Il giorno in cui il piano smette di funzionare
C’è una data che nessuna impresa in concordato vorrebbe mai vedere segnata sul calendario: quella in cui una rata promessa ai creditori non viene pagata. Da quel giorno parte un orologio che pochi conoscono davvero. Per l’imprenditore è il conto alla rovescia verso la possibile perdita dei benefici ottenuti con l’omologazione. Per il creditore è una finestra che si apre, ma che si richiude in modo definitivo dopo un termine preciso.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. La risoluzione del concordato preventivo non è un evento improvviso: è una sequenza di fasi, ciascuna con le sue regole, i suoi termini e le sue opportunità. Ricostruirla in ordine cronologico è il modo più efficace per capire dove ci si trova e cosa si può ancora fare.
In sintesi, la cronologia che seguiremo è questa: l’omologazione e l’avvio dell’esecuzione; la sorveglianza del commissario giudiziale; il primo inadempimento; la segnalazione al tribunale; il deposito del ricorso di risoluzione; l’udienza e l’istruttoria; la sentenza che risolve il concordato e, spesso, apre la liquidazione giudiziale; le impugnazioni; la vita del credito dentro la liquidazione; infine, il momento in cui il termine annuale scade e gli effetti del concordato diventano intoccabili.
Perché lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia? Perché la risoluzione del concordato si colloca esattamente all’incrocio tra crisi d’impresa e contenzioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e dunque conosce dall’interno gli strumenti con cui un’impresa può evitare che un piano in difficoltà precipiti nella liquidazione giudiziale; è inoltre avvocato cassazionista, il che consente di seguire il giudizio di risoluzione dal ricorso in tribunale fino all’ultimo grado di impugnazione, senza cambiare difensore né strategia.
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La mappa temporale della risoluzione
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere sotto gli occhi l’intera sequenza. La disciplina di riferimento, per le procedure aperte con ricorso depositato dal 15 luglio 2022, è l’art. 119 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII). Per i concordati più vecchi, ancora regolati dalla legge fallimentare per effetto della disciplina transitoria (art. 390 CCII), la norma corrispondente è l’art. 186 l. fall., che però presenta una differenza decisiva sul rapporto tra risoluzione e fallimento, come vedremo.
L’art. 119 CCII stabilisce in sette commi chi può chiedere la risoluzione (ciascun creditore e il commissario giudiziale su istanza dei creditori), chi deve partecipare (l’eventuale garante), quando l’inadempimento è irrilevante (se ha scarsa importanza), entro quando agire (un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto), quando la norma non si applica (obblighi assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore), con quale rito si procede (artt. 40 e 41 CCII) e, soprattutto, che la liquidazione giudiziale può essere aperta solo dopo la risoluzione, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato.
Ecco la tabella che riassume la cronologia, con il rinvio alla sezione dove ciascuna tappa è sviluppata.
| Tappa | Momento | Cosa accade | Norma principale | Termine chiave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Sentenza di omologazione, avvio dell’esecuzione | artt. 48, 112, 117 CCII | 30 giorni per il reclamo contro l’omologazione |
| 2 | Primi 6-12 mesi | Esecuzione sorvegliata dal commissario giudiziale | art. 118 CCII | Scadenze fissate dal piano e dalla sentenza |
| 3 | Giorno X | Prima scadenza mancata: nasce l’inadempimento | art. 119, co. 1 e 3 CCII | Nessun termine iniziale per agire |
| 4 | Dopo l’inadempimento | Il commissario riferisce al tribunale; i creditori si muovono | art. 118, co. 5 CCII | “Senza indugio” per il commissario |
| 5 | Deposito del ricorso | Il creditore (o il commissario su istanza) chiede la risoluzione | artt. 119, 40 CCII | Entro 1 anno dall’ultimo adempimento previsto |
| 6 | 15-60 giorni dal ricorso | Udienza, contraddittorio, istruttoria | art. 41 CCII | Almeno 15 giorni tra notifica e udienza |
| 7 | Decisione | Sentenza di risoluzione ed eventuale apertura della liquidazione giudiziale | art. 119, co. 7; art. 49 CCII | Effetti immediati della sentenza |
| 8 | 30 + 30 giorni | Reclamo in Corte d’appello e ricorso per cassazione | art. 51 CCII | 30 giorni per ciascun grado |
| 9 | Mesi/anni successivi | Accertamento del passivo, revocatorie, riparti | artt. 142 ss., 166, 170, 200 ss. CCII | Termini dell’accertamento del passivo |
| 10 | Oltre l’anno | Decadenza dall’azione: la falcidia si consolida | art. 119, co. 4 CCII | Termine annuale scaduto |
Una precisazione che vale per tutto il percorso: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, per espressa previsione dell’art. 9 CCII, salvo che il Codice disponga diversamente. Chi conta sull’estate per guadagnare un mese, in questa materia, sbaglia i conti.
Giorno 0: la sentenza di omologazione apre la fase esecutiva
Cosa succede
Tutto comincia con una data che, per l’impresa, ha il sapore della liberazione. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura, l’esito del voto e la fattibilità del piano, omologa il concordato con sentenza. Da questo momento il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, anche per quelli che hanno votato contro o non hanno votato affatto.
Il credito originario, in altre parole, viene “ridisegnato”: il fornitore che vantava 50.000 euro e al quale il piano promette il 25% ha ora diritto, nei tempi del piano, a 12.500 euro. Ma è un ridisegno sotto condizione. Finché il concordato può essere risolto, la riduzione non è definitiva.
La norma
La sentenza di omologazione è disciplinata dall’art. 48 CCII; gli effetti per i creditori dall’art. 117 CCII; l’esecuzione e la sorveglianza dall’art. 118 CCII. L’art. 112 CCII fissa le condizioni per l’omologazione, con regole diverse per il concordato liquidatorio e per quello in continuità aziendale (art. 84 CCII). Nel concordato liquidatorio, in particolare, il Codice richiede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile e assicuri ai chirografari almeno il 20% del loro credito.
I termini che si attivano
Contro la sentenza di omologazione è ammesso reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Il termine per il reclamo è di 30 giorni, che decorrono dalla notificazione per le parti e dall’iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati. Sul piano dell’esecuzione si attivano invece le scadenze fissate dal piano: la data della prima rata ai privilegiati, i tempi di vendita dei beni, le date di riparto.
È qui che va fissato, sin dal primo giorno, il dato più importante dell’intera timeline: la data dell’ultimo adempimento previsto dal concordato. Da quella data, più un anno, dipende la sopravvivenza dell’azione di risoluzione.
Cosa può fare l’impresa ora
L’impresa ha un’unica vera priorità: costruire un calendario interno di esecuzione che anticipi le scadenze del piano di almeno 60-90 giorni. La finestra difensiva migliore per l’impresa non si apre quando arriva il ricorso di risoluzione, ma adesso, all’omologazione: monitorando i flussi di cassa rispetto alle previsioni dell’attestatore e documentando ogni scostamento.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore deve fare tre cose: annotare la propria posizione nel piano (classe di appartenenza, percentuale promessa, tempi); individuare la data dell’ultimo adempimento previsto; conservare la sentenza di omologazione e il piano, perché saranno i documenti su cui si misurerà ogni futuro inadempimento.
Il nodo pratico: leggere la proposta come la leggerà il giudice
Il giorno dell’omologazione è anche il momento in cui conviene rileggere la proposta con l’occhio di chi, un domani, dovrà valutare un inadempimento. Le domande da porsi sono concrete. Il debitore ha promesso una percentuale o ha soltanto indicato una stima? Ha previsto un garante o un assuntore? Le scadenze sono fissate con date di calendario o sono collegate a eventi incerti, come la vendita di un immobile? Il piano è in continuità aziendale, e quindi si regge sui flussi futuri dell’impresa, oppure è liquidatorio, e quindi dipende dal ricavato dei beni?
Ognuna di queste risposte sposterà, anni dopo, l’esito di un eventuale giudizio di risoluzione. Una percentuale espressamente garantita trasforma ogni scostamento in un inadempimento misurabile; una percentuale solo stimata, invece, diventa un semplice parametro di riferimento. Una scadenza legata alla vendita di un bene sposta in avanti la decorrenza del termine annuale. Un assuntore con liberazione immediata del debitore cambia il destinatario delle pretese. Chi annota questi elementi il giorno dell’omologazione si risparmia, più avanti, settimane di ricostruzione documentale proprio quando il tempo è più prezioso.
