Il calendario che nessuno spiega all’imprenditore
Il ricorso viene depositato un lunedì mattina. Il martedì la domanda compare nel registro delle imprese. Il mercoledì arriva comunque, via PEC, una nuova cartella di pagamento. Il giovedì il commercialista chiede se pagare la rata della dilazione in scadenza a fine mese. Il venerdì la banca comunica che sul conto c’è un pignoramento notificato due settimane prima. Cinque giorni, cinque domande diverse, e ciascuna ha una risposta che dipende da una sola variabile: il momento esatto in cui ci si trova nella procedura.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. È il principio che regge questa ricostruzione. Il concordato preventivo non è un interruttore che spegne di colpo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: è una sequenza di fasi, ognuna con effetti propri sulle cartelle. In alcune l’agente della riscossione è fermo, in altre può ancora notificare, in altre ancora vota, e alla fine resta vincolato a un piano che riscrive l’importo dei suoi crediti.
La timeline, in sintesi, è questa. Prima della domanda le cartelle corrono secondo i tempi del D.P.R. 602/1973. Con il deposito e la pubblicazione nel registro delle imprese scattano, se richieste, le misure protettive. Entro trenta giorni il tribunale le conferma o le revoca. Poi arriva il piano, con la proposta di trattamento dei debiti fiscali ai sensi dell’art. 88 del Codice della crisi. Seguono il decreto di apertura, il voto dell’Erario, l’omologazione e, infine, l’esecuzione del piano, con il rischio sempre presente della risoluzione.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La gestione delle cartelle dentro una procedura concorsuale richiede, insieme, la conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, che l’Avvocato pratica come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la padronanza del debito tributario, presidiata dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina. Quando poi una cartella o un’omologazione finiscono in contenzioso, la qualifica di cassazionista consente di seguire la lite fino all’ultimo grado.
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La mappa temporale: dalle cartelle all’esecuzione del piano
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere sotto gli occhi l’intero percorso. La tabella che segue segue l’ordine cronologico reale e rinvia alle sezioni di dettaglio. Il “giorno 0” coincide con il deposito della domanda in tribunale; le date prima dello zero riguardano la riscossione ordinaria, quelle dopo la procedura concorsuale.
Due avvertenze. La prima: i termini del Codice della crisi non sono soggetti alla sospensione feriale (art. 9 CCII), mentre i termini per impugnare le cartelle davanti al giudice tributario sì, e la sospensione feriale vale solo dal 1° al 31 agosto. La seconda: le durate “reali” indicate sono orientative, perché i tempi variano molto da tribunale a tribunale e in base alla complessità del caso.
| Tappa | Quando | Cosa succede alle cartelle | Norma di riferimento | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima del giorno 0 | Le cartelle diventano esigibili, partono intimazioni, preavvisi di fermo e ipoteca, pignoramenti presso terzi | Artt. 25, 50, 72-bis, 77, 86 D.P.R. 602/1973 | Tappa 1 |
| 2 | Giorno 0 | Deposito della domanda (piena o con riserva) e richiesta delle misure protettive | Artt. 40, 44, 54 CCII | Tappa 2 |
| 3 | Giorno 1 (circa) | Pubblicazione nel registro delle imprese: stop alle azioni esecutive e cautelari, prescrizioni sospese | Artt. 40, 54 CCII | Tappa 3 |
| 4 | Entro 30 giorni dall’iscrizione | Il tribunale conferma o revoca le misure e ne fissa la durata | Artt. 55, 8 CCII | Tappa 4 |
| 5 | Dal deposito in poi | Divieto di pagare debiti anteriori senza autorizzazione: rate sospese, compensazioni, nuove cartelle notificabili | Artt. 46, 94, 96, 100 CCII | Tappa 5 |
| 6 | Entro il termine concesso (30-60 giorni, prorogabile) | Deposito di piano e proposta, con il trattamento dei crediti fiscali e la consegna agli uffici | Artt. 44, 87, 88 CCII | Tappa 6 |
| 7 | Dopo il decreto di apertura | Il Fisco vota; se manca l’adesione si valuta il cram down | Artt. 47, 88, 107-109, 112 CCII | Tappa 7 |
| 8 | Udienza e sentenza di omologazione | Le cartelle anteriori sono rimodulate secondo il piano | Artt. 48, 112, 117 CCII | Tappa 8 |
| 9 | Dopo l’omologazione | Esecuzione del piano; rischio di risoluzione entro un anno dall’ultimo adempimento | Artt. 118, 119 CCII | Tappa 9 |
A questo punto la procedura può essere letta tappa per tappa. Il calendario parte da prima del giorno zero, perché è lì che si decide buona parte dell’esito.
Prima del giorno 0: le cartelle che corrono mentre l’impresa decide
Cosa succede
Nessuna impresa arriva al concordato il giorno in cui riceve la prima cartella. Ci arriva dopo mesi, a volte anni, in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha lavorato con i propri tempi, del tutto indifferenti alla crisi aziendale. La cartella di pagamento viene notificata; dal giorno della notifica il contribuente ha sessanta giorni per pagare o per impugnarla. Scaduto quel termine senza pagamento, l’agente della riscossione può avviare l’esecuzione forzata. Se lascia passare un anno dalla notifica senza agire, prima di procedere deve notificare un’intimazione di pagamento, che dà al debitore cinque giorni.
Nel frattempo arrivano le misure cautelari. Il preavviso di fermo amministrativo sui veicoli e la comunicazione preventiva di ipoteca sugli immobili concedono trenta giorni per pagare, rateizzare o contestare; l’ipoteca può essere iscritta solo per debiti complessivi non inferiori a 20.000 euro. Poi c’è lo strumento più temuto dalle imprese: il pignoramento presso terzi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, con cui l’agente della riscossione ordina direttamente alla banca o ai clienti del debitore di versargli le somme dovute, senza passare dal giudice dell’esecuzione.
La norma
Il quadro è quello del D.P.R. 602/1973: art. 25 (termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella), art. 50 (intimazione dopo un anno), art. 72-bis (pignoramento presso terzi con ordine diretto al terzo), art. 77 (ipoteca), art. 86 (fermo dei beni mobili registrati). Sul versante del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024), questa fase è “pre-concorsuale”: il Codice non interviene ancora, salvo per un aspetto che guarda all’indietro, cioè la sorte delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda (art. 46, comma 5, CCII).
I termini che si attivano
- Sessanta giorni dalla notifica della cartella per pagare o per proporre ricorso al giudice tributario. Il termine per il ricorso è perentorio e beneficia della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
- Trenta giorni dal preavviso di fermo o dalla comunicazione preventiva di ipoteca per evitare l’iscrizione.
- Sessanta giorni, nel pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione, entro i quali il terzo deve versare le somme pignorate.
- Cinque giorni dall’intimazione di pagamento, quando l’azione esecutiva parte oltre l’anno dalla notifica della cartella.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase la finestra difensiva è doppia: contestare le cartelle viziate e preparare l’accesso alla procedura prima che l’agente della riscossione incassi. Sono due attività distinte. La prima riguarda il merito e la legittimità del credito: notifiche irregolari, prescrizione, decadenza, vizi di motivazione, errori di calcolo. Si contesta nelle sedi ordinarie, con i termini ordinari. La seconda riguarda la strategia di crisi: valutare se il debito complessivo, fiscale e non, renda sostenibile un piano concordatario e preparare la documentazione, perché il ricorso con riserva richiede comunque di depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori.
Restano a disposizione anche gli strumenti interni alla riscossione, come la rateizzazione. Ma qui occorre lucidità: una dilazione appena concessa può diventare un problema se, poche settimane dopo, l’impresa deposita la domanda di concordato e da quel momento non può più pagare le rate senza autorizzazione (lo vedremo alla tappa 5).
L’errore tipico di questa fase
Aspettare il pignoramento per muoversi. Quando l’ordine di pagamento è già stato notificato alla banca, il conto è bloccato e i sessanta giorni stanno correndo. Se la domanda di concordato viene pubblicata dopo che il terzo ha già versato, quelle somme sono perse per la procedura. Il tempo utile si misura dalla notifica della cartella, non dall’arrivo del pignoramento.
Un secondo errore, più sottile, consiste nel lasciare che le cartelle diventino definitive senza verificarne la legittimità, contando sul fatto che “tanto poi il concordato le taglia”. Il concordato riduce l’importo pagato, ma il credito su cui si calcola la percentuale resta quello che il Fisco può dimostrare. Una cartella prescritta non contestata entra nel passivo con il suo intero importo.
