Cosa Può Fare Un Creditore Quando Il Debitore Chiede Il Concordato Preventivo?

Il giorno in cui un’impresa deposita la domanda di concordato preventivo, molti imprenditori pensano che la partita con i creditori sia finita: si ferma tutto, i pignoramenti si bloccano, le banche aspettano. È una lettura comprensibile, ma pericolosa. Il concordato non toglie le armi ai creditori: cambia il campo da gioco e le regole con cui possono usarle. Una banca, un fornitore, un creditore ipotecario o un creditore con un decreto ingiuntivo in tasca restano attori economici razionali, con strumenti precisi, scadenze da rispettare e calcoli di convenienza che guidano ogni loro passo.

Questa guida fa una cosa che di solito non si fa: si mette dall’altra parte del tavolo. Ricostruisce, nell’ordine in cui di regola arrivano, le mosse che un creditore può giocare quando il suo debitore chiede il concordato preventivo ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024): dall’istanza di liquidazione giudiziale all’attacco alla domanda “in bianco”, dall’escussione delle garanzie al voto contrario, dall’opposizione all’omologazione fino alla risoluzione del concordato omologato. Per ogni mossa vedremo perché il creditore la gioca, dove la legge lo ferma e quale contromossa ha a disposizione l’impresa.

Il principio è semplice: chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.

Lo Studio Monardo segue questa materia con un taglio specifico per una ragione verificabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la sua abilitazione riguarda esattamente il terreno in cui l’impresa in difficoltà tratta con banche e fornitori prima e durante l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi. È inoltre avvocato cassazionista, e il concordato è una procedura in cui quasi ogni snodo — revoca, mancata omologazione, risoluzione — produce provvedimenti impugnabili fino alla Suprema Corte. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti, perché la convenienza di una proposta concordataria si misura sui numeri prima ancora che sulle norme.

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Chi siede dall’altra parte del tavolo: la logica economica del creditore concorsuale

Prima di elencare le mosse, conviene capire chi le gioca e perché. “Il creditore” non esiste: esistono creditori diversi, con interessi diversi, che reagiscono in modo diverso alla stessa domanda di concordato.

La banca è quasi sempre il creditore più strutturato. Ha in mano garanzie (ipoteche volontarie, pegni, fideiussioni personali dei soci e degli amministratori), mandati all’incasso su crediti commerciali, linee autoliquidanti, e spesso un ufficio interno dedicato ai crediti deteriorati. La sua convenienza si calcola su un orizzonte preciso: quanto recupera dal concordato, in quanto tempo, rispetto a quanto recupererebbe dalla liquidazione giudiziale e dall’escussione dei garanti. Per una banca il concordato è accettabile quando la percentuale offerta, attualizzata, batte l’alternativa; è da combattere quando la proposta le sembra un modo per comprimere il suo credito senza contropartita reale. Non di rado, inoltre, la posizione viene ceduta a un fondo o affidata a un servicer, che ragiona con logiche ancora più rigidamente numeriche.

Il fornitore strategico ragiona in un altro modo. Ha un credito chirografario, di solito senza garanzie, ma ha anche qualcosa che la banca non ha: un rapporto commerciale ancora vivo. Il suo dilemma è se continuare a fornire un cliente in crisi (sperando in un concordato in continuità che lo paghi in parte e gli conservi il fatturato futuro) o chiudere il rubinetto. È il creditore più incline a trattare, ma anche quello che più spesso commette errori, ad esempio pretendendo di risolvere i contratti per il solo fatto della domanda.

Il creditore munito di titolo esecutivo — chi ha ottenuto un decreto ingiuntivo, una sentenza, o ha già avviato un pignoramento — teme soprattutto di perdere il vantaggio acquisito. Ha corso per primo e vede nel concordato la regola della par condicio che lo rimette in fila con gli altri. Sarà il più aggressivo nella fase iniziale.

Il creditore privilegiato (lavoratori, professionisti, creditori ipotecari) sa che la legge gli riserva un trattamento preferenziale, e la sua attenzione si concentra sul rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e sul valore attribuito ai beni su cui ha la garanzia.

Ci sono poi i creditori pubblici, Erario ed enti previdenziali, che nel concordato partecipano con regole proprie (la transazione fiscale e il cosiddetto cram-down) e che in questa guida richiameremo solo quando incidono sulla partita con i creditori privati.

Il punto da tenere a mente per tutto l’articolo è uno: ogni creditore confronta il concordato con la sua migliore alternativa. Se l’alternativa è una liquidazione giudiziale da cui recupererà poco e tardi, sarà disposto a sostenere una proposta ragionevole. Se ha in mano una garanzia forte, un fideiussore solvibile o una procedura esecutiva già avanzata, la sua convenienza si sposta verso l’attacco. Dal suo punto di vista, conviene sempre la strada che massimizza il recupero netto, al netto di tempi e costi di giustizia. Capire dove si colloca ciascun creditore su questa scala è il primo lavoro strategico da fare, prima ancora di scrivere la proposta.

C’è infine un elemento che il debitore tende a sottovalutare: l’informazione. Il creditore valuta il concordato sulla base di ciò che vede — la situazione patrimoniale depositata, l’attestazione del professionista indipendente, le relazioni del commissario giudiziale. Ogni opacità viene letta come un segnale di rischio, e il rischio, per un creditore razionale, si traduce in voto contrario o in opposizione. Per questo la trasparenza, nel concordato, non è solo un obbligo di legge: è una leva negoziale.

Prima mossa: giocare d’anticipo, prima che la domanda di concordato produca i suoi effetti

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, se fiuta la crisi, è tentare di consolidare la propria posizione prima che la domanda di concordato venga pubblicata nel registro delle imprese. Gli strumenti sono tre, e spesso vengono usati insieme.

Il primo è l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale sugli immobili dell’impresa, sulla base di un decreto ingiuntivo o di una sentenza di condanna. L’ipoteca trasforma un credito chirografario in un credito garantito: è il modo più rapido per saltare la fila.

Il secondo è il pignoramento: del conto corrente, dei crediti verso clienti (pignoramento presso terzi), dei beni mobili o immobili. Il creditore che arriva a un’ordinanza di assegnazione prima della pubblicazione della domanda spera di trattenere quanto incassato.

Il terzo, il più pesante, è il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 37 CCII. Il creditore che deposita questo ricorso non cerca soltanto di recuperare il credito: cerca di togliere all’imprenditore il controllo della crisi e di imporre lo scenario liquidatorio, dove sarà un curatore — non l’imprenditore — a gestire il patrimonio.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene muoversi presto perché il Codice della crisi premia chi ha acquisito garanzie con un certo anticipo e penalizza chi le acquisisce a ridosso della domanda. Il ricorso per liquidazione giudiziale, inoltre, ha un effetto collaterale prezioso per il creditore: costringe il debitore a scoprire le carte, perché da quel momento il tempo per presentare una domanda di concordato si restringe drasticamente.

Il creditore preferisce invece non giocare questa mossa quando la liquidazione giudiziale gli renderebbe meno del concordato: quando l’impresa vale soprattutto come azienda in funzionamento (marchio, avviamento, contratti, personale) e il suo valore crollerebbe con la chiusura. In questi casi l’istanza di liquidazione viene usata, più che per ottenere davvero la liquidazione, come strumento di pressione per sedersi al tavolo in posizione di forza.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone confini precisi.

Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII). Il termine si calcola a ritroso dalla data di pubblicazione, non da quella del deposito in cancelleria. L’inefficacia riguarda solo le ipoteche giudiziali: un’ipoteca volontaria concessa dal debitore o un’ipoteca legale non rientrano in questa regola (anche se gli atti del debitore possono essere esposti ad altri rimedi). La giurisprudenza ha chiarito che il principio regge anche quando al concordato segue la liquidazione giudiziale (già fallimento), in forza della consecuzione delle procedure (Cass. civ., n. 6381/2019).

Dopo il deposito della domanda, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto agli altri creditori concorrenti, salvo autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII). Un’ipoteca iscritta dopo la domanda, in altre parole, non migliora la posizione del creditore nella procedura.

Quanto al ricorso per liquidazione giudiziale, il creditore non ha il potere di “bloccare” il concordato con il solo deposito. L’art. 7 CCII impone la trattazione unitaria delle domande e assegna priorità allo strumento di regolazione della crisi proposto dal debitore, quando non è manifestamente inammissibile e il piano non è manifestamente inadeguato. Il creditore che vuole davvero la liquidazione dovrà dimostrare che il concordato è inammissibile, abusivo o inidoneo.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo.

La contromossa principale è sul tempo. Se un creditore ha già depositato un ricorso per liquidazione giudiziale, la domanda di accesso al concordato va presentata entro la prima udienza fissata dal tribunale (art. 40, comma 10, CCII), anche se in quell’udienza il giudice si limita a rinviare. La Cassazione è stata netta su questo punto, e il debitore che “aspetta l’udienza buona” rischia di trovarsi la porta chiusa.

Il secondo fronte è il calcolo dei novanta giorni. Se un creditore ha iscritto ipoteca giudiziale da poco, ogni settimana di ritardo nella pubblicazione della domanda può far uscire quell’ipoteca dalla finestra di inefficacia. La scelta di depositare una domanda con riserva (art. 44 CCII), anziché attendere di avere un piano completo, nasce spesso proprio da questo calcolo: si “prenota” la protezione e si fissano gli effetti, per poi completare proposta e piano nel termine concesso dal tribunale.

Il terzo fronte riguarda i pignoramenti in corso: per fermarli occorre che la domanda contenga la richiesta di misure protettive e che sia pubblicata. Fino a quel momento, il creditore può legittimamente agire.

Le pronunce che ti proteggono

Con l’ordinanza Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19789 la Corte ha precisato che il termine per accedere a uno strumento di regolazione, in pendenza di un ricorso per liquidazione promosso da altri, si consuma con la prima udienza calendarizzata, a prescindere dal rinvio: una regola pensata contro gli usi dilatori, che però vincola anche il debitore in buona fede e va quindi presidiata dal primo giorno. Nello stesso senso Cass. civ., sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912. Sul versante delle ipoteche, Cass. civ., n. 6381/2019 conferma che l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni sopravvive al passaggio dal concordato alla procedura liquidatoria.

Seconda mossa: attaccare la domanda “in bianco” e le misure protettive

La mossa

Quando il debitore deposita una domanda di concordato con riserva (art. 44 CCII), il creditore aggressivo sposta il bersaglio: non può più impedire la domanda, ma può cercare di farla cadere. Le armi a sua disposizione sono diverse.

Può contestare le misure protettive: chiedere al tribunale che non vengano confermate, che vengano revocate o che ne sia ridotta la durata, sostenendo che non servono al buon esito della procedura ma solo a ritardare l’inevitabile.

Può sorvegliare gli obblighi informativi che il tribunale impone al debitore durante la fase prenotativa (relazioni periodiche sulla gestione e sulla predisposizione del piano), e segnalare al commissario giudiziale ogni omissione o ritardo.

Può opporsi alla proroga del termine per il deposito di proposta e piano, contestandone i giustificati motivi.

Può infine denunciare l’abuso dello strumento: sostenere che la domanda è stata presentata non per regolare la crisi, ma soltanto per guadagnare tempo e paralizzare le azioni dei creditori.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il creditore che ha un’esecuzione avviata o un ricorso per liquidazione pendente ha tutto l’interesse a ridurre la durata dello scudo. Ogni mese di misure protettive è un mese in cui la sua procedura esecutiva è ferma, gli interessi maturano e il valore dei beni può erodersi. Inoltre, se riesce a dimostrare l’abuso, ottiene l’effetto più ambito: la caduta della domanda e, se ne ricorrono i presupposti, l’apertura della liquidazione giudiziale.

Preferisce non farla quando ritiene che il concordato possa offrirgli più della liquidazione, o quando la sua posizione è solidamente garantita e non ha fretta. In questi casi, anziché attaccare, il creditore razionale “osserva”: chiede informazioni, prende tempo, prepara il proprio voto.

I suoi limiti

Le misure protettive, se richieste nella domanda, operano dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (art. 54, comma 2, CCII): da quel momento i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il creditore che pignora dopo la pubblicazione compie un atto che si scontra con il divieto, e il debitore potrà farlo valere nel processo esecutivo.

Il creditore, inoltre, non decide la durata dello scudo: è il tribunale che, nel procedimento previsto dall’art. 55 CCII, conferma, modifica o revoca le misure. La legge fissa però un tetto che gioca a favore dei creditori: la durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi, inclusi rinnovi e proroghe, computando anche quelle eventualmente godute in composizione negoziata (art. 8 CCII). Il correttivo del 2024 ha anche chiarito che le misure possono essere modulate: verso tutti i creditori o solo verso alcuni.

Quanto alla proroga del termine per completare la domanda con riserva (il tribunale concede un termine tra trenta e sessanta giorni, prorogabile per giustificati motivi), il creditore può contestarla, ma deve misurarsi con un dato: il giudice valuta la serietà del lavoro in corso, non la sola insoddisfazione dei creditori.

Infine, l’abuso va dimostrato. Non basta che la domanda sia presentata quando un creditore ha già chiesto la liquidazione: occorre che risulti il palese scopo dilatorio, cioè l’assenza di un reale progetto di regolazione della crisi.

La tua contromossa

La contromossa si gioca su tre tavoli.

Il primo è la qualità della domanda. Una domanda con riserva accompagnata da un elenco dei creditori completo, da una situazione patrimoniale credibile e da un’indicazione già concreta della strategia (continuità o liquidazione, apporti esterni, tempi) toglie al creditore l’argomento dell’abuso. Chi presenta una domanda vuota consegna all’avversario la sua arma migliore.

Il secondo è la disciplina informativa. Le relazioni periodiche vanno depositate nei termini, complete, coerenti tra loro. Un’omissione apparentemente marginale — un contenzioso non dichiarato, un pagamento non autorizzato — è esattamente ciò che il creditore cerca per chiedere la revoca.

Il terzo è la perimetrazione delle misure protettive. Chiedere misure ampie e generiche espone a contestazioni; chiedere misure mirate sui creditori e sulle iniziative che davvero minacciano il piano rende la richiesta più difendibile davanti al tribunale e meno attaccabile dal creditore.

