
La risposta breve è no: durante il concordato preventivo la prescrizione non si “interrompe”, ma — quando ricorrono precise condizioni — rimane sospesa, e la differenza tra le due parole può costare a un creditore l’intero credito. Chi vanta un credito verso un’impresa che ha depositato domanda di concordato tende a ragionare per semplificazioni: “c’è il tribunale di mezzo, quindi i termini sono bloccati”, oppure “non posso fare nulla finché la procedura non finisce”. Sono due convinzioni comprensibili, ma entrambe sbagliate nella loro forma assoluta. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nella versione risultante dai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024) collega la sospensione della prescrizione alle misure protettive dell’art. 54, comma 2, e la Cassazione, con la sentenza n. 20175 del 18 luglio 2025, ha tracciato una linea netta tra ciò che accade prima e ciò che accade dopo l’omologazione.
L’esperienza insegna che i crediti si perdono quasi sempre per uno di questi sei errori:
- Credere che il solo deposito della domanda di concordato blocchi automaticamente la prescrizione.
- Confondere la sospensione con l’interruzione e ricalcolare il termine “da zero”.
- Restare inerti perché “tanto è vietato agire”, rinunciando agli atti interruttivi che restano possibili.
- Indirizzare diffide e solleciti al soggetto sbagliato, o affidarsi a una corrispondenza che non vale come riconoscimento del debito.
- Dimenticare fideiussori e coobbligati, contro i quali il concordato non stende alcuno scudo.
- Abbassare la guardia dopo l’omologa: ignorare quando la prescrizione riprende a correre e lasciar scadere il termine per chiedere la risoluzione.
Perché questo tema è materia dello Studio Monardo? Perché la prescrizione nel concordato non si capisce senza conoscere dall’interno la logica degli strumenti di regolazione della crisi: misure protettive, trattative, piani, scadenze concordatarie. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè un professionista abilitato a operare dentro i percorsi di risanamento dove questi effetti si producono; a ciò si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la questione — se il credito viene contestato come prescritto — fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Hai un credito verso un’impresa in concordato e temi che il tempo stia lavorando contro di te? Scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo studio sono in fondo a questo articolo.
Errore n. 1 — “Hanno depositato il concordato, quindi la prescrizione è bloccata”
L’errore
Un fornitore riceve dalla PEC del commissario giudiziale, o legge in una visura, che il proprio cliente ha depositato una domanda di concordato. Archivia la pratica con una nota mentale: “termini congelati, ne riparliamo a procedura conclusa”. Passano i mesi, la procedura si ferma o viene dichiarata inammissibile, e quando riprende in mano il fascicolo scopre che il debitore eccepisce la prescrizione.
Perché è un errore
La norma che oggi governa la materia è l’art. 54, comma 2, CCII. Essa stabilisce che, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio e, dalla stessa data, la prescrizione rimane sospesa e le decadenze non si verificano.
Il punto che sfugge quasi sempre è che quell’effetto non discende dal semplice deposito: è legato alle misure protettive, che il debitore deve chiedere, che decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese e che sono soggette al vaglio del tribunale ai sensi dell’art. 55 CCII, il quale può confermarle, modularle o revocarle. Esse hanno inoltre una durata limitata: l’art. 8 CCII fissa un tetto massimo complessivo, comprensivo di proroghe e rinnovi, oltre il quale lo scudo non può andare. Il D.Lgs. 136/2024 è intervenuto proprio sui commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell’art. 54, a conferma di quanto la disciplina sia ancora in movimento e vada letta sul testo vigente, non su ricordi della vecchia legge fallimentare.
Nel regime previgente, l’art. 168 l.fall. prevedeva al secondo comma che “le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano”: una formula costruita intorno alle azioni esecutive vietate. La Cassazione, nella sentenza n. 20175/2025, ha letto quella sospensione come limitata ai creditori che si trovavano nella condizione di compiere o proseguire tali azioni, negando una sospensione generalizzata per tutti.
Le conseguenze
Chi confida in un “blocco automatico” corre tre rischi concreti. Il primo: le misure protettive potrebbero non essere mai state richieste, o non essere mai state pubblicate, e allora la sospensione non è mai iniziata. Il secondo: le misure possono essere revocate o cessare per scadenza, e da quel momento il termine riprende a correre. Il terzo: anche quando la sospensione c’è stata, non ha cancellato il tempo già trascorso. Se il creditore lascia maturare il termine residuo confidando in uno scudo che non esiste più, il credito si estingue per prescrizione e il debitore potrà opporlo in qualunque sede successiva.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 20642 del 31 luglio 2019, ha affrontato proprio il caso di un creditore bancario che non aveva compiuto validi atti interruttivi nel periodo tra la domanda di concordato e la successiva insinuazione al passivo del fallimento: il credito è stato ritenuto prescritto, perché l’ammissione alla procedura non impediva di far valere il diritto.
Cosa fare invece
Il primo gesto corretto è verificare documentalmente se e da quando operano le misure protettive: lettura della domanda depositata, visura del registro delle imprese con la data di pubblicazione, controllo del decreto di conferma o di revoca ex art. 55 CCII, annotazione delle scadenze delle misure. Solo dopo questa verifica si può costruire un calendario affidabile. In ogni caso, quando il termine di prescrizione è prossimo, la scelta prudente è non affidarsi alla sospensione e compiere comunque un atto interruttivo pienamente valido (lo vedremo all’errore n. 3).
Il dettaglio che pochi conoscono
Le misure protettive possono essere chieste anche con la domanda “con riserva” dell’art. 44 CCII, cioè prima che il piano e la proposta siano depositati, e — secondo il comma 5 dell’art. 54 — restano efficaci anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice, cambia strumento e propone una domanda diversa. Il creditore che segue solo il “nome” della procedura (concordato, accordo di ristrutturazione, altro) rischia di perdere il filo: ciò che conta, ai fini della prescrizione, è la continuità delle misure protettive, non l’etichetta dello strumento.
C’è poi un aspetto di metodo che l’esperienza rende evidente. La sospensione dell’art. 54, comma 2, CCII è un effetto che nasce e muore con eventi della procedura che il creditore non controlla: la scelta del debitore di chiedere le misure, la loro pubblicazione, la decisione del tribunale sulla conferma, l’eventuale revoca per atti in frode o per assenza di progressi, la proroga, la rinuncia. Ognuno di questi eventi sposta il calendario. Il creditore che si limita a “sapere che c’è un concordato” ragiona su un dato statico, mentre la protezione è dinamica. Per questo la verifica non si fa una volta sola, ma va ripetuta a ogni passaggio della procedura.
