Pignoramento Della Pensione Per Debiti Di Un’attività Cessata? Come Difendersi Legalmente

Chi si vede pignorare la pensione per i debiti di un negozio, di una ditta o di una società chiusa da anni raramente perde perché ha torto: molto più spesso perde perché, nel momento decisivo, ha fatto la mossa sbagliata o non ne ha fatta nessuna.

La scena è sempre simile. L’attività è stata chiusa, la partita IVA cessata, la società cancellata dal registro delle imprese. Sono passati anni. Poi arriva un precetto, oppure l’INPS comunica che sul rateo mensile verrà applicata una trattenuta disposta dal giudice dell’esecuzione. Il pensionato scopre che quei debiti, che credeva sepolti con l’insegna, sono ancora lì, e che il creditore ha scelto la fonte di reddito più sicura e regolare che gli sia rimasta: la pensione.

L’esperienza insegna che, in questa materia, gli errori che costano di più sono sempre gli stessi e si ripetono con una regolarità impressionante. Eccoli, in ordine di gravità e di frequenza:

  1. Credere che la chiusura dell’attività abbia chiuso anche i debiti.
  2. Lasciar diventare definitivo il titolo del creditore senza contestarlo.
  3. Accettare la trattenuta senza verificare i limiti di pignorabilità della pensione.
  4. Sbagliare lo strumento o il termine dell’opposizione.
  5. Svuotare il conto, cambiare banca o intestare i beni ai familiari.
  6. Trattare da soli con il creditore e ignorare le procedure di sovraindebitamento.

Questa guida li affronta uno per uno: che cosa si sbaglia, quale norma si viola, che cosa si rischia di perdere, che cosa fare invece e qual è il dettaglio tecnico che quasi nessuno conosce.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il pignoramento della pensione per debiti d’impresa si trova esattamente all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La difesa dentro l’esecuzione passa per le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., che l’Avvocato, in quanto cassazionista, può seguire senza cambio di difensore fino all’ultimo grado di giudizio. La via d’uscita strutturale dai debiti di un’attività cessata passa invece per la liquidazione controllata e l’esdebitazione, istituti che l’Avvocato conosce dall’interno come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. E poiché gran parte di questi debiti nasce da fidi, mutui e fideiussioni bancarie, entra in gioco il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario.

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Errore n. 1 — Credere che la chiusura dell’attività abbia chiuso anche i debiti

L’errore

Un ex titolare di una ditta individuale di arredamento chiude la partita IVA nel 2019, con un’esposizione verso un fornitore e un saldo passivo sul conto aziendale. Pensa: “La ditta non esiste più, i debiti erano della ditta”. Non risponde alle lettere, non ritira le raccomandate. Nel 2026, ormai in pensione, riceve un atto di pignoramento presso terzi notificato anche all’INPS.

Oppure: due soci di una s.n.c. di ristorazione cancellano la società nel 2021. Uno dei due è convinto che, essendo stata la società a firmare i contratti, a lui personalmente non possa essere chiesto nulla.

Perché è un errore

L’impresa individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare. Chi esercita un’attività in forma di ditta individuale risponde dei debiti con tutto il proprio patrimonio presente e futuro, secondo la regola generale dell’art. 2740 c.c. La cessazione della partita IVA e la cancellazione dal registro delle imprese sono adempimenti amministrativi: non hanno alcun effetto estintivo sulle obbligazioni. La pensione maturata dopo la chiusura è, a tutti gli effetti, un “bene futuro” su cui il creditore può rivalersi nei limiti di legge.

Nelle società di persone la logica è simile. Nella s.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.); nella s.a.s. lo stesso vale per gli accomandatari (art. 2313 c.c.). Dopo la cancellazione, l’art. 2312 c.c. consente ai creditori sociali non soddisfatti di far valere i loro crediti nei confronti dei soci.

Diverso, e più favorevole, il caso delle società di capitali. Con la cancellazione di una s.r.l. o di una s.p.a., i creditori non soddisfatti possono rivolgersi agli ex soci solo fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.). È qui che molti compromettono la propria posizione nel verso opposto: l’ex socio di s.r.l. si spaventa, paga ciò che non deve e rinuncia a una difesa che la legge gli riconosce.

Le conseguenze

Chi confonde la chiusura amministrativa con l’estinzione del debito lascia al creditore tutto il tempo necessario per procurarsi un titolo esecutivo, notificare il precetto e aggredire la pensione. La conseguenza più grave è che il pensionato scopre il problema solo quando il pignoramento è già in corso e molte difese sono ormai precluse.

Sul fronte delle società di capitali, la giurisprudenza più recente ha chiarito il perimetro in modo netto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18342 del 4 luglio 2025 (Sez. III), ha ribadito che dopo la cancellazione gli ex soci sono i soggetti legittimati a stare in giudizio al posto della società, ma rispondono solo nei limiti di quanto percepito dal bilancio finale di liquidazione. E con l’ordinanza n. 1282 del 20 gennaio 2026 la Corte ha confermato che la prova della riscossione grava sul creditore sociale. Al tempo stesso, la sentenza n. 31109 dell’8 novembre 2023 (Sez. II) ha avvertito che il concetto di “somme riscosse” non si limita al denaro: comprende qualunque utilità patrimoniale assegnata al socio in sede di liquidazione, compresi beni e crediti.

La trappola delle garanzie personali

C’è poi un caso che sfugge quasi sempre a chi è stato socio o amministratore di una s.r.l.: le fideiussioni rilasciate alla banca per ottenere fidi, anticipi su fatture o mutui aziendali. In quel caso il limite dell’art. 2495 c.c. non serve a nulla, perché la banca non agisce contro l’ex socio in quanto successore della società estinta, ma contro il garante in forza di un contratto autonomo che quest’ultimo ha firmato personalmente. La cancellazione della società non libera il fideiussore; anzi, è spesso proprio dopo la chiusura che la banca, revocati gli affidamenti, escute le garanzie e ottiene un decreto ingiuntivo direttamente nei confronti della persona fisica.

Anche qui, tuttavia, le difese esistono e vanno cercate con metodo. Il contratto di fideiussione va letto per verificare l’importo massimo garantito, la presenza di clausole che deroghino ai termini dell’art. 1957 c.c. (che impone al creditore di agire contro il debitore principale entro tempi precisi dopo la scadenza dell’obbligazione) e l’eventuale riproduzione di clausole dello schema ABI ritenute lesive della concorrenza. Il rapporto bancario sottostante va esaminato per verificare la correttezza degli interessi e delle commissioni addebitate negli anni. Sono verifiche tecniche, che richiedono la collaborazione tra chi conosce il processo esecutivo e chi sa leggere un estratto conto bancario: l’ex imprenditore che le trascura rischia di vedersi pignorare la pensione per un importo che, ricalcolato, potrebbe risultare sensibilmente inferiore.

