Concordato Nella Liquidazione Giudiziale Di Snc E Sas: Effetti Sui Soci

Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Se sei socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita semplice, e la liquidazione giudiziale è stata aperta nei confronti della società — e quindi, quasi certamente, anche nei tuoi confronti — hai davanti a te una sequenza di mosse che va fatta nell’ordine giusto e dentro finestre temporali che non si riaprono. Il concordato nella liquidazione giudiziale è oggi l’unico strumento che può chiudere contemporaneamente la procedura della società e la tua procedura personale, ma produce questo effetto solo se la proposta è costruita in un certo modo: basta una clausola per lasciarti dentro, e basta una dimenticanza per farti uscire dalla procedura sociale e ritrovarti aggredito dai tuoi creditori personali il giorno dopo.

Le pagine che seguono ti dicono, mossa per mossa, cosa verificare, quando agire, quale norma ti copre e cosa fare quando qualcosa va storto.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. La materia di questo titolo sta nel punto in cui si incrociano tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è il titolo abilitante per la gestione tecnica delle crisi delle imprese e per la costruzione di proposte sostenibili ai creditori; quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, decisiva quando il socio, una volta chiusa la procedura della società, resta esposto ai propri creditori particolari; e quella di avvocato cassazionista, perché il concordato nella liquidazione giudiziale si gioca davanti al giudice delegato e al tribunale, ma si decide spesso in sede di reclamo e di legittimità. Un piano che riguarda insieme la società e il patrimonio personale del socio richiede che queste tre prospettive siano tenute insieme fin dal primo giorno, non chiamate una alla volta quando il danno è fatto.

📩 Se la liquidazione giudiziale della tua snc o della tua sas è già aperta, non studiare questo piano da solo: scrivici oggi stesso e mettiamo subito in fila le mosse che nel tuo caso sono ancora aperte — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio li trovi in fondo a questa guida.


La diagnosi della tua situazione: quattro domande prima di muoverti

Non esiste una mossa numero uno uguale per tutti. Il punto di partenza dipende da dove ti trovi adesso. Rispondi a queste quattro domande con i documenti davanti, non a memoria.

Prima domanda: la liquidazione giudiziale è stata aperta solo contro la società o anche contro di te? Prendi la sentenza di apertura e leggi il dispositivo. L’art. 256 del Codice della crisi stabilisce che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale nei confronti di una società in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni produce l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, anche se non sono persone fisiche. Se il tuo nome compare nel dispositivo, hai una procedura personale aperta, con il tuo stato passivo e il tuo patrimonio spossessato. Se non compare, o la questione della tua qualità di socio non è stata ancora affrontata, non respirare: l’estensione può arrivare dopo, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio già in procedura o del pubblico ministero.

Seconda domanda: quando hai smesso di essere socio illimitatamente responsabile, e quando lo hanno saputo i terzi? Qui non conta la data dell’atto, conta la data dell’iscrizione nel registro delle imprese. Il secondo comma dell’art. 256 impedisce di aprire la liquidazione giudiziale nei confronti del socio una volta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, ma solo se sono state osservate le formalità per rendere noti questi fatti ai terzi; e aggiunge che l’apertura resta possibile solo se l’insolvenza della società riguarda, in tutto o in parte, debiti esistenti alla data di quella cessazione. Due condizioni, non una.

Terza domanda: a che punto è la procedura? Lo stato passivo è già stato dichiarato esecutivo? Quanti mesi sono passati dalla sentenza di apertura? Il curatore ha già depositato il programma di liquidazione? Queste informazioni non sono dettagli burocratici: determinano chi può proporre il concordato e quando. L’art. 240 del Codice consente ai creditori e ai terzi di proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché la contabilità della società consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Per il debitore e per le società collegate, invece, la finestra è diversa e più stretta.

Quarta domanda: quanto pesano i tuoi debiti personali rispetto a quelli sociali? Fai due colonne. Nella prima i debiti della società: fornitori, banche, canoni di leasing, debiti verso dipendenti. Nella seconda i tuoi debiti personali, quelli che hai contratto a titolo individuale e che non hanno nulla a che vedere con l’attività sociale. Questa distinzione è il cuore di tutto il piano, perché l’art. 257 del Codice stabilisce che il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l’intero anche nella liquidazione giudiziale dei singoli soci, mentre i creditori particolari partecipano soltanto alla procedura del socio loro debitore. Due masse diverse, due destini diversi.

Tabella di orientamento: da quale mossa parti

Se la tua situazione è…Parti dalla mossa
La sentenza ha aperto la liquidazione giudiziale anche nei tuoi confronti e sei nei trenta giorni dall’iscrizioneMossa 1
Sei uscito dalla società o hai perso la responsabilità illimitata e temi l’estensioneMossa 1
L’estensione è ormai definitiva e vuoi capire quanto rischi davveroMossa 2
Hai (tu o un terzo) risorse da mettere sul tavolo per chiudere la proceduraMossa 3
Esiste già una proposta di concordato depositata da un terzo o da un creditoreMossa 5
Il concordato della società è stato approvato e stai per arrivare all’omologazioneMossa 6
Il concordato è omologato e devi capire cosa succede adesso al tuo patrimonioMossa 7
Nessuna proposta è realistica e devi pensare all’uscita dai debiti residuiMossa 8

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Un piano eseguito partendo dalla mossa sbagliata produce costi e tempo buttati, e in qualche caso chiude porte che erano ancora aperte.


Mossa 1 — Verifica la tua posizione di socio e, se serve, impugna l’estensione

Obiettivo della mossa: accertare se sei davvero assoggettabile alla liquidazione giudiziale in estensione e, se non lo sei, farlo dichiarare prima che il tuo patrimonio venga appreso dal curatore. Tutto il resto del piano presuppone di sapere con certezza se sei dentro o fuori.

Quando va fatta. Subito, e comunque entro il termine per il reclamo. Il reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale si propone alla corte d’appello nel termine di trenta giorni, che decorre per il debitore dalla notificazione della sentenza e per gli altri interessati dall’iscrizione nel registro delle imprese. Se il termine cade nel periodo di sospensione feriale, ricorda che la sospensione dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto e non un giorno di più; tieni però presente che le controversie in materia di apertura e revoca delle procedure concorsuali sono tradizionalmente sottratte alla sospensione feriale, quindi non contare su agosto senza aver fatto verificare la questione al tuo difensore. In concreto: se la sentenza è stata iscritta il 9 luglio, considera il 9 agosto come scadenza prudenziale e muoviti prima.

Come si esegue. Procurati, nell’ordine: visura storica della società con tutte le iscrizioni relative alla tua posizione; atto di cessione della quota, di recesso o di esclusione, con la data di iscrizione nel registro delle imprese; il verbale di eventuale trasformazione; i bilanci o le scritture da cui risulti la data di formazione dei debiti che hanno portato all’insolvenza; la sentenza di apertura e la prova della sua iscrizione. Poi fai due calcoli: quanti giorni sono passati tra l’iscrizione della cessazione della tua responsabilità illimitata e la sentenza di apertura, e quale parte del passivo riguarda obbligazioni sorte quando eri ancora socio illimitatamente responsabile. Se il tribunale non ti ha convocato prima di disporre l’estensione, segnalalo immediatamente al difensore: la convocazione dei soci illimitatamente responsabili è un passaggio previsto dalla legge e la sua omissione è un vizio che si fa valere in sede di reclamo.

La base giuridica. Art. 256 del Codice della crisi per i presupposti dell’estensione e per il termine annuale; art. 257 per la nomina di un solo giudice delegato e di un solo curatore, pur restando distinte le procedure; art. 51 per il reclamo contro la sentenza. Per le procedure aperte quando era ancora in vigore la legge fallimentare restano applicabili gli artt. 147 e seguenti del R.D. 267/1942: non è un dettaglio accademico, perché la Cassazione ha chiarito che se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la vecchia disciplina, anche la domanda di estensione ai soci proposta dopo l’entrata in vigore del Codice resta regolata dalla legge fallimentare.

Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è questo: sei uscito dalla società anni fa con un accordo scritto, ma nessuno ha mai iscritto nulla nel registro delle imprese, oppure l’iscrizione è avvenuta mesi dopo. In quel caso il termine annuale non è mai iniziato a decorrere dalla data dell’accordo. Un secondo imprevisto, frequente nelle sas, riguarda l’accomandante che ha agito come se fosse accomandatario: ha trattato con le banche, ha firmato ordini, compare nella ragione sociale. La giurisprudenza di legittimità valorizza l’esteriorizzazione del rapporto sociale nei confronti dei terzi, e l’inserimento del nome dell’accomandante nella ragione sociale produce responsabilità illimitata per la confusione oggettiva che genera. Terzo imprevisto: la società non è mai stata iscritta. Se la sas è irregolare, la limitazione di responsabilità pattuita internamente non è opponibile ai terzi.