Un ultimo avvertimento riguarda la composizione negoziata della crisi. Anche lì l’imprenditore può chiedere misure protettive (artt. 18 e 19 CCII), ma la norma ha una formulazione propria e un proprio procedimento di conferma: non va presunto che produca, sulla prescrizione, effetti identici a quelli del comma 2 dell’art. 54. Chi passa da una composizione negoziata a un concordato, o viceversa, deve rileggere il testo della disposizione applicabile a ciascuna fase, senza trasferire automaticamente le conclusioni dall’una all’altra.
Errore n. 2 — Confondere sospensione e interruzione
L’errore
Il creditore ha letto che “durante il concordato la prescrizione si ferma”. Conclude che, finita la procedura, avrà a disposizione un nuovo periodo intero: cinque anni per i canoni di locazione, dieci per il credito da contratto. In realtà ha a disposizione solo il residuo, a volte poche settimane.
Perché è un errore
Il codice civile distingue con nettezza i due istituti. L’interruzione (artt. 2943-2945 c.c.) cancella il tempo già trascorso e fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione; nel caso della domanda giudiziale, per l’art. 2945, comma 2, c.c. il nuovo periodo non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. La sospensione (artt. 2941-2942 c.c. e le ipotesi previste da leggi speciali, come l’art. 54 CCII) invece “mette in pausa” il cronometro: il tempo maturato prima resta acquisito e, cessata la causa di sospensione, si somma a quello che riprende a decorrere.
La domanda del titolo — “la prescrizione si interrompe durante il concordato?” — contiene quindi già l’equivoco più insidioso. Il concordato, di per sé, non interrompe nulla: al massimo sospende, e solo nei limiti visti.
Le conseguenze
L’errore produce un calcolo sbagliato del termine finale, quasi sempre per eccesso. Il creditore crede di avere anni, e invece ha mesi. La conseguenza più grave è che l’atto interruttivo, compiuto quando il creditore crede di essere ampiamente nei termini, arriva quando la prescrizione si è già compiuta: e un credito prescritto non “rinasce” con una diffida tardiva.
La sentenza della Cassazione n. 20175/2025 mostra quanto la distinzione sia decisiva anche nella fase successiva all’omologa: la Corte ha qualificato l’inesigibilità temporanea dei crediti derivante dal concordato omologato come causa di sospensione, che cessa alla scadenza dei nuovi termini di pagamento previsti dalla proposta o dal piano di riparto. Sospensione, appunto, non interruzione: alla ripresa si riparte dal punto in cui ci si era fermati.
Cosa fare invece
Ogni pratica di credito verso un’impresa in concordato deve avere un “registro del tempo” con tre colonne: tempo maturato prima della sospensione, periodo di sospensione documentato, tempo residuo. È un’operazione semplice, ma va fatta per iscritto e aggiornata a ogni evento della procedura (conferma o revoca delle misure, rinuncia alla domanda, omologa, scadenze del piano). Quando il residuo scende sotto una soglia di sicurezza — per esempio sei mesi — si compie un atto interruttivo senza attendere oltre.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 2935 c.c. — la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere — è stato applicato dalla sentenza n. 20175/2025 anche agli ostacoli sopravvenuti, cioè a impedimenti che intervengono quando la prescrizione ha già iniziato a correre. È un passaggio tecnico che ha conseguenze pratiche: il tempo maturato prima dell’omologa resta “in cassa”, e il creditore deve tenerne conto al momento della ripresa, senza illudersi di un nuovo inizio.
Per rendere concreto il “registro del tempo”, vale la pena ricordare che i termini non sono tutti uguali. La prescrizione ordinaria è di dieci anni (art. 2946 c.c.); sono invece soggetti a prescrizione quinquennale, tra gli altri, i canoni di locazione e gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (art. 2948 c.c.), nonché il risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2947 c.c.). Accanto a questi, il codice prevede prescrizioni brevi e presuntive per alcune categorie di crediti (artt. 2954-2956 c.c.), con regole probatorie particolari. In una stessa posizione creditoria possono convivere termini diversi: il capitale di un finanziamento e gli interessi maturati non scadono insieme. Un calcolo unico per “il credito” nel suo complesso è quasi sempre un calcolo sbagliato.
Va poi considerato che il concordato preventivo, specie quando preceduto da una domanda con riserva e da un periodo di trattative, può durare a lungo. Tra la domanda, la fissazione dei termini per il piano, il deposito della proposta, il voto e l’omologazione possono passare molti mesi, e in ognuno di questi passaggi la protezione può cambiare. Il creditore che, a ogni evento, aggiorna il proprio registro arriva alla fine della procedura sapendo esattamente quanti giorni gli restano; quello che non lo fa scopre la verità solo quando il debitore la eccepisce.
Errore n. 3 — Restare fermi perché “tanto è vietato agire”
L’errore
Un professionista creditore di un’impresa in concordato sa che non può pignorare. Ne deduce di non poter fare nulla e attende. Non invia diffide, non chiede un decreto ingiuntivo, non promuove un giudizio di accertamento. Pensa di “rispettare la procedura”.
Perché è un errore
Il divieto dell’art. 54, comma 2, CCII riguarda le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Non riguarda gli atti che servono a conservare il diritto. La Cassazione, sia nell’ordinanza n. 20642/2019 sia nella sentenza n. 20175/2025, ha chiarito che l’ammissione al concordato non impedisce al creditore di sollecitare, intimare o costituire in mora il debitore. L’art. 2943, comma 4, c.c. attribuisce efficacia interruttiva a ogni atto che valga a costituire in mora il debitore: una diffida scritta, chiara nell’importo e nella richiesta di pagamento, regolarmente ricevuta, è sufficiente.
Anche le azioni di cognizione restano percorribili. In una vicenda decisa dalla Cassazione con la sentenza n. 2152 del 31 gennaio 2006, l’opposizione del debitore concordatario contro decreti ingiuntivi emessi dopo l’apertura della procedura è stata respinta: il concordato non toglie al creditore la possibilità di ottenere l’accertamento giudiziale del proprio diritto, ferma restando l’impossibilità di eseguirlo fuori dalle regole concorsuali.