Cosa fare invece

La prima mossa è sempre ricostruire con precisione la forma giuridica dell’attività cessata e la propria posizione al suo interno, perché da questo dipende tutto il resto:

  • ditta individuale: si risponde personalmente e senza limiti, ma restano tutte le difese sul titolo, sulla prescrizione e sui limiti di pignorabilità;
  • socio di s.n.c. o accomandatario di s.a.s.: si risponde illimitatamente, ma in via sussidiaria rispetto alla società, salvo le eccezioni che vedremo nell’errore n. 2;
  • socio di s.r.l. o accomandante: si risponde, dopo la cancellazione, solo nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione, e spetta al creditore dimostrarlo.

Occorre poi recuperare la visura storica camerale, il bilancio finale di liquidazione (se esiste) e tutta la corrispondenza ricevuta dai creditori negli anni successivi alla chiusura, per verificare se e quando il termine di prescrizione sia stato interrotto.

Il dettaglio che pochi conoscono

La prescrizione del credito non si “azzera” con la chiusura dell’attività, ma nemmeno si ferma: continua a decorrere secondo le regole ordinarie (dieci anni in via generale, art. 2946 c.c., con termini più brevi per specifiche categorie di crediti). Il punto che sfugge quasi sempre è che la prescrizione viene interrotta anche da atti del debitore: un pagamento parziale, una lettera in cui si chiede una dilazione, perfino una e-mail in cui si ammette l’esistenza del debito possono valere come riconoscimento ai sensi dell’art. 2944 c.c. e far ripartire il termine da capo. Chi, anni dopo la chiusura, risponde al creditore scrivendo “so di dovervi qualcosa, ma adesso non posso” rischia di regalare dieci anni di tempo in più a un credito che stava per estinguersi. E una volta ottenuta una sentenza, il credito si prescrive comunque in dieci anni dal passaggio in giudicato (art. 2953 c.c.), anche se in origine era soggetto a un termine più breve.


Errore n. 2 — Lasciar diventare definitivo il titolo del creditore senza contestarlo

L’errore

Il creditore della s.n.c. chiusa ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti della società e, in solido, dei due soci. La società (o meglio, chi ne cura ancora gli interessi) propone opposizione; i soci persone fisiche no, perché pensano che “tanto la causa la fa la società” e che la loro responsabilità sia comunque sussidiaria. Passano i quaranta giorni. Qualche mese dopo, arriva ai soci il precetto e poi il pignoramento della pensione.

Perché è un errore

L’opposizione a decreto ingiuntivo va proposta entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.); si tratta di un termine di cognizione ordinaria, che resta soggetto alla sospensione feriale dall’1 al 31 agosto. Se il destinatario non si oppone, il decreto diventa definitivo nei suoi confronti e assume l’efficacia di un giudicato: le contestazioni sull’esistenza e sull’ammontare del credito non potranno più essere sollevate in sede esecutiva.

Per il socio di società di persone c’è un’ulteriore trappola. Il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.) consente al socio di pretendere che il creditore si rivolga prima alla società. Ma questo beneficio opera sul piano dell’esecuzione e dipende da come il titolo si è concretamente formato.

Le conseguenze

La Cassazione, con la sentenza n. 27367 del 13 ottobre 2025 (Sez. III), ha affrontato proprio questo caso. Quando il decreto ingiuntivo condanna la s.n.c. e i soci in via solidale, diretta e incondizionata, e i soci non si oppongono, il beneficio della preventiva escussione non opera più: il debito dei soci poggia ormai sul titolo giudiziale definitivo, non sul rapporto sociale. La Corte ha aggiunto che la posizione dei soci diventa indipendente da quella della società, al punto da restare insensibile persino a un eventuale accoglimento dell’opposizione proposta dalla società stessa. In concreto: la società potrebbe vincere la propria causa e i soci, che non si sono opposti, continuare comunque a subire il pignoramento della pensione.

Il principio si inserisce in un orientamento consolidato, secondo cui al socio destinatario di un titolo giudiziale definitivo è preclusa sia la contestazione del credito sia la possibilità di giovarsi di un successivo giudicato favorevole alla società.

Cosa fare invece

Ogni decreto ingiuntivo che nomina personalmente l’ex titolare o l’ex socio va valutato entro i quaranta giorni, anche se “la causa la sta già facendo la società”. Le verifiche da compiere sono:

  • se il decreto condanna il socio in via solidale e diretta o solo come responsabile sussidiario;
  • se il credito è prescritto o documentato in modo insufficiente;
  • se la qualità di socio esisteva davvero al momento in cui è sorta l’obbligazione (chi è uscito dalla società prima che il debito nascesse ha argomenti specifici);
  • se, per la s.r.l. cancellata, il creditore ha provato la riscossione di somme dal bilancio finale di liquidazione.

Se il titolo è già definitivo e il creditore agisce contro il socio di s.n.c. senza aver escusso la società, l’eccezione fondata sull’art. 2304 c.c. va sollevata con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché attiene al diritto del creditore di procedere contro quel soggetto, non alla regolarità formale degli atti.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il beneficio di escussione non obbliga il creditore a tentare sempre e comunque un’esecuzione infruttuosa contro la società. Secondo l’orientamento prevalente, basta che l’insufficienza del patrimonio sociale risulti dimostrata in modo certo aliunde: una società cancellata, senza beni e senza conti attivi, difficilmente consentirà al socio di invocare con successo l’art. 2304 c.c. Inoltre, la Cassazione ha chiarito da tempo (ord. n. 25378 del 12 ottobre 2018, Sez. III) che il beneficio non impedisce al creditore di procurarsi un titolo esecutivo direttamente contro il socio e di iscrivere ipoteca giudiziale sui suoi immobili: la tutela scatta solo al momento di agire in via esecutiva. Chi fonda l’intera difesa sul “prima devono escutere la società” rischia quindi di trascurare le difese davvero efficaci, che spesso stanno altrove.


Errore n. 3 — Accettare la trattenuta senza verificare i limiti di pignorabilità della pensione

L’errore

Il pensionato riceve dall’INPS la comunicazione della trattenuta disposta a seguito dell’ordinanza di assegnazione. Vede un importo mensile, lo trova alto, ma pensa che “se l’ha deciso il giudice sarà giusto”. Oppure non controlla affatto: nota solo che il rateo accreditato si è ridotto e si adegua. In un caso diverso, ma frequente, il debito è verso l’INPS stessa per contributi non versati come artigiano o commerciante, e il pensionato non sa che si applica una disciplina diversa da quella ordinaria.

Perché è un errore

La pensione è solo parzialmente pignorabile. L’art. 545, comma 7, c.p.c., nel testo modificato dal D.L. 115/2022 (convertito dalla L. 142/2022), stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Con l’assegno sociale 2026 fissato a 546,24 euro, la soglia intangibile è di 1.092,48 euro al mese.