Check di completamento. Prima di passare alla mossa 2 devi avere: (1) una risposta documentata alla domanda “sono socio illimitatamente responsabile ai fini della procedura, sì o no”; (2) la data certa, da visura, della cessazione eventuale della responsabilità illimitata; (3) la decisione, presa con il legale, se presentare reclamo o accettare l’estensione e giocare la partita all’interno della procedura.


Mossa 2 — Separa le due masse: debiti sociali e debiti personali

Obiettivo della mossa: sapere con precisione quale parte del tuo patrimonio è esposta ai creditori della società e quale ai tuoi creditori personali, perché il concordato della società agisce solo sulla prima. Chi salta questo passaggio costruisce proposte che non risolvono il suo problema.

Quando va fatta. Nelle settimane immediatamente successive all’apertura, e comunque prima della verifica dello stato passivo. Le domande di ammissione al passivo si depositano almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica fissata nella sentenza di apertura; le domande tardive hanno un trattamento diverso e un rischio di postergazione nei riparti. Se vuoi sapere quanto ti costa davvero la procedura, devi avere sotto gli occhi un passivo ragionevolmente definito.

Come si esegue. Costruisci un prospetto a due colonne. Nella colonna dei debiti sociali inserisci ogni posizione per cui risponde la società, con l’indicazione del rango: prelazioni e privilegi, ipoteche, pegni, chirografo. Nella colonna dei debiti personali inserisci i debiti che hai assunto a titolo individuale: il mutuo sulla casa, i finanziamenti personali, i debiti verso fornitori di altre tue attività, eventuali condanne civili. Attenzione alla zona grigia: le fideiussioni che hai prestato a favore della società non sono debiti sociali, sono debiti tuoi personali, e seguono una regola propria. Poi fai l’inventario del tuo patrimonio: immobili, con l’indicazione di quote e di eventuali vincoli; conti correnti; quote di altre società; crediti verso terzi; beni in comunione con il coniuge; eventuale fondo patrimoniale con la data di costituzione.

La base giuridica. L’art. 257 del Codice regola la convivenza fra le procedure: un solo giudice delegato e un solo curatore, ma procedure distinte e masse distinte; il credito dichiarato dai creditori sociali nella procedura della società si intende dichiarato per l’intero anche nelle procedure dei soci; i creditori particolari partecipano soltanto alla procedura del socio loro debitore. L’art. 248, che detta gli effetti del concordato nella liquidazione giudiziale, aggiunge un tassello che molti scoprono troppo tardi: i creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Se hai firmato una fideiussione personale per un debito della società, quella fideiussione sopravvive al concordato della società.

Se qualcosa va storto. L’errore tipico è trattare il patrimonio personale come se fosse già perso e smettere di difenderlo. Non è così: ci sono poste che non entrano nella procedura, ci sono beni che il curatore può decidere di non acquisire perché antieconomici, ci sono crediti personali che possono essere contestati nel merito. L’errore speculare è altrettanto costoso: credere che il concordato della società cancelli ogni debito. Non cancella quelli personali, e non cancella le garanzie che hai prestato.

Check di completamento. Devi avere: (1) il prospetto delle due masse, con importi e rango; (2) l’elenco delle garanzie personali prestate a favore della società, con l’indicazione del beneficiario; (3) l’inventario del tuo patrimonio personale aggiornato, con le quote e i vincoli.

Le quattro categorie di creditori che devi saper riconoscere

La separazione fra le masse diventa operativa solo quando sai collocare ogni singola posizione in una delle quattro categorie che seguono, perché ciascuna si comporta in modo diverso davanti al concordato.

Creditori sociali prelatizi. Sono i creditori della società assistiti da privilegio, pegno o ipoteca: dipendenti per le retribuzioni e il trattamento di fine rapporto, professionisti, banche con garanzia reale sui beni sociali, leasing con riserva di proprietà. Nella costruzione della proposta sono il blocco più rigido, perché il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione, e perché il loro consenso, quando sono soddisfatti integralmente, segue regole proprie. Sul piano pratico, la quota di passivo privilegiato determina quasi da sola la soglia minima di risorse che una proposta deve mettere sul tavolo per essere anche solo pensabile.

Creditori sociali chirografari. Sono i fornitori ordinari, le banche senza garanzia, i creditori per risarcimenti. È la massa su cui si misura la percentuale concordataria ed è la massa che decide con il voto. Nelle società di persone questa categoria ha una particolarità che va tenuta presente in ogni calcolo: per i debiti sociali risponde anche il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, e quindi il creditore chirografario sociale, prima di valutare la proposta, guarda anche a quanto potrebbe ricavare aggredendo i soci. Una proposta che non tenga conto di questa prospettiva viene percepita come peggiorativa e viene votata contro.

Creditori particolari del socio. Sono i tuoi creditori personali: il mutuo sulla prima casa, il finanziamento per l’auto, i debiti di un’altra attività che hai svolto come persona fisica, le obbligazioni derivanti da vicende familiari o risarcitorie. Partecipano soltanto alla procedura aperta nei tuoi confronti, non a quella della società, e non votano sul concordato della società. Per loro il concordato sociale è un fatto altrui, che però produce una conseguenza concreta e immediata: la chiusura della tua procedura personale restituisce loro la possibilità di agire individualmente sul tuo patrimonio.

Creditori con garanzia personale rilasciata dal socio. È la categoria più insidiosa, perché sta a cavallo delle due masse. Il creditore che ha un credito verso la società e in più una tua fideiussione partecipa come creditore sociale alla procedura della società e, per la garanzia, vanta un titolo autonomo nei tuoi confronti. L’art. 248 gli conserva l’azione per l’intero credito contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la garanzia reale prestata personalmente dal socio non viene assorbita dall’efficacia liberatoria del concordato della società. Se non mappi questa categoria prima di costruire la proposta, rischi di pagare per chiudere una procedura e di ritrovarti aggredito dallo stesso creditore il mese successivo.

Un suggerimento operativo: costruisci il prospetto non in ordine alfabetico ma in ordine di pericolosità, mettendo in cima le posizioni che compaiono in due colonne contemporaneamente. Sono quelle che determinano l’esito reale del piano.


Mossa 3 — Scegli la strada: concordato della società o concordato del socio

Obiettivo della mossa: decidere quale dei due strumenti previsti dal Codice fa al caso tuo, perché producono effetti diversi e si rivolgono a creditori diversi. È la decisione strategica centrale di tutto il piano.

Quando va fatta. Appena hai il quadro delle due masse e una stima attendibile di quanto renderebbe la liquidazione. La scelta va fatta prima di investire tempo e denaro nella costruzione di una proposta, non dopo.

Come si esegue. Hai davanti due binari, che possono anche correre in parallelo.

Il primo binario è il concordato nella liquidazione giudiziale della società, disciplinato dagli artt. 240 e seguenti del Codice e, per le società, dagli artt. 265 e 266. Qui la proposta riguarda il passivo della società e si rivolge ai creditori sociali. L’effetto sui soci è stabilito dall’art. 266: salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti. È l’effetto più potente che l’ordinamento riconosce in questa materia, e vale la pena dirlo con chiarezza: non sei tu a dover pagare i creditori sociali per uscire dalla tua procedura personale, è la soluzione concordataria della società che, per legge, si riflette automaticamente sulla tua posizione.

Il secondo binario è il concordato del socio, previsto dall’art. 267: nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari che concorrono nella procedura aperta nei suoi confronti. Qui il perimetro è diverso e più ampio dal punto di vista soggettivo: entrano anche i tuoi creditori personali. È la strada di chi ha debiti personali significativi e vuole chiudere la partita una volta sola, oppure di chi non ha il consenso degli altri soci per portare avanti la proposta della società.

