Chi guida un’impresa in difficoltà e ha in bilancio un credito d’imposta per ricerca e sviluppo o per beni strumentali Industria 4.0 si pone quasi sempre la stessa domanda: quel credito vale ancora qualcosa dentro il concordato preventivo? Posso usarlo per pagare le imposte correnti, metterlo a disposizione dei creditori, cederlo, oppure rischio che l’Agenzia delle Entrate lo blocchi, lo trattenga o, peggio, lo contesti dopo l’omologazione facendo saltare il piano?
Su questo tema la lettera della legge dice poco. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024) disciplina il concordato, la transazione fiscale e la compensazione, ma non contiene una sola norma dedicata ai crediti agevolativi. Le leggi di bilancio che hanno istituito i crediti 4.0 e R&S, a loro volta, si limitano a escludere alcune imprese in procedura senza spiegare che cosa accade al credito già maturato. Il vuoto è stato riempito dai giudici: sono le pronunce della Cassazione su compensazione concorsuale, crediti inesistenti e crediti non spettanti a dire, in concreto, se e come quel credito può entrare nel piano.
In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica per chi sta preparando o eseguendo un concordato preventivo.
Perché è lo Studio Monardo a occuparsene? Perché il tema si colloca esattamente all’incrocio tra crisi d’impresa e diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione che presuppone la conoscenza degli strumenti di risanamento e del loro rapporto con i creditori, Erario compreso; ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere il credito d’imposta contemporaneamente come voce del piano concordatario e come posizione fiscale esposta a controllo. È questa doppia lente, e non una generica esperienza “del settore”, a rendere lo studio attrezzato su questa specifica domanda.
📩 Hai un credito d’imposta 4.0 o R&S e stai valutando il concordato? Contatta adesso lo Studio Monardo: tutti i riferimenti per scriverci o chiamarci sono in fondo a questa pagina.
Le regole di partenza: cosa dicono le leggi agevolative e il Codice della crisi
Prima di entrare nella giurisprudenza serve fissare i punti fermi normativi. Sono pochi, ma ciascuno incide sulla risposta finale.
I crediti agevolativi coinvolti
| Credito | Fonte principale | Modalità di utilizzo | Clausola di esclusione soggettiva |
|---|---|---|---|
| Beni strumentali (anche 4.0) | L. 178/2020, art. 1, commi 1051 e seguenti (prima L. 160/2019, comma 185 e seguenti) | Solo in compensazione con modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997), in quote annuali | Imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o procedimento in corso per tali situazioni |
| Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design | L. 160/2019, art. 1, commi 198 e seguenti (esclusioni al comma 199) | Solo in compensazione con F24, in quote annuali | Stesse esclusioni previste per i beni strumentali, più le imprese colpite da sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001 |
La prassi dell’Agenzia delle Entrate (in particolare la circolare n. 9/E del 2021) ha ripreso queste esclusioni senza chiarire in modo definitivo tutti i profili temporali. Il dato testuale però è netto: la legge esclude soltanto il concordato preventivo “senza continuità aziendale”, non il concordato in continuità. Da qui la prima distinzione che attraversa l’intero articolo.
Le norme del CCII che contano
- Art. 84 CCII: il concordato può essere in continuità aziendale (diretta o indiretta) oppure liquidatorio. Nel primo caso i creditori sono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla prosecuzione dell’attività.
- Art. 87 CCII: il piano deve indicare in modo analitico le attività, il loro valore e le modalità con cui saranno realizzate. Un credito d’imposta è un’attività, e come tale va descritta e valorizzata.
- Art. 88 CCII (sostituito dal D.Lgs. 136/2024): disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi, cioè la transazione fiscale dentro il concordato. Il correttivo ha precisato che il limite al sacrificio dell’Erario si misura sul valore di liquidazione giudiziale, che la mancata adesione comprende anche il voto contrario e che, nel concordato in continuità, il dissenso del fisco può essere superato ai fini della ristrutturazione trasversale, ma non quando serve l’unanimità o la classe è unica.
- Art. 46 CCII: dopo il deposito della domanda, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. La cessione di un credito d’imposta di importo rilevante, laddove ammessa, va valutata sotto questo profilo.
- Art. 96 CCII: dalla data di presentazione della domanda si applicano al concordato alcune regole della liquidazione giudiziale, tra cui quella sulla compensazione (art. 155 CCII), erede dell’art. 56 della legge fallimentare richiamato dal vecchio art. 169.
Il nodo dei crediti “inesistenti” e “non spettanti”
L’ultimo tassello è fiscale. Un credito d’imposta usato in compensazione può essere recuperato dall’Agenzia con atto di recupero. Se il credito è non spettante valgono i termini ordinari; se è inesistente il termine si allunga a otto anni (art. 27, comma 16, D.L. 185/2008) e le sanzioni sono più gravi. Il D.Lgs. 87/2024 ha poi introdotto nel sistema sanzionatorio una definizione legislativa delle due categorie. Per chi presenta un concordato la distinzione è decisiva: un credito esposto a un recupero lungo e pesante è un’attività “fragile”, che l’attestatore e il tribunale guarderanno con sospetto.
È su questi tre piani, compensazione, requisiti soggettivi e solidità del credito, che si sono pronunciati i giudici.
