Una società che sviluppa software, gestisce piattaforme o fornisce assistenza sistemistica a Comuni, Regioni, aziende sanitarie e ministeri vive un paradosso che pochi altri settori conoscono: ha clienti solvibili per definizione, eppure può finire in crisi proprio perché quei clienti pagano tardi. Le fatture elettroniche restano “in lavorazione” per mesi, l’IVA non entra in cassa per effetto dello split payment, e intanto gli stipendi dei programmatori, dei sistemisti e dei tecnici di help desk vanno pagati ogni mese, insieme ai contributi senza i quali il DURC diventa irregolare e i pagamenti pubblici si bloccano ancora di più.
Non esiste una sola risposta a questo problema: dipende da quale posizione occupi dentro la crisi. La stessa fattura scaduta da 140 giorni significa cose diverse per chi la deve incassare e può ancora aspettare, per chi ha bisogno di liquidità entro tre settimane, per chi ha già due mensilità arretrate verso i dipendenti, per chi sta valutando un concordato con contratti pubblici in corso, per l’amministratore che rischia in proprio e per il dipendente che attende lo stipendio. Un esempio lampo: un ritardo di pagamento della PA, per la società in bonis, è un credito che produce interessi moratori; per la società in crisi conclamata è un attivo da valorizzare in un piano; per il lavoratore è la ragione per cui potrebbe dover bussare al Fondo di garanzia INPS.
Questa guida è costruita per profili: per ciascuno trovi le regole che valgono per te, i numeri, i rischi specifici e le mosse da fare in ordine di priorità.
I profili trattati sono sei:
- la società che ha fatture scadute verso la PA e vuole incassarle;
- la società che ha bisogno di liquidità subito, tramite cessione dei crediti o factoring;
- la società con dipendenti da pagare e DURC a rischio;
- la società in crisi conclamata con contratti pubblici in corso;
- l’amministratore e il socio;
- il dipendente della società.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il tema del titolo è, prima di tutto, crisi d’impresa: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il Codice della crisi colloca al centro della composizione negoziata. A questo si aggiunge il contenzioso contro la pubblica amministrazione (decreti ingiuntivi, esecuzioni, eventuali giudizi fino all’ultimo grado), che l’Avvocato può seguire in quanto cassazionista, e la parte contabile e fiscale (split payment, certificazione dei crediti, debiti contributivi), che viene coordinata con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti.
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Le regole comuni a tutti: la base che vale per ogni società fornitrice della PA
Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta per tutte le norme che fanno da sfondo a tutte le situazioni. I paragrafi dedicati a ciascun profilo rimandano qui.
I termini di pagamento e gli interessi moratori
Il riferimento è il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che attua la disciplina europea contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Quando il debitore è una pubblica amministrazione, il termine ordinario di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura; la legge ammette un termine più lungo, fino a 60 giorni, solo in casi particolari (ad esempio per gli enti del Servizio sanitario nazionale o quando la natura del contratto lo giustifica e la pattuizione è espressa). Scaduto il termine, gli interessi moratori decorrono automaticamente, senza bisogno di una lettera di messa in mora.
Il tasso è quello “legale di mora”: il tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di 8 punti percentuali, aggiornato ogni semestre con comunicato del Ministero dell’Economia. Al creditore spetta inoltre un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento per le spese di recupero, salvo la prova di un danno maggiore. Le clausole che escludono gli interessi o allungano i termini in modo gravemente iniquo sono nulle, e nei rapporti con la PA il legislatore ha reso questa protezione particolarmente forte.
La fatturazione elettronica e lo split payment
Verso la PA si fattura solo in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e con il codice univoco dell’ufficio destinatario. La fattura che non transita dallo SdI, o che reca un codice ufficio errato, può essere rifiutata: e una fattura rifiutata, per l’amministrazione, è come se non fosse mai arrivata. Per questo il momento da cui calcolare il ritardo è quello del ricevimento corretto della fattura elettronica.
Con lo split payment (art. 17-ter del D.P.R. 633/1972) la PA paga al fornitore solo l’imponibile e versa l’IVA direttamente all’Erario. Per una società di servizi informatici questo significa una cosa molto concreta: l’IVA esposta in fattura non entra mai in cassa, e la società si trova spesso a credito IVA strutturale. Il meccanismo opera in base a un’autorizzazione in deroga del Consiglio dell’Unione europea, rinnovata periodicamente: lo stato dell’autorizzazione va verificato al momento della fatturazione.
La Piattaforma dei crediti commerciali e la certificazione
Tutte le fatture verso la PA confluiscono nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) del Ministero dell’Economia, che traccia ricezione, contabilizzazione, scadenza e pagamento. Attraverso la PCC il fornitore può chiedere la certificazione del credito: l’amministrazione attesta che il credito è certo, liquido ed esigibile, indicando eventualmente la data prevista di pagamento. Un credito certificato è più facile da cedere a una banca o a un intermediario finanziario e, nei limiti di legge, può essere utilizzato in compensazione con somme iscritte a ruolo.
Il DURC e l’intervento sostitutivo della stazione appaltante
Nei contratti pubblici, la regolarità contributiva è condizione per ricevere i pagamenti. L’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede due meccanismi che ogni fornitore deve conoscere:
- se il DURC evidenzia un’inadempienza contributiva relativa al personale impiegato nel contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente e lo versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- se c’è ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell’appalto, il responsabile del procedimento invita per iscritto l’appaltatore a provvedere entro 15 giorni; se la richiesta non viene contestata in modo formale e motivato, la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendole dalle somme dovute all’appaltatore.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è inoltre operata una ritenuta dello 0,50%, svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità e il rilascio di un DURC regolare.
L’esecuzione contro la PA e il termine di 120 giorni
Se il credito viene accertato con un titolo esecutivo (tipicamente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o non opposto), l’art. 14 del D.L. 669/1996 (convertito dalla L. 30/1997) stabilisce che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento. Prima di quel termine il creditore non può notificare il precetto né avviare l’esecuzione forzata. Per gli enti locali e le aziende sanitarie esistono inoltre vincoli di impignorabilità sulle somme destinate ai servizi essenziali, se quantificate con le delibere previste dalla legge (per gli enti locali, l’art. 159 del TUEL).
Il Codice della crisi e i suoi correttivi
Per le società in difficoltà, il quadro è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Gli strumenti principali sono la composizione negoziata (artt. 12 e seguenti), il concordato preventivo (in continuità o liquidatorio), gli accordi di ristrutturazione e, quando la crisi è irreversibile, la liquidazione giudiziale. Per i contratti con la PA vale una norma speciale, l’art. 95 CCII, che esamineremo nel profilo 4.
I crediti dei lavoratori
Le retribuzioni, il TFR e le indennità dovute ai dipendenti godono del privilegio generale sui mobili dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., uno dei più forti dell’ordinamento. Se il datore è insolvente e sottoposto a una procedura concorsuale, interviene il Fondo di garanzia dell’INPS per il TFR (L. 297/1982) e per le ultime tre mensilità (D.Lgs. 80/1992), entro i limiti di legge. Per gestire le eccedenze di personale senza licenziare, la società può accedere alla CIGS (D.Lgs. 148/2015) per crisi o riorganizzazione aziendale, se rientra nel campo di applicazione per dimensioni e settore, oppure agli strumenti del Fondo di integrazione salariale.
Perché le società di servizi informatici sono un caso a sé
Le regole appena descritte valgono per qualunque fornitore della PA, ma nel settore dei servizi informatici si combinano in modo particolare, per almeno quattro ragioni.
