Ogni volta che una società tra professionisti (STP) si ritrova con debiti che non riesce più a pagare, qualcuno pronuncia la stessa frase: «tanto le STP non falliscono». In questa guida abbiamo raccolto le domande che ci vengono poste più spesso su questo punto e abbiamo risposto come risponderemmo a voce: senza giri di parole, distinguendo i casi in cui la risposta è secca da quelli in cui dipende da un elemento che pochi controllano.
Il quadro, in breve. La STP è disciplinata dall’art. 10 della L. 183/2011 e dal D.M. 34/2013: può assumere le forme societarie dei titoli V e VI del libro V del codice civile e deve avere per oggetto l’esercizio in via esclusiva di attività professionali regolamentate. La liquidazione giudiziale, che dal 15 luglio 2022 ha preso il posto del fallimento, è invece prevista dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) per gli imprenditori commerciali insolventi che non dimostrino di stare sotto le soglie dell’impresa minore. Tra le due discipline corre una linea di confine, e non tutte le STP si trovano dal lato che credono.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema per ragioni precise, riconducibili alle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: chi contesta l’apertura di una liquidazione giudiziale deve poi difendere quella posizione in reclamo e, se serve, in Cassazione, e l’Avvocato è cassazionista; chi invece scopre di essere davvero un’impresa commerciale in crisi ha davanti strumenti come la composizione negoziata, per la quale l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021); chi risulta non liquidabile giudizialmente rientra nell’area del sovraindebitamento, dove l’Avvocato opera come Gestore della crisi (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC.
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BLOCCO A — LE BASI
Una società tra professionisti non può proprio finire in liquidazione giudiziale, vero?
No, come regola assoluta non è vero. Lo è, con buona approssimazione, per la STP che svolge davvero e soltanto attività professionale; smette di esserlo quando la società fa anche altro.
Ti spiego da dove nasce la convinzione. La liquidazione giudiziale si apre nei confronti degli imprenditori commerciali insolventi che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore (art. 121 CCII). Il professionista intellettuale, secondo l’impostazione tradizionale, non è imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 2082 c.c.: quindi resta fuori. Il Tribunale di Forlì, con il decreto del 25 maggio 2017, ha applicato questo ragionamento a una STP-s.r.l. di commercialisti in liquidazione, respingendo l’istanza di fallimento presentata da due ex dipendenti.
Attenzione però a un dettaglio: la legge sulle STP non contiene alcuna norma che dica «la STP non è assoggettabile a procedure concorsuali». L’esclusione è un risultato interpretativo, non un privilegio scritto, e come tutti i risultati interpretativi dipende dai fatti. Nel febbraio 2026 il Tribunale di Mantova ha ricondotto all’art. 2195 c.c. una STP il cui statuto affiancava alle attività riservate servizi come elaborazione dati, formazione e sviluppo di banche dati, applicando il Codice della crisi.
C’è poi un dato di onestà intellettuale: nelle ricerche condotte per questo articolo non abbiamo trovato pronunce della Corte di Cassazione che abbiano deciso in modo diretto se una STP sia assoggettabile a liquidazione giudiziale. Il tema è affidato soprattutto alla giurisprudenza di merito e alla dottrina, e questo lascia un margine di incertezza in entrambe le direzioni.
Tradotto in pratica: la frase «le STP non falliscono» va sostituita con un’altra, più scomoda ma più utile. Una STP a oggetto davvero esclusivo ha buoni argomenti per non essere liquidabile giudizialmente; una STP a oggetto misto, con un’organizzazione da impresa, rischia di non averli.
Cos’è esattamente una STP, e perché si dice che non fa impresa?
Una STP è una società costituita per esercitare in forma collettiva professioni regolamentate in ordini o albi; si dice che «non fa impresa» perché la legge le impone un oggetto esclusivamente professionale.
Il riferimento è l’art. 10 della L. 183/2011, con il regolamento attuativo D.M. 34/2013. Non è un tipo societario autonomo: i soci scelgono uno dei modelli del codice civile (società semplice, s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., cooperativa) e a quel modello si applicano le regole ordinarie, con le integrazioni della normativa speciale. Per le società tra avvocati esiste anche una disciplina di settore, l’art. 4-bis della L. 247/2012.
Due caratteristiche contano per il nostro tema. La prima è l’oggetto sociale: deve riguardare l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale dei soci. La seconda è la composizione: la maggioranza dei due terzi del capitale e dei diritti di voto deve restare in mano ai soci professionisti, e se la prevalenza dei professionisti viene meno e non è ricostituita entro sei mesi si verifica una causa di scioglimento.
Perché, allora, si dice che non fa impresa? Perché il professionista intellettuale, in base all’art. 2238 c.c., diventa imprenditore solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa. Finché la società è il contenitore di prestazioni personali dei soci, non c’è impresa. Ma è un «finché» che va dimostrato caso per caso, e la Cassazione, in una pronuncia del 2021 sui compensi di una STP di avvocati, ha detto che serve un’attività ulteriore rispetto all’apporto intellettuale perché si possa parlare di attività imprenditoriale. Significa che la presunzione di partenza è a favore della natura professionale, ma può essere superata dai fatti.
Chi decide se la mia STP è un’impresa oppure no?
