Il tavolo visto dall’altra parte
Quando una srl viene dichiarata in liquidazione giudiziale, l’amministratore e i soci tendono a guardare la procedura come una condanna già scritta: il curatore prende i beni, lo stato passivo cristallizza i debiti, i creditori incassano quel poco che resta e la società finisce cancellata dal registro delle imprese. È una lettura comprensibile, ma è una lettura da spettatore. Dentro quella procedura esiste una partita vera, e si gioca intorno a un istituto preciso: il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. È l’erede diretto del vecchio concordato fallimentare, ed è l’unico modo per chiudere la liquidazione giudiziale con un accordo anziché con una ripartizione finale.
La particolarità che cambia tutto è questa: in questa partita il concordato non è un’arma riservata al debitore, ma uno strumento che i creditori e i terzi possono impugnare per primi, e quasi sempre lo fanno prima della società. L’articolo 240 CCII consente a un creditore o a un terzo di depositare la propria proposta fin dall’apertura della procedura, mentre la srl debitrice — e le società a cui partecipa o sottoposte a comune controllo — deve attendere un anno dalla sentenza di apertura e portare in dote risorse esterne. Chi conosce questa asimmetria smette di subirla e comincia a usarla: sa che esiste una finestra in cui il tavolo è occupato da altri, sa cosa l’avversario può chiedere e cosa non può chiedere, sa quali termini vincolano lui e non la società. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la competenza richiesta qui non è generica, perché il concordato nella liquidazione giudiziale è un negoziato condotto dentro una procedura concorsuale, con un curatore, un comitato dei creditori e un giudice delegato che misurano ogni proposta sul metro della convenienza. È inoltre avvocato cassazionista, e in questa materia conta: il decreto di omologazione si impugna con reclamo in Corte d’appello e, da lì, con ricorso per cassazione, cosicché la linea difensiva impostata al primo deposito deve reggere fino all’ultimo grado. Infine, il ceto creditorio di una srl è quasi sempre bancario o para-bancario — banche, fondi cessionari di crediti deteriorati, società di leasing — e lo Studio coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che legge la posizione della controparte anche con gli occhi di chi deve giustificare un recupero a bilancio.
📩 Se la tua srl è già in liquidazione giudiziale, o se temi che ci finisca, non restare a guardare le mosse altrui: scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
Chi hai di fronte: il ceto creditorio di una srl in liquidazione giudiziale
Il primo errore strategico è pensare ai “creditori” come a un blocco unico. Non lo sono mai, e in una srl lo sono ancora meno. Al tavolo siedono soggetti con convenienze diverse, e proprio da quelle differenze nasce ogni spazio di manovra.
La banca garantita ragiona per tempo e per accantonamento. Un credito ipotecario su un capannone ha un valore di recupero stimato dal modello interno dell’istituto, e quel valore si deteriora con il passare dei trimestri: una vendita competitiva in liquidazione giudiziale può richiedere anni, richiede esperimenti d’asta con ribassi progressivi, e ogni ribasso è una svalutazione che qualcuno in filiale deve spiegare. Per questo la banca garantita è il creditore più sensibile a una proposta che le offra oggi, in contanti, una percentuale ragionevolmente vicina a quella che otterrebbe domani con molta più incertezza. È anche il creditore che, se la proposta prevede il suo pagamento integrale, perde il diritto di voto salvo rinuncia alla prelazione: una circostanza che il proponente accorto sfrutta per neutralizzare un voto scomodo.
Il fondo cessionario di NPL ha una logica diversa e più fredda. Ha acquistato il credito a una frazione del nominale e ragiona su multipli di rientro rispetto al prezzo pagato, non rispetto al valore facciale. Un fondo che ha pagato quindici può accettare con entusiasmo un ventidue, mentre il fornitore che ha consegnato merce per cento vive lo stesso ventidue come una perdita secca. Dal suo punto di vista conviene chiudere in fretta, perché il suo rendimento si misura anche sul tempo di incasso. Attenzione però a una regola che molti ignorano: i trasferimenti di credito avvenuti dopo la sentenza di apertura non attribuiscono diritto di voto, salvo che il cessionario sia una banca o un altro intermediario finanziario. È un limite concreto al peso dei fondi nella votazione.
I fornitori chirografari sono numerosi, poco organizzati e, in una srl di medie dimensioni, spesso rappresentano la maggioranza numerica ma non quella per valore. Il loro comportamento tipico è l’inerzia, ed è un dato strategico, non un difetto: nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio vale assenso, perché il curatore avverte espressamente i creditori che la mancata risposta sarà computata come voto favorevole. Chi costruisce una proposta sa che l’apatia del ceto chirografario lavora per chi propone, non contro.
L’Erario e gli enti previdenziali si muovono per prassi interne e tempi amministrativi. Il correttivo-ter ha introdotto anche qui una forma di omologazione forzosa del dissenso dei creditori pubblici quando la proposta risulti più conveniente della prosecuzione della liquidazione: il loro “no” non è più necessariamente la parola finale.
I soci finanziatori sono la particolarità più tipicamente da srl. Chi ha tenuto in piedi la società con versamenti in conto finanziamento si ritrova con un credito postergato ai sensi dell’articolo 2467 del codice civile: ammesso al passivo, ma collocato dopo tutti gli altri. Dal punto di vista della partita significa due cose. La prima è che quei soldi, realisticamente, non tornano. La seconda è che il peso di quei crediti nella formazione delle maggioranze è terreno di contestazione: gli altri creditori e il curatore eccepiranno la postergazione e, se il socio è anche proponente o legato al proponente, solleveranno il tema del conflitto di interessi previsto dall’articolo 243 CCII.
La chiave di lettura di tutto l’articolo è questa: nessuno di questi soggetti agisce per punire la srl; ciascuno agisce per massimizzare il proprio recupero attualizzato al netto del rischio. Il concordato vince quando sposta quella convenienza, non quando commuove.
Mossa 1 — Prendere le misure: lo stato passivo come mappa del potere
La mossa
La prima cosa che il creditore fa, appena aperta la liquidazione giudiziale, è depositare la domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’articolo 201 CCII, curando due aspetti che al debitore sembrano formalità e invece sono posizioni di forza: il rango e l’importo. Il rango decide chi incassa prima; l’importo decide quanto pesa il voto. Il curatore predispone il progetto di stato passivo, il giudice delegato lo rende esecutivo con il decreto previsto dall’articolo 204 CCII, e da quel momento la mappa è disegnata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché senza ammissione non c’è né riparto né voto. Ma il creditore sofisticato non si limita a insinuarsi: calibra. Insinuare un privilegio aggressivo può essere controproducente, perché un credito privilegiato di cui la proposta preveda il pagamento integrale non vota. Un creditore che vuole contare nella votazione ha interesse a essere, almeno in parte, chirografario. Al contrario, chi punta solo all’incasso cerca il privilegio più robusto e si disinteressa del voto. Già qui si capisce che la controparte non è un blocco: è un insieme di posizionamenti.
