Concordato Nella Liquidazione Giudiziale Di Società In Liquidazione Volontaria

La società era già in liquidazione volontaria, il tribunale ha aperto comunque la liquidazione giudiziale, e ora la domanda è una sola: conviene costruire una proposta di concordato per chiudere la procedura, oppure conviene lasciarla correre fino al riparto finale? È un bivio autentico, non una domanda retorica, perché entrambe le strade sono percorribili e portano a risultati diversi per il patrimonio, per i creditori e per la posizione personale di chi ha amministrato e liquidato la società. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la convenienza del concordato nella liquidazione giudiziale non si misura in astratto, ma sul rapporto concreto fra quanto il patrimonio renderebbe nel riparto e quanto la proposta mette sul tavolo.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, una qualificazione che riguarda proprio la gestione delle situazioni in cui un’impresa deve scegliere fra soluzioni negoziate e soluzioni liquidatorie, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia oltre che professionista fiduciario di un OCC: competenze che hanno al centro la costruzione di proposte di regolazione dell’insolvenza e la verifica della loro sostenibilità. A questo si aggiunge la qualità di avvocato cassazionista, decisiva quando il decreto di omologazione viene reclamato e la vicenda arriva davanti alla Corte di cassazione.

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Il quadro di partenza: cosa cambia quando la società era già in liquidazione volontaria

Prima di confrontare le strade, va messo a fuoco il contesto, perché la liquidazione volontaria che precede la liquidazione giudiziale non è un dettaglio di cronaca: incide sui presupposti della procedura, sul perimetro dell’attivo e sulle responsabilità che il curatore può far valere.

Il primo profilo riguarda l’accertamento dell’insolvenza. Quando la società è in liquidazione, il giudizio sul presupposto oggettivo non si misura più sulla capacità dell’impresa di far fronte regolarmente alle obbligazioni con la gestione corrente, perché quella gestione per definizione non c’è più: si misura sulla capacità del patrimonio di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori. È il criterio cosiddetto statico, e la Cassazione lo ha ribadito di recente precisando che la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo rileva in quanto sintomo di un realizzo inferiore rispetto ai valori contabilizzati. Il rovescio della medaglia è che un bilancio di liquidazione formalmente in attivo non mette al riparo da nulla: se le poste iscritte non sono liquidabili davvero, o lo sono a valori lontani da quelli di libro, l’insolvenza viene riconosciuta lo stesso.

Il secondo profilo riguarda gli organi. Nella società in liquidazione volontaria la rappresentanza spetta al liquidatore nominato ai sensi degli artt. 2487 e 2489 c.c.; con l’apertura della liquidazione giudiziale subentra il curatore nell’amministrazione del patrimonio, mentre la struttura societaria sopravvive per gli atti che il Codice le lascia, fra cui proprio la proposta di concordato. L’art. 265 CCII stabilisce che la proposta per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da chi ne ha la rappresentanza sociale e che, nelle società di capitali e nelle cooperative, è deliberata dagli amministratori con verbale redatto da notaio, depositato e iscritto nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 c.c.; nelle società di persone l’approvazione spetta ai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. Nella società già in liquidazione volontaria quel passaggio deliberativo e la sottoscrizione fanno capo al liquidatore, che delle funzioni gestorie e rappresentative è titolare: è un punto da impostare con attenzione formale, perché una proposta sottoscritta da chi non ha la rappresentanza, o non supportata dalla deliberazione nelle forme richieste, è esposta a un rilievo di inammissibilità prima ancora di arrivare al voto.

Il terzo profilo riguarda ciò che il curatore trova. La fase di liquidazione volontaria che ha preceduto la procedura è un periodo su cui si concentra l’attenzione: pagamenti effettuati a singoli creditori mentre il patrimonio era già insufficiente, cessioni di beni, rinunce a crediti, prelievi dei soci. L’art. 2486 c.c. impone a chi gestisce dopo il verificarsi di una causa di scioglimento di operare ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, e il terzo comma della stessa norma fornisce al giudice il criterio del differenziale dei patrimoni netti per la liquidazione del danno. Da qui nascono le azioni di responsabilità che il curatore può esercitare e le revocatorie: poste che non sono semplici capitoli del rapporto riepilogativo, ma attivo potenziale, e che nel confronto fra le opzioni pesano moltissimo, perché possono essere incluse in una proposta concordataria e cedute al proponente.

Il quinto profilo riguarda i rapporti pendenti. Una società in liquidazione volontaria arriva alla procedura con contratti non ancora esauriti: locazioni, appalti residui, mandati, polizze, finanziamenti garantiti. Con l’apertura della liquidazione giudiziale il curatore subentra nella gestione e decide, nelle forme previste dal Codice, quali rapporti sciogliere e quali proseguire; le scelte compiute in quella fase incidono sul valore del compendio che una eventuale proposta concordataria dovrà prendere in considerazione. Un immobile liberato da una locazione poco remunerativa vale diversamente da un immobile che la conserva; un contratto di appalto subentrato cambia il profilo del credito verso il committente. Chi ragiona su un concordato senza aver prima ricostruito lo stato di questi rapporti costruisce il piano su un attivo che non è più quello del bilancio di liquidazione. È anche per questo che il dialogo con il curatore, nelle forme corrette e documentate, non è un passaggio di cortesia: è il modo per sapere su che cosa si sta effettivamente lavorando.