Lo decide il tribunale investito dell’istanza, guardando a ciò che la società fa in concreto, non al nome che porta né all’iscrizione nella sezione speciale dell’albo.
Non esiste un registro dove la STP viene classificata come «impresa» o «non impresa» una volta per tutte. La qualificazione si accerta nel procedimento: il creditore che chiede l’apertura della liquidazione giudiziale deve provare che il debitore è un imprenditore commerciale, e il tribunale valuta gli elementi che ha davanti. Gli elementi che pesano sono soprattutto tre.
Il primo è lo statuto, cioè l’oggetto sociale: se accanto alle attività riservate compaiono servizi che non lo sono, l’impianto della difesa si indebolisce. A questo proposito la Cassazione (sentenza n. 8683 del 28 marzo 2019) ha chiarito che diverse attività di area contabile e fiscale, come la tenuta delle scritture o l’assistenza in materia di consulenza aziendale, non rientrano nella riserva ordinistica: il perimetro delle attività «protette» è più stretto di quanto si creda.
Il secondo è la realtà operativa: quanti collaboratori, quali strutture, quanto capitale investito, se i ricavi dipendono dall’opera personale dei soci professionisti o dall’organizzazione. Il Tribunale di Forlì ha dato peso anche alla modesta articolazione dello studio (quattro soci e cinque dipendenti).
Il terzo sono i bilanci: i numeri degli ultimi esercizi raccontano se la società somiglia a uno studio o a un’azienda di servizi. Il CNDCEC ha ricordato con il Pronto Ordini del 29 maggio 2023 che le attività commerciali non accessorie o strumentali sono vietate nella STP: ma un divieto violato non impedisce al giudice di guardare alla realtà.
Con la «liquidazione giudiziale» al posto del «fallimento» è cambiato qualcosa per le STP?
Cambia il nome e cambiano alcune regole di contorno, ma i principi sulla qualificazione soggettiva restano in larga parte quelli di prima.
Il Codice della crisi ha sostituito il fallimento con la liquidazione giudiziale, e ha riscritto la distinzione tra debitori che accedono alle procedure «maggiori» e debitori che restano nell’area del sovraindebitamento. Oggi il perimetro è tracciato dall’art. 2, comma 1, lett. c) e d): da un lato l’impresa minore, il professionista e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che rientrano nel sovraindebitamento; dall’altro l’imprenditore commerciale sopra soglia, che va incontro alla liquidazione giudiziale.
Sulla continuità con il passato si è espressa la Cassazione, Sez. I, con la sentenza del 17 luglio 2026, n. 23418: la disciplina dell’impresa minore è sovrapponibile a quella dell’art. 1 della legge fallimentare, quindi i principi elaborati sul fallimento valgono anche per la liquidazione giudiziale. La pronuncia non riguarda le STP, e non va letta come tale; ma per chi si difende ha un effetto concreto: le decisioni del passato sulla fallibilità (tra cui quelle sulle STP) restano utilizzabili come bussola.
Un’altra novità che riguarda direttamente la nostra materia: la soglia minima. Il Codice prevede che la liquidazione giudiziale non possa essere aperta se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell’istruttoria, è inferiore a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII). Per una STP con pochi debiti scaduti, questo è un primo argine.
BLOCCO B — LA PROCEDURA
Chi può chiedere che la mia STP finisca in liquidazione giudiziale?
Il procedimento parte con un ricorso: possono proporlo, secondo l’art. 37 CCII, il debitore stesso, uno o più creditori e il pubblico ministero.
Nella pratica, quasi sempre è un creditore. Non deve avere un titolo esecutivo: gli basta essere creditore e dimostrare lo stato di insolvenza. I creditori più frequenti, per una STP, sono i dipendenti con retribuzioni e TFR arretrati (come nel caso deciso a Forlì), i fornitori, il locatore dello studio e le banche. Il pubblico ministero interviene quando riceve segnalazioni, per esempio da un’altra autorità.
Il ricorso si presenta al tribunale competente per territorio. Il creditore deve dimostrare quattro cose: di essere creditore (la legittimazione), che il debitore è imprenditore commerciale, che c’è insolvenza e, se il debitore dice di essere impresa minore, che i debiti scaduti superano la soglia dei 30.000 euro. Nel caso di una STP, il secondo punto è quello dove la partita si gioca: senza la prova che la società è un’impresa commerciale, la domanda non arriva al merito dell’insolvenza.
Ricorda anche un’alternativa che spesso il creditore ha in tasca. Se la STP è ritenuta non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, il creditore può chiedere l’apertura della liquidazione controllata, che è lo strumento del sovraindebitamento. Con il ricorso in liquidazione giudiziale, quindi, non si gioca solo «tutto o niente»: il creditore spesso ha già pensato al piano B.
Quali sono le soglie sotto le quali non finisco in liquidazione giudiziale?
Sono tre e devono essere rispettate tutte insieme: attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 euro, ricavi lordi annui fino a 200.000 euro, debiti anche non scaduti fino a 500.000 euro.
Sono i limiti dell’impresa minore, fissati dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, e vanno verificati per ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell’istanza (o dall’inizio dell’attività, se questa è più breve). Il punto che molti sottovalutano è che i requisiti sono cumulativi: basta superare anche una sola soglia in un solo esercizio per perdere il beneficio. Le soglie sono inoltre soggette ad aggiornamento periodico.
