Un’officina, una falegnameria, una carrozzeria, un laboratorio di installazioni elettriche: quando i debiti superano la capacità di pagarli, la prima domanda che l’artigiano si pone è se rischi il “fallimento”. La risposta non dipende dall’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane né dal numero di dipendenti, ma da tre soglie contabili. Sopra quelle soglie si apre la liquidazione giudiziale; sotto, si entra nel perimetro del sovraindebitamento, con il concordato minore e la liquidazione controllata. L’errore più costoso è dare per scontato di essere “non fallibili” in quanto artigiani: quella convinzione non trova più riscontro nel Codice della crisi, e chi non precostituisce la prova dei propri dati dimensionali si espone a subire la procedura che riteneva impossibile.
Lo Studio Monardo lavora esattamente sulla linea di confine tra questi due mondi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che riguarda proprio la gestione della crisi dell’impresa ancora attiva, ed è al tempo stesso Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: le due abilitazioni coprono entrambi i lati del bivio descritto in questo titolo, quello dell’impresa sopra soglia e quello dell’impresa minore.
📩 Se la tua impresa artigiana è in difficoltà e non sai da quale parte del confine ti trovi, contattaci ora: tutti i riferimenti dello Studio sono in fondo a questo articolo.
Inquadramento normativo: dove si colloca l’impresa artigiana nel Codice della crisi
Sul piano normativo, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai decreti correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) non conosce la categoria dell'”impresa artigiana”. Conosce, invece, due categorie rilevanti che si escludono a vicenda: l’imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale e il debitore sovraindebitato.
L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce “impresa minore” quella che dimostra congiuntamente tre requisiti: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro, valutati nei tre esercizi antecedenti al deposito della domanda o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore. I tre parametri operano in modo cumulativo nel senso del beneficio: per restare impresa minore occorre rispettarli tutti; per uscirne basta superarne uno solo, anche in un solo esercizio.
L’art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce il “sovraindebitamento” come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa. L’art. 121 CCII, dal canto suo, riserva la liquidazione giudiziale agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’art. 2, lett. d).
Va precisato un punto che genera molti equivoci. L’art. 2083 del codice civile qualifica come piccoli imprenditori i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. Quella nozione conserva rilievo nel diritto commerciale generale, ma non è più il criterio per decidere chi è esposto alle procedure concorsuali maggiori: dalla riforma del 2006-2007 della legge fallimentare, poi confluita nel Codice della crisi, il discrimine è puramente quantitativo. La Corte di cassazione lo ha affermato già con la sentenza n. 5685 del 20 marzo 2015, chiarendo che il richiamo all’art. 2083 c.c. non basta per escludere l’imprenditore dalle procedure concorsuali e che occorre guardare ai parametri dimensionali. In concreto: l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane non produce alcun effetto di esonero.
La disciplina prevede, per chi resta sotto le soglie, un ventaglio dedicato. Il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII) consente all’imprenditore minore ancora attivo di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione, in continuità oppure, nella forma liquidatoria dell’art. 74, comma 2, con l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII) è invece la procedura liquidatoria del sovraindebitato: il patrimonio viene affidato a un liquidatore nominato dal tribunale, distribuito ai creditori e, al termine, interviene l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII.
La distinzione dagli istituti affini merita un esempio concreto. Un imprenditore artigiano con attivo di 96.000 euro, ricavi di 141.000 euro e debiti complessivi di 310.000 euro è impresa minore: non può essere assoggettato a liquidazione giudiziale, ma può accedere al concordato minore se l’attività prosegue, oppure alla liquidazione controllata. Lo stesso imprenditore, se in uno dei tre esercizi rilevanti ha fatturato 207.000 euro, esce dalla nozione di impresa minore e si colloca nell’area della liquidazione giudiziale: il concordato minore gli è precluso, e dovrà guardare al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione o alla composizione negoziata.
Resta un terzo istituto, trasversale rispetto al confine dimensionale: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo a prescindere dalle dimensioni, con una disciplina semplificata per le imprese sotto soglia dettata dall’art. 25-quater CCII, dove la nomina dell’esperto compete al segretario generale della camera di commercio. Non è una procedura concorsuale: è un percorso di trattativa assistita, che lascia all’imprenditore la gestione dell’impresa e che può sfociare in un accordo oppure, se le trattative falliscono, nell’accesso a uno degli strumenti concorsuali.
Requisiti e termini: le condizioni di applicabilità, una per una
In termini operativi, l’esito del bivio dipende da una sequenza di verifiche. Ciascuna ha un suo presupposto e, dove previsto, un suo termine.