Il sesto profilo è il traguardo. Una società non ottiene l’esdebitazione: quel beneficio riguarda le persone fisiche. Per la società, la liquidazione giudiziale può terminare con la chiusura per compiuta ripartizione finale o per insufficienza di attivo — e in quei casi il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione dell’ente — oppure con l’omologazione di un concordato, che chiude la procedura con un assetto negoziato dei rapporti. A fronte di questo, i soci illimitatamente responsabili delle società di persone restano esposti in proprio, e il concordato della società produce effetti anche nei loro confronti secondo le regole degli artt. 266 e 267 CCII. L’elemento dirimente, quindi, non è solo quanto incassano i creditori: è anche quali posizioni personali restano aperte dopo la chiusura.


Opzione 1 — La proposta di concordato presentata dalla società debitrice

In cosa consiste

È la proposta che proviene dal debitore, cioè dalla società in liquidazione giudiziale, dalle società cui essa partecipa o da società sottoposte a comune controllo. L’art. 240 CCII la ammette, ma la circonda di due sbarramenti temporali e di una condizione economica. Sul piano del tempo, la proposta non può essere presentata prima che sia decorso un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Sul piano economico, la proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.

La ragione della finestra è dichiarata nella Relazione illustrativa: il legislatore vuole spingere l’imprenditore che ha la possibilità di regolare la crisi a farlo prima, con gli strumenti negoziali o con il concordato preventivo, anziché attendere che la pendenza della liquidazione giudiziale spinga i creditori ad accontentarsi. A fronte di questo vincolo c’è però un vantaggio: l’apporto richiesto è calibrato come incremento dell’attivo, non come percentuale minima ai chirografari, e lascia quindi spazio a costruzioni molto diverse fra loro.

Quanto al contenuto, la proposta è a struttura libera: può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati fra classi, la ristrutturazione dei debiti con qualsiasi forma, l’attribuzione delle attività a un assuntore. Se la società ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta, i portatori di quei titoli vanno costituiti in classe. I creditori muniti di prelazione possono non essere soddisfatti integralmente, purché il trattamento non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione, valore che deve risultare dalla relazione giurata di un professionista indipendente.

Quando ha senso

Tre scenari concreti in cui questa strada diventa realistica.

Il primo: i soci, o un gruppo familiare, dispongono di risorse esterne al patrimonio sociale e hanno un interesse specifico a chiudere la vicenda, tipicamente perché hanno prestato garanzie personali o perché un immobile strumentale è occupato da un’altra attività del gruppo. L’apporto esterno non entra nella liquidazione giudiziale come attivo spontaneo: entra solo attraverso un concordato.

Il secondo: esiste un compratore interessato a un bene che in asta renderebbe molto meno, ma solo a condizione di acquisirlo in un contesto definito e in tempi certi. La liquidazione giudiziale può arrivare allo stesso esito per via competitiva, ma con tempi e ribassi diversi.

Il terzo: sul fronte delle azioni di responsabilità verso liquidatore e amministratori pende un contenzioso potenziale che rischia di protrarsi per anni. Qui va però segnalato subito un limite che distingue questa opzione dalla successiva: la facoltà di includere nella proposta la cessione delle azioni di pertinenza della massa è riservata dall’art. 240 CCII alla proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo, non a quella del debitore.

Come si esegue in sintesi

La proposta si deposita e viene esaminata ai sensi dell’art. 241 CCII: il giudice delegato richiede il parere del curatore e del comitato dei creditori, verifica la ritualità e, se la proposta supera il vaglio, ordina che ne sia data comunicazione ai creditori assegnando il termine per far pervenire l’eventuale dissenso. Segue la votazione secondo gli artt. 243 e 244 CCII, poi il giudizio di omologazione regolato dall’art. 245 CCII. Omologato il concordato, la liquidazione giudiziale si chiude e si apre la fase esecutiva, sorvegliata dagli organi secondo l’art. 249 CCII.

Vantaggi

Il primo vantaggio è il controllo sul perimetro: la proposta la scrive chi la presenta, che decide quali classi formare, quali beni destinare, in quanto tempo pagare. Il secondo è il tempo: un concordato omologato chiude la procedura in una frazione dei tempi di un riparto finale, e il tempo in una liquidazione non è neutro, perché erode il valore dei beni e alimenta le prededuzioni. Il terzo è la prevedibilità per i creditori, che sanno cosa riceveranno e quando, anziché attendere l’esito di aste ed eventuali cause. Il quarto, non secondario, è che l’apporto esterno dei soci può essere modulato come investimento mirato a conservare un bene o un rapporto, invece di essere disperso in garanzie personali escusse separatamente.

Rischi e svantaggi

Il primo rischio è la finestra temporale: chi arriva al compimento dell’anno senza aver preparato nulla rischia di trovare l’attivo già liquidato, perché nel frattempo il programma di liquidazione va avanti. Il secondo è la condizione del dieci per cento, che va dimostrata e non soltanto enunciata: l’apporto deve incrementare davvero il valore dell’attivo. Il terzo è il voto: il debitore non ha alcun controllo sui creditori, e un dissenso qualificato affonda la proposta. Il quarto è la risoluzione: se gli obblighi assunti non vengono adempiuti, l’art. 250 CCII consente la risoluzione del concordato, con riapertura della procedura e perdita di quanto si era costruito. Il quinto, infine, è che questa strada non neutralizza le azioni di responsabilità: il debitore non può acquisirle con la propria proposta, e dunque la posizione personale di chi ha gestito la liquidazione volontaria resta esposta salvo definizioni separate.

Il profilo ideale di questa opzione è la società con soci capaci di apportare risorse esterne, con un attivo residuo concentrato in pochi beni identificabili e con un passivo non frammentato in centinaia di posizioni, che si muove entro il primo anno della procedura anziché scoprire la finestra quando sta per chiudersi.