C’è poi un errore da evitare: la rinuncia alla domanda seguita da una nuova domanda a breve distanza, senza mutamenti sostanziali della situazione. È uno dei comportamenti che i tribunali leggono più rapidamente come abuso.

Le pronunce che ti proteggono (e quelle che proteggono lui)

La Cassazione, con la sentenza n. 8982 del 31 marzo 2021, ha affermato che la domanda di concordato, ordinaria o con riserva, presentata con il palese scopo di differire la dichiarazione di insolvenza è inammissibile per abuso del processo: è il precedente che i creditori citano più spesso, ma il suo perimetro è stretto e richiede la prova del fine meramente dilatorio. La Corte ha inoltre ritenuto (ordinanza 14 giugno 2026, n. 19789) che il favore dell’art. 7 CCII per le soluzioni negoziali ceda quando l’accesso al concordato è usato per ritardare una liquidazione ormai matura. Sul piano della trasparenza, la giurisprudenza di legittimità ha più volte considerato violazione degli obblighi informativi l’omissione, fin dalla domanda con riserva, di circostanze rilevanti come un contenzioso sulla proprietà di un bene strategico: un monito che vale come istruzione operativa per il debitore.

Terza mossa: usare ciò che ha già in mano — garanzie, fideiussori, compensazioni, contratti

La mossa

Il creditore sofisticato sa che il concordato blocca le azioni sul patrimonio del debitore, ma non tutto ciò che sta intorno. Così, mentre la procedura avanza, sposta l’attenzione su quattro fronti.

Il primo è il fideiussore: il socio, l’amministratore, il familiare che ha garantito i debiti dell’impresa. Per la banca è la mossa più naturale: il concordato riduce il credito verso la società, ma il garante resta obbligato.

Il secondo è la compensazione: la banca che ha un credito verso l’impresa e, al tempo stesso, un debito (ad esempio somme incassate su un conto o in forza di un mandato all’incasso) tenta di trattenere quelle somme compensandole con il proprio credito.

Il terzo sono i contratti in corso: il fornitore o il cliente che ha un contratto pendente con l’impresa può tentare di risolverlo, sospendere le consegne, anticipare le scadenze o modificarne le condizioni.

Il quarto sono le garanzie reali: il creditore ipotecario o pignoratizio vigila sul valore attribuito ai beni nel piano, perché la sua soddisfazione dipende da quella stima.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Ogni euro recuperato fuori dal concordato è un euro sottratto alla falcidia. Escutere il fideiussore per l’intero, compensare un debito, uscire da un contratto non più remunerativo: sono tutte strade per migliorare il recupero netto senza dover passare dal voto.

Il creditore preferisce non giocare queste mosse quando il fideiussore è incapiente (escuterlo costerebbe più di quanto renderebbe), quando la compensazione è palesemente illegittima e lo esporrebbe a una restituzione con interessi, o quando il contratto con l’impresa è per lui commercialmente importante e conta di conservare il cliente risanato.

I suoi limiti

Sul fideiussore, la regola è chiara e favorevole al creditore: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, ma questi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (art. 117 CCII). Il creditore, dunque, può chiedere al garante l’intero credito originario, non solo la percentuale concordataria. Ci sono però due limiti importanti. Il primo: i soci illimitatamente responsabili (il socio di una s.n.c., l’accomandatario di una s.a.s.) beneficiano degli effetti del concordato della società, salvo patto contrario. Il secondo: il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore, entro sei mesi, ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha continuate con diligenza (art. 1957 c.c.), e la Cassazione ha chiarito che nel concordato questo semestre decorre dal deposito della domanda. Molte fideiussioni bancarie contengono una clausola di rinuncia a questo termine, la cui validità va però verificata caso per caso.

Sulla compensazione, il creditore può compensare solo crediti e debiti reciproci il cui fatto genetico sia anteriore alla domanda di concordato: è la regola che l’art. 96 CCII mutua dalla disciplina della liquidazione giudiziale. Una banca che incassa somme dopo la domanda e pretende di trattenerle a compensazione di un credito anteriore deve poter dimostrare che il presupposto della compensazione era già sorto prima, ad esempio in forza di un patto di compensazione e di un mandato all’incasso conferiti anteriormente; in mancanza, deve restituire.

Sui contratti, il limite è il più netto. Nel concordato in continuità aziendale i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda, dell’apertura della procedura o della richiesta di misure protettive (art. 94-bis CCII). Le clausole contrattuali che prevedono il contrario (le cosiddette clausole ipso facto) sono inefficaci. E i creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali — quelli necessari alla gestione corrente, comprese le forniture la cui interruzione bloccherebbe l’attività — per il solo mancato pagamento di crediti anteriori.

La tua contromossa

Sul fronte delle garanzie personali, la contromossa va preparata prima della domanda, non dopo. Il fideiussore deve sapere fin dall’inizio che il concordato della società non lo libera, e che la proposta non può contenere una clausola che estenda ai garanti l’effetto esdebitatorio: la Cassazione ha considerato inammissibile una proposta di questo tipo. Le strade percorribili sono altre: verificare la validità della fideiussione e delle sue clausole (inclusa la rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c.), valutare un percorso di sovraindebitamento autonomo per il garante persona fisica, oppure negoziare con la banca una liberazione del garante come parte di un accordo complessivo.

Sul fronte della compensazione, occorre ricostruire con precisione le date: quando è sorto il credito della banca, quando sono stati incassati gli importi, in forza di quale contratto. Una compensazione illegittima va contestata subito, con richiesta di restituzione alla procedura.

Sul fronte dei contratti, se la strategia è la continuità, la domanda va costruita in modo da beneficiare pienamente dell’art. 94-bis: individuare i contratti essenziali, documentarne la funzione, e reagire immediatamente al fornitore che sospende le consegne. Dove invece un contratto non serve al piano, è il debitore ad avere l’iniziativa: l’art. 97 CCII consente all’impresa di chiedere al tribunale la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti, con riconoscimento alla controparte di un indennizzo che concorre come credito anteriore.

Le pronunce che ti proteggono (e quelle che proteggono lui)

Con l’ordinanza Cass. civ., sez. I, 2 aprile 2025, n. 8733, la Corte ha stabilito che nel concordato preventivo il semestre dell’art. 1957 c.c. decorre dalla data di presentazione della domanda: il creditore che resta inerte oltre quel termine, in assenza di valida rinuncia del garante, perde l’azione verso il fideiussore. La sentenza Cass. civ., n. 22153/2024 ribadisce che la compensazione nelle procedure concorsuali richiede che entrambi i crediti siano sorti prima dell’apertura della procedura, individuata — quando il concordato precede la liquidazione — nella data della domanda di concordato. Con l’ordinanza n. 2556/2023 la Cassazione si è invece occupata del patto di compensazione nel concordato, riconoscendo alla banca, in presenza di un patto e di un mandato all’incasso anteriori, la possibilità di trattenere le somme riscosse: un precedente che il creditore userà, e che il debitore deve conoscere per verificare se le condizioni ricorrano davvero.

Quarta mossa: il voto, le classi e le proposte concorrenti

La mossa

Quando proposta e piano sono depositati e la procedura è aperta, il terreno di scontro diventa il voto. Qui il creditore ha a disposizione l’arma più diretta: votare contro. Ma il creditore organizzato fa di più.