Tabella comparativa: quale binario risolve quale problema

ProfiloConcordato della società (artt. 240, 265-266)Concordato del socio (art. 267)
Chi sono i destinatari della propostaI creditori sociali ammessi al passivo della societàI creditori sociali e i creditori particolari concorrenti nella procedura del socio
Chi la sottoscriveChi ha la rappresentanza sociale, previa approvazione dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitaleIl socio proponente
Effetto sulla procedura della societàLa chiude, se omologato ed eseguitoLa lascia aperta
Effetto sulla procedura personale del socioLa fa cessare, salvo patto contrarioLa fa cessare per il socio proponente
Effetto sui debiti personali del socioNessuno: restano fuoriLi coinvolge, se i creditori particolari concorrono nella sua procedura
Serve l’accordo degli altri sociSì, nella misura richiesta dall’art. 265No
Quando convienePassivo sociale prevalente, risorse esterne disponibili, soci allineatiDebiti personali rilevanti, soci in conflitto, posizione del socio separabile

La base giuridica. Artt. 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248 del Codice per la disciplina generale del concordato nella liquidazione giudiziale; artt. 265, 266 e 267 per le società con soci a responsabilità illimitata. Va letto con attenzione anche l’art. 248, perché ricorda che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza di apertura, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, ai quali però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

Se qualcosa va storto. Il caso più frequente è quello del socio che vorrebbe la soluzione concordataria ma non ha i numeri in società. Nelle società di persone la proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale: se sei socio di minoranza, da solo non porti la proposta. Qui l’art. 267 diventa la tua alternativa, e va valutata anche la possibilità che tu intervenga come apportatore di risorse all’interno di una proposta presentata da un terzo. Secondo caso: i tuoi creditori personali sono pochi ma aggressivi, e tu punti al concordato della società convinto che li risolverà. Non li risolve. Terzo caso: la proposta esiste, ma è di un terzo assuntore che ha inserito il patto contrario. Ne parliamo nella mossa 5, ed è il punto in cui molti soci perdono tutto senza accorgersene.

Check di completamento. Prima di passare oltre devi avere: (1) la scelta del binario, scritta e motivata con numeri; (2) la verifica della maggioranza necessaria in società, se scegli il concordato sociale; (3) l’identificazione delle risorse disponibili e della loro provenienza.

Il terzo assuntore: chi è, cosa compra, cosa chiede in cambio

Nella maggior parte dei concordati nella liquidazione giudiziale che arrivano all’omologazione, le risorse non le mette il debitore: le mette un terzo. Capire la logica di chi si propone come assuntore ti permette di negoziare invece di subire.

L’assuntore è un soggetto che si impegna a pagare i creditori nella misura e nei tempi previsti dalla proposta, ricevendo in cambio l’attivo della procedura. Può essere un concorrente interessato all’azienda o al marchio, un creditore che preferisce prendersi i beni piuttosto che incassare una percentuale, un investitore che valuta convenienti gli immobili, un soggetto legato alla famiglia dei soci che vuole conservare un bene o una posizione di mercato. La proposta del terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa: significa che l’assuntore può acquisire anche il diritto di proseguire o avviare azioni recuperatorie, e questo incide su quanto è disposto a pagare.

Cosa guarda l’assuntore prima di fare un’offerta: il valore di realizzo dei beni al netto dei costi di liquidazione; i tempi, perché ogni anno di procedura in più abbatte il valore attuale di quello che incasserà; il contenzioso pendente; la solidità del passivo privilegiato, che è la parte che dovrà pagare per intero o quasi; e, nelle società di persone, il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, perché finché i soci restano esposti quel patrimonio è una risorsa che i creditori possono comunque aggredire.

Da qui nasce la dinamica negoziale che riguarda direttamente te. L’assuntore ha interesse a inserire il patto contrario dell’art. 266, perché lasciando i soci esposti riduce l’ammontare che deve offrire per rendere la proposta conveniente agli occhi dei creditori. Tu hai l’interesse opposto. Il punto di equilibrio di solito è uno di questi tre: un apporto che tu stesso metti nella proposta in cambio dell’estensione degli effetti; la messa a disposizione volontaria di un bene personale, valorizzata come parte del piano; oppure una liberatoria limitata, che faccia cessare la tua procedura lasciando impregiudicate alcune posizioni specificamente individuate. Sono soluzioni che vanno discusse prima del deposito o comunque prima del voto, e che vanno messe per iscritto nella proposta, non concordate a voce.

C’è un ultimo aspetto che conviene conoscere. In sede di approvazione, quando la proposta viene da un terzo, può accadere che il proponente sia legato a creditori che votano: la giurisprudenza di legittimità più recente ha affermato che, in assenza di conflitto di interessi, il voto del proponente e delle società a lui correlate non va escluso in sede di riscontro dell’avvenuta approvazione. È un dato che va considerato nella previsione dell’esito del voto, in un senso o nell’altro.

Non passare oltre finché non hai chiarito, con chi propone, come la proposta tratta la tua posizione di socio. È la variabile che per te vale più di ogni percentuale.


Mossa 4 — Costruisci la proposta che il giudice delegato può portare al voto

Obiettivo della mossa: depositare una proposta ammissibile, cioè una proposta che superi il filtro del giudice delegato e il parere del curatore e arrivi ai creditori senza essere fermata prima. Una proposta generica o fuori termine non viene discussa: viene archiviata.

Quando va fatta. Dipende da chi propone, e questa è la finestra temporale più importante dell’intero piano.

Se la proposta viene da un creditore o da un terzo, può essere presentata anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati che ne risultano, insieme alle altre notizie disponibili, consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato.

Se la proposta viene dal debitore — quindi dalla società in liquidazione giudiziale — oppure da società che la controllano, da essa controllate o sottoposte a comune controllo, la finestra si apre dopo un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale e si chiude dopo due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. In più, la proposta del debitore deve prevedere un apporto di risorse che incrementi il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. Sono due vincoli cumulativi, non alternativi: chi aspetta il secondo anno senza aver predisposto le risorse arriva alla scadenza a mani vuote.

Come si esegue. La proposta si presenta con ricorso al giudice delegato. Deve indicare in modo specifico: la suddivisione dei creditori in classi, se prevista, con il criterio di formazione, tenendo presente che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione; le percentuali, i tempi e le garanzie di adempimento; le risorse esterne e la loro provenienza, documentata. Se la proposta è presentata da uno o più creditori o da un terzo, può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo della procedura, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa.

Per la società di persone c’è un passaggio societario che non va sottovalutato: la proposta è sottoscritta da chi ha la rappresentanza sociale, ma le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale. Nelle sas questo significa che anche gli accomandanti, che non sono in liquidazione giudiziale e non rispondono illimitatamente, partecipano alla decisione sulla proposta: va costruito il consenso prima del deposito, non durante.

La base giuridica. Art. 240 per i soggetti legittimati, le finestre temporali, il contenuto e le classi; art. 241 per l’esame della proposta da parte del giudice delegato, che chiede il parere del curatore sul presumibile risultato della liquidazione e sulle garanzie offerte, e per la comunicazione ai creditori; art. 265 per la sottoscrizione e l’approvazione nelle società.

Se qualcosa va storto. L’imprevisto classico è il parere sfavorevole del curatore sulla convenienza: il curatore stima che la liquidazione renda più di quanto la proposta offre. La risposta non è polemica, è documentale: perizie aggiornate sui beni, analisi realistica dei tempi di realizzo, valutazione prudente delle azioni recuperatorie, calcolo delle spese di procedura che la liquidazione comporterebbe negli anni necessari a chiuderla. Un secondo imprevisto riguarda le risorse: un apporto promesso ma non garantito non regge. Servono garanzie serie, documentate, verificabili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la proposta che si deposita davanti al giudice delegato viene scritta fin dalla prima riga pensando a come dovrà reggere al parere del curatore, al voto dei creditori, al giudizio di omologazione e, se necessario, al vaglio della Corte di cassazione.

Check di completamento. Devi avere: (1) la verifica scritta della legittimazione e della finestra temporale applicabile al tuo proponente; (2) il fascicolo delle risorse, con garanzie documentate; (3) la delibera o decisione dei soci, se la proposta è della società; (4) una stima motivata dell’alternativa liquidatoria, da contrapporre al parere del curatore.


Mossa 5 — Leggi la proposta cercando il “patto contrario” prima di ogni altra cosa

Obiettivo della mossa: stabilire se la proposta di concordato depositata produce o no l’effetto estintivo nei tuoi confronti, perché da quella singola clausola dipende se la tua procedura personale si chiude o prosegue. È la verifica più sottovalutata e la più decisiva dell’intero piano.

Quando va fatta. Il giorno stesso in cui ricevi la comunicazione della proposta. L’art. 241 prevede che, acquisiti i pareri, la proposta venga comunicata ai creditori con l’indicazione delle modalità di voto e del termine entro il quale far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso. Non aspettare l’udienza: a quel punto le condizioni sono già fissate e la tua capacità di incidere si riduce drasticamente.

Come si esegue. Apri la proposta e cerca, nell’ordine, quattro cose.

