Cosa Succede Se La Composizione Negoziata Si Chiude Senza Accordo?

Questa pagina raccoglie le domande che gli imprenditori ci rivolgono più spesso quando la composizione negoziata sta per chiudersi, o si è già chiusa, senza un’intesa con i creditori. Le abbiamo lasciate così come arrivano, con le parole di chi le fa, e le risposte sono quelle che daremmo a voce, seduti allo stesso tavolo.

Il quadro normativo, in breve. La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), più volte corretto, da ultimo in modo incisivo con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. L’art. 23 CCII elenca le possibili conclusioni del percorso: alcune richiedono il consenso dei creditori, altre no. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale, e proprio da quel documento dipende l’accesso alla via d’uscita più importante quando l’accordo non arriva: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies CCII, che va depositato entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione.

Perché proprio noi rispondiamo a queste domande? Perché il tema riguarda da vicino il ruolo che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ricopre come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la norma che ha introdotto la composizione negoziata poi trasfusa nel Codice. Conoscere dall’interno come l’esperto conduce le trattative, quando decide di archiviare e come redige la relazione finale significa sapere esattamente che cosa guarderà il tribunale quando, dopo un mancato accordo, si chiede l’omologazione di un concordato semplificato. A questo si aggiunge l’abilitazione di cassazionista, che consente di seguire l’eventuale contenzioso sull’omologazione fino all’ultimo grado.

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Blocco A — Le basi

“Ma la composizione negoziata può davvero finire senza nessun accordo?”

Sì, e succede più spesso di quanto si creda: la legge lo prevede espressamente e non lo considera un fallimento del debitore.

La composizione negoziata è un percorso volontario e riservato. L’imprenditore chiede, tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio, la nomina di un esperto indipendente che lo affianca nelle trattative con banche, fornitori, Erario e altri creditori. L’esperto non decide nulla al posto delle parti: facilita, propone, verifica. Ne consegue che, se i creditori non aderiscono, nessuno può imporre loro un accordo.

Le ragioni tipiche della chiusura senza intesa sono tre:

  • i creditori principali non aderiscono (spesso una banca o l’Amministrazione finanziaria con un peso decisivo sul passivo);
  • l’esperto ritiene che non vi siano concrete prospettive di risanamento, già all’inizio o a metà percorso, e procede all’archiviazione;
  • decorre il termine dell’incarico senza che le parti abbiano individuato una soluzione adeguata.

L’art. 17 CCII stabilisce che l’incarico dell’esperto si considera concluso se, trascorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno trovato una soluzione, con una possibile prosecuzione per un ulteriore periodo alle condizioni previste dalla norma. Al termine, in ogni caso, l’esperto redige la relazione finale e la inserisce nella piattaforma.

La cosa importante da capire subito è questa: “senza accordo” non significa “senza alternative”. L’art. 23, comma 2, CCII elenca strade che l’imprenditore può percorrere anche quando le trattative non hanno prodotto un contratto con i creditori. Le vediamo nella risposta successiva.

“Quali sono le strade che restano se i creditori dicono no?”

Restano diverse uscite, ma non tutte sono uguali: alcune richiedono comunque un consenso parziale, una sola consente di chiudere senza alcun voto dei creditori.

L’art. 23 CCII distingue due gruppi di esiti. Il comma 1 riguarda le soluzioni “concordate”: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, una convenzione di moratoria (art. 62 CCII), un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto con effetti protettivi rispetto alle azioni revocatorie. Se nessuno di questi è stato raggiunto, siamo nel caso del mancato accordo.

Il comma 2 elenca invece le strade che l’imprenditore può imboccare alla conclusione delle trattative:

Strada Norma Serve il consenso dei creditori?
Piano attestato di risanamento art. 56 CCII Non serve un voto, ma serve un piano credibile e un attestatore
Accordo di ristrutturazione dei debiti (anche agevolato o a efficacia estesa) artt. 57, 60, 61 CCII Sì, una percentuale qualificata dei crediti
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio art. 25-sexies CCII No, nessun voto
Accesso a uno degli strumenti di regolazione (concordato preventivo, PRO, ecc.) CCII, parte prima Dipende dallo strumento
Amministrazione straordinaria D.Lgs. 270/1999, L. 39/2004 Solo per imprese con i requisiti dimensionali

Il concordato semplificato è l’unica via costruita apposta per il caso del mancato accordo: è riservato a chi ha percorso lealmente la composizione negoziata e ottiene dall’esperto la dichiarazione di correttezza e buona fede delle trattative. Non è un “premio di consolazione”: è uno strumento liquidatorio con un’omologazione senza voto, ma con un controllo giudiziale rigoroso.

“Chi decide se ho diritto al concordato semplificato?”

Il primo filtro è l’esperto, con la sua relazione finale; il giudizio definitivo spetta al tribunale.

L’art. 25-sexies CCII consente all’imprenditore di presentare la proposta di concordato per cessione dei beni quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara due cose:

  1. che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
  2. che le soluzioni dell’art. 23, comma 1, e quella dell’accordo di ristrutturazione (comma 2, lett. b) non sono praticabili.