Solo la parte che eccede questa soglia è pignorabile, e soltanto nei limiti dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 545: di regola un quinto dell’eccedenza per un singolo creditore o per più crediti della stessa natura; fino alla metà dell’eccedenza nel concorso di crediti di natura diversa.

Il limite cambia se il creditore colpisce il conto corrente su cui la pensione viene accreditata. L’art. 545, comma 8, c.p.c. distingue in base al momento dell’accredito: le somme accreditate prima del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026); quelle accreditate alla data del pignoramento o dopo sono pignorabili nei limiti ordinari appena visti.

Esiste infine un regime speciale. Quando è l’INPS a recuperare, direttamente sulla pensione, crediti per contributi omessi o prestazioni indebite, si applica l’art. 69 della L. 153/1969: la trattenuta può arrivare a un quinto dell’intera pensione, purché resti salvo il trattamento minimo (603,40 euro nel 2026).

Le conseguenze

Chi non controlla accetta per mesi, a volte per anni, trattenute superiori a quelle consentite. Il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti di legge è nullo per violazione di norme imperative, e la Cassazione ha affermato fin dalla sentenza n. 6548 del 22 marzo 2011 (Sez. III) che questa nullità è rilevabile anche d’ufficio. Ma nella pratica, se nessuno la segnala, il giudice dell’esecuzione può non accorgersene, e una volta chiusa la procedura il recupero di quanto versato in eccesso diventa molto più complicato.

Sul regime INPS la Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 26580 dell’11 ottobre 2024, ha tracciato il confine: l’art. 545 c.p.c. governa i pignoramenti eseguiti da creditori diversi dall’INPS, o dall’INPS per crediti diversi dal recupero di contributi omessi e indebiti; per queste ultime ipotesi opera in via esclusiva l’art. 69 L. 153/1969. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025, ha respinto le questioni di legittimità sollevate su questo regime differenziato. Il che significa: chi ha debiti contributivi della vecchia attività deve sapere che le regole sono diverse, e verificarle con la stessa attenzione.

Quando i pignoramenti sono più di uno

La situazione si complica quando sulla stessa pensione gravano più vincoli: due creditori che hanno pignorato in tempi diversi, un pignoramento che si somma a una cessione del quinto sottoscritta anni prima, un recupero dell’INPS che si affianca all’esecuzione di un fornitore. Il pensionato vede soltanto l’accredito ridotto e non ha modo di capire se la somma delle trattenute rispetti il tetto complessivo. Il criterio di fondo è che, nel concorso di cause di credito diverse, la quota pignorabile dell’eccedenza può salire fino alla metà, ma non oltre; e che i crediti della stessa natura non si sommano, perché il secondo creditore deve attendere che si liberi la quota occupata dal primo. Quando a una cessione volontaria del quinto si aggiunge un pignoramento, occorre poi verificare che il vincolo complessivo non vada oltre i limiti che la giurisprudenza ricava dall’art. 545 c.p.c. e dalla disciplina della cessione.

È qui che molti compromettono la propria posizione: si limitano a contestare l’ultima trattenuta arrivata e non ricostruiscono il quadro d’insieme. Il giudice dell’esecuzione, a sua volta, vede soltanto la procedura che ha davanti. Per questo la dichiarazione del terzo pignorato, cioè quella che l’INPS rende indicando l’importo della pensione e i vincoli già esistenti, è un documento da esaminare riga per riga: è lì che emergono le sovrapposizioni.

Cosa fare invece

Ogni trattenuta sulla pensione va ricalcolata da capo, partendo dall’importo netto del rateo, dalla soglia impignorabile dell’anno e dalla natura del credito. In concreto:

  • procurarsi il cedolino della pensione e l’ordinanza di assegnazione;
  • verificare quale regime si applica (art. 545 c.p.c. oppure art. 69 L. 153/1969);
  • controllare che la soglia impignorabile sia stata calcolata sul valore vigente;
  • verificare se esistono altri pignoramenti o cessioni del quinto che incidono sui limiti complessivi;
  • per il conto corrente, ricostruire la provenienza delle somme e la data esatta degli accrediti rispetto alla notifica del pignoramento.

Il dettaglio che pochi conoscono

La legge più favorevole al debitore può applicarsi anche a un pignoramento già in corso. Con l’ordinanza n. 9328/2026 (Sez. III), la Cassazione ha annullato un provvedimento di assegnazione che non aveva tenuto conto dei limiti di impignorabilità innalzati dal D.L. 115/2022, entrato in vigore quando la procedura era ancora aperta: finché l’esecuzione non si è conclusa, il giudice dell’esecuzione deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede. Chi subisce un pignoramento iniziato anni fa, con soglie più basse, ha quindi buone ragioni per chiedere una verifica. C’è poi un secondo dettaglio: l’ordinanza n. 10540 del 18 aprile 2024 (Sez. III) ha ricordato che per i pignoramenti su conto corrente anteriori all’entrata in vigore del D.L. 83/2015 le somme accreditate perdevano la loro natura pensionistica. Oggi non è più così, ma solo a condizione che la provenienza pensionistica delle somme sia dimostrabile: un conto “misto”, alimentato da entrate di diversa origine, rende la difesa più difficile.


Errore n. 4 — Sbagliare lo strumento o il termine dell’opposizione

L’errore

Il pignoramento presso terzi viene notificato al pensionato e all’INPS il 5 agosto. Il pensionato pensa che “ad agosto i tribunali sono chiusi” e se ne occupa a settembre. Oppure si accorge che nell’atto ci sono irregolarità, ma lascia passare le settimane nell’attesa dell’udienza, convinto che le farà valere davanti al giudice. Oppure ancora propone una generica “contestazione” senza distinguere se sta contestando il diritto del creditore di procedere o la forma di un singolo atto.

Perché è un errore

Nel processo esecutivo esistono due strumenti di difesa diversi, con presupposti e termini diversi:

  • l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), con cui si contesta il diritto del creditore di procedere: inesistenza o estinzione del credito, difetto del titolo, prescrizione maturata dopo il titolo, impignorabilità, mancata escussione della società nei casi in cui è dovuta. Dopo l’inizio dell’esecuzione non ha un termine a giorni, ma diventa inammissibile se proposta dopo che è stata disposta l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti o impossibilità non imputabile di proporla prima;
  • l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), con cui si contestano i vizi formali (notifiche, contenuto dell’atto, provvedimenti del giudice), da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto.

Le opposizioni esecutive, inoltre, non beneficiano della sospensione feriale dall’1 al 31 agosto: un termine che inizia il 5 agosto scade il 25 agosto.

A questo si aggiungono gli adempimenti introdotti o riscritti dalla riforma Cartabia, il cui mancato rispetto determina l’inefficacia del pignoramento presso terzi: il deposito della nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi degli atti entro i termini di legge e la notifica al debitore e al terzo dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza (art. 543 c.p.c.).

