Le Ipoteche Iscritte Poco Prima Del Concordato Preventivo Sono Valide?

Poche domande, nel mondo della crisi d’impresa, generano tanta confusione quanto questa. L’imprenditore che sta preparando un concordato preventivo sente dire che “le ipoteche degli ultimi mesi cadono tutte”. Il fornitore che ha appena iscritto un’ipoteca giudiziale grazie a un decreto ingiuntivo sente dire che “ormai è al sicuro, ha la prelazione”. Il direttore di filiale sente dire che “l’ipoteca della banca non si tocca mai”. Ognuna di queste frasi contiene un pezzo di verità, e proprio per questo è pericolosa: la regola vera è più stretta, più precisa e piena di condizioni che il passaparola ha cancellato.

La norma di riferimento oggi è l’art. 46, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024): le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Ogni parola di questa frase conta, e ognuna è stata, prima o poi, distorta da qualcuno.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi crede che la propria ipoteca sia intoccabile non si prepara al voto; chi crede che tutte le ipoteche cadranno costruisce un piano che i numeri smentiranno.

Ecco i miti che analizzeremo uno per uno:

  1. “Qualsiasi ipoteca iscritta prima del concordato cade automaticamente.”
  2. “L’ipoteca dei novanta giorni è nulla e va cancellata subito.”
  3. “I novanta giorni si contano dal deposito del ricorso, o dalla data del decreto ingiuntivo.”
  4. “Basta depositare un concordato in bianco per far cadere le ipoteche, anche se poi si rinuncia.”
  5. “Se il concordato va male, l’ipoteca resta comunque inefficace anche nella liquidazione giudiziale.”
  6. “Le ipoteche volontarie concesse alla banca poco prima della crisi sono intoccabili.”
  7. “Dopo il deposito della domanda il creditore può ancora correre a iscrivere ipoteca.”

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché l’inefficacia delle ipoteche è una questione che nasce dentro la gestione della crisi d’impresa, prima ancora che dentro un’aula: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè professionista abilitato a guidare la composizione negoziata, il percorso che spesso precede o prepara il concordato e in cui il quadro delle garanzie va ricostruito con esattezza. E poiché sull’efficacia di un’ipoteca si discute fino all’ultimo grado di giudizio, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa questione senza cambi di difensore.

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Mito 1 — “Qualsiasi ipoteca iscritta prima del concordato cade automaticamente”

Il mito

“Se l’impresa presenta un concordato preventivo, tutte le ipoteche iscritte negli ultimi mesi vengono cancellate.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci. Il concordato è percepito come un “ombrello” che azzera la corsa dei creditori, e in parte lo è davvero: blocca le esecuzioni, sospende le prescrizioni, impedisce nuove prelazioni. Da qui il salto logico è breve: se il concordato ferma tutto, allora deve anche spazzare via le garanzie dell’ultimo periodo. A rafforzare l’idea contribuisce la memoria della vecchia revocatoria fallimentare, che effettivamente colpiva anche ipoteche volontarie dentro certi periodi sospetti. Il passaparola ha fuso due regimi diversi in una sola frase.

La realtà

In realtà la norma dice qualcosa di molto più circoscritto. L’art. 46, comma 5, CCII riguarda solo le ipoteche giudiziali, cioè quelle che il creditore iscrive in forza di un provvedimento del giudice (tipicamente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o una sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 2818 c.c.). Non riguarda:

  • le ipoteche volontarie, concesse dal debitore con atto notarile (ad esempio a garanzia di un mutuo o di un’apertura di credito);
  • le ipoteche legali, che sorgono per legge in determinate situazioni (art. 2817 c.c.);
  • le ipoteche giudiziali iscritte prima della finestra dei novanta giorni.

La correzione essenziale: cade solo l’ipoteca giudiziale, e solo se iscritta nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda. Tutte le altre restano, salvo che non vengano colpite per altre vie (ad esempio con una revocatoria, che però presuppone l’apertura di una liquidazione giudiziale e ha requisiti propri).

La ragione della norma spiega anche il suo perimetro. L’ipoteca giudiziale è uno strumento che il creditore ottiene unilateralmente, in un momento in cui l’impresa è già spesso in difficoltà: il legislatore presume che, nei tre mesi prima della domanda, l’iscrizione sia frutto della “corsa al pignoramento” che la procedura concorsuale vuole neutralizzare. Un creditore più rapido degli altri non deve potersi garantire una posizione privilegiata proprio quando la crisi diventa evidente. L’ipoteca volontaria, invece, nasce da un accordo con il debitore e segue altre regole.

C’è poi un punto che il mito trascura del tutto: il concordato preventivo ha una natura in parte negoziale, ricostruita con chiarezza dalla giurisprudenza di legittimità. Proprio perché i creditori votano, la legge si preoccupa che il loro “peso” non sia falsato da garanzie dell’ultima ora. Non si tratta di cancellare le garanzie in generale, ma di riportare i creditori più recenti e aggressivi al livello di partenza.

La prova

Il testo dell’art. 46, comma 5, CCII è inequivocabile nel limitare l’effetto alle “ipoteche giudiziali”. La stessa formula era contenuta nell’art. 168, comma 3, della legge fallimentare, e su quella disposizione si è formata tutta la giurisprudenza: la Cass., Sez. I, 5 marzo 2019, n. 6381 spiega che la regola serve a evitare che i creditori, retrocessi al chirografo, abbiano interesse a votare contro la proposta, confermando che il bersaglio è l’iscrizione giudiziale unilaterale e non la garanzia negoziata.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che costruisce il piano dando per scontato che tutte le ipoteche cadranno sovrastima l’attivo libero e sottostima il fabbisogno per pagare i privilegiati. Il risultato può essere un piano non fattibile, con il commissario giudiziale che lo segnala e il tribunale che ne trae le conseguenze. Il creditore con ipoteca volontaria che crede al mito, viceversa, può essere spinto a cedere il credito a sconto o ad accettare condizioni peggiori di quelle che gli spettano.

