Come Si Fa La Due Diligence Su Un’azienda In Crisi?

Comprare un’azienda in difficoltà può essere un affare. Il prezzo è basso, il cedente ha fretta, il mercato offre poche alternative. Il problema è che, insieme ai macchinari, ai marchi e ai clienti, l’acquirente può ereditare debiti che non vedeva: fornitori non pagati, imposte non versate, retribuzioni e TFR dei dipendenti. Il rischio principale è pagare l’azienda una volta al venditore e una seconda volta ai suoi creditori, perché la legge rende il cessionario responsabile, a certe condizioni, dei debiti pregressi. La due diligence serve a misurare questo rischio prima di firmare, e a scegliere lo strumento giuridico che lo riduce: cessione ordinaria, cessione autorizzata nella composizione negoziata, acquisto nel concordato preventivo.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la procedura in cui oggi si concentra buona parte delle cessioni di aziende in crisi, cioè la composizione negoziata, con le sue autorizzazioni giudiziali e i suoi controlli. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere insieme i debiti verso banche e fisco, cioè le due voci che più spesso sfuggono in una verifica frettolosa.

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Inquadramento normativo: che cos’è la due diligence su un’azienda in crisi

Sul piano normativo, la due diligence non è un istituto disciplinato da una singola norma. È un’attività di verifica, documentale e tecnica, che l’acquirente svolge sull’azienda prima dell’acquisto. Nell’azienda in crisi la due diligence è lo strumento con cui l’acquirente individua le passività che la legge gli trasferirebbe e verifica se la procedura scelta consente di escluderle. La sua importanza deriva da un gruppo di norme che, in caso di cessione, spostano debiti dal cedente al cessionario.

Le norme che trasferiscono passività al cessionario

La disciplina prevede quattro canali principali.

  1. Art. 2560 c.c. Il secondo comma stabilisce che, nel trasferimento di un’azienda commerciale, l’acquirente risponde dei debiti anteriori al trasferimento se risultano dai libri contabili obbligatori. Il cedente non è liberato, salvo consenso dei creditori. Si crea quindi una responsabilità solidale tra cedente e cessionario.
  2. Art. 2112 c.c. In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario. Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. A questa norma si collega l’art. 47 della L. 428/1990, che impone la consultazione sindacale nelle imprese con più di quindici dipendenti.
  3. Art. 14 D.Lgs. 472/1997, la cui disciplina è stata trasfusa nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024). Il cessionario risponde in solido, con il beneficio della preventiva escussione del cedente e nei limiti del valore dell’azienda, per imposte e sanzioni riferibili all’anno del trasferimento e ai due precedenti, oltre che per quelle già contestate nello stesso periodo.
  4. Artt. 2558 e 2559 c.c. Il subentro nei contratti in corso e la cessione dei crediti aziendali non sono passività in senso stretto, ma incidono sul valore. Un contratto di fornitura svantaggioso o un credito inesigibile pesano quanto un debito.

La ratio delle norme

Va precisato che queste regole tutelano i creditori. L’azienda è la principale garanzia patrimoniale dell’imprenditore. Se viene ceduta, i creditori rischiano di trovarsi davanti a un debitore svuotato. Il legislatore reagisce rendendo responsabile anche chi acquista. La responsabilità, però, è circoscritta: per l’art. 2560 c.c. riguarda solo i debiti iscritti nei libri contabili; per la norma tributaria riguarda un arco temporale definito e il valore dell’azienda.

Le deroghe previste dal Codice della crisi

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024) introduce eccezioni rilevanti.

  • Art. 22, comma 1, lett. d), CCII. Nella composizione negoziata il tribunale, su richiesta dell’imprenditore, può autorizzare il trasferimento dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c., dettando misure a tutela degli interessi coinvolti. Resta fermo l’art. 2112 c.c.
  • Artt. 91 e 94 CCII. Nel concordato preventivo l’offerta di acquisto di un soggetto già individuato deve essere messa a confronto con il mercato attraverso una procedura competitiva (art. 91). Dopo il deposito della domanda, gli atti di straordinaria amministrazione, tra cui le cessioni d’azienda, richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 94).
  • Comma 5-bis dell’art. 14 D.Lgs. 472/1997. La responsabilità tributaria del cessionario non si applica, salvo il caso di frode, ai trasferimenti che avvengono nell’ambito di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, piani attestati e procedure di sovraindebitamento.

