Come Si Accede Alla Piattaforma Telematica Della Composizione Negoziata?

Il primo atto di una composizione negoziata della crisi non si deposita in cancelleria e non si consegna a mano allo sportello della Camera di commercio. Avviene davanti a uno schermo, su un indirizzo preciso: composizionenegoziata.camcom.it, la piattaforma telematica nazionale istituita dall’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e, da ultimo, dal correttivo-ter D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). Da quel login parte un orologio che non si ferma più: giorni lavorativi per la nomina dell’esperto, giorni lavorativi per la sua accettazione, un ricorso da depositare in tribunale lo stesso giorno della pubblicazione nel registro delle imprese, trenta giorni per un adempimento che, se dimenticato, cancella le protezioni ottenute.

Chi sa cosa succede dopo il login, e quando, agisce al momento giusto invece di subire la procedura. È questo il filo che tiene insieme la ricostruzione che segue, tappa per tappa.

La sequenza, in estrema sintesi, è questa:

  • prima del giorno zero: verifica dei presupposti, test pratico, lista di controllo;
  • la raccolta dei documenti richiesti dall’art. 17, comma 3, CCII;
  • il giorno zero: autenticazione con SPID, CIE o CNS, compilazione e invio dell’istanza;
  • entro cinque giorni lavorativi: la nomina dell’esperto da parte della commissione regionale;
  • entro due giorni lavorativi dalla comunicazione: l’accettazione dell’esperto e la pubblicazione nel registro delle imprese;
  • lo stesso giorno della pubblicazione: il ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive;
  • dal primo incontro al giorno 180 (prorogabile): trattative, relazione finale, esiti.

Perché scriviamo proprio di questo tema? Perché la composizione negoziata è la procedura costruita attorno alla figura dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa disciplinato dal D.L. 118/2021, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede esattamente questa qualifica. Conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, il protocollo di conduzione delle trattative e ciò che l’esperto si aspetta di trovare nella piattaforma consente allo Studio di preparare l’istanza dell’imprenditore nel modo in cui verrà letta, non nel modo in cui la si immagina dall’esterno.

📩 Il calendario della composizione negoziata comincia dal primo accesso: scrivici adesso, prima di cliccare su “invia” — tutti i recapiti dello Studio Monardo sono riportati in fondo a questa pagina.

La mappa del percorso: dalla prima schermata al contratto con i creditori

Il calendario della composizione negoziata ha una caratteristica che lo distingue da quasi tutte le altre procedure della crisi: per buona parte del suo svolgimento non c’è un giudice. La fase iniziale è interamente amministrativa e telematica, gestita dal sistema camerale per il tramite di Unioncamere sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il tribunale entra in scena solo se l’imprenditore chiede le misure protettive o cautelari, oppure autorizzazioni specifiche. È una procedura che i tribunali stessi hanno definito bifasica: una fase amministrativa sulla piattaforma e una fase giurisdizionale eventuale.

Questa doppia natura spiega perché i termini siano di tipo diverso. Alcuni sono termini “di ufficio”, rivolti alla Camera di commercio, alla commissione o all’esperto (cinque giorni lavorativi, due giorni lavorativi). Altri sono termini che gravano sull’imprenditore e che, se violati, producono conseguenze immediate e irreversibili: il deposito del ricorso lo stesso giorno della pubblicazione, la richiesta di pubblicazione del numero di ruolo entro trenta giorni.

La tabella che segue fotografa l’intera sequenza. Ogni riga corrisponde a una delle tappe sviluppate nelle sezioni successive.

Tappa Quando Cosa accade Norma Chi agisce
1 Prima del giorno 0 Verifica dei presupposti, test pratico, lista di controllo Artt. 12-13 CCII Imprenditore e consulenti
2 Giorni precedenti l’invio Raccolta documenti obbligatori (bilanci, situazione aggiornata a 60 giorni, certificati debiti, Centrale rischi non anteriore a tre mesi) Art. 17, c. 3, CCII Imprenditore
3 Giorno 0 Accesso con SPID/CIE/CNS, compilazione, firma digitale degli allegati, invio Art. 17, c. 1, CCII Legale rappresentante
3-bis Dal giorno 0 alla nomina Gestione dell’area riservata: invitati, controllo allegati, eventuale istanza di gruppo o dichiarazione successiva di misure Artt. 13, 16, 18, 25 CCII Legale rappresentante e professionisti invitati
4 Entro 5 giorni lavorativi Nomina dell’esperto da parte della commissione Art. 13, c. 6, CCII Commissione regionale
5 Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione Accettazione dell’esperto; pubblicazione nel registro imprese di istanza di misure e accettazione Artt. 17, c. 4, e 18 CCII Esperto, Camera di commercio
6 Stesso giorno della pubblicazione / entro 30 giorni Ricorso al tribunale per conferma delle misure; richiesta di pubblicazione del numero di ruolo Art. 19, c. 1, CCII Imprenditore
7 Entro 10 giorni dal deposito Decreto di fissazione dell’udienza; conferma per 30-120 giorni, proroghe fino a 240 complessivi Art. 19, cc. 3-5, CCII Tribunale
8 Dall’accettazione al giorno 180 Trattative, incontri, eventuali autorizzazioni e rinegoziazioni Artt. 16, 17, c. 7, 21-22 CCII Esperto, imprenditore, creditori
9 Giorno 180 e oltre Proroga fino a ulteriori 180 giorni; relazione finale; contratto, accordo o concordato semplificato entro 60 giorni Artt. 17, c. 7, 23, 25-sexies CCII Tutte le parti

Una precisazione prima di entrare nelle tappe: la piattaforma non è soltanto il canale di invio dell’istanza. È il luogo in cui l’esperto lavora, in cui i documenti restano consultabili, in cui si annotano gli sviluppi delle trattative. Chi pensa all’accesso come a un semplice “caricamento di file” sottovaluta il fatto che quella stessa area riservata accompagnerà l’impresa per mesi.

Prima del giorno zero: presupposti, test pratico e lista di controllo

Cosa succede

Il calendario reale non comincia con il login. Comincia settimane prima, quando l’imprenditore si accorge che i flussi di cassa non coprono più gli impegni dei mesi successivi. È in questa fase, che la legge non scandisce con termini, che si decide quasi tutto. La home page della piattaforma, consultabile anche senza autenticazione, mette a disposizione tre strumenti: il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, la lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano e il protocollo di conduzione della composizione negoziata. Il test si scarica come foglio di calcolo, accompagnato da istruzioni; la piattaforma precisa che non è un indicatore della crisi, ma una misura del grado di difficoltà del risanamento, ottenuta confrontando l’entità del debito che deve essere ristrutturato con i flussi finanziari liberi annui che l’impresa può destinare al suo servizio.

La norma

L’art. 12 CCII individua chi può accedere: l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. La composizione negoziata è accessibile anche a chi è già insolvente, purché l’insolvenza sia reversibile. L’art. 13 CCII istituisce la piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio, e prevede che su di essa siano pubblicati la lista di controllo, il test pratico e il protocollo, definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

L’impresa deve dunque essere iscritta nel registro delle imprese: è il presupposto materiale dell’accesso, perché la piattaforma riconosce il legale rappresentante incrociando la sua identità digitale con i dati camerali. Per le imprese “sotto soglia”, cioè con attivo, ricavi e debiti entro i limiti dimensionali dell’impresa minore (attivo patrimoniale fino a 300.000 euro, ricavi lordi fino a 200.000 euro, debiti anche non scaduti fino a 500.000 euro), il codice prevede una disciplina dedicata all’art. 25-quater, che conserva l’accesso alla composizione negoziata con alcuni adattamenti.

I termini che si attivano

In questa fase nessun termine di legge decorre. Ma il calendario ha già cominciato a correre per altre vie: i creditori possono notificare precetti, avviare pignoramenti, depositare ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale. Ogni giorno speso prima dell’invio dell’istanza è un giorno in cui l’impresa non gode di alcuna protezione. E c’è un vincolo che va controllato subito: l’istanza non può essere presentata in pendenza di un procedimento per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva, e il codice pone limiti temporali per chi abbia rinunciato di recente a tali domande o abbia già avuto una composizione archiviata. Verificare questi impedimenti prima del login evita un’istanza destinata a non avere seguito.