La prima è il peso del costo del personale. Una società che sviluppa software o presta assistenza tecnica non ha magazzino né materie prime: il suo costo principale sono le persone. Quando i pagamenti pubblici ritardano, la prima voce che entra in sofferenza è quella degli stipendi, e con essa quella dei contributi. È per questo che, in questo settore, il ritardo della PA si traduce quasi subito in un problema di DURC.
La seconda è la struttura dei contratti. I servizi informatici alla PA sono spesso pluriennali (manutenzione, conduzione di sistemi, help desk), affidati tramite accordi quadro o convenzioni con centrali di committenza, con pagamenti a canone o a stato di avanzamento. Ogni pagamento è preceduto da verifiche di conformità, attestazioni del direttore dell’esecuzione e liquidazioni dirigenziali: passaggi in cui il ritardo si accumula senza che sia facile individuare il momento esatto dell’inadempimento.
La terza è il valore immateriale dell’impresa. Il patrimonio di una società di servizi informatici è fatto di competenze, codice sorgente, conoscenza dei sistemi dell’ente, certificazioni di qualità e di sicurezza. È un valore che si perde rapidamente se i tecnici chiave se ne vanno: per questo le tempistiche di intervento sulla crisi sono più strette che in altri settori.
La quarta è la concentrazione dei clienti. Molte società lavorano per pochi enti, a volte per uno solo. Il ritardo di un’unica amministrazione può mettere in crisi l’intera struttura, e la stessa amministrazione è al tempo stesso il principale debitore e il principale cliente da conservare. Ogni iniziativa di recupero va quindi calibrata su questo doppio ruolo.
Su queste fondamenta costruiamo ora i singoli profili.
Profilo 1 — Se la tua società ha fatture scadute verso la PA e vuole incassarle
La tua situazione
Hai consegnato il lavoro: il gestionale è in produzione, il servizio di assistenza è stato reso, il collaudo o la verifica di conformità è firmato. Hai emesso regolare fattura elettronica, lo SdI l’ha consegnata, sulla PCC risulta ricevuta. Eppure sono passati 90, 120, 180 giorni e il bonifico non arriva. Ogni volta che chiami l’ufficio ragioneria ti rispondono che “il mandato è in lavorazione”, che “manca la liquidazione del dirigente”, che “aspettano il trasferimento di fondi”. La tua società non è ancora in crisi, ma senti che lo diventerà se questa situazione non si sblocca.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo credito non è solo un importo da incassare, è un credito che cresce ogni giorno. Gli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002 decorrono automaticamente dalla scadenza, e il tasso, BCE più 8 punti, è molto più alto di quello di qualunque deposito o investimento a breve. In concreto, una PA che paga con 150 giorni di ritardo ti deve molto più della fattura.
Le regole specifiche per te sono queste:
- decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di diffida (anche se la diffida resta utile per creare una traccia documentale);
- 40 euro forfettari per ogni fattura pagata in ritardo, a titolo di spese di recupero;
- nullità delle clausole gravemente inique: se il contratto o il capitolato prevedeva termini di pagamento abnormi o la rinuncia agli interessi, quella clausola può essere contestata;
- il termine decorre dal ricevimento della fattura, ma se il contratto prevede una procedura di verifica o accettazione, il termine si calcola dalla conclusione di quella procedura, che a sua volta non può durare più di quanto la legge consente.
C’è poi un aspetto processuale che devi conoscere prima di agire: contro la PA il decreto ingiuntivo è uno strumento pienamente utilizzabile, purché il credito sia documentato (contratto, fatture, attestazione di regolare esecuzione, estratto PCC). Ma il decreto, da solo, non mette i soldi in cassa: dopo la notifica del titolo esecutivo scattano i 120 giorni dell’art. 14 D.L. 669/1996, durante i quali non puoi notificare il precetto. Se la PA propone opposizione entro 40 giorni dalla notifica, si apre un giudizio ordinario; il computo del termine resta sospeso durante il periodo feriale, che va dal 1° al 31 agosto.
Se l’amministrazione, anche dopo il titolo definitivo, non paga, oltre all’esecuzione forzata davanti al giudice ordinario esiste il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (art. 112 c.p.a.), che consente di ottenere la nomina di un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti di pagamento al posto dell’ente inerte.
I numeri
Ipotizziamo una fattura per servizi di manutenzione evolutiva di un portale istituzionale:
- imponibile: 48.730 €;
- IVA 22%: 10.720,60 €, versata dalla PA direttamente all’Erario in split payment;
- fattura ricevuta dallo SdI il 10 febbraio 2026; termine di pagamento 30 giorni, quindi scadenza 12 marzo 2026;
- pagamento effettivo: 27 luglio 2026, con 137 giorni di ritardo.
Assumiamo, a fini puramente dimostrativi, un tasso di riferimento BCE del 2,15% (il valore reale va verificato per il semestre di riferimento): il tasso di mora è 10,15%.
Interessi moratori = 48.730 × 10,15% × 137/365 = circa 1.856,48 €, cui si aggiungono i 40 € forfettari. Totale accessorio dovuto: circa 1.896 € su una sola fattura. Moltiplicato per una ventina di fatture analoghe all’anno, l’importo diventa una voce rilevante del bilancio, che molte società semplicemente non chiedono. La base di calcolo degli interessi in presenza di split payment (solo imponibile, o anche IVA) è un punto da valutare caso per caso con il commercialista.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è rinunciare agli interessi per paura di incrinare il rapporto con l’ente. Molte società accettano di non chiedere nulla oltre la sorte capitale per non compromettere futuri affidamenti. È una scelta comprensibile, ma va fatta consapevolmente: quella rinuncia ha un valore, e in una fase di tensione finanziaria può fare la differenza.
Altri rischi tipici:
- fatture formalmente difettose (codice ufficio errato, CIG o CUP mancanti, riferimenti all’ordine assenti) che l’ente rifiuta o “parcheggia”, spostando in avanti la decorrenza;
- prescrizione: i crediti per corrispettivi si prescrivono nei termini ordinari, ma gli interessi e i singoli ratei possono avere termini più brevi; un’inerzia prolungata è pericolosa;
- compensazioni impreviste: l’ente può opporre penali contrattuali o contestazioni sulla qualità del servizio per ridurre quanto dovuto;
- impignorabilità di parte delle somme dell’ente, che rende l’esecuzione meno efficace del previsto.
Le mosse giuste
- Verifica la regolarità di ogni fattura sulla PCC: stato, data di ricezione, eventuali sospensioni o contestazioni registrate dall’ente.
- Chiedi la certificazione del credito tramite PCC: anche se non intendi cederlo, la certificazione fissa la certezza e la liquidità dell’importo.
- Invia una diffida formale che quantifichi sorte, interessi moratori e importi forfettari, con termine per il pagamento: serve a interrompere la prescrizione e a documentare la tua posizione.
- Valuta il decreto ingiuntivo quando il credito è documentato e la PA non dà riscontro: ricorda che dopo la notifica del titolo devi attendere 120 giorni prima del precetto.
- Pianifica in anticipo il “dopo”: esecuzione presso il tesoriere dell’ente o ottemperanza davanti al TAR, a seconda del tipo di ente e del titolo.
