Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione — il PRO degli articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater del Codice della crisi — nasce da un consenso difficile: tutte le classi di creditori devono averlo approvato. Quando, mesi o anni dopo l’omologazione, l’impresa smette di pagare le rate promesse, quel consenso non protegge più nessuno. Il rischio principale è che la falcidia concordata perda effetto e che i creditori rimasti a bocca asciutta riacquistino il diritto di pretendere l’intero credito originario, mentre le classi già pagate conservano quanto hanno incassato. Le conseguenze non sono uguali per tutti: dipendono da quale classe si appartiene, da quando era previsto il pagamento e da chi si muove per primo.
Lo Studio Monardo opera esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è l’abilitazione che riguarda specificamente la gestione delle imprese commerciali in crisi e dei percorsi che, come il PRO, nascono spesso a valle di una composizione negoziata. A questa si affianca la qualifica di avvocato cassazionista, decisiva quando la risoluzione del piano viene impugnata e la vicenda deve essere difesa fino all’ultimo grado di giudizio.
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Inquadramento normativo: dove sta scritto cosa succede dopo l’omologazione
Sul piano normativo, il PRO è uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza introdotto nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) dal D.Lgs. 83/2022, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, e ritoccato in profondità dal D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter). La sua caratteristica strutturale è la combinazione tra massima libertà distributiva e consenso unanime: l’imprenditore può ripartire il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e all’ordine delle cause legittime di prelazione, ma solo se tutte le classi approvano.
Va precisato che cosa sia, tecnicamente, una classe. L’articolo 64-bis, comma 1, impone la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. La definizione di omogeneità sta nell’articolo 2, comma 1, lettera r), CCII. All’interno di ciascuna classe il trattamento deve essere paritario; tra classi diverse, invece, la distribuzione è libera. È qui la differenza più marcata rispetto al concordato preventivo: nel PRO le classi non servono a graduare i diritti economici secondo le prelazioni, ma a rendere misurabile e legittimo il consenso.
Esistono due soli limiti rigidi. I crediti assistiti dal privilegio dell’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile — tipicamente le retribuzioni dei lavoratori subordinati — devono essere soddisfatti integralmente in denaro entro trenta giorni dall’omologazione. I creditori ipotecari o pignoratizi non votano se il loro credito è pagato per intero in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione e la garanzia resta ferma fino alla liquidazione del bene; diversamente votano e, per la parte incapiente, vengono collocati in una classe distinta.
La disciplina della fase successiva all’omologazione, invece, il PRO non la contiene. L’articolo 64-bis, comma 9, rinvia — in quanto compatibili — a un ampio catalogo di disposizioni dettate per il concordato preventivo. Attraverso quel rinvio diventano applicabili anche le norme sull’esecuzione del piano, sulla risoluzione e sull’annullamento, cioè gli articoli 118, 119 e 120 CCII. La dottrina che ha ricostruito l’istituto fin dalla sua introduzione lo ha affermato con chiarezza: con il rinvio del comma 9 divengono applicabili al PRO, tra le altre, le disposizioni sulla risoluzione e sull’annullamento del concordato preventivo.
La ratio è intuitiva. L’omologazione non estingue i debiti in via definitiva e immediata: li ridimensiona e li riprogramma, subordinando l’effetto liberatorio all’esecuzione di quanto promesso. Finché il piano è in corso, i crediti originari restano in uno stato di quiescenza condizionata. Se il piano viene eseguito, la liberazione si consolida. Se il piano salta, si riapre il conto.
Va precisato perché il legislatore abbia lasciato questo vuoto apparente. Il PRO è stato costruito come strumento a forte impronta negoziale: l’imprenditore non subisce spossessamento, conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e distribuisce il valore generato dal piano secondo criteri che le classi hanno approvato all’unanimità. In una cornice simile, disciplinare in modo autonomo la patologia esecutiva avrebbe significato duplicare norme già scritte per il concordato preventivo. Il rinvio del comma 9 assolve questa funzione, ma con un costo: l’interprete deve ogni volta verificare la compatibilità della singola disposizione richiamata con la struttura del PRO.
Il giudizio di compatibilità non è teorico. Alcune norme del concordato si applicano senza attriti: la sorveglianza del commissario sull’adempimento, il potere dei creditori di chiedere la risoluzione, la regola che subordina l’apertura della liquidazione giudiziale alla previa risoluzione. Altre richiedono un adattamento: le disposizioni che presuppongono un liquidatore giudiziale nominato in sede di omologazione valgono solo per i PRO che ne abbiano previsto uno, perché nel modello base l’esecuzione resta nelle mani dell’imprenditore. Altre ancora sono escluse in radice, come quelle sul pagamento dei debiti anteriori, la cui ratio presuppone la cristallizzazione della massa passiva che nel PRO non si verifica.
