Proposta Di Concordato Da Parte Del Debitore: Limiti Temporali E Risorse Esterne Obbligatorie

Il patto operativo: questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire

Se la tua impresa è finita in liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) e stai pensando di chiudere la procedura con un concordato proposto da te, sappi subito una cosa: la legge non ti tratta come tratta un creditore o un investitore esterno. Ti mette davanti a due paletti precisi, scritti nell’art. 240 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Il primo è temporale: non puoi presentare la proposta prima che sia passato un anno dalla sentenza di apertura, e non puoi più presentarla quando sono trascorsi due anni dal decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo. Il secondo è economico: la tua proposta è ammissibile solo se porta risorse nuove che fanno crescere il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.

Sono due condizioni che non si negoziano. Non c’è giudice che possa “chiudere un occhio” su una proposta arrivata un giorno troppo presto o un giorno troppo tardi, né su un apporto che si ferma al 9,8%. Per questo le pagine che seguono non sono una lezione di diritto fallimentare: sono una sequenza di otto mosse, ciascuna con un obiettivo, una finestra temporale, i passaggi concreti, la norma su cui poggia, il piano B se qualcosa si inceppa e un check da superare prima di andare avanti.

La promessa è semplice: se esegui le mosse nell’ordine giusto e nei tempi giusti, arriverai al deposito con una proposta che rispetta entrambi i limiti e che i creditori possono davvero valutare.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato nella liquidazione giudiziale sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa propria dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la capacità di leggere i numeri dell’attivo e i rapporti con banche e Fisco garantita dal coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; e la possibilità, da avvocato cassazionista, di difendere la proposta in tutti i gradi, dal reclamo contro l’omologazione fino alla Corte di Cassazione. Quando poi il debitore non è un’impresa soggetta a liquidazione giudiziale, entra in gioco l’esperienza di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, che consente di indicarti lo strumento giusto se l’art. 240 non è la tua strada.

📩 Hai una liquidazione giudiziale aperta e vuoi sapere se sei già dentro la finestra per proporre il concordato? Scrivici subito: tutti i recapiti dello studio li trovi in fondo a questa pagina.


La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Il piano funziona solo se parti dalla mossa giusta: chi comincia dalla scrittura della proposta senza aver fissato le date rischia di lavorare settimane su un documento che il giudice delegato non potrà nemmeno trasmettere ai creditori. Rispondi con sincerità a queste quattro domande.

Domanda 1 — Sei davvero in liquidazione giudiziale, o in un’altra procedura? L’art. 240 CCII riguarda il concordato dentro la liquidazione giudiziale. Se invece sei un imprenditore che non è ancora stato dichiarato insolvente con sentenza, la strada è il concordato preventivo (art. 84 CCII), che per la versione liquidatoria ha regole diverse: risorse esterne che aumentino di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e soddisfazione dei chirografari non inferiore al 20%. Se sei un imprenditore minore, un professionista o un imprenditore agricolo sovraindebitato, lo strumento è il concordato minore (art. 74 CCII), dove nella versione non in continuità basta un apporto esterno che incrementi “in misura apprezzabile” l’attivo, senza una percentuale fissa. Se sei in una procedura dichiarata sotto la vecchia legge fallimentare, attenzione: la Cassazione ha chiarito che il concordato proposto oggi in un fallimento dichiarato prima del Codice della crisi resta regolato dalla legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2819). In quel caso il riferimento è l’art. 124 l. fall., che contiene limiti temporali analoghi.

Domanda 2 — Conosci le due date chiave della tua procedura? Ti servono la data della sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale e la data del decreto con cui il giudice delegato ha reso esecutivo lo stato passivo. Se non le hai sotto mano, la mossa 1 serve proprio a recuperarle. Se lo stato passivo non è ancora stato reso esecutivo, il termine finale dei due anni non ha ancora iniziato a correre.

Domanda 3 — Chi presenta la proposta? Se la presenti tu (persona fisica o società in liquidazione giudiziale), oppure una società di cui sei socio, oppure una società sottoposta al tuo stesso controllo, valgono i limiti dell’art. 240. Se la presenta un creditore o un terzo davvero estraneo, quei limiti non si applicano. La distinzione sembra banale, ma è il punto su cui si giocano molte contestazioni: lo vedrai nella mossa 2.

Domanda 4 — Hai già individuato chi metterà le risorse nuove, e quanto? Il dieci per cento si calcola sul valore dell’attivo della procedura. Se non sai quanto vale quell’attivo, non sai nemmeno quanto devi portare. Se hai un nome (un familiare, un investitore, un socio, una banca) ma nessun impegno scritto e garantito, sei alla mossa 3 o 4, non alla 5.

Tabella di orientamento

La tua situazioneParti dalla mossa
Non conosci le date di apertura e di esecutività dello stato passivoMossa 1 – Fissa la finestra temporale
Conosci le date ma la proposta sarà presentata da una società collegata o da un “amico”Mossa 2 – Verifica la legittimazione
Sei nella finestra ma non sai quanto vale l’attivo della proceduraMossa 3 – Misura l’attivo
Conosci l’attivo ma l’apporto non è formalizzato né garantitoMossa 4 – Blinda le risorse esterne
Hai date, legittimazione e risorse certeMossa 5 – Costruisci la proposta
Hai già una proposta scritta e devi depositarlaMossa 6 – Deposito e vaglio
La proposta è stata comunicata ai creditoriMossa 7 – Gestisci il voto
Il voto è chiuso o ci sono opposizioniMossa 8 – Omologazione ed esecuzione
Non sei in liquidazione giudizialeRileggi la Domanda 1: lo strumento è diverso

Il confronto che devi avere chiaro prima di partire

StrumentoChi proponeLimite temporale per il debitoreRisorse esterne
Concordato nella liquidazione giudiziale (art. 240 CCII)Creditori, terzi, debitore e società collegateNon prima di 1 anno dall’apertura; non oltre 2 anni dall’esecutività dello stato passivoObbligatorie solo se propone il debitore (o società collegate): almeno +10% del valore dell’attivo
Concordato preventivo liquidatorio (art. 84, co. 4, CCII)Solo il debitoreNessuna “finestra” analoga: la domanda precede l’apertura della liquidazioneAlmeno +10% dell’attivo disponibile alla domanda e almeno 20% ai chirografari
Concordato minore non in continuità (art. 74, co. 2, CCII)Solo il debitore sovraindebitato (non consumatore)Nessuna finestra analogaIncremento “apprezzabile” dell’attivo, senza soglia percentuale

Non passare oltre finché non sai in quale riga della tabella ti trovi: ogni riga ha regole proprie e confonderle è il primo modo per vedersi dichiarare inammissibile la proposta.


Mossa 1 — Fissa la finestra temporale: le due date che decidono tutto

Obiettivo della mossa: individuare con certezza il primo e l’ultimo giorno utile per depositare la tua proposta, e segnarli dove non potrai dimenticarli.

Quando va fatta

Subito. Questa mossa non ha un “momento giusto”: va eseguita il giorno stesso in cui ti viene in mente l’idea del concordato. Il motivo è che la finestra non si apre e si chiude in base a quando sei pronto tu, ma in base a due atti della procedura che sono già avvenuti (la sentenza) o che avverranno a prescindere dalla tua volontà (il decreto sullo stato passivo).

Tieni presente un dettaglio che molti sottovalutano: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non ti aiuta. L’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti regolati dal Codice della crisi, e in ogni caso il limite dei due anni non è un termine processuale da “allungare”: è una condizione che stabilisce se sei ancora legittimato a proporre. Se il tuo ultimo giorno cade a metà agosto, è a metà agosto che scade.

Come si esegue

  1. Recupera la sentenza di apertura. È pubblicata e iscritta nel registro delle imprese; il curatore ne ha copia e la data è riportata in ogni sua comunicazione ai creditori. Annota la data di deposito della sentenza.
  2. Recupera il decreto di esecutività dello stato passivo. È il decreto con cui il giudice delegato, chiusa l’udienza di verifica dei crediti tempestivi, rende esecutivo lo stato passivo. Il curatore lo comunica a tutti i creditori. Se ci sono state più udienze (ad esempio per le domande tardive), lavora sulla data del primo decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo dei crediti tempestivi: è la lettura più prudente e quella che ti mette al riparo da contestazioni.
  3. Calcola l’apertura della finestra. Aggiungi un anno alla data della sentenza. La legge dice che il debitore non può proporre “se non dopo il decorso” di un anno: per prudenza, considera utile il giorno successivo alla scadenza dell’anno.
  4. Calcola la chiusura della finestra. Aggiungi due anni alla data del decreto di esecutività dello stato passivo. Quello è l’ultimo giorno: non usarlo. Fissa una tua scadenza interna almeno 60 giorni prima, perché le mosse 3, 4 e 5 richiedono tempo e documenti che non dipendono solo da te.
  5. Scrivi le date in una scheda. Data sentenza, data apertura finestra, data decreto stato passivo, data chiusura finestra, tua scadenza interna. Consegnala a chi ti assiste.