Giurisprudenza dedicata
Per questo profilo la bussola principale è il testo stesso delle norme: il D.Lgs. 231/2002 per gli interessi e l’art. 14 D.L. 669/1996 per i tempi dell’esecuzione, la cui formulazione è netta nel vietare il precetto prima dei 120 giorni. Le questioni applicative più delicate (decorrenza in presenza di verifiche di conformità, base di calcolo con split payment, rapporto tra ottemperanza ed esecuzione ordinaria) vanno verificate sulla giurisprudenza più recente al momento in cui si agisce, perché è su questi punti che le singole decisioni fanno la differenza.
Profilo 2 — Se ti serve liquidità subito: cessione dei crediti e factoring
La tua situazione
Il problema non è più “quando pagherà la PA”, ma “come pago gli stipendi del mese prossimo”. Hai crediti verso enti pubblici per centinaia di migliaia di euro, ma la cassa è vuota. La banca ti ha proposto un anticipo fatture, un operatore di factoring ti ha mandato un’offerta pro soluto, e tu ti chiedi se cedere i crediti sia una buona idea, quali rischi corri e se l’ente pubblico possa opporsi.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la regola chiave è che la cessione di un credito verso la PA non funziona come una cessione tra privati: servono forme precise, e l’amministrazione ha un potere di rifiuto.
Le regole cambiano a seconda dell’origine del credito:
- crediti da contratti pubblici di appalto o di servizi: il Codice dei contratti pubblici (art. 120 D.Lgs. 36/2023) richiama la disciplina del factoring della L. 52/1991 e richiede che la cessione sia stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla stazione appaltante. La cessione è efficace e opponibile all’amministrazione se questa non la rifiuta entro 30 giorni dalla notifica, con comunicazione al cedente e al cessionario. Il cessionario resta vincolato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010: conto dedicato, CIG sui pagamenti);
- crediti verso amministrazioni statali di altra natura: restano rilevanti le regole della contabilità di Stato (artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923), che richiedono anch’esse forme solenni e notifica;
- crediti certificati tramite PCC: la certificazione rende il credito più “bancabile” e la cessione può essere gestita tramite la stessa piattaforma, con maggiore certezza per il cessionario.
La distinzione tra pro solvendo e pro soluto è decisiva per te. Nel pro solvendo, se la PA non paga, il factor si rivale sulla tua società: hai incassato liquidità, ma il rischio resta tuo. Nel pro soluto il rischio di mancato pagamento passa al cessionario, ma il prezzo della cessione è più basso e spesso il factor esclude dal pro soluto i crediti contestati.
C’è un aspetto che molti sottovalutano: cedendo il credito cedi anche gli interessi moratori, salvo patto diverso. Se l’ente paga con grande ritardo, gli interessi maturati possono spettare al cessionario. Questa è una voce da negoziare espressamente nel contratto.
I numeri
Ipotizziamo un pacchetto di crediti certificati verso un’azienda sanitaria per 213.460 € di imponibile, con pagamento atteso a 160 giorni.
- Offerta factoring pro soluto: anticipo del 90%, pari a 192.114 €; commissioni e interessi del factor stimati (ipotesi) nel 3,4% su base annua per il periodo atteso.
- Interessi moratori che maturerebbero sul pacchetto in 130 giorni di ritardo oltre la scadenza, al tasso esemplificativo del 10,15%: circa 7.717 €.
Se il contratto attribuisce gli interessi moratori al factor, la tua società rinuncia a quella somma; se invece li trattieni (o ne negozi la retrocessione), la cessione costa molto meno. La domanda giusta non è “conviene cedere?”, ma “quanto vale ciò che cedo, interessi compresi?”.
I rischi specifici
Il rischio principale è cedere crediti che poi diventano contestati, per penali, difformità del servizio o compensazioni dell’ente: nel pro solvendo il factor torna da te, nel pro soluto può contestare la garanzia di esistenza del credito che hai prestato.
Altri rischi:
- cessione inefficace verso la PA per vizi di forma (scrittura non autenticata, notifica mancante o all’ufficio sbagliato), con il risultato che l’ente paga validamente a te e tu devi girare le somme al factor;
- doppia cessione dello stesso credito o cessione di crediti già oggetto di pignoramento presso terzi da parte di altri creditori;
- se la società entra poi in una procedura concorsuale, le cessioni recenti possono essere esaminate sotto il profilo della revocabilità; la struttura dell’operazione va quindi impostata in modo coerente con un eventuale piano di risanamento.
Le mosse giuste
- Ricostruisci il portafoglio crediti: per ogni fattura, ente, CIG, data di scadenza, stato PCC, eventuali contestazioni.
- Certifica i crediti prima di cederli: aumenti il prezzo e riduci il rischio di contestazione.
- Fai esaminare il contratto di factoring su tre punti: garanzia di esistenza e solvenza, destinazione degli interessi moratori, clausole di riacquisto.
- Cura le forme della cessione: atto pubblico o scrittura privata autenticata, notifica alla stazione appaltante, verifica del decorso del termine di rifiuto.
- Coordina la cessione con il quadro complessivo: se la crisi è già in atto, la liquidità del factoring deve servire un piano, non tamponare un mese.
Giurisprudenza dedicata
Anche qui il riferimento più solido è il dato normativo: l’art. 120 del Codice dei contratti pubblici e la L. 52/1991 per il factoring. Sui punti controversi (opponibilità della cessione in caso di rifiuto tardivo, effetti della cessione sugli interessi moratori, rapporto con i pignoramenti di altri creditori) la giurisprudenza va verificata in modo puntuale sul singolo contratto, perché gli esiti dipendono molto dalle clausole.
Profilo 3 — Se i dipendenti aspettano lo stipendio e il DURC è a rischio
La tua situazione
Hai trenta, cinquanta, ottanta persone in organico: sviluppatori, analisti, tecnici on site presso gli uffici degli enti. Lo stipendio di settembre è stato pagato in ritardo, quello di ottobre è a rischio. Hai già posticipato il versamento dei contributi di un mese e ti chiedi cosa succederà al prossimo DURC. Sai che, se il DURC diventa irregolare, le stazioni appaltanti tratterranno le somme e il circolo vizioso si stringerà ancora.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: nei contratti pubblici, il debito verso i lavoratori e verso gli enti previdenziali “entra” nel rapporto con la PA. Non è un problema solo tuo e dei tuoi dipendenti: la stazione appaltante ha il potere, e anzi il dovere, di intervenire.
Le regole specifiche:
- DURC irregolare → trattenuta: per l’art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023, l’importo dell’inadempienza contributiva viene trattenuto dal certificato di pagamento e versato direttamente agli enti. Il DURC irregolare blocca anche la liquidazione delle fatture e, in sede di gara, incide sui requisiti;
- stipendi arretrati → pagamento diretto ai lavoratori: se i dipendenti impiegati nell’appalto non sono pagati, il RUP ti assegna 15 giorni; senza contestazione formale e motivata, l’ente paga direttamente i lavoratori e detrae le somme dal tuo corrispettivo;
- ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo, che resta vincolata fino al collaudo o alla verifica di conformità finale;
- contributi non versati: l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti può avere rilievo penale oltre la soglia annua di legge (10.000 €), con la possibilità di evitare la punibilità pagando entro tre mesi dalla contestazione;
- CIGS e Fondo di integrazione salariale: se la crisi richiede una riduzione temporanea dell’orario, la società può valutare la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale o riorganizzazione (D.Lgs. 148/2015), se rientra nel campo di applicazione, oppure le prestazioni del FIS; l’accesso richiede una procedura di consultazione sindacale e un programma da presentare al Ministero del lavoro.