Può contestare la formazione delle classi, sostenendo che il debitore ha raggruppato i creditori in modo artificioso per costruire maggioranze favorevoli o per isolare i dissenzienti.

Può contestare l’ammissione al voto di altri creditori (ad esempio crediti di soggetti vicini all’imprenditore) o, all’opposto, pretendere di votare per l’intero importo di un credito che il debitore contesta.

Può presentare una proposta concorrente (art. 90 CCII): se rappresenta, da solo o insieme ad altri, almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata, può proporre ai creditori un piano alternativo a quello del debitore. Nelle procedure in cui il piano prevede la cessione dell’azienda o di beni a un soggetto già individuato, i terzi possono inoltre presentare offerte concorrenti (art. 91 CCII), costringendo a una procedura competitiva.

Può infine segnalare al commissario giudiziale atti di frode: occultamento di attivo, crediti inesistenti, informazioni false. L’art. 106 CCII prevede che il tribunale, accertati questi fatti, revochi l’apertura del concordato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il voto è il momento in cui il creditore pesa davvero. Un creditore con una quota rilevante, o una classe intera di creditori omogenei, può determinare il destino della proposta. La proposta concorrente, poi, è l’arma del creditore che vuole il controllo: è tipica di investitori che hanno acquistato crediti a sconto e mirano a rilevare l’azienda, o di concorrenti interessati a un ramo d’impresa.

Il creditore preferisce non votare contro quando l’alternativa liquidatoria è chiaramente peggiore e il suo voto negativo non sarebbe comunque decisivo; in quel caso il voto contrario lo esporrebbe solo a un’omologazione forzosa senza alcun beneficio. Preferisce non presentare proposte concorrenti quando i costi (attestazione di un professionista indipendente, impegni finanziari) superano il vantaggio atteso.

I suoi limiti

Il voto contrario non è sempre l’ultima parola. Nel concordato in continuità aziendale il tribunale può omologare anche in presenza di classi dissenzienti, se ricorrono le condizioni della ristrutturazione trasversale previste dall’art. 112, comma 2, CCII (il cosiddetto cross-class cram-down): tra queste, il rispetto della regola di priorità e del valore di liquidazione per i dissenzienti e l’approvazione da parte di almeno una classe “interessata” secondo i criteri di legge. Il dissenso, in altre parole, deve essere argomentato sul merito economico, non solo espresso.

Quanto alle proposte concorrenti, la legge le esclude quando il professionista indipendente attesta che la proposta del debitore garantisce ai chirografari una soglia minima di soddisfacimento fissata dall’art. 90 CCII: è il premio per il debitore che offre una percentuale seria.

Sull’ammissione al voto dei crediti contestati, il creditore ha un diritto ma anche un limite: il credito contestato può essere ammesso al voto in via provvisoria, senza che questo pregiudichi il giudizio sulla sua esistenza.

Infine, la revoca per atti di frode richiede fatti specifici, non sospetti generici: l’occultamento o la dissimulazione di attivo, la dolosa omissione di crediti, l’esposizione di passività inesistenti, o altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

La tua contromossa

La contromossa al voto si costruisce prima del voto. Significa mappare i creditori per peso e convenienza: chi è decisivo, chi è già orientato, chi può essere convinto con un trattamento migliore della sua classe. Significa costruire classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici, che reggano al vaglio del tribunale e alle contestazioni dei dissenzienti. E significa scegliere consapevolmente tra concordato liquidatorio e in continuità: solo il secondo consente di superare il dissenso di intere classi.

Contro le proposte concorrenti, la difesa più efficace è economica: una proposta del debitore che offra ai chirografari una percentuale attestata pari o superiore alla soglia di legge chiude la porta alle iniziative ostili. Contro le accuse di frode, la difesa è documentale: ogni movimento rilevante degli ultimi anni deve essere ricostruibile e spiegabile al commissario.

Le pronunce che ti proteggono (e quelle che proteggono lui)

La sentenza Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4596, oltre a occuparsi della risoluzione, ha ribadito il diritto di voto dei creditori il cui credito è contestato: un principio che il debitore deve considerare nel calcolo delle maggioranze, perché un credito litigioso pesa comunque nel conteggio. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che, se il debitore modifica la proposta dopo il voto, i voti espressi sulla versione precedente non sono più validi: chi cambia le carte deve rimetterle tutte sul tavolo.

Quinta mossa: l’opposizione all’omologazione e le impugnazioni

La mossa

Se la proposta viene approvata, o se il debitore chiede l’omologazione forzosa nonostante il dissenso, al creditore resta un’arma potente: l’opposizione all’omologazione nel giudizio previsto dall’art. 48 CCII. Il creditore dissenziente o assente può costituirsi e contestare la regolarità della procedura, l’ammissibilità della proposta, la fattibilità del piano, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e, soprattutto, la convenienza: sostenere che dalla liquidazione giudiziale otterrebbe di più.

Se l’omologazione viene comunque pronunciata, il creditore può proporre reclamo alla corte d’appello (art. 51 CCII) e poi ricorso per cassazione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

L’opposizione serve al creditore per due scopi. Il primo è evidente: impedire un’omologazione che ritiene ingiusta. Il secondo è più sottile: alzare il prezzo. Un’opposizione ben argomentata rallenta la procedura, apre il rischio di una stima peritale dell’azienda e crea incertezza; in quella fase, non di rado, il debitore è disposto a migliorare il trattamento di quel creditore o della sua classe pur di arrivare all’omologa.

Preferisce non farla quando i numeri sono contro di lui: un’opposizione sulla convenienza destinata a essere respinta comporta costi, tempo e, potenzialmente, la condanna alle spese.

I suoi limiti

Nel concordato in continuità, se il creditore dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa quando il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore al valore di liquidazione (art. 112, comma 3, CCII). È il cosiddetto best interest test: il confronto non è tra ciò che il creditore vorrebbe e ciò che riceve, ma tra ciò che riceve e ciò che otterrebbe nell’alternativa liquidatoria. La stima del complesso aziendale è disposta dal tribunale solo se l’opposizione eccepisce la violazione della convenienza o delle condizioni del cram-down.

L’onere della prova grava su chi si oppone: il creditore deve dimostrare in concreto perché il piano sarebbe per lui meno conveniente della liquidazione, non limitarsi ad affermarlo.

Nel concordato liquidatorio il terreno è diverso, e qui il creditore ha un argomento forte: la proposta deve assicurare ai creditori chirografari almeno il venti per cento dell’ammontare complessivo dei loro crediti, con risorse esterne che incrementino il soddisfacimento in misura significativa (art. 84, comma 4, CCII). Una proposta liquidatoria sotto questa soglia è inammissibile, e il creditore può farlo valere in ogni fase.

Quanto ai crediti pubblici, l’Erario dissenziente può essere superato con il cram-down fiscale se la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria: un meccanismo che il creditore privato deve tenere presente, perché incide sul calcolo delle maggioranze.