La prima: una clausola che escluda espressamente l’estensione degli effetti ai soci illimitatamente responsabili. Può essere formulata in modi diversi — “la presente proposta non produce effetti nei confronti dei soci”, “gli effetti del concordato restano limitati alla società”, “resta impregiudicata l’azione dei creditori sociali nei confronti dei soci illimitatamente responsabili” — ma la sostanza è sempre quella: è il patto contrario di cui parla l’art. 266, ed è pienamente lecito. Se c’è, la tua procedura personale non si chiude.

La seconda: il trattamento delle garanzie personali. Se hai prestato fideiussione a favore della società, verifica se la proposta dice qualcosa in proposito. In mancanza di previsioni specifiche, l’art. 248 è chiaro: i creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.

La terza: il destino dei beni personali dei soci. Alcune proposte, soprattutto quelle con terzo assuntore, prevedono che nell’attivo concordatario confluiscano anche beni dei soci, o che i soci rilascino liberatorie e rinunce. Ogni apporto che fai è un’operazione patrimoniale che va valutata nel confronto con l’alternativa liquidatoria, non per riconoscenza verso chi è venuto a “salvare” la procedura.

La quarta: le classi. Se i creditori sono divisi in classi, verifica in quale classe sono collocate le posizioni che ti riguardano più da vicino e se la collocazione è coerente con il rango. Il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

La base giuridica. Art. 266 per l’effetto del concordato della società sui soci a responsabilità illimitata e per la cessazione della procedura aperta nei loro confronti; lo stesso articolo prevede che contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio sia ammesso reclamo. Art. 248 per l’obbligatorietà del concordato verso tutti i creditori anteriori e per la sopravvivenza dell’azione verso coobbligati e fideiussori. Art. 240 per le classi e per il divieto di alterare l’ordine delle prelazioni.

Se qualcosa va storto. Lo scenario peggiore è quello in cui la proposta è conveniente per i creditori sociali, verrà sicuramente approvata, e contiene il patto contrario. In quel caso la società esce dalla procedura e tu resti dentro, con il tuo patrimonio da liquidare a beneficio dei creditori sociali residui e dei tuoi creditori particolari. Le contromosse possibili sono tre, e vanno giocate prima del voto: negoziare con il proponente l’eliminazione o l’attenuazione del patto contrario, magari a fronte di un apporto tuo; depositare una proposta concorrente, se sei nei termini e hai le risorse; preparare parallelamente il concordato del socio ex art. 267, così da avere comunque una via d’uscita dalla tua procedura personale.

Check di completamento. Devi avere: (1) la risposta documentata alla domanda “c’è o non c’è il patto contrario”; (2) la mappa delle garanzie personali e del loro destino; (3) la decisione su quale contromossa attivare, se il patto contrario c’è.


Mossa 6 — Attraversa il voto e arriva all’omologazione

Obiettivo della mossa: portare la proposta all’approvazione dei creditori e all’omologazione del tribunale, presidiando i due momenti in cui il concordato si perde più spesso: il computo delle maggioranze e il giudizio sulla convenienza.

Quando va fatta. Il calendario lo fissa il giudice delegato. Dopo l’esame della proposta e l’acquisizione dei pareri, la proposta viene comunicata ai creditori con il termine per il voto. Approvata la proposta, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, che deve chiedere l’omologazione entro dieci giorni dalla comunicazione, e ai creditori dissenzienti, che possono proporre opposizione. Dieci giorni sono pochissimi: il ricorso per l’omologazione va preparato prima, non dopo l’esito del voto.

Come si esegue. Nel periodo del voto, il lavoro è di presidio. Verifica l’elenco dei creditori ammessi al voto e il loro peso. Controlla chi è escluso dal voto e perché. Monitora le dichiarazioni di dissenso che arrivano, perché nel concordato nella liquidazione giudiziale vale il meccanismo per cui il silenzio del creditore non equivale a opposizione: chi non si pronuncia non blocca la proposta. Se ci sono classi, la verifica va fatta classe per classe.

Nella fase di omologazione il baricentro si sposta sulla convenienza. Se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa comunque il concordato se ritiene che quel credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Tradotto in termini operativi: devi avere pronto un confronto numerico credibile fra quanto offre la proposta e quanto renderebbe la liquidazione, al netto delle spese e tenendo conto dei tempi.

La base giuridica. Art. 241 per l’esame e la comunicazione; art. 243 per il voto; art. 244 per l’approvazione; art. 245 per il giudizio di omologazione, per il termine di dieci giorni e per il giudizio di convenienza in presenza di classi dissenzienti; art. 246 per l’efficacia del decreto; art. 247 per il reclamo alla corte d’appello contro il decreto che decide sull’omologazione.

Se qualcosa va storto. Due imprevisti ricorrenti. Il primo è l’errore nel computo delle maggioranze: un voto contrario che viene escluso dal conteggio può cambiare l’esito. La Corte di cassazione ha riconosciuto che il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal computo ha diritto di proporre opposizione all’omologazione: è un presidio che vale in entrambe le direzioni, perché se sei tu a subire l’errore hai uno strumento, e se l’errore avvantaggia la tua proposta devi saperlo prima che lo scopra la controparte. Il secondo imprevisto riguarda le proposte presentate da terzi collegati a creditori: la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che, con riferimento alla proposta di un terzo, il voto del proponente e delle società a lui correlate non va escluso in sede di riscontro dell’avvenuta approvazione, in assenza di un conflitto di interessi.

Check di completamento. Devi avere: (1) il prospetto dei crediti ammessi al voto con il calcolo delle maggioranze, classe per classe; (2) il ricorso per l’omologazione già redatto prima della chiusura del voto; (3) il fascicolo della convenienza, con perizie e stime dell’alternativa liquidatoria.

Cosa guarda davvero il tribunale in sede di omologazione

Il giudizio di omologazione non è un passaggio notarile. Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito del voto, e quando ci sono opposizioni entra nel merito della convenienza. Questi sono i quattro profili su cui si concentrano le difese e, quindi, i quattro fronti da coprire.

Primo profilo: la regolarità del procedimento. Comunicazioni ai creditori effettuate correttamente, rispetto dei termini per il voto, corretta formazione dell’elenco dei creditori ammessi al voto, acquisizione dei pareri. Un vizio in questa catena è l’appiglio più semplice per chi vuole far cadere il concordato, e va prevenuto controllando gli atti man mano che vengono compiuti, non ricostruendoli dopo.

Secondo profilo: il computo delle maggioranze. È il terreno su cui si gioca la maggior parte delle opposizioni. Vanno verificati i crediti esclusi dal voto e la ragione dell’esclusione, il trattamento dei crediti contestati o ammessi con riserva, il peso dei creditori prelatizi soddisfatti integralmente, e, in presenza di classi, il risultato all’interno di ciascuna classe. La Cassazione ha riconosciuto che il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal computo ha titolo per opporsi all’omologazione: un conteggio approssimativo non produce un concordato più solido, produce un concordato impugnabile.

Terzo profilo: il trattamento dei crediti prelatizi. La suddivisione in classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Qui esiste però uno spazio negoziale che la giurisprudenza recente ha riconosciuto: è ammissibile il patto con cui il proponente e il creditore ipotecario convengono il degrado al chirografo di una parte del credito garantito. È uno strumento utile quando il valore del bene gravato non copre l’intero credito, ma va costruito con precisione e documentato.

Quarto profilo: la convenienza. Quando un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa se ritiene che quel credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Il confronto non è fra la proposta e un ipotetico scenario ottimale: è fra la proposta e ciò che realisticamente produrrebbe la liquidazione, al netto delle spese di procedura e tenendo conto del tempo necessario. Documenta questo confronto con perizie aggiornate, con lo storico delle aste deserte su beni comparabili, con il costo della procedura su base annua e con una valutazione prudente delle azioni recuperatorie, che spesso vengono presentate come un attivo certo e quasi mai lo sono.

Il decreto che decide sull’omologazione è reclamabile davanti alla corte d’appello. Verifica immediatamente, sul provvedimento e sulla comunicazione che ricevi, da quale data decorre il termine per impugnare, e ricorda che la sospensione dei termini processuali, dove opera, copre soltanto il periodo che va dal 1° al 31 agosto.


Mossa 7 — Governa gli effetti dopo l’omologazione e presidia esecuzione, risoluzione e annullamento

Obiettivo della mossa: trasformare il decreto di omologazione in una chiusura effettiva delle procedure e proteggere il risultato dai due eventi che possono riportarti al punto di partenza, cioè la risoluzione e l’annullamento del concordato.

