Industria Ceramica In Crisi: Come Incide Il Calo Dell’export Negli Stati Uniti Sul Piano?

Il primo segnale, nel distretto di Sassuolo, non è arrivato da un tribunale né da una banca. È arrivato dagli uffici commerciali: ordini americani rinviati, clienti della costa est che chiedevano di dividere i container, distributori che rinegoziavano i listini con il dazio già incorporato. Poi, a distanza di qualche settimana, il resto della catena: magazzini più pieni, forni rallentati, un costo del gas che non scendeva abbastanza da compensare, quote di emissione da acquistare sul mercato. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: in una crisi da export la differenza tra un’impresa che si ristruttura e un’impresa che finisce in liquidazione giudiziale si misura quasi sempre in mesi, non in milioni.

Questo articolo ricostruisce in sequenza cronologica il percorso di un’impresa ceramica colpita dal calo delle vendite negli Stati Uniti: dal momento in cui l’aliquota doganale cambia i listini, ai segnali d’allarme dell’art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024), alla cassa integrazione, alla composizione negoziata, fino alla costruzione di un piano con scenari di ricavo e alla sorte delle misure pubbliche di sostegno all’export, come le garanzie SACE e i finanziamenti SIMEST. La timeline in sintesi: mese 0, il dazio entra nei prezzi; mesi 1-3, i numeri si spostano e scattano gli indicatori; mese 4, si interviene sul lavoro; mese 5, il collegio sindacale segnala; giorno 0 della composizione negoziata, istanza ed esperto; giorni 1-120, misure protettive; giorni 30-180, il piano a scenari; giorni 180-360, l’esito delle trattative; dopo il primo anno, l’esecuzione.

Perché questo tema riguarda da vicino lo Studio Monardo? Perché il cuore di una crisi da export è la composizione negoziata della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il percorso dalla prospettiva di chi siede al tavolo delle trattative e ne guida i tempi. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il piano deve essere negoziato con banche garantite da SACE, con l’erario e con gli enti previdenziali.

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La mappa temporale: dal primo container fermo all’esecuzione del piano

Prima di entrare nelle singole tappe, conviene vedere il percorso per intero. La crisi di un’impresa esportatrice non ha una data di inizio formale: la legge, però, fissa con precisione il momento in cui l’imprenditore e gli organi di controllo devono accorgersene e reagire, e da quel momento ogni strumento ha i suoi termini. La tabella che segue è la bussola dell’intero articolo: ogni riga corrisponde a una sezione di dettaglio.

Tappa Momento Cosa accade Norma di riferimento Termine chiave
1 Mese 0 L’aliquota doganale statunitense entra nei listini; ordini rinviati Art. 2086 c.c.; art. 3 CCII Nessun termine, ma obbligo di monitoraggio immediato
2 Mesi 1-3 Calo del fatturato USA, tensione di cassa, indicatori dell’art. 3, c. 4 Artt. 2, 3 CCII Debiti verso dipendenti scaduti da 30 giorni, fornitori da 90, banche da 60
3 Mese 4 Riduzione dell’orario, cassa integrazione ordinaria o straordinaria D.Lgs. 148/2015 Esame congiunto entro 25 giorni (10 sotto i 50 dipendenti)
4 Mese 5 Segnalazione del collegio sindacale; scelta del percorso Art. 25-octies CCII Risposta dell’organo amministrativo entro massimo 30 giorni
5 Giorno 0 CNC Istanza sulla piattaforma telematica, nomina e accettazione dell’esperto Artt. 12, 13, 17 CCII Nomina entro 5 giorni lavorativi; accettazione entro 2 giorni lavorativi
6 Giorni 1-120 Misure protettive, contratti essenziali, fornitori energetici Artt. 18, 19, 8 CCII Ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione; durata 30-120 giorni, massimo 240
7 Giorni 30-180 Piano con scenari di ricavo (sensitivity) e test di sostenibilità Artt. 17, 21, 22, 87 CCII 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabili fino a ulteriori 180
8 Giorni 180-360 Esito: accordo, piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato; sorte di SACE e SIMEST Artt. 23, 25-sexies, 56, 57, 64-bis, 84 CCII 60 giorni dalla relazione finale per il concordato semplificato
9 Oltre il primo anno Esecuzione del piano, monitoraggio degli scostamenti, eventuali modifiche Artt. 58, 118, 119 CCII Durata del piano (di regola pluriennale)

Due avvertenze di metodo. La prima: i termini della composizione negoziata decorrono da atti precisi (l’accettazione dell’esperto, la pubblicazione nel registro delle imprese), non dal momento in cui l’imprenditore “decide” di avviare il percorso. La seconda: il dazio americano non è un dato fisso. Tra il 2025 e il 2026 il quadro delle aliquote è cambiato più volte, ed è proprio questa instabilità che obbliga a costruire il piano su più scenari invece che su una sola previsione. Il calendario, da qui in avanti, corre.

Mese 0 — Il dazio entra nei listini: cosa cambia per un’impresa del distretto

Cosa succede

Il punto di partenza è commerciale, non giuridico. Per un produttore di piastrelle del comprensorio ceramico emiliano, gli Stati Uniti sono da anni uno dei mercati più ricchi: secondo i dati riportati dalla stampa economica nell’aprile 2026, l’export ceramico italiano verso gli Stati Uniti vale circa 600 milioni di euro, su un giro d’affari complessivo dell’ordine dei 5 miliardi, cioè intorno al 12%. Nello stesso servizio i rappresentanti del settore indicavano un elemento spesso trascurato: il problema non è soltanto il dazio, ma anche il cambio euro-dollaro, che erode i margini quando il dollaro si indebolisce.

La sequenza delle aliquote, in estrema sintesi, è stata la seguente. Dalla primavera del 2025 sulle merci europee si è aggiunto un dazio supplementare del 10% all’aliquota ordinaria della nazione più favorita. Dall’agosto 2025 il quadro concordato tra Unione europea e Stati Uniti ha fissato per la generalità dei beni europei un’aliquota massima onnicomprensiva del 15%, che assorbe anche il dazio ordinario. Nel febbraio 2026 la Corte Suprema statunitense ha dichiarato illegittimi i dazi imposti sulla base dei poteri di emergenza economica, e l’amministrazione ha reagito ricorrendo ad altre basi normative di natura temporanea, con un’aliquota generalizzata annunciata al 15%. A ottobre 2026 l’aliquota effettivamente applicata alle piastrelle (voce 6907 della nomenclatura doganale) va verificata alla data in cui il piano viene chiuso, perché è il primo dato di input di ogni scenario.

Per l’impresa il dazio si traduce in tre effetti concreti: il distributore americano chiede di condividere l’onere, quindi il prezzo netto franco fabbrica scende; il cliente finale rinvia o ridimensiona i progetti, quindi i volumi calano; il concorrente che produce già negli Stati Uniti, o in Paesi soggetti ad aliquote inferiori, guadagna quote. Alcuni gruppi del distretto dispongono di stabilimenti negli Stati Uniti e possono spostare parte della produzione; per le imprese che esportano soltanto dall’Italia, l’urto arriva per intero sul conto economico.

A questo si somma il fronte dei costi. La produzione di piastrelle è energivora: l’essiccazione e la cottura assorbono grandi quantità di gas naturale, e il settore rientra nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS). La riduzione progressiva delle quote assegnate gratuitamente obbliga a comprare sul mercato una parte crescente dei permessi. Un calo del fatturato estero, in un’impresa con costi fissi energetici e ambientali elevati, si trasforma rapidamente in una perdita di margine più che proporzionale.

La norma

Al mese 0 nessuna procedura è ancora iniziata, ma un obbligo è già operante. L’art. 2086, secondo comma, del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 CCII declina questo dovere: l’imprenditore individuale adotta misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi; l’imprenditore collettivo adotta un assetto adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c.

L’art. 3, comma 3, CCII precisa che cosa l’assetto deve consentire: rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività; verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi; ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsti per la composizione negoziata.