Per l’impresa vale la stessa logica, rovesciata: conoscere con precisione il contenuto delle proprie promesse è la base di qualunque difesa futura.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente, da entrambe le parti, è considerare l’omologazione come un punto d’arrivo. L’impresa abbassa la guardia; il creditore archivia la pratica. In realtà l’omologazione apre la fase più lunga e più delicata dell’intera procedura.
Quanto dura realmente
La fase esecutiva dura quanto previsto dal piano: nei concordati liquidatori spesso da tre a sei anni, in quelli in continuità può estendersi anche oltre. La giurisprudenza ha ricordato, in vicende di concordati rimasti aperti per quasi un decennio, che la procedura non può trasformarsi in uno scudo che rinvia all’infinito l’esito per i creditori.
Nei primi 6-12 mesi: l’esecuzione sorvegliata
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, meno visibile ma decisiva. Il debitore torna a gestire l’impresa, ma sotto lo sguardo del commissario giudiziale, che sorveglia l’adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Nei concordati liquidatori entra in scena anche il liquidatore giudiziale, che si occupa delle vendite dei beni.
Il commissario non è un semplice spettatore. Ha il compito di comunicare ai creditori ogni situazione che possa influire sull’esecuzione del concordato. Le sue relazioni periodiche, depositate in cancelleria, sono la fonte principale di informazione per chi vuole sapere come sta andando il piano.
La norma
L’art. 118 CCII disciplina l’esecuzione del concordato: la sorveglianza del commissario, gli obblighi informativi verso i creditori, i poteri del tribunale in caso di ritardi o omissioni del debitore. Nei concordati con cessione dei beni, la liquidazione è affidata al liquidatore giudiziale secondo le regole richiamate dalla stessa norma.
I termini che si attivano
In questa fase non ci sono termini perentori a carico dei creditori, ma ci sono le scadenze del piano, che diventano i parametri di verifica. Le relazioni del commissario seguono di regola la periodicità indicata nella sentenza di omologazione (spesso semestrale). È buona prassi per il creditore leggerle tutte, non solo quella finale.
Un aspetto poco noto riguarda la prescrizione: la Cassazione, con la sentenza n. 20175 del 18 luglio 2025, ha chiarito che durante l’esecuzione del concordato omologato i crediti anteriori sono temporaneamente inesigibili nella misura originaria e che, quindi, la prescrizione non decorre finché pende l’esecuzione. Il creditore non perde il suo diritto per il solo trascorrere del tempo mentre il piano è in corso, ma questo non lo esonera dal rispettare il termine annuale di decadenza per la risoluzione.
Cosa può fare l’impresa ora
L’impresa può, e deve, segnalare tempestivamente al commissario eventuali difficoltà. Un ritardo comunicato e motivato, accompagnato da un piano di recupero, è valutato in modo molto diverso da un ritardo scoperto dai creditori. Se gli scostamenti sono strutturali, è questo il momento per valutare strumenti alternativi, come la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), prima che l’inadempimento si consolidi.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore può consultare il fascicolo, leggere le relazioni del commissario, chiedere chiarimenti. Può anche organizzarsi con altri creditori della stessa classe, perché la visione d’insieme dell’andamento del piano aiuta a valutare se un ritardo è occasionale o se il concordato sta perdendo la sua funzione.
Il nodo pratico: continuità e liquidazione non invecchiano allo stesso modo
La fase esecutiva ha andamenti molto diversi a seconda del tipo di concordato. Nel concordato liquidatorio il rischio principale è il tempo: le aste vanno deserte, i prezzi scendono di ribasso in ribasso, i costi della procedura continuano a maturare. Ogni anno in più erode la percentuale finale. Nel concordato in continuità, invece, il rischio è la redditività: il piano si regge su previsioni di fatturato e di margini che il mercato può smentire. Un calo di commesse, l’aumento dei costi delle materie prime o la perdita di un cliente importante si traducono rapidamente nell’impossibilità di pagare le rate.
Questa differenza incide sul modo di leggere le relazioni del commissario. Nel liquidatorio conviene confrontare i valori di realizzo con le stime dell’attestatore e con i valori di perizia; nel concordato in continuità conviene confrontare i flussi effettivi con quelli del piano, trimestre per trimestre. Lo scostamento che conta non è quello del singolo mese, ma la tendenza: tre semestri consecutivi sotto le previsioni dicono molto più di un’unica rata pagata in ritardo.
C’è poi un aspetto spesso trascurato: durante l’esecuzione l’impresa continua a contrarre debiti nuovi. Se questi debiti non vengono pagati, possono aprire una strada autonoma verso la liquidazione giudiziale, come vedremo nelle tappe successive.
L’errore tipico di questa fase
Per l’impresa, l’errore è “coprire” i primi scostamenti spostando risorse destinate a una classe per pagarne un’altra, alterando l’ordine del piano. Per il creditore, l’errore è non leggere le relazioni: spesso l’impossibilità di adempiere emerge con mesi di anticipo nei documenti del commissario.
Quanto dura realmente
La sorveglianza accompagna tutta l’esecuzione. Nei concordati liquidatori, i tempi reali delle vendite immobiliari sono spesso più lunghi di quelli previsti nel piano, ed è proprio qui che nasce la maggior parte delle crisi esecutive.
Il giorno della prima scadenza mancata: nasce l’inadempimento
Cosa succede
Siamo al giorno della scadenza. La rata non arriva, oppure arriva in misura inferiore, oppure le vendite non producono il ricavato atteso. L’inadempimento, nella prospettiva del concordato, è qualcosa di diverso dall’inadempimento contrattuale ordinario. La Cassazione lo ha spiegato più volte: il concordato non è un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto in cui la componente negoziale convive con finalità pubblicistiche. Per questo conta il risultato oggettivo, cioè se il concordato sta realizzando o no la soddisfazione promessa ai creditori, a prescindere dal fatto che l’insuccesso sia imputabile al debitore.
La norma
L’art. 119, commi 1 e 3, CCII: il concordato si può risolvere per inadempimento, ma non se l’inadempimento ha scarsa importanza. Sotto la legge fallimentare valeva la stessa regola (art. 186 l. fall.), e la giurisprudenza formatasi su quella norma resta il principale punto di riferimento interpretativo.
I termini che si attivano
Qui sta uno dei punti più controintuitivi dell’intera timeline. Non esiste un termine iniziale per proporre la domanda di risoluzione: il creditore può agire non appena emerge che il concordato non è in grado di raggiungere i suoi obiettivi, anche prima che scadano tutti i termini di adempimento. Allo stesso tempo, il termine finale di un anno decorre sempre e solo dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto, e non può essere anticipato contro il creditore. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 14601 del 29 maggio 2019: il diritto di agire nasce quando l’impossibilità diventa evidente, ma il termine di decadenza resta ancorato al dato normativo.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra difensiva più preziosa per l’impresa è quella che si apre tra la scadenza mancata e il deposito di un ricorso di risoluzione. In questo intervallo l’impresa può: adempiere tardivamente, riducendo la gravità dell’inadempimento; documentare le ragioni del ritardo e la concreta possibilità di recupero; negoziare con i creditori più esposti; valutare un nuovo strumento di regolazione della crisi. Non può, invece, modificare unilateralmente il piano omologato.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore deve valutare la “importanza” dell’inadempimento. La Cassazione, con la sentenza n. 20652 del 31 luglio 2019, ha indicato il criterio: la percentuale promessa non è di per sé vincolante (salvo che il debitore si sia obbligato a garantirla), ma rappresenta il parametro di riferimento per misurare la gravità dello scostamento. Il concordato va risolto quando viene meno la sua funzione essenziale: soddisfare in qualche misura i chirografari e integralmente i privilegiati non degradati.
Il nodo pratico: come si misura la “scarsa importanza”
La legge non fornisce una soglia numerica. Non esiste una percentuale di scostamento al di sotto della quale l’inadempimento è sempre irrilevante. La valutazione è rimessa al giudice di merito, che tiene conto di più elementi insieme: l’entità dello scostamento rispetto alla percentuale indicata; il trattamento dei creditori privilegiati, che devono essere soddisfatti integralmente salvo degradazione prevista nel piano; la misura assoluta della soddisfazione dei chirografari, che non deve ridursi a un valore simbolico; il ritardo, e cioè se i pagamenti sono solo spostati in avanti o se sono destinati a non arrivare mai.
