Questa guida raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da creditori, imprenditori e garanti nella fase più delicata del concordato nella liquidazione giudiziale: quella che comincia dopo l’omologazione. Le risposte sono complete, ma scritte come le daremmo a voce, senza giri di parole.
Il quadro normativo, in breve. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, aggiornato dai correttivi fino al d.lgs. 136/2024) dedica al concordato nella liquidazione giudiziale il Capo VII del Titolo V. Tre norme sono il cuore di questa guida: l’art. 249 CCII, che affida la sorveglianza sull’esecuzione al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori; l’art. 250 CCII, che disciplina la risoluzione per inadempimento; l’art. 251 CCII, che regola l’annullamento per dolo. Sullo sfondo c’è l’art. 240 CCII, che consente a un terzo — l’assuntore — di farsi carico degli obblighi concordatari, anche limitando la propria responsabilità a determinati creditori.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno le logiche con cui si costruiscono e si valutano le soluzioni negoziate dell’insolvenza. E perché, quando l’esecuzione si inceppa, la partita si sposta in tribunale — ricorso per risoluzione, reclamo ex art. 51 CCII, fino al giudizio di legittimità — dove la sua qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado. Le garanzie dell’assuntore (cauzioni, fideiussioni bancarie e assicurative) chiamano poi in causa il diritto bancario, ambito in cui l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale.
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Blocco A — Le basi
“Il concordato è stato omologato: vuol dire che i soldi arrivano di sicuro?”
No. L’omologazione rende il concordato vincolante, ma non lo esegue da sola.
Il decreto di omologazione è il momento in cui il tribunale verifica che la proposta sia regolare e approvata dai creditori, e la rende obbligatoria per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, anche per quelli che hanno votato contro o non hanno votato affatto. Da quel momento, però, inizia una fase diversa: quella dell’esecuzione. Qualcuno deve materialmente pagare le percentuali promesse, costituire le garanzie, trasferire o vendere i beni, rispettare le scadenze.
Quel “qualcuno” può essere il debitore stesso, un creditore oppure un terzo che ha presentato la proposta e si è accollato gli obblighi: l’assuntore. Ed è proprio qui che nascono i problemi. La promessa di pagare il 22% ai chirografari entro sei mesi è un impegno; il bonifico che arriva sul conto è un’altra cosa.
Per questo il legislatore non abbandona i creditori dopo l’omologazione. L’art. 249 CCII prevede che la sorveglianza sull’adempimento resti affidata agli organi della procedura, secondo le modalità indicate nello stesso decreto di omologazione. E l’art. 250 CCII dà a ogni creditore uno strumento preciso per reagire se le cose vanno storte: la domanda di risoluzione.
Detto in modo semplice: l’omologazione trasforma la proposta in un obbligo; l’esecuzione è il momento in cui quell’obbligo viene rispettato oppure tradito. Un creditore attento non considera chiusa la partita il giorno dell’omologa, ma il giorno in cui il giudice delegato accerta la completa esecuzione e ordina lo svincolo delle cauzioni.
“Chi è esattamente l’assuntore e perché dovrebbe pagare i debiti di un altro?”
È un soggetto — terzo o creditore — che si fa carico degli obblighi del concordato in cambio, di regola, dell’attivo della procedura.
L’operazione ha una logica economica precisa. L’assuntore valuta che i beni della liquidazione giudiziale (immobili, azienda, crediti da riscuotere, azioni revocatorie o di responsabilità) valgano più di quanto dovrà pagare ai creditori secondo la proposta. Offre quindi una percentuale certa e tempi rapidi, e in cambio acquisisce l’attivo. I creditori, dal canto loro, rinunciano a una parte del credito ma evitano anni di liquidazione dall’esito incerto.
Le modalità possono essere molto diverse, ed è fondamentale distinguerle:
- assunzione con liberazione immediata del debitore: l’assuntore prende il posto del debitore, che esce di scena. I creditori, per il soddisfacimento, possono rivolgersi solo all’assuntore e alle garanzie prestate;
- assunzione senza liberazione (o cumulativa): l’assuntore si aggiunge al debitore, che resta obbligato. Se l’assuntore non paga, il debitore è ancora esposto.
La Cassazione lo aveva chiarito già sotto la legge fallimentare: l’assunzione degli obblighi da parte di un terzo non comporta automaticamente la liberazione del debitore, che deve risultare espressamente dalla proposta. Su questo punto, come vedremo, si gioca quasi tutta la questione della risoluzione: l’art. 250, comma 5, CCII esclude infatti la risoluzione quando gli obblighi sono stati assunti con liberazione immediata del debitore.
C’è poi una terza variabile: l’art. 240 CCII permette all’assuntore di limitare la propria responsabilità ai creditori ammessi al passivo (anche provvisoriamente) e a quelli che hanno già proposto opposizione o domanda tardiva al momento della proposta. Per gli altri creditori risponde il debitore. Leggere la proposta riga per riga, prima ancora del voto, è l’unico modo per sapere a chi si potrà chiedere conto in caso di inadempimento.
“Chi controlla che il concordato venga rispettato?”
Tre organi insieme: il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori. Lo dice l’art. 249, comma 1, CCII.