Le conseguenze

Il termine di venti giorni è perentorio: una volta scaduto, il vizio formale non può più essere fatto valere, per quanto evidente. E l’opposizione all’esecuzione proposta dopo l’ordinanza di assegnazione, per contestare ad esempio la pignorabilità della quota trattenuta, rischia di essere dichiarata inammissibile.

Al contrario, chi si muove in tempo può far valere vizi molto concreti. La Cassazione, con la sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025 (Sez. III), ha confermato che anche il deposito di copie non attestate conformi degli atti comporta l’inefficacia del pignoramento presso terzi: un difetto che nessun pensionato scoprirebbe da solo, ma che una verifica del fascicolo telematico mette in luce immediatamente.

Cosa fare invece

La regola prudente è una sola: entro venti giorni dalla notifica del pignoramento, far esaminare l’atto e il fascicolo da un avvocato, e proporre nello stesso contesto tutte le difese disponibili, formali e sostanziali. In pratica:

  • annotare la data esatta di notifica e calcolare subito il ventesimo giorno, senza “saltare” agosto;
  • verificare nel fascicolo telematico l’iscrizione a ruolo, il deposito delle copie conformi e la notifica dell’avviso al terzo;
  • controllare che la somma pignorata non superi l’importo del credito precettato aumentato della metà (art. 546 c.p.c.);
  • valutare se proporre istanza di sospensione, quando le ragioni sono solide e il danno da trattenuta è concreto;
  • ricordare che nell’opposizione riguardante un pignoramento presso terzi il terzo pignorato (qui l’INPS) va di regola coinvolto nel giudizio.

Per questo lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, esamina l’atto di pignoramento e il fascicolo telematico già nei primi giorni dalla notifica: i vizi decisivi si trovano spesso nei depositi del creditore, non nelle carte che il pensionato ha in mano.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, quando accoglie, annulla l’atto illegittimo ma non si sostituisce al giudice dell’esecuzione nel riscrivere il provvedimento. È quanto ha ribadito la già citata ordinanza n. 9328/2026: il tribunale che aveva individuato l’errore sulla quota pensionistica non poteva emettere direttamente una nuova ordinanza di assegnazione, ma doveva annullare quella viziata e rimettere gli atti al giudice dell’esecuzione. Per il pensionato questo significa due cose: che la vittoria in opposizione non chiude la partita, perché segue un nuovo provvedimento da monitorare; e che conviene impostare fin dall’inizio l’opposizione in modo che il nuovo calcolo della quota pignorabile sia già documentato e pronto per il giudice dell’esecuzione.


Errore n. 5 — Svuotare il conto, cambiare banca o intestare i beni ai familiari

L’errore

Appena ricevuto il precetto, l’ex commerciante preleva tutto dal conto su cui arriva la pensione, apre un nuovo conto in un’altra banca e chiede all’INPS di accreditare lì il rateo. Già che c’è, dona al figlio il piccolo appartamento al mare e l’auto. Pensa di aver messo al sicuro ciò che resta. In realtà ha peggiorato la propria posizione su almeno tre fronti.

Perché è un errore

Anzitutto, è quasi sempre inutile. Il pignoramento della pensione si esegue presso l’ente che la eroga: l’INPS, in quanto terzo pignorato, deve accantonare e poi versare al creditore la quota assegnata, a prescindere dal conto su cui il pensionato riceve il resto. Cambiare banca non sposta di un euro la quota pignorabile.

In secondo luogo, può essere controproducente. Dal momento della notifica del pignoramento presso terzi, le somme dovute dal terzo nei limiti del credito aumentato della metà sono vincolate (art. 546 c.p.c.): prelevarle o farle sparire non le libera dal vincolo e può esporre a conseguenze ulteriori.

In terzo luogo, può avere rilievo penale e civile. L’art. 388 del codice penale punisce chi, per sottrarsi agli obblighi derivanti da un provvedimento del giudice, compie atti simulati o fraudolenti sui propri beni, e chi sottrae beni pignorati. Sul piano civile, le donazioni e gli atti che riducono la garanzia patrimoniale possono essere colpiti con l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) e, per i beni immobili e i mobili registrati alienati a titolo gratuito, il creditore può addirittura procedere direttamente senza revocatoria, se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto (art. 2929-bis c.c.).

Le conseguenze

La conseguenza più grave è trasformare un problema civile, gestibile, in un problema che coinvolge anche i familiari e, nei casi peggiori, la responsabilità penale. Il figlio che ha ricevuto l’appartamento può trovarsi convenuto in giudizio o subire un’esecuzione sul bene. E c’è un effetto che molti non considerano: se in futuro si vorrà accedere a una procedura di sovraindebitamento, gli atti compiuti in frode ai creditori pesano sulla valutazione di meritevolezza e possono precludere l’esdebitazione.

C’è poi un risvolto pratico sul conto corrente. Il regime di favore dell’art. 545, comma 8, c.p.c. (impignorabilità delle somme già accreditate fino al triplo dell’assegno sociale) funziona se è possibile dimostrare che quelle somme provengono dalla pensione. Continui prelievi in contanti, spostamenti tra conti e versamenti di altra origine confondono la tracciabilità e rendono più difficile ottenere lo svincolo di ciò che la legge protegge. La Cassazione penale, con la sentenza n. 14584 depositata il 2 marzo 2023, ha descritto con chiarezza questo meccanismo differenziato in base al momento dell’accredito: un meccanismo che presuppone, appunto, accrediti riconoscibili.

Cosa fare invece

Lasciare la pensione dov’è, conservare la tracciabilità degli accrediti e usare gli strumenti che la legge offre per proteggere ciò che è impignorabile. In concreto:

  • se il pignoramento colpisce il conto, chiedere alla banca l’estratto con l’evidenza degli accrediti INPS e far valere davanti al giudice dell’esecuzione l’impignorabilità della quota protetta;
  • valutare, se opportuno, un conto dedicato esclusivamente all’accredito della pensione, aperto prima di qualsiasi pignoramento e senza altre entrate: non per nascondere, ma per rendere evidente la natura delle somme;
  • non compiere atti dispositivi sul patrimonio dopo aver ricevuto richieste di pagamento senza aver prima valutato, con un professionista, gli effetti sul piano della revocatoria e della futura esdebitazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

La protezione del triplo dell’assegno sociale opera sulle somme già presenti sul conto al momento del pignoramento, non su ogni accredito futuro. Per gli accrediti successivi valgono i limiti ordinari: soglia di 1.092,48 euro e quinto dell’eccedenza. Chi, sapendo che il pignoramento è imminente, lascia accumulare sul conto più mensilità di pensione, deve sapere che la parte che supera il triplo dell’assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026) è pignorabile. Non è un invito a prelevare in fretta — per le ragioni viste sopra — ma a pianificare con lucidità, prima e non dopo la notifica.