Mito 2 — “L’ipoteca dei novanta giorni è nulla e va cancellata subito”

Il mito

“L’ipoteca giudiziale iscritta nei novanta giorni è nulla: appena depositato il concordato il conservatore la cancella.”

Perché ci credono in tanti

Nel linguaggio comune “inefficace” e “nullo” sono sinonimi, e l’idea di una cancellazione immediata è rassicurante per il debitore. In più, nella pratica, alla fine di un concordato liquidatorio le ipoteche sui beni venduti vengono effettivamente cancellate: chi vede questo risultato finale tende a retrodatarlo al momento del deposito.

La realtà

Vero, ma solo a metà. La legge parla di inefficacia relativa: l’ipoteca è inefficace “rispetto ai creditori anteriori al concordato”. Questo significa che:

  • l’ipoteca non è nulla e resta iscritta nei registri immobiliari;
  • non è opponibile alla massa dei creditori anteriori, cioè non consente a chi l’ha iscritta di essere pagato con preferenza rispetto a loro nell’ambito della procedura;
  • il suo destino definitivo dipende dall’esito della procedura (omologazione, rinuncia, inammissibilità, successiva liquidazione giudiziale).

La correzione essenziale: l’ipoteca dei novanta giorni non sparisce, ma diventa inopponibile ai creditori anteriori; il creditore che l’ha iscritta viene trattato, ai fini del concordato, come chirografario.

Questo ha conseguenze pratiche rilevanti. Ai fini del voto, il creditore la cui ipoteca è inefficace non è un creditore privilegiato che può essere escluso dal voto perché pagato integralmente: è un chirografario, che vota e il cui credito va inserito nella classe o nella massa dei chirografari. Ai fini del piano, il valore del bene non va “riservato” a lui. Ai fini della cancellazione materiale, occorre un titolo: in un concordato liquidatorio, la cancellazione delle iscrizioni sui beni venduti avviene secondo le regole delle vendite concordatarie e per ordine del giudice competente; in un concordato in continuità, in cui il bene resta all’impresa, il tema della cancellazione va gestito espressamente nel piano e nella fase esecutiva.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo: l’inefficacia è un effetto giuridico che opera “di diritto”, senza bisogno di un’azione del commissario (a differenza della revocatoria), ma non coincide con la scomparsa fisica della formalità dai registri. Tra i due momenti può passare molto tempo, e in quel tempo la procedura può cambiare direzione.

Chi sono i “creditori anteriori”

C’è un secondo dettaglio che il mito della nullità cancella: l’inefficacia non vale verso tutti, ma verso i creditori anteriori al concordato, cioè quelli il cui credito è sorto prima della pubblicazione della domanda. Sono loro i destinatari della tutela, perché sono loro che votano e che vengono soddisfatti secondo il piano. Il dato ha un riflesso pratico importante: i creditori il cui titolo nasce durante la procedura, ad esempio da atti di gestione legalmente compiuti dopo il deposito, sono soggetti a regole diverse (la prededuzione, nei limiti fissati dall’art. 46, comma 4, CCII) e non sono i beneficiari tipici della regola sulle ipoteche dei novanta giorni.

Anche tra i creditori anteriori, poi, l’inefficacia produce effetti diversi a seconda della struttura del piano. In un concordato liquidatorio il ricavato della vendita del bene ipotecato viene distribuito senza tenere conto dell’iscrizione inefficace, e il creditore che l’aveva ottenuta concorre con gli altri chirografari. In un concordato in continuità aziendale, in cui il bene resta di norma all’impresa e i creditori vengono pagati con i flussi dell’attività, la questione si sposta sulla corretta collocazione del credito nelle classi e sulle regole di distribuzione del valore previste dal codice. In entrambi i casi la qualifica dell’ipoteca come inefficace cambia la “fotografia” del passivo, e con essa i calcoli di convenienza.

La prova

L’art. 46, comma 5, CCII usa la formula “inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”, e il commento dottrinale corrente parla di inopponibilità alla massa. La Cass., Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758, pronunciata sull’analoga norma della legge fallimentare, ha qualificato l’effetto come inefficacia ex lege collegata alla procedura concordataria, chiarendo che essa non sopravvive automaticamente se il concordato ha esito infausto: la prova più chiara che non si tratta di una nullità, la quale per definizione non dipenderebbe dall’esito di nulla.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che considera l’ipoteca “già cancellata” può vendere o promettere in vendita il bene senza prevedere il meccanismo di purgazione, esponendo l’acquirente e sé stesso a contestazioni. Se la procedura si chiude in modo anomalo, l’ipoteca può tornare a pesare pienamente sull’immobile. Il creditore che crede alla nullità, all’opposto, può rinunciare a difendere la propria posizione nei casi in cui l’inefficacia non opera affatto, per esempio perché l’iscrizione cade fuori finestra.

Mito 3 — “I novanta giorni si contano dal deposito del ricorso, o dalla data del decreto ingiuntivo”

Il mito

“Per sapere se l’ipoteca cade basta guardare la data del decreto ingiuntivo e quella del deposito del concordato in tribunale.”

Perché ci credono in tanti

Perché sono le due date che le parti conoscono meglio. Il creditore ricorda quando ha ottenuto il decreto; il debitore ricorda quando il suo avvocato ha depositato il ricorso. In più, per molti istituti processuali il deposito è il momento decisivo, ed è naturale pensare che valga lo stesso qui.

La realtà

In realtà la norma usa due riferimenti diversi, entrambi precisi:

  • il dies ad quem è la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, non il deposito in cancelleria. Ai sensi dell’art. 40 CCII la domanda viene comunicata al registro delle imprese dal cancelliere, di regola entro il giorno successivo al deposito; normalmente i due momenti sono vicinissimi, ma la data che conta è quella della pubblicazione;
  • il termine iniziale si individua guardando la data di iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari, non la data di emissione o di notifica del decreto ingiuntivo o della sentenza.

