Piccolo E-commerce In Crisi Con Debiti Verso I Fornitori E IVA Non Versata: Rateizzazione O Composizione Negoziata Secondo Uno Studio Legale?

Hai un negozio online, i fornitori ti sollecitano le fatture scadute, il saldo IVA dell’ultima dichiarazione non è stato versato e ogni mattina apri la casella PEC con il timore di trovarci un avviso bonario, un decreto ingiuntivo o una cartella. La domanda che ti fai è sempre la stessa: conviene chiedere una rateizzazione al Fisco e trattare con i fornitori uno per uno, oppure aprire una composizione negoziata della crisi e mettere tutti attorno allo stesso tavolo?

La risposta onesta è che non esiste una risposta unica: dipende da chi sei, da come è costruita la tua attività e da quanto vale il tuo debito IVA. Lo stesso buco di 40.000 euro ha conseguenze completamente diverse per una ditta individuale in regime ordinario, per chi è appena uscito dal regime forfettario, per una SRL, per una SNC con soci che rispondono con la casa di famiglia, o per un e-commerce cresciuto oltre le soglie dell’imprenditore minore. Per la ditta individuale una rateizzazione ben costruita può bastare; per la SRL che supera i 250.000 euro di IVA non versata la stessa rateizzazione diventa anche uno scudo penale; per la società di persone la scelta della procedura decide se i soci verranno liberati o meno dai debiti sociali.

In questa guida trovi cinque profili:

  1. la ditta individuale e-commerce in regime ordinario, sotto soglia;
  2. l’ex forfettario che ha superato i 100.000 euro di ricavi e si è ritrovato con l’IVA da versare;
  3. la SRL o SRLS di piccole dimensioni;
  4. la SNC o SAS, con i soci illimitatamente responsabili;
  5. l’e-commerce cresciuto oltre le soglie, esposto alla liquidazione giudiziale.

Questa materia sta esattamente all’incrocio tra diritto della crisi d’impresa, diritto tributario e procedure di sovraindebitamento, ed è per questo che lo Studio Monardo la presidia direttamente: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dall’interno, dal lato di chi la conduce; è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, e quindi segue anche gli strumenti riservati agli imprenditori sotto soglia (concordato minore, liquidazione controllata); coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il debito principale è l’IVA.

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Le regole che valgono per tutti, prima di scegliere la tua strada

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta per tutte la base comune. Nelle sezioni dedicate ti rimanderò qui, così non dovrai rileggere due volte le stesse cose.

Il debito IVA: da dove nasce e come evolve

L’IVA non versata segue un percorso quasi sempre identico. Il saldo annuale risulta dalla dichiarazione; se non lo paghi, l’Agenzia delle Entrate lo intercetta con il controllo automatizzato e ti invia la comunicazione di irregolarità, il cosiddetto avviso bonario. Se non paghi neppure l’avviso, il debito viene iscritto a ruolo e affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che notifica la cartella e da quel momento può procedere con fermi, ipoteche e pignoramenti, compreso il pignoramento presso terzi dei conti correnti.

Le sanzioni non sono un dettaglio. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso versamento è del 25%; se paghi entro i termini dell’avviso bonario da controllo automatizzato, scende a un terzo, cioè all’8,33%. Lasciar correre l’avviso bonario significa perdere la riduzione e ritrovarsi la sanzione piena in cartella.

Le tre rateizzazioni “ordinarie”

Esistono tre forme di dilazione, ciascuna legata a una fase precisa del debito:

  • Rateizzazione dell’avviso bonario (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997): fino a 20 rate trimestrali, per qualunque importo, senza dover dimostrare la difficoltà economica. È la forma più conveniente perché conserva la sanzione ridotta.
  • Rateizzazione della cartella (art. 19 D.P.R. 602/1973, riscritto dal D.Lgs. 110/2024): per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026, i debiti fino a 120.000 euro (per ciascuna richiesta) si dilazionano fino a 84 rate mensili con semplice dichiarazione di temporanea difficoltà; documentando la difficoltà si arriva da 85 a 120 rate; oltre i 120.000 euro la domanda va sempre documentata e può arrivare a 120 rate. Il piano decade con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.
  • Ravvedimento operoso, se nessun controllo è ancora iniziato, con riduzioni della sanzione proporzionate al ritardo.

La rateizzazione, però, ha un limite strutturale: riguarda solo il Fisco, non riduce il capitale e non ferma i fornitori. Il fornitore che ha in mano una fattura scaduta può chiedere un decreto ingiuntivo, notificare il precetto e pignorare il conto su cui incassi i pagamenti del tuo shop, senza che la rateizzazione con l’Erario lo tocchi minimamente.

La composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, che ha assorbito l’istituto nato con il D.L. 118/2021) è un percorso volontario e riservato: l’imprenditore presenta l’istanza sulla piattaforma telematica delle Camere di commercio, viene nominato un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori, e l’impresa continua a operare.

Gli strumenti che la rendono diversa dalla semplice rateizzazione sono tre.

Le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII). Se le chiedi, dalla pubblicazione dell’istanza i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui eserciti l’impresa. Il tribunale deve confermarle con un procedimento che si attiva subito dopo la pubblicazione e ne fissa la durata, tra 30 e 120 giorni, prorogabile. In più, i creditori interessati non possono rifiutare l’adempimento dei contratti in corso o risolverli soltanto perché non hai pagato i crediti anteriori. Per un e-commerce che vive di riassortimento questo punto vale oro: il fornitore strategico non può chiudere i rubinetti solo per le fatture vecchie.

L’accordo transattivo con il Fisco (art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024 per le istanze presentate dal 28 settembre 2024). Durante le trattative puoi proporre all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il pagamento parziale o dilazionato di imposte, sanzioni e interessi. La proposta va corredata da due relazioni di professionisti diversi e l’esecuzione dell’accordo deve essere autorizzata dal tribunale. Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche l’IVA può essere pagata in misura parziale, a condizione che un professionista indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione giudiziale. Nessun “cram down”: se il Fisco dice no, nella composizione negoziata nulla gli può essere imposto.

Le misure premiali fiscali (art. 25-bis CCII). Durante le trattative gli interessi sui debiti tributari si riducono alla misura legale e le sanzioni beneficiano di riduzioni; se la composizione si chiude con un contratto con i creditori (art. 23, comma 1, lett. a) o con l’accordo sottoscritto anche dall’esperto (lett. c), le imposte non ancora iscritte a ruolo, IVA compresa, possono essere dilazionate fino a 72 rate mensili in caso di temporanea difficoltà attestata anche dall’esperto, e fino a 120 rate in caso di grave difficoltà documentata e valutata favorevolmente dall’Ufficio.

Perché un e-commerce è più vulnerabile di un negozio fisico

C’è un aspetto che accomuna tutti i profili e che spesso viene sottovalutato: la cassa di un negozio online è concentrata in pochi punti, tutti facilmente individuabili da un creditore. Le vendite passano dal conto corrente aziendale, dai conti dei gateway di pagamento e dai payout dei marketplace. Non ci sono contanti in cassa, non c’è un incasso disperso: c’è un flusso digitale, tracciabile, che arriva a scadenze regolari.