C’è poi il caso in cui il creditore preferisce non muoversi affatto. Il creditore che non si insinua affatto resta comunque vincolato dal concordato omologato — perché l’articolo 248 CCII rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza di apertura, compresi quelli che non hanno presentato domanda — ma perde un vantaggio non banale: a chi non si è insinuato non si estendono le garanzie prestate da terzi nel concordato. Chi è rimasto fuori, insomma, subisce la falcidia e non guadagna le tutele.
I suoi limiti
Il creditore non decide da solo il proprio rango: lo decide il giudice delegato, su progetto del curatore, e il debitore o chiunque vi abbia interesse può far valere le proprie ragioni nelle sedi previste. Il credito del socio per finanziamenti erogati in situazione di squilibrio è postergato per legge, e nessuna etichetta contrattuale lo salva: la Cassazione ha più volte chiarito che non conta la qualificazione formale dell’operazione — mutuo, versamento, dilazione anomala — ma la situazione finanziaria della società al momento dell’erogazione, e che occorre un doppio accertamento, sulla crisi al momento del finanziamento e sulla sua persistenza al momento in cui si chiede la restituzione. Allo stesso modo, i cessionari che hanno acquistato il credito dopo l’apertura della procedura non votano, se non sono banche o intermediari finanziari iscritti.
La tua contromossa
La contromossa non è contestare tutto: è contestare dove sposta il baricentro. Ogni euro di credito declassato da privilegiato a chirografario, o escluso dal passivo, cambia contemporaneamente il costo del concordato e la geografia delle maggioranze. Prima di qualsiasi ipotesi di proposta occorre quindi ricostruire il passivo reale: verificare i titoli dei privilegi invocati, l’effettiva opponibilità delle garanzie, la data certa dei documenti su cui si fondano le eccezioni, la riconducibilità di apporti dei soci alla postergazione, la legittimazione dei cessionari a votare. È un lavoro tecnico che si fa con i documenti in mano, non con le impressioni, ed è il lavoro che determina il prezzo di tutto ciò che verrà dopo.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 8 luglio 2025, n. 18680, ha fissato il doppio accertamento necessario per applicare la postergazione dei finanziamenti dei soci: squilibrio al momento dell’erogazione e persistenza al momento del rimborso. Sempre la Sez. I, con la sentenza 30 maggio 2024, n. 15196, ha ribadito i confini applicativi dell’articolo 2467 c.c. nella verifica del passivo. E con la decisione 8 febbraio 2025, n. 3220, la Corte ha escluso dal voto le società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo degli intermediari finanziari previsto dall’articolo 106 TUB, alle quali i crediti siano stati ceduti dopo l’apertura della procedura.
Mossa 2 — Il concordato del giorno dopo: occupare la casella prima della società
La mossa
È la mossa che ribalta la partita, e la maggior parte degli amministratori di srl la scopre quando è già stata giocata. L’articolo 240, comma 1, CCII consente ai creditori e ai terzi di proporre un concordato già subito dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, a una sola condizione: che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati che ne risultano, insieme alle altre notizie disponibili, consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. È il cosiddetto concordato “del giorno dopo”.
Per la società debitrice, invece, la porta è chiusa. La proposta non può essere presentata dalla srl, né da società a cui essa partecipa, né da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza di apertura e purché non siano trascorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Non solo: la proposta del debitore e delle sue correlate è ammissibile soltanto se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene muoversi presto per tre ragioni. La prima è il prezzo: nei primi mesi l’azienda ha ancora clienti, personale, commesse e avviamento residuo, e il valore che si compra è più alto del valore che resterà dopo due anni di liquidazione atomistica. La seconda è l’assenza di concorrenza: più passa il tempo, più aumenta la probabilità che altri si affaccino. La terza è proprio la finestra: per dodici mesi il proponente sa che la società e il suo gruppo non possono rispondere con una proposta propria.
Preferisce invece attendere quando la contabilità è inattendibile — perché in quel caso manca il presupposto dell’elenco provvisorio e la proposta anticipata non è praticabile — o quando l’attivo nasconde poste incerte che solo il curatore, con le azioni recuperatorie, può monetizzare. In quest’ultimo caso gli conviene lasciare che sia la procedura a sostenere costi e rischio del contenzioso, e intervenire dopo.
I suoi limiti
La proposta del creditore o del terzo non può essere indeterminata: deve indicare con precisione cosa offre, a chi, in quali tempi e con quali garanzie, perché il giudice delegato e il curatore devono poterla confrontare con il presumibile risultato della liquidazione. Se la proposta è presentata prima del decreto di esecutività dello stato passivo, essa poggia sull’elenco provvisorio approvato dal giudice delegato: se quell’elenco non è formabile, la proposta anticipata non regge. E se a proporre è il debitore prima che sia trascorso l’anno, la proposta è irricevibile: è una barriera temporale, non una questione di merito.
Un limite ulteriore riguarda il contenuto. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa — revocatorie, azioni di responsabilità — ma solo se autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Non si comprano azioni in bianco.
La tua contromossa
La contromossa è duplice e va preparata prima, non dopo. Sul piano difensivo, la srl e i suoi soci devono sapere che una proposta di terzo può includere l’acquisto delle azioni di responsabilità contro gli amministratori: significa che l’ex gestore può trovarsi, dopo l’omologazione, a fronteggiare un soggetto privato molto più determinato del curatore. Verificare da subito se quelle azioni sono state indicate nella proposta, con quale oggetto e con quale fondamento, è decisivo.
Sul piano attivo, il calendario va costruito a ritroso: individuata la data della sentenza di apertura e quella del decreto di esecutività dello stato passivo, si ricava la finestra entro cui la società può legittimamente proporre, e in quella finestra bisogna arrivare con il dieci per cento già reperito e documentato. Le risorse dell’apporto non si improvvisano: vanno individuate, vincolate e rese credibili agli occhi del curatore, perché il suo parere peserà. Va inoltre tenuto presente che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e non incide sui termini sostanziali di questa partita: l’anno e i due anni dell’articolo 240 corrono comunque.
Le pronunce che ti proteggono
Il principio che impedisce di riaprire a piacimento una procedura chiusa con il concordato è stato ribadito dalla Cassazione, Sez. I, con la decisione 24 marzo 2026, n. 7054: perché la procedura chiusa a seguito di omologazione possa essere riaperta occorre che il concordato sia stato prima risolto o annullato. È la prova che l’omologazione crea una situazione stabile, e che chi la ottiene per primo si assicura un vantaggio difficile da smontare.
Mossa 3 — Costruire la proposta sul proprio tornaconto: classi, privilegi, assuntore
La mossa
Chi propone scrive le regole del proprio gioco. Il contenuto della proposta è sostanzialmente libero: l’articolo 240 CCII consente la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati tra classi, la cessione dei beni ai creditori, l’accollo, l’attribuzione ai creditori — o a società da questi partecipate — di azioni, quote, obbligazioni anche convertibili e altri strumenti finanziari e titoli di debito. Se la società ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta, i portatori di quei titoli devono essere costituiti in classe.
