Hai un’impresa in difficoltà, stai valutando il concordato preventivo (o lo hai già depositato) e ti stai chiedendo che fine faranno i contratti che hai in piedi: il leasing dei macchinari, la fornitura di materie prime, l’affitto del capannone, la linea di anticipo fatture con la banca, l’appalto ancora a metà. Oppure sei dall’altra parte: sei il fornitore, il concedente, la banca, e hai appena ricevuto la notifica di un’istanza di sospensione o di scioglimento.
In entrambi i casi, la domanda è la stessa e la risposta della legge è più precisa di quanto si creda: i contratti non si fermano da soli, non si sciolgono da soli e non si risolvono da soli. Ogni effetto passa da un atto, da un termine e da un provvedimento. Chi conosce la sequenza conserva le proprie opzioni; chi la ignora le perde, spesso senza accorgersene.
Per questo questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire. Troverai una diagnosi iniziale per capire da dove partire, otto mosse in ordine, simulazioni numeriche, una tabella da stampare e i piani B per quando qualcosa va storto. Esegui una mossa alla volta e non passare alla successiva finché il check di completamento non è soddisfatto.
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la gestione dei contratti pendenti è il punto in cui la crisi d’impresa incontra il contenzioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: lavora cioè proprio sul terreno in cui si decide quali rapporti contrattuali salvare, rinegoziare o chiudere per tenere in vita l’impresa. Ed è avvocato cassazionista: quando la sorte di un contratto finisce davanti a un giudice (opposizioni all’istanza, reclami, giudizio sull’indennizzo), la stessa strategia può essere seguita fino all’ultimo grado. Leasing, finanziamenti e anticipi bancari, infine, richiedono la lettura tecnica che fornisce lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di eseguire qualsiasi mossa, devi capire in che punto della procedura ti trovi e da quale lato del contratto stai. Rispondi a queste quattro domande, con onestà e con i documenti davanti.
Domanda 1 — Hai già depositato la domanda di concordato? Il momento che conta, per la legge, è il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo. È a quella data che si fotografa lo stato di ogni contratto: è “pendente” solo se, in quel giorno, nessuna delle due parti aveva ancora eseguito completamente le prestazioni principali. Se non hai ancora depositato, sei nella posizione migliore: puoi mappare i contratti con calma e preparare in anticipo le istanze. Se hai depositato, devi verificare subito che cosa è successo nel frattempo a ciascun rapporto.
Domanda 2 — La tua domanda è “con riserva” (prenotativa) oppure completa di piano e proposta? La distinzione non è teorica. Con la sola domanda con riserva puoi chiedere la sospensione di un contratto, ma non lo scioglimento: la legge consente di depositare la richiesta di scioglimento solo quando sono presentati anche il piano e la proposta. Inoltre la sospensione chiesta nella fase prenotativa non può durare oltre il termine che il tribunale ti ha concesso per depositare piano e proposta.
Domanda 3 — Il tuo concordato è in continuità aziendale oppure liquidatorio? Nel concordato in continuità operano tutele speciali per l’impresa: i creditori non possono rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare in peggio i contratti in corso per il solo fatto del deposito della domanda, del decreto di apertura o della richiesta o concessione di misure protettive. E se sono state concesse misure protettive, i contratti essenziali non possono essere toccati neppure per il mancato pagamento di crediti anteriori. Nel liquidatorio questa protezione rafforzata non c’è, e la regola resta quella generale della prosecuzione con possibilità di sospensione o scioglimento.
Domanda 4 — Sei il debitore o la controparte? Se sei l’impresa in concordato, le mosse sono tue: sei tu a decidere quali contratti proseguono, quali sospendere e quali sciogliere, e a chiederlo al giudice. Se sei la controparte (fornitore, concedente, banca, committente), il tuo spazio di manovra si concentra in pochi giorni: la memoria di opposizione, la contestazione dell’indennizzo, il controllo che il contratto sia davvero “pendente”.
Con queste risposte in mano, usa la tabella di orientamento.
| Se la tua situazione è questa… | …parti dalla mossa |
|---|---|
| Devi ancora depositare la domanda e non hai una mappa dei contratti | Mossa 1 |
| Hai la mappa, ma non sai quali contratti sono vitali per l’attività | Mossa 2 |
| Hai deposito e piano, devi decidere il destino di ogni contratto | Mossa 3 |
| Hai già deciso: devi sospendere o sciogliere un contratto specifico | Mossa 4 |
| Hai notificato l’istanza (o la controparte te l’ha notificata) | Mossa 5 |
| È arrivato il provvedimento del tribunale o del giudice delegato | Mossa 6 |
| Devi quantificare l’indennizzo o inserirlo nel piano | Mossa 7 |
| Il contratto è un leasing, un finanziamento bancario, un anticipo o una fornitura strategica | Mossa 8 |
| Sei la controparte e hai ricevuto un’istanza di sospensione o scioglimento | Mossa 5, poi Mossa 7 |
Una regola vale sempre, qualunque sia la tua casella: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti regolati dal Codice della crisi, salvo diversa previsione. Se un’istanza ti viene notificata a fine luglio, i sette giorni per opporti corrono anche ad agosto. Non contare su una pausa che non esiste.
Mossa 1 — Mappa tutti i contratti e separa quelli davvero “pendenti”
Obiettivo della mossa: avere un elenco completo dei rapporti contrattuali in essere alla data del deposito, con l’indicazione, per ciascuno, se è “pendente” in senso tecnico, se è escluso dalla disciplina dei contratti pendenti oppure se è già esaurito.
Quando va fatta
Prima del deposito della domanda, se puoi. Se hai già depositato, entro i primi giorni: tutte le mosse successive dipendono da questa. Non esiste un termine di legge per la mappatura in sé, ma esistono termini serrati per tutto ciò che viene dopo (in particolare i sette giorni concessi alla controparte per opporsi e la durata massima della sospensione). Una mappa fatta tardi significa istanze depositate tardi.
Come si esegue
Il primo passo è raccogliere i contratti, non i ricordi dei contratti. Per ciascun rapporto ti servono: il testo firmato con allegati e successive modifiche, lo stato dei pagamenti (fatture emesse, ricevute, insoluti), lo stato delle prestazioni (consegne effettuate, lavori eseguiti, servizi resi), eventuali diffide, contestazioni o comunicazioni di risoluzione già ricevute.
Poi applica, contratto per contratto, il test della legge: alla data del deposito della domanda, entrambe le parti avevano ancora da eseguire, in tutto o in parte, le loro prestazioni principali?
- Se sì, il contratto è pendente e prosegue anche durante il concordato; eventuali patti contrari sono inefficaci.
- Se una delle due parti aveva già eseguito per intero la propria prestazione principale, il contratto non è pendente: non potrai chiederne né la sospensione né lo scioglimento. L’obbligazione rimasta a carico dell’altra parte diventa un normale credito o debito da trattare nel piano.
- Se il contratto era già risolto prima del deposito (ad esempio perché la controparte aveva fatto valere una clausola risolutiva espressa), non c’è più nulla da sospendere o sciogliere.
La parola “principali” è decisiva. Le prestazioni accessorie (un obbligo di consegnare documenti, un’assistenza post-vendita marginale) non bastano a tenere in vita la pendenza. La Cassazione ha chiarito, già nel regime della legge fallimentare, che la facoltà di sciogliersi non vale per i contratti in cui una parte ha già eseguito la propria prestazione principale: nel caso esaminato, il promissario acquirente aveva pagato l’intero prezzo ed era già nel possesso dell’immobile, e lo scioglimento autorizzato è stato ritenuto fuori dal perimetro della norma (Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568). Nel Codice della crisi la regola è ora scritta nel testo dell’art. 97, che parla espressamente di contratti non compiutamente eseguiti “nelle prestazioni principali da entrambe le parti”.
Infine, segna i contratti che la legge esclude in blocco dalla disciplina dei contratti pendenti nel concordato:
- i rapporti di lavoro subordinato;
- i contratti preliminari indicati dall’art. 173, comma 3, del Codice;
- i finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 176);
- la locazione di immobili nei casi dell’art. 185, comma 1 (il contratto in cui l’impresa in crisi è locatrice).
Per questi contratti valgono regole diverse e non puoi usare l’istanza di sospensione o di scioglimento.
La base giuridica
Art. 97, commi 1 e 13, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo ter). La regola di fondo è l’opposto di quella della liquidazione giudiziale: lì l’apertura della procedura sospende i contratti; nel concordato, invece, i contratti proseguono e il contratto conserva forza di legge tra le parti, salvo l’intervento autorizzato del giudice.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il contratto “di confine”: un appalto in cui l’appaltatore ha quasi finito i lavori, un preliminare in cui è stato versato un acconto consistente ma non tutto il prezzo, un contratto quadro con singoli ordini in parte evasi. In questi casi non decidere a occhio. Analizza il sinallagma: qual è la prestazione principale di ciascuna parte e quanta parte ne resta da eseguire? Se la risposta è “una parte significativa da entrambe le parti”, il contratto è pendente. Se una parte ha completato e all’altra resta solo pagare, il contratto non lo è. Nel dubbio, documenta entrambe le letture: ti serviranno quando la controparte, nella memoria di opposizione, sosterrà la tesi opposta.