La correzione essenziale: si confronta la data di iscrizione dell’ipoteca con la data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, e si verifica se tra le due corrono meno di novanta giorni.

Le conseguenze sono concrete. Un creditore può aver ottenuto il decreto ingiuntivo sei mesi prima del concordato e aver iscritto l’ipoteca solo due mesi prima: l’ipoteca cade nella finestra. Al contrario, un decreto emesso pochi giorni prima, ma con ipoteca iscritta già in precedenza in forza di altro titolo, segue la data della propria iscrizione.

Attenzione anche al tipo di domanda. Nel sistema del CCII la domanda di accesso può essere presentata con riserva di deposito della proposta e del piano (art. 44 CCII, il cosiddetto concordato “in bianco”). Anche questa domanda viene pubblicata nel registro delle imprese, ed è dalla sua pubblicazione che si ragiona: chi aspetta la successiva presentazione del piano per fare i conti sbaglia il riferimento. Proprio il legame tra questa domanda “anticipata” e gli effetti finali, però, è il terreno su cui si gioca il mito successivo.

Un ultimo dettaglio: il computo è quello di un periodo sostanziale, da fare con la data effettiva di iscrizione risultante dalla nota ipotecaria e la data effettiva di pubblicazione risultante dalla visura camerale. Non conviene affidarsi a ricostruzioni a memoria: le visure sono il documento che chiude la questione.

La prova

Il testo dell’art. 46, comma 5, CCII fa riferimento ai “novanta giorni che precedono la data della pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese”. La legge fallimentare usava una formula analoga (“iscrizione del ricorso nel registro delle imprese”), ed è su questa che si sono pronunciate la Cass., Sez. I, 5 marzo 2019, n. 6381 e la Cass., Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758, entrambe ragionando proprio sul dies a quo della pubblicità camerale.

Cosa rischia chi ci crede

Un errore di pochi giorni capovolge tutto. Il creditore che ritiene di essere fuori finestra perché guarda la data del decreto può scoprire di essere chirografario; il debitore che costruisce le classi sbagliando il calcolo può vedersi contestare la formazione delle maggioranze. In una procedura in cui il voto si decide spesso per pochi punti percentuali, un credito ipotecario che “diventa” chirografario, o viceversa, sposta l’esito.

Mito 4 — “Basta depositare un concordato in bianco per far cadere le ipoteche, anche se poi si rinuncia”

Il mito

“Il concordato con riserva è un’arma: lo depositi, le ipoteche giudiziali recenti diventano inefficaci, e poi puoi anche rinunciare.”

Perché ci credono in tanti

Perché la domanda con riserva produce davvero effetti immediati e rilevanti: dalla pubblicazione scattano, se richieste, le misure protettive, i creditori non possono acquisire prelazioni non autorizzate, e la finestra dei novanta giorni si calcola proprio da quella pubblicazione. Chi vede questi effetti scattare “al deposito” pensa che siano definitivi.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Gli effetti protettivi della domanda sono strumentali alla procedura: servono a proteggere il patrimonio in vista di una soluzione concordata. Se la procedura non arriva mai a destinazione perché il debitore rinuncia prima ancora dell’apertura, la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla legge fallimentare ha escluso che l’inefficacia delle ipoteche giudiziali sopravviva.

La correzione essenziale: l’inefficacia delle ipoteche giudiziali è legata al concordato, non al semplice deposito; se il debitore rinuncia prima dell’ammissione e poi viene aperta la procedura liquidatoria, quella regola non si applica e gli atti si valutano con le regole proprie della liquidazione.

È qui che si inserisce il ruolo dell’Esperto Negoziatore e, più in generale, di chi conosce la crisi d’impresa dal lato della gestione prima ancora che del contenzioso. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo sa che la domanda di concordato non è un espediente tattico, ma il primo atto di un percorso che deve reggere fino all’omologazione: usarla solo per “congelare” le ipoteche espone il debitore proprio al risultato opposto.

Il CCII, del resto, ha rafforzato i presidi contro l’abuso della domanda con riserva: il tribunale fissa un termine per il deposito di piano e proposta, può nominare un commissario giudiziale, impone obblighi informativi periodici, e la domanda può essere dichiarata inammissibile o improcedibile se il debitore non adempie. In questi casi la procedura si chiude senza essere mai stata aperta in senso pieno, con le conseguenze descritte.

Un indizio coerente arriva anche da una pronuncia recente su un tema vicino, quello della prededuzione: la Cassazione ha affermato che, se alla domanda con riserva non seguono il deposito della proposta e del piano, manca l’effettiva apertura della procedura e i crediti sorti in quella fase non godono della prededucibilità. Il principio non riguarda direttamente le ipoteche, ma conferma una linea: gli effetti “di procedura” richiedono che la procedura ci sia davvero.

La prova

La Cass., Sez. I, ord. 31 marzo 2021, n. 8996 ha stabilito che l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni non si applica quando il debitore abbia rinunciato alla domanda di concordato prima dell’ammissione e sia stato poi dichiarato fallito: in tal caso l’inefficacia degli atti è regolata dall’art. 69-bis l.fall., cioè dalle regole sul computo dei termini delle azioni revocatorie. La Cass., Sez. I, ord. 24 gennaio 2025, n. 1730 ha negato la prededucibilità in assenza di effettiva apertura della procedura, dopo una domanda con riserva non seguita da piano e proposta.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che deposita una domanda “di comodo” non solo non ottiene in modo stabile l’effetto sperato, ma si espone alla liquidazione giudiziale, con un quadro peggiore di quello di partenza: l’ipoteca giudiziale torna a essere valutata secondo le regole della revocatoria, e la sua condotta può essere oggetto di valutazione da parte degli organi della procedura. Il creditore che crede al mito, invece, rischia di abbandonare troppo presto la tutela della propria iscrizione.

Mito 5 — “Se il concordato va male, l’ipoteca resta comunque inefficace anche nella liquidazione giudiziale”

Il mito

“Una volta che l’ipoteca è diventata inefficace con il concordato, lo resta per sempre, anche se poi arriva la liquidazione giudiziale.”

