Società Sportive In Crisi: Come Funziona La Liquidazione Giudiziale

Perché su questo tema circolano tante informazioni sbagliate

Poche materie giuridiche producono tanta disinformazione quanto la crisi degli enti sportivi. La ragione è abbastanza semplice: chi guida un’associazione o una società sportiva raramente è un imprenditore di professione. È un ex atleta, un genitore, un dirigente appassionato, un allenatore che a un certo punto si è ritrovato a firmare contratti di affitto dell’impianto, buste paga, finanziamenti bancari e contratti di sponsorizzazione. Le informazioni su cosa accade quando i conti non tornano più non arrivano da un professionista: arrivano dagli altri dirigenti, dal presidente della società vicina, dal commercialista incontrato una volta all’anno, dal forum di settore. E arrivano quasi sempre nella forma rassicurante che chi ascolta spera di sentire.

Il risultato è un insieme di convinzioni molto diffuse — “tanto un’ASD non può fallire”, “se chiudiamo tutto il problema si chiude con noi”, “basta cambiare presidente” — che hanno tutte un punto in comune: inducono a non fare nulla. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è quasi sempre peggio che non agire affatto, perché consuma il tempo che era l’unica risorsa realmente disponibile. Quando il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale è già depositato, la maggior parte degli strumenti di regolazione della crisi che si sarebbero potuti attivare sei mesi prima non è più praticabile, o lo è a condizioni molto peggiori.

In questa guida smontiamo, uno per uno, otto miti che continuano a circolare: che l’assenza di scopo di lucro escluda la liquidazione giudiziale; che la qualifica fiscale di ente non commerciale faccia da scudo; che lo scioglimento dell’ente estingua i debiti; che risponda soltanto il presidente in carica; che la procedura travolga automaticamente tutti i soci e i tesserati; che le soglie dimensionali proteggano in automatico; che il titolo sportivo muoia insieme alla società; e che nessun giudice chiuderebbe mai una realtà che fa sport per i ragazzi. Per ciascuno vedremo da dove nasce, cosa dice davvero la legge e quale pronuncia chiude la questione.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia esattamente dove essa si colloca: all’incrocio tra insolvenza, responsabilità personale di chi amministra e difesa giudiziale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a condurre il percorso che il Codice della crisi mette a disposizione dell’ente ancora risanabile prima che l’insolvenza diventi irreversibile; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, qualifiche che riguardano proprio gli enti sotto soglia e i presidenti chiamati a rispondere con il patrimonio personale ex art. 38 c.c.; ed è avvocato cassazionista, il che significa che il reclamo contro la sentenza di apertura e l’eventuale ricorso di legittimità restano nelle stesse mani che hanno impostato la strategia dall’inizio. Sono le tre abilitazioni che questo tema richiede, nell’ordine in cui normalmente servono.

📩 Se state leggendo perché la vostra società sportiva ha già ricevuto decreti ingiuntivi, precetti o un’istanza di un creditore, non rimandate a dopo la fine del campionato: contattateci ora, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano in fondo a questo articolo.


Mito n. 1 — “Un’associazione sportiva non può fallire: non ha scopo di lucro”

IL MITO: “La nostra è un’associazione sportiva dilettantistica, non una società commerciale. Non distribuiamo utili, non guadagniamo nulla: il fallimento — oggi liquidazione giudiziale — riguarda le imprese, non noi.”

Perché ci credono in tanti

Questa convinzione non nasce dal nulla: nasce da una lettura intuitiva e, per certi versi, ragionevole dell’ordinamento. L’art. 8 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio, e vieta la distribuzione anche indiretta di utili. Lo statuto, redatto per ottenere l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ripete la clausola in modo solenne. Da anni, inoltre, ogni dirigente sportivo sente ripetere che il suo ente è “non commerciale”.

Il passaggio logico che viene fatto è: niente lucro → niente impresa → niente procedura concorsuale. È un sillogismo che suona impeccabile. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che l’equazione “impresa = scopo di lucro” non è mai appartenuta al diritto concorsuale italiano, e oggi il Codice della crisi la esclude in modo testuale.

La realtà

L’art. 1, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) definisce il proprio ambito di applicazione includendovi il debitore che sia “imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo”. La formula non è un dettaglio redazionale: è la codificazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato da decenni. Il legislatore ha scritto nero su bianco che l’assenza del fine di lucro non sottrae nessuno all’applicazione del Codice.

L’art. 121 CCII completa il quadro: le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d) — le cosiddette soglie dell’impresa minore — e che siano in stato di insolvenza. Non c’è alcuna esclusione per forma giuridica associativa, per affiliazione federale o per finalità sociale.

La domanda che il tribunale si pone non è “questo ente ha uno scopo di lucro?”, ma “questo ente svolge in concreto, in via esclusiva o prevalente, un’attività organizzata in forma d’impresa, con una obiettiva proporzionalità tra costi e ricavi?”. Se la risposta è sì — e per una società sportiva che gestisce un impianto, incassa quote e abbonamenti, paga collaboratori e istruttori, acquista servizi, ricorre al credito bancario e vende spazi pubblicitari la risposta è molto spesso sì — la qualifica di imprenditore commerciale è acquisita, qualunque cosa dica lo statuto.

La prova

La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza 20 giugno 2000, n. 8374, ha affermato che lo status di imprenditore commerciale può e deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività d’impresa commerciale. È il precedente capostipite, mai smentito. La Cassazione è tornata sul punto con l’ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21145, chiarendo che il lucro soggettivo non è elemento essenziale della qualifica imprenditoriale: ciò che rileva è l’economicità oggettiva della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi.

Sul piano del merito, il Tribunale di Rieti, con decreto del 14 aprile 2022, ha stabilito che un’associazione sportiva dilettantistica è assoggettabile alla procedura concorsuale quando eserciti in via esclusiva o prevalente attività qualificabile come impresa commerciale, precisando espressamente l’irrilevanza, a questo fine, della disciplina fiscale che qualifica come non commerciale l’attività resa verso gli associati. Nella stessa direzione, il Tribunale di Mantova (Ufficio Procedure Concorsuali, provvedimento n. 27963/2022) ha ribadito, già sotto il vigore del nuovo Codice, che anche l’associazione non riconosciuta può essere assoggettata a liquidazione giudiziale ove si accerti che in concreto svolge attività commerciale, anche non a fini di lucro.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio non è teorico. Il dirigente convinto di essere fuori dal perimetro concorsuale non si muove: non monitora gli indicatori di squilibrio, non attiva la composizione negoziata, non valuta un concordato minore, non predispone una difesa. Quando il ricorso di un creditore arriva, l’ente si presenta all’udienza di cui all’art. 41 CCII senza avere mai svolto l’unica verifica che conta — se sia o meno sopra le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) — e senza la documentazione contabile necessaria a dimostrarlo. Poiché, come vedremo, quell’onere probatorio grava sul debitore, l’inerzia si traduce quasi meccanicamente in apertura della procedura.


Mito n. 2 — “Siamo iscritti al Registro e siamo un ente non commerciale: quella qualifica ci protegge”

IL MITO: “Abbiamo l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e l’affiliazione alla Federazione. Siamo formalmente un ente non commerciale: quella qualifica vale anche davanti al tribunale fallimentare.”

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è reale e va riconosciuto. L’art. 148 del TUIR, per le associazioni di tipo associativo, prevede che non sia considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali. Esiste poi il regime forfetario della legge 398/1991, esistono agevolazioni IVA, esiste un intero apparato normativo costruito sulla qualifica di “ente non commerciale”. Un presidente che ogni anno vede il proprio commercialista applicare quel regime trae, comprensibilmente, la conclusione che l’ente sia non commerciale a tutti gli effetti dell’ordinamento.