Le conseguenze
L’inerzia è esattamente ciò che la prescrizione punisce. Se la sospensione non opera (perché le misure protettive non sono state chieste, sono cessate o non riguardano quel creditore), il tempo continua a correre, e il creditore che si è astenuto da qualsiasi atto ne subisce per intero l’effetto. Nella vicenda dell’ordinanza n. 20642/2019, è stato proprio il periodo “di attesa” tra la domanda di concordato e l’insinuazione nel successivo fallimento a consumare il termine.
Cosa fare invece
La soluzione è separare mentalmente due piani: ciò che è vietato (pignorare, sequestrare, iscrivere ipoteche giudiziali) e ciò che è permesso e anzi consigliabile (costituire in mora, chiedere l’accertamento del credito, partecipare attivamente alla procedura). In concreto: inviare una diffida con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al debitore, quantificando capitale, interessi e titolo; conservare la prova della ricezione; valutare, se il credito è contestato o il termine è stretto, un ricorso per decreto ingiuntivo o una domanda di accertamento, che produce l’effetto interruttivo “permanente” dell’art. 2945, comma 2, c.c. per tutta la durata del giudizio.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il divieto di azioni esecutive non riguarda solo il pignoramento in senso stretto, ma anche l’acquisizione di diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti. La Cassazione, nella sentenza n. 6166 del 17 aprile 2003, ha affermato che questo divieto ha lo stesso limite temporale di quello delle azioni esecutive e dura fino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa, anche quando l’adempimento del concordato è differito nel tempo. Ciò significa che un decreto ingiuntivo ottenuto in corso di procedura serve a interrompere la prescrizione e ad accertare il credito, ma non può essere usato per “scavalcare” gli altri creditori iscrivendo ipoteca. Chi chiede il monitorio deve saperlo, per non costruire aspettative sbagliate.
Un chiarimento utile riguarda i crediti sorti dopo la domanda. Il divieto dell’art. 54, comma 2, CCII colpisce i creditori per titolo o causa anteriore. Chi continua a fornire beni o servizi all’impresa durante la procedura, su rapporti autorizzati o funzionali alla continuità, vanta in genere crediti che seguono regole diverse e che possono essere prededucibili. Anche per questi crediti, però, la prescrizione corre secondo le regole ordinarie: la natura prededucibile riguarda il rango nel pagamento, non il tempo per far valere il diritto. Mescolare in un’unica pratica crediti anteriori e posteriori alla domanda è un modo frequente per perdere di vista scadenze diverse.
Quanto alla forma, l’atto di costituzione in mora richiesto dall’art. 2943, comma 4, c.c. deve essere scritto e deve contenere una richiesta di adempimento chiara, riferita a un credito individuato. Un semplice invio di estratto conto, una fattura ripetuta o un messaggio generico di “sollecito” rischiano di essere contestati. La regola pratica è semplice: indicare il titolo, l’importo, l’invito esplicito a pagare e la riserva di agire, firmando l’atto come creditore o tramite difensore.
Errore n. 4 — Scrivere alla persona sbagliata, o confidare in una corrispondenza che non interrompe
L’errore
Il creditore, saputo del concordato, scrive al commissario giudiziale o — nel concordato liquidatorio — al liquidatore giudiziale. Riceve risposte cortesi, magari una mail che “prende atto” del credito. Si sente tranquillo: “hanno riconosciuto il debito”. Anni dopo, scopre che quelle lettere non valevano nulla ai fini della prescrizione.
Perché è un errore
Nel concordato preventivo il debitore non perde la titolarità del proprio patrimonio. Il CCII, come già la legge fallimentare, gli lascia l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (art. 46 CCII per gli atti di straordinaria amministrazione, che richiedono autorizzazione). Si parla di spossessamento attenuato. Ne deriva che il destinatario naturale degli atti interruttivi resta il debitore.
L’ordinanza della Cassazione n. 20642/2019 è chiarissima su due punti: gli atti interruttivi producono effetto nei confronti del debitore, e le lettere scambiate con il liquidatore non integrano un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. La stessa ordinanza ha escluso che la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 6, c.c. (quella tra chi ha i beni sottoposti per legge all’amministrazione altrui e chi li amministra) possa essere estesa per analogia ai rapporti tra il debitore e i creditori concordatari.
Le conseguenze
Una corrispondenza fitta con gli organi della procedura può dare l’illusione di aver “messo al sicuro” il credito, mentre sul piano giuridico la prescrizione ha continuato a correre. E poiché il riconoscimento del debito deve provenire da chi ha il potere di disporre del diritto, una presa d’atto del commissario — organo di vigilanza, non di gestione — difficilmente potrà essere opposta al debitore come atto interruttivo.
Cosa fare invece
Indirizzare sempre la costituzione in mora al debitore concordatario, nella persona del suo legale rappresentante, all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese, e per conoscenza agli organi della procedura. In questo modo si ottengono due risultati: l’atto interruttivo è valido, e gli organi della procedura sono informati dell’esistenza e dell’entità del credito ai fini delle comunicazioni e del voto.
Lo Studio Monardo, guidato da un avvocato cassazionista che è anche Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, costruisce la diffida e la sua notifica tenendo conto sia delle regole civilistiche sulla prescrizione sia della posizione degli organi della procedura.
Un ulteriore accorgimento: conservare in un unico fascicolo la prova di ogni atto interruttivo (ricevute PEC complete, avvisi di ricevimento, copie degli atti giudiziari notificati). Il giorno in cui il debitore eccepirà la prescrizione, sarà il creditore a dover provare l’interruzione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il fatto che il proprio credito compaia nell’elenco dei creditori depositato dal debitore insieme alla domanda, o nella relazione del commissario, non equivale automaticamente a un riconoscimento del debito ai fini dell’art. 2944 c.c.: l’elenco è un adempimento della procedura e il debitore può indicare il credito anche contestandolo, in misura diversa o “con riserva”. Basare la propria sicurezza su quella menzione è una scommessa, non una strategia. La regola prudente resta l’atto interruttivo autonomo.
La scelta del canale di invio non è un dettaglio. Per un’impresa, l’indirizzo PEC iscritto nel registro delle imprese (consultabile anche tramite l’indice nazionale INI-PEC) è il recapito di riferimento, e la ricevuta di avvenuta consegna costituisce prova della ricezione. In alternativa, la raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale mantiene piena validità. Ciò che conta è poter dimostrare, a distanza di anni, che l’atto è giunto al destinatario giusto in una data certa. Una diffida di cui non si riesce a provare la consegna, in giudizio, vale quanto una diffida mai inviata.
