Il piano operativo, mossa per mossa, per restare sul mercato pubblico mentre risani l’impresa
Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, con il calendario della gara aperto accanto. Se la tua impresa ha depositato una domanda di concordato preventivo (anche “con riserva”), è già stata ammessa alla procedura o ha appena ottenuto l’omologazione, e hai davanti un bando pubblico a cui vuoi partecipare, qui trovi la sequenza esatta delle cose da fare, nell’ordine in cui vanno fatte, con i termini da rispettare e i punti in cui un errore costa l’esclusione.
La risposta breve alla domanda del titolo è: sì, puoi partecipare, ma non “liberamente”. Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023, art. 94, comma 5, lett. d) colloca il concordato preventivo e la semplice pendenza della domanda tra le cause di esclusione automatica. Quella esclusione però non scatta se, entro la data dell’aggiudicazione, hai ottenuto l’autorizzazione giudiziale prevista dall’art. 95, commi 3 e 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, CCII). Tutto il piano ruota attorno a questa finestra: dal deposito della domanda all’aggiudicazione hai un orologio che corre, e ogni mossa serve a non arrivare all’aggiudicazione senza il provvedimento del giudice in mano.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo incrocio tra crisi d’impresa e appalti pubblici? Perché il tema richiede due competenze che raramente stanno nella stessa stanza. Da un lato serve chi conosce dall’interno gli strumenti di regolazione della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una figura abilitata a lavorare esattamente sul risanamento delle imprese in difficoltà e sulla compatibilità tra piano e prosecuzione dell’attività. Dall’altro serve chi può seguire l’eventuale contenzioso sull’esclusione o sull’aggiudicazione fino all’ultimo grado: essendo avvocato cassazionista, è abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, compreso il Consiglio di Stato, dove si decidono in appello le liti sulle gare. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, essenziale quando il piano concordatario si regge su numeri che devono reggere anche in gara.
📩 Hai una gara in scadenza e una procedura di concordato aperta o in preparazione? Contattaci adesso: tutti i riferimenti dello studio sono in fondo a questo articolo.
La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di procedere, assicurati di sapere con precisione dove si trova oggi la tua impresa lungo il percorso concordatario. Il regime cambia radicalmente a seconda della fase, e partire dalla mossa sbagliata significa perdere giorni che in una gara non hai. Rispondi a queste quattro domande, per iscritto, con le date esatte.
Domanda 1 — Hai già depositato una domanda di accesso al concordato preventivo? Se la risposta è no, ma stai valutando di farlo, sei nella posizione migliore: puoi pianificare. Se la risposta è sì, recupera la data di deposito e verifica se si trattava di una domanda completa (con piano, proposta e attestazione) o di una domanda “con riserva” ai sensi dell’art. 44 CCII, in cui ti sei riservato di presentare piano e proposta entro il termine fissato dal tribunale. Il deposito della domanda, di qualunque tipo, è l’evento che fa nascere l’obbligo di autorizzazione per partecipare a nuove gare (art. 95, comma 3, CCII).
Domanda 2 — Il tribunale ha già emesso il decreto di apertura del concordato? Questo dato decide a chi devi chiedere l’autorizzazione. Prima del decreto di apertura l’istanza va al tribunale; dopo il decreto di apertura va al giudice delegato, che decide acquisito il parere del commissario giudiziale (art. 95, comma 3, CCII). Sbagliare destinatario non è un dettaglio formale: fa perdere tempo e, nelle procedure più rapide, può costarti la gara.
Domanda 3 — Il concordato è già stato omologato? Se sì, la giurisprudenza amministrativa prevalente ritiene che, dopo l’omologazione, l’autorizzazione e la relazione del professionista indipendente non servano più, salvo che il provvedimento di omologa disponga diversamente. Ma attenzione: esiste un orientamento opposto, minoritario e più risalente, che va conosciuto per difendersi. Lo trovi nella Mossa 8.
Domanda 4 — La gara è già in corso, oppure il bando deve ancora uscire o è appena uscito? Se hai già presentato l’offerta e solo dopo è arrivata (o sta per arrivare) la domanda di concordato, ti trovi nello scenario della “domanda sopravvenuta”, che la giurisprudenza tratta in modo specifico. Se invece il bando è appena stato pubblicato e la tua domanda di concordato è già pendente, il tuo problema principale è il tempo: devi ottenere l’autorizzazione entro l’aggiudicazione.
Con le risposte in mano, usa questa tabella per capire da dove iniziare.
| Se la tua situazione è questa… | …parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Stai valutando il concordato e hai gare in vista | Mossa 1 | Puoi programmare domanda e gare insieme |
| Domanda con riserva depositata, bando appena uscito | Mossa 1, poi subito Mossa 3 e 4 | Il tempo per l’autorizzazione è la variabile critica |
| Domanda completa depositata, nessun decreto di apertura | Mossa 3 e 4 (istanza al tribunale) | Il destinatario è il tribunale |
| Concordato aperto, prima dell’omologa | Mossa 3 e 4 (istanza al giudice delegato) | Serve anche il parere del commissario |
| Offerta già presentata, domanda di concordato arrivata dopo | Mossa 7 | Scenario della domanda sopravvenuta |
| Concordato omologato | Mossa 8 | Verifica il decreto di omologa |
| Vuoi partecipare in raggruppamento | Mossa 6 | Limiti specifici per l’impresa in concordato |
| Sei stato escluso o un concorrente contesta la tua aggiudicazione | Mossa 8, sezione contenzioso | Termini processuali brevi |
Non passare oltre finché non hai scritto, su un unico foglio, quattro date: deposito della domanda, eventuale decreto di apertura, eventuale omologa, scadenza delle offerte della gara. Quel foglio è la base di tutto il resto.
Il quadro normativo in tre norme, prima di cominciare
Prima di procedere con le mosse, fissa le tre disposizioni che regolano tutta la materia. Non serve impararle a memoria, ma devi sapere a quale norma corrisponde ciascun passaggio, perché è su quelle norme che la stazione appaltante, i concorrenti e il giudice misureranno la tua condotta.
La prima norma è l’art. 94, comma 5, lett. d), del d.lgs. 36/2023. È la regola di esclusione. Colloca tra le cause di esclusione automatica la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta, il concordato preventivo e la pendenza di un procedimento per accedere a una di queste procedure. Ma contiene due “porte”: il rinvio all’art. 95 CCII e all’art. 124 del Codice dei contratti, e la precisazione che l’esclusione non opera se, entro l’aggiudicazione, sono intervenuti i provvedimenti autorizzativi del giudice. Il fatto che si tratti di una causa di esclusione automatica ha una conseguenza pratica importante: la stazione appaltante non ha margini di valutazione discrezionale. O l’autorizzazione c’è entro l’aggiudicazione, o l’esclusione scatta.
La seconda norma è l’art. 95 CCII, rubricato “Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni”. È la regola di salvezza. I commi 1 e 2 riguardano i contratti in corso (non si risolvono per effetto della domanda; possono continuare con l’attestazione del professionista). I commi 3 e 4 riguardano le nuove gare (dopo il deposito della domanda serve l’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato, previo deposito della relazione del professionista). Il comma 5 riguarda i raggruppamenti (ammessi, ma non come mandataria e solo se nessun altro partner è in procedura concorsuale). La norma è collocata tra gli effetti del concordato preventivo, e questa collocazione è uno degli argomenti usati per sostenere che, dopo l’omologa, le autorizzazioni non servano più.
La terza norma è l’art. 124 del d.lgs. 36/2023. È la regola di raccordo per l’esecuzione. Disciplina che cosa accade ai contratti pubblici quando l’esecutore entra in una procedura di insolvenza e, al comma 5, richiama i commi 1 e 2 dell’art. 95 CCII per le imprese che hanno depositato la domanda di concordato, anche con riserva.
Il messaggio di fondo che unisce le tre norme è uno solo: la crisi non ti espelle dal mercato pubblico, ma ti obbliga a farti “certificare” contratto per contratto. La giurisprudenza più recente (Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418) lo descrive come un giudizio prognostico sull’affidabilità dell’impresa rispetto al singolo contratto. Ogni mossa del piano serve a fornire al giudice, e poi alla stazione appaltante, gli elementi per quel giudizio.
Mossa 1 — Fotografa la tua posizione procedurale e incrociala con il calendario della gara
Obiettivo della mossa: sapere con certezza in quale regime giuridico ti trovi oggi e quanto tempo reale hai prima dell’aggiudicazione, per decidere se la partecipazione è materialmente possibile.
Quando va fatta
Subito, il giorno stesso in cui individui il bando di interesse. Se la domanda di concordato non è ancora depositata, questa mossa va fatta prima del deposito, perché la scelta del momento del deposito può cambiare l’esito della gara.
Come si esegue
Il primo passo è recuperare tre documenti: la copia della domanda di concordato depositata con la ricevuta di deposito; l’eventuale decreto del tribunale che ha concesso il termine (nel caso di domanda con riserva) o il decreto di apertura; l’eventuale provvedimento di omologazione. Se non li hai sottomano, chiedili al tuo legale o all’advisor che ha seguito il deposito.