Con il D.Lgs. 136/2024 il testo è stato ripulito: non si parla più di trattative “che non hanno avuto esito positivo”, formula che aveva generato dubbi interpretativi, ma ci si concentra sulla non praticabilità delle soluzioni negoziali.

Attenzione però: la dichiarazione dell’esperto è necessaria ma non sufficiente. Il tribunale non si limita a “prendere atto” del documento. La Corte d’Appello dell’Aquila, con provvedimento del 22 aprile 2026, ha affermato che la buona fede delle trattative è una condizione di accesso al concordato semplificato e che la sola attestazione dell’esperto non basta: il giudice deve verificarla in concreto. Nello stesso senso il Tribunale di Torino, 23 aprile 2026, ha esaminato nel merito la relazione finale sul punto della correttezza delle trattative.

Ne deriva un consiglio pratico che anticipiamo: il concordato semplificato si prepara durante la composizione negoziata, non dopo. Ogni comunicazione con i creditori, ogni informativa, ogni proposta formulata diventa materiale che l’esperto e poi il giudice valuteranno.

“Entro quanto tempo devo muovermi una volta chiusa la trattativa?”

Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. È un termine che i tribunali considerano decadenziale e non prorogabile.

Qui serve la massima chiarezza. L’art. 25-sexies CCII fissa in sessanta giorni il termine per depositare la proposta di concordato semplificato, corredata dal piano di liquidazione e dalla documentazione richiesta dall’art. 39 CCII. Dopo il correttivo è stata ammessa anche la domanda “con riserva”, ma la giurisprudenza ha chiarito che questo non allunga i tempi: il Tribunale di Milano, 5 dicembre 2024, e il Tribunale di Bologna, con decreto del 17 febbraio 2026, hanno affermato che la riserva non può servire a superare il termine di sessanta giorni, entro il quale proposta e piano devono essere comunque depositati. Lo stesso principio è stato ribadito dal Tribunale di Milano il 9 luglio 2026.

La ragione indicata dai giudici è il nesso funzionale tra concordato semplificato e composizione negoziata: lo strumento esiste perché le trattative si sono appena concluse, e la fotografia dell’impresa scattata dall’esperto deve essere ancora attuale. Sessanta giorni sembrano tanti, ma per un piano di liquidazione con inventario, perizie, offerte d’acquisto e documentazione contabile aggiornata sono pochissimi. Chi aspetta la relazione finale per iniziare a scrivere il piano, di solito, arriva tardi.


Blocco B — La procedura

“Quando l’esperto chiude, cosa riceve esattamente l’imprenditore?”

Riceve la relazione finale, che l’esperto inserisce nella piattaforma telematica e comunica all’imprenditore. È il documento che chiude formalmente il percorso.

Nella relazione l’esperto ricostruisce come sono andate le trattative: chi ha partecipato, quali proposte sono state formulate, quali risposte sono arrivate, quali informazioni l’imprenditore ha messo a disposizione. Se lo ritiene, inserisce la dichiarazione richiesta dall’art. 25-sexies sulla correttezza e buona fede e sulla non praticabilità delle soluzioni negoziali.

Se durante la composizione erano state concesse misure protettive, l’esperto comunica la relazione anche al giudice che le aveva confermate, il quale ne dichiara la cessazione degli effetti. Già nel 2022 il Tribunale di Roma (3 febbraio 2022) aveva chiarito che il divieto di dichiarare il fallimento, oggi la liquidazione giudiziale, opera fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione. Dopo, quella protezione non c’è più.

Due situazioni vanno tenute distinte:

  • relazione finale “favorevole”: contiene la dichiarazione di buona fede e di non praticabilità delle soluzioni concordate. Apre la porta al concordato semplificato;
  • relazione finale “neutra” o negativa: non contiene quella dichiarazione, magari perché l’esperto ha rilevato informazioni incomplete o comportamenti dilatori. In questo caso il concordato semplificato è precluso e restano le altre vie dell’art. 23, comma 2.

Il punto delicato è che l’imprenditore non scrive la relazione e non può imporne il contenuto. Ma può fare molto prima che venga scritta: rispondere puntualmente alle richieste dell’esperto, documentare ogni proposta, chiedere che le proprie osservazioni siano riportate. La relazione finale si costruisce giorno per giorno, durante le trattative.

“Come si presenta il concordato semplificato, in pratica?”

Con un ricorso al tribunale competente, che contiene la proposta di concordato per cessione dei beni, il piano di liquidazione e la documentazione dell’art. 39 CCII.

La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. Il piano descrive quali beni saranno liquidati, con quali modalità e in quali tempi, quanto si stima di ricavare e come verrà distribuito il ricavato. Se esiste già un’offerta di acquisto dell’azienda o di un ramo, il piano può prevederne il trasferimento a un soggetto individuato, nei limiti dell’art. 25-septies CCII.