In pratica, la giurisprudenza ha guardato soprattutto alla funzione del concordato: finché il piano continua a produrre per i creditori un risultato coerente con ciò che hanno approvato, l’inadempimento tende a essere considerato di scarsa importanza; quando il risultato si allontana in modo sostanziale, la risoluzione diventa la conseguenza naturale. Il confronto non è tra ciò che il creditore sperava e ciò che ha ricevuto, ma tra ciò che il piano prometteva e ciò che il piano è ancora in grado di dare.
Anche il ritardo puro, senza riduzione della percentuale, può essere rilevante se è prolungato e senza prospettive certe di recupero: un concordato non può restare aperto a tempo indeterminato.
L’errore tipico di questa fase
Il creditore che ha votato a favore di un concordato con cessione dei beni pensa spesso di poter chiedere la risoluzione solo perché il ricavato è inferiore alle stime. Non è così semplice: la Cassazione, con la sentenza n. 6022 del 14 marzo 2014, ha escluso la risoluzione quando l’unico impegno assunto dal debitore era mettere a disposizione i beni, senza garantire una percentuale. Va dunque letto con attenzione cosa il debitore ha davvero promesso.
Quanto dura realmente
Tra il primo inadempimento e la reazione dei creditori passano spesso molti mesi, talvolta anni. Un’inerzia che, come vedremo, può costare molto cara a chi lascia scorrere il termine annuale.
Dopo l’inadempimento: la segnalazione del commissario e la mobilitazione dei creditori
Cosa succede
Il calendario ora corre su due binari. Da un lato il commissario giudiziale, che rileva il ritardo o l’omissione e ne riferisce al tribunale. Dall’altro i creditori, che ricevono le comunicazioni del commissario e valutano se agire. Il commissario, sotto il Codice della crisi, non può chiedere la risoluzione di sua iniziativa: può farlo solo su istanza di uno o più creditori. È una scelta di equilibrio: il commissario è organo di garanzia, ma la decisione di demolire il concordato resta nella disponibilità di chi ne subisce gli effetti.
La norma
L’art. 118, comma 5, CCII prevede che il commissario, se rileva che il debitore non compie gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne ritarda il compimento, ne riferisca senza indugio al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario i poteri necessari a compiere gli atti in luogo del debitore. L’art. 119, comma 1, CCII legittima il commissario a chiedere la risoluzione solo su istanza dei creditori.
I termini che si attivano
Il commissario deve riferire “senza indugio”: non c’è un numero di giorni, ma un obbligo di tempestività. Per i creditori non si attiva alcun termine nuovo: resta quello annuale, che corre dall’ultima scadenza prevista. Il creditore che riceve la comunicazione del commissario deve subito ricalcolare la data di scadenza del termine annuale, perché è l’unico termine perentorio che conta.
Cosa può fare l’impresa ora
Se il tribunale convoca il debitore dopo la segnalazione del commissario, l’impresa ha un’occasione preziosa per dimostrare che il ritardo è recuperabile. Può offrire un cronoprogramma, garanzie, apporti di terzi. Può anche, se la crisi è più profonda, depositare una domanda di accesso a un nuovo strumento di regolazione.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore può presentare istanza al commissario perché proponga ricorso di risoluzione, oppure agire direttamente. La prima strada ha il vantaggio di coinvolgere un organo che conosce a fondo la procedura; la seconda dà al creditore il pieno controllo sui tempi. In entrambi i casi, la richiesta va motivata con i dati dell’inadempimento, tratti preferibilmente dalle stesse relazioni del commissario.
Il nodo pratico: il fascicolo come archivio delle prove
Nella fase che segue la segnalazione del commissario, il fascicolo della procedura diventa il vero archivio delle prove. Vi si trovano le relazioni periodiche, gli eventuali rapporti straordinari, i rendiconti del liquidatore, i provvedimenti del giudice delegato o del tribunale. Per il creditore, questi documenti hanno un pregio particolare: provengono da organi terzi e sono difficilmente contestabili dal debitore.
Un ricorso di risoluzione che si fonda su dati tratti dalle relazioni del commissario parte con un vantaggio evidente rispetto a un ricorso basato su stime di parte. Allo stesso modo, l’impresa che vuole difendersi dovrebbe verificare se le relazioni rappresentano correttamente la situazione e, in caso contrario, depositare osservazioni documentate, perché un dato non contestato oggi diventa difficilmente contestabile domani.
Ogni relazione del commissario va letta pensando al giudizio che potrebbe seguire, sia da chi potrebbe proporlo sia da chi potrebbe subirlo. Le osservazioni dell’impresa, depositate per tempo, sono spesso l’unico strumento per evitare che una lettura pessimistica dei numeri si consolidi come verità processuale.
L’errore tipico di questa fase
Attendere che sia il commissario a “fare qualcosa”. Il commissario riferisce al tribunale, ma la risoluzione non scatta d’ufficio: senza l’iniziativa di almeno un creditore, il concordato inadempiuto resta in piedi.
Quanto dura realmente
Tra la segnalazione del commissario e l’eventuale attribuzione di poteri sostitutivi passano di norma alcune settimane o pochi mesi, a seconda del carico del tribunale. Questo tempo non sospende il termine annuale.
Il giorno del deposito: il ricorso per la risoluzione
Cosa succede
Da questo momento in poi la crisi esce dall’ambito della sorveglianza ed entra in quello del contenzioso. Il creditore (o il commissario su istanza dei creditori) deposita ricorso al tribunale che ha omologato il concordato. Il ricorso deve indicare l’inadempimento, dimostrarne la non scarsa importanza, documentare il credito e la sua collocazione nel piano. Se il creditore intende anche ottenere l’apertura della liquidazione giudiziale, può proporre la relativa domanda nello stesso contesto, allegando i presupposti dell’insolvenza.
La norma
L’art. 119, commi 1, 4 e 6, CCII; l’art. 40 CCII per il contenuto della domanda e il deposito telematico. Il ricorso va proposto al tribunale competente secondo l’art. 27 CCII.
I termini che si attivano
Il ricorso deve essere depositato entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Si tratta di un termine di decadenza: se è superato, la domanda è inammissibile. La giurisprudenza ha chiarito che, se il piano non fissa una data precisa per l’ultimo adempimento (accade nei concordati liquidatori legati ai tempi delle vendite), il termine decorre dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione, cioè dall’ultimo riparto effettivo. Ricordiamo che, per l’art. 9 CCII, il mese di agosto (1-31 agosto) non sospende questo termine.
Cosa può fare l’impresa ora
L’impresa che riceve notizia del ricorso deve verificare subito alcuni punti: se il termine annuale è rispettato; se il ricorrente è effettivamente un creditore concorsuale; se gli obblighi del concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore (caso in cui l’art. 119, comma 5, esclude la risoluzione); se l’inadempimento lamentato è davvero significativo. La difesa sulla “scarsa importanza” è la più efficace, ma va costruita con numeri, non con affermazioni.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore deve preparare un ricorso documentato: sentenza di omologazione, piano e proposta, relazioni del commissario, prova del mancato pagamento, calcolo dello scostamento rispetto alla percentuale promessa. Se intende chiedere anche la liquidazione giudiziale, deve allegare i debiti scaduti e non pagati, tenendo presente che la liquidazione non si apre se tali debiti, risultanti dall’istruttoria, sono complessivamente inferiori a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII).
Il nodo pratico: il calcolo del termine, giorno per giorno
Il termine annuale si calcola secondo le regole ordinarie: si parte dal giorno della scadenza dell’ultimo adempimento previsto e si arriva al giorno corrispondente dell’anno successivo. Se l’ultimo adempimento scade il 31 dicembre 2026, il ricorso deve essere depositato entro il 31 dicembre 2027; se scade il 15 marzo 2026, entro il 15 marzo 2027. Non vi è alcuna sospensione nel periodo 1-31 agosto, per effetto dell’art. 9 CCII. Se l’ultimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, si applica la regola generale della proroga al primo giorno non festivo, ma affidarsi a questa proroga significa lavorare senza margine.
Le incertezze nascono quando il piano prevede scadenze diverse per classi diverse di creditori, oppure scadenze condizionate. In questi casi occorre individuare con precisione quale sia, in concreto, l’ultimo adempimento previsto dal concordato nel suo complesso. Nel dubbio, la scelta prudente è sempre quella di agire prima, mai quella di confidare nell’interpretazione più favorevole, perché il rischio di una pronuncia di inammissibilità per decadenza è sproporzionato rispetto al vantaggio di qualche settimana guadagnata.