L’orientamento consolidato: nel concordato il credito d’imposta segue la regola della compensazione concorsuale
La Suprema Corte ha chiarito da tempo che, quando un’impresa entra in una procedura concorsuale, il rapporto con l’Erario si “spezza” in due: ciò che è nato prima dell’apertura e ciò che nasce dopo. Il credito d’imposta non sfugge a questa logica. È il principio più stabile dell’intera materia, e va compreso bene perché da esso dipendono quasi tutte le scelte operative.
Cass. 2 luglio 2020, n. 13467: l’Erario non può trattenere il credito per debiti anteriori
La vicenda. Una società in concordato preventivo aveva ceduto a terzi un proprio credito IVA. L’Agenzia delle Entrate ne aveva rifiutato in parte il rimborso, opponendo in compensazione un proprio credito verso la società cedente. Il giudice d’appello tributario aveva dato ragione all’Ufficio applicando la regola civilistica sulla cessione del credito (art. 1248, secondo comma, c.c.).
Il principio. La Cassazione ha cassato con rinvio: in presenza di una procedura concorsuale non si applica la regola comune ma quella degli artt. 56 e 169 della legge fallimentare. Nel concordato preventivo l’Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione i crediti sorti dopo l’apertura della procedura, non quelli formatisi in epoca anteriore.
La traduzione pratica. Se la tua impresa vanta un credito verso l’Erario e ha, al tempo stesso, debiti fiscali vecchi destinati a essere trattati nel piano, l’Agenzia non può semplicemente “trattenere” il credito per pagarsi i debiti anteriori fuori dalle regole del concorso. Quei debiti vanno soddisfatti nel piano, secondo il trattamento proposto e votato.
Cass. 17 giugno 2021, n. 17358: conta il momento in cui nasce il rapporto, non quello in cui diventa esigibile
La vicenda. Il credito IVA di una società poi fallita, sorto prima della procedura, era stato compensato dall’Agenzia con debiti erariali; il curatore lo aveva ceduto e il cessionario ne chiedeva il rimborso. La Corte ha respinto il ricorso dell’Ufficio, ma nel motivare ha riepilogato le regole in modo sistematico.
Il principio. La compensazione nelle procedure concorsuali è una deroga alla regola del concorso, ammessa anche se il credito diventa liquido ed esigibile dopo la domanda, purché il fatto genetico di entrambe le obbligazioni sia anteriore. Se invece entrambe le posizioni nascono dopo l’apertura e sono omogenee, la compensazione è ugualmente ammessa. Ciò che non è consentito è mescolare un credito anteriore e un debito successivo, o viceversa, a vantaggio dell’Amministrazione.
La traduzione pratica. Per un credito d’imposta agevolativo la domanda da porsi è: quando è nato il “fatto genetico”? Per i beni strumentali il riferimento è l’investimento (consegna, interconnessione); per la ricerca e sviluppo sono i costi sostenuti nel periodo d’imposta. Se l’investimento o la spesa sono anteriori alla domanda di concordato, il credito appartiene al “prima” e segue le regole di quel blocco temporale.
Cass. n. 3096/2019 e Cass. n. 14620/2019: due posizioni distinte sotto la stessa partita IVA
Il principio. L’orientamento si è consolidato nel senso che, pur restando invariato il codice fiscale e la partita IVA dell’impresa, la procedura dà vita a due posizioni fiscali separate: quella anteriore e quella successiva all’apertura. È per questo che nel fallimento il curatore presenta dichiarazioni distinte per i due periodi.
La traduzione pratica. Non basta “avere un credito nel cassetto fiscale” per poterlo spendere liberamente. Occorre ricostruire a quale delle due posizioni appartiene: un errore di imputazione espone a contestazioni per indebita compensazione proprio nel momento in cui l’impresa ha meno margini per sostenerle.
Cass. n. 27883/2013: il caso diverso del soggetto in bonis
La stessa Cass. 13467/2020 ha avuto cura di spiegare perché il precedente n. 27883 del 2013, che sembrava ammettere una compensazione più ampia a favore dell’Erario, non è in contrasto: lì l’opponibilità riguardava un soggetto in bonis, non un’impresa in procedura. Il principio, calato nella pratica, significa che finché non si deposita la domanda di accesso al concordato valgono le regole ordinarie, mentre dal deposito scatta lo “scudo” della compensazione concorsuale. La tempistica del deposito, dunque, non è un dettaglio burocratico.
Questione aperta n. 1 — Posso continuare a usare il credito in F24 per pagare le imposte nate dopo la domanda?
La questione
Il dubbio, posto come lo porrebbe un imprenditore, è semplice: «Ho un credito R&S di 180.000 euro da utilizzare in tre quote annuali. Ho depositato la domanda di concordato in continuità. Ogni mese ho ritenute, IVA e contributi correnti da versare. Posso compensarli con il credito, come facevo prima?»
Cosa hanno deciso i giudici
La Suprema Corte non si è pronunciata in modo specifico su un credito agevolativo in concordato, ma ha affrontato a più riprese il problema gemello del credito IVA anteriore usato contro debiti successivi.
Con Cass. n. 7512/2025 (decisione del 21 marzo 2025, secondo la stampa specializzata che l’ha commentata), la Corte ha ribadito che il curatore non può compensare il credito IVA maturato prima della procedura con i debiti sorti nel corso della procedura stessa. La ragione è quella già vista: le due posizioni restano distinte, e consentire la compensazione significherebbe pagare per intero un debito “nuovo” usando una risorsa che appartiene alla massa dei creditori anteriori.