Questo produce risultati controintuitivi. Uno studio con dieci collaboratori può essere sotto soglia sui debiti ma sopra sui ricavi. E una STP con pochi dipendenti, ma con ricavi che nel secondo esercizio toccano 231.000 euro, ha già superato la soglia.
Attenzione a non confondere i due livelli. La soglia interviene solo se la società è qualificata come imprenditore commerciale; se è ritenuta professionale, non entra proprio nel perimetro della liquidazione giudiziale e il tema delle soglie diventa irrilevante. Le soglie sono quindi il secondo filtro, non il primo: prima si stabilisce se c’è impresa, poi si misura se è abbastanza grande.
Una STP qualificabile come commerciale ma sotto soglia si ritrova comunque nell’area del sovraindebitamento, con gli strumenti previsti dal Codice per chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: ne parliamo più avanti.
Chi deve dimostrare che la STP non è un’impresa o che è sotto soglia?
Dipende da cosa si contesta: la qualità di imprenditore commerciale la deve provare il creditore; il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore lo deve provare il debitore.
Il riparto dell’onere della prova ricalca quello che valeva con la legge fallimentare. Il creditore ricorrente deve provare la propria legittimazione e la qualifica di imprenditore commerciale del debitore. Il debitore, se vuole sfuggire alla procedura maggiore invocando l’impresa minore, deve dimostrare di possedere congiuntamente i tre requisiti dimensionali. È un orientamento che risale alle Sezioni Unite della Cassazione formatesi sotto la legge fallimentare, e che i giudici applicano oggi alla liquidazione giudiziale.
La Corte d’appello di Catania (sentenza del 27 giugno 2025, n. 966) ha applicato la regola con conseguenze severe: il debitore che non deposita i bilanci non ha assolto il proprio onere, e nel dubbio sulla soglia il tribunale non lo esclude dalla procedura. Il principio si spiega con la vicinanza della prova: i documenti contabili sono nella sfera del debitore.
Per una STP questo significa una strategia a due livelli, che non conviene confondere. Al primo livello si contesta la commercialità: è un tema di statuto e di attività reale, e l’onere è del creditore. Al secondo livello, in subordine, si dimostra che comunque la società rientra nell’impresa minore: è un tema di bilanci, e l’onere è della STP. Chi affida tutto al primo livello e dimentica di preparare il secondo rischia di trovarsi, se il giudice ritiene la società commerciale, senza documenti pronti sulla sua seconda linea di difesa.
Mi hanno notificato il ricorso: cosa devo fare, e in che tempi?
Devi costituirti e depositare documenti entro i termini fissati nel decreto di convocazione: non presentarsi è la scelta che i giudici leggono sempre a sfavore del debitore.
Il ricorso viene notificato insieme al decreto con cui il giudice fissa l’udienza. Da quel momento la STP, tramite il suo legale rappresentante, deve decidere in fretta. Nei termini indicati dal decreto si depositano memoria difensiva e documenti: statuto vigente, visura camerale, bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco dei debiti scaduti con la relativa documentazione e ogni elemento utile a dimostrare la natura professionale dell’attività. In mancanza di costituzione, la Corte d’appello di Catania ha ritenuto che la contumacia si traduca nella carenza di prova a carico del debitore.
Se la società intende, in alternativa, presentare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, può chiedere al tribunale il termine previsto dall’art. 40, comma 10, CCII: è quello che il Tribunale di Mantova ha concesso a una STP a oggetto misto, nel decreto del 5 febbraio 2026.
Contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale si propone reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni; contro la decisione della Corte d’appello si può ricorrere in Cassazione, di regola con un termine di trenta giorni. La tabella riepiloga i passaggi.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Iniziativa | Ricorso del creditore (o del PM, o del debitore) per l’apertura della liquidazione giudiziale | Nessun termine di decadenza; non si procede se i debiti scaduti sono inferiori a 30.000 € (art. 49, c. 5, CCII) | Tribunale competente |
| Convocazione | Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza | Termini indicati nel decreto | Tribunale |
| Difesa | Memoria con statuto, visura, bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco debiti | Entro il termine fissato dal decreto | Tribunale |
| Alternativa | Richiesta del termine per presentare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione (art. 40, c. 10, CCII) | Nei limiti concessi dal tribunale | Tribunale |
| Decisione | Sentenza di apertura o decreto di rigetto | — | Tribunale |
| Impugnazione | Reclamo | 30 giorni | Corte d’appello |
| Legittimità | Ricorso per cassazione | Di regola 30 giorni | Corte di Cassazione |
| Se non c’è liquidazione giudiziale | Istanza di liquidazione controllata del creditore (debiti scaduti superiori a 50.000 €, art. 268, c. 2, CCII) | Nessun termine di decadenza | Tribunale |
Se mi aprono la liquidazione giudiziale, posso ancora contestare la qualificazione della STP?
Sì, con il reclamo: ma solo se la difesa è stata impostata bene fin dal primo grado, perché in appello si discute quasi sempre di ciò che è già nel fascicolo.