In termini operativi, la prima verifica da fare quando un PRO entra in sofferenza non riguarda i numeri, ma il testo della sentenza di omologazione e del piano: quali organi sono stati nominati, quali poteri sono stati attribuiti, quali disposizioni del concordato sono state espressamente richiamate o espressamente escluse.
Occorre distinguere il PRO inadempiuto da due istituti affini. L’annullamento (art. 120 CCII) presuppone il dolo del debitore — passività esagerata, attivo occultato o dissimulato — e colpisce un vizio genetico della proposta. La conversione in concordato preventivo (art. 64-quater CCII) opera invece prima dell’omologazione, quando manca l’unanimità delle classi. Un esempio concreto chiarisce la distinzione: se l’impresa ha nascosto in sede di proposta un ramo d’azienda poi scoperto dal commissario, la strada è l’annullamento; se l’impresa aveva rappresentato tutto correttamente ma il mercato è crollato e i flussi non arrivano, la strada è la risoluzione per inadempimento.
Requisiti e termini: quando il piano si può davvero risolvere
La disciplina prevede che la risoluzione non sia automatica. Non basta un pagamento saltato. Occorrono tre condizioni, tutte verificabili.
Primo requisito: la legittimazione. L’articolo 119, comma 1, CCII attribuisce il potere di chiedere la risoluzione a ciascuno dei creditori e al commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori. Il debitore non può chiederla. Il pubblico ministero neppure. Un creditore della classe più maltrattata ha la stessa legittimazione di quello della classe privilegiata: le classi rilevano per il trattamento, non per l’accesso al rimedio.
Secondo requisito: l’inadempimento di non scarsa importanza. L’articolo 119, comma 3, esclude la risoluzione quando l’inadempimento ha scarsa importanza. La valutazione non si fa sul singolo rapporto, ma sul complesso degli obblighi assunti verso la massa dei creditori, e ha natura oggettiva: non rileva se l’imprenditore sia o meno in colpa. Il parametro operativo più usato è lo scostamento tra la percentuale promessa nel piano e quella effettivamente conseguita alla scadenza prevista per l’esecuzione.
Terzo requisito: il rispetto del termine. L’articolo 119, comma 4, stabilisce che il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano. È un termine di decadenza. Non è prorogabile su accordo delle parti e non si riapre con nuove dilazioni concesse di fatto dal debitore.
Esiste poi un’ipotesi che blocca in radice il rimedio: l’articolo 119, comma 6, esclude l’applicazione delle regole sulla risoluzione quando gli obblighi derivanti dal piano sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. In quel caso i creditori devono agire contro l’assuntore secondo le regole comuni.
Quanto alla sospensione feriale, va ricordato che opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini processuali, non le scadenze di pagamento fissate dal piano: una rata in scadenza il 10 agosto resta dovuta il 10 agosto.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Pagamento integrale in denaro dei crediti ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. (30 giorni) | Dall’omologazione | Condizione di legittimità del piano | Inadempimento qualificato, difficilmente riconducibile alla scarsa importanza |
| Pagamento integrale dei crediti ipotecari o pignoratizi (180 giorni) | Dall’omologazione | Condizione per l’esclusione dal voto | Il creditore torna titolare del diritto di voto e della classe autonoma per la parte incapiente |
| Ricorso per la risoluzione: 1 anno | Dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano | Decadenza | Perdita definitiva del rimedio risolutorio |
| Opposizione dei creditori alle modifiche sostanziali del piano (30 giorni) | Dalla comunicazione del commissario giudiziale | Perentorio | Consolidamento del piano modificato |
| Reclamo contro la sentenza (30 giorni, artt. 51-53 CCII richiamati dall’art. 64-bis, co. 9) | Dalla notificazione o comunicazione | Perentorio | Definitività della pronuncia |
| Sospensione feriale: 1-31 agosto | — | Sospensione dei termini processuali | Non incide sulle scadenze di pagamento del piano |
Perentori e ordinatori: la distinzione che decide la partita
Va precisato che non tutti i termini citati hanno la stessa natura, e confonderli è l’errore che costa di più.
Il termine annuale dell’articolo 119, comma 4, è di decadenza: scaduto, il rimedio risolutorio è perduto in modo definitivo, e nessuna rimessione in termini lo recupera salvo le ipotesi generali di impedimento non imputabile. Il creditore che attende la buona volontà del debitore oltre quella data perde lo strumento più efficace di cui dispone.
I termini di trenta giorni per l’opposizione alle modifiche sostanziali del piano e per il reclamo contro la sentenza sono perentori in senso processuale: il loro decorso consolida l’atto. Su questi opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, che va calcolata con attenzione quando la comunicazione del commissario giudiziale cade nel mese di luglio.