Per il fornitore munito di titolo esecutivo questo significa una cosa sola: il pignoramento presso terzi è lo strumento più efficace che abbia. Una volta notificato l’atto alla banca, le somme presenti sul conto e quelle che vi affluiscono fino alla soglia del credito vengono vincolate, e l’impresa si ritrova senza liquidità per pagare pubblicità, spedizioni e riassortimento. L’Agente della riscossione dispone di un canale ancora più rapido, il pignoramento presso terzi con ordine diretto di pagamento previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, che non richiede il passaggio dal giudice dell’esecuzione.

Il secondo punto debole è il magazzino. Molti e-commerce lavorano con stock ridotti e riassortimenti frequenti; se il fornitore principale sospende le consegne, le schede prodotto si svuotano, gli algoritmi dei marketplace penalizzano il venditore e la caduta delle vendite si autoalimenta. Ecco perché, per un negozio online, la tutela dei contratti in corso offerta dalle misure protettive ha un valore concreto che va oltre il semplice blocco delle esecuzioni.

Il terzo punto debole riguarda i resi e i rimborsi: se la cassa viene bloccata, l’impresa non riesce a rimborsare i clienti nei tempi previsti, con conseguenze sulle recensioni e, nei casi peggiori, con contestazioni da parte delle piattaforme. Tutto questo va considerato quando si confrontano i tempi delle due strade: una rateizzazione si ottiene in pochi giorni ma non ferma nessuno; una composizione negoziata richiede la preparazione di documenti, ma una volta pubblicata l’istanza con le misure protettive mette al riparo la cassa da nuove aggressioni.

Come si accede alla composizione negoziata, in pratica

L’accesso avviene in via telematica, sulla piattaforma unica nazionale gestita dalle Camere di commercio. L’imprenditore carica l’istanza di nomina dell’esperto e la documentazione richiesta: in sintesi, i bilanci degli ultimi esercizi (o, per chi non è obbligato a redigerli, le dichiarazioni fiscali), una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, un progetto di piano di risanamento con le iniziative che si intendono adottare, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti, e le certificazioni sui debiti fiscali e previdenziali. Sulla piattaforma è disponibile anche il test pratico per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento, che conviene compilare prima ancora di presentare l’istanza.

La nomina dell’esperto spetta a una commissione costituita presso la Camera di commercio del capoluogo di regione. L’esperto incontra l’imprenditore, valuta se esistono concrete prospettive di risanamento e, se le ritiene sussistenti, convoca i creditori e accompagna le trattative. Non è un giudice e non è un consulente di parte: è un professionista indipendente che facilita l’accordo.

Se l’istanza contiene la richiesta di misure protettive, queste decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Lo stesso giorno o il giorno successivo l’imprenditore deve chiedere al tribunale la conferma delle misure: se il ricorso non viene depositato nei termini, gli effetti protettivi cessano. È un passaggio tecnico in cui un errore di tempistica può vanificare l’intero percorso.

La durata complessiva delle trattative è di regola contenuta in alcuni mesi, con possibilità di proroga. Durante questo periodo l’impresa continua a operare, ma gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative vanno segnalati all’esperto, che può esprimere il proprio dissenso. Anche questo è un aspetto da conoscere prima di partire: la composizione negoziata non è un “congelamento” passivo, ma una fase di gestione sorvegliata e trasparente.

Il nodo che spesso si dimentica: il reato di omesso versamento IVA

L’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, come riformato dal D.Lgs. 87/2024 (e oggi riordinato nel testo unico delle sanzioni tributarie, D.Lgs. 173/2024, applicabile dal 1° gennaio 2026), punisce chi non versa l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un importo superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La riforma ha aggiunto due novità decisive:

  • il reato non scatta se il debito è in corso di estinzione mediante rateazione dell’avviso bonario; se però decadi dal piano, sei punibile quando il residuo supera i 75.000 euro;
  • l’art. 13, comma 3-bis, prevede una causa di non punibilità quando l’omesso versamento dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute all’incasso dell’IVA; il comma 3-ter indica gli elementi di cui il giudice deve tenere conto, tra cui la situazione di crisi.

Sotto i 250.000 euro annui il problema penale non si pone; sopra, la scelta tra rateizzazione e composizione negoziata diventa anche una scelta di difesa penale.

Le soglie dell’imprenditore minore

Il Codice della crisi distingue l’impresa “sotto soglia” (art. 2, comma 1, lett. d, CCII): è tale chi, nei tre esercizi precedenti, ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Chi resta entro tutte e tre le soglie non è soggetto a liquidazione giudiziale, può accedere alla composizione negoziata con le regole semplificate dell’art. 25-quater CCII e, se le trattative non bastano, alle procedure da sovraindebitamento: concordato minore (artt. 74-83 CCII) e liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti), con la possibilità di arrivare all’esdebitazione. Nel concordato minore l’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare anche contro il voto contrario dell’amministrazione finanziaria, quando la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria.

Ora che le regole comuni sono chiare, trova il tuo profilo.


Profilo 1 — Sei titolare di una ditta individuale e-commerce in regime ordinario

La tua situazione

Hai aperto il tuo shop come impresa individuale, in contabilità ordinaria o semplificata, con IVA regolarmente applicata sulle vendite. Vendi tramite un sito proprietario, forse anche su uno o più marketplace; incassi con gateway di pagamento e ricevi i payout periodici dalle piattaforme. I margini si sono assottigliati (pubblicità sempre più cara, resi, commissioni), hai usato l’IVA incassata per pagare il magazzino e ti ritrovi con un saldo IVA non versato di qualche decina di migliaia di euro e fornitori che non vedono saldate fatture per un importo simile o maggiore. I tuoi numeri, con ogni probabilità, sono sotto le soglie dell’imprenditore minore.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: non c’è separazione tra il tuo patrimonio personale e quello dell’impresa. I fornitori e il Fisco possono aggredire il tuo conto personale, l’auto, la quota della casa. Allo stesso tempo, proprio perché sei sotto soglia, hai a disposizione un ventaglio di strumenti più ampio di quanto immagini.

Per te le strade concrete sono quattro:

  • rateizzazione dell’avviso bonario sull’IVA, accompagnata da accordi stragiudiziali scritti con i fornitori principali;
  • composizione negoziata con le regole dell’art. 25-quater CCII, che ti consente di usare l’esperto, le misure protettive e l’accordo transattivo fiscale, e di sfociare, se serve, in un concordato minore;
  • concordato minore diretto, tramite l’OCC, se il debito complessivo è già troppo grande per essere pagato per intero;
  • liquidazione controllata, quando l’attività non ha prospettive e serve chiudere e ripartire con l’esdebitazione.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: nel concordato minore anche l’IVA è falcidiabile, perché il divieto un tempo previsto dalla legge sul sovraindebitamento è caduto con la sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 2019 e il Codice della crisi non l’ha riprodotto.

I numeri

Prendiamo un saldo IVA non versato di 27.360 euro. Se paghi l’avviso bonario nei termini, la sanzione è l’8,33%, cioè 2.279,09 euro, per un totale (prima degli interessi) di 29.639,09 euro. Diviso in 20 rate trimestrali, sono circa 1.481,95 euro a trimestre, più gli interessi di dilazione: meno di 500 euro al mese di sola IVA. Se invece lasci andare l’avviso a ruolo, in cartella troverai la sanzione piena del 25% (6.840 euro) e il totale sale a 34.200 euro, oltre agli oneri di riscossione.

