Come vengono trattati l’IMU, la TARI e gli altri tributi comunali quando un’impresa deposita una domanda di concordato preventivo? Possono essere ridotti oppure vanno pagati per intero? E se il Comune non è d’accordo con la proposta? Sono le domande che si fa l’imprenditore che ha accumulato arretrati con l’ente locale e valuta lo strumento. Ad agosto 2026 il quadro è cambiato in modo rilevante: il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) ai tributi di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Ne è nata una vera scelta tra più strade, ognuna con una logica propria.
Non esiste un trattamento dei tributi locali valido per ogni concordato, ed è proprio questo il punto: la soluzione corretta dipende dal peso del debito verso il Comune, dal valore che l’ente ricaverebbe in liquidazione, dal tipo di concordato e dalla posizione che l’ente assume al voto. Questa guida mette a confronto le strade che il diritto vigente consente davvero, senza tifare per nessuna. Per ciascuna indica vantaggi, rischi e profili ideali.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione precisa, che si può verificare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la qualifica che lavora proprio sulle trattative tra impresa in difficoltà e creditori, enti pubblici compresi. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due competenze che servono quando un piano concordatario deve misurarsi con crediti d’imposta locali privilegiati. Come avvocato cassazionista, infine, può seguire la scelta fatta nel piano fino all’ultimo grado di giudizio.
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Il terreno comune: cosa sono i tributi locali per il concordato
Prima di confrontare le opzioni bisogna fissare alcuni concetti che valgono per tutte. Sono pochi, ma decidono quasi tutto.
La natura del credito del Comune
L’IMU, la TARI, l’imposta di soggiorno, i canoni per pubblicità e occupazione di suolo pubblico e gli altri tributi gestiti direttamente dagli enti territoriali danno vita a crediti che il codice civile assiste con un privilegio generale sui beni mobili del debitore (art. 2752, comma 4, c.c., che richiama i tributi degli enti locali previsti dalle leggi sulla finanza locale). Il Comune, quindi, non è un creditore chirografario qualunque: in una liquidazione viene pagato prima dei creditori senza prelazione, ma solo sul ricavato dei beni mobili e secondo l’ordine dei privilegi fissato dal codice.
Il rovescio della medaglia è che questo privilegio vale in base a quanto c’è da distribuire. Se l’attivo mobiliare dell’impresa è modesto (magazzino ridotto, crediti commerciali difficili da incassare, attrezzature datate), e se davanti al Comune vengono creditori di grado poziore come lavoratori e professionisti, il privilegio rischia di essere quasi vuoto. Quanto vale davvero il privilegio del Comune lo dice la stima di quanto l’ente incasserebbe in liquidazione, non l’etichetta “privilegiato”.
La regola generale sui privilegiati nel concordato
Il CCII ammette che i creditori privilegiati non siano pagati per intero. Serve però che il piano assicuri loro almeno quanto ricaverebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, tenuto conto del valore di mercato, e che questo sia attestato da un professionista indipendente (art. 84, comma 5, CCII). La parte di credito che resta scoperta degrada a chirografo e va trattata come tale, di regola in una classe.
Va poi distinto il concordato in continuità aziendale da quello liquidatorio. Nel primo il valore di liquidazione si distribuisce secondo la graduazione delle prelazioni, mentre il valore eccedente generato dalla prosecuzione dell’attività può essere ripartito con la regola della priorità relativa (art. 84, comma 6, CCII). Nel secondo valgono regole più rigide sull’ordine dei pagamenti e sull’apporto di risorse esterne. Come vedremo, la distinzione pesa anche sul trattamento dell’IMU.
Chi vota e chi no
I creditori privilegiati soddisfatti integralmente non votano. Votano invece per la parte di credito degradata a chirografo, o per l’intero se rinunciano alla prelazione (art. 109 CCII). La posizione del Comune al voto dipende dunque da come il piano tratta il suo credito: se paga tutto, l’ente resta fuori dal voto; se falcidia, l’ente diventa un votante e il suo dissenso può pesare.
Cosa è cambiato con il D.Lgs. 147/2026
Fino all’11 agosto 2026 la transazione fiscale dell’art. 88 CCII riguardava soltanto i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e i contributi previdenziali e assicurativi. Per i tributi locali restava la disciplina ordinaria sui privilegiati. Lo stralcio era possibile nel concordato preventivo, ma senza alcun meccanismo di omologazione forzosa che superasse il dissenso del Comune. In più restavano incertezze pratiche su chi, dentro l’ente, avesse il potere di aderire.
L’art. 4 del D.Lgs. 147/2026 estende la transazione fiscale ai crediti tributari di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Non crea una disciplina autonoma: applica le regole già previste per i tributi erariali e contributivi, con le dovute differenze. La competenza a sottoscrivere o votare spetta al soggetto individuato dall’ordinamento del singolo ente; se più enti amministrano tributi diversi, ciascuno decide per conto proprio. Le modifiche toccano, tra gli altri, gli artt. 23 (composizione negoziata), 63 (accordi di ristrutturazione), 64-bis (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), 88 (concordato preventivo), 245 (concordato nella liquidazione giudiziale) e 284-bis (transazione fiscale di gruppo). IRAP e addizionali erariali restano nella disciplina dei tributi erariali.