Un secondo imprevisto: scopri che un contratto è stato risolto dalla controparte poco prima del deposito. Verifica la validità della risoluzione (la clausola risolutiva espressa invocata esisteva davvero? la comunicazione è arrivata prima del deposito?). Se la risoluzione regge, il contratto esce dalla mappa dei pendenti ed entra in quella dei crediti e debiti da regolare.
Il punto di vista della controparte
Se sei il fornitore, il concedente o la banca, la mossa 1 vale anche per te, ed è la più importante di tutte. Il primo passo è ricostruire lo stato del tuo contratto alla data esatta del deposito della domanda di concordato del tuo cliente: la trovi nella pubblicazione nel registro delle imprese. Raccogli bolle di consegna, stati di avanzamento lavori, estratti conto, contabili di erogazione. Se a quella data avevi già eseguito per intero la tua prestazione principale (hai consegnato tutta la merce, hai erogato tutto il finanziamento, hai completato l’opera), il tuo contratto non è pendente: il debitore non può chiederne la sospensione o lo scioglimento e il tuo credito segue le regole ordinarie dei crediti concorsuali.
Questa verifica, fatta subito, cambia la tua strategia. Se il contratto non è pendente, la tua difesa contro un’eventuale istanza è radicale: l’istanza è fuori dal perimetro della norma. Se invece il contratto è pendente, la tua partita si sposta sulla coerenza con il piano e, soprattutto, sull’entità dell’indennizzo. Non sprecare i sette giorni dell’opposizione a contestare la pendenza di un contratto che è chiaramente pendente: concentra le energie dove hai margini reali.
Un ultimo controllo, spesso trascurato: verifica se il tuo contratto rientra tra quelli esclusi per legge. Un contratto di lavoro subordinato, un finanziamento destinato a uno specifico affare o una locazione in cui l’impresa in crisi è locatrice seguono regole proprie. Se il debitore ha chiesto di sospendere o sciogliere uno di questi contratti con la procedura dell’art. 97, hai un argomento immediato per opporti.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- ogni contratto ha una riga nella mappa con la data di stipula, le prestazioni principali di ciascuna parte e lo stato di esecuzione alla data del deposito;
- ogni contratto è etichettato come “pendente”, “non pendente (già eseguito da una parte)”, “già risolto” oppure “escluso per legge”;
- per i contratti di confine hai annotato gli elementi a favore e contro la pendenza.
Mossa 2 — Individua i contratti vitali e blinda la loro prosecuzione
Obiettivo della mossa: sapere quali contratti, se si interrompessero, fermerebbero l’attività, e mettere in campo tutte le protezioni che la legge ti offre perché non vengano interrotti dalla controparte.
Quando va fatta
Subito dopo la mappatura e, idealmente, prima o contestualmente al deposito della domanda. Se il tuo concordato è in continuità aziendale, questa mossa è il cuore di tutto il piano: un fornitore strategico che chiude il rubinetto il giorno dopo il deposito può far crollare la continuità prima ancora che il tribunale apra la procedura.
Come si esegue
Prendi la mappa della mossa 1 e, tra i contratti pendenti, isola quelli necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, comprese le forniture la cui interruzione impedirebbe di proseguire l’attività. È la definizione di “contratto essenziale” che usa la legge. Tipicamente: energia, gas, materie prime senza alternative rapide, software gestionali, leasing dei macchinari produttivi, locazione dello stabilimento, servizi logistici.
Per ciascun contratto essenziale verifica tre cose.
La prima: il contratto contiene clausole “ipso facto”? Sono le clausole che prevedono la risoluzione, il recesso, la decadenza dal beneficio del termine o la modifica delle condizioni al semplice deposito di una domanda concorsuale o alla richiesta di misure protettive. Nel concordato in continuità, i creditori non possono far valere questi eventi per rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare il contratto in tuo danno. Più in generale, nel concordato i patti contrari alla prosecuzione dei contratti pendenti sono inefficaci.
La seconda: hai chiesto o ottenuto misure protettive? Se il tribunale ha concesso misure protettive, i creditori interessati non possono rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali, né risolverli, né anticiparne la scadenza o modificarli in peggio, neppure per il fatto che non hai pagato crediti anteriori alla domanda. È una protezione molto forte: significa che il fornitore di energia con fatture arretrate di prima del deposito non può staccare la fornitura per quel motivo.
La terza: ti serve pagare il fornitore per prestazioni già rese, per convincerlo a continuare? Nel concordato in continuità puoi chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per proseguire l’attività e che il pagamento è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. Questo strumento va pianificato: senza autorizzazione, pagare un creditore anteriore significa violare la par condicio.
La base giuridica
Art. 94-bis CCII (disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale), introdotto dal D.Lgs. 83/2022 e poi inciso dal correttivo ter; art. 97, comma 1, CCII (inefficacia dei patti contrari); art. 54 CCII (misure protettive e cautelari); art. 100 CCII (autorizzazione al pagamento di crediti anteriori). Il sistema attua la direttiva europea sulla ristrutturazione preventiva, che chiede agli Stati di impedire ai creditori di usare l’apertura della procedura come scusa per staccare la spina all’impresa.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più comune: hai depositato una domanda con riserva e il fornitore sostiene che le protezioni speciali valgono solo dopo il deposito del piano. È stato per anni un tema discusso nei tribunali, che si sono interrogati sull’applicabilità dell’art. 94-bis già nella fase prenotativa (tra le pronunce citate nel dibattito, Trib. Arezzo, 9 agosto 2024). Il correttivo ter è intervenuto sul punto ancorando la tutela anche alla richiesta o concessione di misure protettive. Se la controparte minaccia comunque l’interruzione, la risposta corretta non è la trattativa al telefono: è una diffida scritta che richiami la norma e, se necessario, un’istanza al tribunale per misure cautelari che impongano la prosecuzione.
Attenzione però al limite di questa protezione: la tutela copre l’inadempimento anteriore alla domanda, non quello successivo. Se dopo il deposito smetti di pagare le nuove forniture, la controparte torna libera di reagire secondo le regole ordinarie. Le prestazioni ricevute dopo il deposito vanno pagate regolarmente: i relativi crediti, se sorti legalmente, sono prededucibili.
Il punto di vista della controparte
Se sei un fornitore strategico, la mossa 2 ti riguarda da vicino, perché è il punto in cui la legge comprime di più la tua libertà contrattuale. Prima di procedere con qualunque iniziativa (sospensione delle consegne, richiesta di pagamento anticipato, comunicazione di risoluzione), assicurati di sapere tre cose: se il concordato del tuo cliente è in continuità aziendale; se il tribunale ha concesso misure protettive; se il tuo contratto può essere qualificato come essenziale per la gestione corrente dell’impresa.
Se la risposta a tutte e tre è sì, la tua leva sui crediti anteriori è fortemente limitata: non puoi interrompere la fornitura né risolvere il contratto per il mancato pagamento delle fatture precedenti alla domanda. Ma la legge non ti lascia senza tutela. Tutto ciò che fornisci dopo la pubblicazione della domanda, se fornito legalmente, genera un credito prededucibile, che deve essere pagato prima dei creditori concorsuali e per intero. Il tuo interesse, quindi, si sposta sul controllo dei pagamenti correnti: se il debitore non paga le nuove forniture, la protezione speciale non copre quell’inadempimento e recuperi la libertà di reagire secondo le regole ordinarie.
C’è poi un’opportunità che molti fornitori non considerano: il debitore in continuità può chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagarti, in tutto o in parte, i crediti anteriori, se le tue prestazioni sono attestate come essenziali. Se sei davvero insostituibile, hai interesse a far emergere questa essenzialità nella trattativa: è la via legale per recuperare il pregresso senza attendere la percentuale concordataria.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- hai un elenco dei contratti essenziali con la motivazione dell’essenzialità per ciascuno;
- hai verificato e annotato, contratto per contratto, la presenza di clausole ipso facto;
- hai deciso se chiedere misure protettive e se servono autorizzazioni a pagare crediti anteriori, con un professionista attestatore individuato.
Mossa 3 — Decidi il destino di ogni contratto, coerentemente con il piano
Obiettivo della mossa: assegnare a ogni contratto pendente una delle tre destinazioni possibili (prosecuzione, sospensione, scioglimento) con una motivazione che regga davanti al giudice, cioè agganciata alle previsioni del piano.
Quando va fatta
Mentre costruisci il piano concordatario, non dopo. Il criterio con cui il giudice valuterà le tue istanze è uno solo: la prosecuzione del contratto è coerente con il piano o funzionale alla sua esecuzione? Se il piano e le decisioni sui contratti nascono separati, il collegamento non si vedrà e l’istanza sarà debole.
Come si esegue
Prima di procedere, assicurati che il piano abbia almeno una struttura definita: quali rami d’azienda prosegui, quali dismetti, quali beni vendi, quali flussi di cassa prevedi. Poi passa ogni contratto pendente attraverso tre domande.
- Questo contratto produce valore per il piano? Se serve alla continuità o alla conservazione del valore dei beni da vendere, la destinazione naturale è la prosecuzione.