Ma attenzione alla parola “sorvegliano”: la norma non dice che questi organi eseguono il concordato, né che agiscono in giudizio al posto dei creditori. Sorvegliano, secondo le modalità che il decreto di omologazione stabilisce. Ecco perché il contenuto di quel decreto è decisivo: è lì che il tribunale può prevedere, ad esempio, relazioni periodiche del curatore, scadenze di rendicontazione, depositi vincolati, modalità di pagamento.
In pratica, i compiti si distribuiscono così:
- il curatore verifica che i pagamenti avvengano nei tempi e nelle misure previste, che le garanzie siano costituite, che i beni siano trasferiti o venduti come stabilito, e riferisce al giudice delegato;
- il comitato dei creditori esercita una vigilanza “dal basso”, segnalando ritardi o anomalie;
- il giudice delegato stabilisce come depositare le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili (art. 249, comma 3), e soprattutto, una volta accertata la completa esecuzione, ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, adottando ogni misura utile a realizzare le finalità del concordato (art. 249, comma 4).
Ciò che gli organi della procedura non fanno, secondo l’orientamento consolidato, è sostituirsi ai creditori nelle azioni contro l’assuntore inadempiente. La Cassazione (sent. n. 22284/2016) ha negato al curatore la legittimazione ad agire per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal terzo: dopo l’omologazione, quel potere spetta ai creditori. Il controllo è pubblico, la reazione è privata: chi vuole tutelarsi deve muoversi in prima persona.
“Entro quando posso chiedere la risoluzione?”
Entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. È l’art. 250, comma 2, CCII.
Il termine non decorre dall’omologazione né dal primo inadempimento: decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento programmato. Se il concordato prevede tre rate, l’ultima delle quali al 30 giugno 2026, il ricorso per risoluzione va depositato entro il 30 giugno 2027.
Questo ha due conseguenze pratiche. La prima, rassicurante: anche se l’assuntore salta la prima rata, non è necessario correre in tribunale il giorno dopo; si può attendere di capire se il ritardo è recuperabile. La seconda, insidiosa: chi aspetta troppo perde lo strumento. Quello annuale è un termine di decadenza, e la giurisprudenza — formatasi sulla corrispondente norma della legge fallimentare — lo considera non rilevabile d’ufficio ma pienamente operativo se eccepito.
Diverso il termine per l’annullamento per dolo (art. 251 CCII): sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. Ne parliamo più avanti.
Blocco B — La procedura
“Come si chiede la risoluzione, in concreto?”
Con un ricorso al tribunale, secondo il rito previsto per l’apertura della liquidazione giudiziale.
L’art. 250, comma 3, CCII rinvia all’art. 41 CCII: si tratta del procedimento unitario, camerale, con udienza di comparizione delle parti, istruttoria snella e decisione con sentenza. Non è un giudizio ordinario di cognizione con tempi lunghi; è una procedura pensata per decidere rapidamente su situazioni di crisi.
Il ricorso deve indicare con precisione:
- il concordato omologato (estremi del decreto e della sua definitività);
- gli obblighi rimasti inadempiuti — quale pagamento, quale garanzia, quale scadenza — confrontando ciò che il decreto prevedeva con ciò che è accaduto;
- la legittimazione del ricorrente: essere creditore vincolato dal concordato e rientrare tra i soggetti verso cui l’assuntore ha assunto responsabilità;
- il rispetto del termine annuale.
Le prove migliori sono documentali: estratti conto che dimostrano i mancati accrediti, le relazioni periodiche del curatore, i verbali del comitato, la corrispondenza con l’assuntore. Più il ricorso è “chirurgico” nell’individuare lo scostamento, più è difficile per la controparte annacquare la discussione.
Una regola che molti trascurano: al procedimento va chiamato anche l’eventuale garante (art. 250, comma 3, ultimo periodo). Se l’assuntore ha prestato una fideiussione bancaria o assicurativa, il fideiussore deve poter partecipare. Dimenticarlo espone a contestazioni sull’integrità del contraddittorio che possono rallentare o compromettere la decisione.
“Qual è il percorso completo, dalle scadenze al reclamo?”
Le diamo un quadro d’insieme, a cui faremo riferimento nelle prossime risposte.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Omologazione | Decreto di omologazione (fissa le modalità di sorveglianza) | — | Tribunale |
| Esecuzione | Pagamenti, costituzione garanzie, trasferimenti | Scadenze fissate nella proposta e nel decreto | Sotto sorveglianza di G.D., curatore, comitato |
| Somme contestate | Deposito delle quote per creditori contestati, condizionali, irreperibili | Modalità stabilite dal G.D. | Giudice delegato |
| Inadempimento | Ricorso per risoluzione (art. 250 CCII) | Entro 1 anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento | Tribunale, rito ex art. 41 CCII, con citazione del garante |
| Dolo scoperto | Ricorso per annullamento (art. 251 CCII) | 6 mesi dalla scoperta, e comunque entro 2 anni dall’ultimo adempimento | Tribunale |
| Decisione | Sentenza di risoluzione: riapre la liquidazione giudiziale, provvisoriamente esecutiva | — | Tribunale |
| Impugnazione | Reclamo (art. 51 CCII) | 30 giorni | Corte d’appello |
| Legittimità | Ricorso per cassazione | Termini di legge dalla decisione sul reclamo | Corte di cassazione |
| Esecuzione completa | Svincolo cauzioni, cancellazione ipoteche e vincoli | Dopo l’accertamento della completa esecuzione | Giudice delegato |
Sui termini processuali, un’avvertenza: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non va data per scontata nei procedimenti concorsuali, molti dei quali sono sottratti al regime ordinario. Ogni termine va calcolato senza contare sull’estate.
