I Pagamenti Previsti Dal Piano Sono Esenti Dai Reati Di Bancarotta?

L’imprenditore in crisi che paga un fornitore, la banca o un dipendente mentre l’impresa è già in difficoltà compie un atto che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, può essere letto come bancarotta preferenziale. Il pagamento che ieri serviva a tenere in vita l’azienda diventa, a posteriori, l’oggetto di un’imputazione penale. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) prevede però una zona di protezione: l’art. 324 CCII esclude alcuni reati di bancarotta per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi o autorizzati dal giudice.

La protezione esiste, ma è stretta. Copre solo due fattispecie (bancarotta preferenziale e bancarotta semplice), solo per certi strumenti, solo per atti realmente esecutivi del piano. Il rischio principale è credere che “stare dentro un piano” renda lecito qualunque pagamento: non è così, e l’errore si scopre quando il processo penale è già iniziato.

Studio Monardo segue questa materia perché il contenzioso penale-fallimentare si decide spesso in sede di legittimità, sulla corretta interpretazione dei confini dell’esenzione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista: può difendere l’imprenditore davanti alla Corte di cassazione e mantenere la stessa linea difensiva dalla prima analisi del piano fino all’ultimo grado. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore, che permette di leggere dall’interno la logica dei pagamenti in composizione negoziata.

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Inquadramento normativo: che cosa esclude davvero l’art. 324 CCII

Sul piano normativo, l’art. 324 CCII, nel testo vigente aggiornato ai decreti correttivi (incluso il D.Lgs. 136/2024), stabilisce che le disposizioni degli artt. 322, comma 3, e 323 CCII non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti:

  • in esecuzione di un concordato preventivo;
  • in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati;
  • in esecuzione degli accordi stipulati in attuazione del piano attestato di risanamento;
  • in esecuzione del concordato minore omologato ai sensi dell’art. 80 CCII;
  • nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli artt. 99, 100 e 101 CCII.

In sintesi: l’art. 324 CCII è una causa di non punibilità limitata alla bancarotta preferenziale e alla bancarotta semplice, che opera solo per gli atti compiuti in esecuzione di specifici strumenti di regolazione della crisi o autorizzati dal tribunale.

Le fattispecie coinvolte

Va precisato che cosa sono le norme richiamate.

  • Art. 322 CCII — bancarotta fraudolenta. Il comma 1 punisce con la reclusione da tre a dieci anni l’imprenditore in liquidazione giudiziale che distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni (bancarotta patrimoniale) o sottrae, distrugge o falsifica le scritture contabili (bancarotta documentale). Il comma 3 punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, prima o durante la procedura, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione: è la bancarotta preferenziale.
  • Art. 323 CCII — bancarotta semplice. Punisce con la reclusione da sei mesi a due anni condotte meno gravi: spese personali eccessive, operazioni di grave imprudenza, aggravamento del dissesto per mancata richiesta tempestiva di apertura della procedura, irregolare tenuta delle scritture nei tre anni precedenti.

L’esenzione non tocca il comma 1 dell’art. 322. La bancarotta per distrazione e quella documentale restano pienamente punibili anche se commesse durante l’esecuzione di un concordato omologato.

La ratio della norma

La disciplina prevede l’esenzione per una ragione precisa. Gli strumenti di regolazione della crisi chiedono all’imprenditore di pagare alcuni creditori prima di altri (fornitori strategici, lavoratori, finanziatori). Se ogni pagamento selettivo fosse esposto alla bancarotta preferenziale, nessuno strumento potrebbe funzionare. Il legislatore ha quindi scelto di proteggere i pagamenti che hanno superato un filtro esterno: l’omologazione del tribunale, l’attestazione di un professionista indipendente, l’autorizzazione del giudice. Il controllo esterno sostituisce la valutazione penale ex post.

La norma riprende, con adattamenti, l’art. 217-bis della vecchia legge fallimentare. La giurisprudenza formatasi su quella disposizione resta in larga parte utilizzabile per interpretare l’art. 324 CCII.

Distinzione dagli istituti affini

L’esenzione penale va tenuta distinta dall’esenzione dalla revocatoria dell’art. 166, comma 3, CCII. Quest’ultima sottrae all’azione revocatoria del curatore, tra gli altri, i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, gli atti in esecuzione del piano attestato e gli atti in esecuzione del concordato preventivo e degli accordi omologati. È una regola civilistica: impedisce al curatore di farsi restituire il denaro dal creditore pagato.

Esempio concreto. Un’impresa paga 18.740 € a un fornitore di materie prime alla scadenza abituale di 60 giorni. Il pagamento rientra nei “termini d’uso” ed è esente da revocatoria ex art. 166, comma 3, lett. a). Se però l’impresa era già insolvente e il pagamento è stato scelto per favorire quel fornitore a danno di altri creditori di pari grado, la condotta può comunque essere valutata come bancarotta preferenziale: l’esenzione da revocatoria non si trasferisce automaticamente sul piano penale. Le Sezioni Unite penali (sent. n. 28910/2019) hanno affermato proprio che la sottrazione di un atto alla revocatoria produce effetti civilistici e non ne determina, da sola, la liceità penale.