Questa linea riprende Cass. 3096/2019 e Cass. 14620/2019 e si salda con il principio di Cass. 17358/2021: la compensazione funziona soltanto tra posizioni omogenee nel tempo, entrambe anteriori o entrambe successive.
C’è contrasto?
Sì, ma non tra giudici: tra giurisprudenza e una parte della dottrina professionale. L’AIDC, con la norma di comportamento n. 230 del 29 maggio 2025, ha sostenuto che il credito IVA anteriore alla liquidazione giudiziale o al concordato preventivo sia compensabile, anche in forma orizzontale, con i debiti generati durante la procedura. L’Agenzia delle Entrate e la Cassazione restano invece sulla linea restrittiva, e il commento della stampa specializzata ritiene la posizione restrittiva coerente con l’art. 155 CCII.
L’assunzione prudenziale è che un credito d’imposta il cui fatto genetico è anteriore alla domanda non vada usato per pagare in F24 debiti tributari sorti dopo il deposito, salvo che il piano lo preveda espressamente e il tribunale non sollevi obiezioni. Va però segnalato un profilo non ancora deciso: i precedenti riguardano soprattutto il fallimento e l’IVA, mentre il concordato in continuità è una procedura in cui l’imprenditore resta alla guida dell’impresa e il credito agevolativo ha natura e modalità di fruizione proprie (solo F24, per quote). Su questo punto la questione resta aperta.
Cosa significa per te
In concreto, il credito anteriore va trattato come una risorsa del piano: deve comparire nell’attivo, con un valore realistico, e la sua destinazione va dichiarata. Può servire, ad esempio, a “pagare” con compensazione il debito tributario anteriore nella misura prevista dalla proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII, o a ridurre il fabbisogno finanziario del piano se l’Ufficio accetta la compensazione come modalità di pagamento. Ciò che va evitato è l’uso “silenzioso” del credito per le imposte correnti, perché espone a un atto di recupero e, nel concordato, a contestazioni sulla correttezza della gestione.
Il credito d’imposta anteriore non è “liquidità libera”: è un bene dei creditori, e come tale va dichiarato, valorizzato e destinato nel piano.
Questione aperta n. 2 — L’impresa in concordato perde il diritto ai crediti 4.0 e R&S?
La questione
«Il mio consulente mi dice che, se entro in concordato, perdo il credito sugli investimenti 4.0 fatti l’anno scorso. È vero? E se l’investimento è successivo alla domanda?»
Cosa dicono le norme e cosa manca nella giurisprudenza
Qui occorre dichiarare con onestà un dato: non risultano, allo stato della nostra ricerca, pronunce di legittimità che abbiano deciso se un’impresa in concordato in continuità conservi i crediti 4.0 o R&S. Il quadro va quindi ricostruito sul testo delle norme e sulla prassi.
Le leggi di bilancio escludono le imprese in concordato preventivo “senza continuità aziendale” e quelle con “altra procedura concorsuale” o “procedimento in corso” per tali situazioni. Tre letture sono possibili:
| Situazione dell’impresa | Lettura testuale | Grado di rischio |
|---|---|---|
| Concordato in continuità (diretta o indiretta) | Non rientra nell’esclusione espressa; il concordato è finalizzato alla prosecuzione dell’attività | Basso-medio: manca un’affermazione esplicita di prassi riferita ai crediti 4.0 e R&S |
| Concordato liquidatorio | Esclusione espressa | Alto: il credito non spetta se la causa di esclusione sussiste nel momento rilevante |
| Domanda “in bianco” (con riserva) senza scelta ancora definita | Zona grigia: si tratta di un “procedimento in corso” la cui natura non è ancora determinata | Medio-alto finché la proposta non chiarisce la continuità |
| Accordi di ristrutturazione dei debiti | Secondo la prassi riportata dalla stampa specializzata, non sono di per sé ostativi | Da verificare caso per caso |
Un argomento utile viene, per analogia, dalla disciplina del Patent box: il provvedimento dell’Agenzia del 15 febbraio 2022 e la circolare 5/E/2023 escludono le imprese in procedure “non finalizzate alla continuazione dell’attività”, mentre riconoscono che concordato preventivo e amministrazione straordinaria non sono ostativi quando sono finalizzati alla continuità. Lo stesso criterio funzionale, continuità sì e liquidazione no, sembra ispirare le clausole dei crediti 4.0 e R&S.
C’è contrasto?
Più che un contrasto esiste un’incertezza sul momento in cui va verificata la causa di esclusione. Le opzioni discusse sono: il momento dell’investimento o del sostenimento della spesa; il momento in cui il credito viene utilizzato in compensazione; entrambi. La conseguenza è rilevante: se conta anche il momento della fruizione, un’impresa che passa da un concordato in continuità a una fase liquidatoria (per esempio per conversione o per modifica del piano) potrebbe vedersi contestare le quote residue.
L’assunzione prudenziale è verificare l’assenza di cause di esclusione sia al momento dell’investimento o della spesa, sia al momento di ciascuna compensazione, e documentare nel piano la natura effettivamente continuativa del concordato.