Ecco i passaggi principali, con i tempi e l’autorità che se ne occupa:

Fase Atto Termine Davanti a chi
Chiusura trattative Relazione finale dell’esperto Al termine dell’incarico (in linea di massima 180 giorni, salvo prosecuzione) Piattaforma telematica, comunicata all’imprenditore
Accesso Ricorso con proposta, piano di liquidazione, documenti ex art. 39 Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale Tribunale competente
Vaglio iniziale Verifica della ritualità della proposta, acquisizione relazione finale e parere dell’esperto Dopo il deposito Tribunale
Nomina ausiliario Nomina dell’ausiliario ex art. 68 CCII Con il decreto che fissa l’udienza Tribunale
Informazione ai creditori Comunicazione della proposta, del parere dell’esperto e della relazione Secondo il decreto del tribunale A cura del debitore
Opposizioni Opposizione all’omologazione da parte di creditori e interessati Entro il termine fissato prima dell’udienza Tribunale
Decisione Decreto di omologazione o di rigetto All’esito dell’udienza Tribunale
Impugnazione Reclamo 30 giorni Corte d’appello
Ultimo grado Ricorso Termini di legge Corte di Cassazione
Esecuzione Liquidazione dei beni Secondo il piano omologato Liquidatore nominato dal tribunale (art. 25-septies)

Si noti la differenza con il concordato preventivo ordinario: qui non c’è il voto dei creditori. Il loro dissenso si esprime attraverso l’opposizione, e il tribunale decide valutando i requisiti di legge.

“Il tribunale guarda solo le carte o entra nel merito?”

Entra nel merito, e in modo più penetrante di quanto molti si aspettino.

Il tribunale verifica innanzitutto la “ritualità” della proposta: completezza dei documenti, competenza, presenza della relazione finale con la dichiarazione dell’esperto. Già il Tribunale di Firenze, con ordinanza della Sez. V del 31 agosto 2022, aveva indicato che questo controllo non è puramente formale: il giudice verifica che vi sia stata una reale interlocuzione con i creditori, che l’imprenditore abbia avanzato proposte riconducibili all’art. 23 CCII e che siano stati rappresentati ai creditori i benefici rispetto alla liquidazione giudiziale.

Poi c’è il cuore dell’omologazione. Il tribunale omologa se:

  • è rispettato l’ordine delle cause legittime di prelazione;
  • la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale;
  • la proposta assicura comunque un’utilità a ciascun creditore.

Sul confronto con la liquidazione giudiziale, il Tribunale di Bergamo (22 luglio 2026) ha precisato quali elementi contano: offerte irrevocabili di acquisto, incremento dell’attivo, liquidità disponibile, finanza esterna. Non rilevano invece, in quel raffronto, le azioni revocatorie, restitutorie e di responsabilità che potrebbero essere esercitate in una liquidazione giudiziale.

Il Tribunale di Bologna, il 22 aprile 2026, ha aggiunto una garanzia procedurale importante: il debitore deve poter replicare al parere dell’esperto, e il tribunale gli assegna un termine per farlo. Nessuno, insomma, viene giudicato su un documento che non ha potuto contestare.

“Durante questi sessanta giorni i creditori possono aggredirmi?”

Dopo la chiusura della composizione negoziata le misure protettive cessano: il rischio c’è, ed è concreto.

Durante le trattative l’imprenditore può aver ottenuto misure protettive (art. 18 CCII), confermate dal tribunale (art. 19 CCII), che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Queste misure hanno una durata limitata e, in base all’art. 8 CCII, la durata complessiva delle misure protettive non può superare i dodici mesi, considerando anche quelle concesse nell’ambito degli strumenti di regolazione successivi.

Quando l’esperto deposita la relazione finale, il giudice che aveva confermato le misure ne dichiara la cessazione. Da quel momento, fino al deposito della domanda di concordato semplificato, c’è una finestra in cui i creditori possono tornare a muoversi: pignoramenti, decreti ingiuntivi, ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Con il deposito della domanda di concordato semplificato tornano applicabili alcuni effetti protettivi tipici del concordato (il correttivo ha riscritto l’art. 54, comma 1, CCII estendendo esplicitamente le misure cautelari e protettive anche a questo strumento). Ma non si tratta di uno scudo illimitato: il Tribunale di Isernia, 19 maggio 2026, ha chiarito che le misure cautelari non possono essere usate per aggirare il tetto dei dodici mesi delle misure protettive quando ne riproducono il contenuto.

La conseguenza pratica è semplice: meno tempo passa tra relazione finale e deposito, meno spazio hanno i creditori.

“Posso cambiare la proposta dopo averla depositata?”

In linea generale sì, nei limiti e nei tempi consentiti dal procedimento, ma ogni modifica va motivata e comunicata.

La giurisprudenza di merito raccolta nei massimari camerali segnala casi di modifica della proposta di concordato semplificato. L’esigenza nasce spesso perché nel frattempo arrivano offerte migliori, oppure perché l’ausiliario o i creditori opponenti evidenziano criticità nel piano.

Il limite è duplice. Da un lato, la modifica non può snaturare la proposta trasformandola in qualcosa che non è più collegato alle trattative appena concluse: il concordato semplificato vive del legame con la composizione negoziata. Dall’altro, ogni variazione deve essere portata a conoscenza dei creditori, che devono poter reagire.

Più utile, in pratica, è evitare di doverla cambiare: arrivare al deposito con stime prudenti, perizie aggiornate e, se possibile, offerte già vincolanti. Un piano costruito con numeri realistici regge meglio di uno costruito per sembrare generoso.