Cosa può fare l’imprenditore ora

È il momento in cui tutte le opzioni sono ancora aperte. L’imprenditore può:

  • eseguire il test pratico con dati depurati dalle componenti non ricorrenti, per capire se il debito da ristrutturare è sostenibile con i flussi attesi;
  • percorrere la lista di controllo e impostare un progetto di piano di risanamento, che diventerà un allegato obbligatorio;
  • verificare se esistono procedimenti pendenti (istanze di liquidazione giudiziale, precedenti domande di accesso a strumenti di regolazione) che precludono o condizionano l’accesso;
  • valutare se chiedere le misure protettive già con l’istanza, decisione che determina tutto il calendario successivo;
  • valutare se l’impresa fa parte di un gruppo e se convenga la composizione negoziata di gruppo dell’art. 25 CCII.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è considerare il test pratico un adempimento formale e compilarlo con dati “di speranza”. Il risultato finirà davanti all’esperto, che lo confronterà con i bilanci e con la situazione aggiornata. Un test che indica un risanamento agevole, smentito dai numeri allegati, mina la credibilità dell’impresa al primo incontro. Il secondo errore, speculare, è arrivare a questa fase troppo tardi, quando l’insolvenza è già conclamata e irreversibile: in quel caso la composizione negoziata non è più lo strumento adatto e la piattaforma diventa solo un modo per perdere tempo.

Quanto dura realmente

La legge non fissa durate per questa fase. Nella pratica, il tempo necessario dipende soprattutto dalla qualità della contabilità: un’impresa con contabilità aggiornata e controllo di gestione può completare test e impostazione del piano in pochi giorni; un’impresa con bilanci approvati in ritardo e situazioni infrannuali assenti può impiegare settimane. È tempo che va messo in conto fin dal primo segnale di squilibrio.

Nei giorni precedenti l’invio: il fascicolo documentale dell’art. 17

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una fase che molti sottovalutano: la costruzione del fascicolo. La piattaforma non accetta un’istanza priva degli allegati obbligatori, e ogni allegato deve rispettare requisiti tecnici precisi. Secondo le istruzioni operative pubblicate dal sistema camerale, i documenti vanno caricati in formato PDF con firma digitale PAdES o CAdES, e ciascun file deve avere una dimensione inferiore a 1 MB. Ne derivano conseguenze pratiche immediate: bilanci voluminosi, estratti della Centrale dei rischi e certificati vanno scansionati o convertiti con risoluzioni contenute, eventualmente suddivisi, e firmati digitalmente uno per uno.

La norma

L’art. 17, comma 3, CCII elenca la documentazione da inserire nella piattaforma al momento della presentazione dell’istanza. In sintesi:

Documento Contenuto e requisito temporale
Bilanci Ultimi tre esercizi, se non già depositati nel registro imprese; per chi non è tenuto, dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta
Situazione patrimoniale e finanziaria Aggiornata a data non anteriore a 60 giorni dalla presentazione
Progetto di piano e relazione Progetto di piano redatto secondo la lista di controllo; relazione chiara e sintetica sull’attività esercitata con piano finanziario per i sei mesi successivi e iniziative industriali previste
Elenco dei creditori Crediti scaduti e a scadere, con indicazione dei diritti reali e personali di garanzia
Dichiarazioni sui procedimenti Pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale o accertamento dello stato di insolvenza; assenza di domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi
Certificato unico dei debiti tributari Art. 364, c. 1, CCII
Situazione debitoria complessiva Richiesta all’agente della riscossione
Certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi Art. 363, c. 1, CCII
Estratto della Centrale dei rischi della Banca d’Italia Non anteriore a tre mesi dalla presentazione

La piattaforma prevede anche due caselle facoltative: il test pratico compilato e “altri allegati”, in cui inserire, per esempio, un piano già più strutturato, contratti rilevanti o la documentazione di una trattativa già avviata con un istituto di credito.

I termini che si attivano

Qui il calendario lavora al contrario: non sono termini che decorrono in avanti, ma finestre di validità all’indietro. La situazione patrimoniale deve essere aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’invio; l’estratto della Centrale dei rischi non deve risalire a più di tre mesi. Se l’invio slitta, i documenti “scadono”. Una situazione patrimoniale chiusa al 31 agosto è utilizzabile per un’istanza inviata entro la fine di ottobre; se l’istanza parte a metà novembre, va rifatta. I certificati dei debiti tributari e contributivi vanno richiesti con anticipo, perché i tempi di rilascio non dipendono dall’impresa.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra difensiva di questa fase è la completezza. L’imprenditore può:

  • predisporre un calendario inverso, partendo dalla data di invio desiderata e verificando che ogni documento sia entro la sua finestra di validità;
  • richiedere in parallelo, e non in sequenza, il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria presso l’agente della riscossione, il certificato contributivo e l’estratto della Centrale dei rischi;
  • costruire l’elenco dei creditori con la distinzione tra crediti scaduti e a scadere, perché è su quell’elenco che l’esperto individuerà le “parti interessate” da convocare;
  • verificare di disporre di un dispositivo di firma digitale funzionante e di una casella PEC attiva e presidiata.

Un dettaglio che ha un peso concreto: la distinzione dei creditori per categoria (dipendenti, fornitori, banche, erario, enti previdenziali) e l’indicazione delle garanzie non sono una formalità. Se l’imprenditore chiederà misure protettive “selettive”, cioè limitate ad alcuni creditori o categorie, quell’elenco sarà la base su cui costruire la richiesta.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è redigere la relazione e il piano finanziario a sei mesi come un documento descrittivo, privo di numeri verificabili. La giurisprudenza di merito è netta su questo punto quando le carte arrivano davanti al tribunale per la conferma delle misure: il Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023, ha negato la conferma a fronte di un piano di risanamento meramente embrionale e generico. Ciò che si carica il giorno zero è lo stesso materiale che il giudice esaminerà poche settimane dopo.

Quanto dura realmente

Con la documentazione contabile in ordine, la preparazione del fascicolo richiede in genere da una a tre settimane, in gran parte assorbite dall’attesa dei certificati e dalla redazione del progetto di piano. Le operazioni di conversione, compressione e firma dei file, se non pianificate, possono assorbire da sole un’intera giornata il giorno dell’invio.

Giorno 0: l’autenticazione, la compilazione e l’invio dell’istanza

Cosa succede

Siamo al giorno zero. Dalla home page di composizionenegoziata.camcom.it si clicca su “accedi al servizio” e ci si autentica con una delle identità digitali ammesse: SPID, CIE (carta d’identità elettronica) oppure CNS/token di firma digitale. Dopo il login si entra nell’area riservata dell’utilizzatore. Il soggetto abilitato a presentare l’istanza è il legale rappresentante dell’impresa: la piattaforma, attraverso il collegamento con il registro delle imprese, mostra le imprese di cui l’utente risulta rappresentante legale, e nella sezione dedicata alla nuova istanza si seleziona l’impresa proponente, con ragione sociale e codice fiscale.

La compilazione richiede di indicare, tra l’altro:

  • il fatturato dell’ultimo esercizio e il numero dei dipendenti;
  • se l’impresa rientra tra quelle “sotto soglia”;
  • la natura dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario;
  • se è stato svolto il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • se occorrono risorse finanziarie urgenti;
  • se si intendono chiedere le misure protettive;
  • se l’impresa appartiene a un gruppo.

La bozza può essere salvata ed eventualmente eliminata prima dell’invio. È poi disponibile la funzione per aggiungere un “nuovo invitato”, cioè uno o più professionisti (indicandone nome, cognome, codice fiscale e PEC) che potranno operare a supporto dell’imprenditore nell’area riservata. Il versamento dei diritti di segreteria previsti per la procedura avviene tramite pagoPA; secondo le indicazioni operative camerali, l’istanza può proseguire il suo iter in attesa del pagamento.