Ora aggiungi 41.870 euro di fornitori scaduti. Se riesci a negoziare un piano a 24 mesi senza stralcio, sono circa 1.744 euro al mese. Sommati alla rata IVA, il tuo e-commerce deve generare stabilmente oltre 2.200 euro al mese di cassa libera solo per il debito pregresso. Se quel numero non è realistico, la rateizzazione da sola non basta.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è il pignoramento dei flussi di incasso. Un fornitore con decreto ingiuntivo esecutivo o l’Agente della riscossione possono pignorare le somme presso la banca e, a seconda dei rapporti contrattuali, presso gli operatori di pagamento: per un negozio online significa vedersi bloccata la cassa da un giorno all’altro. A questo si somma il rischio di decadere dalla rateizzazione per aver privilegiato il fornitore più aggressivo: ricorda che l’avviso bonario non tollera ritardi significativi sulle rate, e la cartella decade con otto rate non pagate.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci il quadro completo del debito: IVA per anno, avvisi ricevuti, cartelle, fornitori con importi e scadenze, eventuali finanziamenti con garanzia.
  2. Non lasciare scadere l’avviso bonario: anche se pensi di andare verso la composizione negoziata, la rateizzazione tempestiva conserva la sanzione ridotta.
  3. Valuta con un piano di cassa a 24 mesi se il debito è sostenibile per intero; se non lo è, la strada giusta è quella che consente lo stralcio.
  4. Se i fornitori minacciano azioni esecutive, considera la composizione negoziata con misure protettive: blocca le esecuzioni e ti consente di trattare con tutti insieme.
  5. Se la trattativa non regge, la composizione può sfociare nel concordato minore, dove la falcidia è possibile anche contro il voto dell’Erario.

Per chi è nella tua posizione, il punto è che le due strade non si escludono: si combinano in sequenza. Lo Studio Monardo segue questo passaggio con un unico professionista che riunisce le due competenze chiave: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione (sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28574) ha precisato che il contenuto “libero” della proposta di concordato minore incontra comunque dei limiti: va rispettato l’ordine delle cause di prelazione. Per te significa che l’IVA, credito privilegiato, può essere ridotta, ma non può essere trattata peggio dei creditori chirografari come i fornitori: il piano va costruito con attenzione alle graduazioni.


Profilo 2 — Eri forfettario, hai superato i 100.000 euro e ora hai l’IVA da versare

La tua situazione

Hai iniziato con il regime forfettario: niente IVA in fattura, contabilità leggera, prezzi competitivi. Poi le vendite sono esplose, magari grazie a una campagna andata bene o a un prodotto diventato virale, e hai superato i 100.000 euro di ricavi nell’anno. Da quel momento sei uscito dal regime con effetto immediato e le vendite successive erano soggette a IVA. Il problema è che i tuoi prezzi online sono rimasti gli stessi: l’IVA non l’hai aggiunta al cliente, è uscita dal tuo margine. Ora ti trovi un debito IVA che non avevi messo in conto, mentre i fornitori, abituati a essere pagati puntualmente, cominciano a sollecitare.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il debito IVA non nasce da una gestione disordinata, ma da un passaggio di regime non governato. Questo ha due conseguenze. La prima è positiva: di solito l’importo è contenuto e gestibile con gli strumenti ordinari. La seconda è delicata: sui prezzi già praticati l’IVA va scorporata, quindi il tuo ricavo netto sulle vendite eccedenti si riduce di circa il 18% del prezzo lordo, e se il margine era stretto potresti aver venduto in perdita senza saperlo.

Per te la composizione negoziata è quasi sempre sproporzionata. La strada principale è la rateizzazione dell’avviso bonario (o, se sei ancora in tempo, il ravvedimento), accompagnata da un riallineamento immediato dei prezzi e da un accordo scritto con i fornitori. Lo strumento concorsuale entra in gioco solo se, nel frattempo, si sono accumulati altri debiti che rendono il quadro insostenibile.

I numeri

Supponiamo che dopo il superamento della soglia tu abbia incassato 46.360 euro di vendite a prezzi invariati. L’IVA va scorporata: 46.360 / 1,22 = 38.000 euro di imponibile e 8.360 euro di IVA. Se il saldo non è stato versato e arriva l’avviso bonario, la sanzione ridotta è l’8,33% di 8.360, cioè 696,39 euro: totale 9.056,39 euro, che in 20 rate trimestrali fa circa 452,82 euro a trimestre più interessi. Una cifra gestibile, se la affronti subito. Se invece ignori l’avviso e arriva la cartella, la sanzione piena è di 2.090 euro e il totale sale a 10.450 euro.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è sottovalutare il problema perché la cifra sembra piccola, e intanto continuare a vendere a prezzi che non tengono conto dell’IVA. Così il debito si rigenera trimestre dopo trimestre. Il secondo rischio è contabile: nel passaggio di regime vanno gestiti correttamente gli adempimenti (registrazioni, liquidazioni periodiche, eventuale rettifica della detrazione sugli acquisti), e un errore qui produce ulteriori avvisi.

Le mosse giuste

  1. Fai ricostruire subito la posizione IVA dalla data di superamento della soglia: liquidazioni periodiche, saldo, crediti di detrazione sugli acquisti.
  2. Valuta il ravvedimento se nessun controllo è iniziato; altrimenti rateizza l’avviso bonario alla prima scadenza utile.
  3. Riallinea i prezzi del tuo shop e dei marketplace: senza questo passaggio ogni altra misura è inutile.
  4. Formalizza un piano con i fornitori prima che arrivino i decreti ingiuntivi, con scadenze compatibili con la rata IVA.
  5. Se i debiti complessivi superano la tua capacità di rimborso, valuta l’accesso alle procedure per l’imprenditore minore, dove anche l’IVA può essere ridotta.

Giurisprudenza dedicata

Per l’ex forfettario vale il principio fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 245 del 2019: la regola che, nella vecchia legge sul sovraindebitamento, consentiva per l’IVA soltanto la dilazione è stata dichiarata illegittima. Se il tuo debito IVA, sommato al resto, diventa insostenibile, non sei obbligato a pagarlo integralmente: puoi proporre una riduzione nella procedura di sovraindebitamento, purché il Fisco riceva almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione.

Un approfondimento per te: gli adempimenti del passaggio di regime

Per chi è nella tua posizione, la gestione corretta del passaggio dal forfettario al regime ordinario è la prima linea di difesa contro nuovi avvisi. Dal momento in cui i ricavi superano i 100.000 euro, le vendite devono essere fatturate con IVA, le liquidazioni periodiche vanno calcolate e versate alle scadenze ordinarie, e i registri IVA devono essere tenuti con regolarità. Sugli acquisti effettuati dopo l’uscita dal regime, l’IVA pagata ai fornitori diventa detraibile: è un elemento a tuo favore che riduce il debito netto e che spesso viene dimenticato.