Cosa significa per te
Se il tuo piano è in continuità, il credito 4.0 o R&S non è perduto per il solo fatto della domanda; ma la sua tenuta dipende da come il piano viene costruito e raccontato. Una continuità “di facciata”, con cessione rapida di tutti i rami e cessazione dell’attività, rischia di essere riqualificata come sostanzialmente liquidatoria, con effetti sulle quote non ancora utilizzate. Al contrario, un piano che prosegue l’attività produttiva nella quale i beni 4.0 sono impiegati rafforza la spettanza.
È per questo che lo Studio Monardo affronta questi fascicoli con una lettura congiunta, giuridica e fiscale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff nazionale di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario.
La qualificazione del concordato come “in continuità” non è solo una scelta procedurale: è la condizione da cui dipende la sopravvivenza del credito agevolativo.
Questione aperta n. 3 — E se dopo l’omologa l’Agenzia contesta il credito?
La questione
«Il credito R&S è nel piano per 96.000 euro. L’attestatore lo ha considerato. Se tra due anni l’Agenzia notifica un atto di recupero sostenendo che le attività non erano vera ricerca, che cosa succede al concordato?»
Cosa hanno deciso i giudici
Il punto di partenza è la pronuncia che ha ridisegnato la materia: Cass., Sezioni Unite, 11 dicembre 2023, n. 34419. Le Sezioni Unite hanno chiarito che un credito è “inesistente”, con il termine lungo di otto anni e il regime sanzionatorio più severo, solo quando ricorrono insieme due requisiti: manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo del credito e tale mancanza non è riscontrabile con i controlli automatizzati o formali sulle dichiarazioni. Fuori da questa ipotesi il credito è, al più, “non spettante”, con i termini ordinari di accertamento.
Il principio, calato nel tema R&S, è stato applicato in modo significativo dalla giurisprudenza successiva (v. la sezione dedicata alla pronuncia più recente). Le Sezioni Unite, del resto, si inseriscono in una linea già tracciata da Cass., Sezioni Unite, n. 5069 del 2016, richiamata anche da Cass. 17358/2021, sul potere dell’Amministrazione di contestare l’esistenza di un credito d’imposta esposto in dichiarazione.
Sul versante del merito, la rassegna del Dipartimento della giustizia tributaria pubblicata a fine 2025 dà conto di un filone ormai nutrito di decisioni delle Corti di giustizia tributaria: il mero difetto dei requisiti tecnici di novità o innovatività tende a essere qualificato come non spettanza, non come inesistenza; i costi si considerano provati quando il contribuente produce un corredo documentale completo (relazione tecnica, prospetti di calcolo, fogli presenze, contratti di ricerca extra-muros); il parere del Ministero (ex MISE, oggi MIMIT) non è obbligatorio per l’Ufficio, ma, se acquisito, non è vincolante per il giudice.
C’è contrasto?
Sul criterio generale no: dopo le Sezioni Unite del 2023 la distinzione è consolidata. Restano oscillazioni nel merito su aspetti tecnici, come l’applicabilità del Manuale di Frascati prima del 2020. Ma il vero problema, per chi è in concordato, è un altro: se il credito viene contestato dopo l’omologa, il debito da recupero ha fatto genetico anteriore (la compensazione indebita) e dunque, in linea di principio, è un credito concorsuale dell’Erario, soggetto agli effetti esdebitativi del concordato nei limiti in cui il piano lo ha considerato. Questa lettura discende dai principi sulla compensazione e sul fatto genetico, ma non risultano precedenti specifici sui crediti agevolativi; va trattata con cautela.
L’assunzione prudenziale è non iscrivere nel piano il credito agevolativo al valore nominale senza un esame preventivo della documentazione tecnica, e prevedere nel piano un fondo rischi per l’eventuale recupero.
Cosa significa per te
Un credito d’imposta che regge alla verifica documentale è un’attività vera; un credito “debole” è una passività potenziale travestita da attivo. Prima di inserirlo nel piano conviene: ricostruire la qualificazione (non spettante o inesistente) che l’Ufficio potrebbe adottare; calcolare il termine entro cui l’atto di recupero sarebbe ancora possibile; valutare se far emergere la posizione già nella transazione fiscale, così che l’eventuale debito da recupero sia trattato nel piano e non “piombi” sull’impresa dopo l’omologa.
Nel concordato, il miglior momento per affrontare un possibile recupero del credito d’imposta è prima del deposito, non dopo l’omologazione.
Un tassello di raccordo: il credito d’imposta dentro la transazione fiscale riformata
Le tre questioni aperte convergono su un unico luogo processuale: la proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 88 CCII. È lì che il credito agevolativo dell’impresa e il debito fiscale anteriore si incontrano, ed è lì che il correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, in vigore dal 28 settembre 2024) ha introdotto le modifiche più rilevanti per il nostro tema.