I termini che si attivano

In questa fase non esistono termini perentori in senso processuale. Esiste però un orizzonte temporale imposto dalla legge: dodici mesi. È l’arco su cui l’art. 2, comma 1, lett. b), CCII misura la crisi, definita come lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Quando il dazio cambia i listini, il primo atto dovuto è aggiornare il budget di tesoreria su quei dodici mesi, non a fine esercizio.

Cosa può fare l’impresa ora

La finestra del mese 0 è quella in cui tutte le opzioni sono ancora aperte e nessuna è ancora costosa. L’impresa può: ricostruire il portafoglio ordini americano per cliente e per canale (distribuzione, progetti, grande distribuzione specializzata); misurare quanta parte del dazio sta assorbendo nel prezzo e quanta ne sta trasferendo al cliente; stimare l’elasticità dei volumi rispetto al prezzo finale; verificare le clausole dei contratti di distribuzione (resa Incoterms, chi paga il dazio, clausole di revisione del prezzo); valutare la copertura del rischio di cambio; avviare la ricerca di mercati alternativi. Sul fronte dei costi, è il momento di rivedere i contratti di fornitura del gas (indicizzazione, durata, garanzie richieste dal fornitore) e la posizione ETS (quote gratuite, fabbisogno di acquisto, calendario di restituzione).

Nessuna di queste attività richiede il ricorso a strumenti del Codice della crisi. Tutte, però, alimentano i numeri che serviranno dopo: chi entra in composizione negoziata con un’analisi del mercato americano già fatta guadagna settimane.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più diffuso è leggere il dazio come un evento congiunturale da “aspettare”. Il ragionamento è comprensibile (il quadro statunitense è cambiato più volte, potrebbe cambiare ancora), ma confonde l’incertezza con l’assenza di rischio. L’incertezza sull’aliquota non sospende l’obbligo di misurarne gli effetti: lo rende più urgente. Un secondo errore è guardare solo ai ricavi persi negli Stati Uniti, trascurando l’effetto indiretto: se i concorrenti che perdono spazio sul mercato americano riversano produzione in Europa, la pressione sui prezzi arriva anche sui mercati che sembravano al riparo.

Quanto dura realmente

Il “mese 0” non è un giorno. Nella pratica, tra l’entrata in vigore di un’aliquota e il suo pieno riflesso negli ordini passano diverse settimane: i container già in viaggio, le scorte dei distributori, i progetti già aggiudicati attenuano l’urto iniziale. È proprio questo ritardo a ingannare: i primi dati mensili possono sembrare rassicuranti, mentre il portafoglio ordini dei mesi successivi si sta già svuotando.

Mesi 1-3 — I numeri si spostano: gli indicatori di allarme dell’art. 3 CCII

Cosa succede

Sono passati tre mesi. Il fatturato verso gli Stati Uniti mostra un calo a due cifre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; il magazzino prodotti finiti cresce perché i forni hanno continuato a lavorare sui volumi programmati; il circolante si appesantisce. La tesoreria comincia a scegliere chi pagare prima. I fornitori di materie prime (argille, feldspati, smalti) e di imballaggi vengono pagati con qualche settimana di ritardo; le rate dei finanziamenti bancari vengono onorate, ma con l’utilizzo crescente delle linee a breve. Il costo del gas, in bolletta, resta il primo capitolo di spesa dopo il personale.

La norma

L’art. 3, comma 4, CCII individua i segnali che, per legge, indicano l’emersione di uno squilibrio da intercettare. Sono quattro:

Segnale (art. 3, c. 4, CCII) Soglia Lettura in un’impresa ceramica
Debiti per retribuzioni Scaduti da almeno 30 giorni, pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni Segnale tardivo: le retribuzioni sono di solito l’ultimo pagamento che salta
Debiti verso fornitori Scaduti da almeno 90 giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti Segnale frequente nei distretti, dove i fornitori locali tollerano ritardi
Esposizioni verso banche e intermediari finanziari Scadute da più di 60 giorni o oltre il limite degli affidamenti da almeno 60 giorni, purché pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni Segnale che attiva rapidamente le centrali dei rischi
Esposizioni verso creditori pubblici qualificati Debiti che superano le soglie dell’art. 25-novies CCII INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e agente della riscossione inviano le segnalazioni previste dalla legge

Accanto agli indicatori, l’art. 3, comma 3, lett. b), impone la verifica della sostenibilità dei debiti e delle prospettive di continuità almeno nei dodici mesi successivi. È un controllo prospettico: non basta che oggi i pagamenti siano regolari, occorre che lo restino nell’arco di un anno alla luce del portafoglio ordini.

I termini che si attivano

Le soglie dell’art. 3, comma 4, sono costruite su termini precisi: 30 giorni per le retribuzioni, 90 giorni per i fornitori, 60 giorni per le esposizioni bancarie. Non sono termini processuali e non producono decadenze, ma segnano il momento oltre il quale l’organo amministrativo non può più sostenere di non sapere. Da questo punto in avanti, l’inerzia può assumere rilievo sul piano della responsabilità degli amministratori e, nei casi più gravi, anche su quello penale: la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il ritardo nel chiedere l’apertura della procedura concorsuale, quando ha aggravato il dissesto, può integrare la bancarotta semplice (Cass. pen., Sez. V, 18 settembre 2026, n. 33938).

Cosa può fare l’impresa ora

Tra il primo e il terzo mese l’impresa ha ancora la piena disponibilità dei propri tempi. Può costruire un budget di tesoreria a 13 settimane e a 12 mesi; compilare la lista di controllo particolareggiata e il test pratico pubblicati sulla piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata, che fotografano il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi liberi attesi; rinegoziare singoli rapporti in via bilaterale, ad esempio una moratoria con la banca capofila o un piano di rientro con un fornitore strategico; ridurre la produzione per non trasformare il calo degli ordini in magazzino invenduto.

Il test pratico è uno strumento utile proprio in questa fase: dà una prima indicazione sul grado di difficoltà del risanamento confrontando l’entità del debito che deve essere ristrutturato con i flussi annui che l’impresa può ragionevolmente generare al servizio di quel debito. Per un’impresa esportatrice, il punto debole è il numeratore dei flussi: se si usa il budget pre-dazio, il test restituisce un quadro troppo ottimistico.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è difendere la cassa pagando le banche e lasciando indietro tutto il resto, in particolare i versamenti contributivi e tributari. È una scelta che, a breve, sembra salvare gli affidamenti; a medio termine produce due conseguenze serie. La prima: attiva le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e genera un debito con sanzioni e interessi che appesantisce il piano. La seconda: espone gli amministratori, nei casi di omissione sistematica, al rischio di contestazioni penali. La Cassazione ha esaminato proprio una vicenda in cui l’omesso versamento sistematico di imposte e contributi, associato alla cessione di un ramo d’azienda, è stato valutato nell’ambito della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose (Cass. pen., Sez. V, 25 settembre 2026, n. 34569).

C’è un secondo errore, più sottile: rimborsare in modo selettivo un finanziamento bancario mentre gli altri creditori restano insoddisfatti. Se la crisi sfocia in una procedura liquidatoria, quei pagamenti possono essere esposti all’azione revocatoria: la Corte di legittimità si è occupata, ad esempio, della revocabilità dei pagamenti effettuati nel periodo sospetto per il rimborso di un finanziamento in pool da parte di una società poi ammessa all’amministrazione straordinaria (Cass., Sez. I, 17 agosto 2026, n. 24669).

Quanto dura realmente

Questa fase tende a durare più del necessario. Le imprese del distretto hanno spesso rapporti consolidati con fornitori e banche locali, che concedono tempo; il risultato è che gli indicatori dell’art. 3 vengono superati in silenzio. Il terzo mese è, nella maggior parte dei casi, l’ultimo in cui l’imprenditore può scegliere lo strumento invece di vederselo imporre.