Quali crediti del Comune entrano davvero nel concordato
Un passaggio preliminare viene spesso dato per scontato, e invece condiziona tutte le opzioni: stabilire quali crediti dell’ente sono concorsuali e quali no. Il confronto tra le tre strade riguarda soltanto i tributi locali sorti prima del deposito della domanda. L’IMU che matura durante la procedura sugli immobili dell’impresa, e la TARI relativa ai locali che continuano a essere utilizzati, seguono una logica diversa. Nel concordato in continuità l’impresa prosegue l’attività e questi tributi vanno di regola pagati alle scadenze. Se sorgono in occasione o in funzione della procedura, possono assumere natura prededucibile ai sensi dell’art. 6 CCII. Un piano che dimentica il flusso dei tributi correnti presenta una fattibilità solo apparente, e l’attestatore è tenuto a rilevarlo.
All’interno dei crediti anteriori occorre poi distinguere tre categorie:
- crediti definitivi, già accertati con atti non più impugnabili o confermati da pronunce passate in giudicato;
- crediti contestati, oggetto di ricorso pendente davanti alla Corte di giustizia tributaria, per i quali il piano deve indicare come intende trattarli in caso di esito sfavorevole, tipicamente con un accantonamento prudenziale;
- crediti potenziali, relativi ad annualità non ancora accertate ma ancora accertabili, che l’ente può far valere nei termini di legge. Per i tributi locali il termine ordinario per notificare l’avviso di accertamento scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, comma 161, L. 296/2006).
La qualificazione incide direttamente sul confronto. Pagare per intero un credito che in parte è prescritto o infondato è un errore che nessuna transazione successiva può correggere, mentre falcidiare un credito che il Comune non ha ancora accertato richiede di stimarne l’importo con criteri difendibili.
Gli effetti della domanda sulle azioni del Comune
Dal 2020 l’IMU e gli altri tributi locali si riscuotono di regola con l’avviso di accertamento esecutivo (art. 1, comma 792, L. 160/2019): decorso il termine per il pagamento, l’atto consente di procedere senza notificare una cartella. Per l’impresa in crisi il rischio pratico è proprio questo: il Comune può arrivare al pignoramento presso terzi dei crediti commerciali o del conto corrente in tempi brevi.
La domanda di accesso al concordato con la richiesta di misure protettive cambia lo scenario. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 54 CCII, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il Comune, sotto questo profilo, è un creditore anteriore come gli altri: le misure protettive lo riguardano a prescindere dall’opzione che il piano sceglierà per il suo credito. Questo dato vale per tutte e tre le strade e spiega perché, nella tabella di confronto, la riga sugli effetti dell’esecuzione mostra poche differenze tra le opzioni. Va però ricordato che le misure protettive hanno una durata limitata e possono essere revocate. L’ente resta inoltre libero di svolgere attività di accertamento, che non è un’azione esecutiva.
Il rapporto con gli altri crediti pubblici
Il credito del Comune raramente è l’unico credito pubblico nel passivo. Accanto all’IMU ci sono quasi sempre IVA, ritenute, IRES o IRAP e contributi INPS. Dopo il D.Lgs. 147/2026 il piano può contenere una proposta di transazione unitaria nei confronti di più enti. Ciascun ente, però, valuta e decide autonomamente sulla propria parte. Questo produce due conseguenze da soppesare.
La prima riguarda la coerenza dei trattamenti: il piano deve rispettare l’ordine dei privilegi tra crediti pubblici di grado diverso e non può riservare al Comune un trattamento che ne alteri la posizione rispetto a creditori di grado inferiore o equivalente senza giustificazione. La seconda riguarda le maggioranze: se il Comune e l’Agenzia delle Entrate confluiscono nella stessa classe, la loro posizione al voto si intreccia, come mostrerà la seconda simulazione. Guardare all’IMU isolata dal resto dei crediti pubblici porta quasi sempre a sopravvalutare o a sottovalutare il peso del Comune.
Il correttivo del 2024 come cornice
La novità del 2026 si innesta sull’art. 88 come riscritto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo-ter). Quel correttivo ha ridefinito le condizioni dell’omologazione forzosa sui crediti pubblici, con regole specifiche per il concordato in continuità. La Cassazione, con la sentenza n. 15593 del 21 maggio 2026, ha già precisato che il regime anteriore al correttivo non si estende alla ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. È un segnale chiaro: le regole sul cram down fiscale vanno lette nella versione vigente al momento del deposito e applicate con rigore, senza estensioni analogiche.
Su questo terreno comune si innestano tre strade praticabili per l’IMU e gli altri tributi locali:
- pagarli per intero, eventualmente con i tempi consentiti dal piano;
- ridurli con una transazione fiscale a cui il Comune aderisce;
- ridurli con una transazione fiscale che il tribunale omologa anche senza l’adesione dell’ente.
Opzione 1: pagare per intero i tributi locali
In cosa consiste
Il piano prevede il soddisfacimento integrale del credito del Comune per IMU, TARI e altri tributi, comprensivo di sanzioni e interessi nella misura dovuta. Non c’è falcidia, quindi non c’è transazione fiscale. Il credito resta privilegiato e il Comune, essendo soddisfatto per intero, non vota. Integrale non vuol dire per forza immediato: nel concordato in continuità il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei privilegiati nei limiti dell’art. 86 CCII, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni gravati dalla prelazione. L’eventuale dilazione deve però tenere conto degli effetti che produce sul diritto di voto.
Quando ha senso: tre scenari
- Debito locale contenuto rispetto al passivo totale. Un’impresa con 1,8 milioni di passivo e 22.000 euro di IMU arretrata guadagna poco dallo stralcio dell’IMU e si espone a una trattativa in più. Il gioco può non valere la candela.
- Attivo mobiliare capiente. Se in liquidazione il privilegio del Comune verrebbe soddisfatto quasi per intero, l’art. 84, comma 5, consentirebbe comunque una riduzione minima. Il beneficio di una falcidia è quindi marginale.