Tre esenzioni a confronto

In termini operativi, l’imprenditore in crisi si trova davanti a tre regole di protezione diverse, che spesso vengono confuse. La tabella le mette a confronto.

Profilo Art. 324 CCII Art. 24, comma 5, CCII Art. 166, comma 3, CCII
Natura Penale (esclusione di reati) Penale (esclusione di reati) Civile (esclusione della revocatoria)
Strumento Concordato preventivo, accordi omologati, piano attestato, concordato minore omologato, atti autorizzati ex artt. 99-101 Composizione negoziata Elenco più ampio: termini d’uso, piano attestato, concordato, accordi omologati, altri atti indicati dalla norma
Reati o azioni esclusi Art. 322, comma 3 (preferenziale) e art. 323 (semplice) Art. 322, comma 3 e art. 323 Revocatoria concorsuale del curatore
Condizione centrale Atto in esecuzione dello strumento o autorizzato Coerenza con trattative e prospettive di risanamento al momento del pagamento Rientrare in una delle categorie tipizzate
Cosa non copre Distrazione, documentale, simulazione di prelazioni Distrazione, documentale, atti incoerenti o compiuti nonostante il dissenso Il profilo penale dell’atto

La tabella va letta in verticale: ciascuna colonna è una regola autonoma, e soddisfarne una non significa soddisfare le altre.

Il raccordo con l’art. 341 CCII

Va precisato che le norme penali del Codice della crisi non si applicano solo alla liquidazione giudiziale. L’art. 341 CCII estende, con adattamenti, le disposizioni sulla bancarotta al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o con intermediari finanziari. Questo significa che l’imprenditore può essere chiamato a rispondere di condotte di bancarotta anche quando non si arriva alla liquidazione giudiziale, a partire dal decreto di apertura del concordato o dall’omologazione degli accordi. L’esenzione dell’art. 324 CCII opera anche in questo contesto: i pagamenti in esecuzione del concordato non possono essere contestati come preferenziali ai sensi dell’art. 341, proprio perché il richiamo agli artt. 322, comma 3, e 323 è neutralizzato dalla causa di esclusione.

I correttivi

Sul piano normativo, il Codice è stato modificato più volte dopo l’entrata in vigore del 15 luglio 2022: dal D.Lgs. 83/2022, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1023, e dal terzo correttivo D.Lgs. 136/2024. Gli interventi hanno inciso soprattutto sulla composizione negoziata (informative all’esperto, durata, misure protettive), sugli accordi di ristrutturazione e sul concordato in continuità. La struttura dell’art. 324 CCII, nella sua parte essenziale, è rimasta quella dell’esenzione per atti esecutivi o autorizzati. Ogni valutazione su un caso concreto deve comunque partire dal testo in vigore alla data del pagamento, perché per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del Codice resta applicabile, se più favorevole, la disciplina della legge fallimentare (art. 2 c.p.).

Requisiti e termini dell’esenzione

In termini operativi, l’esenzione dell’art. 324 CCII richiede che ricorrano insieme più condizioni. Le esaminiamo una per una.

1. Uno strumento compreso nell’elenco

L’elenco della norma è tassativo. Rientrano: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione omologati, accordi in esecuzione del piano attestato, concordato minore omologato, pagamenti e finanziamenti autorizzati ex artt. 99-101. Per la composizione negoziata esiste una disposizione autonoma (art. 24 CCII, di cui diremo). Altri strumenti non espressamente nominati, come il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o il concordato semplificato dell’art. 25-sexies, pongono problemi interpretativi che vanno affrontati caso per caso.

2. L’omologazione, dove richiesta

Per accordi di ristrutturazione e concordato minore la norma esige l’omologazione. La Cassazione (Sez. V, n. 43089/2017, sull’analoga disposizione della legge fallimentare) ha chiarito che la semplice presentazione della domanda non basta ad attivare la protezione. Nel concordato preventivo la formula è più ampia (“in esecuzione di un concordato preventivo”), ma il pagamento deve comunque essere conforme al piano e, nella fase anteriore all’omologazione, normalmente autorizzato dal tribunale.

3. Il nesso di esecuzione

Il pagamento deve essere esecutivo del piano: previsto, nell’oggetto e nell’importo, dal piano omologato o attestato, oppure autorizzato. Un pagamento che il piano non contempla, o che eccede la misura prevista, resta fuori dall’esenzione.

4. La fattispecie contestata

L’esenzione opera solo per bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3) e bancarotta semplice (art. 323). Distrazione, dissipazione, occultamento e falso nelle scritture restano esclusi.