Cosa è cambiato con il correttivo
L’art. 88 CCII è stato integralmente sostituito. In sintesi:
| Profilo | Regola dopo il D.Lgs. 136/2024 | Ricaduta sul credito d’imposta |
|---|---|---|
| Limite al sacrificio dell’Erario | Il trattamento dei crediti pubblici assistiti da prelazione si confronta con il valore di liquidazione giudiziale dei beni, non più con quello di mercato | Il credito d’imposta, come ogni attività, entra nel calcolo dell’alternativa liquidatoria: va stimato quanto varrebbe in una liquidazione giudiziale |
| Concordato in continuità | Il piano deve rispettare le regole dei commi 6 e 7 dell’art. 84 CCII | La distribuzione del valore, anche di quello generato dalle compensazioni, deve seguire le regole di priorità previste per la continuità |
| Mancata adesione | Comprende anche il voto contrario, non solo il silenzio | Il comportamento dell’Ufficio sulla proposta, anche sulla parte relativa al credito, conta come voto |
| Superamento del dissenso | Nel concordato in continuità il dissenso del fisco può essere superato ai fini della ristrutturazione trasversale, ma non per l’unanimità né in presenza di classe unica | La destinazione del credito agevolativo può incidere sulla convenienza per l’Erario, e quindi sulla possibilità di superare il dissenso |
| Uffici competenti | Individuati in base al domicilio fiscale del debitore | È all’ufficio competente che va rappresentata la posizione dei crediti d’imposta |
| Applicazione nel tempo | Le nuove regole sull’art. 88 si applicano alle proposte di transazione presentate dopo l’entrata in vigore | Per le proposte successive al 28 settembre 2024 valgono le regole riformate |
Perché il credito d’imposta pesa sulla convenienza
Il giudizio di convenienza confronta ciò che l’Erario riceve dal piano con ciò che riceverebbe dalla liquidazione giudiziale. Il credito agevolativo ha un ruolo peculiare in questo confronto. Nella liquidazione giudiziale, infatti, le clausole di esclusione delle leggi di bilancio (che richiamano il fallimento e le altre procedure concorsuali, oggi da leggere alla luce del CCII) rendono incerta la fruizione delle quote residue, e la compensazione tra posizioni anteriori e successive è comunque limitata dai principi visti. Nel concordato in continuità, invece, l’impresa continua a produrre imposte compensabili e il credito può essere effettivamente “speso”.
Il principio, calato nella pratica, significa che un credito d’imposta ancora fruibile può diventare un argomento di convenienza a favore del piano: nel concordato in continuità il suo valore per l’Erario è tendenzialmente maggiore che nell’alternativa liquidatoria. È un argomento da costruire con numeri, non da affermare: l’attestatore e il tribunale chiederanno di vedere quanta parte del credito sarà davvero compensata e in quali anni.
Il limite: nessuna scorciatoia sul credito contestabile
Lo stesso correttivo, nella disciplina parallela della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII), ha introdotto clausole anti-abuso, escludendo il superamento del dissenso del fisco quando il debito tributario o previdenziale rappresenta almeno l’80% dei debiti complessivi e ricorrono omessi versamenti per almeno cinque periodi d’imposta, oppure quando l’impresa ha già beneficiato di accordi analoghi negli ultimi cinque anni. Il messaggio legislativo è chiaro: il legislatore guarda con favore la ristrutturazione, ma non la ristrutturazione costruita sull’inadempimento fiscale sistematico. Un credito d’imposta di dubbia spettanza presentato come risorsa decisiva del piano rischia di essere letto in questa chiave.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 9 maggio 2026, n. 13508
Il contesto
Tra le decisioni più recenti in materia di credito d’imposta per ricerca e sviluppo spicca l’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione tributaria, 9 maggio 2026, n. 13508. La vicenda riguardava un credito R&S fruito in compensazione nel 2012 e disconosciuto dall’Agenzia delle Entrate perché le risorse stanziate per quella misura si erano esaurite. L’atto di recupero era stato notificato nel 2022, cioè dieci anni dopo la compensazione. L’Ufficio sosteneva che il credito fosse “inesistente” e che quindi si applicasse il termine lungo dell’art. 27, comma 16, D.L. 185/2008.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 2287 del 2024, aveva dato ragione al contribuente. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia e confermato la decisione.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha applicato in modo coerente il criterio delle Sezioni Unite del 2023. Un credito diventa “inesistente” solo quando manca il suo presupposto costitutivo e la mancanza non emerge dai controlli formali. Nel caso deciso, invece, il credito aveva un fondamento reale (le spese di ricerca erano state sostenute), e l’unico ostacolo era di tipo finanziario: le risorse pubbliche disponibili erano terminate. La Corte ha affermato che il diniego dovuto al solo esaurimento dei fondi non trasforma il credito in inesistente: al massimo lo rende non spettante, con applicazione dei termini ordinari di accertamento e del relativo regime sanzionatorio. Notificato nel 2022 per una compensazione del 2012, l’atto era tardivo.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima delle Sezioni Unite del 2023, l’Amministrazione tendeva a qualificare come “inesistente” ogni credito che, per qualunque ragione, non avrebbe dovuto essere fruito, sfruttando il termine lungo. L’ordinanza 13508/2026 conferma che quell’impostazione è superata anche per le agevolazioni R&S: l’inesistenza è un’ipotesi stretta, non la qualificazione di default.
Per chi prepara un concordato preventivo questo ha tre conseguenze concrete:
- Il perimetro temporale del rischio si accorcia. Se le criticità di un credito R&S riguardano i requisiti di spettanza (qualificazione delle attività, inerenza dei costi, limiti di stanziamento) e non l’esistenza materiale delle spese, l’esposizione a un recupero segue i termini ordinari. Un credito fruito molti anni prima può essere ormai “consolidato”.