L’errore non sta nel credere alla qualifica fiscale: sta nel ritenerla esportabile fuori dal diritto tributario.

La realtà

Le norme fiscali che qualificano come non commerciale una certa attività esistono per ragioni di politica fiscale e producono effetti dentro il perimetro di quella politica. La qualificazione civilistica dell’attività d’impresa, rilevante ai fini dell’art. 1 e dell’art. 121 CCII, segue criteri propri e del tutto autonomi: organizzazione, professionalità, economicità, destinazione al mercato. Un ente può essere legittimamente “non commerciale” per il Fisco e, nello stesso identico momento, pienamente “imprenditore commerciale” per il giudice della crisi. Non è una contraddizione del sistema: sono due piani che misurano cose diverse.

C’è poi un secondo livello, che nelle sale dei consigli direttivi si sottovaluta: la stessa qualifica fiscale è molto più fragile di quanto si creda, e quando cade produce un debito tributario che è, nella pratica, la causa scatenante di gran parte delle crisi degli enti sportivi. Un accertamento che disconosce il regime agevolato su tre annualità trasforma in poche settimane una gestione in sostanziale pareggio in una situazione di insolvenza conclamata.

La prova

Sull’autonomia dei due piani, il già citato decreto del Tribunale di Rieti del 14 aprile 2022 è esplicito nel premettere l’irrilevanza, ai fini della valutazione concorsuale, della disciplina posta dal Testo unico delle imposte sui redditi.

Sulla fragilità della qualifica fiscale, la giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni è di una chiarezza che non lascia spazio a letture consolatorie. La Cassazione, Sez. tributaria, con l’ordinanza 23 settembre 2024, n. 25402, ha affermato che un’associazione sportiva dilettantistica il cui ordinamento interno non sia conforme alle disposizioni dell’art. 148, comma 8, TUIR non può avere né mantenere la qualifica di ente non commerciale, con la conseguente perdita delle agevolazioni. Con l’ordinanza 29 maggio 2024, n. 15050, la stessa Sezione ha cassato una decisione di merito che aveva riconosciuto i vantaggi fiscali a un’ASD sulla base di elementi meramente formali, come la sola iscrizione al registro tenuto dal CONI. E con l’ordinanza 5 marzo 2025, n. 5883, la Corte ha ribadito che non basta la presenza delle clausole statutarie obbligatorie: occorre la loro attuazione in concreto, perché ciò che va valutata è l’attività effettivamente svolta.

Cosa rischia chi ci crede

Chi confida nella qualifica fiscale come scudo concorsuale commette due errori in serie. Il primo è procedurale: si presenta davanti al tribunale argomentando sulla natura non commerciale dell’ente con documenti tributari, mentre il giudice chiede dati contabili — attivo patrimoniale, ricavi, debiti — relativi ai tre esercizi precedenti. Il secondo è sostanziale: non percepisce che un contenzioso tributario in corso, se perso, non è solo un problema fiscale ma il fatto che farà precipitare l’ente nell’insolvenza. Impostare la difesa tributaria senza ragionare contestualmente sulla sostenibilità finanziaria del possibile esito negativo è, nel settore sportivo, l’errore più costoso che si possa fare.


Mito n. 3 — “Se chiudiamo l’associazione, i debiti si chiudono con lei”

IL MITO: “Non ne usciamo. Sciogliamo l’associazione, chiudiamo la partita IVA, restituiamo l’affiliazione e ricominciamo da capo con un ente nuovo: i debiti restano a carico di una realtà che non esiste più.”

Perché ci credono in tanti

È il mito più pericoloso di tutti, e ha un fondo di verità che lo rende credibile. È vero, infatti, che il soggetto giuridico estinto non può più contrarre obbligazioni; è vero che per le società di capitali la cancellazione dal registro delle imprese produce un effetto estintivo; ed è vero che nella pratica sportiva dilettantistica la “rifondazione” è un fenomeno diffuso e spesso tollerato dall’ordinamento federale, che vede nascere ogni estate società nuove sulle ceneri di quelle precedenti, talvolta con gli stessi colori, lo stesso campo e gli stessi dirigenti.

Da questa prassi visibile si ricava la conclusione sbagliata: che chiudere l’ente sia un modo di chiudere il problema. È vero il contrario: chiudere l’ente senza governare la crisi è il modo più efficace di trasferire il problema sulle persone fisiche.

La realtà

Il Codice della crisi prevede espressamente l’ipotesi della cessazione. L’art. 33 CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, quando l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cessazione o entro l’anno successivo. Per gli enti non iscritti al registro delle imprese, come la gran parte delle associazioni sportive, la giurisprudenza àncora il dies a quo alla cessazione effettiva dell’attività resa conoscibile ai terzi: la Cassazione ha valorizzato a questo fine l’espletamento delle formalità previste dall’art. 35, comma 4, del d.P.R. 633/1972, ritenendo che esse producano effetti giuridici assimilabili a quelli della cancellazione societaria.

Ma il punto davvero decisivo è un altro, e riguarda le associazioni non riconosciute, cioè la forma giuridica in cui è costituita la maggioranza assoluta delle realtà sportive dilettantistiche italiane. L’art. 38 c.c. dispone che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, e che delle medesime obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Quella garanzia non si estingue con l’ente: è una responsabilità propria, che sopravvive allo scioglimento e si proietta sul patrimonio personale di chi ha firmato.

Lo scioglimento, inoltre, non fa sparire l’ente dal processo. La Cassazione, Sez. VI, con l’ordinanza 13 gennaio 2022, n. 899, ha affermato che lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo l’ente in vita come centro di imputazione di effetti giuridici per tutti i rapporti non ancora esauriti, e che — salva la nomina di liquidatori — l’associazione continua a essere rappresentata dai precedenti titolari degli organi in regime di prorogatio.

Cosa rischia chi ci crede

Il dirigente che scioglie l’ente credendo di avere risolto scopre, nei mesi successivi, tre cose in rapida sequenza. Primo: i creditori gli notificano i decreti ingiuntivi personalmente, ex art. 38 c.c. Secondo: la finestra annuale dell’art. 33 CCII consente comunque l’apertura della procedura, con un curatore che esamina gli atti dell’ultimo periodo. Terzo — ed è il punto più delicato — gli atti compiuti nella fase di chiusura (il trasferimento delle attrezzature al nuovo ente, la cessione di fatto dell’organizzazione sportiva, i pagamenti preferenziali ad alcuni fornitori) diventano materia di azioni revocatorie e, in determinate condizioni, di valutazioni ben più gravi. La “rifondazione” improvvisata, fatta senza perimetrare giuridicamente il passaggio, è esattamente ciò che trasforma una crisi gestibile in un problema personale di chi l’ha gestita.


Mito n. 4 — “Risponde solo chi è presidente adesso: basta cambiare firma”

IL MITO: “Mi sono dimesso l’anno scorso e ho passato la mano. Adesso il presidente è un altro: i debiti dell’associazione sono suoi. Oppure, visto da chi entra: ‘ho appena preso la presidenza, i debiti vecchi non mi riguardano’.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito circola in due versioni speculari, e ciascuna rassicura qualcuno. Chi esce pensa di aver chiuso con le dimissioni; chi entra pensa di cominciare da zero. Entrambe le versioni si fondano sull’intuizione, del tutto naturale, che la responsabilità segua la carica: chi ha il timone risponde della rotta. È il modello che tutti conosciamo per gli amministratori di società, dove la carica è iscritta, pubblica e delimitata nel tempo.

Nelle associazioni non riconosciute, però, l’art. 38 c.c. non ragiona in termini di cariche. Ragiona in termini di atti.

