Se stai cercando una risposta secca a questa domanda, ti conviene saperlo subito: non esiste una sola risposta, perché il compenso del curatore nel concordato non è un numero che cade dall’alto, ma il risultato di una regola che cambia radicalmente a seconda di chi sei tu dentro quella procedura.
Se sei il curatore, la domanda vera non è “quanto mi spetta” ma “su quale base verrà calcolato, e quando potrò finalmente chiederlo”: perché nel concordato la base non è più l’attivo che hai realizzato tu, ma quello che i creditori incassano grazie al concordato, e il momento non è la chiusura della procedura, ma l’esecuzione del concordato, che può arrivare anni dopo.
Se sei il terzo assuntore, la domanda è un’altra ancora: quel compenso è un costo che grava sulla tua proposta, incide sul prezzo che stai pagando per rilevare attivo e passivo, e se è stato quantificato male ti porti a casa una sorpresa che può cambiare la convenienza dell’intera operazione.
Se sei il debitore che propone il concordato dopo un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale, quel compenso è una voce che devi coprire integralmente prima ancora di pensare a quanto offrire ai creditori chirografari: è prededuzione, e la prededuzione non si falcidia.
Se sei un creditore concorsuale, quel compenso esce dalla stessa cassa da cui dovrebbe uscire la tua percentuale: ogni euro liquidato al curatore è un euro in meno nel riparto, e la legge ti dà una legittimazione a contestarlo molto più stretta di quanto immagini.
E se sei un curatore sostituito, revocato o dimissionario, o uno dei più curatori che si sono avvicendati, la tua posizione è ancora diversa: il compenso è unico, la tua quota si decide per proporzionalità, e rischi di scoprirlo quando non sei più in carica.
Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — quindi lavora stabilmente dentro il perimetro del Codice della crisi, dove il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato — ed è avvocato cassazionista, abilitazione che qui non è un dettaglio: il decreto che liquida il compenso del curatore non è reclamabile, e l’unico rimedio contro di esso è il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che unisce avvocati e commercialisti, la combinazione naturale per una materia in cui il diritto concorsuale e il calcolo tabellare si intrecciano in ogni riga.
Qui sotto trovi la base normativa comune a tutti, e poi sei sezioni: una per ciascun profilo. Vai pure direttamente alla tua.
📩 Se stai affrontando adesso la liquidazione del compenso in un concordato — da curatore, da assuntore, da debitore proponente o da creditore — non rimandare la verifica dei conteggi e dei termini: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa guida.
Le regole comuni a tutti: cosa dice il Codice della crisi e cosa dice il decreto ministeriale
Prima di separare i profili, serve avere chiara la cornice. È una cornice sorprendentemente stringata — due norme — ma dentro quelle due norme sta tutto il contenzioso degli ultimi vent’anni.
La norma base: l’art. 137 del Codice della crisi
Il compenso del curatore nella liquidazione giudiziale è disciplinato dall’art. 137 CCII, che riprende e aggiorna il vecchio art. 39 legge fallimentare. Il primo comma stabilisce che il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati su istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
Tre cose vanno notate subito, perché ciascuna produce conseguenze pratiche enormi.
La prima: l’inciso “anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato” non è una formula di stile. Significa che il concordato non fa nascere un compenso nuovo e autonomo: il compenso resta uno solo, quello del curatore della liquidazione giudiziale, e copre anche quello che il curatore fa dopo l’omologazione.
La seconda: la liquidazione avviene su istanza del curatore. Non è automatica. Se il curatore non deposita l’istanza, il tribunale non provvede d’ufficio. È un punto banale che ha mandato in fumo compensi veri.
La terza: il decreto non è soggetto a reclamo. Questo chiude la porta al rimedio ordinario dell’art. 124 CCII e apre l’unica porta rimasta, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Ed è proprio per questo che la Cassazione ha costruito, negli anni, un obbligo di motivazione molto più robusto di quanto il testo della norma lasci immaginare.
Il secondo comma dell’art. 137 CCII aggiunge gli elementi temporali: la liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un’integrazione del compenso per l’attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all’art. 234 CCII (il richiamo all’art. 234 è stato introdotto dal correttivo-ter, d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136). È in facoltà del tribunale accordare acconti; e, salvo giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dall’esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.
Il terzo comma governa il caso dei più curatori succedutisi nell’incarico: il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.
Il quarto comma contiene la regola più dura: nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Ogni promessa o pagamento che violi questo divieto è nullo e quanto versato è ripetibile. È la norma che impedisce qualsiasi accordo privato tra curatore e assuntore sul “di più”.
Infine, quando sono nominati esperti ai sensi dell’art. 49, comma 3, lett. b), CCII, alla liquidazione del loro compenso si applica il criterio proporzionale del comma 3.
Le tabelle: il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30
Il decreto ministeriale richiamato dall’art. 137 è il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2012, n. 72. È lì che si trovano i numeri.
L’art. 1, comma 1, fissa il compenso principale come percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato, con scaglioni decrescenti:
- dal 12% al 14% quando l’attivo non supera 16.227,08 euro;
- dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 fino a 24.340,62 euro;
- dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 fino a 40.567,68 euro;
- dal 7% all’8% sulle somme eccedenti 40.567,68 fino a 81.135,38 euro;
- dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 fino a 405.676,89 euro;
- dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 fino a 811.353,79 euro;
con ulteriori scaglioni, a percentuale ancora più ridotta, per le somme superiori.
L’art. 1, comma 2, aggiunge il cosiddetto compenso supplementare, calcolato sull’ammontare del passivo accertato: dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti.
L’art. 3 prevede, in caso di autorizzata continuazione dell’attività d’impresa, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sui ricavi lordi.
L’art. 4 fissa il minimo: il compenso complessivamente liquidato non può essere inferiore a 811,35 euro. E riconosce un rimborso forfettario delle spese generali pari al 5% del compenso liquidato, oltre al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, autorizzate dal giudice delegato e documentalmente provate.
La norma che cambia tutto nel concordato: l’art. 2, comma 2, D.M. 30/2012
Ed eccoci al cuore della questione. L’art. 2, comma 2, del D.M. 30/2012 stabilisce che, nel caso in cui la procedura si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è liquidato in proporzione all’opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le percentuali sull’ammontare dell’attivo previste dall’art. 1, comma 1, calcolate sull’ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore è inoltre corrisposto il compenso supplementare sul passivo di cui all’art. 1, comma 2.
La base di calcolo, nel concordato, non è più l’attivo realizzato dalla procedura: è quanto i creditori effettivamente ricevono per effetto del concordato. Questa è la regola che genera vincitori e perdenti a seconda del profilo, ed è il motivo per cui questa guida è organizzata per profili e non per argomenti.
La cornice del concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240-253 CCII)
Il concordato nella liquidazione giudiziale ha sostituito il vecchio concordato fallimentare degli artt. 124-141 legge fallimentare. L’art. 240 CCII stabilisce che, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché la contabilità del debitore consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Il debitore, invece, può proporlo solo dopo il decorso di un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo.
La proposta è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte (art. 241 CCII), e acquisisce il parere del comitato dei creditori. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali. Quel “al netto delle spese di procedura” è il punto in cui il compenso del curatore entra, silenziosamente, nel calcolo della convenienza.
Dopo l’omologazione, ai sensi dell’art. 248 CCII, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. Ed è questa sorveglianza — un’attività che continua dopo la chiusura della liquidazione giudiziale — la ragione tecnica per cui il compenso non può essere liquidato prima.
Se sei il curatore: la regola che ti penalizza e quella che ti protegge
La tua situazione
Hai gestito la procedura per anni. Hai formato lo stato passivo, impugnato atti, promosso azioni, forse esercitato provvisoriamente l’impresa, venduto immobili, gestito contenziosi. Poi arriva un terzo con una proposta di concordato, il comitato dei creditori dà parere favorevole, i creditori approvano, il tribunale omologa. E tu, che hai costruito il compendio che ha reso quella proposta appetibile, ti ritrovi a chiederti su cosa verrà calcolato il tuo compenso.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: tu sei l’unico profilo che deve fare l’istanza, e sei l’unico che non può pretendere nulla al di fuori di quello che il tribunale gli liquida.
Cosa cambia per te
Tre regole ti riguardano in modo specifico.