“Ho scoperto che il debitore aveva nascosto dei beni: chiedo la risoluzione o l’annullamento?”
Se c’è un inganno sui numeri della procedura, la strada è l’annullamento, non la risoluzione.
Le due azioni sembrano simili perché entrambe fanno cadere il concordato e riaprono la liquidazione giudiziale, ma rispondono a problemi diversi. La risoluzione (art. 250 CCII) guarda al dopo: il concordato era regolare, ma chi doveva eseguirlo non lo ha fatto. L’annullamento (art. 251 CCII) guarda al prima: il concordato è nato viziato, perché il passivo è stato dolosamente esagerato oppure una parte rilevante dell’attivo è stata sottratta o dissimulata. In altre parole, i creditori hanno votato su un quadro falso.
La differenza conta su tre piani.
- Presupposto. Per la risoluzione basta dimostrare l’inadempimento oggettivo. Per l’annullamento serve la prova del dolo: non un errore di stima, ma un occultamento o un’alterazione consapevoli.
- Termini. La risoluzione si chiede entro un anno dall’ultimo adempimento. L’annullamento entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dall’ultimo adempimento: può quindi essere ancora proponibile quando la risoluzione non lo è più, ma impone di muoversi in fretta dal momento della scoperta.
- Effetti sull’assuntore. Anche quando l’assunzione è liberatoria e la risoluzione è esclusa, il dolo nella formazione del concordato resta un vizio che colpisce l’atto in sé. Se e come questo coinvolga l’assuntore estraneo all’inganno è una valutazione delicata, che dipende dalle clausole della proposta e dalla tutela degli atti compiuti in buona fede (art. 249, comma 2, CCII).
Un consiglio pratico: chi scopre un fatto del genere dovrebbe documentare subito quando e come ne è venuto a conoscenza — una visura, un atto notarile, una relazione del curatore — perché è da quella data che il termine di sei mesi comincia a correre, ed è su quella data che la controparte concentrerà le sue eccezioni.
“Il curatore può chiedere lui la risoluzione al posto mio?”
No. Nella disciplina attuale l’iniziativa spetta ai creditori.
L’art. 250, comma 1, CCII è netto: è “ciascun creditore” che può chiedere la risoluzione. Il curatore e il comitato dei creditori sorvegliano e riferiscono, ma il ricorso non lo depositano loro.
È una scelta che risale già al correttivo della legge fallimentare del 2007, quando il potere di iniziativa d’ufficio e la legittimazione degli organi della procedura vennero eliminati dall’art. 137 l.fall.; il Codice della crisi l’ha confermata. La conseguenza pratica è enorme: se nessun creditore si muove, il concordato inadempiuto resta in piedi, e una volta decorso l’anno dall’ultimo adempimento la risoluzione non è più possibile.
Questo non significa che il lavoro del curatore sia inutile. Le sue relazioni sono spesso la prova più solida dell’inadempimento, e la loro lettura attenta è il primo passo per costruire un ricorso. Ma il creditore deve sapere che la vigilanza della procedura non sostituisce la propria iniziativa.
Lo stesso vale per le azioni contro l’assuntore: secondo Cass. n. 22284/2016, dopo l’omologazione la legittimazione ad agire per l’adempimento degli obblighi assunti dal terzo appartiene ai creditori ammessi, non al curatore. E anche le garanzie prestate dall’assuntore, ha osservato la Corte, sono costituite a esclusivo beneficio dei creditori.
“Posso chiedere la risoluzione per un ritardo di pochi giorni?”
Dipende, e qui il Codice della crisi ha cambiato le carte in tavola.
La legge fallimentare, per il concordato preventivo, stabiliva espressamente che la risoluzione non potesse essere pronunciata per un inadempimento di scarsa importanza. L’art. 250 CCII, per il concordato nella liquidazione giudiziale, non riproduce questa clausola: parla di garanzie promesse non costituite e di obblighi non adempiuti “regolarmente”.
Già sotto la vecchia disciplina, del resto, la giurisprudenza sul concordato fallimentare riteneva che il tribunale dovesse limitarsi ad accertare se il concordato fosse stato eseguito o meno nei termini e nei modi stabiliti, senza margini di valutazione sull’imputabilità. Anche nel concordato preventivo, la Cassazione (sent. n. 20652/2019) ha ribadito che conta la prospettiva oggettiva: se la promessa fatta ai creditori non viene mantenuta, è irrilevante che la colpa sia o meno del debitore.
Detto questo, il giudice resta pur sempre chiamato a qualificare l’inadempimento come “irregolare”. Un pagamento arrivato con tre giorni di ritardo e senza alcun pregiudizio difficilmente porterà alla risoluzione; la mancata costituzione della fideiussione promessa, o un pagamento parziale non recuperato, sono invece il tipico presupposto. Il ritardo isolato e sanato è un argomento per l’assuntore; l’inadempimento sostanziale e persistente è un argomento per il creditore.