Il deposito avviene in via telematica: anche questo dettaglio va pianificato, evitando di ridurre la trasmissione all’ultima ora dell’ultimo giorno.
L’errore tipico di questa fase
Depositare un ricorso “generico”, che lamenta l’inadempimento senza quantificarlo e senza confrontarlo con la percentuale promessa. In un giudizio in cui la valutazione della gravità è rimessa al giudice di merito, la mancanza di numeri è un vantaggio regalato alla controparte.
Quanto dura realmente
La preparazione di un ricorso ben costruito richiede di regola da due a sei settimane, soprattutto se occorre ricostruire l’andamento del piano dai documenti della procedura. Per questo chi si avvicina alla scadenza annuale deve muoversi con largo anticipo.
Tra 15 e 60 giorni dal ricorso: udienza, contraddittorio, istruttoria
Cosa succede
Il tribunale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti. Al procedimento partecipano il debitore, il commissario giudiziale, il creditore ricorrente e, se esiste, il garante del concordato. Le parti depositano memorie e documenti; il tribunale può disporre accertamenti, sentire il commissario, acquisire informazioni sull’effettivo stato di esecuzione del piano.
La norma
Il procedimento è regolato dagli artt. 40 e 41 CCII, per espresso richiamo dell’art. 119, comma 6. L’art. 119, comma 2, prevede la partecipazione dell’eventuale garante. Si tratta di un rito camerale semplificato, con ampi poteri istruttori del tribunale.
I termini che si attivano
Tra la notificazione del ricorso e del decreto e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni, salvo abbreviazione disposta dal tribunale per ragioni d’urgenza. Il debitore può depositare memorie e documenti nei termini indicati nel decreto di fissazione. Il rispetto di questi termini va verificato con attenzione, perché il loro mancato rispetto può incidere sulla validità del contraddittorio.
Cosa può fare l’impresa ora
È la finestra difensiva processuale per eccellenza. L’impresa può: eccepire la decadenza del ricorrente; contestare la qualità di creditore concorsuale; dimostrare la scarsa importanza dell’inadempimento; provare l’avvenuto adempimento tardivo; documentare che i ritardi dipendono dagli organi della procedura e non dalla gestione del debitore (alcune pronunce di merito hanno escluso la risoluzione per ritardi addebitabili agli organi); chiamare in causa il garante. Può inoltre depositare una domanda di accesso a un nuovo strumento di regolazione, che il tribunale dovrà esaminare con priorità secondo il principio di trattazione unitaria (art. 7 CCII).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta in questa fase una difesa che tiene insieme le eccezioni processuali e le alternative concorsuali, perché la decisione del tribunale dipende tanto dagli argomenti giuridici quanto dalla credibilità di una via d’uscita.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore deve resistere alle eccezioni con i documenti della procedura e, se necessario, chiedere al tribunale di acquisire le relazioni più recenti del commissario. Se il debitore propone un nuovo strumento, il creditore deve valutarne la serietà: un piano nuovo può essere un’occasione di soddisfazione migliore, ma anche un modo per guadagnare tempo.
Il nodo pratico: le prove che pesano davvero in udienza
Nel rito camerale previsto dagli artt. 40 e 41 CCII il tribunale ha ampi poteri istruttori, ma il peso delle prove documentali resta determinante. Per il creditore ricorrente, gli elementi più efficaci sono: la sentenza di omologazione con il piano allegato; le relazioni del commissario che quantificano lo scostamento; la prova dei pagamenti ricevuti e di quelli mancati; eventuali comunicazioni del debitore che ammettono le difficoltà. Per l’impresa, gli elementi decisivi sono: la prova di pagamenti tardivi o in corso; documenti che dimostrino entrate certe a breve (contratti firmati, atti di vendita, delibere di finanziamento); l’eventuale impegno vincolante di un terzo o del garante; la dimostrazione che i ritardi dipendono da fattori procedurali.
Non sono rari i casi in cui il tribunale, prima di decidere, chiede al commissario un aggiornamento sulla situazione. È un passaggio che entrambe le parti dovrebbero preparare, fornendo al commissario i dati più recenti. Il giudizio si gioca spesso sull’ultima fotografia disponibile della procedura, non su quella scattata al momento del deposito del ricorso.
L’errore tipico di questa fase
Per l’impresa, presentarsi all’udienza promettendo “a breve” un adempimento senza alcun supporto documentale. Per il creditore, sottovalutare l’eccezione di scarsa importanza, soprattutto quando lo scostamento è di pochi punti percentuali.
Quanto dura realmente
Nei tribunali italiani questa fase si chiude di solito in un periodo che va da uno a quattro mesi, ma può allungarsi se vengono depositate domande concorrenti o se il tribunale dispone approfondimenti istruttori.
Il giorno della decisione: sentenza di risoluzione e liquidazione giudiziale
Cosa succede
Siamo al giorno della decisione. Se accoglie il ricorso, il tribunale dichiara risolto il concordato. La risoluzione travolge con effetto retroattivo gli effetti esdebitatori dell’omologazione: i creditori riacquistano il diritto al credito originario, dedotto quanto già ricevuto. Restano però fermi i pagamenti eseguiti in conformità al piano e gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, come le vendite già perfezionate.
Se sussistono i presupposti e vi è domanda dei soggetti legittimati, il tribunale apre contestualmente la liquidazione giudiziale. Per l’impresa è il momento più drammatico: perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore.
La norma
L’art. 119, comma 7, CCII introduce una regola che segna una netta discontinuità con il passato: il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. Sotto la legge fallimentare, invece, le Sezioni Unite (sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022) avevano ammesso la dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione (il cosiddetto fallimento omisso medio), orientamento confermato da Cass. n. 15859 del 6 giugno 2024 e da Cass. ord. n. 14525/2024. Per i concordati regolati dal Codice della crisi, quella strada è chiusa per i debiti concordatari: la risoluzione è condizione per l’apertura della liquidazione.
Gli effetti della liquidazione giudiziale sul debitore sono disciplinati dagli artt. 142 ss. CCII (spossessamento), quelli sui creditori dagli artt. 150 ss. CCII (divieto di azioni esecutive individuali).
I termini che si attivano
Con l’apertura della liquidazione giudiziale si attivano i termini dell’accertamento del passivo: la sentenza fissa la data dell’udienza di verifica e il termine per la presentazione delle domande di ammissione (artt. 49 e 201 CCII). Le domande di ammissione al passivo vanno presentate almeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica; quelle tardive sono ammesse entro i limiti dell’art. 208 CCII.
Cosa può fare l’impresa ora
L’impresa può impugnare la sentenza con reclamo (tappa successiva). Se l’imprenditore è persona fisica, o per i soci illimitatamente responsabili, deve iniziare a pensare all’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII), che può essere concessa decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione o alla sua chiusura se anteriore, in presenza dei requisiti di meritevolezza.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore deve insinuarsi al passivo per il credito originario, al netto di quanto incassato in esecuzione del concordato. La Cassazione, nella sentenza del 6 giugno 2024 resa sull’insinuazione al passivo dopo il fallimento omisso medio, ha confermato che il creditore non sopporta la falcidia se la procedura liquidatoria è aperta quando la risoluzione era ancora possibile.
Il nodo pratico: cosa resta in piedi e cosa cade
La risoluzione travolge l’effetto esdebitatorio del concordato, ma non tutto ciò che è stato fatto. Restano fermi i pagamenti eseguiti in conformità al piano: il creditore che ha incassato due rate non deve restituirle, ma le imputa al credito originario. Restano ferme le vendite compiute dagli organi della procedura: chi ha acquistato un immobile all’asta durante l’esecuzione non perde il bene. Restano ferme, in linea di principio, le garanzie concesse in esecuzione del piano secondo le regole che le disciplinano.
Cade invece il vincolo della percentuale: il creditore non è più obbligato ad accontentarsi del 22% o del 30% promesso e torna titolare dell’intero credito, da far valere nel concorso della liquidazione giudiziale. La risoluzione non è un risarcimento, ma un ritorno alla situazione originaria, con una differenza essenziale: ora il patrimonio del debitore è spesso più povero di quanto fosse al momento della domanda di concordato.
Per gli amministratori, la sentenza è anche l’inizio di una fase di verifica della loro condotta: il curatore esaminerà le scelte gestionali compiute durante l’esecuzione.