Distinzione da istituti affini: un esempio

La due diligence non coincide con la perizia di stima. La perizia dice quanto vale l’azienda. La due diligence dice quanto costa acquistarla, includendo le passività che seguiranno l’acquirente. Esempio concreto: un’azienda stimata 400.000 euro, con 120.000 euro di debiti verso fornitori iscritti in contabilità, ceduta fuori da qualsiasi procedura, costa in realtà fino a 520.000 euro, perché i fornitori potranno rivolgersi anche al cessionario. Se la stessa cessione è autorizzata ex art. 22 CCII, quei 120.000 euro restano in capo al cedente. La stima è identica; il costo reale cambia.

Requisiti e termini della verifica

In termini operativi, la due diligence su un’azienda in crisi deve rispondere a sei domande. Ognuna corrisponde a una condizione di legge o a un termine.

1. L’azienda è commerciale e i libri contabili sono tenuti

L’art. 2560 c.c. si applica alle aziende commerciali. Il perimetro dei debiti che passano al cessionario dipende da cosa risulta dai libri contabili obbligatori. Se i libri non sono tenuti o non sono aggiornati, la verifica perde il suo punto di riferimento principale, e cresce il contenzioso su cosa l’acquirente “poteva conoscere”.

2. Qual è l’esposizione tributaria nel triennio

Per la norma tributaria contano l’anno del trasferimento e i due precedenti. Lo strumento centrale è il certificato dei carichi pendenti previsto dal comma 3 dell’art. 14: gli uffici, su richiesta, attestano l’esistenza di contestazioni in corso e di debiti già definiti. Il certificato negativo ha pieno effetto liberatorio, e il cessionario è liberato anche se il certificato non viene rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

3. C’è un rischio di frode

Le limitazioni di responsabilità non valgono se la cessione è attuata in frode dei crediti tributari, anche mediante trasferimento frazionato di singoli beni. La frode si presume, salvo prova contraria, se il trasferimento avviene entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. La due diligence deve quindi verificare la presenza di processi verbali di constatazione recenti.

4. Quanti dipendenti e quali crediti maturati

Per l’art. 2112 c.c. contano retribuzioni arretrate, TFR, ferie e permessi non goduti, contributi. Se l’azienda occupa più di quindici dipendenti, l’art. 47 L. 428/1990 impone una comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali almeno venticinque giorni prima dell’atto o dell’accordo vincolante.

5. Esiste una procedura che consente di escludere i debiti

Se l’imprenditore ha avviato la composizione negoziata, la cessione può essere autorizzata ex art. 22 CCII. Se ha depositato domanda di concordato, entrano in gioco gli artt. 91 e 94. Fuori da qualsiasi procedura, valgono le regole ordinarie.

6. La procedura competitiva è stata rispettata

La giurisprudenza di merito più recente richiede un’effettiva apertura al mercato e un confronto con l’alternativa liquidatoria. È un requisito di sostanza, non di forma.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
40 giorni per il rilascio del certificato dei carichi pendenti Dalla richiesta all’ufficio Termine a carico dell’amministrazione Decorso il termine senza rilascio, il cessionario è liberato dalla responsabilità tributaria
Anno del trasferimento + 2 precedenti Data dell’atto di cessione Limite temporale della responsabilità tributaria Fuori dal triennio il cessionario non risponde, salvo violazioni già contestate nel periodo
6 mesi Dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante Presunzione relativa di frode Se la cessione cade nel periodo, le limitazioni non operano salvo prova contraria
25 giorni Prima dell’atto o dell’accordo vincolante Obbligo di informazione sindacale (art. 47 L. 428/1990) Condotta antisindacale; possibile contenzioso sull’efficacia del trasferimento verso i lavoratori
Durata della composizione negoziata Accettazione dell’incarico da parte dell’esperto Finestra entro cui chiedere l’autorizzazione ex art. 22 Fuori dalla procedura l’esonero dall’art. 2560 non è disponibile
Deposito della domanda di concordato Data del deposito Da qui operano i limiti dell’art. 94 CCII Atti di straordinaria amministrazione non autorizzati sono inefficaci verso i creditori anteriori

Va precisato che la sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto) riguarda i termini delle cause, non i termini sostanziali della tabella: il termine di quaranta giorni per il certificato e i venticinque giorni di preavviso sindacale corrono anche in agosto.

La procedura passo-passo

La due diligence su un’azienda in crisi segue una sequenza. Ogni passaggio ha un soggetto responsabile, un atto e un tempo.

Passo 1 — Lettera d’intenti e accordo di riservatezza

L’acquirente manifesta interesse con una lettera d’intenti non vincolante sul prezzo, ma vincolante sulla riservatezza e, se negoziata, sull’esclusiva. Il cedente concede l’accesso ai documenti solo dopo la firma di un accordo di riservatezza. Nella crisi, l’esclusiva va negoziata con cautela: se la cessione dovrà passare da una procedura competitiva, un’esclusiva rigida può essere incompatibile con l’apertura al mercato richiesta dal giudice.