La realtà

La responsabilità personale e solidale dell’art. 38 c.c. non discende dalla titolarità formale della carica, ma dall’attività negoziale concretamente svolta in nome e per conto dell’ente. È una responsabilità di garanzia, accostata dalla giurisprudenza a quella del fideiussore, accessoria rispetto all’obbligazione primaria dell’associazione, ma diretta e personale verso il creditore.

Le conseguenze pratiche sono due, e vanno nelle direzioni opposte a quelle che il mito suggerisce. Chi si è dimesso continua a rispondere delle obbligazioni che ha personalmente contratto quando era in funzione: le dimissioni non estinguono una garanzia già sorta. E chi è appena subentrato non risponde in automatico dei debiti pregressi che non ha contribuito a contrarre: il creditore che voglia aggredirlo deve provare che ha concretamente agito, non limitarsi a esibire il verbale di nomina.

Questo significa anche, e qui sta il dato operativo spesso trascurato, che per colpire il patrimonio personale dell’ex presidente il creditore ha bisogno di un titolo ottenuto contro di lui personalmente, in un giudizio in cui sia stata proposta la domanda di accertamento della sua responsabilità ex art. 38 c.c. Un decreto ingiuntivo ottenuto contro la sola associazione non è spendibile sui beni personali di chi la rappresentava.

La prova

La Cassazione è stabile su entrambi i versanti. Con l’ordinanza n. 17128/2025, pronunciandosi proprio sul presidente di un’associazione sportiva, ha affermato che la mera carica presidenziale non comporta automaticamente responsabilità personale per una fornitura non pagata, e che un documento vale come ricognizione di debito solo se contiene un’assunzione chiara e inequivoca dell’obbligazione. Con l’ordinanza n. 10055/2025 ha ribadito che, per i debiti sorti su base negoziale, non rileva la posizione astrattamente rivestita nella compagine dell’ente, poiché la responsabilità grava su coloro che hanno concretamente agito in nome e per conto dell’associazione.

Sul versante opposto, la Corte conferma che la garanzia è ancorata all’attività effettiva e non si dissolve con la cessazione della carica: con l’ordinanza n. 3831 del 20 febbraio 2026 la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, riconducendo la responsabilità solidale di natura fideiussoria non alla mera titolarità della carica, ma all’effettivo svolgimento dell’attività negoziale in nome dell’associazione, a tutela dei terzi che hanno fatto affidamento sulla solvibilità di chi ha concretamente operato. Nello stesso senso si collocano i precedenti di legittimità più risalenti e tuttora richiamati, tra cui Cass. n. 12473/2015, che qualifica l’obbligazione di chi ha agito come obbligazione di garanzia, accessoria ma non sussidiaria.

Cosa rischia chi ci crede

Chi esce credendo di essersi liberato non si difende: lascia che si formino, in sua assenza, titoli che potranno essere azionati contro di lui, e non valuta per tempo gli strumenti — il concordato minore, la ristrutturazione dei debiti, la liquidazione controllata — che proprio al garante ex art. 38 c.c. sono aperti. Chi entra credendo di partire pulito firma, nelle prime settimane di mandato, rinegoziazioni, piani di rientro e riconoscimenti di debito che trasformano un debito altrui in un debito di cui risponde personalmente. È un passaggio che si verifica con una frequenza impressionante: la buona fede del nuovo dirigente, che vuole “sistemare le cose”, è il meccanismo che gli fa assumere la garanzia che prima non aveva.


Mito n. 5 — “La liquidazione giudiziale dell’ente travolge automaticamente soci e tesserati”

IL MITO: “Se il tribunale apre la liquidazione giudiziale sull’associazione, finiamo dentro tutti: i soci, i consiglieri, perfino i tesserati. Ognuno di noi risponde di tutto.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito è l’immagine speculare del primo, e nasce dalla stessa carenza di informazione: non sapendo come funzioni la procedura, si oscilla tra la convinzione che non possa toccare nessuno e il timore che possa travolgere chiunque. Alimenta la paura anche un dato reale: nelle società di persone la liquidazione giudiziale della società produce davvero l’apertura della procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. E circola, nelle associazioni, la nozione vaga di una “responsabilità di tutti” che deriva dal carattere non personificato dell’ente.

Il timore è comprensibile, ma la regola è molto più selettiva di quanto si immagini.

La realtà

L’art. 256 CCII prevede che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ai tipi con soci illimitatamente responsabili produca l’apertura della procedura anche nei confronti di quei soci, previa loro convocazione a norma dell’art. 41 CCII. L’art. 259 CCII estende l’applicazione di questa disciplina, in quanto compatibile, agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente.

La formula “componenti illimitatamente e personalmente responsabili” è la chiave di lettura, e va presa alla lettera. Nell’associazione non riconosciuta non tutti gli associati sono illimitatamente responsabili: lo sono, ai sensi dell’art. 38 c.c., soltanto coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente, e solo per le obbligazioni che hanno concretamente contratto. Il socio ordinario che paga la quota, il genitore iscritto, l’atleta tesserato, il consigliere che ha partecipato alla formazione della volontà collegiale senza mai dichiararla ai terzi non sono, per ciò solo, componenti illimitatamente responsabili.

La liquidazione giudiziale dell’ente sportivo colpisce il patrimonio dell’ente; si estende alle persone fisiche solo nei limiti, e verso i soggetti, in cui una responsabilità personale e illimitata sia stata accertata. È un mito vero a metà, e la metà che è vera riguarda chi ha firmato, non chi era iscritto.

Esiste però un’ipotesi diversa e insidiosa, che va conosciuta proprio perché il mito nella sua versione grossolana la copre invece di illuminarla: quella in cui il giudice accerti che, dietro la veste associativa, operava in realtà una società di fatto tra determinati soggetti. In quel caso la qualificazione cambia alla radice e con essa il regime di responsabilità.

La prova

Il Tribunale di Mantova, nel provvedimento n. 27963/2022, ha affrontato il tema sul piano probatorio, ricordando che l’associazione non riconosciuta è assoggettabile a liquidazione giudiziale solo ove si accerti in concreto lo svolgimento di attività commerciale, e ripartendo coerentemente l’onere della prova tra le parti: non esistono automatismi né in un senso né nell’altro.

Sul versante della riqualificazione, il Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, con provvedimento del 2 ottobre 2025, ha ritenuto ammissibile l’estensione della liquidazione giudiziale ai soci di un sodalizio che, pur formalmente costituito come associazione, aveva in realtà operato come società di fatto, svolgendone in modo evidente e prevalente l’attività. La lezione del provvedimento è netta: ciò che protegge non è l’etichetta dell’ente, ma la coerenza tra l’etichetta e il funzionamento reale.

Resta infine fermo l’insegnamento classico della Cassazione, richiamato costantemente dalla dottrina concorsuale: il fallimento — oggi liquidazione giudiziale — di un’associazione non riconosciuta avente lo status di imprenditore commerciale non comporta che gli associati siano a loro volta imprenditori commerciali, né produce automaticamente la procedura a carico di tutti, prodursi tale effetto solo nei confronti di chi sia illimitatamente responsabile secondo la disciplina propria delle associazioni non riconosciute.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede alla versione catastrofica del mito reagisce con il panico: si dimette in massa il consiglio direttivo, si svuotano i conti, si spostano le attrezzature, si “salva il salvabile” nelle settimane che precedono l’udienza. Sono esattamente i comportamenti che un curatore esamina per primo e che possono trasformare una posizione difendibile in una posizione indifendibile. Chi crede invece che il rischio non lo riguardi mai — perché “era solo un consigliere” — non verifica quali atti abbia materialmente sottoscritto, e scopre tardi di aver firmato il contratto di affidamento bancario o la fideiussione a garanzia del canone dell’impianto.