Blocco C — I casi particolari

“E se avevo già venduto l’azienda durante la composizione negoziata?”

Non è un ostacolo: il concordato semplificato può liquidare ciò che resta, anche se l’azienda è già stata ceduta.

Il dubbio è frequente. Molte composizioni negoziate si svolgono proprio intorno alla cessione dell’azienda o di un ramo: si trova un acquirente, si negozia il prezzo, si chiede eventualmente l’autorizzazione del tribunale alla vendita (art. 22 CCII). Poi però l’accordo complessivo con i creditori non arriva. A quel punto ci si chiede se il concordato semplificato abbia ancora senso.

Il Tribunale di Roma, Sez. XIV, si è pronunciato due volte a pochi giorni di distanza. Con il provvedimento del 30 aprile 2026 ha affermato che la cessione dell’azienda non deve necessariamente essere oggetto del concordato semplificato, potendo essere già avvenuta durante la composizione negoziata, purché ricorrano i presupposti di legge. Con quello del 4 maggio 2026 ha precisato che il piano deve avere un contenuto liquidatorio, ma non deve per forza prevedere la liquidazione dell’azienda quando questa è già stata venduta.

In concreto, il concordato semplificato servirà a distribuire il prezzo già incassato e a liquidare i beni residui: crediti verso clienti, immobili non strumentali, attrezzature non trasferite. Serve però una ricostruzione precisa: cosa è stato venduto, a quanto, come è stato pagato, dove si trovano le somme. Ogni euro incassato durante le trattative deve essere tracciabile nel piano.

“Ho una società con più imprese collegate: si può fare un concordato semplificato di gruppo?”

Sì, il concordato semplificato di gruppo è stato ammesso, ma l’esame della buona fede diventa ancora più severo.

Nei gruppi di imprese le trattative coinvolgono spesso più società con creditori in parte comuni e garanzie incrociate. Quando l’accordo non si raggiunge, la tentazione è presentare un’unica proposta liquidatoria per tutte.

La Corte d’Appello di Milano, con provvedimento del 15 maggio 2026, ha affrontato proprio un concordato semplificato di gruppo. Il principio è chiaro: la buona fede nelle trattative richiede una proposta che i creditori siano davvero in grado di valutare, non una proposta di facciata. E quando c’è un debito tributario non ancora consolidato, la relativa esposizione deve essere concretamente determinabile.

In altre parole, se durante la composizione negoziata le società del gruppo hanno fornito informazioni generiche o parziali su una pretesa fiscale importante, il concordato semplificato rischia di non superare il vaglio. Su questo tipo di operazioni, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: due competenze che servono proprio quando nella stessa proposta convivono esposizioni bancarie, debiti fiscali e rapporti infragruppo.

“Sono socio illimitatamente responsabile e ho firmato garanzie: il concordato semplificato mi riguarda?”

Può riguardarla direttamente, e in senso favorevole.

Nelle società di persone (snc, sas per l’accomandatario) i soci rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali. Spesso hanno anche prestato fideiussioni personali alle banche. Il timore, comprensibile, è che la chiusura della società lasci tutto il peso sulle spalle dei soci.

Il Tribunale di Padova, Sez. I civile, 15 giugno 2026, ha affermato che gli effetti esdebitatori del concordato semplificato si estendono al socio illimitatamente responsabile anche quando questi ha agito come garante. È una pronuncia di merito, non un principio consolidato in Cassazione, e va quindi usata con cautela; ma indica una direzione interpretativa importante.

Diverso è il caso dei garanti che non sono soci illimitatamente responsabili (per esempio il socio di una srl che ha firmato una fideiussione): per loro l’effetto esdebitatorio non è scontato e la posizione va valutata separatamente, eventualmente anche alla luce degli strumenti di sovraindebitamento.

“La relazione dell’esperto non dice che le trattative sono state corrette: è finita?”

No, è finita solo la strada del concordato semplificato. Le altre restano aperte.

Senza la dichiarazione dell’art. 25-sexies il tribunale non può ammettere il concordato semplificato. Ma l’imprenditore può ancora accedere agli strumenti dell’art. 23, comma 2, CCII: concordato preventivo (in continuità o liquidatorio), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, accordi di ristrutturazione se nel frattempo matura il consenso necessario. Per le imprese sotto soglia (art. 2 CCII), restano gli strumenti del sovraindebitamento come il concordato minore.

Va detto con franchezza che questi strumenti sono più onerosi: richiedono un voto dei creditori o percentuali di adesione, attestazioni, tempi più lunghi. E la relazione finale non favorevole sarà comunque agli atti, accessibile ai creditori e al tribunale.

Un’osservazione ulteriore. Il Tribunale di Pistoia, già nel 2022 (18 maggio 2022), aveva chiarito che il tribunale non valuta nel merito il piano durante la composizione negoziata e che spetta all’esperto, se non vede prospettive, disporre l’archiviazione. La valutazione dell’esperto pesa molto proprio perché il giudice interviene solo dopo. Per questo è essenziale che l’imprenditore faccia emergere, durante le trattative, tutti gli elementi a suo favore.