5. L’assenza di frode

Lo strumento non deve essere stato usato come copertura di un disegno fraudolento. La Cassazione (Sez. V, n. 50675/2016) ha affermato che anche un concordato omologato può essere piegato a finalità di frode e che gli atti distrattivi compiuti in quel contesto restano punibili.

Chi deve provare l’esenzione nel processo penale

Va precisato che l’art. 324 CCII opera come causa di esclusione della punibilità per fatti che, altrimenti, integrerebbero la fattispecie. Nel processo penale spetta all’accusa provare gli elementi del reato (pagamento, insolvenza, dolo specifico di favorire), ma è la difesa che, in concreto, deve allegare e documentare gli elementi dell’esenzione: l’esistenza dello strumento, l’omologazione o l’autorizzazione, la corrispondenza tra il pagamento e la voce del piano. Se questi elementi emergono, il giudice deve escludere la responsabilità per bancarotta preferenziale e semplice; resta onere dell’accusa dimostrare, se lo sostiene, che lo strumento era fittizio o fraudolento. Per questo la documentazione va conservata e organizzata fin dal momento del pagamento, non ricostruita anni dopo.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Iscrizione del dissenso dell’esperto nel registro imprese (art. 21, comma 4, CCII) 10 giorni dall’informativa dell’imprenditore sull’atto di straordinaria amministrazione o sul pagamento non coerente Perentorio per l’esperto L’atto compiuto nonostante il dissenso iscritto perde le protezioni sul piano della revocatoria e incide sulla valutazione della coerenza ai fini penali
Durata della composizione negoziata (art. 17, comma 7, CCII) Accettazione dell’incarico da parte dell’esperto 180 giorni, prorogabili nei casi di legge Fuori dal periodo coperto, i pagamenti non beneficiano della protezione legata alle trattative
Proposta di concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto Perentorio Si perde l’accesso al concordato semplificato
Termini di presentazione di piano e proposta dopo domanda “con riserva” (art. 44 CCII) Decreto del tribunale Fissato dal giudice tra 30 e 60 giorni, prorogabile Improcedibilità; i pagamenti non autorizzati compiuti nel frattempo restano esposti
Sospensione feriale dei termini processuali 1-31 agosto Legale Riguarda i termini processuali (ad esempio per i reclami e le impugnazioni civili collegati alla procedura); va verificata caso per caso l’applicabilità ai singoli termini concorsuali

Il termine più critico è quello dei 10 giorni per l’iscrizione del dissenso dell’esperto: se l’imprenditore procede comunque al pagamento contestato, perde il principale argomento a sostegno della coerenza con le trattative.

Va precisato che l’art. 324 CCII non fissa un termine proprio: la protezione dura quanto dura l’esecuzione del piano. Se il concordato viene risolto o annullato, gli atti successivi non sono più “in esecuzione” di nulla.

Procedura passo-passo: come costruire un pagamento protetto

La disciplina prevede una sequenza che l’imprenditore e i suoi consulenti devono rispettare se vogliono che un pagamento resti fuori dalle fattispecie di bancarotta preferenziale e semplice.

Passo 1 — Individuare lo strumento corretto

L’imprenditore, con il proprio difensore e il commercialista, verifica lo stato dell’impresa: crisi (probabilità di insolvenza) o insolvenza conclamata. Da questa diagnosi dipende lo strumento: composizione negoziata (domanda tramite la piattaforma telematica nazionale presso le camere di commercio), piano attestato (non depositato in tribunale, ma pubblicabile nel registro delle imprese), accordi di ristrutturazione, concordato preventivo. Il giudice competente per gli strumenti giudiziali è il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII); per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione opera la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Passo 2 — Inserire il pagamento nel piano

Il pagamento che si intende proteggere va descritto nel piano: creditore, importo, tempistica, ragione economica. Nel piano attestato l’attestatore deve dichiarare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Un pagamento generico (“pagamento dei fornitori strategici”) offre una protezione più debole di un pagamento individuato.

Passo 3 — Chiedere l’autorizzazione quando serve

Nel concordato preventivo, prima dell’omologazione, i pagamenti di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività richiedono l’autorizzazione del tribunale ex art. 100 CCII, di regola accompagnata da un’attestazione che li dichiari funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. I finanziamenti interinali e quelli in esecuzione del piano passano per gli artt. 99 e 101. L’atto è un ricorso al tribunale con la documentazione di supporto.

Passo 4 — Attendere l’omologazione per accordi e concordato minore

Per accordi di ristrutturazione e concordato minore, la protezione scatta con l’omologazione. Pagare prima, senza autorizzazione, significa esporsi.

Passo 5 — In composizione negoziata, informare l’esperto

Nella composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma deve informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento (art. 21 CCII). L’esperto, se ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o al risanamento, lo segnala per iscritto e, se l’atto viene compiuto ugualmente, può iscrivere il dissenso nel registro delle imprese. L’art. 24, comma 5, CCII esclude l’applicazione degli artt. 322, comma 3, e 323 ai pagamenti e alle operazioni compiuti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, in coerenza con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati effettuati. Restano esenti anche i pagamenti autorizzati dal tribunale ex art. 22 CCII.