Il nodo delle ipoteche e dei fermi già iscritti
C’è un’eredità della fase pre-concorsuale che la domanda di concordato non cancella da sola: le cautele già iscritte. Il fermo sul furgone aziendale e l’ipoteca sul capannone, se iscritti prima della domanda, restano dove sono. Le misure protettive impediscono all’agente della riscossione di iscriverne di nuove o di trasformare quelle esistenti in un’espropriazione, ma non le fanno sparire.
L’art. 46, comma 5, CCII prevede l’inefficacia, rispetto ai creditori anteriori, delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda. L’ipoteca dell’agente della riscossione, però, non nasce da un provvedimento del giudice: è iscritta dall’agente sulla base del ruolo, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973. Per questo la sua riconducibilità alla regola di inefficacia è tutt’altro che scontata, e chi conta su quella norma per “liberare” un immobile deve verificare la questione con prudenza, caso per caso.
Ne deriva una regola pratica: le iscrizioni cautelari degli ultimi mesi vanno censite prima del deposito. Per ciascuna occorre sapere data, importo garantito, bene colpito e cartelle sottostanti. Se alcune di quelle cartelle sono viziate, la contestazione può travolgere anche la cautela; se sono valide, l’ipoteca entrerà nel piano come garanzia, con le conseguenze sul rango del credito fiscale. Nel concordato, infatti, il credito assistito da ipoteca viene soddisfatto in base al valore del bene: la parte che il bene non copre degrada al chirografo, e questo cambia in modo rilevante il trattamento proposto all’Erario.
Il fermo amministrativo pone un problema diverso, più operativo che giuridico. Il veicolo sottoposto a fermo non può circolare, e per un’impresa di trasporti o di installazioni questo significa fermare la produzione. La gestione del fermo va quindi pianificata insieme alla domanda: in alcuni casi si chiede al tribunale di autorizzare soluzioni che consentano l’uso del bene; in altri si valuta se il piano possa prevedere la liberazione del veicolo in tempi brevi.
Quanto dura realmente
La fase pre-concorsuale non ha una durata legale: dipende dalla velocità della riscossione. Il piano operativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il 2026 ha reso il recupero coattivo sensibilmente più rapido, con un largo impiego di pignoramenti presso terzi costruiti sull’incrocio automatico dei dati bancari e delle fatture elettroniche. In pratica, tra la scadenza dei sessanta giorni della cartella e il primo pignoramento possono passare poche settimane. È la ragione per cui la preparazione della domanda dovrebbe cominciare prima, non dopo.
Giorno 0: il deposito della domanda e la richiesta di protezione
Cosa succede
Il giorno 0 l’impresa deposita in tribunale la domanda di accesso al concordato preventivo. Può farlo in due modi. Con la domanda “piena”, corredata da proposta, piano, attestazione e documentazione completa. Oppure con la domanda “con riserva”, che il linguaggio pratico chiama ancora concordato in bianco o prenotativo: si deposita il ricorso con la documentazione essenziale e si chiede al tribunale un termine per presentare in seguito proposta e piano.
In entrambi i casi, nel ricorso va chiesto espressamente di beneficiare delle misure protettive. È un dettaglio decisivo per le cartelle: senza la richiesta espressa nella domanda, il divieto di azioni esecutive e cautelari non scatta. Le misure protettive, nel Codice della crisi, non sono più un effetto automatico come nella vecchia legge fallimentare, ma un beneficio che il debitore deve domandare.
La norma
L’art. 40 CCII disciplina la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e ne prevede la pubblicazione nel registro delle imprese a cura della cancelleria. L’art. 44 CCII regola l’accesso con riserva: il tribunale concede un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito di proposta e piano, prorogabile su istanza per non oltre sessanta giorni in presenza di giustificati motivi, e può nominare un commissario giudiziale. L’art. 54, comma 2, CCII stabilisce che, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda, dalla data di pubblicazione i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni con cui esercita l’impresa.
I termini che si attivano
Il deposito non fa ancora scattare la protezione, ma mette in moto due conteggi. Il primo è quello della pubblicazione, che la cancelleria effettua di norma entro il giorno successivo. Il secondo è quello del termine concesso dal tribunale, nel caso di domanda con riserva, per completare la proposta: un termine perentorio, il cui mancato rispetto porta all’inammissibilità e fa venir meno gli effetti protettivi.
Dal deposito, inoltre, scattano gli obblighi informativi periodici verso il tribunale (tipicamente con cadenza mensile nella domanda con riserva) e il regime di amministrazione limitata del patrimonio, che incide direttamente sul pagamento delle cartelle e che approfondiremo alla tappa 5.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno 0 è il momento in cui si decide il perimetro della protezione. Nel ricorso si possono chiedere le misure protettive “tipiche” previste dall’art. 54, comma 2, CCII e, se necessario, misure cautelari mirate, ad esempio rivolte a specifici creditori, tra cui l’agente della riscossione. La giurisprudenza di merito ha ammesso richieste selettive quando sono funzionali alla conservazione del patrimonio durante la procedura. Una buona richiesta indica con precisione quali procedure esecutive sono pendenti, presso quali terzi, per quali importi: serve al giudice per confermare le misure e serve all’impresa per comunicarle subito alle banche.
Nello stesso giorno conviene predisporre la comunicazione da inviare ai terzi pignorati e all’agente della riscossione, da spedire non appena la domanda risulta pubblicata. I terzi, specie le banche, non leggono ogni giorno il registro delle imprese.
L’errore tipico di questa fase
Depositare una domanda con riserva “nuda”, senza chiedere le misure protettive, pensando che il solo deposito blocchi l’Agenzia. Non è così. Senza richiesta espressa e senza pubblicazione, l’agente della riscossione conserva tutti i suoi poteri.
Altro errore frequente: usare la domanda con riserva come puro strumento dilatorio, senza un’ipotesi di piano realistica. Il tribunale valuta la serietà della domanda e i termini concessi non sono infiniti. Una domanda dichiarata inammissibile lascia l’impresa senza protezione e con una storia processuale che pesa sulle iniziative successive.
Quanto dura realmente
Il deposito è un atto istantaneo, ma la sua preparazione no. Raccogliere bilanci, elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, estratti di ruolo aggiornati e situazione delle procedure esecutive pendenti richiede, per una PMI, da qualche giorno a qualche settimana. È il tempo che spesso manca a chi aspetta il pignoramento per muoversi.
Giorno 1: la pubblicazione nel registro delle imprese e lo stop alle azioni esecutive
Cosa succede
Il calendario ora corre da una data precisa: quella in cui la domanda viene iscritta nel registro delle imprese. Da quel giorno, se le misure protettive sono state chieste, l’agente della riscossione non può iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’impresa. Non può notificare nuovi pignoramenti presso terzi, non può portare avanti quelli pendenti, non può iscrivere nuovi fermi o nuove ipoteche con efficacia verso gli altri creditori. Dalla stessa data, le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.
C’è però un punto che sorprende molti imprenditori: la cartella di pagamento può ancora essere notificata. La Corte di Cassazione lo ha chiarito più volte. La cartella riunisce le funzioni di titolo esecutivo e di precetto, ma non dà inizio all’esecuzione forzata, quindi non rientra nel divieto di azioni esecutive. Con l’ordinanza della Sezione tributaria n. 7463 del 20 marzo 2024 la Corte ha ritenuto ammissibile la notifica della cartella anche dopo l’apertura del concordato; e con la sentenza n. 13242 del 7 maggio 2026, sempre della Sezione tributaria, ha ribadito che il divieto di azioni esecutive non impedisce all’Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, anche nel concordato con riserva.
La norma
L’art. 54, comma 2, CCII è la disposizione centrale. Il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari, non le attività di accertamento o di formazione del titolo. È lo stesso principio che la Cassazione, con la sentenza n. 24609/2026, ha affermato in un contesto diverso (un concordato liquidatorio e un’azione di risoluzione contrattuale): il divieto colpisce l’esecuzione, non le azioni di accertamento. Accanto all’art. 54 opera l’art. 46, comma 5, CCII: dopo il deposito i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia verso i creditori concorrenti senza autorizzazione, e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
Sulla natura delle misure protettive la Cassazione è intervenuta con l’ordinanza della Prima Presidente n. 8794 del 3 aprile 2025: qualificare una misura richiesta nel concordato come protettiva atipica o come cautelare spetta al giudice del merito, che deve decidere nei limiti di quanto chiesto. È un’indicazione importante per chi redige il ricorso: la qualificazione non è automatica, e la formulazione della domanda conta.