La tua contromossa

La contromossa all’opposizione si prepara nell’attestazione. Un piano accompagnato da una stima del valore di liquidazione rigorosa, credibile e ben motivata è la miglior difesa contro l’opposizione sulla convenienza: costringe il creditore a contestare numeri solidi con altri numeri, e non con impressioni. Nel liquidatorio, il controllo preventivo della soglia del venti per cento e dell’effettiva incidenza delle risorse esterne evita di presentarsi all’omologa con un difetto insanabile.

Sul piano processuale, l’opposizione e il successivo reclamo aprono una fase in cui la qualità della difesa tecnica fa la differenza. In questa fase conta che la stessa linea difensiva, costruita sin dalla domanda, possa essere sostenuta senza discontinuità davanti al tribunale, alla corte d’appello e, se necessario, alla Corte di cassazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e segue direttamente questo percorso fino all’ultimo grado.

Le pronunce che ti proteggono (e quelle che proteggono lui)

Con l’ordinanza Cass. civ., n. 21336/2024 la Corte ha confermato che la proposta di concordato liquidatorio deve garantire in modo inderogabile il venti per cento ai chirografari: un paletto che protegge i creditori e che il debitore non può aggirare. Sul fronte opposto, la giurisprudenza di legittimità più recente ha valorizzato il cross-class cram-down nel concordato in continuità, ribadendo che è il creditore opponente a dover provare la minore convenienza del piano rispetto alla liquidazione. In materia di cram-down fiscale, Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19981 ha chiarito che l’omologazione nonostante il dissenso dell’amministrazione finanziaria non è una categoria autonoma, ma una regola che opera all’interno dell’omologazione ordinaria, con o senza opposizioni. Infine, Cass. civ., n. 28574/2025 ha ribadito — con riferimento al concordato minore, ma richiamando i principi del concordato preventivo — che il rispetto dell’ordine delle prelazioni è condizione di ammissibilità della proposta.

Sesta mossa: dopo l’omologa, la vigilanza, la risoluzione e la liquidazione giudiziale

La mossa

L’omologazione non chiude la partita: apre la fase esecutiva, ed è qui che il creditore paziente torna in gioco. Le sue mosse sono quattro.

Vigila sull’esecuzione del piano: controlla le scadenze dei pagamenti, i riparti, l’andamento delle vendite nel liquidatorio, i risultati della continuità.

Chiede la risoluzione del concordato per inadempimento (art. 119 CCII), se il debitore non adempie agli obblighi assunti e l’inadempimento non è di scarsa importanza.

Chiede l’annullamento (art. 120 CCII), se scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.

Chiede direttamente l’apertura della liquidazione giudiziale, se l’inadempimento del piano rivela una nuova insolvenza.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Con la risoluzione, il creditore si libera del vincolo concordatario e recupera — nella successiva liquidazione — la possibilità di far valere il credito originario, non più falcidiato. È una mossa che conviene quando il piano sta fallendo e il patrimonio residuo ha ancora valore. L’istanza diretta di liquidazione giudiziale conviene quando il debitore, oltre a non pagare i debiti concordatari, ha accumulato nuovi debiti e la crisi si è riaperta.

Il creditore preferisce non chiedere la risoluzione quando l’inadempimento è un ritardo modesto e recuperabile: risolvere un concordato che sta pagando, sia pure in ritardo, può significare passare da una percentuale certa a un riparto liquidatorio incerto.

I suoi limiti

Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza, e il ricorso per risoluzione va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto (art. 119 CCII). È un termine di decadenza: scaduto l’anno, il creditore perde lo strumento della risoluzione. Va detto, a beneficio di un quadro corretto, che la giurisprudenza ammette la risoluzione anche prima della scadenza del piano quando ne risulti con certezza l’inattuabilità.

Sul piano della prescrizione, il creditore deve muoversi con attenzione in entrambe le fasi. Prima dell’omologa la prescrizione dei crediti anteriori continua a decorrere (salvo la sospensione per chi aveva già avviato azioni esecutive o cautelari), e il creditore può e deve interromperla con atti di costituzione in mora; dopo l’omologa, invece, i crediti diventano temporaneamente inesigibili fino alla scadenza dei termini del piano, e la prescrizione resta sospesa.

Quanto all’istanza diretta di liquidazione giudiziale senza previa risoluzione, è ammessa quando dall’inadempimento emerge una nuova insolvenza. L’art. 7 CCII subordina la domanda di liquidazione alla previa risoluzione del concordato, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato: è una regola che il creditore deve rispettare e che il debitore può far valere.

Infine, il creditore che ha concluso affari con l’impresa durante l’esecuzione del concordato omologato non gode di alcun privilegio speciale nel caso di successivo dissesto: i crediti sorti dopo la chiusura della procedura e durante l’esecuzione del piano non sono prededucibili nella liquidazione successiva.

La tua contromossa

La contromossa, in questa fase, è la gestione attiva dell’esecuzione. Un piano che inizia a scostarsi dalle previsioni va affrontato subito, non nascosto: un ritardo spiegato e circoscritto può essere qualificato come inadempimento di scarsa importanza; un ritardo taciuto e reiterato diventa la base di un ricorso per risoluzione.

Se lo scostamento è strutturale, l’impresa deve valutare per tempo gli strumenti per rimodulare gli impegni, invece di attendere che sia il creditore a scegliere tempi e modi. E se un creditore deposita ricorso per risoluzione o istanza di liquidazione, la difesa si gioca sulla gravità dell’inadempimento, sulla tempestività del ricorso (il termine annuale) e sulla effettiva sussistenza della nuova insolvenza.

Le pronunce che ti proteggono (e quelle che proteggono lui)

La sentenza Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4596 ha ritenuto che il mancato versamento, da parte del debitore, delle somme che il giudice delegato aveva disposto di accantonare a garanzia di un credito contestato possa integrare un inadempimento non di scarsa importanza, idoneo a fondare la risoluzione chiesta proprio da quel creditore. Con l’ordinanza Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2024, n. 15029 la Corte ha confermato che l’omologazione di un piano liquidatorio non impedisce al creditore di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria, anche prima della scadenza dei termini di esecuzione, quando il piano sia oggettivamente inattuabile. Nello stesso solco, Cass. civ., sez. I, ord. n. 14525/2024, richiamando le Sezioni Unite n. 4696/2022, ha ammesso la dichiarazione di insolvenza senza previa risoluzione quando l’inadempimento del concordato manifesti una nuova insolvenza. Sul piano della prescrizione, Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 ha distinto tra la fase anteriore all’omologa (in cui la prescrizione corre) e quella successiva (in cui è sospesa fino alla scadenza dei termini del piano). Infine, Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307 ha escluso la prededucibilità dei crediti sorti durante l’esecuzione del concordato in continuità nel successivo fallimento, e Cass. civ., n. 18185/2025 ha legato la possibilità per i creditori di far valere l’intero credito originario nella procedura successiva alla circostanza che, al momento della sua apertura, fosse ancora pendente il termine per chiedere la risoluzione.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, utili a vedere come le regole esaminate si traducono in numeri e date. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1 — L’ipoteca giudiziale e la finestra dei novanta giorni. Ipotesi: un fornitore vanta un credito di 47.380 € e ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Iscrive ipoteca giudiziale sull’immobile dell’impresa il 3 marzo 2026, contando di trasformare il proprio credito chirografario in credito garantito. Scenario A: l’impresa deposita domanda di concordato con riserva e la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese il 19 maggio 2026. Tra iscrizione e pubblicazione corrono 77 giorni: l’ipoteca cade nella finestra dei novanta giorni ed è inefficace verso i creditori anteriori. Il fornitore torna chirografario e concorre con gli altri. Scenario B: l’impresa aspetta di avere il piano completo e la domanda viene pubblicata l’8 giugno 2026. Sono trascorsi 97 giorni: l’ipoteca è fuori dalla finestra e resta efficace. Il fornitore concorre come creditore ipotecario sul valore dell’immobile. Lettura strategica: venti giorni di attesa spostano 47.380 € da una classe all’altra. Per il creditore, iscrivere presto è la mossa giusta; per il debitore, il calcolo delle date è parte della scelta tra domanda con riserva e domanda piena.