Errore n. 5 — Dimenticare fideiussori e coobbligati
L’errore
La banca, o il fornitore che si era fatto rilasciare una fideiussione personale dall’amministratore, concentra tutta l’attenzione sulla società in concordato. Attende di vedere quale percentuale offrirà il piano, e solo dopo pensa di rivolgersi al garante. A quel punto il garante eccepisce la prescrizione o la decadenza.
Perché è un errore
Le misure protettive dell’art. 54 CCII proteggono il patrimonio del debitore che ha chiesto l’accesso allo strumento. Non si estendono automaticamente al fideiussore, al socio illimitatamente responsabile di un’altra entità, al coobbligato solidale. Inoltre l’art. 117 CCII, che regola gli effetti del concordato omologato, stabilisce che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (salvo quanto diversamente previsto per i soci illimitatamente responsabili): il concordato non libera i garanti.
Sul piano della prescrizione, valgono le regole generali delle obbligazioni solidali: per l’art. 1310 c.c. gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri. Ma la sospensione derivante da misure protettive riguarda specificamente il debitore protetto: non è prudente dare per scontato che essa giovi anche verso il garante. A ciò si aggiunge, per la fideiussione, la possibile decadenza dell’art. 1957 c.c., che impone al creditore di proporre le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, salvo deroga pattizia (frequente nei moduli bancari, ma non universale).
Le conseguenze
Il creditore che “aspetta il concordato” prima di muoversi verso il garante rischia di trovarsi con due porte chiuse: la percentuale concordataria verso il debitore principale e l’eccezione di prescrizione o di decadenza sollevata dal fideiussore. È una perdita doppia e, spesso, la più pesante, perché la garanzia personale era stata chiesta proprio per coprire lo scenario della crisi.
Cosa fare invece
Aprire subito, accanto alla pratica concordataria, una pratica parallela per ogni garante e coobbligato: verifica del contratto di fideiussione (clausole di deroga all’art. 1957 c.c., pagamento “a prima richiesta”, limiti di importo), diffida diretta al garante con richiesta di pagamento, eventuale azione monitoria nei suoi confronti, che non incontra il divieto di azioni esecutive operante a favore del solo debitore in concordato. Il fatto che il concordato preveda un pagamento parziale non riduce l’obbligazione del fideiussore, che resta tenuto per l’intero nei limiti della garanzia.
Il dettaglio che pochi conoscono
La Cassazione, con la sentenza n. 8739 del 26 giugno 2001, ha precisato che i divieti di acquisire prelazioni e di compiere atti esecutivi nel concordato sono posti a tutela della parità di trattamento tra i creditori: operano nei rapporti tra concorrenti e il debitore non può invocarli né in proprio né in sostituzione dei creditori. La logica è la stessa che spiega perché il garante non possa “farsi scudo” della procedura del debitore principale: la protezione è funzionale al concorso, non è un beneficio personale trasferibile.
C’è poi una norma del codice civile che chiude il ragionamento e che il creditore deve conoscere: l’art. 1310, comma 2, c.c. stabilisce che la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Mentre l’interruzione compiuta contro un condebitore si estende agli altri (comma 1), la sospensione resta personale. Applicata al concordato, la regola significa che, anche quando le misure protettive sospendono la prescrizione verso la società in crisi, il cronometro verso il coobbligato solidale può continuare a correre. È la ragione giuridica per cui la pratica sul garante non può “aspettare” quella sul debitore principale.
Il creditore che invece compie un atto interruttivo verso il debitore concordatario ottiene, in linea di principio, un effetto esteso anche ai coobbligati solidali: è un motivo in più per non trascurare la diffida al debitore principale, ma non sostituisce l’analisi della specifica posizione del fideiussore, che può dipendere dal contenuto del contratto di garanzia e dalle eccezioni che il garante può opporre ai sensi dell’art. 1945 c.c.
Errore n. 6 — Abbassare la guardia dopo l’omologa
L’errore
Il concordato viene omologato. Il creditore chirografario, che riceverà una percentuale in più rate, pensa che la partita sia chiusa: “ormai è tutto deciso dal tribunale”. Non annota le scadenze del piano, non verifica i pagamenti, non sa che esiste un termine per chiedere la risoluzione. Quando le rate non arrivano, scopre che è troppo tardi per agire.
Perché è un errore
Con l’omologazione, l’art. 117 CCII rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda. I crediti diventano esigibili solo nei modi e nei tempi previsti dal piano. La Cassazione, con la sentenza n. 20175/2025 (pronunciata sulla legge fallimentare, applicabile ratione temporis, ma con un ragionamento che si fonda su principi generali), ha affermato che questa inesigibilità temporanea, assimilata a un patto di non chiedere, integra una causa di sospensione della prescrizione, che cessa solo quando scadono i nuovi termini di pagamento fissati dalla proposta o dal piano di riparto.
Questo significa due cose. Da un lato, durante l’esecuzione regolare del piano il creditore non perde il credito per il solo decorso del tempo. Dall’altro, alla scadenza dei termini concordatari il cronometro riparte, e il creditore non soddisfatto deve muoversi. La stessa sentenza precisa che, se emerge con evidenza l’inattuabilità del piano, il creditore può chiedere la risoluzione del concordato o l’apertura della procedura liquidatoria, o agire esecutivamente dopo la scadenza dei termini.
Le conseguenze
L’art. 119 CCII disciplina la risoluzione del concordato per inadempimento: il ricorso può essere proposto da ciascun creditore (o dal commissario giudiziale, su richiesta di uno o più creditori) e deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. È un termine di decadenza. Chi lo lascia scadere perde lo strumento più incisivo per sciogliersi dal vincolo concordatario, e deve accontentarsi di azioni dirette a ottenere quanto promesso dal piano — con un credito ormai ridotto alla percentuale.
Sulle decadenze, del resto, la giurisprudenza ha da tempo collegato il loro decorso al momento in cui l’ostacolo concordatario viene meno. Nella sentenza n. 24427 del 2 ottobre 2008, la Cassazione ha ritenuto che il termine per un adempimento soggetto a decadenza decorresse dalla definitività dell’omologazione, applicando proprio l’art. 2935 c.c.
Cosa fare invece
Dopo l’omologa, il creditore deve trasformare il piano in un calendario: date dei pagamenti, importi attesi, data dell’ultimo adempimento e, da questa, la data ultima per il ricorso per risoluzione. A ogni scadenza mancata va inviata una diffida, che serve sia a documentare l’inadempimento sia a interrompere la prescrizione residua. Se gli inadempimenti non sono di scarsa importanza — requisito richiesto dall’art. 119 CCII per la risoluzione — occorre valutare con anticipo il ricorso, senza attendere l’ultimo giorno utile.
