L’impresa è in difficoltà, i creditori premono e l’assemblea non ha approvato l’ultimo bilancio. A volte i soci non si presentano. A volte sono in conflitto tra loro. A volte sono gli stessi amministratori a non voler sottoporre ai soci un documento che, in assenza di continuità aziendale, andrebbe redatto con criteri diversi. In questa situazione molti imprenditori si convincono che la strada del concordato preventivo sia preclusa: “senza bilancio approvato il tribunale non ci ascolta”. Non è così, ma non è nemmeno vero il contrario.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) chiede al debitore di depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi. La giurisprudenza ha però chiarito a quali condizioni un documento diverso dal bilancio approvato può svolgere la stessa funzione. Il rischio principale è perdere tempo: ogni settimana di attesa dell’approvazione è una settimana in cui un creditore può depositare un ricorso per liquidazione giudiziale o avviare un pignoramento.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è esattamente il terreno su cui opera l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che richiede di leggere la documentazione contabile di un’impresa in crisi, valutarne l’attendibilità e scegliere lo strumento di regolazione più adatto. A questo si affianca il lavoro dello staff di avvocati e commercialisti, indispensabile quando il problema è proprio un bilancio rimasto in sospeso.
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Che cosa dice la legge sui bilanci da depositare
La regola generale dell’art. 39 CCII
Sul piano normativo, il punto di partenza è l’art. 39 CCII, rubricato “Obblighi del debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza”. La norma impone al debitore di depositare, insieme alla domanda, un corredo documentale ampio. Tra gli altri documenti:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi o anni precedenti (o dell’intera esistenza dell’impresa, se più breve);
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei crediti e delle cause di prelazione;
- l’elenco di chi vanta diritti reali o personali su beni del debitore;
- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni anteriori.
Il bilancio a cui pensa la norma è, in linea di principio, quello approvato dall’assemblea e depositato al registro delle imprese. È il documento che ha superato il vaglio dei soci, degli eventuali organi di controllo e della pubblicità legale.
La domanda con riserva dell’art. 44 CCII
Va precisato che chi non è ancora pronto con piano e proposta può presentare una domanda “prenotativa”, nota come concordato con riserva o “in bianco”. L’art. 44 CCII consente di depositare la domanda con una documentazione ridotta: in sostanza i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione. Il tribunale assegna poi un termine tra 30 e 60 giorni, prorogabile su istanza motivata fino a ulteriori 60 giorni se non pendono domande di liquidazione giudiziale, per depositare proposta, piano e documentazione completa.
È proprio nella domanda con riserva che la questione del bilancio mancante si pone più spesso. L’imprenditore ha bisogno di protezione immediata, ma l’ultimo esercizio è chiuso da pochi mesi e il bilancio non è stato ancora approvato, o non lo sarà mai nei tempi utili.
La ratio: a cosa servono i bilanci
In termini operativi, il deposito dei bilanci risponde a due esigenze:
- verificare le soglie dimensionali, cioè stabilire se il debitore è un’impresa “minore” (che accede agli strumenti del sovraindebitamento) oppure un’impresa che può accedere al concordato preventivo;
- fornire al tribunale e ai creditori una prima fotografia attendibile dell’impresa, su cui misurare la serietà dell’iniziativa.
Questa lettura funzionale è stata espressa dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 6054 del 23 febbraio 2022. La Corte ha accostato il deposito dei bilanci nella domanda con riserva alla documentazione richiesta a chi chiede il proprio fallimento: entrambi servono anzitutto a dimostrare il rispetto delle soglie. Ne consegue che un documento contabile aggiornato e attendibile può sostituire il bilancio non ancora approvato.
Distinzione da istituti affini
Va precisato che la composizione negoziata della crisi segue regole diverse. Non è una procedura giudiziale: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto tramite la piattaforma telematica. Per accedervi l’art. 17 CCII richiede anch’esso i bilanci degli ultimi tre esercizi, ma il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha introdotto una disciplina espressa che consente, quando i bilanci non sono stati ancora approvati, di produrre i progetti di bilancio o una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata.
Un esempio concreto aiuta. La Alfa S.r.l. ha chiuso l’esercizio il 31 dicembre e a marzo non ha ancora un bilancio approvato. Per la composizione negoziata la legge dice ormai espressamente come colmare il vuoto. Per il concordato preventivo, invece, l’art. 39 non contiene una norma analoga: la soluzione deriva dall’interpretazione dei giudici e da un’applicazione per analogia sostenuta da parte della dottrina. È una differenza che conta, perché nel concordato l’ultima parola sull’equivalenza del documento spetta al tribunale.