Il requisito soggettivo. La liquidazione giudiziale presuppone la qualità di imprenditore commerciale. L’impresa artigiana che produce beni o servizi per il mercato è, salvo i casi di attività agricola, impresa commerciale: il nomen artigiano non la sottrae alla categoria.
Il requisito dimensionale. Occorre il possesso congiunto dei tre parametri dell’art. 2, lett. d). L’art. 121 CCII pone l’onere della prova in capo al debitore: è l’imprenditore che deve dimostrare di non avere superato le soglie, non il creditore a dover dimostrare il contrario. La Corte d’appello di Trento, con la sentenza n. 1/2025 del 16 luglio 2025, ha escluso che la mancata costituzione del debitore o l’omesso deposito della documentazione contabile consentano di presumere il mancato superamento delle soglie: serve prova positiva. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29472 del 2022, ha inoltre chiarito che la prova del superamento può essere acquisita anche in sede di reclamo, e che possono rilevare fatti anteriori emersi successivamente.
Il requisito oggettivo. Per la liquidazione giudiziale serve lo stato di insolvenza. Per il concordato minore è sufficiente lo stato di crisi. Per la liquidazione controllata è sufficiente lo stato di sovraindebitamento, nozione che ricomprende tanto la crisi quanto l’insolvenza.
Le soglie di debito. L’art. 49, comma 5, CCII impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale quando l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro. L’art. 268, comma 2, CCII, nel testo modificato dal correttivo-ter, impedisce l’apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore quando i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro. Va precisato che la soglia riguarda l’esposizione complessiva del debitore e non il credito di chi agisce: un creditore titolare di poche migliaia di euro è legittimato, se il totale dei debiti scaduti supera il limite.
I termini legati alla cessazione dell’attività. L’art. 33, comma 1, CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo. Il comma 2 precisa che per gli imprenditori la cessazione coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e impone di mantenere attivo per un anno dalla cancellazione l’indirizzo PEC comunicato all’INI-PEC. Il comma 1-bis, introdotto dal correttivo-ter, consente al debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, di chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine annuale. Il comma 4 dichiara inammissibile la domanda di accesso al concordato minore, al concordato preventivo o all’omologazione degli accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese.
Il termine dell’esdebitazione. L’art. 282 CCII, nel testo vigente dopo il correttivo, prevede che nella liquidazione controllata l’esdebitazione operi a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, e sia dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore con decreto motivato del tribunale.
La sospensione feriale. Il periodo di sospensione dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto. Il Tribunale di Terni, con provvedimento del 30 giugno 2026, ha ritenuto soggetto a sospensione feriale il termine per la presentazione delle domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo nella liquidazione controllata.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Un anno per l’apertura di liquidazione giudiziale o controllata dopo la cessazione (art. 33, c. 1) | Dalla cancellazione dal registro delle imprese, per gli imprenditori iscritti (art. 33, c. 2) | Sostanziale, non prorogabile | Decorso l’anno, la procedura non può più essere aperta su iniziativa dei creditori |
| Mantenimento dell’indirizzo PEC comunicato all’INI-PEC (art. 33, c. 2) | Dalla cancellazione dal registro delle imprese | Obbligo di legge, durata annuale | Il ricorso resta notificabile alla PEC; la disattivazione non impedisce la notifica |
| Domanda di liquidazione controllata del debitore persona fisica dopo la cancellazione dell’impresa individuale (art. 33, c. 1-bis) | Dalla cancellazione | Nessun termine finale | Facoltà sempre esercitabile dal debitore |
| Domanda di accesso a uno strumento di regolazione in pendenza di istruttoria | Fino alla prima udienza del procedimento aperto su istanza del creditore | Perentorio | Preclusione nel procedimento in corso |
| Conferma delle misure protettive nella composizione negoziata (art. 19, c. 5) | Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese | Da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi | Cessazione della protezione e riesposizione alle azioni esecutive |
| Esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 282) | Dall’apertura della procedura, o dalla chiusura se anteriore | Tre anni | Senza istanza o segnalazione, il decreto non viene reso |
| Domande di ammissione al passivo nella liquidazione controllata | Dal termine fissato nella sentenza di apertura | Soggetto a sospensione feriale 1-31 agosto (Trib. Terni, 30 giugno 2026) | Domanda tardiva, con le limitazioni di legge |
La procedura passo-passo: come si percorre il bivio
Passo 1 — Ricostruire i dati dimensionali dei tre esercizi
La prima operazione non è giuridica, è contabile. Occorre estrarre, per ciascuno dei tre esercizi antecedenti al deposito della domanda, l’attivo patrimoniale, i ricavi lordi e l’esposizione debitoria complessiva, comprensiva dei debiti non scaduti. Per l’impresa artigiana in contabilità semplificata la ricostruzione è più laboriosa che per una società di capitali, perché manca il bilancio depositato: servono registri IVA, dichiarazioni dei redditi, estratti conto, libro cespiti, scadenzari fornitori, estratti contributivi. Questa ricostruzione va fatta prima di qualunque scelta, perché determina quale porta è aperta.