Gli scenari possibili

SituazioneEffetto sulla finestra
Stato passivo esecutivo prima che sia passato un anno dall’aperturaLa finestra si apre a un anno dalla sentenza e si chiude a due anni dal decreto
Stato passivo non ancora esecutivo dopo un anno dall’aperturaPuoi già proporre (dopo l’anno); il termine finale non ha iniziato a correre
Sono passati più di due anni dal decreto di esecutivitàNon puoi più proporre tu, né le società a te collegate
Non è ancora passato un anno dall’aperturaDevi attendere: una proposta depositata ora è inammissibile

Se la proposta arriva prima che lo stato passivo sia esecutivo, c’è una condizione ulteriore: la contabilità deve essere stata tenuta e i dati disponibili devono consentire al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato. Se la tua contabilità è lacunosa, proporre “presto” può essere impossibile anche dentro la finestra.

La base giuridica

L’art. 240, comma 1, CCII stabilisce che la proposta del debitore, delle società cui partecipa e di quelle sottoposte a comune controllo non può essere presentata prima che sia decorso un anno dalla sentenza di apertura e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Lo stesso comma consente a creditori e terzi di proporre anche prima dell’esecutività dello stato passivo, alle condizioni sulla contabilità appena viste. La ratio è chiara: per il primo anno la gestione del patrimonio è sottratta al debitore, che non deve poter interferire subito con la liquidazione; dopo due anni dall’accertamento del passivo, la procedura deve poter arrivare alla fine senza essere rimessa in discussione da chi l’ha subita.

La Cassazione, interpretando l’analoga norma della legge fallimentare, ha spiegato che il limite ha natura soggettiva: riguarda solo il debitore e i soggetti a lui correlati, non gli altri proponenti (Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9411). Questo significa due cose per te: che un terzo potrà proporre anche quando tu non potrai più, e che il tribunale guarderà con attenzione se quel “terzo” sei in realtà tu.

Se qualcosa va storto

Hai scoperto di essere fuori finestra per pochi giorni. Non esiste rimessione in termini: il limite non è un termine processuale. Le strade realistiche sono due. Se sei prima dell’apertura della finestra, aspetta e usa il tempo per le mosse 3 e 4. Se sei oltre la chiusura, l’unica via è che la proposta provenga da un soggetto realmente terzo (un investitore, un creditore), con tutte le cautele della mossa 2.

Non riesci a ottenere copia del decreto sullo stato passivo. Chiedi al curatore una comunicazione scritta con la data; in alternativa, la cancelleria del tribunale può rilasciare copia degli atti a chi vi ha interesse. Non stimare la data “a memoria”.

Check di completamento

  • Hai la data della sentenza di apertura e la data del decreto di esecutività dello stato passivo, entrambe documentate.
  • Hai calcolato apertura e chiusura della finestra e fissato una scadenza interna di sicurezza.
  • Sai se la tua contabilità consente una proposta prima dell’esecutività dello stato passivo.

Mossa 2 — Verifica chi è il proponente: tu, una società collegata o un terzo vero

Obiettivo della mossa: stabilire con precisione a quale categoria appartiene chi firmerà la proposta, perché da questo dipende se si applicano i limiti temporali e l’obbligo del dieci per cento.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1, e comunque prima di qualsiasi contatto formale con il curatore. Una volta depositata la proposta, il proponente non si cambia senza ricominciare da capo.

Come si esegue

  1. Individua il debitore in senso tecnico. Se la liquidazione giudiziale riguarda una società, il debitore è la società. La proposta della società deve essere deliberata dagli organi competenti secondo le regole sulle società in liquidazione giudiziale (art. 265 CCII); la Cassazione ha precisato che queste formalità interne riguardano la società debitrice e non si estendono al terzo proponente, che interviene dall’esterno (Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2819). Se sei un imprenditore individuale, il debitore sei tu.
  2. Mappa le società collegate. Elenca tutte le società di cui il debitore è socio (anche con piccole partecipazioni: la legge parla di società “cui egli partecipi”, senza soglie) e tutte le società sottoposte a comune controllo con il debitore. Ognuna di queste, se propone, è trattata come il debitore.
  3. Valuta i soggetti “di confine”. Familiari, soci persone fisiche della società debitrice, ex amministratori, società costituite di recente da persone vicine al debitore. La norma non li nomina espressamente, ma il tribunale verifica chi sia il vero proponente: se emerge che il terzo è solo lo schermo del debitore, la proposta può essere trattata come proveniente dal debitore, con tutto ciò che ne consegue in termini di finestra e di dieci per cento.
  4. Decidi la strategia. Se il proponente è il debitore o una società collegata, il piano prosegue con le mosse 3 e 4 (misura dell’attivo e risorse esterne obbligatorie). Se il proponente è un terzo genuinamente estraneo, i due vincoli dell’art. 240 non si applicano, ma resta tutto il resto: parere del curatore, voto, omologazione.
  5. Documenta l’indipendenza del terzo. Se scegli la via del terzo, raccogli fin da ora gli elementi che ne dimostrano l’autonomia: assetti proprietari, provenienza dei fondi, assenza di accordi di retrocessione con il debitore.

La base giuridica

L’art. 240, comma 1, CCII estende i limiti alla proposta “del debitore, di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo”. La Cassazione ha chiarito che il limite temporale ha connotazione soggettiva e colpisce solo il debitore e le parti correlate (Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9411). Sul piano del voto, le Sezioni Unite hanno escluso dal voto e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la proponente, ne sono controllate o sono sottoposte a comune controllo, perché portatrici di un interesse in conflitto con quello della massa (Cass. civ., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17186): un principio che oggi trova riscontro nelle regole sul voto dell’art. 243 CCII e che devi tenere presente fin d’ora, perché i crediti delle società del tuo gruppo potrebbero non contare.

Se qualcosa va storto

Il curatore contesta che il terzo sia davvero terzo. È lo scenario più delicato. Rispondi con documenti, non con dichiarazioni: provenienza dei fondi, assenza di patti occulti, interessi economici propri del terzo. Se la contestazione è fondata, valuta subito se sei ancora nella finestra e se puoi riformulare la proposta come proposta del debitore con apporto del dieci per cento.

Una società collegata è anche creditrice e contava di votare. Rifai i conti delle maggioranze senza quel voto. Se senza di esso la proposta non passa, il problema non è il voto: è la proposta, che va resa più conveniente per gli altri creditori.

Check di completamento

  • Sai con certezza se il proponente è il debitore, una società collegata o un terzo genuino.
  • Hai l’elenco delle società partecipate e sotto comune controllo, e sai quali crediti di queste non voteranno.
  • Se il proponente è la società debitrice, sai quale organo deve deliberare la proposta.

Mossa 3 — Misura l’attivo: la base su cui si calcola il dieci per cento

Obiettivo della mossa: conoscere il valore dell’attivo della liquidazione giudiziale con un grado di precisione sufficiente a dimensionare l’apporto, con un margine di sicurezza.

Quando va fatta

Appena chiusa la mossa 2, e comunque almeno 90-120 giorni prima della tua scadenza interna. Il valore dell’attivo si muove durante la procedura: vendite, transazioni, esiti di azioni giudiziali lo fanno salire o scendere. Più ti avvicini al deposito, più la stima deve essere aggiornata.

Come si esegue

  1. Chiedi i documenti della procedura. L’inventario, le perizie di stima dei beni, il programma di liquidazione con le sue integrazioni, i rapporti periodici del curatore. Come debitore hai titolo per accedere agli atti che ti riguardano; se qualcosa non ti viene fornito, chiedilo per iscritto.
  2. Separa l’attivo in tre colonne. Attivo già realizzato (denaro incassato dalla procedura), attivo da realizzare con stima affidabile (immobili periziati, crediti verso clienti solvibili), attivo incerto (azioni revocatorie, azioni di responsabilità, crediti contestati).
  3. Costruisci tre valori. Uno minimo (solo le prime due colonne a valori prudenziali), uno medio (aggiungi una stima ragionevole dell’attivo incerto), uno massimo (tutte le colonne a valori pieni).
  4. Dimensiona l’apporto sul valore più alto plausibile, non sul minimo. La legge parla di risorse che incrementino “il valore dell’attivo” di almeno il dieci per cento. Non indica un criterio di calcolo dettagliato: la scelta prudente è ragionare sul valore che il curatore e il giudice delegato potrebbero ritenere corretto, e poi aggiungere un margine. Un apporto calcolato al 10,1% di una stima ottimistica per te è un apporto al 9% di una stima realistica: e il 9% significa inammissibilità.
  5. Verifica le spese e le prededuzioni. Non incidono sul calcolo del dieci per cento, ma incidono su quanto arriverà davvero ai creditori e quindi sulla convenienza della proposta, che sarà valutata nel voto (mossa 7).
  6. Fissa la cifra obiettivo. Ti suggeriamo di non stare sotto il 12-15% del valore massimo plausibile, se le risorse lo consentono. Il margine ti protegge da aggiornamenti della stima durante l’iter.