Poi prendi il bando e il disciplinare di gara e annota:
- la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- la tipologia di procedura (aperta, ristretta, negoziata) e il criterio di aggiudicazione;
- l’eventuale calendario delle sedute e, se indicato, il termine entro cui la stazione appaltante prevede di concludere la procedura;
- le modalità con cui il disciplinare chiede di dichiarare le situazioni dell’art. 94 del Codice.
A questo punto confronta i tempi. Se la scadenza delle offerte è tra venti giorni e l’aggiudicazione è prevedibilmente tra due o tre mesi, hai margine. Se la procedura è rapida (ad esempio una procedura negoziata o un affidamento con tempi compressi), devi muoverti in parallelo su tutte le mosse successive.
La base giuridica
L’art. 94, comma 5, lett. d), del d.lgs. 36/2023 stabilisce che è escluso l’operatore economico che si trovi in stato di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a tale procedura, fermo restando quanto previsto dall’art. 95 CCII e dall’art. 124 dello stesso Codice dei contratti. La norma precisa poi che l’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti autorizzativi previsti dall’art. 95, commi 3 e 4, CCII (o, per le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare, dall’art. 186-bis, comma 4). È questa la “valvola” che ti consente di stare in gara.
Il punto da fissare è che l’autorizzazione deve esistere entro l’aggiudicazione, non necessariamente al momento della presentazione dell’offerta. Lo aveva affermato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 27 maggio 2021, n. 9, e il principio è stato poi recepito nel testo del nuovo Codice, come ha ricordato Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico di questa fase è non riuscire a ricostruire con precisione lo stato della procedura: ad esempio, non sai se il commissario giudiziale è già stato nominato o se il termine concesso per la domanda con riserva è stato prorogato. In questo caso non tirare a indovinare. Chiedi al tuo legale di consultare il fascicolo telematico della procedura: lo stato del procedimento, i provvedimenti emessi e la nomina degli organi risultano dagli atti.
Un secondo imprevisto è scoprire che la tua impresa, oltre al concordato, presenta altre situazioni potenzialmente escludenti (irregolarità contributive, esclusioni precedenti, contestazioni di illecito professionale). L’autorizzazione del giudice sana solo la causa di esclusione legata alla procedura concorsuale; le altre restano. Annotale e affrontale separatamente.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva verifica che:
- hai su un unico documento le date di deposito, decreto di apertura, omologa (se esistenti) e scadenza della gara;
- sai con certezza se l’istanza di autorizzazione va al tribunale o al giudice delegato;
- hai stimato realisticamente quanto tempo intercorre tra oggi e la probabile aggiudicazione.
Mossa 2 — Leggi il bando con gli occhi della crisi d’impresa
Obiettivo della mossa: individuare nel bando ogni clausola che interagisce con la tua procedura concorsuale, per evitare un’esclusione che non dipende dal concordato in sé ma da come lo dichiari o da come strutturi l’offerta.
Quando va fatta
Subito dopo la Mossa 1 e comunque prima di impegnare risorse nella preparazione dell’offerta tecnica ed economica. Se il bando prevede un termine per le richieste di chiarimento, rispettalo: è lì che puoi porre domande alla stazione appaltante su come dichiarare la tua situazione.
Come si esegue
Leggi il disciplinare cercando quattro blocchi di clausole.
Primo blocco: le dichiarazioni sui requisiti generali. Il disciplinare ti indicherà come rendere le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione, normalmente attraverso il DGUE e le dichiarazioni integrative. Verifica se è previsto uno spazio specifico per dichiarare di trovarti in concordato preventivo o di aver depositato la domanda, e quali estremi chiede (tribunale, numero di procedura, data del provvedimento autorizzativo).
Secondo blocco: la forma di partecipazione. Verifica se la gara ammette raggruppamenti temporanei, consorzi, avvalimento. Se pensi di partecipare in raggruppamento, ricorda fin da ora che l’art. 95, comma 5, CCII pone limiti specifici (Mossa 6).
Terzo blocco: i requisiti di capacità economico-finanziaria. Le imprese in concordato hanno spesso bilanci recenti segnati da perdite o da patrimonio netto negativo. Verifica se il bando richiede indici di bilancio o fatturati minimi e se li soddisfi; in caso contrario valuta l’avvalimento.
Quarto blocco: le garanzie. La garanzia provvisoria e, in caso di aggiudicazione, quella definitiva possono essere difficili da ottenere per un’impresa in concordato. Contatta subito il tuo intermediario per sapere se è disposto a rilasciarle: scoprirlo a due giorni dalla scadenza significa non poter partecipare.
La base giuridica
Oltre all’art. 94, comma 5, lett. d), che abbiamo visto, rilevano l’art. 95 CCII per le condizioni di partecipazione, le norme del Codice dei contratti su avvalimento e raggruppamenti e la disciplina del soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023), che consente in alcuni casi di integrare dichiarazioni o documenti carenti. Ricorda però che il soccorso istruttorio può servire a dimostrare un requisito che già possedevi, non a procurartelo dopo: se l’autorizzazione non esiste alla data dell’aggiudicazione, nessuna integrazione documentale può rimediare.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è un disciplinare che non prevede nulla di specifico per le imprese in concordato, oppure che usa formule ancorate al vecchio Codice (art. 80 d.lgs. 50/2016, art. 110, art. 186-bis l. fall.). Non è un motivo per tacere la tua situazione. Usa la fase dei chiarimenti per chiedere alla stazione appaltante come intende ricevere la documentazione relativa all’autorizzazione giudiziale; la risposta, pubblicata, vincola anche gli altri concorrenti e ti protegge da contestazioni successive.
Un secondo imprevisto è scoprire che il bando richiede requisiti di bilancio che non soddisfi. In questo caso la strada è l’avvalimento o il raggruppamento, ma entrambe le soluzioni vanno coordinate con il piano concordatario e con la relazione del professionista indipendente (Mossa 3), perché anche gli impegni verso l’ausiliaria o verso le imprese raggruppate devono essere compatibili con il piano.
Check di completamento
- Hai individuato nel disciplinare dove e come dichiarare la procedura concorsuale;
- sai se partecipi da solo, in raggruppamento o con avvalimento;
- hai una risposta scritta del tuo intermediario sulla disponibilità a rilasciare la garanzia provvisoria.
Mossa 3 — Ottieni la relazione del professionista indipendente sul singolo contratto
Obiettivo della mossa: disporre di una relazione del professionista indipendente che attesti, per quella specifica gara, la conformità della partecipazione al piano concordatario (ove già predisposto) e la ragionevole capacità dell’impresa di adempiere il contratto.
Quando va fatta
In parallelo con la Mossa 2, e comunque prima del deposito dell’istanza di autorizzazione (Mossa 4). La relazione è infatti il presupposto dell’autorizzazione: l’art. 95, comma 4, CCII stabilisce che l’autorizzazione consente la partecipazione alla gara “previo deposito” di questa relazione.
Come si esegue
Il professionista indipendente è normalmente lo stesso che ha attestato (o attesterà) il piano concordatario, ma può essere anche un professionista diverso, purché in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal CCII. Il primo passo è fornirgli tutto il materiale che gli serve per lavorare sul singolo contratto:
- il bando, il disciplinare, il capitolato e lo schema di contratto;
- la tua bozza di offerta economica, con il ribasso che intendi praticare;
- il conto economico previsionale della commessa: ricavi, costi diretti (personale, materiali, subappalti, noli), costi indiretti imputati, margine atteso;
- il piano finanziario della commessa: quando incassi (stati di avanzamento, fatturazione periodica), quando paghi, come copri l’eventuale fabbisogno di cassa iniziale;
- il piano concordatario (se già depositato) o, in caso di domanda con riserva, le linee guida del piano in preparazione;
- l’organigramma delle risorse che destinerai alla commessa.
Il professionista dovrà rispondere a due domande distinte. La prima: la commessa è coerente con il piano? Se il piano prevede la prosecuzione dell’attività in un certo settore, con certe marginalità, la gara deve stare dentro quelle ipotesi. La seconda: l’impresa è ragionevolmente in grado di eseguire quel contratto? Qui contano le risorse tecniche, umane e finanziarie, tenendo conto che un’impresa in concordato ha spesso un accesso al credito ridotto.
Prima di procedere, assicurati che il ribasso che intendi offrire sia già noto al professionista. Un’attestazione costruita su una marginalità che poi il ribasso in gara azzera è un’attestazione fragile, e i concorrenti possono contestarla.