- Questo contratto è un costo che il piano non può sostenere, ma solo per un periodo? Se ti serve una pausa (ad esempio finché non definisci la cessione di un ramo d’azienda), valuta la sospensione.
- Questo contratto è incompatibile con il piano? Se il piano prevede la chiusura di un’unità produttiva, la vendita libera di un immobile promesso ad altri, l’abbandono di una linea di prodotto, il contratto relativo è un candidato allo scioglimento.
Per ogni contratto destinato a sospensione o scioglimento, stima subito l’indennizzo che dovrai alla controparte (lo approfondisci nella mossa 7). Lo scioglimento non è gratuito: la controparte ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno da mancato adempimento, anche se questo credito sarà poi pagato in moneta concordataria, cioè nella percentuale prevista per i chirografari.
Valuta anche il rischio di abuso. La facoltà di sciogliersi è un potere eccezionale, concesso per il miglior soddisfacimento dei creditori, non per sbarazzarsi di un contratto sgradito. La Cassazione ha chiesto ai giudici di verificare se una domanda di concordato costruita intorno allo scioglimento di un preliminare, con un indennizzo pari al solo prezzo incassato e destinato alla falcidia, integrasse un uso distorto dello strumento (Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568). Un piano che sembra pensato per liberarsi di un singolo contratto, più che per risanare l’impresa, espone tutta la procedura.
La base giuridica
Art. 97, comma 1, CCII: la sospensione o lo scioglimento sono autorizzabili “se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione”. La formula richiede entrambe le condizioni negative: se il contratto è coerente con il piano oppure funzionale alla sua esecuzione, l’istanza va respinta.
Se qualcosa va storto
Il piano cambia in corsa (un acquirente si ritira, un investitore propone una diversa struttura). Le decisioni sui contratti vanno riviste di conseguenza: un contratto che ieri era da sciogliere oggi può essere vitale, e viceversa. Se hai già chiesto lo scioglimento e il piano cambia, valuta con il tuo legale se rinunciare all’istanza o modificarla: insistere su una richiesta non più coerente con il piano è il modo più rapido per vedersela respingere.
L’altro imprevisto è la tentazione di “sciogliere tutto ciò che costa”. Ricorda che ogni scioglimento genera un credito da indennizzo che si somma al passivo chirografario e peggiora la percentuale offerta agli altri creditori, con effetti sul voto. Fai i conti prima.
Il punto di vista della controparte
Se sei la controparte, la mossa 3 ti indica dove guardare quando riceverai l’istanza. Il debitore dovrà spiegare perché la prosecuzione del tuo contratto non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione. Il primo passo, quindi, è procurarti il piano (o almeno la parte che riguarda il tuo rapporto) e confrontarlo con il contratto. Se il piano prevede la prosecuzione dell’attività in cui il tuo contratto è inserito, l’incoerenza è difficile da sostenere. Se il piano prevede la vendita di un bene che ti era stato promesso, valuta con attenzione la tutela che ti riconosce la legge sui preliminari e la possibilità che lo scioglimento integri un uso distorto dello strumento.
Controlla anche i tempi: una domanda di concordato depositata a ridosso di una tua azione giudiziale (ad esempio una domanda di esecuzione in forma specifica di un preliminare), con un piano che prevede proprio lo scioglimento del tuo contratto e un indennizzo minimo, è il tipo di situazione su cui la Cassazione ha chiesto ai giudici di verificare l’abuso. Raccogli fin da ora le date e i documenti che dimostrano questa sequenza: ti serviranno nella memoria di opposizione e, se necessario, nel giudizio ordinario.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- ogni contratto pendente ha una destinazione (prosecuzione, sospensione, scioglimento);
- per ogni sospensione o scioglimento hai scritto, in due o tre righe, quale previsione del piano rende incoerente o non funzionale la prosecuzione;
- hai una prima stima dell’indennizzo per ciascun contratto da sospendere o sciogliere, già riportata nel fabbisogno concordatario.
Mossa 4 — Prepara l’istanza e notificala alla controparte prima del deposito
Obiettivo della mossa: depositare un’istanza autonoma, completa e già notificata alla controparte, con la quantificazione dell’indennizzo proposto, in modo che il giudice possa decidere senza rinvii.
Quando va fatta
Per la sospensione: anche con la sola domanda con riserva. Per lo scioglimento: solo quando hai depositato anche il piano e la proposta. Il correttivo ter ha reso esplicito questo limite, perché il giudice deve poter valutare l’incoerenza del contratto con un piano che esiste davvero.
Ricorda che le istanze vanno coordinate con la durata della sospensione: nella fase prenotativa non può superare il termine concesso dal tribunale per il deposito di piano e proposta; dopo il deposito di piano e proposta può arrivare fino a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, senza ulteriori proroghe.
Come si esegue
Il primo passo è redigere un’istanza autonoma, cioè un atto separato dal ricorso per concordato, uno per contratto o raggruppando contratti omogenei con la stessa controparte. L’istanza deve contenere:
- l’identificazione precisa del contratto (parti, data, oggetto, eventuali contratti collegati);
- la dimostrazione che il contratto è pendente alla data del deposito della domanda (riprendi la mappa della mossa 1);
- la richiesta specifica: sospensione (con la durata) o scioglimento;
- la motivazione: perché la prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione (riprendi la mossa 3);
- la quantificazione dell’indennizzo proposto, di cui il piano tiene conto per determinare il fabbisogno concordatario.
Poi viene il passaggio che molti dimenticano: devi notificare l’istanza alla controparte e depositare, insieme all’istanza, la prova dell’avvenuta notificazione. Senza prova di notifica, l’istanza non è procedibile e i tempi slittano. Usa la PEC quando la controparte è un’impresa con indirizzo nei pubblici registri; altrimenti la notifica tramite ufficiale giudiziario.
Infine deposita l’istanza nel fascicolo telematico della procedura. Fino al decreto di apertura decide il tribunale; dopo il decreto di apertura decide il giudice delegato.
La base giuridica
Art. 97, commi 1, 2, 3 e 5, CCII; art. 44, comma 1-quater, CCII per la sospensione nella fase prenotativa; art. 97, comma 7, CCII per la durata.
Se qualcosa va storto
La notifica non va a buon fine (PEC piena, indirizzo errato, società cancellata). Rinnova subito la notifica con altro mezzo e documenta il tentativo fallito. Ogni giorno di ritardo sposta in avanti la scadenza dei sette giorni per l’opposizione e quindi la decisione.
Il contratto ha più controparti (un pool di banche, un’associazione temporanea di imprese). Notifica a ciascuna: l’opposizione può arrivare da chiunque abbia interesse, e chi non ha ricevuto la notifica potrà contestare l’efficacia del provvedimento.
Non hai ancora il piano ma hai bisogno di liberarti del contratto. Non puoi chiedere lo scioglimento: chiedi la sospensione per il tempo strettamente necessario e prepara l’istanza di scioglimento da depositare insieme al piano.
Il punto di vista della controparte
Quando ricevi la notifica dell’istanza, non archiviarla in attesa di sviluppi: il conto alla rovescia di sette giorni è già partito. Il primo passo è verificare la regolarità formale dell’atto. L’istanza è autonoma, cioè separata dal ricorso? Indica con precisione il tuo contratto? Contiene la quantificazione dell’indennizzo proposto? Se si tratta di scioglimento, il debitore ha già depositato piano e proposta? Ogni risposta negativa è un argomento per la tua memoria.
Poi verifica la sostanza: il contratto era pendente alla data del deposito? La motivazione sull’incoerenza con il piano è specifica o generica? L’indennizzo proposto riflette il danno reale da mancato adempimento o è una cifra simbolica? Infine, organizza i documenti: contratto, ordini, fatture, corrispondenza, conteggi del margine perso. In sette giorni non c’è tempo per cercarli: devono essere pronti il giorno stesso della notifica.
Se sei una banca o una società di leasing, aggiungi una verifica specifica: per i finanziamenti, se l’erogazione era già completa alla data del deposito; per le linee autoliquidanti, il plafond residuo e il contenuto del patto di compensazione; per il leasing, lo stato dei canoni e il valore di mercato del bene, perché da quel valore dipenderà il tuo credito residuo in caso di scioglimento.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- l’istanza è redatta con tutti gli elementi indicati, compresa la quantificazione dell’indennizzo;
- hai la ricevuta di notifica alla controparte (o a tutte le controparti);
- l’istanza è depositata con la prova della notifica, e hai annotato in agenda la data di scadenza dei sette giorni per l’opposizione.
Mossa 5 — Gestisci la finestra dei sette giorni e la decisione del giudice
Obiettivo della mossa: arrivare alla decisione del tribunale (o del giudice delegato) avendo previsto e neutralizzato le obiezioni della controparte; se sei la controparte, usare al meglio l’unico spazio di difesa immediata che la legge ti concede.
Quando va fatta
Nei sette giorni che seguono la notifica dell’istanza. È il termine entro cui la controparte può opporsi depositando una memoria. Decorso questo termine, il giudice provvede con decreto motivato e reclamabile. Ricorda: niente sospensione feriale nelle procedure del Codice della crisi, quindi il termine scade anche se cade nel periodo 1-31 agosto.