L’errore tipico di questa fase
Per il creditore, insinuarsi per l’importo “falcidiato” anziché per quello originario, rinunciando di fatto a una parte del proprio diritto. Per l’impresa, non conservare la documentazione dei pagamenti eseguiti in esecuzione del piano, che restano fermi e riducono il passivo.
Quanto dura realmente
La sentenza è immediatamente efficace. Le prime attività del curatore (inventario, presa in consegna dei beni) iniziano nei giorni successivi.
Entro 30 + 30 giorni: reclamo e ricorso per cassazione
Cosa succede
La sentenza che dichiara (o rigetta) la risoluzione può essere impugnata. Il primo rimedio è il reclamo alla Corte d’appello; contro la decisione della Corte d’appello è ammesso il ricorso per cassazione. Si tratta di un sistema impugnatorio accelerato, pensato per dare certezza in tempi brevi.
La norma
L’art. 51 CCII disciplina le impugnazioni delle sentenze e dei decreti del tribunale in materia di strumenti di regolazione della crisi e di liquidazione giudiziale. Il reclamo non sospende di regola l’efficacia della sentenza, salvo che la Corte d’appello, su istanza di parte, disponga la sospensione per gravi e fondati motivi.
I termini che si attivano
Il reclamo va proposto entro 30 giorni, decorrenti dalla notificazione per le parti o dall’iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati. Il ricorso per cassazione va proposto entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza della Corte d’appello. Anche qui la sospensione feriale non opera, per effetto dell’art. 9 CCII: un reclamo da proporre a cavallo di agosto non beneficia di alcuna proroga.
Cosa può fare l’impresa ora
Il reclamo è l’ultima finestra di merito: è qui che si possono rimettere in discussione la valutazione sulla gravità dell’inadempimento, il rispetto del termine annuale, la legittimazione del ricorrente. In Cassazione, invece, il controllo è limitato alle questioni di diritto e alla motivazione. Per questo la strategia va impostata sin dal primo grado avendo in mente l’eventuale ricorso di legittimità.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore che ha visto respinto il proprio ricorso può proporre reclamo, ma deve tenere presente che, nel frattempo, il termine annuale continua a correre per gli altri creditori. Se il rigetto diventa definitivo, la falcidia concordataria tende a consolidarsi.
Il nodo pratico: sospendere o non sospendere
Durante il reclamo la sentenza di risoluzione e di apertura della liquidazione resta di regola efficace. Il curatore inizia a operare, l’impresa perde la gestione, i beni vengono inventariati. Per questo, quando il reclamo ha fondamento, è spesso decisivo chiedere alla Corte d’appello la sospensione dell’efficacia della sentenza o, almeno, di alcuni atti di liquidazione. La richiesta va motivata con gravi e fondati motivi e con l’indicazione del pregiudizio che l’esecuzione immediata provocherebbe: per esempio, la perdita irreversibile di contratti o di commesse che rendono possibile la prosecuzione dell’attività.
Va tenuto presente che, anche in caso di accoglimento finale del reclamo, gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura nel frattempo restano fermi. Un reclamo vinto dopo che i beni principali sono stati venduti è una vittoria con effetti limitati: per questo la strategia di impugnazione va costruita fin dal primo giorno, insieme alla richiesta cautelare.
L’errore tipico di questa fase
Calcolare il termine di 30 giorni come se fosse soggetto alla sospensione feriale, oppure confondere il dies a quo (notificazione per le parti, iscrizione nel registro per i terzi). Errori che portano all’inammissibilità.
Quanto dura realmente
Il reclamo in Corte d’appello si decide di regola in alcuni mesi; il giudizio di Cassazione può richiedere da uno a due anni. Nel frattempo, la liquidazione giudiziale prosegue.
Nei mesi e negli anni successivi: il credito dentro la liquidazione giudiziale
Cosa succede
Il calendario ora si allunga. Il curatore accerta il passivo, liquida l’attivo, esercita le azioni revocatorie e di responsabilità, procede ai riparti. In questa fase emergono alcune conseguenze della risoluzione che l’impresa e i creditori spesso non avevano previsto.
La norma
L’accertamento del passivo è regolato dagli artt. 200 ss. CCII; la revocatoria dall’art. 166 CCII; i limiti temporali, nei casi di consecuzione tra procedure, dall’art. 170 CCII; la prededuzione dall’art. 6 CCII.
I termini che si attivano
Il primo punto riguarda le revocatorie. I pagamenti eseguiti e gli atti compiuti in esecuzione del concordato omologato non sono soggetti a revocatoria (art. 166, comma 3, CCII). Il secondo riguarda i periodi sospetti: quando la liquidazione giudiziale segue un concordato, l’art. 170 CCII fa decorrere i termini a ritroso dalla pubblicazione della domanda di concordato, e non dalla sentenza di liquidazione, così da non premiare chi ha usato il concordato per allontanare il periodo sospetto.
Il terzo riguarda la prededuzione. La Cassazione, con la sentenza n. 10307 del 18 aprile 2025, ha escluso che i crediti sorti durante l’esecuzione di un concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura con l’omologazione, godano della prededuzione nel successivo fallimento. Chi ha fatto credito all’impresa dopo l’omologazione rischia di trovarsi chirografario nella liquidazione successiva, salvo che il suo credito rientri in specifiche ipotesi di legge.
Cosa può fare l’impresa ora
Gli amministratori devono prepararsi a rispondere della gestione: il curatore valuterà le azioni di responsabilità, anche con riguardo al periodo di esecuzione del piano. Documentare le scelte compiute, i pareri ricevuti, le comunicazioni con il commissario è la migliore tutela.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore deve seguire l’accertamento del passivo, verificare il rango riconosciuto al proprio credito, impugnare lo stato passivo se necessario (art. 206 CCII). Chi ha fornito beni o servizi durante l’esecuzione del piano deve valutare con attenzione se il suo credito può rivendicare la prededuzione alla luce della giurisprudenza più recente.
Il nodo pratico: la posizione del creditore che ha già incassato
Il creditore che ha ricevuto pagamenti durante il concordato si chiede spesso se rischia di doverli restituire. La risposta, in linea generale, è rassicurante: i pagamenti eseguiti in esecuzione del concordato omologato non sono revocabili. Ciò che va verificato è che i pagamenti siano stati effettivamente conformi al piano. Un pagamento eseguito fuori dalle previsioni, in favore di un singolo creditore e a danno degli altri, non gode della stessa protezione e può essere esposto alle azioni del curatore.
Diverso il caso dei fornitori che hanno lavorato con l’impresa durante l’esecuzione. Il loro credito, sorto dopo l’omologazione, non è un credito concordatario e non è soggetto alla falcidia, ma secondo la giurisprudenza più recente non gode automaticamente della prededuzione: partecipa al concorso secondo il proprio rango. Per chi fornisce un’impresa in fase esecutiva, la prudenza contrattuale (pagamenti anticipati, garanzie, termini brevi) è l’unica vera tutela.
L’errore tipico di questa fase
Per i fornitori post-omologa, dare per scontato di essere pagati per primi. Per i creditori anteriori, dimenticare di dedurre quanto incassato durante il concordato, esponendosi a contestazioni.
Quanto dura realmente
Una liquidazione giudiziale di media complessità dura diversi anni. I primi riparti parziali possono arrivare dopo uno o due anni dall’apertura, a seconda della liquidità dell’attivo.
Oltre l’anno: la decadenza e la falcidia che diventa definitiva
Cosa succede
È l’ultima tappa, ed è quella che si verifica in silenzio. Il termine annuale dall’ultimo adempimento previsto scade senza che nessun creditore abbia chiesto la risoluzione. Da quel momento il concordato inadempiuto non può più essere risolto. La riduzione dei crediti, che fino a quel giorno era provvisoria, diventa definitiva.
La norma
L’art. 119, comma 4, CCII. La Cassazione, con la sentenza del 6 giugno 2024 relativa all’insinuazione al passivo e con l’ordinanza n. 18185/2025, ha tracciato una linea netta per i fallimenti dichiarati dopo concordati omologati: se la procedura liquidatoria si apre quando il termine per la risoluzione è già scaduto, il creditore può insinuarsi solo per l’importo ridotto dalla falcidia concordataria, non per il credito originario. Al contrario, se si apre quando la risoluzione era ancora possibile, il creditore può far valere l’intero credito, meno quanto incassato.