“Se il tribunale risolve il concordato, cosa succede il giorno dopo?”
Si riapre la liquidazione giudiziale. La sentenza di risoluzione, dice l’art. 250, comma 4, CCII, riapre la procedura ed è provvisoriamente esecutiva: produce effetti subito, anche se viene impugnata.
Con la stessa sentenza il tribunale adotta i provvedimenti previsti dall’art. 237, comma 2, CCII per la riapertura: in sostanza, richiama in funzione gli organi della procedura (o ne nomina di nuovi) e detta i tempi per riprendere l’accertamento del passivo e la liquidazione.
Per il creditore, questo significa tornare nel concorso. Per l’assuntore, significa veder svanire l’operazione. E per la cauzione eventualmente versata, la risposta della Cassazione è severa: con la sent. n. 4697/2021 la Corte ha confermato che la cauzione prestata dal terzo assuntore a garanzia del concordato, in caso di risoluzione per inadempimento, resta acquisita alla massa e non va restituita, svolgendo una funzione simile a quella di una caparra. Gli effetti positivi del concordato, insomma, non tornano indietro.
La sentenza è reclamabile davanti alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII, entro trenta giorni, e la decisione sul reclamo è a sua volta ricorribile per cassazione. Chi perde in primo grado ha quindi ancora margini di difesa, ma intanto deve fare i conti con una procedura riaperta.
Blocco C — I casi particolari
“E se l’assuntore ha liberato il debitore? Posso comunque chiedere la risoluzione?”
No: in questo caso la risoluzione è esclusa dalla legge. Ma non significa che si resti senza tutela.
L’art. 250, comma 5, CCII stabilisce che le regole sulla risoluzione non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. La ragione è logica: se il debitore è uscito di scena, riaprire la liquidazione giudiziale nei suoi confronti non avrebbe senso; il rapporto obbligatorio, ormai, intercorre tra creditori e assuntore.
Il creditore insoddisfatto ha allora davanti strade diverse:
- azione di adempimento e di risarcimento contro l’assuntore, che è personalmente obbligato verso i creditori secondo i termini della proposta omologata;
- escussione delle garanzie prestate dall’assuntore (fideiussioni, cauzioni, pegni), che — come detto — sono costituite a beneficio dei creditori;
- eventualmente, l’apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell’assuntore stesso, se è un’impresa e si trova in stato di insolvenza.
Il rischio, qui, è sottovalutare la differenza tra un’assunzione liberatoria e una cumulativa. La Cassazione ha chiarito da tempo che la liberazione del debitore va espressamente enunciata: in mancanza, l’assunzione si presume aggiuntiva. Prima di decidere quale azione intraprendere, va letta la proposta omologata, non il riassunto che ne circola. Sbagliare qualificazione significa depositare un ricorso inammissibile e perdere mesi preziosi.
“L’assuntore ha limitato la sua responsabilità ai creditori ammessi. Io ero tardivo: che diritti ho?”
Contro l’assuntore, probabilmente nessuno; verso il debitore, sì. E non può chiedere la risoluzione.
L’art. 240 CCII consente al terzo di limitare i propri impegni ai creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno già proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al momento della proposta. Verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, nei limiti della percentuale concordataria.
L’art. 250, comma 6, CCII tira la conseguenza: non possono chiedere la risoluzione i creditori verso i quali il terzo non ha assunto responsabilità per effetto del concordato. È coerente: se l’assuntore non si è obbligato verso di lei, non può essergli contestato un inadempimento nei suoi confronti.
Il punto delicato è stabilire quando lei è entrato nel perimetro. Se la sua domanda tardiva era già depositata nel momento in cui è stata presentata la proposta, rientra tra i creditori garantiti dall’assuntore; se l’ha depositata dopo, resta fuori e deve rivolgersi al debitore. Qui si gioca spesso tutto su una data, e vale la pena verificarla sugli atti del fascicolo, non a memoria.
Già la Cassazione, sotto la legge fallimentare, aveva ritenuto ammissibile la clausola che limita la responsabilità dell’assuntore ai crediti ammessi alla data della proposta: il Codice della crisi ha trasformato quell’orientamento in norma.
“Il fideiussore dell’assuntore può essere chiamato a pagare?”
Sì, ed è spesso la tutela più concreta che il creditore ha in mano.
Le garanzie prestate per l’esecuzione del concordato — cauzioni in denaro, fideiussioni bancarie o assicurative, pegni su titoli — servono proprio a coprire il rischio che l’assuntore non paghi. La giurisprudenza le considera prestate a esclusivo vantaggio dei creditori: secondo Cass. n. 22284/2016, che richiama un orientamento risalente (tra cui Cass. n. 16878/2002), la legittimazione a farle valere spetta ai creditori anche quando, dopo la risoluzione, la procedura viene riaperta.
Due accorgimenti pratici. Primo: il testo della fideiussione va letto con lo stesso scrupolo della proposta. Scadenze, importi massimi, condizioni di escussione (“a prima richiesta” o meno), clausole di decadenza: ogni dettaglio può fare la differenza tra un incasso rapido e un contenzioso con la banca o la compagnia. Secondo: il garante va chiamato nel procedimento di risoluzione (art. 250, comma 3, CCII). Una sentenza pronunciata senza di lui rischia di non essergli opponibile.