Quando va fatta. Dal giorno in cui il decreto di omologazione diventa definitivo e per tutto il tempo dell’esecuzione del concordato, che può durare anni. Il termine per chiedere la risoluzione, secondo l’art. 250, è di un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato: significa che la tua posizione resta esposta per tutto quel periodo.

Come si esegue. Tre presidi, da tenere attivi contemporaneamente.

Primo presidio, la chiusura formale. L’omologazione definitiva, unita alla predisposizione del conto della gestione da parte del curatore, porta alla chiusura della procedura e all’avvio della fase esecutiva del concordato. Per il socio, l’art. 266 opera automaticamente: il concordato della società, in assenza di patto contrario, fa cessare la liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti, e contro il decreto di chiusura è ammesso reclamo. Verifica che il decreto esista, che sia stato pubblicato e che la tua posizione personale sia stata effettivamente dichiarata chiusa: non darlo per scontato.

Secondo presidio, l’adempimento. Se il concordato è della società e prevede pagamenti scaglionati, ogni scadenza va monitorata. L’esecuzione del concordato resta sotto la vigilanza del giudice delegato, del comitato dei creditori e del curatore.

Terzo presidio, la riattivazione dei creditori personali. Qui arriva la parte del piano che quasi nessuno ti spiega in anticipo: la chiusura della tua liquidazione giudiziale personale ti restituisce la disponibilità del tuo patrimonio, ma restituisce anche ai tuoi creditori particolari il libero esercizio delle azioni individuali. Il concordato della società agisce sui debiti sociali. I tuoi debiti personali non sono toccati, e dal giorno della chiusura i creditori che li vantano possono notificarti un atto di precetto e iscrivere un pignoramento. Se hai debiti personali significativi, il giorno della chiusura non è la fine del problema: è l’inizio di una nuova fase, che va preparata nella mossa 8.

La base giuridica. Art. 248 per gli effetti del concordato verso i creditori anteriori; art. 249 per l’esecuzione e la vigilanza; art. 250 per la risoluzione e il relativo termine annuale; art. 251 per l’annullamento, che il tribunale può pronunciare su istanza del curatore o di qualunque creditore quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, con sentenza che riapre la procedura; art. 252 per gli effetti della riapertura; art. 253 per la nuova proposta di concordato; art. 266 per la cessazione della procedura del socio e per il reclamo contro il decreto di chiusura.

Se qualcosa va storto. Se il concordato della società viene risolto o annullato, la procedura di liquidazione giudiziale si riapre e gli effetti della riapertura sono regolati dalle norme sul concorso dei vecchi e nuovi creditori. Per il socio il rischio è evidente: l’effetto estintivo di cui ha beneficiato viene meno e la sua posizione torna esposta. Sul piano processuale, va tenuto presente che il provvedimento con cui la corte d’appello conferma il rigetto dell’istanza di risoluzione o di annullamento proposta da un creditore non è, secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorribile per cassazione: la partita si gioca davanti al tribunale e in sede di reclamo, non oltre.

Check di completamento. Devi avere: (1) copia del decreto di chiusura della tua procedura personale e verifica della sua pubblicazione; (2) il calendario degli adempimenti concordatari con le scadenze presidiate; (3) la mappa aggiornata dei tuoi creditori personali e delle loro possibili azioni dal giorno della chiusura.


Mossa 8 — Prepara l’uscita dai debiti residui se il concordato non arriva o non basta

Obiettivo della mossa: avere un piano B che non dipenda dalla volontà di un terzo assuntore o dal voto dei creditori sociali, perché nella maggior parte delle procedure il concordato non si fa.

Quando va fatta. In parallelo alle mosse 3 e 4, non dopo. Chi aspetta di vedere come va il concordato e solo allora pensa all’alternativa perde mesi preziosi e, soprattutto, perde la possibilità di impostare la propria posizione personale nel modo più favorevole.

Come si esegue. Le strade sono tre, e si scelgono in base al tipo di debiti residui.

La prima è l’esdebitazione del socio persona fisica. Il Codice della crisi ha reso questo beneficio molto più accessibile rispetto al passato: per il debitore persona fisica l’esdebitazione opera di diritto con il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale e comunque decorsi tre anni dall’apertura della procedura. Per il socio illimitatamente responsabile c’è un punto tecnico che pesa parecchio e che la Cassazione ha fissato: ai fini della valutazione sul soddisfacimento dei creditori, tra i creditori concorsuali del socio fallito in estensione rientrano anche i creditori della società, perché il credito dichiarato dai creditori sociali nella procedura della società si intende dichiarato per intero anche nella procedura dei singoli soci. È un principio che spesso ribalta il giudizio, perché i riparti della procedura sociale entrano nel conto.

La seconda strada riguarda i debiti rimasti fuori da ogni procedura concorsuale, in particolare quelli personali che non sono stati assorbiti da nessun concordato. Qui il terreno è quello degli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento: il concordato minore e la liquidazione controllata, con il ruolo dell’OCC e del gestore della crisi. Per il socio che, dopo la chiusura della procedura sociale, si trova con debiti personali non più sostenibili e senza più la qualifica di imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale, questa è spesso l’unica via che porta a una liberazione effettiva.

La terza strada è la difesa esecutiva, quando i creditori personali si muovono prima che tu abbia costruito la soluzione concorsuale: opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, conversione del pignoramento, contestazione dei titoli. È una difesa di contenimento, serve a guadagnare il tempo necessario a mettere in piedi la soluzione strutturale.

La base giuridica. Artt. 278 e seguenti del Codice per l’esdebitazione del debitore persona fisica, con l’operatività di diritto prevista dall’art. 280; artt. 268 e seguenti per la liquidazione controllata; la disciplina del concordato minore per i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale; art. 257 per la regola che collega i crediti sociali alle procedure dei soci.

Se qualcosa va storto. L’ostacolo tipico è il diniego di esdebitazione per asserita mancanza di meritevolezza. La Cassazione ha ribadito che le cause ostative sono quelle tassativamente previste dalla legge e che la valutazione va condotta in coerenza con il favore per il debitore che ispira la disciplina: il beneficio va concesso, ricorrendo gli altri presupposti, a meno che i creditori siano rimasti del tutto insoddisfatti o soddisfatti in percentuale irrisoria. Non è un automatismo, ma non è nemmeno un giudizio morale a maglie larghe.

Check di completamento. Devi avere: (1) la verifica della tua posizione rispetto ai presupposti dell’esdebitazione; (2) il censimento dei debiti che resteranno comunque fuori dal concordato; (3) la scelta dello strumento di sovraindebitamento eventualmente applicabile, con il contatto con un OCC già avviato.

Il calendario dell’uscita: come si incastrano concordato ed esdebitazione

Per chiudere davvero la partita devi sapere come si sovrappongono due orologi diversi.

Il primo orologio è quello della procedura. Se il concordato della società arriva all’omologazione definitiva e non contiene il patto contrario, la tua procedura personale cessa e il tuo patrimonio torna disponibile. L’effetto liberatorio sui debiti sociali discende dal concordato stesso: sei tenuto nei limiti di quanto la proposta prevede, e la parte eccedente non ti è più opponibile dai creditori sociali.

Il secondo orologio è quello dell’esdebitazione, che riguarda i debiti rimasti scoperti al termine di una liquidazione giudiziale che si chiude in modo ordinario, senza concordato. Per il debitore persona fisica il Codice ha reso il beneficio molto più ampio di un tempo, con un’operatività di diritto collegata alla chiusura della procedura e comunque al decorso di tre anni dall’apertura. Per il socio di snc o di sas questo significa che, anche senza concordato, esiste una via di uscita a termine, e che quella via va impostata fin dall’inizio: la condotta tenuta durante la procedura, la collaborazione con il curatore, la completezza delle informazioni fornite sono elementi che pesano quando si discute di cause ostative.

I due orologi vanno letti insieme per una ragione pratica. Se la proposta di concordato che hai davanti è mediocre e ti chiede un apporto personale significativo, il confronto non è fra quella proposta e il nulla: è fra quella proposta e l’esito di una liquidazione che comunque ha una durata finita e che comunque sfocia, ricorrendone i presupposti, in una liberazione dai debiti residui. Viceversa, se hai debiti personali rilevanti verso creditori particolari, l’esdebitazione collegata alla tua procedura personale può valere più di un concordato sociale che quei debiti non tocca. La scelta fra le due strade è una scelta di numeri e di tempi, non di preferenze, e va fatta con il prospetto delle due masse davanti.