Perché il correttivo del 2024 conta anche per il concordato
Sul piano sistematico, la scelta del D.Lgs. 136/2024 di ammettere espressamente, nella composizione negoziata, progetti di bilancio e situazioni patrimoniali aggiornate ha un effetto indiretto anche sul concordato. Parte della dottrina ne ricava un argomento per l’applicazione analogica alle domande giudiziali degli artt. 39 e 44 CCII: se il legislatore considera sufficienti quei documenti per avviare il percorso stragiudiziale, sarebbe incoerente pretendere sempre e comunque il bilancio approvato per chiedere la protezione del tribunale. Va precisato che si tratta di una tesi interpretativa, non di una regola scritta. Nel concordato preventivo l’equivalenza del documento resta una valutazione del tribunale, da sostenere con argomenti e con numeri verificabili. Questa incertezza suggerisce di non presentare mai il progetto di bilancio “nudo”, ma di accompagnarlo sempre con la situazione aggiornata e con una relazione che ne spieghi metodo e fonti.
Requisiti e termini da rispettare
I presupposti di ammissibilità, uno per uno
La disciplina prevede che la domanda di concordato preventivo, anche con riserva, sia ammissibile se ricorrono queste condizioni:
- Legittimazione del debitore: il ricorrente deve essere un imprenditore commerciale che supera le soglie dell’impresa minore (art. 2, lett. d, CCII). Sotto le soglie lo strumento corretto è il concordato minore.
- Stato di crisi o di insolvenza: il debitore deve trovarsi in uno dei due stati definiti dall’art. 2 CCII.
- Competenza dell’organo amministrativo: nelle società la decisione spetta in via esclusiva agli amministratori (art. 120-bis CCII), con verbale notarile depositato e iscritto nel registro delle imprese.
- Competenza territoriale: il tribunale è quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII).
- Documentazione minima: i bilanci degli ultimi tre esercizi (o documentazione equivalente, nei limiti chiariti dalla giurisprudenza) e l’elenco dei creditori.
Il bilancio non approvato incide solo sul quinto requisito, ma non lo esclude automaticamente. Il tribunale valuta se il materiale depositato consente di raggiungere lo scopo della norma.
Quando il bilancio “manca” davvero
Sul piano pratico conviene distinguere tre situazioni, che hanno conseguenze diverse:
- esercizio chiuso e termine di approvazione non ancora scaduto: il bilancio non è approvato perché la legge concede ancora tempo (120 giorni dalla chiusura, o 180 se lo statuto lo prevede e ricorrono le condizioni dell’art. 2364, comma 2, c.c.);
- termine scaduto senza approvazione: l’assemblea non si è riunita, è andata deserta o ha respinto il progetto;
- bilanci di esercizi precedenti mai approvati: la mancanza riguarda più esercizi e la contabilità stessa può essere in disordine.
Nella prima situazione la Cassazione (n. 6054/2022) ha ritenuto equipollente una relazione patrimoniale aggiornata. Nella seconda e nella terza la valutazione è più severa, perché la mancanza può essere il segnale di una contabilità non attendibile.
Termini perentori e ordinatori
Va precisato che il termine assegnato dal tribunale per completare la domanda con riserva è perentorio per il debitore: se scade senza il deposito di proposta e piano, il tribunale dichiara improcedibile o inammissibile la domanda e, se ne ricorrono i presupposti e c’è istanza, può aprire la liquidazione giudiziale. I termini civilistici per l’approvazione del bilancio, invece, hanno conseguenze sul piano societario (responsabilità degli amministratori, possibili cause di scioglimento) ma non producono di per sé una preclusione concorsuale.
Quanto alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), l’art. 9 CCII stabilisce che, salvo diversa disposizione, non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice. Chi conta sul mese di agosto per guadagnare tempo nel completare la domanda con riserva commette quindi un errore.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Approvazione del bilancio (120 giorni) | Chiusura dell’esercizio | Civilistico | Responsabilità degli amministratori; bilancio mancante da sostituire con documentazione equivalente |
| Approvazione con proroga (180 giorni) | Chiusura dell’esercizio | Civilistico, solo se previsto dallo statuto e motivato | Come sopra; nel periodo di proroga la situazione patrimoniale aggiornata è stata ritenuta equipollente |
| Deposito del bilancio al registro delle imprese | Approvazione | Civilistico | Sanzioni amministrative; mancata pubblicità del documento |
| Termine per proposta e piano dopo la riserva (30-60 giorni) | Decreto del tribunale | Perentorio | Inammissibilità o improcedibilità; possibile apertura della liquidazione giudiziale su istanza |
| Proroga del termine (fino a 60 giorni ulteriori) | Scadenza del primo termine | Concessa su istanza, per giustificati motivi | Senza proroga, il termine originario resta fermo |
| Sospensione feriale (1-31 agosto) | — | Non applicabile ai procedimenti del CCII (art. 9) | I termini corrono anche in agosto |
Il termine più critico è quello assegnato con il decreto che accoglie la domanda con riserva: non si sospende ad agosto e non si proroga senza una istanza motivata.