Mese 4 — Il lavoro e l’organizzazione: la cassa integrazione come prima leva

Cosa succede

Al quarto mese il calo degli ordini americani si è tradotto in un eccesso di capacità produttiva. Una linea di pressatura viene fermata, un forno lavora a regime ridotto, i turni si accorciano. È il momento in cui l’impresa deve decidere come gestire il personale: ridurre l’orario con un ammortizzatore sociale, riorganizzare i reparti, o prepararsi a una riduzione strutturale della forza lavoro.

La norma

Il riferimento è il D.Lgs. 148/2015. Le due principali opzioni hanno presupposti diversi:

Strumento Causale tipica Durata massima Quando è adatto in una crisi da dazi
Cassa integrazione ordinaria (CIGO) Situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili, incluse situazioni temporanee di mercato 13 settimane continuative, prorogabili fino a 52 settimane nel biennio mobile Calo degli ordini ritenuto temporaneo, con ripresa attesa
Cassa integrazione straordinaria (CIGS) per crisi aziendale Crisi aziendale, anche dovuta a eventi improvvisi e imprevisti Fino a 12 mesi Calo strutturale del mercato americano, con piano di risanamento
CIGS per riorganizzazione Programma di riorganizzazione aziendale, anche con investimenti Fino a 24 mesi Riconversione verso nuovi mercati o nuovi prodotti
Contratto di solidarietà Riduzione concordata dell’orario per evitare esuberi Secondo la disciplina specifica Redistribuzione del carico di lavoro residuo

La scelta tra ordinaria e straordinaria non è indifferente per il piano. Se l’impresa chiede la cassa ordinaria descrivendo il calo come temporaneo e, nello stesso periodo, presenta un piano che lo qualifica come strutturale, crea una contraddizione che creditori ed esperto noteranno. Il racconto della crisi deve essere coerente in tutti i documenti.

I termini che si attivano

Per la CIGS, la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 148/2015 si esaurisce entro 25 giorni dalla comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti; la domanda va poi presentata entro 7 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione o dalla stipula dell’accordo collettivo. Per la CIGO, la domanda va presentata nei termini previsti dalla disciplina specifica, che decorrono dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività. In entrambi i casi, i termini vanno rispettati con precisione: una domanda tardiva sposta in avanti la decorrenza del trattamento e lascia il costo del personale interamente a carico dell’impresa per il periodo scoperto.

Se l’impresa occupa più di quindici lavoratori e avvia la composizione negoziata, l’art. 4, comma 3, CCII prevede obblighi di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali quando sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro. Le due procedure, quella sindacale per l’ammortizzatore e quella del Codice della crisi, vanno coordinate.

Cosa può fare l’impresa ora

Il quarto mese offre la possibilità di agire sul costo del lavoro senza ancora toccare i creditori. L’impresa può: definire con precisione il fabbisogno di personale sui volumi attesi negli scenari di ricavo; scegliere l’ammortizzatore coerente con la diagnosi (temporanea o strutturale); preparare la documentazione per la consultazione sindacale; integrare il risparmio atteso nel budget di tesoreria. Se il calo è strutturale, la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale è lo strumento più coerente con un futuro piano di risanamento, perché ne condivide la diagnosi.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è usare la cassa integrazione come unica risposta, rinviando ogni intervento sul debito. La cassa riduce il costo del lavoro, ma non riduce le rate dei finanziamenti, il costo del gas, il fabbisogno di quote ETS. Un’impresa che a fine quarto mese ha ridotto l’orario ma non ha ancora aperto un tavolo con i creditori ha guadagnato tempo, non soluzioni.

Quanto dura realmente

La consultazione sindacale, nella pratica, si chiude spesso prima del termine massimo quando l’impresa presenta un quadro chiaro e numeri credibili; si allunga quando le rappresentanze percepiscono che manca un progetto. Anche qui, la qualità del piano accorcia i tempi.

Mese 5 — La segnalazione degli organi di controllo e il bivio sul percorso

Cosa succede

Siamo al quinto mese. Il collegio sindacale, esaminando la situazione infrannuale, rileva il superamento della soglia sui debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni e l’utilizzo stabile degli affidamenti oltre il limite. La relazione della società di revisione, se presente, segnala dubbi sulla continuità. Nel frattempo possono arrivare le prime segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. L’impresa è davanti a un bivio: proseguire con trattative informali, oppure entrare in uno dei percorsi del Codice della crisi.

La norma

L’art. 25-octies CCII obbliga l’organo di controllo societario a segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. La tempestiva segnalazione e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità dei sindaci.

L’art. 12 CCII definisce il perimetro della composizione negoziata: vi può accedere l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Non serve essere già in crisi conclamata: basta lo squilibrio che la rende probabile. E, a determinate condizioni, il percorso è accessibile anche all’impresa già insolvente, purché il risanamento resti ragionevolmente perseguibile.

I termini che si attivano

Dal ricevimento della segnalazione decorre il termine fissato dai sindaci, mai superiore a trenta giorni, per la risposta dell’organo amministrativo. In mancanza di risposta o di iniziative adeguate, i sindaci devono valutare gli ulteriori strumenti a loro disposizione. Per gli amministratori, ignorare la segnalazione significa costruire un precedente documentale del proprio ritardo.

Cosa può fare l’impresa ora

Il quinto mese è il momento della scelta: la finestra per entrare nella composizione negoziata con un’impresa ancora in continuità e con creditori ancora disposti a trattare. Le alternative possibili, in questa fase, sono:

  1. Trattativa stragiudiziale pura, con uno o più creditori: utile quando il problema è circoscritto (ad esempio una sola banca o un solo fornitore), ma priva di protezione dalle azioni esecutive.
  2. Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): richiede un attestatore indipendente e offre l’esenzione dalla revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione del piano, ma non protegge da azioni esecutive.
  3. Composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII): percorso stragiudiziale, riservato, con un esperto indipendente e con la possibilità di chiedere misure protettive.
  4. Strumenti giudiziali (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo): più incisivi, ma pubblici e più rigidi.

Per un’impresa ceramica colpita da un calo di mercato, ma con impianti efficienti, marchio riconosciuto e una rete commerciale europea solida, la composizione negoziata è spesso il percorso naturale: permette di trattare con banche, fornitori energetici ed erario mentre l’azienda continua a produrre e vendere, senza l’impatto reputazionale di una procedura pubblica sui distributori americani ed europei.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è scegliere il percorso in base al nome invece che ai numeri. C’è chi rifiuta la composizione negoziata perché “suona come fallimento” e chi la attiva senza avere un minimo di piano, contando sull’esperto per costruirlo. Entrambe le scelte fanno perdere tempo. La composizione negoziata funziona quando l’impresa arriva con una diagnosi, una prima ipotesi di piano e un’idea chiara di che cosa chiederà a ciascun creditore.

Quanto dura realmente

La fase decisionale dovrebbe chiudersi entro il termine indicato dai sindaci. Quando si trascina oltre, il rischio è che la scelta venga fatta da altri: un creditore che chiede un decreto ingiuntivo, una banca che revoca gli affidamenti, un fornitore di energia che sospende le forniture. A quel punto il calendario non è più dell’impresa.

Giorno 0 della composizione negoziata — L’istanza, l’esperto e la prima settimana lavorativa

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. L’organo amministrativo delibera di accedere alla composizione negoziata e il legale rappresentante deposita l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale accessibile attraverso il sito delle camere di commercio. È il giorno 0: da qui in avanti ogni termine ha una decorrenza certa.

All’istanza vanno allegati i documenti indicati dall’art. 17 CCII: i bilanci degli ultimi tre esercizi (se non già depositati nel registro delle imprese), una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti scaduti e a scadere e i diritti reali e personali di garanzia, una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata con un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare, una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale, il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva nei confronti dell’agente della riscossione, il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi. Va inoltre indicato l’esito del test pratico.

Per un’impresa ceramica, la relazione sull’attività è il documento in cui il dazio americano entra formalmente nella procedura: va spiegato quale quota del fatturato proviene dagli Stati Uniti, che cosa è cambiato con l’aliquota, quali contromisure commerciali sono già in corso, quali costi energetici e ambientali gravano sul conto economico.