- La valutazione dell’attestatore diventa più precisa. L’attestatore che deve certificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano può distinguere tra crediti con rischio residuo e crediti ormai al riparo, invece di svalutarli tutti in blocco.
- Il fondo rischi del piano si dimensiona meglio. Non serve accantonare per l’intero valore nominale di ogni credito agevolativo pregresso: si accantona in funzione del rischio effettivo, calcolato anche sulla base dei termini di decadenza.
In altre parole, se ti trovi con un credito R&S contestabile solo sul piano della spettanza e i termini ordinari sono decorsi, quel credito pesa sul piano molto meno di quanto l’Ufficio vorrebbe far credere. La valutazione resta caso per caso: la qualificazione dipende dalla ragione concreta del disconoscimento, e un credito basato su spese mai sostenute o documenti falsi resta inesistente.
I principi applicati: tre simulazioni sul piano di concordato
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti per mostrare come i principi giurisprudenziali visti si applicano a situazioni-tipo. Non descrivono casi reali.
Simulazione A — Credito 4.0 residuo e debiti IVA anteriori
Dati. Società manifatturiera; investimento in un centro di lavoro interconnesso effettuato nel 2024, credito beni strumentali 4.0 di 74.300 €, di cui 44.580 € ancora da utilizzare al 30 aprile 2026. Debito IVA anteriore non versato: 61.250 €. Domanda di concordato in continuità diretta depositata il 14 maggio 2026.
Applicazione. Il fatto genetico del credito (l’investimento) è anteriore alla domanda, come il debito IVA. Alla luce di Cass. 17358/2021, credito e debito appartengono entrambi al blocco “anteriore”. La compensazione fra posizioni omogenee nel tempo non è vietata dal regime concorsuale, ma non può essere praticata unilateralmente come scorciatoia: il debito IVA rientra nella proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII. Inoltre, il concordato è in continuità, quindi non scatta l’esclusione espressa prevista per il concordato senza continuità.
Esito. La via più solida è inserire nel piano la destinazione dei 44.580 € residui: per esempio, utilizzo in compensazione, nelle quote annue consentite, a parziale pagamento del debito tributario trattato nella proposta, con evidenza nell’attestazione. Il fabbisogno da coprire con flussi di cassa per l’Erario scende da 61.250 € al trattamento proposto al netto delle compensazioni. Usare invece il credito per le imposte correnti di giugno 2026 esporrebbe al principio di Cass. 7512/2025 e a una possibile contestazione.
Simulazione B — Credito R&S contestabile e fondo rischi
Dati. Impresa del settore software; credito R&S 2019 di 127.900 €, interamente compensato nel 2020; credito R&S 2023 di 38.760 €, ancora da utilizzare. Domanda di concordato in continuità depositata il 2 marzo 2026. Nessun atto di recupero notificato.
Applicazione. Per il credito 2019, le criticità ipotizzabili riguardano la qualificazione delle attività come ricerca. Alla luce di SS.UU. 34419/2023 e Cass. 13508/2026, se le spese sono state effettivamente sostenute e documentate, il rischio è di non spettanza, con termini ordinari. Per il credito 2023, il rischio è ancora pienamente aperto, e il residuo è un’attività del piano.
Esito. Il piano può: (1) valorizzare il credito 2023 per 38.760 € solo dopo un riscontro sulla documentazione tecnica; (2) appostare un fondo rischi per il credito 2019 calcolato sull’esposizione residua, in ragione dei termini ancora pendenti; (3) evitare di indicare come “certo” un credito che l’attestatore non è in grado di verificare. Un credito non verificato iscritto al valore pieno è uno dei punti su cui il tribunale, nel giudizio di omologazione, può fermarsi.
Simulazione C — Dal concordato in continuità alla fase liquidatoria
Dati. Domanda con riserva depositata il 20 gennaio 2026; proposta in continuità depositata il 19 marzo 2026; credito 4.0 residuo di 52.410 €, utilizzabile in quote annuali fino al 2028. Nel corso dell’esecuzione l’impresa cede l’azienda e cessa l’attività produttiva nella quale erano impiegati i beni 4.0.
Applicazione. Il testo delle leggi agevolative esclude il concordato senza continuità e la liquidazione volontaria. Se la causa di esclusione va verificata anche al momento della fruizione, le quote utilizzate dopo la cessazione dell’attività potrebbero essere contestate. Occorre inoltre verificare le regole sul mantenimento dei beni agevolati nel patrimonio dell’impresa.