Opzione 2 — La proposta presentata da un creditore o da un terzo assuntore

In cosa consiste

È la stessa cornice normativa, con regole di accesso radicalmente più larghe. L’art. 240, comma 1, CCII consente ai creditori e ai terzi di proporre il concordato fin dall’apertura della liquidazione giudiziale, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a una condizione sostanziale: che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati che ne risultano, insieme alle altre notizie disponibili, consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Per una società che proveniva da una liquidazione volontaria ordinata, con scritture aggiornate e un bilancio di liquidazione depositato, questa condizione è spesso soddisfatta: è uno dei pochi vantaggi concreti che la liquidazione volontaria lascia in eredità.

La differenza di contenuto più rilevante è quella già anticipata: la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può inoltre limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta: una perimetrazione che riduce l’alea sui crediti non ancora emersi.

La figura tipica è quella dell’assuntore, cioè del terzo che si accolla le passività concordatarie e acquisisce l’attivo. Il decreto di omologazione del concordato con intervento di terzo assuntore ha effetti traslativi, e il successivo decreto di trasferimento dei beni ne costituisce attuazione: un meccanismo che la giurisprudenza di legittimità ha qualificato come fattispecie unitaria anche ai fini del trattamento fiscale dell’atto.

Quando ha senso

Primo scenario: esiste un soggetto industriale o immobiliare interessato al compendio e disposto a mettere risorse proprie perché quel compendio vale, per lui, più del prezzo d’asta. È lo scenario classico dell’assuntore.

Secondo scenario: le azioni di massa valgono qualcosa. Se dalla gestione della liquidazione volontaria emergono pagamenti preferenziali, atti dispositivi sospetti o condotte che espongono liquidatore e amministratori, la proposta può incorporare quelle azioni, con l’effetto di trasferire al proponente sia il rischio sia il beneficio del contenzioso. Per i creditori significa incassare subito un valore certo al posto di un’aspettativa incerta; per il proponente significa comprare un contenzioso che ritiene fondato.

Terzo scenario: il debitore non può proporre perché la finestra dell’anno non è ancora maturata o è già scaduta, ma una soluzione concordataria sarebbe comunque conveniente. Qui il terzo — che può essere anche un soggetto vicino alla compagine, nei limiti delle regole sul conflitto di interessi in sede di voto — è l’unica via tecnicamente aperta.

Come si esegue in sintesi

Il percorso procedimentale è quello già descritto: parere del curatore, parere del comitato dei creditori, vaglio di ritualità del giudice delegato, comunicazione ai creditori, voto, omologazione. Due specificità meritano attenzione. La prima: quando sono depositate più proposte, tutte vanno sottoposte all’approvazione dei creditori, salvo che curatore e comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più come maggiormente convenienti; e se sono sottoposte al voto più proposte, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto, con prevalenza, in caso di parità, della proposta presentata per prima. La seconda: il proponente creditore e i soggetti a lui collegati sono ammessi al voto solo se la proposta li inserisce in una classe apposita, in coerenza con l’esclusione dal voto dei creditori in conflitto di interessi.

Vantaggi

Il vantaggio più evidente è l’assenza del periodo di attesa: la proposta può arrivare subito, prima che la liquidazione dell’attivo disperda il compendio. Il secondo è la possibilità di acquisire le azioni di massa, che nessuna altra opzione consente di definire in blocco. Il terzo è che il rischio economico si sposta sul proponente: i creditori valutano una proposta con risorse esterne, non una promessa fondata sul realizzo futuro dei beni. Il quarto è che il perimetro degli impegni può essere limitato ai creditori già insinuati o in contestazione al tempo della proposta, il che rende il calcolo più solido.

Rischi e svantaggi

Il primo rischio è la condizione contabile: se le scritture della società sono lacunose, l’elenco provvisorio dei creditori non è predisponibile e la proposta anticipata non passa. Il secondo è la selezione competitiva: la presenza di più proposte può trasformare l’operazione in una gara, con costi crescenti per chi vuole aggiudicarsi il compendio. Il terzo riguarda il voto e il conflitto di interessi, che se mal gestito espone l’approvazione a contestazioni in sede di omologazione. Il quarto è il rischio di impugnazione: l’omologazione può essere contestata con opposizione da chi vi ha interesse, e il decreto può essere reclamato, con un allungamento dei tempi che l’assuntore deve mettere in conto. Il quinto, dal punto di vista della società e dei suoi ex gestori, è che una proposta altrui non è una soluzione pensata per loro: l’acquisto delle azioni di responsabilità da parte di un terzo significa cambiare controparte, non eliminarla.

Il profilo ideale di questa opzione è la procedura con contabilità attendibile, un compendio appetibile per un operatore specifico e un corredo di azioni di massa potenzialmente fondate, nella quale un terzo è disposto ad assumersi rischio e passività in cambio dell’attivo e del contenzioso.


Opzione 3 — Lasciare che la liquidazione giudiziale arrivi alla chiusura

In cosa consiste

È l’opzione che molti scartano per istinto e che invece, in una quota non piccola di casi, è la più razionale: non presentare alcuna proposta e lasciare che il curatore esegua il programma di liquidazione fino alla ripartizione finale dell’attivo. L’art. 233 CCII elenca i casi di chiusura: mancanza di domande di ammissione al passivo; pagamento integrale dei crediti ammessi, delle spese e delle prededuzioni, anche prima della ripartizione finale; compiuta ripartizione finale dell’attivo; accertata insufficienza di attivo che rende inutile la prosecuzione. Nelle ultime due ipotesi, trattandosi di società, il curatore chiede la cancellazione dal registro delle imprese, fatta salva l’ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi disciplinata dall’art. 234 CCII, che consente la chiusura per compiuta ripartizione anche con cause pendenti, mantenendo al curatore la legittimazione processuale e rinviando la cancellazione all’esito dei riparti supplementari.