La regola più importante per te è questa: l’intervento sostitutivo può essere usato in modo strategico, non solo subito. Se l’ente deve comunque pagare, far confluire il pagamento direttamente ai lavoratori o agli enti previdenziali può ridurre l’esposizione della società, ma va gestito con precisione: l’importo trattenuto deve corrispondere esattamente al dovuto, e la contestazione infondata dell’invito del RUP non porta vantaggi.
I numeri
Ipotizziamo un contratto di servizi di assistenza tecnica a un ente regionale:
- SAL trimestrale: importo netto delle prestazioni 63.480 €;
- ritenuta dello 0,50%: 317,40 €, vincolata fino alla verifica finale;
- DURC con inadempienza contributiva per il personale impiegato: 9.317 €;
- retribuzioni arretrate dei 7 dipendenti impiegati nell’appalto: 21.960 € lordi.
Sequenza: la stazione appaltante trattiene 9.317 € e li versa agli enti; il RUP invia l’invito a pagare le retribuzioni entro 15 giorni; se la società non paga né contesta, l’ente versa direttamente ai lavoratori le somme arretrate (nei limiti del dovuto e del credito della società). Il risultato: dei 63.480 € del SAL, alla società arrivano circa 63.480 − 317,40 − 9.317 − 21.960 = 31.885,60 €. La società ha ridotto due debiti (contributi e stipendi), ma ha incassato la metà del previsto: la pianificazione di cassa deve tenerne conto in anticipo.
I rischi specifici
Il rischio principale è la spirale: il DURC irregolare rallenta i pagamenti, i pagamenti rallentati impediscono di versare i contributi, e i contributi non versati rendono il DURC ancora più irregolare. Interrompere questa spirale è il primo obiettivo.
Altri rischi:
- dimissioni per giusta causa dei dipendenti più qualificati, che possono lasciare con diritto alla NASpI e portare con sé competenze critiche per la continuità dei servizi;
- decreti ingiuntivi dei lavoratori per le retribuzioni non pagate, che si aggiungono al quadro debitorio con spese legali;
- perdita dei requisiti per nuove gare;
- responsabilità degli amministratori per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali (v. profilo 5).
Le mosse giuste
- Mappa i debiti verso dipendenti ed enti per commessa: quali lavoratori sono impiegati in quali contratti pubblici, con quali arretrati.
- Verifica la possibilità di rateizzare i debiti contributivi: una rateizzazione concessa può consentire di ottenere un DURC regolare.
- Gestisci attivamente l’intervento sostitutivo: dialoga con il RUP, fornisci i conteggi corretti, evita contestazioni pretestuose.
- Valuta la CIGS o il FIS con il consulente del lavoro e le organizzazioni sindacali, se la riduzione di attività è strutturale.
- Non aspettare il terzo mese di arretrati per valutare uno strumento di regolazione della crisi: la composizione negoziata è pensata proprio per intervenire prima che l’insolvenza sia conclamata.
Giurisprudenza dedicata
Per i lavoratori della società, la Cassazione ha precisato di recente i confini dell’intervento del Fondo di garanzia INPS (v. profilo 6 e la sezione sulla giurisprudenza): un tema che l’impresa deve conoscere, perché incide sulle scelte che compie quando valuta cessioni di rami d’azienda o procedure concorsuali.
Profilo 4 — Se la crisi è conclamata e hai contratti pubblici in corso
La tua situazione
I conti dicono chiaramente che non ce la fai da sola: i debiti scaduti verso fornitori, banche, dipendenti ed enti previdenziali superano quello che puoi incassare nei prossimi mesi, anche contando i crediti verso la PA. Ma la tua società ha un valore reale: contratti pluriennali di gestione di sistemi informativi, un know-how tecnico specifico, un gruppo di lavoro che conosce le piattaforme degli enti meglio di chiunque altro. Ti chiedi se esista un modo per salvare l’impresa, e soprattutto se avviare una procedura significhi perdere automaticamente i contratti pubblici.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la notizia più importante è che la crisi non comporta, di per sé, la perdita dei contratti pubblici: il Codice della crisi contiene una norma pensata proprio per te.
L’art. 95 CCII, nella versione vigente modificata anche dal D.Lgs. 136/2024, prevede che:
- i contratti in corso di esecuzione con pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato, e le clausole contrarie sono inefficaci (fermo il regime dei contratti pendenti dell’art. 97);
- la prosecuzione dei contratti è consentita se un professionista indipendente attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento; della continuazione può beneficiare anche il cessionario o affittuario dell’azienda o del ramo, se in possesso dei requisiti di gara e di esecuzione;
- la prosecuzione è ammessa anche nel concordato liquidatorio, quando è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio;
- dopo il deposito della domanda di accesso, la partecipazione a nuove gare deve essere autorizzata dal tribunale (o dal giudice delegato dopo l’apertura), sentito il commissario se nominato, sulla base della relazione del professionista indipendente;
- l’impresa in concordato può partecipare anche in raggruppamento temporaneo, purché nessuna delle altre imprese del raggruppamento sia sottoposta a procedura concorsuale; con il Codice dei contratti del 2023 è venuto meno il divieto di assumere il ruolo di mandataria.
C’è poi la composizione negoziata, che per molte società di servizi informatici è lo strumento da considerare per primo. È un percorso stragiudiziale e riservato, con l’assistenza di un esperto indipendente, che consente di trattare con i creditori (banche, fornitori, enti previdenziali, Erario) senza la pubblicità di una procedura concorsuale. Durante le trattative si possono chiedere misure protettive (art. 18 CCII): i creditori interessati non possono avviare o proseguire azioni esecutive, né rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o risolverli per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Le regole sulla consultazione dei sindacati quando le decisioni incidono sui rapporti di lavoro (art. 4 CCII) vanno rispettate anche in questo percorso.
I numeri
Ipotizziamo una società con questo quadro:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Crediti verso PA scaduti (imponibile) | 641.290 € |
| Credito IVA da split payment | 118.470 € |
| Debiti verso dipendenti (retribuzioni e TFR maturato) | 287.940 € |
| Debiti contributivi | 96.380 € |
| Debiti verso banche | 412.600 € |
| Debiti verso fornitori | 233.150 € |
Il totale dei debiti è 1.030.070 €; i crediti verso la PA e l’Erario, se incassati, varrebbero 759.760 €, oltre al valore dei contratti in corso. La crisi qui non è di redditività, è di liquidità e di tempi: un piano che preveda l’incasso ordinato dei crediti pubblici (anche tramite certificazione e cessione), la regolazione del debito contributivo, la prosecuzione dei contratti e un riscadenzamento del debito bancario può essere sostenibile. È esattamente il tipo di situazione per cui la composizione negoziata è stata pensata.
Composizione negoziata o concordato: come orientarsi
La scelta tra i due percorsi non è una questione di preferenza, ma di condizioni. La composizione negoziata presuppone che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile: l’impresa resta nella gestione dei suoi amministratori, le trattative sono riservate, e l’esito può essere un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto o, se le trattative non vanno a buon fine, l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi. Per una società di servizi informatici che ha crediti certi verso la PA, il vantaggio della riservatezza è notevole: gli enti committenti e i concorrenti non vengono a sapere della crisi da una pubblicazione nel registro delle imprese.
Il concordato preventivo è uno strumento giudiziale, con un commissario giudiziale e il voto dei creditori. È più invasivo ma offre strumenti più forti: la ristrutturazione dei debiti con effetti anche sui creditori dissenzienti, la tutela espressa dei contratti pubblici dell’art. 95 CCII, la possibilità di cedere l’azienda o un ramo con i contratti in corso.