Il reclamo alla Corte d’appello è il mezzo con cui si ripropone la contestazione sui presupposti: natura professionale della società, superamento o meno delle soglie, insolvenza. È qui che pesa la differenza tra una difesa costruita e una improvvisata. Se in primo grado non sono stati depositati i bilanci, il reclamo li troverà come «nuova» prova a una condizione che il giudice valuta con rigore, e il caso deciso a Catania mostra che l’omissione può costare la procedura.
Un punto che va detto con franchezza: la presentazione del reclamo non ferma automaticamente la procedura. La liquidazione giudiziale produce i suoi effetti dalla sentenza, e chi la contesta deve tenere conto che, nel frattempo, la società è spossessata dall’amministrazione del proprio patrimonio a favore del curatore.
Sul piano tecnico, vanno preparate insieme due questioni: la natura non commerciale dell’attività (che conduce al rigetto della domanda di liquidazione giudiziale) e la posizione subordinata sulle soglie (che conduce, invece, a una procedura di sovraindebitamento). Sono strade diverse con conseguenze diverse, e prima di scegliere se sostenerle entrambe conviene sapere che la posizione «non sono impresa» e la richiesta di accedere a strumenti riservati alle imprese non possono essere sostenute nello stesso atto senza coordinarle.
BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI
La mia STP è una s.n.c. o una s.a.s.: i soci rischiano di finire dentro anche loro?
Sì, ma a condizioni precise: se la società viene aperta alla liquidazione giudiziale, gli effetti si estendono ai soci illimitatamente responsabili.
Il tipo societario cambia tutto, e nelle STP di persone il rischio personale è concreto. Se la STP è una società semplice, una s.n.c. o una s.a.s. (per gli accomandatari), i soci rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. Il beneficio di preventiva escussione dell’art. 2304 c.c. attenua l’esposizione ma non la elimina: opera in fase esecutiva e non impedisce al creditore di procurarsi un titolo anche contro i soci.
Quando la STP di persone è qualificata commerciale e supera le soglie, la liquidazione giudiziale della società si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII). Se invece è ritenuta professionale o sotto soglia e finisce in liquidazione controllata, l’art. 270 CCII prevede che la sentenza produca i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Attenzione, poi, alla distinzione che la Cassazione ha ribadito in tema di estensione della procedura ai soci: bisogna tenere separati il fenomeno della società apparente e quello della società occulta (Cass., Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24633). Per uno studio professionale significa che a rischio non sono solo i soci risultanti dal registro: contano anche i rapporti di fatto, quando vanno oltre la semplice collaborazione.
Per la professione forense c’è un ulteriore livello: l’art. 4-bis della L. 247/2012 mantiene la responsabilità personale dell’avvocato che ha eseguito l’incarico, in solido con la società. Il debito da errore professionale e il debito d’organizzazione (fornitori, locazioni, personale) non seguono quindi le stesse regole, e conviene tenerli distinti fin dall’inizio.
E se la mia STP è una s.r.l. di soli professionisti? I soci sono al riparo?
In linea di principio sì, nei limiti del conferimento: ma è una protezione che si incrina in tre punti, e conviene controllarli prima che lo faccia il creditore.
Nella s.r.l. e nella s.p.a. vale l’autonomia patrimoniale perfetta: se la società è liquidata giudizialmente, i soci non rispondono con il patrimonio personale dei debiti sociali. Ma il beneficio ha tre punti deboli.
Il primo sono le garanzie personali: fideiussioni per gli affidamenti bancari, avalli, garanzie sul contratto di locazione dello studio. Chi le ha firmate risponde in proprio, e la liquidazione giudiziale della società non lo libera. Il secondo è la responsabilità degli amministratori: in caso di apertura della procedura il curatore può promuovere azioni di responsabilità e azioni revocatorie sugli atti pregiudizievoli per i creditori, per esempio pagamenti preferenziali a singoli soci o creditori compiuti a ridosso dell’insolvenza. Il terzo è la responsabilità professionale, che non sparisce dietro lo schermo societario per chi ha eseguito l’incarico.
Un caso che nella pratica crea confusione riguarda il credito che la STP vanta verso i clienti, quando è il cliente a essere in liquidazione giudiziale. La Cassazione (Sez. I, ordinanza del 26 aprile 2021, n. 10977) ha chiarito che la domanda di ammissione al passivo proposta da uno studio associato fa presumere che il rapporto non fosse personale, con la conseguenza che il privilegio dei professionisti non è automatico e va dimostrato. Vale la pena ricordarlo: la natura «collettiva» della struttura ha un prezzo anche quando la STP è creditrice.
Sul tema della qualificazione dell’ente, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come cassazionista: la linea difensiva impostata nel primo atto è la stessa che si porta in reclamo e, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio.
La STP è già in liquidazione, o è stata cancellata: si può ancora finire in liquidazione giudiziale?
Sì, in entrambi i casi: la messa in liquidazione non protegge, e la cancellazione dal registro delle imprese non chiude la partita subito.
Cominciamo dalla società in liquidazione volontaria. Non è un ombrello: se è insolvente e ricorrono i presupposti soggettivi, la liquidazione giudiziale può essere aperta. Per accertare l’insolvenza di una società in liquidazione la Cassazione (10 agosto 2021, n. 22611) valuta se il patrimonio sociale consenta il pagamento regolare e integrale dei creditori, senza tener conto della continuità aziendale. È lo stesso criterio adottato nei giudizi contro imprese dismesse.