C’è poi la questione della rettifica della detrazione sui beni ancora in magazzino o sui beni strumentali acquistati durante il periodo forfettario: in alcune situazioni la legge consente di recuperare una parte dell’IVA pagata in passato, che a suo tempo non era detraibile. È una verifica tecnica, da fare con un commercialista, ma può ridurre in modo significativo il saldo dovuto.

Infine, i marketplace e i gateway di pagamento trasmettono dati sulle tue transazioni: le incongruenze tra quanto incassato e quanto dichiarato emergono con facilità nei controlli incrociati. Una ricostruzione accurata ti mette al riparo da accertamenti successivi, che con sanzioni più elevate trasformerebbero un problema gestibile in un problema serio.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, a una condizione: che tu agisca prima che il Fisco ti scriva. Il ravvedimento operoso, se attivato in tempo, consente di pagare sanzioni sensibilmente ridotte, e oggi può essere a sua volta abbinato a una pianificazione dei pagamenti compatibile con la tua cassa.


Profilo 3 — Il tuo e-commerce è una SRL o SRLS di piccole dimensioni

La tua situazione

Hai costituito una società a responsabilità limitata, magari semplificata, per gestire lo shop. Sei amministratore unico o fai parte di un piccolo consiglio. La società ha debiti verso fornitori, IVA non versata di uno o più anni, forse un finanziamento bancario con garanzia pubblica e, quasi sempre, una tua fideiussione personale. I numeri della società sono ancora sotto le soglie dell’imprenditore minore, ma la cassa è in tensione costante.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. È vero che i debiti sono della società e che i creditori sociali, in linea di principio, non possono aggredire il tuo patrimonio personale. Ma ci sono tre eccezioni che contano davvero:

  • le fideiussioni personali che hai firmato in banca o, a volte, con fornitori importanti;
  • la responsabilità penale dell’amministratore per l’omesso versamento dell’IVA, se il debito di un anno supera i 250.000 euro;
  • la responsabilità dell’amministratore verso la società e i creditori se, in presenza di squilibrio, non adotta assetti adeguati e non attiva per tempo gli strumenti di gestione della crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII).

La regola più importante per te è questa: come amministratore hai il dovere di attivarti tempestivamente, e la composizione negoziata è lo strumento che il legislatore ha costruito proprio per documentare che lo hai fatto.

Se la società è sotto soglia, può accedere alla composizione negoziata con le regole dell’art. 25-quater CCII e, all’esito, al concordato minore o alla liquidazione controllata. La rateizzazione resta comunque utile, come strumento ponte o come esito delle trattative con il Fisco.

I numeri

Immagina una SRL con IVA 2024 non versata per 84.290 euro e 112.650 euro di fornitori scaduti. Rateizzare l’avviso bonario significa: sanzione ridotta 7.021,36 euro, totale 91.311,36 euro, 20 rate trimestrali da circa 4.565,57 euro più interessi, cioè oltre 1.500 euro al mese. Se i fornitori accettano un piano in 36 mesi senza stralcio, sono altri 3.129 euro al mese. Totale: oltre 4.600 euro al mese di servizio del debito pregresso. Per molte piccole SRL di e-commerce è una cifra fuori portata.

Nella composizione negoziata, invece, la stessa società può proporre ai fornitori un pagamento del 60% in 30 mesi (67.590 euro, circa 2.253 euro al mese) e al Fisco un accordo transattivo che riduca sanzioni e interessi e dilazioni l’imposta, con la possibilità di ridurre anche l’IVA se l’attestatore certifica la convenienza rispetto alla liquidazione. Sono ipotesi da verificare con il piano, non promesse: ma rendono evidente perché la scelta dello strumento cambia i numeri.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è la confusione tra il destino della società e il tuo. Molti amministratori pensano che la responsabilità limitata li metta al riparo da tutto, e si accorgono della fideiussione solo quando la banca la escute. Il secondo rischio è temporale: se l’IVA annuale supera i 250.000 euro, la scadenza del 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione è una data penale, non solo fiscale.

Le mosse giuste

  1. Fai redigere una situazione patrimoniale aggiornata e un piano di tesoreria a 6 mesi: è il primo documento che serve sia per la rateizzazione documentata sia per la composizione negoziata.
  2. Censisci le garanzie personali che hai prestato e valuta come trattarle nel piano.
  3. Verifica se l’IVA di qualche anno supera i 250.000 euro e, in caso affermativo, attiva subito la rateizzazione dell’avviso bonario.
  4. Valuta l’istanza di composizione negoziata se i fornitori sono pronti ad agire o se il debito complessivo non è sostenibile per intero.
  5. Documenta ogni decisione dell’organo amministrativo: in caso di insuccesso, è la tua migliore difesa.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione penale (sez. III, 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025, n. 30109) ha valorizzato la composizione negoziata in un caso di sequestro preventivo per reati tributari: l’ammissione della società al percorso e la conferma giudiziale delle misure protettive sono state ritenute elementi idonei a escludere il pericolo che giustifica il sequestro. Per l’amministratore di una SRL è un segnale importante: la composizione negoziata non è solo uno strumento civilistico, ma un fatto che il giudice penale può e deve considerare.

Un approfondimento per te: i doveri dell’amministratore nella crisi

Per l’amministratore di una piccola SRL il Codice della crisi ha cambiato il modo di guardare ai debiti. L’art. 2086 del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, anche per rilevare tempestivamente la crisi; l’art. 3 CCII precisa che questi assetti devono consentire di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno nei dodici mesi successivi, e di individuare segnali di allarme come i ritardi nei pagamenti.

Tradotto per il tuo e-commerce: un debito IVA non versato da mesi e fornitori scaduti da oltre novanta giorni sono esattamente i segnali che la legge ti chiede di intercettare. Se li vedi e non fai nulla, in caso di successiva liquidazione della società potresti essere chiamato a rispondere dell’aggravamento del dissesto. Se invece li affronti, scegliendo uno strumento adeguato e documentando le ragioni della scelta, costruisci la prova della tua diligenza.

Anche il rapporto con i creditori pubblici va considerato: l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali sono tenuti, al superamento di determinate soglie di debito, a inviare segnalazioni all’impresa e all’organo di controllo, se presente, invitando a valutare gli strumenti di regolazione della crisi. Ricevere una di queste comunicazioni non è una condanna, ma è un segnale che non può essere ignorato.

La rateizzazione, da sola, dimostra la volontà di pagare il Fisco; la composizione negoziata dimostra qualcosa di più ampio, cioè che hai affrontato la crisi nel suo complesso, con l’aiuto di un esperto indipendente. Per chi è nella tua posizione, la differenza non è solo economica: riguarda la tua responsabilità personale.


Profilo 4 — Il tuo shop è una SNC o una SAS e sei socio illimitatamente responsabile

La tua situazione

Hai avviato il tuo e-commerce insieme a un socio, un familiare o un amico, scegliendo una società in nome collettivo o in accomandita semplice perché costava poco ed era semplice da gestire. Oggi la società ha fornitori da pagare e IVA non versata, e tu cominci a capire cosa significa la regola secondo cui i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Se sei accomandatario, vale lo stesso; se sei accomandante, rispondi nei limiti della quota, salvo che tu abbia preso parte alla gestione.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: ogni scelta fatta per la società si riflette direttamente sul tuo patrimonio personale. Il creditore sociale, una volta ottenuto il titolo contro la società, può rivolgersi a te; il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale esiste, ma va fatto valere correttamente e nei tempi giusti.