Come si esegue
Se sei il debitore. Prima di procedere, assicurati di avere già pronte le risposte alle tre obiezioni che la controparte solleverà quasi certamente:
- “Il contratto non è pendente.” Prepara la prova documentale dello stato di esecuzione di entrambe le prestazioni principali alla data del deposito.
- “La prosecuzione è coerente con il piano.” Prepara il collegamento puntuale tra la previsione del piano e l’incoerenza del contratto (chiusura di un sito, vendita di un bene, cambio del modello produttivo).
- “L’indennizzo proposto è irrisorio.” Prepara la base di calcolo dell’indennizzo: danno emergente e lucro cessante della controparte, stimati secondo i criteri ordinari del risarcimento da inadempimento.
Se la controparte deposita la memoria, valuta con il tuo legale se replicare con una nota breve e documentata. Non è un giudizio a cognizione piena: è un procedimento rapido, in cui conta la chiarezza.
Se sei la controparte. Il primo passo è leggere l’istanza con la mappa del tuo contratto davanti e verificare: la data del deposito della domanda di concordato; se a quella data avevi già eseguito per intero la tua prestazione principale (se sì, il contratto non è pendente e l’istanza è fuori perimetro); se il debitore ha notificato l’istanza correttamente e depositato la prova; se, per lo scioglimento, piano e proposta sono già stati depositati. Poi redigi la memoria entro i sette giorni, concentrandoti sui presupposti: pendenza del contratto, coerenza con il piano, eventuali profili di abuso.
Su questi passaggi, in cui un errore di valutazione oggi si trascina poi nel reclamo e nel giudizio sull’indennizzo, l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, consente di impostare fin dalla memoria una linea difensiva coerente con tutti i gradi successivi.
La base giuridica
Art. 97, commi 4 e 5, CCII. Sul piano dei rimedi, la Cassazione ha chiarito, con riferimento all’omologa disciplina della legge fallimentare, che i provvedimenti che autorizzano o negano la sospensione o lo scioglimento sono atti di gestione della procedura, non decisioni su diritti: non passano in giudicato e la parte insoddisfatta può contestare la sussistenza dei presupposti in un ordinario giudizio a cognizione piena, anche dopo l’omologazione del concordato (Cass. civ., sez. I, 1 luglio 2024, n. 18019).
Se qualcosa va storto
La controparte si oppone fuori termine. Eccepiscilo subito: la memoria tardiva non ha gli effetti dell’opposizione, anche se il giudice può comunque tenere conto degli elementi di fatto che emergono dagli atti.
Il giudice respinge l’istanza. Il decreto è reclamabile: leggi la motivazione e valuta se il rigetto dipende da un difetto di prova (rimediabile con una nuova istanza meglio documentata, se il quadro del piano lo consente) o da una valutazione nel merito sulla coerenza con il piano (da contestare con il reclamo). Non lasciar trascorrere i termini del reclamo indicati nel provvedimento.
Il giudice accoglie l’istanza e tu sei la controparte. Ricordati che l’autorizzazione non chiude la partita: puoi agire in un giudizio ordinario per contestare i presupposti e, soprattutto, per far accertare l’indennizzo che ti spetta.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- il termine di sette giorni è scaduto e hai verificato se la controparte ha depositato una memoria;
- hai il decreto motivato del giudice;
- hai annotato i termini per l’eventuale reclamo e deciso, per iscritto, se proporlo.
Mossa 6 — Notifica il provvedimento e governa gli effetti sul contratto
Obiettivo della mossa: far decorrere correttamente gli effetti della sospensione o dello scioglimento, sapendo con precisione che cosa la controparte può e non può fare nel frattempo, e quali clausole del contratto sopravvivono.
Quando va fatta
Immediatamente dopo il deposito del provvedimento autorizzativo. La sospensione o lo scioglimento non hanno effetto dal giorno della decisione, ma dalla data in cui tu, debitore, notifichi il provvedimento all’altro contraente. Ogni giorno di ritardo nella notifica è un giorno in cui il contratto continua a produrre obblighi.
Come si esegue
Il primo passo è notificare il provvedimento autorizzativo alla controparte, con lo stesso mezzo e la stessa cura usati per l’istanza, e conservare la ricevuta: quella data è il punto zero degli effetti.
Poi governa le tre fasi temporali del contratto.
Fase A — Dal deposito della domanda fino alla notifica dell’istanza. Il contratto prosegue normalmente. Le prestazioni che ricevi dopo la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese generano crediti della controparte che, se sorti legalmente, sono prededucibili.
Fase B — Dalla notifica dell’istanza fino alla notifica del provvedimento. È la fase “di attesa”. La legge stabilisce che in questo periodo la controparte non può esigere da te la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni scadute dopo il deposito della domanda. È una protezione importante: ti consente di non eseguire, in attesa della decisione, le prestazioni del contratto che vuoi sospendere o sciogliere, senza che la controparte possa far scattare una clausola risolutiva espressa.
Fase C — Dopo la notifica del provvedimento. Se è stata autorizzata la sospensione, il contratto resta in vita ma le prestazioni sono congelate per la durata autorizzata (mai oltre i limiti dell’art. 97, comma 7). Alla scadenza, il contratto riprende, a meno che nel frattempo non ne sia stato autorizzato lo scioglimento. Se è stato autorizzato lo scioglimento, il vincolo cessa e la controparte matura il diritto all’indennizzo.
Infine, verifica le clausole che sopravvivono. Lo scioglimento non si estende alla clausola compromissoria: se il contratto prevede l’arbitrato, le liti sull’indennizzo e sugli effetti dello scioglimento andranno davanti agli arbitri. E non dare per scontato che lo scioglimento cancelli ogni altra pattuizione accessoria: la Cassazione, nel 2025, è stata chiamata a esaminare proprio la tesi secondo cui lo scioglimento autorizzato libererebbe il debitore da tutte le clausole del contratto, compresa quella sulla competenza territoriale, riconducendo la disciplina alla nozione di contratto pendente propria delle procedure concorsuali (Cass. civ., ord. 12 giugno 2025, n. 15713).
La base giuridica
Art. 97, commi 6, 7 e 8, CCII. Sulla necessità del provvedimento, la Cassazione è netta: per sciogliere un contratto pendente non basta la volontà del debitore, né basta che il piano preveda lo scioglimento; occorre un decreto motivato che accolga l’istanza e autorizzi lo scioglimento. Nel caso deciso, la Corte ha cassato la sentenza d’appello che aveva ritenuto sufficiente la manifestazione unilaterale di volontà del debitore, contenuta nel piano, di sciogliere alcuni preliminari (Cass. civ., sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 17997).
Se qualcosa va storto
Hai dimenticato di notificare il provvedimento. Fino alla notifica il contratto non è né sospeso né sciolto. Notifica immediatamente e calcola le prestazioni maturate nel frattempo: potrebbero generare crediti prededucibili della controparte.
Il piano prevedeva lo scioglimento ma nessuno ha mai chiesto l’autorizzazione. È lo scenario della pronuncia del 2024: il contratto non si è mai sciolto. Se il concordato è ancora in fase di esecuzione, valuta con il tuo legale come regolarizzare la posizione; se la controparte ha agito per l’adempimento, la tua difesa basata sul piano è debole.
La sospensione sta per scadere e il piano non è pronto. La durata massima non è prorogabile oltre i limiti di legge. Prepara per tempo l’istanza di scioglimento (se il piano lo giustifica) o la ripresa delle prestazioni.
Il punto di vista della controparte
Se sei la controparte, la mossa 6 ti dice da quando cambiano le tue posizioni. Finché non ricevi la notifica del provvedimento autorizzativo, il contratto non è né sospeso né sciolto: restano in piedi i tuoi diritti e i tuoi obblighi, con l’unica eccezione del periodo di attesa che decorre dalla notifica dell’istanza, durante il quale non puoi esigere la prestazione né far valere la risoluzione di diritto per obbligazioni scadute dopo il deposito della domanda.
Due verifiche pratiche. La prima: annota la data esatta della notifica del provvedimento, perché da quella data si calcola il confine tra i tuoi crediti prededucibili (prestazioni rese legalmente durante la procedura) e il tuo credito da indennizzo (chirografario anteriore). Fattura separatamente le prestazioni rese dopo la pubblicazione della domanda: è il modo più semplice per dimostrare la loro natura prededucibile. La seconda: rileggi il tuo contratto alla ricerca della clausola compromissoria e delle altre clausole accessorie. Se c’è l’arbitrato, la lite sull’indennizzo andrà davanti agli arbitri, perché lo scioglimento non travolge quella clausola; prepara di conseguenza la tua strategia processuale.
Se la sospensione viene autorizzata, chiedi al debitore, per iscritto, conferma della data di scadenza e delle modalità di ripresa del rapporto. Alla scadenza il contratto torna a produrre effetti, salvo che nel frattempo sia stato autorizzato lo scioglimento: pianifica la tua capacità produttiva e logistica tenendo conto di entrambe le possibilità.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- hai la ricevuta di notifica del provvedimento alla controparte, con la data;
- hai calcolato e separato le prestazioni ricevute prima della pubblicazione della domanda, tra pubblicazione e notifica del provvedimento, e dopo;
- hai verificato le clausole del contratto che sopravvivono (arbitrato, competenza, riservatezza, garanzie).