Simulazione 2 — La banca, il fideiussore e il semestre. Ipotesi: una banca vanta verso una s.r.l. un credito chirografario di 312.640 €, garantito dalla fideiussione personale del socio amministratore. La società deposita domanda di concordato in continuità il 14 gennaio 2026; la proposta offre ai chirografari il 27% in quattro anni, cioè 84.412,80 € alla banca. Mossa del creditore: la banca vota la proposta (le conviene rispetto alla liquidazione) ma, contemporaneamente, si rivolge al fideiussore per il residuo, ritenendo di poter pretendere da lui l’intero credito ai sensi dell’art. 117 CCII. Il limite: se la fideiussione non contiene una valida rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c., la banca deve aver proposto e coltivato le proprie istanze entro sei mesi dal deposito della domanda, cioè entro il 14 luglio 2026. Se resta inerte oltre quella data, il fideiussore può eccepire la decadenza. Contromossa: il socio, assistito per tempo, verifica la clausola di rinuncia e la validità complessiva della garanzia; contestualmente, l’impresa può includere nella trattativa con la banca un accordo che regoli la posizione del garante, ad esempio a fronte di un apporto del socio al piano. Per la banca, a quel punto, la convenienza si sposta: un pagamento certo dal socio vale più di un contenzioso sulla fideiussione.

Simulazione 3 — L’opposizione sulla convenienza. Ipotesi: un creditore chirografario con un credito di 63.915 € vota contro un concordato in continuità che gli offre il 22%, cioè 14.061,30 €. La proposta viene approvata dalle classi secondo le regole di legge, e il creditore propone opposizione all’omologazione eccependo la mancanza di convenienza. Scenario A: l’attestazione stima che, in caso di liquidazione giudiziale, i chirografari riceverebbero l’11%, cioè 7.030,65 € per quel creditore. Poiché il piano gli assicura più del valore di liquidazione, il tribunale omologa e l’opposizione viene respinta: il creditore ha speso tempo e risorse senza migliorare la propria posizione. Scenario B: il creditore produce una stima alternativa, documentata, secondo cui un immobile non strumentale è stato sottovalutato e la liquidazione renderebbe ai chirografari il 26%, cioè 16.617,90 €. Il tribunale dispone la stima: se la tesi del creditore trova conferma, il piano non supera il test e l’omologa è a rischio. Lettura strategica: l’opposizione funziona solo se il creditore ha numeri migliori dei tuoi. È nella qualità della stima di liquidazione, allegata fin dall’inizio, che il debitore vince o perde questa partita.

Quando all’avversario conviene trattare

C’è un errore di prospettiva che accomuna molti imprenditori in crisi: pensare che il creditore voglia “vincere”. Il creditore razionale non vuole vincere, vuole recuperare. E ci sono momenti precisi della partita in cui recuperare attraverso un accordo gli conviene più che combattere.

Il primo momento è prima della domanda. Quando il creditore percepisce che la domanda di concordato è imminente, sa che le ipoteche giudiziali iscritte di recente rischiano di cadere, che i pignoramenti si fermeranno e che il suo vantaggio sarà neutralizzato. È la fase in cui una banca può essere più disponibile a un accordo di ristrutturazione o a un piano condiviso, e in cui la composizione negoziata della crisi — con l’intervento di un esperto — offre una sede strutturata per trattare.

Il secondo momento è la fase prenotativa. Con la domanda con riserva depositata e le misure protettive in corso, il creditore non può agire e non conosce ancora la proposta. È il momento in cui cerca informazioni e in cui è più ricettivo: un debitore che lo coinvolge, che gli spiega la strategia, che gli dà i numeri, può trasformare un potenziale oppositore in un sostenitore. Al contrario, il silenzio di questa fase si paga al momento del voto.

Il terzo momento è a ridosso del voto. Il creditore decisivo — quello che da solo, o con la sua classe, può determinare l’esito — sa di valere molto in quel momento e molto meno dopo. Il debitore può migliorare il trattamento di una classe, rivedere i tempi di pagamento, offrire garanzie sull’esecuzione. Attenzione però: il concordato non consente accordi riservati con singoli creditori che alterino la parità di trattamento tra creditori della stessa classe. La trattativa si fa sulla proposta, non sottobanco.

Il quarto momento è durante l’opposizione. Un’opposizione sulla convenienza, con la prospettiva di una stima peritale, crea incertezza per entrambi. Per il creditore, il rischio è di vedersi respingere l’opposizione con condanna alle spese; per il debitore, di vedere l’omologa rallentata o negata. È il momento in cui un miglioramento della proposta per la classe dell’opponente, se sostenibile, può chiudere la partita.

Il quinto momento è nell’esecuzione. Se il piano rallenta, il creditore deve scegliere tra risolvere (e affrontare una liquidazione incerta) e attendere. Un debitore che si presenta per tempo, con un percorso credibile per recuperare il ritardo, trova spesso un creditore più incline ad attendere che a risolvere: per lui, una percentuale certa in ritardo vale più di un riparto incerto.

In tutti questi momenti, la lettura della convenienza della controparte è materia economica prima che giuridica. Calcolare il valore attuale di una proposta per una banca, confrontarlo con il recupero atteso dall’escussione delle garanzie, stimare il tempo e il costo di una liquidazione: è qui che il lavoro congiunto di avvocato e commercialista si traduce in una proposta che il creditore ha interesse ad accettare.

Ci sono poi due leve che il debitore può mettere sul tavolo e che cambiano il calcolo del creditore in modo misurabile.

La prima è la nuova finanza. Un creditore che sa che l’impresa ha ottenuto, o può ottenere con l’autorizzazione del tribunale, finanziamenti destinati alla continuità guarda alla proposta con occhi diversi: la probabilità che il piano venga eseguito sale, e con essa il valore attuale della percentuale promessa. Per una banca già esposta, partecipare alla nuova finanza può persino diventare conveniente, perché protegge il valore del proprio credito anteriore legandolo alla sopravvivenza dell’azienda. Va però ricordato che il regime di favore di questi finanziamenti dipende dal rispetto delle condizioni di legge e dall’autorizzazione del tribunale: un finanziamento ottenuto fuori da questo perimetro non offre al creditore le stesse garanzie.

La seconda leva è il pagamento autorizzato dei fornitori strategici. Nel concordato in continuità il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività, quando un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Per il fornitore che sta valutando se interrompere il rapporto, questa possibilità cambia la prospettiva: il suo credito pregresso può essere trattato in modo diverso da quello degli altri chirografari, purché il pagamento sia autorizzato e giustificato. È un esempio chiaro di come la trattativa, nel concordato, non avvenga “sottobanco” ma passi attraverso il tribunale: l’accordo con il creditore strategico è legittimo solo se diventa un provvedimento.