Sul piano della crisi, la regola da ricordare è questa: i debiti sociali si regolano con lo strumento della società, non con uno strumento personale del socio. Il socio illimitatamente responsabile non può proporre da solo un concordato minore per i debiti sociali: deve essere la società a proporlo, e gli effetti dell’accordo, salvo patto contrario, si estendono ai soci. Allo stesso modo, l’apertura della liquidazione controllata della società coinvolge i soci illimitatamente responsabili.

Per te, quindi, la rateizzazione ha un limite ulteriore: anche se la società rispetta il piano con il Fisco, i fornitori possono agire sia contro la società sia contro di te. La composizione negoziata, chiesta dalla società con misure protettive, offre un ombrello più ampio, perché blocca le azioni esecutive sui beni dell’impresa e consente di costruire una soluzione che tenga conto anche delle posizioni personali dei soci.

I numeri

Prendiamo una SNC con due soci al 50%, IVA non versata per 36.140 euro e fornitori per 52.780 euro, per un totale di 88.920 euro. Il socio A possiede metà di un immobile con un valore netto di realizzo, per la sua quota, di 61.400 euro; il socio B non ha beni rilevanti. Se la società non trova un accordo e i creditori agiscono, il patrimonio del socio A è il primo bersaglio, perché è l’unico capiente: la sua quota d’immobile, da sola, potrebbe coprire circa il 69% dell’intero debito sociale.

Questo ha un effetto diretto anche sugli strumenti concorsuali: nel valutare se una proposta di concordato minore è più conveniente della liquidazione, il confronto va fatto con ciò che i creditori otterrebbero liquidando anche il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. Una proposta che offrisse il 40% dei debiti sociali, quando la sola quota d’immobile del socio A ne coprirebbe quasi il 70%, difficilmente supererebbe il vaglio di convenienza.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è subire passivamente un titolo esecutivo emesso anche contro di te. Se un decreto ingiuntivo viene chiesto contemporaneamente contro la società e contro i soci e tu non lo opponi, la tua obbligazione si consolida nel titolo giudiziale e le difese legate al rapporto sociale si restringono. Il secondo rischio riguarda i rapporti tra soci: chi ha beni teme di pagare per tutti, chi non ne ha non ha incentivo a negoziare, e la società si paralizza.

Le mosse giuste

  1. Fai mappare il patrimonio personale di ciascun socio: è il dato che determina la convenienza di qualunque proposta.
  2. Non lasciare scadere i termini per opporre i decreti ingiuntivi notificati anche a te personalmente.
  3. Valuta subito la rateizzazione dell’IVA a nome della società: riduce sanzioni e pressione della riscossione, che può coinvolgere anche i soci.
  4. Costruisci la soluzione a livello di società, con un accordo tra soci sulle rispettive contribuzioni, prima di presentarti ai creditori.
  5. Se il quadro è insostenibile, fai valutare un concordato minore della società con apporto dei soci, i cui effetti esdebitatori si estendano anche a voi.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione (13 ottobre 2025, n. 27367) ha chiarito che, quando il decreto ingiuntivo è emesso congiuntamente contro la società e i soci e il socio non lo oppone, la fonte della sua obbligazione diventa il titolo giudiziale definitivo e non più il solo rapporto sociale, con riflessi diretti sulla possibilità di invocare il beneficio della preventiva escussione. Per chi è nella tua posizione, l’atto giudiziario notificato va trattato come una scadenza personale, non come un problema della società.


Profilo 5 — Il tuo e-commerce è cresciuto oltre le soglie dell’imprenditore minore

La tua situazione

Il tuo shop non è più piccolo: fatturi più di 200.000 euro l’anno, oppure hai un magazzino e un attivo superiori a 300.000 euro, oppure i debiti complessivi hanno superato i 500.000 euro. Basta superare anche una sola delle tre soglie, in uno dei tre esercizi precedenti, per uscire dal perimetro dell’imprenditore minore. Hai dipendenti, contratti di logistica, magari un finanziamento con garanzia pubblica, e la crisi è arrivata con un calo delle vendite, un aumento dei costi pubblicitari o un cliente B2B importante che non ha pagato.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: sei esposto alla liquidazione giudiziale. Un creditore insoddisfatto o lo stesso pubblico ministero possono chiedere al tribunale di accertare la tua insolvenza. Non hai accesso al concordato minore né alla liquidazione controllata; i tuoi strumenti sono quelli “maggiori”: composizione negoziata ordinaria, piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio come sbocco della composizione negoziata.

La regola più importante per te è che le misure protettive della composizione negoziata impediscono, finché durano, l’apertura della liquidazione giudiziale e l’avvio delle azioni esecutive. Ma l’accesso va chiesto quando la crisi è ancora governabile e con un’istanza corretta: il tribunale può valutarne l’ammissibilità anche in via incidentale.

Sul versante fiscale, la composizione negoziata ti offre l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, ma senza cram down. Se l’Erario non aderisce, la proposta di transazione fiscale può essere ripresentata in un accordo di ristrutturazione, in un piano di ristrutturazione o in un concordato preventivo, dove sono previsti meccanismi di superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria, a determinate condizioni.

I numeri

Considera un e-commerce in forma di SRL con ricavi di 1.240.000 euro, IVA 2024 non versata per 263.900 euro e fornitori scaduti per 318.450 euro. Qui il primo numero da guardare non è civilistico, è penale: 263.900 euro superano la soglia di 250.000 euro. La dichiarazione IVA per il 2024 è stata presentata nel 2025, quindi la data rilevante per l’art. 10-ter è il 31 dicembre 2026. Se a quella data il debito non è in corso di estinzione mediante la rateazione prevista dalla legge, si apre il tema del reato per l’amministratore.

Rateizzando l’avviso bonario, la sanzione ridotta è di 21.982,87 euro e il totale di 285.882,87 euro, cioè 20 rate trimestrali da circa 14.294 euro, più interessi. Se la società decadesse dal piano dopo aver pagato, per esempio, 9 rate, il residuo resterebbe ampiamente superiore a 75.000 euro: il rischio penale tornerebbe intero. Per questo, quando l’IVA supera la soglia, la rateizzazione deve essere sostenibile davvero, e la composizione negoziata può servire proprio a renderla tale, liberando cassa con l’accordo sui fornitori.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è arrivare tardi. Un’istanza presentata quando è già pendente una domanda di concordato rischia di essere dichiarata inammissibile e di non impedire la liquidazione giudiziale. Il secondo rischio è sottovalutare la dimensione penale dell’IVA, trattandola come un normale debito da sistemare a fine percorso.

Le mosse giuste

  1. Metti al sicuro il fronte penale prima di ogni altra cosa: verifica gli anni IVA sopra soglia e attiva la rateizzazione nei termini.
  2. Fai eseguire il test pratico di risanamento previsto per la composizione negoziata, per capire se il percorso è realistico.
  3. Presenta l’istanza con le misure protettive quando i fornitori stanno per agire, non dopo il primo pignoramento.
  4. Prepara la proposta al Fisco con le due relazioni richieste fin dall’inizio delle trattative.
  5. Pianifica lo sbocco: se la trattativa non regge, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione o concordato preventivo vanno preparati in parallelo.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione (sez. I civ., 6 dicembre 2025, n. 31856) ha stabilito che spetta al tribunale investito della domanda di liquidazione valutare, anche solo in via incidentale, l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, e ha ritenuto inammissibile un’istanza presentata quando era già pendente una domanda di concordato. Il messaggio è chiaro: la composizione negoziata non è un rifugio dell’ultimo minuto, ma uno strumento da attivare quando la crisi è ancora reversibile.