La procedura passo per passo
1. Ricognizione contabile immediata
Prima di tutto si ricostruisce lo stato della contabilità. Si verifica quali bilanci sono approvati e depositati, quali sono solo progetti, quali esercizi non sono stati neppure chiusi contabilmente. Chi lo fa: amministratori, con l’ausilio di commercialisti e dell’eventuale organo di controllo. Entro quando: subito, perché tutto il resto dipende da questa fotografia.
2. Scelta dello strumento
In termini operativi, il bivio è tra:
- composizione negoziata, dove la legge consente espressamente progetti di bilancio o situazione patrimoniale aggiornata;
- concordato preventivo con riserva (art. 44 CCII), utile quando servono subito le misure protettive e la protezione del tribunale;
- concordato preventivo con domanda piena, se piano e proposta sono già pronti;
- accordi di ristrutturazione dei debiti o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, in presenza di condizioni specifiche.
Se le soglie dell’impresa minore non sono superate, il concordato preventivo non è accessibile e occorre guardare agli strumenti del sovraindebitamento.
3. Decisione degli amministratori ex art. 120-bis CCII
La disciplina prevede che, nelle società, la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi spetti in via esclusiva agli amministratori, che determinano anche contenuto della proposta e condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio, essere depositata e iscritta nel registro delle imprese. Gli amministratori devono informare i soci della decisione e riferire periodicamente sull’andamento.
Questo dato è decisivo per il nostro tema. Se l’assemblea non approva il bilancio, ciò non impedisce agli amministratori di decidere l’accesso al concordato: si tratta di due competenze distinte. Il blocco assembleare sul bilancio non si trasforma in un veto dei soci sulla domanda di concordato. Il D.Lgs. 136/2024 ha inoltre chiarito che la competenza esclusiva riguarda anche i liquidatori e si estende alla domanda con riserva.
4. Predisposizione del documento sostitutivo
Se l’ultimo bilancio non è approvato, si prepara un documento che ne svolga la funzione:
- il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, con nota integrativa;
- una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, a data recente;
- una relazione illustrativa che spiega perché il bilancio non è stato approvato (termine non scaduto, assemblea deserta, conflitto tra soci, incertezza sulla continuità aziendale).
Va precisato che il documento deve rispettare i principi di redazione del bilancio (artt. 2423 e 2423-bis c.c.). La Cassazione, con la pronuncia n. 33594 dell’11 novembre 2021, ha chiesto che anche l’imprenditore individuale depositi documenti contabili con struttura e caratteristiche analoghe a quelle dei bilanci delle società di capitali. Un semplice elenco di saldi contabili non basta.
5. Redazione del ricorso
Il ricorso si deposita telematicamente presso il tribunale competente, individuato in base al centro degli interessi principali. Deve contenere:
- l’indicazione dello strumento richiesto (concordato preventivo, eventualmente con riserva);
- l’esposizione dello stato di crisi o di insolvenza;
- l’eventuale richiesta di misure protettive (art. 54 CCII);
- la documentazione dell’art. 39 o, per la riserva, quella ridotta;
- un paragrafo dedicato al bilancio mancante, con le ragioni e il documento sostitutivo.
6. Pubblicazione e misure protettive
La domanda è comunicata al registro delle imprese e pubblicata. Dalla pubblicazione, se richieste, operano le misure protettive: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il tribunale le conferma o le revoca nei termini di legge.
7. Decreto del tribunale
Il tribunale verifica i presupposti. Nella domanda con riserva assegna il termine per piano e proposta, nomina in genere un commissario giudiziale e fissa gli obblighi informativi periodici. Se ritiene la documentazione insufficiente può chiedere integrazioni o dichiarare l’inammissibilità.
8. Completamento della domanda
Nel termine assegnato si depositano proposta, piano, attestazione del professionista indipendente e documentazione completa. A questo punto, se nel frattempo l’assemblea ha approvato il bilancio, conviene depositarlo; se non lo ha fatto, il piano dovrà basarsi su una situazione aggiornata e verificata dall’attestatore.
Dove si sbaglia più spesso
Prima avvertenza decisiva: non attendere l’approvazione del bilancio per depositare la domanda quando un creditore ha già annunciato iniziative esecutive o un ricorso per liquidazione giudiziale. Ogni giorno di ritardo è un giorno senza protezione.