In pratica, la sequenza che il Codice suggerisce è: prima la composizione negoziata, se ci sono le condizioni; poi, se serve, uno strumento giudiziale costruito sul lavoro già fatto durante le trattative. La scelta va comunque fatta sui numeri: liquidità prospettica a 6 e 12 mesi, flussi attesi dai contratti pubblici, tempi realistici di pagamento degli enti, peso del debito contributivo e fiscale.
I rischi specifici
Il rischio principale è aspettare troppo: quando il DURC è irregolare da mesi, i dipendenti chiave se ne sono andati e i creditori hanno avviato pignoramenti presso le stazioni appaltanti, gli strumenti di risanamento diventano molto più difficili da usare.
Altri rischi:
- pignoramenti presso terzi dei crediti verso la PA da parte di creditori aggressivi, che sottraggono alla società le risorse su cui si basa il piano;
- perdita dei requisiti di partecipazione alle gare per irregolarità contributive o fiscali definitivamente accertate;
- risoluzione dei contratti per inadempimento nell’esecuzione, che l’art. 95 non impedisce: la norma protegge dal “solo” deposito della domanda, non dall’inadempimento reale;
- revocatorie e responsabilità in caso di successiva liquidazione giudiziale, se nelle fasi precedenti sono stati effettuati pagamenti preferenziali.
Le mosse giuste
- Esegui il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile sulla piattaforma della composizione negoziata, con dati contabili aggiornati.
- Valuta l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, per bloccare le azioni esecutive sui crediti verso la PA durante le trattative.
- Individua il professionista indipendente che dovrà attestare la capacità di adempimento dei contratti pubblici, se la strada sarà quella del concordato.
- Costruisci il piano attorno ai contratti in corso: sono il vero valore della società e la fonte dei flussi per pagare i creditori.
- Coinvolgi da subito i rappresentanti dei lavoratori, perché la tenuta del gruppo di lavoro è una condizione della continuità.
Su questo profilo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta il percorso partendo dalla verifica della sostenibilità del piano e dalla tutela dei contratti pubblici in corso.
Giurisprudenza dedicata
Il punto fermo è il testo dell’art. 95 CCII, che lo stesso legislatore ha ritoccato con il correttivo D.Lgs. 136/2024 (modifica del comma 2) e, per i raggruppamenti, con il D.Lgs. 36/2023. Sulle questioni di frontiera (rapporto tra domanda di concordato con riserva ed esclusione dalle gare, tempi dell’autorizzazione del tribunale) la giurisprudenza amministrativa va verificata in modo puntuale rispetto alla singola procedura di gara.
Profilo 5 — Se sei l’amministratore o il socio della società
La tua situazione
Sei tu che firmi i bilanci, i contratti con gli enti, le distinte dei bonifici. Forse sei anche il socio di maggioranza, o hai prestato garanzie personali alla banca per gli affidamenti della società. Hai letto che gli amministratori possono rispondere personalmente dei debiti della società in crisi e ti chiedi fin dove arriva la tua responsabilità.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: tu non rispondi dei debiti della società in quanto tali, ma rispondi di come hai gestito la crisi. La responsabilità limitata della società di capitali ti protegge dai debiti sociali, non dalle conseguenze delle tue scelte di gestione.
Le regole specifiche:
- obbligo di assetti adeguati (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII): l’amministratore deve dotare la società di assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a rilevare tempestivamente la crisi. Per una società che lavora con la PA, questo significa avere uno scadenziario dei crediti pubblici, un monitoraggio della PCC e un piano di tesoreria a 12 mesi;
- obbligo di attivarsi senza indugio: rilevati i segnali di crisi, l’amministratore deve adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento;
- segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCII): INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e agente della riscossione segnalano all’impresa e all’organo di controllo il superamento di determinate soglie di debito scaduto, invitando a valutare la composizione negoziata. Ignorare queste segnalazioni aggrava la tua posizione;
- omesso versamento delle ritenute previdenziali: oltre la soglia annua di legge ha rilievo penale e la responsabilità ricade sul legale rappresentante;
- garanzie personali: se hai firmato fideiussioni, la banca può agire contro di te indipendentemente dalle sorti della società; in alcuni strumenti di regolazione della crisi la posizione dei garanti va considerata espressamente nel piano.
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, se ti muovi in tempo: l’accesso tempestivo alla composizione negoziata e una gestione documentata delle scelte rappresentano la migliore difesa contro future contestazioni di responsabilità.
I numeri
Ipotizziamo una società con ritenute previdenziali non versate sulle buste paga dei dipendenti per 4 mesi, per un totale di 11.840 € nell’anno. La soglia di 10.000 € annui è superata. Ricevuta la contestazione dell’INPS, l’amministratore ha tre mesi per versare e non essere punibile. Se la società non ha liquidità, la scelta di destinare i primi incassi dalla PA proprio a quel versamento va valutata nel quadro complessivo: un pagamento preferenziale fuori da un piano, in caso di successiva procedura, deve essere giustificabile.
Il ruolo dell’organo di controllo
Se la società ha un collegio sindacale o un sindaco unico, l’organo di controllo ha l’obbligo di segnalare per iscritto all’amministratore la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata, fissando un termine per la risposta. Per te, questa segnalazione non è un atto ostile: è un elemento che, se seguito da iniziative concrete, dimostra che la società si è attivata. Ignorarla, invece, lascia una traccia documentale che può pesare in futuro. Nelle società di servizi informatici di dimensioni medie, spesso costituite come s.r.l. con organo di controllo obbligatorio per il superamento delle soglie dimensionali, la dialettica con i sindaci è uno dei primi punti da gestire.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è la responsabilità per aggravamento del dissesto: se la società prosegue l’attività accumulando debiti senza prospettive concrete di risanamento, in una successiva liquidazione giudiziale il curatore può agire contro gli amministratori per il danno causato.
Altri rischi:
- responsabilità penale per omessi versamenti contributivi e, nei casi più gravi, per condotte qualificabili come reati concorsuali;
- escussione delle garanzie personali da parte delle banche;
- responsabilità verso i soci e i creditori sociali per violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio.
Le mosse giuste
- Documenta la situazione: bilancio infrannuale aggiornato, scadenziario debiti e crediti, verbali del consiglio sulle scelte adottate.
- Prendi sul serio le segnalazioni di INPS, Agenzia delle Entrate e organo di controllo.
- Valuta subito la composizione negoziata, che è lo strumento meno invasivo e mantiene la gestione in capo all’amministratore.
- Evita pagamenti preferenziali non giustificati verso alcuni creditori a danno di altri.
- Fai esaminare le tue garanzie personali, per capire se e come includerle nel percorso di risanamento o, se sei persona fisica sovraindebitata, negli strumenti dedicati.
Giurisprudenza dedicata
Sugli obblighi degli amministratori e sulla quantificazione del danno da aggravamento del dissesto la giurisprudenza è ampia e in evoluzione; per la tua posizione individuale è necessario esaminarla rispetto al caso concreto, a partire dalle date in cui i segnali di crisi sono diventati evidenti.
Profilo 6 — Se sei un dipendente della società
La tua situazione
Lavori come sviluppatore, analista o tecnico per una società che fornisce servizi informatici alla PA. Magari sei distaccato presso gli uffici di un ente da anni. Lo stipendio arriva in ritardo, o non arriva affatto, e senti parlare di crisi, di concordato, di cassa integrazione. Ti chiedi cosa puoi fare per tutelarti, e se puoi chiedere i soldi direttamente all’ente per cui lavori di fatto ogni giorno.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la tutela è più ampia di quanto immagini, ma ha regole precise.