Dentro questa opzione c’è una variante che merita un nome proprio: la chiusura per integrale pagamento. Se i creditori ammessi vengono soddisfatti per intero — con il realizzo, con risorse di terzi, o perché i crediti si estinguono in altro modo — e sono pagati i debiti e le spese in prededuzione, la procedura si chiude senza bisogno di alcun concordato e senza passare per il voto.

Quando ha senso

Primo scenario: l’attivo è sufficiente, o quasi. Accade proprio nelle società in liquidazione volontaria dove l’insolvenza è stata accertata per difficoltà di realizzo più che per squilibrio radicale. Se il patrimonio, liquidato con tempi adeguati, copre il passivo, un concordato che chieda apporti esterni è una spesa inutile.

Secondo scenario: le azioni di responsabilità e le revocatorie sono solide e di importo rilevante. Cedute a un assuntore valgono il prezzo che l’assuntore è disposto a pagare, cioè il valore attuale scontato del rischio; coltivate dal curatore valgono, se vinte, il loro intero. I creditori che credono in quelle azioni hanno un motivo serio per preferire la prosecuzione.

Terzo scenario: non esiste alcun soggetto disposto ad apportare risorse. Senza apporto esterno il concordato della società non è neppure ammissibile, e una proposta costruita solo sulla redistribuzione di ciò che già c’è non offre ai creditori nulla che la procedura non possa dare da sé.

Come si esegue in sintesi

Non c’è nulla da eseguire, se non partecipare correttamente: insinuarsi nei termini, seguire lo stato passivo, interloquire sul programma di liquidazione, vigilare sulle vendite. La chiusura avviene con decreto del tribunale; con essa cessano gli effetti della procedura sul patrimonio e le azioni del curatore divengono improcedibili nei limiti stabiliti dall’art. 236 CCII. La riapertura è ammessa solo nei casi e nei termini previsti dall’art. 237 CCII.

Vantaggi

Il primo vantaggio è che nessuno mette risorse nuove: chi è già in perdita non aggiunge perdita. Il secondo è che l’attivo potenziale rappresentato dalle azioni di massa resta alla massa, senza essere monetizzato a sconto. Il terzo è la semplicità: non c’è un voto da conquistare, non c’è un’omologazione da difendere, non c’è una risoluzione da temere. Il quarto è che, in presenza di cause pendenti, l’art. 234 CCII consente comunque di chiudere la procedura senza attendere la fine dei contenziosi, limitando la durata formale della liquidazione.

Rischi e svantaggi

Il primo svantaggio è il tempo, che è il costo nascosto di questa strada: anni, con prededuzioni che maturano e beni che si deprezzano. Il secondo è l’incertezza del realizzo: le vendite competitive possono chiudersi a valori molto distanti dalle stime. Il terzo riguarda la posizione personale di liquidatore, amministratori e sindaci, che resta integralmente esposta alle azioni del curatore. Il quarto è la sorte dei soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, ai quali la procedura si estende e per i quali la chiusura della liquidazione giudiziale della società produce effetti solo nelle ipotesi previste dalla legge. Il quinto, che vale per i creditori, è il rischio di incassare nulla: il chirografo, in una liquidazione di società già svuotata dalla fase volontaria, finisce spesso a zero.

Il profilo ideale di questa opzione è la procedura con attivo capiente o con azioni di massa robuste e nessun terzo disposto ad apportare risorse: qui la prosecuzione non è rassegnazione, è la scelta che massimizza il risultato della massa.


LE OPZIONI ALLA PROVA DEI CONTI

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, non casi reali: servono a mostrare come cambiano i numeri a parità di punto di partenza.

Dati comuni a tutte le simulazioni

Società a responsabilità limitata posta in liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale aperta l’11 aprile 2025, decreto di esecutività dello stato passivo del 9 ottobre 2025.

  • Passivo ammesso: 4.318.000 €, così composto: credito ipotecario di una banca 1.150.000 €; privilegi generali (dipendenti 212.000 €, enti 346.000 €) 558.000 €; chirografari 2.610.000 €.
  • Prededuzioni stimate alla chiusura ordinaria: 173.000 €.
  • Realizzo atteso dalla liquidazione: immobile 946.000 €, crediti verso clienti 183.000 € su un nominale di 612.000 €, magazzino 41.000 €. Totale atteso: 1.170.000 €.
  • Azione di responsabilità verso il liquidatore per pagamenti eseguiti in violazione della par condicio nella fase volontaria: pretesa 390.000 €, esito incerto, durata stimata 3-4 anni.

Simulazione 1 — I tre esiti a confronto

Prosecuzione fino al riparto finale. Dall’immobile, al netto di 38.000 € di spese specifiche di vendita, residuano 908.000 €, che vanno interamente al creditore ipotecario: soddisfazione del 78,9%, con 242.000 € che degradano al chirografo. Le altre poste (183.000 + 41.000 = 224.000 €) assorbono le prededuzioni per 173.000 €, lasciando 51.000 € ai privilegiati generali: 9,1%. Ai chirografari non arriva nulla. Durata stimata: 4-5 anni, salvo l’esito dell’azione di responsabilità, che se vinta per 390.000 € porterebbe i privilegiati generali al 79% circa e lascerebbe comunque i chirografari a zero.

Concordato proposto dalla società con apporto dei soci. I soci apportano 745.000 €: l’attivo passa da 1.170.000 a 1.915.000 €, con un incremento del 63,7%, ampiamente sopra la soglia del dieci per cento richiesta per l’ammissibilità della proposta del debitore. La proposta destina 118.000 € alle prededuzioni (ridotte dalla chiusura anticipata), 980.000 € al creditore ipotecario (85,2%), 558.000 € ai privilegiati generali (100%) e 182.700 € ai chirografari (7% di 2.610.000 €), per un impegno complessivo di 1.838.700 €. Durata stimata fino all’esecuzione: 18-30 mesi. Le azioni di responsabilità restano alla procedura e non sono acquisibili con questa proposta.