La cancellazione è un altro punto delicato. Il Codice della crisi consente di aprire la liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (art. 33 CCII). Per una STP che, pensando di aver chiuso, si cancella con debiti ancora aperti, il rischio è di scoprire dopo mesi che un creditore ha depositato un ricorso.
C’è poi il rovescio della medaglia sul versante degli strumenti di difesa. Con la sentenza della Cassazione, Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141, i giudici di legittimità hanno stabilito che il concordato minore proposto da chi è già stato cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche se si tratta di imprenditore individuale e anche se il concordato è liquidatorio con finanza esterna. Resta percorribile, in quel caso, la liquidazione controllata.
Il messaggio è netto: cancellarsi in fretta non risolve il problema, e può chiudere la porta di alcuni strumenti. La decisione va presa sapendo cosa si perde.
Se non posso essere liquidata in giudizialmente, sono al sicuro dai creditori?
No: essere fuori dalla liquidazione giudiziale non significa essere fuori dalle procedure, significa cambiare procedura.
È l’equivoco più diffuso e più costoso. Il Codice della crisi prevede che ogni debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e ogni altro debitore non assoggettabile) rientri nell’area del sovraindebitamento (art. 2, comma 1, lett. c). Gli strumenti sono il concordato minore (artt. 74-83 CCII) e la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII).
Il punto che sorprende: la liquidazione controllata può essere chiesta anche da un creditore, quando i debiti scaduti e non pagati superano la soglia prevista dall’art. 268, comma 2, CCII, che è di 50.000 euro. Quindi una STP che ha «vinto» sulla qualificazione (nessuna impresa, nessuna liquidazione giudiziale) può ritrovarsi, mesi dopo, davanti a un’istanza di liquidazione controllata presentata dagli stessi creditori. Cambia il procedimento, cambiano i tempi e cambia la gestione del patrimonio, ma il patrimonio è comunque aggredito.
La differenza, semmai, sta nelle soluzioni: nel sovraindebitamento esiste la possibilità di proporre ai creditori un concordato minore, con l’ausilio di un OCC, e le persone fisiche coinvolte possono ambire all’esdebitazione, che nella liquidazione controllata opera decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII). Sono strumenti seri, ma che richiedono documentazione, relazione particolareggiata dell’OCC e assenza di atti in frode.
Posso ricorrere alla composizione negoziata se sostengo di non essere un’impresa?
Qui c’è una tensione da conoscere: la composizione negoziata è uno strumento pensato per chi esercita impresa, e sostenere di non esserlo può renderla difficile da invocare.
La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) è il punto d’ingresso meno invasivo tra gli strumenti del Codice: si accede tramite piattaforma telematica, viene nominato un esperto indipendente, le trattative si svolgono in modo riservato e, se servono, si possono chiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive. Per uno studio professionale, che vive di reputazione, la riservatezza è un valore concreto. Ma è uno strumento costruito per l’imprenditore.
Da qui la tensione. Se la STP si difende dicendo «non siamo un’impresa commerciale», sta prendendo una posizione che, una volta accolta, la colloca fuori dagli strumenti d’impresa e dentro quelli del sovraindebitamento. Se invece la STP ha davvero un oggetto misto, un’organizzazione con dipendenti e strutture e una prospettiva di continuità (un portafoglio clienti che tiene, un socio disposto a immettere risorse), può essere più coerente riconoscere la natura d’impresa e usare gli strumenti adatti. Il Tribunale di Mantova, nel decreto del 2026, ha seguito questa strada: ha riconosciuto la STP a oggetto misto nell’area del Codice della crisi e le ha concesso il termine per l’accesso agli strumenti.
Il prezzo da mettere in conto è il rovescio della stessa medaglia: riconoscersi impresa significa accettare l’esposizione alla liquidazione giudiziale e alle azioni di responsabilità e revocatorie che la accompagnano. Non esiste una scelta neutra: la strada va decisa sui documenti, e cioè su statuto, fatturato e prospettive, non sull’abitudine di dire che le STP non falliscono.
BLOCCO D — LE PAURE FINALI
Rischio di perdere tutto?
Dipende dal tipo di società, ma la risposta onesta è che il rischio non è uguale per tutti e non è automatico.
Se la STP è una s.r.l. e i soci non hanno firmato garanzie, il rischio patrimoniale personale è limitato: la liquidazione giudiziale colpisce il patrimonio della società, non quello dei soci. Questa è una rassicurazione fondata, e vale finché non emergono garanzie personali, gestione irregolare o atti pregiudizievoli.
Se invece la STP è una società di persone, o se i soci hanno garantito i debiti, il patrimonio personale può essere coinvolto, e questa non è una possibilità remota. Aggiungi un altro elemento: gli amministratori possono essere chiamati a rispondere per la gestione degli ultimi mesi, e gli atti compiuti a ridosso dell’insolvenza possono essere riesaminati dal curatore.