Seconda avvertenza: non presentare un progetto di bilancio “di comodo”, preparato in fretta e non coerente con le scritture contabili. Il tribunale e il commissario giudiziale confronteranno i numeri e un documento inattendibile espone a una declaratoria di inammissibilità e, nei casi più gravi, a contestazioni sul piano della responsabilità.
Terzo errore frequente: confondere l’assemblea che deve approvare il bilancio con l’organo che decide la domanda di concordato. Dopo l’art. 120-bis la delibera assembleare non è necessaria per accedere allo strumento.
Verifiche sul campo
Le due applicazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati ipotetici per mostrare come lavorano le regole. Non si riferiscono a casi reali.
Esempio di applicazione 1: domanda con riserva durante la proroga di approvazione
Dati di partenza. Beta S.r.l., esercizio chiuso il 31 dicembre 2025. Lo statuto prevede la proroga a 180 giorni per esigenze legate alla struttura dell’impresa. Gli amministratori la utilizzano: il termine per l’approvazione scade quindi il 29 giugno 2026. Debiti complessivi: 1.837.420 €, di cui 412.760 € verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni. Bilanci 2023 e 2024 approvati e depositati.
Evento. Il 6 maggio 2026 un fornitore con un credito di 96.315 € notifica un atto di precetto e annuncia un ricorso per liquidazione giudiziale.
Sviluppo.
– 11 maggio 2026: gli amministratori deliberano con verbale notarile l’accesso al concordato con riserva (art. 120-bis CCII). Il verbale è depositato e iscritto nel registro delle imprese.
– 14 maggio 2026: deposito del ricorso ex art. 44 CCII con bilanci 2023 e 2024, progetto di bilancio 2025, situazione patrimoniale al 30 aprile 2026, elenco dei creditori e richiesta di misure protettive.
– Il ricorso spiega che il bilancio 2025 non è approvato perché il termine di proroga non è scaduto.
– 22 maggio 2026: il tribunale concede un termine di 50 giorni, che scade l’11 luglio 2026.
Esito. Sul solco di Cass. n. 6054/2022, la situazione patrimoniale aggiornata può essere considerata equivalente al bilancio non ancora approvato, perché il debitore si trova ancora nel periodo legale di approvazione. Se il 26 giugno 2026 l’assemblea approva il bilancio, gli amministratori lo depositano nel fascicolo come integrazione. Se il termine dell’11 luglio non basta, devono chiedere la proroga prima della scadenza, motivandola. In assenza di domande di liquidazione giudiziale pendenti, la proroga può arrivare fino a 60 giorni ulteriori.
Esempio di applicazione 2: assemblea deserta e termine scaduto
Dati di partenza. Gamma S.p.A., esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, termine ordinario di approvazione scaduto il 30 aprile 2026. L’assemblea convocata per il 28 aprile va deserta: due soci, titolari complessivamente del 58% del capitale, non si presentano a causa di un conflitto con l’amministratore delegato. Debiti: 3.264.180 €. Attivo patrimoniale stimato: 2.118.950 €. Esposizione verso l’erario e gli enti previdenziali: 587.340 €.
Sviluppo.
– Il collegio sindacale segnala agli amministratori i fondati indizi della crisi.
– 3 giugno 2026: il consiglio di amministrazione decide, con verbale notarile, di depositare una domanda di concordato preventivo con riserva. I soci vengono informati per iscritto il giorno stesso, come richiede il comma 3 dell’art. 120-bis.
– 9 giugno 2026: deposito del ricorso con bilanci 2023 e 2024 approvati, progetto di bilancio 2025 corredato dalla relazione del collegio sindacale, situazione patrimoniale al 31 maggio 2026 e relazione sulle ragioni della mancata approvazione.
– I soci assenti minacciano la revoca dell’amministratore delegato.
Esito. Il bilancio non approvato non impedisce di per sé l’accesso: decisivo è che il progetto sia attendibile e coerente con la contabilità, come nel caso deciso dal Tribunale di Pistoia con decreto del 2 novembre 2022. Quanto alla minaccia di revoca, l’art. 120-bis, comma 4, CCII stabilisce che la presentazione della domanda, in presenza delle condizioni di legge, non costituisce giusta causa. Una eventuale delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale con decreto. Il termine assegnato dal tribunale, ad esempio 60 giorni da un decreto del 17 giugno 2026, scade il 16 agosto 2026: la sospensione feriale non opera e il lavoro sul piano deve proseguire senza pause ad agosto.