Prima regola: la base di calcolo si sposta. Per effetto dell’art. 2, comma 2, D.M. 30/2012, le percentuali sull’attivo non si applicano più all’attivo che hai materialmente realizzato, ma all’ammontare complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori. La Cassazione, con l’ordinanza Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168, ha spiegato la logica: nella chiusura concordataria la liquidazione è essenzialmente, o almeno in parte, opera di un soggetto diverso dal curatore, oppure è superata dal trattamento che il proponente riserva ai creditori; il sistema pone quindi un tetto alla discrezionalità liquidatoria del tribunale, ancorandola a un calcolo che resta sull’attivo ma riferito all’effettiva percezione di utilità conseguita dai creditori.
Questa regola a volte ti penalizza e a volte ti avvantaggia, e qui sta il punto che quasi nessuno coglie: se il concordato attribuisce ai creditori più di quanto la procedura aveva già realizzato — perché l’assuntore immette finanza nuova — la tua base di calcolo si alza. Nella stessa direzione va la lettura che collega l’assunzione del concordato a una lievitazione dell’attivo rilevante in misura corrispondente all’onere concordatario, affermata da Cass. civ., Sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 909.
Seconda regola: il tuo compenso è unico e comprende la fase post-omologa. Non esistono “due compensi”, uno per la liquidazione giudiziale e uno per il concordato. Esiste un compenso solo, che remunera anche l’attività di sorveglianza sull’adempimento che l’art. 248 CCII ti attribuisce insieme al giudice delegato e al comitato dei creditori.
Terza regola — ed è quella che va scritta in grassetto perché è la più fraintesa: il tuo compenso non può essere liquidato prima dell’esecuzione del concordato. L’art. 137, comma 2, CCII è esplicito (“se del caso, dopo l’esecuzione del concordato”) e la Cassazione lo ha ribadito nell’ordinanza n. 15168/2021, in continuità con Cass. n. 19339/2013 e Cass. n. 4751/2000. La ragione non è formale: liquidare prima significherebbe attribuirti una remunerazione pro futuro svincolata dall’attività che devi ancora svolgere, e di fatto svuotare i doveri di controllo che ti gravano addosso anche dopo l’omologazione.
I numeri
Facciamo il conto su un caso realistico. Concordato con assuntore. Attivo realizzato dalla procedura prima della proposta: 486.900 euro. Passivo accertato: 1.863.500 euro. Ammontare complessivo attribuito ai creditori per effetto del concordato: 612.400 euro.
Il tetto massimo tabellare sull’attivo si calcola su 612.400 euro, per scaglioni:
- 16.227,08 × 14% = 2.271,79
- 8.113,54 × 12% = 973,62
- 16.227,06 × 9,50% = 1.541,57
- 40.567,70 × 8% = 3.245,42
- 324.541,51 × 6,50% = 21.095,20
- 206.723,11 × 5% = 10.336,16
Totale tetto sull’attivo: 39.463,76 euro.
Compenso supplementare sul passivo accertato di 1.863.500 euro, al massimo tabellare:
- 81.131,38 × 0,94% = 762,63
- 1.782.368,62 × 0,46% = 8.198,90
Totale supplementare: 8.961,53 euro.
Somma: 48.425,29 euro, cui si aggiunge il rimborso forfettario del 5% pari a 2.421,26 euro, per un massimo teorico di 50.846,55 euro, oltre spese vive documentate e autorizzate.
Attenzione: quello è il tetto, non il dovuto. L’art. 2, comma 2, impone che il compenso sia liquidato “in proporzione all’opera prestata”: il tribunale può collocarsi su percentuali minime e arrivare a una frazione di quella cifra. È esattamente per questo che la relazione particolareggiata che alleghi all’istanza non è burocrazia: è la prova dell’opera prestata.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è la liquidazione prematura seguita da contestazione. Se ottieni la liquidazione prima dell’esecuzione del concordato e l’assuntore impugna, rischi di vedere travolto il decreto e di ricominciare da capo anni dopo, con il carico di dimostrare nuovamente l’opera prestata.
Il secondo rischio è il computo del passivo. Nell’ordinanza n. 15168/2021 la Cassazione ha chiarito che non è corretto includere nella base i crediti ammessi con riserva e quelli non ammessi per i quali pendano giudizi di opposizione: si tratta di istituti con funzione cautelare e provvisoria, destinati ad assicurare capienza, non di passivo definitivamente accertato. Se gonfi quella voce, il decreto diventa attaccabile.
Il terzo rischio è fiscale-contabile: la somma liquidata non è comprensiva degli oneri fiscali, perché il compenso va computato al netto, come ribadito da Cass. civ. n. 27442/2023 nel contesto dell’attivo insufficiente.
Il quarto rischio è il più elementare e il più frequente: non chiedere l’integrazione. L’art. 137, comma 2, CCII ti riconosce un’integrazione del compenso per l’attività svolta fino al termine dei giudizi e delle operazioni dell’art. 234 CCII. Se chiudi la partita con l’istanza principale e non la riproponi al termine dei contenziosi, quell’attività resta non remunerata.
Le mosse giuste
- Deposita il parere ex art. 241 CCII quantificando analiticamente le prededuzioni, compreso il tuo compenso stimato e quello dei professionisti della procedura. È in quel documento che il tuo compenso entra nel perimetro economico del concordato; se lo indichi in modo generico, stai consegnando all’assuntore un argomento per contestarlo dopo.
- Non chiedere la liquidazione finale prima dell’esecuzione del concordato, salvo acconti, che vanno chiesti nella forma corretta: l’art. 137, comma 2, CCII vuole che ogni acconto sia preceduto, salvo giustificati motivi, dall’esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.
- Costruisci la relazione particolareggiata come un atto difensivo, non come un riepilogo: opera prestata, risultati ottenuti, importanza della procedura, sollecitudine. Sono i quattro criteri che reggono la discrezionalità del tribunale e che devono emergere dalla motivazione del decreto.
- Verifica la base del passivo prima di depositare, depurandola dei crediti ammessi con riserva e di quelli oggetto di opposizione pendente.
- Se il decreto è immotivato o motivato solo in apparenza, impugnalo nei termini: il rimedio è il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., e qui serve una difesa abilitata al giudizio di legittimità.
Su quest’ultimo punto vale la pena essere espliciti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e il decreto di liquidazione del compenso del curatore è un provvedimento che, non essendo reclamabile, si impugna unicamente davanti alla Corte di cassazione — con la conseguenza che la difesa va impostata, fin dall’istanza di liquidazione, pensando a quel grado di giudizio.
Giurisprudenza dedicata
Oltre all’ordinanza n. 15168/2021, ti riguarda da vicino Cass. civ., Sez. I, 24 febbraio 2020, n. 4795, sui criteri di liquidazione del compenso al curatore, e Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2015, n. 24044, secondo cui il compenso va determinato applicando le percentuali sull’attivo, se esistente, e quelle sul passivo, mentre la soglia minima regolamentare opera solo quando il calcolo tabellare non consente di raggiungerla.
Se sei il terzo assuntore: il compenso del curatore è dentro il prezzo che stai pagando
La tua situazione
Hai individuato una liquidazione giudiziale con un compendio interessante. Hai presentato una proposta di concordato con assunzione, offrendo ai creditori una percentuale e accollandoti il passivo concordatario in cambio del trasferimento dell’attivo. Hai fatto i tuoi conti su quello che entra e quello che esce. E in quella colonna delle uscite c’è una voce che probabilmente hai sottostimato: le prededuzioni della procedura, dentro cui sta il compenso del curatore.
Per chi è nella tua posizione, la regola vera è una sola: il compenso del curatore non è un costo della procedura che riguarda gli altri, è un costo del tuo affare.
Cosa cambia per te
La proposta di concordato deve garantire l’integrale soddisfacimento dei crediti prededucibili. Il compenso del curatore è prededuzione, e come tale non è falcidiabile né dilazionabile a piacere. Nel calcolo della convenienza che l’art. 240 CCII impone per i creditori privilegiati — soddisfazione non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali — il compenso del curatore entra come posta negativa. Significa che, paradossalmente, una stima alta del compenso abbassa il valore di confronto e può rendere più facile l’omologa; ma la stessa stima alta ti costa denaro vero in fase esecutiva.
La regola più importante per te è questa: il compenso del curatore viene calcolato, nel concordato, su quanto tu attribuisci ai creditori — quindi la tua stessa offerta determina, in parte, l’importo che dovrai coprire. È un meccanismo circolare che va modellato in sede di proposta, non scoperto dopo.
Hai inoltre una legittimazione che altri non hanno. La giurisprudenza di legittimità riconosce all’assuntore del concordato la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso del curatore, proprio perché si tratta di questione destinata a incidere sulla commisurazione dell’impegno da lui assunto. Non è un dettaglio processuale: è la tua unica arma, visto che il decreto non è reclamabile.