Sul piano dello studio come organizzazione, la liquidazione giudiziale comporta lo spossessamento e la nomina di un curatore; per una struttura che vive di rapporti fiduciari con i clienti, l’impatto non è solo economico. La paura è quindi legittima, ma va tradotta in domande concrete: che forma ha la società, quali garanzie ci sono, cosa è stato fatto negli ultimi mesi.
Quanto tempo ho davvero?
Meno di quanto sembri: il tempo utile è quello che passa tra la notifica del ricorso e l’udienza, più i trenta giorni del reclamo, e nessuno dei due si recupera.
La fase che decide è la prima. Dal momento in cui ricevi il ricorso e il decreto di convocazione, i termini per depositare memoria e documenti sono quelli indicati nel decreto, e sono brevi. Molte STP perdono la partita prima ancora di cominciare perché aspettano di «capire» invece di raccogliere gli statuti e i bilanci. Il reclamo, poi, ha un termine di trenta giorni.
Attenzione anche a un altro tempo, quello che precede il ricorso. Il creditore che minaccia di agire spesso non lo fa subito; nel frattempo la società può ordinare i documenti, chiarire la qualificazione, valutare se una composizione negoziata o un percorso di sovraindebitamento siano coerenti con la sua situazione. Il tempo prima del ricorso è l’unico che si può usare senza l’urgenza dell’udienza.
C’è infine un limite da riconoscere: nessuna strategia allunga i termini di legge. Il termine dell’art. 40, comma 10, CCII, di cui ha beneficiato la STP nel caso di Mantova, è un’occasione che il tribunale concede, non un diritto automatico: va chiesto con motivi e con un percorso credibile.
Se sostengo di non essere impresa e il giudice mi dà torto, cosa succede?
Succede che ti trovi nella procedura maggiore, e, se non hai preparato una linea subordinata, con meno carte da giocare.
Sostenere la natura professionale della STP è una scelta legittima e, in molti casi, ben fondata. Ma ha un costo strategico: se il tribunale non la condivide, la società è ritenuta imprenditore commerciale e valgono le regole della liquidazione giudiziale. A quel punto la difesa che resta è quella sulle soglie e sull’insolvenza, e dipende dai documenti depositati.
Per questo la difesa a due livelli è preferibile. Al primo livello si contesta la commercialità con lo statuto e la prova dell’attività reale; al secondo, in via subordinata, si dimostra il rispetto dei tre limiti dell’impresa minore con i bilanci. Se anche il secondo livello cade, restano la possibilità di chiedere il termine dell’art. 40, comma 10, CCII per presentare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, e il reclamo.
Il rovescio da tenere presente: la posizione «sono un professionista, non un’impresa» ha effetti anche sugli strumenti a cui si può accedere, perché alcuni sono riservati agli imprenditori. Chi la sostiene deve sapere che, in caso di successo, il canale di riferimento sarà quello del sovraindebitamento. Ogni linea difensiva chiude qualche porta, ed è meglio saperlo prima di sceglierla.
Posso sistemare lo statuto adesso, prima che il creditore agisca?
Puoi provare a mettere ordine, ma non puoi cancellare il passato: ciò che il tribunale guarda è l’attività effettivamente svolta, non la versione dello statuto più recente.
L’idea è comprensibile: se lo statuto contiene attività non riservate e questo è un problema, tanto vale eliminarle. Va fatto con prudenza, per tre ragioni. La prima: la verifica del tribunale si concentra sull’attività concretamente svolta e non solo sull’oggetto sociale. Se per anni la società ha fatturato servizi non riservati, la modifica dello statuto non cambia i bilanci.
La seconda: la modifica va fatta con le regole della STP, che impongono un oggetto esclusivamente professionale e la prevalenza dei soci professionisti; il Pronto Ordini del CNDCEC del 29 maggio 2023 ha ricordato che le attività commerciali non accessorie o strumentali sono vietate. Mettersi in regola è quindi doveroso a prescindere dal contenzioso.
La terza, e più delicata: se la modifica interviene a ridosso di un’iniziativa del creditore e si accompagna a riorganizzazioni, cessioni o spostamenti di clienti, può essere letta come un tentativo di sottrarre attività ai creditori. Prima di intervenire sullo statuto, va ricostruita la storia della società: è quella che il giudice leggerà.
«MI FA VEDERE UN ESEMPIO CONCRETO?»
Certo. Gli esempi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi seguiti dallo Studio: servono a far vedere come cambia l’esito al cambiare di un elemento.
Simulazione 1 — STP a oggetto esclusivo. STP-s.r.l. di commercialisti, tre soci professionisti, due dipendenti. Statuto limitato alle attività riservate. Debiti scaduti: 73.480 €, di cui 38.240 € di retribuzioni e TFR arretrati e 35.240 € verso fornitori. Ricavi degli ultimi tre esercizi: 248.900 €, 231.400 €, 219.750 €. Il 14 ottobre due ex dipendenti depositano ricorso per liquidazione giudiziale; l’udienza è fissata al 27 novembre. La STP si costituisce e deposita statuto, visura e bilanci.