I termini che si attivano
- Dalla data di iscrizione nel registro delle imprese decorrono gli effetti protettivi e, contemporaneamente, il termine di trenta giorni entro cui il giudice deve confermarli o revocarli (tappa 4).
- Le prescrizioni dei crediti restano sospese per tutta la durata delle misure: un effetto che, curiosamente, va anche a favore dell’Erario, perché i termini di prescrizione delle cartelle non maturano mentre la protezione è attiva.
- Le cartelle notificate dopo la pubblicazione fanno decorrere normalmente il termine di sessanta giorni per il ricorso tributario, che non viene sospeso dalla procedura concorsuale.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva più importante di questa tappa è comunicare la protezione a chi deve rispettarla. Il divieto opera per legge, ma un terzo pignorato che non ne sa nulla può versare comunque le somme all’agente della riscossione. Va quindi inviata subito alle banche e ai clienti destinatari di ordini di pagamento ex art. 72-bis una comunicazione con gli estremi della pubblicazione, chiedendo di non procedere ad alcun versamento.
Allo stesso tempo, ogni nuova cartella notificata va esaminata. Se contiene importi non dovuti, prescritti o calcolati male, deve essere impugnata nei termini. Il fatto che il credito sarà poi trattato nel concordato non elimina l’interesse a contestarlo: la Cassazione, con l’ordinanza n. 26560/2024, ha escluso che la sentenza di omologazione abbia effetto di giudicato sull’esistenza, sull’entità e sul rango dei crediti. Il voto e il calcolo delle maggioranze si fanno su importi “provvisori”; la lite sul credito resta aperta e va combattuta nella sua sede.
L’errore tipico di questa fase
Ignorare la nuova cartella perché “c’è il concordato”. La cartella notificata dopo la domanda è valida e, se non impugnata entro sessanta giorni, rende definitivo il credito che contiene, comprese sanzioni e interessi maturati fino alla data di riferimento. Molti contenziosi tributari persi nascono da questa convinzione sbagliata.
Quanto dura realmente
La pubblicazione avviene di regola entro un giorno lavorativo dal deposito. Gli effetti protettivi durano fino alla scadenza fissata dal giudice in sede di conferma, nei limiti massimi di legge. Ma il vero fattore temporale di questa tappa è un altro: il tempo che le banche impiegano a recepire la comunicazione. Nella prassi, qualche giorno; in assenza di comunicazione formale, anche settimane.
Entro il giorno 30: la conferma (o la revoca) delle misure protettive
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Gli effetti protettivi, scattati automaticamente con la pubblicazione, devono passare il vaglio del giudice. Il tribunale, sentite le parti e con un procedimento rapido, conferma le misure, le modifica o le revoca, e ne stabilisce la durata. Se le conferma, l’agente della riscossione resta bloccato per tutto il periodo indicato nel provvedimento. Se le revoca, o se il giudice non provvede nel termine, gli effetti cessano e l’Agenzia può riprendere le azioni esecutive sospese.
La norma
L’art. 55 CCII disciplina il procedimento di conferma; il comma 3 prevede che il giudice provveda entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese e che, in mancanza, gli effetti protettivi vengano meno. L’art. 8 CCII fissa la durata complessiva massima delle misure protettive: dodici mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, anche quando l’impresa passa da uno strumento di regolazione all’altro. La giurisprudenza di merito ha applicato questo limite con rigore, calcolando la durata residua tenendo conto della protezione già goduta in procedure precedenti.
La Cassazione, con la sentenza della Prima Sezione n. 31856/2025, ha affrontato un tentativo di aggirare il problema dal lato opposto: ha ritenuto non ammissibile l’istanza di accesso alla composizione negoziata, con relativa richiesta di misure protettive, presentata mentre era pendente una domanda di concordato. Il messaggio è chiaro: gli strumenti non si sommano per allungare lo scudo.
I termini che si attivano
- Trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese per la conferma: termine il cui inutile decorso fa cessare gli effetti protettivi.
- La durata stabilita nel provvedimento, che il tribunale modula in base alle esigenze del caso, entro il tetto complessivo di dodici mesi.
- Il termine per il reclamo contro il provvedimento di conferma o revoca. Ricordiamo che i termini processuali del Codice della crisi non sono soggetti alla sospensione feriale.
Cosa può fare il debitore ora
In vista della conferma, il debitore deve dimostrare che la protezione serve davvero al piano e non solo a guadagnare tempo. Il giudice valuta, tra l’altro, la funzionalità delle misure rispetto al buon esito della procedura. Per le cartelle questo significa presentare una fotografia ordinata del debito fiscale: carichi affidati, procedure esecutive pendenti, cautele iscritte, rateizzazioni in corso, e spiegare perché la prosecuzione dei pignoramenti comprometterebbe la continuità o la liquidazione ordinata.
Se le misure vengono revocate, si apre una valutazione strategica: reclamare, oppure chiedere misure cautelari specifiche e circoscritte. Alcuni tribunali hanno ammesso misure cautelari con contenuto simile a quello delle misure protettive, anche oltre il tetto annuale, purché rivolte a destinatari individuati e non a tutti i creditori.
L’errore tipico di questa fase
Arrivare alla conferma senza dati. Un ricorso che si limita a chiedere “il blocco delle azioni dell’Agenzia” senza indicare quali azioni, su quali beni, con quale impatto sul piano, rischia una conferma per un periodo breve o una revoca. E un periodo di protezione breve, in una procedura che dura mesi, significa tornare esposti proprio quando il piano è quasi pronto.
Quanto dura realmente
Il termine di legge è di trenta giorni, e i tribunali tendono a rispettarlo. La durata concessa varia molto: si vedono provvedimenti di settantacinque giorni nelle domande con riserva, periodi più lunghi quando il piano è già depositato. Il calcolo da fare, sempre, è quello all’indietro: quanta protezione residua resta all’impresa rispetto al tetto di dodici mesi, e se basta a coprire l’arco temporale fino all’omologazione.
Dal deposito in avanti: rate sospese, compensazioni e nuove cartelle
Cosa succede
Da questo momento in poi l’impresa vive in un regime di amministrazione “sorvegliata”. Continua a gestire l’attività, ma non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del tribunale (prima del decreto di apertura) o del giudice delegato (dopo). E il pagamento di un debito anteriore alla domanda, compreso un debito fiscale, è considerato atto di straordinaria amministrazione. In concreto: dal deposito della domanda l’impresa non può pagare le rate delle dilazioni e delle definizioni agevolate relative a cartelle anteriori, salvo autorizzazione.
È un effetto che spaventa molti imprenditori, perché la mancata rata significa, nel linguaggio della riscossione, decadenza dal beneficio. La Cassazione, però, ha messo un punto fermo. Già con l’ordinanza n. 4081 del 9 febbraio 2023 aveva confermato che, dopo la domanda, il pagamento di debiti tributari scaduti non è atto di ordinaria amministrazione e che la sospensione della rateazione era legittima. Con la sentenza n. 13242 del 7 maggio 2026 la Sezione tributaria ha completato il ragionamento: il mancato pagamento delle rate, quando è imposto dal vincolo della procedura, non è un inadempimento colpevole e non giustifica l’applicazione o il recupero delle sanzioni collegate alla decadenza dalla rateazione.
La norma
L’art. 46 CCII regola gli effetti della domanda di accesso al concordato; l’art. 94 CCII l’amministrazione dei beni durante la procedura; l’art. 100 CCII i casi in cui il tribunale può autorizzare il pagamento di crediti pregressi. L’art. 96 CCII richiama, dalla data di deposito della domanda, alcune norme della liquidazione giudiziale, tra cui quelle sulla sospensione degli interessi sui crediti chirografari e sulla compensazione. Le pronunce citate sono state rese su procedure regolate dalla legge fallimentare (artt. 161, 167, 168 l.fall.), ma i principi sono costruiti su un regime di spossessamento attenuato che il Codice della crisi ha mantenuto.
I termini che si attivano
- Ogni scadenza di rata successiva al deposito diventa un punto di decisione: non pagare (regola) oppure chiedere l’autorizzazione al pagamento (eccezione motivata).
- Gli interessi sui crediti chirografari anteriori si arrestano alla data della domanda; quelli sui crediti privilegiati, nei limiti previsti dal codice civile, continuano a maturare.