Perché ci credono in tanti

Perché per un periodo questa è stata davvero la lettura della Cassazione. In base al principio della “consecuzione delle procedure”, il concordato e il successivo fallimento venivano considerati come un’unica vicenda concorsuale, e gli effetti prodotti dal primo si trasferivano al secondo. Chi ha letto articoli di qualche anno fa ne ha tratto una regola apparentemente stabile.

La realtà

Il quadro è cambiato, ed è uno dei punti in cui è più importante non affidarsi al passaparola. Due pronunce della Prima Sezione della Cassazione, a distanza di tre anni, hanno dato risposte opposte:

  • secondo la pronuncia del 2019, l’inefficacia delle ipoteche giudiziali si estendeva al fallimento successivo, in forza della consecuzione, e operava anche verso i creditori posteriori al concordato ma anteriori al fallimento;
  • secondo la pronuncia del 2022, che si è consapevolmente discostata dalla precedente, quando la procedura concordataria, pur aperta, ha avuto esito infausto e viene poi dichiarato il fallimento, la regola dell’inefficacia ex lege non si applica: l’efficacia degli atti si valuta con le regole proprie del fallimento, cioè con le azioni di inefficacia e revocatoria.

La correzione essenziale: oggi la lettura più recente della Cassazione esclude che l’inefficacia “da concordato” si trasferisca automaticamente alla procedura liquidatoria successiva quando il concordato fallisce; l’ipoteca andrà semmai aggredita con gli strumenti della liquidazione giudiziale.

Gli strumenti della liquidazione giudiziale esistono e sono incisivi. L’art. 166 CCII prevede la revocabilità, tra l’altro, delle ipoteche giudiziali o volontarie costituite nei sei mesi anteriori per debiti scaduti, salvo che l’altra parte provi di non conoscere lo stato d’insolvenza. E l’art. 170 CCII stabilisce che i termini delle revocatorie decorrono dalla data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale: la consecuzione, cioè, è stata codificata ai fini del calcolo dei periodi sospetti. Questo significa che, anche se l’inefficacia automatica viene meno, il curatore può ottenere un risultato simile, ma deve agire e deve vincere una causa, e il creditore ha la possibilità di difendersi provando la propria buona fede.

Il punto delicato, che va segnalato con onestà, è che le due pronunce sono state rese sulla legge fallimentare. Il CCII riproduce sostanzialmente la stessa regola all’art. 46, comma 5, ma il nuovo sistema contiene norme espresse sulla consecuzione (come l’art. 170) che potrebbero orientare l’interpretazione. È un terreno in cui la valutazione caso per caso è indispensabile.

La prova

La Cass., Sez. I, 5 marzo 2019, n. 6381 aveva esteso l’inefficacia al fallimento successivo, valorizzando la consecuzione e lo scopo di non disincentivare il voto favorevole. La Cass., Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758 ha affermato che la regola non si applica se la procedura concordataria, aperta, ha avuto esito infausto, rinviando agli artt. 64 e seguenti l.fall. La Cass., Sez. I, ord. 31 marzo 2021, n. 8996 ha ribadito, per il caso della rinuncia, il rinvio alle regole del fallimento.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore e i suoi consulenti che danno per definitiva l’inefficacia possono non valutare correttamente lo scenario alternativo in caso di insuccesso, e quindi la reale convenienza del concordato per i creditori. Il curatore, o chi ne cura gli interessi, che si affida alla regola automatica può perdere il termine per la revocatoria. Il creditore ipotecario, dal canto suo, deve sapere che la sua posizione non è “persa per sempre”, ma che dovrà difendersi nel giudizio revocatorio.

Mito 6 — “Le ipoteche volontarie concesse alla banca poco prima della crisi sono intoccabili”

Il mito

“L’ipoteca volontaria della banca non può essere messa in discussione: la regola dei novanta giorni vale solo per le giudiziali, quindi è salva.”

Perché ci credono in tanti

Perché la prima parte della frase è corretta, come si è visto nel Mito 1: l’art. 46, comma 5, CCII non tocca le ipoteche volontarie. Il passaggio successivo (“quindi è salva”) è quello che non regge.

La realtà

L’ipoteca volontaria sfugge all’inefficacia automatica, ma non sfugge a ogni controllo. Bisogna distinguere tre scenari:

  • durante il concordato: dopo il deposito della domanda il debitore non può concedere nuove ipoteche, che sono atti di straordinaria amministrazione, senza l’autorizzazione del tribunale o, dopo l’apertura, del giudice delegato (art. 46, commi 1-3, CCII, nella formulazione modificata dal D.Lgs. 136/2024); in mancanza, l’atto è inefficace;
  • prima del concordato: l’ipoteca volontaria concessa nei mesi anteriori non è inefficace per il solo fatto della domanda; nel concordato il creditore ipotecario resta privilegiato nei limiti del valore del bene, accertato con la relazione di stima, e per la parte incapiente è trattato come chirografario;
  • se segue la liquidazione giudiziale: entrano in gioco le revocatorie dell’art. 166 CCII, che possono colpire le ipoteche volontarie costituite per debiti preesistenti non scaduti nell’anno anteriore, o per debiti scaduti nei sei mesi anteriori, con il computo dei termini dal deposito della domanda di concordato in caso di consecuzione (art. 170 CCII).

La correzione essenziale: l’ipoteca volontaria non cade in automatico, ma resta esposta alla revocatoria se il concordato si converte in liquidazione giudiziale, e in ogni caso garantisce il creditore solo nei limiti del valore del bene.

Va anche ricordata l’area di esenzione: l’art. 166, comma 3, CCII sottrae alla revocatoria, tra l’altro, gli atti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione e del piano attestato. È uno dei motivi per cui le nuove garanzie concesse ai finanziatori della procedura passano attraverso l’autorizzazione del tribunale: è quel passaggio che le rende stabili.