Sviluppo: i ricavi superano la soglia dei 200.000 €, ma la questione è a monte. Se il tribunale ritiene, come a Forlì nel 2017, che la società eserciti solo attività professionale e non sia imprenditore commerciale, l’istanza è respinta senza che le soglie contino. Il creditore però non è senza strumenti: avendo debiti scaduti per 73.480 €, sopra i 50.000 € dell’art. 268, comma 2, CCII, può chiedere la liquidazione controllata. Variante: se i debiti scaduti fossero stati 28.900 €, il ricorso non avrebbe potuto portare all’apertura, perché sotto i 30.000 € dell’art. 49, comma 5, CCII.
Simulazione 2 — STP a oggetto misto. STP-s.r.l. di consulenza contabile con statuto che comprende elaborazione dati, formazione e sviluppo di software. Ricavi: 241.630 €, 187.220 €, 203.910 €. Attivo patrimoniale massimo 164.300 €. Debiti complessivi 412.560 €, di cui scaduti 96.840 €. Il 5 maggio un fornitore deposita ricorso; udienza il 16 giugno.
Sviluppo: se il tribunale, come a Mantova nel 2026, ricomprende la società nell’art. 2195 c.c., si passa alle soglie. Due esercizi su tre superano i 200.000 € di ricavi: basta anche uno solo per non essere impresa minore. La STP deve dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti, e non può farlo. Se la sentenza di apertura, depositata il 30 giugno, è notificata il 1° luglio, il reclamo va proposto entro il 31 luglio.
Variante: con ricavi di 187.220 €, 176.480 € e 191.050 €, attivo di 164.300 € e debiti di 412.560 €, tutte e tre le soglie sarebbero rispettate. La società sarebbe impresa minore e la liquidazione giudiziale non sarebbe applicabile: resterebbero la liquidazione controllata e il concordato minore. Lo stesso identico statuto produce esiti opposti, a seconda dei numeri.
LA DOMANDA CHE NESSUNO FA MA TUTTI DOVREBBERO FARE
«I miei bilanci degli ultimi tre anni dicono la stessa cosa del mio statuto?»
Quasi tutte le STP che ci pongono il problema partono dallo statuto: «l’oggetto è esclusivo, quindi non siamo impresa». È una prima verifica sensata, ma non è quella che decide. Il tribunale guarda l’attività effettivamente svolta, e la fotografia più fedele di quell’attività sono i bilanci: da dove arrivano i ricavi, quanto pesano le attività non riservate, quanti sono i collaboratori, quanto capitale è stato investito in strutture.
Ci sono due modi in cui lo statuto e i bilanci possono contraddirsi. Il primo è l’ampliamento di fatto: la società fattura elaborazione dati, formazione o consulenza organizzativa senza che lo statuto lo dica. Il secondo è il ritardo contabile: i bilanci non sono stati depositati, o lo sono stati in ritardo. Nel primo caso la qualificazione professionale si indebolisce; nel secondo, sul piano delle soglie, l’assenza di prova è a carico del debitore, come mostra la decisione della Corte d’appello di Catania.
Chi non ha ancora ricevuto nessun ricorso è nella posizione migliore per porsi questa domanda: statuto, visura, ricavi per tipologia di prestazione e bilanci vanno letti insieme, una volta, con calma. Chi la pone dopo la notifica lavora con la scadenza addosso.
«MA I GIUDICI COSA DICONO?»
Qui trovi i riferimenti che orientano la materia. I principi sono riformulati in sintesi e non sostituiscono la lettura integrale dei provvedimenti. Ricorda che, per la fallibilità della STP in senso stretto, la giurisprudenza specifica è soprattutto di merito.
1. Trib. Forlì, decreto 25 maggio 2017, n. 61. Principio: una STP-s.r.l. di commercialisti, con oggetto esclusivo professionale, non è assoggettabile a fallimento perché non svolge attività commerciale; il tribunale ha considerato anche la modesta articolazione dello studio e ha richiamato, per analogia, il principio della disciplina forense. Rilevanza: è la prima decisione sul punto e il pilastro della tesi dell’esclusione.
2. Trib. Mantova, decreto 5 febbraio 2026. Principio: una STP il cui statuto affianca alle attività riservate servizi ulteriori (elaborazione dati, formazione, coordinamento di progetti, banche dati) è ricondotta all’art. 2195 c.c. e al Codice della crisi; il tribunale ha concesso il termine dell’art. 40, comma 10, CCII. Rilevanza: è l’approdo più recente del criterio sostanziale.
3. Cass., 28 marzo 2019, n. 8683. Principio: numerose attività di area contabile e fiscale non rientrano nella riserva ordinistica e possono essere svolte anche da non iscritti. Rilevanza: restringe il perimetro delle attività «protette» e rende più facile che un oggetto sociale apparentemente professionale contenga attività non riservate.
4. Cass., Sez. III, 17 marzo 2021, n. 7407. Principio: per una STP di avvocati, l’esistenza di attività imprenditoriale richiede un’attività diversa e ulteriore rispetto all’apporto intellettuale, ai sensi dell’art. 2238 c.c. Rilevanza: fornisce il criterio di legittimità sulla distinzione tra società professionale e impresa, rilevante per ogni qualificazione della STP.
5. CNDCEC, Pronto Ordini del 29 maggio 2023. Principio: nella STP sono vietate le attività commerciali non accessorie o strumentali. Rilevanza: è un atto di prassi, non una pronuncia, ma indica il confine che la società non dovrebbe superare.