La norma

L’art. 17, comma 1, CCII stabilisce che l’imprenditore presenta l’istanza di nomina dell’esperto al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, mediante la piattaforma telematica nazionale. Non esiste un canale alternativo: niente PEC diretta alla Camera di commercio, niente deposito cartaceo. L’art. 18, comma 1, CCII consente di chiedere le misure protettive con la stessa istanza di nomina oppure con una dichiarazione successiva presentata con le medesime modalità.

I termini che si attivano

L’invio dell’istanza fa scattare il primo termine d’ufficio: quello della commissione per la nomina dell’esperto, che vedremo nella tappa successiva. Ma la scelta più importante del giorno zero è un’altra: se l’istanza contiene la richiesta di misure protettive, l’imprenditore deve essere pronto a depositare il ricorso in tribunale nel giorno, ancora ignoto, in cui l’istanza sarà pubblicata nel registro delle imprese. Questo significa che il ricorso ex art. 19 CCII va preparato fin d’ora, parallelamente all’istanza, e tenuto pronto per il deposito telematico.

Va anche ricordato un dato temporale ricavato dalla prassi giurisprudenziale: i tribunali che si sono pronunciati hanno escluso che la sospensione feriale dei termini processuali, che opera dal 1° al 31 agosto, si applichi alla durata delle misure protettive, in ragione dell’urgenza della procedura (in questo senso Trib. Torino, 22 agosto 2022, e Trib. Brescia, 5 agosto 2022, pronunce anteriori alle modifiche del 2022-2024 ma richiamate come riferimento). Un’istanza presentata a fine luglio non “guadagna” il mese di agosto.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Il giorno zero è l’ultimo momento utile per decidere la strategia di protezione. L’imprenditore può:

  • chiedere subito le misure protettive con l’istanza, e predisporre in parallelo il ricorso per la conferma;
  • non chiederle subito, riservandosi di presentare una dichiarazione successiva quando emerga un’azione esecutiva o un’istanza di liquidazione giudiziale;
  • invitare nell’area riservata i professionisti che lo assistono, così da condividere il fascicolo senza passaggi informali di documenti;
  • verificare che la PEC dell’impresa sia attiva e presidiata, perché è il canale su cui arriveranno le comunicazioni rilevanti.

È precluso, invece, presentare l’istanza tramite un soggetto diverso dal legale rappresentante con le credenziali di quest’ultimo: l’identità digitale è personale e il suo utilizzo da parte di terzi espone a responsabilità.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è chiedere le misure protettive “per sicurezza”, senza avere pronto il ricorso al tribunale. Il risultato è paradossale: le misure scattano con la pubblicazione e si estinguono quasi subito per omesso o tardivo deposito. Un secondo errore ricorrente è tecnico: file superiori al limite di dimensione, firme digitali non valide o in formato diverso da quelli ammessi, documenti scaduti rispetto alle finestre di validità. Tutti problemi che emergono proprio quando si vorrebbe inviare.

Quanto dura realmente

Con il fascicolo pronto, la compilazione e l’invio richiedono qualche ora. Senza preparazione, il giorno zero rischia di trasformarsi in una settimana di rinvii. Ed è proprio la settimana in cui un creditore può notificare l’atto che si voleva prevenire.

Dal giorno 0 alla nomina, dentro l’area riservata: chi vi accede, cosa vede, cosa può cambiare

Cosa succede

Sono passate poche ore dall’invio. L’istanza risulta trasmessa, ma l’area riservata della piattaforma non è una cassetta delle lettere chiusa: è uno spazio di lavoro che si popola progressivamente. Vi accede il legale rappresentante con la propria identità digitale; vi accedono i professionisti che egli ha indicato come invitati; vi accederà l’esperto non appena nominato e accettato l’incarico. Più avanti, durante le trattative, l’esperto potrà rendere consultabili alle parti interessate i documenti che ritiene utili, nel rispetto della riservatezza. Comprendere fin d’ora questa architettura cambia il modo in cui si preparano i file: ciò che si carica il giorno 0 non resta tra l’imprenditore e la Camera di commercio, ma diventa la base informativa condivisa dell’intera procedura.

La norma

L’art. 13 CCII configura la piattaforma come strumento non solo di accesso ma di gestione della composizione: è il luogo in cui sono conservati i documenti dell’istanza e quelli che si aggiungono in corso di procedura. L’art. 16 CCII impone all’imprenditore di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente, e a tutte le parti di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. L’art. 18 CCII consente di chiedere le misure protettive anche con una dichiarazione successiva all’istanza, presentata con le stesse modalità telematiche: è la ragione per cui l’area riservata va tenuta sotto controllo anche quando la richiesta di misure non è stata fatta subito.

Per le imprese che appartengono a un gruppo, l’art. 25 CCII consente di presentare un’istanza unitaria per più imprese che abbiano il centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, con la documentazione relativa a ciascuna di esse e una relazione sulla struttura del gruppo e sui rapporti infragruppo. Per le imprese sotto soglia, l’art. 25-quater CCII detta regole adattate: è un profilo che va verificato in concreto prima del login, perché incide sul canale e sui soggetti coinvolti.

I termini che si attivano

In questo intervallo non decorrono termini perentori per l’imprenditore. Ma due scadenze virtuali vanno tenute presenti. La prima: se l’istanza è partita senza richiesta di misure protettive, la dichiarazione successiva può essere presentata in qualsiasi momento delle trattative, e il ricorso al tribunale andrà depositato lo stesso giorno della pubblicazione di quella dichiarazione. La seconda: i documenti allegati invecchiano. Se la procedura si allunga e l’esperto chiede aggiornamenti, la situazione patrimoniale andrà rinnovata, e conviene programmare fin d’ora una chiusura infrannuale periodica.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Le ore successive all’invio sono il momento migliore per mettere ordine nell’area riservata. L’imprenditore può:

  • controllare che tutti gli allegati risultino caricati correttamente e leggibili, perché un file corrotto o una firma non verificabile emergono di solito proprio alla prima apertura da parte dell’esperto;
  • verificare l’elenco degli invitati, aggiungendo o rimuovendo i professionisti che seguiranno la procedura, così da evitare che documenti riservati circolino per canali informali come e-mail ordinarie o chiavette;
  • predisporre una cartella di “altri allegati” pronta da integrare: contratti con i fornitori strategici, piani di rientro già negoziati, corrispondenza con le banche, offerte di potenziali investitori;
  • se l’impresa appartiene a un gruppo, verificare che la scelta tra istanze separate e istanza di gruppo sia coerente con la struttura dei debiti infragruppo e delle garanzie incrociate;
  • organizzare il presidio della PEC e della piattaforma, indicando chi, all’interno dell’impresa o dello studio, controllerà quotidianamente le comunicazioni.

C’è un aspetto che riguarda specificamente la riservatezza. Fino alla pubblicazione nel registro delle imprese, che avviene solo se sono richieste le misure protettive, la composizione negoziata può restare non visibile ai terzi. Un’istanza senza misure, infatti, non viene pubblicata: è una scelta che alcune imprese compiono proprio per condurre le prime trattative con discrezione, sapendo però di rinunciare alla protezione dalle azioni esecutive e dalla liquidazione giudiziale. È una scelta che si fa il giorno 0, ma i cui effetti si misurano in questa fase.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è trattare l’invio come un traguardo e “chiudere la pratica” mentalmente. L’area riservata resta silenziosa per qualche giorno, e la tentazione è non guardarla più fino a quando non arriva una comunicazione. Così però si perdono due occasioni: correggere per tempo eventuali anomalie dei file, e preparare il primo incontro con l’esperto. Un secondo errore, frequente nelle imprese a conduzione familiare, è delegare informalmente l’accesso a un collaboratore, consegnandogli le credenziali del legale rappresentante. L’identità digitale è personale: lo strumento previsto per coinvolgere altri soggetti è l’invito, non la cessione delle credenziali.

Quanto dura realmente

Questa fase coincide, nel calendario, con l’attesa della nomina: in genere da tre a sette giorni di calendario. È un tempo breve, ma sufficiente per trasformare un fascicolo inviato in un fascicolo pronto per essere letto. Nelle procedure di gruppo, la verifica della documentazione relativa a ciascuna impresa e della relazione sui rapporti infragruppo può richiedere qualche giorno in più, anche da parte della commissione.