Come leggere i documenti del curatore senza farti ingannare dai numeri

Prima di procedere con il calcolo, assicurati di sapere che cosa stai guardando. I documenti della procedura usano valori diversi per finalità diverse, e confonderli è il modo più rapido per sbagliare la base del dieci per cento.

L’inventario fotografa i beni rinvenuti all’apertura, spesso con valori di massima. È il punto di partenza, non quello di arrivo: dopo l’inventario arrivano le perizie, le vendite, le transazioni.

Le perizie di stima indicano il valore di mercato dei beni, talvolta accompagnato da un valore di pronto realizzo più basso. Per dimensionare l’apporto, chiediti quale dei due il curatore userà nel suo parere: se usa il valore di mercato, la tua base è più alta.

Il programma di liquidazione indica come e quando il curatore intende vendere e quali azioni intende promuovere. È lì che trovi l’attivo “futuro”: revocatorie, azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, recupero di crediti. Se il programma prevede un’azione di responsabilità con una stima di recupero, quella stima entrerà probabilmente nella valutazione dei “presumibili risultati della liquidazione” che il curatore deve esprimere ai sensi dell’art. 241 CCII.

I rapporti periodici ti dicono che cosa è già stato incassato e che cosa è cambiato rispetto alle stime iniziali. Sono il documento più aggiornato: se l’ultimo rapporto risale a qualche mese prima, chiedi al curatore se ci sono state variazioni rilevanti.

Un esempio pratico aiuta. Supponi che l’inventario indichi un capannone a 620.000 €, che la perizia lo stimi a 710.000 € di mercato e 585.000 € di pronto realizzo, e che il curatore abbia già ricevuto un’offerta irrevocabile a 668.300 €. Quale numero usi? La risposta prudente è il più alto plausibile tra quelli che il curatore potrebbe adottare: in questo caso l’offerta irrevocabile o il valore di mercato. Calcolare l’apporto sul pronto realizzo ti farebbe risparmiare sulla carta, ma ti esporrebbe a una contestazione quasi certa.

C’è infine una domanda che devi porti in modo esplicito: le somme già distribuite ai creditori con riparti parziali fanno ancora parte dell'”attivo” su cui si misura il dieci per cento? La norma non lo dice in modo espresso. Se nella tua procedura ci sono stati riparti, il modo più sicuro è calcolare la soglia su entrambe le basi (con e senza le somme distribuite) e dimensionare l’apporto sulla più alta. È una precauzione che costa qualche migliaio di euro di apporto in più e ti evita di discutere l’ammissibilità della proposta su un punto interpretativo.

La base giuridica

L’art. 240, comma 1, CCII, nel suo ultimo periodo, subordina l’ammissibilità della proposta del debitore e delle società collegate all’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. La logica è quella di garantire che il concordato del debitore porti ai creditori qualcosa in più rispetto alla liquidazione: altrimenti il debitore si riprenderebbe l’impresa, o si libererebbe dei debiti, senza alcun sacrificio. Lo stesso principio, con meccanismi diversi, regge il concordato preventivo liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII: almeno il dieci per cento dell’attivo disponibile e almeno il venti per cento ai chirografari) e il concordato minore liquidatorio (art. 74, comma 2, CCII: incremento apprezzabile). Nel concordato minore la giurisprudenza di merito ha chiarito che l’incremento non deve raggiungere una soglia fissa ma deve essere significativo rispetto all’alternativa liquidatoria (Trib. Ferrara, 20 dicembre 2024; Trib. Nola, decreto 2025 nel procedimento unitario n. 193-1/2024): un criterio che non vale per te, perché nell’art. 240 la soglia è numerica.

Se qualcosa va storto

Il curatore non ti fornisce una stima aggiornata. Puoi far redigere una stima di parte da un professionista (commercialista o perito) partendo dalle perizie della procedura. Non sarà vincolante, ma ti dà una base documentata e ti consente di dimensionare l’apporto con il margine necessario.

L’attivo incerto è enorme (ad esempio una grossa azione di responsabilità). Valuta di includere nella proposta la cessione di quell’azione, se autorizzata dal giudice delegato (lo vedrai nella mossa 5): in questo modo il suo valore non resta una variabile che sposta il calcolo, ma diventa parte della proposta.

Check di completamento

  • Hai i documenti della procedura e una tabella con attivo realizzato, da realizzare e incerto.
  • Hai un valore minimo, medio e massimo dell’attivo.
  • Hai fissato una cifra obiettivo di apporto con un margine sopra il dieci per cento del valore massimo plausibile.

Mossa 4 — Trova e blinda le risorse esterne

Obiettivo della mossa: trasformare la cifra obiettivo della mossa 3 in un impegno scritto, irrevocabile e garantito, proveniente da una fonte che non sia già parte della massa.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 3. L’apporto deve essere pronto e documentato al momento del deposito: una proposta con risorse “promesse” ma non garantite non supererà il vaglio del curatore e del giudice delegato, e anche se lo superasse non convincerebbe i creditori.

Come si esegue

  1. Elenca le fonti possibili. Familiari, soci, investitori interessati all’azienda o a singoli beni, società collegate che dispongono di liquidità, finanziatori. Per ciascuna valuta la capacità reale di versare e i tempi.
  2. Escludi tutto ciò che è già nella massa. I beni del debitore che rientrano nella liquidazione giudiziale, compresi quelli sopravvenuti durante la procedura, non incrementano nulla: sono già attivo. Se pensi di usare un bene personale, verifica con il legale se quel bene sia davvero fuori dalla massa. Se vi rientra, contarlo come “apporto” è un errore che rende la proposta inammissibile.
  3. Attenzione ai finanziamenti da restituire. Se le risorse arrivano come prestito che dovrà essere rimborsato con l’attivo della procedura, l’incremento netto è pari a zero. Per contare, l’apporto deve essere a fondo perduto, oppure il rimborso deve essere postergato rispetto ai creditori concorsuali e non gravare sull’attivo destinato a loro. Nel concordato preventivo l’art. 84, comma 4, CCII considera esterne le risorse dei soci versate senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione: un criterio utile anche per orientare la struttura del tuo apporto.
  4. Scegli la forma dell’apporto. Le più comuni: versamento su un conto vincolato a favore della procedura; fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta; deposito presso un notaio con istruzioni irrevocabili; accollo da parte di un assuntore solvibile che si impegna a pagare i creditori nelle percentuali promesse.
  5. Fai firmare l’impegno. Un atto scritto in cui chi apporta le risorse si obbliga irrevocabilmente, indica l’importo, la forma, i tempi di versamento (collegati all’omologazione) e accetta che le somme siano destinate ai creditori secondo la proposta.
  6. Verifica la solvibilità del garante. Una fideiussione di un soggetto senza patrimonio vale quanto un foglio bianco. Il curatore lo sa e lo scriverà nel parere.

Le domande da fare a chi mette le risorse

Prima di far firmare l’impegno, assicurati di aver posto a chi apporta le risorse almeno queste domande, e di avere le risposte per iscritto.

  • Da dove vengono i soldi? Il curatore e i creditori lo chiederanno. Fondi di provenienza poco chiara indeboliscono la proposta e possono sollevare dubbi sul fatto che si tratti davvero di risorse estranee al patrimonio del debitore (ad esempio somme sottratte prima dell’apertura della procedura e ora “restituite” sotto forma di apporto).
  • Pretendi qualcosa in cambio? Se l’apporto è collegato all’acquisto dell’azienda o di un bene, la proposta deve dirlo chiaramente: un’attribuzione al terzo in cambio dell’apporto va valutata per verificare che l’incremento netto per i creditori resti almeno del dieci per cento.
  • Sei disposto a versare prima dell’omologazione? Un versamento anticipato su conto vincolato, con restituzione in caso di mancata omologazione, è la garanzia più forte. Se il terzo vuole versare solo dopo l’omologazione, serve una garanzia bancaria o assicurativa che copra l’intero importo.
  • Hai altri interessi nella procedura? Se chi apporta è anche creditore, il suo voto potrebbe essere escluso o comunque contestato per conflitto di interessi (Cass. civ., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17186). Meglio saperlo prima di fare i conti delle maggioranze.