- Per ogni nuova cartella notificata, sessanta giorni per il ricorso tributario, con sospensione feriale 1-31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la tappa in cui l’impresa deve smettere di ragionare “cartella per cartella” e cominciare a ragionare “debito fiscale complessivo”. Le rate non si pagano, le nuove cartelle si analizzano, i crediti d’imposta vanno mappati. Un rimborso IVA maturato prima della domanda, per esempio, può essere trattenuto dall’Erario in compensazione con debiti anteriori: la Cassazione, con l’ordinanza n. 13881/2025, ha ritenuto legittima la compensazione quando i fatti genetici di entrambi i crediti sono anteriori alla data di presentazione della domanda. Saperlo cambia i numeri del piano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, imposta proprio in questa fase la ricostruzione del debito fiscale su cui si regge il piano.
C’è poi il tema della regolarità fiscale e contributiva, essenziale per un’impresa che vuole continuare a lavorare. La Cassazione, con la sentenza n. 9522/2024, ha riconosciuto che il divieto legale di pagamento derivante dall’ammissione al concordato colloca il debitore in una situazione idonea a determinare la regolarità contributiva: il mancato pagamento dei debiti anteriori, quando è imposto dalla procedura, non può essere usato contro l’impresa.
L’errore tipico di questa fase
Continuare a pagare le rate “per sicurezza”. Il pagamento non autorizzato di un debito anteriore viola la parità di trattamento tra i creditori, può esporre l’impresa a contestazioni da parte del commissario e, nei casi più gravi, può incidere sulla procedura stessa. Se una specifica rata appare davvero utile alla continuità, la strada è un’istanza motivata di autorizzazione, non un bonifico fatto di nascosto.
C’è anche l’errore opposto, di natura penale. Il concordato non è uno scudo automatico contro i reati di omesso versamento. La Cassazione penale, con la sentenza della Terza Sezione n. 35938 del 4 novembre 2025, ha ribadito che la sola presentazione o ammissione alla procedura non esclude la punibilità per l’omesso versamento dell’IVA, in mancanza di un provvedimento che vieti specificamente il pagamento prima della scadenza. Le scadenze fiscali vanno quindi gestite con il penalista, non solo con il commercialista.
Quanto dura realmente
Questa tappa non ha un termine finale proprio: accompagna l’impresa fino all’omologazione. Ciò che conta è la sua prima parte, cioè le settimane immediatamente successive al deposito, quando cadono le prime rate e arrivano le prime notifiche post-domanda. È lì che si sbaglia di più.
Entro il termine del tribunale: il piano, la proposta al Fisco e la consegna agli uffici
Cosa succede
Sono passati, a seconda dei casi, da trenta a centoventi giorni dal deposito della domanda con riserva. È il momento in cui l’impresa deve trasformare la “prenotazione” in una proposta vera: piano, proposta ai creditori, relazione del professionista indipendente che attesta veridicità dei dati e fattibilità. Dentro il piano, le cartelle smettono di essere atti singoli e diventano una o più classi di crediti, con un trattamento definito.
Il trattamento dei crediti tributari e contributivi segue regole proprie. Il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, inclusi quelli affidati all’agente della riscossione. Ma la falcidia non è libera: nel concordato liquidatorio il professionista deve attestare che il trattamento proposto al Fisco è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale; nel concordato in continuità aziendale, che non è deteriore rispetto alla stessa alternativa.
Contestualmente al deposito presso il tribunale, copia della proposta e della documentazione deve essere presentata agli uffici competenti dell’Amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione. Gli uffici, dal canto loro, rilasciano le certificazioni sui debiti risultanti dai propri atti, che servono a fotografare il passivo fiscale.
La norma
L’art. 88 CCII, interamente riscritto dal D.Lgs. 136/2024, è la disposizione di riferimento per la cosiddetta transazione fiscale nel concordato. Il correttivo ha chiarito che la transazione è possibile anche nel concordato in continuità, nel rispetto delle regole distributive dell’art. 84 CCII, e ha sostituito il vecchio comma 2-bis con due nuovi commi dedicati, rispettivamente, all’omologazione forzosa nel concordato liquidatorio e in quello in continuità. Gli artt. 363 e 364 CCII disciplinano le certificazioni dei debiti contributivi e tributari. L’art. 87 CCII elenca il contenuto del piano.
Un dettaglio che riguarda direttamente le cartelle: il voto dell’agente della riscossione e quello dell’Agenzia delle Entrate non hanno lo stesso oggetto. Per i tributi vota l’Agenzia (la Direzione competente, con il parere della Direzione regionale quando serve); gli oneri di riscossione hanno una disciplina propria. La Cassazione, con l’ordinanza n. 24527 del 12 settembre 2024, ha escluso che il meccanismo di omologazione forzosa possa applicarsi al credito per l’aggio dell’agente della riscossione, che non è un credito tributario ma il compenso per un servizio. Nel piano, quindi, aggio e tributo vanno trattati e valutati separatamente.
I termini che si attivano
- Il termine concesso dal tribunale per il deposito di piano e proposta è perentorio: se scade senza deposito, la domanda diventa inammissibile e cadono le misure protettive.
- La consegna della proposta agli uffici fiscali e all’agente della riscossione va fatta contestualmente al deposito in tribunale: è da quel momento che l’Amministrazione può istruire la pratica e preparare il voto.
- Le certificazioni sui debiti tributari e contributivi vanno richieste per tempo, perché i loro dati confluiscono nell’elenco dei creditori e nell’attestazione.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è la costruzione dei numeri: un piano che regge sul fronte fiscale è un piano che il tribunale può omologare anche se il Fisco non vota a favore. Significa ricostruire il debito cartella per cartella, distinguere capitale, sanzioni, interessi e aggio, separare i crediti privilegiati da quelli chirografari, verificare quali privilegi sono “incapienti” e degradano al chirografo, e soprattutto confrontare con rigore il trattamento proposto con ciò che l’Erario otterrebbe in una liquidazione giudiziale.
I crediti contestati meritano attenzione specifica. Se una cartella è oggetto di ricorso tributario pendente, il credito va comunque considerato nel piano, con gli accantonamenti necessari: il risultato della lite deciderà quanto di quella somma sarà davvero pagato, ma la percentuale concordataria si applicherà comunque al credito riconosciuto.
Come si costruisce il confronto con la liquidazione
Il cuore della proposta al Fisco è un confronto numerico: quanto incasserebbe l’Erario se l’impresa finisse in liquidazione giudiziale, e quanto incassa invece con il concordato. È su questo confronto che il professionista indipendente rilascia l’attestazione e che il tribunale, eventualmente, supererà il dissenso dell’Agenzia.
La simulazione liquidatoria parte dall’attivo realizzabile: valore di realizzo degli immobili, degli impianti, del magazzino, dei crediti verso clienti, calcolato con prudenza e al netto dei tempi e dei costi di una vendita forzata. Da questo attivo si sottraggono le spese della procedura e i crediti che precedono il Fisco nell’ordine dei privilegi. Ciò che resta, distribuito secondo i gradi di prelazione, indica quanto otterrebbero l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione in uno scenario di liquidazione.
Il trattamento offerto nel concordato deve battere quel numero (nel liquidatorio) o almeno non essere inferiore (nella continuità). Ma il confronto non si fa sul totale: si fa per categoria di credito. L’IVA, le ritenute, le imposte dirette, le sanzioni, gli interessi hanno collocazioni diverse nell’ordine dei privilegi. Una sanzione tributaria, per esempio, è di regola chirografaria; un’imposta può essere privilegiata. Trattare tutto come un unico blocco produce errori che il commissario e l’Agenzia individuano subito.
Due elementi rendono più solido il confronto. Il primo è la coerenza con le certificazioni degli uffici: se il piano indica un debito fiscale diverso da quello certificato, la differenza va spiegata (cartelle contestate, sgravi in corso, compensazioni). Il secondo è la tempistica: un pagamento dilazionato nel tempo vale meno di un pagamento immediato, e il piano deve tenerne conto quando confronta la propria offerta con un riparto liquidatorio che arriverebbe, anch’esso, dopo anni.
Il correttivo-ter ha poi chiarito un punto importante per le imprese in continuità: le regole distributive tipiche di quel tipo di concordato prevalgono, purché il Fisco non riceva meno di quanto avrebbe in liquidazione. Ciò consente di destinare una parte del valore generato dalla prosecuzione dell’attività anche ai creditori di rango inferiore, senza violare le regole sul trattamento dei crediti tributari, a condizione che la soglia liquidatoria sia rispettata e documentata.