I termini di pagamento fissati dal piano, invece, hanno natura sostanziale. Non sono sospesi in agosto e non sono prorogabili per accordo informale tra impresa e singolo creditore: una dilazione concessa di fatto da un creditore non vincola gli altri e non sposta il dies a quo del termine annuale, che resta ancorato alla scadenza dell’ultimo adempimento come risultante dal piano efficace.
Infine, i termini di trenta e centottanta giorni previsti dall’articolo 64-bis per i crediti di lavoro privilegiati e per i crediti ipotecari o pignoratizi non sono semplici scadenze di pagamento: sono condizioni strutturali della legittimità del piano e dell’esclusione dal voto. Il loro mancato rispetto non produce soltanto un inadempimento, ma incrina la stessa architettura su cui l’omologazione si è retta.
Procedura passo-passo: cosa accade, chi fa cosa, davanti a chi
In termini operativi, il percorso che porta dal primo pagamento saltato alla sorte definitiva delle classi si articola in passaggi precisi.
1. La rilevazione dello scostamento. Dopo l’omologazione il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento del piano e riferisce al giudice i fatti da cui possa derivare pregiudizio per i creditori. È il primo campanello: la segnalazione del commissario anticipa quasi sempre l’iniziativa dei creditori. Nel PRO questo presidio è particolarmente significativo, perché l’imprenditore non subisce spossessamento e conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa.
2. Il bivio: modificare o subire la risoluzione. Prima di arrivare al contenzioso, l’impresa ha una strada: l’articolo 118-bis CCII, introdotto dal correttivo-ter e applicabile ai procedimenti pendenti al 28 settembre 2024, consente di modificare sostanzialmente il piano dopo l’omologazione quando le modifiche siano necessarie per l’adempimento della proposta. Il procedimento è scandito: nuova attestazione del professionista indipendente sulla fattibilità del piano modificato, comunicazione al commissario giudiziale, che riferisce al tribunale; il tribunale verifica la natura sostanziale delle modifiche, dispone la pubblicazione nel registro delle imprese e la comunicazione ai creditori; i creditori possono opporsi entro trenta giorni nelle forme dell’articolo 48 CCII. Il punto dove si sbaglia più spesso è la confusione tra modifica del piano e modifica della proposta: l’articolo 118-bis serve ad adattare le modalità esecutive per adempiere ciò che è stato promesso, non a riscrivere il contenuto economico dell’accordo riducendo quanto le classi riceveranno.
3. L’iniziativa del creditore. Il creditore insoddisfatto propone ricorso per la risoluzione al tribunale che ha omologato il piano, in composizione collegiale, entro il termine annuale. Il ricorso deve contenere: l’indicazione degli estremi del provvedimento di omologazione; la quantificazione del credito originario e di quanto effettivamente incassato; l’indicazione della percentuale e delle scadenze promesse alla classe di appartenenza; gli elementi da cui emerge che l’inadempimento non è di scarsa importanza, con riferimento al complesso degli obblighi verso la massa. Alla domanda di risoluzione può accompagnarsi, o seguire, l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
4. Il contraddittorio e l’istruttoria. Il tribunale sente il debitore e il commissario giudiziale. L’accertamento verte su dati oggettivi: relazioni del commissario, esiti delle vendite, consistenza della liquidità, scostamento dai flussi attestati. Non è richiesta la prova della colpa dell’imprenditore.
5. La sentenza di risoluzione e i suoi effetti sulle classi. Accertato l’inadempimento rilevante, il tribunale dichiara la risoluzione. Da quel momento il vincolo nascente dall’omologazione cade e l’effetto esdebitatorio viene meno. Ciascun creditore riacquista il diritto di pretendere il proprio credito originario, nella misura e con il grado che aveva prima del piano, detratto quanto abbia nel frattempo percepito in esecuzione del piano stesso. Le classi, come aggregazioni, cessano di avere rilievo: erano uno strumento di voto e di trattamento, non un soggetto collettivo. Ciò che resta delle classi è la differenza di risultato: chi è stato pagato per primo ha incassato, chi doveva essere pagato dopo non incasserà più nulla da quel piano.
6. L’apertura della liquidazione giudiziale. L’articolo 119, comma 7, CCII dispone che il tribunale dichiari aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di accesso. È la regola che impone, in via ordinaria, di passare per la risoluzione prima di chiedere la liquidazione.