Non passare oltre finché ogni risposta non è documentata: un apporto che non regge alle domande del curatore non regge neppure alle opposizioni in omologazione.

La base giuridica

Oltre all’art. 240, comma 1, CCII, rileva l’art. 241 CCII: il curatore è chiamato a esprimere un parere anche sulle garanzie offerte. La giurisprudenza in materia di concordato minore offre indicazioni utili sulla nozione di “risorse esterne”: per tale si intende qualsiasi attribuzione patrimoniale che non provenga dal patrimonio del debitore destinato ai creditori. Alcuni tribunali hanno ammesso persino proposte fondate esclusivamente su finanza di terzi, quando il debitore non ha alcun attivo (Trib. Benevento, 14 gennaio 2025; Trib. Rimini, 7 luglio 2024); altri hanno precisato che l’apporto esterno non può sostituirsi alla liquidazione del patrimonio del debitore, che resta comunque destinato ai creditori (Trib. Ferrara, 20 dicembre 2024). Nel tuo caso, dentro la liquidazione giudiziale, il patrimonio è già nelle mani del curatore: l’apporto si aggiunge, non sostituisce.

Se qualcosa va storto

Chi doveva apportare le risorse si tira indietro all’ultimo. È per questo che l’impegno va reso irrevocabile e garantito prima del deposito. Se succede prima del deposito, torna all’elenco delle fonti; se succede dopo, la mossa 6 ti dirà come gestire una modifica della proposta prima della comunicazione ai creditori.

La banca non rilascia la fideiussione in tempo. Valuta il deposito vincolato o il deposito fiduciario presso un notaio: sono strumenti più lenti da organizzare per chi versa, ma più rapidi da accettare per la procedura.

Check di completamento

  • L’apporto proviene da una fonte esterna alla massa e non deve essere rimborsato con l’attivo destinato ai creditori.
  • Esiste un impegno scritto e irrevocabile, con forma e tempi di versamento definiti.
  • L’importo supera il dieci per cento del valore massimo plausibile dell’attivo, con margine.

Mossa 5 — Costruisci la proposta: cosa puoi offrire e come

Obiettivo della mossa: scrivere una proposta che rispetti la struttura dell’art. 240 CCII, che renda evidente il valore aggiunto dell’apporto e che sia più conveniente della liquidazione per la maggioranza dei creditori che voteranno.

Quando va fatta

Dopo aver chiuso le mosse 1-4. Non prima: una proposta scritta senza conoscere l’attivo e senza un apporto garantito è un esercizio di stile. Riserva a questa mossa almeno 30-45 giorni prima della tua scadenza interna, perché potrebbe essere necessaria una relazione giurata di un professionista indipendente.

Come si esegue

  1. Scegli la struttura. L’art. 240 CCII consente una grande flessibilità. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati tra creditori di classi diverse, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma: pagamenti in denaro, cessione di beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione ai creditori di azioni, quote o strumenti finanziari. Può prevedere anche la cessione delle azioni di pertinenza della massa (revocatorie, azioni di responsabilità), purché autorizzate dal giudice delegato, con indicazione specifica dell’oggetto e del fondamento della pretesa.
  2. Decidi se coinvolgere un assuntore. Un terzo può assumersi gli obblighi del concordato, anche con liberazione immediata del debitore. Per i creditori significa un obbligato nuovo e, se solido, più affidabile; per te può significare chiudere davvero la partita. Valuta però le conseguenze: se gli obblighi sono assunti con liberazione immediata del debitore, le regole sulla risoluzione dell’art. 250 CCII non si applicano.
  3. Tratta i creditori privilegiati. Puoi prevedere che non siano pagati integralmente, purché ricevano non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione: serve la relazione giurata di un professionista indipendente che lo attesti. La parte di credito non soddisfatta è trattata come chirografaria.
  4. Valuta la limitazione degli impegni. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai creditori ammessi al passivo e a quelli che, al momento della proposta, hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva. La Cassazione ha ritenuto legittima questa facoltà, espressione della regola per cui chi arriva tardi trova meno (Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725).
  5. Mostra il confronto con la liquidazione. Inserisci un prospetto chiaro: quanto otterrebbero i creditori dalla liquidazione (attivo meno spese meno privilegiati) e quanto otterrebbero con il concordato (attivo più apporto, con i tempi di pagamento). È il prospetto che deciderà il voto.
  6. Collega l’apporto alla proposta. Indica importo, forma, garanzia e momento del versamento. Allega l’impegno firmato e la garanzia. Indica la percentuale di incremento rispetto al valore dell’attivo e spiega come l’hai calcolata.
  7. Se il proponente è una società, fai deliberare la proposta dall’organo competente, con le forme previste per le società in liquidazione giudiziale (art. 265 CCII).

In questa fase lavora per te la combinazione di competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la proposta si scrive pensando già alle obiezioni che i creditori dissenzienti potrebbero sollevare in sede di opposizione, di reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione.

La base giuridica

Art. 240, commi 2-5, CCII (contenuto della proposta, classi, privilegiati, gruppo, limitazione degli impegni); art. 265 CCII (proposta della società). Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha inserito il comma 4-bis, che consente, quando è aperta una liquidazione giudiziale unitaria di gruppo ai sensi dell’art. 287 CCII, di presentare una domanda unica, più domande coordinate o una domanda autonoma: se la tua impresa fa parte di un gruppo, questa possibilità va considerata già in fase di progettazione.

Se qualcosa va storto

I numeri non tornano: l’apporto rispetta il dieci per cento ma la proposta resta poco conveniente. Il dieci per cento è la soglia di ammissibilità, non la garanzia del successo. Se i creditori ottengono troppo poco in più rispetto alla liquidazione, o lo ottengono troppo tardi, voteranno contro. Lavora sui tempi di pagamento (prima è meglio), sulle classi e, se possibile, sull’entità dell’apporto.

Il professionista indipendente non attesta il trattamento dei privilegiati. Rivedi il trattamento: o paghi integralmente i privilegiati, o ti allinei alla valutazione del professionista. Una proposta con privilegiati falcidiati senza relazione giurata non supererà la mossa 6.

Check di completamento

  • La proposta contiene il prospetto di confronto con la liquidazione e indica esattamente la percentuale di incremento dell’attivo.
  • L’impegno e la garanzia dell’apporto sono allegati.
  • Se ci sono privilegiati non pagati integralmente, c’è la relazione giurata; se il proponente è una società, c’è la delibera.

Mossa 6 — Deposita e supera il vaglio degli organi della procedura

Obiettivo della mossa: depositare la proposta dentro la finestra e ottenere che il giudice delegato ne ordini la comunicazione ai creditori.

Quando va fatta

Dentro la finestra calcolata nella mossa 1, e il prima possibile rispetto alla tua scadenza interna. La data del deposito è quella che il giudice guarderà per verificare il rispetto del limite temporale.

Come si esegue

  1. Deposita la proposta con ricorso al giudice delegato. Il deposito avviene telematicamente nel fascicolo della procedura. Conserva la ricevuta di accettazione con data e ora.
  2. Prepara il dialogo con il curatore. L’art. 241 CCII prevede che il giudice delegato acquisisca il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. È il passaggio in cui il tuo calcolo del dieci per cento sarà messo alla prova. Se hai seguito la mossa 3, sai già quali documenti il curatore ha usato: preparati a spiegare le differenze tra la tua stima e la sua.
  3. Considera il comitato dei creditori. Se costituito, esprime il proprio parere. Un comitato contrario è un segnale da prendere sul serio, anche in vista del voto.
  4. Attendi la verifica di ritualità. Il giudice delegato verifica la ritualità della proposta (legittimazione, rispetto dei limiti dell’art. 240, completezza) e, se l’esito è positivo, ordina la comunicazione ai creditori, fissando il termine entro cui possono far pervenire il loro eventuale dissenso.
  5. Monitora le proposte concorrenti. Un creditore o un terzo può depositare una proposta concorrente. La Cassazione ha individuato nella comunicazione della proposta ai creditori il momento oltre il quale la procedura entra in una fase già scandita: chi propone dopo non può ottenere la sospensione del voto né la revoca dei provvedimenti già adottati (Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2819). Arrivare prima, con una proposta completa, è quindi un vantaggio concreto.