Entro cinque giorni lavorativi: dalla Camera di commercio alla commissione, la nomina dell’esperto

Cosa succede

Il calendario ora corre per conto degli uffici. L’istanza arriva al segretario generale della Camera di commercio competente, che la trasmette alla commissione regionale incaricata della nomina dell’esperto. La commissione sceglie il professionista dall’elenco degli esperti tenuto presso la Camera di commercio del capoluogo di regione (o delle province autonome), tenendo conto delle caratteristiche dell’impresa. L’imprenditore, in questa fase, non ha un ruolo attivo: attende la comunicazione della nomina.

La norma

L’art. 13 CCII disciplina l’elenco degli esperti e la commissione. L’elenco è formato da professionisti con requisiti specifici di esperienza e formazione (tra gli altri, dottori commercialisti ed esperti contabili e avvocati con esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, consulenti del lavoro, oltre a soggetti con esperienza manageriale qualificata), che abbiano frequentato il percorso formativo previsto. La commissione è composta da un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione, da un membro designato dal presidente della Camera di commercio e da un membro designato dal Prefetto. La nomina dell’esperto deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza.

I termini che si attivano

Il termine di cinque giorni lavorativi è rivolto alla commissione e non è perentorio per l’imprenditore. Il suo calcolo segue il criterio dei giorni lavorativi: sabati, domeniche e festivi non si contano. Un’istanza inviata un martedì può tradursi in una nomina entro il martedì successivo. In questo intervallo l’impresa non gode ancora di alcuna protezione: le misure protettive, anche se richieste, decorrono solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese, che a sua volta presuppone l’accettazione dell’esperto. Lo ha chiarito, con un orientamento formatosi già nei primi anni di applicazione, la giurisprudenza di merito, secondo cui gli effetti protettivi decorrono dalla pubblicazione congiunta dell’istanza e dell’accettazione.

Cosa può fare l’imprenditore ora

I giorni tra l’invio e la nomina sono una zona scoperta, ma non inerte. L’imprenditore può:

  • completare il ricorso per la conferma delle misure protettive, inserendo la documentazione richiesta dall’art. 19 CCII;
  • predisporre l’elenco dei creditori nei cui confronti chiedere eventualmente misure mirate, valutando se escluderne alcuni (per esempio i fornitori strategici) per non irrigidire i rapporti;
  • preparare una sintesi ordinata della situazione per il primo incontro con l’esperto, che sarà convocato senza indugio dopo l’accettazione;
  • continuare a gestire l’impresa con attenzione alla prevalente tutela dei creditori, se emerge l’insolvenza.

È invece inutile, in questa fase, sollecitare la Camera di commercio per conoscere il nome dell’esperto: la commissione opera in autonomia e la comunicazione arriva attraverso la piattaforma.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è credere che l’invio dell’istanza abbia già “congelato” i creditori. Non è così. Un pignoramento notificato in questi giorni è pienamente valido, e un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale può essere depositato. La Corte d’appello di Firenze, con provvedimento del 21 marzo 2023, ha chiarito che la sola domanda di accesso alla composizione negoziata, non accompagnata dalla richiesta di misure protettive, non impedisce la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Quanto dura realmente

Il termine di legge è breve, e nella generalità dei casi le commissioni lo rispettano o vi si avvicinano. Possono incidere sui tempi il periodo dell’anno, il numero di istanze pendenti nella regione e la disponibilità di esperti con il profilo adatto alle dimensioni e al settore dell’impresa. Il dato operativo da tenere presente è che, tra invio e nomina, è prudente prevedere una settimana di calendario.

Entro due giorni lavorativi dalla nomina: l’accettazione dell’esperto e la pubblicazione nel registro delle imprese

Cosa succede

Siamo, nella migliore delle ipotesi, intorno al settimo giorno dall’invio. L’esperto nominato riceve la comunicazione e deve verificare due cose: la propria indipendenza rispetto all’impresa e la disponibilità di competenze e tempo per svolgere l’incarico. Se le verifiche danno esito positivo, comunica l’accettazione all’imprenditore e la inserisce nella piattaforma. Da quel momento, se l’imprenditore ha chiesto le misure protettive, la Camera di commercio provvede alla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure insieme all’accettazione dell’esperto. È l’evento che cambia la posizione dell’impresa verso i creditori.

La norma

L’art. 17 CCII prevede che l’esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie, comunichi entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina l’accettazione all’imprenditore e la inserisca nella piattaforma; in caso contrario rinuncia, e si procede a una nuova nomina. L’art. 18, comma 1, CCII dispone che, dal giorno della pubblicazione dell’istanza di misure protettive e dell’accettazione dell’esperto, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Inoltre, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive.

Sul punto, il Tribunale di Reggio Emilia, 7 ottobre 2025, ha affermato che il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione e non è legato alla durata delle misure fissata dal giudice. È un’indicazione rilevante per chi costruisce il calendario: la protezione dalla liquidazione giudiziale ha una durata propria, distinta da quella delle misure confermate.

I termini che si attivano

Il termine di due giorni lavorativi riguarda l’esperto. La pubblicazione, invece, apre il termine più delicato dell’intera procedura per l’imprenditore, che vedremo nella tappa successiva: il ricorso al tribunale deve essere depositato lo stesso giorno della pubblicazione. In concreto, il legale rappresentante e i suoi professionisti devono monitorare il registro delle imprese e la piattaforma per conoscere il momento esatto della pubblicazione.

C’è poi un aspetto che riguarda la durata complessiva della procedura: dall’accettazione dell’esperto decorre il termine di 180 giorni entro il quale, se le parti non individuano una soluzione, l’incarico si considera concluso, salvo le proroghe previste.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Questo è il primo momento in cui l’impresa diventa visibile al mercato. La pubblicazione nel registro delle imprese rende nota la composizione negoziata a banche, fornitori e clienti. L’imprenditore può:

  • preparare una comunicazione ordinata ai principali interlocutori, spiegando che la composizione negoziata è uno strumento volontario di risanamento e non una procedura concorsuale;
  • tenere pronto il ricorso per il deposito immediato;
  • verificare se esistono azioni esecutive già pendenti che, dalla pubblicazione, non possono essere proseguite, e predisporre la loro segnalazione ai giudici dell’esecuzione;
  • predisporre il materiale per il primo incontro, che l’esperto deve convocare senza indugio.

Lo Studio Monardo segue questa tappa con una prospettiva particolare: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e sa quali elementi l’esperto cerca nei primi giorni dell’incarico.

C’è anche un aspetto relazionale con le banche che il calendario impone di considerare. L’art. 16 CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari; il Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024, ha ribadito che la revoca o sospensione degli affidamenti richiede un giustificato motivo comunicato per iscritto all’imprenditore.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è scoprire la pubblicazione a distanza di giorni, magari perché nessuno presidiava la PEC o la piattaforma. Il termine del ricorso è collegato al giorno della pubblicazione, non al giorno in cui l’imprenditore ne viene a conoscenza. Il secondo errore è comunicativo: lasciare che banche e fornitori apprendano la notizia da una visura, senza una spiegazione, con il rischio di irrigidimenti che la procedura vorrebbe evitare.

Quanto dura realmente

Il passaggio dalla nomina all’accettazione è normalmente rapido; può allungarsi se il primo esperto nominato rinuncia per incompatibilità o indisponibilità, rendendo necessaria una nuova nomina. La pubblicazione segue l’accettazione con tempi tecnici brevi. Sommando le tappe, tra l’invio dell’istanza e la pubblicazione è ragionevole attendersi un intervallo di una o due settimane di calendario.

Lo stesso giorno della pubblicazione: il ricorso al tribunale e i trenta giorni per il numero di ruolo

Cosa succede

È il giorno in cui la procedura cambia natura. Fino a ieri tutto si è svolto sulla piattaforma telematica e tra uffici camerali; da oggi, se l’imprenditore ha chiesto le misure protettive, entra in scena il tribunale. Il ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive deve essere depositato lo stesso giorno in cui l’istanza e l’accettazione dell’esperto vengono pubblicate nel registro delle imprese. Il deposito avviene in via telematica, con le regole del processo civile telematico, presso il tribunale competente individuato secondo l’art. 27 CCII.