7. La sorte dei pagamenti già eseguiti. Nella liquidazione giudiziale successiva, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano di ristrutturazione omologato godono dell’esenzione da revocatoria prevista dall’articolo 166, comma 3, lettera e), CCII, purché risultino indicati nel piano. È la ragione per cui la classe pagata nei primi mesi dopo l’omologazione resta, di norma, al riparo: il curatore non potrà riprendersi quelle somme per redistribuirle alle classi rimaste scoperte.
8. La posizione di garanti, coobbligati e fideiussori. Il PRO produce effetti nei confronti dei creditori inseriti nelle classi, ma non libera coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso: l’articolo 64-bis, comma 9, ultimo periodo, richiama espressamente, fra l’altro, le disposizioni degli articoli da 154 a 162 CCII, che regolano obbligazioni solidali, coobbligazioni e fideiussioni con diritto di garanzia. In termini operativi, il creditore di una classe rimasta insoddisfatta può aggredire il garante per l’intero credito originario, e il garante che paga si surroga nei limiti di legge. Quando la garanzia è stata prestata da un socio o da un amministratore, la risoluzione del piano trasferisce l’intero peso della crisi sul patrimonio personale di chi ha garantito: è una conseguenza che va calcolata prima di proporre un piano con rate lunghe, non dopo.
9. Gli effetti sui contratti e sui rapporti in corso. L’esecuzione di un PRO si regge spesso su contratti stipulati in funzione del piano: finanziamenti autorizzati, affitti d’azienda, accordi di fornitura. La risoluzione del piano non travolge automaticamente quei contratti, che seguono le proprie regole; incide però sul regime dei crediti che ne derivano. I crediti sorti da atti legalmente compiuti durante il procedimento conservano la prededuzione anche nelle procedure concorsuali successive, mentre quelli derivanti da atti compiuti in violazione degli obblighi informativi verso il commissario giudiziale, pur restando validi ed efficaci verso i terzi, non possono beneficiare dello stesso trattamento. È un profilo che va documentato durante l’esecuzione, non ricostruito a posteriori.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Primo esempio: chi incassa e chi resta scoperto
Ipotesi di partenza. PRO omologato il 14 marzo 2025. Passivo complessivo 4.730.000 €, ripartito in quattro classi.
- Classe A — crediti di lavoro ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.: 128.400 €, pagamento integrale entro trenta giorni, cioè entro il 13 aprile 2025.
- Classe B — creditore ipotecario: 1.615.000 €, pagamento integrale entro centottanta giorni, cioè entro il 10 settembre 2025, con garanzia ferma fino alla liquidazione dell’immobile.
- Classe C — fornitori strategici: 920.000 €, soddisfazione al 62% (570.400 €) in quattro rate semestrali da 142.600 €, dal 14 settembre 2025 al 14 marzo 2027.
- Classe D — chirografari ordinari: 2.066.600 €, soddisfazione al 18% (371.988 €) in tre rate annuali, ultima scadenza 14 marzo 2028.
Sviluppo. L’impresa paga la classe A il 9 aprile 2025 e la classe B il 2 settembre 2025. Versa la prima rata alla classe C il 14 settembre 2025 (142.600 €). Poi il principale contratto di fornitura viene risolto dalla controparte e i flussi si azzerano: nessun ulteriore pagamento.
Esito. Alla data del 14 marzo 2028, termine dell’ultimo adempimento previsto, la classe C ha ricevuto 142.600 € su 570.400 € promessi (il 25% di quanto le spettava, pari al 15,5% del credito originario invece del 62%) e la classe D ha ricevuto zero su 371.988 €. Lo scostamento rispetto al promesso è radicale e investe il complesso degli obblighi verso la massa: siamo fuori dall’area della scarsa importanza. Il termine per il ricorso di risoluzione scade il 14 marzo 2029. Le classi A e B, nel frattempo, hanno incassato per intero e quei pagamenti, essendo indicati nel piano, sono esenti da revocatoria.
Secondo esempio: quanto si insinua dopo la risoluzione
Ipotesi di partenza. Stesso PRO, risoluzione dichiarata e liquidazione giudiziale aperta. Tre creditori, tre classi diverse.
- Creditore ipotecario della classe B, credito originario 1.615.000 €, interamente incassato il 2 settembre 2025. Nulla da insinuare; il pagamento resta fermo.
- Creditore della classe C, credito originario 143.500 €, percentuale promessa 62% (88.970 €), incassato 22.242,50 € con la prima rata. Riacquista il diritto per l’intero credito originario al netto di quanto percepito: 143.500 € − 22.242,50 € = 121.257,50 € da insinuare al passivo, con il grado originario.
- Creditore chirografario della classe D, credito originario 218.700 €, percentuale promessa 18% (39.366 €), incassato zero. Insinua l’intero credito originario: 218.700 €.