Cosa deve contenere una relazione che regge
Una relazione utile non è una dichiarazione di fiducia: è un documento che chiunque, anche un concorrente in sede di accesso agli atti, deve poter leggere senza trovarvi salti logici. Verifica che contenga almeno questi elementi:
- la descrizione della commessa: oggetto, durata, importo, ribasso considerato, modalità di pagamento previste dal capitolato;
- l’analisi dei margini: ricavi attesi, costi diretti e indiretti, margine, con l’indicazione delle fonti dei dati (preventivi di fornitori, costi storici di commesse analoghe, costo del personale da contratto collettivo applicato);
- l’analisi finanziaria: il fabbisogno di cassa nei primi mesi, che nei contratti pubblici è spesso rilevante perché i pagamenti seguono gli stati di avanzamento, e le fonti con cui sarà coperto;
- la coerenza con il piano: in che modo la commessa si inserisce nelle previsioni di fatturato e marginalità del piano concordatario, o nella prospettiva di continuità dichiarata nella domanda con riserva;
- le risorse operative: personale, mezzi, eventuali subappalti, con la verifica che non siano già impegnati su altre commesse;
- i rischi e le misure di mitigazione: penali, ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, oscillazioni dei costi delle materie prime;
- la conclusione: un giudizio motivato di conformità al piano e di ragionevole capacità di adempimento.
Una relazione costruita così non serve solo al giudice: diventa la tua prima linea di difesa se un concorrente contesta l’autorizzazione.
La base giuridica
Art. 95, comma 4, CCII. Sul rapporto tra relazione e autorizzazione, la giurisprudenza ha chiarito che la relazione non è un adempimento alternativo all’autorizzazione ma un requisito che si aggiunge a essa: lo aveva già affermato Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5966, nel vigore dell’art. 186-bis l. fall., e il CCII ha reso esplicito che la relazione precede e fonda il provvedimento del giudice. Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8685, ha poi precisato che la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 9/2021 non ha eliminato la necessità della relazione del professionista: quel tema era semplicemente estraneo alla questione rimessa.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: il professionista ritiene che la commessa, al ribasso che vuoi offrire, non sia coerente con il piano. Non insistere per ottenere comunque un’attestazione positiva. Hai tre alternative concrete: ridurre il ribasso; ridimensionare la partecipazione (ad esempio partecipando a un solo lotto invece che a più lotti); oppure strutturare la partecipazione in raggruppamento in modo che la quota di prestazioni a tuo carico sia sostenibile. Ognuna va ridiscussa con il professionista.
Secondo imprevisto: il piano concordatario non è ancora predisposto, perché hai depositato una domanda con riserva. L’art. 95, comma 4, CCII usa infatti l’espressione “ove predisposto” proprio per questa ipotesi. In tal caso la relazione si concentrerà soprattutto sulla capacità di adempimento del contratto e sulla coerenza con la prospettiva di continuità aziendale che hai indicato nella domanda. Se la tua domanda con riserva non ha dichiarato con chiarezza l’intenzione di proseguire l’attività, il giudice difficilmente autorizzerà la partecipazione a nuove gare: una gara è per definizione un atto di continuità.
Check di completamento
- La relazione è firmata, datata e riferita espressamente alla gara (con CIG, oggetto e stazione appaltante);
- la relazione tiene conto del ribasso effettivamente offerto o di un range entro cui ti impegni a restare;
- la relazione affronta sia la conformità al piano (o alla prospettiva di continuità) sia la capacità di adempimento del contratto.
Mossa 4 — Deposita l’istanza di autorizzazione all’organo giusto, con il contenuto giusto
Obiettivo della mossa: ottenere dal tribunale (prima del decreto di apertura) o dal giudice delegato (dopo il decreto di apertura) il provvedimento che autorizza la partecipazione a quella specifica gara, in tempo utile rispetto all’aggiudicazione.
Quando va fatta
Appena hai la relazione della Mossa 3. Non aspettare l’aggiudicazione provvisoria o la proposta di aggiudicazione: i tempi di risposta degli uffici giudiziari non sono garantiti, e il termine ultimo per avere l’autorizzazione è l’aggiudicazione. Idealmente l’istanza va depositata prima della scadenza delle offerte, così da poter già allegare in gara il provvedimento o almeno la prova del deposito dell’istanza.
Come si esegue
L’istanza è un atto del debitore, depositato telematicamente nel fascicolo della procedura. Il primo passo è individuare correttamente il destinatario: tribunale, se il decreto di apertura non è ancora stato emesso; giudice delegato, se il concordato è già aperto. In questo secondo caso il giudice delegato deve acquisire il parere del commissario giudiziale; conviene quindi trasmettere in anticipo al commissario la documentazione, così che possa esprimersi rapidamente.
Il contenuto dell’istanza deve essere completo e autosufficiente. Includi almeno:
- l’identificazione della gara: stazione appaltante, oggetto, CIG, importo a base d’asta, durata del contratto, termine delle offerte;
- la forma di partecipazione (singola, raggruppamento con indicazione del ruolo, avvalimento);
- l’offerta economica ipotizzata o il range di ribasso;
- la relazione del professionista indipendente, come allegato;
- l’illustrazione della coerenza della commessa con il piano o con la prospettiva di continuità;
- l’indicazione delle garanzie da prestare e di come saranno ottenute;
- la richiesta, se i tempi lo impongono, di una trattazione sollecita, motivata con le date della gara.
Il tribunale o il giudice delegato valutano la partecipazione alla gara come un atto rilevante per la procedura. Poiché in gioco c’è anche l’interesse pubblico all’esecuzione del contratto, l’istanza deve spiegare con particolare cura la capacità di adempimento: non basta dire che la commessa è redditizia, occorre dimostrare che l’impresa la porterà a termine.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta questa istanza partendo da una domanda precisa: che cosa deve leggere il giudice per convincersi che quella commessa rafforza il piano invece di metterlo a rischio?
Gli errori da evitare nell’istanza
Prima di depositare, rileggi l’istanza cercando i difetti più frequenti:
- istanza generica, che chiede di partecipare “alle gare pubbliche del settore” senza individuarle: il giudice è chiamato a valutare la capacità di adempiere un contratto specifico, e un’istanza vaga rende questa valutazione impossibile o la ritarda;
- mancata indicazione del ribasso: senza un’ipotesi di offerta, il giudice non può valutare la sostenibilità economica;
- silenzio sulle garanzie: se non spieghi come otterrai la garanzia provvisoria e quella definitiva, lasci aperto un dubbio sulla concreta possibilità di partecipare e di firmare il contratto;
- silenzio sugli altri impegni: se hai altre commesse in corso o altre istanze pendenti, il giudice deve saperlo, perché le risorse sono le stesse;
- assenza delle date della gara: senza la scadenza delle offerte e la data prevedibile di aggiudicazione, l’ufficio non ha elementi per capire l’urgenza.
Un’istanza che evita questi errori arriva al giudice già “istruita”, e un’istanza istruita è un’istanza che può essere decisa in tempi compatibili con la gara.
La base giuridica
Art. 95, comma 3, CCII per la competenza (tribunale prima del decreto di apertura, giudice delegato dopo, con parere del commissario ove nominato); art. 95, comma 4, CCII per la relazione; art. 94, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023 per il termine finale dell’aggiudicazione. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 maggio 2021, n. 9, ha chiarito che l’autorizzazione può essere rilasciata anche all’impresa che abbia depositato una domanda con riserva, previa valutazione della compatibilità della gara con la prospettiva di continuità aziendale, e che non occorre che al momento dell’aggiudicazione l’impresa sia già stata ammessa al concordato.
Se qualcosa va storto
Il rischio principale è il silenzio dell’ufficio: hai depositato l’istanza, ma il provvedimento non arriva, e l’aggiudicazione si avvicina. In questo caso:
- sollecita formalmente, con un’istanza di trattazione urgente che indichi la data prevista per l’aggiudicazione;
- informa la stazione appaltante, documentando il deposito dell’istanza; non ottieni con questo un rinvio dell’aggiudicazione, ma eviti di apparire reticente;
- verifica con il commissario giudiziale se il suo parere è stato reso.
Secondo rischio: il giudice nega l’autorizzazione. A quel punto la causa di esclusione non è superata e la partecipazione non può proseguire. Valuta con il tuo legale i rimedi esperibili contro il provvedimento e, in parallelo, se la commessa possa essere conseguita in forma diversa (ad esempio come mandante in un raggruppamento, ripresentando una nuova istanza su basi differenti, se i tempi della gara lo consentono).
Check di completamento
- L’istanza è stata depositata all’organo competente secondo lo stato della procedura;
- la relazione del professionista è allegata;
- hai un riscontro (provvedimento, o almeno parere del commissario) prima della data prevedibile di aggiudicazione.
Mossa 5 — Dichiara la tua situazione in gara e comprovala entro l’aggiudicazione
Obiettivo della mossa: rendere alla stazione appaltante dichiarazioni complete e veritiere sulla procedura concorsuale e sull’autorizzazione, e fornirne la prova documentale prima dell’aggiudicazione.
Quando va fatta
La dichiarazione va resa con la documentazione amministrativa, alla scadenza delle offerte. La comprova va fornita al più tardi prima dell’aggiudicazione, ma conviene farla appena hai il provvedimento del giudice, senza aspettare che la stazione appaltante te lo chieda.