Un approfondimento per te: come si costruisce la proposta al Fisco

Per un’impresa delle tue dimensioni, la proposta di accordo transattivo con l’Erario non è un modulo da compilare, ma un piccolo dossier. Deve indicare con precisione i debiti tributari, divisi per tributo e per anno, distinguendo imposta, sanzioni e interessi, e specificare la parte iscritta a ruolo e quella non ancora affidata all’Agente della riscossione. Deve poi spiegare il trattamento proposto per ciascuna voce: percentuale di pagamento, tempi, eventuali garanzie.

A corredo servono le due relazioni di professionisti diversi previste dall’art. 23, comma 2-bis, CCII: una che verifica la veridicità dei dati aziendali e una che attesta la convenienza della proposta per l’Erario rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Quando la proposta riguarda anche l’IVA, la circolare n. 5/E del 2026 insiste proprio su quest’ultimo punto: senza un confronto credibile con lo scenario liquidatorio, la riduzione dell’imposta non può essere accettata.

Il Fisco, dal canto suo, valuta la proposta in base ai propri criteri interni e può chiedere integrazioni. Se aderisce, l’accordo deve essere autorizzato dal tribunale per poter essere eseguito; se la società non rispetta i pagamenti, l’accordo si risolve. Per questo, anche sopra soglia, la proposta deve essere costruita su flussi di cassa realistici, non sull’ottimismo del piano commerciale.

Infine, ricorda che la proposta fiscale non vive da sola: va coordinata con gli accordi con fornitori e banche. Un piano che promette all’Erario pagamenti incompatibili con quanto promesso ai fornitori non regge alla verifica dell’esperto né a quella del tribunale.


Tre e-commerce, tre conti: le simulazioni a confronto

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Lo stesso debito viene applicato a tre profili diversi per mostrare come cambia il risultato. Dati comuni: IVA non versata 63.480 euro, fornitori scaduti 74.910 euro (totale 138.390 euro), cassa libera mensile realisticamente disponibile per il debito pregresso 1.380 euro; beni aziendali realizzabili in caso di liquidazione (magazzino e un’auto) per 24.600 euro.

Ipotesi A — Ditta individuale sotto soglia

Rateizzazione “pura”: sanzione ridotta sull’avviso bonario 5.287,88 euro, totale 68.767,88 euro, 20 rate trimestrali da 3.438,39 euro (circa 1.146 euro al mese). Fornitori in 36 mesi senza stralcio: 2.080,83 euro al mese. Totale mensile: circa 3.227 euro, contro una cassa disponibile di 1.380 euro. Esito: il piano salta entro pochi mesi.

Percorso alternativo: composizione negoziata con le regole dell’art. 25-quater e sbocco nel concordato minore. Risorse disponibili in 36 mesi: 1.380 × 36 = 49.680 euro. Nell’alternativa liquidatoria i 24.600 euro andrebbero prima al Fisco, privilegiato, e ai fornitori chirografari resterebbe zero. Una proposta che destini all’Erario 25.392 euro (40% dell’IVA) e ai fornitori 23.971,20 euro (32%) dà a ciascuna classe più di quanto riceverebbe dalla liquidazione e rispetta la graduazione tra privilegiati e chirografari. Totale: 49.363,20 euro. Esito: proposta sostenibile; se l’Erario non aderisce, il giudice può omologare comunque, verificata la convenienza. Al termine, l’esdebitazione libera il titolare dai debiti residui.

Ipotesi B — SRL sotto soglia, amministratore con fideiussione

Stessi numeri, con in più una fideiussione dell’amministratore su un finanziamento bancario con residuo di 30.270 euro. La rateizzazione “pura” è insostenibile come nell’ipotesi A. Nella composizione negoziata la società può proporre ai fornitori il 65% in 36 mesi (48.691,50 euro, 1.352,54 euro al mese) e al Fisco un accordo transattivo che riduca sanzioni e interessi e paghi l’80% dell’IVA (50.784 euro) in 72 rate (705,33 euro al mese), con attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione. Totale: 2.057,87 euro al mese, sopra la cassa disponibile. Esito: serve una rimodulazione (più rate, percentuali più basse o nuova finanza) e il piano deve includere il finanziamento garantito, perché la fideiussione resta il vero rischio personale dell’amministratore.

Ipotesi C — SNC con un socio proprietario

Stessi numeri, ma il socio A ha una quota d’immobile con valore netto di realizzo di 58.300 euro. L’alternativa liquidatoria vale ora 24.600 + 58.300 = 82.900 euro, pari a circa il 60% del debito complessivo di 138.390 euro. La proposta da 49.680 euro dell’ipotesi A non supererebbe il test di convenienza. Esito: per la SNC la soluzione passa da un apporto del socio proprietario (vendita concordata, finanziamento, apporto dilazionato) dentro il concordato minore della società, che a quel punto libera anche i soci dai debiti sociali.

Ipotesi supplementare — Sopra la soglia penale

Se l’IVA di un singolo anno fosse di 263.900 euro, a parità di tutto il resto, la priorità cambierebbe: prima dell’ultimo giorno utile (per l’IVA 2024, il 31 dicembre 2026) la società dovrebbe avere in corso la rateazione prevista dalla norma penale, e il piano di composizione negoziata dovrebbe garantirne la sostenibilità, perché una decadenza con residuo superiore a 75.000 euro riaprirebbe il rischio di reato.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella vita reale i confini sono meno netti. Ecco i casi che si presentano più spesso e come si combinano le regole.

Ditta individuale che è anche socio di una SNC. Hai uno shop personale e, in parallelo, partecipi a una SNC con un altro marchio. Le due esposizioni si sommano sul tuo patrimonio: per i debiti della ditta rispondi in proprio, per quelli della SNC in quanto socio illimitatamente responsabile. I debiti della SNC vanno regolati con lo strumento della società; i tuoi, con lo strumento personale. Le due procedure devono essere coordinate, perché il tuo patrimonio è lo stesso e non può essere promesso due volte.

Amministratore di SRL che ha firmato fideiussioni. La società può accedere alla composizione negoziata o al concordato minore, ma la tua garanzia personale resta. Se la banca la escute, il debito diventa tuo e, se sei una persona fisica senza attività d’impresa propria, potresti valutare gli strumenti di sovraindebitamento: la qualifica di consumatore, però, non è automatica quando la garanzia è funzionale all’impresa, e va verificata caso per caso.

Ex forfettario che nel frattempo ha costituito una SRL. Il debito IVA nato quando eri ditta individuale resta tuo, personale; i debiti della nuova SRL sono della società. Spesso il titolare usa la liquidità della SRL per pagare il vecchio debito personale, creando un problema nuovo (prelievi non giustificati, rapporti di finanziamento soci confusi). Le due posizioni vanno separate e gestite ciascuna con il proprio strumento.