C’è infine un aspetto che il mito ignora del tutto: anche un’ipoteca volontaria perfettamente valida non garantisce più di quanto il bene valga. Nel concordato il creditore ipotecario può essere soddisfatto non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, secondo la stima di un professionista indipendente. Essere “intoccabili” nell’iscrizione non significa essere intoccabili nell’importo.

La prova

La struttura della tutela è nel testo di legge: art. 46, commi 1-5, e artt. 166 e 170 CCII. La logica è quella ricostruita dalla giurisprudenza sul rapporto tra le due procedure, in particolare dalla Cass., Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758, che, per le garanzie non travolte dalla regola concordataria, rinvia alle azioni proprie della procedura liquidatoria.

Cosa rischia chi ci crede

La banca che si considera blindata può trascurare la valutazione della propria esposizione nella prospettiva della liquidazione giudiziale e del giudizio revocatorio, che richiede la prova della mancata conoscenza dello stato d’insolvenza. L’imprenditore che concede in fretta ipoteche volontarie poco prima della domanda, credendole “neutre”, può aggravare la propria posizione e quella dei suoi organi sociali.

Mito 7 — “Dopo il deposito della domanda il creditore può ancora correre a iscrivere ipoteca”

Il mito

“Finché il concordato non è omologato, nulla mi impedisce di iscrivere ipoteca giudiziale: chi arriva prima, vince.”

Perché ci credono in tanti

Perché nell’esecuzione individuale la regola è proprio quella della priorità temporale: chi iscrive per primo prende il grado. E perché molti creditori ricevono la notizia del concordato in ritardo, magari quando hanno già in mano un decreto ingiuntivo esecutivo, e pensano di poterlo ancora “sfruttare”.

La realtà

In realtà la norma dice l’esatto contrario. La prima parte dell’art. 46, comma 5, CCII stabilisce che, dopo il deposito della domanda, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo autorizzazione degli organi della procedura. A questa regola si sommano le misure protettive dell’art. 54 CCII, che, dalla pubblicazione della domanda e se richieste, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

La correzione essenziale: l’ipoteca giudiziale iscritta dopo il deposito della domanda non attribuisce alcuna prelazione opponibile agli altri creditori concorrenti, a prescindere dalla finestra dei novanta giorni.

Il quadro, quindi, è a due livelli: le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni prima della pubblicazione sono inefficaci verso i creditori anteriori; quelle iscritte dopo non producono una prelazione opponibile ai concorrenti. In entrambi i casi il creditore che ha “corso” resta, ai fini della procedura, un chirografario.

L’omologazione completa il quadro: ai sensi dell’art. 117 CCII il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Il creditore ipotecario dell’ultima ora sarà soddisfatto alle condizioni del piano previste per i chirografari.

La prova

Il testo dell’art. 46, comma 5, CCII, primo periodo, e l’art. 54 CCII. La ratio è quella spiegata dalla Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, secondo cui la crisi è un esito possibile dell’attività d’impresa e gli strumenti di composizione meritano tutela perché preservano i valori aziendali a beneficio dei creditori: lasciare spazio alla corsa individuale tradirebbe questa funzione.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che iscrive dopo il deposito sostiene costi (imposte ipotecarie, spese di iscrizione) per una garanzia che non gli dà priorità nella procedura, e può persino doverne sopportare la cancellazione. Soprattutto, perde tempo prezioso che avrebbe dovuto dedicare a ciò che conta davvero: verificare la proposta, partecipare al voto, contestare la stima o la formazione delle classi se ne ricorrono i presupposti.

Il mito alla prova dei numeri

Le regole diventano chiare solo quando si applicano a dati concreti. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su numeri verosimili, non casi reali.

Simulazione 1 — Dentro la finestra

Ipotesi: Alfa S.r.l. ha un capannone stimato 312.400 €. Sul bene gravano un’ipoteca volontaria di primo grado a favore della banca per 188.650 € e un’ipoteca giudiziale di secondo grado a favore di un fornitore per 64.380 €, iscritta il 3 luglio 2026 in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. La domanda di concordato viene pubblicata nel registro delle imprese il 18 settembre 2026.

Calcolo dei giorni: dal 3 luglio al 18 settembre corrono 28 giorni di luglio, 31 di agosto e 18 di settembre: 77 giorni. L’iscrizione è dentro la finestra dei novanta.

Conseguenze: il fornitore che credeva di essere un creditore garantito al secondo grado diventa, ai fini del concordato, chirografario per 64.380 €. Il valore residuo del capannone dopo la banca (312.400 − 188.650 = 123.750 €) non è riservato a lui, ma entra nell’attivo destinato secondo il piano. Se il piano prevede per i chirografari una percentuale del 22%, il fornitore riceverà circa 14.163,60 € anziché l’intero credito che avrebbe potuto recuperare con l’ipoteca efficace.

Simulazione 2 — Fuori dalla finestra per cinque giorni

Ipotesi: stessa situazione, ma l’ipoteca giudiziale è stata iscritta il 9 marzo 2026 e la domanda pubblicata il 12 giugno 2026.

Calcolo dei giorni: 22 giorni di marzo, 30 di aprile, 31 di maggio e 12 di giugno: 95 giorni. L’iscrizione è fuori dalla finestra.

Conseguenze: l’ipoteca giudiziale resta efficace. Il fornitore è creditore privilegiato nei limiti del valore residuo del bene, che copre interamente i suoi 64.380 €. Il piano deve prevedere il suo pagamento in misura non inferiore a quanto otterrebbe dalla liquidazione del bene. Chi avesse costruito il piano credendo al Mito 1 avrebbe sottostimato il fabbisogno per i privilegiati di 64.380 €: un errore che può rendere il piano non fattibile.

Simulazione 3 — Domanda con riserva, poi rinuncia

Ipotesi: Beta S.r.l. subisce l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale per 41.870 € il 2 febbraio 2026. Il 20 aprile 2026 viene pubblicata una domanda di concordato con riserva (77 giorni dopo: dentro la finestra). Il 4 giugno 2026, prima del deposito del piano, la società rinuncia. Su ricorso di un creditore, viene poi aperta la liquidazione giudiziale.