L’errore tipico di questa fase
Proporre al Fisco un trattamento “politico”, cioè una percentuale scelta perché sostenibile per l’impresa, senza dimostrare che è migliore dell’alternativa liquidatoria. In quel caso l’Agenzia vota contro e il tribunale non ha strumenti per superare il dissenso. L’altro errore è trattare in modo uguale capitale e sanzioni, quando la normativa e la prassi consentono di differenziarli e la convenienza va valutata componente per componente.
Quanto dura realmente
Il termine di legge va da trenta a sessanta giorni, con una proroga possibile fino a sessanta giorni ulteriori. Nella prassi, i piani con una componente fiscale rilevante tendono a usare quasi tutto il tempo disponibile: la riconciliazione tra estratti di ruolo, certificazioni e contabilità aziendale richiede settimane, anche quando i dati sono ordinati.
Dopo il decreto di apertura: il voto dell’Erario e il cram down fiscale
Cosa succede
Il tribunale esamina la proposta e, se ritiene ammissibile la domanda, emette il decreto di apertura del concordato. Nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, fissa il calendario per l’espressione del voto e dispone la comunicazione ai creditori. Da qui in avanti l’agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate smettono di essere soltanto soggetti bloccati dalle misure protettive: diventano votanti.
Il commissario giudiziale redige la relazione sulla proposta e sul piano, ricostruisce il passivo e indica le cause del dissesto. I creditori, Fisco compreso, esprimono il voto nella finestra fissata dal decreto. Per l’approvazione servono le maggioranze dell’art. 109 CCII, diverse nel concordato liquidatorio e in quello in continuità, dove il voto si esprime per classi.
Che cosa succede se il Fisco vota contro? Fino a qualche anno fa la risposta era incerta. Oggi il testo vigente dell’art. 88 CCII precisa che la mancata adesione comprende anche il voto contrario, e consente al tribunale di omologare comunque il concordato quando l’adesione dell’Amministrazione era determinante per raggiungere le maggioranze e il trattamento proposto è conveniente (nel liquidatorio) o non deteriore (nella continuità) rispetto alla liquidazione giudiziale.
La norma
Gli artt. 47, 107, 108, 109 e 112 CCII disciplinano apertura, voto, maggioranze e omologazione; l’art. 88 regola il trattamento e il voto dei crediti fiscali e contributivi, con le ipotesi di omologazione forzosa. Sul piano giurisprudenziale, due pronunce scandiscono l’evoluzione. Con l’ordinanza della Prima Sezione n. 27782 del 28 ottobre 2024, la Cassazione ha affermato, con riguardo alla legge fallimentare nella versione introdotta nel 2020, che l’omologazione forzosa si applica sia quando l’Amministrazione non vota sia quando vota contro: in entrambi i casi manca l’adesione, e il giudice, se ricorrono le altre condizioni, deve superarla. Con l’ordinanza n. 19790/2026, invece, la Corte ha risolto un contrasto sul vecchio testo dell’art. 88 CCII: prima del correttivo-ter, il comma 2-bis non consentiva il cram down fiscale nel concordato in continuità. Per le domande regolate dal testo vigente, la questione è superata dalla nuova disciplina.
I termini che si attivano
- La finestra di voto fissata nel decreto di apertura: il voto espresso fuori termine non conta.
- I termini per la relazione del commissario e per le eventuali osservazioni e contestazioni dei creditori.
- I termini per proporre modifiche alla proposta o proposte concorrenti, nei casi previsti dal codice.
Cosa può fare il debitore ora
In questa tappa la difesa si gioca su due tavoli contemporaneamente: il dialogo con gli uffici per ottenere il voto favorevole e la preparazione del cram down per il caso in cui il voto non arrivi. Il primo tavolo richiede interlocuzione tecnica: chiarimenti sui numeri, integrazioni documentali, eventuali miglioramenti della proposta. Il secondo richiede che, già nel piano, la convenienza o la non deteriorità del trattamento fiscale sia dimostrata in modo verificabile, perché sarà quello il terreno su cui il tribunale deciderà.
È anche il momento di verificare le eventuali contestazioni del commissario sul passivo fiscale: se il commissario indica importi diversi da quelli del piano, la differenza va spiegata subito.
Le classi e il credito fiscale degradato
Nel concordato in continuità i creditori votano per classi, e la collocazione delle cartelle nelle classi è una scelta che incide direttamente sull’esito. Il credito fiscale privilegiato e soddisfatto integralmente, in molti casi, non vota. Il credito fiscale privilegiato che il patrimonio non riesce a coprire degrada al chirografo e confluisce in una classe che vota. Le sanzioni, chirografarie per natura, seguono un percorso proprio.
La legge chiede che i crediti fiscali chirografari ricevano un trattamento non deteriore rispetto a quello dei crediti con posizione giuridica e interessi economici omogenei, e, se inseriti in classi, un trattamento allineato a quello delle classi meglio trattate dello stesso rango. È una regola di non discriminazione: l’Erario non può essere usato come “classe sacrificabile” per finanziare condizioni migliori ai fornitori strategici.
Formare le classi significa quindi decidere, già nel piano, dove si collocherà il voto dell’Agenzia e quanto peserà. Se l’Erario è isolato in una classe propria e vota contro, la sua classe risulterà dissenziente; il concordato potrà comunque essere omologato attraverso la ristrutturazione trasversale, se ricorrono le condizioni previste dall’art. 112 CCII, oppure attraverso il cram down fiscale dell’art. 88, se il voto dell’Amministrazione era determinante. La giurisprudenza di merito si è divisa sui limiti del principio di non discriminazione tra classi, e la Cassazione ha già dovuto intervenire sul regime anteriore al correttivo: è un terreno dove la qualità della motivazione del piano fa la differenza.
Un’avvertenza finale riguarda gli enti diversi dalle agenzie fiscali. I tributi locali, le entrate degli enti territoriali e altri crediti pubblici affidati alla riscossione non seguono sempre il binario dell’art. 88: per essi il trattamento e le modalità di voto vanno verificati separatamente, senza dare per scontato che valgano le stesse regole.
L’errore tipico di questa fase
Contare sul silenzio dell’Agenzia come voto favorevole. Il silenzio non equivale ad adesione: con le regole vigenti è anzi una forma di mancata adesione, che il tribunale può superare solo se ricorrono tutte le condizioni del cram down. Un piano che non le dimostra resta esposto. Altro errore: dimenticare che il dissenso del Fisco può anche non essere determinante. Se le maggioranze si raggiungono senza l’Erario, il problema del cram down non si pone; occorre però verificarlo con il calcolo, non con l’intuito.
Quanto dura realmente
Dal decreto di apertura alla chiusura delle operazioni di voto passano, nella prassi, alcuni mesi. È la fase in cui i tempi dei tribunali incidono di più. Per l’impresa conta un dato: la protezione residua. Se le misure scadono prima dell’omologazione, l’agente della riscossione torna libero di agire sui crediti anteriori, salvo la protezione derivante dalle regole generali della procedura e dalle misure eventualmente rinnovate entro il tetto annuale.
L’udienza e la sentenza di omologazione: le cartelle riscritte dal piano
Cosa succede
Raccolti i voti, si apre il giudizio di omologazione. Il tribunale fissa l’udienza, i creditori dissenzienti possono proporre opposizione, il commissario deposita il proprio parere. Il giudice verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta e, se c’è opposizione o se deve superare il dissenso dell’Erario, la convenienza della proposta. Se tutto regge, pronuncia la sentenza di omologazione.
Da quel momento le cartelle anteriori alla domanda cambiano natura. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, Fisco e agente della riscossione compresi, che abbiano votato a favore, contro o non abbiano votato. Il credito originario resta come riferimento, ma ciò che l’Erario può pretendere è solo quanto previsto dal piano, nei tempi del piano.
La norma
L’art. 48 CCII disciplina il giudizio di omologazione; l’art. 112 CCII ne fissa le condizioni; l’art. 117 CCII stabilisce l’efficacia del concordato omologato verso tutti i creditori anteriori. La Cassazione ha ribadito la forza vincolante della falcidia anche di recente: con la sentenza n. 23075/2026 ha affermato che il creditore resta legato alla percentuale concordataria e non può pretendere l’intera somma che un successivo giudizio ordinario abbia riconosciuto come dovuta. Il principio vale anche per l’Erario: una cartella relativa a un debito anteriore, notificata dopo l’omologazione, non autorizza la riscossione dell’intero importo, ma solo di quanto previsto dal piano.
Resta fermo, come visto, che l’omologazione non fa giudicato sull’esistenza e sull’importo dei crediti (Cass. n. 26560/2024): le liti tributarie pendenti proseguono, e il loro esito determinerà la base su cui si calcola la percentuale.