E-commerce che oscilla intorno alle soglie. Se in un esercizio hai superato i 200.000 euro di ricavi e negli altri no, sei comunque fuori dal perimetro dell’imprenditore minore, perché il requisito va rispettato in ciascuno dei tre esercizi. Prima di scegliere tra concordato minore e strumenti maggiori, i bilanci degli ultimi tre anni vanno letti con attenzione: una scelta sbagliata qui porta all’inammissibilità.

Titolare cessato con debiti residui. Hai chiuso la partita IVA, ma restano IVA e fornitori, e oggi lavori come dipendente. Le regole per te si spostano verso il sovraindebitamento: la composizione negoziata presuppone un’impresa in esercizio, mentre per chi ha cessato restano, a seconda dei casi, il concordato minore o la liquidazione controllata, con l’esdebitazione come obiettivo finale. Anche qui il trattamento dell’IVA non è più un tabù, ma il piano deve rispettare l’ordine delle prelazioni.

Venditore sui marketplace con clienti in altri Paesi UE. Se vendi a consumatori di altri Stati membri, potresti aver aderito al regime OSS, che ti consente di versare in Italia l’IVA dovuta negli altri Paesi. In questo caso il tuo debito IVA può essere composto da due blocchi: l’IVA italiana, che segue le regole descritte in questa guida, e l’IVA dichiarata tramite OSS, che segue procedure proprie e coinvolge le amministrazioni degli Stati di consumo. Prima di costruire qualunque piano, i due blocchi vanno ricostruiti separatamente, perché non tutti gli strumenti nazionali operano allo stesso modo su entrambi.

Coniuge o familiare garante del titolare. Se un familiare ha firmato una fideiussione a favore della tua ditta o della tua società, la sua posizione è autonoma: le misure protettive chieste dall’impresa non lo coprono automaticamente. Il suo debito di garanzia andrà considerato nel piano, e in alcuni casi potrà essere affrontato con uno strumento personale. Coinvolgerlo fin dall’inizio evita sorprese, soprattutto quando la banca, constatato il ritardo dell’impresa, decide di rivolgersi direttamente al garante.


Il confronto tra profili

La tabella riassume le differenze principali. Non sostituisce l’analisi del caso concreto, ma ti aiuta a capire dove ti trovi e quali domande portare al primo colloquio.

AspettoDitta individuale sotto sogliaEx forfettarioSRL/SRLS sotto sogliaSNC/SASE-commerce sopra soglia
Patrimonio personale espostoSì, interamenteSì, interamenteNo, salvo garanzie e responsabilità dell’amministratoreSì, per i soci illimitatamente responsabiliNo per i soci di capitali, salvo garanzie
Composizione negoziataSì, regole art. 25-quaterPossibile, spesso sproporzionataSì, regole art. 25-quaterSì, chiesta dalla societàSì, regole ordinarie
Sbocco concorsualeConcordato minore / liquidazione controllataConcordato minore / liquidazione controllataConcordato minore / liquidazione controllataConcordato minore della società (effetti sui soci)ADR, PRO, concordato preventivo, concordato semplificato
IVA riducibileSì, se conviene rispetto alla liquidazioneSì, idemSì, idemSì, idem (confronto con patrimonio soci)Sì, con attestazione; cram down solo fuori dalla composizione
Rischio penale IVARaro (soglia 250.000 €/anno)Molto raroPossibile se sopra sogliaPossibile se sopra sogliaFrequente se sopra soglia
Rischio di liquidazione giudizialeNoNoNoNoSì
Prima mossa tipicaRateizzare l’avviso e verificare la sostenibilitàRateizzare e riallineare i prezziPiano di cassa e censimento garanzieMappare il patrimonio dei sociMettere al sicuro il fronte penale

Le domande trasversali

Se apro la composizione negoziata, devo smettere di pagare la rateizzazione che ho in corso? No, e di regola non conviene. Continuare a pagare la rateizzazione dell’avviso bonario preserva la sanzione ridotta e, se l’IVA supera la soglia penale, mantiene in piedi la condizione che esclude il reato. La proposta al Fisco nelle trattative può poi ridefinire il debito residuo.

Il fornitore può smettere di consegnarmi la merce? Può rifiutarsi di fornire a credito per il futuro, ma se hai ottenuto le misure protettive non può risolvere o sospendere i contratti in corso solo perché non hai pagato le fatture anteriori. È una tutela importante, ma non obbliga nessuno a farti nuovo credito: per le forniture successive dovrai pagare puntualmente.

Mi è arrivato un decreto ingiuntivo di un fornitore: cosa faccio? Hai 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione; nel conteggio si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Anche se stai valutando la composizione negoziata, il termine non si ferma da solo: fai esaminare subito l’atto per capire se ci sono contestazioni fondate sull’importo o sulla merce.

Cosa succede se le trattative falliscono? La composizione negoziata non lascia il vuoto. A seconda del profilo, gli sbocchi sono il concordato minore o la liquidazione controllata (sotto soglia), oppure gli strumenti maggiori, compreso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, per chi è sopra soglia. Gli atti compiuti correttamente durante le trattative conservano i loro effetti.

La composizione negoziata è pubblica? I miei clienti lo sapranno? Il percorso è riservato. Se però chiedi le misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese: è il prezzo della protezione contro le azioni esecutive. Per un e-commerce che vende a consumatori l’impatto reputazionale è di solito limitato; per chi vende B2B a grandi clienti va valutato.

Posso chiedere la rateizzazione delle cartelle e, nel frattempo, preparare la composizione negoziata? Sì, e spesso è la sequenza più prudente. La rateizzazione ti consente di fermare le azioni dell’Agente della riscossione sulle somme oggetto del piano e di guadagnare il tempo necessario per preparare la documentazione. Quando l’istanza di composizione sarà pronta, il debito residuo verso il Fisco entrerà nella trattativa. Ricorda però che, con le cartelle, il piano decade con otto rate non pagate: non lasciare che la preparazione della composizione negoziata diventi l’occasione per smettere di pagare.

Cosa succede ai miei account sui marketplace se avvio la composizione negoziata? La composizione negoziata, di per sé, non incide sui contratti con le piattaforme, che continuano a funzionare secondo le loro condizioni. Il rischio concreto non è la procedura, ma un pignoramento sui payout o una sospensione dovuta a problemi operativi, come ritardi nelle spedizioni o nei rimborsi causati dalla mancanza di liquidità. Proprio per questo, mettere al sicuro la cassa con le misure protettive aiuta anche a proteggere la tua reputazione di venditore.

Se pago integralmente un fornitore prima di avviare la composizione, rischio qualcosa? Pagare un creditore non è vietato, ma in una fase di crisi conclamata favorire un creditore a danno degli altri può avere conseguenze in un’eventuale procedura successiva. Prima di effettuare pagamenti importanti a singoli fornitori, conviene valutarne la coerenza con il piano complessivo.


La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito i riferimenti richiamati nell’articolo, raccolti per profilo. I principi sono riassunti con parole nostre.