- Rapporto continuativo con l’ente. Un’azienda alberghiera che riscuote l’imposta di soggiorno, un esercizio che occupa suolo pubblico o un’attività con concessioni comunali possono preferire non aprire un contenzioso con l’ente da cui dipende l’operatività quotidiana.
Come si esegue in sintesi
Il piano indica il credito del Comune, verificato sugli avvisi di accertamento, sugli estratti di ruolo e sulle ingiunzioni. Ne prevede il pagamento integrale con le relative scadenze e dimostra, con l’attestazione, che le risorse ci sono. Se è prevista una dilazione, bisogna verificare che sia compatibile con le regole sui privilegiati e valutare se faccia nascere un diritto di voto per il pregiudizio da ritardo.
I vantaggi motivati
- Semplicità procedurale: il Comune non vota, quindi nessuna maggioranza da raggiungere sulla sua posizione.
- Minore esposizione al reclamo dell’ente: un creditore pagato per intero ha di regola scarso interesse a contestare l’omologazione.
- Prevedibilità: si evitano le incognite interpretative della disciplina appena introdotta nel 2026, ancora priva di prassi applicative consolidate.
I rischi e gli svantaggi onesti
A fronte di questo vantaggio va soppesato il costo: si paga tutto ciò che forse si potrebbe ridurre. Le risorse destinate all’integrale soddisfazione del Comune vengono tolte ai chirografari o alla continuità, e questo può rendere meno conveniente la proposta per le altre classi e quindi più difficile raggiungere le maggioranze. Una dilazione troppo ampia, inoltre, può essere contestata come trattamento non conforme alle regole sui privilegiati.
Pronunce a supporto
La giurisprudenza sul contenuto minimo della convenienza e sul rapporto con l’alternativa liquidatoria fa da sfondo anche a questa opzione. Il Tribunale di Piacenza, decreto del 26 novembre 2024, ha sottolineato che, una volta omologato, il concordato con transazione fiscale fissa in modo definitivo il debito tributario. È un effetto che chi sceglie il pagamento integrale non ottiene sul piano della certezza ma che, in cambio, non deve neppure negoziare.
Profilo ideale: impresa con debito verso il Comune marginale rispetto al passivo, attivo mobiliare capiente o rapporti operativi stretti con l’ente, per la quale la stabilità del piano vale più del risparmio sul tributo.
Opzione 2: ridurre i tributi locali con l’adesione del Comune
In cosa consiste
Il piano propone il pagamento parziale e/o dilazionato dell’IMU, della TARI e degli altri tributi locali attraverso la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, come estesa dal D.Lgs. 147/2026. La proposta va presentata all’ente competente e il Comune la valuta. Se aderisce, cioè vota favorevolmente per la parte degradata a chirografo, la riduzione entra nel concordato con il consenso del creditore pubblico. Resta fermo il limite di sostanza: la parte che il piano riconosce come privilegiata non può essere inferiore a quanto l’ente ricaverebbe in liquidazione (art. 84, comma 5, CCII), e la parte degradata deve avere un trattamento non deteriore rispetto agli altri chirografari di pari rango, nei termini che la disciplina della transazione fiscale prescrive.
Quando ha senso: tre scenari
- Debito locale significativo e attivo mobiliare povero. Una società immobiliare con 300.000 euro di IMU arretrata su immobili invenduti e un magazzino quasi nullo ha un privilegio, per il Comune, che vale poco in liquidazione. Ridurre l’IMU sposta risorse decisive sul piano.
- Ente con interlocutori disponibili e prassi deliberative chiare. Alcuni Comuni hanno già strutture e regolamenti per valutare proposte transattive. Alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo le ricostruzioni pubblicate, hanno ritenuto legittima l’adesione di un ente locale a stralci di tributi propri: questo può rassicurare i funzionari chiamati a firmare.
- Continuità aziendale che conviene al territorio. Se la prosecuzione dell’attività conserva posti di lavoro e base imponibile futura (TARI, IMU sui beni strumentali, imposta di soggiorno), l’ente ha un interesse proprio a far riuscire il piano.
Come si esegue in sintesi
La proposta di transazione va depositata con la domanda e comunicata all’ente secondo le modalità dell’art. 88. Va corredata dalla relazione del professionista indipendente che attesta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e la veridicità dei dati. Il Comune individua l’organo competente secondo il proprio ordinamento, esamina la proposta ed esprime il voto. L’elemento dirimente è la qualità dell’attestazione: è su quel documento che il funzionario fonda la propria responsabilità quando aderisce a uno stralcio.
I vantaggi motivati
- Risparmio reale sul debito locale, spesso consistente in presenza di sanzioni e interessi accumulati.
- Consenso del creditore pubblico, che riduce il rischio di reclami successivi e rafforza la stabilità dell’omologazione.
- Cristallizzazione del debito tributario locale una volta omologato il concordato, in linea con quanto affermato dal Tribunale di Piacenza nel 2024 per la transazione fiscale.
I rischi e gli svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è che il risultato dipende da una decisione dell’ente, che può tardare, essere negativa o semplicemente mancare. La disciplina è nuova e molti uffici comunali non hanno ancora una prassi: tempi istruttori lunghi possono scontrarsi con il calendario della procedura. Infine, dopo il 2026 la transazione è parte di un sistema con regole precise. Una proposta che non rispetti i parametri minimi rischia di non essere omologabile anche con l’adesione.