Passo 6 — Documentare l’esecuzione

Ogni pagamento va tracciato: mandato bancario, causale che richiama la voce del piano, delibera dell’organo amministrativo, comunicazione all’esperto o al commissario. La documentazione dell’esecuzione è la prova principale della difesa, perché nel processo penale l’esenzione deve essere dimostrata con riferimento al singolo atto.

Passo 7 — Monitorare gli scostamenti

Se l’esecuzione si discosta dal piano (incassi inferiori, perdita di commesse), proseguire con i pagamenti programmati può diventare un problema. Il piano va aggiornato; nei casi più gravi va modificato con nuova attestazione o con il ricorso agli strumenti di modifica previsti.

Dove più spesso si sbaglia

  • Confondere l’esenzione dalla revocatoria (art. 166, comma 3) con l’esenzione penale (art. 324).
  • Pagare dopo la sola presentazione della domanda, senza autorizzazione.
  • Pagare creditori “amici” (soci, amministratori, società collegate) inserendoli nel piano senza una ragione economica verificabile.
  • Ritenere coperte anche le operazioni distrattive (cessioni sottocosto, restituzioni di finanziamenti soci mascherate).

Pagare il socio o l’amministratore che ha finanziato la società, durante la crisi, è la condotta che più spesso porta a contestazioni: l’inserimento nel piano non basta se manca una giustificazione economica coerente con l’interesse dei creditori.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Esempio di calcolo n. 1 — Concordato preventivo con pagamento di fornitori strategici

Ipotesi. Una società di trasporti presenta domanda di concordato preventivo in continuità il 14 febbraio 2025. Debiti chirografari complessivi: 1.284.600 €. Il piano prevede il pagamento integrale di due fornitori di carburante (crediti anteriori per 47.380 € e 21.915 €) perché essenziali alla prosecuzione dell’attività.

Sviluppo.
– Il 3 marzo 2025 la società chiede al tribunale l’autorizzazione ex art. 100 CCII, allegando l’attestazione di funzionalità del pagamento.
– Il 21 marzo 2025 il tribunale autorizza il pagamento di 47.380 € e non si pronuncia sul secondo.
– La società paga entrambi i fornitori il 28 marzo 2025.
– Nel 2026 il concordato viene risolto e si apre la liquidazione giudiziale.

Esito. Il pagamento di 47.380 € è autorizzato ai sensi dell’art. 100 e rientra nell’esenzione dell’art. 324 CCII: non è contestabile come bancarotta preferenziale. Il pagamento di 21.915 €, privo di autorizzazione e anteriore all’omologazione, resta esposto: l’accusa dovrà provare il dolo specifico di favorire quel creditore, e la difesa potrà sostenere la finalità di salvataggio dell’attività, ma senza poter invocare l’esenzione. Rapporto: il 68,4% dei pagamenti preferenziali effettuati è protetto, il 31,6% no.

Esempio di calcolo n. 2 — Composizione negoziata e pagamento non coerente

Ipotesi. Un’impresa manifatturiera presenta istanza di composizione negoziata; l’esperto accetta l’incarico il 9 settembre 2025. Il periodo di 180 giorni scade il 8 marzo 2026. Il 15 ottobre 2025 l’imprenditore comunica all’esperto l’intenzione di rimborsare un finanziamento soci di 63.270 €.

Sviluppo.
– Il 22 ottobre 2025 l’esperto segnala per iscritto che il rimborso è incoerente con le trattative in corso con le banche.
– Il 24 ottobre 2025 l’imprenditore esegue comunque il rimborso.
– L’esperto iscrive il dissenso nel registro delle imprese il 31 ottobre 2025, entro i 10 giorni.
– Contestualmente l’impresa paga regolarmente stipendi per 38.410 € e fornitori correnti per 12.655 €.
– Le trattative falliscono; nel 2026 si apre la liquidazione giudiziale.

Esito. Stipendi e fornitori correnti, pagati in coerenza con le trattative, rientrano nella protezione dell’art. 24, comma 5, CCII. Il rimborso al socio di 63.270 € non è coerente con le trattative (lo attestano la segnalazione e il dissenso iscritto): resta esposto alla bancarotta preferenziale e, considerata la postergazione dei finanziamenti soci (art. 2467 c.c.), può essere valutato anche nella prospettiva più grave della distrazione. Su 114.335 € di pagamenti nel periodo, 51.065 € (44,7%) sono protetti, 63.270 € (55,3%) no.