“Sono una piccola impresa sotto soglia: per me vale lo stesso discorso?”

In buona parte sì: anche l’imprenditore sotto soglia può accedere alla composizione negoziata e, se l’accordo non arriva, al concordato semplificato.

L’art. 12, comma 1, CCII consente l’accesso alla composizione negoziata all’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, senza distinzione dimensionale. Per gli imprenditori minori, cioè quelli che restano sotto i limiti dell’art. 2 CCII (attivo patrimoniale fino a 300.000 €, ricavi fino a 200.000 €, debiti fino a 500.000 €, secondo i parametri di legge), la differenza vera si vede a valle.

Se le trattative si chiudono senza accordo, l’imprenditore sotto soglia non rischia la liquidazione giudiziale, che per lui non è prevista: il suo “scenario alternativo” è la liquidazione controllata del sovraindebitato. Questo cambia il confronto che il tribunale svolge in sede di omologazione del concordato semplificato, perché il termine di paragone non è più la liquidazione giudiziale ma la procedura applicabile a quell’impresa.

Restano poi aperti, per l’imprenditore minore, il concordato minore e gli altri strumenti del sovraindebitamento. La scelta tra concordato semplificato e concordato minore non è scontata: il primo non richiede il voto ma è solo liquidatorio; il secondo prevede un voto, ma può consentire la prosecuzione dell’attività. Serve un confronto numerico tra le due strade prima che scadano i sessanta giorni, perché una volta decorso il termine il concordato semplificato non è più disponibile e la scelta si restringe da sola. Per questo è utile affiancare, già durante le trattative, una stima comparativa dei possibili esiti per ciascuno strumento.

“Dopo l’omologa chi vende i beni? Li vendo io?”

No: con il decreto di omologazione il tribunale nomina un liquidatore, e la vendita segue le regole dell’art. 25-septies CCII.

È una domanda che arriva quasi sempre a procedura avviata, ma conviene conoscerne la risposta prima. Con l’omologazione l’imprenditore non conserva il controllo della fase liquidatoria: il liquidatore nominato dal tribunale esegue il piano, cede i beni e distribuisce il ricavato secondo quanto omologato.

Se il piano prevede il trasferimento dell’azienda, di un ramo o di beni specifici a un acquirente già individuato, il tribunale verifica che non vi siano soluzioni migliori sul mercato, anche con forme di pubblicità che consentano la presentazione di offerte concorrenti. In pratica, un’offerta raccolta durante la composizione negoziata non è garantita fino in fondo: può essere superata da un’offerta più alta, nell’interesse dei creditori.

Ne derivano due conseguenze operative. La prima: chi presenta un’offerta di acquisto durante le trattative va informato fin dall’inizio della possibilità di una competizione successiva. La seconda: le stime del piano devono essere prudenti, perché l’esito della vendita può differire dal valore indicato e il confronto con l’alternativa liquidatoria è fatto sui numeri del piano. Un piano che promette ricavi irrealistici espone a opposizioni fondate e a un rigetto dell’omologazione.


Blocco D — Le paure finali

“Se non trovo un accordo finisco automaticamente in liquidazione giudiziale?”

No. La chiusura senza accordo non apre da sola nessuna procedura: serve una domanda, e serve che ne ricorrano i presupposti.

La liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) si apre solo su ricorso del debitore, di un creditore o del pubblico ministero, e solo se l’imprenditore è insolvente e supera le soglie dimensionali dell’art. 2 CCII. La relazione finale dell’esperto non è un ricorso e non vincola il tribunale.

Il rischio reale, però, va detto: la chiusura delle trattative fa venir meno il divieto di dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale, che durante la composizione negoziata con misure protettive opera per legge. La Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, 21 marzo 2023, ha ricordato che è proprio la domanda di accesso con richiesta di misure protettive a impedire l’apertura della procedura. Finita la protezione, un creditore che ha già pronto il ricorso può depositarlo.

La rassicurazione fondata è che esiste un margine per reagire; il limite reale è che quel margine si misura in settimane, non in mesi. Depositare tempestivamente il concordato semplificato, quando ce ne sono le condizioni, è il modo più diretto per riportare la crisi dentro un percorso ordinato.

“Perderò tutto quello che ho?”

Dipende da cosa intende per “tutto”. Il patrimonio dell’impresa sarà liquidato; il patrimonio personale dipende dalla forma giuridica e dalle garanzie prestate.

Il concordato semplificato è uno strumento liquidatorio: i beni dell’impresa vengono ceduti e il ricavato distribuito ai creditori. Non è una soluzione di continuità aziendale, anche se, come visto, l’azienda può essere trasferita a un acquirente che ne prosegue l’attività.

Per il patrimonio personale la distinzione è netta:

Situazione Cosa rischia il patrimonio personale
Socio di srl o spa senza garanzie personali In linea di principio nulla, salvo responsabilità per mala gestio
Socio di srl che ha firmato fideiussioni bancarie Rischia per l’importo garantito: la posizione va valutata a parte
Socio illimitatamente responsabile (snc, accomandatario di sas) Risponde dei debiti sociali, ma può beneficiare dell’esdebitazione del concordato (v. Trib. Padova, 15 giugno 2026)
Imprenditore individuale Il patrimonio personale coincide con quello d’impresa: tutto rientra nella liquidazione

Rassicurazione fondata: il concordato semplificato, a differenza di un’aggressione disordinata dei singoli creditori, porta a una chiusura ordinata e potenzialmente esdebitatoria. Limite reale: non protegge automaticamente i garanti.