Pronunce a supporto
Sul tema delle soglie minime, la Cassazione, sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026, ha ritenuto applicabile anche alle proposte già depositate la regola dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023, che impone alle transazioni fiscali una soglia minima di pagamento, e ne ha escluso l’illegittimità costituzionale. Il caso riguardava i crediti erariali, ma il principio di fondo, cioè che il legislatore può fissare limiti minimi anche con effetto sulle procedure pendenti, va soppesato anche per i tributi locali.
Profilo ideale: impresa con un debito verso il Comune rilevante, un privilegio dell’ente “povero” in liquidazione e un interlocutore pubblico disposto a valutare nel merito un piano ben attestato.
Opzione 3: ridurre i tributi locali con l’omologazione forzosa
In cosa consiste
È la novità più incisiva del 2026. Se il Comune non aderisce, vota contro o non vota, il tribunale può comunque omologare il concordato preventivo e rendere vincolante la falcidia del tributo locale. Servono due condizioni, mutuate dall’art. 88 per i crediti erariali: l’adesione dell’ente deve essere determinante per raggiungere le maggioranze, e la proposta deve risultare conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione del professionista indipendente. In sostanza, il voto negativo o mancante dell’ente viene trattato come favorevole ai fini del calcolo delle maggioranze. Nel concordato in continuità occorre inoltre rispettare le condizioni specifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 per l’omologazione forzosa sui crediti pubblici.
Quando ha senso: tre scenari
- Ente silente. Il Comune non risponde entro i tempi della procedura, magari per mancanza di una prassi interna. Nel concordato preventivo il mancato voto non vale come assenso, quindi senza cram down l’inerzia dell’ente potrebbe far fallire le maggioranze.
- Dissenso non motivato da ragioni economiche. L’ente vota contro per prudenza burocratica, anche se l’attestazione dimostra che in liquidazione incasserebbe meno.
- Credito locale in posizione decisiva. In un concordato con poche classi, la classe in cui confluisce la parte degradata del credito comunale può spostare l’esito complessivo.
Come si esegue in sintesi
Il debitore deposita la proposta di transazione con la domanda e l’attestazione. Se l’ente non aderisce, nel giudizio di omologazione chiede al tribunale di accertare la determinanza dell’adesione e la convenienza della proposta. Il tribunale valuta questi presupposti sul piano oggettivo. Come ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, nel cram down fiscale in continuità il giudice confronta la proposta con la liquidazione giudiziale e non si interroga sulla “meritevolezza” del debitore.
I vantaggi motivati
- Superamento dell’inerzia o del dissenso dell’ente, finora il principale ostacolo pratico.
- Parità di trattamento con i crediti erariali: lo stesso piano può gestire in modo coerente IMU, IVA e contributi.
- Valutazione oggettiva del tribunale, ancorata a dati economici attestati.
I rischi e gli svantaggi onesti
A fronte di questi vantaggi, l’opzione è la più esposta. Il tribunale verifica in modo stringente la determinanza e la convenienza, e l’ente dissenziente può proporre opposizione e poi reclamo. La giurisprudenza sugli accordi di ristrutturazione mostra che il cram down non può diventare una scorciatoia: per la Cassazione, sentenza n. 4365 del 26 febbraio 2026, chiederlo senza un numero congruo di creditori aderenti integra un uso distorto dell’istituto. Le sentenze n. 5918 del 16 marzo 2026 e n. 31892 del 7 dicembre 2025 hanno ribadito che negli accordi serve comunque un’intesa reale con i creditori privati. Per i tributi locali c’è poi un’incertezza specifica: non è chiaro se la determinanza vada misurata sull’insieme dei crediti pubblici o ente per ente. Manca anche una disciplina transitoria esplicita.
Pronunce a supporto
Il Tribunale di Roma, decreto del 9 maggio 2023, ha ricondotto l’omologazione forzosa alla tutela del preminente interesse concorsuale rispetto al rifiuto degli uffici. La Cassazione n. 15593/2026 e la n. 10723/2026 delimitano rispettivamente il perimetro temporale e il contenuto del controllo giudiziale.
Profilo ideale: impresa con un piano solidamente attestato e conveniente per l’ente, ostacolata da un Comune inerte o contrario, il cui voto è effettivamente decisivo per le maggioranze.
Le tre strade messe alla prova dei numeri
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a vedere come cambiano i risultati applicando le tre opzioni agli stessi dati.
Simulazione A: lo stesso debito con tre esiti diversi
Dati di partenza (ipotesi): S.r.l. in continuità aziendale, passivo complessivo di 1.247.300 €. Debiti verso il Comune: IMU arretrata 48.730 € e TARI 12.415 €, per un totale di 61.145 € comprensivo di sanzioni e interessi. L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale il Comune, dopo i creditori di grado poziore, incasserebbe il 14% del proprio credito, cioè 8.560,30 €. Domanda depositata il 6 ottobre 2026.
- Opzione 1 (pagamento integrale): il piano destina 61.145 € al Comune, pagabili con la moratoria consentita dall’art. 86. L’ente non vota. Sulle altre classi restano 52.584,70 € in meno rispetto a una proposta che paghi all’ente il solo valore di liquidazione.
- Opzione 2 (transazione con adesione): il piano offre il 35% del credito locale, cioè 21.400,75 €. La quota fino a 8.560,30 € resta privilegiata; la differenza fino al 35% (12.840,45 €) è il trattamento della parte degradata, pari a 52.584,70 €, che ne esce pagata intorno al 24,4%. Il Comune vota per 52.584,70 € nella classe in cui la parte degradata confluisce. Se aderisce, il risparmio sul debito locale è di 39.744,25 €.