I termini che si attivano
Nessuno, e proprio questo è il problema. Una volta superato il termine annuale, non esiste alcun rimedio per riportare in vita il credito originario. Resta solo la possibilità di agire per il credito falcidiato, o di chiedere l’annullamento del concordato (art. 120 CCII) se ne ricorrono i presupposti, ben diversi: dolo del debitore consistito nell’esagerare il passivo o nel sottrarre o dissimulare parte dell’attivo.
Cosa può fare l’impresa ora
Per l’impresa la scadenza del termine consolida la riduzione del debito concordatario. Resta però esposta alle azioni per il pagamento della parte falcidiata non pagata e, se non riesce a far fronte nemmeno a quella, a una nuova procedura per insolvenza.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore decaduto può ancora agire per l’importo falcidiato e non pagato, anche chiedendo l’apertura della liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti, ma non potrà più recuperare la parte di credito eliminata dal concordato.
Il nodo pratico: la differenza tra l’anno di legge e il tempo reale
Nella pratica, l’anno previsto dalla legge è molto più breve di quanto sembri. Una parte di quel tempo serve per accorgersi dell’inadempimento: le relazioni del commissario hanno cadenza periodica e possono arrivare mesi dopo la scadenza mancata. Un’altra parte serve per raccogliere i documenti e valutare la convenienza della risoluzione rispetto a un accordo. Un’altra ancora serve per redigere e depositare il ricorso. Chi inizia a muoversi negli ultimi due mesi lavora già in condizioni di emergenza.
C’è poi un profilo strategico: il creditore non è solo. Se un altro creditore deposita tempestivamente il ricorso e ottiene la risoluzione, l’effetto si produce per tutti, perché la risoluzione travolge il concordato nel suo complesso. Ma affidarsi all’iniziativa altrui è una scommessa: se quel ricorso viene rinunciato, transatto o dichiarato inammissibile per ragioni personali del ricorrente, chi è rimasto fermo può trovarsi decaduto. Sulla decadenza, l’unica tutela affidabile è quella che si costruisce da sé.
L’errore tipico di questa fase
Confondere la prescrizione con la decadenza. La sentenza n. 20175/2025 sulla sospensione della prescrizione durante l’esecuzione non salva chi lascia scadere il termine annuale: sono due istituti diversi, con regole diverse.
Quanto dura realmente
La decadenza è istantanea: il giorno dopo la scadenza dell’anno, la porta è chiusa.
Lo stesso concordato, due calendari: due simulazioni a confronto
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili per mostrare come le stesse norme producano esiti opposti a seconda di quando si agisce. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 – Il creditore che agisce in tempo e il creditore che lascia correre
Dati di partenza. Concordato preventivo liquidatorio regolato dal CCII, omologato con sentenza depositata il 14 marzo 2024. Il piano promette ai chirografari il 22% in tre rate uguali: 30 giugno 2025, 30 giugno 2026, 31 dicembre 2026 (ultimo adempimento previsto). Un fornitore chirografario vanta un credito originario di 38.760 euro. La percentuale promessa vale 8.527,20 euro, cioè tre rate da 2.842,40 euro.
Cronologia comune. 30 giugno 2025: prima rata pagata (2.842,40 euro). 30 giugno 2026: la seconda rata non viene pagata. Settembre 2026: la relazione semestrale del commissario segnala che le vendite immobiliari hanno prodotto il 40% in meno del previsto e che la percentuale finale stimata scende al 9%.
Calendario A – Il creditore che agisce.
| Data | Evento |
|---|---|
| 30 giugno 2026 | Seconda rata non pagata |
| 22 settembre 2026 | Lettura della relazione del commissario: percentuale stimata 9% contro 22% |
| 9 ottobre 2026 | Deposito del ricorso di risoluzione con domanda di liquidazione giudiziale |
| 13 ottobre 2026 | Decreto di fissazione udienza |
| 17 novembre 2026 | Udienza (oltre 15 giorni dopo la notifica) |
| 12 gennaio 2027 | Sentenza di risoluzione e apertura della liquidazione giudiziale |
| Udienza di verifica | Insinuazione per 38.760 − 2.842,40 = 35.917,60 euro |
Lo scostamento (9% contro 22%, cioè meno della metà della soddisfazione promessa) rende difficile sostenere la scarsa importanza. Il creditore entra nella liquidazione con il credito originario, ridotto solo di quanto già incassato.
Calendario B – Il creditore che lascia correre.
| Data | Evento |
|---|---|
| 30 giugno 2026 | Seconda rata non pagata |
| 31 dicembre 2026 | Terza rata non pagata: è la scadenza dell’ultimo adempimento |
| 31 dicembre 2027 | Scade il termine annuale per la risoluzione |
| 8 gennaio 2028 | Il creditore deposita il ricorso: decaduto |
| Situazione finale | Diritto limitato al residuo falcidiato: 8.527,20 − 2.842,40 = 5.684,80 euro |
La differenza tra i due calendari è di 30.232,80 euro di credito azionabile. Nessuna norma è cambiata: è cambiata solo la data del deposito.
Simulazione 2 – L’impresa e lo scostamento “di pochi punti”
Dati di partenza. Concordato liquidatorio con percentuale indicata ai chirografari del 20%, senza assunzione di garanzia da parte del debitore. Passivo chirografario di 1.247.300 euro. A liquidazione completata, il ricavato consente di pagare ai chirografari 215.783 euro, cioè il 17,3%. I privilegiati sono stati pagati integralmente.
Sviluppo. Un creditore chirografario deposita ricorso di risoluzione tre mesi dopo l’ultimo riparto. L’impresa si difende sostenendo la scarsa importanza dell’inadempimento: lo scostamento è di 2,7 punti percentuali (circa il 13,5% in meno rispetto al promesso), i privilegiati sono integralmente soddisfatti, i chirografari hanno ricevuto una soddisfazione non simbolica e la percentuale non era garantita.
Esito ragionato. Applicando i criteri della Cassazione (sent. n. 20652/2019), la percentuale non vincolante funziona come parametro di riferimento, e il concordato si risolve quando viene meno la sua funzione essenziale. In questo scenario la difesa dell’impresa ha argomenti solidi; la decisione resta però rimessa alla valutazione del giudice di merito, che può pesare anche le ragioni dello scostamento. Lo stesso scenario con un pagamento finale del 6% porterebbe con ogni probabilità a un esito opposto.
Simulazione 3 – I debiti nuovi e la liquidazione senza risoluzione
Dati di partenza. Concordato in continuità omologato il 3 febbraio 2025, regolato dal CCII. Durante l’esecuzione l’impresa accumula 74.910 euro di debiti verso nuovi fornitori, sorti dopo il deposito della domanda di concordato, e non li paga. Le rate concordatarie, invece, sono regolarmente pagate.
Sviluppo. Un nuovo fornitore chiede l’apertura della liquidazione giudiziale. Non serve la previa risoluzione: l’art. 119, comma 7, CCII ammette l’apertura quando l’insolvenza consegue a debiti sorti dopo il deposito della domanda. Il fornitore, però, non gode di prededuzione per il solo fatto che il debito è sorto durante l’esecuzione (Cass. n. 10307/2025).
Esito. I creditori concordatari, se il termine per la risoluzione è ancora aperto, potranno valutare la domanda di risoluzione per far valere il credito originario; se è scaduto, parteciperanno per l’importo falcidiato.
I binari paralleli: come cambia la timeline se qualcuno si muove
La cronologia descritta finora è quella “lineare”. Ma in qualsiasi momento una delle parti può attivare un rimedio che devia il percorso.
Il debitore deposita un nuovo strumento di regolazione della crisi
Se l’impresa, prima della sentenza di risoluzione, deposita una domanda di accesso a un nuovo concordato o di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale deve trattare le domande in modo unitario e, ricorrendone i presupposti, esaminare con priorità lo strumento di regolazione (art. 7 CCII). La timeline si sdoppia: il giudizio di risoluzione resta in attesa dell’esito del nuovo strumento. Se il nuovo strumento viene omologato, i creditori si troveranno vincolati al nuovo piano; se fallisce, il percorso della risoluzione riprende. Il tribunale, naturalmente, vigila sull’uso abusivo della domanda a fini meramente dilatori.
Il debitore attiva la composizione negoziata
Prima che l’inadempimento diventi irreversibile, l’impresa può chiedere la nomina di un esperto per la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII). La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e riservato in cui un esperto indipendente facilita le trattative con i creditori. Può sfociare in un accordo, in un piano di risanamento o nell’accesso a uno strumento giudiziale. Nella timeline, è il binario che si attiva idealmente tra la Tappa 2 e la Tappa 3, quando le difficoltà sono evidenti ma i creditori non hanno ancora agito.