Lo schema più frequente nelle srl è il concordato con assuntore: un terzo — spesso un concorrente, talvolta una newco riconducibile a chi già conosce l’azienda — assume l’obbligo di pagare le percentuali promesse e riceve in trasferimento i beni e i diritti della procedura.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché le classi sono lo strumento con cui si costruisce la maggioranza. Il proponente può offrire di più a chi conta di più e di meno a chi non voterà comunque, e può isolare in una classe dedicata i creditori che altrimenti inquinerebbero il computo. Quanto ai privilegiati, la proposta può prevedere che non siano soddisfatti integralmente, ma a una condizione netta: il piano deve assicurare loro una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni su cui grava la prelazione, al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali, come indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale.
Preferisce invece evitare la classificazione spinta quando teme il sindacato sul criterio di formazione delle classi, che è uno dei punti su cui il giudice delegato e il tribunale esercitano un controllo effettivo.
I suoi limiti
I limiti ci sono, e sono gli argini più solidi che la legge mette a disposizione della srl e del suo ceto creditorio. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione: è il confine che impedisce di premiare un chirografario amico a scapito di un privilegiato scomodo. La falcidia del privilegiato non è libera: è ancorata al valore di mercato attestato nella relazione giurata, e quella relazione è contestabile nel merito. La formazione delle classi deve rispondere a omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, non alla convenienza aritmetica del proponente. E il terzo che propone può limitare gli impegni ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente o con riserva, alla data della proposta: una limitazione lecita, ma che deve essere dichiarata, perché produce conseguenze pesanti sul fronte della risoluzione.
La tua contromossa
La contromossa tecnica più efficace è l’aggressione alla stima. Se il valore di mercato attribuito ai beni gravati da prelazione è sottostimato, l’intera architettura della proposta si sposta: il privilegiato riceve meno del dovuto, e l’omologazione diventa attaccabile. Il secondo fronte è il classamento: una classe costruita per raccogliere crediti disomogenei, o per diluire un dissenso, è un vizio deducibile in sede di opposizione. Il terzo fronte riguarda le intese laterali: patti tra proponente e singolo creditore che ridisegnano il trattamento del credito sono ammissibili entro certi limiti, ma devono essere trasparenti, perché un accordo occulto che compra un voto entra nel territorio del mercato di voto, sanzionato dall’articolo 339 CCII.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione, Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331, ha ritenuto ammissibile il patto concluso tra il proponente il concordato e il creditore ipotecario che prevede il degrado al chirografo di parte del credito garantito, qualificandolo come possibile deroga pattizia alla regola sul trattamento dei privilegiati: una pronuncia che apre spazi negoziali, ma proprio per questo impone di verificare che quelle intese siano palesi e non alterino il trattamento degli altri. Sul versante dell’assuntore, la Cassazione tributaria, 5 marzo 2025, n. 5882, ha escluso che il decreto con cui il giudice delegato trasferisce i beni all’assuntore sia autonomamente assoggettabile a imposta di registro, perché il concordato con terzo assuntore è una fattispecie complessa e unitaria: un dato che incide direttamente sul costo dell’operazione e, quindi, sulla cifra che il proponente può permettersi di offrire.
Mossa 4 — Lavorare sui voti: pareri, silenzi, esclusioni
La mossa
Depositata la proposta, il giudice delegato ne valuta la ritualità e attiva l’istruttoria prevista dall’articolo 241 CCII: chiede il parere del curatore, con particolare riguardo ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e acquisisce il parere del comitato dei creditori; in mancanza o in caso di inerzia del comitato, provvede il giudice delegato. Se le proposte sono più di una, tutte vanno sottoposte ai creditori. Poi parte la votazione: il curatore comunica la proposta ai creditori e fissa il termine entro il quale far pervenire il dissenso, avvertendo che la mancata risposta sarà considerata voto favorevole.
Il proponente, in parallelo, lavora sul consenso. Telefona, incontra, spiega, e se è un operatore strutturato acquista crediti dai creditori più impazienti.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se vi sono classi, occorre che quella maggioranza si verifichi anche nel maggior numero di classi. Non è una conta per teste: è una conta per valore. Quindi gli conviene concentrarsi su pochi creditori pesanti, non su molti creditori piccoli. E gli conviene il silenzio altrui, che la legge gli regala come consenso.
Preferisce non comprare crediti quando il prezzo d’acquisto supera il beneficio marginale sul quorum, e soprattutto quando l’acquisto rischia di essere inefficace: i trasferimenti avvenuti dopo la sentenza di apertura non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
I suoi limiti
Qui il margine del proponente si restringe parecchio, perché la legge gli impone una serie di esclusioni che non può aggirare. Non votano i creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari di cui la proposta prevede l’integrale pagamento, salvo che rinuncino alla prelazione. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi, secondo la regola dell’articolo 243, comma 5, CCII che ha recepito un principio già affermato dalle Sezioni Unite. Il creditore proponente e le società a esso correlate sono ammessi al voto soltanto se la proposta ne prevede l’inserimento in un’apposita classe. I cessionari post-apertura non votano, salvo l’eccezione per banche e intermediari. E l’acquisto di voti non è solo inefficace: è vietato e sanzionato.
La tua contromossa
La contromossa è la ricostruzione analitica del quorum, credito per credito. Nella quasi totalità dei casi contestati, il concordato non si gioca sul merito della proposta ma sull’aritmetica del voto: chi vota, per quanto, in quale classe. Serve verificare se un credito privilegiato pagato integralmente sia stato computato indebitamente, se un cessionario sia legittimato, se un creditore correlato al proponente sia stato classato come la legge impone, se il dissenso di un creditore sia stato scartato senza ragione. Ed è una verifica che deve essere fatta prima dell’omologazione, perché è in quella sede che si deposita l’opposizione.
Qui si misura anche il valore della continuità difensiva. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: una contestazione sul computo delle maggioranze nasce davanti al tribunale, prosegue in Corte d’appello con il reclamo e può chiudersi in Corte di cassazione, e portarla avanti con la stessa linea tecnica dal primo atto all’ultimo grado evita quelle discontinuità argomentative che, in sede di legittimità, costano l’inammissibilità.