La base giuridica

Art. 241 CCII (pareri e comunicazione ai creditori); art. 240, comma 1, CCII (limiti di legittimazione verificati in questa sede). Ricorda che il giudice, in questa fase, non decide se la proposta sia conveniente: verifica che sia rituale. La convenienza la decideranno i creditori con il voto e, in caso di opposizioni, il tribunale in sede di omologazione.

Se qualcosa va storto

Il curatore stima un attivo più alto e il tuo apporto scende sotto il dieci per cento. È lo scenario per cui hai previsto un margine. Se il margine non basta, chiedi di poter integrare l’apporto prima della comunicazione ai creditori: modificare la proposta prima che sia comunicata è molto più semplice che farlo dopo. Tieni d’occhio la finestra: se sei vicino alla chiusura, ogni integrazione deve avvenire prima della scadenza.

Il giudice delegato rileva che la proposta è arrivata prima dell’anno. Non c’è rimedio sulla proposta già depositata. Puoi ripresentarla dopo l’apertura della finestra, ma verifica se nel frattempo un terzo abbia depositato una proposta concorrente già comunicata ai creditori.

Check di completamento

  • Hai la ricevuta di deposito con data dentro la finestra.
  • Il curatore ha espresso il parere e conosci le sue valutazioni sull’attivo e sulle garanzie.
  • Il giudice delegato ha ordinato la comunicazione ai creditori e conosci il termine per il dissenso.

Mossa 7 — Gestisci il voto dei creditori

Obiettivo della mossa: arrivare alla scadenza del termine con l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se ci sono classi, della maggioranza delle classi.

Quando va fatta

Dal giorno della comunicazione della proposta ai creditori fino alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per il dissenso. È una finestra breve: preparala già durante la mossa 6.

Come si esegue

  1. Ricostruisci la mappa del voto. Partendo dallo stato passivo, elenca i creditori ammessi al voto, l’importo di ciascuno e la classe di appartenenza.
  2. Togli gli esclusi dal voto. L’art. 243 CCII esclude dal voto e dal calcolo delle maggioranze alcuni soggetti vicini al debitore e i cessionari dei loro crediti; in coerenza con le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17186), non votano neppure il proponente e le società a lui correlate in conflitto di interessi. Se contavi su quei voti, rifai i conti.
  3. Considera i privilegiati. I creditori privilegiati soddisfatti integralmente non votano, salvo rinuncia alla prelazione; quelli soddisfatti solo in parte votano per la parte degradata a chirografo.
  4. Ricorda il meccanismo del silenzio. Nel concordato nella liquidazione giudiziale, i creditori che non fanno pervenire il dissenso entro il termine si ritengono consenzienti. Questo non significa che puoi ignorarli: significa che devi concentrare l’attenzione su quelli che hanno interesse a dissentire.
  5. Parla con i creditori principali. Banche, Erario, enti previdenziali, fornitori strategici. Prepara un documento sintetico che spieghi il confronto tra concordato e liquidazione, con numeri verificabili.
  6. Aggiorna la maggioranza giorno per giorno. Tieni un prospetto dei dissensi pervenuti. Prima della comunicazione puoi ancora modificare la proposta; dopo, il margine di intervento si riduce molto.

I creditori pubblici e le banche: due interlocutori da preparare per tempo

Nella maggior parte delle liquidazioni giudiziali, l’amministrazione finanziaria, gli enti previdenziali e le banche rappresentano una quota rilevante del passivo. Il loro voto, o il loro dissenso, può decidere da solo l’esito della proposta.

Con l’Erario e gli enti previdenziali il dialogo è più formale e i tempi interni di valutazione sono lunghi. Prepara un dossier che contenga la proposta, il prospetto di confronto con la liquidazione e il parere del curatore, e trasmettilo agli uffici competenti appena il giudice delegato ordina la comunicazione ai creditori. Se la proposta prevede per questi crediti un trattamento diverso da quello degli altri chirografari, motivalo con chiarezza: un ente pubblico difficilmente accetta una falcidia che non sappia spiegare ai propri organi di controllo.

Con le banche il punto è spesso la posizione dei garanti. Se gli amministratori o i soci hanno prestato fideiussioni, la banca valuterà la proposta anche alla luce di ciò che può ancora recuperare da loro. È qui che il coordinamento tra profili concorsuali e profili di diritto bancario diventa decisivo: la proposta che non tiene conto delle garanzie personali rischia di trovare un creditore indifferente o contrario.

Ricorda il calendario. Il silenzio vale assenso, ma un ente che invia il dissenso all’ultimo giorno può ribaltare una maggioranza che sembrava acquisita. Tieni il prospetto dei dissensi aggiornato fino all’ultima ora del termine e non dare per scontato nessun voto finché il termine non è scaduto.

La base giuridica

Art. 243 CCII (voto ed esclusioni), art. 244 CCII (approvazione: maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se ci sono classi, maggioranza delle classi). Le Sezioni Unite, nella sentenza citata, hanno affermato che, anche in mancanza di una norma generale, il voto va “neutralizzato” quando chi vota ha un interesse in conflitto con quello comune dei creditori.

Se qualcosa va storto

Un grande creditore annuncia il dissenso. Verifica se il suo credito è davvero ammesso al voto e per quale importo. Se lo è, l’unica leva è la convenienza: capire perché ritiene preferibile la liquidazione e rispondere nel merito prima della scadenza.

La maggioranza manca per pochissimo. La proposta non è approvata. Valuta, se sei ancora nella finestra, una nuova proposta migliorata (l’art. 253 CCII disciplina la nuova proposta di concordato). Se la finestra è chiusa, la via residua è un terzo genuinamente indipendente.

Check di completamento

  • Hai la mappa dei creditori ammessi al voto, depurata degli esclusi.
  • Conosci la posizione dei principali creditori e hai un prospetto aggiornato dei dissensi.
  • Alla scadenza del termine, la maggioranza richiesta risulta raggiunta.

Mossa 8 — Omologazione, eventuale reclamo ed esecuzione del concordato

Obiettivo della mossa: ottenere il decreto di omologazione, difenderlo da eventuali impugnazioni e portare il concordato a completa esecuzione senza incorrere nella risoluzione.

Quando va fatta

Dalla chiusura del voto fino all’ultimo adempimento previsto dalla proposta, e per l’anno successivo, durante il quale i creditori possono ancora chiedere la risoluzione.

Come si esegue

  1. Chiedi l’omologazione nei tempi. Dopo l’esito favorevole del voto, il proponente chiede l’omologazione al tribunale. I termini sono brevi: non lasciarli correre.
  2. Prepara la difesa contro le opposizioni. Creditori dissenzienti e altri interessati possono opporsi. Le contestazioni tipiche sulla proposta del debitore riguardano proprio i due limiti dell’art. 240: la data di deposito e il calcolo del dieci per cento. Se hai documentato tutto nelle mosse 1, 3 e 4, hai già le risposte.
  3. Conosci gli effetti del decreto. Dopo il correttivo del 2024, il decreto che omologa il concordato produce effetti dalla pubblicazione (art. 246 CCII), non più dalla scadenza dei termini per impugnarlo. In caso di riforma o cassazione dell’omologazione, sono fatti salvi gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato (art. 249, comma 1-bis, CCII).
  4. Gestisci il reclamo. Contro il decreto è ammesso reclamo alla corte d’appello (art. 247 CCII), con i termini brevi del procedimento unitario, e poi ricorso per cassazione. Ricorda ancora: nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica (art. 9 CCII). Un decreto notificato a fine luglio non ti concede “l’estate” per impugnarlo o difenderti.
  5. Esegui il concordato sotto sorveglianza. Il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento (art. 249 CCII). Versa l’apporto nei tempi promessi, paga le percentuali alle scadenze indicate, conserva le prove di ogni pagamento.
  6. Chiudi i conti. Accertata la completa esecuzione, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e delle altre formalità.

La base giuridica

Artt. 245-249 CCII (omologazione, effetti, reclamo, esecuzione); art. 250 CCII (risoluzione: ciascun creditore può chiederla se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento); art. 251 CCII (annullamento). In materia di concordato preventivo, la Cassazione ha qualificato come decadenziale il termine annuale per la risoluzione e lo ha ancorato alla scadenza dell’ultimo adempimento previsto, sottolineando l’identità di ragioni con il concordato fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22273). Sempre in tema di concordato preventivo, la Corte ha affermato che durante l’esecuzione del piano omologato i crediti sono temporaneamente inesigibili e la prescrizione resta sospesa fino alle scadenze previste, ferma la possibilità per il creditore di agire prima se l’inattuabilità del piano è evidente (Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175); e ha ribadito che l’omologazione di un piano liquidatorio non impedisce al creditore di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria quando il piano è oggettivamente inattuabile (Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2024, n. 15029). Principi che mostrano quanto conti rispettare puntualmente il calendario dei pagamenti.