Tieni presente, infine, che la chiusura della procedura e la liberazione dai debiti non sono la stessa cosa. La chiusura ti restituisce la disponibilità del patrimonio; la liberazione dai debiti residui dipende dallo strumento che hai utilizzato. Confondere i due piani è l’errore che produce i risvegli più sgradevoli, quando il primo pignoramento arriva poche settimane dopo una chiusura festeggiata come la fine di tutto.


Il piano alla prova dei numeri

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Servono a mostrare come cambia l’esito a seconda delle scelte e della tempestività, non riproducono vicende reali.

Situazione di partenza comune. Snc Alfa, due soci illimitatamente responsabili. Liquidazione giudiziale aperta il 14 marzo 2025 e contestualmente estesa a entrambi i soci. Stato passivo dichiarato esecutivo l’8 ottobre 2025. Passivo sociale ammesso: 612.400 €, di cui 97.300 € in privilegio e 515.100 € in chirografo. Attivo realizzabile stimato dal curatore: 143.600 €, con spese di procedura stimate in 38.200 € e un orizzonte di liquidazione di circa quattro anni. In prospettiva liquidatoria, i chirografari sociali incasserebbero circa 8.100 €, pari all’1,57 per cento. Il socio A possiede la quota del 50 per cento di un immobile stimato 139.000 €. Il socio B non ha immobili ma ha debiti personali per 46.800 € verso creditori che non hanno nulla a che fare con la società.

Ipotesi 1 — Proposta del terzo assuntore, nessun patto contrario. Il 18 novembre 2025 un terzo deposita una proposta: pagamento integrale dei privilegiati (97.300 €), pagamento del 21 per cento dei chirografari (108.171 €), accollo delle spese di procedura, con apporto complessivo documentato di 252.000 €. La proposta non contiene il patto contrario. I creditori approvano, il tribunale omologa e il decreto diventa definitivo. Esito: la liquidazione giudiziale della società si chiude e, per effetto dell’art. 266, cessano anche le procedure aperte nei confronti di A e B. La quota immobiliare di A non viene liquidata. Ma dal giorno della chiusura i creditori personali di B, per i loro 46.800 €, riacquistano il libero esercizio delle azioni individuali: il concordato della società non li ha mai riguardati.

Ipotesi 2 — Stessa proposta, con patto contrario. Il terzo, valutando che i creditori sociali conservino comunque l’azione verso i patrimoni dei soci, riduce l’apporto a 198.400 € e inserisce in proposta la clausola che limita gli effetti del concordato alla sola società. I creditori approvano ugualmente, perché la percentuale resta superiore all’alternativa liquidatoria. Esito: la società esce dalla procedura, A e B restano dentro. La quota immobiliare di A, stimata 69.500 € pro quota, viene posta in vendita. Differenza fra l’ipotesi 1 e l’ipotesi 2 per il socio A: una clausola di tre righe, letta o non letta in tempo.

Ipotesi 3 — Concordato del socio nella sas. Sas Beta, liquidazione giudiziale aperta il 6 maggio 2024 ed estesa all’unico accomandatario. Passivo sociale ammesso: 218.700 €, di cui 31.400 € privilegiati. Debiti personali dell’accomandatario concorrenti nella sua procedura: 52.900 €. La società non ha attivo apprezzabile e nessun terzo presenta proposte per la società. L’accomandatario, con risorse messe a disposizione da un familiare, propone ai sensi dell’art. 267 un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura aperta nei suoi confronti: 74.000 € complessivi, destinati al pagamento integrale dei privilegiati e al 15 per cento dei chirografari sociali e particolari, oltre alle spese. Esito: approvato e omologato, il concordato fa cessare la procedura personale dell’accomandatario; la liquidazione giudiziale della società prosegue sull’attivo residuo. L’accomandatario esce dalla procedura avendo sistemato in un colpo solo sia l’esposizione per i debiti sociali sia quella verso i propri creditori personali ammessi.

Ipotesi 4 — Lo stesso socio, due tempistiche diverse. Un socio cede la propria quota di snc con atto del 12 febbraio 2024, ma l’iscrizione nel registro delle imprese avviene solo il 3 marzo 2025. La liquidazione giudiziale della società viene aperta il 20 novembre 2025 per debiti maturati nel 2023 e nel 2024. Esito: l’anno decorre dall’iscrizione, non dall’atto, e alla data di apertura non è trascorso; l’insolvenza riguarda debiti esistenti quando il socio era ancora illimitatamente responsabile. L’estensione è possibile. Se la stessa cessione fosse stata iscritta il 20 febbraio 2024, alla data di apertura l’anno sarebbe stato ampiamente decorso e l’estensione sarebbe stata preclusa. Stesso atto, stesso socio, un anno di differenza nelle formalità pubblicitarie, due esiti patrimoniali opposti.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere davanti. Ogni riga è una mossa, con l’obiettivo, la finestra temporale e il prezzo di averla saltata.

MossaObiettivoFinestra temporaleRischio se la salti
1. Verifica della posizione di socioAccertare se sei assoggettabile all’estensione e impugnare se non lo sei30 giorni dall’iscrizione della sentenza per il reclamoEstensione definitiva e spossessamento del patrimonio personale senza aver mai discusso i presupposti
2. Separazione delle masseSapere cosa è debito sociale e cosa è debito personalePrima della verifica dello stato passivoProposte costruite su un perimetro sbagliato e sorprese il giorno della chiusura
3. Scelta del binarioDecidere fra concordato della società e concordato del socioPrima di investire nella costruzione della propostaTempo e risorse spesi su uno strumento che non risolve il tuo problema
4. Costruzione della propostaDepositare una proposta ammissibile e votabileCreditori e terzi: anche prima dell’esecutività dello stato passivo. Debitore: dopo 1 anno dall’apertura e non oltre 2 anni dall’esecutività dello stato passivo, con apporto che incrementi l’attivo di almeno il 10%Inammissibilità per difetto di legittimazione temporale o per assenza dell’apporto
5. Lettura del patto contrarioCapire se il concordato chiude anche la tua proceduraAppena ricevi la comunicazione della proposta, prima del votoLa società esce, tu resti dentro
6. Voto e omologazionePortare la proposta all’approvazione e all’omologa10 giorni dalla comunicazione per chiedere l’omologazioneDecadenza dalla richiesta di omologazione dopo un voto favorevole
7. Esecuzione e presidioRendere effettiva la chiusura e proteggerlaFino a 1 anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento per la risoluzioneRiapertura della procedura e ritorno dell’esposizione personale
8. Uscita dai debiti residuiLiberarti dai debiti personali non toccati dal concordatoDa impostare in parallelo alle mosse 3 e 4Pignoramenti dei creditori particolari il giorno dopo la chiusura

Gli scenari di deviazione

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la procedura. Questi sono i tre scostamenti più frequenti e il piano B per ciascuno.

Primo scenario: il curatore accelera la liquidazione mentre tu stai costruendo la proposta. Il programma di liquidazione viene approvato, gli immobili vanno all’asta, l’azienda viene affittata o ceduta. Ogni bene venduto riduce il margine di manovra del concordato, perché cambia il termine di paragone e consuma l’attivo. Piano B: non inseguire, anticipa. Deposita una proposta anche in forma essenziale ma completa nei suoi elementi, chiedendo che venga valutata prima del compimento di atti irreversibili, e documenta immediatamente le risorse. In parallelo, verifica se fra i beni in liquidazione ce ne siano di tuoi personali la cui vendita possa essere rallentata da contestazioni fondate sulla titolarità o sulla destinazione. Il tempo, in questa fase, è l’unica valuta che conta davvero.

Secondo scenario: il termine è scaduto. Non hai impugnato l’estensione nei trenta giorni; oppure sono passati più di due anni dall’esecutività dello stato passivo e la società non può più proporre; oppure hai lasciato scadere i dieci giorni per chiedere l’omologazione dopo il voto favorevole. Piano B: cambia strumento, non insistere su quello scaduto. Se è scaduto il reclamo contro l’estensione, la partita si sposta tutta dentro la procedura, e il concordato del socio ex art. 267 non ha i limiti temporali della proposta del debitore. Se è scaduta la finestra per la proposta della società, resta aperta quella per i creditori e per i terzi: individuare un terzo disponibile diventa l’attività principale. Se la decadenza riguarda l’omologazione, l’art. 253 disciplina la nuova proposta di concordato, e va verificato subito se nel caso concreto se ne possono utilizzare gli spazi.