Concordato proposto da un terzo assuntore. L’assuntore apporta 580.000 € e acquisisce l’attivo (1.170.000 € di realizzo atteso) e, previa autorizzazione del giudice delegato, l’azione di responsabilità da 390.000 €. Destina 124.000 € alle prededuzioni, 1.058.000 € all’ipotecario (92%), 558.000 € ai privilegiati generali (100%) e 287.100 € ai chirografari (11%), per 2.027.100 € complessivi. Il margine dell’assuntore dipende interamente dall’esito dell’azione ceduta: se la causa si chiude a zero, l’operazione è in perdita per lui, non per i creditori.

Il confronto è asciutto: il chirografario passa da zero a 7% o a 11%; il creditore ipotecario da 78,9% a 85,2% o 92%; i privilegiati generali da 9,1% a 100%. In cambio, qualcuno mette 745.000 € o 580.000 € che altrimenti non entrerebbero nella procedura.

Simulazione 2 — Le finestre temporali

Sugli stessi dati: la proposta di creditori o terzi è presentabile già dal giorno successivo all’apertura, l’11 aprile 2025, purché la contabilità consenta al curatore di formare l’elenco provvisorio. La proposta della società, invece, non è ammissibile prima dell’11 aprile 2026 — un anno dalla sentenza di apertura — e non oltre il 9 ottobre 2027, cioè due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo. Significa che la società dispone di una finestra di diciotto mesi, mentre un terzo ha a disposizione l’intera durata utile della procedura. Chi arriva all’11 aprile 2026 senza aver predisposto né l’apporto né la relazione giurata del professionista indipendente, si trova con una finestra già consumata per un quarto. Va aggiunto che i termini processuali restano sospesi dal 1° al 31 agosto, dato da considerare quando si calcolano scadenze per opposizioni e reclami.

Simulazione 3 — Dove si vince e si perde il voto

Ipotizzando che la proposta preveda il pagamento integrale dei privilegiati generali, questi ultimi non votano, salvo rinuncia alla prelazione. I crediti ammessi al voto sono dunque i chirografari per 2.610.000 € più la parte degradata del credito ipotecario, 242.000 €: totale 2.852.000 €. Poiché nel concordato nella liquidazione giudiziale vige la regola del silenzio-assenso, approvano la proposta tutti i creditori che non fanno pervenire il dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato, compreso fra venti e trenta giorni. Se pervengono dissensi per 1.146.000 € — il 40,2% — la proposta è approvata. Se invece i dissensi arrivano a 1.427.001 €, cioè appena oltre la metà, la proposta cade. In una procedura con cinquanta creditori chirografari, questo significa che l’esito dipende da cinque o sei posizioni rilevanti, non dalla platea: è su quelle che si gioca il lavoro preparatorio.


IL CONFRONTO IN TABELLA

La tabella mette a confronto le tre opzioni sulle variabili che nella pratica determinano la scelta. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge: il contributo unificato dovuto per i ricorsi e le spese di prededuzione della procedura, che in una chiusura anticipata maturano per un periodo più breve.

VariabileOpzione 1 — Concordato del debitoreOpzione 2 — Concordato di creditore o terzoOpzione 3 — Prosecuzione fino alla chiusura
Quando si può attivareNon prima di 1 anno dall’apertura, non oltre 2 anni dall’esecutività dello stato passivoSubito dopo l’apertura, anche prima dell’esecutività dello stato passivo, se la contabilità consente l’elenco provvisorioSempre: è l’esito naturale della procedura
Tempi stimati18-30 mesi dalla proposta all’esecuzione12-30 mesi, a seconda delle opposizioni4-6 anni, più l’eventuale coda dei giudizi pendenti
ComplessitàAlta: apporto, relazione giurata, delibera notarile, voto, omologaAlta: due diligence sull’attivo e sulle azioni, gestione del conflitto di interessi nel votoBassa per il debitore, elevata per il curatore
Risorse esterne richiesteSì, apporto che incrementi l’attivo di almeno il 10%Sì, a carico del proponenteNo
Azioni di massa (responsabilità, revocatorie)Non cedibili con la proposta del debitore: restano alla proceduraCedibili al proponente, previa autorizzazione del giudice delegatoRestano alla procedura e sono coltivate dal curatore
Rischi in caso di esito negativoProposta respinta o non approvata: la liquidazione prosegue, risorse spese a vuotoProposta superata da altra proposta o non omologata: costi di istruttoria a carico del proponenteRealizzo inferiore alle stime, chirografo a zero, tempi lunghi
Effetti sulla proceduraOmologazione: chiusura della liquidazione giudiziale e apertura della fase esecutivaIdentici, con trasferimento dei beni e delle azioni cedute all’assuntoreChiusura per riparto finale o insufficienza di attivo, con cancellazione della società
ReversibilitàLimitata: inadempimento agli obblighi concordatari espone a risoluzione e riaperturaLimitata: stessa disciplina di risoluzione e annullamentoNessun passo indietro: compiuto il riparto, la procedura non si riapre
Costi di giustiziaContributo unificato per il ricorso di omologazione e per gli eventuali reclami; prededuzioni per periodo ridottoIdentici, a carico del proponentePrededuzioni maturate per l’intera durata, più lunga
Esito per la posizione personale dei gestoriInvariato: le azioni restano al curatoreCambia controparte: l’azione passa all’assuntoreEsposizione piena alle azioni del curatore

I criteri per scegliere

Nessuna delle tre strade è di per sé migliore. Ciò che le rende convenienti o sbagliate è la combinazione di alcuni elementi che, nella pratica, si ripresentano quasi sempre uguali. Vale la pena ragionarli in forma condizionale, perché è così che la scelta si costruisce davvero.