Esito. La falcidia concordata si dissolve per chi non è stato pagato, ma il recupero effettivo dipende ora dall’attivo liquidatorio, non più dal valore generato dal piano. Il creditore della classe C, che aveva accettato un sacrificio del 38% per ottenere tempi certi, si ritrova con un credito nominale più alto e una prospettiva di realizzo verosimilmente più bassa. È l’esito che le classi avevano voluto evitare approvando il piano all’unanimità.
Casi particolari: tre situazioni fuori dalla regola
Il terzo assuntore con liberazione immediata. Se nel PRO gli obblighi sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore, la disciplina della risoluzione non si applica: lo stabilisce l’articolo 119, comma 6, CCII. I creditori non possono demolire il piano, ma devono agire direttamente contro l’assuntore secondo le regole ordinarie dell’inadempimento contrattuale, con il titolo che deriva dalla sentenza di omologazione. È una differenza di percorso che va verificata leggendo la proposta, non il piano: la liberazione immediata deve risultare espressamente.
La classe che continua a essere pagata mentre le altre no. Nel PRO la distribuzione tra classi è libera, dunque è perfettamente lecito che il piano preveda il pagamento integrale e immediato di una classe e una soddisfazione dilazionata per le altre. Quando l’impresa va in sofferenza dopo aver eseguito la prima parte, il risultato è una disparità sostanziale che nessuna norma riequilibra a posteriori, salvo il caso in cui i pagamenti non fossero indicati nel piano o fossero eseguiti in frode. Qui si gioca una parte decisiva della difesa, sia per chi quei pagamenti li ha ricevuti, sia per chi li contesta.
L’inadempimento della sola componente fiscale e contributiva. Dopo il correttivo-ter, l’articolo 64-bis, comma 1-bis, consente di proporre, prima della domanda di omologazione, il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi, con attestazione di un professionista indipendente sul trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Nel PRO non è ammesso il cram down fiscale: l’adesione degli enti è necessaria. Se l’impresa non onora proprio quella componente, la classe pubblica è legittimata a chiedere la risoluzione come qualunque altro creditore, e lo scostamento su una classe che ha dato un consenso indispensabile pesa in modo particolare nella valutazione di gravità.
Il creditore ipotecario pagato entro i centottanta giorni con garanzia ancora iscritta. L’articolo 64-bis prevede che il creditore ipotecario o pignoratizio sia escluso dal voto se pagato integralmente in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione e se la garanzia reale resta ferma fino alla liquidazione del bene. Quando il piano salta dopo quel pagamento, occorre verificare se la garanzia sia stata cancellata o sia ancora iscritta, e se il bene sia stato nel frattempo liquidato. Nella liquidazione giudiziale successiva, la posizione di quel creditore e la sorte del bene vincolato dipendono da queste circostanze, non dalla classe di appartenenza formale.
La classe dei soci coinvolti nel piano. Quando il piano coinvolge i soci e li colloca in una classe autonoma titolare del diritto di voto, il loro trattamento nel PRO è libero per effetto della deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile. Se il piano non viene eseguito, l’attribuzione di valore già ricevuta dai soci diventa uno dei profili più esposti: va verificato se quelle attribuzioni fossero indicate nel piano, se siano state eseguite nei termini previsti e se siano riconducibili all’esenzione da revocatoria. È un controllo che i creditori rimasti insoddisfatti hanno interesse a sollecitare e che l’impresa ha interesse a documentare preventivamente.
Il PRO di gruppo. Quando il piano coinvolge più società del gruppo ai sensi degli articoli 284-bis e 284-286 CCII, l’inadempimento di una società non travolge automaticamente le altre: vanno verificate le interdipendenze del piano unitario e la distinta sorte delle masse. È un accertamento tecnico, che va fatto prima di proporre o subire la risoluzione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta queste situazioni combinando due abilitazioni che sul PRO si saldano: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di leggere il piano dal lato della sostenibilità industriale e finanziaria, e quella di avvocato cassazionista, che permette di impostare fin dal primo atto una difesa destinata a reggere in reclamo e in Cassazione.
Domande frequenti
L’impresa può chiedere lei stessa la risoluzione del proprio PRO? No. L’articolo 119, comma 1, CCII riserva la legittimazione ai creditori e al commissario giudiziale su istanza di uno o più creditori. L’imprenditore che non riesce più a eseguire il piano ha altre strade: attivare la procedura di modifica sostanziale dell’articolo 118-bis se le modifiche servono ad adempiere la proposta, oppure valutare l’accesso a uno strumento diverso. Attendere passivamente la risoluzione significa lasciare a terzi la scelta dei tempi e dell’iniziativa.