I numeri
Riprendiamo il caso della sezione precedente, ma guardandolo dalla tua parte. Hai offerto ai creditori 612.400 euro complessivi. Il compenso massimo tabellare del curatore, su quella base e con passivo accertato di 1.863.500 euro, è 48.425,29 euro, più 2.421,26 euro di rimborso forfettario: 50.846,55 euro.
Ora cambia uno solo dei parametri. Supponi che, per migliorare le adesioni, tu alzi l’offerta ai creditori da 612.400 a 748.900 euro. L’ultimo scaglione si allunga: la quota eccedente 405.676,89 euro passa da 206.723,11 a 343.223,11 euro, che al 5% fa 17.161,16 invece di 10.336,16. Il tetto sull’attivo sale da 39.463,76 a 46.288,76 euro. Hai aumentato l’offerta di 136.500 euro e, nello scenario di massimo tabellare, hai aumentato di 6.825 euro anche il costo prededucibile che devi coprire. Questo è il tipo di calcolo che va fatto prima di depositare, non dopo l’omologa.
E va aggiunta la voce che quasi sempre manca nei business plan concordatari: oltre al compenso del curatore ci sono i compensi dei difensori della procedura, degli stimatori, dei coadiutori e degli eventuali esperti nominati ai sensi dell’art. 49, comma 3, lett. b), CCII. In procedure di media dimensione il blocco complessivo delle prededuzioni supera con facilità il doppio del solo compenso del curatore.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è firmare una proposta costruita su una stima di prededuzioni ferma al momento della presentazione, quando il compenso si liquida dopo l’esecuzione del concordato e può incorporare attività sopravvenute. Fra la proposta e l’esecuzione possono passare anni, durante i quali il curatore prosegue nella sorveglianza, i giudizi pendenti si chiudono, e matura il diritto all’integrazione prevista dall’art. 137, comma 2, CCII.
Il secondo rischio è l’accordo privato. Può sembrare ragionevole concordare con il curatore un importo “a forfait” per chiudere la partita. Non si può: l’art. 137, comma 4, CCII stabilisce che nessun compenso oltre quello liquidato dal tribunale può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese, e sanziona con la nullità ogni promessa o pagamento in violazione del divieto, con conseguente ripetibilità di quanto versato.
Il terzo rischio riguarda i tempi dell’impugnazione. Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. ha termini perentori, soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Se lasci passare il termine perché “stavate trattando”, il decreto diventa definitivo e accerta in modo non più discutibile l’an e il quantum del credito del curatore — principio ribadito, in altro contesto, da Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2026, n. 15052.
Le mosse giuste
- Chiedi e leggi il parere del curatore ex art. 241 CCII prima di finalizzare l’offerta, perché è lì che la procedura espone le prededuzioni.
- Modella l’offerta tenendo conto dell’effetto che ha sulla base di calcolo del compenso, simulando almeno due o tre scenari di attribuzione ai creditori.
- Appostare un fondo rischi per le prededuzioni sopravvenute, calibrato sui giudizi pendenti e sulla durata stimata della fase esecutiva.
- Pretendi che il decreto di omologazione disciplini analiticamente le modalità di sorveglianza ex art. 248 CCII: più sono definite, meno spazio c’è per attività aggiuntive non previste.
- Se il decreto di liquidazione ti sembra sproporzionato, muoviti subito con il ricorso straordinario, verificando in primo luogo la base di calcolo e la motivazione.
Giurisprudenza dedicata
Il caso deciso da Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168, nasce proprio da una contestazione dell’assuntore sulla misura del compenso liquidato ai curatori prima della completa esecuzione del concordato: la Corte ha accolto il ricorso. Rilevante anche il passaggio della stessa ordinanza sulla datio in solutum: quando un bene è attribuito direttamente a una classe di creditori, il valore di quanto effettivamente loro attribuito costituisce il parametro per la retribuzione del curatore — il che significa che il valore con cui stimi i beni nella proposta ha un effetto diretto sul compenso.
Se sei il debitore che propone il concordato: l’anno di attesa e il muro della prededuzione
La tua situazione
La tua impresa è in liquidazione giudiziale. Non hai perso la speranza di chiudere la partita in modo ordinato, magari con il sostegno di un familiare o di un investitore, magari per riprendere in mano un’attività. Guardi l’art. 240 CCII e scopri che una porta c’è, ma si apre dopo.
Per chi è nella tua posizione le regole sono più rigide che per chiunque altro, e conviene saperlo in anticipo piuttosto che scoprirlo a ricorso depositato.
Cosa cambia per te
Puoi proporre il concordato solo dopo che sia trascorso un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale, e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. È una finestra temporale chiusa su entrambi i lati, costruita deliberatamente per spingerti a cercare prima le soluzioni concordate — composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione — anziché usare la liquidazione giudiziale come leva per ottenere dai creditori uno sconto che prima non avresti ottenuto.
La seconda regola che ti riguarda è economica: la tua proposta deve coprire integralmente le prededuzioni maturate nella liquidazione giudiziale, e fra queste c’è il compenso del curatore, che a quel punto riflette almeno un anno di gestione già svolta. A differenza del terzo assuntore che arriva presto, tu arrivi necessariamente tardi: quando proponi, il curatore ha già formato lo stato passivo, ha già realizzato parte dell’attivo, ha già sostenuto spese. Quella attività è maturata e va remunerata.
C’è poi un aspetto che riguarda specificamente l’imprenditore individuale e il socio illimitatamente responsabile: quando la liquidazione giudiziale è aperta anche nei confronti dei soci, la prassi dei tribunali è quella dell’istanza unica di liquidazione del compenso, non di tante istanze quante sono le procedure. Non è un dettaglio contabile: incide sull’importo complessivo che la tua proposta deve coprire.
I numeri
Ipotesi concreta. Liquidazione giudiziale aperta il 14 marzo. Tu puoi presentare la proposta non prima del 15 marzo dell’anno successivo. Stato passivo reso esecutivo il 7 novembre dello stesso anno di apertura: il tuo termine finale cade il 7 novembre di due anni dopo. La finestra utile, quindi, è di circa venti mesi.
Dentro quella finestra, la procedura ha realizzato 214.700 euro e accertato un passivo di 1.104.300 euro. Tu proponi di attribuire ai creditori, con finanza esterna, 366.400 euro complessivi, di cui 237.800 euro rappresentati dal valore di stima di un immobile ceduto a una classe e 128.600 euro in denaro.
Il tetto tabellare massimo del compenso del curatore si calcola su 366.400 euro:
- fino a 81.135,38 euro, i primi quattro scaglioni valgono complessivamente 8.032,40 euro;
- 285.264,62 × 6,50% = 18.542,20 euro.
Tetto sull’attivo: 26.574,60 euro.
Supplementare sul passivo accertato di 1.104.300 euro:
- 81.131,38 × 0,94% = 762,63
- 1.023.168,62 × 0,46% = 4.706,58
Totale supplementare: 5.469,21 euro.
Somma: 32.043,81 euro, più 5% forfettario pari a 1.602,19 euro: 33.646,00 euro, oltre spese vive e oltre gli altri prededucibili. Significa che, dei 366.400 euro che hai messo sul tavolo, una quota superiore al 9% non arriva ai creditori ma copre il solo compenso del curatore, prima ancora di considerare legali, stimatori e coadiutori.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è costruire una proposta che “funziona” solo se le prededuzioni restano quelle stimate oggi. Il compenso si liquida dopo l’esecuzione del concordato: se tu sei anche l’esecutore della proposta, ogni mese di ritardo nell’adempimento allunga la sorveglianza del curatore e alimenta l’integrazione dell’art. 137, comma 2, CCII.
Il secondo rischio è sbagliare la valutazione dei beni ceduti in datio in solutum. Se stimi alto per rendere la proposta più attraente, alzi contemporaneamente la base su cui si calcola il compenso del curatore, secondo quanto chiarito in Cass. n. 15168/2021. Se stimi basso, rischi l’inconvenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il terzo rischio è l’inadempimento: se il concordato è risolto, la liquidazione giudiziale si riapre e l’originaria procedura rivive, con tutte le conseguenze anche sul fronte del compenso del curatore richiamato in ufficio.
Le mosse giuste
- Fai calendarizzare con precisione i due termini dell’art. 240 CCII — un anno dall’apertura, due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo — e muoviti dentro quella finestra, non ai suoi bordi.