Primo criterio: la distanza fra valore di realizzo e passivo ammesso. Se la forbice è stretta — l’attivo copre il passivo per tre quarti o più — una proposta concordataria ha bisogno di un apporto contenuto per risultare conveniente, e il voto diventa una partita giocabile. Se invece la forbice è larga, con un attivo che copre un quinto del passivo, qualunque proposta richiede risorse esterne significative, e la domanda si sposta: chi ha interesse a metterle, e perché? Se la risposta non c’è, l’Opzione 3 non è un ripiego, è la realtà.

Secondo criterio: la qualità delle azioni di massa. Qui si decide buona parte del confronto fra la seconda e la terza opzione. Se nella fase di liquidazione volontaria sono stati eseguiti pagamenti selettivi, se risultano atti dispositivi in prossimità dell’insolvenza, se il bilancio di liquidazione non regge a un esame critico, il valore potenziale di quelle azioni è alto e due letture opposte diventano entrambe difendibili: cederle subito a un assuntore, monetizzando a sconto un contenzioso incerto, oppure coltivarle, accettando anni di causa in cambio del valore pieno. Se invece la gestione liquidatoria è stata corretta e documentata, quel capitolo vale poco e smette di pesare sulla scelta.

Terzo criterio: la concentrazione del passivo. Un passivo in cui cinque posizioni rappresentano il settanta per cento dei crediti ammessi al voto è un passivo negoziabile: si può verificare in anticipo, con interlocuzioni documentate, dove si collocherà il dissenso. Un passivo frammentato in duecento posizioni minori, invece, rende il silenzio-assenso un alleato prezioso ma imprevedibile, e sconsiglia proposte costruite su margini risicati.

Quarto criterio: la disponibilità reale e dimostrabile delle risorse. L’apporto non si enuncia, si prova. Per la proposta del debitore il Codice richiede che le risorse incrementino l’attivo di almeno il dieci per cento, e la soddisfazione dei creditori privilegiati va rapportata al valore di liquidazione dei beni gravati, come attestato nella relazione giurata di un professionista indipendente. Una proposta che si appoggia su disponibilità future, su crediti da incassare o su promesse di finanziamento non ancora deliberate parte con una debolezza strutturale che emerge nel parere del curatore, prima ancora che nel voto.

Quinto criterio: la posizione personale di chi ha gestito. Liquidatore, amministratori e sindaci guardano la vicenda da un angolo diverso da quello della società. La chiusura per riparto finale non chiude le azioni di responsabilità; la cessione delle azioni all’assuntore le trasferisce senza estinguerle; una definizione transattiva di quelle posizioni, dove praticabile, richiede l’autorizzazione degli organi della procedura. Confondere il destino della società con il proprio è l’errore che porta a scegliere la strada sbagliata per la ragione giusta.

A questi criteri se ne aggiunge uno di metodo: la scelta va fatta con chi potrà difenderla fino in fondo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: l’impostazione della proposta e la sua difesa nei successivi gradi di giudizio restano nelle stesse mani, senza passaggi di consegne quando la vicenda si fa tecnica.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte. Finché il giudice delegato non ordina la comunicazione ai creditori della proposta selezionata, lo spazio per presentare una nuova proposta o per modificarne una esistente rimane aperto. Dopo, lo spazio si chiude: la fase del voto non è il luogo dove si rinegozia. E il tempo materialmente disponibile è condizionato dal programma di liquidazione, che nel frattempo procede: se l’immobile è stato venduto, la proposta che ruotava attorno a quell’immobile non ha più oggetto.

E se scelgo l’opzione sbagliata? Dipende dal momento in cui ci si accorge dell’errore. Una proposta che non supera il vaglio di ritualità o che non raccoglie le maggioranze non pregiudica la procedura: la liquidazione giudiziale prosegue, e ciò che si è perso sono le risorse impiegate nell’istruttoria. Il danno serio arriva dopo l’omologazione, quando gli obblighi concordatari non vengono adempiuti: in quel caso il concordato può essere risolto e la procedura riaperta, con una situazione peggiore di quella di partenza, perché nel frattempo si è consumato tempo e si sono assunti impegni.

Il curatore può opporsi alla mia proposta? Il curatore esprime un parere, che è passaggio obbligato dell’esame della proposta, e insieme al comitato dei creditori ha un ruolo di selezione quando le proposte sono più d’una. Un parere negativo non è un veto in assoluto, ma è un ostacolo sostanziale: nessuna proposta attraversa il voto e l’omologazione con il curatore e il comitato schierati contro, salvo che se ne sappiano smontare le ragioni con dati, e non con argomenti.

Se la società è già cancellata dal registro delle imprese, questo discorso vale ancora? La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cancellazione, quando l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo. Aperta la procedura, la disciplina del concordato si applica integralmente. Resta però il problema pratico di individuare chi, per l’ente estinto, possa sottoscrivere una proposta con la rappresentanza sociale: è una delle ragioni per cui, in questi casi, la proposta di un terzo è spesso l’unica via tecnicamente percorribile.

I soci sono obbligati ad apportare risorse? No. L’apporto è volontario, e la sua assenza non espone di per sé a conseguenze: i soci di società di capitali rispondono nei limiti dei conferimenti. Diverso è il discorso per chi ha prestato garanzie personali, per i soci illimitatamente responsabili delle società di persone e per chi ha ricevuto somme nella fase di liquidazione volontaria: in quei casi l’apporto non è un atto di generosità, ma una scelta economica che va confrontata con l’esposizione che comunque resta.