Come si esegue
Nel DGUE e nelle dichiarazioni integrative devi dichiarare la tua situazione per quello che è. Non dichiarare di non trovarti in nessuna delle situazioni dell’art. 94 se hai depositato una domanda di concordato: è proprio la reticenza, più ancora della procedura, a esporti a esclusioni e a contestazioni di falsità dichiarativa. Indica invece:
- la procedura (concordato preventivo, eventualmente con riserva), il tribunale e il numero di ruolo;
- la data del deposito della domanda e degli eventuali provvedimenti successivi;
- gli estremi dell’autorizzazione del giudice, se già ottenuta, oppure il deposito dell’istanza e l’impegno a produrre il provvedimento non appena emesso.
Allega, se già disponibili, il provvedimento autorizzativo e la relazione del professionista. Se non sono ancora disponibili, trasmettili appena ottenuti alla stazione appaltante tramite la piattaforma telematica di gara, conservando la ricevuta di trasmissione.
Prima di procedere, assicurati di leggere attentamente il testo del provvedimento del giudice: deve riferirsi a quella gara (o a una categoria di gare in cui quella rientra) e non contenere condizioni che non hai rispettato. Se l’autorizzazione è condizionata, ad esempio, a un ribasso massimo, e tu offri di più, rischi che la stazione appaltante o un concorrente sostengano che l’autorizzazione non copre la tua offerta.
La base giuridica
Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8685, ha affermato che il possesso dell’autorizzazione giudiziale è un requisito di partecipazione che va non soltanto dichiarato ma anche dimostrato alla stazione appaltante nel corso della gara, comunque prima dell’aggiudicazione. La regola del termine finale è oggi scritta nell’art. 94, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023. La disciplina del soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023) può aiutarti se hai dichiarato correttamente il possesso del requisito ma la documentazione prodotta è incompleta; non può aiutarti se il requisito, cioè l’autorizzazione, non esisteva ancora alla data dell’aggiudicazione.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: la stazione appaltante procede all’aggiudicazione più rapidamente del previsto, prima che tu abbia ottenuto l’autorizzazione. In questo scenario la causa di esclusione non è superata. Se il provvedimento del giudice arriva pochi giorni dopo, la tua posizione è molto debole, perché la legge collega il superamento dell’esclusione alla data dell’aggiudicazione. È per questo che le Mosse 3 e 4 vanno anticipate il più possibile.
Secondo imprevisto: hai omesso di dichiarare la procedura, magari perché la domanda è stata depositata dopo la presentazione dell’offerta e non hai aggiornato la dichiarazione. Le dichiarazioni sui requisiti generali devono essere vere per tutta la durata della procedura. Comunica tempestivamente il fatto sopravvenuto alla stazione appaltante e passa subito alla Mossa 7.
Check di completamento
- Le dichiarazioni in gara descrivono con precisione la procedura concorsuale;
- il provvedimento di autorizzazione e la relazione sono stati trasmessi alla stazione appaltante, con ricevuta;
- il contenuto della tua offerta rispetta le eventuali condizioni poste nel provvedimento del giudice.
Mossa 6 — Scegli la forma di partecipazione: da solo, in raggruppamento o con avvalimento
Obiettivo della mossa: strutturare la partecipazione in modo che sia ammessa dalla legge, sostenibile per il piano e convincente per la stazione appaltante.
Quando va fatta
Contestualmente alle Mosse 2 e 3, perché la forma di partecipazione cambia il contenuto della relazione del professionista e dell’istanza al giudice. Una volta depositata l’istanza per la partecipazione singola, cambiare idea e partecipare in raggruppamento significa, quasi sempre, dover chiedere una nuova autorizzazione, con tutto il tempo che ne consegue.
Come si esegue
Hai tre strade. Valutale in quest’ordine, perché vanno dalla più semplice da autorizzare alla più articolata.
Partecipazione singola. È la più semplice da autorizzare, perché il giudice e il professionista valutano un solo soggetto e un solo flusso di cassa. È adatta quando possiedi da solo tutti i requisiti di qualificazione e la commessa ha dimensioni compatibili con la tua struttura attuale. Il limite è evidente: un’impresa in concordato raramente ha, da sola, la solidità finanziaria per commesse grandi rispetto al proprio fatturato.
Partecipazione in raggruppamento temporaneo. L’art. 95, comma 5, CCII, nel testo vigente, consente all’impresa in concordato di concorrere anche riunita in raggruppamento, ma a due condizioni: non deve rivestire la qualità di mandataria e nessuna delle altre imprese del raggruppamento deve essere assoggettata a una procedura concorsuale. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal comma 4: anche in raggruppamento serve la relazione del professionista e, nella fase in cui è richiesta, l’autorizzazione.
Il primo passo è verificare, con visure camerali aggiornate e con una dichiarazione scritta dei partner, che nessuno di loro abbia depositato domande di accesso a procedure concorsuali. Non accontentarti di una rassicurazione verbale: la domanda di concordato con riserva può essere depositata da un giorno all’altro, e la tua posizione in gara dipende anche dalla situazione dei tuoi partner. Poi definisci quote di partecipazione e quote di esecuzione in modo che la tua parte sia coerente con la relazione del professionista. In un raggruppamento verticale, assumere la prestazione secondaria è di regola più facile da giustificare davanti al giudice; in un raggruppamento orizzontale, la quota percentuale deve essere commisurata alle tue reali capacità.
Infine, regola nel mandato collettivo che cosa accade se la tua posizione nella procedura concorsuale peggiora durante l’esecuzione: chi subentra nelle tue prestazioni, come si redistribuiscono i corrispettivi, quali informazioni ti impegni a fornire ai partner. Un raggruppamento che ha previsto questi scenari è più credibile sia per il giudice sia per la stazione appaltante.
Sul ruolo di mandataria parte della dottrina ha discusso se il nuovo Codice dei contratti abbia attenuato il divieto, ma il testo dell’art. 95, comma 5, CCII continua a prevederlo espressamente. Fino a una presa di posizione chiara della giurisprudenza, la scelta prudente è non assumere il ruolo di mandataria.
Avvalimento. Se ti mancano requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale, puoi ricorrere a un’impresa ausiliaria che li presta. Il contratto di avvalimento genera obblighi, spesso anche economici, verso l’ausiliaria: anch’essi devono essere considerati dal professionista e illustrati al giudice. Verifica inoltre che l’ausiliaria non sia a sua volta in una situazione escludente, perché la sua posizione viene controllata dalla stazione appaltante.
La base giuridica
Art. 95, comma 5, CCII (raggruppamenti); disciplina dell’avvalimento e dei raggruppamenti nel d.lgs. 36/2023; art. 97 d.lgs. 36/2023 sulle cause di esclusione dei partecipanti ai raggruppamenti, che consente in alcuni casi la sostituzione o l’estromissione del componente interessato da una causa di esclusione. Sul tema il TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 31 maggio 2024, n. 389, ha ritenuto non viziata un’aggiudicazione a favore di un raggruppamento la cui mandante aveva depositato una domanda di concordato con riserva durante la gara, valorizzando anche la possibilità di assicurare l’esecuzione con modifiche interne al raggruppamento o con l’apporto della mandataria.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: durante la gara una delle imprese partner deposita a sua volta una domanda di concordato. In quel momento la condizione dell’art. 95, comma 5, CCII (“nessuna delle altre imprese… assoggettata a una procedura concorsuale”) rischia di venire meno. Prima di procedere con qualunque altra iniziativa, valuta con il legale la modifica soggettiva del raggruppamento per riduzione, cioè l’estromissione del componente in difficoltà, se i requisiti residui lo consentono.
Secondo imprevisto: la mandataria designata si ritira all’ultimo momento e il raggruppamento ti propone di assumere il ruolo di capofila. Rifiuta, salvo che l’omologa sia già intervenuta e il decreto di omologa non preveda vincoli: in fase di procedura pendente il divieto è espresso, e una scelta frettolosa a ridosso della scadenza può far escludere l’intero raggruppamento, non solo te.
Terzo imprevisto: l’ausiliaria, scoperta la tua procedura concorsuale, chiede di rinegoziare le condizioni o di ritirarsi. Tieni sempre un’alternativa individuata in anticipo e non firmare il contratto di avvalimento con clausole di recesso unilaterale libero.
Check di completamento
- Hai deciso la forma di partecipazione prima di depositare l’istanza al giudice;
- se partecipi in raggruppamento, non sei mandataria e hai la prova scritta che nessun partner è in procedura concorsuale;
- la relazione del professionista considera gli obblighi verso partner o ausiliaria.
Mossa 7 — Gestisci la domanda di concordato che arriva a gara in corso (e i contratti già in esecuzione)
Obiettivo della mossa: evitare che il deposito della domanda di concordato, successivo alla presentazione dell’offerta, si trasformi automaticamente in un’esclusione, e proteggere i contratti pubblici che stai già eseguendo.
Quando va fatta
Se stai per depositare una domanda di concordato e hai offerte pendenti, questa mossa va fatta prima del deposito. Se la domanda è già stata depositata, va fatta subito, il giorno stesso.