Proprio sulle garanzie dell’assuntore si incrociano diritto concorsuale e diritto bancario: è il terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, lavora con maggiore frequenza.
“Il concordato non viene pagato ma è passato più di un anno: ormai è tutto perso?”
Non tutto, ma lo strumento più forte — la risoluzione — sì.
Scaduto il termine annuale dell’art. 250, comma 2, CCII, nessun creditore può più ottenere la risoluzione. Il concordato resta in piedi, con il suo effetto di riduzione dei crediti, e il debitore (o l’assuntore, se non c’è stata liberazione) resta obbligato a pagare quanto promesso.
Cosa resta, allora? Le Sezioni Unite (sent. n. 4696/2022), pronunciandosi sul concordato preventivo, hanno affermato che il debitore che non paga i debiti concordatari può essere dichiarato insolvente anche senza una previa risoluzione: l’inadempimento delle obbligazioni nate dal concordato può rivelare una nuova insolvenza. Il principio è stato ribadito da Cass. ord. n. 14525/2024; e Cass. ord. n. 18185/2025 ha precisato che le conseguenze sul credito cambiano a seconda del momento: se la nuova procedura si apre quando la risoluzione era ancora possibile, i creditori possono insinuarsi per l’intero credito originario; se invece il termine per la risoluzione è già scaduto, l’effetto esdebitatorio parziale del concordato si consolida e ci si insinua solo per la percentuale concordataria.
Sono principi formati sul concordato preventivo e sulla legge fallimentare, e la loro trasposizione al concordato nella liquidazione giudiziale va valutata con prudenza caso per caso. Il messaggio pratico, però, è chiaro: lasciar scadere l’anno costa caro, perché cristallizza la falcidia del credito.
Blocco D — Le paure finali
“Sono l’assuntore: se ritardo un pagamento rischio di perdere tutto?”
Il rischio è reale, ma non scatta in automatico.
Se gli obblighi sono stati assunti senza liberazione del debitore, un suo inadempimento non regolare può portare un creditore a chiedere la risoluzione. Con la riapertura della liquidazione giudiziale, l’assuntore perde l’operazione e, secondo Cass. n. 4697/2021, anche la cauzione versata, che resta acquisita alla massa. Se poi gli atti di trasferimento dei beni erano subordinati all’esecuzione, anche quei trasferimenti possono venire meno: la Cassazione (sent. n. 5147/1992) ha ritenuto che, se la clausola di differimento del trasferimento non si avvera, i beni restano nella disponibilità della procedura.
C’è però una tutela importante: l’art. 249, comma 2, CCII fa salvi gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato quando il provvedimento di omologazione viene riformato o cassato, a protezione dei terzi in buona fede.
La strategia difensiva dell’assuntore si gioca sui tempi. Un ritardo comunicato per tempo, giustificato e sanato prima che un creditore depositi il ricorso è molto meno pericoloso di un silenzio prolungato. E nel procedimento di risoluzione l’assuntore può contestare la regolarità dell’inadempimento, la legittimazione del ricorrente (art. 250, comma 6) o il rispetto del termine annuale.
“Sono il debitore e la proposta mi ha liberato: possono ancora venire a chiedermi qualcosa?”
Per gli obblighi assunti dall’assuntore con liberazione, di regola no; ma la liberazione ha confini precisi.
Se la proposta omologata prevede l’assunzione con liberazione immediata, il debitore esce dal rapporto concordatario: un eventuale inadempimento dell’assuntore non può portare alla risoluzione (art. 250, comma 5, CCII) né, quindi, alla riapertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti per quella ragione. È uno dei vantaggi più concreti dell’operazione con assuntore.
I confini, però, vanno controllati con attenzione:
- i creditori fuori dal perimetro dell’assuntore — quelli verso cui il terzo non si è obbligato ai sensi dell’art. 240 CCII — restano creditori del debitore, nei limiti della percentuale concordataria;
- coobbligati e fideiussori del debitore non beneficiano automaticamente dell’effetto del concordato: i creditori, di regola, conservano le loro azioni nei confronti di chi ha garantito il debito originario, e questo può tornare indirettamente sul debitore attraverso le azioni di regresso;
- il dolo nella formazione del concordato espone comunque all’annullamento, con tutto ciò che ne consegue.
La liberazione protegge dall’inadempimento altrui, non dalle proprie omissioni né dai debiti rimasti fuori dall’accordo. Per questo, anche il debitore liberato ha interesse a conservare copia integrale della proposta, del decreto di omologazione e dell’elenco dei creditori garantiti dall’assuntore: sono i documenti con cui, anni dopo, potrà respingere una richiesta di pagamento infondata.
“Il curatore dice che è tutto in regola, ma a me non è arrivato niente. Di chi mi fido?”
Dei documenti, non delle rassicurazioni.
Può accadere che il quadro generale dell’esecuzione sia regolare ma che la sua posizione individuale abbia un problema: un IBAN errato, un credito contestato con somme depositate e mai sbloccate (art. 249, comma 3), un’interpretazione diversa della sua collocazione nelle classi. Oppure, più semplicemente, che la vigilanza sia stata meno stringente di quanto dovesse.