Le pronunce che ti proteggono
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 28 giugno 2018, n. 17186, hanno affermato il conflitto di interessi tra chi formula la proposta di concordato e i creditori chiamati ad accettarla, estendendo l’esclusione alle società che controllano la proponente, da essa controllate o sottoposte a comune controllo. La Sez. I, con la decisione 3 febbraio 2026, n. 2258, ha però tracciato il confine opposto: il creditore che ha presentato una propria proposta non è in conflitto di interessi quando vota sulla proposta concorrente di un terzo, e il suo voto non va escluso in sede di verifica dell’avvenuta approvazione. La stessa Sez. I, con la decisione 29 dicembre 2024, n. 34807, ha escluso che l’esclusione dal voto della società controllante operi quando questa, al momento del voto, sia essa stessa assoggettata a procedura concorsuale e rappresentata dagli organi della procedura. Che la materia sia viva lo dimostra l’ordinanza interlocutoria della Sez. I, 2 luglio 2025, n. 18016, con cui la Corte ha rimesso alla valutazione collegiale proprio la nozione di conflitto di interessi in presenza di due proposte concorrenti.
Mossa 5 — Alzare il prezzo della proposta della srl: il 10%, i tempi, il notaio
La mossa
Quando la società decide di reagire con una proposta propria, l’avversario non si limita a votare contro: attacca l’ammissibilità. E ha tre appigli normativi pronti all’uso, tutti specifici per il debitore e, nel caso delle società di capitali, resi più rigidi da un adempimento formale che molti sottovalutano.
Il primo appiglio è temporale: la proposta della srl, delle società cui essa partecipi o sottoposte a comune controllo è ammissibile solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo. Il secondo è patrimoniale: la proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. Il terzo è societario, ed è la particolarità più propriamente “da srl”: l’articolo 265 CCII stabilisce che la proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da chi ne ha la rappresentanza sociale e che, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, nelle società a responsabilità limitata la proposta e le condizioni del concordato sono deliberate dagli amministratori, con decisione che deve risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché attaccare l’ammissibilità costa poco e rende molto: non richiede di dimostrare che la proposta sia sconveniente, basta dimostrare che non poteva essere presentata. Un vizio della delibera o la mancata iscrizione del verbale notarile sono eccezioni rapide, documentali, difficili da sanare a termini scaduti.
Preferisce non insistere quando la propria proposta è palesemente meno conveniente: in quel caso, demolire la proposta della società significa riportare tutti nella liquidazione ordinaria, cioè nello scenario che anche per lui è il peggiore.
I suoi limiti
L’apporto del dieci per cento deve incrementare il valore dell’attivo, dunque deve trattarsi di risorse aggiuntive rispetto a quanto la procedura avrebbe comunque realizzato: non è un limite aggirabile con una partita di giro, ma non è nemmeno un ostacolo insormontabile, perché la legge non pretende che le risorse provengano dai soci. Possono arrivare da un investitore, da un partner industriale, da un familiare, da chiunque abbia interesse alla sopravvivenza dell’impresa. Quanto all’articolo 265, la giurisprudenza di merito ha chiarito che le formalità — verbale notarile e pubblicità nel registro delle imprese — sono imposte per la proposta formulata dalla società in qualità di debitore, non quando la società si presenti come creditrice o come terzo proponente in un’altra procedura. E diverse pronunce hanno esteso le stesse formalità anche alla rinuncia alla proposta, in quanto atto uguale e contrario.
La tua contromossa
La contromossa è di metodo, e si riassume in tre passaggi che vanno eseguiti nell’ordine giusto. Prima si costruisce la provvista, poi si delibera davanti al notaio, poi si deposita: invertire l’ordine è il modo più rapido per consegnare all’avversario un’eccezione di inammissibilità. La delibera degli amministratori deve indicare il contenuto della proposta e le condizioni del concordato, non limitarsi ad autorizzare genericamente il legale rappresentante; il verbale notarile va iscritto nel registro delle imprese; la domanda va sottoscritta da chi ha la rappresentanza sociale. Se lo statuto della srl contiene clausole che attribuiscono la competenza ai soci, quelle clausole prevalgono, perché l’articolo 265 fa salva la diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto: è il primo documento da leggere, prima ancora del fascicolo della procedura.
Le pronunce che ti proteggono
La giurisprudenza di legittimità ha costruito nel tempo un orientamento articolato sul rapporto tra deliberazione degli amministratori, verbale notarile e iscrizione nel registro delle imprese, distinguendo con chiarezza la disciplina del concordato della società in procedura da quella della domanda di concordato preventivo. Il principio operativo che se ne ricava è semplice: in sede di concordato nella liquidazione giudiziale di una società di capitali, le formalità dell’articolo 265 CCII non sono un orpello notarile, ma un presupposto di cui la controparte chiederà conto. Sul fronte del controllo giudiziale, la Cassazione, Sez. I, 30 marzo 2025, n. 8365, ha ribadito la tassatività dei termini processuali nelle procedure concorsuali: un richiamo che vale anche per i termini che scandiscono questa fase.
Mossa 6 — Dopo l’omologa: opporsi, reclamare, risolvere, escutere i garanti
La mossa
L’approvazione non chiude la partita, la sposta. Decorso il termine per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sull’esito; se la proposta è approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente — perché richieda l’omologazione — e ai creditori dissenzienti. Il correttivo-ter ha fissato per la richiesta di omologazione un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. Se non vengono proposte opposizioni, il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione e omologa con decreto motivato non soggetto a gravame. Se le opposizioni ci sono, il giudizio si apre e il tribunale valuta anche la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Poi vengono le mosse successive: il reclamo in Corte d’appello contro il decreto, il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo, e — se il proponente non adempie — la risoluzione del concordato e l’escussione delle garanzie.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il creditore dissenziente si oppone quando ritiene di ricevere meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione, oppure quando il suo voto è stato escluso o computato male. Ricorre alla risoluzione quando il proponente non paga e le somme promesse sono ancora recuperabili. Non lo fa quando l’inadempimento è marginale o quando, per effetto di una limitazione legittima di responsabilità, non è tra i creditori verso cui il terzo ha assunto impegni: in quel caso, semplicemente, non è legittimato.
I suoi limiti
Anche qui i termini sono precisi e invalicabili. La risoluzione per inadempimento va chiesta entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato; l’annullamento per dolo — esagerazione dolosa del passivo, sottrazione o dissimulazione di attivo — va chiesto entro sei mesi dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento. La risoluzione non si applica quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore, e non possono chiederla i creditori verso cui il terzo non abbia assunto responsabilità. Dopo il correttivo-ter, inoltre, il decreto di omologazione produce i propri effetti dalla data di pubblicazione, e in caso di riforma o cassazione del provvedimento sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti a essi collegati: chi spera di travolgere l’operazione con un’impugnazione tardiva trova un muro.
C’è poi il limite che più interessa i soci di una srl, e va detto senza attenuanti perché è il punto su cui si consumano più illusioni: il concordato omologato non libera i garanti. I creditori conservano l’azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Nella srl, dove non esistono soci illimitatamente responsabili, l’esposizione personale dei soci passa quasi sempre dalle fideiussioni rilasciate alle banche: quelle restano in piedi, e la falcidia concordataria non le intacca.