La norma

L’art. 19, comma 1, CCII prevede che, quando l’imprenditore ha chiesto l’applicazione delle misure protettive, con ricorso presentato al tribunale competente lo stesso giorno della pubblicazione chieda la conferma o la modifica delle misure e, ove occorrano, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento. La stessa disposizione stabilisce le conseguenze dell’inadempimento: l’omesso o il ritardato deposito del ricorso rende inefficaci le misure protettive, e se decorre inutilmente il termine di trenta giorni l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro delle imprese.

Al ricorso vanno allegati, in sostanza, i documenti già caricati sulla piattaforma (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, certificati dei debiti tributari e contributivi), oltre a un piano finanziario per i sei mesi successivi e a un prospetto delle iniziative che l’imprenditore intende adottare, e una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità sulla possibilità di addivenire a un accordo o a una soluzione per il superamento della crisi, completata dall’accettazione dell’esperto con il relativo indirizzo PEC.

Sulla competenza, il Tribunale di Brescia, 7 ottobre 2025, ha ritenuto che la conferma delle misure spetti al tribunale individuato in base all’art. 27 CCII, escludendo l’applicazione dell’art. 28 anche quando la sede legale sia stata trasferita nell’anno precedente. È un dato da verificare prima di depositare: un ricorso presentato al tribunale sbagliato rischia di far perdere proprio il termine “dello stesso giorno”.

I termini che si attivano

In questa tappa si concentrano i due termini perentori più insidiosi della procedura:

Termine Decorrenza Conseguenza della violazione
Deposito del ricorso ex art. 19 Stesso giorno della pubblicazione Inefficacia delle misure protettive
Richiesta di pubblicazione del numero di ruolo Entro 30 giorni dalla pubblicazione Cancellazione dell’iscrizione dell’istanza dal registro imprese

Il Tribunale di Genova, 13 marzo 2023, ha confermato la natura perentoria del termine di deposito del ricorso, ammettendo però che l’imprenditore possa formulare in via subordinata una domanda di fissazione dell’udienza per l’adozione di nuove misure, con efficacia solo per il futuro. Sulla pubblicazione del numero di ruolo, invece, si registra un contrasto: il Tribunale di Firenze, 9 novembre 2024, ha qualificato l’omessa pubblicazione come mera irregolarità sanabile, non come causa di inefficacia, mentre altra giurisprudenza di merito più risalente aveva adottato una lettura più rigorosa. Il dato normativo, tuttavia, collega espressamente al decorso dei trenta giorni la cancellazione dell’iscrizione: prudenza impone di trattare anche questo termine come insuperabile.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Il ricorso è l’unico atto della fase iniziale che non si può rinviare di un giorno. L’imprenditore può:

  • depositare il ricorso già predisposto nei giorni precedenti, aggiornandolo soltanto con gli estremi della pubblicazione e dell’accettazione;
  • chiedere misure protettive selettive, limitate a determinati creditori o categorie, o misure cautelari specifiche;
  • annotare subito la scadenza dei trenta giorni per la richiesta di pubblicazione del numero di ruolo;
  • notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza ai creditori nei confronti dei quali le misure sono chieste, secondo le modalità che il tribunale indicherà.

Un dato utile: se il tribunale dovesse dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso per ragioni di rito, non basta riproporre lo stesso atto. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024, ha affermato che per riproporre la domanda di misure occorre ripercorrere l’intero iter dell’art. 18 CCII, e che il controllo del giudice non si esaurisce nella verifica documentale ma richiede una effettiva interlocuzione con i creditori.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico, già anticipato, è non avere pronto il ricorso. Il secondo è dimenticare la richiesta di pubblicazione del numero di ruolo, magari perché si dà per scontato che “ci pensi il tribunale” o la Camera di commercio. Non è così: l’onere è dell’imprenditore. Il terzo è sottovalutare la notifica ai creditori interessati: un ricorso non notificato correttamente compromette la decisione del giudice.

Quanto dura realmente

Il deposito, se preparato, richiede pochi minuti. La richiesta di pubblicazione del numero di ruolo è un adempimento semplice, che si esegue con una pratica telematica al registro delle imprese. Il problema non è il tempo necessario, ma la memoria: sono atti che si dimenticano proprio perché sembrano banali.

Entro dieci giorni dal deposito, e poi all’udienza: la conferma delle misure e la loro durata

Cosa succede

Da questo momento in poi il calendario è dettato dal tribunale. Il giudice designato fissa con decreto l’udienza, ordina le modalità di notificazione del ricorso e del decreto alle parti interessate e, all’esito dell’udienza, conferma, modifica o revoca le misure. Durante l’udienza sente le parti e, se occorre, l’esperto, e può assumere informazioni sommarie. Può anche nominare un ausiliario.

La norma

L’art. 19 CCII, nella versione risultante dal correttivo-ter, prevede che il tribunale fissi l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso. All’esito, con ordinanza, conferma o revoca le misure, stabilendone la durata tra un minimo di 30 e un massimo di 120 giorni. Su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, il giudice può prorogarne la durata per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, fino a un massimo complessivo di 240 giorni. Il D.Lgs. 136/2024 ha inciso sul coordinamento tra le misure ottenute nella composizione negoziata e quelle chieste successivamente con l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, nella logica di un limite complessivo di durata delle protezioni: un punto che va verificato caso per caso alla luce del testo vigente.

Il giudice valuta, nella sostanza, la funzionalità delle misure rispetto alle trattative e la serietà del percorso di risanamento. Il Tribunale di Verona, 10 giugno 2025, ha negato la conferma di fronte a un piano meramente liquidatorio, pur se idoneo a offrire ai creditori una soddisfazione superiore rispetto alla liquidazione giudiziale, ribadendo che la composizione negoziata è strumento di risanamento. Il Tribunale di Milano, 4 luglio 2025, ha escluso la possibilità di ottenere, come misura cautelare, la cancellazione di un’ipoteca giudiziale, perché si tratterebbe di un effetto irreversibile incompatibile con la natura delle misure. E il Tribunale di Lanciano, 17 ottobre 2025, ha ammesso che misure cautelari funzionali alla cessione di un ramo d’azienda possano durare oltre i 240 giorni, entro un limite complessivo di dodici mesi.

I termini che si attivano

La durata confermata dal giudice diventa il nuovo orizzonte temporale delle protezioni. Le misure confermate scadono alla data fissata nell’ordinanza, salvo proroga chiesta prima della scadenza. Il calcolo è semplice ma va annotato: se il giudice conferma le misure per 120 giorni, la data di scadenza va calcolata secondo quanto indicato nel provvedimento, e la richiesta di proroga va depositata con anticipo sufficiente perché il tribunale possa provvedere. Contro i provvedimenti del giudice sulle misure è previsto il reclamo nelle forme dell’art. 669-terdecies c.p.c., nei termini del procedimento cautelare.

Cosa può fare l’imprenditore ora

L’udienza è la sede in cui la credibilità dell’impresa si misura per la prima volta davanti a un giudice. L’imprenditore può:

  • presentarsi con un piano aggiornato rispetto a quello caricato il giorno zero, mostrando i primi riscontri delle trattative;
  • chiedere che le misure siano modulate nei confronti di singoli creditori, se una protezione generalizzata non è necessaria;
  • chiedere misure cautelari mirate (per esempio la sospensione di una specifica procedura esecutiva su un bene strumentale);
  • prepararsi alle obiezioni dei creditori, che possono contestare la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Va tenuto presente il dovere di correttezza: il Tribunale di Milano, 19 giugno 2025, ha ricordato che durante le trattative il debitore deve pagare regolarmente i debiti correnti e ha rigettato una richiesta di misura che lo avrebbe esonerato da quei pagamenti senza un accordo con le controparti. Il Tribunale di Milano, 10 febbraio 2025, ha esteso il dovere di buona fede dell’art. 4 CCII anche a soci e garanti, ritenendo violato il loro impegno quando le condotte non sono coerenti con il risanamento.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è considerare le misure un fine e non un mezzo. Chi arriva all’udienza chiedendo protezione massima senza un piano che giustifichi il tempo richiesto rischia una conferma breve o un diniego. Un altro errore frequente riguarda la scadenza: le misure confermate per un certo numero di giorni non si prorogano da sole.