Errore n. 6 — Trattare da soli con il creditore e ignorare le procedure di sovraindebitamento

L’errore

Il pensionato telefona alla società di recupero crediti, si scusa, promette di pagare cento euro al mese e comincia a fare bonifici con la causale “acconto”. Nessun accordo scritto, nessuna rinuncia del creditore a proseguire l’esecuzione. Dopo un anno ha versato 1.200 euro, il debito residuo con interessi è quasi invariato, il pignoramento sulla pensione continua e, nel frattempo, i suoi pagamenti hanno interrotto ogni prescrizione. Intanto non ha mai sentito parlare di liquidazione controllata né di esdebitazione.

Perché è un errore

Un pagamento spontaneo non accompagnato da un accordo scritto non vincola il creditore a nulla: le somme vengono imputate secondo le regole generali (prima alle spese e agli interessi, poi al capitale, art. 1194 c.c.) e il creditore resta libero di proseguire. Ogni pagamento, come si è visto, vale inoltre come riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c.

Soprattutto, chi ha debiti residui di un’attività cessata e un reddito da pensione insufficiente a sostenerli è, quasi per definizione, un soggetto sovraindebitato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024) mette a disposizione strumenti specifici, primo fra tutti la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), che consente di bloccare le azioni esecutive individuali, sottoporre a una procedura unitaria il patrimonio liquidabile e ottenere, alle condizioni di legge, l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti.

Le conseguenze

Chi tratta da solo perde spesso denaro e tempo senza ottenere la chiusura del problema. La conseguenza più grave è rinunciare, per semplice mancanza di informazione, alla possibilità di uscire definitivamente dai debiti dell’attività cessata.

C’è però un punto che va conosciuto con precisione, perché su di esso molti ricevono indicazioni sbagliate. Per l’imprenditore che ha cancellato la propria impresa dal registro, la strada del concordato minore è ormai chiusa: la Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha affermato che la domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato è inammissibile anche se si tratta di imprenditore individuale, e anche quando il concordato ha natura liquidatoria con apporto di finanza esterna. Nella stessa direzione si era già mossa la Corte d’Appello di Torino il 12 marzo 2024: in presenza di debiti misti, derivanti in parte dall’impresa, l’ex imprenditore cancellato può ricorrere soltanto alla liquidazione controllata. E la ristrutturazione dei debiti del consumatore non è lo strumento giusto quando il sovraindebitamento deriva, in misura rilevante, da debiti d’impresa.

Cosa fare invece

Prima di versare un solo euro “in acconto”, occorre scegliere consapevolmente fra due strade: un accordo scritto che chiuda davvero la posizione, oppure una procedura di sovraindebitamento che liberi dai debiti residui.

Se si tratta con il creditore:

  • l’accordo deve essere scritto, indicare l’importo a saldo e stralcio, prevedere la rinuncia del creditore agli atti dell’esecuzione e alla prosecuzione di qualsiasi altra iniziativa, e il rilascio di quietanza liberatoria;
  • i pagamenti devono avvenire solo dopo la firma, con causale che richiami l’accordo.

Se la situazione complessiva è di sovraindebitamento:

  • rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o a un gestore della crisi per la ricostruzione della situazione debitoria e la relazione richiesta dalla legge;
  • valutare la domanda di liquidazione controllata: dalla sua apertura non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura, e la pensione è acquisita solo per la parte che eccede quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 268, comma 4, CCII);
  • verificare, se non si ha alcun bene né reddito utile per i creditori, i presupposti dell’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), concessa una sola volta alla persona fisica meritevole.

Come si svolge, in concreto, la liquidazione controllata

Per un pensionato con debiti di un’attività cessata il percorso ha una struttura ormai definita. Il primo passo è la ricostruzione, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi, dell’intera situazione debitoria: elenco dei creditori, importi, garanzie, beni posseduti, redditi, spese necessarie per il mantenimento della famiglia. Il gestore nominato redige una relazione che illustra le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni e la completezza della documentazione. La domanda viene quindi depositata al tribunale, che, se ne ricorrono i presupposti, dichiara aperta la procedura e nomina un liquidatore.

Da quel momento cambiano le regole del gioco. Le azioni esecutive individuali non possono essere iniziate né proseguite sui beni compresi nella liquidazione; i creditori devono insinuarsi nella procedura; il giudice stabilisce quale parte della pensione resta al debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, e solo l’eccedenza viene destinata ai creditori. Il pensionato non subisce più la pressione di più procedure parallele, ma partecipa a un’unica procedura con un unico interlocutore. Il patrimonio liquidabile viene venduto secondo un programma, e il ricavato è distribuito tra i creditori nel rispetto delle cause di prelazione.

Tutto questo ha un presupposto che va detto con franchezza: la procedura richiede trasparenza assoluta. Beni non dichiarati, atti di disposizione recenti non spiegati, informazioni incomplete sui redditi mettono a rischio l’esdebitazione finale. È per questo che l’errore n. 5 e l’errore n. 6 vanno letti insieme.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nella liquidazione controllata l’esdebitazione non richiede di attendere la vendita di ogni bene: la legge la collega al decorso di tre anni dall’apertura della procedura (art. 282 CCII), salvo che la procedura si chiuda prima, e ferme le condizioni di meritevolezza previste dal codice. Per un pensionato che non possiede immobili, questo significa che la prospettiva concreta di liberarsi dai debiti dell’attività cessata è misurabile in anni, non in decenni. Ma la meritevolezza si costruisce anche con i comportamenti tenuti dopo la chiusura dell’attività: ecco perché gli errori n. 5 e n. 6 sono così legati tra loro.


Gli errori in cifre

I numeri che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sui parametri di legge vigenti nel 2026. Servono a misurare quanto costa, in concreto, ciascun errore.

Simulazione 1 — La trattenuta calcolata sull’intera pensione

Ipotesi: pensione netta mensile di 1.487,30 euro; debito verso un fornitore della ditta individuale cessata pari a 31.740 euro; unico creditore procedente, di natura privata.

Calcolo corretto (art. 545, comma 7, c.p.c.):

  • soglia impignorabile 2026: 1.092,48 euro;
  • eccedenza: 1.487,30 − 1.092,48 = 394,82 euro;
  • quota pignorabile (un quinto dell’eccedenza): 78,96 euro al mese.

Calcolo errato (un quinto dell’intera pensione, come se non esistesse la soglia): 1.487,30 ÷ 5 = 297,46 euro al mese.

Differenza: 218,50 euro al mese. In ventiquattro mesi di trattenuta non verificata, il pensionato versa 5.244 euro in più di quanto la legge consenta.

Variante: se lo stesso importo di 297,46 euro fosse trattenuto dall’INPS per recuperare contributi omessi della vecchia attività artigiana, il calcolo cambierebbe regime (art. 69 L. 153/1969): un quinto dell’intera pensione è consentito purché residui almeno il trattamento minimo di 603,40 euro. Qui residuano 1.189,84 euro, quindi la trattenuta sarebbe legittima. Stesso importo, due esiti opposti: tutto dipende dalla natura del credito.