Esempio di applicazione n. 3 — Piano attestato e pagamento della banca

Ipotesi. Una società commerciale con debiti verso il sistema bancario per 932.470 € adotta un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII. L’attestazione del professionista indipendente è datata 11 giugno 2025. Il piano prevede: (a) il rimborso di 74.860 € alla banca A, che in cambio mantiene le linee di credito autoliquidanti; (b) un accordo di riscadenzamento con la banca B; (c) il pagamento integrale dei debiti verso i lavoratori per 29.335 €.

Sviluppo.
– Il 2 luglio 2025 la società sottoscrive con la banca A l’accordo previsto dal piano e versa 74.860 €.
– Il 15 luglio 2025 paga i lavoratori.
– Il 9 settembre 2025, fuori piano, rimborsa 16.290 € a una società del gruppo che le aveva fornito liquidità a breve.
– Il piano non regge: nel 2026 viene aperta la liquidazione giudiziale.

Esito. Il rimborso alla banca A e i pagamenti ai lavoratori sono atti compiuti in esecuzione degli accordi attuativi del piano attestato: se l’attestazione non era falsa e il piano era ex ante idoneo, rientrano nell’esenzione dell’art. 324 CCII. Il rimborso di 16.290 € alla società del gruppo non è previsto dal piano: resta esposto alla bancarotta preferenziale e, trattandosi di parte correlata, è il punto su cui l’accusa concentrerà l’attenzione. La difesa dovrà lavorare su due fronti distinti: dimostrare la tenuta dell’attestazione per i primi 104.195 €; contestare il dolo specifico per l’ultimo pagamento.

La lezione dei tre esempi è la stessa: l’esenzione si valuta atto per atto, non per l’intero periodo della crisi.

Casi particolari

Il pagamento preferenziale fuori dal piano ma con finalità di salvataggio

Fuori dall’esenzione, il pagamento selettivo non è automaticamente reato. La Cassazione (Sez. V, n. 4814/2024) ha escluso il dolo specifico della bancarotta preferenziale quando il pagamento mira in via prevalente a salvaguardare l’attività e il dissesto appare ancora evitabile. In senso conforme si era espressa Cass. n. 18528/2020. Il limite è tracciato da altre pronunce: quando l’imprenditore sa che il dissesto è irreversibile, la finalità di salvataggio non basta a escludere il dolo (Cass. n. 6387/2024; Cass. Sez. V, n. 27703/2024).

Il creditore che riceve il pagamento

Il creditore pagato non è al riparo per il solo fatto di non avere cariche sociali. La Cassazione (Sez. V, n. 25506/2025) ha affermato che può concorrere nella bancarotta preferenziale se fornisce un contributo consapevole e determinante alla violazione della par condicio; Sez. V, n. 19105/2025 ha ritenuto sufficiente la consapevolezza del vantaggio per sé a danno degli altri creditori. Se il pagamento è esente ex art. 324, la protezione si estende a chi lo riceve, perché viene meno il fatto tipico.

L’amministratore che paga se stesso

L’amministratore che, consapevole della crisi, estingue i propri crediti verso la società prima degli altri integra la bancarotta preferenziale (Cass. Sez. VII, ord. n. 22697/2025). L’inserimento di questi pagamenti in un piano attestato non li rende automaticamente protetti: l’attestatore e, nel processo, il giudice valutano se rispondono a un interesse dei creditori.

La distrazione durante l’esecuzione del concordato

Il concordato omologato non crea un’area franca. La Cassazione (Sez. V, n. 51277/2016) ha negato che l’esenzione coprisse la bancarotta fraudolenta patrimoniale: gli atti distrattivi compiuti dopo l’omologazione restano punibili. È uno dei punti su cui il confine dell’art. 324 si percepisce con maggiore nettezza.

Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, la vera difesa dei pagamenti in crisi si costruisce prima di pagare, non dopo l’avviso di garanzia.

Il concordato minore e l’impresa minore

L’art. 324 CCII richiama espressamente il concordato minore omologato ai sensi dell’art. 80 CCII. È lo strumento delle imprese sotto le soglie di fallibilità, degli imprenditori agricoli e delle start-up innovative. Per questi soggetti il rischio penale è diverso: le norme sui reati di bancarotta degli artt. 322 e 323 riguardano l’imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, mentre per il sovraindebitamento operano le fattispecie autonome dell’art. 344 CCII. L’esenzione per i pagamenti in esecuzione del concordato minore conserva comunque rilievo per le imprese che, dopo un concordato minore, si trovino in una situazione che consenta l’apertura della liquidazione giudiziale. Sul piano operativo, il ruolo dell’OCC nella redazione della relazione è il primo presidio della correttezza del piano.

Il concordato semplificato dopo la composizione negoziata

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) non è nominato nell’art. 324. La protezione dei pagamenti eseguiti durante la composizione negoziata deriva dall’art. 24, comma 5. Per gli atti successivi alla proposta di concordato semplificato occorre valutare se possano essere ricondotti a pagamenti autorizzati dal tribunale o se restino privi di copertura espressa. È un ambito in cui la giurisprudenza non ha ancora fornito indicazioni consolidate e in cui la prudenza suggerisce di chiedere sempre l’autorizzazione.