Passo 2 — Apertura della data room

La data room è l’archivio, oggi quasi sempre digitale, in cui il cedente carica i documenti. Nell’azienda in crisi deve contenere almeno:

  • bilanci degli ultimi tre esercizi e situazione patrimoniale aggiornata;
  • libro giornale, libro degli inventari, registri IVA;
  • elenco dei creditori con importi, scadenze e garanzie;
  • estratto di ruolo e situazione debitoria presso l’agente della riscossione;
  • certificato dei carichi pendenti e, se disponibile, il certificato dei debiti contributivi;
  • contratti con clienti, fornitori, banche, locatori, licenze;
  • libro unico del lavoro, contratti dei dipendenti, accantonamenti TFR;
  • visure ipotecarie e catastali sui beni, elenco delle procedure esecutive pendenti;
  • se aperta la composizione negoziata, la relazione dell’esperto e il piano di risanamento;
  • se depositato il concordato, ricorso, piano, attestazione e provvedimenti del tribunale.

Passo 3 — Due diligence contabile e finanziaria

I commercialisti confrontano i libri contabili con la situazione reale. Si verifica che i debiti iscritti corrispondano a quelli effettivi, che non esistano passività fuori bilancio, che il magazzino esista fisicamente. Ogni debito iscritto nei libri è un debito potenzialmente trasferito all’acquirente nella cessione ordinaria.

Passo 4 — Due diligence fiscale

Si richiede il certificato dei carichi pendenti, si esaminano dichiarazioni, avvisi di accertamento, processi verbali di constatazione, cartelle notificate. Si verifica il triennio di riferimento e la presenza di contestazioni penalmente rilevanti negli ultimi sei mesi.

Passo 5 — Due diligence giuslavoristica

Si quantificano i crediti dei dipendenti: retribuzioni arretrate, TFR, ratei, contributi omessi. Si verifica il numero di addetti per capire se si applica l’art. 47 L. 428/1990. Nelle procedure concorsuali si valuta se sia possibile un accordo sindacale che modifichi le condizioni di lavoro o escluda dal trasferimento una parte del personale, nei limiti dei commi 4-bis e 5 dello stesso art. 47.

Passo 6 — Due diligence legale e contrattuale

Si verificano contenziosi pendenti, pignoramenti in corso, garanzie reali, clausole di cambio di controllo nei contratti, licenze amministrative trasferibili, marchi e brevetti. Si controlla che i beni strumentali non siano oggetto di leasing o di riserva di proprietà.

Passo 7 — Scelta della procedura e del giudice competente

Qui si decide il veicolo dell’acquisto. Il giudice competente è il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII); per la composizione negoziata, le misure e le autorizzazioni sono chieste al tribunale individuato con lo stesso criterio.

  • Cessione ordinaria: atto notarile, iscrizione nel registro delle imprese, nessun filtro giudiziale, piena operatività dell’art. 2560 c.c.
  • Cessione nella composizione negoziata: ricorso dell’imprenditore ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII; il tribunale verifica la funzionalità alla continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori, sente l’esperto e le parti interessate.
  • Cessione nel concordato: offerta irrevocabile, apertura della procedura competitiva ex art. 91, autorizzazione ex art. 94 o esecuzione del piano omologato.

Passo 8 — Contenuto dell’istanza di autorizzazione

Nella composizione negoziata l’istanza al tribunale deve contenere, in sostanza: descrizione dell’azienda o del ramo; prezzo e modalità di pagamento; ragioni per cui la cessione è funzionale al risanamento; confronto con l’alternativa liquidatoria; prova della ricerca di altri acquirenti; parere dell’esperto; destino dei lavoratori. L’errore più frequente è presentare un’unica offerta senza dimostrare di aver cercato il mercato: la giurisprudenza di merito del 2025 ha rigettato istanze proprio per questa ragione.

Passo 9 — Contratto definitivo e garanzie

Il contratto deve riflettere i risultati della due diligence: dichiarazioni e garanzie del cedente, meccanismi di aggiustamento del prezzo, eventuale deposito di parte del prezzo a garanzia, clausole di manleva. Nella crisi, va ricordato, le garanzie del cedente valgono poco se il cedente diventa insolvente: per questo la protezione principale resta quella offerta dalla procedura.

Dove si sbaglia più spesso

  • Considerare la perizia di stima come sostitutiva della due diligence.
  • Non chiedere il certificato dei carichi pendenti, o chiederlo troppo tardi.
  • Ignorare i debiti verso i dipendenti, che l’art. 22 CCII non esclude.
  • Pensare che l’autorizzazione del tribunale cancelli ipoteche e pignoramenti: non esiste un effetto purgativo automatico.
  • Firmare un preliminare vincolante prima di aver scelto la procedura.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia. Non descrivono casi reali.