- Privilegio: le retribuzioni, il TFR e le indennità connesse al rapporto di lavoro sono assistiti dal privilegio generale mobiliare dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.: in caso di procedura concorsuale, sei pagato prima della gran parte degli altri creditori.
- Pagamento diretto da parte dell’ente: se sei impiegato in un appalto pubblico, l’art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di pagarti direttamente le retribuzioni arretrate, detraendole dal corrispettivo della società. Puoi segnalare il ritardo all’ente o al RUP.
- Responsabilità solidale negli appalti: in determinati casi il committente risponde in solido con l’appaltatore per retribuzioni e contributi del personale impiegato; per le pubbliche amministrazioni il regime ha regole proprie, che vanno verificate sul singolo rapporto.
- Fondo di garanzia INPS: se la società è sottoposta a una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) o, nei casi previsti, se l’esecuzione forzata contro di essa è stata infruttuosa, il Fondo paga il TFR e le ultime tre mensilità di retribuzione rientranti nei dodici mesi precedenti, entro un massimale di legge.
- Decreto ingiuntivo: puoi chiedere un decreto ingiuntivo sulla base delle buste paga per le retribuzioni non pagate; se la società entra in procedura, il credito va poi insinuato al passivo.
- Dimissioni per giusta causa: il mancato pagamento ripetuto della retribuzione può giustificare dimissioni per giusta causa, che danno diritto alla NASpI e all’indennità sostitutiva del preavviso.
La regola più importante per te è che il Fondo di garanzia interviene solo alle condizioni stabilite dalla legge, e il credito deve essere accertato nelle forme previste: per questo è essenziale agire in modo tempestivo e ordinato.
I numeri
Ipotizziamo un analista programmatore con retribuzione lorda mensile di 2.380 €, tre mensilità non pagate (luglio, agosto, settembre 2026) e TFR maturato di 14.612 €. La società viene ammessa a una procedura concorsuale.
- Credito per retribuzioni: 7.140 € lordi, privilegiato ex art. 2751-bis n. 1 c.c.
- TFR: 14.612 €, privilegiato.
- Il Fondo di garanzia può coprire il TFR (al netto di quanto eventualmente già pagato) e le ultime tre mensilità entro il massimale, dopo l’ammissione del credito allo stato passivo e la presentazione della domanda all’INPS.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è un’operazione societaria che cambia il soggetto debitore, come la cessione dell’azienda o di un ramo a un’altra società, senza che tu abbia chiaro chi risponde dei crediti maturati prima del trasferimento.
Nelle società di servizi informatici alla PA questo scenario è frequente: quando una società entra in crisi, il ramo che gestisce i contratti pubblici viene spesso ceduto o affittato a un’altra impresa che subentra nei servizi, e i lavoratori impiegati nella commessa passano al nuovo datore. In quel momento ti può essere chiesto di firmare un verbale di conciliazione o un accordo individuale che regola i crediti pregressi. Prima di firmare, verifica che cosa stai rinunciando a chiedere e a chi: la Cassazione ha precisato che certi accordi privati non obbligano il Fondo di garanzia, ma possono comunque incidere sui tuoi diritti verso il cedente e il cessionario.
Altri rischi:
- cancellazione della società dal registro delle imprese senza che tu abbia ottenuto un titolo per i tuoi crediti, che complica l’accesso al Fondo;
- prescrizione dei crediti retributivi, che va valutata con attenzione rispetto alla data di cessazione del rapporto;
- dimissioni non formalizzate correttamente, che possono farti perdere il diritto alla NASpI o all’indennità di preavviso;
- mancata presentazione della domanda di insinuazione al passivo nei termini fissati dal tribunale, che ritarda o complica il pagamento.
Le mosse giuste
- Conserva buste paga, CU e comunicazioni sul ritardo dei pagamenti.
- Segnala per iscritto il ritardo all’ente presso cui lavori o al RUP, se sei impiegato in un appalto pubblico.
- Valuta il decreto ingiuntivo per le retribuzioni non pagate.
- In caso di procedura, presenta la domanda di insinuazione al passivo nei termini e poi la domanda al Fondo di garanzia INPS.
- Prima di firmare accordi (rinunce, transazioni, passaggio al cessionario), fai verificare gli effetti sui tuoi diritti verso il Fondo.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione, con la sentenza n. 1860 del 27 gennaio 2025 (sezione lavoro), ha chiarito che, nel regime anteriore al Codice della crisi, se il rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze del cessionario dell’azienda, il Fondo di garanzia non è tenuto a coprire i debiti del cedente, e che gli accordi privati, come la rinuncia del lavoratore alla responsabilità solidale del cessionario, non vincolano il Fondo, la cui obbligazione nasce dalla legge. Con la sentenza n. 1934 del 28 gennaio 2025 la stessa sezione ha ribadito che l’obbligo del Fondo sorge solo quando ricorrono tutti i requisiti di legge, compreso l’accertamento giudiziale dell’esistenza e dell’ammontare del credito; se la società datrice è estinta, l’accertamento va fatto nei confronti dei soci quali successori.
Tre buste paga, tre esiti: lo stesso ritardo pubblico in tre posizioni diverse
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono tutte dallo stesso problema: un’azienda sanitaria che paga con 180 giorni di ritardo una fattura di 86.940 € di imponibile (scadenza 60 giorni, consentita per gli enti del Servizio sanitario nazionale), e una società che, a causa di quel ritardo, non ha pagato tre mensilità a 12 dipendenti impiegati nella commessa, per un costo lordo complessivo di 84.276 €.
Simulazione A — La società in bonis che sceglie di incassare tutto
- Fattura ricevuta dallo SdI il 4 marzo 2026; scadenza 3 maggio 2026; pagamento il 30 ottobre 2026: 180 giorni di ritardo.
- Interessi moratori al tasso esemplificativo del 10,15%: 86.940 × 10,15% × 180/365 = circa 4.351,77 €, più 40 € forfettari.
- Nel frattempo, il RUP ha attivato l’intervento sostitutivo per le retribuzioni arretrate dei dipendenti impiegati nell’appalto: l’ente paga direttamente i lavoratori, in tutto o in parte, detraendo dal corrispettivo.
- Esito: la società incassa il residuo della fattura più gli interessi richiesti con diffida e, in mancanza di pagamento, con decreto ingiuntivo; se ottiene il decreto il 15 novembre 2026 e lo notifica il 20 novembre, il precetto non può essere notificato prima del 21 marzo 2027 (120 giorni dalla notifica del titolo).
Simulazione B — La società in composizione negoziata
- Stessa fattura e stesso ritardo, ma la società ha anche debiti contributivi per 41.630 € e due banche che hanno revocato gli affidamenti.
- Il 9 giugno 2026 la società presenta istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive: un creditore che aveva notificato un pignoramento presso l’azienda sanitaria vede bloccata l’azione esecutiva per la durata delle misure confermate dal tribunale.
- Esito: il credito di 86.940 € più interessi resta disponibile per il piano di risanamento, e può essere destinato in via prioritaria al pagamento delle retribuzioni e al riequilibrio del debito contributivo, nell’ambito di accordi con i creditori.
Simulazione C — Il dipendente della stessa società
- Retribuzione lorda mensile 2.380 € (come nel profilo 6), tre mensilità arretrate = 7.140 €.