Se salto una rata sola, i creditori possono far cadere tutto? Non automaticamente. L’articolo 119, comma 3, esclude la risoluzione per l’inadempimento di scarsa importanza, e la valutazione si fa sul complesso degli obblighi verso la massa, non sul singolo rapporto. Un ritardo isolato, seguito dal recupero, difficilmente giustifica la risoluzione. Un andamento che rende oggettivamente impossibile raggiungere la soddisfazione promessa, invece, la giustifica anche prima della scadenza finale.
Dopo la risoluzione i creditori tornano a chiedere l’intero credito o solo la parte falcidiata? Tornano a poter pretendere il credito originario per intero, con il grado che aveva prima del piano, detratto quanto hanno effettivamente percepito in esecuzione del piano. La falcidia, in altre parole, non si consolida: era condizionata all’adempimento.
Un creditore può chiedere direttamente la liquidazione giudiziale senza passare per la risoluzione? In via ordinaria no: l’articolo 119, comma 7, CCII subordina l’apertura della liquidazione giudiziale alla previa risoluzione. L’eccezione riguarda il caso in cui lo stato di insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di accesso. Su questa eccezione la giurisprudenza di merito ha riconosciuto margini anche al creditore anteriore che non abbia chiesto tempestivamente la risoluzione, nei limiti del proprio credito falcidiato.
Le somme già incassate dalle classi pagate per prime possono essere restituite? Di regola no. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano omologato sono esenti da revocatoria ai sensi dell’articolo 166, comma 3, lettera e), CCII, a condizione che risultino indicati nel piano. La verifica di quella condizione è il primo controllo da fare, sia per difendere l’incasso sia per aggredirlo.
Il commissario giudiziale resta in carica dopo l’omologazione del PRO? Attraverso il rinvio dell’articolo 64-bis, comma 9, si applica la regola per cui, dopo l’omologazione, il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento del piano e riferisce al giudice i fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori. L’estensione concreta dei suoi poteri dipende però da quanto previsto nella sentenza di omologazione e nel piano: nel modello base del PRO l’esecuzione resta all’imprenditore, perché non vi è spossessamento.
Se l’impresa viene liquidata, i creditori possono agire anche contro gli amministratori? Sono percorsi distinti. La risoluzione del piano riguarda il rapporto con i creditori; l’eventuale responsabilità degli organi sociali per la gestione della crisi segue regole e termini propri e va valutata separatamente, sulla base della documentazione contabile, delle relazioni del commissario e della condotta tenuta durante l’esecuzione. Confondere i due piani porta a impostare male entrambi.
Caso limite: il piano è stato modificato con l’articolo 118-bis e poi comunque non adempiuto. Il termine annuale da quando decorre? Dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto, come risultante dal piano nella sua versione efficace. Se la modifica sostanziale è stata regolarmente pubblicata e non opposta, è quella versione a fissare il dies a quo. Se invece la modifica è stata dichiarata inammissibile o è stata accolta l’opposizione, torna a rilevare il piano originario. Va precisato che la procedura dell’articolo 118-bis non consente di rivisitare il contenuto economico del piano: usarla per quello espone al rigetto e fa perdere tempo prezioso rispetto al termine di decadenza.
Il quadro giurisprudenziale
I riferimenti che seguono sono quelli più utili per orientarsi su un istituto ancora poco frequentato dalle corti. Alcuni riguardano direttamente il PRO; altri riguardano la risoluzione del concordato preventivo, disciplina che al PRO si applica attraverso il rinvio dell’articolo 64-bis, comma 9.
Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2023, n. 1285. Al concordato si applicano anche i principi generali in materia di interpretazione e di risoluzione dei contratti; il creditore ha interesse e legittimazione ad agire per la risoluzione quando emerge l’impossibilità di essere soddisfatto nella misura omologata, pur non potendosi anticipare il dies a quo del termine di decadenza rispetto a quello previsto dalla legge. Rilevanza per il PRO: chiarisce che il creditore non deve attendere passivamente la scadenza finale per attivarsi, ma non guadagna tempo oltre il termine annuale.
Cass. civ., sez. I, n. 4596/2025. In tema di risoluzione per inadempimento, il mancato pagamento accompagnato dall’assenza di risorse liquide integra inadempimento grave; il creditore insoddisfatto ha interesse ad agire senza dover dimostrare un ulteriore pregiudizio; il mancato deposito delle somme contestate, ordinato a garanzia dei creditori, può costituire indice di inadempimento; dopo l’omologazione il debitore non può contestare i crediti ammessi per giustificare il mancato pagamento. Rilevanza: smonta la difesa più ricorrente dell’impresa che non paga, cioè la contestazione tardiva del credito.