Il dettaglio che pochi conoscono
La Cassazione, nella sentenza n. 24476 del 2 ottobre 2008, ha affermato che il divieto di azioni esecutive comporta che il creditore il quale abbia ricevuto pagamenti in violazione del concorso possa essere tenuto a restituirli, pur riconoscendo efficacia liberatoria al pagamento eseguito dal terzo pignorato sulla base di un’ordinanza di assegnazione anteriore. È un avvertimento utile per chi, dopo l’omologa, è tentato di “farsi pagare per conto proprio” fuori dai binari del piano: ciò che si incassa irregolarmente può dover essere restituito, e intanto il tempo per agire correttamente si consuma.
Accanto alla risoluzione, l’art. 120 CCII disciplina l’annullamento del concordato quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo: anche qui il legislatore fissa termini stringenti, decorrenti dalla scoperta del dolo e comunque collegati alla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Il creditore che sospetta irregolarità deve quindi muoversi con la stessa disciplina temporale che usa per la prescrizione, perché i termini delle azioni concordatarie sono decadenze e non tollerano ritardi.
Infine, un profilo spesso trascurato riguarda il caso in cui il concordato non arrivi all’omologa: domanda dichiarata inammissibile, proposta non approvata dai creditori, omologazione respinta. In tutte queste ipotesi cessa l’effetto protettivo e, se viene aperta la liquidazione giudiziale, il creditore dovrà presentare domanda di ammissione al passivo. La sentenza n. 20175/2025 ricorda che è proprio la domanda di ammissione a produrre gli effetti della domanda giudiziale ai fini dell’interruzione: un’insinuazione tempestiva è, in quella fase, l’atto che mette definitivamente al sicuro il credito, a condizione che la prescrizione non si sia già compiuta nel periodo precedente.
Gli errori in cifre: quanto costa sbagliare il calcolo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su importi e date di fantasia ma coerenti con le regole esposte. Non descrivono casi reali e servono solo a rendere visibile l’effetto di ciascun errore.
Simulazione A — Sospensione scambiata per interruzione
Ipotesi: credito per forniture di 38.760 €, prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), scaduto il 14 febbraio 2017. Nessun atto interruttivo successivo. Il debitore deposita domanda di concordato con richiesta di misure protettive, pubblicata nel registro delle imprese il 9 settembre 2025; le misure cessano il 20 maggio 2026 per rinuncia alla domanda.
- Tempo maturato prima della sospensione: dal 14 febbraio 2017 al 9 settembre 2025 = 8 anni, 6 mesi e 26 giorni circa.
- Tempo residuo alla ripresa: circa 1 anno, 5 mesi e 5 giorni.
- Ripresa del decorso: 20 maggio 2026 → termine finale intorno al 25 ottobre 2027.
Il creditore che avesse ragionato in termini di interruzione avrebbe creduto di avere dieci anni pieni dal 20 maggio 2026, cioè fino al 2036. Una diffida inviata, per esempio, nel gennaio 2028 arriverebbe a prescrizione ormai compiuta: 38.760 € persi per un errore di calcolo, non per un torto nel merito.
Simulazione B — L’inerzia senza misure protettive
Ipotesi: canoni di locazione commerciale non pagati per 21.390 €, prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 3, c.c.), ultimo canone scaduto il 5 marzo 2021. Il conduttore deposita domanda di concordato con riserva il 18 gennaio 2026, ma non chiede misure protettive. Il locatore non invia diffide “per rispetto della procedura”.
- In assenza di misure protettive, non c’è la sospensione dell’art. 54, comma 2, CCII.
- Il termine quinquennale per l’ultimo canone matura il 5 marzo 2026; per i canoni più vecchi era già maturato o matura prima.
- Una diffida inviata il 15 febbraio 2026 avrebbe salvato almeno l’ultimo blocco di canoni ancora nei termini; una inviata ad aprile 2026 arriva tardi.
Variante corretta: diffida PEC al legale rappresentante il 2 febbraio 2026, con prova di consegna → la prescrizione dei canoni ancora vivi è interrotta e riparte da quella data. Differenza tra le due condotte: l’intero importo residuo ancora esigibile contro zero.
Simulazione C — Dopo l’omologa: piano, scadenze e risoluzione
Ipotesi: credito chirografario di 64.215 €, piano omologato con decreto definitivo, pagamento del 27% (17.338,05 €) in tre rate annuali al 30 giugno 2027, 2028 e 2029. Le prime due rate vengono pagate, la terza no.
- Ultimo adempimento previsto: 30 giugno 2029.
- Termine per il ricorso per risoluzione ex art. 119 CCII: entro il 30 giugno 2030.
- Durante l’esecuzione regolare del piano, secondo la sentenza n. 20175/2025 la prescrizione del credito è sospesa; cessata l’inesigibilità con la scadenza dei termini concordatari, il tempo riprende a decorrere.