6. Cass., Sez. I, 17 luglio 2026, n. 23418. Principio: la disciplina dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII) è sovrapponibile a quella della legge fallimentare, e i principi sulla fallibilità valgono per la liquidazione giudiziale. Rilevanza: consente di usare la giurisprudenza pregressa, comprese le decisioni sulle STP, anche oggi.
7. Corte d’appello di Catania, 27 giugno 2025, n. 966. Principio: spetta al debitore provare di non superare le soglie dimensionali, e il mancato deposito dei bilanci gli si ritorce contro. Rilevanza: mostra il costo di una difesa priva di documenti contabili.
8. Cass., 10 agosto 2021, n. 22611. Principio: per la società in liquidazione, l’insolvenza si valuta accertando se il patrimonio sociale consenta di soddisfare integralmente i creditori. Rilevanza: chiarisce che la messa in liquidazione non ferma la liquidazione giudiziale.
9. Cass., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. Principio: l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può presentare domanda di concordato minore, anche se individuale e anche se liquidatorio con finanza esterna; resta la liquidazione controllata. Rilevanza: la cancellazione preclude uno strumento, e la scelta va fatta sapendolo.
10. Cass., Sez. I, ord. 26 aprile 2021, n. 10977. Principio: la domanda di ammissione al passivo presentata da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità della prestazione, salvo prova che il credito riguardi una prestazione svolta personalmente dal professionista. Rilevanza: riguarda la STP come creditrice nel concorso del cliente.
11. Cass., 20 aprile 2018, n. 9927. Principio: conferma che l’insinuazione al passivo proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione del carattere personale del rapporto professionale. Rilevanza: consolida l’orientamento sul privilegio delle strutture collettive.
12. Cass., Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24633. Principio: ai fini dell’estensione della procedura, vanno tenuti distinti la società apparente e la società occulta. Rilevanza: orienta la valutazione sul perimetro dei soci coinvolti quando la STP è in forma di società di persone.
COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO
«E voi, concretamente, cosa fate?»
Sul tema delle STP e della liquidazione giudiziale, lo Studio interviene con attività determinate:
- Analizziamo statuto, visura e oggetto sociale riga per riga, distinguendo le attività riservate da quelle che non lo sono, per capire quanto la qualificazione professionale regga.
- Ricostruiamo ricavi, attivo e debiti degli ultimi tre esercizi, misurando una per una le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
- Esaminiamo il ricorso, la legittimazione del creditore, la prova dei debiti scaduti e la soglia dei 30.000 €.
- Redigiamo e depositiamo la memoria difensiva nei termini del decreto, con statuto, visura e bilanci prodotti in ordine.
- Impostiamo la difesa su due livelli: non commercialità della società e, in subordine, rispetto dei limiti dell’impresa minore.
- Chiediamo il termine dell’art. 40, comma 10, CCII quando ha senso presentare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione.
- Redigiamo il reclamo alla Corte d’appello e, quando occorre, il ricorso per cassazione, senza cambiare la linea impostata in primo grado.
- Predisponiamo la documentazione per la composizione negoziata quando la STP presenta i caratteri dell’impresa e la continuità è ancora perseguibile.
- Costruiamo, con l’OCC, il percorso di sovraindebitamento (concordato minore o liquidazione controllata), verificando prima le cause di inammissibilità, compresa la cancellazione dell’art. 33, comma 4, CCII.
- Analizziamo la posizione personale dei soci, garanzie e responsabilità comprese, per non lasciare scoperta la persona mentre si difende la società.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia dove tutto si gioca sulla qualificazione della società, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: la tesi sostenuta nel primo atto è quella che dovrà reggere in reclamo e, se occorre, davanti alla Corte di Cassazione. Anche l’abilitazione di Gestore della crisi conta, perché se la STP risulta non liquidabile giudizialmente il passo successivo è proprio il sovraindebitamento.
Seguire la vicenda dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado con lo stesso difensore evita il rischio di una linea impostata in un modo e cambiata in appello. E sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff: la qualificazione di una STP si decide sul testo dello statuto e sui numeri di bilancio, e leggere l’uno senza gli altri porta a conclusioni sbagliate.
IN CHIUSURA
Tre messaggi da portare via. Primo: «le STP non falliscono» è vero solo per la STP che fa davvero e soltanto attività professionale; per le altre non lo è. Secondo: la partita si gioca su due livelli, la qualificazione della società e le soglie dell’impresa minore, e la prova dei numeri è a carico del debitore. Terzo: non essere liquidabile giudizialmente non vuol dire essere al riparo, perché resta l’area del sovraindebitamento, con la liquidazione controllata che anche un creditore può chiedere.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono i tre snodi del problema: la difesa contro l’apertura della procedura e le impugnazioni, seguite fino in Cassazione in quanto cassazionista; gli strumenti per l’impresa in crisi, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021); e le procedure per chi non è liquidabile giudizialmente, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Analizzeremo statuto e bilanci, verificheremo quale linea è sostenibile e costruiremo la strategia più coerente con la tua situazione.
📩 Prima che sia l’udienza a decidere per te, scrivici oggi stesso: i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo li trovi al termine di questa guida.