Per la ditta individuale e l’ex forfettario

Corte costituzionale, sentenza n. 245 del 2019. Ha dichiarato illegittima la regola della vecchia legge sul sovraindebitamento che, per l’IVA, ammetteva solo la dilazione e non la riduzione. Rilevanza: è la base per proporre un pagamento parziale dell’IVA negli strumenti di sovraindebitamento.

Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il pagamento parziale di un debito IVA in una procedura concorsuale con verifica giudiziale e confronto con l’alternativa liquidatoria. Rilevanza: ha superato l’idea dell’IVA “intoccabile” ed è il presupposto delle forme di falcidia oggi ammesse.

Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La libertà di contenuto della proposta di concordato minore non autorizza a sovvertire l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: nel tuo piano l’IVA, privilegiata, non può essere trattata peggio dei fornitori chirografari.

Per la SRL e il suo amministratore

Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109. L’ammissione alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate dal tribunale, può escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo per reati tributari. Rilevanza: la composizione negoziata produce effetti anche sul fronte penale.

Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 2025, n. 39154. Il reato di omesso versamento IVA si perfeziona alla scadenza prevista, indipendentemente da pagamenti parziali successivi; la crisi di liquidità esclude la responsabilità solo se il contribuente prova che non gli è imputabile; la nuova causa di non punibilità richiede la prova di una crisi sopravvenuta, non transitoria e non imputabile. Rilevanza: chi invoca la crisi deve documentarla con rigore.

Cass. pen., 25 luglio 2024, n. 30532. Ha annullato con rinvio una condanna per omesso versamento IVA in un caso di gravi insoluti dei clienti, richiamando la nuova causa di non punibilità introdotta dal D.Lgs. 87/2024. Rilevanza: il mancato incasso dei crediti, se documentato, può tornare rilevante.

Cass. pen. n. 5804 del 2025. L’ordinario rischio d’impresa non integra la causa di non punibilità, nemmeno dopo la riforma. Rilevanza: margini compressi e concorrenza non bastano; servono cause esterne e non imputabili.

Cass. pen. n. 38438 del 2025. Ha riconosciuto l’applicabilità retroattiva della disciplina più favorevole sulla rateizzazione, ma ha escluso effetti sananti automatici in assenza di un piano di rateazione effettivamente in corso. Rilevanza: la rateizzazione protegge solo se esiste ed è rispettata.

Cass. pen., Sezioni Unite, n. 37424 del 2013. È il precedente storico, molto rigoroso, sulla scarsa rilevanza della crisi di liquidità nell’omesso versamento. Rilevanza: spiega perché la riforma del 2024 è stata necessaria e perché la giurisprudenza continua a pretendere prove solide.

Per la SNC e i soci

Cass. civ., 13 ottobre 2025, n. 27367. Se il decreto ingiuntivo è emesso contro società e soci e il socio non lo oppone, il suo debito trova fonte nel titolo giudiziale definitivo, con riflessi sul beneficio della preventiva escussione. Rilevanza: il socio deve reagire tempestivamente agli atti notificati anche a lui.

Per l’e-commerce sopra soglia

Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Il tribunale della liquidazione valuta incidentalmente l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive; l’istanza è inammissibile se proposta quando pende già una domanda di concordato. Rilevanza: la tempestività dell’accesso è decisiva.

Cass. civ. n. 19790 del 2026. Si è pronunciata sui limiti del cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità secondo la disciplina anteriore alle modifiche del 2024. Rilevanza: nei concordati maggiori il superamento del dissenso del Fisco dipende dalla normativa applicabile ratione temporis.

Prassi amministrativa

Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 16 luglio 2026. Ha chiarito che nell’accordo transattivo della composizione negoziata l’IVA può essere pagata parzialmente, con attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, e ha illustrato la dilazione fino a 72 o 120 rate prevista dall’art. 25-bis CCII. Rilevanza: è il riferimento operativo per costruire la proposta al Fisco.


Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo e-commerce

Lo Studio Monardo non ti propone una soluzione standard: parte dal tuo profilo e costruisce la strategia su di esso. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Classifichiamo il tuo profilo leggendo i bilanci o le dichiarazioni degli ultimi tre esercizi e verificando le soglie dell’art. 2 CCII, per stabilire quali strumenti sono effettivamente a tua disposizione.
  2. Ricostruiamo il debito IVA anno per anno, con i commercialisti dello staff: avvisi bonari, cartelle, sanzioni applicate, termini di decadenza e prescrizione.
  3. Mettiamo in sicurezza il fronte penale, individuando gli anni sopra soglia e le scadenze del 31 dicembre, e predisponendo la rateizzazione nei termini quando serve.
  4. Costruiamo il piano di tesoreria a 24-36 mesi che serve a decidere se la rateizzazione è sostenibile o se occorre uno strumento con stralcio.
  5. Per le ditte individuali e le società sotto soglia, predisponiamo l’istanza di composizione negoziata secondo l’art. 25-quater CCII oppure, se più indicato, il ricorso per concordato minore o liquidazione controllata tramite OCC.
  6. Per gli e-commerce sopra soglia, prepariamo l’istanza di composizione negoziata ordinaria con richiesta di misure protettive e seguiamo il procedimento di conferma davanti al tribunale.
  7. Redigiamo la proposta di accordo transattivo con il Fisco ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando la documentazione e le relazioni dei professionisti richieste.
  8. Negoziamo con i fornitori, proponendo accordi scritti coerenti con il piano e, in presenza di misure protettive, verificando che non vengano interrotti illegittimamente i contratti in corso.
  9. Per le SNC e le SAS, mappiamo il patrimonio di ciascun socio e strutturiamo l’apporto necessario perché la proposta della società superi il test di convenienza.
  10. Difendiamo le tue posizioni in giudizio: opposizioni a decreti ingiuntivi e precetti, opposizioni agli atti della riscossione, reclami contro i provvedimenti sulle misure protettive.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere la composizione negoziata dal lato di chi conduce le trattative, sapere quali documenti l’esperto si aspetta, come si legge un test di risanamento e come si costruisce una proposta credibile per creditori e Fisco. Per i profili sotto soglia, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di preparare fin dall’inizio lo sbocco nel concordato minore o nella liquidazione controllata, senza cambiare impostazione a metà strada.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la trattativa, il procedimento sulle misure protettive, le opposizioni e, se necessario, le impugnazioni fino all’ultimo grado. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in una crisi in cui il debito principale è l’IVA la parte legale e quella fiscale non possono essere separate.


In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Tra rateizzazione e composizione negoziata non esiste una scelta giusta in assoluto. Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, prima che siano i creditori a scegliere al posto tuo. Per l’ex forfettario rateizzazione e riallineamento dei prezzi sono spesso sufficienti; per la ditta individuale e la piccola SRL sotto soglia la composizione negoziata è il ponte verso un accordo o un concordato minore; per la SNC la soluzione passa dalla società e dal patrimonio dei soci; per l’e-commerce sopra soglia la tempestività è tutto, e l’IVA sopra i 250.000 euro va trattata prima di ogni altra cosa.

Lo Studio Monardo affronta questa materia con le competenze che la legge richiede a chi la gestisce: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), quindi conosce la composizione negoziata dall’interno; è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, e può accompagnare gli imprenditori sotto soglia fino al concordato minore e all’esdebitazione; coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il cuore del problema è il debito con il Fisco.

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