Scenario prudente: diffida al debitore il 15 luglio 2029, valutazione dell’inadempimento, ricorso per risoluzione depositato a fine 2029. Se il concordato viene risolto, il creditore può far valere il credito originario secondo le regole della successiva procedura, al netto di quanto già incassato (11.558,70 € per le prime due rate). Scenario negligente: il creditore si accorge della rata mancata nel settembre 2030. Il termine annuale è scaduto; la risoluzione non è più proponibile da lui e resta solo la pretesa alla terza rata, pari a 5.779,35 €. Il divario tra i due scenari, in termini di pretesa azionabile, è di circa 46.877 €.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento: alcuni nascono il giorno in cui si viene a sapere della domanda, altri maturano silenziosamente nei mesi successivi all’omologa. La tabella che segue li colloca lungo il percorso della procedura e indica, con onestà, quanto margine di rimedio resta una volta commessi. “Parziale” significa che qualcosa può essere recuperato, ma non tutto, e spesso solo a condizioni specifiche da verificare sul caso concreto.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Credere al “blocco automatico” | Al deposito della domanda | Termine che matura senza sospensione effettiva | Parziale: solo se il termine non è ancora compiuto |
| 2. Sospensione scambiata per interruzione | Alla cessazione delle misure o alla scadenza del piano | Calcolo del termine residuo sbagliato per eccesso | Sì, se ci si accorge prima della scadenza reale |
| 3. Inerzia “per rispetto della procedura” | Durante tutta la pendenza | Prescrizione compiuta per mancanza di atti interruttivi | No, se il termine è già maturato |
| 4. Destinatario sbagliato della diffida | Nell’invio degli atti | Atto privo di efficacia interruttiva verso il debitore | Parziale: nuovo atto valido se ancora nei termini |
| 5. Garanti dimenticati | Dal deposito in poi | Prescrizione o decadenza ex art. 1957 c.c. verso il fideiussore | Parziale: dipende dalle clausole contrattuali |
| 6. Guardia abbassata dopo l’omologa | Dopo l’ultima scadenza del piano | Decadenza dal ricorso per risoluzione (1 anno) | No, per la risoluzione su istanza propria |
La checklist preventiva
Prima di decidere qualsiasi mossa su un credito verso un’impresa in concordato, verifica che:
- [ ] hai la data esatta di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ricavata da una visura aggiornata e non da notizie di stampa;
- [ ] hai controllato se la domanda contiene la richiesta di misure protettive e se il tribunale le ha confermate, modificate o revocate ai sensi dell’art. 55 CCII;
- [ ] conosci la data di cessazione delle misure (scadenza, revoca, rinuncia alla domanda, inammissibilità) e l’hai annotata;
- [ ] hai calcolato per iscritto il tempo di prescrizione già maturato prima della sospensione, distinguendo credito per credito (canoni, forniture, interessi hanno termini diversi);
- [ ] hai determinato il tempo residuo alla ripresa del decorso e fissato una soglia di allarme;
- [ ] hai inviato almeno una diffida formale al debitore concordatario, nella persona del legale rappresentante, con prova di consegna;
- [ ] hai inviato copia per conoscenza agli organi della procedura, senza confondere questa comunicazione con l’atto interruttivo;
- [ ] hai individuato tutti i fideiussori, coobbligati e garanti e aperto per ciascuno una pratica autonoma;
- [ ] hai letto le fideiussioni per verificare la deroga all’art. 1957 c.c. e gli altri limiti della garanzia;
- [ ] dopo l’omologa, hai trasformato il piano in un calendario di pagamenti con la data dell’ultimo adempimento;
- [ ] hai calcolato il termine annuale per la risoluzione ex art. 119 CCII e fissato una data interna anticipata;
- [ ] conservi in un unico fascicolo tutte le prove degli atti interruttivi, perché in caso di contestazione l’onere di provarli è del creditore.
Questa lista vale anche come strumento di autodiagnosi: ogni casella vuota è un punto in cui il credito è esposto.
E se l’errore l’ho già fatto?
Il primo passo, quando si teme di aver sbagliato, è non dare nulla per perso prima di aver rifatto il calcolo con rigore. Molte volte la situazione è meno compromessa di quanto sembri; altre volte è irrimediabile, e saperlo per tempo evita di spendere energie in azioni destinate a fallire.
Se la prescrizione non si è ancora compiuta, la via d’uscita è immediata: un atto interruttivo valido, oggi. Non importa che fino a ieri il creditore sia stato inerte o abbia scritto alla persona sbagliata: finché il termine non è maturato, una diffida corretta, o meglio ancora una domanda giudiziale, fa ripartire il conteggio. Il primo lavoro è quindi la ricostruzione puntuale del tempo trascorso, tenendo conto di ogni eventuale periodo di sospensione documentato (misure protettive confermate ed efficaci, inesigibilità derivante dal concordato omologato in esecuzione).
Se il calcolo mostra che è stata la sospensione a salvare il credito, va provata. Non basta affermare che c’era un concordato: occorre documentare la richiesta di misure protettive, la pubblicazione, l’eventuale provvedimento del tribunale e la data della loro cessazione. Per la fase successiva all’omologa, occorre documentare il contenuto del piano e le scadenze dei pagamenti, da cui la sentenza n. 20175/2025 fa dipendere la fine della sospensione.
Se esistono atti del debitore che riconoscono il debito, vanno cercati e valorizzati. L’art. 2944 c.c. attribuisce efficacia interruttiva al riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Un piano di rientro sottoscritto dal debitore, una proposta transattiva con indicazione dell’importo dovuto, una dichiarazione del legale rappresentante possono — a seconda del contenuto — integrare un riconoscimento. La valutazione va fatta caso per caso, ricordando l’insegnamento dell’ordinanza n. 20642/2019: le lettere degli organi della procedura non bastano.
Se il credito verso il debitore principale è perso o ridotto, la partita può spostarsi sul garante. Prescrizione e decadenza verso il fideiussore seguono regole proprie: la deroga contrattuale all’art. 1957 c.c., l’effetto degli atti interruttivi compiuti verso il debitore principale ai sensi dell’art. 1310 c.c., le clausole “a prima richiesta” vanno esaminate prima di concludere che non c’è più nulla da fare.
Se il termine per la risoluzione è scaduto, resta l’azione per l’adempimento di quanto previsto dal piano, e resta la possibilità che altri soggetti legittimati (altri creditori, il commissario su loro istanza) abbiano agito nei termini: il creditore può inserirsi nella procedura già avviata da altri.
Ci sono però preclusioni definitive, ed è giusto dirlo. Una prescrizione compiuta, se eccepita dal debitore, estingue il diritto, e nessun atto successivo può farlo rivivere; il debitore può rinunciarvi, ma non vi è tenuto. Un termine di decadenza scaduto non si riapre. Quando un credito viene dichiarato prescritto in primo grado, però, la valutazione sull’impugnazione merita attenzione: il calcolo della sospensione nel concordato è terreno di questioni interpretative ancora vive, e la sentenza n. 20175/2025 dimostra che la Cassazione può correggere le letture dei giudici di merito.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho saputo del concordato e non ho fatto nulla per due anni: il mio credito è prescritto?”
Dipende da quanto tempo era già trascorso prima e da quale termine si applica al tuo credito. Due anni di inerzia su un termine decennale lasciano quasi sempre margine; su un termine quinquennale, con un credito già vecchio, possono essere fatali. Se le misure protettive erano attive in quel periodo, quei mesi possono non contare. Va fatto il calcolo, non una stima.
“Ho scritto solo al commissario giudiziale: vale qualcosa?”