Quanto dura realmente

Il termine di dieci giorni per la fissazione dell’udienza è rivolto al giudice; l’udienza vera e propria si tiene di regola entro poche settimane dal deposito, compatibilmente con i tempi delle notifiche. La decisione può intervenire all’udienza o con riserva. Nella pratica dei tribunali più strutturati, dalla pubblicazione all’ordinanza di conferma trascorre spesso un periodo che va da tre a sei settimane.

Dall’accettazione al giorno 180: le trattative, gli incontri e la vita dell’impresa

Cosa succede

Il calendario ora corre su un binario più lungo. L’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni fornite dall’organo di controllo e dal revisore legale, se presenti. Se la prospettiva c’è, incontra le altre parti interessate, cioè i creditori e gli altri soggetti il cui coinvolgimento è necessario per il risanamento, e prospetta le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se invece non ravvisa una concreta prospettiva di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza.

La piattaforma, in questa fase, continua a essere il luogo della procedura: vi restano consultabili i documenti, vi si inseriscono gli aggiornamenti, e attraverso di essa le parti interessate possono accedere alle informazioni che l’esperto ritiene di condividere.

La norma

L’art. 17, commi 5 e 6, CCII disciplina la convocazione e gli incontri. L’art. 16 CCII stabilisce i doveri delle parti: l’imprenditore deve rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente, e gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori; le banche e gli intermediari finanziari devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato; tutte le parti devono collaborare lealmente e rispettare l’obbligo di riservatezza. L’art. 21 CCII prevede che durante le trattative l’imprenditore conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, informando preventivamente l’esperto per iscritto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. L’art. 22 CCII consente di chiedere al tribunale autorizzazioni specifiche (finanziamenti prededucibili, cessione dell’azienda o di rami senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c.).

I termini che si attivano

Il termine centrale è quello dell’art. 17, comma 7, CCII: l’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi. Il termine può essere prorogato per non oltre 180 giorni, quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22 CCII.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Le trattative sono la fase in cui si costruisce l’esito, ed è anche quella in cui gli errori costano di più. L’imprenditore può:

  • partecipare agli incontri con dati aggiornati, perché la credibilità si costruisce mese per mese;
  • chiedere all’esperto di sollecitare la rinegoziazione dei contratti a esecuzione continuata o periodica la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto di circostanze sopravvenute (art. 17, comma 5, CCII);
  • chiedere al tribunale le autorizzazioni dell’art. 22 CCII per finanziamenti o cessioni;
  • valutare in anticipo quale esito sia realistico, così da arrivare al giorno 180 con una strada già impostata;
  • tenere aggiornato il dossier sulla piattaforma, in modo che l’esperto disponga sempre della situazione corrente.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è usare il tempo delle trattative come una moratoria, cioè come una pausa in cui “far respirare” l’impresa senza affrontare i nodi. È un uso distorto che i creditori percepiscono e che può portare alla revoca delle misure. Un secondo errore riguarda gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza informare l’esperto: l’esperto, se ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori o alle trattative, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo e, se l’atto viene compiuto ugualmente, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Quanto dura realmente

I 180 giorni sono un termine pieno, e non di rado vengono utilizzati tutti, soprattutto quando le trattative coinvolgono più istituti di credito o l’erario. La proroga, quando ricorrono i presupposti, porta la durata complessiva dell’incarico fino a circa un anno. Le rilevazioni dell’Osservatorio camerale sulla composizione negoziata, citate dai commentatori, mostrano che l’utilizzo dello strumento è cresciuto nel tempo e che una parte rilevante delle procedure si chiude con un esito diverso dall’accordo pieno: un dato che invita a impostare per tempo anche le alternative.

Il giorno 180 e oltre: la relazione finale e gli esiti possibili

Cosa succede

Siamo al termine dell’incarico. L’esperto redige una relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore e, se sono state concesse misure, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara la cessazione. A questo punto la procedura entra in una nuova fase, e il ventaglio degli esiti è ampio.

La norma

L’art. 23 CCII elenca le soluzioni possibili quando è individuata una soluzione idonea al superamento della crisi:

Esito Caratteristiche essenziali
Contratto con uno o più creditori Se idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, secondo la relazione dell’esperto, produce effetti premiali
Convenzione di moratoria Ai sensi dell’art. 62 CCII
Accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto Produce gli effetti protettivi sugli atti dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII
Accordi di ristrutturazione o piano attestato Strumenti di regolazione “ordinari”
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio Proposta da depositare entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale (art. 25-sexies CCII), se l’esperto attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e non hanno avuto esito positivo
Altri strumenti di regolazione Concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, liquidazione giudiziale

I termini che si attivano

Il termine più importante di questa tappa è quello dei 60 giorni per il concordato semplificato, decorrenti dalla comunicazione della relazione finale. È un termine che apre una possibilità altrimenti preclusa: il concordato semplificato è accessibile solo a chi ha svolto una composizione negoziata con le caratteristiche richieste. Un altro dato temporale riguarda le misure: con la relazione finale cessano gli effetti delle misure protettive e cautelari.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Chi arriva al giorno 180 senza aver pensato all’esito ha già perso il vantaggio della procedura. L’imprenditore può:

  • sottoscrivere il contratto o l’accordo raggiunto, verificando con i professionisti gli effetti fiscali e civilistici;
  • se le trattative non hanno dato esito, valutare entro 60 giorni il concordato semplificato;
  • accedere a uno degli strumenti di regolazione, utilizzando il materiale già costruito durante la composizione;
  • in caso di archiviazione anticipata, valutare le alternative prima che i creditori riprendano le azioni.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è lasciar decorrere i 60 giorni senza decidere. Un’impresa che non ha concluso un accordo, e che non deposita la proposta di concordato semplificato nel termine, perde una strada che non si riapre. Il secondo errore è non tenere conto dei limiti alla ripresentazione dell’istanza dopo un’archiviazione: il codice prevede tempi di attesa prima di poter accedere nuovamente alla piattaforma.

Quanto dura realmente

La relazione finale segue in genere di pochi giorni la chiusura delle trattative. L’esito successivo ha tempi variabili: un contratto può essere sottoscritto in pochi giorni; un concordato semplificato o un accordo di ristrutturazione aprono un ulteriore percorso giudiziale, con tempi di mesi.

Lo stesso accesso, due calendari: simulazioni a confronto

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su date reali del calendario 2026-2027 e su dati inventati per esercizio. Non rappresentano casi seguiti dallo Studio. Lo scopo è mostrare come la stessa impresa, con la stessa situazione di partenza, possa trovarsi in posizioni opposte a seconda di come gestisce le finestre temporali.

Dati comuni. Società a responsabilità limitata, settore manifatturiero, fatturato dell’ultimo esercizio 2.874.300 €, debiti complessivi 1.963.750 €, di cui 412.380 € verso banche, 638.910 € verso fornitori, 287.640 € verso l’erario e gli enti previdenziali. Il 20 ottobre 2026 un fornitore notifica un atto di precetto per 47.215,60 €. L’impresa decide di accedere alla composizione negoziata chiedendo le misure protettive.

Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste

Data Evento
30 settembre 2026 Chiusura della situazione patrimoniale infrannuale
1-22 ottobre 2026 Test pratico, progetto di piano, richiesta dei certificati, estratto Centrale rischi
23-30 ottobre 2026 Conversione dei file in PDF sotto 1 MB, firma digitale PAdES, redazione del ricorso ex art. 19
Lunedì 2 novembre 2026 Accesso con SPID, istanza inviata con richiesta di misure protettive (situazione al 30 settembre: 33 giorni, entro il limite di 60)
Giovedì 5 novembre 2026 Nomina dell’esperto (terzo giorno lavorativo)
Lunedì 9 novembre 2026 Accettazione dell’esperto (secondo giorno lavorativo dalla nomina)
Martedì 10 novembre 2026 Pubblicazione nel registro imprese; ricorso depositato lo stesso giorno
Venerdì 13 novembre 2026 Richiesta di pubblicazione del numero di ruolo (scadenza 10 dicembre)
Entro il 20 novembre 2026 Decreto di fissazione dell’udienza
1° dicembre 2026 Udienza; misure confermate per 120 giorni
8 maggio 2027 Scadenza dei 180 giorni dall’accettazione

Il precetto notificato il 20 ottobre consentiva al fornitore di procedere a pignoramento decorsi dieci giorni, quindi dal 31 ottobre. Se il pignoramento non è ancora stato eseguito al 10 novembre, dalla pubblicazione il fornitore non può iniziarlo; se è stato eseguito nei giorni precedenti, non può proseguirlo. La protezione copre l’intero arco delle trattative, nei limiti confermati dal giudice.

Calendario B: l’impresa che lascia correre

Data Evento
20 ottobre 2026 Precetto per 47.215,60 €
4 novembre 2026 Pignoramento presso terzi sul conto corrente aziendale
9-20 novembre 2026 Raccolta affannosa dei documenti; la situazione patrimoniale al 30 giugno risulta troppo datata e va rifatta
Lunedì 23 novembre 2026 Invio dell’istanza con misure protettive, senza ricorso pronto
Venerdì 27 novembre 2026 Nomina dell’esperto
Martedì 1° dicembre 2026 Accettazione
Mercoledì 2 dicembre 2026 Pubblicazione nel registro imprese; il ricorso non viene depositato
Venerdì 4 dicembre 2026 Deposito tardivo del ricorso: misure protettive inefficaci

L’esito è che il pignoramento presso terzi prosegue, il conto resta vincolato per l’importo precettato maggiorato secondo le regole del codice di rito, e l’impresa affronta le trattative senza protezione e con la liquidità ridotta. Può tentare una nuova richiesta di misure, ma dovrà ripercorrere l’iter dell’art. 18 CCII, con il rischio che le sue condotte vengano lette dal giudice in chiave negativa.

Il confronto

Il calendario A ha “speso” circa un mese di preparazione prima del login e ha ottenuto la protezione entro otto giorni dall’invio. Il calendario B ha risparmiato quel mese iniziale e lo ha perso, con gli interessi, nelle settimane successive. La differenza non sta nella situazione dell’impresa, ma nell’ordine in cui le cose vengono fatte.

I binari paralleli: come cambia la timeline se l’impresa attiva altre strade

La composizione negoziata non vive isolata. Mentre il calendario della piattaforma corre, possono correre anche altri calendari, e il loro incrocio cambia le scadenze.

Il binario delle esecuzioni individuali. Le azioni esecutive già iniziate prima della pubblicazione restano sospese dal giorno della pubblicazione, se le misure sono state chieste e poi confermate tempestivamente. Il giudice dell’esecuzione va informato. Se le misure vengono dichiarate inefficaci, l’esecuzione riprende dal punto in cui si era fermata, senza che il creditore debba ricominciare.

Il binario della liquidazione giudiziale. Se un creditore ha già depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, l’istanza di composizione negoziata con misure protettive impedisce la pronuncia della sentenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, salvo revoca delle misure. L’istruttoria del procedimento, però, può proseguire. È un punto su cui la giurisprudenza di merito si è più volte confrontata, e che conferma come la protezione riguardi la sentenza, non lo svolgimento del procedimento.

Il binario penale. Un dato meno noto: la composizione negoziata può incidere anche sulla valutazione delle misure cautelari reali in sede penale. La Corte di cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025), ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, valorizzando il fatto che la società fosse in composizione negoziata, avesse ottenuto la conferma delle misure protettive e presentasse risultati economici positivi, elementi ritenuti idonei a escludere il pericolo nel ritardo.

Il binario delle procedure concorsuali alternative. Se l’impresa, durante le trattative, decide di accedere a uno strumento di regolazione della crisi, la composizione si conclude e si apre un nuovo calendario, con i suoi termini. La scelta del momento in cui farlo non è neutrale: la giurisprudenza di merito, del resto, ha ammesso l’accesso anche per l’impresa in liquidazione volontaria, quando il piano persegue il superamento della crisi (Tribunale di Perugia, 15 luglio 2024), ma ha ribadito che la composizione non può essere usata in pendenza di altri procedimenti di regolazione.

Il binario dei rapporti bancari. La pubblicazione nel registro delle imprese rende visibile la procedura. L’art. 16 CCII esclude che l’accesso, di per sé, giustifichi la sospensione o la revoca degli affidamenti; ma le banche restano libere di valutare il merito di credito. Il dialogo con gli istituti va impostato prima, non dopo, la pubblicazione.

Le cinque finestre che decidono l’esito

  1. La finestra della preparazione (prima del giorno 0). È l’unica in cui non decorrono termini a carico dell’imprenditore, ed è quella in cui si decide se l’istanza sarà credibile. Saltarla significa entrare nel calendario già in ritardo.

  2. La finestra della validità documentale (60 giorni e tre mesi all’indietro). Situazione patrimoniale non anteriore a 60 giorni, Centrale rischi non anteriore a tre mesi. Ogni rinvio dell’invio può far “scadere” i documenti e riportare il calendario indietro di settimane.

  3. La finestra del giorno della pubblicazione. Il ricorso al tribunale va depositato lo stesso giorno. Non esiste un margine: il giorno dopo, le misure sono inefficaci.

  4. La finestra dei trenta giorni. La richiesta di pubblicazione del numero di ruolo è un adempimento minimo, ma il suo mancato rispetto comporta la cancellazione dell’iscrizione dell’istanza.

  5. La finestra dei sessanta giorni dopo la relazione finale. Se le trattative non hanno avuto esito positivo, è l’unico spazio per accedere al concordato semplificato. Decorso, la possibilità è perduta.

Le domande sul tempo

Ho già ricevuto un precetto da dieci giorni: posso ancora accedere alla piattaforma?

Sì. L’accesso alla composizione negoziata non è precluso dalla notifica di un precetto, né dall’avvio di un pignoramento. Ciò che cambia è l’effetto delle misure protettive: se richieste e confermate tempestivamente, impediscono al creditore di iniziare o proseguire l’esecuzione dal giorno della pubblicazione. Ogni giorno di ritardo nella presentazione dell’istanza, però, è un giorno in cui il creditore può procedere.

Un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale: è troppo tardi?

Non necessariamente. La pendenza di un ricorso per la liquidazione giudiziale va dichiarata nell’istanza, ma non ne impedisce la presentazione. Con le misure protettive pubblicate, la sentenza di apertura non può essere pronunciata fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, salvo revoca. Diverso è il caso in cui sia pendente un procedimento per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi promosso dall’imprenditore stesso: in quel caso l’istanza non può essere presentata.

Quanto tempo passa dal login alla protezione effettiva?

Sommando i termini di legge (cinque giorni lavorativi per la nomina, due per l’accettazione) e i tempi tecnici di pubblicazione, la protezione decorre di norma da una a due settimane dopo l’invio. Prima della pubblicazione non c’è alcuna protezione.

Quanto dura in tutto la composizione negoziata?

L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione, prorogabili fino a ulteriori 180. Le misure protettive confermate durano da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi. Dopo la relazione finale, l’eventuale concordato semplificato va proposto entro 60 giorni.

Ad agosto i termini si fermano?

La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. La giurisprudenza di merito che si è occupata del tema ha però escluso che essa si applichi alla durata delle misure protettive, considerata l’urgenza della procedura. Chi pianifica un accesso estivo deve tenerne conto.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio in sintesi riformulata e la rilevanza per chi accede alla piattaforma. Si tratta in prevalenza di provvedimenti di merito, che sono la sede naturale in cui si è formata l’interpretazione delle regole procedurali della composizione negoziata.

Prima del giorno 0 — presupposti di accesso

  1. Tribunale di Perugia, 15 luglio 2024. L’impresa in liquidazione volontaria può accedere alla composizione negoziata se il piano liquidatorio è orientato al superamento della crisi. Rilevanza: amplia la platea di chi può legittimamente autenticarsi sulla piattaforma e presentare l’istanza.