Il garante o un terzo interviene
Se il piano prevede un garante, questo partecipa al giudizio di risoluzione (art. 119, comma 2, CCII). Un intervento del garante che copra l’inadempimento può far venir meno la gravità dello scostamento. Diverso è il caso in cui gli obblighi del concordato siano stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore: lì la risoluzione è esclusa in radice (art. 119, comma 5, CCII), e i creditori devono rivolgersi all’assuntore.
Il creditore preferisce l’accordo
Non sempre la risoluzione conviene al creditore. Se la liquidazione giudiziale non promette una soddisfazione migliore (per esempio perché l’attivo residuo è minimo e le spese della procedura lo eroderebbero), il creditore può trovare più utile un accordo transattivo con l’impresa o con un terzo. È un tema che la dottrina ha posto anche in termini di interesse ad agire: risolvere un concordato per aprire una procedura che non paga nessuno può risultare un risultato solo simbolico.
Il commissario chiede poteri sostitutivi
Se il problema è l’inerzia del debitore (non vende, non incassa, non paga pur avendo le risorse), la timeline può deviare verso l’attribuzione al commissario dei poteri necessari a compiere gli atti in luogo del debitore (art. 118, comma 5, CCII). È un binario che salva il concordato anziché demolirlo, e che i creditori possono sollecitare segnalando i ritardi.
Un creditore “nuovo” chiede la liquidazione giudiziale
C’è un binario che corre del tutto fuori dal giudizio di risoluzione. Se durante l’esecuzione l’impresa non paga i debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato, il creditore titolare di questi debiti può chiedere direttamente l’apertura della liquidazione giudiziale, senza passare per la risoluzione (art. 119, comma 7, CCII). In questo scenario la timeline cambia ritmo: non conta più il termine annuale, ma la prova dell’insolvenza e il superamento della soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati.
Per i creditori concordatari, l’apertura della liquidazione su istanza di un creditore “nuovo” pone una domanda immediata: il termine per chiedere la risoluzione è ancora aperto? Se lo è, conviene valutare subito la domanda di risoluzione, per partecipare al concorso con il credito originario e non con quello falcidiato. Se è già scaduto, la riduzione è consolidata. La liquidazione aperta da altri non sostituisce la risoluzione: semmai ne rende più urgente la valutazione.
Per l’impresa, questo binario è il segnale che il piano non è sostenibile nemmeno sul fronte della gestione corrente, e che lo spazio per soluzioni negoziate si sta chiudendo rapidamente.
La differenza per i concordati ancora regolati dalla legge fallimentare
Per i concordati aperti con ricorso anteriore al 15 luglio 2022, si applica ancora l’art. 186 l. fall., e con esso l’orientamento delle Sezioni Unite (n. 4696/2022) che ammette il fallimento anche senza previa risoluzione. Qui la timeline può “saltare” direttamente alla dichiarazione di fallimento. Ma il salto ha un prezzo per il creditore: se il fallimento è dichiarato quando il termine per la risoluzione è ormai scaduto, la falcidia resta ferma (Cass. ord. n. 18185/2025).
Le 5 finestre critiche
Nell’intera cronologia ci sono cinque momenti in cui agire o restare fermi cambia radicalmente l’esito. Non coincidono con le tappe formali della procedura: alcuni arrivano prima che qualunque atto venga depositato, altri si collocano nell’intervallo silenzioso tra due adempimenti. È proprio questa loro natura poco visibile a renderli pericolosi, perché nessuno li annuncia e nessun ufficio giudiziario ricorda alle parti che stanno per chiudersi. Riconoscerli in anticipo significa trasformare la cronologia da sequenza subita a calendario governato, sia per l’impresa che vuole difendere il proprio piano sia per il creditore che vuole difendere il proprio credito.
- Il giorno dell’omologazione: fissare la data dell’ultimo adempimento previsto. È il punto da cui si calcola il termine annuale. Chi non lo individua subito rischia di scoprirlo quando è già troppo tardi.
- La prima scadenza mancata: per l’impresa è l’ultimo momento utile per recuperare senza contenzioso. Un adempimento tardivo, una garanzia aggiuntiva, un accordo con i creditori più esposti possono evitare che l’inadempimento assuma “non scarsa importanza”.
- La relazione del commissario che segnala lo scostamento: per il creditore è il momento di decidere. I dati sono certificati da un organo della procedura, e il creditore può già agire senza attendere le scadenze successive.
- Il periodo tra ricorso e udienza: per l’impresa è la sola finestra per proporre un’alternativa credibile. Un nuovo strumento di regolazione, depositato in questa fase, va esaminato dal tribunale con priorità.
- L’ultimo mese prima della scadenza annuale: per il creditore è il momento della verità. Dopo, la falcidia diventa definitiva e nessun rimedio può restituire il credito originario.
Le domande sul tempo
Posso chiedere la risoluzione anche se il piano non è ancora finito? Sì. La Cassazione ha escluso un termine iniziale: quando emerge in modo evidente che il concordato non può raggiungere i suoi obiettivi, il creditore può agire anche prima dell’ultima scadenza. Il termine finale, però, resta ancorato all’ultimo adempimento previsto (Cass. n. 14601/2019).
Se il piano non indica una data per l’ultimo pagamento, quando scade l’anno? In mancanza di una data fissata, la giurisprudenza fa decorrere il termine annuale dalla conclusione delle operazioni di liquidazione, cioè dagli ultimi riparti effettivi. È comunque prudente non attendere l’ultimo momento, perché l’individuazione della data può essere oggetto di contestazione.
Agosto sospende il termine per la risoluzione o per il reclamo? No. Per l’art. 9 CCII la sospensione feriale (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti regolati dal Codice della crisi, salvo diversa previsione. Anche il reclamo di 30 giorni corre ad agosto.
Quanto dura in tutto, dal primo inadempimento alla liquidazione? Dipende soprattutto da quando il creditore agisce. Dal deposito del ricorso alla sentenza di primo grado passano di norma da uno a quattro mesi; il reclamo richiede alcuni mesi ulteriori; la liquidazione giudiziale, una volta aperta, dura anni.
Sono passati più di dodici mesi dall’ultima scadenza: ho perso tutto? Non tutto, ma molto. Si perde la possibilità di far valere il credito originario; resta il diritto al credito falcidiato e non pagato, che può essere azionato con gli strumenti ordinari o chiedendo la liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti. Resta anche l’annullamento, ma solo per dolo del debitore sull’attivo o sul passivo.
Un altro creditore ha già depositato il ricorso: devo agire anch’io prima che scada l’anno? È la scelta più prudente. La risoluzione pronunciata su ricorso di un creditore produce effetti per l’intero concordato, ma il ricorso altrui può essere rinunciato, transatto o dichiarato inammissibile per ragioni che riguardano solo quel ricorrente. Intervenire nel procedimento, o depositare un proprio ricorso entro il termine, evita di legare il proprio credito alle sorti di un’iniziativa che non si controlla.
L’impresa ha pagato in ritardo la rata dopo che ho depositato il ricorso: il giudizio si chiude? Non automaticamente. Il pagamento tardivo è un elemento che il tribunale valuta per stabilire se l’inadempimento sia ancora di non scarsa importanza alla data della decisione. Se il ritardo è stato breve e il piano è tornato in linea, la domanda può essere respinta; se il pagamento è isolato e le prospettive complessive restano compromesse, la risoluzione può comunque essere pronunciata.