Simulazione 2 — Il conto corrente pignorato

Ipotesi: la pensione di 1.487,30 euro viene accreditata il 1° di ogni mese. Il 10 marzo 2026 la banca riceve un atto di pignoramento presso terzi. Sul conto ci sono 2.316,45 euro, provenienti interamente dagli accrediti pensionistici di febbraio e marzo.

  • Somme accreditate prima del pignoramento: impignorabili fino a 1.638,72 euro (triplo dell’assegno sociale).
  • Parte pignorabile della giacenza: 2.316,45 − 1.638,72 = 677,73 euro.
  • Accredito del 1° aprile, successivo al pignoramento: si applicano i limiti ordinari, quindi è pignorabile un quinto dell’eccedenza rispetto a 1.092,48 euro, cioè 78,96 euro.

Se invece sul conto fossero confluiti anche 900 euro di altra provenienza e il pensionato avesse effettuato prelievi e giroconti frequenti, la ricostruzione della parte protetta diventerebbe contestabile, e il rischio di vedersi bloccare una somma maggiore aumenterebbe sensibilmente.

Simulazione 3 — I due soci e il decreto ingiuntivo

Ipotesi: decreto ingiuntivo di 58.930,17 euro notificato il 14 gennaio 2026 a una s.n.c. cancellata e, in solido e in via diretta, ai due soci. Il termine di quaranta giorni scade il 23 febbraio 2026.

  • Il socio A propone opposizione il 20 febbraio, eccependo la prescrizione.
  • Il socio B non si oppone, confidando nell’opposizione proposta per la società.

Se il giudice accoglie l’eccezione di prescrizione, il decreto viene revocato per il socio A. Per il socio B, invece, il decreto è divenuto definitivo: secondo il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 27367/2025, la sua posizione è ormai indipendente da quella degli altri condebitori e il creditore può aggredirne la pensione senza passare dalla società. Stesso debito, stessa prescrizione: uno è libero, l’altro paga, per effetto di un solo termine lasciato scadere.

Simulazione 4 — L’ex socio di s.r.l.

Ipotesi: s.r.l. cancellata nel 2022; dal bilancio finale di liquidazione risulta assegnata all’ex socio una somma di 4.210 euro. Un creditore sociale pretende dall’ex socio, ormai pensionato, l’intero credito di 47.380 euro e minaccia il pignoramento della pensione.

  • Limite massimo della responsabilità dell’ex socio (art. 2495 c.c.): 4.210 euro, più eventuali altre utilità ricevute dalla liquidazione che il creditore riesca a dimostrare.
  • Differenza tra la pretesa e il dovuto: 43.170 euro.

L’ex socio che paga o che sottoscrive un piano di rientro sull’intero importo rinuncia, di fatto, al limite che la legge gli riconosce.


La mappa degli errori

Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni risalgono agli anni immediatamente successivi alla chiusura, quando il debito sembra lontano; altri si consumano nelle poche settimane tra la notifica del titolo e quella del pignoramento; altri ancora durante l’esecuzione. Sapere in quale fase ci si trova aiuta a capire quali difese sono ancora aperte.

ErroreQuando si commetteConseguenza tipicaRimedio ancora possibile
Credere che la chiusura estingua i debitiDopo la cessazione dell’attivitàIl creditore si procura il titolo indisturbatoParziale: restano prescrizione, limiti ex art. 2495, limiti di pignorabilità
Non opporsi al titoloEntro 40 giorni dal decreto ingiuntivoTitolo definitivo, perdita delle difese sul credito e, per i soci, del beneficio di escussioneNo sul merito del credito; sì su fatti successivi al titolo
Non verificare i limiti di pignorabilitàDopo l’ordinanza di assegnazioneTrattenute superiori al consentitoSì: nullità rilevabile d’ufficio, istanza al giudice dell’esecuzione, ius superveniens
Sbagliare strumento o termine dell’opposizioneNei 20 giorni dalla notificaVizi formali non più deducibiliParziale: restano le difese sostanziali non precluse
Svuotare il conto o intestare beni a familiariTra precetto e pignoramentoRevocatoria, art. 2929-bis c.c., rischio penale, meritevolezza compromessaParziale: dipende dall’atto compiuto
Trattare da soli e ignorare il sovraindebitamentoIn qualunque fasePagamenti senza effetto liberatorio, prescrizione interrottaSì: accordo scritto o liquidazione controllata ed esdebitazione

La checklist preventiva

Prima di fare qualunque cosa — pagare, rispondere al creditore, spostare denaro, lasciar passare un termine — verifica che:

  • [ ] hai annotato la data esatta di notifica di ogni atto ricevuto (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento) e calcolato il termine: 40 giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo, 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, senza sospensione ad agosto per le opposizioni esecutive;
  • [ ] hai recuperato la visura storica dell’impresa o della società cessata, con le date di ingresso e uscita dei soci;
  • [ ] hai individuato la forma giuridica dell’attività e il tuo regime di responsabilità (illimitata, sussidiaria, limitata al riscosso);
  • [ ] hai ricostruito la cronologia del credito, per verificare se e quando la prescrizione sia maturata o sia stata interrotta;
  • [ ] non hai scritto né firmato nulla che possa valere come riconoscimento del debito;
  • [ ] hai il cedolino della pensione e conosci l’importo netto mensile;
  • [ ] hai verificato la soglia impignorabile vigente (1.092,48 euro nel 2026) e la quota massima pignorabile;
  • [ ] sai se il creditore è l’INPS per contributi omessi o indebiti, perché in quel caso cambia il regime applicabile;
  • [ ] hai controllato gli estratti del conto su cui arriva la pensione, per documentare la provenienza delle somme;
  • [ ] hai fatto verificare il fascicolo telematico dell’esecuzione (iscrizione a ruolo, copie conformi, avviso al terzo);
  • [ ] non hai compiuto atti dispositivi (donazioni, vendite, trasferimenti) dopo aver ricevuto richieste di pagamento;
  • [ ] hai valutato con un professionista se la tua situazione complessiva giustifica una procedura di sovraindebitamento.

E se l’errore l’ho già fatto?

Chi arriva a leggere questa guida dopo aver commesso uno o più di questi errori non deve concludere che tutto sia perduto. La legge distingue con precisione ciò che è definitivamente precluso da ciò che si può ancora recuperare, e il confine passa quasi sempre per la natura del vizio e per il momento in cui lo si fa valere.

Se il decreto ingiuntivo è diventato definitivo, non si potrà più discutere dell’esistenza e dell’ammontare del credito come si sarebbe potuto fare con l’opposizione. Restano però aperti i fatti successivi alla formazione del titolo: pagamenti intervenuti dopo, prescrizione maturata successivamente (dieci anni dal giudicato), eventuali vizi della notifica del decreto che ne abbiano impedito la conoscenza. In quest’ultimo caso, la legge prevede l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) per chi prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore, entro i limiti temporali fissati dalla norma.