I pagamenti di debiti tributari e contributivi

Un pagamento all’Erario o agli enti previdenziali, se previsto dal piano o autorizzato, rientra nell’esenzione come qualunque altro pagamento. Va però ricordato che la scelta di non pagare i debiti tributari per pagarne altri non è coperta dall’art. 324, e che la giurisprudenza recente valuta l’omissione sistematica dei versamenti anche sotto il profilo della bancarotta da operazioni dolose. Si tratta di un fatto diverso da quello protetto dall’esenzione.

Il liquidatore e il commissario

Nel concordato con cessione dei beni, le Sezioni Unite (n. 43428/2010) hanno escluso la punibilità del liquidatore giudiziale ai sensi della disciplina penale del concordato, perché la norma non lo indicava tra i soggetti attivi. Il principio richiede oggi di essere verificato alla luce dell’art. 341 CCII, che estende le disposizioni penali alle procedure di regolazione della crisi.

Domande frequenti

Se il tribunale ha omologato il concordato, posso pagare chiunque senza rischi penali?

No. L’omologazione protegge solo i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del concordato, cioè previsti dal piano omologato, e solo rispetto alla bancarotta preferenziale e alla bancarotta semplice. Un pagamento non previsto dal piano resta fuori dall’esenzione. Se poi l’atto consiste in una distrazione di beni (ad esempio una cessione sottocosto a una società collegata), è punibile come bancarotta fraudolenta patrimoniale anche durante l’esecuzione. La Cassazione lo ha ribadito più volte: l’omologazione non crea un’area di irresponsabilità.

Il pagamento nei “termini d’uso” esente da revocatoria è anche esente dal penale?

Non automaticamente. L’art. 166, comma 3, CCII sottrae alla revocatoria del curatore i pagamenti di beni e servizi effettuati nei termini d’uso, ma si tratta di una regola civilistica. Sul piano penale si applica l’art. 324 CCII, che ha un ambito diverso e più ristretto. Un pagamento regolare nella forma può comunque essere bancarotta preferenziale se eseguito con lo scopo di favorire un creditore in danno degli altri in una situazione di insolvenza. In concreto, però, la regolarità del pagamento è un elemento importante per escludere il dolo specifico.

Durante la composizione negoziata i pagamenti sono protetti?

Sì, entro limiti precisi. L’art. 24, comma 5, CCII esclude la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice per i pagamenti compiuti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento del pagamento. La coerenza si valuta ex ante, non in base all’esito finale. Se l’esperto ha segnalato il pagamento come pregiudizievole e ha iscritto il dissenso nel registro delle imprese, la coerenza è difficile da sostenere.

Ho presentato la domanda di concordato “con riserva”: i pagamenti successivi sono coperti?

Solo se autorizzati dal tribunale. Nella fase prenotativa il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli urgenti di straordinaria amministrazione e per il pagamento di crediti anteriori serve l’autorizzazione. La sola pendenza della domanda non attiva l’esenzione. Chi paga un creditore anteriore in questa fase, senza autorizzazione, si espone sia all’inefficacia civile sia alla contestazione penale in caso di successiva liquidazione giudiziale.

Il fornitore che ho pagato può essere indagato?

Può esserlo se ha partecipato consapevolmente alla scelta di favorirlo, ad esempio sollecitando il pagamento con minacce di interruzione delle forniture pur sapendo dello stato di insolvenza. La giurisprudenza recente ammette il concorso dell’extraneus nella bancarotta preferenziale quando il suo apporto è determinante e consapevole. Se invece il pagamento è esente ex art. 324 CCII, il fatto non è punibile per nessuno dei soggetti coinvolti.

Quali reati di bancarotta restano punibili anche se il pagamento è previsto dal piano?

Restano punibili la bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di beni), la bancarotta fraudolenta documentale e, all’interno dello stesso comma 3 dell’art. 322, la simulazione di titoli di prelazione, perché l’esenzione riguarda i “pagamenti e le operazioni” e non la creazione fittizia di garanzie. Restano inoltre estranei all’art. 324 i reati tributari e le false attestazioni del professionista. In pratica, l’esenzione copre la scelta di pagare un creditore prima di un altro, non lo spostamento di beni fuori dal patrimonio dell’impresa.

L’esenzione vale anche per i finanziamenti ricevuti?

Sì, per quelli autorizzati dal giudice ai sensi degli artt. 99, 100 e 101 CCII: finanziamenti interinali, finanziamenti funzionali all’esecuzione del concordato o degli accordi di ristrutturazione. La protezione riguarda in particolare la bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza e il ricorso abusivo al credito come aggravamento del dissesto. Il finanziamento non autorizzato, ottenuto in una fase di crisi conclamata, resta invece valutabile secondo le regole generali, e il finanziatore deve considerare anche i propri profili di responsabilità.