Casi particolari
Bilanci di più esercizi mai approvati
È la situazione più delicata. Se mancano i bilanci di due o tre esercizi, il tribunale può ritenere che la contabilità non consenta di ricostruire la situazione dell’impresa. In questi casi la Cassazione (n. 33594/2021) ha confermato che la domanda con riserva può essere dichiarata inammissibile se, prima della decisione, non sono stati depositati documenti qualificabili come bilanci degli ultimi tre esercizi. Ricostruire la contabilità prima del deposito è spesso l’unica via per evitare la declaratoria di inammissibilità. Conviene allora valutare se la composizione negoziata, con la sua disciplina espressa sui progetti di bilancio, offra un percorso più sostenibile.
Società in liquidazione
Quando la società è già in liquidazione, la competenza a decidere l’accesso spetta ai liquidatori. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 12 dicembre 2024, ha richiesto la determinazione dell’organo liquidatorio per il ricorso di omologazione di un accordo di ristrutturazione, escludendo la necessità di una delega assembleare. Il correttivo del 2024 ha reso esplicita l’equiparazione dei liquidatori agli amministratori. Il bilancio non approvato riguarda spesso l’ultimo esercizio prima della liquidazione o il primo bilancio intermedio: anche qui si ricorre a una situazione patrimoniale aggiornata.
Imprenditore individuale
L’imprenditore individuale non redige un bilancio in senso civilistico, salvo che tenga la contabilità ordinaria. La Cassazione (n. 33594/2021) ha però chiesto che depositi documenti contabili degli ultimi tre esercizi con struttura e caratteristiche simili a quelle dei bilanci delle società di capitali. Per chi è in contabilità semplificata, la ricostruzione di uno stato patrimoniale è un passaggio da affrontare subito, perché le sole dichiarazioni fiscali possono non bastare.
Concordato semplificato
Il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII) presuppone l’esito negativo della composizione negoziata. Il Tribunale di Parma, con provvedimento del 12 luglio 2023, ha affermato che l’art. 120-bis si applica anche a questo strumento e che il tribunale controlla anche la sottoscrizione della proposta da parte del legale rappresentante.
Nella sua attività di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo lavora proprio su questo passaggio: un bilancio non approvato non chiude la strada del concordato, ma obbliga a dimostrare al tribunale che i numeri depositati sono affidabili.
Conflitto tra soci e amministratori
Va precisato che il conflitto è spesso la vera ragione della mancata approvazione. Il Tribunale de L’Aquila, con provvedimento del 18 aprile 2023, ha qualificato come immediatamente efficace la delibera di revoca degli amministratori, pur sottoposta all’approvazione del tribunale. Ha anche precisato che il controllo del giudice è di merito e non meramente formale. In senso analogo il Tribunale di Roma, il 17 settembre 2024, ha escluso che il comma 4 introduca una condizione sospensiva di efficacia: l’inefficacia retroattiva opera solo se, in sede di omologazione, manca la giusta causa. Il quadro di questi provvedimenti di merito non è uniforme e va monitorato.
Bilancio approvato ma non depositato al registro delle imprese
Va precisato che esiste anche l’ipotesi opposta: l’assemblea ha approvato il bilancio, ma gli amministratori non lo hanno depositato al registro delle imprese. In questo caso il documento esiste e ha superato il vaglio dei soci. Il problema è solo di pubblicità. In termini operativi conviene allegare al ricorso il bilancio con il verbale di approvazione e, se possibile, completare il deposito al registro prima dell’udienza o comunque prima della decisione. Il tribunale potrà così verificare la coincidenza tra il documento allegato e quello approvato. Il mancato deposito al registro è un difetto più lieve della mancata approvazione, ma va comunque sanato e spiegato nel ricorso.
Perdite che riducono il capitale sotto il minimo legale
Spesso il bilancio non viene approvato proprio perché fa emergere perdite che riducono il capitale oltre un terzo o sotto il minimo legale. Sul piano civilistico ciò imporrebbe di convocare l’assemblea per ricapitalizzare, trasformare la società o metterla in liquidazione. La disciplina prevede però una deroga: l’art. 89 CCII stabilisce che, dal deposito della domanda di concordato (anche con riserva) e fino all’omologazione, non si applicano le norme del codice civile sulla riduzione obbligatoria del capitale per perdite e non opera la relativa causa di scioglimento. Resta fermo che gli amministratori devono gestire l’impresa nell’interesse prevalente dei creditori. Per l’impresa con un bilancio “scomodo” il deposito della domanda può quindi sospendere obblighi societari che, altrimenti, porterebbero rapidamente allo scioglimento.