Esito. Prima della cessione conviene stimare quanta parte del credito può essere fruita senza rischio e quanta va considerata a rischio, adeguando il piano o la sua esecuzione. Ogni modifica della natura del concordato va pesata anche alla luce della sorte del credito agevolativo.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Sono le decisioni effettivamente reperite e verificate negli estremi principali; per alcune la sezione o la data non risultano dalle fonti consultate e sono indicate soltanto con numero e anno. Il quadro conferma quanto anticipato in apertura: nessuna di esse decide in modo specifico un credito 4.0 o R&S dentro un concordato, ma tutte insieme forniscono le regole che il professionista deve applicare. Per usarle bene vanno lette su tre livelli: le regole della compensazione concorsuale, la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, il rapporto tra soggetto in bonis e soggetto in procedura.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. 2 luglio 2020, n. 13467 | Compensazione opposta dall’Erario a società in concordato | L’Erario può opporre in compensazione solo crediti sorti dopo l’apertura | Il credito dell’impresa non può essere trattenuto per debiti fiscali anteriori fuori dal piano |
| Cass. 17 giugno 2021, n. 17358 | Credito IVA anteriore, cessione e rimborso | Conta il fatto genetico: compensazione ammessa tra posizioni entrambe anteriori o entrambe successive | Ricostruire quando è nato il credito agevolativo |
| Cass. n. 3096/2019 | Credito IVA nella procedura | Posizione anteriore e successiva restano distinte | Non spendere crediti “vecchi” per debiti “nuovi” |
| Cass. n. 14620/2019 | Credito IVA nella procedura | Conferma della separazione tra le due posizioni | Base dell’orientamento restrittivo |
| Cass. n. 7512/2025 | Compensazione da parte del curatore | Vietata la compensazione tra credito IVA anteriore e debiti sorti nella procedura | Cautela sull’uso del credito in F24 dopo la domanda |
| Cass. n. 27883/2013 | Compensazione verso soggetto in bonis | Regola diversa perché manca la procedura | Rileva il momento del deposito della domanda |
| Cass., SS.UU., 11 dicembre 2023, n. 34419 | Credito inesistente e non spettante | Inesistenza solo con difetto del presupposto non rilevabile da controlli formali | Perimetro del rischio di recupero |
| Cass., SS.UU., n. 5069/2016 | Contestazione di crediti esposti in dichiarazione | Potere dell’Amministrazione di contestare il credito al momento dell’utilizzo | Il credito pregresso non è mai del tutto “neutro” |
| Cass., sez. trib., 9 maggio 2026, n. 13508 | Credito R&S negato per esaurimento risorse | Esaurimento dei fondi = al più non spettanza, termini ordinari | Riduce il rischio sui crediti R&S datati |
| CGT II grado Lombardia, n. 2287/2024 | Stessa vicenda, grado di merito | Atto di recupero tardivo per crediti non spettanti | Conferma nel merito della linea poi avallata dalla Cassazione |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce si possono estrarre alcuni principi pratici, utili a chi sta preparando il piano o deve gestirne l’esecuzione:
- Il credito d’imposta 4.0 o R&S è un’attività del concordato e va indicato nel piano con valore e destinazione (art. 87 CCII).
- Conta il fatto genetico: investimento o spesa anteriori alla domanda collocano il credito nella posizione “anteriore” (Cass. 17358/2021).
- L’Erario non può compensare il credito dell’impresa con i propri crediti anteriori alla procedura (Cass. 13467/2020).
- Il credito anteriore non va usato in F24 per pagare debiti fiscali sorti dopo la domanda senza una previsione del piano (Cass. 7512/2025, 3096/2019, 14620/2019).
- Il concordato in continuità non rientra nell’esclusione testuale delle leggi agevolative; il concordato liquidatorio sì.
- La continuità deve essere effettiva: una riqualificazione in senso liquidatorio può travolgere le quote residue.
- Il credito “contestabile” non va iscritto al valore nominale: serve un fondo rischi calibrato sulla qualificazione (SS.UU. 34419/2023).
- L’inesistenza è un’ipotesi stretta: per i crediti R&S datati, contestabili solo sulla spettanza, valgono i termini ordinari (Cass. 13508/2026).
- Il momento del deposito della domanda segna il passaggio dalle regole comuni a quelle concorsuali (Cass. 27883/2013 letta da Cass. 13467/2020).
- Il correttivo D.Lgs. 136/2024 rende più prevedibile la transazione fiscale: è lì che la posizione del credito agevolativo va negoziata.
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Posso cedere il credito 4.0 o R&S a una banca per finanziare il piano?
In linea generale no: questi crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione con F24 e non sono cedibili, a differenza dei bonus edilizi per i quali erano previste specifiche discipline di cessione. Il loro valore nel piano è quindi legato alla capacità dell’impresa di generare debiti fiscali compensabili nelle quote consentite. Un credito che l’impresa non riuscirà a compensare per assenza di imposte da pagare vale, nel piano, meno del suo importo nominale.
L’Agenzia può rifiutarsi di rimborsarmi o trattenere il credito perché ho debiti vecchi?
Secondo Cass. 13467/2020, nel concordato l’Amministrazione non può opporre in compensazione crediti anteriori all’apertura della procedura. I debiti fiscali anteriori vanno trattati nel piano, attraverso la transazione fiscale dell’art. 88 CCII.
Il credito vale anche se il concordato è “con riserva”?
La domanda con riserva è un procedimento in corso e, finché la proposta non è depositata, la sua natura non è chiara. Le leggi agevolative escludono le imprese con “procedimento in corso” per le situazioni ostative. La lettura prudente è dichiarare quanto prima la natura in continuità e, nel frattempo, evitare utilizzi del credito non coerenti con il futuro piano.
Se l’Agenzia contesta il credito dopo l’omologa, il concordato salta?
Non automaticamente. Il debito da recupero ha fatto genetico anteriore e si colloca, in linea di principio, tra i crediti concorsuali; ma la questione specifica non è decisa dalla Cassazione per i crediti agevolativi. Molto dipende da come il piano ha considerato il rischio. Per questo il fondo rischi e la trasparenza nell’attestazione sono la miglior difesa preventiva.