Mossa 7 — Quantifica l’indennizzo e collocalo correttamente nel piano
Obiettivo della mossa: determinare l’indennizzo spettante alla controparte, distinguerlo dai crediti prededucibili sorti durante la procedura e inserirlo nel piano con il rango corretto, evitando che diventi un fattore di fragilità per il voto e per l’omologazione.
Quando va fatta
La stima iniziale va fatta già nella mossa 3 e riportata nell’istanza (mossa 4). La quantificazione definitiva va consolidata dopo il provvedimento e comunque prima dell’adunanza o del voto dei creditori, perché il credito da indennizzo concorre al calcolo delle maggioranze.
Come si esegue
Il primo passo è calcolare l’indennizzo secondo il criterio di legge: un importo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Non è una somma simbolica, né il semplice rimborso di quanto la controparte ha già versato. Comprende il danno emergente (spese sostenute, investimenti dedicati, costi di riallocazione) e il mancato guadagno (il margine che la controparte avrebbe ottenuto dall’esecuzione del contratto), secondo le regole ordinarie del risarcimento.
Poi separa con precisione tre categorie di crediti della controparte:
| Categoria | Origine | Trattamento |
|---|---|---|
| Crediti anteriori | Prestazioni eseguite prima della pubblicazione della domanda | Concorsuali, secondo il loro rango (in genere chirografari) |
| Crediti “di procedura” | Prestazioni eseguite legalmente dopo la pubblicazione della domanda e prima della notifica del provvedimento | Prededucibili |
| Indennizzo | Conseguenza della sospensione o dello scioglimento | Chirografario anteriore al concordato |
La collocazione dell’indennizzo è il punto che le controparti contestano più spesso. La legge ha chiuso la questione: l’indennizzo si soddisfa come credito chirografario anteriore, anche se lo scioglimento viene chiesto dopo il deposito della domanda. La Cassazione lo aveva già affermato sotto la legge fallimentare, escludendo la prededuzione (Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568).
Infine, se non c’è accordo con la controparte sull’importo, ricordati di come si dividono i ruoli:
- il giudice delegato quantifica il credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze;
- la determinazione definitiva dell’indennizzo spetta al giudice competente secondo le regole ordinarie, in un giudizio a cognizione piena.
La quantificazione ai fini del voto non fa stato sul diritto: è una valutazione provvisoria.
La base giuridica
Art. 97, commi 3, 9, 10 e 11, CCII, nel testo del correttivo ter; art. 6 CCII sulla prededuzione; art. 109 CCII sulle maggioranze.
Se qualcosa va storto
La controparte chiede un indennizzo molto superiore alla tua stima e minaccia di votare contro. Valuta l’impatto: se il suo credito, ammesso al voto per l’importo che pretende, sposta le maggioranze, la questione diventa strategica. Prepara una quantificazione documentata per il giudice delegato e valuta una transazione sull’importo, che stabilizza il passivo.
L’indennizzo cresce e il piano non regge più. Se la stima iniziale era troppo bassa, il fabbisogno concordatario va ricalcolato e l’attestazione aggiornata. Meglio rivedere il piano prima del voto che subire un’opposizione all’omologazione fondata sulla non fattibilità.
Sei la controparte e l’indennizzo proposto è irrisorio. Non accontentarti della quantificazione ai fini del voto. Avvia o prepara il giudizio ordinario per l’accertamento del tuo credito, ricordando che il risultato di quel giudizio sarà la base su cui si applicherà la percentuale concordataria.
Come si costruisce, in concreto, la stima dell’indennizzo
Il primo passo è partire dal contratto, non da una cifra di comodo. Per un contratto di fornitura continuativa, ad esempio, la stima ragionevole parte dal margine che il fornitore avrebbe ricavato sulle consegne residue fino alla scadenza naturale (o fino al primo termine utile di recesso, se il contratto lo prevede), sottraendo i costi che il fornitore risparmia per effetto dello scioglimento e tenendo conto della possibilità di ricollocare la produzione presso altri clienti. A questo si aggiungono i costi specifici non recuperabili: attrezzature dedicate, materiali acquistati apposta, personale assegnato.
Per un contratto d’appalto, entrano in gioco l’utile atteso sulla parte di opera non eseguita, i costi di smobilitazione del cantiere, i materiali già approvvigionati. Per una locazione in cui l’impresa in crisi è conduttrice, la stima tiene conto dei canoni che il locatore perde fino alla possibile rilocazione e dei costi per renderla possibile.
In ogni caso, documenta il ragionamento: indica le fonti dei dati (bilanci della controparte se disponibili, prezzi di mercato, durata residua del contratto), i criteri e le ipotesi. Una stima trasparente regge meglio davanti al giudice delegato chiamato a quantificare il credito ai fini del voto e riduce lo spazio per contestazioni in sede di omologazione. Una stima opaca e troppo bassa, al contrario, rischia di essere letta come un tentativo di comprimere artificiosamente il passivo, con riflessi sulla credibilità dell’intero piano e sull’attestazione di fattibilità.
Se sei la controparte, applica lo stesso metodo in senso inverso: costruisci la tua stima con documenti alla mano, perché il giudizio ordinario sull’indennizzo si vince sulle prove del danno, non sulle affermazioni.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- per ogni contratto sospeso o sciolto hai una quantificazione documentata dell’indennizzo;
- hai separato in modo verificabile crediti anteriori, crediti prededucibili e indennizzo;
- l’indennizzo è riportato nel piano come chirografario anteriore e il fabbisogno concordatario è stato aggiornato di conseguenza.
Mossa 8 — Tratta a parte leasing, finanziamenti bancari, anticipi e fornitori strategici
Obiettivo della mossa: applicare le regole speciali che la legge detta per i contratti con un peso finanziario elevato, in cui un errore di qualificazione può costare decine o centinaia di migliaia di euro.
Quando va fatta
In parallelo alle mosse 3-7, ma con un’analisi dedicata. Leasing e rapporti bancari sono quasi sempre i contratti più delicati del piano, sia per gli importi sia per la frequenza delle contestazioni.
Come si esegue
Leasing (locazione finanziaria). Se decidi di proseguire il leasing (tipico nella continuità, quando il bene serve alla produzione), i canoni maturati dopo la pubblicazione della domanda vanno pagati regolarmente e sono prededucibili; gli arretrati anteriori si trattano nel piano. Se decidi di sciogliere il leasing, la legge prevede un meccanismo preciso:
- il concedente ha diritto alla restituzione del bene;
- lo vende o lo ricolloca a valori di mercato, secondo i criteri della legge 124/2017;
- dal ricavato trattiene i canoni scaduti e non pagati fino allo scioglimento, i canoni a scadere solo in linea capitale, il prezzo dell’opzione finale di acquisto e le spese per recupero, stima e conservazione del bene;
- l’eventuale eccedenza va versata al debitore ed è acquisita alla procedura;
- l’eventuale differenza a favore del concedente diventa un credito anteriore al concordato.
La logica, confermata dalla Cassazione nel 2025 in materia di leasing nelle procedure concorsuali, è che il valore effettivamente realizzato dal bene è la misura del credito del concedente (Cass. civ., 19 settembre 2025, n. 25701). Per questo devi pretendere trasparenza sulla vendita e sulla stima: un bene svenduto gonfia il credito residuo.
Finanziamenti bancari e anticipi. Il mutuo interamente erogato non è un contratto pendente: la banca ha già eseguito la sua prestazione principale. Il discorso cambia per le linee di credito “autoliquidanti” (anticipo fatture, anticipo su ricevute bancarie, sconto). Qui devi distinguere:
- il contratto quadro, che resta pendente finché la banca non ha raggiunto il limite di affidamento convenuto, e che può quindi essere oggetto di sospensione o scioglimento;
- le singole anticipazioni già erogate prima del concordato, per le quali la banca ha già eseguito la propria prestazione: non sono scioglibili.
È il principio fissato dalla Cassazione (Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524), che ha anche riconosciuto, quando c’è un mandato all’incasso collegato a un patto di compensazione, l’operatività della cosiddetta compensazione impropria tra il credito della banca e le somme incassate dai terzi. Prima di procedere, assicurati di aver letto le clausole della convenzione: la Cassazione ha precisato che, per stabilire se la banca possa trattenere gli incassi delle ricevute anticipate prima del concordato, bisogna verificare se il contratto le attribuisce espressamente il diritto di incamerarli (Cass. civ., n. 2556/2023); sulla stessa linea si è mossa la giurisprudenza di merito (App. Brescia, 22 maggio 2023, n. 863).
Il Codice della crisi aggiunge una regola specifica: nel finanziamento bancario la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori è anch’essa una prestazione principale; in caso di scioglimento, il finanziatore può riscuotere e trattenere le somme pagate dai terzi fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate tra i centoventi giorni anteriori al deposito della domanda e la notifica del provvedimento di scioglimento.
Fornitori strategici. Torna alla mossa 2: protezione dei contratti essenziali, inefficacia delle clausole ipso facto nella continuità, autorizzazione a pagare crediti anteriori con attestazione. Se un fornitore strategico vanta crediti anteriori importanti, il pagamento autorizzato può essere l’unico modo per assicurarti che continui a fornire a condizioni sostenibili.