Esempio 1 — Cessione ordinaria fuori procedura

Dati di partenza. Società che produce componenti in plastica, 11 dipendenti. Prezzo concordato per l’azienda: 287.500 euro. La data room mostra:

Voce Importo
Debiti verso fornitori iscritti nel libro giornale 96.340 €
Debiti verso banche (fido e mutuo chirografario) 141.800 €
Debiti tributari risultanti dal certificato dei carichi pendenti (triennio) 38.720 €
Crediti dei dipendenti (retribuzioni arretrate di due mesi + TFR maturato) 67.115 €

Sviluppo del calcolo. Fuori da qualsiasi procedura:

  • per l’art. 2560 c.c. il cessionario risponde in solido dei debiti iscritti nei libri contabili, quindi dei 96.340 € verso fornitori e dei 141.800 € verso le banche, se iscritti;
  • per la norma tributaria risponde, con beneficio di preventiva escussione del cedente, dei 38.720 € risultanti dal certificato, nei limiti del valore dell’azienda;
  • per l’art. 2112 c.c. risponde in solido dei 67.115 € dovuti ai lavoratori.

Esposizione potenziale complessiva: 96.340 + 141.800 + 38.720 + 67.115 = 343.975 €, cioè più del prezzo stesso. Il costo massimo teorico dell’operazione è 287.500 + 343.975 = 631.475 €.

Esito. Se il cedente resta solvibile, i creditori si rivolgeranno prima a lui. Ma un’azienda in crisi che vende il suo unico complesso produttivo difficilmente resta solvibile. In termini operativi, la due diligence porta a una conclusione netta: la cessione ordinaria è sostenibile solo se il prezzo viene usato, contestualmente all’atto, per estinguere i debiti iscritti, ad esempio con pagamento diretto ai creditori tramite deposito fiduciario presso il notaio. Altrimenti conviene percorrere una procedura.

Esempio 2 — Cessione autorizzata nella composizione negoziata

Dati di partenza. Stessa azienda. L’imprenditore ha chiesto la nomina dell’esperto il 3 febbraio; l’esperto ha accettato l’incarico il 10 febbraio. Un advisor ha pubblicato un invito a presentare offerte per 45 giorni, dal 2 marzo al 16 aprile. Sono arrivate due offerte: 287.500 € e 251.000 €. La stima dell’alternativa liquidatoria, contenuta nella relazione dell’esperto, attribuisce ai beni in vendita atomistica un valore di realizzo di 173.600 €.

Sviluppo. L’imprenditore deposita il ricorso ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII il 28 aprile, chiedendo l’autorizzazione al trasferimento senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c. Il tribunale verifica:

  1. funzionalità alla continuità: l’acquirente prosegue l’attività nello stesso stabilimento;
  2. miglior soddisfacimento dei creditori: 287.500 € contro 173.600 € di liquidazione, con un differenziale di 113.900 €;
  3. competitività: pubblicità per 45 giorni, due offerte, scelta della più alta.

Il 6 giugno il certificato dei carichi pendenti, richiesto il 20 aprile, non è ancora arrivato: sono trascorsi più di quaranta giorni, quindi sul piano tributario il cessionario è comunque liberato.

Esito. Se l’autorizzazione è concessa, il cessionario non risponde dei 96.340 € verso fornitori né dei 141.800 € verso banche. Resta invece solidalmente responsabile dei 67.115 € dovuti ai dipendenti, perché l’art. 22 lascia fermo l’art. 2112 c.c. Il costo reale scende a 287.500 + 67.115 = 354.615 €, salvo diverso accordo sindacale. Il prezzo pagato entra nel patrimonio del cedente e serve a soddisfare i creditori nell’ambito del piano.

Casi particolari

La disciplina prevede diverse situazioni che si discostano dalla regola generale.

Cessione di un ramo d’azienda

Le norme sulla responsabilità si applicano anche al trasferimento di un ramo, purché si tratti di un’articolazione funzionalmente autonoma già esistente prima della cessione. Va precisato che il perimetro dei debiti trasferiti va ricostruito ramo per ramo: la due diligence deve verificare a quale ramo sono riferibili i debiti iscritti, e la contabilità delle imprese in crisi raramente lo consente con chiarezza. Questo è uno dei punti in cui più spesso nasce contenzioso tra creditori e cessionario.