La norma

L’art. 13 CCII disciplina la piattaforma e la nomina; l’art. 16 delinea la figura dell’esperto (terzo e indipendente, non legato all’impresa da rapporti professionali); l’art. 17 regola accettazione e avvio delle trattative. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio. Non sostituisce l’imprenditore: l’impresa resta gestita dai propri amministratori, con i doveri di cui all’art. 21 CCII.

Un profilo da tenere presente fin dal giorno 0 riguarda il rapporto con altri strumenti. L’art. 25-quinquies CCII esclude la presentazione dell’istanza in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. La Corte di cassazione, con la sentenza Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856, si è occupata del rapporto tra l’istanza di composizione negoziata e una domanda di concordato già pendente, riconoscendo uno spazio di ammissibilità “incidentale” dell’istanza e delle relative misure protettive: un’indicazione importante per l’impresa che abbia già depositato un ricorso prenotativo e voglia riaprire la via negoziale.

I termini che si attivano

Il calendario della prima settimana è serrato:

  • la commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione nomina l’esperto entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza;
  • l’esperto, verificata la propria indipendenza e la disponibilità del tempo necessario, comunica l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, inserendola nella piattaforma;
  • l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale.

Se l’esperto ritiene che le prospettive di risanamento non sussistano, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza. Il primo incontro con l’esperto è dunque il primo vero esame dell’impresa, e va preparato come tale.

Cosa può fare l’impresa ora

La finestra del giorno 0 è decisiva per la credibilità: un’istanza completa, un piano finanziario a sei mesi realistico e una diagnosi chiara del rischio dazi orientano l’intera trattativa. Per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta il dossier da consegnare all’esperto prima del deposito dell’istanza, sapendo quali domande verranno poste al primo incontro.

Concretamente, prima e subito dopo il deposito, l’impresa può: preparare un prospetto che separi l’effetto dazio dall’effetto cambio e dall’effetto costi energetici; individuare i creditori strategici da coinvolgere per primi (banche, in particolare quelle con finanziamenti assistiti da garanzia pubblica; fornitori di gas ed energia; fornitori di materie prime; erario ed enti previdenziali); decidere se chiedere fin da subito le misure protettive; valutare se nel perimetro delle trattative vadano inclusi anche i distributori americani, ad esempio per rinegoziare condizioni di pagamento o impegni di volume.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è depositare un’istanza “di difesa”, nata dall’urgenza di bloccare un creditore, senza un’idea di risanamento. L’esperto se ne accorge al primo incontro e la conseguenza può essere l’archiviazione. Il secondo errore è sottovalutare la riservatezza: la composizione negoziata è un percorso non pubblico, ma se si chiedono misure protettive l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese. Va deciso con lucidità se e quando renderla visibile al mercato.

Quanto dura realmente

Sulla carta, tra il deposito dell’istanza e l’accettazione dell’esperto trascorrono al massimo sette giorni lavorativi. Nella pratica i tempi dipendono dalla camera di commercio competente e dalla disponibilità degli esperti iscritti negli elenchi; in genere il primo incontro si tiene entro poche settimane dall’accettazione.

Giorni 1-120 — Le misure protettive e il nodo dei fornitori di energia

Cosa succede

Il calendario ora corre su due binari: le trattative con l’esperto e, se richieste, le misure protettive. L’impresa le ha domandate con l’istanza di nomina; l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.

Per un’impresa ceramica, la protezione più preziosa non riguarda soltanto le esecuzioni: riguarda la continuità delle forniture. Un forno spento per mancanza di gas significa giorni di fermo, danni agli impianti, ordini persi. L’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

La norma

Gli artt. 18 e 19 CCII disciplinano richiesta, pubblicazione e conferma delle misure protettive; l’art. 8 CCII, come modificato, fissa la durata complessiva massima delle misure protettive. Dal giorno della pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure.

Le misure protettive possono avere effetti anche oltre il perimetro civilistico. Con la sentenza Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza con cui il tribunale del riesame di Modena aveva annullato un sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di una società: il riesame aveva escluso il pericolo nel ritardo valorizzando l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e l’andamento economico positivo. La pronuncia, maturata proprio nel territorio del distretto, mostra che il percorso negoziale può pesare anche nelle valutazioni cautelari penali.

I termini che si attivano

  • Il ricorso al tribunale per la conferma o la modifica delle misure protettive va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Se il termine non è rispettato, la protezione viene meno.
  • Entro dieci giorni dal deposito il tribunale fissa con decreto l’udienza; all’esito, conferma o revoca le misure.
  • La durata delle misure confermate va da un minimo di 30 a un massimo di 120 giorni; su richiesta delle parti e acquisito il parere dell’esperto, il tribunale può prorogarle, ma la durata complessiva non può superare 240 giorni.
  • Secondo l’art. 8 CCII, la durata complessiva delle misure protettive, comprensiva di rinnovi e proroghe, anche quando si susseguono più strumenti, non può superare il limite di dodici mesi.

Cosa può fare l’impresa ora

Nei primi 120 giorni l’impresa ha la possibilità di negoziare senza la pressione delle azioni esecutive: è la finestra in cui chiudere le trattative più difficili. In concreto può: chiedere al tribunale misure cautelari specifiche, se necessarie ad assicurare il buon esito delle trattative; negoziare con il fornitore di gas una garanzia sostitutiva o un piano di pagamento dello scaduto; chiedere all’esperto di convocare le banche in un tavolo comune; ottenere dal tribunale, ai sensi dell’art. 22 CCII, l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili, a trasferire in qualunque forma l’azienda o suoi rami.

Una precisazione importante sulla finanza dei soci. Fuori dall’autorizzazione del tribunale, i finanziamenti erogati dai soci in una situazione di squilibrio rischiano la postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. La Cassazione ha di recente applicato quella disciplina anche a una fattispecie di canoni non riscossi, riconducendo alla logica del finanziamento soci il mancato incasso dei corrispettivi spettanti al socio (Cass., Sez. I, 11 maggio 2026, n. 13672). Per un gruppo familiare del distretto, che spesso sostiene la controllata operativa attraverso la società immobiliare proprietaria dei capannoni, il punto è tutt’altro che teorico.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è considerare le misure protettive una tregua, invece che un periodo di lavoro. Il tribunale, in sede di proroga, valuta l’andamento delle trattative; l’esperto, nella relazione, riferisce su quanto è stato fatto. Un’impresa che arriva al 120° giorno senza proposte formalizzate ai creditori ha speso la parte più preziosa della protezione. Un secondo errore è continuare a pagare in modo selettivo alcuni creditori anteriori senza informare l’esperto: l’art. 21 CCII impone di gestire l’impresa evitando pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività e, quando l’impresa è insolvente ma vi sono concrete prospettive di risanamento, nel prevalente interesse dei creditori.

Quanto dura realmente

Nella prassi dei tribunali, la conferma delle misure protettive arriva in tempi compatibili con il termine di legge, ma la durata effettiva dipende dal calendario dell’udienza e dall’eventuale opposizione dei creditori. Le proroghe sono frequenti quando la trattativa è avviata ma non conclusa.

Giorni 30-180 — Il piano a scenari: come si misura il calo dell’export

Cosa succede

Da questo momento in poi il lavoro si sposta sul piano. È la tappa centrale dell’intera procedura, ed è quella a cui risponde direttamente la domanda del titolo: il calo dell’export negli Stati Uniti incide sul piano non come un numero, ma come una variabile. Un piano costruito su un solo scenario di ricavo, in un contesto in cui l’aliquota statunitense è cambiata più volte in pochi mesi, non è credibile né per l’esperto né per i creditori.

Il metodo corretto è la cosiddetta analisi di sensitività: si individuano le variabili che incidono di più sui flussi (volumi verso gli Stati Uniti, prezzo netto, cambio euro-dollaro, costo del gas, fabbisogno di quote ETS) e si costruiscono almeno tre scenari, verificando per ciascuno se i flussi liberi coprono il servizio del debito ristrutturato.