“Quanto tempo ho davvero per decidere?”

Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, ma il tempo utile per decidere è prima.

Come detto sopra, i tribunali di Milano e Bologna considerano il termine decadenziale e non prorogabile, nemmeno con la domanda con riserva. Ma quello è il termine per depositare. Per decidere se percorrere quella strada, servono informazioni che si raccolgono durante la composizione: stima del valore di liquidazione dei beni, eventuali offerte di acquisto, quadro preciso del passivo, posizione dei creditori privilegiati.

Il momento giusto per porsi la domanda “e se non troviamo un accordo?” è a metà delle trattative, quando ci si accorge che i creditori decisivi non aderiranno. Chi pianifica il “piano B” mentre negozia il “piano A” non tradisce la trattativa: la rende più seria, perché sa esattamente quale alternativa offrire ai creditori e quale confronto con la liquidazione giudiziale presentare.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri di fantasia ma coerenti con le regole. Non sono casi reali dello studio: sono esercizi che mostrano come ragiona il tribunale.

Simulazione 1 — Il conto dei sessanta giorni

Ipotesi: srl manifatturiera con passivo di 1.874.300 €. L’esperto è stato nominato e ha accettato l’incarico il 3 febbraio 2026. Le trattative con le due banche principali (esposizione complessiva 912.600 €) non portano a un accordo. L’esperto inserisce la relazione finale in piattaforma e la comunica all’imprenditore il 14 settembre 2026, dichiarando la correttezza e buona fede delle trattative e la non praticabilità delle soluzioni negoziali.

  • Scadenza per il deposito: 60 giorni dal 14 settembre 2026 → 13 novembre 2026.
  • Attenzione: la sospensione feriale (1-31 agosto) non incide, perché il termine cade interamente dopo agosto; ma in ogni caso i tribunali trattano questo termine come strettamente legato alla relazione finale e non estendibile.
  • Se il 20 ottobre l’impresa deposita una domanda con riserva chiedendo ulteriori 60 giorni per proposta e piano → secondo l’orientamento di Milano e Bologna il termine resta il 13 novembre: la riserva non sposta la scadenza.
  • Se il 12 novembre l’impresa deposita ricorso completo con proposta, piano di liquidazione e documenti dell’art. 39 → il tribunale verifica la ritualità, acquisisce relazione finale e parere dell’esperto, nomina l’ausiliario e fissa l’udienza.
  • Nel frattempo: dal 14 settembre le misure protettive sono cessate. Una banca che il 2 ottobre deposita ricorso per liquidazione giudiziale non è più bloccata dal divieto della composizione negoziata: la domanda di concordato semplificato andrà coordinata con quel procedimento.

Esito dimostrativo: chi deposita entro il 13 novembre con un piano completo mantiene aperta la strada; chi conta sulla riserva per guadagnare tempo rischia l’inammissibilità.

Simulazione 2 — Il confronto con la liquidazione giudiziale

Ipotesi: stessa srl. Attivo liquidabile stimato:

Voce Valore in concordato semplificato Valore stimato in liquidazione giudiziale
Ramo d’azienda (offerta irrevocabile di un terzo) 486.000 € 312.500 € (vendita competitiva a valore ridotto, senza offerta certa)
Magazzino 97.400 € 61.800 €
Crediti verso clienti 143.750 € 128.200 €
Finanza esterna messa a disposizione da un socio 75.000 € 0 €
Totale attivo 802.150 € 502.500 €
Costi di procedura stimati – 68.300 € – 91.700 €
Disponibile per i creditori 733.850 € 410.800 €

Il passivo comprende 214.900 € di crediti privilegiati (lavoratori ed Erario) e 1.659.400 € di chirografari.

  • In concordato semplificato: pagati integralmente i privilegiati (214.900 €), restano 518.950 € per i chirografari → circa il 31,3%.
  • In liquidazione giudiziale: pagati i privilegiati, restano 195.900 € → circa l’11,8%.

Il tribunale, come indicato dal Tribunale di Bergamo nel luglio 2026, terrà conto dell’offerta irrevocabile e della finanza esterna, ma non di eventuali azioni revocatorie o di responsabilità che un curatore potrebbe promuovere. Se un creditore opponente sostiene che in liquidazione giudiziale l’azione di responsabilità contro gli amministratori porterebbe altri 250.000 €, quell’argomento, secondo quell’orientamento, non entra nel confronto.

Esito dimostrativo: la proposta supera il test di non pregiudizio e garantisce un’utilità a ciascun creditore. Il tribunale potrà omologarla, salvo profili di buona fede o di completezza delle informazioni.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Le informazioni che ho dato all’esperto durante le trattative erano davvero complete e fedeli?”

È la domanda che decide tutto, e quasi nessuno se la pone in tempo.