Terzo scenario: il documento decisivo non si trova. Manca l’atto di cessione della quota, manca la prova dell’iscrizione, manca il libro soci, manca la documentazione contabile che consentirebbe al curatore di formare l’elenco provvisorio dei creditori. Piano B: ricostruzione documentale per vie ufficiali. Visure storiche camerali complete, copie degli atti presso il notaio rogante, estratti autentici dal registro delle imprese, richiesta di accesso agli atti depositati, acquisizione delle comunicazioni della società ai terzi e alle banche. Tieni presente che l’assenza di contabilità è un ostacolo serio alla proposta dei creditori e dei terzi prima dell’esecutività dello stato passivo, perché la legge subordina quella finestra alla possibilità per il curatore di predisporre l’elenco provvisorio dei creditori: in mancanza, la proposta va semplicemente collocata in un momento successivo.

Quarto scenario: emergono altri soci, oppure emerge una società di fatto. Durante la procedura il curatore ricostruisce i rapporti e individua un altro soggetto che ha operato come socio illimitatamente responsabile, oppure sostiene l’esistenza di una società di fatto fra la società in procedura e altri soggetti. Il quadro cambia radicalmente: il perimetro soggettivo si allarga, il passivo potenzialmente aggredibile cresce, e la proposta che avevi costruito su due soci va ricalibrata su tre o quattro. Il Codice prevede espressamente che, se dopo l’apertura della procedura della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio già in procedura o del pubblico ministero, disponga l’apertura della liquidazione giudiziale anche nei loro confronti. Piano B: se l’allargamento è fondato, trasformalo in un’opportunità negoziale, perché più patrimoni significa più risorse potenzialmente disponibili per una proposta e una ripartizione dell’onere su più soggetti; se invece è infondato, contestalo subito nel procedimento di estensione, ricordando che per le strutture di fatto la giurisprudenza di legittimità richiede un accertamento effettivo dell’attività realmente svolta e non una ricostruzione presuntiva. In entrambi i casi, non restare spettatore: chi non interloquisce nel procedimento di estensione si trova poi a discutere in reclamo su un quadro di fatto che altri hanno costruito.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 4 prima della mossa 2? Puoi, ma non dovresti. Costruire una proposta senza aver separato debiti sociali e debiti personali significa scegliere un perimetro a caso. Capita regolarmente che un socio finanzi un concordato della società e scopra dopo la chiusura che i suoi creditori personali sono rimasti intatti e lo aspettavano fuori.

Se il concordato della società viene omologato, i miei debiti personali spariscono? No. L’art. 266 fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei tuoi confronti ed estende ai soci l’efficacia del concordato quanto ai debiti sociali. I debiti che hai contratto a titolo personale restano, e dalla chiusura i creditori che li vantano tornano liberi di agire individualmente. Se vuoi che anche quelli vengano sistemati, lo strumento è il concordato del socio ex art. 267, oppure una soluzione successiva di sovraindebitamento.

Le fideiussioni che ho firmato per la società vengono cancellate dal concordato? No, salvo che la proposta non disponga diversamente e che tu sia parte dell’accordo. L’art. 248 stabilisce che i creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La fideiussione è un’obbligazione tua, autonoma rispetto a quella sociale.

Sono socio di minoranza e gli altri non vogliono il concordato: posso fare qualcosa? Sì, due cose. Puoi percorrere l’art. 267 e proporre un concordato limitato alla tua procedura personale, che non richiede il consenso degli altri soci. Puoi inoltre partecipare come apportatore di risorse a una proposta presentata da un creditore o da un terzo, che non ha bisogno della maggioranza assoluta del capitale richiesta per la proposta della società.

Quanto tempo ho prima che la mia casa venga venduta? Dipende dallo stato del programma di liquidazione e dal tipo di bene, e nessuno può darti un numero valido in astratto. Quello che puoi fare subito è chiedere al difensore di verificare a che punto è il programma, se il bene è già stato inserito fra quelli da liquidare e se sono state fissate stime o vendite. È l’informazione che determina quanta pista di decollo hai per le mosse 3, 4 e 5.

Se il concordato viene risolto dopo anni, torno al punto di partenza? In larga parte sì: la risoluzione e l’annullamento riaprono la procedura, con gli effetti regolati dagli artt. 252, 238 e 239. Per questo la mossa 7 non è un adempimento formale: il presidio dell’esecuzione è parte del piano, non un’appendice.

Conviene aspettare che sia il curatore a proporre una soluzione? Il curatore non propone concordati: esprime pareri. L’iniziativa è dei creditori, dei terzi e, nella finestra che gli compete, del debitore. Chi aspetta che si muova qualcun altro, in questa procedura, di solito aspetta la vendita dei propri beni.

Il concordato della società può prevedere che io metta un mio bene personale? Sì, e accade spesso nelle proposte con assuntore. Non è un atto dovuto: è un’operazione patrimoniale che fai tu e che va valutata confrontando il valore di quel bene con quello che la tua procedura personale produrrebbe comunque in caso di liquidazione. Se l’apporto serve a ottenere l’estensione degli effetti del concordato alla tua posizione, va scritto nella proposta insieme all’effetto che ne deriva, non lasciato a un impegno verbale con il proponente.

Il mio coniuge rischia qualcosa? Il coniuge non è socio e non risponde dei debiti sociali per il solo fatto del matrimonio. I profili da verificare sono altri e vanno esaminati caso per caso: i beni in comunione legale, le garanzie che il coniuge abbia eventualmente prestato a titolo personale, gli atti dispositivi compiuti negli anni precedenti e la loro eventuale aggredibilità. È una verifica da fare subito, nella mossa 2, non quando arriva un atto.

Se la procedura della società si chiude per concordato, la società può continuare a operare? L’apertura della liquidazione giudiziale è causa di scioglimento della società di persone, e la chiusura per concordato non fa automaticamente rinascere l’attività. Quello che la proposta può prevedere è la continuazione dell’impresa in capo a un soggetto diverso, tipicamente l’assuntore, oppure la prosecuzione di determinati rapporti. Se il tuo obiettivo è tornare a operare, l’assetto va progettato dentro la proposta e con un occhio alle conseguenze personali, non improvvisato dopo la chiusura.


La giurisprudenza che sostiene il piano

I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa. Di ciascuno è indicato il principio rilevante, riformulato, e il motivo per cui conta in questo specifico percorso.

A sostegno della mossa 1 — verifica della posizione di socio e impugnazione dell’estensione

Cass., Sez. I, 29 aprile 2024, n. 11342. Ai fini dell’estensione della procedura al socio, l’inserimento nella ragione sociale del nome dell’accomandante, o del nome dell’accomandatario cessato, determina responsabilità illimitata per la confusione oggettiva che la ragione sociale ingenera nei terzi sul ruolo effettivamente svolto; il termine annuale oltre il quale il socio non può più essere coinvolto decorre soltanto dall’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti che determinano la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile. Rilevanza: è la pronuncia che stabilisce da quale data far partire il calcolo nella mossa 1, e spiega perché un’uscita non pubblicizzata non protegge.

Cass., Sez. I, 7 novembre 2024, n. 28650. Se la società in accomandita semplice non è iscritta nel registro delle imprese, tutti i soci rispondono illimitatamente, e un patto interno non reso pubblico non basta a limitare la responsabilità di uno di essi. Rilevanza: chiude la strada a chi confida in clausole statutarie o accordi interni mai portati a conoscenza dei terzi.

Cass., Sez. I, 14 dicembre 2024, n. 32531. Le dichiarazioni sulla gestione societaria rese spontaneamente al curatore da un socio della società in procedura possono essere utilizzate nei suoi confronti ai fini dell’estensione. Rilevanza: ogni colloquio con il curatore va affrontato con la consapevolezza che quanto si dice può essere valorizzato nel procedimento di estensione.

Cass., Sez. I, 31 agosto 2025, n. 24247. Quando il fallimento della società è stato dichiarato nella vigenza della legge fallimentare, la domanda di estensione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili resta regolata da quella disciplina anche se proposta dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi. Rilevanza: individua la normativa applicabile, che cambia i riferimenti di ogni mossa successiva.

Cass., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 482. L’estensione della procedura dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai suoi soci illimitatamente responsabili presuppone un accertamento effettivo dell’attività realmente svolta dal soggetto in procedura. Rilevanza: nelle situazioni in cui la struttura societaria è di fatto, il presupposto va dimostrato, non presunto.

Corte costituzionale, 22 maggio 2025, n. 87. La Corte si è pronunciata sulle garanzie processuali riconosciute ai soci illimitatamente responsabili nel procedimento di estensione, con riguardo alla loro possibilità di interloquire sui presupposti. Rilevanza: rafforza l’importanza della convocazione e della partecipazione del socio al procedimento, elemento da verificare sempre nella mossa 1.