Che cosa succede se nel frattempo il curatore vende i beni? La presentazione di una proposta non blocca da sola la liquidazione dell’attivo: l’attività liquidatoria prosegue secondo il programma approvato, salve le determinazioni che gli organi della procedura possono assumere quando una proposta concordataria è all’esame. È un dato che va integrato nel ragionamento fin dall’inizio, perché una proposta costruita su un bene che viene aggiudicato nelle settimane successive al deposito perde il proprio oggetto e, con esso, la convenienza che la giustificava.

Il concordato cancella i debiti che restano insoddisfatti? Per la società sì, nel senso che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, e i crediti restano esigibili solo nei limiti e nei modi stabiliti dalla proposta. Non produce però alcun effetto liberatorio automatico su chi ha garantito il debito: fideiussori, coobbligati e datori di ipoteca restano esposti salvo che la proposta e gli accordi conclusi con i creditori dispongano diversamente. È un punto che va verificato prima di valutare la convenienza, non dopo l’omologazione.

Quanto conta davvero il silenzio dei creditori? Molto. Nel concordato nella liquidazione giudiziale vale la regola del silenzio-assenso: chi non fa pervenire il dissenso nel termine assegnato è computato fra i favorevoli. È un vantaggio reale per il proponente, ma non va scambiato per un automatismo: i creditori professionali — banche, enti, gestori di crediti deteriorati — votano quasi sempre, e sono loro a determinare l’esito.


LE PRONUNCE CHE ORIENTANO LA SCELTA

I riferimenti che seguono sono raggruppati per il profilo che illuminano. I principi sono riformulati in sintesi.

Sul presupposto e sul contesto della società già in liquidazione volontaria

Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2026, n. 6666. Per aprire la liquidazione giudiziale nei confronti di una società in liquidazione, l’accertamento dell’insolvenza va diretto unicamente a verificare se il patrimonio sociale consenta di soddisfare integralmente i creditori; la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo rileva come sintomo di un realizzo inferiore a quello contabilizzato. La Corte aggiunge che lo scioglimento può essere validamente deliberato anche mentre pende il procedimento di apertura. Rilevanza: definisce il metro con cui è stata misurata l’insolvenza della società e, di riflesso, il metro con cui si valuterà la convenienza di qualunque proposta concordataria.

Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2025, n. 31086. Nell’accertamento dell’insolvenza di una società in liquidazione, anche le immobilizzazioni materiali e immateriali vanno considerate prive di valore quando non sono suscettibili di alcuna valutazione positiva perché la loro liquidazione è preclusa; la pronuncia ribadisce inoltre la natura camerale del procedimento di reclamo contro l’apertura. Rilevanza: avverte che le poste iscritte a bilancio non diventano attivo concordatario per il solo fatto di esistere contabilmente.

Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903. La decisione individua il presupposto necessario per l’accesso della società alla liquidazione giudiziale su iniziativa dell’organo amministrativo e indica quali fatti e documenti possano assumere rilievo in sede di reclamo. Rilevanza: interessa chi, dalla liquidazione volontaria, valuta se chiedere direttamente l’apertura della procedura anziché subirla.

Cass. civ., sez. I, n. 5254/2023. In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore, il criterio del differenziale dei patrimoni netti introdotto nel terzo comma dell’art. 2486 c.c. si applica anche ai giudizi pendenti, ogni volta che non emergano elementi che giustifichino un criterio diverso. Rilevanza: è il parametro con cui si stima il valore delle azioni di massa, cioè una delle poste decisive nel confronto fra le opzioni.

Su voto e approvazione

Cass., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17186. Le Sezioni Unite hanno affermato l’esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze dei creditori portatori di un conflitto di interessi, principio oggi recepito nell’art. 243 CCII. Rilevanza: chi costruisce una proposta attraverso soggetti vicini alla compagine deve mettere in conto che quei crediti, fuori dalle condizioni di legge, non contano.

Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Le società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo previsto dall’art. 106 TUB, cessionarie di crediti dopo la dichiarazione di apertura della procedura, sono escluse dal voto. Rilevanza: in passivi popolati da crediti deteriorati ceduti a veicoli, il perimetro dei crediti ammessi al voto può risultare molto diverso da quello apparente, e con esso il calcolo delle maggioranze.

Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2024, n. 6435. In presenza di più proposte, la dichiarazione di inammissibilità della proposta che era stata omologata comporta la rimessione al tribunale delle altre proposte per il rinnovo delle operazioni di voto. Rilevanza: segnala che in una procedura con più proponenti la partita non si chiude con il primo esito, e che una proposta alternativa ben costruita conserva valore anche dopo.

Su omologazione e impugnazioni

Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore il cui voto dissenziente, determinante, sia stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze ha interesse ad agire e può far valere l’irregolarità dell’approvazione con l’opposizione all’omologazione. Rilevanza: conferma che gli errori nel computo del voto non si sanano con l’omologa e restano una via d’attacco per chi è rimasto fuori.

Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19810. La volontà di opporsi all’omologazione può essere manifestata anche in forme diverse dalle memorie tipiche, in assenza di un indice normativo univoco di segno contrario, con riflessi sulla legittimazione a proporre reclamo contro il decreto. Rilevanza: amplia, per chi contesta, lo spazio di difesa, e impone al proponente di non dare per acquisito il silenzio formale della controparte.

Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331. È possibile il patto, concluso fra il proponente il concordato e il creditore ipotecario, che preveda il degrado al chirografo di una parte del credito assistito da ipoteca, in deroga alla disciplina ordinaria. Rilevanza: apre uno spazio negoziale concreto proprio sul creditore che, nelle procedure di società immobiliari o con immobili strumentali, determina l’esito del piano.