Cass. civ., sez. un., 31 dicembre 2021, n. 42093. Pronuncia che contiene ampie considerazioni sulla nozione di concorsualità, richiamata dalla dottrina per collocare il PRO fra gli strumenti di regolazione della crisi. Rilevanza: fonda la lettura sistematica che consente di applicare al PRO, attraverso il rinvio del comma 9, l’impianto del concordato preventivo.
Corte d’Appello di Firenze, sez. II, 10 marzo 2025, n. 436. Il creditore anteriore che non abbia tempestivamente chiesto la risoluzione può comunque domandare l’apertura della liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, se dimostra un’insolvenza conseguente anche a debiti sorti dopo la domanda di concordato. Rilevanza: delimita l’eccezione dell’articolo 119, comma 7, e indica una via residua al creditore decaduto.
Tribunale di Milano, 21 luglio 2025. In sede di risoluzione del concordato liquidatorio, la non scarsa importanza dell’inadempimento va valutata guardando al complesso degli obblighi assunti verso la massa dei creditori e non al singolo rapporto obbligatorio; l’accertamento ha natura oggettiva. Nel caso deciso, otto esperimenti di vendita andati deserti o con esiti marginali e l’impossibilità di pagare anche in minima parte i chirografari, a fronte di una percentuale promessa del 26%, hanno integrato la perdita della causa concreta della procedura. Rilevanza: fornisce il metro pratico con cui si misura la gravità dell’inadempimento.
Tribunale di Larino, 24 gennaio 2026. Delimita il perimetro dell’articolo 118-bis CCII: lo strumento della modifica post omologazione non consente di rivisitare il contenuto del piano; quando il piano non è più in grado di assicurare quanto promesso, la via è quella dell’articolo 119. Rilevanza: è la pronuncia che segna il confine fra salvataggio e risoluzione, ed è decisiva nella scelta strategica dell’impresa in difficoltà.
Tribunale di Bologna, 16 maggio 2025. In tema di PRO, la suddivisione dei creditori in classi deve rispettare un criterio di omogeneità interna: non è ammissibile la previsione di sottoclassi caratterizzate da gradi di privilegio e percentuali di soddisfazione diverse all’interno di una medesima classe. Rilevanza: un classamento viziato indebolisce il piano anche nella fase esecutiva, perché alimenta contestazioni sulla legittimità del trattamento differenziato.
Tribunale di Monza, 5 gennaio 2024. Conferma l’obbligatorietà della suddivisione in classi nel PRO e la centralità del controllo del tribunale sui criteri di formazione, essendo necessario che il piano risulti approvato da tutte le classi composte da creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Rilevanza: ricorda che l’unanimità è un requisito strutturale, e che le classi sono il presupposto della sua misurazione.
Tribunale di Roma, 25 marzo 2025. Il tribunale, in sede di ammissione, non si limita a un controllo formale ma rileva i vizi di legittimità che rendano evidente la non omologabilità del piano; in quella prospettiva è stata dichiarata inammissibile la domanda di omologazione di un PRO di natura meramente liquidatoria, ritenendosi lo strumento tipicamente orientato alla continuità aziendale. Rilevanza: la natura del piano incide sulle regole esecutive applicabili e, indirettamente, sui rimedi in caso di inadempimento.
Tribunale di Milano, 24 ottobre 2024. Ammissibile il PRO di natura liquidatoria alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 sul comma 9 dell’articolo 64-bis, con liquidazione dell’attivo secondo le modalità richiamate dal Codice. Rilevanza: mostra che, sul punto, la giurisprudenza di merito non è allineata, e che la qualificazione del piano va argomentata caso per caso.
Tribunale di Milano, 5 giugno 2025. In sede di omologazione, un piano che rinvia la liquidazione a dopo un quinquennio e prosegue l’attività è stato qualificato come piano di continuità diretta; sono state ritenute inammissibili, nel giudizio di omologazione del PRO, le contestazioni che non attengono a profili di rito o ai presupposti di legittimità dell’articolo 64-bis, compreso l’accertamento della natura privilegiata di un credito. Rilevanza: individua la sede propria delle contestazioni sul credito, che non è l’omologazione e, a maggior ragione, non è il momento dell’inadempimento.
Tribunale di Treviso, 3 ottobre 2024. Dichiarata inammissibile la domanda di omologazione del PRO e revocate le misure protettive, il tribunale ha aperto, su ricorso dei creditori, la liquidazione giudiziale. Rilevanza: mostra la conseguenza estrema del fallimento del percorso, nella fase anteriore all’omologazione.