Affitto d’azienda come ponte verso l’acquisto

Molte operazioni sulle aziende in crisi passano da un affitto con impegno o opzione di acquisto. L’affitto consente all’interessato di “provare” l’azienda e all’imprenditore di preservarne il valore. Nel concordato, però, l’offerta di acquisto collegata all’affitto resta soggetta alla procedura competitiva dell’art. 91 CCII: l’affittuario non ha la certezza di diventare acquirente, e deve prevedere nel contratto le conseguenze della propria eventuale soccombenza nella gara. Sotto il profilo giuslavoristico, anche l’affitto costituisce trasferimento ai fini dell’art. 2112 c.c.

Trasferimento nelle procedure liquidatorie

Nelle procedure con finalità liquidatoria (liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio) l’art. 47, comma 5, L. 428/1990 consente, con accordo sindacale, di escludere dal trasferimento i lavoratori eccedenti. La giurisprudenza di legittimità ha però chiarito che la deroga alla continuità dei rapporti non è automatica: serve un accordo sindacale, e nelle procedure con prosecuzione dell’attività non è ammesso un trasferimento solo parziale dei dipendenti.

Cessione in frode al fisco

Il comma 4 dell’art. 14 D.Lgs. 472/1997 esclude ogni limitazione di responsabilità quando la cessione è attuata in frode dei crediti tributari. Lo stesso vale, per espressa previsione, anche per le cessioni avvenute nelle procedure concorsuali: l’esonero del comma 5-bis vale «salvo il caso di frode». Una due diligence che individui una sequenza di trasferimenti frazionati di beni in prossimità di un accertamento deve suggerire prudenza anche se l’operazione si svolge sotto il controllo del tribunale.

Debiti non iscritti nei libri

Per l’art. 2560 c.c. il cessionario non risponde dei debiti che non risultano dai libri contabili obbligatori. Questo non significa che i debiti non iscritti siano irrilevanti: restano a carico del cedente e possono comunque colpire i beni ceduti attraverso garanzie reali o azioni revocatorie. Una regola pratica utile, come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo nella sua attività di Esperto Negoziatore, è che nella crisi d’impresa ciò che manca nei libri contabili pesa spesso più di ciò che vi compare: per questo la verifica documentale va sempre affiancata dall’incrocio con visure, estratti di ruolo e procedure esecutive pendenti.

Acquisto dalla liquidazione giudiziale

Quando l’impresa è già in liquidazione giudiziale, la vendita dell’azienda è gestita dal curatore secondo il programma di liquidazione. La disciplina prevede che, salvo diversa convenzione, l’acquirente non risponda dei debiti relativi all’esercizio dell’azienda sorti prima del trasferimento (art. 214 CCII, che riprende la regola già contenuta nell’art. 105 della legge fallimentare). In termini operativi, la due diligence cambia oggetto: non serve più ricostruire il perimetro dell’art. 2560 c.c., ma verificare lo stato dei beni, i contratti che il curatore intende trasferire, la posizione dei lavoratori e le condizioni del bando di vendita. Il rischio principale, in questa sede, non è ereditare debiti ma acquistare un complesso aziendale ormai privo di avviamento, perché clienti e personale si disperdono rapidamente dopo l’apertura della procedura.

Debiti contributivi e previdenziali

Il certificato dei carichi pendenti riguarda i debiti tributari. I debiti verso gli enti previdenziali seguono regole diverse: se iscritti nei libri contabili ricadono nell’art. 2560 c.c.; quelli relativi ai contributi dei lavoratori trasferiti si collegano anche alla solidarietà dell’art. 2112 c.c. Va precisato che la due diligence deve quindi includere una verifica separata della posizione contributiva, chiedendo al cedente la documentazione di regolarità e l’elenco delle eventuali rateazioni in corso con gli enti. Un’azienda con rateazioni contributive non onorate presenta un rischio che non compare nel certificato fiscale.

Cessione da parte di una società di persone

Se il cedente è una società in nome collettivo o in accomandita semplice, i soci illimitatamente responsabili continuano a rispondere dei debiti sociali anche dopo la cessione dell’azienda. Per l’acquirente questo non riduce la propria esposizione ai sensi dell’art. 2560 c.c., ma incide sulla probabilità concreta che i creditori si rivolgano a lui: un socio con patrimonio personale capiente è il primo bersaglio dei creditori. La due diligence, in questo caso, può estendersi a una verifica della consistenza patrimoniale dei soci, con il loro consenso.

Cessione di partecipazioni invece dell’azienda

Una variante frequente è l’acquisto delle quote della società in crisi anziché dell’azienda. Sul piano normativo la differenza è radicale: chi acquista le quote non subentra in debiti altrui, perché la società resta la stessa e conserva tutte le proprie passività, iscritte o no. Le norme sulla responsabilità del cessionario d’azienda non si applicano, ma il rischio è integrale. Per un’impresa in crisi questa strada richiede una due diligence ancora più estesa, e quasi sempre garanzie personali del venditore o meccanismi di deposito del prezzo.