I termini che si attivano
- I termini per l’opposizione all’omologazione, fissati in relazione all’udienza.
- Il termine per il reclamo alla Corte d’appello contro la sentenza di omologazione, che non subisce la sospensione feriale perché si tratta di termine del Codice della crisi.
- Le scadenze del piano: da questo momento sono le date del piano, non quelle delle cartelle, a scandire i pagamenti al Fisco.
Cosa può fare il debitore ora
Dopo l’omologazione, la finestra difensiva si sposta sul controllo della riscossione: ogni atto dell’agente della riscossione relativo a debiti anteriori va confrontato con il piano. Se arrivano intimazioni, pignoramenti o richieste di pagamento per importi pieni, vanno contestati facendo valere l’obbligatorietà del concordato. Le cautele iscritte prima della domanda (fermi, ipoteche) seguono la sorte prevista dal piano: vanno gestite con l’agente della riscossione e, se necessario, con il giudice delegato, documentando lo stato dei pagamenti.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che con l’omologazione la vicenda fiscale sia chiusa. Il piano va eseguito, le liti pendenti continuano, e i debiti tributari sorti dopo la domanda (ad esempio l’IVA sulle operazioni della continuità) non sono coperti dal concordato: vanno pagati regolarmente, e per essi l’agente della riscossione ha pieni poteri. Sul fronte penale, inoltre, la Cassazione (sentenza n. 1237/2025) ha precisato che l’omologazione non è una patente di immunità per l’omesso versamento di ritenute: esclude il reato solo se interviene prima della scadenza del versamento.
Quanto dura realmente
Dalla domanda all’omologazione, nella prassi italiana, passano spesso da sei mesi a oltre un anno, con forti differenze tra tribunali e in base alla presenza di opposizioni. Il reclamo in Corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione possono allungare ulteriormente i tempi, ma la sentenza di omologazione produce i suoi effetti anche nelle more.
Dopo l’omologazione: l’esecuzione del piano e il rischio di risoluzione
Cosa succede
Il calendario ora corre secondo le scadenze del piano. L’impresa paga il Fisco nella misura e nei tempi concordati, il commissario giudiziale sorveglia l’esecuzione e riferisce al giudice. Se tutto procede, al termine dei pagamenti le cartelle anteriori sono definitivamente regolate e le cautele residue vengono cancellate.
Se invece l’impresa non adempie, si apre lo scenario della risoluzione. Ogni creditore può chiedere che il concordato sia risolto per inadempimento, purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza. Con la risoluzione i creditori anteriori, Fisco compreso, riacquistano il diritto all’intero credito originario, dedotto quanto già incassato, e l’agente della riscossione può tornare ad agire per l’importo pieno. Il rischio non è teorico: la Cassazione ha esaminato casi in cui è stata proprio l’Amministrazione finanziaria a chiedere la risoluzione, e ha ritenuto che l’adesione dell’impresa a una definizione agevolata successiva non bastasse, da sola, a impedirla.
La norma
L’art. 118 CCII regola l’esecuzione del concordato; l’art. 119 CCII la risoluzione per inadempimento, che va chiesta con ricorso entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano. La risoluzione può aprire la strada alla liquidazione giudiziale, se ne ricorrono i presupposti.
I termini che si attivano
- Le scadenze dei pagamenti al Fisco previste dal piano.
- Un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto: è il termine entro cui i creditori possono chiedere la risoluzione.
- Per i debiti tributari sorti dopo la domanda, i termini ordinari della riscossione: sessanta giorni dalla notifica della cartella per pagare o impugnare.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva più efficace in questa tappa è anticipare l’inadempimento, non subirlo. Se i flussi della continuità si rivelano inferiori al previsto, è possibile intervenire prima che il ritardo diventi grave: valutare modifiche del piano nei limiti consentiti, utilizzare liquidità generata da cessioni di asset, dialogare con il commissario. Se la risoluzione viene chiesta, la difesa passa dalla dimostrazione che l’inadempimento è di scarsa importanza rispetto all’economia complessiva del piano.
Al tempo stesso, i debiti fiscali correnti vanno pagati con regolarità assoluta: una nuova esposizione verso l’Erario durante l’esecuzione è il segnale che più facilmente porta a una richiesta di risoluzione.
Le cautele e il debito che sopravvive
Dopo l’omologazione resta da chiudere la partita delle cautele iscritte prima della domanda. Il piano dovrebbe indicare come e quando fermi e ipoteche saranno cancellati: in genere al pagamento della quota prevista per il credito garantito, oppure al momento della vendita del bene nel concordato liquidatorio. Nella pratica, la cancellazione richiede un’iniziativa del debitore verso l’agente della riscossione, documentando i pagamenti eseguiti e il contenuto della sentenza di omologazione.
Va poi ricordato che non tutto il debito fiscale sparisce con la percentuale. La parte di credito falcidiata non è più esigibile nei confronti dell’impresa finché il concordato resta in piedi. Ma restano fuori dal perimetro del concordato i debiti sorti dopo la domanda, che seguono le regole ordinarie; e restano aperte, sul piano personale, le posizioni di eventuali coobbligati e garanti, nei limiti stabiliti dalla legge. Gli amministratori, inoltre, devono considerare il profilo penale degli omessi versamenti, che segue logiche autonome rispetto all’esito civilistico della procedura.
Il controllo degli estratti di ruolo dopo l’omologazione è un’attività da programmare, non un’eventualità. L’agente della riscossione aggiorna i propri sistemi con tempi suoi: non è raro che, mesi dopo la sentenza, risultino ancora carichi per l’importo originario, con il rischio di nuovi atti di riscossione o di dinieghi di certificazioni di regolarità. Una verifica periodica, con richiesta di allineamento al piano, evita contestazioni inutili e protegge l’operatività dell’impresa.
L’errore tipico di questa fase
Trascurare i debiti “nuovi”. Molti concordati in continuità entrano in crisi non per le cartelle vecchie, che il piano ha regolato, ma per le nuove, generate da un’attività che non riesce a stare in equilibrio. Per queste l’impresa non ha alcuna protezione concorsuale.
Quanto dura realmente
Dipende dal piano: un concordato liquidatorio si esaurisce con la vendita dei beni e il riparto, mentre un piano in continuità può durare diversi anni. Il termine annuale per la risoluzione si aggiunge alla durata del piano: per l’impresa, il rischio fiscale si chiude davvero solo dodici mesi dopo l’ultima rata.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su importi e date verosimili per mostrare come la scelta del momento cambi l’esito. Non descrivono casi reali.
Simulazione A — L’impresa che agisce alle finestre giuste
Ipotesi: S.r.l. manifatturiera con debito fiscale affidato all’agente della riscossione pari a 187.430,62 € (di cui 121.906,15 € di imposte, 38.211,40 € di sanzioni, 27.313,07 € tra interessi e oneri di riscossione), più 412.880,00 € di debiti verso banche e fornitori.
- 9 settembre 2026: notifica dell’ultima cartella (34.718,90 €). L’amministratore convoca subito i consulenti. Due cartelle del 2019, notificate a un indirizzo PEC non più attivo, risultano contestabili per vizio di notifica: si prepara il ricorso tributario.
- 2 novembre 2026 (giorno 0): deposito della domanda con riserva, con richiesta espressa di misure protettive e indicazione dei rapporti bancari. Nello stesso giorno viene depositato il ricorso tributario contro la cartella del 9 settembre, ancora nei sessanta giorni (che scadrebbero domenica 8 novembre, termine che slitta al lunedì 9).
- 3 novembre 2026 (giorno 1): pubblicazione nel registro delle imprese. Lo stesso giorno lo studio comunica la pubblicazione alle tre banche dell’impresa.
- 16 novembre 2026: l’agente della riscossione notifica una nuova cartella da 8.402,33 € per un controllo automatizzato. È legittima: si fissa il termine di sessanta giorni per valutarne l’impugnazione.
- 30 novembre 2026: scade una rata da 2.317,48 € di una dilazione in corso. L’impresa non paga, perché il pagamento di debiti anteriori non è autorizzato: nessuna sanzione da decadenza può esserle imputata per questo.
- Entro il 3 dicembre 2026: il tribunale conferma le misure protettive per centoventi giorni.
- Gennaio 2027: deposito di piano e proposta entro il termine concesso, con trattamento del credito fiscale distinto per componenti e attestazione di non deteriorità rispetto alla liquidazione; copia agli uffici e all’agente della riscossione nello stesso giorno.