La base giuridica
Art. 97, commi 12 e 14, CCII; art. 94-bis e art. 100 CCII; legge 124/2017, art. 1, comma 139, per i criteri di vendita del bene in leasing.
Se qualcosa va storto
La banca blocca la linea di anticipo il giorno del deposito. Verifica se il contratto quadro è pendente (plafond non esaurito) e se il blocco si fonda solo sul deposito: nel concordato in continuità, con misure protettive concesse, il blocco per inadempimenti anteriori di un contratto essenziale è vietato. In ogni caso, analizza il contratto con un esperto di diritto bancario prima di qualunque contestazione: le linee autoliquidanti sono il campo in cui le clausole contano più delle intuizioni.
Il concedente ha già risolto il leasing prima del deposito. Il contratto non è pendente e l’art. 97 non si applica: si applicano le regole sulla risoluzione del leasing, con il concedente che recupera il bene e il conteggio basato sul valore realizzato.
Il punto di vista della controparte
Se sei il concedente di un leasing, il passaggio decisivo è la vendita o ricollocazione del bene restituito. La legge ti impone di realizzarla a valori di mercato e secondo criteri predeterminati, e di rendere conto del ricavato: è nel tuo interesse documentare con cura la stima, le offerte ricevute e le condizioni di vendita, perché il debitore e gli organi della procedura potranno contestare un realizzo troppo basso, che farebbe crescere artificialmente il tuo credito residuo. Prima di procedere, assicurati di aver separato le voci che puoi trattenere (canoni scaduti, capitale a scadere, prezzo di opzione, spese di recupero, stima e conservazione) da quelle che non rientrano nel conteggio, come gli interessi sui canoni a scadere.
Se sei una banca, il primo passo è ricostruire, per ogni linea, che cosa avevi già erogato alla data del deposito e che cosa restava da erogare. Le anticipazioni già concesse non possono essere sciolte, e su quelle conta il contenuto del patto di compensazione per stabilire se puoi trattenere gli incassi. Il contratto quadro, per la parte di plafond non utilizzata, può invece essere sospeso o sciolto su istanza del debitore. Non bloccare unilateralmente la linea invocando il solo deposito della domanda: se il contratto è essenziale e il concordato è in continuità, rischi di esporti a contestazioni. Valuta piuttosto, con i tuoi legali, se l’operatività residua del rapporto sia compatibile con il piano e, in caso contrario, attendi l’iniziativa del debitore o fai valere le tue ragioni nel procedimento.
In entrambi i casi, ricordati che il tuo credito residuo da scioglimento è un credito anteriore al concordato: la sua entità incide sul voto. Una quantificazione precisa e documentata ti dà peso nella fase in cui si formano le maggioranze.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- per ogni leasing hai deciso prosecuzione o scioglimento e, in caso di scioglimento, hai una stima del valore di mercato del bene;
- per ogni rapporto bancario hai distinto contratto quadro e singole operazioni, verificando il plafond residuo e la presenza di patti di compensazione;
- per ogni fornitore strategico hai deciso se chiedere l’autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori.
Il piano alla prova dei numeri
Le regole diventano chiare quando le vedi applicate. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici ma inventati, non casi reali: servono a mostrarti come la stessa situazione di partenza porti a esiti molto diversi a seconda di quando e come esegui le mosse.
Situazione di partenza comune. Un’impresa metalmeccanica (la chiameremo “Impresa Alfa”) deposita il 3 marzo 2026 una domanda di concordato con riserva, con l’intenzione di proporre un concordato in continuità. La domanda viene pubblicata nel registro delle imprese il 5 marzo. Il tribunale concede 60 giorni per il deposito di piano e proposta: il termine scade il 2 maggio 2026. Tra i contratti in corso ci sono:
- una fornitura continuativa di componenti con un fornitore che chiameremo “Gamma”, relativa a una linea di prodotto che il futuro piano prevede di dismettere; Gamma consegna in media 29.470 € di componenti al mese;
- un leasing su una pressa idraulica, che il piano prevede di sostituire con un macchinario più piccolo;
- una linea di anticipo fatture con plafond di 240.000 €, utilizzata per 173.650 € alla data del deposito.
La percentuale prevista per i creditori chirografari nel piano è il 18%.
Simulazione 1 — Chi esegue le mosse nei tempi
L’impresa ha la mappa dei contratti pronta già al deposito (mossa 1) e ha individuato la fornitura Gamma come incoerente con il piano (mossa 3). Poiché il piano non è ancora depositato, non può chiedere lo scioglimento: chiede la sospensione.
- 6 marzo: notifica a Gamma l’istanza di sospensione, con proposta di indennizzo, e la deposita con la prova di notifica.
- 13 marzo: scade il termine di sette giorni per l’opposizione. Gamma non si oppone.
- 18 marzo: il tribunale autorizza la sospensione fino al 2 maggio (termine concesso ai sensi dell’art. 44).
- 19 marzo: l’impresa notifica il provvedimento a Gamma. Da questo momento la sospensione ha effetto.
- 28 aprile: deposita piano e proposta e, nello stesso giorno, notifica e deposita l’istanza di scioglimento del contratto Gamma.
- 5 maggio: scade il nuovo termine per l’opposizione.
- 21 maggio: il tribunale emette il decreto di apertura. Da qui in avanti decide il giudice delegato.
- 27 maggio: il giudice delegato autorizza lo scioglimento; il 28 maggio l’impresa notifica il provvedimento.
Esito economico. Le forniture ricevute tra la pubblicazione della domanda (5 marzo) e la notifica dell’istanza (6 marzo) ammontano a 3.215 €: sono crediti prededucibili da pagare per intero. Tra la notifica dell’istanza e la notifica del provvedimento di sospensione l’impresa non riceve forniture e Gamma non può esigerle né invocare la risoluzione di diritto. L’indennizzo per lo scioglimento, quantificato in 46.870 €, è chirografario anteriore: al 18%, costa all’impresa 8.436,60 €.
Simulazione 2 — Chi arriva tardi alle mosse
Stessa situazione, ma l’impresa non ha mappato i contratti e, il 10 marzo, deposita direttamente un’istanza di scioglimento del contratto Gamma, senza piano e proposta. L’istanza non può essere accolta: lo scioglimento si chiede solo quando piano e proposta sono depositati. Nel frattempo, nessuna sospensione è stata chiesta e il contratto prosegue: Gamma continua a consegnare e l’impresa continua a ricevere.
L’impresa notifica l’istanza di scioglimento solo con il piano, il 28 aprile, e ottiene il provvedimento, notificato a Gamma il 9 giugno.
Esito economico. Dal 5 marzo al 28 aprile l’impresa ha ricevuto componenti per 52.140 €, tutti relativi a una linea che il piano dismette, e tutti generano crediti prededucibili, da pagare al 100%. L’indennizzo finale è lo stesso della simulazione 1 (8.436,60 € in moneta concordataria), ma il costo complessivo del contratto durante la procedura è cresciuto di quasi 49.000 € rispetto a chi ha agito subito con la sospensione. La differenza non sta nella forza della posizione giuridica: sta nella tempestività della mossa 4.
Simulazione 3 — Lo scioglimento del leasing: due esiti possibili
L’impresa ottiene lo scioglimento del leasing sulla pressa. Alla data dello scioglimento, la posizione è questa:
- canoni scaduti e non pagati: 18.640 €;
- canoni a scadere, in linea capitale: 131.900 €;
- prezzo dell’opzione finale di acquisto: 9.750 €;
- spese di recupero, stima e conservazione: 3.210 €.
Totale spettante al concedente: 163.500 €.
Esito A — vendita a 142.300 €. Il ricavato non copre il dovuto. Il concedente trattiene l’intero ricavato e vanta una differenza di 21.200 € come credito anteriore al concordato. Se chirografario, con la percentuale del 18% riceverà 3.816 €.
Esito B — vendita a 171.800 €. Il ricavato supera il dovuto. Il concedente trattiene 163.500 € e deve versare all’impresa 8.300 €, che vengono acquisiti alla procedura a beneficio dei creditori.
Che cosa insegna la simulazione. Tra l’esito A e l’esito B ci sono 29.500 € di differenza nel valore di realizzo, che si traducono in un credito residuo del concedente oppure in una risorsa per i creditori. Per questo la mossa 8 ti chiede di presidiare la stima e le modalità di vendita del bene: è lì che si decide quale dei due esiti si verifica.
Simulazione 4 — La controparte che conta sulla pausa estiva
Questa volta il punto di vista è quello della controparte. Un fornitore riceve martedì 28 luglio 2026 la notifica di un’istanza di sospensione del contratto. Il termine di sette giorni per depositare la memoria di opposizione scade martedì 4 agosto 2026.
Il fornitore ritiene, sbagliando, che ad agosto i termini siano sospesi e deposita la memoria il 2 settembre. Ma nei procedimenti regolati dal Codice della crisi la sospensione feriale (1-31 agosto) non si applica: l’opposizione è tardiva. Il tribunale decide senza tener conto della sua memoria come opposizione.