Domande frequenti

Se compro un’azienda in crisi, rispondo di tutti i debiti del venditore?

No. Fuori dalle procedure, rispondi dei debiti iscritti nei libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.), dei crediti dei lavoratori al momento del trasferimento (art. 2112 c.c.) e dei debiti tributari del triennio nei limiti del valore dell’azienda. I debiti non iscritti nei libri restano al venditore. Nella composizione negoziata, se il tribunale autorizza la cessione ex art. 22 CCII, i debiti dell’art. 2560 non si trasferiscono; quelli verso i dipendenti invece sì, salvo accordi sindacali ammessi dalla legge.

Il certificato dei carichi pendenti basta a proteggermi dal fisco?

Il certificato negativo ha effetto liberatorio pieno per la responsabilità tributaria del cessionario. Se il certificato riporta debiti, rispondi solo di quelli, nei limiti del valore dell’azienda e dopo l’escussione del cedente. Se l’ufficio non lo rilascia entro quaranta giorni dalla richiesta, sei comunque liberato. Il certificato, però, non ti protegge in caso di cessione in frode, e non riguarda i debiti contributivi, che vanno verificati separatamente presso gli enti previdenziali.

Che cosa deve esserci nella data room di un’azienda in crisi?

Bilanci e libri contabili aggiornati, elenco analitico dei creditori, certificato dei carichi pendenti, situazione presso l’agente della riscossione, contratti in corso, documentazione del personale e TFR, visure ipotecarie e catastali, elenco delle procedure esecutive. Se l’impresa è in composizione negoziata o in concordato, anche la relazione dell’esperto, il piano e i provvedimenti del tribunale. Una data room incompleta è essa stessa un’informazione: segnala un rischio da quantificare nel prezzo o nelle garanzie.

L’autorizzazione del tribunale cancella anche ipoteche e pignoramenti sui beni?

No. L’autorizzazione ex art. 22 CCII esclude la responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti pregressi, ma non produce un effetto purgativo automatico delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sui beni. Ipoteche e pignoramenti vanno gestiti con gli strumenti propri: pagamento dei creditori garantiti con il prezzo, assenso alla cancellazione, oppure trasferimento nell’ambito di una procedura che preveda la cancellazione dei gravami.

Posso scegliere io a chi vendere se l’azienda è in concordato?

Non liberamente. Se il piano prevede la cessione a un soggetto già individuato, l’art. 91 CCII impone al tribunale di aprire una procedura competitiva per cercare offerte migliori. L’offerente originario può partecipare e, a certe condizioni, ottenere il rimborso delle spese. Dopo il deposito della domanda, inoltre, la cessione richiede l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 94 CCII.

Caso limite: l’azienda ha solo tre dipendenti e nessun libro contabile aggiornato. Che succede?

L’obbligo di consultazione sindacale dell’art. 47 L. 428/1990 non scatta sotto la soglia dei quindici dipendenti, ma l’art. 2112 c.c. si applica comunque: i crediti dei tre lavoratori passano in solido al cessionario. L’assenza di libri aggiornati rende incerto il perimetro dell’art. 2560 c.c. e alimenta il rischio di contestazioni. In questa situazione la cessione autorizzata nella composizione negoziata offre un livello di certezza che la cessione ordinaria non garantisce.

Quanto tempo serve per una due diligence su un’azienda in crisi?

Non esiste un termine di legge. I tempi dipendono dalla qualità della documentazione e dalla procedura. Alcune scadenze, però, sono vincolanti: il certificato dei carichi pendenti richiede fino a quaranta giorni; l’informazione sindacale, sopra i quindici dipendenti, va data almeno venticinque giorni prima dell’atto; nella composizione negoziata occorre tempo per la ricerca di offerte sul mercato, che nel caso deciso dal Tribunale di Cuneo è durata quarantacinque giorni. Conviene pianificare la verifica a ritroso partendo da queste scadenze.

Chi paga se dopo l’acquisto emerge un debito non dichiarato?

Dipende dalla natura del debito. Se non era iscritto nei libri contabili, resta a carico del cedente ai sensi dell’art. 2560 c.c. Se era iscritto ma non comunicato, il cessionario ne risponde verso il creditore e può agire contro il cedente in base alle garanzie contrattuali. Nella crisi, tuttavia, l’azione contro il cedente rischia di essere poco utile se questi è insolvente: per questo il contratto dovrebbe prevedere un deposito vincolato di parte del prezzo, da svincolare solo dopo un periodo di verifica.

Il quadro giurisprudenziale

La giurisprudenza ha definito i confini della responsabilità del cessionario e i requisiti delle cessioni nelle procedure. I riferimenti che seguono sono stati selezionati per la loro rilevanza diretta sulla due diligence. I principi sono riformulati in parole nostre.