Come si esegue
Per le gare in corso. Il primo passo è censire tutte le gare a cui hai partecipato e che non sono ancora aggiudicate. Per ciascuna annota stazione appaltante, CIG, stato della procedura, data prevedibile di aggiudicazione, valore strategico della commessa per il piano. Poi, per ciascuna gara a cui tieni:
- chiedi la relazione del professionista (Mossa 3);
- deposita l’istanza di autorizzazione (Mossa 4), anche cumulativa per più gare se le caratteristiche lo consentono, ma con l’indicazione puntuale di ciascuna;
- comunica alla stazione appaltante il fatto sopravvenuto, aggiornando le dichiarazioni (Mossa 5).
Le gare su cui non riesci a ottenere l’autorizzazione prima dell’aggiudicazione sono, realisticamente, perse. Concentra le risorse su quelle strategiche per il piano: non tutte le commesse meritano lo stesso sforzo, e un’istanza cumulativa troppo ampia rischia di rallentare la decisione del giudice anche sulle gare che contano.
Per i contratti già in esecuzione. Qui la regola è diversa e più favorevole. L’art. 95, comma 1, CCII stabilisce che i contratti in corso di esecuzione con pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato, e che sono inefficaci i patti contrari. L’art. 95, comma 2, CCII aggiunge che il deposito della domanda non impedisce la continuazione dei contratti pubblici se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. L’art. 124, comma 5, d.lgs. 36/2023 richiama espressamente queste regole per le imprese che hanno depositato la domanda, anche con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII. Per i contratti in corso, quindi, non serve un’autorizzazione alla prosecuzione: serve l’attestazione del professionista.
Il secondo passo, per i contratti in corso, è informare il direttore dell’esecuzione o il RUP del deposito della domanda e trasmettere l’attestazione appena disponibile. Un committente che apprende la notizia dalla stampa o dal registro delle imprese tende a reagire in modo difensivo; un committente informato e documentato tende a proseguire.
Il caso della cessione dell’azienda. Se il piano prevede la cessione o il conferimento dell’azienda o di un ramo, ricorda che l’art. 95, comma 2, CCII consente che della continuazione dei contratti benefici anche la società cessionaria o conferitaria, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto. Questo profilo va considerato fin dalla redazione del piano.
La base giuridica
Per le gare: art. 94, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023 e art. 95, commi 3 e 4, CCII. L’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 9 del 27 maggio 2021, ha affermato che la presentazione di una domanda di concordato con riserva non determina di per sé l’esclusione automatica e che la soluzione, che rimette la partecipazione al prudente apprezzamento del tribunale, vale sia quando l’impresa è già in concordato al momento del bando, sia quando la domanda di concordato segue la presentazione dell’offerta. Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715, ha ribadito questi principi, osservando che sono stati recepiti nel nuovo Codice.
Per i contratti in corso: art. 95, commi 1 e 2, CCII; art. 124, comma 5, d.lgs. 36/2023. Il comma 2 dell’art. 95 CCII, nel testo modificato dal correttivo del 2024 (d.lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024), prevede che la continuazione possa riguardare anche il concordato liquidatorio quando il professionista attesta che è necessaria per la migliore liquidazione del patrimonio.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: la stazione appaltante, informata del deposito della domanda, avvia l’esclusione senza attendere l’esito dell’istanza al giudice. Rispondi per iscritto, nel contraddittorio procedimentale, richiamando l’art. 94, comma 5, lett. d), che collega il superamento della causa di esclusione alla data dell’aggiudicazione, e la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria. Allega la prova del deposito dell’istanza.
Secondo imprevisto: un committente pubblico, per un contratto in corso, comunica di voler risolvere il contratto “per effetto della domanda di concordato”. Contesta immediatamente richiamando l’art. 95, comma 1, CCII e trasmetti l’attestazione del professionista prevista dal comma 2. Se l’attestazione non è ancora pronta, chiedi al professionista di predisporla con priorità. Attenzione però: la norma esclude la risoluzione “per effetto della domanda”, non la risoluzione per inadempimento. Se nel frattempo hai ritardi o difformità nell’esecuzione, quelli restano contestabili; la tutela dell’art. 95 non è uno scudo contro i tuoi inadempimenti.
Check di completamento
- Hai un elenco completo di gare pendenti e contratti in esecuzione con committenti pubblici;
- per ogni gara strategica è stata depositata l’istanza di autorizzazione;
- per ogni contratto in corso esiste (o è in lavorazione con priorità) l’attestazione del professionista ed è stata informata la stazione appaltante.
Mossa 8 — Dopo l’omologazione: verifica il decreto, partecipa senza vincoli superflui e difendi l’aggiudicazione
Obiettivo della mossa: sfruttare la maggiore libertà che segue l’omologazione senza esporti all’orientamento minoritario più rigoroso, e sapere come reagire se vieni escluso o se un concorrente impugna la tua aggiudicazione.
Quando va fatta
Appena l’omologazione è intervenuta, e poi ogni volta che partecipi a una nuova gara. La parte sul contenzioso va attivata immediatamente quando ricevi la comunicazione di esclusione o di impugnazione, perché i termini sono brevi.
Come si esegue
Prima verifica: il testo del decreto di omologa. L’orientamento oggi prevalente nella giurisprudenza amministrativa ritiene che, una volta omologato il concordato, l’impresa non abbia più bisogno dell’autorizzazione del giudice né della relazione del professionista per partecipare alle gare, perché la procedura si è chiusa e inizia la fase di esecuzione del piano, sorvegliata dal commissario giudiziale. Questa conclusione ha però un’eccezione: se il decreto di omologa prevede espressamente che la partecipazione a gare pubbliche resti soggetta ad autorizzazione, quel vincolo va rispettato. È ciò che è accaduto nel caso deciso da Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8685, dove la necessità dell’autorizzazione derivava dal decreto di omologazione.
Seconda verifica: come dichiarare. Anche dopo l’omologa dichiara in gara di essere un’impresa in concordato omologato in fase di esecuzione, indicando gli estremi del provvedimento. La trasparenza ti protegge da contestazioni sulla veridicità delle dichiarazioni.
Terza verifica: valuta una cautela documentale. Poiché esiste un orientamento minoritario più rigoroso (vedi sotto), nelle gare di importo rilevante può essere prudente allegare comunque una sintetica relazione sulla capacità di adempimento, anche se non obbligatoria. Non è un requisito, ma rende più difficile per un concorrente sostenere che la stazione appaltante non abbia potuto valutare la tua affidabilità.
Quarta verifica: il rapporto con il commissario giudiziale. Nella fase esecutiva il commissario sorveglia l’adempimento del piano. Tienilo informato delle gare a cui partecipi e delle commesse acquisite: non perché serva il suo consenso, ma perché una commessa che altera in modo significativo i flussi previsti dal piano può incidere sull’esecuzione del concordato, e il commissario deve poterlo riferire al giudice.
Il contenzioso. Se vieni escluso, o se la tua aggiudicazione viene impugnata, il rito è quello speciale degli appalti davanti al TAR. Il termine per il ricorso è di 30 giorni, che decorrono, in linea generale, dalla comunicazione del provvedimento o dalla conoscenza degli atti secondo le regole del rito. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Raccogli subito: provvedimento impugnato, verbali di gara, tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale e all’autorizzazione, la corrispondenza con la stazione appaltante. Contro la sentenza del TAR si può proporre appello al Consiglio di Stato.
Se sei tu a voler impugnare l’aggiudicazione a un concorrente in concordato, verifica con precisione la fase in cui si trovava: se aveva depositato la domanda ma non era ancora omologato, controlla data e contenuto dell’autorizzazione rispetto alla data di aggiudicazione; se era già omologato, verifica se il decreto di omologa imponeva autorizzazioni per le gare.
La base giuridica
Sulla non necessità dell’autorizzazione dopo l’omologa: TAR Toscana, 20 marzo 2023, n. 286; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 24 giugno 2022, n. 4325; Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2022, n. 9147, che ha ricostruito i due orientamenti; già Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2018, n. 3225. In senso opposto, Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2021, n. 4302 e Sez. V, 3 gennaio 2019, n. 69, che, richiamando Cass. civ., Sez. I, ord. 10 gennaio 2018, n. 380, avevano sostenuto che l’omologa non restituisce all’impresa la piena capacità di agire e che la fase esecutiva non è separata dalla procedura.
Sul piano sistematico, Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418, ha chiarito che ciò che esclude l’operatore non è lo stato di crisi in sé, ma l’assenza del provvedimento giudiziale che ne attesti l’affidabilità rispetto al singolo contratto: un giudizio prognostico sul futuro dell’impresa, coerente con la direttiva UE 2019/1023.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: un concorrente impugna la tua aggiudicazione sostenendo che, pur dopo l’omologa, avresti dovuto ottenere l’autorizzazione del giudice delegato. La difesa si costruisce sul testo dell’art. 95 CCII (collocato tra gli effetti della procedura e riferito al periodo successivo al deposito della domanda), sull’espressione “ove predisposto” del comma 4 e sull’orientamento prevalente. Se il decreto di omologa non contiene vincoli, la tua posizione è solida; se li contiene e non li hai rispettati, la posizione è molto più debole.