- Esito: il conto corrente resta disponibile per la continuità, il passivo fiscale è depurato delle due cartelle contestate (in attesa della decisione tributaria), il piano arriva al voto con numeri verificabili.
Simulazione B — L’impresa che lascia correre
Stessa impresa, stesso debito, stesse date di partenza.
- 9 settembre 2026: notifica dell’ultima cartella. L’amministratore decide di “aspettare la fine dell’anno”.
- 8 novembre 2026: scadono i sessanta giorni. Nessun ricorso. La cartella diventa definitiva, comprese le sanzioni.
- 13 novembre 2026: l’agente della riscossione notifica alla banca principale un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis per 41.218,37 €. Il conto viene vincolato.
- 12 gennaio 2027: decorsi sessanta giorni, la banca versa 41.218,37 € all’agente della riscossione. Quella liquidità, che sarebbe servita a pagare stipendi e fornitori strategici, è uscita dal patrimonio.
- 19 gennaio 2027 (giorno 0): l’impresa deposita la domanda con riserva. Le misure protettive bloccheranno le azioni future, ma non possono restituire quanto già incassato.
- Febbraio 2027: l’impresa scopre che le due cartelle del 2019, notificate in modo irregolare, sono ormai difficili da contestare utilmente nei tempi del piano. Entrano nel passivo per l’intero importo.
- Esito: liquidità ridotta di oltre 41.000 €, passivo fiscale più alto, piano costruito su basi peggiori. La procedura è la stessa; il calendario no.
Simulazione C — La rata in scadenza il giorno dopo la domanda
Ipotesi: piano di rateazione da 72 rate con l’agente della riscossione, rata mensile di 1.906,74 €, residuo da pagare 58.109,12 €. La domanda con riserva viene depositata il 27 aprile 2027; la rata scade il 30 aprile.
- Se l’impresa paga la rata senza autorizzazione, compie un pagamento di debito anteriore in violazione del regime della procedura: un atto che il commissario può segnalare e che altera la parità tra creditori.
- Se l’impresa non paga, l’omissione è imposta dal vincolo concorsuale: secondo il principio affermato dalla Cassazione nel 2026, non è un inadempimento colpevole e non legittima le sanzioni collegate alla decadenza.
- Se la continuità dipende da un rapporto che la rateazione tutela (ad esempio la regolarità richiesta per un appalto), la strada corretta è un’istanza motivata di autorizzazione al pagamento, depositata prima della scadenza.
I binari paralleli: come cambia la timeline se la strada si biforca
Il calendario descritto finora presuppone una procedura lineare. Nella realtà la strada può biforcarsi, e ogni deviazione cambia la sorte delle cartelle.
Se la domanda viene dichiarata inammissibile o rinunciata
Gli effetti protettivi cessano. L’agente della riscossione riacquista immediatamente la possibilità di proseguire le esecuzioni sospese e di avviarne di nuove. Le rate non pagate durante la procedura restano un tema da gestire: la giurisprudenza ha escluso le sanzioni da decadenza per il periodo in cui il pagamento era vietato, ma il debito torna esigibile secondo le regole ordinarie della riscossione. In questo scenario può aprirsi anche la liquidazione giudiziale, se un creditore o il pubblico ministero la chiedono e ne ricorrono i presupposti.
Se l’impresa preferisce la composizione negoziata
La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale, guidato da un esperto, con misure protettive che il tribunale conferma per periodi più brevi. Non si può però usare come “secondo scudo” mentre il concordato è pendente: la Cassazione, con la sentenza n. 31856/2025, ha escluso l’ammissibilità dell’istanza presentata in pendenza della domanda di concordato. E il tetto complessivo di dodici mesi di protezione dell’art. 8 CCII vale anche quando si passa da uno strumento all’altro.
Se il debito è soprattutto fiscale
Quando il passivo è concentrato sull’Erario, gli accordi di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale (art. 63 CCII) possono rappresentare un’alternativa. La timeline è diversa: non c’è un voto di classi, ma un accordo con una percentuale qualificata di creditori, e l’omologazione forzosa nei confronti del Fisco è soggetta a condizioni e soglie specifiche introdotte dal correttivo. La scelta tra concordato e accordi dipende dalla composizione del passivo, dalla presenza di creditori non fiscali dissenzienti e dalla tenuta dei flussi.
Se l’impresa non è soggetta alla liquidazione giudiziale
Le imprese “minori” e i professionisti accedono ad altri strumenti, come il concordato minore. Le regole sui crediti tributari cambiano: la Cassazione ha di recente affermato (sentenza n. 14555/2026) che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti fiscali non richiede il procedimento di transazione fiscale previsto per il concordato preventivo. La timeline si accorcia, ma anche la protezione segue binari propri.
Se il concordato viene risolto
Come visto alla tappa 9, la risoluzione fa rivivere i crediti nella misura originaria, dedotti i pagamenti ricevuti. L’agente della riscossione torna ad agire per l’intero, e le cautele non cancellate riacquistano piena efficacia.
Le 5 finestre critiche
- La finestra dei sessanta giorni dalla notifica di ogni cartella. È l’unico momento in cui il credito si contesta nel merito con pienezza di strumenti. Lasciarla chiudere significa portare nel concordato importi che forse non erano dovuti.
- La finestra tra il pignoramento presso terzi e il versamento del terzo. Sono sessanta giorni in cui la liquidità è bloccata ma non ancora perduta. Una domanda di concordato pubblicata in questo intervallo, con misure protettive richieste, impedisce all’agente della riscossione di incassare.
- Il giorno del deposito, con la richiesta espressa delle misure protettive. Senza quella richiesta, la pubblicazione della domanda non blocca nulla. È una riga del ricorso che vale l’intera protezione.
- I trenta giorni per la conferma delle misure. Il debitore deve arrivare al vaglio del giudice con dati precisi su procedure pendenti, beni coinvolti e funzionalità della protezione rispetto al piano. Da qui dipende quanto a lungo l’agente della riscossione resterà fermo.
- Il deposito del piano con il trattamento fiscale attestato. È il documento su cui il tribunale potrà superare un eventuale voto contrario dell’Erario. Se la convenienza o la non deteriorità non sono dimostrate, il cram down non è possibile e il dissenso del Fisco può affondare la procedura.
Le domande sul tempo
Ho depositato la domanda ieri: posso ancora ricevere cartelle?
Sì. La notifica della cartella non è un atto esecutivo e non rientra nel divieto delle misure protettive, come ha chiarito la Cassazione (ord. n. 7463/2024 e sent. n. 13242/2026). Ogni nuova cartella fa decorrere i sessanta giorni per il ricorso tributario, che vanno rispettati anche durante la procedura.
Sono passati quaranta giorni dalla pubblicazione e il giudice non ha confermato le misure: cosa succede?
Se il giudice non provvede entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda, gli effetti protettivi cessano. L’agente della riscossione può riprendere le azioni esecutive. Occorre verificare subito lo stato del procedimento e valutare una nuova richiesta di misure cautelari mirate, nei limiti del tetto di dodici mesi.
La rata della rottamazione scade una settimana dopo il deposito: devo pagarla?
Di regola no, perché il pagamento di debiti anteriori dopo la domanda richiede l’autorizzazione del tribunale. La Cassazione ha escluso che l’omesso pagamento imposto dalla procedura sia un inadempimento colpevole idoneo a giustificare le sanzioni da decadenza. Se il pagamento è davvero essenziale, va chiesta l’autorizzazione prima della scadenza.
Quanto tempo resta l’Agenzia ferma, in tutto?
Le misure protettive durano il periodo stabilito dal giudice e, sommando proroghe e rinnovi, non possono superare dodici mesi complessivi. Dopo l’omologazione, l’Agenzia non è più “ferma” ma vincolata: può riscuotere solo quanto previsto dal piano, nei tempi del piano.
Il concordato è stato omologato tre anni fa e l’ultima rata è stata pagata otto mesi fa: il Fisco può ancora chiedere la risoluzione?
Sì, se l’ultimo adempimento previsto dal piano è scaduto da meno di un anno e vi è un inadempimento non di scarsa importanza. Trascorso un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento, la risoluzione non può più essere chiesta.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna: estremi, principio riformulato, rilevanza pratica per chi ha cartelle aperte.
Tappa 3 — Pubblicazione della domanda e notifica delle cartelle
- Cass. civ., Sez. V trib., ord. n. 7463 del 20 marzo 2024. La cartella, pur valendo come titolo esecutivo e precetto, non dà inizio all’esecuzione; per questo la sua notifica dopo l’apertura del concordato è ammessa. Rilevanza: le cartelle continuano ad arrivare e vanno gestite nei termini.