Il concordato è stato depositato prima del 15 luglio 2022: quali tempi valgono? Per questi concordati si applica ancora l’art. 186 l. fall. Il termine annuale è identico, ma cambia il rapporto con la procedura liquidatoria: secondo le Sezioni Unite il fallimento può essere dichiarato anche senza previa risoluzione. Proprio per questo, verificare quale disciplina si applica è il primo passo di ogni calcolo dei tempi.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali. Molte riguardano l’art. 186 l. fall., ma i principi su inadempimento, scarsa importanza e termine annuale sono riferibili anche all’art. 119 CCII, che riprende la stessa struttura.
| Tappa | Pronuncia | Principio in sintesi |
|---|---|---|
| Esecuzione | Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 | Durante l’esecuzione la prescrizione dei crediti anteriori non decorre |
| Inadempimento | Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2019, n. 20652 | La percentuale non vincolante è il metro per pesare l’inadempimento |
| Inadempimento | Cass. civ., 13 luglio 2018, n. 18738 | Rileva il risultato oggettivo, non l’imputabilità |
| Inadempimento | Cass. civ., 14 marzo 2014, n. 6022 | Nel concordato con cessione senza garanzia di percentuale, il minor ricavato non basta |
| Ricorso | Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2019, n. 14601 | Nessun termine iniziale; quello finale non si anticipa |
| Decisione | Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696 | Sotto la l. fall., fallimento possibile anche senza risoluzione |
| Decisione | Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2024, n. 15859 | Superata la distinzione tra insolvenza nuova e pregressa |
| Decisione | Cass. civ., sez. I, ord. n. 14525/2024 | Revocabilità del fallimento esclusa per mancata risoluzione |
| Liquidazione | Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307 | Niente prededuzione per i crediti sorti dopo l’omologa |
| Decadenza | Cass. civ., sez. I, ord. n. 18185/2025 | Termine scaduto: la falcidia resta nel successivo fallimento |
| Sistema | Cass. civ., Sez. Un., n. 9935/2015 | L’omologa rende improcedibili le istanze di fallimento pendenti |
| Sistema | Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 | Negli accordi di ristrutturazione, il fallimento travolge l’accordo senza azione di risoluzione |
Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175. La Corte ha affermato che l’omologazione, vincolando i creditori anteriori ai tempi del piano, rende i loro crediti temporaneamente inesigibili nella misura originaria, e che durante l’esecuzione la prescrizione non decorre. Rilevanza: rassicura il creditore sul piano della prescrizione, ma non incide sul termine di decadenza annuale.
Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2019, n. 20652. Il concordato va risolto quando viene meno la sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, salvo che l’inadempimento sia di scarsa importanza; la percentuale indicata non vincola il debitore, salvo garanzia specifica, ma costituisce il parametro per misurare la gravità dello scostamento. Rilevanza: è il criterio guida per la tappa dell’inadempimento.
Cass. civ., 13 luglio 2018, n. 18738. Nella valutazione dell’inadempimento conta il mancato raggiungimento del risultato satisfattivo, a prescindere dalle cause. Rilevanza: l’impresa non può difendersi solo invocando la crisi del mercato o fattori esterni.
Cass. civ., 14 marzo 2014, n. 6022. Nel concordato con cessione dei beni, i creditori che hanno approvato la proposta non possono chiedere la risoluzione solo perché il ricavato si discosta dalla percentuale indicata, se il debitore si era impegnato unicamente a mettere a disposizione i beni. Rilevanza: impone di leggere con precisione il contenuto dell’obbligazione assunta.
Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2019, n. 14601. Il creditore può agire per la risoluzione appena emerge l’impossibilità di essere soddisfatto, ma il termine di decadenza non può essere fatto decorrere da un momento anteriore alla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Rilevanza: fissa i due estremi temporali dell’azione.
Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696. Sotto la legge fallimentare, il debitore in concordato omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito anche prima e indipendentemente dalla risoluzione. Rilevanza: resta decisiva per i concordati regolati dalla legge fallimentare, mentre l’art. 119, comma 7, CCII ha adottato la soluzione opposta per i nuovi concordati.
Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2024, n. 15859. La Corte ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite e ha escluso che si possa ancora distinguere tra insolvenza “nuova” e insolvenza “pregressa” già regolata dal concordato. Rilevanza: chiarisce il perimetro del fallimento omisso medio nella disciplina previgente.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 14525/2024. La Corte ha cassato la decisione di una Corte d’appello che aveva revocato il fallimento per la mancata previa risoluzione di un concordato omologato e rimasto ineseguito per anni. Rilevanza: conferma che, nella disciplina previgente, il concordato inadempiuto non protegge il debitore dalla procedura liquidatoria.
Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. I crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità con l’omologazione, durante la fase esecutiva, non godono della prededuzione nel successivo fallimento. Rilevanza: incide sulla posizione dei fornitori e dei creditori pubblici del periodo esecutivo.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 18185/2025. Il creditore può insinuarsi per il credito originario solo se il fallimento è dichiarato quando la risoluzione del concordato era ancora possibile; se il termine è scaduto, l’effetto riduttivo diventa definitivo. Rilevanza: è la pronuncia che dà concretezza economica alla scadenza del termine annuale.
Cass. civ., Sez. Un., n. 9935/2015. L’omologazione del concordato rende improcedibili le istanze di fallimento già presentate e consente nuove istanze solo per fatti sopravvenuti o in caso di risoluzione o annullamento. Rilevanza: spiega perché, nel sistema, la risoluzione sia la via maestra per rimettere in discussione gli effetti dell’omologa.
Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, il successivo fallimento determina lo scioglimento dell’accordo per impossibilità sopravvenuta, con riespansione del credito originario, senza necessità di un’azione di risoluzione e senza applicazione analogica della disciplina del concordato. Rilevanza: segna la differenza tra concordato e accordi, utile quando si sceglie lo strumento.
Cosa può fare lo Studio Monardo, in qualunque tappa ti trovi
Ogni fase della timeline richiede un intervento diverso. Lo Studio Monardo interviene alla tappa in cui ti trovi, con strumenti calibrati sul calendario della tua procedura, sia che tu sia l’impresa in concordato sia che tu sia un creditore.
- Ricostruiamo il calendario della tua procedura: individuiamo nella sentenza di omologazione e nel piano la data dell’ultimo adempimento previsto e calcoliamo il termine annuale, verificando se il piano lascia margini di incertezza sulla decorrenza.
- Analizziamo le relazioni del commissario giudiziale per misurare lo scostamento tra soddisfazione promessa e soddisfazione realizzabile, traducendolo in numeri utilizzabili in giudizio.
- Valutiamo la gravità dell’inadempimento alla luce dei criteri della Cassazione, distinguendo tra percentuali indicative e obblighi garantiti.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso di risoluzione per il creditore, con l’eventuale domanda di liquidazione giudiziale, verificando i presupposti di legge, compresa la soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti.
- Costruiamo la difesa dell’impresa contro il ricorso: eccezioni di decadenza, difetto di legittimazione, scarsa importanza, adempimento tardivo, ritardi imputabili agli organi della procedura, assunzione da parte di un terzo.
- Valutiamo e impostiamo gli strumenti alternativi: composizione negoziata, nuovo concordato, accordi di ristrutturazione, con il coordinamento dei commercialisti dello staff per la parte economico-finanziaria.
- Seguiamo l’insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale, verificando l’importo corretto (originario o falcidiato) e il rango del credito, compresa la questione della prededuzione per i crediti sorti durante l’esecuzione.
- Proponiamo reclamo in Corte d’appello e ricorso per cassazione, rispettando i termini di 30 giorni senza sospensione feriale.
- Assistiamo gli amministratori nella fase successiva, ricostruendo con documenti la gestione del periodo esecutivo in vista di eventuali azioni di responsabilità.
- Per l’imprenditore persona fisica, impostiamo il percorso verso l’esdebitazione, verificandone sin dall’inizio i requisiti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come la risoluzione del concordato, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa pesa in modo particolare: consente di valutare con cognizione di causa se esiste ancora uno spazio per ricomporre la crisi prima che il tribunale pronunci la risoluzione, e di dialogare con l’impresa e con i creditori conoscendo dall’interno il funzionamento degli strumenti di regolazione. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, dalla prima memoria in tribunale all’eventuale ricorso di legittimità.
Accanto all’Avvocato opera uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulle eccezioni, i termini e le impugnazioni; i secondi sull’analisi dei flussi, delle percentuali e della sostenibilità di ogni alternativa.
Il tempo come risorsa
La risoluzione del concordato è, prima di tutto, una questione di date. Le norme sono poche e chiare; ciò che decide l’esito è il momento in cui ciascuno si muove. Il tempo è la risorsa più preziosa di chi è coinvolto in un concordato in difficoltà, e anche la più sprecata. L’impresa che si attiva alla prima scadenza mancata ha strumenti che non avrà più dopo la sentenza; il creditore che agisce entro l’anno conserva un credito che, il giorno dopo, sarà ridotto per sempre.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto di competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce gli strumenti con cui una crisi può ancora essere ricomposta; come avvocato cassazionista, può difendere la posizione dell’impresa o del creditore in tutti i gradi del giudizio di risoluzione, fino alla Suprema Corte.
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