La prima mossa è chiedere l’accesso agli atti della procedura: le relazioni del curatore, i provvedimenti del giudice delegato sui depositi, i rendiconti. Se le somme a lei spettanti sono state depositate perché il suo credito era contestato o condizionale, bisogna capire come e quando possono essere svincolate. Se invece non sono mai state accantonate, è un indizio di inadempimento.
Il curatore sorveglia, ma non è il suo avvocato: il suo compito è vigilare sull’esecuzione nell’interesse della procedura, non tutelare la singola posizione. Il controllo sulla propria quota resta un onere di ciascun creditore.
“Quanto tempo ho davvero per muovermi?”
Meno di quanto pensa, se conta dall’ultima rata.
Il termine annuale per la risoluzione parte dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto, e questo crea un’illusione: sembra lontano. In realtà, tra la scoperta dell’inadempimento, la raccolta dei documenti, la verifica della legittimazione e della posizione del garante, e la redazione di un ricorso solido, possono passare settimane. E se l’inadempimento riguarda la costituzione di una garanzia all’inizio dell’esecuzione, aspettare l’ultima scadenza può significare lasciar disperdere il patrimonio dell’assuntore.
Per l’annullamento i tempi sono ancora più stretti: sei mesi dalla scoperta del dolo. Se emerge che l’attivo era stato dolosamente sottratto o il passivo esagerato, il conto alla rovescia parte dal giorno in cui lei lo ha scoperto, non da quando ha deciso di fare qualcosa.
La risposta onesta, quindi, è questa: appena nota un ritardo che non viene sanato, è il momento di far verificare la situazione. Non per depositare subito un ricorso, ma per non trovarsi a decidere a termine quasi scaduto.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici: non si tratta di casi reali, ma di esercizi per mostrare come funzionano i meccanismi.
Simulazione 1 — Assuntore che paga solo in parte. Ipotesi: proposta di concordato con assuntore Beta s.r.l. Privilegiati al 100% (83.170 €); chirografari al 18,4% di un passivo chirografario ammesso di 612.850 €, cioè 112.764,40 €, da pagare entro 120 giorni dalla definitività del decreto di omologazione. Cauzione versata: 47.300 €. Decreto definitivo il 14 gennaio 2026 → termine ultimo di pagamento il 14 maggio 2026.
Sviluppo: Beta paga integralmente i privilegiati, ma ai chirografari versa solo 61.900 €. Un creditore chirografario ammesso per 23.470 € si aspettava 4.318,48 € (il 18,4%); riceve, in proporzione, circa 2.370,55 €. Scoperto: 1.947,93 €.
- Variante A — assunzione senza liberazione del debitore. Il creditore può depositare ricorso per risoluzione entro il 14 maggio 2027, citando anche il fideiussore se esiste. Se il tribunale risolve: la liquidazione giudiziale si riapre, la cauzione di 47.300 € resta alla massa, e il creditore torna a concorrere per il credito originario, al netto di quanto già ricevuto.
- Variante B — assunzione con liberazione immediata. La risoluzione è esclusa (art. 250, comma 5). Il creditore agisce contro Beta per i 1.947,93 € mancanti e, soprattutto, verifica se le garanzie prestate dall’assuntore possono essere escusse a suo favore.
Esito: la stessa somma mancante apre due percorsi completamente diversi. La qualificazione dell’assunzione decide la strategia.
Simulazione 2 — Il calendario dei termini. Ipotesi: concordato con tre rate, l’ultima delle quali scadeva il 30 settembre 2025. La terza rata non viene pagata.
- Termine per la risoluzione: 30 settembre 2026. Un creditore che si attiva a fine ottobre 2026 è decaduto.
- Il 3 marzo 2026 un creditore scopre che il debitore aveva occultato un immobile al momento della proposta. Termine per l’annullamento: entro il 3 settembre 2026 (sei mesi dalla scoperta) e comunque non oltre il 30 settembre 2027 (due anni dall’ultimo adempimento).
- Il creditore che ha lasciato scadere entrambi i termini resta con il credito ridotto alla percentuale concordataria e con l’azione per farsi pagare quella percentuale; può valutare l’iniziativa per una nuova procedura se emerge un’insolvenza, ma, secondo l’orientamento richiamato sopra, si insinuerà solo per la quota concordataria.
Esito: tra chi deposita il 29 settembre 2026 e chi deposita il 2 ottobre 2026 passa la differenza tra recuperare il credito pieno e accontentarsi della falcidia.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Chi, esattamente, si è obbligato verso di me, e con quali garanzie?”
È la domanda che quasi nessun creditore pone al momento del voto, e che diventa decisiva nel momento dell’inadempimento. Si vota guardando la percentuale e i tempi; raramente si legge la parte della proposta che dice chi risponde, verso chi e con cosa.