La norma

Nella composizione negoziata il piano non ha un contenuto legale tipizzato come nel concordato, ma deve essere idoneo a superare lo squilibrio: la lista di controllo particolareggiata indica come costruirlo, partendo da un bilancio aggiornato, dalla diagnosi delle cause della crisi, dalle strategie di intervento e dalle proiezioni dei flussi. Quando la trattativa sfocia in uno strumento giudiziale, il piano deve rispettare i requisiti specifici di quello strumento: per il concordato in continuità l’art. 87 CCII richiede, tra l’altro, la descrizione delle cause della crisi, la definizione delle strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio, l’indicazione del valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda, le modalità di ristrutturazione dei debiti, le iniziative industriali, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative coperture.

Il valore di liquidazione è un parametro decisivo, perché fissa il livello minimo di soddisfazione che i creditori dissenzienti possono pretendere. La Cassazione ne ha di recente precisato l’interpretazione, con riguardo all’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, nel concordato in continuità indiretta (Cass., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960).

I termini che si attivano

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata. Il termine può essere prorogato per non oltre 180 giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso dell’impresa al tribunale per misure protettive o autorizzazioni. Dentro questi 180 giorni il piano deve essere costruito, discusso, corretto e condiviso.

Una simulazione di sensitività

Ipotesi dimostrativa, non riferita a un caso reale. Un’impresa ceramica con ricavi 2025 di 61.380.000 €, di cui 14.240.000 € verso gli Stati Uniti (23,2%), margine di contribuzione medio del 31%, EBITDA 2025 di 7.910.000 €, investimenti di mantenimento di 1.460.000 € annui, servizio del debito (capitale e interessi) di 4.870.000 € annui. Consumo di gas di 10.400.000 Smc l’anno; emissioni di 21.300 tonnellate di CO2 con quote gratuite che coprono il 78% del fabbisogno.

Variabile Scenario A (base) Scenario B (prudente) Scenario C (stress)
Volumi USA rispetto al 2025 -12% -25% -38%
Prezzo netto franco fabbrica USA -4% -7% -9%
Ricavi USA attesi 12.029.952 € 9.932.400 € 8.034.208 €
Ricavi USA persi 2.210.048 € 4.307.600 € 6.205.792 €
Margine perso (31%) 685.115 € 1.335.356 € 1.923.796 €
Extra costo gas (+5 c€/Smc) — — 520.000 €
Acquisto quote ETS (4.686 t a 72 €/t, ipotesi) — — 337.392 €
EBITDA atteso 7.224.885 € 6.574.644 € 5.128.812 €
Flusso disponibile dopo investimenti 5.764.885 € 5.114.644 € 3.668.812 €
Copertura del servizio del debito (4.870.000 €) 1,18 1,05 0,75

La lettura è immediata. Nello scenario base il debito è sostenibile, sia pure con un margine ridotto. Nello scenario prudente la copertura è appena superiore all’unità: basta uno scostamento modesto per mancare una rata. Nello scenario di stress i flussi coprono solo tre quarti del servizio del debito. Un piano credibile deve reggere anche lo scenario di stress, o dichiarare in anticipo quali misure scattano se si verifica. Per portare la copertura a 1 nello scenario C, il servizio annuo del debito deve scendere a 3.668.812 €, cioè di 1.201.188 € (circa il 24,7%): un obiettivo raggiungibile, ad esempio, con un allungamento delle scadenze bancarie, una moratoria sulla quota capitale per i primi diciotto mesi e una rateizzazione dei debiti contributivi e tributari secondo gli strumenti di legge.

Il piano, inoltre, deve indicare le contromisure industriali: spostamento di volumi verso mercati europei e mediorientali, revisione del mix verso formati e spessori a maggior valore aggiunto, accordi con distributori americani per condividere l’onere del dazio, eventuale produzione o finitura in loco, efficientamento energetico per ridurre il consumo specifico di gas per metro quadrato.

Cosa può fare l’impresa ora

Tra il 30° e il 180° giorno l’impresa deve presentare ai creditori un piano che li metta in condizione di scegliere, scenario per scenario. Può: definire “trigger” oggettivi (ad esempio un’aliquota statunitense superiore a una certa soglia, o un cambio euro-dollaro oltre un certo livello) al cui verificarsi scatta una revisione concordata; prevedere covenant calibrati sullo scenario prudente e non su quello base; proporre alle banche un meccanismo di “cash sweep” che destini ai creditori una parte dei flussi eccedenti se si realizza lo scenario migliore; documentare con contratti, lettere d’intenti e ordini le ipotesi di diversificazione dei mercati.

Il piano deve anche dare conto dei crediti che sorgeranno durante le trattative. I crediti dei professionisti che assistono l’impresa nella predisposizione della documentazione per l’accesso agli strumenti di regolazione possono beneficiare della prededuzione nei limiti dell’art. 6 CCII: la Cassazione si è pronunciata sulla prededuzione del credito della società che aveva redatto la due diligence contabile per l’ammissione al concordato preventivo (Cass., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7005), un profilo che incide sul fabbisogno finanziario da indicare nel piano.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il piano “di speranza”: un solo scenario, costruito sull’ipotesi che il dazio torni ai livelli del 2024 o che il mercato americano recuperi entro un anno. È il piano che i creditori respingono, o che, se accettato, fallisce al primo scostamento. Un secondo errore è sottovalutare i costi che non dipendono dal mercato americano: gas ed ETS colpiscono l’impresa anche se l’export si riprende, e vanno simulati in modo indipendente.

Quanto dura realmente

La costruzione di un piano a scenari completo richiede, nella pratica, diverse settimane di lavoro congiunto tra impresa, advisor finanziari e legali. Le trattative con le banche, in particolare quando il finanziamento è assistito da garanzia pubblica, possono richiedere più tempo, perché la banca deve verificare le condizioni del garante. È per questo che molte composizioni negoziate utilizzano buona parte dei 180 giorni, e una parte arriva alla proroga.

Giorni 180-360 — L’esito delle trattative e la sorte di SACE e SIMEST

Cosa succede

Sono passati sei mesi dall’accettazione dell’esperto. Le trattative si avvicinano alla conclusione e l’impresa deve scegliere lo sbocco giuridico. L’art. 23 CCII offre un ventaglio di esiti: un contratto con uno o più creditori che, secondo la relazione dell’esperto, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto; un piano attestato di risanamento; un accordo di ristrutturazione dei debiti (anche agevolato o ad efficacia estesa); un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; il concordato semplificato per la cessione dei beni; il concordato preventivo; e, nei casi più gravi, la liquidazione giudiziale.

La norma

Gli artt. 56, 57, 60 e 61 CCII disciplinano piano attestato e accordi di ristrutturazione; l’art. 64-bis il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; gli artt. 84 ss. il concordato preventivo; l’art. 25-sexies il concordato semplificato. Nel concordato in continuità, l’art. 84, comma 2, distingue la continuità diretta (in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda) da quella indiretta (in capo a un soggetto diverso, ad esempio un acquirente o un affittuario dell’azienda). La Cassazione ha di recente individuato i requisiti per configurare il concordato in continuità indiretta (Cass., Sez. I, ord. 8 luglio 2026, n. 22931): un tema rilevante quando l’uscita dalla crisi passa per l’ingresso di un investitore o per il conferimento dell’azienda a una nuova società.

Sul fronte dei crediti pubblici, la Corte ha affermato l’applicabilità al concordato in continuità del meccanismo di superamento del voto contrario dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali previsto dal previgente art. 88, comma 2-bis, CCII (Cass., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790). La disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi è stata poi rivista dal correttivo del 2024, e il regime applicabile va verificato in base alla data della domanda.

SACE e SIMEST: che fine fanno le misure di sostegno all’export

È il punto che le imprese del distretto chiedono più spesso. Molte hanno utilizzato, negli ultimi anni, finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, coperture assicurative sul credito all’esportazione e finanziamenti agevolati SIMEST per l’internazionalizzazione a valere sul Fondo 394/81, in alcuni casi con una quota a fondo perduto.