Il ruolo dell’organo di controllo e del revisore
Quando la società ha un collegio sindacale o un revisore, il loro contributo pesa sulla credibilità del documento sostitutivo. Un progetto di bilancio accompagnato dalla relazione dei sindaci o dal giudizio del revisore, anche con rilievi, offre al tribunale un elemento di verifica esterna. Va precisato che l’organo di controllo ha anche un dovere autonomo di segnalazione agli amministratori quando emergono i presupposti della crisi (art. 25-octies CCII). Se la segnalazione c’è stata e gli amministratori hanno reagito depositando la domanda, il ricorso deve darne conto: dimostra che l’iniziativa è tempestiva e non un espediente dilatorio. Se invece l’organo di controllo ha espresso un giudizio negativo sull’attendibilità dei numeri, quel giudizio va affrontato apertamente nel ricorso, non taciuto.
Continuità aziendale incerta e criteri di redazione
Una causa frequente della mancata approvazione è l’incertezza sulla continuità aziendale. Se gli amministratori non possono più redigere il bilancio nella prospettiva del funzionamento dell’impresa, devono applicare criteri diversi, che portano a svalutazioni anche rilevanti. In questo scenario l’assemblea esita e il progetto resta sospeso. Sul piano operativo il ricorso deve chiarire con quali criteri è stato redatto il documento depositato e se le valutazioni sono coerenti con lo strumento scelto. Un concordato in continuità presuppone un piano che sostenga la prosecuzione dell’attività. Un concordato liquidatorio guarda invece ai valori di realizzo. Il criterio di redazione del documento sostitutivo deve essere coerente con il tipo di concordato richiesto, altrimenti i numeri si contraddicono da soli.
Domande frequenti
Posso depositare la domanda di concordato se l’assemblea ha bocciato il bilancio?
Sì, la bocciatura non impedisce in modo automatico il deposito. La decisione di accedere al concordato spetta agli amministratori (art. 120-bis CCII), non ai soci. Il problema è documentale: occorre depositare il progetto di bilancio respinto, una situazione patrimoniale aggiornata e una relazione che spieghi perché l’assemblea non lo ha approvato. Se la bocciatura nasce da contestazioni fondate sui numeri, il tribunale lo valuterà con attenzione: conviene affrontare quelle contestazioni prima del deposito, non dopo.
Basta una situazione patrimoniale al posto dell’ultimo bilancio?
Dipende dal momento e dalla qualità del documento. La Cassazione, con la pronuncia n. 6054/2022, ha ritenuto equivalente una relazione patrimoniale aggiornata depositata mentre era in corso la proroga del termine di approvazione. Fuori da quell’ipotesi la valutazione resta affidata al tribunale. In termini operativi conviene depositare insieme il progetto di bilancio e la situazione aggiornata, entrambi redatti secondo i principi dell’art. 2423 c.c., così da offrire al giudice due elementi coerenti tra loro.
I soci possono bloccare il concordato revocando l’amministratore?
La revoca resta possibile, ma è limitata. Dal momento dell’iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino all’omologazione, la revoca degli amministratori richiede una giusta causa. La presentazione della domanda di concordato, se ricorrono le condizioni di legge, non è giusta causa. La delibera di revoca deve inoltre essere approvata dal tribunale con decreto. La giurisprudenza di merito discute ancora se la revoca sia efficace subito o solo dopo il controllo del giudice.
Se i bilanci mancano da tre anni, ha ancora senso tentare il concordato?
È il caso limite. La Cassazione (n. 33594/2021) ha confermato che la domanda con riserva può essere dichiarata inammissibile se il debitore non deposita, prima della decisione, documenti qualificabili come bilanci degli ultimi tre esercizi. Con tre esercizi scoperti, il rischio di inammissibilità è concreto. La strada più prudente è ricostruire la contabilità con un commercialista prima del deposito e valutare se la composizione negoziata, che ammette espressamente progetti di bilancio e situazioni aggiornate, sia un passaggio preliminare più adatto.
La domanda con riserva mi protegge subito dai pignoramenti?
Le misure protettive si chiedono con la domanda e decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Da quel momento i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Il tribunale deve poi confermarle o revocarle. Va precisato che la protezione non scatta se non viene richiesta espressamente nel ricorso, e che un bilancio mancante non giustificato può indurre il tribunale a non confermarle.
Il termine per depositare il piano si sospende ad agosto?
No. L’art. 9 CCII esclude, salvo diversa disposizione, l’applicazione della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) ai procedimenti regolati dal Codice. Chi ottiene un termine di 60 giorni a giugno deve depositare piano e proposta anche se la scadenza cade nel mese di agosto. Se il lavoro non è completo, serve una istanza di proroga motivata depositata prima della scadenza.
Il quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza su bilanci e accesso al concordato si è formata in larga parte sotto la legge fallimentare, ma i principi espressi restano utili per leggere l’art. 39 e l’art. 44 CCII, che hanno ripreso la stessa esigenza documentale. A questi si affiancano i primi provvedimenti di merito sull’art. 120-bis. Di seguito il quadro ragionato dei riferimenti utilizzati in questa guida.