Mito n. 6 — “Siamo piccoli: le soglie dimensionali ci proteggono in automatico”

IL MITO: “Il nostro è un piccolo club di quartiere. Ci sono delle soglie sotto le quali non si può essere messi in liquidazione giudiziale: noi stiamo abbondantemente sotto, quindi siamo al sicuro.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità è solido: le soglie esistono davvero. L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce “impresa minore” quella che presenta congiuntamente un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori a 200.000 euro annui nei medesimi tre esercizi, e un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. Chi possiede congiuntamente questi requisiti non è assoggettabile a liquidazione giudiziale.

Il problema è che il mito si ferma qui, e omette tre dettagli che cambiano tutto: la congiunzione dei requisiti, il triennio di osservazione e, soprattutto, su chi grava l’onere di dimostrarli.

La realtà

Il primo dettaglio è la parola “congiunto”. Non basta essere sotto una soglia: bisogna esserlo sotto tutte e tre, contemporaneamente. Una piccola associazione con ricavi modesti ma con un debito tributario da 540.000 euro maturato dopo un accertamento è, sotto il profilo dimensionale, perfettamente assoggettabile: il requisito dei debiti è sforato da solo, e questo basta. E si noti che il parametro dei debiti considera anche quelli non scaduti.

Il secondo dettaglio è il triennio: non conta l’ultimo esercizio, ma ciascuno dei tre antecedenti. Una società sportiva che ha vissuto una stagione di espansione — un’iscrizione a un campionato superiore, una gestione temporanea di un impianto comunale, un’annata con incassi eccezionali — può avere sforato in uno solo di quegli esercizi e trovarsi oggi, a fronte di numeri rientrati, comunque dentro il perimetro.

Il terzo dettaglio è il più importante, e il mito lo rovescia completamente. L’art. 121 CCII è scritto in negativo: le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali “che non dimostrino” il possesso congiunto dei requisiti. L’onere della prova grava sul debitore, non sul creditore istante. Non è il creditore a dover provare che siete grandi: siete voi a dover provare, con documentazione contabile ordinata e riferita al triennio, di essere piccoli. Una società sportiva che non ha mai tenuto una contabilità ordinata, che non ha bilanci approvati e depositati presso il Registro, che non è in grado di ricostruire ricavi e attivo dei tre esercizi precedenti, non è protetta dalle soglie: è semplicemente incapace di dimostrarle.

E anche quando la prova riesce, il risultato non è l’immunità. L’ente sotto soglia rientra, secondo l’impostazione generale del Codice, nell’area del sovraindebitamento e dei relativi strumenti: ristrutturazione dei debiti, concordato minore (art. 74 CCII), liquidazione controllata. Resta fuori dalla liquidazione giudiziale, non dal concorso. Su questo terreno, peraltro, la giurisprudenza di merito sta elaborando distinzioni fini: il Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., con provvedimento del 24 luglio 2025, ha ritenuto che la crisi di un’associazione non riconosciuta di promozione sociale non integrasse la nozione di sovraindebitamento dell’art. 2 CCII, dichiarando inammissibile l’istanza del creditore per l’apertura della liquidazione controllata e rinviando alla liquidazione prevista dal codice civile. È una pronuncia che va letta con attenzione, perché mostra come la collocazione dell’ente sportivo dentro o fuori i diversi perimetri non sia affatto scontata e vada verificata caso per caso.

La prova

Oltre al dato testuale dell’art. 121 CCII, la giurisprudenza di merito ha chiarito in modo esplicito la distribuzione dell’onere probatorio: il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha affermato che l’art. 121 CCII non ha modificato il regime previgente, limitandosi a declinarlo in negativo, con la conseguenza che il rigetto della domanda di apertura può conseguire solo laddove sia l’imprenditore a dimostrare la mancanza dei requisiti dimensionali.

Sul fronte dei criteri sostanziali di qualificazione, è significativo il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 1° aprile 2025 in materia di società cooperativa a mutualità prevalente: anche in quel caso, per un ente a vocazione non lucrativa, il giudice ha ricondotto l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale alla ricorrenza del lucro oggettivo, inteso come proporzionalità tra costi e ricavi. È lo stesso criterio che si applica all’ente sportivo.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è di scoprire la verità all’udienza. Il dirigente che si presenta dicendo “siamo piccoli” senza portare i numeri non ha svolto una difesa: ha espresso un’opinione. E poiché i tre esercizi vanno ricostruiti su documenti che devono esistere prima del ricorso, non c’è modo di rimediare a posteriori. L’altro rischio, meno visibile, è di restare fermi: convinti di essere al riparo dalla liquidazione giudiziale, si rinuncia agli strumenti del sovraindebitamento che avrebbero consentito di ristrutturare il debito e, per il presidente, di arrivare all’esdebitazione.


Mito n. 7 — “Se la società finisce in liquidazione giudiziale, il titolo sportivo muore con lei”

IL MITO: “Appena il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale, la società perde l’affiliazione e con essa il titolo sportivo. Tutto finisce lì: la squadra sparisce e non c’è niente da fare.” Oppure, nella versione opposta e altrettanto diffusa: “tanto basta fare una società nuova e si riparte dalla stessa categoria, come se niente fosse”.

Perché ci credono in tanti

Entrambe le versioni poggiano su fatti veri osservati dall’esterno. È vero che la dichiarazione di liquidazione giudiziale determina la revoca dell’affiliazione: le Norme Organizzative Interne Federali della FIGC prevedono che il Presidente Federale deliberi la revoca dell’affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, e la stessa previsione è stata adeguata al riferimento alla liquidazione prevista dal D.Lgs. 14/2019. Ed è vero che il pubblico vede, ogni estate, squadre “rinascere”: basta pensare ai casi recenti in cui la Federazione ha formalizzato la revoca dell’affiliazione a seguito di dichiarazioni di liquidazione giudiziale pronunciate dai tribunali competenti, con contestuale decadenza dei tesseramenti.

Quello che non si vede dall’esterno è ciò che accade in mezzo: e in mezzo c’è una procedura concorsuale che può valorizzare quel patrimonio, oppure disperderlo.

La realtà

Occorre tenere distinti tre piani che il passaparola sovrappone.

Il primo è l’affiliazione: è il rapporto associativo con la Federazione, e viene effettivamente revocata a seguito della liquidazione giudiziale o dell’accertamento giudiziale dell’insolvenza, con le conseguenze previste dalle NOIF, tra cui la decadenza dal tesseramento dei calciatori nelle ipotesi regolamentate.

Il secondo è il titolo sportivo: è il riconoscimento delle condizioni per partecipare a un determinato campionato, e la regola generale ne vieta la cessione. Ma la stessa disciplina federale prevede un’eccezione proprio per il caso concorsuale: il titolo sportivo di una società a cui venga revocata l’affiliazione può essere attribuito ad altra società con delibera del Presidente federale, nei termini e alle condizioni previste — tra cui, per i campionati professionistici, l’acquisizione dell’intera azienda sportiva della società in procedura, la sede nel medesimo comune e il parere dell’organo di controllo federale. Il titolo sportivo, in altre parole, sopravvive alla revoca dell’affiliazione e può essere attribuito a chi acquisti l’azienda sportiva dalla curatela: non è un bene che muore, è un valore che passa attraverso la procedura.

Il terzo piano è l’azienda sportiva, ed è quello che interessa di più il diritto concorsuale. Il curatore dispone di strumenti pensati esattamente per questa situazione: l’esercizio provvisorio dell’impresa (art. 211 CCII), che consente di non interrompere l’attività quando l’interruzione produrrebbe un danno ai creditori, permettendo in concreto alla squadra di terminare il campionato in corso; l’affitto d’azienda (art. 212 CCII), che mantiene in vita l’organizzazione in attesa della vendita; e la vendita dell’azienda o di suoi rami secondo il programma di liquidazione.