Cass., Sez. I, n. 22263 del 2012. La mancata pronuncia sul socio illimitatamente responsabile già emergente al momento della dichiarazione di apertura della procedura nei confronti della società non crea preclusione da giudicato rispetto a una successiva domanda di estensione, salvo che sia stata espressamente esclusa quella qualità con statuizione definitiva. Rilevanza: spiega perché non essere stati coinvolti all’inizio non equivale a essere al sicuro.

Tribunale di Milano, Sezione crisi d’impresa, 2 ottobre 2025. È possibile estendere la liquidazione giudiziale ai soci di una società di fatto per le obbligazioni della stessa quando non sia decorso un anno dal momento in cui quella struttura è stata trasformata in società a responsabilità limitata. Rilevanza: la trasformazione non azzera il passato se il tempo necessario non è trascorso.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 25 giugno 2024. È ammessa, su iniziativa del curatore, la pronuncia di apertura in estensione nei confronti di un socio illimitatamente responsabile la cui esistenza sia emersa soltanto in un momento successivo all’apertura della procedura sociale. Rilevanza: conferma che la posizione del socio resta aggredibile anche dopo l’avvio della procedura della società.

A sostegno delle mosse 2, 3 e 5 — masse, scelta del binario, effetti sui soci

Cass., Sezioni Unite, 16 febbraio 2015, n. 3022. L’efficacia liberatoria che il concordato della società di persone produce nei confronti dei soci illimitatamente responsabili riguarda i debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria libera anche i soci, senza che ciò comporti il coinvolgimento del loro patrimonio nella procedura; resta invece ferma la garanzia reale prestata dal socio a titolo personale, che risponde nei limiti del valore del bene gravato. Rilevanza: è la pronuncia che fissa il confine fra debiti sociali e posizione personale del socio, e spiega perché garanzie e debiti propri non vengono assorbiti.

Cass., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331. È ammissibile il patto con cui il proponente di un concordato nella liquidazione giudiziale e il creditore ipotecario convengono il degrado al chirografo di una parte del credito garantito, in deroga alla regola generale sul trattamento dei crediti prelatizi. Rilevanza: amplia lo spazio di costruzione della proposta nella mossa 4, consentendo soluzioni negoziate con i creditori garantiti.

A sostegno della mossa 6 — voto e omologazione

Cass., Sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze ha diritto di proporre opposizione all’omologazione. Rilevanza: individua il rimedio quando il computo è viziato, e segnala che un’approvazione ottenuta con conteggi discutibili è un’approvazione fragile.

Cass., Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258. Con riferimento alla proposta presentata da un terzo, il voto del proponente e delle società a lui correlate non va escluso in sede di riscontro dell’avvenuta approvazione, in assenza di conflitto di interessi fra i partecipanti. Rilevanza: chiarisce un punto che in sede di voto genera contestazioni ricorrenti nelle proposte di assuntori collegati a creditori.

A sostegno della mossa 7 — esecuzione, risoluzione, annullamento

Cass., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337. L’intervenuta definitiva omologazione del concordato e la predisposizione del conto della gestione da parte del curatore comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva del concordato. Rilevanza: segna il momento esatto in cui la procedura finisce e inizia la fase in cui gli adempimenti vanno presidiati.

Cass., Sez. I, n. 23902 del 2023. Il decreto con cui la corte d’appello respinge il reclamo contro il rigetto dell’istanza di risoluzione o di annullamento proposta da un creditore non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: definisce fin dove arriva la catena delle impugnazioni in questa fase, e quindi dove va concentrato lo sforzo difensivo.

A sostegno della mossa 8 — uscita dai debiti residui

Cass., Sez. 6-1, ordinanza 30 luglio 2020, n. 16263. Ai fini dell’esdebitazione del socio dichiarato fallito in estensione, fra i creditori concorsuali vanno considerati anche i creditori della società, poiché, pur restando distinte le procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nella procedura della società si intende dichiarato per intero anche in quella dei singoli soci. Rilevanza: è il principio che consente di far valere i riparti della procedura sociale nel giudizio sull’esdebitazione personale.

Cass., ordinanza 31 maggio 2023, n. 15359. Le cause ostative all’esdebitazione sono tassative e la valutazione sul soddisfacimento dei creditori va condotta coerentemente con il favore per il debitore che ispira la disciplina: ricorrendo gli altri presupposti, il beneficio va concesso salvo che i creditori siano rimasti del tutto insoddisfatti o soddisfatti in misura irrisoria. Rilevanza: fissa i criteri con cui si contesta un diniego di esdebitazione.

Cass., Sez. I, n. 15246 del 2022. La valutazione sulla soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali, pur rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, deve essere compiuta in coerenza con la finalità dell’istituto. Rilevanza: completa il quadro dei criteri utilizzabili nella mossa 8.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene sull’intera sequenza, dalla verifica della posizione di socio fino alla liberazione dai debiti residui. In concreto:

  1. Ricostruiamo la tua posizione societaria acquisendo visure storiche, atti di cessione, verbali e iscrizioni, e calcoliamo con date certe se il termine annuale dell’art. 256 era decorso alla data di apertura della procedura.
  2. Redigiamo e depositiamo il reclamo contro la sentenza di apertura in estensione quando i presupposti mancano, sostenendolo nel giudizio davanti alla corte d’appello.
  3. Costruiamo il prospetto delle due masse, separando analiticamente debiti sociali e debiti personali e mappando tutte le garanzie personali prestate a favore della società.
  4. Predisponiamo la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, con il piano, le classi, il trattamento dei prelatizi e la documentazione delle risorse esterne, e la depositiamo davanti al giudice delegato.
  5. Verifichiamo la legittimazione e la finestra temporale applicabile al proponente, distinguendo la posizione dei creditori e dei terzi da quella del debitore, e governiamo i termini perché la proposta non sia dichiarata inammissibile.
  6. Esaminiamo clausola per clausola la proposta depositata da terzi per individuare l’eventuale patto contrario dell’art. 266 e negoziarne l’eliminazione o la compensazione.
  7. Costruiamo il concordato del socio ex art. 267 quando la via sociale è preclusa, definendo il perimetro dei creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura personale.
  8. Presidiamo il voto e il giudizio di omologazione, controllando il computo delle maggioranze classe per classe, predisponendo il ricorso per l’omologazione nel termine di dieci giorni e difendendo la convenienza della proposta contro le opposizioni dei dissenzienti.
  9. Monitoriamo l’esecuzione del concordato e interveniamo nei procedimenti di risoluzione e annullamento, difendendo il risultato raggiunto.
  10. Impostiamo l’uscita dai debiti residui, con l’istanza di esdebitazione e, dove necessario, con gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso un OCC.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: costruire una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale significa negoziare con creditori, assuntori e organi della procedura su numeri che devono reggere al parere del curatore e al confronto con l’alternativa liquidatoria. E pesa la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC, perché il socio che esce dalla procedura sociale resta spesso con debiti personali che solo gli strumenti di sovraindebitamento possono chiudere.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: lo stesso difensore che verifica la posizione di socio e scrive la proposta è quello che la difende in sede di omologazione, in reclamo davanti alla corte d’appello e, se serve, in Cassazione. Sul singolo caso lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff multidisciplinare: la parte giuridica della proposta e la parte economico-contabile — stima dell’attivo, confronto con l’alternativa liquidatoria, sostenibilità degli apporti — nascono sullo stesso tavolo e non in due uffici separati.


In chiusura

Nel concordato nella liquidazione giudiziale di una snc o di una sas, ogni mossa fatta nei termini è un patrimonio conservato, e ogni mossa rimandata è una porta che si chiude dall’esterno. L’art. 266 offre al socio illimitatamente responsabile un effetto che nessun altro istituto gli dà, cioè la cessazione della propria procedura personale per effetto del concordato della società; ma quell’effetto non è automatico nel senso di gratuito: dipende da come è scritta la proposta, da chi la presenta, da quando viene depositata e da cosa viene lasciato fuori.

Questa materia richiede esattamente le competenze certificate su cui lo Studio Monardo è costruito: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, perché il concordato nella liquidazione giudiziale è prima di tutto una negoziazione tecnica con i creditori e con gli organi della procedura; quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC, perché la posizione personale del socio quasi sempre sopravvive alla chiusura della procedura sociale e va chiusa con gli strumenti propri; e quella di avvocato cassazionista, perché su estensione, omologazione e risoluzione la parola definitiva arriva spesso in sede di impugnazione. Non ti impegniamo un risultato: ti impegniamo l’analisi completa della tua posizione, la verifica di ogni termine ancora aperto e la costruzione della strategia più solida che i fatti del tuo caso consentono.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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