Eppure, da quella risposta dipende tutto:
- se l’assuntore ha liberato il debitore, la risoluzione non esiste e bisogna agire contro l’assuntore e le garanzie;
- se l’assuntore ha limitato la responsabilità ai creditori ammessi al momento della proposta, chi era fuori da quel perimetro non può chiedergli nulla e non può chiedere la risoluzione;
- se le garanzie sono una fideiussione con scadenza anteriore all’ultimo pagamento, il creditore che aspetta l’ultima rata può trovare la garanzia ormai estinta;
- se la cauzione è modesta rispetto all’impegno, la tutela concreta è debole anche quando il diritto è chiaro;
- se il trasferimento dei beni all’assuntore è immediato e non subordinato al pagamento, l’attivo può uscire dalla procedura prima che i creditori abbiano incassato, e il rischio di dispersione cresce;
- se il decreto di omologazione non prevede relazioni periodiche del curatore, il creditore dovrà procurarsi da solo le informazioni sull’andamento dei pagamenti, chiedendo accesso agli atti con regolarità.
La lettura della proposta va fatta due volte: prima del voto, per decidere; dopo l’omologazione, per sapere come difendersi. Il creditore che ha queste informazioni in mano fin dall’inizio può monitorare l’esecuzione in modo mirato, sapere quale scadenza della garanzia tenere d’occhio e muoversi al primo segnale, invece di scoprire a cose fatte di aver puntato sulla strada sbagliata.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Una premessa di metodo. Il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dal Codice della crisi, ma la gran parte della giurisprudenza di legittimità si è formata sul concordato fallimentare e sul concordato preventivo della legge fallimentare. Le norme sull’esecuzione e sulla risoluzione, però, sono in larga parte la prosecuzione degli artt. 136, 137 e 138 l.fall.: per questo quei principi restano il punto di riferimento, da applicare con attenzione alle differenze testuali. Ecco le pronunce che contano.
1. Cass., Sez. Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696. Principio: il debitore in concordato preventivo omologato che non paga i debiti concordatari può essere dichiarato insolvente anche senza che il concordato sia stato prima risolto; l’omologazione non crea uno scudo contro una nuova insolvenza. Perché conta qui: apre al creditore una strada alternativa alla risoluzione, utile soprattutto quando il termine annuale è scaduto o sta per scadere.
2. Cass., ord. n. 14525/2024. Principio: conferma l’indirizzo delle Sezioni Unite, ritenendo possibile l’apertura della procedura per insolvenza del debitore che non adempie gli obblighi concordatari, senza il passaggio intermedio della risoluzione. Perché conta qui: consolida l’orientamento e ne mostra l’applicazione concreta in un caso promosso dal curatore.
3. Cass., ord. n. 18185/2025. Principio: nella procedura aperta dopo un concordato omologato, il creditore può insinuarsi per il credito originario solo se la procedura è stata aperta quando la risoluzione era ancora possibile; se il termine era già scaduto, la riduzione concordataria si è consolidata e si concorre solo per la percentuale promessa. Perché conta qui: traduce in denaro il costo di aver lasciato scadere il termine annuale.
4. Cass., Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22284. Principio: dopo l’omologazione del concordato fallimentare, la legittimazione ad agire contro l’assuntore per l’adempimento delle obbligazioni assunte spetta ai creditori ammessi, non al curatore, il cui ruolo si riduce alla sorveglianza; anche le garanzie prestate dall’assuntore operano a esclusivo beneficio dei creditori. Perché conta qui: è la pronuncia chiave sul perché il creditore deve muoversi in prima persona contro l’assuntore inadempiente.
5. Cass., 28 novembre 2002, n. 16878. Principio: anche quando, dopo la risoluzione del concordato, la procedura viene riaperta, le garanzie prestate dal terzo per l’esecuzione possono essere fatte valere dai creditori. Perché conta qui: conferma che le garanzie dell’assuntore sopravvivono alla caduta del concordato e restano un’arma dei creditori.
6. Cass. n. 4697/2021. Principio: in caso di risoluzione del concordato per inadempimento, la cauzione versata dal terzo assuntore non va restituita ma resta acquisita alla massa, con una funzione analoga a quella della caparra; gli effetti favorevoli del concordato restano acquisiti alla procedura. Perché conta qui: misura il rischio economico per l’assuntore e il valore della cauzione per i creditori.
7. Cass., Sez. I, 15 luglio 2005, n. 15061. Principio: nel concordato con assuntore senza liberazione immediata del debitore, quest’ultimo è legittimato a impugnare i provvedimenti che incidono sugli obblighi concordatari, perché resta tenuto ad adempiere in luogo del terzo ed è esposto alla risoluzione e alla riapertura della procedura. Perché conta qui: chiarisce la posizione del debitore non liberato, che conserva un interesse diretto all’esatta esecuzione.
8. Cass., Sez. I, 29 aprile 1992, n. 5147. Principio: se la proposta differisce il trasferimento dei beni all’assuntore fino all’esecuzione dei suoi obblighi, gli atti di disposizione compiuti nel frattempo dall’assuntore restano sospesi; se l’esecuzione non si realizza, il bene resta nella disponibilità della procedura riaperta. Perché conta qui: mostra come le clausole della proposta proteggono i creditori dal rischio che l’assuntore disponga dell’attivo senza aver pagato.
9. Cass., Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20652. Principio: la risoluzione del concordato per inadempimento si valuta in termini oggettivi, guardando alla mancata realizzazione della soddisfazione promessa ai creditori; non rileva se l’inadempimento sia imputabile al debitore. Perché conta qui: pur riferita al concordato preventivo, orienta la lettura dell’art. 250 CCII, che non richiama nemmeno il limite della “scarsa importanza”.