- Chiedi al tuo professionista una stima prudenziale e documentata delle prededuzioni, costruita sulle tabelle del D.M. 30/2012 e non su percentuali a sentimento.
- Costruisci la proposta con un margine di sicurezza sulle spese di procedura, perché la prededuzione non ammette falcidia.
- Valuta se la strada giusta sia davvero il concordato nella liquidazione giudiziale o uno strumento anticipato: la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione della crisi evitano, a monte, di dover coprire un anno di prededuzioni già maturate.
- Se la finestra è già chiusa, non insistere sulla proposta propria: valuta il coinvolgimento di un terzo legittimato ai sensi dell’art. 240, comma 1, CCII.
Giurisprudenza dedicata
Sul rapporto fra procedure consecutive e compenso degli organi, è utile Cass. civ., Sez. I, n. 33364/2021, che in tema di concordato preventivo non omologato seguito dal fallimento ha stabilito che alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale provvede il tribunale quale giudice del concordato, e non il giudice delegato della procedura consecutiva: principio che conferma come ogni fase conservi il proprio centro di imputazione dei costi.
Se sei un creditore concorsuale: quel compenso esce dalla tua percentuale
La tua situazione
Hai un credito ammesso al passivo. Hai votato — o non hai votato — sulla proposta di concordato. Ti aspetti una percentuale. Poi leggi il decreto di liquidazione del compenso del curatore e ti viene il sospetto che quella cifra sia alta, e che ogni euro in più al curatore sia un euro in meno per te.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, e vale la pena capire perché.
Cosa cambia per te
La prima cosa da mettere a fuoco è strutturale: il compenso del curatore è prededuzione, e la prededuzione si colloca prima del concorso, non dentro il concorso. Non è un credito che gareggia con il tuo secondo le regole del riparto: è una posta che si preleva dall’attivo prima che il riparto si apra. Il compenso del curatore, al pari delle spese di giustizia, è destinato a essere pagato prima dei debiti della massa e sulla base della sola liquidazione operata dal tribunale, non nell’ambito di un progetto di riparto.
La seconda cosa riguarda i rimedi. Il decreto non è reclamabile e l’unica via è il ricorso straordinario per cassazione. Ma la Corte ha posto un filtro: con Cass. civ. n. 24366 del 2 settembre 2025 è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta da un creditore avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore in assenza della dimostrazione di un attuale interesse ad agire. Non basta essere creditore per contestare il compenso: devi dimostrare che quella liquidazione incide concretamente e attualmente sulla tua posizione. In una procedura chiusa con liti pendenti, dove la capienza del riparto è ancora incerta, quella dimostrazione è tutt’altro che scontata.
La terza cosa riguarda il tuo ruolo prima del decreto, che è molto più efficace del tuo ruolo dopo. Se fai parte del comitato dei creditori, il tuo parere sulla proposta di concordato ai sensi dell’art. 241 CCII è determinante: un parere sfavorevole del comitato rende improcedibile la proposta. E il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione, con l’indicazione delle prededuzioni, è il documento su cui puoi incidere chiedendo chiarimenti e integrazioni.
I numeri
Ipotesi. Passivo chirografario accertato: 1.418.000 euro. Il tuo credito ammesso: 86.300 euro, pari al 6,09% del chirografo. Il concordato attribuisce ai chirografari il 22%.
Scenario A — il compenso del curatore viene liquidato a 33.646,00 euro, su base tabellare massima, e la massa destinata ai chirografari resta quella prevista: incassi 86.300 × 22% = 18.986,00 euro.
Scenario B — l’onere concordatario è fisso, ma le prededuzioni risultano superiori di 9.400 euro rispetto alla stima, e l’eccedenza erode la provvista destinata ai chirografari. Su un monte chirografario di 311.960 euro (il 22% di 1.418.000), 9.400 euro di maggiori prededuzioni valgono il 3,01% del monte: la tua percentuale scende dal 22% al 21,34% e incassi 18.416,42 euro. Hai perso 569,58 euro senza che nessuno ti abbia tolto nulla formalmente.
È un numero piccolo sul singolo creditore e un numero grande sull’insieme: ed è esattamente il motivo per cui il controllo sulle prededuzioni va fatto in sede di parere e non in sede di impugnazione.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è arrivare tardi: contestare il compenso quando il decreto è già stato emesso, senza avere un interesse ad agire attuale e dimostrabile, significa quasi sempre un’inammissibilità.
Il secondo rischio è confondere il compenso del curatore con gli altri prededucibili. I compensi dei professionisti che hanno assistito il debitore in una precedente procedura concordataria seguono regole proprie e non sempre si soddisfano sul ricavato dei beni ipotecati; i crediti dei difensori della curatela hanno collocazione e rimedi autonomi, come mostra Cass. civ. n. 4014 del 23 febbraio 2026 in tema di credito del difensore di società fallita non distratto a suo favore in un precedente giudizio.
Il terzo rischio è non leggere il decreto di omologazione nella parte in cui disciplina la sorveglianza ex art. 248 CCII: è lì che si decide quanta attività il curatore dovrà ancora svolgere, e quindi quanta integrazione potrà chiedere.
Le mosse giuste
- Intervieni nella fase del parere, non in quella del decreto: chiedi che le prededuzioni siano quantificate analiticamente nel parere ex art. 241 CCII.
- Se sei nel comitato dei creditori, esercita il potere che hai: il parere del comitato sulla proposta non è un adempimento formale.
- Prima di impugnare, costruisci l’interesse ad agire: documenta che la maggiore liquidazione incide in concreto sulla percentuale che ti spetta e che quella percentuale è attuale, non ipotetica.
- Verifica la base di calcolo del compenso, in particolare l’inclusione indebita di crediti ammessi con riserva o oggetto di opposizione pendente nel passivo accertato.
- Fatti assistere da chi può portare il caso in Cassazione, perché quello è l’unico grado disponibile e non esiste un secondo tentativo.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Cass. n. 24366/2025 sull’interesse ad agire, è utile Cass. civ. n. 30216/2025 sulla ricorribilità in cassazione del provvedimento che decide il reclamo avverso la mancata approvazione del rendiconto predisposto dal curatore: il rendiconto è il presupposto della liquidazione del compenso, e contestarlo in quella sede è spesso più efficace che contestare il compenso a valle.
Se sei un curatore cessato, sostituito o revocato: il compenso è unico, la tua quota no
La tua situazione
Hai gestito la procedura per tre anni e poi ti sei dimesso, o sei stato sostituito, o revocato. Il concordato è arrivato dopo, con un altro curatore in carica. E adesso ti chiedi se e quando qualcuno si ricorderà di te.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il compenso è un quid unicum, non si duplica, e tu non lo chiedi per conto tuo nei tempi che preferisci — lo ottieni al termine della procedura, in quota.
Cosa cambia per te
L’art. 137, comma 3, CCII stabilisce che, se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Significa due cose. La prima: non esiste una liquidazione “tua” separata al momento della cessazione; la seconda: il parametro è proporzionale all’opera effettivamente prestata da ciascuno, non una divisione aritmetica per il numero dei curatori.
Quando la procedura si chiude con concordato, questo si combina con la regola del momento: la liquidazione avviene dopo l’esecuzione del concordato. Per te significa che l’attesa può misurarsi in anni, e che il tuo credito matura ma resta illiquido fino a quel momento.
C’è poi una questione di contraddittorio che la giurisprudenza più recente ha messo a fuoco. Cass. civ. n. 20137/2025 ha affermato la necessità di un contraddittorio fra tutti i soggetti che si sono avvicendati nell’incarico, in particolare quando dalla memoria depositata dall’ultimo curatore emergano elementi suscettibili di incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente, dovendosi consentire a quest’ultimo di replicare. Non puoi essere liquidato in base a una ricostruzione dell’opera prestata fatta da chi è venuto dopo di te, senza avere avuto modo di dire la tua.
Sul fronte procedimentale, Cass. civ. n. 19194 del 12 luglio 2025 ha affrontato il tema dell’omessa comunicazione del deposito del rendiconto e della presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso da parte del curatore revocato: la tempestiva conoscenza di quegli atti è la precondizione per poter difendere la propria quota.
I numeri
Ipotesi. Procedura durata sette anni e quattro mesi, chiusa con concordato. Primo curatore in carica per quattro anni e due mesi: ha formato lo stato passivo (386 domande esaminate), promosso tre azioni recuperatorie, venduto due immobili per 318.400 euro. Secondo curatore in carica per tre anni e due mesi: ha gestito il contenzioso residuo, reso il parere ex art. 241 CCII, seguito l’omologazione e la sorveglianza sull’adempimento.