Entrambe le leve hanno un presupposto comune: un piano credibile. Nessun finanziatore e nessun tribunale autorizzano risorse o pagamenti a favore di un’impresa il cui piano non regge. Per questo la trattativa con i creditori e la costruzione del piano non sono due attività separate, ma due facce dello stesso lavoro.

La partita in tabella

La tabella che segue riassume, mossa per mossa, cosa può fare il creditore, quale regola lo vincola, qual è la contromossa del debitore e in quale finestra temporale va giocata. È uno strumento di orientamento: ogni situazione richiede la verifica delle date e dei documenti del caso concreto.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile
Iscrizione di ipoteca giudizialeInefficace se iscritta nei 90 giorni prima della pubblicazione della domanda (art. 46, c. 5, CCII)Calcolare le date e valutare la domanda con riserva per “fissare” gli effettiPrima della pubblicazione della domanda
Pignoramenti e azioni esecutiveVietati dalla pubblicazione della domanda con misure protettive (art. 54, c. 2, CCII)Chiedere misure protettive nella domanda e farle valere nel processo esecutivoDal deposito; efficacia dalla pubblicazione
Ricorso per liquidazione giudizialePriorità al concordato se non manifestamente inammissibile (art. 7 CCII)Depositare la domanda entro la prima udienza (art. 40, c. 10, CCII)Entro la prima udienza fissata
Contestazione misure protettive / abusoDurata massima complessiva 12 mesi (art. 8 CCII); l’abuso va provatoDomanda seria, misure mirate, informativa puntualeFase prenotativa
Risoluzione o modifica dei contrattiVietata nel concordato in continuità per il solo fatto della domanda (art. 94-bis CCII)Individuare i contratti essenziali; chiedere scioglimento di quelli inutili (art. 97 CCII)Dalla domanda per tutta la procedura
CompensazioneSolo tra crediti con fatto genetico anteriore alla domanda (art. 96 CCII)Ricostruire le date e chiedere la restituzione delle somme trattenuteSubito, alla prima compensazione contestabile
Escussione del fideiussoreDiritti conservati (art. 117 CCII), ma onere del semestre (art. 1957 c.c.)Verificare clausole e validità della garanzia; negoziare la posizione del garanteEntro sei mesi dalla domanda per il creditore
Voto contrario / proposte concorrentiCram-down nel concordato in continuità (art. 112, c. 2, CCII); soglia dell’art. 90 CCIIClassi omogenee, percentuale attestata adeguata, mappatura dei creditori decisiviPrima del voto
Opposizione all’omologazioneTest del valore di liquidazione (art. 112, c. 3, CCII); onere della prova sull’opponenteStima di liquidazione rigorosa allegata al pianoGiudizio di omologazione e reclamo
Risoluzione del concordatoInadempimento non di scarsa importanza; un anno dall’ultimo adempimento (art. 119 CCII)Gestione attiva degli scostamenti; contestazione della gravità e della tempestivitàDurante l’esecuzione e nell’anno successivo

Le domande di chi è sotto attacco

Ho depositato la domanda di concordato: il fornitore principale può smettere di consegnarmi la merce? Se il concordato è in continuità, non può farlo per il solo fatto della domanda. L’art. 94-bis CCII vieta ai creditori di rifiutare l’adempimento o risolvere i contratti in corso per il deposito della domanda o per le misure protettive, e i contratti essenziali non possono essere interrotti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Resta però necessario che le nuove forniture vengano pagate regolarmente.

La banca può chiedere la liquidazione giudiziale mentre sono in concordato con riserva? Può depositare il ricorso, ma il tribunale tratta le domande insieme e dà priorità al concordato se non è manifestamente inammissibile e il piano non è manifestamente inadeguato. Il rischio concreto nasce se la domanda risulta abusiva, se gli obblighi informativi non vengono rispettati o se il termine per completare proposta e piano scade senza deposito.

Il pignoramento sul conto corrente si ferma con la domanda? Si ferma solo se la domanda contiene la richiesta di misure protettive e da quando viene pubblicata nel registro delle imprese. Prima della pubblicazione il creditore può legittimamente agire. Le misure, poi, devono essere confermate dal tribunale e non possono superare la durata complessiva di dodici mesi.

Sono il socio fideiussore: il concordato della società mi protegge? Di regola no, se sei garante di una società di capitali. L’art. 117 CCII lascia intatti i diritti dei creditori verso i fideiussori, che possono essere chiamati a pagare l’intero credito. La situazione cambia per il socio illimitatamente responsabile di società di persone. Resta da verificare se la banca abbia rispettato il semestre dell’art. 1957 c.c. o se tu vi abbia validamente rinunciato.

Se un creditore importante vota contro, il concordato salta? Non necessariamente. Dipende dalle maggioranze e dalla struttura delle classi; nel concordato in continuità il tribunale può omologare anche con classi dissenzienti se sono rispettate le condizioni della ristrutturazione trasversale. Il dissenziente può opporsi sulla convenienza, ma l’opposizione viene respinta se riceve almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione.

Dopo l’omologa pago una rata in ritardo: possono risolvere il concordato? Solo se l’inadempimento non è di scarsa importanza, e il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Un ritardo circoscritto e spiegato è difendibile; ritardi ripetuti, o il mancato accantonamento di somme disposto dal giudice, possono invece fondare la risoluzione.

I paletti fissati dai giudici

Raccogliamo qui le pronunce richiamate nel corso della guida, ordinate secondo la mossa del creditore che ciascuna delimita o, all’opposto, rafforza. Per ognuna riportiamo gli estremi, il principio in sintesi e il motivo per cui conta in questa partita.

Sulla mossa d’anticipo (liquidazione giudiziale e ipoteche)

  1. Cass. civ., sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19789. Il termine per accedere al concordato quando pende un ricorso per liquidazione giudiziale si esaurisce alla prima udienza fissata, anche se questa si conclude con un semplice rinvio. Rilevanza: è il paletto temporale più importante per il debitore già raggiunto da un ricorso del creditore.
  2. Cass. civ., sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912. Conforme alla precedente: lo stato delle trattative con i creditori non sposta il termine. Rilevanza: trattare non sospende la decadenza; la domanda va depositata comunque in tempo.
  3. Cass. civ., n. 6381/2019. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato restano inefficaci anche se al concordato segue la procedura liquidatoria. Rilevanza: neutralizza la corsa del creditore all’ipoteca dell’ultimo momento.

Sull’attacco alla domanda e alle misure protettive

  1. Cass. civ., 31 marzo 2021, n. 8982. La domanda di concordato, anche con riserva, presentata al solo scopo di differire la procedura liquidatoria costituisce abuso del processo ed è inammissibile. Rilevanza: è l’arma tipica del creditore, ma richiede la prova del fine meramente dilatorio; una domanda seria la disinnesca.