Strumento Cosa può accadere nel percorso di crisi Cosa verificare subito
Finanziamento bancario con garanzia SACE La banca resta il creditore; la rinegoziazione può richiedere il coinvolgimento del garante. In caso di escussione, SACE si surroga nei diritti della banca Le condizioni della garanzia: consenso del garante a moratorie e allungamenti, eventi che determinano la decadenza, natura del credito di regresso
Assicurazione dei crediti verso clienti esteri La copertura protegge l’impresa dal mancato pagamento del cliente americano; il premio e le condizioni possono essere rivisti Che la polizza resti operativa durante le trattative; eventuali clausole sull’insolvenza dell’assicurato
Finanziamento agevolato SIMEST (Fondo 394/81) Le condizioni generali prevedono di regola cause di revoca o decadenza legate a procedure concorsuali e a inadempimenti; la revoca rende esigibile il residuo e può far venir meno l’agevolazione Se le cause di revoca riguardano la sola apertura di procedure giudiziali o anche percorsi stragiudiziali come la composizione negoziata; il privilegio eventualmente assistito dal credito di restituzione
Quota a fondo perduto Può essere oggetto di revoca se vengono meno i requisiti o gli impegni Gli obblighi di mantenimento dell’attività e di rendicontazione

La regola di fondo è prudente: la composizione negoziata non è una procedura concorsuale in senso tradizionale, ma ogni contratto di finanziamento va letto per verificare quali eventi ne determinano la revoca o la decadenza. Inoltre, per alcune forme di sostegno pubblico alle attività produttive, la legge attribuisce al credito di restituzione dell’agevolazione revocata un privilegio, che ne modifica la collocazione nel piano: va verificato strumento per strumento. In un concordato, il credito di SACE surrogata o di SIMEST per la restituzione del finanziamento deve essere classato correttamente; un errore di classificazione può compromettere l’omologazione.

I termini che si attivano

  • Alla conclusione dell’incarico l’esperto redige una relazione finale, inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore.
  • Se l’impresa intende proporre il concordato semplificato per la cessione dei beni, il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, a condizione che l’esperto abbia dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non sono praticabili le soluzioni di cui all’art. 23, commi 1 e 2, lett. b).
  • Per le soluzioni giudiziali valgono i termini propri di ciascuno strumento: per il concordato, quelli della domanda, dell’eventuale termine per il deposito di piano e proposta, del voto e dell’omologazione.

Cosa può fare l’impresa ora

La finestra dei giorni 180-360 è quella in cui il lavoro dei mesi precedenti si trasforma in un risultato giuridico vincolante. L’impresa può: scegliere lo strumento in funzione della mappa dei consensi (con il consenso di tutti i creditori coinvolti basta un contratto; con il 60% dei crediti si può proporre un accordo di ristrutturazione; con maggioranze più ridotte o con creditori pubblici dissenzienti occorrono strumenti giudiziali con meccanismi di superamento del dissenso); chiedere all’esperto che la relazione finale attesti l’idoneità del contratto ad assicurare la continuità per almeno due anni, presupposto per le misure premiali dell’art. 25-bis CCII; negoziare con SACE e SIMEST prima della scelta dello strumento, non dopo.

Per le imprese minori dell’indotto ceramico (decoratori, trasportatori, piccoli fornitori di servizi), che non superano le soglie dimensionali previste dalla legge, il percorso può sfociare nel concordato minore. Anche in quella sede, la libertà nel contenuto della proposta incontra un limite: la Cassazione ha escluso che, nel concordato minore disciplinato dall’art. 74 CCII nella versione anteriore al correttivo, il contenuto libero della proposta consenta di derogare alla parità di trattamento tra creditori (Cass., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574).

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è arrivare alla relazione finale senza aver deciso lo sbocco, lasciando scadere i termini. Il secondo è sottovalutare le conseguenze di uno sbocco liquidatorio sui creditori garantiti: nella liquidazione giudiziale, ad esempio, le banche titolari di mutuo fondiario sui capannoni devono far ammettere il proprio credito con regole specifiche su interessi e limiti della garanzia ipotecaria, come ricordato dalla Cassazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2026, n. 26010). Conoscere in anticipo che cosa otterrebbero i creditori in uno scenario liquidatorio è indispensabile per costruire una proposta che risulti per loro più conveniente.

Quanto dura realmente

Un accordo stragiudiziale può essere sottoscritto in poche settimane dopo la chiusura delle trattative. Gli strumenti giudiziali richiedono tempi più lunghi: per un concordato in continuità, tra la domanda e l’omologazione trascorrono di regola diversi mesi, in funzione del calendario del tribunale, del voto dei creditori e delle eventuali opposizioni.

Dopo il primo anno — L’esecuzione del piano e la gestione degli scostamenti

Cosa succede

Il piano è stato approvato o omologato. Il calendario non si ferma: inizia la fase più lunga, quella dell’esecuzione. Per un’impresa ceramica esposta al mercato americano, significa misurare ogni trimestre lo scostamento tra lo scenario adottato e la realtà: aliquota effettiva, volumi, prezzi, cambio, costo del gas, prezzo delle quote ETS.

La norma

Per gli accordi di ristrutturazione, l’art. 58 CCII disciplina le modifiche sostanziali del piano dopo l’omologazione: se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano è rinnovata l’attestazione e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso; se le modifiche intervengono dopo l’omologazione, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista il rinnovo dell’attestazione, con pubblicazione nel registro delle imprese e possibilità di opposizione dei creditori. Per il concordato preventivo, l’art. 118 disciplina l’esecuzione sotto la sorveglianza del commissario giudiziale; l’art. 119 prevede la risoluzione per inadempimento, che ciascun creditore può chiedere quando l’inadempimento non ha scarsa importanza, entro un termine di decadenza che decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto.

I termini che si attivano

Nel concordato, il termine per chiedere la risoluzione decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano: un’impresa che accumula ritardi nei primi anni non è al riparo per il solo fatto che il piano è lungo. Negli accordi stragiudiziali, i termini sono quelli contrattuali: covenant, eventi di inadempimento, clausole di revisione.

Cosa può fare l’impresa ora

Dopo il primo anno la finestra difensiva è la tempestività nel riconoscere lo scostamento. L’impresa può: attivare le clausole di revisione previste nel piano quando scatta un trigger (ad esempio un’aliquota statunitense diversa da quella dello scenario adottato); proporre una modifica concordata prima che l’inadempimento si consumi; aggiornare il budget di tesoreria a dodici mesi con la stessa cadenza imposta dall’art. 3 CCII. Se lo scostamento è grave e strutturale, può valutare un nuovo percorso di composizione negoziata, nei limiti di legge.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è considerare l’omologazione o la firma dell’accordo come un punto di arrivo. Il piano è un impegno a eseguire, con un monitoraggio continuo. Un secondo errore è non comunicare con i creditori quando il mercato migliora: un andamento migliore dello scenario base può consentire un rimborso anticipato, rafforzando la fiducia per eventuali rinegoziazioni future.

Quanto dura realmente

Un piano di risanamento per un’impresa industriale ha di regola durata pluriennale. Per un’impresa esportatrice, è prudente prevedere almeno due momenti formali di revisione nel primo triennio, collegati alle scadenze contrattuali con i distributori americani e all’evoluzione del quadro doganale.

La stessa crisi, due calendari

Le due timeline che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite sulla stessa impresa della simulazione di sensitività. Cambia solo una cosa: il momento in cui l’impresa agisce.