Sul deposito dei bilanci
1. Cass. civ., Sez. I, n. 33594 dell’11 novembre 2021.
Principio: la domanda di concordato con riserva può essere dichiarata inammissibile, già nella fase camerale iniziale, se il debitore non ha depositato documenti che possano qualificarsi come bilanci degli ultimi tre esercizi; anche l’imprenditore individuale deve produrre documenti contabili strutturati come bilanci, secondo i principi degli artt. 2423 e 2423-bis c.c.
Rilevanza: fissa il limite esterno. Non serve per forza il bilancio approvato, ma serve un documento che ne abbia la sostanza.
2. Cass. civ., Sez. I, n. 6054 del 23 febbraio 2022.
Principio: il deposito dei bilanci nella domanda con riserva serve anzitutto a dimostrare il rispetto delle soglie dimensionali; durante la proroga del termine di approvazione prevista dall’art. 2364, comma 2, c.c., una relazione patrimoniale aggiornata vale come documentazione equivalente all’ultimo bilancio mancante.
Rilevanza: è il precedente di legittimità più diretto sul tema del titolo. Ammette la sostituzione del bilancio non ancora approvato.
3. Trib. Pistoia, decreto del 2 novembre 2022.
Principio: è ammissibile la domanda di concordato con riserva depositata senza i bilanci approvati degli ultimi esercizi, quando i progetti prodotti non presentano elementi che ne escludano l’attendibilità.
Rilevanza: applica la lettura funzionale anche oltre l’ipotesi della proroga, valorizzando la qualità dei documenti.
Sulla competenza territoriale nella domanda con riserva
4. Cass. civ., Sez. I, n. 6620 del 12 marzo 2025.
Principio: nel sistema del CCII la competenza sulla domanda prenotativa ex art. 44 si individua in base al centro degli interessi principali, dando peso prevalente al luogo in cui la società ha effettivamente collocato la propria attività, purché riconoscibile dai terzi.
Rilevanza: un errore sulla competenza si somma al problema del bilancio e può far perdere tempo prezioso. Il ricorso va depositato davanti al tribunale giusto.
Sulla competenza degli amministratori (art. 120-bis CCII)
5. Trib. Mantova, 22 marzo 2023.
Principio: aveva ritenuto ammissibile una domanda di concordato con riserva presentata senza la determinazione dell’organo amministrativo.
Rilevanza: va letta come posizione superata. Il correttivo del 2024 ha esteso la regola dell’art. 120-bis anche alla domanda con riserva, quindi oggi la determinazione degli amministratori è necessaria.
6. Trib. L’Aquila, 18 aprile 2023.
Principio: la delibera di revoca degli amministratori dopo l’accesso allo strumento è immediatamente efficace, anche se soggetta ad approvazione del tribunale, e il controllo del giudice ha natura di merito.
Rilevanza: chiarisce che il conflitto con i soci non si risolve solo in assemblea e che il giudice entra nel merito della giusta causa.
7. Trib. Parma, 12 luglio 2023.
Principio: l’art. 120-bis si applica anche al concordato semplificato e il controllo di ritualità del tribunale si estende alla sottoscrizione della proposta da parte del legale rappresentante.
Rilevanza: conferma che anche nello strumento successivo alla composizione negoziata la regola di competenza resta ferma.
8. Trib. Roma, 17 settembre 2024.
Principio: il comma 4 dell’art. 120-bis non introduce una condizione sospensiva di efficacia della revoca; l’inefficacia retroattiva opera solo se, in sede di omologazione, la giusta causa risulta assente.
Rilevanza: mostra che il quadro di merito non è uniforme e che la tutela degli amministratori dipende anche dall’esito dell’omologazione.
9. Trib. Verona, 12 dicembre 2024.
Principio: nel ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione presentato da una società in liquidazione occorre la determinazione dell’organo liquidatorio, senza necessità di delega assembleare, perché i liquidatori sono equiparati agli amministratori.
Rilevanza: utile per le società in liquidazione, che spesso hanno anche bilanci non approvati.
10. Trib. Brescia, 13 gennaio 2025.
Principio: in un’azione di responsabilità promossa da un fornitore ai sensi dell’art. 2395 c.c., i diritti del singolo socio o creditore vanno bilanciati con i doveri di solidarietà verso l’intero ceto creditorio una volta avviato lo strumento di regolazione.
Rilevanza: ricorda che, aperto il percorso concorsuale, le iniziative individuali vanno lette alla luce dell’interesse di tutti i creditori.