Se qualcosa va storto

Chi doveva versare l’apporto ritarda. Escuti subito la garanzia: per questo l’hai voluta a prima richiesta. Un ritardo nell’apporto è la causa più diretta di risoluzione.

Un pagamento intermedio non può essere rispettato. Avvisa immediatamente il curatore e il giudice delegato, documenta le ragioni e la data in cui sarai in grado di adempiere. Il silenzio è il modo più rapido per trasformare un ritardo in una domanda di risoluzione, che riapre la liquidazione giudiziale.

Check di completamento

  • Il decreto di omologazione è stato pubblicato e le eventuali impugnazioni sono state gestite nei termini.
  • L’apporto è stato versato e i pagamenti sono stati eseguiti alle scadenze previste.
  • Il giudice delegato ha accertato la completa esecuzione e disposto lo svincolo delle garanzie.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative: non riguardano casi reali, servono a vedere come cambia l’esito a seconda della tempestività e della precisione con cui esegui le mosse. La situazione di partenza è la stessa per tutte.

Situazione di partenza. Una società a responsabilità limitata è in liquidazione giudiziale con sentenza depositata il 14 marzo 2025. Lo stato passivo dei crediti tempestivi è stato reso esecutivo con decreto del 9 ottobre 2025. Crediti privilegiati ammessi: 486.750 €. Crediti chirografari ammessi: 2.917.300 €. Attivo stimato dal curatore (immobile, magazzino, crediti verso clienti, liquidità già incassata): 1.284.600 €. Spese e prededuzioni stimate: 96.300 €.

Finestra temporale (mossa 1): apertura dopo il 14 marzo 2026; chiusura il 9 ottobre 2027. Scadenza interna di sicurezza: 9 agosto 2027 (e agosto, lo ricordiamo, non sospende nulla).

Cosa otterrebbero i chirografari con la liquidazione: 1.284.600 − 96.300 − 486.750 = 701.550 €, pari al 24,0% dei crediti chirografari.

Simulazione A — Deposito tempestivo con margine adeguato

La società deposita la proposta il 2 aprile 2026, con un apporto dei soci a fondo perduto di 145.000 €, garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta. Incremento: 145.000 / 1.284.600 = 11,3%. La soglia del dieci per cento (128.460 €) è superata di circa 16.500 €.

Con il concordato i chirografari ricevono: 1.284.600 + 145.000 − 96.300 − 486.750 = 846.550 €, pari al 29,0%. Il confronto con il 24,0% della liquidazione è il cuore del documento da portare ai creditori nella mossa 7. Esito: proposta ammissibile, convenienza dimostrabile.

Simulazione B — Margine troppo sottile e stima che cambia

Stessa data di deposito, ma l’apporto è dimensionato “al minimo”: 131.000 €, cioè il 10,2% di 1.284.600 €. Durante l’esame per il parere, il curatore aggiorna la stima dell’attivo perché nel frattempo ha concluso una transazione su un’azione revocatoria che porta 67.400 €: l’attivo sale a 1.352.000 € e la soglia del dieci per cento diventa 135.200 €. L’apporto di 131.000 € è ora al 9,7%: così com’è, la proposta non è ammissibile.

Se la società integra l’apporto a 141.000 € prima della comunicazione ai creditori (10,4%), la proposta può proseguire. Se non ci riesce, deve ripresentarla: è ancora nella finestra, ma ha perso settimane e ha lasciato spazio a eventuali proposte concorrenti. La lezione: calcola il dieci per cento sul valore massimo plausibile dell’attivo, non su quello di oggi.

Simulazione C — Proposta arrivata troppo presto

La società, impaziente, deposita il 20 febbraio 2026, prima che sia decorso un anno dalla sentenza. La proposta è inammissibile. Nel frattempo un investitore terzo, non soggetto ai limiti dell’art. 240, deposita una propria proposta il 25 febbraio 2026, che viene comunicata ai creditori il 1° aprile 2026. La società ripresenta la sua proposta il 16 marzo 2026, ma quando il giudice delegato la esamina la proposta del terzo è già stata comunicata: da quel momento, la proposta successiva non può ottenere la sospensione del voto (Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2819). Esito: la società rischia di vedere l’impresa passare al terzo, avendo bruciato il vantaggio di essere pronta.

Simulazione D — Proposta arrivata troppo tardi

La società si muove solo nell’autunno 2027 e deposita il 2 novembre 2027. Sono passati più di due anni dal decreto di esecutività del 9 ottobre 2025: la finestra si è chiusa il 9 ottobre 2027. La proposta è inammissibile a prescindere dall’entità dell’apporto, anche se fosse del 30%. Resta la possibilità che un terzo genuinamente indipendente presenti una proposta, perché per lui il limite non vale (Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9411). Ma se il terzo è finanziato e controllato dai soci, il rischio che il tribunale lo consideri uno schermo del debitore è concreto.

Cosa insegnano i numeri

SimulazioneData depositoApporto% sull’attivoEsito
A2 aprile 2026145.000 €11,3%Ammissibile; convenienza dimostrabile (29,0% contro 24,0%)
B2 aprile 2026131.000 €10,2% → 9,7%Inammissibile senza integrazione
C20 febbraio 2026145.000 €11,3%Inammissibile (prima dell’anno)
D2 novembre 2027qualsiasi—Inammissibile (oltre i due anni)

Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Se hai poco tempo, leggi solo questa; se hai un dubbio, torna alla mossa corrispondente.

La sequenza ha una logica precisa. Prima fissi le date (mossa 1) e chiarisci chi propone (mossa 2): sono le due verifiche che decidono se puoi giocare la partita. Poi misuri l’attivo (mossa 3) e trasformi l’apporto in un impegno garantito (mossa 4): sono le verifiche che decidono se la tua proposta supera la soglia del dieci per cento. Solo a quel punto scrivi la proposta (mossa 5), la depositi (mossa 6), la porti al voto (mossa 7) e la difendi fino all’esecuzione (mossa 8).

Ogni mossa saltata non si recupera alla fine: si paga con l’inammissibilità o con il voto contrario.

MossaObiettivoTermineRischio se saltata
1 – Finestra temporaleDate certe di apertura e chiusuraSubitoDeposito fuori finestra: inammissibilità
2 – LegittimazioneSapere se valgono i limiti dell’art. 240Prima di contattare il curatoreTerzo considerato schermo; voti esclusi
3 – Misura dell’attivoBase di calcolo del 10% con margine90-120 giorni prima della scadenza internaApporto sotto soglia
4 – Risorse esterneApporto esterno, irrevocabile, garantitoPrima del depositoProposta non credibile o inammissibile
5 – PropostaStruttura conforme e confronto con la liquidazione30-45 giorni prima della scadenza internaVoto contrario; privilegiati trattati male
6 – Deposito e vaglioComunicazione ai creditoriDentro la finestra, il prima possibileProposte concorrenti in vantaggio
7 – VotoMaggioranza dei crediti ammessi (e delle classi)Entro il termine fissato dal G.D.Proposta respinta
8 – Omologazione ed esecuzioneDecreto efficace e adempimento puntualeTermini brevi, senza sospensione ferialeReclamo perso; risoluzione e riapertura

Gli scenari di deviazione: quando il piano non va come previsto

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con una procedura concorsuale reale. Ci sono tre imprevisti che si presentano con particolare frequenza quando la proposta viene dal debitore. Per ciascuno trovi il segnale da riconoscere e il piano B da attivare.

Deviazione 1 — La controparte accelera: un terzo deposita prima di te

Il segnale. Il curatore ti comunica che è stata depositata una proposta di concordato da parte di un creditore o di un investitore. Oppure lo scopri dalla comunicazione ai creditori, se sei anche tu creditore di qualcuno coinvolto. In ogni caso, il terzo non ha dovuto aspettare l’anno e non deve portare il dieci per cento: è partito con un vantaggio strutturale che la legge gli riconosce.

Il piano B.