Calendario A — l’impresa che usa le finestre giuste

Data Evento
31 ottobre 2025 Chiusura del trimestre: ordini USA -19,4% rispetto all’anno precedente
18 novembre 2025 Il consiglio di amministrazione approva un budget 2026 a tre scenari; la tesoreria a 13 settimane mostra una tensione a marzo
15 gennaio 2026 I debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni superano quelli non scaduti (art. 3, c. 4, lett. b)
20 gennaio 2026 Deposito dell’istanza di composizione negoziata, con richiesta di misure protettive
27 gennaio 2026 Nomina dell’esperto (quinto giorno lavorativo)
29 gennaio 2026 Accettazione dell’esperto (secondo giorno lavorativo)
30 gennaio 2026 Pubblicazione nel registro delle imprese; deposito del ricorso per la conferma delle misure lo stesso giorno
Febbraio 2026 Udienza e conferma delle misure protettive per 120 giorni
Marzo-maggio 2026 Presentazione del piano a scenari; tavolo bancario comune; accordo con il fornitore di gas su un piano di rientro dello scaduto
Maggio 2026 Proroga delle misure protettive nei limiti di legge
14 luglio 2026 Sottoscrizione di un accordo con banche e fornitori strategici, con relazione dell’esperto sull’idoneità ad assicurare la continuità per almeno due anni
28 luglio 2026 Scadenza dei 180 giorni dall’accettazione: l’accordo è già firmato

Risultato: il servizio del debito annuo scende da 4.870.000 € a 3.640.000 €, con moratoria sulla quota capitale per diciotto mesi. Nello scenario di stress la copertura sale da 0,75 a circa 1,01 (3.668.812 / 3.640.000). Le forniture di gas non si interrompono, il personale è gestito con la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, i distributori americani non percepiscono discontinuità.

Calendario B — l’impresa che lascia correre

Data Evento
31 ottobre 2025 Stesso calo degli ordini USA; la direzione lo considera congiunturale
Novembre 2025 – gennaio 2026 Nessun budget a scenari; si pagano le banche e si rinviano fornitori e contributi
15 gennaio 2026 Superata la soglia sui debiti verso fornitori; nessuna iniziativa
16 marzo 2026 La banca capofila comunica il recesso dagli affidamenti a breve
21 aprile 2026 Un fornitore di smalti ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
18 maggio 2026 Pignoramento presso terzi sui crediti verso clienti europei
9 giugno 2026 Un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale
23 giugno 2026 L’impresa deposita, in ritardo, l’istanza di composizione negoziata
Luglio 2026 L’esperto valuta le prospettive di risanamento con una cassa ormai esaurita e un rapporto di fiducia compromesso con i creditori

Risultato: le stesse leve del calendario A (moratoria, allungamento, accordo con il fornitore di gas) sono molto più difficili da ottenere. Se l’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento, l’istanza viene archiviata e il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale torna al centro della scena. Per gli amministratori si apre anche il fronte della responsabilità per il ritardo.

Lo scarto tra i due calendari non dipende dal dazio, che è identico: dipende da quando l’impresa ha agito. Nel calendario A, al 30 gennaio 2026 l’impresa è protetta e sta negoziando; nel calendario B, alla stessa data non ha ancora riconosciuto la crisi.

I binari paralleli: come cambia la timeline se l’impresa attiva un rimedio diverso

Non tutte le crisi da export percorrono la stessa strada. Ecco come cambia il calendario a seconda dello strumento.

Il binario stragiudiziale puro

Se il problema è circoscritto a una o due banche, l’impresa può negoziare una moratoria bilaterale senza attivare il Codice della crisi. Tempi: poche settimane. Limiti: nessuna protezione dalle azioni esecutive di altri creditori, nessuna esenzione dalla revocatoria se la crisi peggiora. È un binario adatto alla fase dei mesi 1-3, non oltre.

Il binario del piano attestato

Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) richiede un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il vantaggio è l’esenzione dalla revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano. Il limite è l’assenza di misure protettive. Tempi: dipendono dalla durata dell’attestazione; non ci sono termini processuali.

Il binario degli accordi di ristrutturazione

Con l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, l’impresa può chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII); la soglia scende al 30% per gli accordi agevolati (art. 60), a determinate condizioni, mentre l’accordo ad efficacia estesa (art. 61) consente di estendere gli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria. Le misure protettive possono essere chieste anche in questa sede. Tempi: quelli del giudizio di omologazione.

Il binario del concordato in continuità

Il concordato in continuità (artt. 84 ss. CCII) è lo strumento più incisivo: consente di suddividere i creditori in classi, di superare il dissenso di alcune classi con la ristrutturazione trasversale, di proseguire i contratti essenziali. Il calendario si allunga: domanda, eventuale termine per il deposito di piano e proposta, ammissione, voto, omologazione. È il binario adatto quando il debito è troppo elevato per un accordo e la mappa dei consensi è frammentata.

Il binario della continuità indiretta

Quando il risanamento passa per l’ingresso di un investitore, anche estero, o per il trasferimento dell’azienda a una nuova società, la continuità diventa indiretta. Il calendario si arricchisce della fase di ricerca e selezione dell’acquirente, con le garanzie di competitività previste dalla legge. Per un’impresa ceramica, l’interesse di un gruppo con stabilimenti negli Stati Uniti a rilevare un marchio italiano può essere una soluzione: il dazio, paradossalmente, rende più appetibile chi può offrire produzione locale e brand europeo insieme.

Il binario della liquidazione

Se nessuna soluzione è praticabile, il binario finale è la liquidazione: il concordato semplificato per la cessione dei beni (entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto), il concordato liquidatorio o la liquidazione giudiziale. Anche in questo caso il tempo conta: un’azienda ceduta in funzionamento vale molto più di impianti fermi.

Le 5 finestre critiche

  1. Il primo trimestre dopo il cambio di aliquota: aggiornare il budget di tesoreria a dodici mesi su più scenari. Chi lo fa qui decide con mesi di anticipo; chi lo rinvia scopre la crisi dagli estratti conto.
  2. Il superamento della prima soglia dell’art. 3, comma 4, CCII: 90 giorni per i fornitori, 60 per le banche, 30 per le retribuzioni. È il momento oltre il quale l’inerzia diventa un rischio personale per gli amministratori.
  3. La segnalazione del collegio sindacale e il termine, non superiore a 30 giorni, per rispondere. È l’ultima occasione per scegliere il percorso con calma, prima che lo scelgano i creditori.
  4. Il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza: il deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive. Mancare questo termine significa perdere la protezione nel momento in cui serve di più.
  5. Il 180° giorno dall’accettazione dell’esperto e i 60 giorni dalla relazione finale. Chi arriva a queste scadenze senza uno sbocco deciso rischia di vedersi chiudere le porte della soluzione negoziata.

Le domande sul tempo

Possiamo ancora accedere alla composizione negoziata se abbiamo già superato da mesi le soglie dell’art. 3?

Sì, il superamento degli indicatori non preclude l’accesso. Il presupposto è lo squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza e la ragionevole perseguibilità del risanamento. Il ritardo, però, rende le trattative più difficili e può avere conseguenze sulla responsabilità degli amministratori. Se nel frattempo è stato depositato un ricorso per la liquidazione giudiziale, l’istanza resta possibile, ma l’esperto valuterà con particolare attenzione le prospettive.

Quanto dura, in tutto, una composizione negoziata?

L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione, prorogabili per non oltre altri 180 alle condizioni di legge. Le misure protettive, se richieste, durano da 30 a 120 giorni, con un massimo complessivo di 240 giorni, e comunque entro il limite generale di dodici mesi fissato dall’art. 8 CCII.

Il dazio americano può cambiare di nuovo mentre siamo in trattativa: dobbiamo rifare il piano?

Non necessariamente, se il piano è stato costruito su scenari. È proprio questo il vantaggio della sensitività: un cambio di aliquota rientra in uno scenario già simulato e attiva le misure previste. Se invece l’evento è fuori da tutti gli scenari, il piano va aggiornato e, se la trattativa è ancora aperta, ridiscusso con l’esperto e i creditori.

Ad agosto le trattative si fermano?

La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale, e i suoi termini (come i 180 giorni dell’incarico) non seguono la logica della sospensione feriale dei termini processuali, che riguarda il periodo dal 1 al 31 agosto. Per i procedimenti davanti al tribunale, compresi quelli sulle misure protettive, occorre verificare la disciplina specifica del Codice della crisi: è prudente non contare sulla pausa estiva per guadagnare tempo.