L’imprenditore che entra in composizione negoziata pensa alle trattative come a una partita con i creditori: cosa offro, cosa chiedo, chi cede per primo. Raramente pensa che ogni dato comunicato, ogni bilancio caricato in piattaforma, ogni situazione patrimoniale aggiornata diventerà, se l’accordo fallisce, il banco di prova del concordato semplificato.

I massimari di merito segnalano casi di rigetto dell’omologazione per dati incompleti o non fedeli e casi in cui la buona fede delle trattative è stata esclusa. La Corte d’Appello di Milano (15 maggio 2026) ha insistito sulla necessità di una proposta concretamente valutabile; quella dell’Aquila (22 aprile 2026) sulla verifica sostanziale del giudice; il Tribunale di Torino (23 aprile 2026) ha ammesso richieste di informazioni economico-patrimoniali aggiornate ma con limiti alle integrazioni documentali. Il filo comune è uno: non si può rimediare in sede di concordato semplificato a ciò che è stato taciuto o approssimato durante la composizione negoziata.

Le aree in cui le informazioni sono più spesso incomplete:

  • debiti tributari non ancora definiti (accertamenti in corso, avvisi non notificati, rateizzazioni decadute);
  • rapporti con parti correlate (crediti verso soci, finanziamenti infragruppo, contratti con società degli stessi amministratori);
  • operazioni straordinarie recenti (cessioni di beni, trasferimenti di sede: i massimari segnalano casi di concordato ritenuto elusivo dopo un cambio di sede nell’anno precedente);
  • contenziosi pendenti e passività potenziali.

Porsi questa domanda all’inizio, e non alla fine, cambia la qualità delle trattative e, se l’accordo non arriva, la solidità della via d’uscita.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Risposta onesta: sul concordato semplificato e sugli esiti della composizione negoziata la giurisprudenza più ricca è, finora, quella di merito. Nella nostra ricerca non abbiamo individuato pronunce di Cassazione con estremi verificati che affrontino direttamente il tema del mancato accordo, e per correttezza non ne citiamo. Ecco i provvedimenti più utili, con il principio riformulato e il motivo per cui contano qui. Dove il numero di registro non è indicato è perché le fonti consultate riportano solo autorità e data.

1. Corte d’Appello dell’Aquila, 22 aprile 2026.
Principio: la correttezza e buona fede delle trattative è un requisito di accesso al concordato semplificato e il giudice deve accertarla in concreto, senza fermarsi alla dichiarazione dell’esperto.
Rilevanza: chiarisce che la relazione finale favorevole è necessaria ma non basta da sola.

2. Corte d’Appello di Milano, 15 maggio 2026.
Principio: nel concordato semplificato di gruppo la buona fede presuppone una proposta realmente valutabile dai creditori; un debito fiscale non consolidato deve essere quantificabile in concreto.
Rilevanza: fissa uno standard informativo elevato per le trattative che poi non vanno a buon fine.

3. Tribunale di Bologna, decreto 17 febbraio 2026.
Principio: la domanda di concordato semplificato con riserva non estende il termine decadenziale di sessanta giorni; proposta e piano vanno depositati entro quel termine, senza proroghe.
Rilevanza: è il punto temporale più critico dopo la chiusura senza accordo.

4. Tribunale di Milano, 5 dicembre 2024.
Principio: l’accesso con riserva non consente di dilatare il termine dell’art. 25-sexies CCII.
Rilevanza: primo precedente del filone poi seguito da Bologna.

5. Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 9 luglio 2026.
Principio: il termine di sessanta giorni per il deposito della domanda completa vale anche quando si accede con riserva.
Rilevanza: conferma recente e convergente dello stesso orientamento.

6. Tribunale di Bergamo, 22 luglio 2026.
Principio: nel confronto con la liquidazione giudiziale rilevano gli elementi sopravvenuti (offerte irrevocabili, aumento dell’attivo, liquidità, finanza esterna), non le azioni revocatorie, restitutorie e di responsabilità.
Rilevanza: definisce come si misura il “non pregiudizio” ai creditori.

7. Tribunale di Bologna, 22 aprile 2026.
Principio: al debitore va garantita la possibilità di replicare al parere dell’esperto, con termine fissato dal tribunale.
Rilevanza: tutela il contraddittorio sul documento più delicato dopo la relazione finale.

8. Tribunale di Torino, 23 aprile 2026.
Principio: il tribunale esamina la relazione finale sulla correttezza delle trattative e può chiedere informazioni economico-patrimoniali aggiornate, con limiti alle integrazioni.
Rilevanza: mostra quanto pesi la relazione finale e quanto poco spazio resti per rimediare dopo.

9. Tribunale di Roma, Sez. XIV, 30 aprile 2026.
Principio: la cessione dell’azienda può essere già avvenuta durante la composizione negoziata e non deve necessariamente essere oggetto del concordato semplificato.
Rilevanza: risponde al caso, frequente, dell’azienda venduta prima del mancato accordo.

10. Tribunale di Roma, Sez. XIV, 4 maggio 2026.
Principio: il piano deve avere contenuto liquidatorio, ma non deve per forza prevedere la liquidazione dell’azienda se questa è già stata ceduta.
Rilevanza: completa il precedente, definendo il contenuto minimo del piano.