La tua contromossa
La prima contromossa è presidiare la fase delle opposizioni: è lì che si fa valere la convenienza comparativa, ed è lì che si deposita la contestazione sul computo dei voti. La seconda è negoziare la posizione dei garanti dentro la proposta: se le fideiussioni dei soci non si estinguono per effetto dell’omologazione, l’unica strada è costruire con la banca garantita un’intesa espressa — liberatoria, saldo a stralcio della garanzia, rinuncia condizionata all’adempimento — da inserire nell’architettura dell’operazione. La terza è pretendere garanzie reali sull’adempimento del proponente: se il terzo non paga, un vincolo su un bene determinato vale molto più di un’obbligazione sulla carta.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione, Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7059, ha stabilito che, intervenuta la risoluzione del concordato e riaperta la procedura, i creditori anteriori aderenti continuano a beneficiare del vincolo di destinazione istituito dal proponente su un proprio immobile, qualificato come forma di garanzia atipica che non viene meno con la risoluzione. La stessa Sezione, lo stesso giorno, con la decisione n. 7054, ha chiarito che la procedura chiusa per effetto dell’omologazione può essere riaperta solo se il concordato è stato risolto o annullato. Sul piano del diritto a opporsi, la Sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843, ha riconosciuto che il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal conteggio ha diritto di proporre opposizione all’omologazione, senza dover giustificare il proprio dissenso con il maggior vantaggio ritraibile dalla liquidazione, e con il solo limite dell’abuso del diritto sotteso al mercato di voto. Infine, in tema di tenuta delle garanzie personali, la Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662, ha escluso che gli effetti degli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, nella versione anteriore all’articolo 182-decies l.fall., si estendano ai garanti dei creditori estranei: un’ulteriore conferma che la regolazione concorsuale del debito non tocca, di per sé, chi ha garantito.
La partita giocata: tre scenari con i numeri
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Servono a mostrare come si muovono le convenienze, non a descrivere casi concreti.
Ipotesi A — La finestra occupata. Liquidazione giudiziale di una srl manifatturiera aperta con sentenza del 14 marzo 2025. Passivo complessivo ammesso: 4.187.400 €, di cui 1.236.800 € ipotecari su capannone, 418.300 € privilegiati ex articolo 2751-bis c.c., 2.532.300 € chirografari. Attivo stimato dal curatore in ipotesi liquidatoria: 1.284.000 €, con tempi previsti di 30-36 mesi e spese di procedura stimate in 196.000 €. Il 6 giugno 2025, meno di tre mesi dopo l’apertura, un concorrente deposita una proposta ai sensi dell’articolo 240, comma 1, CCII: offre 1.690.000 €, con pagamento integrale dei privilegiati, 82% agli ipotecari e 11,2% ai chirografari, e chiede la cessione delle azioni revocatorie e dell’azione di responsabilità verso l’amministratore, indicandone oggetto e fondamento. Per i chirografari il confronto è tra 11,2% subito e una percentuale stimata intorno al 4-5% fra tre anni: la convenienza è evidente. La srl, in questa fase, non può rispondere: la proposta della società o delle sue correlate sarebbe ammissibile solo dal 15 marzo 2026, e solo con un apporto aggiuntivo pari ad almeno il dieci per cento dell’attivo. Risultato: la finestra è occupata, e l’unico spazio della società è quello del contraddittorio tecnico — sul valore di mercato attestato per il capannone, sul classamento e sull’autorizzazione del giudice delegato alla cessione delle azioni di massa.
Ipotesi B — La risposta della società. Stessa procedura, stato passivo reso esecutivo il 28 ottobre 2025. La finestra utile per una proposta della srl si apre il 15 marzo 2026 e si chiude il 28 ottobre 2027. L’attivo realizzabile stimato è 1.284.000 €: l’apporto minimo richiesto per l’ammissibilità è dunque pari ad almeno 128.400 € di risorse aggiuntive. Un investitore industriale si impegna per 310.000 €, che portano l’offerta complessiva a 1.594.000 €. Gli amministratori deliberano la proposta e le relative condizioni, il verbale è redatto da notaio il 9 aprile 2026 e iscritto nel registro delle imprese; la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante. Sul piano del voto, i 486.000 € di finanziamenti erogati dai soci nel 2023 sono ammessi al passivo in postergazione: non concorrono al riparto se non dopo l’integrale soddisfazione degli altri, e la loro incidenza sul computo delle maggioranze è terreno di contestazione immediata da parte del curatore e dei creditori. Se una classe raccoglie 612.000 € di crediti bancari già ceduti nel gennaio 2026 a una società veicolo non iscritta all’albo degli intermediari, quei crediti non attribuiscono diritto di voto: il quorum va ricalcolato senza di essi, e in questo caso la ricalibratura sposta la maggioranza.
Ipotesi C — L’inadempimento del proponente. Concordato omologato con decreto pubblicato il 12 febbraio 2026, ultimo adempimento previsto entro il 30 giugno 2027. L’assuntore versa le prime due rate per complessivi 740.000 € e si ferma. I creditori hanno tempo fino al 30 giugno 2028 per chiedere la risoluzione; oltre quella data il rimedio concorsuale è precluso. Se la proposta prevedeva un vincolo di destinazione su un immobile dell’assuntore a favore dei creditori aderenti, quella garanzia atipica sopravvive alla risoluzione e resta a disposizione di chi vi ha aderito. Se invece l’assuntore aveva legittimamente limitato i propri impegni ai soli creditori ammessi al passivo alla data della proposta, i creditori esclusi da quella perimetrazione non sono legittimati a chiedere la risoluzione: per loro resta solo la riapertura della procedura, con il concorso disciplinato dalle norme sugli effetti della riapertura. È il motivo per cui, nel costruire o nel subire una proposta, la clausola di limitazione di responsabilità va letta per prima.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è un momento, in ogni liquidazione giudiziale, in cui la posizione del creditore cambia di segno. Riconoscerlo è la parte della partita che quasi nessuno spiega, perché richiede di ragionare come chi sta dall’altra parte invece di protestare contro di lui.
Il primo momento è l’inizio, quando l’azienda è ancora calda. Nelle settimane successive alla sentenza di apertura, l’impresa conserva avviamento, contratti, personale qualificato, rapporti con i clienti. È il periodo in cui l’affitto d’azienda o l’esercizio provvisorio possono tenere in vita il valore, ed è il periodo in cui un investitore paga di più. Dal punto di vista del creditore, incassare adesso una percentuale certa su un compendio che vale ancora qualcosa è meglio che incassare fra tre anni una percentuale incerta su un compendio svuotato. È esattamente la logica che l’articolo 240, comma 1, CCII asseconda consentendo il concordato “del giorno dopo”. Per la srl, però, questo è anche il momento di massima debolezza: non può proporre, e può solo influenzare.