Quanto tempo abbiamo per presentare il concordato semplificato dopo la relazione finale?

Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 25-sexies CCII. È un termine da segnare sul calendario fin dall’avvio delle trattative.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono.

Mesi 1-3: i segnali ignorati e le loro conseguenze

Cass. pen., Sez. V, 18 settembre 2026, n. 33938. Il ritardo nel richiedere l’apertura della procedura concorsuale, quando ha aggravato il dissesto della società, può integrare la bancarotta semplice. Rilevanza: è la conseguenza più grave dell’inerzia dopo il superamento degli indicatori di allarme.

Cass. pen., Sez. V, 25 settembre 2026, n. 34569. La Corte ha esaminato una vicenda di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose in cui rilevavano la cessione di un ramo d’azienda e il mancato pagamento sistematico di imposte e contributi. Rilevanza: mostra perché la strategia di “pagare solo le banche e rinviare l’erario” è pericolosa nei mesi della tensione di cassa.

Cass., Sez. I, 17 agosto 2026, n. 24669. Pronuncia sulla revocatoria dei pagamenti effettuati nel periodo sospetto da una società per azioni poi ammessa all’amministrazione straordinaria, in relazione al rimborso di un finanziamento in pool. Rilevanza: i pagamenti selettivi alle banche prima della procedura possono essere rimessi in discussione.

Giorno 0 e misure protettive

Cass., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. La Corte ha riconosciuto un’ammissibilità “incidentale” dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e delle misure protettive in pendenza di una domanda di concordato. Rilevanza: delimita il rapporto tra percorso negoziale e strumenti giudiziali già avviati, con riflessi sulla scelta del momento in cui depositare l’istanza.

Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109. Inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’annullamento di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il riesame aveva escluso il pericolo nel ritardo valorizzando l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati economici positivi. Rilevanza: il percorso negoziale può incidere anche sulle valutazioni cautelari penali.

Giorni 30-180: il piano e la sua finanza

Cass., Sez. I, 11 maggio 2026, n. 13672. La disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci (art. 2467 c.c.) è stata applicata anche a canoni non riscossi. Rilevanza: il sostegno dei soci all’impresa in difficoltà deve essere strutturato con attenzione, preferibilmente attraverso le autorizzazioni dell’art. 22 CCII.

Cass., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7005. La Corte si è pronunciata sulla prededuzione del credito della società che aveva redatto la due diligence contabile per l’ammissione al concordato preventivo. Rilevanza: incide sul fabbisogno finanziario e sulla gerarchia dei pagamenti da indicare nel piano.

Cass., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960. Interpretazione del valore di liquidazione di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), CCII nel concordato in continuità indiretta. Rilevanza: il valore di liquidazione fissa la soglia di convenienza che il piano deve superare per i creditori dissenzienti.

Giorni 180-360: l’esito

Cass., Sez. I, ord. 8 luglio 2026, n. 22931. Individuazione dei requisiti per configurare il concordato preventivo in continuità indiretta. Rilevanza: decisiva quando l’uscita dalla crisi passa per un investitore o per il trasferimento dell’azienda.

Cass., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. Applicabilità al concordato in continuità del meccanismo di superamento del dissenso dei creditori pubblici previsto dal previgente art. 88, comma 2-bis, CCII. Rilevanza: per molte imprese del distretto il debito tributario e contributivo accumulato nei mesi della crisi è una componente rilevante della proposta.

Cass., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Nel concordato minore, nella versione dell’art. 74 CCII anteriore al correttivo, il contenuto libero della proposta non consente di derogare alla parità di trattamento dei creditori. Rilevanza: riguarda le imprese minori dell’indotto ceramico che scelgono questo strumento.

Lo scenario liquidatorio

Cass., Sez. I, 30 settembre 2026, n. 26010. Pronuncia sull’ammissione al passivo dei crediti derivanti da mutuo fondiario, con riguardo agli interessi successivi all’apertura della procedura e ai limiti della prelazione ipotecaria. Rilevanza: aiuta a stimare che cosa otterrebbero le banche in caso di liquidazione, dato indispensabile per costruire un’alternativa negoziale più conveniente.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene alla tappa in cui l’impresa si trova, con strumenti diversi a seconda del punto del calendario.

  1. Se sei al mese 0-3: ricostruiamo il budget di tesoreria a dodici mesi su tre scenari di ricavo, separando l’effetto dazio, l’effetto cambio e l’effetto costi energetici ed ETS, e confrontiamo i risultati con gli indicatori dell’art. 3, comma 4, CCII.
  2. Se gli indicatori sono già superati: verifichiamo l’adeguatezza degli assetti organizzativi ai sensi dell’art. 2086 c.c. e predisponiamo la documentazione che dimostra l’attivazione tempestiva dell’organo amministrativo.
  3. Se il collegio sindacale ha segnalato: redigiamo la risposta motivata entro il termine assegnato, con l’indicazione delle iniziative intraprese e del percorso prescelto.
  4. Prima del giorno 0: compiliamo la lista di controllo particolareggiata ed eseguiamo il test pratico, preparando la relazione sull’attività e il piano finanziario a sei mesi da allegare all’istanza.
  5. Al giorno 0 e nei giorni successivi: depositiamo l’istanza sulla piattaforma e, se richieste, il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, con le eventuali istanze cautelari.
  6. Durante le misure protettive: interveniamo nei confronti dei fornitori di gas ed energia per far valere il divieto di risoluzione e di rifiuto dell’adempimento dei contratti pendenti per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori.
  7. Tra il 30° e il 180° giorno: costruiamo con i commercialisti dello staff il piano a scenari, con trigger di revisione, covenant calibrati sullo scenario prudente e meccanismi di condivisione dei flussi eccedenti.
  8. Sul fronte SACE e SIMEST: esaminiamo le condizioni di garanzia e di finanziamento per individuare cause di revoca o decadenza, consensi necessari e collocazione dei crediti nel piano.
  9. Alla conclusione delle trattative: scegliamo e redigiamo lo strumento di uscita, dal contratto con i creditori all’accordo di ristrutturazione, al concordato in continuità, rispettando i termini, compresi i 60 giorni per il concordato semplificato.
  10. Dopo l’omologazione o la firma: monitoriamo gli scostamenti e prepariamo le modifiche del piano prima che l’inadempimento si consumi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un articolo dedicato alla crisi di un’impresa industriale esportatrice, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, i tempi della piattaforma, le aspettative dell’esperto al primo incontro e il modo in cui un piano viene valutato al tavolo delle trattative. È la competenza che permette di preparare l’impresa al percorso con il linguaggio e i numeri che quel percorso richiede.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: se una misura protettiva viene revocata, se un’omologazione viene impugnata, se un creditore propone opposizione, la linea difensiva è gestita dallo stesso avvocato cassazionista che l’ha impostata, senza dispersioni.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, permette di affrontare contemporaneamente il piano industriale, la rinegoziazione con le banche, i debiti tributari e contributivi, le posizioni SACE e SIMEST.

Il tempo, prima di tutto

Il dazio americano ha cambiato i listini di un intero distretto, ma non ha cambiato la regola di fondo del Codice della crisi: chi riconosce lo squilibrio quando compare ha a disposizione strumenti che, mesi dopo, non sono più praticabili. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’impresa in crisi, ed è anche la più sprecata. Un piano a scenari costruito al terzo mese vale molto più dello stesso piano costruito al dodicesimo.

Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia perché il suo strumento principale, la composizione negoziata, è l’ambito dell’abilitazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; e perché un piano che deve reggere ai cambi di aliquota, alle rinegoziazioni bancarie e ai debiti con l’erario richiede il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Analizzeremo la posizione della tua impresa, verificheremo in quale tappa del calendario ti trovi e costruiremo la strategia adatta a quel momento.

📩 Non lasciare che sia il calendario dei creditori a decidere per la tua impresa: contatta lo Studio Monardo, i riferimenti completi sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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