11. Tribunale di Padova, Sez. I civ., 15 giugno 2026.
Principio: l’esdebitazione derivante dal concordato semplificato si estende al socio illimitatamente responsabile anche nella veste di garante.
Rilevanza: incide sulle conseguenze personali del mancato accordo nelle società di persone.

12. Tribunale di Isernia, 19 maggio 2026.
Principio: le misure cautelari non possono servire ad aggirare il limite massimo di dodici mesi delle misure protettive quando ne replicano il contenuto.
Rilevanza: delimita la protezione disponibile dopo la chiusura delle trattative.

13. Tribunale di Firenze, Sez. V, ordinanza 31 agosto 2022.
Principio: nel vaglio di ritualità il tribunale controlla l’effettiva interlocuzione con i creditori, la formulazione di proposte ex art. 23 CCII e l’illustrazione dei vantaggi rispetto alla liquidazione giudiziale.
Rilevanza: individua gli elementi che le trattative devono aver prodotto perché il concordato semplificato sia ammissibile.

14. Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023.
Principio: è l’istanza di accesso con richiesta di misure protettive a impedire l’apertura della liquidazione giudiziale; senza richiesta espressa, le misure non possono essere confermate.
Rilevanza: spiega perché, chiusa la composizione, la protezione viene meno.

15. Tribunale di Roma, 3 febbraio 2022.
Principio: il divieto di dichiarare il fallimento opera per legge fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione.
Rilevanza: individua il momento esatto in cui cessa lo scudo.

16. Tribunale di Pistoia, 18 maggio 2022.
Principio: durante la composizione il tribunale non valuta nel merito il piano; è l’esperto a dover chiedere l’archiviazione se mancano prospettive.
Rilevanza: conferma il ruolo centrale dell’esperto nel determinare l’esito del percorso.

Una cautela finale: si tratta in gran parte di pronunce di merito recenti. Indicano orientamenti, non regole definitive; un diverso tribunale o la Cassazione potrebbero discostarsene.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo quando la composizione negoziata si chiude, o rischia di chiudersi, senza accordo.

  1. Esaminiamo la bozza e poi il testo definitivo della relazione finale dell’esperto, verificando che riporti correttamente proposte, risposte dei creditori e informazioni fornite dall’impresa.
  2. Calcoliamo con precisione il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della relazione e costruiamo un calendario a ritroso per perizie, inventari e documenti dell’art. 39 CCII.
  3. Redigiamo la proposta di concordato semplificato e il piano di liquidazione, con eventuale suddivisione in classi e rispetto dell’ordine delle prelazioni.
  4. Costruiamo il confronto con la liquidazione giudiziale insieme ai commercialisti dello staff, valorizzando offerte irrevocabili, finanza esterna e liquidità disponibile.
  5. Verifichiamo la completezza delle informazioni già fornite durante le trattative su debiti tributari, parti correlate, contenziosi e operazioni straordinarie, per individuare in anticipo i punti deboli.
  6. Valutiamo le alternative dell’art. 23, comma 2, CCII quando la relazione finale non consente il concordato semplificato: piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, strumenti per imprese sotto soglia.
  7. Gestiamo i ricorsi per liquidazione giudiziale e le azioni esecutive avviati dai creditori dopo la cessazione delle misure protettive, coordinandoli con la domanda di concordato.
  8. Prepariamo le repliche al parere dell’esperto e alle opposizioni dei creditori nel termine assegnato dal tribunale.
  9. Analizziamo la posizione di soci e garanti, valutando l’estensione degli effetti esdebitatori e, se necessario, gli strumenti di sovraindebitamento.
  10. Seguiamo il reclamo in Corte d’appello e l’eventuale ricorso in Cassazione contro il decreto che decide sull’omologazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che conduce le trattative e redige la relazione finale da cui dipende l’accesso al concordato semplificato. Conoscere dall’interno i criteri con cui un esperto valuta correttezza, buona fede e praticabilità delle soluzioni consente di preparare l’impresa a quella valutazione, e di leggere la relazione con l’occhio di chi sa cosa il tribunale vi cercherà.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione tra professionisti che non si parlano. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i numeri del piano e gli argomenti giuridici vengono costruiti insieme, non giustapposti all’ultimo momento.


In chiusura

Tre messaggi emergono da tutte queste risposte.

  1. La chiusura senza accordo non è la fine dell’impresa né l’apertura automatica della liquidazione giudiziale: l’art. 23 CCII lascia diverse strade, e il concordato semplificato dell’art. 25-sexies è pensato proprio per questo scenario.
  2. Il termine di sessanta giorni è decadenziale e, secondo gli orientamenti di merito più recenti, non si allunga con la domanda con riserva.
  3. Il concordato semplificato si conquista durante le trattative: la qualità delle informazioni e la buona fede mostrata davanti all’esperto sono ciò che il tribunale verificherà in concreto.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che si conclude con la relazione finale e sa come quel documento viene letto in sede di omologazione. L’abilitazione di cassazionista consente poi di seguire la stessa linea difensiva, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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