Cessioni nella composizione negoziata

Tribunale di Cuneo, decreto del 26 settembre 2025. Il tribunale ha autorizzato la cessione dei rami d’azienda di due società dello stesso gruppo, con esonero dell’acquirente dalla responsabilità dell’art. 2560, secondo comma, c.c. Principio: la cessione deve essere funzionale alla continuità, diretta o indiretta, e assicurare ai creditori un risultato migliore della liquidazione; la competitività si valuta come reale apertura al mercato, non come numero di offerte. Nel caso, la ricerca tramite advisor e un invito pubblicato per quarantacinque giorni sono stati ritenuti sufficienti anche senza offerte concorrenti. Rilevanza: indica all’acquirente quali documenti deve pretendere che il cedente produca per rendere autorizzabile l’operazione.

Tribunale di Alessandria, ordinanza del 6 ottobre 2025. Il tribunale ha respinto l’istanza di autorizzazione. Principio: senza un confronto analitico con l’alternativa liquidatoria e senza una vera apertura alla concorrenza l’autorizzazione non può essere concessa. Nel caso l’offerta, pari a 150.000 euro, era molto inferiore a una stima di circa 290.000 euro presente negli atti; la pubblicità era limitata a un quotidiano locale per un periodo breve; il parere dell’esperto non si confrontava con le stime. Rilevanza: dimostra che un prezzo non giustificato dalla due diligence fa cadere l’intera operazione.

Responsabilità tributaria del cessionario

Cass. civ., sent. n. 17264/2017. Principio: la norma dell’art. 14 D.Lgs. 472/1997 è speciale rispetto all’art. 2560, secondo comma, c.c. e regola in modo autonomo la responsabilità del cessionario per imposte e sanzioni; la mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti non amplia la responsabilità oltre i limiti di legge, ma priva il cessionario dell’effetto liberatorio anticipato. Rilevanza: è il fondamento del passo 4 della procedura: il certificato non è obbligatorio, ma rinunciarvi significa rinunciare alla protezione più forte disponibile. Pur non recente, il principio è ancora richiamato nella prassi.

Trasferimento d’azienda e lavoratori nelle procedure

Cass. civ., sent. n. 10414 del 1° giugno 2020. Principio: la deroga alla continuità dei rapporti di lavoro nelle imprese in crisi non opera da sola, ma richiede un accordo sindacale; in mancanza vale la regola generale dell’art. 2112 c.c. Rilevanza: l’acquirente non può dare per scontata l’esclusione di una parte del personale; la due diligence deve verificare se un accordo esiste o è realisticamente raggiungibile.

Cass. civ., sent. n. 10415/2020. Principio: nelle procedure che proseguono l’attività (nel caso, amministrazione straordinaria) si applica il regime del comma 4-bis dell’art. 47 L. 428/1990, che non consente un trasferimento solo parziale dei dipendenti; la deroga più ampia del comma 5 è riservata alle procedure meramente liquidatorie. Rilevanza: la natura della procedura in cui avviene l’acquisto, conservativa o liquidatoria, cambia il perimetro dei lavoratori che passano al cessionario.

Cass. civ., ord. n. 7061 del 12 marzo 2019. Principio: un concordato preventivo con piano liquidatorio, quando la continuità è impossibile, può qualificarsi come procedura liquidatoria ai fini delle deroghe consentite dall’art. 5 della Direttiva 2001/23/CE. Rilevanza: chi acquista nel concordato liquidatorio può beneficiare di margini più ampi nella gestione del personale, se ricorrono le condizioni.

Cass. civ., sent. n. 24691 del 14 settembre 2021. Principio: le procedure fallimentari possiedono i tre requisiti richiesti dal diritto europeo (procedura concorsuale, finalità liquidatoria, controllo di un’autorità pubblica) e rientrano nella deroga dell’art. 5 della Direttiva anche se una parte dell’attività prosegue temporaneamente. Rilevanza: l’esercizio provvisorio non trasforma di per sé una procedura liquidatoria in una procedura conservativa.

Corte di Giustizia UE, 28 aprile 2022, causa C-237/20. Principio: nel cosiddetto “pre-pack” olandese è compatibile con il diritto dell’Unione il trasferimento di una sola parte dei lavoratori di un’impresa fallita, a condizione che il resto dell’azienda venga venduto nella procedura di liquidazione e che ricorrano le garanzie della procedura. Rilevanza: offre un parametro europeo per valutare le cessioni preparate prima dell’apertura della procedura, un modello che si avvicina alla cessione nella composizione negoziata.