Il secondo momento è la prima asta deserta. Quando il bene principale — il capannone, l’impianto, il magazzino — va deserto e si avvia la sequenza dei ribassi, il modello di recupero del creditore garantito si deteriora in modo visibile. Un ipotecario che contava su un realizzo di 900.000 € e vede il prezzo base scendere sotto i 700.000 € diventa improvvisamente ricettivo a una proposta che gli garantisca una cifra intermedia, oggi, senza ulteriori esperimenti. La disponibilità a trattare del creditore garantito non nasce dalla moral suasion: nasce dal confronto tra la sua stima di recupero e il prezzo base del prossimo esperimento di vendita.
Il terzo momento è l’emersione del contenzioso attivo. Quando il curatore annuncia azioni revocatorie o un’azione di responsabilità contro gli amministratori, il quadro si complica per tutti: quelle poste sono incerte nell’an, nel quantum e soprattutto nel quando, e intanto i costi della procedura continuano a maturare. Per il ceto creditorio, una proposta che monetizzi subito quelle incertezze — con la cessione delle azioni di massa al proponente, previa autorizzazione del giudice delegato — ha un valore psicologico ed economico notevole. Per l’ex amministratore di una srl, lo stesso momento è il più pericoloso, perché il suo rischio personale diventa merce di scambio tra altri.
Il quarto momento è la scadenza dei propri termini. Il creditore che ha visto escludere il proprio voto, o che ritiene la proposta sconveniente, sa di avere una sola finestra per opporsi; il creditore che subisce l’inadempimento del proponente sa di avere un anno dall’ultimo adempimento per chiedere la risoluzione. Quando un termine si avvicina, la controparte diventa più flessibile, perché il costo di sbagliare la mossa diventa definitivo. È il momento in cui una proposta transattiva, anche modesta, trova ascolto.
Il quinto momento è quello fiscale e contabile della controparte, e riguarda soprattutto banche e intermediari: la chiusura di una posizione deteriorata con un titolo certo — un decreto di omologazione — consente una gestione del credito che la pendenza indefinita della procedura non consente. Non è un argomento da esibire in modo ingenuo, ma è un fattore reale nella decisione di chi siede dall’altra parte.
Ne deriva una regola pratica. La proposta non si presenta quando la società è pronta: si presenta quando la convenienza dell’avversario si è spostata. Il lavoro, nei mesi che precedono, consiste nel costruire la provvista, verificare il passivo, misurare il valore dei beni gravati da prelazione e seguire il calendario delle vendite, in modo da arrivare al tavolo nel momento in cui l’alternativa liquidatoria appare, a chi deve votare, peggiore di quella offerta.
La partita in tabella
Di seguito la sintesi operativa delle mosse principali, dei vincoli che la legge impone a chi le compie e delle finestre utili per rispondere. È uno schema di orientamento: ogni procedura ha date proprie, che vanno ricavate dal fascicolo.
| Mossa del creditore o del terzo | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa della società e dei suoi organi | Finestra utile per giocarla |
|---|---|---|---|
| Domanda di ammissione al passivo con rango privilegiato | Titolo e opponibilità della prelazione; documentazione con data certa | Verifica dei titoli, eccezione di postergazione sui finanziamenti dei soci, contestazione del rango | Fase di verifica, fino alla formazione dello stato passivo |
| Proposta di concordato subito dopo l’apertura (art. 240, c. 1) | Contabilità tenuta ed elenco provvisorio dei creditori approvato dal giudice delegato | Contraddittorio su elenco provvisorio, stime e determinatezza della proposta | Dalla sentenza di apertura, prima del decreto di esecutività dello stato passivo |
| Richiesta di cessione delle azioni di massa (revocatorie, responsabilità) | Autorizzazione del giudice delegato e specifica indicazione di oggetto e fondamento | Verifica dell’autorizzazione e della specificità; difesa autonoma dell’amministratore | Alla presentazione della proposta e nell’esame ex art. 241 |
| Falcidia dei creditori privilegiati | Soddisfazione non inferiore al realizzo in liquidazione, attestata da relazione giurata di professionista indipendente designato dal tribunale | Contestazione del valore di mercato attribuito ai beni e della deduzione delle spese | Dal deposito della proposta fino all’opposizione all’omologazione |
| Costruzione delle classi per governare il quorum | Omogeneità di posizione giuridica e interessi economici; divieto di alterare l’ordine delle prelazioni | Eccezione sul criterio di classamento e sull’alterazione dell’ordine dei privilegi | Esame della proposta e giudizio di omologazione |
| Acquisto di crediti per rafforzare il voto | I trasferimenti successivi all’apertura non danno voto, salvo cessioni a banche e intermediari finanziari; divieto di mercato di voto | Ricalcolo del quorum escludendo i crediti non legittimati; segnalazione delle intese occulte | Prima e durante la votazione |
| Attesa del silenzio dei chirografari | Il silenzio vale assenso solo se il curatore ha avvertito i creditori nelle forme previste | Verifica della regolarità delle comunicazioni e dell’avvertimento | Durante il termine fissato per il dissenso |
| Proposta della srl debitrice contestata nell’ammissibilità | Un anno dalla sentenza di apertura; non oltre due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo; apporto di risorse pari ad almeno il 10% dell’attivo | Calendario costruito a ritroso, provvista documentata, delibera degli amministratori a verbale notarile iscritta nel registro delle imprese (art. 265 CCII) | Tra il dodicesimo mese dall’apertura e il ventiquattresimo dal decreto di esecutività |
| Opposizione all’omologazione | Termini fissati nel procedimento; valutazione di convenienza solo in presenza di opposizione | Difesa sulla convenienza comparativa e sulla regolarità del voto | Nel termine assegnato dopo la comunicazione dell’approvazione |
| Richiesta di risoluzione per inadempimento | Entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento; preclusa ai creditori verso cui il terzo non ha assunto responsabilità | Verifica della perimetrazione degli impegni e dell’effettiva gravità dell’inadempimento | Dall’inadempimento fino allo scadere dell’anno |
| Escussione delle fideiussioni dei soci | Nessun effetto liberatorio del concordato sui garanti | Negoziazione espressa con il creditore garantito, da inserire nell’operazione | Prima dell’omologazione, in sede di costruzione della proposta |
Le domande di chi è sotto attacco
«Possono prendersi la mia azienda senza che io possa fare nulla?» In parte sì, e conviene saperlo. Dall’apertura della liquidazione giudiziale un creditore o un terzo può proporre un concordato che preveda l’acquisizione del compendio aziendale, mentre la società debitrice deve attendere un anno. Quello che puoi fare, in quella finestra, non è proporre: è contestare le stime, il classamento, la determinatezza della proposta e la convenienza, e preparare la tua alternativa per il momento in cui la finestra si apre.
«Se il concordato viene omologato, le mie fideiussioni si estinguono?» No, e questa è la risposta che fa più male. I creditori conservano l’azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Nella srl, dove i soci non rispondono illimitatamente per i debiti sociali, l’esposizione personale nasce quasi sempre proprio dalle garanzie rilasciate alle banche: il concordato della società non le tocca. L’unica via è un’intesa espressa con il creditore garantito, costruita dentro l’operazione.