Ai fini della prescrizione, quasi certamente no, sulla base dell’ordinanza n. 20642/2019, che ha escluso l’efficacia interruttiva della corrispondenza con l’organo della procedura. Quelle comunicazioni restano utili per altri scopi (inserimento nell’elenco dei creditori, informazioni per il voto), ma l’atto interruttivo va rivolto al debitore. Se sei ancora nei termini, rimedia subito.
“Il concordato è stato omologato tre anni fa e pagano regolarmente: devo preoccuparmi?”
Finché il piano è eseguito nei tempi previsti, la Cassazione ha riconosciuto che la prescrizione dei crediti anteriori è sospesa. Devi però annotare la data dell’ultimo pagamento previsto: da lì riparte il decorso per quanto non pagato e corre l’anno per chiedere la risoluzione.
“Il garante mi dice che è liberato perché il debitore principale è in concordato: ha ragione?”
In linea generale no: l’art. 117 CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Può avere ragione, però, se nel frattempo è maturata la prescrizione nei suoi confronti o la decadenza dell’art. 1957 c.c. non derogata dal contratto. Serve leggere la fideiussione.
“Il debitore ha rinunciato al concordato: che fine fa la sospensione?”
Cessa con il venir meno delle misure protettive. Dal giorno successivo il termine riprende a correre dal punto in cui si era fermato. È il momento più pericoloso, perché il creditore spesso non viene informato direttamente: va monitorato il registro delle imprese e il fascicolo della procedura.
“Ho ottenuto un decreto ingiuntivo durante il concordato: è valido?”
L’accertamento del credito non è precluso dal concordato, e la domanda giudiziale interrompe la prescrizione con effetto permanente fino alla definizione del giudizio. Non potrai però eseguire il decreto fuori dalle regole del concorso, né usarlo per acquisire prelazioni opponibili agli altri creditori finché dura il divieto.
“Il mio credito è nato dopo la domanda di concordato: valgono le stesse regole?”
No, almeno in parte. Il divieto di azioni esecutive dell’art. 54, comma 2, CCII riguarda i creditori per titolo o causa anteriore, e la sospensione è collegata a quel divieto. I crediti sorti durante la procedura seguono regole proprie, spesso con collocazione in prededuzione. La prescrizione, però, corre secondo le regole ordinarie: va gestita con la stessa attenzione.
“Ho più crediti verso la stessa impresa: posso fare un unico calcolo?”
È sconsigliabile. Capitale, interessi, canoni, penali e risarcimenti possono avere termini diversi e date di scadenza diverse. Il calcolo va fatto voce per voce, e la diffida deve indicarle tutte in modo che l’effetto interruttivo copra ogni componente del credito.
“Il concordato è stato dichiarato inammissibile e poi è stata aperta la liquidazione giudiziale: cosa devo fare?”
Presentare domanda di ammissione al passivo nei termini fissati dalla sentenza di apertura. Quella domanda produce gli effetti della domanda giudiziale ai fini della prescrizione. Prima di depositarla, conviene comunque verificare che nel periodo intermedio il credito non si sia già prescritto: è quanto accaduto nella vicenda dell’ordinanza n. 20642/2019.
Gli errori davanti ai giudici: le pronunce di riferimento
Le decisioni che seguono sono state selezionate perché documentano, ciascuna da un’angolazione diversa, che cosa accade a chi sbaglia la gestione del tempo e dei divieti nel concordato preventivo. Diverse sono state rese sotto la legge fallimentare previgente: i principi civilistici su cui si fondano (artt. 2935, 2941, 2943, 2944 c.c.) restano però il punto di partenza anche nel CCII, la cui disciplina specifica va letta alla luce dell’art. 54.
1. Cass. civ., Sez. I, sentenza 18 luglio 2025, n. 20175
Cosa è successo a chi ha confuso le fasi della procedura. Prima dell’omologa, il divieto di azioni esecutive non ferma di per sé la prescrizione, che si interrompe con atti idonei (inclusa la domanda di ammissione al passivo nella procedura successiva); la sospensione dell’art. 168, comma 2, l.fall. riguardava solo chi era in condizione di compiere azioni esecutive. Dopo l’omologa, l’inesigibilità temporanea dei crediti concordatari sospende la prescrizione fino alla scadenza dei termini di pagamento del piano. È la pronuncia chiave per rispondere alla domanda del titolo.
2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 31 luglio 2019, n. 20642
Cosa è successo a chi è rimasto inerte e ha scritto al liquidatore. Una banca ha perso il credito perché, tra la domanda di concordato con cessione dei beni e l’insinuazione nel successivo fallimento, non aveva compiuto validi atti interruttivi: l’ammissione al concordato non impediva di costituire in mora il debitore, le lettere scambiate con il liquidatore non valevano come riconoscimento del debito e la sospensione dell’art. 2941, n. 6, c.c. non è applicabile in via estensiva ai creditori concordatari. Rilevante per gli errori n. 1, 3 e 4.
3. Cass. civ., Sez. III, sentenza 31 gennaio 2006, n. 2152
Cosa è successo al debitore che pensava di neutralizzare i decreti ingiuntivi. È stata respinta l’opposizione del debitore concordatario contro decreti ingiuntivi emessi dopo l’apertura del concordato, in una vicenda relativa all’obbligo di restituire beni di terzi. Conferma che l’accertamento giudiziale del credito resta percorribile durante la procedura (errore n. 3).
4. Cass. civ., Sez. I, sentenza 17 aprile 2003, n. 6166
Cosa è successo a chi voleva una prelazione in corso di procedura. Il divieto di acquisire diritti di prelazione dura quanto il divieto di azioni esecutive, cioè fino al passaggio in giudicato dell’omologa, anche se l’adempimento è differito. Utile per capire i limiti del decreto ingiuntivo ottenuto durante il concordato.
5. Cass. civ., Sez. I, sentenza 2 ottobre 2008, n. 24476
Cosa è successo al creditore che aveva incassato fuori dal concorso. Il divieto di azioni esecutive può obbligare il creditore che ha ricevuto pagamenti a restituirli alla massa; ha però efficacia liberatoria il pagamento del terzo pignorato fondato su un’ordinanza di assegnazione anteriore. Monito per chi cerca scorciatoie dopo l’omologa (errore n. 6).
6. Cass. civ., Sez. V, sentenza 2 ottobre 2008, n. 24427
Cosa è successo al termine di decadenza durante il concordato. Il divieto di azioni vale anche per l’amministrazione finanziaria, che conserva i poteri di accertamento; il termine per un adempimento soggetto a decadenza è stato fatto decorrere dalla definitività dell’omologa, in applicazione dell’art. 2935 c.c. Mostra il legame tra ostacolo concordatario e decorrenza dei termini.