Secondo imprevisto: il concordato omologato viene risolto o annullato. In tal caso viene meno il presupposto della libera partecipazione e la tua impresa rischia di ricadere in situazioni escludenti ben più gravi. Ogni nuova gara va valutata alla luce di questo rischio, e ogni commessa acquisita deve contribuire, non pesare, sull’adempimento del piano.
Check di completamento
- Hai letto il decreto di omologa e sai se impone autorizzazioni per le gare;
- dichiari in gara lo stato di concordato omologato in esecuzione e tieni informato il commissario;
- in caso di esclusione o impugnazione, hai i 30 giorni del rito appalti segnati in calendario (tenendo conto della sospensione dal 1° al 31 agosto).
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come la tempestività delle mosse cambi l’esito. Non descrivono casi reali dello studio. I tempi degli uffici giudiziari sono ipotetici e possono variare sensibilmente da tribunale a tribunale.
Simulazione 1 — Stessa gara, tre tempistiche diverse
Situazione di partenza comune: un’impresa di manutenzione impiantistica deposita una domanda di concordato con riserva il 3 marzo, dichiarando l’intenzione di proseguire l’attività. Il 10 marzo un’azienda sanitaria pubblica un bando per un servizio di manutenzione triennale con base d’asta di 1.847.300 euro; scadenza offerte 14 aprile; il disciplinare stima l’aggiudicazione entro la fine di maggio.
- Impresa A (mosse 1-4 avviate entro il 20 marzo). Il professionista consegna la relazione il 28 marzo, tenendo conto di un ribasso massimo del 9,4%. L’istanza al tribunale è depositata il 31 marzo. Nell’ipotesi, l’autorizzazione arriva il 22 aprile. L’impresa la trasmette alla stazione appaltante il giorno stesso. Aggiudicazione il 27 maggio: la causa di esclusione è superata, perché l’autorizzazione precede l’aggiudicazione.
- Impresa B (si attiva dopo la scadenza delle offerte). Presenta l’offerta il 14 aprile dichiarando la procedura e “l’impegno a produrre l’autorizzazione”. Chiede la relazione solo il 2 maggio; istanza depositata il 16 maggio; nell’ipotesi l’autorizzazione arriva il 4 giugno. L’aggiudicazione è del 27 maggio: alla data dell’aggiudicazione l’autorizzazione non esiste e la causa di esclusione opera.
- Impresa C (tace la procedura). Dichiara l’assenza di cause di esclusione. La stazione appaltante, in sede di verifica dei requisiti, rileva la procedura: oltre all’esclusione, l’impresa si espone a contestazioni sulla veridicità delle dichiarazioni, con conseguenze che possono riflettersi anche sulle gare successive.
La differenza tra A e B non sta nel merito della commessa, identico, ma in diciotto giorni di ritardo nell’avvio della Mossa 3.
Simulazione 2 — Il ribasso che rompe l’attestazione
Gara per lavori stradali con base d’asta di 963.480 euro. Il conto economico della commessa, a prezzo pieno, prevede costi diretti per 812.600 euro e costi indiretti imputati per 71.900 euro: totale 884.500 euro, margine potenziale 78.980 euro (circa 8,2%).
- Con un ribasso del 6,3%, il ricavo scende a circa 902.781 euro: margine residuo circa 18.281 euro, positivo ma sottile. Il professionista può attestare la capacità di adempimento solo se il piano finanziario copre il fabbisogno iniziale di cassa (ad esempio con un anticipo contrattuale o con una linea dedicata).
- Con un ribasso del 10,5%, il ricavo scende a circa 862.315 euro: margine negativo di circa 22.185 euro. Un’attestazione di conformità al piano diventa difficilmente sostenibile; l’istanza al giudice, fondata su quella relazione, è esposta a un rigetto; e se l’autorizzazione fosse stata ottenuta su un ribasso inferiore, l’offerta al 10,5% potrebbe essere contestata come non coperta dal provvedimento.
La lezione operativa: il ribasso si decide insieme al professionista, prima dell’istanza, non dopo. E il ribasso massimo indicato nell’istanza diventa, di fatto, un limite all’offerta.
Simulazione 3 — Domanda di concordato sopravvenuta con tre gare pendenti
Un’impresa di forniture ha tre offerte pendenti: gara X (base 428.750 euro, aggiudicazione prevista tra 12 giorni), gara Y (base 1.215.900 euro, aggiudicazione prevista tra 55 giorni), gara Z (base 287.340 euro, aggiudicazione prevista tra 90 giorni). Deposita la domanda di concordato con riserva il 6 settembre.
- Chi esegue la Mossa 7 entro una settimana (censimento, relazioni, istanza con indicazione puntuale di ciascuna gara, comunicazione alle stazioni appaltanti) ha concrete possibilità per Y e Z; per X, con soli 12 giorni, la partecipazione è a forte rischio perché difficilmente l’autorizzazione arriverà in tempo.
- Chi lascia passare un mese perde X e, verosimilmente, anche Y; resta solo Z, la commessa di valore minore.
In termini di valore a base d’asta, la differenza tra le due condotte è di 1.215.900 euro di commesse che restano o escono dalla portata dell’impresa. Conviene quindi, quando possibile, scegliere la data di deposito della domanda tenendo conto delle aggiudicazioni imminenti: è una delle ragioni per cui la Mossa 1 va fatta prima del deposito.
Simulazione 4 — Raggruppamento con mandante in concordato
Un raggruppamento verticale partecipa a una gara da 2.394.600 euro: la mandataria esegue la prestazione principale per 1.716.930 euro (71,7%), la mandante in concordato quella secondaria per 677.670 euro (28,3%).
- Se la mandante ottiene l’autorizzazione sulla base di una relazione riferita alla sua quota di 677.670 euro e al suo ruolo di mandante, il raggruppamento resta in gara.
- Se la mandante pretende di assumere il ruolo di mandataria, si scontra con il divieto dell’art. 95, comma 5, CCII.
- Se, durante la gara, anche la mandataria deposita una domanda di concordato, viene meno la condizione che nessun’altra impresa del raggruppamento sia in procedura concorsuale; la via praticabile è valutare la modifica soggettiva per riduzione, se i requisiti residui lo consentono, oppure il ritiro dell’offerta.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. La sequenza è semplice: prima capisci dove sei, poi prepari i numeri, poi chiedi l’autorizzazione al giudice giusto, poi dichiari e documenti tutto prima dell’aggiudicazione. Le scorciatoie (dichiarare “in bonis”, rinviare l’istanza, decidere il ribasso all’ultimo minuto, accettare il ruolo di mandataria) sono le principali cause di esclusione delle imprese in concordato.
Le due date che contano più di tutte sono la data di deposito della domanda di concordato, che fa nascere l’obbligo di autorizzazione, e la data di aggiudicazione, entro cui l’autorizzazione deve esistere. Tutto quello che fai serve a collocare il provvedimento del giudice prima della seconda data.
Dopo l’omologazione il quadro si alleggerisce, ma non diventa automatico: il decreto di omologa va letto, il commissario va tenuto informato e la trasparenza in gara resta la regola.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Fotografia procedurale | Sapere fase e tempi reali | Subito, prima del deposito se possibile | Istanza al giudice sbagliato, tempi sottovalutati |
| 2. Lettura del bando | Individuare clausole critiche | Prima di preparare l’offerta; entro il termine chiarimenti | Dichiarazioni errate, garanzie non ottenibili |
| 3. Relazione del professionista | Attestare conformità e capacità di adempimento | Prima dell’istanza | Autorizzazione negata o contestabile |
| 4. Istanza di autorizzazione | Ottenere il provvedimento | Il prima possibile, idealmente prima della scadenza offerte | Autorizzazione tardiva, esclusione |
| 5. Dichiarazione e comprova | Rendere trasparente e provata la posizione | Con l’offerta; comprova prima dell’aggiudicazione | Esclusione e contestazioni sulle dichiarazioni |
| 6. Forma di partecipazione | Struttura ammessa e sostenibile | Prima dell’istanza | Violazione del divieto di mandataria |
| 7. Domanda sopravvenuta e contratti in corso | Salvare gare pendenti e contratti | Prima del deposito o subito dopo | Gare perse, contestazioni sui contratti in corso |
| 8. Dopo l’omologa e contenzioso | Partecipare senza vincoli superflui, difendersi | Ad ogni gara; ricorso TAR entro 30 giorni | Impugnazioni non fronteggiate, termini scaduti |
Gli scenari di deviazione: tre imprevisti e il piano B
Deviazione 1 — La stazione appaltante accelera
Hai programmato tutto pensando a un’aggiudicazione a fine mese, ma la commissione chiude i lavori in anticipo e la proposta di aggiudicazione arriva quando l’istanza al giudice è ancora pendente.