- Se la società resta in bonis: il dipendente può segnalare al RUP il ritardo e ricevere il pagamento direttamente dall’ente, oppure agire con decreto ingiuntivo.
- Se la società entra in liquidazione giudiziale: il dipendente insinua al passivo 7.140 € di retribuzioni e il TFR maturato, con privilegio, e poi presenta domanda al Fondo di garanzia INPS.
- Esito: lo stesso ritardo dell’azienda sanitaria produce per il dipendente un percorso diverso a seconda della sorte della società, ma in entrambi i casi la sua posizione è protetta da strumenti specifici.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella realtà nessuno sta in un solo profilo. Ecco le combinazioni più frequenti.
L’amministratore che è anche socio garante
Se sei l’amministratore e hai prestato fideiussioni personali alla banca, sei contemporaneamente nel profilo 5 come gestore e, in pratica, esposto in prima persona all’esito del tuo stesso progetto di risanamento: se la società non paga la banca, la banca si rivolge a te. In composizione negoziata, le trattative con le banche dovrebbero comprendere anche la posizione delle garanzie. Se la società non riesce a risanarsi e tu, come persona fisica, non riesci a far fronte alle garanzie, potresti dover valutare gli strumenti per il sovraindebitamento previsti dal CCII per le persone fisiche.
La società creditrice della PA e debitrice dei dipendenti
È la situazione tipica: profilo 1 e profilo 3 insieme. Le scelte vanno coordinate. Cedere i crediti verso la PA per avere liquidità (profilo 2) può essere utile, ma se quei crediti sono gli stessi su cui la stazione appaltante opererebbe l’intervento sostitutivo per pagare i dipendenti, la cessione va strutturata con attenzione: l’ente potrebbe comunque trattenere le somme per pagare lavoratori ed enti previdenziali.
Il dipendente che è anche socio di minoranza
In molte società di servizi informatici i soci fondatori lavorano anche come dipendenti. Il socio-lavoratore subordinato conserva in linea di principio il privilegio sui crediti di lavoro e l’accesso al Fondo di garanzia, ma la genuinità del rapporto di lavoro subordinato (soprattutto se il socio è anche amministratore) può essere contestata.
La società in crisi che vuole partecipare a nuove gare
Profilo 4 con l’obiettivo di crescere, non solo di sopravvivere. Dopo il deposito della domanda di concordato, ogni nuova partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale con la relazione del professionista indipendente; in composizione negoziata non c’è un’autorizzazione analoga, ma i requisiti di regolarità contributiva e fiscale continuano a pesare.
Il dipendente di un ramo d’azienda ceduto
Se nell’ambito del risanamento il ramo che gestisce i contratti pubblici viene ceduto a un’altra società, il dipendente passa al cessionario. Le regole sui crediti maturati prima del trasferimento e sull’intervento del Fondo dipendono dal regime applicabile e dalla procedura in cui avviene la cessione: è proprio il tema affrontato dalla Cassazione nella sentenza n. 1860/2025.
Il confronto tra profili
La tabella mette a confronto le sei posizioni sugli aspetti decisivi. Le righe riassumono ciò che è stato spiegato nelle sezioni dedicate.
| Aspetto | Società creditrice PA | Società che cerca liquidità | Società con debiti verso dipendenti | Società in crisi con contratti PA | Amministratore/socio | Dipendente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma chiave | D.Lgs. 231/2002; art. 14 D.L. 669/1996 | Art. 120 D.Lgs. 36/2023; L. 52/1991 | Art. 11 c.6 D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 148/2015 | Art. 95 CCII; artt. 12 ss. CCII | Art. 2086 c.c.; art. 3 e 25-novies CCII | Art. 2751-bis c.c.; L. 297/1982; D.Lgs. 80/1992 |
| Termine critico | 120 giorni dalla notifica del titolo | 30 giorni per il rifiuto della cessione | 15 giorni dall’invito del RUP | Tempestività dell’istanza | Tre mesi dalla contestazione per omessi versamenti | Termini di insinuazione al passivo |
| Tutela principale | Interessi moratori automatici | Liquidità immediata | Pagamento diretto ai lavoratori | Prosecuzione dei contratti | Accesso tempestivo agli strumenti | Privilegio e Fondo di garanzia |
| Rischio principale | Rinuncia agli interessi | Cessione di crediti contestati | Spirale DURC-pagamenti | Agire troppo tardi | Aggravamento del dissesto | Cambio del soggetto debitore |
| Prima mossa | Verifica PCC e certificazione | Analisi del portafoglio crediti | Mappa debiti per commessa | Test di risanamento | Documentare la situazione | Conservare buste paga e segnalare |
Le domande trasversali
Cosa succede ai crediti verso la PA se la società entra in liquidazione giudiziale?
I crediti restano nel patrimonio della procedura: è il curatore a riscuoterli per distribuirli ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni. Per questo è importante che, nelle fasi precedenti, i crediti non siano stati ceduti o compensati in modo contestabile.
Se un creditore pignora i miei crediti presso l’ente pubblico, posso ancora salvarmi?
Il pignoramento presso terzi sottrae alla società le risorse che sarebbero necessarie al piano. Le misure protettive della composizione negoziata o la domanda di concordato possono impedire nuove azioni esecutive e sospendere quelle in corso, nei limiti previsti dalla legge e con la conferma del tribunale.
Cosa succede se un dipendente si dimette per giusta causa durante la procedura?
Il dipendente mantiene i propri crediti per retribuzioni e TFR, con privilegio, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso. La società perde una risorsa: nelle società di servizi informatici questo può incidere sulla capacità di adempiere ai contratti pubblici, che è proprio uno degli elementi da attestare nel concordato.
La PA può rifiutarsi di pagare perché la società è in crisi?
No: la crisi non è di per sé causa di sospensione dei pagamenti dovuti per prestazioni regolarmente rese. L’ente può però trattenere le somme corrispondenti alle inadempienze contributive o retributive, e può opporre le contestazioni sull’esecuzione del contratto.
Posso compensare i miei debiti con i crediti che vanto verso la PA?
In alcuni casi sì. I crediti certificati tramite la Piattaforma dei crediti commerciali possono essere utilizzati, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge, in compensazione con somme iscritte a ruolo. Non esiste invece una compensazione generalizzata tra qualunque credito verso un ente e qualunque debito verso un altro ente: ogni ipotesi va verificata sulla base della norma specifica, dei soggetti coinvolti e della natura dei crediti. Con lo staff di commercialisti, la verifica comprende anche l’impatto sul credito IVA.
Se cambio strumento a metà percorso, perdo quello che ho fatto?
No, in linea di principio. Il Codice della crisi è costruito per consentire il passaggio da uno strumento all’altro: dalla composizione negoziata si può accedere a un concordato o a un accordo di ristrutturazione, e la documentazione prodotta durante le trattative (situazione patrimoniale aggiornata, piano, relazioni dell’esperto) diventa la base del percorso successivo. Ciò che conta è non arrivare al passaggio con una situazione aggravata da mesi di inerzia.
Cosa succede se l’ente pubblico contesta il servizio dopo che ho chiesto gli interessi?
Una diffida per interessi non autorizza l’ente a “ritorsioni”, ma è possibile che la richiesta faccia emergere contestazioni che fino a quel momento erano rimaste latenti: penali per ritardi nei livelli di servizio, difformità rispetto al capitolato, mancata consegna di documentazione. Per questo, prima di inviare una diffida, conviene verificare che l’esecuzione del contratto sia documentata in modo completo: verbali, report dei livelli di servizio, attestazioni del direttore dell’esecuzione.