Sulle garanzie, la compensazione e i contratti

  1. Cass. civ., sez. I, ord. 2 aprile 2025, n. 8733. Nel concordato, il semestre entro cui il creditore deve agire contro il debitore per conservare l’azione verso il fideiussore (art. 1957 c.c.) decorre dalla domanda di concordato. Rilevanza: un termine che il creditore deve rispettare e che il garante può far valere.
  2. Cass. civ., n. 22153/2024. La compensazione nelle procedure concorsuali opera solo tra crediti e debiti entrambi sorti prima dell’apertura della procedura, individuata nella domanda di concordato quando questo precede la liquidazione. Rilevanza: limita le trattenute unilaterali di somme incassate dopo la domanda.
  3. Cass. civ., n. 2556/2023. In presenza di un patto di compensazione e di un mandato all’incasso anteriori alla procedura, la banca può trattenere le somme riscosse in compensazione del proprio credito. Rilevanza: delimita, a favore del creditore, l’area in cui la compensazione è legittima; il debitore deve verificarne in concreto i presupposti.

Sul voto e sull’omologazione

  1. Cass. civ., n. 21336/2024. Nel concordato liquidatorio la soglia minima del venti per cento per i chirografari è inderogabile. Rilevanza: è l’argomento di inammissibilità più forte a disposizione del creditore dissenziente.
  2. Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19981. L’omologazione con cram-down fiscale non costituisce una categoria autonoma, ma una regola che opera all’interno dell’omologazione ordinaria, con o senza opposizioni. Rilevanza: chiarisce come il dissenso dell’amministrazione finanziaria incide sul procedimento e sulle maggioranze.
  3. Cass. civ., n. 28574/2025. Richiamando i principi del concordato preventivo, la Corte ha ribadito che la proposta deve rispettare l’ordine legale delle prelazioni. Rilevanza: offre al creditore privilegiato un parametro di controllo della proposta.

Sull’esecuzione, la risoluzione e la liquidazione successiva

  1. Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4596. Il creditore con credito contestato può chiedere la risoluzione, e il mancato accantonamento delle somme disposto a sua garanzia può costituire inadempimento non di scarsa importanza; confermato anche il diritto di voto dei creditori contestati. Rilevanza: gli obblighi di accantonamento non sono formalità.
  2. Cass. civ., sez. I, ord. 29 maggio 2024, n. 15029. L’omologazione del piano liquidatorio non impedisce al creditore di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria, anche prima dei termini di esecuzione, se il piano è oggettivamente inattuabile. Rilevanza: l’omologa non è uno scudo permanente.
  3. Cass. civ., sez. I, ord. n. 14525/2024. In linea con Cass. SU n. 4696/2022, l’impresa con concordato omologato e inadempiuto può essere dichiarata insolvente anche senza previa risoluzione, se l’inadempimento rivela una nuova insolvenza. Rilevanza: allarga lo spazio di azione del creditore nella fase esecutiva.
  4. Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175. Dopo l’omologa, i crediti anteriori diventano temporaneamente inesigibili e la prescrizione resta sospesa fino alla scadenza dei termini del piano; prima dell’omologa, invece, la prescrizione corre. Rilevanza: indica al creditore quando deve interrompere la prescrizione e al debitore quando può eccepirla.
  5. Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. I crediti sorti durante l’esecuzione di un concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, non sono prededucibili nel successivo fallimento. Rilevanza: chi contratta con l’impresa risanata assume il rischio ordinario.
  6. Cass. civ., n. 18185/2025. I creditori possono far valere il credito originario non falcidiato nella procedura successiva solo se questa è aperta quando è ancora possibile chiedere la risoluzione del concordato. Rilevanza: rende decisivo, per entrambe le parti, il calcolo del termine annuale dell’art. 119 CCII.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nel concordato preventivo giochiamo la partita insieme a te, leggendo in anticipo le mosse dei creditori: analizziamo quelle già fatte, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che la legge impone a loro e a te, e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa dei creditori: per ciascuno individuiamo garanzie, titoli esecutivi, azioni avviate e convenienza economica rispetto all’alternativa liquidatoria.
  2. Calcoliamo le finestre temporali decisive: confrontiamo le date di iscrizione delle ipoteche giudiziali con la data prevista di pubblicazione della domanda e verifichiamo il termine della prima udienza in caso di ricorso per liquidazione giudiziale.
  3. Impostiamo la domanda con riserva o la domanda piena in modo da togliere al creditore l’argomento dell’abuso, con misure protettive perimetrate sulle iniziative che davvero minacciano il piano.
  4. Presidiamo gli obblighi informativi della fase prenotativa, predisponendo relazioni periodiche complete e coerenti.
  5. Contrastiamo le azioni dei creditori in violazione delle misure protettive, facendo valere il divieto nei processi esecutivi e nel procedimento di conferma o revoca delle misure.
  6. Verifichiamo compensazioni e trattenute bancarie, ricostruendo le date dei crediti e degli incassi e chiedendo la restituzione di quanto trattenuto senza titolo.
  7. Difendiamo i contratti essenziali del concordato in continuità, reagendo alle sospensioni e alle risoluzioni vietate, e chiediamo lo scioglimento di quelli non funzionali al piano.
  8. Esaminiamo la posizione dei fideiussori: verifichiamo la validità delle garanzie, le clausole di rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c. e le strade per regolare la posizione del garante.
  9. Costruiamo, con i commercialisti dello staff, classi e trattamenti sostenibili e una stima di liquidazione in grado di reggere un’opposizione sulla convenienza.
  10. Seguiamo il giudizio di omologazione, il reclamo e il ricorso per cassazione, e assistiamo l’impresa nella fase esecutiva contro ricorsi per risoluzione o istanze di liquidazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia due abilitazioni pesano più delle altre. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato opera nel contesto in cui l’impresa tratta con banche e fornitori per prevenire o regolare la crisi: è la competenza che serve per leggere la convenienza della controparte e scegliere il momento giusto per l’accordo. Come avvocato cassazionista, garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la stessa linea difensiva, costruita sulla domanda, viene sostenuta davanti al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione, senza passaggi di mano. Le abilitazioni di Gestore della crisi e di fiduciario OCC diventano decisive quando la partita coinvolge anche persone fisiche, come i soci fideiussori, per i quali possono aprirsi percorsi autonomi di sovraindebitamento.

Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti che affrontano lo stesso caso insieme: perché la convenienza del creditore — quanto recupera, in quanto tempo, rispetto a quale alternativa — è materia da commercialista quanto da avvocato, e una proposta concordataria si difende con i numeri prima che con le norme.

Chiusura

Il concordato preventivo non è un muro che si alza tra l’impresa e i suoi creditori: è un tavolo da gioco con regole precise, dove ogni mossa ha un tempo, un costo e una contromossa. Il creditore può anticipare con ipoteche e ricorsi, attaccare la domanda con riserva, rivolgersi ai garanti, votare contro, opporsi all’omologa e, dopo, chiedere la risoluzione. Ma ciascuna di queste mosse incontra limiti che la legge e la giurisprudenza hanno fissato con nettezza.

Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa partita perché le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono proprio i suoi passaggi chiave: come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 conosce il terreno della trattativa con banche e fornitori; come cassazionista accompagna le impugnazioni fino all’ultimo grado; con lo staff di avvocati e commercialisti traduce la convenienza dei creditori in numeri verificabili.

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