Corte d’appello di Firenze, 18 aprile 2024. La Corte ha ritenuto applicabile al concordato fallimentare il meccanismo di omologazione nonostante il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali. Rilevanza: nelle procedure dove gli enti pubblici detengono una quota determinante del passivo, l’esito non dipende integralmente dalla loro adesione, purché la proposta risulti conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione.

Su esecuzione, chiusura e risoluzione

Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337. L’omologazione definitiva del concordato e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva. Rilevanza: fissa il momento in cui la liquidazione giudiziale cessa e il concordato comincia a vivere della propria disciplina, con il regime di sorveglianza previsto dal Codice.

Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2025, n. 5882. Il decreto di omologazione del concordato con intervento del terzo assuntore e il successivo decreto di trasferimento dei beni costituiscono una fattispecie unitaria, con conseguenze sul regime dell’imposta di registro applicabile al trasferimento. Rilevanza: incide sulla convenienza economica dell’operazione di assunzione, che va calcolata tenendo conto del trattamento fiscale dell’atto.

Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054. La procedura chiusa a seguito di omologazione del concordato può essere riaperta solo se quel concordato è stato prima risolto o annullato. Rilevanza: chiarisce che la chiusura per concordato non è una porta girevole, e che il rischio di riapertura è governato da presupposti precisi.

Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2025, n. 8365. La pronuncia affronta la chiusura della procedura intervenuta in corso di giudizio di cassazione e la conseguente legittimazione processuale del curatore. Rilevanza: riguarda la coda processuale della procedura, che non si esaurisce automaticamente con il decreto di chiusura.


COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO

Di fronte a un bivio come questo, l’assistenza utile non è un parere generico sulla convenienza del concordato: è una serie di verifiche e di atti concreti. Ecco cosa facciamo.

  1. Ricostruiamo il valore di realizzo effettivo dell’attivo confrontando le stime del programma di liquidazione con i risultati delle vendite già esperite e con i prezzi di mercato della categoria di beni, per quantificare lo scenario di prosecuzione.
  2. Verifichiamo i presupposti di ammissibilità della proposta del debitore: calcolo dell’incremento dell’attivo rispetto alla soglia del dieci per cento, decorrenza dell’anno dall’apertura, scadenza del biennio dall’esecutività dello stato passivo.
  3. Coordiniamo la relazione giurata del professionista indipendente sul valore di liquidazione dei beni gravati da prelazione, che è il documento su cui si regge il trattamento dei creditori privilegiati.
  4. Predisponiamo la delibera e la sottoscrizione nelle forme dell’art. 265 CCII, con verbale notarile e iscrizione nel registro delle imprese, verificando che la rappresentanza sociale sia in capo a chi firma.
  5. Costruiamo la suddivisione in classi sulla base della posizione giuridica e degli interessi economici omogenei, e la mettiamo alla prova dei criteri che il giudice delegato applica in sede di ritualità.
  6. Mappiamo i crediti ammessi al voto, verificando le cessioni intervenute dopo l’apertura, le posizioni in conflitto di interessi e le prelazioni, per calcolare le maggioranze reali e non quelle nominali.
  7. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso concreto, confrontando la proposta con lo scenario liquidatorio e documentando il raffronto, perché è su quel raffronto che si decidono le opposizioni di convenienza.
  8. Analizziamo le azioni di pertinenza della massa — responsabilità del liquidatore e degli amministratori, revocatorie — per stimarne il valore e stabilire se includerle in una proposta di terzo o lasciarle alla procedura.
  9. Assistiamo nel giudizio di omologazione, redigendo il ricorso, resistendo alle opposizioni e curando la fase esecutiva sotto la sorveglianza degli organi.
  10. Proponiamo o resistiamo al reclamo contro il decreto di omologazione e proseguiamo, se necessario, con il ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia dove la scelta compiuta oggi va difesa domani, la qualità di cassazionista è la leva che conta di più: il decreto di omologazione può essere reclamato e la vicenda può arrivare in Corte di cassazione, e in quel passaggio il difensore che ha costruito la proposta è lo stesso che la difende, senza che la linea cambi mani fra un grado e l’altro. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado non è un dettaglio organizzativo: è ciò che evita che un’impostazione corretta si perda per un cambio di impostazione a metà percorso.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: la quantificazione dell’attivo, il trattamento dei privilegi, la stima delle azioni di responsabilità e la verifica dei conteggi richiedono competenze contabili accanto a quelle legali, e tenerle separate significa costruire proposte che non reggono al parere del curatore.


In conclusione

Il confronto fra il concordato nella liquidazione giudiziale e la prosecuzione fino alla chiusura non si risolve con una preferenza di principio. La scelta dipende da quanto rende davvero il patrimonio, da chi è disposto a mettere risorse esterne, da quanto valgono le azioni verso chi ha gestito la liquidazione volontaria e da dove si concentra il passivo: sbagliarla costa tempo, risorse e, per alcuni, una esposizione personale che sarebbe stato possibile definire diversamente.

Lo Studio Monardo opera su questa materia con competenze che vi corrispondono in modo diretto: la qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente la valutazione comparativa fra soluzioni negoziate e liquidatorie dell’insolvenza d’impresa; le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC hanno al centro la costruzione e l’attestazione di proposte destinate al voto dei creditori; la qualità di avvocato cassazionista assicura la difesa della scelta fino all’ultimo grado, quando il decreto di omologazione viene impugnato; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di gestire il trattamento del creditore ipotecario e delle posizioni erariali, che in queste procedure determinano l’esito del piano.

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