Lo split payment peggiora la crisi?
Sì, sul piano della liquidità: l’IVA in fattura non viene incassata e la società deve recuperare il credito IVA tramite compensazione o rimborso. È una componente da considerare nel piano di tesoreria e, se c’è una procedura, nella stima dell’attivo.
La giurisprudenza profilo per profilo
Questa sezione raccoglie le pronunce verificate citate nell’articolo e le collega ai profili. Per i profili in cui la regola deriva direttamente dal testo della norma, il riferimento più solido è la norma stessa, indicata di seguito.
Profilo 6 — Il dipendente
- Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1860 del 27 gennaio 2025. Principio, riformulato: nel regime anteriore al Codice della crisi, se il rapporto prosegue con il cessionario dell’azienda, il Fondo di garanzia INPS non risponde dei debiti del datore cedente; la rinuncia del lavoratore alla solidarietà del cessionario è un accordo privato che non vincola il Fondo; la disciplina introdotta con il Codice della crisi per il trasferimento d’azienda non si applica retroattivamente. Rilevanza: per una società di servizi informatici che valuta la cessione di un ramo con i contratti pubblici, gli effetti sui crediti dei lavoratori vanno valutati prima dell’operazione.
- Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1934 del 28 gennaio 2025. Principio, riformulato: l’obbligazione del Fondo di garanzia sorge solo quando sussistono tutti i presupposti di legge, compreso l’accertamento giudiziale del credito nell’esistenza e nell’ammontare; se la società datrice è estinta, l’accertamento va condotto nei confronti dei soci come successori, a prescindere da quanto essi abbiano ricevuto dal bilancio finale di liquidazione. Rilevanza: per il lavoratore di una società in crisi che rischia la cancellazione dal registro delle imprese, è fondamentale ottenere un titolo sul credito.
Profilo 3 — La società con debiti verso i dipendenti
- Le due pronunce precedenti interessano anche la società: le scelte sulla cessione di rami d’azienda e sulla gestione dei rapporti di lavoro incidono sulla tutela dei dipendenti e, di riflesso, sulla tenuta della società nel percorso di risanamento.
- Riferimento normativo: art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023, per l’intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva e di ritardo nel pagamento delle retribuzioni.
Profilo 1 — La società creditrice della PA
- Riferimenti normativi: D.Lgs. 231/2002 (termini di pagamento, interessi moratori, importo forfettario di 40 euro) e art. 14 D.L. 669/1996, conv. L. 30/1997 (120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima del precetto e dell’esecuzione).
Profilo 2 — La società che cerca liquidità
- Riferimenti normativi: art. 120 D.Lgs. 36/2023 (cessione dei crediti da contratti pubblici, forma, notifica, rifiuto entro 30 giorni), L. 52/1991 (factoring), L. 136/2010 (tracciabilità).
Profilo 4 — La società in crisi con contratti pubblici
- Riferimenti normativi: art. 95 CCII, comma 2 modificato dall’art. 23, comma 3, del D.Lgs. 136/2024, e comma 5 modificato dal D.Lgs. 36/2023 con efficacia dal 1° gennaio 2024; artt. 12 e seguenti CCII sulla composizione negoziata, art. 18 sulle misure protettive.
Profilo 5 — L’amministratore
- Riferimenti normativi: art. 2086 c.c., art. 3 CCII (assetti adeguati), art. 25-novies CCII (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati).
Prima di ogni iniziativa, lo Studio verifica sul singolo punto la giurisprudenza più recente: le decisioni di legittimità e di merito sui contratti pubblici e sulla crisi d’impresa si susseguono rapidamente, e ogni scelta va fondata sull’orientamento aggiornato.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua società, i tuoi amministratori e i tuoi dipendenti
Lo Studio Monardo affronta queste situazioni con un approccio che tiene insieme la parte legale, quella contabile e quella fiscale. Ecco gli strumenti concreti, declinati per profilo.
- Ricostruiamo il portafoglio dei crediti verso la PA fattura per fattura, incrociando i dati della PCC, dello SdI e dei contratti, per individuare scadenze, ritardi e interessi maturati (profilo 1).
- Calcoliamo gli interessi moratori e gli importi forfettari del D.Lgs. 231/2002 e redigiamo le diffide di pagamento agli enti, con quantificazione analitica (profilo 1).
- Predisponiamo i ricorsi per decreto ingiuntivo contro le amministrazioni e gestiamo i tempi dell’art. 14 D.L. 669/1996, l’eventuale esecuzione presso il tesoriere e, quando opportuno, il giudizio di ottemperanza (profilo 1).
- Esaminiamo i contratti di factoring e cessione dei crediti, verificando garanzie, destinazione degli interessi, clausole di riacquisto e le forme richieste dall’art. 120 D.Lgs. 36/2023 (profilo 2).
- Mappiamo i debiti verso dipendenti ed enti previdenziali per singola commessa e gestiamo il dialogo con i RUP sull’intervento sostitutivo dell’art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023 (profilo 3).
- Verifichiamo, con i commercialisti dello staff, la posizione IVA da split payment e la rateizzabilità dei debiti contributivi per recuperare un DURC regolare (profilo 3).
- Valutiamo la percorribilità della composizione negoziata, partendo dal test pratico di risanamento, e prepariamo l’istanza con la richiesta di misure protettive (profilo 4).
- Costruiamo il piano di concordato attorno ai contratti pubblici in corso, coordinandoci con il professionista indipendente per le attestazioni dell’art. 95 CCII e per le autorizzazioni alla partecipazione alle gare (profilo 4).
- Esaminiamo la posizione degli amministratori e dei garanti, documentando le scelte gestionali e verificando le fideiussioni personali (profilo 5).
- Assistiamo i dipendenti nella tutela dei crediti di lavoro: segnalazioni al RUP, decreti ingiuntivi, insinuazione al passivo e domanda al Fondo di garanzia INPS (profilo 6).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una società fornitrice della PA in crisi, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata permette di impostare le trattative con banche, fornitori ed enti previdenziali in modo coerente con ciò che l’esperto indipendente valuterà. Per gli amministratori e i soci garanti persone fisiche, l’abilitazione di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di valutare anche gli strumenti per il sovraindebitamento.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore, con la stessa linea, dalla diffida alla PA al decreto ingiuntivo, fino all’eventuale ricorso in Cassazione.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i crediti verso la PA, il credito IVA da split payment, i debiti contributivi e il piano di risanamento vengono esaminati in un’unica visione, senza passaggi di consegne tra professionisti diversi.
Chiusura: prima capisci il tuo profilo, poi agisci secondo le tue regole
Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, senza aspettare che il prossimo ritardo di pagamento o la prossima mensilità arretrata trasformino una crisi di liquidità in un’insolvenza irreversibile. Una società che lavora per la PA ha spesso più risorse di quanto pensi: crediti certi, contratti in corso, competenze tecniche. Il problema è farle valere nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la crisi delle società fornitrici della PA è, prima di tutto, una crisi d’impresa da gestire con gli strumenti del Codice della crisi. La qualifica di cassazionista consente di seguire il contenzioso contro le amministrazioni fino all’ultimo grado, e lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti tiene insieme la parte legale, contabile e fiscale. Non possiamo promettere un esito, ma possiamo analizzare la tua posizione, verificare gli strumenti disponibili e costruire con te la strategia.
📩 Non lasciare che i ritardi della PA decidano il futuro della tua società: contatta oggi lo Studio Monardo, trovi tutti i riferimenti al termine di questa guida.