La differenza tra una procedura che distrugge valore e una che lo conserva passa quasi interamente da qui, e da quanto tempestivamente il tema viene posto.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede alla versione fatalista (“è finita”) non partecipa alla procedura, non interloquisce con il curatore, non organizza né favorisce una soluzione di continuità aziendale. Il risultato è che l’azienda sportiva si disgrega da sola: i collaboratori se ne vanno, le convenzioni con l’ente locale decadono, le iscrizioni ai settori giovanili migrano altrove, e quando arriva il momento della liquidazione non resta più nulla da vendere. I creditori ne escono peggio, non meglio.

Chi crede alla versione leggera (“basta rifondare”) costruisce invece l’operazione nel modo sbagliato: trasferisce di fatto l’organizzazione a un nuovo ente senza passare dalla procedura, senza acquisto formale dell’azienda, senza pagare nulla alla massa. È un’operazione che si espone sia sul piano concorsuale, sia su quello federale, dove l’ordinamento sportivo sanziona espressamente gli atti intesi a eludere il divieto di cessione del titolo sportivo.


Mito n. 8 — “Nessun giudice chiuderà mai una società che fa sport per i ragazzi”

IL MITO: “Facciamo attività giovanile, teniamo duecento bambini fuori dalla strada, abbiamo una convenzione con il Comune. Nessun tribunale si assumerà la responsabilità di chiudere una realtà così: al massimo ci daranno tempo.”

Perché ci credono in tanti

È il mito più umano di tutti, e per questo il più tenace. Si fonda su un’esperienza vera: le realtà sportive dilettantistiche godono effettivamente di una considerazione sociale ampia, ricevono contributi pubblici, sono riconosciute dalla legge come portatrici di una funzione di interesse generale. Chi le amministra percepisce — spesso a ragione — che il proprio lavoro ha un valore che va oltre il bilancio.

Da lì nasce la convinzione che questo valore si traduca in una protezione giudiziaria. Il punto che sfugge è che il valore sociale dell’attività è precisamente ciò che gli strumenti di regolazione della crisi servono a proteggere — ma vanno attivati, e vanno attivati prima.

La realtà

Il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale è lo stato di insolvenza, definito dall’art. 2, comma 1, lett. b), CCII come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. È una valutazione tecnica sull’incapacità di far fronte regolarmente ai propri impegni: non contempla, perché non può contemplarlo, un bilanciamento con la meritevolezza sociale dell’attività.

L’iniziativa, inoltre, non è nelle mani dell’ente. L’art. 37 CCII legittima a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale il debitore stesso, gli organi e le autorità di controllo, i creditori e il pubblico ministero. Una società sportiva può essere trascinata in procedura da un singolo fornitore o dal creditore pubblico, indipendentemente da quanto sia benvoluta in città.

Il Codice, però, contiene molto più della liquidazione. Contiene l’art. 3 CCII, che impone all’imprenditore collettivo l’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi, e che indica segnali precisi di allarme — tra cui l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, di esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di sessanta giorni. Contiene la composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII), accessibile anche all’imprenditore sotto soglia, che consente di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente e, quando occorre, con misure protettive del patrimonio. Contiene il concordato minore (art. 74 CCII), che consente la prosecuzione dell’attività.

La protezione della continuità esiste, è scritta nella legge ed è a disposizione: solo che si chiama composizione negoziata o concordato, non si chiama clemenza del tribunale. È qui che si colloca la competenza specifica dello Studio su questa materia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, cioè opera esattamente sui due binari — crisi d’impresa e sovraindebitamento — su cui una società sportiva può trovarsi a seconda delle sue dimensioni effettive.

La prova

La giurisprudenza di legittimità più recente conferma il carattere rigorosamente tecnico dell’accertamento e l’ampiezza delle legittimazioni. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 25 novembre 2025, n. 30903, ha stabilito che nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura l’accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della sentenza di apertura della procedura: non rileva il miglioramento successivo, né l’auspicio di una ripresa. Con l’ordinanza 29 settembre 2025, n. 26370, la Corte ha ribadito che la legittimazione del creditore istante spetta a chi dimostri in giudizio la titolarità della pretesa. E con il provvedimento n. 31638/2025 si è pronunciata sulla legittimazione del pubblico ministero, confermando una lettura ampia della sua iniziativa.

Quanto alla difendibilità della posizione, la stessa Corte, con l’ordinanza 17 settembre 2025, n. 25491, ha affermato la ricorribilità per cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello, accogliendo il reclamo del creditore contro il rigetto, dichiari aperta la liquidazione giudiziale, trattandosi di decisione con effetti definitivi sullo status del debitore. La difesa, insomma, ha gradi e strumenti: ma vanno percorsi, non attesi.

Cosa rischia chi ci crede

Chi confida nella benevolenza del tribunale perde la finestra temporale che il Codice gli aveva riservato. Gli strumenti di regolazione della crisi funzionano quando c’è ancora qualcosa da regolare: un’attività che produce flussi, un impianto in gestione, un settore giovanile con iscritti, una convenzione comunale in corso. Quando l’insolvenza è conclamata e i creditori hanno già agito, quelle stesse risorse non ci sono più e l’unico esito praticabile diventa la liquidazione. La funzione sociale dell’attività, a quel punto, non è più un argomento: è una perdita per la comunità che nessuno può più evitare.


Il mito alla prova dei numeri

Le convinzioni sbagliate non restano astratte: producono sequenze di eventi verificabili. Le tre ipotesi che seguono sono simulazioni dimostrative, costruite su dati realistici per mostrare cosa accade concretamente quando si agisce credendo al mito. Non sono casi reali.

Ipotesi 1 — Il mito dell’ente che “non può fallire”. Un’ASD che gestisce un centro sportivo con piscina presenta, nei tre esercizi antecedenti, un attivo patrimoniale medio di 418.000 €, ricavi complessivi di 362.000 € e debiti per 611.000 €, di cui 187.400 € verso l’Erario a seguito di un accertamento che ha disconosciuto il regime agevolato. Il presidente, convinto che l’assenza di scopo di lucro escluda la procedura, non attiva nulla. Un fornitore di manutenzione, creditore di 44.800 €, deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 9 febbraio. All’udienza ex art. 41 CCII l’associazione non produce documentazione contabile del triennio. Poiché l’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII grava sul debitore ex art. 121 CCII, e poiché i dati acquisiti mostrano il superamento di tutte e tre le soglie, il tribunale apre la procedura. Esito: nessuna delle tre soglie era in realtà rispettata, ma il punto decisivo è che non sono stati portati i numeri per discuterne. Il reclamo ex art. 51 CCII va proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, termine che nelle controversie in materia di apertura della liquidazione giudiziale non beneficia della sospensione feriale dei termini (1°–31 agosto), trattandosi di cause sottratte a quella sospensione.

Ipotesi 2 — Il mito delle soglie e la posizione del presidente. Una ASD di pallavolo presenta nel triennio un attivo di 184.000 €, ricavi di 147.300 € e debiti complessivi per 268.500 €: tutti e tre i requisiti sono rispettati congiuntamente, e la contabilità lo documenta. L’ente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale. Fin qui il mito “siamo piccoli” tiene. Ma l’ex presidente ha firmato personalmente, nel triennio precedente, il contratto di affidamento bancario (saldo passivo 63.200 €), il contratto di locazione della palestra (canoni insoluti 29.700 €) e tre contratti di fornitura (41.600 €): un’esposizione personale ex art. 38 c.c. di 134.500 €, che sopravvive alle dimissioni rassegnate il 30 giugno. Lo scenario reale non è “siamo al sicuro”: è che l’ente sta fuori dalla liquidazione giudiziale mentre la persona fisica è esposta su tutto il proprio patrimonio. La direzione utile, in questo quadro, è quella degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, tra cui il concordato minore, che la giurisprudenza ha riconosciuto accessibile al legale rappresentante di un’ASD proprio per i debiti dell’ente che gravano su di lui per responsabilità solidale.