  2. Corte d’appello di Firenze, 21 marzo 2023. La sola presentazione della domanda di accesso, senza richiesta di misure protettive, non impedisce la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Rilevanza: la scelta di chiedere o meno le misure, da compiere il giorno 0, ha effetti decisivi.

Fascicolo documentale e piano

  1. Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023. Un piano di risanamento solo abbozzato e generico non giustifica la conferma delle misure protettive. Rilevanza: la qualità del progetto di piano caricato sulla piattaforma condiziona la successiva fase giudiziale.

  2. Tribunale di Verona, 10 giugno 2025. Un piano meramente liquidatorio non consente la conferma delle misure, anche quando prometta ai creditori più di quanto otterrebbero in liquidazione giudiziale. Rilevanza: la composizione negoziata è strumento di risanamento, e così va impostato il materiale da caricare.

Pubblicazione e decorrenza degli effetti

  1. Tribunale di Reggio Emilia, 7 ottobre 2025. Il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale perdura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, indipendentemente dalla durata delle misure fissata dal giudice. Rilevanza: chiarisce che la protezione dalla liquidazione giudiziale ha un orizzonte temporale autonomo.

  2. Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024. La revoca o sospensione degli affidamenti bancari durante la composizione negoziata richiede un giustificato motivo comunicato per iscritto. Rilevanza: tutela l’impresa nel momento in cui la pubblicazione rende visibile la procedura alle banche.

Ricorso al tribunale e termini

  1. Tribunale di Genova, 13 marzo 2023. Il termine per depositare il ricorso di conferma è perentorio; resta possibile chiedere in subordine la fissazione dell’udienza per nuove misure con efficacia solo futura. Rilevanza: conferma la rigidità della finestra “stesso giorno della pubblicazione”.

  2. Tribunale di Firenze, 9 novembre 2024. L’omessa pubblicazione del numero di ruolo integra una irregolarità sanabile e non determina di per sé l’inefficacia delle misure. Rilevanza: orientamento favorevole all’imprenditore, ma da non trasformare in prassi, dato il tenore della norma.

  3. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024. Per riproporre la domanda di misure occorre ripercorrere l’iter dell’art. 18 CCII; il controllo del giudice richiede una reale interlocuzione con i creditori. Rilevanza: un errore procedurale non si rimedia con una semplice riproposizione del ricorso.

  4. Tribunale di Brescia, 7 ottobre 2025. La competenza per la conferma delle misure si determina secondo l’art. 27 CCII, senza applicazione dell’art. 28 in caso di trasferimento recente della sede. Rilevanza: individuare il tribunale giusto è condizione per rispettare il termine del deposito.

Udienza, conferma e durata

  1. Tribunale di Milano, 4 luglio 2025. Non può essere concessa come misura cautelare la cancellazione di un’ipoteca giudiziale, perché produrrebbe effetti irreversibili. Rilevanza: delimita il contenuto delle richieste da formulare nel ricorso.

  2. Tribunale di Lanciano, 17 ottobre 2025. Le misure cautelari funzionali alla cessione di un ramo d’azienda possono estendersi oltre i 240 giorni, entro un massimo complessivo di dodici mesi. Rilevanza: incide sul calcolo della durata massima delle protezioni.

Trattative e buona fede

  1. Tribunale di Milano, 10 febbraio 2025. Il dovere di buona fede e correttezza vincola anche soci e garanti, il cui impegno è violato da condotte incoerenti con il risanamento. Rilevanza: la credibilità del percorso riguarda tutti i soggetti coinvolti, non solo la società.

  2. Tribunale di Milano, 19 giugno 2025. Durante le trattative il debitore è tenuto a pagare regolarmente i debiti correnti; non può ottenere misure che lo esonerino senza accordo. Rilevanza: la protezione non sospende gli obblighi della gestione ordinaria.

Binari paralleli

  1. Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 30109/2025, udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025. La pendenza della composizione negoziata, con misure protettive confermate e risultati economici positivi, può essere valorizzata per escludere il pericolo nel ritardo ai fini del sequestro preventivo. Rilevanza: mostra che gli effetti della procedura avviata sulla piattaforma possono estendersi oltre l’ambito civile.

Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi

Lo Studio interviene nel punto esatto del calendario in cui si trova l’impresa. Non esiste un’assistenza “standard”: esiste la tappa, e ciò che è ancora possibile fare in quella tappa.

  1. Se sei prima del giorno 0, verifichiamo i presupposti di accesso: controlliamo l’iscrizione nel registro delle imprese, la pendenza di procedimenti che precludono l’istanza, i limiti temporali derivanti da precedenti domande o archiviazioni.

  2. Analizziamo il test pratico con i dati reali, depurandoli delle componenti non ricorrenti insieme ai commercialisti dello staff, per capire se il risanamento è ragionevolmente perseguibile prima di esporre l’impresa.

  3. Costruiamo il calendario inverso dei documenti: fissiamo la data di invio e verifichiamo che situazione patrimoniale, Centrale dei rischi e certificati rientrino nelle finestre di validità dell’art. 17 CCII.

  4. Prepariamo il fascicolo tecnico: convertiamo e controlliamo i file nel formato richiesto dalla piattaforma, verifichiamo le firme digitali, impostiamo l’elenco dei creditori per categorie e garanzie.

  5. Redigiamo il ricorso ex art. 19 CCII prima dell’invio dell’istanza, così da depositarlo lo stesso giorno della pubblicazione, e calendarizziamo la richiesta di pubblicazione del numero di ruolo entro trenta giorni.

  6. Se sei già oltre la pubblicazione, verifichiamo la tempestività degli adempimenti e valutiamo, in caso di errore, le strade ancora disponibili, compresa la riproposizione dell’iter.

  7. Assistiamo l’impresa all’udienza di conferma, predisponendo le difese rispetto alle obiezioni dei creditori e calibrando le misure richieste.

  8. Durante le trattative, prepariamo gli incontri con l’esperto e i creditori e valutiamo le istanze di autorizzazione dell’art. 22 CCII.

  9. Al giorno 180, impostiamo l’esito: contratto, accordo, piano attestato o, se le trattative non hanno avuto esito, la proposta di concordato semplificato entro sessanta giorni.

  10. Coordiniamo i binari paralleli: segnalazione ai giudici dell’esecuzione, gestione dei ricorsi per liquidazione giudiziale, dialogo con le banche.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura attorno a cui la composizione negoziata è costruita. Conoscere dall’interno il percorso formativo, il protocollo di conduzione e il modo in cui l’esperto legge l’istanza e i documenti caricati sulla piattaforma consente allo Studio di preparare l’imprenditore a ciò che l’esperto si aspetta, fin dal primo incontro.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: se dalla composizione nascono contenziosi, reclami o impugnazioni, la qualifica di cassazionista consente di seguire la vicenda senza cambiare difensore e senza perdere la linea costruita nelle prime settimane. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti sui numeri del piano, sul test pratico e sulla situazione patrimoniale; gli avvocati sui termini, sul ricorso e sui rapporti con i creditori.

Chiusura

Il login sulla piattaforma dura pochi secondi. Ciò che viene dopo dura mesi, ed è scandito da termini che non concedono margini: lo stesso giorno della pubblicazione, trenta giorni, centottanta giorni, sessanta giorni. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’impresa in crisi, ed è anche quella che si spreca più facilmente. Chi accede alla composizione negoziata sapendo già quale sarà la tappa successiva arriva a ogni scadenza con l’atto pronto; chi accede per tentativi scopre le scadenze quando sono già passate.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la stessa qualifica del professionista che, dall’altra parte della piattaforma, riceverà l’istanza dell’imprenditore e ne guiderà le trattative. È da questa conoscenza della procedura, insieme al lavoro dello staff di avvocati e commercialisti, che lo Studio costruisce il calendario dell’impresa, tappa per tappa.

📩 Se stai per accedere alla piattaforma, o se l’hai già fatto e temi di aver perso una scadenza, contatta lo Studio Monardo oggi stesso: i riferimenti per raggiungerci sono indicati al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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