- Opzione 3 (cram down): stessa offerta del 35%, ma il Comune non vota. Se la classe che comprende il credito comunale degradato non raggiunge la maggioranza solo per l’assenza dell’ente, e l’attestazione dimostra che 21.400,75 € sono più di 8.560,30 €, il tribunale può omologare. Il risparmio teorico è lo stesso dell’opzione 2, ma passa per un vaglio giudiziale più severo.
Simulazione B: quando il voto del Comune è davvero determinante
Stessi dati. Il piano crea una classe “creditori pubblici e assimilati” con: Comune 52.584,70 € (parte degradata), Agenzia delle Entrate 96.212,00 € (parte degradata dell’IVA), un fornitore strategico 18.400,00 €. Totale crediti della classe ammessi al voto: 167.196,70 €.
- Votano a favore l’Agenzia (96.212,00 €) e il fornitore (18.400,00 €): 114.612,00 €, pari al 68,5% della classe. Il Comune non vota. Qui la maggioranza è raggiunta comunque: l’adesione del Comune non è determinante e la questione del cram down non si pone.
- Ipotesi alternativa: l’Agenzia vota contro. Restano favorevoli solo i 18.400,00 € del fornitore, pari all’11% della classe. Anche con l’adesione del Comune si arriverebbe a 70.984,70 €, cioè il 42,5%, sotto la maggioranza dei crediti ammessi al voto. L’adesione del Comune non basterebbe da sola: il cram down “comunale” non risolve il problema, e il debitore deve guardare all’omologazione forzosa sull’Agenzia o alla ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2.
La lezione è asciutta: la determinanza si calcola, non si presume. Tutto dipende dalla composizione della classe e dalla regola di maggioranza applicabile.
Simulazione C: procedura pendente alla data di entrata in vigore
Ipotesi: concordato preventivo depositato il 3 giugno 2026 con IMU per 27.968 €, trattata come privilegiata degradata secondo la disciplina ordinaria e senza transazione fiscale. Votazioni fissate a partire dal 19 ottobre 2026.
- Il D.Lgs. 147/2026 non contiene una norma transitoria esplicita. Secondo le prime letture si applica anche alle procedure pendenti al 12 agosto 2026 e non ancora omologate.
- Per avvalersene il debitore deve modificare la proposta. Le modifiche alla proposta sono ammesse fino a venti giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto (art. 105, comma 4, CCII), quindi in questa ipotesi entro il 29 settembre 2026.
- Se la modifica viene depositata in tempo, con attestazione aggiornata, il debitore può puntare anche sull’opzione 3. Se il termine è superato, resta la disciplina ordinaria. L’eventuale differimento delle votazioni dipende dal tribunale. Una finestra temporale mancata può chiudere un’opzione: è un dato da verificare subito sul calendario della procedura.
Il confronto in tabella
La tabella mette in fila gli elementi che la lettura delle tre sezioni ha già fatto emergere. Va letta in modo condizionale: ogni riga può pesare più o meno a seconda del caso. Sui costi compaiono solo quelli di giustizia previsti dalla legge, comuni a tutte le opzioni perché legati alla domanda di concordato e non alla scelta sui tributi locali.
| Criterio | Opzione 1 – Pagamento integrale | Opzione 2 – Transazione con adesione | Opzione 3 – Transazione con omologazione forzosa |
|---|---|---|---|
| Tempi | Legati al solo calendario della procedura | Dipendono anche dall’istruttoria interna dell’ente | Dipendono dal giudizio di omologazione, potenzialmente con opposizione |
| Complessità | Bassa | Media: proposta, attestazione, trattativa con l’ente | Alta: prova di determinanza e convenienza davanti al tribunale |
| Risparmio sul debito locale | Nessuno (solo eventuale dilazione) | Potenzialmente consistente | Potenzialmente consistente |
| Rischi in caso di esito negativo | Minimi sul fronte comunale; pressione sulle risorse per gli altri creditori | Voto contrario o mancante può compromettere le maggioranze | Diniego di omologazione se mancano i presupposti; reclamo dell’ente |
| Effetti sull’esecuzione | Misure protettive e divieto di azioni esecutive come per tutti i creditori anteriori | Idem; dopo l’omologazione il debito resta fissato nella misura concordata | Idem; l’effetto vincolante dipende dalla stabilità del decreto di omologazione |
| Reversibilità | Si può passare alla transazione modificando la proposta nei termini | Se l’ente nega, si può chiedere il cram down se ne ricorrono i presupposti | Bassa: se il tribunale nega, si torna a negoziare o si ripensa il piano |
| Costi di giustizia | Contributo unificato e oneri ordinari della domanda | Gli stessi | Gli stessi, più quelli di un eventuale reclamo |
Un’avvertenza di lettura: la riga “reversibilità” è quella che più spesso viene sottovalutata. Le tre opzioni non sono compartimenti stagni. Una proposta può nascere come transazione con adesione e trasformarsi, se l’ente resta silente, in richiesta di omologazione forzosa. Questo passaggio funziona solo se il piano e l’attestazione sono stati costruiti fin dall’inizio per reggere anche il vaglio del cram down.
I criteri per scegliere tra le tre strade
Non c’è una risposta unica. Ci sono però alcuni criteri concreti che, applicati con onestà ai dati dell’impresa, tendono a orientare la decisione. Vanno letti insieme: nessuno decide da solo.