Il concordato attribuisce ai creditori 612.400 euro, passivo accertato 1.863.500 euro: compenso complessivo liquidabile al massimo tabellare 48.425,29 euro, oltre rimborso forfettario.
Una ripartizione puramente temporale darebbe al primo curatore il 56,8% (50 mesi su 88) e al secondo il 43,2%: 27.505,56 e 20.919,73 euro. Ma il criterio di legge non è il tempo, è la proporzionalità all’opera prestata. Se il tribunale valorizza il fatto che il primo curatore ha realizzato l’intero attivo e accertato l’intero passivo, mentre il secondo ha gestito la fase concordataria e la sorveglianza, può spostare il rapporto su 65/35: 31.476,44 e 16.948,85 euro. Una differenza di quasi 4.000 euro che dipende interamente da quanto analiticamente hai documentato la tua attività nella memoria.
Da notare: nella valutazione del tribunale può pesare il fatto che un curatore subentrato nella fase conclusiva, dopo la realizzazione dell’attivo e l’accertamento del passivo, abbia sostanzialmente svolto attività funzionali alla chiusura senza realizzare sopravvenienze attive — circostanza che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto idonea a giustificare una liquidazione contenuta.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è restare fuori dal procedimento: se non ti viene comunicato il deposito del rendiconto o dell’istanza di liquidazione, rischi che la tua quota venga determinata in tua assenza, sulla base della sola rappresentazione dell’ultimo curatore.
Il secondo rischio è pensare che le dimissioni ti diano diritto a qualcosa in più o in tempi diversi. Non è così: Cass. civ. n. 23822/2023 ha escluso che il curatore dimessosi nel corso della procedura possa avanzare la pretesa di equo indennizzo per irragionevole durata quando la liquidazione del compenso interviene solo molti anni dopo, proprio perché il meccanismo di legge àncora la liquidazione al termine della procedura.
Il terzo rischio è non conservare la documentazione. Dopo la cessazione dall’incarico non hai più accesso diretto al fascicolo della procedura, e ricostruire a posteriori l’opera prestata è molto più difficile.
Le mosse giuste
- Al momento della cessazione, predisponi e conserva una relazione analitica dell’attività svolta, con dati quantitativi: domande esaminate, beni liquidati, giudizi promossi, riparti eseguiti.
- Comunica formalmente al curatore subentrato e alla cancelleria il tuo recapito, perché le comunicazioni del procedimento di liquidazione ti raggiungano.
- Chiedi acconti quando ne ricorrono i presupposti, nelle forme dell’art. 137, comma 2, CCII: è l’unico modo di non restare a zero per anni.
- Quando arriva l’istanza finale, deposita la tua memoria e, se necessario, una replica: il contraddittorio fra curatori succedutisi è un diritto, come ha chiarito Cass. n. 20137/2025.
- Se la tua quota è determinata senza motivazione sui criteri di proporzionalità, valuta il ricorso straordinario, perché il vizio di motivazione del decreto è censurabile.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle pronunce citate, rileva Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2015, n. 20111, in tema di domanda di liquidazione del compenso al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura.
Se sei un professionista della procedura — legale, stimatore, coadiutore, esperto: la tua posizione non è quella del curatore
La tua situazione
Non sei il curatore, ma hai lavorato per la procedura: hai difeso la curatela in un giudizio, hai stimato il compendio immobiliare, sei stato nominato coadiutore per la gestione contabile, oppure sei un esperto nominato ai sensi dell’art. 49, comma 3, lett. b), CCII. Adesso la procedura si chiude con concordato e tu ti chiedi se il tuo credito segue le regole del curatore o altre.
Per chi è nella tua posizione, la risposta è: altre. E la differenza conta.
Cosa cambia per te
La prima regola: il tuo compenso è autonomo rispetto a quello del curatore, ma grava anch’esso in prededuzione sulla procedura. Questo significa che, nella proposta di concordato, il tuo credito deve essere coperto integralmente al pari di quello del curatore, e che il parere ex art. 241 CCII lo deve esporre.
La seconda regola riguarda i criteri. Per il coadiutore, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l’assimilazione al lavoratore autonomo, ritenendo che la sua attività integri quella del curatore al punto da renderlo partecipe della medesima qualità di ausiliario del giudice, con la conseguenza che il compenso va determinato secondo la tariffa giudiziale per i periti e i consulenti tecnici e non secondo la tariffa professionale. È una differenza che può valere molto.
La terza regola riguarda gli esperti nominati ai sensi dell’art. 49, comma 3, lett. b), CCII: l’art. 137, ultimo comma, dispone che alla liquidazione del loro compenso si applichi il criterio proporzionale del comma 3. Sono dunque attratti nella logica di ripartizione che governa la pluralità di curatori.
La quarta regola riguarda i delegati alle vendite: nella prassi, l’importo del compenso liquidato al delegato va detratto dal quantum spettante al curatore, perché remunera un’attività che altrimenti sarebbe stata del curatore stesso. Se sei curatore, questo ti riguarda come decurtazione; se sei delegato, ti riguarda come fonte.
I numeri
Ipotesi. Procedura chiusa con concordato, attribuzione ai creditori 612.400 euro, passivo accertato 1.863.500 euro. Compenso massimo tabellare del curatore: 48.425,29 euro più 2.421,26 di forfettario.
Accanto a questo, le altre prededuzioni professionali: difensore della procedura per tre giudizi, 21.700 euro; stimatore del compendio immobiliare, 6.840 euro; coadiutore contabile, 11.350 euro; delegato alla vendita di due lotti, 7.420 euro.
Totale prededuzioni professionali: 47.310 euro, cui si aggiunge il compenso del curatore. Il blocco complessivo supera i 98.000 euro: oltre il 16% di quanto il concordato attribuisce ai creditori. Se il delegato alle vendite viene detratto dal compenso del curatore secondo la prassi richiamata, il netto per il curatore scende a 43.426,55 euro e il blocco complessivo resta sostanzialmente invariato, ma cambia chi lo incassa.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è restare fuori dalla quantificazione esposta nel parere ex art. 241 CCII: se il tuo credito non è stato indicato come prededucibile quando il concordato è stato costruito, la provvista per pagarlo potrebbe semplicemente non esserci.
Il secondo rischio è la qualificazione del credito. Quando la procedura di liquidazione giudiziale è preceduta da un concordato preventivo, i compensi dei professionisti che hanno assistito il debitore nella procedura anteriore seguono regole diverse quanto a collocazione e a soddisfacimento sul ricavato dei beni gravati da prelazione: non tutto ciò che è prededucibile si soddisfa allo stesso modo e sullo stesso ricavato.
Il terzo rischio è la motivazione del provvedimento che ti liquida. Vale anche per te il principio affermato da Cass. civ. n. 24355/2025 in tema di liquidatore giudiziale: il decreto deve essere specificamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali adottate, con conseguente nullità se è del tutto privo di motivazione o se la motivazione è soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione.
Le mosse giuste
- Fai emergere il tuo credito nel parere ex art. 241 CCII, chiedendo formalmente al curatore di indicarlo fra i prededucibili con l’importo stimato.
- Chiedi la liquidazione tempestivamente, senza attendere la chiusura: molte liquidazioni di coadiutori e stimatori possono essere richieste in corso di procedura.
- Verifica quale tariffa ti viene applicata, perché la differenza fra tariffa giudiziale per periti e tariffa professionale può essere sostanziale.
- Se il provvedimento è immotivato, impugnalo nei termini, ricordando che la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto.
- Documenta l’utilità concreta della tua attività per la massa: è il criterio con cui la giurisprudenza misura la prededucibilità e la congruità.
Giurisprudenza dedicata
Utile il riferimento a Cass. civ. n. 18116/2024 sulla liquidazione del compenso al consulente di parte nominato dal curatore nel corso di un giudizio civile, e a Cass. civ. n. 32558/2023 sulla possibilità per il legale della curatela di proporre un ricorso volto a integrare l’ammontare liquidato in caso di ingiustificato arricchimento della procedura.
Tre concordati, tre compensi: le simulazioni a confronto
Qui mettiamo in parallelo lo stesso tipo di problema su tre scenari diversi, con numeri alla mano. Tutte le cifre sono elaborazioni dimostrative costruite sulle tabelle del D.M. 30/2012: servono a mostrare il meccanismo, non a prevedere l’esito di un caso concreto, che dipende dalla valutazione discrezionale del tribunale entro i limiti tabellari.