Conseguenze secondo la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare: l’inefficacia “da concordato” non opera, perché il concordato non è mai stato aperto (Cass. n. 8996/2021). L’ipoteca giudiziale torna a essere valutata con le regole della liquidazione: il curatore potrà promuovere la revocatoria ex art. 166 CCII se il debito era scaduto e l’iscrizione cade nei sei mesi anteriori, con il computo dei termini dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione, se ne ricorrono i presupposti (art. 170 CCII). Il creditore potrà difendersi provando di non conoscere lo stato d’insolvenza. Il risultato non è più automatico: dipende da una causa.

Simulazione 4 — L’ipoteca iscritta dopo il deposito

Ipotesi: Gamma S.r.l. pubblica la domanda di concordato il 7 maggio 2026, senza chiedere misure protettive. Un fornitore, che il 29 aprile 2026 ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 27.940 €, iscrive ipoteca giudiziale sull’immobile aziendale il 21 maggio 2026, convinto che “finché non c’è l’omologa si può fare”.

Analisi: l’iscrizione è successiva al deposito della domanda. Non serve calcolare i novanta giorni: vale la regola del primo periodo dell’art. 46, comma 5, CCII, secondo cui, dopo il deposito, i creditori non acquisiscono prelazioni opponibili ai creditori concorrenti senza autorizzazione. Il fornitore ha sostenuto imposte e spese di iscrizione per una garanzia che, ai fini della procedura, non gli dà alcuna preferenza.

Esito: nel piano il fornitore resta chirografario per 27.940 €. Se il piano prevede per i chirografari il 31%, riceverà circa 8.661,40 €, alle condizioni e nei tempi indicati. Se il concordato viene omologato, il piano diventa obbligatorio anche per lui (art. 117 CCII). Il tempo dedicato all’iscrizione sarebbe stato meglio impiegato nello studio della proposta e nella preparazione del voto.

Cosa insegnano i numeri

Le quattro simulazioni mostrano un dato comune: la differenza tra un creditore garantito e un chirografario si gioca spesso su pochi giorni o su un passaggio procedurale. Nella prima, 77 giorni significano perdere la prelazione; nella seconda, 95 giorni significano conservarla interamente. Nella terza, la rinuncia del debitore cambia le regole del gioco a metà partita. Nella quarta, la convinzione di poter ancora “correre” produce solo costi. In nessuno di questi casi la risposta corretta si trova nel passaparola: si trova nelle visure, nelle note di iscrizione e nel testo della norma.

Il fondo di verità

Ogni mito analizzato nasce da un frammento vero. Ricomporli nel quadro corretto aiuta a capire perché la regola è costruita così.

È vero che il concordato neutralizza le garanzie dell’ultimo periodo. Ma lo fa solo per le ipoteche giudiziali, cioè quelle ottenute unilateralmente dal creditore attraverso il giudice. La scelta del legislatore è mirata: colpire la “corsa” individuale, non le garanzie negoziate.

È vero che l’effetto è automatico. Non serve un’azione del commissario, come invece accade per la revocatoria. Ma automatico non significa definitivo: l’inefficacia è relativa (verso i creditori anteriori) ed è legata alla sorte della procedura.

È vero che la data della domanda conta. Ma conta la pubblicazione nel registro delle imprese, non il deposito, e la si confronta con la data di iscrizione dell’ipoteca, non con quella del titolo giudiziale.

È vero che la domanda con riserva produce effetti immediati. Ma sono effetti strumentali a una procedura che deve arrivare a destinazione. Se il debitore rinuncia, la giurisprudenza ha escluso la sopravvivenza dell’inefficacia.

È vero che una volta la Cassazione estendeva l’inefficacia al fallimento successivo. Ma la stessa Prima Sezione ha poi cambiato rotta, escludendo l’automatismo quando il concordato ha esito infausto. Nel CCII, la consecuzione è codificata per il calcolo dei periodi sospetti delle revocatorie, ma resta da verificare caso per caso come le due regole si combinino.

È vero che l’ipoteca volontaria non è toccata dall’art. 46, comma 5. Ma resta esposta alla revocatoria nella liquidazione giudiziale e garantisce comunque solo nei limiti del valore del bene.

È vero che, in generale, chi iscrive per primo prende il grado. Ma questa regola vale nell’esecuzione individuale; dalla domanda di concordato in avanti vale la regola opposta, quella della parità di trattamento tra i creditori concorrenti.

Il filo che tiene insieme tutti questi frammenti è la funzione del concordato, così come ricostruita dalla Cassazione: uno strumento di soluzione della crisi a natura in parte negoziale, nel quale i creditori votano e la legge vuole che il loro voto sia libero da distorsioni dell’ultima ora. L’inefficacia delle ipoteche giudiziali recenti serve a questo, e solo a questo. Quando la procedura viene meno, viene meno anche la ragione dell’effetto, e la tutela passa agli strumenti ordinari della procedura liquidatoria.

Mito contro realtà in tabella

Per chi deve decidere in fretta, ecco il confronto diretto tra ciò che si sente dire e ciò che prevede la legge. La tabella non sostituisce la verifica delle date e dei documenti, che resta indispensabile caso per caso, ma aiuta a orientarsi. Le colonne mettono a confronto la credenza diffusa con la regola, e l’ultima colonna indica dove si trova il fondamento normativo o giurisprudenziale.