Criterio 1: il peso relativo del debito locale
Se il debito verso il Comune è marginale rispetto al passivo complessivo, generalmente il pagamento integrale semplifica senza costare troppo. Se invece IMU e TARI arretrate rappresentano una quota significativa, tipica delle società immobiliari con immobili invenduti o delle imprese con grandi superfici produttive, lo stralcio può liberare risorse decisive. Il rovescio della medaglia è che proprio i debiti locali più alti attirano l’attenzione dell’ente e ne irrigidiscono la posizione.
Criterio 2: il valore effettivo del privilegio in liquidazione
L’elemento dirimente è la stima di quanto il Comune incasserebbe in liquidazione giudiziale. Se il privilegio generale mobiliare è sostanzialmente incapiente, la differenza tra ciò che l’ente riceverebbe e ciò che il piano offre è ampia, e la convenienza attestata diventa un argomento solido sia per l’adesione sia per il cram down. Se l’attivo mobiliare è capiente, l’art. 84, comma 5, CCII lascia poco spazio alla riduzione e l’opzione 1 torna competitiva.
Criterio 3: il tipo di concordato
Nel concordato in continuità la regola della priorità relativa sul surplus da continuità e la possibilità di ristrutturazione trasversale offrono margini maggiori, a fronte delle condizioni aggiuntive per l’omologazione forzosa sui crediti pubblici introdotte dal D.Lgs. 136/2024. Nel concordato liquidatorio l’ordine delle prelazioni pesa di più e il margine per falcidiare l’IMU si misura quasi interamente sul ricavato mobiliare. Il tipo di concordato non è un dettaglio: cambia le regole del confronto tra le opzioni.
Criterio 4: la posizione prevedibile dell’ente
Un Comune con regolamenti e prassi già orientati alle proposte transattive, o con precedenti favorevoli, rende più realistica l’opzione 2. Un ente con uffici sottodimensionati, o che ha già espresso chiusura, sposta l’attenzione sull’opzione 3, a condizione che il suo voto sia davvero determinante. Se l’adesione del Comune non serve alle maggioranze, il cram down sul suo credito non è uno strumento disponibile, e la strategia va cercata altrove.
Criterio 5: il calendario della procedura
Le date contano quanto i numeri. Per le procedure già pendenti al 12 agosto 2026 la possibilità di inserire una transazione sui tributi locali passa per una modifica della proposta nei termini dell’art. 105, comma 4, CCII. Per le nuove domande la proposta va predisposta prima del deposito, con attestazione dedicata. In composizione negoziata, se si sceglie di partire da lì, la proposta all’ente va collocata dentro la durata delle trattative e non a ridosso della scadenza.
Un fattore trasversale: cosa guarda il funzionario comunale
Ogni criterio fin qui esaminato va letto anche dal lato dell’ente, perché chi decide per il Comune risponde della propria scelta. Il funzionario o l’organo chiamato ad aderire a uno stralcio di tributi propri deve poter dimostrare, in caso di controllo, che la decisione era conveniente per le finanze pubbliche. È questa la ragione per cui le pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, richiamate nei commenti alla riforma, hanno un peso pratico notevole: offrono all’ente una cornice di legittimità per aderire.
Ne discendono alcune indicazioni operative, valide per tutte e tre le opzioni:
- una proposta comprensibile, che indichi per ciascun tributo la quota privilegiata, la quota degradata, la percentuale offerta e le scadenze;
- un confronto esplicito con l’alternativa liquidatoria, con i numeri dell’attestazione riportati in modo leggibile per un ufficio tributi e non solo per un tribunale;
- una ricostruzione del debito condivisibile, che eviti di mettere l’ente nella posizione di dover contestare gli importi prima ancora di valutare l’offerta;
- tempi compatibili con i suoi passaggi interni, che possono includere pareri dell’ufficio legale, del revisore o delibere di organi collegiali.
Il rovescio della medaglia è che anche una proposta costruita con cura può non essere votata in tempo. Proprio per questo la stessa documentazione che serve a ottenere l’adesione è quella che, in mancanza di adesione, dovrà convincere il tribunale nel cram down. L’opzione 2 e l’opzione 3 condividono quindi una parte consistente del lavoro preparatorio, mentre l’opzione 1 lo riduce al minimo. È un altro elemento da mettere sul piatto della bilancia.
Un criterio di prudenza: la stabilità dell’omologazione
C’è infine un criterio che attraversa gli altri: quanto si vuole che l’omologazione sia stabile? Un decreto di omologazione che non è stato contestato dal Comune è, di regola, meno esposto. Un decreto ottenuto con l’omologazione forzosa contro un ente che si è costituito e si è opposto può essere reclamato e, poi, portato in Cassazione. Per un’impresa in continuità che ha bisogno di certezze per finanziarsi, per partecipare a gare o per rinegoziare con le banche, la durata del contenzioso può pesare quanto la percentuale di stralcio. La convenienza di un’opzione non si misura solo alla data dell’omologazione, ma per tutto il tempo necessario a renderla definitiva.
Nelle scelte sui tributi locali dentro un concordato preventivo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo unisce la prospettiva dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) a quella dell’avvocato cassazionista che difende il piano fino all’ultimo grado.
Le domande di chi è ancora indeciso
Posso cambiare strada a metà procedura?
Entro certi limiti sì. La proposta può essere modificata fino a venti giorni prima dell’inizio delle votazioni (art. 105, comma 4, CCII), quindi si può passare dal pagamento integrale a una transazione, o viceversa, se l’attestazione viene aggiornata. Dopo quel termine i margini si restringono molto. Il passaggio dall’adesione al cram down, invece, non richiede di cambiare proposta: è il naturale sviluppo della stessa transazione se l’ente non aderisce, purché ne ricorrano i presupposti.