Simulazione 1 — Concordato con assuntore che immette finanza nuova
Attivo realizzato dalla procedura: 486.900 euro. Passivo accertato: 1.863.500 euro. Attribuzione complessiva ai creditori per effetto del concordato: 612.400 euro.
Base di calcolo sull’attivo: non 486.900 ma 612.400 euro, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.M. 30/2012.
Tetto massimo sull’attivo: 39.463,76 euro. Supplementare massimo sul passivo: 8.961,53 euro. Totale: 48.425,29 euro. Più 5% forfettario (2.421,26): 50.846,55 euro.
Confronto: se la stessa procedura si fosse chiusa senza concordato, con riparto dell’attivo realizzato di 486.900 euro, il tetto sull’attivo sarebbe stato di 33.188,76 euro, per un totale con supplementare di 42.150,29 euro e, con forfettario, 44.257,80 euro. Il concordato con finanza esterna ha alzato il tetto di circa 6.600 euro, perché ha alzato quello che i creditori incassano.
Simulazione 2 — Concordato con datio in solutum e proposta del debitore
Attivo realizzato: 214.700 euro. Passivo accertato: 1.104.300 euro. Attribuzione ai creditori: 366.400 euro, di cui 237.800 come valore di stima di un immobile ceduto a una classe e 128.600 in denaro.
Base di calcolo: 366.400 euro, perché nella datio in solutum conta il valore di quanto effettivamente attribuito ai creditori, secondo quanto affermato da Cass. n. 15168/2021.
Tetto massimo sull’attivo: 26.574,60 euro. Supplementare massimo sul passivo: 5.469,21 euro. Totale: 32.043,81 euro. Più 5% forfettario (1.602,19): 33.646,00 euro.
Il punto critico: se l’immobile fosse stimato 189.400 invece di 237.800, l’attribuzione complessiva scenderebbe a 318.000 euro, il tetto sull’attivo a 23.428,60 euro e il totale, con supplementare e forfettario, a 30.342,70 euro. Una variazione di stima di 48.400 euro sposta il tetto del compenso di circa 3.300 euro.
Simulazione 3 — Concordato con pluralità di curatori e integrazione post-omologa
Stessi dati della Simulazione 1, ma con due curatori succedutisi e un contenzioso che si chiude due anni dopo l’omologazione.
Compenso complessivo liquidato al termine: 48.425,29 euro, ripartito secondo proporzionalità. Con un criterio 65/35 fondato sull’opera prestata: 31.476,44 al primo curatore, 16.948,85 al secondo.
A questo si aggiunge, a norma dell’art. 137, comma 2, CCII, l’integrazione per l’attività svolta fino al termine dei giudizi e delle operazioni dell’art. 234 CCII, che spetta a chi quell’attività ha svolto — nella specie il secondo curatore. Ipotizzando un’integrazione di 4.780 euro, il riparto finale diventa 31.476,44 e 21.728,85 euro.
Il punto critico: l’integrazione va chiesta. Se il secondo curatore non deposita l’istanza al termine dei giudizi, quei 4.780 euro non vengono liquidati da nessuno d’ufficio.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La vita delle procedure è meno ordinata degli schemi. Ecco le combinazioni che si vedono più spesso e come si incrociano le regole.
L’assuntore che è anche creditore concorsuale
È la situazione classica della banca o del fornitore strategico che, invece di accontentarsi della percentuale, assume il concordato. In questa veste cumuli due posizioni che tirano in direzioni opposte: come creditore vorresti un compenso del curatore contenuto, perché erode la massa; come assuntore sei tu a dover coprire quel compenso in prededuzione.
Come si combinano? Prevale, nei fatti, la posizione di assuntore, perché è quella che ti attribuisce la legittimazione a impugnare il decreto di liquidazione — legittimazione che, come creditore puro, avresti dovuto faticosamente dimostrare sul piano dell’interesse ad agire attuale (Cass. n. 24366/2025). La mossa corretta è presentarsi nel procedimento di liquidazione dichiarando entrambe le qualità, perché è la qualità di assuntore a reggere l’impugnazione.
Il debitore che propone il concordato con un terzo garante o co-proponente
L’art. 240 CCII consente anche a una società partecipata dal debitore o sottoposta a comune controllo di proporre il concordato, con i limiti temporali propri del debitore. Se la proposta è costruita con un terzo che fornisce la finanza, la questione del compenso del curatore si sdoppia: giuridicamente grava sulla procedura in prededuzione, economicamente grava su chi ha messo i soldi.
La combinazione corretta è disciplinare nell’accordo interno fra debitore e finanziatore chi sopporta l’eventuale eccedenza delle prededuzioni rispetto alla stima. È un patto che non è opponibile alla procedura, ma che regola i rapporti interni ed evita il contenzioso successivo.
Il curatore che è anche difensore della procedura o professionista delegato
Qui la combinazione è vietata nella sostanza. L’art. 137, comma 4, CCII è categorico: nessun compenso oltre quello liquidato dal tribunale può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Se il curatore avvocato difende personalmente la procedura, la remunerazione di quell’attività deve trovare collocazione secondo le regole proprie e non può tradursi in un cumulo che aggiri il divieto. E quando parte dell’attività liquidatoria è affidata a un delegato, la prassi vuole che l’importo liquidato al delegato sia detratto dal compenso del curatore.
La liquidazione giudiziale della società e dei soci illimitatamente responsabili
Quando la liquidazione giudiziale è aperta nei confronti della società e dei soci, il curatore è lo stesso e la prassi dei tribunali è quella dell’istanza unica di liquidazione del compenso. Se poi il concordato interviene solo su una delle procedure, la quantificazione diventa delicata: la base di calcolo è quella della procedura che si chiude con concordato, ma l’opera prestata abbraccia l’intero compendio.
La mossa corretta è distinguere analiticamente, nella relazione, l’attività riferibile a ciascuna massa.
La procedura consecutiva: concordato preventivo non omologato, poi liquidazione giudiziale, poi concordato nella liquidazione giudiziale
È la catena più complessa. Ogni fase ha il suo organo e il suo compenso: il commissario giudiziale del concordato preventivo, il curatore della liquidazione giudiziale, e di nuovo il curatore nella fase concordataria finale. Cass. civ. n. 33364/2021 ha chiarito che al compenso del commissario giudiziale del concordato non omologato provvede il tribunale quale giudice del concordato, non il giudice delegato della procedura consecutiva. E Cass. civ. n. 281/2023 ha affermato che il professionista che ha assistito il debitore in un concordato preventivo omologato, cui sopravvenga il fallimento, se non inadempiente ha comunque diritto all’intero compenso pattuito in prededuzione.
La combinazione corretta è mappare, prima di presentare qualunque proposta, tutte le prededuzioni generate da tutte le fasi: è l’errore più costoso che si veda in questa materia.
Il curatore cessato quando il concordato arriva dopo
Hai lasciato l’incarico prima della proposta. La base di calcolo del compenso complessivo sarà quella concordataria — quanto attribuito ai creditori — anche se tu quel concordato non l’hai mai visto. La tua quota si determina per proporzionalità sull’opera prestata, ma su un monte che è stato definito da un evento successivo alla tua uscita. È una delle asimmetrie più fastidiose del sistema, e si governa solo documentando con precisione l’attività svolta e partecipando al contraddittorio.
Il confronto tra profili
Questa tabella riassume, profilo per profilo, i punti che determinano la tua esposizione concreta. Le righe sono gli aspetti che contano davvero; le colonne, i profili.