Tabella di sintesi
| Pronuncia | Tema | Indicazione pratica |
|---|---|---|
| Cass. 33594/2021 | Bilanci mancanti | Senza documenti equivalenti la domanda con riserva rischia l’inammissibilità |
| Cass. 6054/2022 | Proroga approvazione | Situazione patrimoniale aggiornata equivalente all’ultimo bilancio |
| Trib. Pistoia 2.11.2022 | Progetti di bilancio | Ammissibile la domanda con progetti attendibili |
| Cass. 6620/2025 | Competenza art. 44 | Conta il centro degli interessi principali effettivo |
| Trib. Mantova 22.3.2023 | Determina amministratori | Posizione superata dal correttivo 2024 |
| Trib. L’Aquila 18.4.2023 | Revoca amministratori | Efficacia immediata, controllo di merito |
| Trib. Parma 12.7.2023 | Concordato semplificato | Art. 120-bis applicabile |
| Trib. Roma 17.9.2024 | Revoca amministratori | Nessuna condizione sospensiva |
| Trib. Verona 12.12.2024 | Liquidatori | Basta la determina dei liquidatori |
| Trib. Brescia 13.1.2025 | Azioni individuali | Bilanciamento con l’interesse dei creditori |
Il filo comune è chiaro: conta la sostanza del documento contabile e la competenza dell’organo che decide, non il timbro dell’assemblea sul bilancio.
Cosa può fare lo Studio Monardo per un’impresa senza bilancio approvato
Quando il bilancio è fermo e la crisi corre, servono interventi precisi e coordinati. Questi sono gli strumenti con cui lo Studio lavora.
- Ricostruiamo lo stato documentale dell’impresa: verifichiamo, esercizio per esercizio, quali bilanci sono approvati e depositati al registro delle imprese, quali sono solo progetti e quali esercizi non sono stati chiusi.
- Valutiamo con i commercialisti dello staff l’attendibilità dei progetti di bilancio, confrontandoli con le scritture contabili e con i principi degli artt. 2423 e 2423-bis c.c.
- Predisponiamo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e la relazione che spiega al tribunale perché il bilancio non è stato approvato.
- Verifichiamo le soglie dimensionali per stabilire se l’impresa può accedere al concordato preventivo o deve orientarsi verso il concordato minore.
- Confrontiamo i percorsi disponibili: composizione negoziata, concordato con riserva, domanda piena, accordi di ristrutturazione, scegliendo quello che regge meglio la lacuna documentale.
- Curiamo la determinazione degli amministratori ex art. 120-bis CCII: coordiniamo il verbale notarile, il deposito e l’iscrizione nel registro delle imprese e la comunicazione ai soci.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso davanti al tribunale individuato in base al centro degli interessi principali, con la richiesta di misure protettive.
- Calendarizziamo il termine assegnato dal tribunale, tenendo conto che la sospensione feriale non opera, e prepariamo per tempo l’eventuale istanza motivata di proroga.
- Assistiamo gli amministratori nel conflitto con i soci, anche nel procedimento di approvazione della revoca davanti al tribunale.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli nei gradi successivi, fino al ricorso per cassazione, senza cambiare difensore né linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che, nella composizione negoziata, esamina i progetti di bilancio e le situazioni patrimoniali aggiornate che il correttivo del 2024 ha reso espressamente ammissibili. Saper valutare quei documenti con gli occhi di chi deve giudicarne la tenuta aiuta a costruire una domanda di concordato più solida. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC entrano in gioco se le verifiche sulle soglie portano l’impresa fuori dal concordato preventivo e dentro gli strumenti del sovraindebitamento.
La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: se il tribunale dichiara inammissibile la domanda o apre la liquidazione giudiziale, la difesa prosegue con lo stesso avvocato e la stessa linea, senza dover ricominciare da capo con un nuovo professionista.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono e verificano i numeri, gli avvocati li traducono in atti e strategia processuale. Quando il problema è un bilancio non approvato, questa integrazione non è un dettaglio: è il modo per presentare al tribunale documenti contabili e argomenti giuridici coerenti tra loro.
Chiusura
La sintesi operativa è questa. Il bilancio non approvato non preclude automaticamente il concordato preventivo: la decisione spetta agli amministratori e il documento mancante può essere sostituito da un progetto di bilancio e da una situazione patrimoniale aggiornata, purché attendibili. Il rischio cresce quando mancano più esercizi o quando i numeri non tornano. Il tempo, invece, gioca sempre contro chi attende.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la valutazione della documentazione contabile di un’impresa in crisi e la scelta dello strumento di regolazione sono il nucleo di quella funzione. Lo staff di avvocati e commercialisti consente di lavorare insieme sui numeri e sugli atti, e la qualifica di cassazionista assicura la stessa difesa in tutti i gradi.
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