E se scelgo la strada sbagliata?
Le conseguenze sono diverse per ogni opzione. Con il pagamento integrale l’errore tipico è economico: si sono destinate al Comune risorse che sarebbero servite a convincere altre classi. Con la transazione l’errore tipico è procedurale: una proposta sotto le soglie, un’attestazione debole, un calcolo di determinanza sbagliato. In questo caso il rischio è il diniego di omologazione, con gli effetti che ne derivano sull’intera procedura. Il costo dell’errore non si misura solo in euro di tributo, ma nei mesi persi e nelle protezioni che si possono perdere.
Il Comune può bloccare da solo il concordato?
Prima del D.Lgs. 147/2026, nel concordato preventivo il dissenso o il silenzio dell’ente sulla parte degradata del credito poteva pesare senza un meccanismo specifico di superamento. Oggi il tribunale può omologare anche contro il voto o in mancanza di voto del Comune, se l’adesione è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione. Il Comune resta però legittimato a opporsi all’omologazione e poi a reclamare. Come ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 19810 del 17 luglio 2025, il creditore dissenziente può reclamare solo se si è costituito tempestivamente nel giudizio di omologazione depositando la propria memoria.
La TARI si tratta come l’IMU?
Sul piano della transazione fiscale sì: il D.Lgs. 147/2026 si riferisce ai tributi amministrati dagli enti territoriali, e le prime letture vi comprendono IMU, TARI, imposta di soggiorno e canoni comunali. Sul piano del privilegio bisogna verificare voce per voce la natura del credito e la norma che lo assiste, soprattutto per le entrate patrimoniali come i canoni, che non sempre hanno natura tributaria. Mettere tutto in un unico calderone “tributi comunali” è l’errore più frequente nella redazione del piano.
Le stesse regole valgono per il concordato minore?
No, non automaticamente. La Cassazione, sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che il concordato minore ha una propria disciplina dell’omologazione forzosa (art. 80, comma 3, CCII) e non richiama quella del concordato preventivo. Chi rientra nelle soglie del sovraindebitamento deve dunque fare un ragionamento diverso, anche sui tributi locali.
Le pronunce che orientano la scelta
Quella che segue è una rassegna delle pronunce più utili, raggruppate per l’opzione che ciascuna aiuta a valutare. Per ognuna sono indicati gli estremi, il principio in parole nostre e la rilevanza per il tema. Va detto con franchezza: sui tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026 non esistono ancora pronunce di legittimità specifiche. Gli orientamenti vanno quindi ricavati dalla giurisprudenza sulla transazione fiscale erariale e sul cram down, alla quale la nuova disciplina rinvia.
Pronunce che illuminano l’opzione 1 (pagamento integrale) e il quadro comune
1. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15593 del 21 maggio 2026.
Principio: nel concordato in continuità con transazione fiscale e contributiva non accolta dagli enti pubblici, le regole sull’omologazione forzosa anteriori al D.Lgs. 136/2024 non si estendono alla ristrutturazione trasversale prevista dall’art. 112, comma 2, CCII.
Rilevanza: conferma che il perimetro degli strumenti contro il dissenso pubblico è quello voluto dalla norma vigente al deposito. Chi sceglie il pagamento integrale evita questo terreno; chi sceglie la falcidia deve calibrarvi il piano.
2. Tribunale di Piacenza, decreto del 26 novembre 2024.
Principio: con l’omologazione del concordato la transazione fiscale fissa in modo definitivo l’ammontare complessivo del debito tributario dell’impresa.
Rilevanza: mostra il valore di certezza che la transazione offre e che il pagamento integrale non dà sul piano della definizione del debito. È un argomento da soppesare nel confronto tra opzione 1 e opzione 2.
Pronunce che illuminano l’opzione 2 (transazione con adesione)
3. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026.
Principio: la soglia minima di pagamento imposta alle transazioni fiscali dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023 si applica anche alle proposte depositate prima della conversione in legge, e questa portata retroattiva è compatibile con la Costituzione.
Rilevanza: rende evidente che le proposte di transazione si muovono dentro paletti legali che il giudice applica anche alle procedure pendenti. È un monito utile anche per le procedure in corso al 12 agosto 2026.
4. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19810 del 17 luglio 2025.
Principio: nel concordato preventivo il creditore che dissente può reclamare il decreto di omologazione solo se si è costituito nei termini nel relativo giudizio, depositando la memoria.
Rilevanza: per l’opzione 2 è decisivo sapere quando l’ente può ancora contestare. Un Comune che non aderisce e non si costituisce perde la via del reclamo.
5. Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 35840 del 3 novembre 2025.
Principio: il pagamento integrale del debito tributario attraverso una transazione fiscale in sede concorsuale esclude la confisca per i reati tributari, per ragioni di proporzionalità e per mancanza di una giusta causa.
Rilevanza: riguarda i tributi erariali e i reati del D.Lgs. 74/2000, non l’IMU. È utile però per capire il peso sistemico della transazione omologata, che la giurisprudenza tratta come un vero assetto del debito.
Pronunce che illuminano l’opzione 3 (omologazione forzosa)
6. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026.
Principio: nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale deve verificare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza un giudizio sulla meritevolezza del debitore.
Rilevanza: è la bussola del controllo giudiziale che il D.Lgs. 147/2026 estende ai tributi locali. Il piano deve vincere il confronto con la liquidazione sui numeri, non sulle intenzioni.
7. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4365 del 26 febbraio 2026.
Principio: negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, chiedere l’omologazione forzosa senza un numero adeguato di creditori aderenti costituisce un uso distorto dello strumento.