| Aspetto | Curatore in carica | Terzo assuntore | Debitore proponente | Creditore concorsuale | Curatore cessato | Professionista della procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base di calcolo rilevante | Quanto attribuito ai creditori (art. 2 c. 2 D.M. 30/2012) + passivo accertato | La stessa, ma come costo della propria offerta | La stessa, da coprire integralmente | Indiretta: incide sulla massa distribuibile | La stessa, su cui si calcola la quota proporzionale | Criteri propri (tariffe, utilità per la massa) |
| Chi paga materialmente | La massa, in prededuzione | Di fatto lui, tramite l’onere concordatario | Di fatto lui o il suo finanziatore | Nessuno: lo subisce come erosione | La massa, in quota | La massa, in prededuzione |
| Momento della liquidazione | Dopo rendiconto ed esecuzione del concordato | Stesso momento: deve tenere capienza fino ad allora | Stesso momento: deve mantenere la provvista | Rileva al riparto | Al termine della procedura, salvi acconti | Spesso anche in corso di procedura |
| Acconti possibili | Sì, previo progetto di riparto parziale | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Sì, salvi i limiti del c. 3 | Sì, secondo le regole proprie |
| Rimedio contro il decreto | Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. | Ricorso straordinario, legittimazione riconosciuta | Ricorso straordinario, da verificare l’interesse | Ricorso straordinario, ma serve interesse attuale (Cass. 24366/2025) | Ricorso straordinario sul criterio proporzionale | Ricorso straordinario sul difetto di motivazione |
| Rischio principale | Liquidazione prematura e base del passivo gonfiata | Prededuzioni sopravvenute non appostate | Prededuzioni già maturate nell’anno di attesa | Inammissibilità per difetto di interesse | Determinazione della quota in assenza di contraddittorio | Credito non esposto nel parere ex art. 241 |
| Leva più efficace | Relazione particolareggiata sull’opera prestata | Modellazione dell’offerta e fondo rischi | Scelta del momento e stima prudenziale | Intervento in fase di parere ex art. 241 | Memoria e replica nel contraddittorio | Richiesta tempestiva di liquidazione |
Le domande trasversali
Cosa succede se il concordato viene risolto o annullato dopo che il compenso è già stato liquidato? La risoluzione del concordato comporta la riapertura della liquidazione giudiziale, che la giurisprudenza qualifica come reviviscenza dell’originario procedimento concorsuale e non come procedura nuova e autonoma. Il curatore richiamato in ufficio riprende le funzioni, e la liquidazione del compenso va riconsiderata alla luce della procedura unitariamente intesa. È uno degli scenari in cui la regola della liquidazione successiva all’esecuzione del concordato mostra la sua razionalità: liquidare prima significherebbe dover poi rimettere tutto in discussione.
Il decreto di liquidazione, una volta definitivo, può essere rivisto se l’attivo non basta più? No, quanto all’accertamento del credito. Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2026, n. 15052, ha affermato che il decreto che liquida il compenso del curatore accerta definitivamente l’an e il quantum del credito e non può essere rimesso in discussione; nel caso deciso, l’attivo era stato integralmente acquisito in esecuzione di un provvedimento di confisca penale dopo la liquidazione definitiva, e la Corte ha riconosciuto che il curatore conserva il diritto al pagamento del compenso già maturato e liquidato, con applicazione del meccanismo dell’anticipazione erariale. Il principio si colloca nella scia della Corte costituzionale n. 174/2006 e della più recente Corte costituzionale n. 121/2024.
Chi paga il compenso se la liquidazione giudiziale viene revocata prima che si arrivi al concordato? Qui opera l’art. 53 CCII in combinato con l’art. 147 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto delle ragioni dell’apertura e della revoca, con decreto reclamabile. Sono a carico del creditore istante quando questi ha chiesto con colpa l’apertura, e a carico del debitore persona fisica se con il suo comportamento vi ha dato causa. Cass. civ. n. 27523/2023 ha precisato che, in mancanza dell’individuazione del soggetto responsabile, il compenso non può essere posto a carico del patrimonio del fallito tornato in bonis e deve essere sopportato dall’amministrazione dello Stato, stante il carattere officioso della procedura.
E se l’attivo non basta a coprire il compenso? Il compenso va comunque determinato applicando le percentuali sull’attivo, se esistente, e quelle sul passivo, fermo il minimo regolamentare; la parte eccedente la disponibilità della procedura può essere posta a carico dello Stato, e la somma va computata al netto degli oneri fiscali. È il principio affermato da Cass. civ. n. 27442/2023, che si salda con il filone costituzionale sull’anticipazione erariale.
Il compenso cambia se il curatore ha esercitato provvisoriamente l’impresa? Sì. L’art. 3 del D.M. 30/2012 prevede, in caso di autorizzata continuazione dell’attività economica, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sui ricavi lordi, che si aggiunge a quelli degli artt. 1 e 2. In un concordato preceduto da esercizio provvisorio, questa voce va calcolata e documentata separatamente, perché non è assorbita dal tetto concordatario sull’attivo.
Quanto tempo ho per impugnare il decreto? Il decreto non è reclamabile e si impugna con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., nei termini perentori previsti per quel rimedio, soggetti alla sospensione dei termini processuali che opera dal 1° al 31 agosto. È un termine che non ammette rimessioni in termini per trattative in corso.
La giurisprudenza profilo per profilo
Ecco i riferimenti su cui poggia questa guida, ordinati secondo il profilo che li rende rilevanti. I principi sono riportati in forma sintetica e riformulata.
Per il curatore: base di calcolo e momento della liquidazione
Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168. È la pronuncia di riferimento. Afferma che nel fallimento chiuso con concordato il compenso del curatore va liquidato dopo l’esecuzione del concordato; che il compenso è unico e remunera anche l’attività successiva all’omologazione, in ragione del compito di sorveglianza sull’adempimento; che la base di calcolo sull’attivo è l’effettiva utilità percepita dai creditori, con la conseguenza che nella datio in solutum rileva il valore del bene attribuito; e che nel passivo accertato non vanno computati i crediti ammessi con riserva né quelli non ammessi con opposizioni pendenti. Rilevanza: è la mappa completa del problema, ed è nata proprio da una contestazione dell’assuntore.
Cass. civ., Sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 909. In caso di chiusura della procedura con omologazione del concordato proposto da un terzo, il compenso va liquidato ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.M. 30/2012, considerando l’ammontare complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori, poiché l’assunzione determina un incremento dell’attivo rilevante in misura corrispondente all’onere concordatario. Rilevanza: conferma che il concordato può alzare, non solo abbassare, la base di calcolo.
Cass. civ. n. 19339/2013 e Cass. civ. n. 4751/2000. Precedenti conformi sul principio secondo cui il compenso spettante al curatore del fallimento chiusosi con concordato va liquidato dopo l’esecuzione di quest’ultimo. Rilevanza: mostrano che la regola è consolidata da oltre vent’anni e non è stata scalfita dalle riforme.
Cass. civ., Sez. I, 24 febbraio 2020, n. 4795. Interviene sui criteri di liquidazione del compenso al curatore. Rilevanza: fissa il perimetro della discrezionalità del tribunale nell’applicazione delle tabelle.
Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2015, n. 24044. Il compenso va determinato applicando le percentuali sull’attivo, se esistente, e quelle sul passivo; il minimo regolamentare opera solo quando il calcolo tabellare non consente di raggiungerlo. Rilevanza: impedisce di liquidare il minimo per il solo fatto che l’attivo sia modesto.
Per il curatore cessato e la pluralità di curatori
Cass. civ. n. 20137/2025. Sulle modalità di quantificazione del compenso spettante a ciascun curatore quando più di uno si sia succeduto, con affermazione della necessità del contraddittorio fra tutti i soggetti avvicendatisi, specie quando dalla memoria dell’ultimo curatore emergano elementi idonei a incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente. Rilevanza: è la tutela procedimentale del curatore uscente.
Cass. civ. n. 19194 del 12 luglio 2025. Sull’omessa comunicazione del deposito del rendiconto e della presentazione dell’istanza di liquidazione da parte del curatore revocato. Rilevanza: la conoscenza degli atti è la precondizione della difesa.
Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2015, n. 20111. In tema di domanda di liquidazione del compenso al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura. Rilevanza: chiarisce tempi e modalità dell’istanza del curatore uscente.
Cass. civ. n. 23822/2023. Il curatore dimessosi nel corso della procedura non può pretendere l’equo indennizzo per irragionevole durata quando la liquidazione del compenso interviene molti anni dopo. Rilevanza: chiude una via che molti curatori uscenti tentano.
Per chi si chiede chi paga quando non c’è capienza
Cass. civ. n. 27442/2023. In caso di attivo insufficiente, il compenso va comunque determinato con le percentuali su attivo e passivo; l’eccedenza rispetto alla disponibilità si pone a carico dello Stato e il computo va fatto al netto degli oneri fiscali. Rilevanza: è la pronuncia operativa sulle procedure incapienti.
Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2026, n. 15052. Quando, dopo la liquidazione definitiva del compenso, l’attivo venga integralmente acquisito in esecuzione di una confisca penale, il curatore conserva il diritto al pagamento del compenso già maturato e liquidato, con applicazione dell’anticipazione erariale; il decreto di liquidazione accerta in via definitiva l’an e il quantum del credito. Rilevanza: è la pronuncia più recente sul punto e consolida la stabilità del decreto.
Corte costituzionale n. 174/2006 e Corte costituzionale n. 121/2024. La prima ha esteso l’anticipazione erariale al compenso del curatore nelle procedure incapienti; la seconda ha esteso analoghe tutele alla liquidazione controllata. Rilevanza: sono il fondamento costituzionale del diritto del curatore a non lavorare gratis.