- Cass. civ., Prima Presidente, ord. n. 8794 del 3 aprile 2025. Stabilire se una misura chiesta nel concordato sia protettiva atipica o cautelare è compito del giudice del merito, nei limiti della domanda; la questione non si presta a rinvio pregiudiziale. Rilevanza: la formulazione della richiesta nel ricorso incide sulla qualificazione e sulla tutela ottenuta.
- Cass. civ., n. 24609/2026. Nel concordato, il divieto di azioni esecutive e cautelari non impedisce le azioni di accertamento. Rilevanza: conferma la distinzione tra esecuzione (bloccata) e formazione o accertamento del credito (consentita), che è la stessa logica applicata alle cartelle.
Tappa 4 — Conferma e durata della protezione
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31856/2025. Non è ammissibile l’accesso alla composizione negoziata, con richiesta di misure protettive, mentre è pendente una domanda di concordato. Rilevanza: la protezione dall’agente della riscossione non si allunga sommando strumenti diversi.
Tappa 5 — Rate, compensazioni, regolarità
- Cass. civ., ord. n. 4081 del 9 febbraio 2023. Dopo la domanda, il pagamento di debiti tributari scaduti è atto eccedente l’ordinaria amministrazione; la sospensione delle rate è coerente con il regime della procedura. Rilevanza: l’impresa non deve pagare le rate senza autorizzazione.
- Cass. civ., Sez. V trib., sent. n. 13242 del 7 maggio 2026. Nel concordato con riserva l’omesso pagamento delle rate tributarie anteriori, imposto dal vincolo della procedura, non è inadempimento colpevole e non legittima le sanzioni collegate alla decadenza dalla rateazione; resta invece possibile la notifica della cartella. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per chi teme le sanzioni da decadenza.
- Cass. civ., ord. n. 13881/2025. L’Erario può opporre in compensazione a un rimborso IVA maturato prima della procedura i propri crediti tributari anteriori, quando entrambe le posizioni nascono prima della domanda. Rilevanza: i crediti d’imposta dell’impresa vanno inseriti nel piano tenendo conto della compensazione.
- Cass. civ., sent. n. 9522/2024. Il divieto di pagamento derivante dall’ammissione al concordato colloca il debitore in una situazione compatibile con la regolarità contributiva. Rilevanza: il mancato pagamento imposto dalla procedura non può essere usato per negare la regolarità all’impresa.
- Cass. pen., Sez. III, sent. n. 35938 del 4 novembre 2025. La sola presentazione o ammissione al concordato non esclude il reato di omesso versamento IVA, salvo un provvedimento che vieti specificamente il pagamento prima della scadenza. Rilevanza: le scadenze fiscali durante la procedura vanno gestite anche sotto il profilo penale.
Tappe 6 e 7 — Proposta al Fisco, voto e cram down
- Cass. civ., ord. n. 24527 del 12 settembre 2024. L’aggio dell’agente della riscossione non è un credito tributario e resta fuori dal meccanismo di omologazione forzosa. Rilevanza: nel piano aggio e tributo vanno trattati separatamente.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27782 del 28 ottobre 2024. L’omologazione forzosa opera sia quando l’Amministrazione finanziaria non vota sia quando vota contro: in entrambi i casi manca l’adesione. Rilevanza: il voto contrario del Fisco non è di per sé un ostacolo insuperabile.
- Cass. civ., ord. n. 19790/2026. Nel testo dell’art. 88 CCII anteriore al correttivo-ter, il cram down fiscale non era consentito nel concordato in continuità. Rilevanza: per le procedure regolate dal vecchio testo il dissenso del Fisco poteva essere decisivo; per quelle soggette al testo vigente valgono le nuove regole.
Tappa 8 — Omologazione e vincolo per l’Erario
- Cass. civ., ord. n. 26560/2024. La sentenza di omologazione non fa stato sull’esistenza, sull’importo e sul rango dei crediti; serve al calcolo delle maggioranze e al giudizio di fattibilità. Rilevanza: le liti tributarie sulle cartelle vanno coltivate anche dopo l’omologazione.
- Cass. civ., n. 23075/2026. Il creditore resta vincolato alla percentuale concordataria anche se un giudizio ordinario successivo gli riconosce un importo maggiore. Rilevanza: l’Erario non può riscuotere per intero cartelle anteriori coperte dal concordato omologato.
Tappa 9 — Esecuzione del piano
- Cass. pen., sent. n. 1237/2025. L’omologazione del concordato non esclude di per sé il reato di omesso versamento di ritenute; lo esclude solo se interviene prima della scadenza del versamento. Rilevanza: l’esecuzione del piano non sana automaticamente la posizione penale degli amministratori.
Binari paralleli
- Cass. civ., sent. n. 14555/2026. Nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata al procedimento di transazione fiscale proprio del concordato preventivo. Rilevanza: per le imprese minori la gestione delle cartelle segue regole diverse.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo Studio interviene nel punto della timeline in cui si trova l’impresa. Se le cartelle stanno ancora correndo, lavoriamo sulla loro legittimità e sulla preparazione della domanda; se la domanda è già depositata, sulla protezione e sul piano; se il concordato è omologato, sul controllo della riscossione e sulla difesa dalla risoluzione.
- Ricostruiamo il debito fiscale cartella per cartella, partendo dagli estratti di ruolo, e verifichiamo notifiche, prescrizione, decadenze e calcolo di sanzioni e interessi, prima che l’importo entri nel piano.
- Impugniamo davanti al giudice tributario le cartelle viziate nei sessanta giorni, anche durante la procedura, coordinando la lite con le esigenze del concordato.
- Redigiamo il ricorso per l’accesso al concordato, pieno o con riserva, con la richiesta espressa delle misure protettive e, se necessario, di misure cautelari mirate verso l’agente della riscossione.
- Comunichiamo la pubblicazione della domanda alle banche e ai terzi pignorati, chiedendo per iscritto il blocco di ogni versamento all’agente della riscossione.
- Prepariamo il fascicolo per la conferma delle misure entro trenta giorni, con la mappa delle procedure esecutive pendenti e il calcolo della protezione residua rispetto al tetto di dodici mesi.
- Gestiamo rate, dilazioni e definizioni agevolate in corso, valutando caso per caso se lasciare sospeso il pagamento o chiedere un’autorizzazione motivata.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff la proposta di trattamento fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, distinguendo capitale, sanzioni, interessi e aggio e predisponendo il confronto con l’alternativa liquidatoria su cui si fonda l’eventuale cram down.
- Seguiamo il dialogo con l’Agenzia delle Entrate e con l’agente della riscossione nella fase del voto, con integrazioni documentali e chiarimenti tecnici.
- Assistiamo l’impresa nel giudizio di omologazione e nei reclami, e dopo l’omologazione contestiamo ogni atto di riscossione che pretenda importi diversi da quelli del piano.
- Difendiamo l’impresa dalle richieste di risoluzione, verificando l’importanza dell’inadempimento e le possibilità di intervenire sul piano prima che la situazione precipiti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che consente di leggere il concordato preventivo all’interno dell’intero sistema degli strumenti del Codice della crisi, scegliendo tra concordato, accordi di ristrutturazione e composizione negoziata in base alla posizione fiscale dell’impresa. A essa si affianca il coordinamento dello staff in diritto tributario, indispensabile quando le cartelle sono la parte più pesante del passivo.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta il ricorso e il piano può seguire il contenzioso tributario, il reclamo contro l’omologazione e, se serve, il giudizio di legittimità, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e informazioni.
Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso caso: i primi presidiano termini, atti e difese; i secondi ricostruiscono i numeri del debito e del piano. Le due letture del fascicolo procedono insieme, perché nel concordato con debiti fiscali il diritto e i numeri non si possono separare.
Il tempo come risorsa
Questa cronologia porta a una conclusione semplice: il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e la più sprecata. Le stesse cartelle, nella stessa procedura, producono esiti molto diversi a seconda che l’impresa si muova nei sessanta giorni dalla notifica o dopo il versamento del terzo pignorato, che chieda le misure protettive nel ricorso o le dimentichi, che arrivi alla conferma con i dati o senza, che dimostri la convenienza della proposta al Fisco o si limiti a sperare nel suo voto.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio tra crisi d’impresa e debito fiscale. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 permette di scegliere e governare lo strumento di regolazione più adatto; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario consente di ricostruire e contestare le cartelle; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che la difesa possa proseguire fino all’ultimo grado, se la lite sul credito o sull’omologazione lo richiede.
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