Se il termine di venti giorni per l’opposizione agli atti è scaduto, i vizi formali di quegli atti non sono più deducibili. Ma ogni nuovo atto dell’esecuzione (ad esempio l’ordinanza di assegnazione) apre un nuovo termine per i vizi propri di quell’atto. E le questioni sostanziali, come l’impignorabilità o l’estinzione del credito, seguono le regole dell’opposizione all’esecuzione, finché non interviene l’assegnazione.

Se la trattenuta sulla pensione è stata calcolata in misura eccessiva, la situazione è spesso recuperabile. La nullità del pignoramento oltre i limiti di legge è rilevabile d’ufficio e può essere segnalata al giudice dell’esecuzione finché la procedura è aperta; e se nel frattempo è entrata in vigore una disciplina più favorevole, il giudice deve applicarla ai provvedimenti ancora da adottare. Per le somme già versate in eccesso occorre valutare, caso per caso, le azioni di ripetizione.

Se hai svuotato il conto o intestato beni a familiari, la priorità è evitare di aggravare la situazione: non compiere altri atti, raccogliere la documentazione di ciò che è stato fatto, e valutare con un avvocato l’esposizione concreta sul piano civile e penale e l’impatto su un’eventuale procedura di sovraindebitamento.

Se hai pagato acconti senza accordo scritto, quelle somme non sono perse: vanno imputate al debito e contabilizzate nel conteggio finale. Ma da quel momento occorre fermarsi e impostare una trattativa documentata oppure la domanda di liquidazione controllata.

Se il creditore ha notificato il precetto ma poi non ha fatto nulla per mesi, conviene controllare le date: il precetto perde efficacia se entro novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione (art. 481 c.p.c.). Un pignoramento eseguito oltre quel termine sulla base di un precetto ormai inefficace è contestabile, e il vizio va fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla notifica del pignoramento. È un dettaglio cronologico banale, ma nella pratica viene trascurato con sorprendente frequenza proprio da chi ha lasciato passare molto tempo tra un atto e l’altro.

Se sei socio di s.n.c. e il creditore agisce contro di te senza aver escusso la società, il fatto di non esserti opposto al titolo formato nei confronti della sola società non ti preclude l’eccezione fondata sull’art. 2304 c.c.: la preclusione riguarda il caso in cui sei stato condannato personalmente e in via diretta. Occorre quindi leggere con attenzione il dispositivo del titolo, perché la differenza tra “la società e, in solido, i soci” e “la società” cambia completamente le difese disponibili.

E in ogni caso, anche quando le difese dentro l’esecuzione sono esaurite, la liquidazione controllata con la successiva esdebitazione resta una via d’uscita autonoma: non cancella gli errori commessi, ma può rendere irrilevanti molte delle loro conseguenze, perché interrompe le azioni esecutive individuali e punta alla liberazione dai debiti residui.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho chiuso la ditta sette anni fa e nessuno mi ha mai chiesto nulla. Ora mi pignorano la pensione: possono farlo?” Possono, se hanno un titolo esecutivo e il credito non è prescritto. Sette anni sono meno dei dieci della prescrizione ordinaria, ma alcuni crediti hanno termini più brevi e bisogna verificare se, nel frattempo, ci sono stati atti interruttivi. La verifica va fatta sui documenti, non a memoria.

“Ho lasciato passare i venti giorni dalla notifica del pignoramento: è finita?” No. Hai perso la possibilità di far valere i vizi formali di quell’atto, ma restano le contestazioni sostanziali (credito estinto, impignorabilità, limiti di pignorabilità) finché non è intervenuta l’assegnazione, e resta la possibilità di segnalare al giudice una trattenuta superiore ai limiti di legge.

“Ero socio di una s.r.l. e mi chiedono tutto il debito della società: devo pagare?” Dopo la cancellazione della società, rispondi solo nei limiti di quanto hai ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione, e tocca al creditore provarlo. Se non hai ricevuto nulla, la pretesa sul tuo patrimonio personale va contestata.

“Il mio debito è verso l’INPS per contributi da artigiano: vale lo stesso minimo di 1.092 euro?” Non necessariamente. Se l’INPS recupera direttamente contributi omessi sulla pensione, si applica il regime dell’art. 69 L. 153/1969, che consente di trattenere fino a un quinto dell’intera pensione facendo salvo il trattamento minimo. È un regime meno favorevole, ma ha comunque dei limiti che vanno controllati.

“Ho già pagato qualcosa al creditore per telefono: ho peggiorato la situazione?” Hai quasi certamente interrotto la prescrizione e i pagamenti non hanno fermato l’esecuzione. Ma le somme versate vanno scalate dal debito. Da ora in poi, nessun pagamento senza un accordo scritto che preveda la rinuncia del creditore all’esecuzione.

“Ho chiuso l’impresa: posso ancora fare un concordato minore con i creditori?” Secondo la Cassazione (sent. n. 20141/2026), l’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore. Lo strumento disponibile è la liquidazione controllata, che può condurre all’esdebitazione.

“Mia moglie ha una sua pensione: possono pignorare anche quella per i debiti della mia vecchia ditta?” No, se tua moglie non era titolare, socia o garante dell’attività. Il creditore può agire solo contro chi è obbligato in base al titolo. Diverso è il caso in cui il coniuge abbia firmato una fideiussione o sia stato socio: allora la sua posizione va esaminata autonomamente, con le stesse regole viste in questa guida.

“Se vado in liquidazione controllata perdo tutta la pensione?” No. Il giudice individua la parte necessaria al mantenimento tuo e della tua famiglia, che resta nella tua disponibilità; solo l’eccedenza viene destinata ai creditori, e in cambio le esecuzioni individuali si fermano.


Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce che seguono documentano che cosa è accaduto, nelle aule giudiziarie, a chi ha commesso gli errori descritti in questa guida o a chi, al contrario, li ha evitati. I principi sono riformulati in parole nostre.

1. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 27367 del 13 ottobre 2025 — Il socio di s.n.c. che non si oppone al decreto ingiuntivo emesso in solido e in via diretta contro di lui e contro la società perde il beneficio della preventiva escussione: la fonte del suo obbligo diventa il titolo definitivo. Rilevanza: documenta il costo dell’errore n. 2, anche quando la società vince la propria opposizione.

2. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25378 del 12 ottobre 2018 — Il beneficio di escussione del socio di società di persone opera solo nella fase esecutiva e non impedisce al creditore di ottenere un titolo diretto contro il socio né di iscrivere ipoteca sui suoi beni. Rilevanza: ridimensiona l’affidamento esclusivo sull’art. 2304 c.c.

3. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18342 del 4 luglio 2025 — Dopo la cancellazione della società gli ex soci sono legittimati a stare in giudizio nelle cause promosse dai creditori sociali, ma rispondono solo nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione. Rilevanza: chiarisce la posizione dell’ex socio di s.r.l. (errore n. 1).