Piano B. Il primo passo è depositare immediatamente un’istanza di trattazione urgente al giudice, allegando la comunicazione della stazione appaltante che dimostra l’imminenza dell’aggiudicazione. In parallelo, scrivi alla stazione appaltante documentando che l’istanza è stata depositata da tempo e che il provvedimento è atteso; non hai un diritto al rinvio dell’aggiudicazione, ma l’amministrazione, che ha interesse a non dover poi gestire contenziosi, può valutare i propri tempi. Se il provvedimento arriva dopo l’aggiudicazione, la tua posizione è debole: la norma collega la salvezza alla data dell’aggiudicazione. Prendi atto della situazione e sposta le risorse sulla gara successiva, applicando con maggiore anticipo le Mosse 3 e 4.
Come prevenirla. Nelle gare future, deposita l’istanza prima della scadenza delle offerte. Se i tempi del bando non lo consentono, valuta se partecipare: una gara a cui partecipi senza una ragionevole prospettiva di ottenere l’autorizzazione in tempo consuma risorse (garanzia provvisoria, offerta tecnica, costi del professionista) senza produrre risultati.
Deviazione 2 — Hai lasciato scadere un termine
Il caso più frequente è il termine per impugnare un’esclusione davanti al TAR: 30 giorni nel rito appalti, con sospensione feriale solo dal 1° al 31 agosto. Se il termine è scaduto, l’esclusione diventa inoppugnabile.
Piano B. Verifica con il legale se il termine sia davvero decorso: la decorrenza dipende dalla comunicazione e dalla conoscenza degli atti, e non sempre coincide con la data che pensi. Se il termine è effettivamente scaduto, non perdere tempo su quella gara. Concentrati su due cose: preparare una spiegazione documentata dell’esclusione, nel caso altre stazioni appaltanti la considerino in sede di valutazione dell’affidabilità; e ricostruire il calendario delle gare future applicando il piano dalla Mossa 1.
Un secondo termine che si lascia scadere con frequenza è quello della domanda con riserva: se non depositi piano e proposta entro il termine concesso dal tribunale, la domanda diventa improcedibile e con essa cade il presupposto delle autorizzazioni ottenute in prospettiva di continuità. Tieni questo termine nello stesso calendario della gara.
Il calendario di controllo. Per evitare che un termine scada senza che nessuno se ne accorga, crea un unico calendario condiviso tra impresa, legale, commercialista e professionista indipendente, con almeno queste voci: scadenza del termine della domanda con riserva ed eventuale proroga; scadenza delle offerte di ciascuna gara; data prevedibile di aggiudicazione; data di deposito dell’istanza e data attesa del provvedimento; termine di 30 giorni per eventuali ricorsi, con l’avvertenza della sospensione dal 1° al 31 agosto. Ogni voce deve avere un responsabile con nome e cognome.
Deviazione 3 — Un documento è irreperibile o il professionista non firma
Ti accorgi a pochi giorni dalla scadenza delle offerte che manca un documento essenziale: il decreto di apertura non ti è stato trasmesso, oppure il professionista indipendente non è disponibile a firmare la relazione nei tempi o non condivide le tue ipotesi.
Piano B. Per i provvedimenti giudiziari, chiedi al legale l’estrazione dal fascicolo telematico: i provvedimenti risultano dagli atti della procedura. Per la relazione, valuta con il legale se sia possibile incaricare un diverso professionista indipendente in possesso dei requisiti, fornendogli tutto il materiale già preparato. Se il disaccordo del professionista riguarda il merito (il ribasso è insostenibile), non cercare un altro professionista più accomodante: rivedi l’offerta. Un’autorizzazione ottenuta su numeri fragili ti espone a contestazioni in gara e, peggio, a difficoltà di esecuzione che possono compromettere l’intero piano concordatario.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la Mossa 4 (istanza) prima della Mossa 3 (relazione)? Puoi depositare un’istanza che annuncia la relazione, ma l’art. 95, comma 4, CCII lega l’autorizzazione al previo deposito della relazione. In pratica il giudice difficilmente decide senza: depositare un’istanza incompleta serve solo a far emergere la richiesta nel fascicolo, non a ottenere il provvedimento.
Ho depositato una domanda con riserva: devo aspettare l’ammissione al concordato per chiedere l’autorizzazione? No. L’Adunanza Plenaria (sentenza n. 9/2021) ha chiarito che l’autorizzazione può essere rilasciata anche all’impresa che ha depositato una domanda con riserva e che non occorre che, all’aggiudicazione, l’impresa sia già ammessa al concordato. Conta che la domanda esprima chiaramente una prospettiva di continuità aziendale.
Un’autorizzazione può valere per più gare? L’istanza può riguardare più gare, purché ciascuna sia identificata e valutata (oggetto, importo, ribasso, risorse). Un’autorizzazione generica a “partecipare a gare pubbliche” è più esposta a contestazioni, perché la legge ragiona sul singolo contratto e sulla capacità di adempierlo.
Dopo l’omologa devo ancora dichiarare di essere in concordato? Sì, dichiara lo stato di concordato omologato in esecuzione con gli estremi del provvedimento. L’orientamento prevalente ritiene che non servano autorizzazione e relazione, salvo diversa previsione del decreto di omologa; la trasparenza evita contestazioni sulla veridicità delle dichiarazioni.
Il concordato liquidatorio mi consente di partecipare a nuove gare? Il CCII consente, a certe condizioni, la prosecuzione dei contratti in corso anche nel concordato liquidatorio (art. 95, comma 2, quando la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione del patrimonio). Per le nuove gare, invece, il giudice valuta la compatibilità con la prospettiva della procedura: una nuova commessa pluriennale si concilia difficilmente con un piano che punta a liquidare. Per le nuove gare la prospettiva naturale è il concordato in continuità.
Se un concorrente in concordato vince la gara senza autorizzazione, posso impugnare? Sì. Se alla data dell’aggiudicazione l’autorizzazione mancava, l’aggiudicazione è impugnabile davanti al TAR entro 30 giorni, nel rispetto delle regole sulla decorrenza del termine. Prima di agire, verifica però la fase in cui si trovava il concorrente: se il concordato era già omologato, secondo l’orientamento prevalente l’autorizzazione non era necessaria.
Se il giudice mi autorizza, la stazione appaltante può comunque escludermi per il concordato? Per la causa di esclusione legata alla procedura concorsuale, no: l’art. 94, comma 5, lett. d), stabilisce che l’esclusione non opera se l’autorizzazione è intervenuta entro l’aggiudicazione. Restano però tutte le altre verifiche sui requisiti generali e speciali: regolarità contributiva, assenza di illeciti professionali gravi, requisiti di capacità. L’autorizzazione supera un ostacolo, non tutti.
Devo informare la stazione appaltante del deposito dell’istanza anche se il provvedimento non è ancora arrivato? È consigliabile. La stazione appaltante deve sapere che la tua posizione è in via di regolarizzazione e che il provvedimento è atteso; questo riduce il rischio che la tua situazione emerga solo in sede di verifica, con l’apparenza di una reticenza.
Il commissario giudiziale può opporsi alla mia partecipazione? Dopo il decreto di apertura il giudice delegato decide acquisito il parere del commissario. Il parere non è vincolante per legge, ma pesa: un parere negativo ben motivato rende difficile ottenere l’autorizzazione. Per questo la Mossa 4 prevede di coinvolgere il commissario in anticipo, fornendogli la stessa documentazione destinata al giudice.
Posso partecipare come ausiliaria in un avvalimento a favore di un’altra impresa? Prestare requisiti a un’altra impresa significa assumere obblighi verso di essa e, indirettamente, verso la stazione appaltante. Si tratta di un impegno che incide sul patrimonio e sull’attività dell’impresa in concordato e che va quindi valutato con il professionista e, nella fase in cui è richiesto, sottoposto al giudice. Non trattarlo come un atto neutro.
Che cosa succede se il concordato viene dichiarato improcedibile dopo che ho vinto la gara? Il venir meno della procedura in prospettiva di continuità può aprire scenari ben più gravi, inclusa la liquidazione giudiziale, con effetti sul contratto disciplinati dall’art. 124 d.lgs. 36/2023 e dal CCII. È uno dei motivi per cui ogni gara deve essere coerente con un piano realistico: vincere una commessa che il piano non riesce a sostenere non protegge l’impresa, la espone.
La garanzia provvisoria è un problema reale? Spesso sì. Gli intermediari valutano il rischio dell’impresa e una procedura concorsuale pendente pesa sulla decisione. Per questo la Mossa 2 prevede di chiedere subito una risposta scritta: senza garanzia l’offerta non è ammissibile, a prescindere dall’autorizzazione del giudice.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono organizzati in base alla mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riformulati in parole nostre; per l’esatta portata di ciascuna decisione è sempre necessario leggere il testo integrale.