Ipotesi 3 — Il mito del titolo sportivo che “muore”. Una SSD a r.l. che milita in un campionato professionistico viene dichiarata in liquidazione giudiziale il 14 novembre, a stagione in corso, con un passivo stimato di 2.370.000 €. La Federazione delibera la revoca dell’affiliazione. Scenario A, quello che segue il mito: il club si ferma, i tesserati si svincolano, lo staff si disperde, la convenzione per lo stadio decade; a marzo non esiste più un’azienda sportiva da vendere e il realizzo si limita ai beni mobili, 28.400 €. Scenario B: il curatore valuta l’esercizio provvisorio ex art. 211 CCII per consentire la conclusione del campionato, evitando il danno ai creditori derivante dall’interruzione, e predispone la vendita dell’intera azienda sportiva; un soggetto interessato all’acquisto può così concorrere all’acquisizione dell’azienda e, alle condizioni previste dalle norme federali, chiedere l’attribuzione del titolo sportivo. La differenza tra i due scenari non è giuridica in senso stretto: è di tempestività e di impostazione.


Il fondo di verità: cosa c’è di vero in ciò che vi hanno raccontato

Sarebbe scorretto, e anche poco utile, liquidare questi miti come pure invenzioni. Ciascuno nasce da un frammento di verità che, isolato dal suo contesto, diventa fuorviante. Ricomporre quei frammenti nel quadro corretto è il modo migliore per fissarli.

È vero che l’assenza di scopo di lucro conta — ma conta in altri ambiti: nel diritto tributario, nell’accesso ai contributi pubblici, nella disciplina del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nei vincoli di destinazione degli utili posti dall’art. 8 del D.Lgs. 36/2021. Non conta ai fini dell’art. 1 CCII, che include espressamente chi esercita attività commerciale “anche non a fini di lucro”.

È vero che la qualifica fiscale di ente non commerciale esiste ed è legittima — ma è una qualifica che vive dentro il diritto tributario, va dimostrata nella sostanza e non nella forma, e non produce alcun effetto preclusivo davanti al giudice della crisi.

È vero che l’estinzione dell’ente produce effetti giuridici — ma non cancella la responsabilità personale di chi ha agito ex art. 38 c.c., e non chiude la finestra, prevista dall’art. 33 CCII, entro la quale la procedura può comunque essere aperta.

È vero che la responsabilità non è automatica per tutti — ed è forse il frammento di verità più prezioso, perché difende chi non ha firmato. Ma proprio per la stessa ragione colpisce con precisione chi ha firmato, a prescindere dalla carica che rivestiva e dal fatto che l’abbia poi lasciata.

È vero che le soglie dimensionali proteggono — ma proteggono chi le rispetta tutte e tre, per tre esercizi, e soprattutto chi è in grado di dimostrarlo con documenti. Il Codice costruisce quella protezione come un’eccezione che il debitore deve provare, non come una presunzione a suo favore.

È vero che la liquidazione giudiziale comporta la revoca dell’affiliazione federale — ma il titolo sportivo sopravvive alla revoca e l’azienda sportiva può essere conservata e trasferita attraverso gli strumenti della procedura, dall’esercizio provvisorio alla vendita.

È vero, infine, che l’ordinamento riconosce e protegge la funzione sociale dello sport — ma lo fa attraverso gli strumenti di regolazione della crisi e di continuità aziendale, non attraverso un’immunità dall’insolvenza. La protezione c’è, ed è attivabile: richiede di muoversi quando c’è ancora qualcosa da proteggere.

Il filo che unisce tutti questi frammenti è uno solo: in questa materia la forma non prevale mai sulla sostanza. Statuto, affiliazione, iscrizione a registri, qualifiche fiscali e cariche sociali descrivono un ente; ma ciò che il giudice valuta è come quell’ente ha concretamente operato, e ciò che il creditore aggredisce è chi ha concretamente firmato.


Mito e realtà in tabella

Il prospetto che segue riassume gli otto miti nella loro formulazione corrente e nella corrispondente ricostruzione normativa. Va letto come una mappa di orientamento: ogni riga corrisponde a una sezione dell’articolo, dove la questione è trattata con i riferimenti puntuali.

Il mito, come circolaCome stanno le cose
“Un’ASD non può fallire: non ha scopo di lucro”L’art. 1 CCII include chi esercita attività commerciale anche non a fini di lucro; ciò che conta è l’economicità oggettiva della gestione (Cass. 8374/2000; Cass. 21145/2020)
“Siamo ente non commerciale e iscritti al Registro: siamo protetti”La qualifica fiscale opera nel solo diritto tributario, è irrilevante in sede concorsuale ed è essa stessa fragile se non sostanziata nei fatti (Cass. 25402/2024; Cass. 15050/2024; Cass. 5883/2025)
“Se sciogliamo l’ente, i debiti si chiudono con lui”La procedura può essere aperta entro un anno dalla cessazione (art. 33 CCII) e la responsabilità personale ex art. 38 c.c. sopravvive all’estinzione dell’ente
“Risponde solo il presidente in carica”L’art. 38 c.c. àncora la responsabilità all’attività negoziale concretamente svolta, non alla carica: resta in capo a chi ha firmato anche dopo le dimissioni (Cass. 17128/2025; Cass. 3831/2026)
“La procedura travolge tutti i soci e i tesserati”Gli artt. 256 e 259 CCII estendono la procedura solo ai componenti illimitatamente e personalmente responsabili; diverso il caso della riqualificazione come società di fatto (Trib. Milano, 2.10.2025)
“Siamo piccoli: le soglie ci proteggono in automatico”I tre requisiti dell’art. 2, c. 1, lett. d) CCII vanno posseduti congiuntamente e per tre esercizi, e l’onere di dimostrarli grava sul debitore (art. 121 CCII)
“Con la liquidazione giudiziale il titolo sportivo muore”La revoca dell’affiliazione non estingue il titolo sportivo, che può essere attribuito a chi acquisisca l’azienda sportiva alle condizioni federali; esercizio provvisorio e affitto d’azienda (artt. 211-212 CCII) servono a conservarne il valore
“Nessun giudice chiuderà chi fa sport per i ragazzi”Il presupposto è tecnico (insolvenza, art. 2 c. 1 lett. b CCII) e l’iniziativa spetta anche a creditori e PM (art. 37 CCII); la continuità si protegge con composizione negoziata e concordato, non con la clemenza

Le domande di verifica: “quindi è vero che…?”

Quindi è vero che un’associazione sportiva dilettantistica può essere messa in liquidazione giudiziale? Sì, a due condizioni cumulative: che eserciti in concreto, in via esclusiva o prevalente, un’attività qualificabile come impresa commerciale — valutata secondo il criterio dell’economicità oggettiva, non dello scopo di lucro — e che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, trovandosi in stato di insolvenza. La forma associativa, l’affiliazione federale e l’assenza di distribuzione di utili non costituiscono, di per sé, cause di esclusione.

Quindi è vero che il presidente risponde con i propri beni? Dipende da cosa ha firmato. Nelle associazioni non riconosciute, l’art. 38 c.c. fa rispondere personalmente e solidalmente chi ha agito in nome e per conto dell’ente, e la giurisprudenza richiede la prova dell’attività negoziale concretamente svolta: non basta la carica. Chi non ha mai contrattato con i terzi non risponde per il solo fatto di essere stato consigliere; chi ha firmato risponde anche dopo essersi dimesso, per le obbligazioni sorte quando operava.