Rilevanza: pur riferita agli accordi, segnala che il cram down non può essere l’architrave di un piano privo di consenso. Vale anche quando il creditore “superato” è un Comune.
8. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5918 del 16 marzo 2026.
Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il cram down negli accordi di ristrutturazione presuppone un accordo effettivo con i creditori non pubblici, anche se in percentuali inferiori a quelle richieste.
Rilevanza: chiarisce che la determinanza va dimostrata su una base reale di consenso. È il punto su cui il nuovo regime dei tributi locali presenta l’incertezza più seria.
9. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025.
Principio: nella disciplina della legge fallimentare sugli accordi di ristrutturazione, il cram down richiede un accordo, anche numericamente insufficiente, con creditori anteriori; è inammissibile se aderiscono solo creditori il cui titolo nasce dalla procedura.
Rilevanza: rafforza il messaggio delle due pronunce precedenti. Il superamento del dissenso pubblico non sostituisce il consenso dei privati.
10. Tribunale di Roma, decreto del 9 maggio 2023.
Principio: l’omologazione forzosa serve a far prevalere l’interesse concorsuale complessivo sul rifiuto degli uffici fiscali di aderire alla transazione.
Rilevanza: esprime la ratio che il legislatore del 2026 ha esteso agli enti territoriali. È un argomento interpretativo utile quando il Comune dissente senza ragioni economiche.
11. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026.
Principio: il concordato minore ha una disciplina autonoma dell’omologazione forzosa all’art. 80, comma 3, CCII e non si applica il rinvio alle regole del concordato preventivo.
Rilevanza: delimita il campo. Chi pensa di gestire i tributi locali con il cram down del concordato preventivo deve prima verificare in quale procedura si trova.
Cosa può fare lo Studio Monardo sui tributi locali nel tuo concordato
Lo Studio Monardo non sceglie al posto dell’imprenditore: costruisce con lui gli elementi per una scelta informata e poi la difende. Questi sono gli strumenti concreti che mettiamo in campo.
- Ricostruiamo il debito verso ciascun ente territoriale, voce per voce: IMU, TARI, imposta di soggiorno, canoni. Incrociamo avvisi di accertamento, ingiunzioni, estratti di ruolo e versamenti per distinguere ciò che è dovuto, ciò che è prescritto e ciò che è contestabile.
- Qualifichiamo la natura di ogni credito, tributaria o patrimoniale, e verifichiamo il privilegio che lo assiste e il suo grado nell’ordine dell’art. 2752 c.c. e delle norme collegate.
- Stimiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il valore del privilegio comunale in liquidazione, così da sapere quanto margine offre davvero l’art. 84, comma 5, CCII.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto pagamento integrale, transazione con adesione e omologazione forzosa sugli stessi dati.
- Calcoliamo la determinanza del voto di ciascun ente in base alla composizione delle classi e alla regola di maggioranza applicabile, prima di decidere se puntare sul cram down.
- Redigiamo la proposta di transazione per l’ente territoriale e curiamo il dialogo con l’ufficio competente, fornendo la documentazione che il funzionario deve esaminare.
- Verifichiamo i tempi della procedura, compresa la finestra dell’art. 105, comma 4, CCII per le procedure pendenti al 12 agosto 2026, e organizziamo l’eventuale modifica della proposta.
- Coordiniamo il lavoro con l’attestatore, controllando che la relazione sulla convenienza contenga i dati necessari a sostenere sia l’adesione sia l’omologazione forzosa.
- Prepariamo la difesa nel giudizio di omologazione, rispondendo all’opposizione dell’ente e, se occorre, nel reclamo e nel ricorso per cassazione.
- Valutiamo strumenti alternativi o preliminari, come la composizione negoziata o l’accordo di ristrutturazione, quando il quadro dei tributi locali suggerisce un percorso diverso dal concordato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che lavora sulle trattative con i creditori, enti pubblici inclusi, e che oggi la transazione sui tributi locali rende centrale anche nel rapporto con il Comune. Accanto a essa conta la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta nel piano di concordato deve poter essere difesa nel giudizio di omologazione, nel reclamo e davanti alla Suprema Corte senza cambiare mani e senza cambiare linea, perché ogni argomento speso nel primo grado vincola quelli dei gradi successivi.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i primi curano qualificazione dei crediti, strategia processuale e rapporto con l’ente; i secondi lavorano su numeri, stime di liquidazione e dialogo con l’attestatore. Analizzeremo i tuoi dati, verificheremo ogni voce del debito locale e costruiremo la strategia più solida per il tuo piano, senza promettere esiti che dipendono anche dall’ente e dal tribunale.
In chiusura: una scelta che va fatta sui numeri
Il D.Lgs. 147/2026 ha cambiato le regole del gioco: IMU, TARI e gli altri tributi locali possono ora entrare a pieno titolo nella transazione fiscale del concordato preventivo, con la possibilità dell’omologazione forzosa. Più strade, però, significano anche più occasioni di sbagliare. La scelta tra pagamento integrale, transazione con adesione e omologazione forzosa dipende dal caso concreto: sbagliarla costa tempo, risorse e, a volte, la tenuta dell’intero concordato.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca all’incrocio tra le competenze certificate dell’Avvocato. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) lavora sulle trattative con i creditori, Comuni compresi. Come coordinatore di uno staff nazionale in diritto tributario padroneggia la qualificazione dei crediti fiscali locali. Come cassazionista può difendere la scelta fino all’ultimo grado.
📩 Prima che si chiuda la finestra per modificare la proposta, parliamone: i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo sono riportati al termine di questa pagina.