Cass. civ. n. 27523/2023. In caso di revoca, il compenso non può essere posto a carico del fallito tornato in bonis senza individuare il soggetto tenuto e senza accertamento sulla colpa; in mancanza, grava sull’amministrazione dello Stato. Rilevanza: completa il quadro dell’art. 147 d.P.R. 115/2002.
Per i creditori e per chi vuole impugnare
Cass. civ. n. 24366 del 2 settembre 2025. L’impugnazione proposta da un creditore avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore è inammissibile in assenza della dimostrazione di un attuale interesse ad agire, specie in procedura chiusa con liti pendenti. Rilevanza: è il filtro che rende quasi sempre inutile l’impugnazione tardiva del creditore.
Cass. civ. n. 30216/2025. Sulla ricorribilità in cassazione del provvedimento che decide il reclamo avverso la mancata approvazione del rendiconto predisposto dal curatore. Rilevanza: individua una via di contestazione a monte della liquidazione.
Cass. civ. n. 24355/2025. Il decreto di liquidazione del compenso del liquidatore giudiziale deve essere specificamente motivato sulle opzioni discrezionali adottate, con nullità in caso di motivazione assente o apparente, denunciabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Rilevanza: il principio è il più efficace motivo di ricorso in questa materia.
Cass. civ. n. 19216/2025. Anche il provvedimento con cui il tribunale liquida il compenso al commissario giudiziale nel concordato preventivo con riserva deve essere adeguatamente motivato. Rilevanza: conferma l’estensione dell’obbligo motivazionale a tutti gli organi delle procedure.
Per i professionisti e per le procedure consecutive
Cass. civ. n. 33364/2021. Al compenso del commissario giudiziale di un concordato preventivo non omologato, seguito dal fallimento, provvede il tribunale quale giudice del concordato e non il giudice delegato della procedura consecutiva; il criterio di quantificazione segue le regole proprie del concordato. Rilevanza: evita l’errore di competenza che azzera le istanze.
Cass. civ. n. 32536/2021. Sulla liquidazione del compenso al commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo con riserva. Rilevanza: delimita la remunerazione della fase prenotativa.
Cass. civ. n. 20156 del 18 luglio 2025. Sulle modalità di liquidazione del compenso al liquidatore giudiziale nel concordato preventivo con cessione dei beni, in caso di precedente riconoscimento ai coadiutori di quanto a questi dovuto. Rilevanza: è la pronuncia che governa il rapporto fra compenso dell’organo e compensi dei suoi ausiliari.
Cass. civ. n. 281/2023. Il professionista che ha assistito il debitore in un concordato preventivo omologato cui sopravvenga il fallimento, se non inadempiente, ha diritto all’intero compenso pattuito in prededuzione. Rilevanza: incide sul monte delle prededuzioni che il concordato successivo deve coprire.
Cass. civ. n. 4014 del 23 febbraio 2026. È riconoscibile, al di fuori del concorso, il credito del difensore di una società fallita quando in un precedente giudizio le spese non siano state distratte a suo favore. Rilevanza: distingue le posizioni dei professionisti che ruotano attorno alla procedura.
Cass. civ. n. 32558/2023 e Cass. civ. n. 18116/2024. La prima sulla possibilità per il legale della curatela di chiedere l’integrazione del compenso in caso di ingiustificato arricchimento della procedura; la seconda sulla liquidazione del compenso al consulente di parte nominato dal curatore in un giudizio civile. Rilevanza: completano il quadro delle prededuzioni professionali.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo su questa materia, declinati per profilo dove la differenza conta.
1. Ricostruiamo e verifichiamo la base di calcolo del compenso. Riprendiamo voce per voce l’attivo realizzato, l’ammontare attribuito ai creditori con il concordato e il passivo accertato, depurando quest’ultimo dei crediti ammessi con riserva e di quelli oggetto di opposizione pendente, e confrontiamo il risultato con il decreto o con la stima contenuta nella proposta.
2. Redigiamo l’istanza di liquidazione e la relazione particolareggiata per il curatore, costruendole sui quattro criteri che reggono la discrezionalità del tribunale — opera prestata, risultati ottenuti, importanza della procedura, sollecitudine — con l’evidenza documentale di ciascuno.
3. Per il terzo assuntore, modelliamo l’impatto economico delle prededuzioni sulla proposta, simulando scenari alternativi di attribuzione ai creditori e quantificando il fondo rischi necessario per le prededuzioni sopravvenute nella fase esecutiva.
4. Per il debitore proponente, calendarizziamo i termini dell’art. 240 CCII — l’anno dall’apertura e i due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo — e costruiamo la proposta con una stima documentata delle prededuzioni già maturate.
5. Per i creditori, interveniamo nella fase del parere ex art. 241 CCII, chiedendo la quantificazione analitica delle prededuzioni e, dove esiste un comitato dei creditori, impostiamo il parere sul merito della proposta.
6. Per i curatori cessati o sostituiti, predisponiamo la memoria e la replica nel contraddittorio sulla ripartizione proporzionale, documentando quantitativamente l’attività svolta durante il proprio incarico.
7. Impugniamo il decreto di liquidazione con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., verificando in primo luogo il difetto o l’apparenza della motivazione sulle opzioni discrezionali e l’erronea individuazione della base di calcolo.
8. Verifichiamo la percorribilità dell’anticipazione erariale nelle procedure incapienti, costruendo l’istanza sul fondamento dell’art. 147 d.P.R. 115/2002 e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che vi si è stratificata.
9. Gestiamo le istanze di acconto e di integrazione del compenso nelle forme dell’art. 137, comma 2, CCII, curando che ogni acconto sia preceduto, dove richiesto, dall’esecuzione di un progetto di ripartizione parziale e che l’integrazione sia chiesta al termine dei giudizi.
10. Mappiamo l’intero blocco delle prededuzioni nelle procedure consecutive, distinguendo le posizioni del commissario giudiziale, del curatore, dei difensori, degli stimatori, dei coadiutori e degli esperti, così che nessuna voce resti scoperta al momento dell’omologazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa operare quotidianamente dentro il Codice della crisi, cioè dentro il corpo normativo che disciplina il concordato nella liquidazione giudiziale agli artt. 240-253 e il compenso del curatore all’art. 137: non una materia confinante, ma esattamente quella del titolo. E l’abilitazione al patrocinio in Cassazione è decisiva perché, non essendo il decreto di liquidazione soggetto a reclamo, l’unico rimedio esperibile è il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.: il grado di legittimità non è l’eventualità finale, è il primo e unico giudice dell’impugnazione.
La continuità della strategia è il punto che fa la differenza concreta: la stessa linea difensiva che imposta l’istanza di liquidazione o il parere ex art. 241 CCII è quella che, se serve, arriva davanti alla Corte di cassazione, con lo stesso difensore e senza il salto di impostazione che normalmente si produce quando il fascicolo passa di mano. E perché il calcolo tabellare, la ricostruzione contabile dell’attivo e del passivo e la valutazione giuridica camminino insieme, lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso: la quantificazione del compenso del curatore è, allo stesso tempo, un problema di diritto concorsuale e un problema di numeri, e separare le due competenze è il modo più rapido per sbagliare.
In chiusura
Il primo passo non è chiedersi quanto spetta al curatore: è capire da quale lato del tavolo stai. Perché la stessa cifra, calcolata con la stessa tabella, è una remunerazione da difendere se sei il curatore, un costo da appostare se sei l’assuntore, una voce da coprire integralmente se sei il debitore proponente, e un’erosione della tua percentuale se sei un creditore. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo: i tempi, i documenti e i rimedi che funzionano per uno non funzionano per gli altri.
Lo Studio Monardo lavora stabilmente su questa materia perché la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 colloca l’attività dell’Avvocato dentro il Codice della crisi, dove il concordato nella liquidazione giudiziale e il compenso del curatore sono disciplinati; perché l’abilitazione al patrocinio in Cassazione è la condizione per poter percorrere l’unico rimedio esistente contro un decreto non reclamabile; e perché lo staff che unisce avvocati e commercialisti è la struttura necessaria quando la difesa si gioca, insieme, sulla norma e sul calcolo.
📩 Non lasciare che il decreto diventi definitivo o che la proposta parta con una stima sbagliata delle prededuzioni: scrivici adesso e analizzeremo insieme la tua posizione: tutti i recapiti dello Studio li trovi qui sotto, al termine di questa pagina.