10. Cass., ord. 19 maggio 2025, n. 13331. Principio: in un concordato fallimentare con soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati, la misura della falcidia va ancorata alla stima del professionista sul valore dei beni, che serve anche a orientare il voto. Perché conta qui: ricorda che l’esecuzione va misurata su ciò che la proposta omologata prometteva ai singoli creditori, privilegiati compresi, e che la documentazione di partenza è il metro di ogni contestazione successiva.
11. Cass., Sez. I, 6 giugno 2024 (in tema di fallimento c.d. omisso medio). Principio: in linea con le Sezioni Unite del 2022, la Corte ha distinto, ai fini dell’insinuazione al passivo, il caso in cui la nuova procedura sia stata aperta quando la risoluzione era ancora proponibile da quello in cui il termine era già decorso. Perché conta qui: rafforza, insieme alla successiva ord. n. 18185/2025, l’importanza del calendario della risoluzione.
Il dato normativo di riferimento resta comunque il testo vigente degli artt. 240, 249, 250 e 251 CCII. Dove giurisprudenza e testo divergono — come sulla “scarsa importanza” dell’inadempimento — prevale il testo, e l’argomento va costruito su di esso.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti con cui lo Studio interviene nella fase di esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale, sia dal lato dei creditori sia dal lato del debitore o dell’assuntore.
- Analizziamo la proposta e il decreto di omologazione riga per riga, per stabilire chi si è obbligato, verso quali creditori, con quali scadenze e con quali garanzie, e se l’assunzione è liberatoria o cumulativa.
- Ricostruiamo il calendario dei termini — risoluzione, annullamento, reclamo — individuando con precisione la scadenza dell’ultimo adempimento e la data da cui decorre ogni decadenza.
- Esaminiamo gli atti della procedura: relazioni del curatore, verbali del comitato, provvedimenti del giudice delegato sui depositi delle somme contestate, per documentare lo scostamento tra quanto promesso e quanto eseguito.
- Verifichiamo la legittimazione del creditore, controllando se rientra nel perimetro dei creditori garantiti dall’assuntore ai sensi dell’art. 240 CCII.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per risoluzione con il rito dell’art. 41 CCII, curando la chiamata del garante richiesta dall’art. 250, comma 3.
- Esaminiamo le garanzie bancarie e assicurative dell’assuntore — fideiussioni, cauzioni, pegni — e ne curiamo l’escussione, verificando scadenze, massimali e clausole di pagamento.
- Promuoviamo le azioni di adempimento e risarcimento contro l’assuntore quando la risoluzione è esclusa per la liberazione immediata del debitore.
- Difendiamo l’assuntore o il debitore nel procedimento di risoluzione, contestando la regolarità dell’inadempimento, la legittimazione del ricorrente o il rispetto dei termini.
- Valutiamo le alternative alla risoluzione quando il termine è scaduto, compresa l’iniziativa per l’apertura di una nuova procedura per insolvenza, calcolando l’impatto sul credito ammissibile.
- Proponiamo reclamo e ricorso per cassazione contro la sentenza di risoluzione o di rigetto, mantenendo la stessa linea dal primo grado al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il concordato nella liquidazione giudiziale è una soluzione negoziata dell’insolvenza, e saperne leggere la struttura economica — cosa l’assuntore ha davvero promesso, quanto vale l’attivo che acquisisce, quanto sono solide le garanzie — è il punto di partenza di ogni contestazione o difesa. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista consente di seguire la causa fino in fondo: la sentenza di risoluzione è reclamabile e poi ricorribile per cassazione, e la strategia impostata nel primo atto è la stessa che viene sostenuta davanti alla Suprema Corte, con lo stesso difensore.
Il caso viene seguito da uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme: i legali sulla parte processuale e concorsuale, i commercialisti sulla verifica dei pagamenti, dei riparti e della consistenza delle garanzie. È il modo per evitare che un errore di calcolo comprometta un ricorso giuridicamente fondato, o viceversa.
Chiusura: i tre messaggi da portare a casa
Il primo: l’omologazione non è il traguardo. Il concordato va seguito fino all’accertamento della completa esecuzione, e la sorveglianza degli organi della procedura non sostituisce l’iniziativa del singolo creditore, l’unico legittimato a chiedere la risoluzione.
Il secondo: la natura dell’assunzione decide tutto. Con liberazione immediata del debitore la risoluzione è esclusa e si agisce contro l’assuntore e le sue garanzie; senza liberazione, la risoluzione resta lo strumento principale. Il perimetro dei creditori garantiti, fissato dall’art. 240 CCII, stabilisce chi può agire.
Il terzo: i termini non perdonano. Un anno dall’ultimo adempimento per la risoluzione, sei mesi dalla scoperta del dolo per l’annullamento: lasciarli scadere significa, secondo la giurisprudenza più recente, consolidare la riduzione del credito.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra le competenze certificate dell’Avvocato: la crisi d’impresa, che conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il contenzioso fino all’ultimo grado, che può sostenere come cassazionista; le garanzie bancarie dell’assuntore, su cui opera lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario da lui coordinato.
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