  1. Verifica subito la fase: la proposta del terzo è già stata comunicata ai creditori? Se no, hai ancora spazio per depositare la tua e far sì che il giudice delegato e il comitato dei creditori le valutino entrambe. Se sì, sappi che la tua proposta successiva non potrà bloccare il voto in corso (Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2819).
  2. Se sei dentro la finestra e le mosse 3 e 4 sono pronte, deposita senza attendere la “proposta perfetta”: una proposta completa e rituale oggi vale più di una proposta migliore tra due mesi.
  3. Confronta le due proposte con gli occhi dei creditori: chi paga di più, prima, con garanzie migliori? Se la proposta del terzo è oggettivamente migliore per i creditori, contrastarla con una proposta peggiore è tempo sprecato. Valuta piuttosto un accordo con il terzo, ad esempio sulla destinazione dell’azienda o su un tuo ruolo nella fase successiva, senza patti occulti che danneggino la massa.
  4. Se ritieni che il terzo sia in realtà collegato a qualcuno in conflitto di interessi, segnalalo con documenti: il tema del conflitto riguarda il voto (Cass. civ., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17186) e può emergere anche in sede di opposizione all’omologazione.

Deviazione 2 — Il termine è scaduto (o sta per scadere)

Il segnale. Facendo la mossa 1 scopri che mancano poche settimane alla chiusura della finestra, oppure che la finestra è già chiusa. È lo scenario più frequente tra chi arriva tardi a ragionare sul concordato, magari dopo aver atteso l’esito di una vendita o di un contenzioso.

Il piano B se mancano poche settimane.

  1. Comprimi le mosse 3 e 4: chiedi al curatore la stima più recente dell’attivo e dimensiona l’apporto con un margine generoso, così da non dover integrare dopo.
  2. Riduci la complessità della proposta: meno classi, meno operazioni straordinarie, pagamento in denaro con garanzia bancaria. Una proposta semplice si scrive, si delibera e si deposita prima.
  3. Deposita comunque dentro la finestra. Le eventuali integrazioni successive, se ammesse, si innestano su una proposta tempestiva; una proposta tardiva, invece, non si sana.

Il piano B se la finestra è chiusa.

  1. Prendi atto che né tu né le società collegate potete più proporre. Non esistono rimessioni in termini e la sospensione feriale non c’entra.
  2. Valuta se esista un terzo genuinamente indipendente interessato all’impresa o ai beni: un concorrente, un fornitore, un investitore, un creditore. Per lui il limite non vale (Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9411).
  3. Non costruire un terzo di comodo. Se il tribunale accerta che il proponente è uno schermo del debitore, la proposta viene trattata come tale: fuori termine e, magari, senza il dieci per cento. Il risultato sarebbe peggiore che non proporre nulla, perché avresti bruciato tempo e credibilità.
  4. Se la tua posizione personale resta esposta (ad esempio come socio illimitatamente responsabile o come fideiussore), valuta con chi ti assiste gli strumenti di regolazione della crisi disponibili per la tua situazione personale, che possono essere diversi da quelli dell’impresa.

Deviazione 3 — Un documento è irreperibile o l’apporto vacilla

Il segnale. Manca un documento essenziale: il decreto sullo stato passivo, una perizia aggiornata, la delibera dell’organo sociale, la fideiussione promessa. Oppure il soggetto che doveva apportare le risorse chiede di ridurre l’importo o di trasformarlo in un prestito.

Il piano B.

  1. Documenti della procedura irreperibili: chiedili per iscritto al curatore e, in parallelo, alla cancelleria. Annota la data della richiesta: se la mancanza del documento ti costringe a rinviare il deposito, devi poter dimostrare di esserti attivato per tempo.
  2. Delibera societaria bloccata: se l’organo competente non riesce a deliberare (soci in disaccordo, amministratore assente), la proposta della società non può partire. Valuta con il legale se una delle società collegate o un terzo possa assumere il ruolo di proponente, ricordando che per le società collegate valgono gli stessi limiti del debitore.
  3. Apporto ridotto: rifai il calcolo della mossa 3. Se l’importo ridotto resta sopra il dieci per cento con margine, procedi. Se scende sotto, cerca una seconda fonte prima del deposito, non dopo.
  4. Apporto trasformato in prestito: ricorda che un finanziamento da rimborsare con l’attivo della procedura non incrementa nulla. Proponi al finanziatore la postergazione del rimborso rispetto ai creditori concorsuali, oppure un rimborso che non gravi sull’attivo concordatario. Se non accetta, quell’importo non conta.

La regola che vale per tutte e tre le deviazioni: quando qualcosa va storto, la prima domanda non è “come rimedio?”, ma “in quale punto della finestra mi trovo?”. La risposta decide quali rimedi sono ancora disponibili.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 5 (scrivere la proposta) prima della mossa 3 (misurare l’attivo)? Puoi abbozzarne la struttura, ma non chiuderla. Senza una misura dell’attivo non sai quanto deve valere l’apporto, e senza l’apporto non puoi scrivere il prospetto di confronto con la liquidazione, che è la parte decisiva della proposta. Usa il tempo per preparare classi, trattamento dei privilegiati e bozza della delibera, ma lascia in bianco i numeri finché la mossa 3 non è chiusa.

Il dieci per cento si calcola sull’attivo lordo o al netto delle spese? La norma parla di incremento del “valore dell’attivo” di almeno il dieci per cento, senza specificare se al netto delle spese di procedura. In assenza di indicazioni univoche, la scelta prudente è ragionare sul valore dell’attivo complessivo stimato nella procedura, senza detrarre le spese: il risultato è una soglia più alta, che ti mette al riparo dall’interpretazione più severa. Le spese contano invece per la convenienza, cioè per quanto arriverà davvero ai creditori.

Se mio padre mette i soldi per la proposta della mia società, la proposta diventa “sua”? No: se la proposta è presentata dalla società in liquidazione giudiziale, il proponente resta la società, e il denaro del familiare è l’apporto esterno richiesto dalla legge. Diverso è il caso in cui sia il familiare a presentare la proposta a proprio nome: formalmente sarebbe un terzo, ma il tribunale potrebbe verificare se agisca come schermo del debitore. Prima di scegliere, valuta con il legale quale delle due strade è più solida nel tuo caso.

Posso usare come apporto un immobile intestato a me personalmente, se la liquidazione riguarda la mia S.r.l.? In linea di principio sì: il tuo patrimonio personale di socio di una società di capitali non fa parte della massa della liquidazione della società, quindi un bene tuo conferito alla procedura è una risorsa esterna. Attenzione però a due aspetti: il valore va stimato in modo credibile (meglio una perizia), e se il bene è gravato da ipoteche o è oggetto di azioni dei creditori (ad esempio perché sei fideiussore), il suo valore netto potrebbe essere molto più basso di quanto pensi.

Durante agosto i termini per il dissenso dei creditori e per il reclamo si fermano? No. L’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale (1-31 agosto) per i procedimenti regolati dal Codice della crisi. Se il giudice delegato fissa il termine per il dissenso a fine agosto, o se il decreto di omologazione viene pubblicato a luglio, i termini corrono normalmente. Organizza il lavoro di conseguenza.

Se il concordato viene omologato, i miei debiti personali di garante si estinguono? Non automaticamente. Gli effetti del concordato nella liquidazione giudiziale riguardano il debitore e i creditori anteriori, ma la posizione dei garanti (fideiussori, coobbligati) segue regole proprie e i creditori, salvo diversa previsione, possono conservare i loro diritti contro di loro. È un aspetto da verificare caso per caso prima di decidere quanto investire nell’apporto.

Se la mia proposta viene respinta dai creditori, posso ripresentarla? Sì, se sei ancora dentro la finestra: l’art. 253 CCII disciplina la nuova proposta di concordato. Ma una proposta identica a quella respinta difficilmente avrà un esito diverso: devi migliorare la convenienza (più apporto, pagamenti più rapidi, garanzie più solide) e capire, dialogando con i creditori principali, quali sono state le ragioni del dissenso.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio espresso in parole nostre e il motivo per cui conta nel tuo percorso. Alcune riguardano la legge fallimentare previgente: i principi restano rilevanti perché l’art. 240 CCII riprende, con affinamenti, la disciplina dell’art. 124 l. fall.

Mosse 1 e 2 — Finestra temporale e legittimazione

1. Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9411. Principio: il limite temporale posto alla proposta concordataria riguarda soltanto il fallito e i soggetti a lui collegati; per gli altri proponenti la proposta resta in astratto ammissibile anche dopo il termine biennale dall’approvazione dello stato passivo. Rilevanza: ti dice che la finestra è un vincolo personale. Fuori finestra, tu e le società collegate non potete proporre; un terzo autentico sì. La stessa pronuncia ha rimesso alle Sezioni Unite la questione del voto del proponente e delle parti correlate.

2. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2819. Principio: il concordato è un sub-procedimento della procedura principale e ne segue la disciplina, sicché nei fallimenti dichiarati prima del Codice della crisi si applica la legge fallimentare anche alle proposte presentate dopo; inoltre, dalla comunicazione della proposta ai creditori la procedura entra in una fase scandita che proposte successive non possono interrompere; infine, le formalità interne previste per la società debitrice non si estendono al terzo proponente. Rilevanza: sostiene la Domanda 1 della diagnosi (quale disciplina ti si applica), la mossa 2 (formalità della società proponente) e la mossa 6 (vantaggio di arrivare prima).

Mossa 3 e 4 — Attivo e risorse esterne

3. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: nel concordato minore la proposta deve rispettare le regole sulla distribuzione dettate per il concordato preventivo (artt. 84 e 112 CCII) solo nella misura consentita dal rinvio “in quanto compatibili” contenuto nell’art. 74 CCII. Rilevanza: conferma che ciascuno strumento ha le proprie regole sulle risorse esterne e che non si può trasporre meccanicamente la disciplina dell’uno nell’altro: per te, dentro la liquidazione giudiziale, conta la soglia numerica dell’art. 240.

4. Trib. Benevento, 14 gennaio 2025. Principio: un concordato minore di natura liquidatoria può essere omologato quando un soggetto esterno apporta finanza sufficiente a incrementare in modo apprezzabile l’attivo, anche in assenza di altri beni del debitore. Rilevanza: chiarisce la nozione di risorsa esterna come attribuzione che non proviene dal patrimonio del debitore destinato ai creditori.

5. Trib. Ferrara, 20 dicembre 2024. Principio: il concordato minore liquidatorio con finanza esterna non è ammissibile se il piano non prevede comunque la liquidazione del patrimonio del debitore; l’apporto deve migliorare in modo significativo il soddisfacimento rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: l’apporto si aggiunge al patrimonio, non lo sostituisce. Nella liquidazione giudiziale il patrimonio è già nelle mani del curatore: il tuo apporto deve essere un “di più” misurabile.

6. Trib. Rimini, 7 luglio 2024. Principio: è ammissibile il ricorso al concordato minore del debitore privo di attivo quando l’apporto di terzi assicura ai creditori un soddisfacimento non irrisorio. Rilevanza: conferma che la fonte esterna può essere decisiva; nel tuo caso, però, la soglia non è la “non irrisorietà” ma il dieci per cento dell’attivo.

7. Trib. Nola, decreto di omologazione 2025, procedimento unitario n. 193-1/2024. Principio: nel concordato minore la finanza esterna non deve raggiungere la soglia del dieci per cento prevista per il concordato preventivo liquidatorio, essendo sufficiente un incremento apprezzabile dell’attivo. Rilevanza: evidenzia per contrasto che la soglia numerica è una scelta del legislatore per specifici strumenti: nell’art. 240 CCII, per la proposta del debitore, la soglia c’è ed è inderogabile.

Mossa 5 — Contenuto della proposta

8. Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725. Principio: la facoltà del proponente di limitare i propri impegni ai creditori già ammessi o che abbiano già fatto valere il proprio credito al momento della proposta è legittima e non si pone in conflitto con le regole a tutela dei creditori muniti di prelazione. Rilevanza: ti consente di costruire una proposta dal perimetro certo, calcolando l’apporto su crediti noti.

Mosse 6 e 7 — Vaglio e voto

9. Cass. civ., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17186. Principio: anche senza una norma generale sul conflitto di interessi, nel voto sul concordato devono essere esclusi, e non computati nelle maggioranze, il proponente e le società che lo controllano, ne sono controllate o sono sotto comune controllo. Rilevanza: i crediti delle società del tuo gruppo non ti aiuteranno a raggiungere la maggioranza. Il principio è oggi recepito nella disciplina del voto dell’art. 243 CCII.

Mossa 8 — Omologazione, esecuzione e risoluzione

10. Cass. civ., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22273. Principio: il termine annuale per chiedere la risoluzione del concordato ha natura decadenziale e decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto, con ragioni analoghe a quelle del concordato fallimentare. Rilevanza: fissa l’orizzonte temporale dopo il quale l’esecuzione del concordato diventa definitivamente stabile; per l’art. 250 CCII l’anno decorre dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento.

11. Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175. Principio: durante l’esecuzione del concordato omologato i crediti anteriori sono temporaneamente inesigibili secondo le scadenze del piano e la prescrizione resta sospesa; il creditore può comunque agire prima se l’inattuabilità del piano è evidente. Rilevanza: ogni ritardo che renda manifesta l’inattuabilità riapre le iniziative dei creditori: il calendario va rispettato.

12. Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2024, n. 15029. Principio: l’omologazione di un piano liquidatorio non priva il creditore della possibilità di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria, anche prima della scadenza dei termini di esecuzione, quando il piano si riveli oggettivamente inattuabile. Rilevanza: rafforza la regola della mossa 8: l’apporto promesso deve arrivare e i pagamenti devono rispettare le scadenze, altrimenti la protezione del concordato si dissolve.


Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo concordato

Eseguire un piano come questo da solo è possibile solo in parte: alcune mosse (le date, la raccolta dei documenti) puoi farle in autonomia; altre (la qualificazione del proponente, la costruzione della proposta, la difesa in omologazione) richiedono un legale. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la tua finestra temporale acquisendo la sentenza di apertura e i decreti sullo stato passivo, e ti consegniamo per iscritto le date di apertura e chiusura e la scadenza interna di sicurezza.
  2. Qualifichiamo il proponente, mappando le società partecipate e quelle sotto comune controllo e verificando se il terzo che intendi coinvolgere rischia di essere considerato uno schermo del debitore.
  3. Analizziamo l’attivo della procedura con i commercialisti dello staff, partendo da inventario, perizie e programma di liquidazione, e costruiamo i valori minimo, medio e massimo su cui dimensionare l’apporto.
  4. Strutturiamo l’apporto esterno, scegliendo la forma (deposito vincolato, fideiussione a prima richiesta, assuntore) e verificando che non si tratti di beni già nella massa né di finanziamenti che graverebbero sull’attivo.
  5. Redigiamo la proposta di concordato con classi, trattamento dei privilegiati, eventuale limitazione degli impegni e prospetto di confronto con la liquidazione, coordinando la relazione giurata quando necessaria.
  6. Gestiamo il dialogo con il curatore e il comitato dei creditori in vista dei pareri dell’art. 241 CCII, rispondendo nel merito alle osservazioni sulla stima dell’attivo e sulle garanzie.
  7. Costruiamo la mappa del voto, depurata dei soggetti esclusi, e prepariamo il materiale per illustrare la proposta ai creditori principali, compresi banche ed enti pubblici.
  8. Difendiamo la proposta in omologazione contro le opposizioni dei creditori dissenzienti e, se necessario, nel reclamo in corte d’appello e nel ricorso per cassazione, nel rispetto di termini che non conoscono sospensione feriale.
  9. Seguiamo l’esecuzione del concordato, verificando versamenti, scadenze e garanzie, per prevenire le cause di risoluzione.
  10. Ti indichiamo lo strumento alternativo quando l’art. 240 non è percorribile, anche per la tua posizione personale di socio o garante.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesano in modo particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato opera abitualmente con gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa e con la logica del confronto tra soluzione negoziata e alternativa liquidatoria, che è il cuore della proposta del debitore. Come avvocato cassazionista, può seguire la proposta senza cambi di difensore dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio davanti alla Corte di Cassazione: la stessa linea strategica, dalla prima stima dell’attivo all’ultimo grado di giudizio.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché in una proposta di concordato il diritto e i numeri non si possono separare. Il calcolo del dieci per cento, il prospetto di convenienza e la qualificazione giuridica dell’apporto sono un unico lavoro, non tre lavori distinti.


Chiusura: la finestra non aspetta

Il concordato proposto dal debitore nella liquidazione giudiziale è uno strumento che premia chi si muove con metodo. La legge ti chiede di aspettare un anno, ti concede due anni dall’esecutività dello stato passivo e ti impone di portare almeno il dieci per cento di valore in più. Dentro questi confini, puoi costruire una proposta che restituisca ai creditori più della liquidazione e a te una via d’uscita ordinata.

Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude, e per il debitore non si riapre.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché il concordato nella liquidazione giudiziale richiede insieme la conoscenza degli strumenti della crisi d’impresa propria dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, la lettura dei numeri garantita dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, e la capacità di difendere la proposta fino in Cassazione che solo un avvocato cassazionista può assicurare. Quando la strada giusta è un’altra, l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consente di indicarla con precisione.

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