A sostegno delle Mosse 1, 4 e 7 (autorizzazione entro l’aggiudicazione, anche con domanda con riserva)
1. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 maggio 2021, n. 9. Principio: la domanda di concordato con riserva non è di per sé causa di esclusione automatica; la partecipazione alla gara va autorizzata dal tribunale e l’autorizzazione deve intervenire entro l’aggiudicazione, senza che a quella data l’impresa debba essere già ammessa al concordato in continuità. La regola vale sia se la domanda precede il bando sia se segue l’offerta. Rilevanza: è la pronuncia che apre la “finestra temporale” su cui è costruito tutto il piano.
2. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715. Principio: conferma i principi dell’Adunanza Plenaria e rileva che sono stati recepiti nell’art. 94, comma 5, lett. d), del d.lgs. 36/2023. Rilevanza: collega la giurisprudenza formatasi sul vecchio Codice al testo oggi vigente.
3. Consiglio di Stato, Sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418. Principio: a escludere non è lo stato di crisi in quanto tale, ma la mancanza del provvedimento giudiziale che, attraverso un giudizio prognostico, attesti l’affidabilità dell’impresa rispetto allo specifico contratto; la scelta è coerente con la direttiva UE 2019/1023. La causa di esclusione riguarda l’operatore economico che partecipa alla gara. Rilevanza: spiega la logica della norma e aiuta a costruire istanze al giudice centrate sul singolo contratto.
A sostegno delle Mosse 3 e 5 (relazione del professionista, dichiarazione e comprova)
4. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8685. Principio: l’autorizzazione giudiziale, quando necessaria, è un requisito di partecipazione da dichiarare e anche da dimostrare alla stazione appaltante prima dell’aggiudicazione; la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9/2021 non ha eliminato la necessità della relazione del professionista. Nel caso deciso l’obbligo di autorizzazione derivava dal decreto di omologa. Rilevanza: fonda la Mossa 5 e la verifica del decreto di omologa nella Mossa 8.
5. Consiglio di Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5966. Principio: nel regime della legge fallimentare, la relazione del professionista non era un adempimento alternativo all’autorizzazione del giudice, ma un requisito ulteriore da aggiungere a essa. Rilevanza: radice storica del rapporto tra relazione e autorizzazione, oggi espresso dall’art. 95, comma 4, CCII.
6. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540. Principio: il soccorso istruttorio può operare anche in sede di comprova quando il concorrente, che aveva dichiarato un requisito posseduto, produce documentazione incompleta o inidonea. Rilevanza: delimita lo spazio del soccorso istruttorio nella Mossa 5: integra la prova, non crea un requisito mancante.
A sostegno della Mossa 6 (raggruppamenti e domanda sopravvenuta)
7. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 31 maggio 2024, n. 389. Principio: ritenuta legittima l’aggiudicazione a un raggruppamento la cui mandante aveva depositato domanda di concordato con riserva durante la gara; la sentenza ha richiamato anche la possibilità di garantire l’esecuzione con modifiche interne al raggruppamento o con l’apporto della mandataria, e ha ribadito che dopo l’omologa l’autorizzazione non è più richiesta. Rilevanza: utile nella gestione delle crisi sopravvenute all’interno dei raggruppamenti.
A sostegno della Mossa 8 (dopo l’omologazione)
8. TAR Toscana, 20 marzo 2023, n. 286. Principio: autorizzazione del giudice e relazione del professionista servono nel periodo tra deposito della domanda e omologazione; dopo l’omologa, che chiude la procedura e apre la fase di esecuzione sotto la sorveglianza del commissario, non sono più necessarie, salvo diversa previsione del decreto di omologa. Rilevanza: è la base della partecipazione “alleggerita” dopo l’omologa.
9. Consiglio di Stato, Sez. III, 27 ottobre 2022, n. 9147. Principio: ricostruisce i due orientamenti contrapposti e aderisce a quello che limita l’obbligo di autorizzazione alla fase compresa tra deposito della domanda e omologazione. Rilevanza: è il riferimento per inquadrare il contrasto quando un concorrente sostiene la tesi opposta.
10. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 24 giugno 2022, n. 4325. Principio: l’impresa in concordato omologato non ha bisogno di ulteriori autorizzazioni del giudice delegato o del tribunale per partecipare alle gare, poiché il ruolo degli organi della procedura si riduce al controllo tramite il commissario giudiziale. Rilevanza: conferma dell’orientamento prevalente nella giurisprudenza di primo grado.
11. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 maggio 2018, n. 3225. Principio: con l’omologa del concordato in continuità l’impresa supera le limitazioni operative proprie della procedura; imporre obblighi documentali privi di finalità pratica dopo l’omologa contrasterebbe con la tassatività delle cause di esclusione. Rilevanza: precedente storico della tesi oggi prevalente.
12. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 giugno 2021, n. 4302 (orientamento opposto). Principio: l’omologazione non restituisce all’impresa la piena capacità di agire, che si recupera solo con l’accertamento dell’esecuzione del piano; in assenza di autorizzazione desumibile dall’omologa, il giudice delegato dovrebbe autorizzare la partecipazione. In questo senso anche Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2019, n. 69. Rilevanza: va conosciuto per prevenire le contestazioni e per decidere quando adottare cautele documentali anche dopo l’omologa.
13. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 10 gennaio 2018, n. 380. Principio: la chiusura del concordato dopo l’omologa non comporta, salvo integrale esecuzione, la piena disponibilità del patrimonio, che resta vincolato agli obblighi della proposta omologata sotto la sorveglianza del commissario. Rilevanza: è il fondamento civilistico su cui si è appoggiato l’orientamento amministrativo più rigoroso; spiega perché, nelle gare importanti, una cautela documentale dopo l’omologa può avere senso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Un’impresa in concordato che vuole restare sul mercato pubblico ha bisogno di qualcuno che tenga insieme il calendario della procedura concorsuale e quello della gara. È esattamente il lavoro che svolgiamo, con strumenti concreti.
- Ricostruiamo la tua posizione procedurale esaminando domanda, decreti e provvedimenti del fascicolo, e ti diciamo con precisione se l’istanza va al tribunale o al giudice delegato.
- Analizziamo bando e disciplinare individuando le clausole che interagiscono con la procedura concorsuale e predisponiamo, se utile, le richieste di chiarimento alla stazione appaltante.
- Costruiamo con te il conto economico e il piano finanziario della commessa, insieme ai commercialisti dello staff, così che il professionista indipendente lavori su numeri solidi.
- Coordiniamo il lavoro con il professionista indipendente, trasmettendogli in modo ordinato bando, offerta, piano e flussi di cassa, nel pieno rispetto della sua indipendenza.
- Redigiamo e depositiamo l’istanza di autorizzazione, completa di allegati e, quando i tempi lo richiedono, di richiesta motivata di trattazione urgente.
- Curiamo il dialogo con il commissario giudiziale, anticipandogli la documentazione necessaria al parere.
- Predisponiamo le dichiarazioni di gara relative alla procedura concorsuale e trasmettiamo la comprova dell’autorizzazione alla stazione appaltante.
- Verifichiamo la composizione dei raggruppamenti e il rispetto dei limiti dell’art. 95, comma 5, CCII, controllando la posizione delle imprese partner.
- Difendiamo i contratti pubblici in corso di esecuzione contro tentativi di risoluzione legati al deposito della domanda, facendo valere l’art. 95, commi 1 e 2, CCII.
- Seguiamo il contenzioso contro esclusioni o aggiudicazioni illegittime davanti al TAR e, in appello, davanti al Consiglio di Stato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questo articolo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è una qualifica costruita proprio sul risanamento delle imprese in difficoltà e sulla valutazione della sostenibilità della prosecuzione dell’attività, cioè sulla stessa domanda a cui deve rispondere chi chiede di partecipare a una gara durante il concordato. Accanto a essa, la qualifica di cassazionista consente di seguire l’eventuale contenzioso sull’esclusione o sull’aggiudicazione fino al Consiglio di Stato.
Questo significa continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la stessa linea impostata nell’istanza al giudice è quella che viene difesa davanti al TAR e, se necessario, in appello, senza passaggi di consegne tra professionisti diversi che rischiano di disperdere informazioni.
Su ogni pratica lavora uno staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti sullo stesso caso, perché in questa materia il diritto e i numeri non si possono separare. Un’istanza al giudice ben scritta su un piano finanziario debole non regge; un piano finanziario solido presentato con un’istanza incompleta rischia di non arrivare in tempo.
Chiusura
Partecipare a una gara pubblica mentre l’impresa è in concordato non è un controsenso: è spesso uno dei modi con cui il piano di risanamento si realizza davvero. La legge lo consente, ma pretende che tu dimostri, gara per gara, di essere in grado di eseguire il contratto, e che lo dimostri entro un momento preciso. Ogni mossa fatta prima dell’aggiudicazione è un’opportunità conservata; ogni mossa rimandata oltre quella data è una gara che si chiude.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente all’incrocio tra le competenze dell’Avv. Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per impostare la compatibilità tra commessa e piano, quella di avvocato cassazionista per difendere la partecipazione fino al Consiglio di Stato, e il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per dare solidità ai numeri su cui giudice e professionista indipendente dovranno pronunciarsi. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i tempi della gara e costruiremo con te la strategia più adatta.
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