la compensazione del credito acquistato per surrogazione, senza preventiva insinuazione al passivo.

“L’INPS mi chiede anche le sanzioni civili: è legittimo?”

In linea di principio sì. La Cassazione (sent. n. 10669/2024) ha affermato che l’utilizzatore risponde in solido anche delle sanzioni civili. Puoi però contestare periodi, lavoratori e importi errati, e recuperare quanto versato dall’agenzia.

“Sono un lavoratore somministrato: a chi conviene chiedere prima?”

Conviene muoversi su tutte le strade compatibili. Insinuati al passivo con il privilegio, chiedi il TFR al Fondo di garanzia e, per le mensilità della missione, rivolgiti all’utilizzatore. Non incasserai due volte, ma ridurrai i tempi.

“L’agenzia ha perso l’autorizzazione: posso essere assunto dall’utilizzatore?”

Potenzialmente sì, se la somministrazione risulta irregolare e agisci nei termini. Cass. ord. n. 3864/2026 ammette l’azione costitutiva in ogni caso di elusione di norme imperative, ma le decadenze dell’art. 39 D.Lgs. 81/2015 sono rigide.

I paletti fissati dai giudici

Questa sezione raccoglie tutte le pronunce richiamate, organizzate per mossa del creditore che ciascuna limita o regola. I principi sono riformulati in parole nostre.

Sulla solidarietà dell’utilizzatore e la sua rivalsa

Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 19492 del 12 giugno 2026. Principio: se l’agenzia è insolvente, l’utilizzatore che paga ai lavoratori le retribuzioni in forza della solidarietà acquista per surrogazione legale il loro credito e può opporlo in compensazione alla procedura che gli chiede i corrispettivi, in via difensiva e fino a concorrenza del pagato, senza previa insinuazione al passivo. Rilevanza: è la pronuncia che trasforma il pagamento diretto dei lavoratori da costo perso a strumento difensivo contro il curatore. La vicenda era regolata dalla legge fallimentare.

Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 10669 del 19 aprile 2024. Principio: l’inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi, cui si collegano le sanzioni civili, è riferibile solo al somministratore; l’utilizzatore assume in solido l’obbligo contributivo e quello delle sanzioni per rafforzare la tutela del lavoratore. Rilevanza: chiarisce la natura di garanzia della responsabilità dell’utilizzatore e fonda la sua rivalsa integrale.

Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 9057 del 10 aprile 2026. Principio: l’agenzia, quale datore formale, resta la principale responsabile verso l’INPS anche quando l’impiego in mansioni superiori dipende dall’utilizzatore, che è coobbligato e può rivalersi; il DURC regolare non impedisce recuperi successivi. Rilevanza: limita la pretesa di scaricare sull’utilizzatore la responsabilità primaria e ricorda che la regolarità contributiva va verificata nel tempo.

Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 1450 del 21 gennaio 2025. Principio: nella solidarietà del committente negli appalti, la nozione di “trattamenti retributivi” va interpretata in modo rigoroso e non comprende l’indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti. Rilevanza: pronuncia resa sull’art. 29 D.Lgs. 276/2003, utilizzabile come argomento per delimitare il perimetro della solidarietà anche nella somministrazione, con la cautela dovuta alla diversità delle norme.

Sull’azione dell’INPS

Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 19374/2023. Principio: la decadenza biennale prevista per l’azione del lavoratore verso il committente non si applica agli enti previdenziali, che incontrano solo il limite della prescrizione dei contributi. Rilevanza: espressa in materia di appalto, conferma che l’INPS è un creditore con tempi lunghi, da gestire con attenzione anche nella somministrazione.

Sul Fondo di garanzia INPS

Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 1860 del 27 gennaio 2025. Principio: il diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo (TFR e ultime mensilità) è un diritto previdenziale autonomo rispetto al credito retributivo verso il datore, che sorge con l’insolvenza e con l’accertamento del credito nello stato passivo o all’esito di un’esecuzione. Rilevanza: spiega perché il lavoratore dell’agenzia insolvente deve prima ottenere l’accertamento del credito.

Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 23620 del 20 agosto 2025. Principio: l’ammissione al passivo o un titolo esecutivo contro il datore sono la via necessaria per determinare la misura dell’intervento del Fondo, poiché l’INPS è terzo rispetto al rapporto di lavoro. Rilevanza: rende decisiva la cura dei conteggi nella domanda di insinuazione.

Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 30259 del 25 novembre 2024. Principio: la garanzia del Fondo riguarda il datore insolvente che è tale quando il TFR diventa esigibile; l’INPS, estraneo alla procedura, può contestare l’esigibilità del TFR anche se il credito è stato ammesso al passivo. Rilevanza: mostra che l’ammissione allo stato passivo non chiude ogni discussione con l’INPS.

Sull’azione costitutiva verso l’utilizzatore

Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 3864 del 20 febbraio 2026. Principio: l’art. 38 D.Lgs. 81/2015, che elenca i casi di somministrazione irregolare, non impedisce al lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto con l’utilizzatore in ogni ipotesi di elusione di norme imperative. Rilevanza: amplia la sesta mossa del creditore e rende essenziale per l’utilizzatore verificare la regolarità dell’agenzia e del contratto.

Nel complesso, i giudici tracciano un equilibrio preciso: la solidarietà dell’utilizzatore è ampia, ma è una garanzia, non una colpa, e chi paga al posto dell’agenzia conserva strumenti concreti per recuperare.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo, sia che tu sia l’impresa utilizzatrice, sia che tu sia il lavoratore somministrato: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze e apriamo il tavolo della trattativa quando la convenienza dell’avversario si sposta.

  1. Ricostruiamo la posizione per ogni lavoratore: missioni, ore, buste paga, fatture dell’agenzia e pagamenti già eseguiti, per individuare l’importo realmente dovuto.
  2. Rispondiamo alle diffide dei lavoratori e dei sindacati con conteggi verificati, separando ciò che rientra nella solidarietà da ciò che ne resta fuori.
  3. Impostiamo il pagamento diretto ai lavoratori in modo documentato, così da consentire la surrogazione e la successiva compensazione.
  4. Redigiamo le opposizioni ai decreti ingiuntivi dei lavoratori e del curatore, contestando perimetro, conteggi e voci non dovute.
  5. Opponiamo gli avvisi di addebito INPS quando contengono errori di periodo, di soggetti o di imponibile, e verifichiamo la convenienza della rateazione per la parte dovuta.
  6. Esercitiamo la rivalsa verso l’agenzia e, se è aperta una procedura concorsuale, prepariamo l’insinuazione al passivo dell’utilizzatore.
  7. Per i lavoratori, depositiamo le domande di ammissione al passivo con il privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. e seguiamo la domanda al Fondo di garanzia INPS.
  8. Verifichiamo lo stato dell’autorizzazione dell’agenzia e valutiamo il rischio, o la fondatezza, di un’azione costitutiva verso l’utilizzatore, presidiando le decadenze.
  9. Conduciamo le trattative con sindacati, curatore e agenzia, anche nell’ambito della composizione negoziata, fino ad accordi conciliativi in sede protetta.
  10. Seguiamo il contenzioso in ogni grado, con la stessa strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una partita come questa, due abilitazioni pesano più delle altre. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce il funzionamento della composizione negoziata, delle misure protettive e dei rapporti tra impresa in crisi e creditori: è la competenza che serve per leggere le mosse di un’agenzia in difficoltà prima che diventi insolvente. Come cassazionista, garantisce che le questioni di diritto sollevate in primo grado, come il perimetro della solidarietà o la compensazione con il curatore, siano impostate pensando fin dall’inizio al giudizio di legittimità: stesso difensore, stessa linea, dalla prima diffida fino all’ultimo grado.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati costruiscono la difesa, i commercialisti ricostruiscono imponibili, contributi, sanzioni e flussi di pagamento. La convenienza economica di ciascun creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, ed è leggendola insieme che si capisce quando difendersi e quando trattare.

Chiusura

Un’agenzia per il lavoro in crisi non lascia un vuoto: lascia un debito che i creditori cercheranno di spostare sul soggetto più solido. Lavoratori, INPS e curatore hanno strumenti efficaci, ma ognuno incontra limiti precisi fissati dalla legge e dai giudici. Nella procedura esecutiva e concorsuale non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché sta all’incrocio di due competenze certificate dell’Avvocato. È crisi d’impresa, il terreno dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Ed è contenzioso che può arrivare fino in Cassazione, il terreno dell’avvocato cassazionista. Con lo staff di avvocati e commercialisti analizzeremo le mosse già compiute dai creditori, verificheremo le scadenze e costruiremo la strategia più adatta, per l’impresa utilizzatrice come per il lavoratore.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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