Caso limite: il piano attestato fallisce dopo sei mesi. I pagamenti eseguiti restano protetti?

In linea di principio sì, se erano previsti dal piano e il piano, al momento dell’attestazione, era ragionevolmente idoneo al risanamento. L’esenzione guarda all’esecuzione di un piano valido, non al suo successo. Il problema nasce se l’attestazione era falsa o il piano manifestamente inidoneo fin dall’inizio: in quel caso l’accusa può sostenere che lo strumento era solo una copertura, e la protezione viene meno. Per questo la qualità dell’attestazione è decisiva anche per la difesa penale.

Il quadro giurisprudenziale

Il quadro che segue raccoglie le pronunce più rilevanti per stabilire fin dove arriva la protezione dei pagamenti previsti dal piano. Alcune sono già state richiamate nelle sezioni precedenti. Molte sono state rese sull’art. 217-bis della legge fallimentare, ma il loro principio vale per l’art. 324 CCII, che ne riprende la struttura.

Sul perimetro dell’esenzione

Cass. pen., Sez. Unite, 28 febbraio 2019 (dep. 3 luglio 2019), n. 28910. Principio: la sottrazione di un atto alla revocatoria fallimentare ha effetti solo civilistici e non ne determina la liceità penale. Rilevanza: è il fondamento della distinzione tra art. 166, comma 3, e art. 324 CCII.

Cass. pen., Sez. V, 1° dicembre 2016, n. 51277. Principio: l’esenzione dai reati di bancarotta non si estende alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; le distrazioni compiute dopo l’ammissione alla procedura restano punibili. Rilevanza: delimita l’oggetto dell’esenzione alle sole fattispecie espressamente indicate.

Cass. pen., Sez. V, 29 novembre 2016, n. 50675. Principio: un concordato omologato può essere strumentalizzato in frode ai creditori, e in quel caso gli atti distrattivi integrano la bancarotta fraudolenta. Rilevanza: chiarisce che lo strumento non funziona come scudo se usato per finalità fraudolente.

Cass. pen., Sez. V, 20 settembre 2017, n. 43089. Principio: per gli strumenti che richiedono l’omologazione, la sola presentazione della domanda non fa scattare l’esenzione. Rilevanza: individua il momento a partire dal quale i pagamenti sono protetti.

Sul dolo della bancarotta preferenziale fuori dall’esenzione

Cass. pen., 18 giugno 2020, n. 18528. Principio: il dolo specifico della preferenziale manca se i pagamenti, pur selettivi, servono a salvaguardare la continuità aziendale; inoltre, per i crediti privilegiati, occorre che restino insoddisfatti crediti di grado pari o prevalente. Rilevanza: offre una linea difensiva per i pagamenti non coperti dall’art. 324.

Cass. pen., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 4814. Principio: non c’è dolo di preferenza se il pagamento è finalizzato prevalentemente alla salvaguardia dell’attività e il dissesto appare evitabile. Rilevanza: conferma, in epoca recente, la rilevanza della finalità di salvataggio.

Cass. pen., n. 6387/2024. Principio: la finalità di salvataggio non esclude il dolo quando l’imprenditore è consapevole dell’irreversibilità del dissesto. Rilevanza: fissa il limite della linea difensiva precedente.

Cass. pen., Sez. V, n. 27703/2024. Principio: l’obiettivo di preservare la continuità aziendale non giustifica di per sé la violazione della par condicio quando l’impresa è già insolvente. Rilevanza: mostra perché è preferibile ricondurre i pagamenti dentro uno strumento formale.

Sui soggetti coinvolti

Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2025 (dep. 10 luglio 2025), n. 25506. Principio: il creditore estraneo alla società risponde in concorso nella bancarotta preferenziale se fornisce un contributo causale consapevole alla lesione della parità tra creditori. Rilevanza: riguarda direttamente chi riceve pagamenti non protetti.

Cass. pen., Sez. V, n. 19105/2025. Principio: per il concorso dell’extraneus basta la consapevolezza del vantaggio a danno degli altri creditori, senza necessità di conoscere in dettaglio il dissesto. Rilevanza: abbassa la soglia di rischio per fornitori e finanziatori.

Cass. pen., Sez. VII, ord. n. 22697/2025. Principio: l’amministratore che, consapevole della crisi, si paga i propri crediti prima degli altri commette bancarotta preferenziale. Rilevanza: tipizza la condotta più frequente nelle contestazioni.

Sul rapporto tra procedure di regolazione e reati concorsuali

Cass. pen., Sez. V, 15 giugno 2018, n. 39517. Principio: anche nel concordato in continuità, il provvedimento di apertura svolge per i reati concorsuali la funzione della sentenza dichiarativa di fallimento. Rilevanza: spiega perché il rischio penale esiste anche senza liquidazione giudiziale.