Quindi è vero che se stiamo sotto le soglie siamo al sicuro? Solo in parte. Si è al riparo dalla liquidazione giudiziale, non dal concorso: l’ente sotto soglia si colloca, secondo l’impostazione del Codice, nell’area del sovraindebitamento, con i relativi strumenti. E la protezione non è automatica: i tre requisiti vanno posseduti congiuntamente nei tre esercizi antecedenti e vanno dimostrati dal debitore, perché l’art. 121 CCII pone su di lui quell’onere.

Quindi è vero che se chiudiamo tutto e ripartiamo con un ente nuovo il problema è risolto? No, ed è il mito che produce i danni maggiori. L’art. 33 CCII consente l’apertura della procedura entro un anno dalla cessazione; la responsabilità ex art. 38 c.c. non si estingue con l’ente; gli atti compiuti nella fase di chiusura — trasferimenti di attrezzature, pagamenti selettivi, passaggio di fatto dell’organizzazione al nuovo soggetto — sono esattamente ciò che la procedura esamina per primo.

Quindi è vero che si può salvare la squadra anche dentro la procedura? Sì, ma solo se il tema viene posto per tempo. Il curatore dispone dell’esercizio provvisorio (art. 211 CCII) quando l’interruzione dell’attività arrecherebbe danno ai creditori, e dell’affitto d’azienda (art. 212 CCII); il titolo sportivo sopravvive alla revoca dell’affiliazione e può essere attribuito a chi acquisisca l’azienda sportiva alle condizioni fissate dall’ordinamento federale. Il valore si conserva finché l’organizzazione esiste: una volta dispersa, non c’è strumento che la ricostruisca.


Le sentenze e i provvedimenti che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali e normativi richiamati nell’articolo, ciascuno agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi.

1) Cass. civ., Sez. I, 20 giugno 2000, n. 8374. Principio: lo status di imprenditore commerciale va riconosciuto anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, in via esclusiva o prevalente, attività d’impresa commerciale. Rilevanza: è il pilastro che fa cadere il mito n. 1; la forma associativa non è di per sé una causa di esclusione dal perimetro concorsuale.

2) Cass. civ., Sez. I, ord. 2 ottobre 2020, n. 21145. Principio: lo scopo di lucro soggettivo non è elemento essenziale della qualifica di imprenditore commerciale, essendo sufficiente l’economicità oggettiva dell’azienda, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi. Rilevanza: traduce in criterio operativo la formula dell’art. 1 CCII (“anche non a fini di lucro”) e sposta la verifica dallo statuto ai conti.

3) Tribunale di Rieti, decreto 14 aprile 2022. Principio: l’ASD è assoggettabile alla procedura concorsuale quando svolga in via esclusiva o prevalente attività di impresa commerciale; la disciplina del TUIR che qualifica come non commerciale l’attività verso gli associati è irrilevante a questo fine. Rilevanza: separa in modo esplicito il piano fiscale da quello concorsuale, smontando il mito n. 2.

4) Tribunale di Mantova, Ufficio Procedure Concorsuali, provv. n. 27963/2022. Principio: anche l’associazione non riconosciuta può essere assoggettata a liquidazione giudiziale ove si accerti che svolge in concreto attività commerciale, anche non a fini di lucro; il Codice della crisi non ha innovato in punto di onere della prova. Rilevanza: è la pronuncia che applica i principi classici al nuovo Codice e ridimensiona tanto il mito n. 1 quanto quello n. 5.

5) Tribunale di Udine, 29 settembre 2023. Principio: il legale rappresentante di un’ASD, gravato dai debiti dell’ente per la responsabilità solidale ex art. 38 c.c., può accedere al concordato minore e non è qualificabile come consumatore. Rilevanza: indica la via concreta per il presidente esposto personalmente, smontando il fatalismo che accompagna il mito n. 4.

6) Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 1° aprile 2025. Principio: anche una società cooperativa a mutualità prevalente è assoggettabile a liquidazione giudiziale quale imprenditore commerciale, ricorrendo il requisito del lucro oggettivo e la proporzionalità tra costi e ricavi. Rilevanza: conferma che il criterio di qualificazione è il medesimo per tutti gli enti a vocazione non lucrativa, ente sportivo compreso.

7) Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. Principio: l’art. 121 CCII non ha modificato il regime previgente, limitandosi a declinarlo in negativo; il rigetto della domanda di apertura può conseguire solo se l’imprenditore dimostri la mancanza dei requisiti dimensionali. Rilevanza: è la pronuncia che ribalta il mito n. 6 sull’onere della prova.

8) Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 24 luglio 2025. Principio: la crisi di un’associazione non riconosciuta di promozione sociale non integra la nozione di sovraindebitamento dell’art. 2 CCII; inammissibile l’istanza del creditore per l’apertura della liquidazione controllata, con rinvio alla liquidazione prevista dal codice civile. Rilevanza: mostra che la collocazione dell’ente non profit nei diversi perimetri concorsuali va verificata caso per caso e non data per scontata.

9) Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 2 ottobre 2025. Principio: è ammissibile l’estensione della liquidazione giudiziale ai soci di un sodalizio formalmente associativo che abbia in realtà operato come società di fatto, svolgendone in modo prevalente l’attività. Rilevanza: indica il limite oltre il quale la veste associativa non protegge più, precisando il mito n. 5.

10) Cass. civ., Sez. I, ord. 25 novembre 2025, n. 30903. Principio: nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura, l’accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza di apertura della procedura; la domanda presentata dall’amministratore non richiede forme particolari. Rilevanza: chiarisce che gli sviluppi successivi non sanano l’insolvenza accertata, smontando l’attesa passiva del mito n. 8.

11) Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370. Principio: la legittimazione del creditore a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale spetta a chi dimostri in giudizio la titolarità della pretesa, in continuità con l’orientamento formatosi sotto la legge fallimentare. Rilevanza: la verifica della legittimazione dell’istante è uno dei primi punti difensivi concreti.

12) Cass. civ., Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25491. Principio: è ricorribile per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello, accogliendo il reclamo del creditore contro il rigetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale, trattandosi di decisione con effetti definitivi sullo status del debitore. Rilevanza: la difesa non si esaurisce in primo grado; esiste un percorso di impugnazione fino al giudizio di legittimità.

13) Cass. civ., Sez. I, provv. n. 31638/2025. Principio: la legittimazione del pubblico ministero a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale va intesa in senso ampio, essendo sufficiente la notizia dell’insolvenza acquisita nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Rilevanza: l’iniziativa non dipende dal solo creditore privato, il che rende ancora meno affidabile l’attesa del mito n. 8.

14) Cass. civ., ord. n. 17128/2025. Principio: in tema di associazione sportiva, la mera titolarità della carica di presidente non comporta automaticamente responsabilità personale per le obbligazioni dell’ente; un documento vale come ricognizione di debito solo se contiene un’assunzione chiara e inequivoca dell’obbligazione. Rilevanza: è la pronuncia che difende chi non ha firmato, correggendo la versione catastrofica del mito n. 4.

15) Cass. civ., ord. n. 10055/2025. Principio: nelle associazioni non riconosciute, per i debiti di origine negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita nella compagine dell’ente, perché la responsabilità personale e solidale grava su chi ha concretamente agito in nome e per conto dell’associazione. Rilevanza: fissa il criterio probatorio che il creditore deve soddisfare.

16) Cass. civ., ord. 20 febbraio 2026, n. 3831. Principio: la responsabilità solidale di natura fideiussoria di chi agisce per un’associazione non riconosciuta va ricondotta non alla titolarità della carica, ma all’effettivo svolgimento dell’attività negoziale, a tutela dei terzi che hanno fatto affidamento sul patrimonio di chi ha concretamente operato. Rilevanza: è la conferma più recente della linea, e chiude la versione del mito n. 4 secondo cui basterebbe lasciare la carica.