7. Cass. civ., Sez. III, sentenza 26 giugno 2001, n. 8739
Cosa è successo al debitore che invocava i divieti a proprio vantaggio. I divieti di prelazione e di atti esecutivi tutelano la parità tra creditori e operano nei rapporti tra concorrenti: il debitore non può farli valere né in proprio né in sostituzione dei creditori. Chiarisce la funzione dello scudo concordatario, rilevante anche per la posizione dei garanti (errore n. 5).
8. Cass. civ., Sez. I, sentenza 7 novembre 1991, n. 11879
Cosa è successo al creditore fondiario che pensava di essere esente. Il divieto di azioni esecutive individuali nel concordato è stato qualificato come assoluto, senza deroga per il credito fondiario. Conferma che il divieto di esecuzione non ammette “corsie preferenziali” — e proprio per questo la conservazione del credito passa dagli atti interruttivi, non dalle azioni esecutive.
9. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 6 settembre 1990, n. 9201
Cosa è successo al creditore munito di titolo esecutivo. I crediti con presupposto anteriore al concordato devono essere fatti valere nella procedura, anche se non ancora accertati, e il divieto di azioni individuali colpisce anche chi è munito di titolo esecutivo. Spiega perché il titolo esecutivo non mette al riparo da errori di tempistica.
10. Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 giugno 2002, n. 9488
Cosa è successo all’esecuzione individuale pendente. La declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione per effetto del concordato non richiede la convocazione delle parti ex art. 485 c.p.c. Il creditore procedente può vedersi fermare l’esecuzione senza contraddittorio: deve quindi attivarsi da sé per conservare il credito.
11. Cass. civ., Sez. III, sentenza 3 dicembre 2002, n. 17162
Cosa è successo alle cessioni di credito a ridosso della domanda. Le cessioni stipulate dopo la domanda per estinguere debiti anteriori sono vietate; quelle anteriori sono opponibili e possono essere notificate o accettate anche dopo. La data degli atti rispetto alla domanda è decisiva, esattamente come per il calcolo della prescrizione.
12. Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza 24 gennaio 1981, n. 567
Cosa è successo a chi ha contestato la legittimità del divieto. È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità del divieto temporaneo di azioni esecutive in riferimento all’art. 24 Cost. Il divieto è legittimo proprio perché temporaneo: il creditore deve organizzarsi per conservare il diritto, non attenderne la caduta.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Gli strumenti che seguono hanno un doppio taglio: alcuni servono a intercettare l’errore prima che si consumi, altri a verificare che cosa resta da fare quando un passo falso c’è già stato.
- Ricostruiamo la cronologia della procedura: estraiamo dal registro delle imprese e dal fascicolo la data di pubblicazione della domanda, la richiesta di misure protettive, i provvedimenti di conferma o revoca ex art. 55 CCII e la loro cessazione.
- Calcoliamo per iscritto il termine di prescrizione credito per credito, separando tempo maturato, periodi di sospensione documentati e tempo residuo, e fissiamo le date di allarme.
- Redigiamo e notifichiamo la costituzione in mora al debitore concordatario nella persona del legale rappresentante, con copia agli organi della procedura e conservazione delle prove di consegna.
- Valutiamo e promuoviamo l’azione di accertamento o il ricorso monitorio quando serve l’effetto interruttivo permanente dell’art. 2945, comma 2, c.c., tenendo conto dei limiti posti dal divieto di prelazioni.
- Esaminiamo fideiussioni e garanzie: verifichiamo clausole di deroga all’art. 1957 c.c., limiti di importo, natura della garanzia, e attiviamo le diffide e le azioni verso garanti e coobbligati.
- Leggiamo la proposta e il piano di concordato per individuare trattamento del credito, percentuale, scadenze dei pagamenti e data dell’ultimo adempimento.
- Monitoriamo l’esecuzione del piano omologato e, a ogni scadenza mancata, inviamo la diffida che documenta l’inadempimento e interrompe la prescrizione residua.
- Prepariamo il ricorso per risoluzione ex art. 119 CCII entro il termine annuale, verificando che l’inadempimento non sia di scarsa importanza.
- Quando il termine è scaduto, verifichiamo se esistono riconoscimenti del debito, periodi di sospensione non considerati o iniziative di altri creditori a cui agganciarsi.
- Impostiamo la difesa contro l’eccezione di prescrizione in giudizio, e ne curiamo la prosecuzione nei gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questo articolo, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa offre una conoscenza dall’interno dei percorsi di risanamento, delle misure protettive e delle loro scadenze, cioè proprio dei meccanismi da cui dipende la sospensione della prescrizione. E quando l’errore va riparato nei gradi successivi, la qualifica di cassazionista consente di difendere la stessa posizione dal primo grado fino alla Corte di Cassazione: la sentenza n. 20175/2025 dimostra che su questi temi l’ultima parola può cambiare l’esito.
La continuità della strategia, dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, è un valore concreto: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra un grado e l’altro.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, consente di leggere il piano concordatario sia nei suoi aspetti giuridici sia in quelli economico-finanziari, valutando la reale attuabilità dei pagamenti promessi e quindi il momento giusto per agire.
Il tempo, nel concordato, va governato
La prescrizione durante il concordato preventivo non si interrompe da sé: si sospende quando operano le misure protettive dell’art. 54 CCII e, dopo l’omologa, finché i crediti restano inesigibili secondo il piano. Fuori da questi confini il tempo corre, e corre contro il creditore che resta fermo, che scrive alla persona sbagliata o che dimentica i garanti. Gli errori descritti sono frequenti proprio perché nascono da idee intuitive ma imprecise; la buona notizia è che, finché il termine non è compiuto, quasi tutti si correggono con un atto tempestivo.
Lo Studio Monardo affronta questi temi perché si collocano esattamente dove si incontrano le due competenze certificate più pertinenti: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che dà padronanza degli strumenti di regolazione della crisi e delle misure protettive, e la qualifica di avvocato cassazionista, che permette di sostenere la stessa posizione sulla prescrizione fino all’ultimo grado di giudizio. Analizzeremo la cronologia del tuo credito, verificheremo ogni periodo di sospensione e costruiremo la strategia più adatta per conservarlo.
📩 Ogni giorno conta quando il termine è già in movimento: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi recapiti e riferimenti per raggiungerci al termine di questa pagina.