Il mito Come stanno le cose Fondamento
Ogni ipoteca recente cade Cadono solo le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni Art. 46, c. 5, CCII
L’ipoteca è nulla È inefficace solo verso i creditori anteriori al concordato Art. 46, c. 5, CCII; Cass. 21758/2022
Conta la data del decreto o del deposito Contano la data di iscrizione dell’ipoteca e quella di pubblicazione nel registro imprese Art. 46, c. 5, e art. 40 CCII
Il concordato in bianco basta, anche se si rinuncia Se si rinuncia prima dell’apertura l’inefficacia non opera Cass. ord. 8996/2021
L’inefficacia passa sempre alla liquidazione Se il concordato ha esito infausto, valgono revocatoria e regole della liquidazione Cass. 21758/2022 (contra Cass. 6381/2019); artt. 166 e 170 CCII
L’ipoteca volontaria è intoccabile Non cade in automatico, ma è revocabile nella liquidazione e garantisce nei limiti del valore del bene Artt. 166 e 170 CCII
Dopo il deposito si può ancora iscrivere Nessuna prelazione opponibile ai concorrenti senza autorizzazione Art. 46, c. 5, e art. 54 CCII

Le domande di verifica

Quindi è vero che l’ipoteca giudiziale iscritta 80 giorni prima della pubblicazione è inefficace?

Sì, se il concordato prosegue regolarmente. È inefficace verso i creditori anteriori, e il creditore che l’ha iscritta partecipa alla procedura come chirografario. Restano da verificare con attenzione le date effettive: quella di iscrizione dalla nota ipotecaria, quella di pubblicazione dalla visura camerale.

Quindi è vero che il creditore con ipoteca inefficace perde il credito?

No. Perde la prelazione, non il credito. Il credito resta e viene soddisfatto secondo quanto previsto dal piano per i chirografari, e il creditore partecipa al voto. Se il concordato non va a buon fine, la sua posizione va rivalutata secondo le regole della procedura che eventualmente segue.

Quindi è vero che l’ipoteca iscritta 92 giorni prima è salva?

Dipende. È salva dall’inefficacia automatica dell’art. 46, comma 5, CCII. Ma se al concordato segue la liquidazione giudiziale, può essere oggetto di revocatoria ai sensi dell’art. 166 CCII, nei periodi sospetti previsti dalla norma e calcolati secondo l’art. 170 CCII, salvo la prova della mancata conoscenza dello stato d’insolvenza.

Quindi è vero che la banca con ipoteca volontaria verrà pagata per intero?

Dipende. L’ipoteca volontaria non è colpita dalla regola dei novanta giorni, ma garantisce la banca solo nei limiti del valore del bene risultante dalla stima. Per la parte eccedente, la banca è trattata come chirografaria. Inoltre, nel concordato il creditore privilegiato può essere soddisfatto anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto otterrebbe dalla liquidazione.

Quindi è vero che, se il concordato fallisce, il creditore torna automaticamente privilegiato?

Non automaticamente. Secondo la più recente lettura della Cassazione, l’inefficacia “da concordato” non si trasferisce alla procedura liquidatoria successiva quando il concordato ha esito infausto. Ma ciò non significa che l’ipoteca sia al sicuro: il curatore può agire in revocatoria. Si passa da un effetto automatico a una valutazione nel merito, con un esito che dipende dai fatti.

Quindi è vero che il creditore con ipoteca inefficace non ha nulla da fare?

No. Anzi, è proprio il creditore che ha visto degradare la propria garanzia a dover essere più attivo. Deve verificare che il calcolo dei giorni sia corretto, perché un errore sulle date può restituirgli la prelazione. Deve valutare la proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, anche alla luce del fatto che, se il concordato fallisce, la sua posizione potrebbe essere rivalutata. E deve esercitare il diritto di voto, che nella sua nuova veste di chirografario può essere decisivo per il raggiungimento delle maggioranze.

Le sentenze che smontano i miti

Le pronunce che seguono sono state verificate negli estremi. Alcune riguardano direttamente l’inefficacia delle ipoteche giudiziali (rese sull’art. 168, comma 3, l.fall., di cui l’art. 46, comma 5, CCII riproduce la sostanza); altre ricostruiscono la funzione del concordato, che è la chiave per capire il perimetro della regola. Per ciascuna indichiamo il principio, riformulato, e il mito che contribuisce a smontare.

1. Cass., Sez. I, 5 marzo 2019, n. 6381

Principio: l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicità del ricorso si estendeva, per consecuzione, al fallimento successivo, anche nei confronti dei creditori posteriori al concordato ma anteriori al fallimento; altrimenti i creditori degradati a chirografo avrebbero avuto interesse a votare contro la proposta.

Rilevanza: spiega la ratio della regola (non falsare il voto) e alimenta il Mito 5. È un orientamento da cui la stessa Prima Sezione si è poi discostata.

2. Cass., Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758

Principio: la regola dell’inefficacia ex lege non opera quando la procedura concordataria, pur aperta, si è conclusa con esito infausto ed è stato dichiarato il fallimento: in tal caso l’efficacia degli atti si valuta con le norme proprie della procedura fallimentare.

Rilevanza: smonta il Mito 5 e chiarisce, indirettamente, che si tratta di un’inefficacia legata alla procedura e non di una nullità (Mito 2).

3. Cass., Sez. I, ord. 31 marzo 2021, n. 8996

Principio: se il debitore rinuncia alla domanda di concordato prima dell’ammissione e viene poi dichiarato fallito, l’inefficacia delle ipoteche giudiziali dei novanta giorni non si applica; l’inefficacia degli atti è regolata dalla norma sul computo dei termini delle revocatorie in caso di consecuzione.

Rilevanza: smonta il Mito 4, quello del concordato in bianco usato solo per “congelare” le ipoteche.

4. Cass., Sez. I, ord. 24 gennaio 2025, n. 1730

Principio: in assenza dell’effettiva apertura della procedura di concordato, perché alla domanda con riserva non sono seguiti la proposta e il piano, i crediti sorti in quella fase non sono prededucibili.

Rilevanza: pur riguardando la prededuzione, conferma la linea del Mito 4: gli effetti di procedura presuppongono che la procedura sia effettivamente aperta.

5. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521

Principio: la crisi è un esito possibile dell’attività d’impresa e le soluzioni concordate meritano tutela perché conservano i valori aziendali; il tribunale verifica la fattibilità giuridica del piano e la sua idoneità a realizzare la causa concreta della procedura.