Quanto tempo ha l’Ufficio per contestare un credito R&S?
Dipende dalla qualificazione: termini ordinari se il credito è non spettante, otto anni se inesistente (art. 27, comma 16, D.L. 185/2008). Dopo SS.UU. 34419/2023 e Cass. 13508/2026, l’inesistenza richiede la mancanza del presupposto non rilevabile da controlli formali.
Il credito d’imposta è utile anche nella composizione negoziata?
La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal CCII, non è una procedura concorsuale in senso stretto e non comporta, di per sé, l’apertura di un concorso tra creditori. I principi sulla compensazione concorsuale elaborati per fallimento e concordato (Cass. 13467/2020, 17358/2021) presuppongono invece l’apertura di una procedura. Nella composizione negoziata, quindi, il credito agevolativo resta in linea di principio soggetto alle regole ordinarie, mentre la sua valorizzazione diventa un elemento delle trattative con l’Erario e con gli altri creditori. Se la composizione sfocia poi in un concordato, il momento del deposito della domanda torna a essere lo spartiacque.
Devo segnalare il credito all’attestatore anche se è già stato tutto utilizzato?
Sì, se esiste un rischio residuo di recupero. Un credito interamente compensato non compare più tra le attività, ma la possibilità di un atto di recupero è una passività potenziale che incide sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano. Alla luce di SS.UU. 34419/2023, l’attestatore deve poter stimare se l’eventuale contestazione rientri nei termini ordinari o in quelli lunghi previsti per i crediti inesistenti.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo credito d’imposta nel concordato
Gli orientamenti giurisprudenziali visti non restano teoria: li applichiamo al tuo fascicolo, voce per voce, con un metodo verificabile.
- Ricostruiamo il fatto genetico di ogni credito agevolativo, confrontando date di investimento, interconnessione, sostenimento delle spese e data di deposito della domanda, per collocarlo nella posizione anteriore o successiva.
- Verifichiamo la spettanza soggettiva, controllando che al momento dell’investimento e di ciascuna compensazione non ricorrano le cause di esclusione previste dalle leggi di bilancio.
- Esaminiamo la documentazione tecnica R&S e 4.0 (relazioni, perizie, prospetti di calcolo, fogli presenze, contratti) insieme ai commercialisti dello staff, per stimare il rischio di contestazione.
- Qualifichiamo il rischio come non spettanza o inesistenza alla luce di SS.UU. 34419/2023 e Cass. 13508/2026, calcolando i termini di decadenza ancora aperti.
- Impostiamo la valorizzazione del credito nel piano e il relativo fondo rischi, in dialogo con l’attestatore.
- Costruiamo la proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024, inserendo la destinazione del credito d’imposta nel trattamento dei debiti tributari.
- Eccepiamo le compensazioni illegittime operate dall’Amministrazione con crediti anteriori, richiamando Cass. 13467/2020 e 17358/2021.
- Impugniamo gli atti di recupero del credito notificati prima o dopo l’omologa, verificando qualificazione, termini e motivazione.
- Monitoriamo l’esecuzione del piano per segnalare in anticipo le operazioni (cessioni, cessazioni di rami) che possono incidere sulla spettanza delle quote residue.
- Sosteniamo la linea difensiva in ogni grado, dal giudizio di omologazione fino alla Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista ha qui un peso particolare: gli orientamenti analizzati sono nati e si sono consolidati in Cassazione, e lì vanno difesi quando l’Amministrazione li contesta. Poterli sostenere fino all’ultimo grado con lo stesso difensore significa mantenere la stessa strategia dall’analisi iniziale del credito fino alla Suprema Corte, senza passaggi di consegne. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa completa il quadro sul versante del risanamento, mentre il coordinamento dello staff in diritto tributario consente di leggere ogni credito anche come posizione fiscale.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: avvocati e commercialisti esaminano insieme il piano, la documentazione tecnica e la posizione fiscale, perché in questa materia diritto concorsuale e diritto tributario non si possono separare. Il nostro impegno è di mezzi: analizzeremo, verificheremo e costruiremo con te la strategia più solida possibile, senza promettere esiti che dipendono dal tribunale, dai creditori e dall’Amministrazione.
In chiusura
I crediti d’imposta per ricerca e sviluppo e per investimenti Industria 4.0 possono avere un ruolo nel piano di concordato preventivo, ma solo se il piano li tratta per ciò che sono: attività da valorizzare con prudenza, inquadrare nel tempo e proteggere da contestazioni. La giurisprudenza offre regole chiare sulla compensazione concorsuale e sulla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti; lascia invece aperte, per ora, questioni specifiche sul concordato in continuità che richiedono un’analisi caso per caso.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio su questo incrocio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che opera sugli strumenti di risanamento e sui rapporti con i creditori, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che permette di valutare il credito d’imposta insieme come voce del piano e come posizione fiscale. A ciò si aggiunge la possibilità, da cassazionista, di difendere la stessa linea fino all’ultimo grado.
📩 Prima di depositare la domanda o di usare il tuo credito d’imposta, parlane con noi: i contatti dello Studio Monardo ti aspettano qui sotto, in fondo all’articolo.