Sul fronte bancario, lo stesso fornitore scopre che il suo cliente ha in corso anche una linea di anticipo fatture con plafond di 240.000 €, utilizzata per 173.650 €. Il contratto quadro è ancora pendente per la parte non utilizzata (66.350 €) e può essere oggetto di sospensione o scioglimento; le singole anticipazioni già erogate per 173.650 €, invece, non sono scioglibili, perché su quelle la banca ha già eseguito la propria prestazione.
Che cosa insegna la simulazione. Chi riceve un’istanza deve contare i sette giorni sul calendario reale, senza pause. E deve leggere ogni rapporto con la distinzione tra contratto quadro e singole operazioni: è lì che si gioca la differenza tra ciò che può essere sciolto e ciò che resta fermo.
Il piano in una pagina
Se hai poco tempo, stampa questa pagina e tienila accanto alla mappa dei contratti. Riassume le otto mosse, il loro obiettivo, il termine da rispettare e che cosa rischi se salti la mossa.
La logica in tre frasi. Nel concordato preventivo i contratti in corso proseguono. Puoi sospenderli o scioglierli solo con un’istanza autonoma, notificata alla controparte e accolta da un provvedimento del giudice, che produce effetto dalla sua notifica. In cambio, la controparte ha diritto a un indennizzo pari al danno da mancato adempimento, pagato come credito chirografario anteriore.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Mappa i contratti | Distinguere i contratti pendenti da quelli già eseguiti, risolti o esclusi | Prima del deposito o nei primi giorni | Istanze su contratti non pendenti, respinte o contestate |
| 2. Blinda i contratti vitali | Impedire interruzioni di forniture essenziali | Prima o contestualmente al deposito | Interruzione dell’attività e crollo della continuità |
| 3. Decidi il destino di ogni contratto | Collegare ogni scelta al piano | Durante la costruzione del piano | Istanze non motivate, rischio di abuso, indennizzi non previsti |
| 4. Prepara e notifica l’istanza | Avviare il procedimento in modo procedibile | Sospensione anche in fase prenotativa; scioglimento solo con piano e proposta | Istanza inammissibile o improcedibile; prestazioni prededucibili che si accumulano |
| 5. Gestisci i sette giorni | Neutralizzare le obiezioni o, se controparte, opporti | 7 giorni dalla notifica dell’istanza, senza sospensione feriale | Opposizione tardiva o decisione sfavorevole non contrastata |
| 6. Notifica il provvedimento | Far decorrere gli effetti | Subito dopo il provvedimento | Il contratto resta in vita e produce obblighi |
| 7. Quantifica l’indennizzo | Collocarlo come chirografario anteriore nel piano | Prima del voto | Fabbisogno sottostimato, maggioranze instabili, opposizioni all’omologa |
| 8. Tratta i contratti speciali | Applicare le regole su leasing, banche, fornitori strategici | In parallelo alle mosse 3-7 | Errori di qualificazione con impatti economici rilevanti |
Tre date da segnare in rosso: il termine concesso dal tribunale per piano e proposta (limite della sospensione in fase prenotativa); il settimo giorno dopo ogni notifica di istanza (termine per l’opposizione); il trentesimo giorno dopo il decreto di apertura (limite massimo della sospensione, non prorogabile).
Gli scenari di deviazione: quando il piano non va come previsto
Anche il piano migliore incontra imprevisti. Questi sono i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — La controparte accelera prima che tu possa muoverti
Che cosa succede. Il giorno dopo il deposito, il fornitore di energia comunica che interromperà la fornitura per fatture arretrate; la banca blocca la linea di anticipo; il concedente del leasing intima la restituzione del bene invocando la clausola risolutiva espressa per i canoni non pagati.
Il piano B. Il primo passo è capire su che cosa si fonda l’iniziativa della controparte.
- Se si fonda solo sul deposito della domanda o sulla richiesta di misure protettive, la clausola è inefficace: nel concordato i patti contrari alla prosecuzione non producono effetti e, nella continuità, i creditori non possono rifiutare l’adempimento né risolvere o modificare il contratto per questi eventi.
- Se si fonda su crediti anteriori non pagati e il contratto è essenziale, verifica se hai chiesto o ottenuto misure protettive: con le misure protettive concesse, la controparte non può reagire per i crediti anteriori.
- Se si fonda su inadempimenti successivi al deposito, la protezione non c’è: devi pagare le nuove prestazioni, che peraltro sono prededucibili, e rimettere in regola il rapporto.
Rispondi sempre per iscritto, richiamando le norme, e valuta immediatamente un’istanza al tribunale se la minaccia diventa concreta. Nei casi più gravi, la richiesta di misure cautelari serve a ottenere un ordine di prosecuzione prima che il danno si produca.
Deviazione 2 — Un termine è scaduto
Che cosa succede. La sospensione autorizzata sta per scadere e il piano non è pronto; oppure, se sei la controparte, ti accorgi che i sette giorni per l’opposizione sono già trascorsi; oppure è decorso il termine per reclamare contro il provvedimento.
Il piano B.
- Sospensione in scadenza. La durata massima non è prorogabile oltre i limiti di legge. Se il piano è pronto e il contratto è davvero incoerente, deposita subito l’istanza di scioglimento; se il piano non è pronto, prepara la ripresa delle prestazioni e calcola il costo, che sarà prededucibile.
- Opposizione scaduta (sei la controparte). Hai perso lo strumento rapido, non la tutela. Puoi ancora contestare i presupposti dello scioglimento e far accertare il tuo indennizzo in un giudizio ordinario a cognizione piena, come ha chiarito la Cassazione. E puoi far valere le tue ragioni nel procedimento di omologazione, nei limiti previsti.
- Reclamo scaduto. Il provvedimento non diventa per questo una sentenza definitiva sui diritti: resta aperta la strada del giudizio ordinario sui presupposti e sull’indennizzo.
Deviazione 3 — Un documento non si trova
Che cosa succede. Non trovi l’originale del contratto, mancano gli allegati con le condizioni economiche, non hai la prova della notifica dell’istanza, la controparte nega di aver ricevuto la PEC.
Il piano B.
- Contratto o allegati mancanti. Ricostruisci il contenuto da fatture, ordini, corrispondenza, condizioni generali pubblicate. Chiedi copia alla controparte con richiesta formale. Per i contratti bancari, puoi chiedere alla banca copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi anni.
- Prova di notifica mancante. Senza prova di notifica l’istanza non è procedibile. Rinnova subito la notifica: perdi qualche giorno, ma eviti che l’intero procedimento venga contestato.
- La controparte nega la ricezione. Conserva le ricevute di accettazione e consegna della PEC: sono la prova. Se la PEC non è andata a buon fine, procedi con l’ufficiale giudiziario.
In tutti e tre gli scenari, la regola è la stessa: documenta ogni passaggio nel momento in cui lo compi. Chi ricostruisce dopo, ricostruisce peggio.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso chiedere lo scioglimento di un contratto nella fase del concordato in bianco? No. Con la sola domanda con riserva puoi chiedere la sospensione, non lo scioglimento. La richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando hai presentato anche il piano e la proposta. Se hai bisogno di fermare subito un contratto, chiedi la sospensione e prepara l’istanza di scioglimento da depositare con il piano.
Posso fare la mossa 4 prima della mossa 3? Tecnicamente puoi depositare un’istanza senza aver completato le decisioni sul piano, ma è una scelta pericolosa. L’unico criterio con cui il giudice valuterà la tua richiesta è l’incoerenza del contratto con il piano. Un’istanza scollegata dal piano è un’istanza debole, e in più rischi di chiedere la sospensione di un contratto che poi scoprirai essere necessario.
Se il piano dice che il contratto è sciolto, devo comunque chiedere l’autorizzazione? Sì, sempre. Lo scioglimento non deriva dal piano, né da una tua dichiarazione unilaterale: deriva solo dal provvedimento del giudice, notificato alla controparte. La Cassazione lo ha ribadito nel 2024, cassando una decisione che si era accontentata della volontà espressa dal debitore nel piano.
Durante l’attesa della decisione devo continuare a eseguire il contratto? Dalla notifica dell’istanza alla notifica del provvedimento, la controparte non può esigere da te la prestazione né invocare la risoluzione di diritto per obbligazioni scadute dopo il deposito della domanda. Questo però non trasforma in gratuite le prestazioni che decidi di ricevere: se la controparte esegue e tu accetti, il relativo credito, sorto legalmente durante la procedura, sarà prededucibile.
Sono la controparte: l’indennizzo stabilito dal giudice delegato è definitivo? No. Il giudice delegato quantifica il credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze. La determinazione definitiva, se non trovate un accordo, spetta al giudice competente secondo le regole ordinarie, in un giudizio a cognizione piena. Se il contratto contiene una clausola compromissoria, la lite andrà agli arbitri, perché lo scioglimento non si estende a quella clausola.
I contratti di lavoro dei miei dipendenti possono essere sospesi con questa procedura? No. I rapporti di lavoro subordinato sono esclusi dalla disciplina dei contratti pendenti nel concordato. Per la gestione del personale valgono le regole del diritto del lavoro e, nel concordato in continuità, le specifiche previsioni del Codice della crisi sulla tutela dei lavoratori.