Rilevanza: fonda la ratio della parità tra creditori concorrenti e smonta il Mito 7 della corsa all’iscrizione.

6. Cass., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4329

Principio: il concordato preventivo, a differenza del fallimento, non ha finalità esclusivamente liquidatorie, ma tende alla soluzione della crisi d’impresa.

Rilevanza: spiega perché l’inefficacia delle ipoteche è strumentale a una soluzione concordata e non sopravvive al suo fallimento (Miti 4 e 5).

7. Cass., Sez. I, 13 luglio 2018, n. 18738

Principio: il concordato ha natura negoziale, temperata da interessi pubblicistici; con l’omologazione si forma un accordo complesso e non un contratto a prestazioni corrispettive.

Rilevanza: la natura negoziale spiega perché la legge protegga il voto dei creditori da garanzie dell’ultima ora (Mito 1).

8. Cass., Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20652

Principio: l’ammissibilità della proposta va valutata alla luce della sua idoneità a realizzare la causa concreta della procedura, cioè il superamento della crisi con il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori; la proposta non ha un contenuto predeterminato.

Rilevanza: smonta il Mito 6 nella parte in cui presuppone un pagamento integrale dei creditori ipotecari: anche i privilegiati possono ricevere un soddisfacimento non integrale, nei limiti di legge.

9. Cass., Sez. I, 25 ottobre 2010, n. 21860

Principio: il concordato ha prevalente natura contrattuale, con un ruolo decisivo del consenso informato dei creditori.

Rilevanza: pronuncia risalente, ma utile a capire la logica originaria della regola sulle ipoteche giudiziali: tutelare un consenso informato e non distorto (Mito 1).

Una nota di metodo: le pronunce specifiche sull’inefficacia delle ipoteche giudiziali sono state rese sulla legge fallimentare. L’art. 46, comma 5, CCII ne riproduce la regola, ma il nuovo codice contiene norme espresse sulla consecuzione (art. 170 CCII) che potrebbero incidere sull’interpretazione. Ogni valutazione va quindi aggiornata alla giurisprudenza formatasi sul CCII al momento in cui il caso si presenta.

Cosa può fare lo Studio Monardo: separare il vero da ciò che ti hanno raccontato

Davanti a un’ipoteca iscritta a ridosso di un concordato, la prima cosa da fare è smettere di ragionare per sentito dire. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la cronologia esatta: estraiamo la nota di iscrizione ipotecaria e la visura camerale, individuiamo la data di iscrizione e quella di pubblicazione della domanda, e calcoliamo i giorni senza approssimazioni.
  2. Qualifichiamo l’ipoteca: verifichiamo se è giudiziale, volontaria o legale, su quale titolo si fonda e se il titolo era provvisoriamente esecutivo al momento dell’iscrizione.
  3. Verifichiamo lo stato della procedura: accertiamo se si tratta di domanda con riserva o completa, se il termine per piano e proposta è pendente, se vi sono rischi di rinuncia, inammissibilità o improcedibilità.
  4. Analizziamo il piano e la stima: controlliamo come il piano tratta il credito ipotecario, se il valore del bene è stato stimato correttamente e se il soddisfacimento proposto rispetta le soglie di legge.
  5. Contestiamo il classamento errato: se un creditore è stato inserito tra i privilegiati quando la sua ipoteca è inefficace, o tra i chirografari quando non lo è, lo facciamo valere nelle sedi previste, perché incide sulle maggioranze.
  6. Prepariamo il voto e l’eventuale opposizione all’omologazione: per il creditore, valutiamo la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria; per il debitore, verifichiamo la tenuta delle classi.
  7. Valutiamo lo scenario alternativo: simuliamo cosa accadrebbe all’ipoteca in caso di liquidazione giudiziale, con riferimento alle revocatorie e ai periodi sospetti calcolati secondo il CCII.
  8. Curiamo la cancellazione delle iscrizioni: nella fase esecutiva del concordato, verifichiamo che la purgazione delle ipoteche avvenga con il titolo corretto e nei tempi previsti.
  9. Impostiamo la strategia prima della domanda: nella composizione negoziata o nella preparazione del concordato, mappiamo tutte le garanzie e le iscrizioni recenti, per costruire un piano che regga alla verifica del commissario.
  10. Difendiamo la posizione in giudizio fino all’ultimo grado: nelle cause sull’efficacia o sulla revocabilità dell’ipoteca, seguiamo il contenzioso dall’inizio alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che il legislatore chiama ad affiancare l’imprenditore nella composizione negoziata, cioè proprio nella fase in cui si decide se e come accedere al concordato e in cui il quadro delle garanzie va ricostruito con precisione. Conoscere dall’interno la logica delle procedure di crisi permette di leggere un’ipoteca non solo come un’iscrizione nei registri, ma come un elemento che sposta voti, classi e fattibilità.

La continuità di strategia è un punto fermo: lo stesso difensore segue la questione dall’analisi iniziale alla procedura, e, se necessario, fino alla Cassazione, senza cambi di linea. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di valutare insieme il profilo giuridico dell’ipoteca e quello economico del piano: le stime, i flussi, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

In chiusura

Sulle ipoteche iscritte poco prima del concordato preventivo circolano risposte facili, ma la risposta giusta è quasi sempre “dipende”: dal tipo di ipoteca, dalla data esatta dell’iscrizione, dalla data di pubblicazione della domanda, dalla sorte della procedura. L’informazione corretta è la prima difesa, per il creditore che vuole tutelare la propria garanzia come per l’imprenditore che deve costruire un piano credibile.

Lo Studio Monardo affronta questo tema dalla prospettiva di chi conosce la crisi d’impresa nella sua interezza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi lavora proprio nella fase in cui le garanzie vanno mappate e il concordato va preparato; come avvocato cassazionista, può seguire le contestazioni sull’efficacia dell’ipoteca fino all’ultimo grado, con lo stesso staff di avvocati e commercialisti. Analizzeremo i tuoi documenti, verificheremo le date e costruiremo con te la strategia più adatta.

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