17) Cass. civ., ord. n. 12473/2015. Principio: l’obbligazione di colui che ha agito per l’associazione non riconosciuta non è un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, ancorché non sussidiario, rispetto a quella dell’ente, ed è inquadrabile tra le obbligazioni di garanzia. Rilevanza: qualifica la natura della responsabilità e spiega perché il creditore debba agire direttamente contro chi ha firmato.

18) Cass. civ., Sez. VI, ord. 13 gennaio 2022, n. 899. Principio: lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta non determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo l’ente quale centro di imputazione per i rapporti non ancora esauriti, con rappresentanza dei precedenti organi in regime di prorogatio. Rilevanza: smonta alla radice il mito n. 3.

19) Cass. civ., Sez. trib., ord. 23 settembre 2024, n. 25402. Principio: l’ASD il cui ordinamento interno non sia conforme alle prescrizioni dell’art. 148, comma 8, TUIR non può avere né mantenere la qualifica di ente non commerciale, con perdita delle agevolazioni. Rilevanza: mostra la fragilità dello “scudo” fiscale evocato dal mito n. 2 e la sua tipica origine — l’accertamento che genera il debito.

20) Cass. civ., Sez. trib., 29 maggio 2024, n. 15050, e Cass. civ., Sez. 5, ord. 5 marzo 2025, n. 5883. Principio: ai fini del trattamento agevolato non bastano i requisiti meramente formali, come la sola iscrizione al registro tenuto dal CONI o la presenza delle clausole statutarie obbligatorie: occorre la loro attuazione in concreto e la valutazione dell’attività effettivamente svolta. Rilevanza: lo stesso criterio sostanzialistico che il giudice della crisi applica alla qualifica di imprenditore commerciale.

Sul piano normativo, i riferimenti che governano la materia sono l’art. 1 e l’art. 2, comma 1, lett. b) e d), CCII (ambito di applicazione, nozioni di insolvenza e di impresa minore), l’art. 3 CCII (assetti adeguati e segnali di allarme), gli artt. 12 e seguenti CCII (composizione negoziata), gli artt. 33, 37, 41, 49 e 51 CCII (cessazione, iniziativa, procedimento unitario, sentenza di apertura e reclamo), gli artt. 74 e seguenti CCII (concordato minore), l’art. 121 CCII (presupposti), gli artt. 211 e 212 CCII (esercizio provvisorio e affitto d’azienda), gli artt. 256 e 259 CCII (estensione ai soci e agli enti collettivi non societari), l’art. 38 c.c. (responsabilità di chi agisce per l’associazione non riconosciuta) e, per il settore, il D.Lgs. 36/2021 unitamente alle norme federali in materia di affiliazione e titolo sportivo.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro dello Studio su questi casi comincia sempre dallo stesso punto: separare ciò che è vero da ciò che vi hanno raccontato. Prima di qualunque strategia occorre sapere dove si è realmente collocati.

  1. Verifichiamo la qualifica concorsuale dell’ente ricostruendo attivo patrimoniale, ricavi e debiti dei tre esercizi antecedenti e confrontandoli con i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, per stabilire se l’ente sia sopra o sotto soglia e quale corpo di strumenti gli sia applicabile.
  2. Accertiamo se ricorra in concreto l’esercizio di attività d’impresa commerciale, analizzando l’organizzazione, i flussi, la struttura dei costi e dei ricavi e il rapporto con il mercato, secondo i criteri di economicità oggettiva che la Cassazione applica agli enti associativi.
  3. Costruiamo la prova documentale dei requisiti dimensionali, predisponendo la documentazione contabile da produrre in giudizio, perché l’art. 121 CCII pone quell’onere sul debitore e una difesa senza numeri non è una difesa.
  4. Mappiamo l’esposizione personale ex art. 38 c.c. esaminando uno per uno i contratti, i finanziamenti, le fideiussioni e i riconoscimenti di debito sottoscritti, e individuando chi ha concretamente agito, per quali obbligazioni e in quale periodo.
  5. Contestiamo la legittimazione e i presupposti dell’istanza di apertura, verificando la titolarità del credito dell’istante, l’effettiva sussistenza dello stato di insolvenza alla data rilevante e la regolarità del procedimento ex artt. 37 e 41 CCII.
  6. Proponiamo e coltiviamo il reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza di apertura, nel termine di legge, e proseguiamo, dove ne ricorrano i presupposti, nel giudizio di legittimità.
  7. Attiviamo la composizione negoziata della crisi ai sensi degli artt. 12 e seguenti CCII, conduciamo le trattative con banche, Erario e fornitori e richiediamo, quando serve, le misure protettive del patrimonio.
  8. Predisponiamo il concordato minore o gli altri strumenti di composizione del sovraindebitamento per l’ente sotto soglia e per il presidente esposto personalmente, curando i rapporti con l’OCC e la documentazione richiesta dal Codice.
  9. Impostiamo la tutela dell’azienda sportiva interloquendo sulla praticabilità dell’esercizio provvisorio e dell’affitto d’azienda e sulle condizioni, anche federali, che governano il trasferimento dell’organizzazione e l’attribuzione del titolo sportivo.
  10. Difendiamo gli amministratori nelle azioni di responsabilità e nelle revocatorie promosse in sede concorsuale, ricostruendo la condotta gestoria e il rispetto degli obblighi di adeguatezza degli assetti imposti dall’art. 3 CCII.

Su questa materia le abilitazioni contano, perché il percorso attraversa aree diverse del diritto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Tra queste, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su un tema come questo: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata significa saper valutare, con mesi di anticipo rispetto al ricorso di un creditore, se l’ente sia ancora risanabile e quale perimetro di continuità sia realisticamente difendibile. Accanto a essa, le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC governano l’altra metà del problema, quella dell’ente sotto soglia e del dirigente chiamato a rispondere con il patrimonio personale ex art. 38 c.c., fino all’esdebitazione.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore che valuta i numeri del triennio e imposta la trattativa con i creditori è quello che discute il reclamo ex art. 51 CCII e, occorrendo, il ricorso di legittimità, senza passaggi di mano e senza che la linea difensiva debba essere ricostruita da capo a ogni grado. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — consente di tenere unite le due facce che nelle società sportive sono sempre intrecciate: la ricostruzione contabile e fiscale da un lato, l’impostazione giudiziale dall’altro. Nessun risultato può essere promesso: ciò che lo Studio assume è un impegno di mezzi, cioè analizzare, verificare e costruire la strategia più solida che i fatti consentano.


L’informazione corretta è la prima difesa

Se c’è una cosa che questi otto miti hanno in comune, è che nessuno di essi nasce dalla malafede: nascono dal desiderio ragionevole di credere che una realtà costruita per fare sport non possa essere trattata come un’impresa qualsiasi. La legge, però, non guarda alle intenzioni: guarda ai numeri, agli atti e alle firme. Nella crisi di un ente sportivo l’informazione corretta non è un dettaglio culturale: è la prima e più efficace misura difensiva, perché è l’unica che restituisce il tempo, e il tempo è esattamente la risorsa che tutti i miti consumano.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato vi coincidono in modo diretto: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il percorso di risanamento dell’ente ancora in bonis; quelle di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC per gli enti sotto soglia e per i dirigenti esposti personalmente ex art. 38 c.c.; quella di avvocato cassazionista, unita al coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, per la difesa dal ricorso del creditore fino all’ultimo grado di giudizio. Sono le abilitazioni che questa materia richiede, nell’ordine esatto in cui la crisi di una società sportiva le mette alla prova.

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