Tribunale di Vicenza, 17 febbraio 2023 e Tribunale di Roma, 3 luglio 2024. Fra le prime applicazioni dello strumento, con omologazione di PRO anche a contenuto liquidatorio. Rilevanza: documentano la prassi iniziale, utile per ricostruire come sono stati costruiti i piani oggi in esecuzione e, quindi, quelli che oggi vanno in sofferenza.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio assiste sia le imprese che non riescono più a eseguire un PRO omologato, sia i creditori — di qualunque classe — che devono decidere se e come reagire. Ecco gli strumenti che attiviamo concretamente.
- Ricostruiamo lo scostamento tra piano e consuntivo, confrontando le scadenze e le percentuali promesse a ciascuna classe con i pagamenti effettivamente eseguiti, e quantifichiamo l’inadempimento classe per classe.
- Verifichiamo la natura del piano (continuità diretta, indiretta, liquidatoria o mista) e le norme del concordato preventivo concretamente richiamate dall’articolo 64-bis, comma 9, perché da quella qualificazione discendono i rimedi applicabili.
- Calcoliamo il termine di decadenza annuale individuando con precisione la data dell’ultimo adempimento previsto dal piano nella sua versione efficace, e segnaliamo per iscritto la scadenza al cliente.
- Predisponiamo e depositiamo il ricorso per la risoluzione ai sensi dell’articolo 119 CCII, documentando la non scarsa importanza dell’inadempimento con riferimento al complesso degli obblighi verso la massa.
- Resistiamo alla domanda di risoluzione per conto dell’impresa, argomentando sulla scarsa importanza dello scostamento, sull’andamento prospettico dell’esecuzione e sull’assenza di frustrazione della causa concreta del piano.
- Attiviamo la procedura di modifica sostanziale ex articolo 118-bis CCII, coordinando la rinnovazione dell’attestazione del professionista indipendente, la comunicazione al commissario giudiziale e la gestione delle opposizioni dei creditori nei trenta giorni.
- Esaminiamo la posizione delle classi già soddisfatte, verificando se i pagamenti eseguiti siano indicati nel piano e quindi esenti da revocatoria ai sensi dell’articolo 166, comma 3, lettera e), CCII, e impostiamo di conseguenza la difesa o la contestazione.
- Quantifichiamo le insinuazioni al passivo nell’eventuale liquidazione giudiziale successiva, ricostruendo credito originario, grado di prelazione e importi già percepiti in esecuzione del piano.
- Interloquiamo con il commissario giudiziale sulle relazioni di sorveglianza e sulle segnalazioni al giudice, e gestiamo i flussi informativi periodici che l’impresa è tenuta a garantire.
- Impugniamo in reclamo e, dove ne ricorrono i presupposti, in Cassazione la sentenza di risoluzione o il provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale, applicando gli articoli 51, 52 e 53 CCII richiamati dall’articolo 64-bis, comma 9.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: il PRO è lo strumento riservato alle imprese commerciali non minori e nasce spesso come sbocco di una composizione negoziata, sicché valutare se un piano sia ancora adempibile o vada risolto richiede la stessa lettura economico-finanziaria che la negoziazione della crisi impone. Pesa, insieme, la qualifica di cassazionista: la risoluzione del piano si contesta in reclamo e, dove ricorrono i presupposti, in Cassazione, e l’impostazione data al primo atto condiziona l’esito dell’ultimo grado.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, affidata allo stesso difensore: non c’è passaggio di mano tra chi studia il piano e chi discute l’impugnazione. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono flussi, scostamenti e valore di liquidazione, gli avvocati traducono quei numeri in atti difensivi.
Chiusura
Quando un’impresa non riesce più a pagare un PRO omologato, le classi di creditori non si trovano tutte nella stessa posizione: chi era in scadenza nei primi mesi ha incassato e, di norma, conserva; chi era in coda perde la soddisfazione promessa e riacquista il credito originario al netto di quanto percepito. La disciplina applicabile è quella del concordato preventivo, richiamata dall’articolo 64-bis, comma 9: risoluzione su iniziativa dei creditori o del commissario, inadempimento di non scarsa importanza, termine di decadenza di un anno dall’ultimo adempimento previsto, apertura della liquidazione giudiziale solo a valle della risoluzione. Tra la sofferenza e la risoluzione resta una finestra: la modifica sostanziale del piano ai sensi dell’articolo 118-bis, che però serve ad adempiere la proposta, non a riscriverla.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’abilitazione dedicata alle imprese commerciali in crisi e ai percorsi da cui il PRO nasce, ed è avvocato cassazionista, condizione per portare la stessa linea difensiva dal tribunale che ha omologato il piano fino all’ultimo grado di giudizio. Accanto a lui, uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti che legge insieme i numeri del piano e le norme del Codice della crisi.
📩 Non aspettare che scada il termine annuale per la risoluzione o che siano i creditori a scegliere i tempi: scrivici oggi stesso per un esame del tuo PRO omologato — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