«Il credito che ho prestato alla mia srl lo recupero?» Se si tratta di finanziamenti erogati in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una condizione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, il rimborso è postergato per legge rispetto a tutti gli altri creditori. Il credito viene ammesso, ma con un rango che, nella pratica, significa quasi sempre nulla. Chiamare l’apporto “mutuo” non cambia la sostanza: conta la situazione finanziaria al momento dell’erogazione.
«Quanto tempo ho per presentare la mia proposta?» Due termini, entrambi da calcolare con precisione: non prima di un anno dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, e non oltre due anni dal decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo. In mezzo c’è la tua finestra, e dentro quella finestra devi avere già pronta la provvista aggiuntiva pari ad almeno il dieci per cento dell’attivo, la delibera degli amministratori a verbale notarile e l’iscrizione nel registro delle imprese.
«Se non voto, cosa succede?» Nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio vale assenso: il curatore comunica la proposta avvertendo che la mancata risposta nel termine sarà considerata voto favorevole. È l’opposto di ciò che molti credono. Se sei creditore e intendi dissentire, devi farlo pervenire nei modi e nei tempi indicati, altrimenti il tuo silenzio rafforza chi propone.
«Il curatore può vendere le azioni di responsabilità contro di me?» La proposta presentata da creditori o terzi può prevedere la cessione, oltre che dei beni, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Significa che l’azione contro l’amministratore può cambiare titolare. Per questo, l’ex gestore di una srl ha un interesse autonomo a leggere la proposta e a verificare se e come quelle azioni sono state descritte e autorizzate.
«Se il proponente non paga, cosa mi resta?» Dipende da due elementi che vanno letti nella proposta prima dell’omologazione: se sei tra i creditori verso cui il terzo ha assunto responsabilità, puoi chiedere la risoluzione entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto; e se la proposta conteneva garanzie reali o vincoli di destinazione a favore dei creditori, quelle tutele possono sopravvivere alla risoluzione.
I paletti fissati dai giudici
I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa dell’avversario, così come compaiono nella partita. Per ciascuno: estremi, principio in sintesi, utilità pratica.
Sulla formazione del passivo e sul rango dei crediti dei soci
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 8 luglio 2025, n. 18680. Per applicare la postergazione dei finanziamenti dei soci occorre un duplice accertamento: lo squilibrio al momento dell’erogazione, che qualifica l’apporto come sostitutivo di capitale, e la persistenza di quella condizione al momento della richiesta di restituzione. Rilevanza: delimita con precisione quando il credito del socio di una srl può essere degradato in postergazione nel passivo della liquidazione giudiziale, e dunque quanto quel credito pesa nella partita concordataria.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 30 maggio 2024, n. 15196. La Corte ribadisce i presupposti e l’ambito applicativo della postergazione prevista dall’articolo 2467 c.c. nell’accertamento del passivo. Rilevanza: è il riferimento su cui curatore e creditori fondano l’eccezione contro i crediti dei soci finanziatori, voce quasi sempre presente nel passivo di una srl.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18487/2024. Ai fini della postergazione non rileva la qualificazione formale attribuita all’operazione, ma la sostanza economica e la situazione finanziaria della società al momento dell’erogazione. Rilevanza: smonta la difesa fondata sull’etichetta contrattuale dell’apporto.
Sul diritto di voto e sul conflitto di interessi
- Cass. civ., Sezioni Unite, 28 giugno 2018, n. 17186. Sussiste conflitto di interessi tra chi formula la proposta di concordato e i creditori chiamati ad accettarla; l’esclusione dal voto si estende alle società che controllano la proponente, ne sono controllate o sono sottoposte a comune controllo. Rilevanza: è il principio poi recepito dall’articolo 243 CCII e il fondamento di ogni contestazione sul computo delle maggioranze.
- Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258. Con riferimento alla proposta presentata da un terzo, il voto del creditore proponente e delle società a lui correlate non va escluso in sede di verifica dell’avvenuta approvazione: non ricorre conflitto di interessi quando si vota su una proposta concorrente altrui. Rilevanza: traccia il confine tra conflitto tipizzato e conflitto presunto, e protegge il creditore proponente dall’esclusione automatica.
- Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34807. L’esclusione dal voto della società controllante non opera quando questa, nel momento in cui esercita il diritto di voto, sia a sua volta assoggettata a procedura concorsuale ed espressa dagli organi di quella procedura. Rilevanza: utile nei gruppi di srl, dove le partecipazioni incrociate generano frequenti eccezioni di conflitto.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria 2 luglio 2025, n. 18016. La Corte rimette alla valutazione collegiale la nozione di conflitto di interessi nel caso di due proposte di concordato e di voto espresso da un proponente sulla proposta concorrente. Rilevanza: segnala che il perimetro del conflitto è materia in movimento, e che su questo terreno le difese vanno costruite con argomenti e non con formule.
- Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Le società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB, cessionarie di crediti dopo la dichiarazione di apertura della procedura, sono escluse dall’espressione del voto. Rilevanza: è lo strumento più immediato per ricalcolare un quorum costruito sull’acquisto di crediti deteriorati.
Sul contenuto della proposta e sul trattamento dei privilegiati
- Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331. È ammissibile il patto tra il proponente e il creditore ipotecario che preveda il degrado al chirografo di parte del credito garantito, quale possibile deroga alla regola sul trattamento dei privilegiati. Rilevanza: apre uno spazio negoziale concreto per riequilibrare una proposta, a condizione che l’intesa sia trasparente e non alteri il trattamento degli altri creditori.
- Cass. civ., Sez. V tributaria, 5 marzo 2025, n. 5882. Il decreto con cui il giudice delegato trasferisce i beni al terzo assuntore, in esecuzione del concordato omologato, non è autonomamente assoggettabile a imposta di registro, trattandosi di fattispecie complessa e unitaria. Rilevanza: incide sul costo dell’operazione e, quindi, sulla percentuale che il proponente può permettersi di offrire ai creditori. Nella stessa direzione si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13 del 19 febbraio 2025.
Sull’omologazione, sulle impugnazioni e sulla chiusura
- Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze ha diritto di proporre opposizione all’omologazione, senza dover motivare il dissenso con il maggior vantaggio ricavabile dalla prosecuzione della liquidazione; unico limite, l’abuso del diritto sotteso al mercato di voto. Rilevanza: rafforza la posizione di chi contesta l’aritmetica del voto e chiarisce che il dissenso non deve essere giustificato nel merito.
- Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337. L’omologazione definitiva e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, con permanenza della legittimazione, anche processuale, in capo al curatore. Rilevanza: individua il momento in cui la procedura si trasforma e chiarisce chi sta in giudizio nella fase di esecuzione.
- Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2025, n. 8365. La chiusura della procedura intervenuta dopo la notifica del ricorso non fa venire meno la legittimazione processuale del curatore, né determina il subingresso del debitore; la Corte ribadisce inoltre la tassatività dei termini processuali in materia concordataria. Rilevanza: evita errori di legittimazione nelle impugnazioni e ricorda che i termini, qui, non ammettono elasticità.
- Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2024, n. 16932. La Corte definisce la legittimazione a proporre opposizione nel giudizio di omologazione e a impugnare il decreto di omologa. Rilevanza: stabilisce chi può effettivamente entrare nel contraddittorio dell’omologazione, questione preliminare a ogni strategia di opposizione.
Su risoluzione, annullamento e sorte delle garanzie
- Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7059. Risolto il concordato e riaperta la procedura, il vincolo di destinazione istituito dal proponente su un proprio immobile conserva efficacia quale forma di garanzia atipica a vantaggio dei creditori anteriori aderenti. Rilevanza: dimostra il valore pratico di pretendere, in fase di costruzione della proposta, garanzie reali o vincoli specifici sull’adempimento.
- Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054. La procedura chiusa a seguito dell’omologazione del concordato può essere riaperta soltanto se il concordato è stato risolto o annullato. Rilevanza: conferma la stabilità dell’assetto raggiunto con l’omologazione e la centralità dei termini per la risoluzione.
- Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. Gli effetti degli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, nella versione anteriore all’introduzione dell’articolo 182-decies l.fall., non si estendono ai garanti dei creditori estranei. Rilevanza: si inserisce nella linea per cui la regolazione concorsuale del debito non libera, di per sé, chi ha prestato garanzia personale — il tema più sensibile per i soci di una srl.
- Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15862. In caso di dichiarazione di insolvenza intervenuta anni dopo la scadenza del termine per chiedere la risoluzione, l’effetto della falcidia concordataria permane ai fini dell’insinuazione al passivo. Rilevanza: mostra come la scadenza del termine per la risoluzione produca conseguenze sostanziali durature, e non solo processuali.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al posto tuo, e la giochiamo sul terreno che la decide: i numeri della procedura, l’aritmetica del voto e i termini che vincolano la controparte. In concreto:
- Ricostruiamo il passivo reale della srl confrontando le domande di ammissione, il progetto di stato passivo e il decreto di esecutività, e individuiamo i crediti il cui rango o il cui importo possono essere contestati.
- Eccepiamo la postergazione dei finanziamenti dei soci ai sensi dell’articolo 2467 c.c., documentando lo squilibrio al momento dell’erogazione e la sua persistenza, e misuriamo l’effetto di quella eccezione sul quorum.
- Verifichiamo la legittimazione al voto di ciascun creditore, controllando le cessioni intervenute dopo l’apertura della procedura e l’iscrizione dei cessionari negli albi previsti dal TUB, e ricalcoliamo le maggioranze escludendo i crediti non legittimati.
- Analizziamo la relazione giurata sul valore dei beni gravati da prelazione, confrontiamo il valore di mercato attestato con i dati di mercato e con i prezzi base degli esperimenti di vendita, e contestiamo le stime che riducono indebitamente la soddisfazione dei privilegiati.
- Esaminiamo il criterio di formazione delle classi e deduciamo, dove sussistano, l’alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione o il classamento costruito per governare il quorum.
- Costruiamo il calendario a ritroso della finestra utile per la proposta della società, calcolando l’anno dalla sentenza di apertura e i due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo, e organizziamo gli adempimenti dentro quei termini.
- Strutturiamo l’apporto di risorse richiesto dall’articolo 240 CCII, verifichiamo che incrementi effettivamente il valore dell’attivo nella misura minima di legge e ne documentiamo la provenienza e la disponibilità in modo opponibile al curatore.
- Predisponiamo la deliberazione degli amministratori sulla proposta e sulle sue condizioni ai sensi dell’articolo 265 CCII, ne curiamo la verbalizzazione notarile e l’iscrizione nel registro delle imprese, e leggiamo preventivamente lo statuto per individuare clausole che spostino la competenza.
- Negoziamo con il creditore garantito la posizione dei soci fideiussori, perché il concordato omologato non libera i coobbligati: l’unica via è un’intesa espressa, costruita dentro l’operazione e non dopo.
- Depositiamo e sosteniamo l’opposizione all’omologazione quando la proposta altrui è sconveniente o il voto è stato computato male, e proseguiamo con il reclamo e, se necessario, con il ricorso per cassazione.
- Presidiamo la fase esecutiva, monitorando l’adempimento del proponente e attivando, nei termini, gli strumenti della risoluzione o dell’annullamento, oltre all’escussione delle garanzie previste nella proposta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesano in particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di avvocato cassazionista consente di impostare fin dal primo atto una linea tecnica destinata a reggere in Corte d’appello e in Corte di cassazione: nel concordato nella liquidazione giudiziale il decreto di omologazione si impugna con reclamo e la decisione sul reclamo con ricorso per cassazione, e le contestazioni sul computo delle maggioranze o sulle stime si perdono quasi sempre per discontinuità argomentativa tra i gradi, non per debolezza originaria. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 pesa perché questa è, prima di tutto, una trattativa: con il curatore, con il comitato dei creditori, con la banca garantita e con l’eventuale investitore. La stessa strategia, con lo stesso difensore, dall’analisi del fascicolo fino all’ultimo grado: è questa continuità a fare la differenza, perché una proposta concordataria è un’architettura unica, e ogni passaggio di mano la indebolisce.
Lavoriamo con uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che leggono lo stesso caso insieme, e in questa materia non è un dettaglio organizzativo: la convenienza del creditore — il valore attualizzato del suo recupero, l’effetto dei ribassi d’asta sulla sua stima, il peso dei costi di procedura — è materia da commercialista tanto quanto la disciplina del voto è materia da avvocato. Chi affronta una proposta di concordato con i soli strumenti giuridici vede metà del tavolo.
Chiusura: chi conosce le regole del gioco muove per primo
Il concordato nella liquidazione giudiziale di una srl non premia chi ha ragione in astratto. Premia chi conosce le regole del gioco, sa quali termini vincolano la controparte e si presenta al tavolo quando la convenienza dell’avversario si è già spostata. Nella procedura concorsuale non vince chi protesta: vince chi muove nei tempi giusti, con i numeri in mano e il contraddittorio già preparato. Un anno dall’apertura, due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo, il dieci per cento di risorse aggiuntive, la delibera a verbale notarile iscritta nel registro delle imprese: sono quattro coordinate, non quattro formalità, e chi le trascura consegna la partita a chi è arrivato prima.
È il terreno in cui lo Studio Monardo opera con competenze verificabili e pertinenti al tema: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, perché una proposta concordataria è un negoziato condotto dentro una procedura concorsuale; la qualifica di avvocato cassazionista, perché la partita si chiude dove si chiudono le impugnazioni, cioè davanti alla Corte di cassazione; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché il ceto creditorio di una srl è quasi sempre fatto di banche, intermediari e cessionari di crediti deteriorati, e la loro convenienza va letta con gli strumenti con cui loro stessi la calcolano.
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