Cass. pen., Sez. V, 18 maggio 2022, n. 19540. Principio: le condotte di bancarotta anteriori all’ammissione al concordato preventivo sono punibili anche senza successivo fallimento. Rilevanza: conferma l’esposizione penale dei pagamenti eseguiti prima dell’ingresso nello strumento.

Cass. pen., Sez. Unite, 30 settembre 2010, n. 43428. Principio: il liquidatore giudiziale del concordato con cessione dei beni non era tra i soggetti punibili secondo la disciplina penale del concordato. Rilevanza: richiama l’attenzione sulla tassatività dei soggetti attivi.

Sul piano civile

Cass. civ., Sez. Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521. Principio: in sede di omologazione il tribunale controlla la fattibilità giuridica e la causa concreta della proposta, mentre la convenienza economica spetta ai creditori. Rilevanza: definisce la portata del filtro giudiziale che giustifica l’esenzione penale.

Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2023, n. 6508. Principio: l’esenzione da revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato presuppone la verifica del collegamento funzionale tra atto e piano. Rilevanza: il nesso di esecuzione richiesto in sede civile è lo stesso che serve per l’esenzione penale.

Va precisato che la giurisprudenza di legittimità specifica sull’art. 324 CCII, nella sua formulazione attuale, è ancora limitata: buona parte dei principi deriva dall’art. 217-bis l.f., e la loro trasposizione richiede una difesa capace di argomentare in sede di legittimità.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene sia prima del pagamento, per costruirne la protezione, sia dopo, quando è già arrivata una contestazione. Questi gli strumenti concreti.

  1. Analizziamo i pagamenti già eseguiti nel periodo di crisi, distinguendo quelli coperti dall’art. 324 o dall’art. 24, comma 5, CCII da quelli esposti, con una mappa per creditore, data e importo.
  2. Verifichiamo la corrispondenza tra pagamento e piano, confrontando la voce del piano omologato o attestato con mandati bancari, causali e delibere dell’organo amministrativo.
  3. Predisponiamo i ricorsi di autorizzazione ex artt. 99, 100 e 101 CCII, con la documentazione necessaria a dimostrare la funzionalità del pagamento.
  4. Redigiamo le informative all’esperto in composizione negoziata ai sensi dell’art. 21 CCII e valutiamo la coerenza di ogni pagamento con lo stato delle trattative.
  5. Esaminiamo la relazione di attestazione per individuare i punti che, in caso di processo penale, possono sostenere o indebolire la tesi dell’esecuzione di un piano valido.
  6. Costruiamo la difesa sul dolo specifico per i pagamenti non coperti, raccogliendo gli elementi che dimostrano la finalità di salvataggio e la percezione di un dissesto evitabile.
  7. Assistiamo il creditore o il fornitore indagato in concorso, verificando la sua effettiva conoscenza dello stato di insolvenza e la natura del suo contributo.
  8. Coordiniamo la posizione civile e quella penale, perché la difesa sulla revocatoria del curatore e quella nel processo penale si condizionano a vicenda.
  9. Impugniamo le sentenze di condanna in appello e, sui profili di interpretazione dell’art. 324 CCII e dei suoi rapporti con l’art. 217-bis l.f., davanti alla Corte di cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione è decisiva in questa materia: le questioni sull’ampiezza dell’esenzione, sul nesso di esecuzione e sul rapporto con la revocatoria sono questioni di diritto, che trovano la loro sede naturale nel giudizio di legittimità. Lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale dei pagamenti fino al ricorso in Cassazione, con un’unica linea strategica e senza dispersione delle informazioni tra professionisti diversi. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di leggere la coerenza dei pagamenti con le trattative dal punto di vista di chi, in composizione negoziata, quella coerenza è chiamato a valutarla.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i flussi finanziari, la sequenza dei pagamenti e lo stato di insolvenza alla data di ogni atto; gli avvocati traducono quei dati in argomenti giuridici, nella fase delle indagini, nel dibattimento e nelle impugnazioni.

Chiusura

La risposta alla domanda del titolo è: sì, ma solo in parte. I pagamenti previsti dal piano sono esenti dalla bancarotta preferenziale e dalla bancarotta semplice quando sono eseguiti in attuazione di uno strumento indicato dall’art. 324 CCII o autorizzati dal giudice, oppure, in composizione negoziata, quando sono coerenti con le trattative ai sensi dell’art. 24, comma 5. La protezione non copre mai la distrazione né la bancarotta documentale e non si ricava dall’esenzione da revocatoria. La differenza tra un pagamento protetto e uno esposto si gioca sulla documentazione e sulla corretta sequenza degli atti.

Studio Monardo affronta questa materia perché le controversie sui confini dell’esenzione si risolvono spesso davanti alla Corte di cassazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e può seguire la difesa senza interruzioni fino al giudizio di legittimità. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa aggiunge la conoscenza diretta del funzionamento delle trattative e dei pagamenti in composizione negoziata.

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