4. Cass. civ., ord. n. 1282 del 20 gennaio 2026 — L’onere di provare la riscossione di somme dal bilancio finale di liquidazione grava sul creditore sociale, il cui interesse ad agire non viene meno solo perché il socio non ha partecipato al riparto. Rilevanza: rafforza la difesa di chi ha pagato senza verificare (simulazione 4).

5. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 31109 dell’8 novembre 2023 — Le “somme riscosse” dall’ex socio comprendono qualsiasi utilità patrimoniale assegnatagli in sede di liquidazione, non solo il denaro. Rilevanza: impone una ricostruzione completa di ciò che si è ricevuto alla chiusura.

6. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 6548 del 22 marzo 2011 — Il pignoramento della pensione oltre i limiti di legge è nullo per violazione di norme imperative, e la nullità può essere rilevata dal giudice anche senza eccezione del debitore. Rilevanza: è la base per recuperare le trattenute eccessive (errore n. 3).

7. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9328/2026 — I limiti di impignorabilità più favorevoli introdotti durante la procedura vanno applicati dal giudice dell’esecuzione finché l’esecuzione non si è conclusa; il giudice dell’opposizione agli atti annulla l’atto viziato ma non lo sostituisce. Rilevanza: apre spazi di verifica sui pignoramenti di vecchia data.

8. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10540 del 18 aprile 2024 — Per i pignoramenti su conto corrente anteriori al D.L. 83/2015, la pensione accreditata perdeva la propria natura e seguiva il regime ordinario delle somme depositate. Rilevanza: spiega perché oggi la tracciabilità degli accrediti è decisiva (errore n. 5).

9. Cass. pen., sent. n. 14584 depositata il 2 marzo 2023 — Il comma 8 dell’art. 545 c.p.c. ha superato la “confusione” delle somme accreditate su conto, introducendo un regime differenziato in base alla data dell’accredito rispetto al vincolo. Rilevanza: conferma il meccanismo del triplo dell’assegno sociale applicato nella simulazione 2.

10. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 26580 dell’11 ottobre 2024 — Per il recupero di contributi omessi e prestazioni indebite da parte dell’INPS si applica in via esclusiva l’art. 69 L. 153/1969, non l’art. 545 c.p.c. Rilevanza: essenziale per chi ha debiti contributivi della vecchia attività.

11. Corte cost., sent. n. 216 del 30 dicembre 2025 — Il regime differenziato previsto per i recuperi INPS sulla pensione non contrasta con la Costituzione. Rilevanza: chiude, allo stato, le speranze di estendere a questi casi la soglia del doppio assegno sociale.

12. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28513 del 27 ottobre 2025 — Il deposito di copie degli atti non attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento presso terzi. Rilevanza: è uno dei vizi che si possono far valere solo muovendosi in tempo (errore n. 4).

13. Cass. civ., sent. n. 20141 del 16 giugno 2026 — La domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile, anche per l’imprenditore individuale e anche con apporto di finanza esterna. Rilevanza: indica nella liquidazione controllata la strada praticabile (errore n. 6).

14. Corte d’Appello di Torino, 12 marzo 2024 — In presenza di debiti in parte derivanti dall’impresa, l’imprenditore cancellato non può accedere alle procedure negoziali e può ricorrere solo alla liquidazione controllata. Rilevanza: anticipa, nel merito, l’orientamento poi fatto proprio dalla Cassazione.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora su due piani insieme: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare che cosa si può ancora recuperare.

  1. Verifichiamo entro pochi giorni dalla notifica ogni atto ricevuto — decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento presso terzi — calcolando i termini di opposizione e segnalando per iscritto le scadenze.
  2. Ricostruiamo la posizione debitoria dell’attività cessata: forma giuridica, regime di responsabilità, visure storiche, bilancio finale di liquidazione, cronologia degli atti interruttivi della prescrizione.
  3. Ricalcoliamo la quota pignorabile della pensione sulla base del cedolino, della soglia vigente e della natura del credito, distinguendo tra art. 545 c.p.c. e art. 69 L. 153/1969.
  4. Esaminiamo il fascicolo telematico dell’esecuzione per individuare vizi di iscrizione a ruolo, di deposito delle copie conformi e di notifica dell’avviso al terzo.
  5. Redigiamo e depositiamo le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., con le eventuali istanze di sospensione, coinvolgendo il terzo pignorato quando necessario.
  6. Segnaliamo al giudice dell’esecuzione le trattenute eccedenti i limiti di legge, anche alla luce della normativa sopravvenuta più favorevole, e valutiamo il recupero delle somme versate in eccesso.
  7. Documentiamo la provenienza pensionistica delle somme sul conto corrente per ottenere lo svincolo della parte impignorabile.
  8. Contestiamo le pretese rivolte agli ex soci di società di capitali oltre i limiti dell’art. 2495 c.c., esigendo dal creditore la prova di quanto riscosso.
  9. Conduciamo per iscritto le trattative con i creditori, pretendendo accordi di saldo e stralcio con rinuncia all’esecuzione e quietanza liberatoria.
  10. Valutiamo e impostiamo la domanda di liquidazione controllata e il percorso verso l’esdebitazione, in coordinamento con l’Organismo di Composizione della Crisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ha un peso particolare: molti degli errori descritti si riparano solo nei gradi successivi, attraverso l’impugnazione della sentenza che decide l’opposizione o il ricorso contro un’ordinanza di assegnazione illegittima. Lo stesso difensore che imposta l’opposizione davanti al tribunale può seguirla fino in Cassazione, mantenendo una strategia unica dall’analisi iniziale all’ultimo grado, senza passaggi di consegne e senza che la linea difensiva venga ricostruita da zero.

Accanto all’Avvocato opera uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso: i primi sulle opposizioni e sulle procedure, i secondi sulla ricostruzione contabile dei debiti dell’attività cessata, sui conteggi delle trattenute e sulla documentazione richiesta per la liquidazione controllata.


In chiusura

Il pignoramento della pensione per i debiti di un’attività cessata è una materia in cui il tempo pesa più delle ragioni: le stesse difese che funzionano se proposte nei termini diventano inutili pochi giorni dopo. Lo Studio Monardo la tratta come materia propria per una ragione verificabile: la difesa dentro l’esecuzione richiede un avvocato cassazionista in grado di seguire le opposizioni fino all’ultimo grado; l’uscita definitiva dai debiti d’impresa passa per la liquidazione controllata e l’esdebitazione, che l’Avvocato conosce come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC; e i debiti bancari che spesso sopravvivono alla chiusura richiedono il lavoro dello staff multidisciplinare in diritto bancario.

Non possiamo sapere in anticipo come si concluderà la tua vicenda. Possiamo però analizzare subito i tuoi atti, verificare le scadenze ancora aperte e costruire una strategia coerente dalla prima opposizione fino, se necessario, alla Cassazione o all’esdebitazione.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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