Sintesi in tabella

Pronuncia Tema Effetto pratico sulla due diligence
Trib. Cuneo, 26.9.2025 Art. 22 CCII, autorizzazione concessa Documentare advisor, pubblicità, confronto con liquidazione
Trib. Alessandria, 6.10.2025 Art. 22 CCII, autorizzazione negata Prezzo coerente con le stime; parere dell’esperto motivato
Cass. n. 17264/2017 Art. 14 D.Lgs. 472/1997 Chiedere sempre il certificato dei carichi pendenti
Cass. n. 10414/2020 Art. 2112 c.c. e accordo sindacale Verificare l’esistenza di un accordo prima di quantificare il personale
Cass. n. 10415/2020 Art. 47, co. 4-bis e 5, L. 428/1990 Qualificare la procedura: conservativa o liquidatoria
Cass. n. 7061/2019 Concordato liquidatorio Valutare i margini di deroga sul personale
Cass. n. 24691/2021 Procedure fallimentari L’esercizio provvisorio non esclude la deroga
CGUE C-237/20 Pre-pack Parametro europeo per cessioni preparate

Va precisato che la giurisprudenza di legittimità sull’art. 22 CCII è ancora in formazione: le indicazioni più utili provengono oggi dai tribunali di merito, le cui decisioni possono divergere. Prima di ogni operazione occorre verificare gli orientamenti del tribunale competente.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio affianca l’acquirente, o l’imprenditore che vuole cedere, in tutte le fasi della verifica. Ecco gli strumenti concreti.

  1. Costruiamo la checklist della data room calibrata sulla procedura scelta, indicando al cedente quali documenti caricare e in quale formato.
  2. Esaminiamo i libri contabili obbligatori con i commercialisti dello staff, per ricostruire il perimetro dei debiti che l’art. 2560 c.c. trasferirebbe al cessionario.
  3. Richiediamo e analizziamo il certificato dei carichi pendenti, monitorando il termine di quaranta giorni e incrociando il risultato con l’estratto di ruolo e gli atti di accertamento.
  4. Quantifichiamo le passività verso i dipendenti (retribuzioni arretrate, TFR, contributi) e verifichiamo se si applica l’obbligo di consultazione sindacale.
  5. Verifichiamo gravami e procedure esecutive sui beni aziendali attraverso visure ipotecarie, catastali e dei registri, per evitare che l’acquisto riguardi beni già pignorati.
  6. Confrontiamo le strade disponibili (cessione ordinaria, composizione negoziata, concordato) e predisponiamo una tabella di costo reale per ciascuna.
  7. Redigiamo il ricorso ex art. 22 CCII per l’autorizzazione al trasferimento senza gli effetti dell’art. 2560 c.c., corredandolo del confronto con l’alternativa liquidatoria e della prova della ricerca sul mercato.
  8. Prepariamo l’offerta irrevocabile per la procedura competitiva dell’art. 91 CCII, con le condizioni e le tutele dell’offerente.
  9. Scriviamo il contratto di cessione con dichiarazioni e garanzie, meccanismi di aggiustamento del prezzo e pagamento diretto dei creditori ove necessario.
  10. Assistiamo nel contenzioso successivo, se un creditore agisce contro il cessionario o se l’autorizzazione viene contestata, fino all’eventuale giudizio in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore. È la figura che, nella composizione negoziata, esprime il parere sulla coerenza della cessione con il risanamento e che il tribunale ascolta prima di autorizzare il trasferimento. Conoscere questa funzione dall’interno significa sapere quali informazioni l’esperto pretende e quali carenze portano al rigetto dell’istanza. La qualifica di cassazionista garantisce poi continuità di strategia: lo stesso difensore che imposta la due diligence può seguire l’eventuale contenzioso fino all’ultimo grado, con la stessa linea.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: la verifica contabile, quella fiscale e quella legale procedono insieme, e le conclusioni confluiscono in un unico parere sul costo reale dell’operazione.

Chiusura

In sintesi, la due diligence su un’azienda in crisi parte dalle norme che trasferiscono i debiti al cessionario: art. 2560 c.c., art. 2112 c.c., disciplina tributaria della cessione. Prosegue con la data room e il certificato dei carichi pendenti. Si conclude con la scelta della procedura: la cessione autorizzata nella composizione negoziata o l’acquisto nel concordato possono ridurre in modo sostanziale le passività ereditate, ma solo se prezzo e apertura al mercato reggono il controllo del giudice. I debiti verso i dipendenti, invece, seguono quasi sempre l’azienda.

Lo Studio Monardo opera su questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce direttamente la procedura in cui oggi si svolge gran parte delle cessioni di aziende in crisi. Lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario permette di misurare con precisione le due voci che più spesso sorprendono l’acquirente: banche e fisco.

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