Se il concordato non viene omologato, che fine fanno i contratti sciolti? Lo scioglimento produce effetto dalla notifica del provvedimento autorizzativo, quindi il contratto non rinasce automaticamente. Le conseguenze sul credito da indennizzo e sulle eventuali procedure successive vanno però valutate caso per caso con il tuo legale, perché dipendono dallo strumento che seguirà il concordato non omologato e dallo stato dei rapporti in quel momento.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Di seguito i provvedimenti richiamati nel piano, organizzati per mossa. Diversi sono stati resi sotto la vecchia legge fallimentare (art. 169-bis), ma i principi sono confluiti nell’attuale art. 97 del Codice della crisi o ne orientano l’interpretazione. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta per te.
A sostegno delle mosse 1 e 3 (qualificazione del contratto e scelta del destino)
1. Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568. Principio: la sospensione o lo scioglimento presuppongono che, alla data della domanda di concordato, nessuna delle parti abbia completamente eseguito la propria prestazione principale; il potere di scioglimento è eccezionale e va esercitato senza abusare dello strumento concordatario. Perché conta: è il fondamento del test di pendenza della mossa 1 e del controllo sull’abuso della mossa 3. Nel caso deciso, il promissario acquirente aveva pagato tutto il prezzo.
2. Trib. Lecce, decreto 16 luglio 2024 (proc. n. 67-1/2024). Principio: l’art. 97 CCII non si applica quando il contraente in bonis ha già eseguito integralmente la propria prestazione e resta inadempiuta solo quella dell’impresa in concordato; il tribunale si è inoltre occupato della quantificazione dell’indennizzo per la sospensione di un contratto di cessione. Perché conta: conferma, nel regime del Codice della crisi, che la pendenza va verificata contratto per contratto e che la quantificazione dell’indennizzo accompagna sempre l’istanza.
3. Cass. civ., ord. 12 giugno 2025, n. 15713. Principio: la Corte ha ricondotto la facoltà di scioglimento alla nozione di contratto pendente propria delle procedure concorsuali e si è confrontata con la tesi secondo cui lo scioglimento libererebbe il debitore da tutte le clausole del contratto, inclusa quella sulla competenza territoriale. Perché conta: ti ricorda, nella mossa 6, di non dare per scontato che lo scioglimento travolga ogni pattuizione accessoria del contratto.
A sostegno della mossa 2 (contratti essenziali)
4. Trib. Arezzo, 9 agosto 2024. Principio: il tribunale si è pronunciato sulla questione dell’operatività delle tutele dell’art. 94-bis CCII nella fase prenotativa del concordato, uno dei nodi interpretativi su cui è poi intervenuto il correttivo ter. Perché conta: spiega perché, nella mossa 2, è decisivo verificare se hai chiesto o ottenuto misure protettive e a quale evento la legge collega oggi la protezione dei contratti in corso.
A sostegno delle mosse 5 e 6 (procedimento, provvedimento, rimedi)
5. Cass. civ., sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 17997. Principio: lo scioglimento dei contratti pendenti richiede un decreto motivato che accolga l’istanza; non basta la volontà del debitore, anche se espressa nel piano. Perché conta: è il fondamento della mossa 6: senza provvedimento notificato, il contratto non è sciolto.
6. Cass. civ., sez. I, 1 luglio 2024, n. 18019. Principio: i provvedimenti che autorizzano sospensione o scioglimento sono atti di gestione della procedura, non decisioni su diritti; la parte insoddisfatta può contestarne i presupposti in un giudizio a cognizione piena, anche dopo l’omologazione del concordato. Perché conta: definisce il perimetro dei rimedi nella mossa 5 e nella deviazione 2: perdere il termine per opporsi non significa perdere ogni tutela.
A sostegno della mossa 7 (indennizzo)
7. Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568 (seconda parte). Principio: l’indennizzo da scioglimento è un credito concorsuale da soddisfare come anteriore al concordato, anche se lo scioglimento è chiesto dopo il deposito della domanda; il suo accertamento definitivo avviene nelle forme della cognizione ordinaria, mentre in procedura il credito è valutato ai soli fini del voto. Perché conta: è la base della tabella della mossa 7 e della distinzione tra quantificazione per il voto e accertamento definitivo. Il principio è oggi scritto nell’art. 97, commi 10 e 11, CCII.
A sostegno della mossa 8 (leasing, banche, anticipi)
8. Cass. civ., 19 settembre 2025, n. 25701. Principio: in caso di risoluzione o scioglimento del leasing nelle procedure concorsuali, il credito del concedente si determina tenendo conto del valore effettivamente ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene. Perché conta: è la logica della simulazione 3: il valore di realizzo decide se il concedente vanta un credito residuo o se c’è un’eccedenza per la procedura.
9. Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524. Principio: il contratto quadro di anticipazione bancaria è scioglibile finché il plafond non è esaurito, mentre non lo sono le singole anticipazioni già erogate; il collegamento tra anticipazione e mandato all’incasso con patto di compensazione consente la compensazione impropria. Perché conta: è la chiave per distinguere, nella mossa 8, ciò che puoi sciogliere da ciò che resta fermo nei rapporti con la banca.
10. Cass. civ., n. 2556/2023. Principio: per stabilire se la banca possa trattenere gli incassi di ricevute anticipate prima del concordato, occorre verificare se la convenzione le attribuisce espressamente il diritto di incamerare le somme riscosse. Perché conta: ti impone di leggere le clausole della convenzione bancaria prima di contestare (o difendere) una trattenuta.
11. App. Brescia, 22 maggio 2023, n. 863. Principio: la corte d’appello ha applicato ai rapporti di anticipazione su ricevute bancarie con mandato all’incasso le regole sulla compensazione nel concordato preventivo, valorizzando il contenuto del patto di compensazione. Perché conta: mostra come i giudici di merito traducano in concreto i principi di legittimità sulle linee autoliquidanti.
Cosa può fare lo Studio Monardo per i tuoi contratti in concordato
Il piano che hai letto è eseguibile. Ma ci sono passaggi in cui una qualificazione sbagliata, una notifica mancata o un indennizzo sottostimato costano più di qualsiasi altra voce del concordato. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio, mossa per mossa.
- Mappiamo i contratti in essere e qualifichiamo ciascuno come pendente, già eseguito, risolto o escluso, analizzando il sinallagma e lo stato delle prestazioni principali alla data del deposito.
- Individuiamo i contratti essenziali e verifichiamo le clausole ipso facto, predisponendo diffide e istanze per impedire interruzioni di forniture vitali.
- Colleghiamo ogni decisione sui contratti alle previsioni del piano, lavorando con i professionisti che lo redigono, perché l’incoerenza o la non funzionalità sia dimostrabile davanti al giudice.
- Redigiamo le istanze di sospensione e scioglimento e ne curiamo la notifica alla controparte e il deposito con la prova della notifica, calendarizzando ogni termine.
- Quantifichiamo l’indennizzo secondo i criteri del risarcimento da inadempimento e lo collochiamo nel piano come credito chirografario anteriore, separandolo dai crediti prededucibili.
- Analizziamo leasing, finanziamenti e linee di anticipo con lo staff di diritto bancario, distinguendo contratti quadro e singole operazioni, verificando plafond, patti di compensazione e conteggi di vendita dei beni.
- Se sei la controparte, redigiamo la memoria di opposizione nei sette giorni, verificando pendenza del contratto, regolarità della notifica, coerenza con il piano e profili di abuso.
- Proponiamo i reclami contro i provvedimenti e impostiamo il giudizio ordinario sui presupposti dello scioglimento e sull’accertamento dell’indennizzo.
- Gestiamo le trattative con le controparti per definire in via transattiva l’indennizzo o le condizioni di prosecuzione, stabilizzando il passivo prima del voto.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, fino alla Corte di Cassazione, senza cambiare difensore né strategia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema dei contratti pendenti pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è l’abilitazione che riguarda proprio il dialogo tra impresa in difficoltà, creditori e controparti contrattuali, il terreno in cui si decide quali rapporti rinegoziare, quali proseguire e quali chiudere per salvaguardare la continuità. Altrettanto rilevante è l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, perché le liti sui contratti sciolti e sull’indennizzo nascono nel procedimento concorsuale ma proseguono nei giudizi ordinari e possono arrivare fino alla Suprema Corte.
Questo significa continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, dalla prima mappa dei contratti all’ultimo grado di giudizio. E significa lavorare con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: gli avvocati sulla qualificazione dei contratti, sulle istanze e sul contenzioso; i commercialisti sui numeri del piano, sul fabbisogno concordatario e sulla quantificazione degli indennizzi.
Chiusura: il principio che guida tutto il piano
Nel concordato preventivo i contratti non cambiano destino da soli: proseguono finché qualcuno non chiede, motiva, notifica e ottiene un provvedimento. È una regola che protegge l’impresa, perché le consente di scegliere quali rapporti conservare, e protegge le controparti, perché assicura loro un contraddittorio rapido e un indennizzo. Ma è anche una regola che non perdona i ritardi.
Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un costo che si accumula o un’opzione che si chiude.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché la gestione dei contratti pendenti richiede insieme le competenze che l’Avvocato ha certificato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per leggere i contratti in funzione del risanamento, l’abilitazione di cassazionista per sostenere la stessa linea in ogni grado del contenzioso, e il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per leasing, finanziamenti e anticipi, che sono quasi sempre i contratti più pesanti del piano.
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