Passo 2 — Qualificare la posizione
Se tutti e tre i parametri sono rispettati in tutti e tre gli esercizi, l’impresa è minore. Se anche uno solo è superato in uno solo degli esercizi, l’impresa è assoggettabile a liquidazione giudiziale. Non esiste una via intermedia e non esiste discrezionalità del giudice sul punto: la qualificazione è vincolata ai numeri.
Passo 3 — Individuare l’organo competente
Per la liquidazione giudiziale e per gli strumenti di regolazione della crisi la competenza appartiene al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, con le presunzioni dell’art. 27 CCII; per l’impresa individuale si guarda alla sede risultante dal registro delle imprese e, in mancanza, alla residenza. Per le procedure di sovraindebitamento la domanda si propone al tribunale competente ai sensi dell’art. 121 CCII, con il medesimo criterio del centro degli interessi principali. Il trasferimento della sede nell’anno antecedente non sposta la competenza.
Passo 4 — Scegliere lo strumento, nel ramo “impresa minore”
Se l’attività prosegue e il piano è sostenibile, il concordato minore consente di proporre ai creditori una ristrutturazione con la conservazione dell’azienda. La domanda si deposita con l’assistenza dell’OCC, che redige la relazione particolareggiata. Se l’attività non è più recuperabile, la liquidazione controllata porta alla liquidazione del patrimonio e, trascorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura se anteriore, all’esdebitazione.
Va precisato un punto decisivo nella sequenza: se l’imprenditore si cancella dal registro delle imprese, la strada del concordato minore si chiude definitivamente. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026 e con la conforme ordinanza n. 20961/2026, ha affermato il principio secondo cui la domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e anche quando il concordato sia di tipo liquidatorio con apporto di risorse esterne. La cancellazione, quindi, va decisa dopo avere scelto la strategia, mai prima.
Passo 5 — Scegliere lo strumento, nel ramo “impresa sopra soglia”
Qui l’impresa artigiana che ha superato anche una sola soglia si trova nel perimetro ordinario: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento, oppure liquidazione giudiziale. Resta aperta la composizione negoziata, che l’art. 25-quater riserva in forma semplificata alle imprese sotto soglia ma che è comunque accessibile a tutti gli imprenditori commerciali e agricoli.
Passo 6 — Valutare la composizione negoziata come fase preliminare
L’istanza si presenta sulla piattaforma telematica nazionale; l’esperto indipendente viene nominato dalla commissione presso la camera di commercio e, per le imprese sotto soglia, dal segretario generale della camera di commercio. L’imprenditore può chiedere misure protettive, che il tribunale conferma per un periodo compreso tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni. Va precisato che la protezione non è automatica e non è incondizionata: la giurisprudenza di merito ha negato la conferma delle misure protettive quando il percorso si rivela meramente liquidatorio, privo di qualsiasi prospettiva di continuità.
Passo 7 — Predisporre il contenuto della domanda
Per le procedure di sovraindebitamento il nucleo dell’istruttoria è la relazione dell’OCC. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11603 del 28 aprile 2026, ha stabilito che, ai fini dell’accesso alla liquidazione controllata su istanza del debitore, la relazione dell’OCC deve indicare, a pena di inammissibilità, le cause dell’indebitamento e la diligenza osservata nell’assunzione delle obbligazioni. Una relazione generica, che si limiti a elencare i debiti senza ricostruirne la genesi, espone la domanda a un esito negativo.
Passo 8 — Governare il rapporto con il procedimento aperto dal creditore
Se un creditore ha già depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, il debitore può reagire su due piani: contestare il presupposto dimensionale, documentando di essere impresa minore, oppure depositare domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Il secondo percorso ha un limite temporale stretto, coincidente con la prima udienza del procedimento, e non si riapre per effetto di rinvii.
I punti dove più spesso si sbaglia
Il primo errore è la cancellazione affrettata dal registro delle imprese, spesso suggerita come modo per “chiudere tutto”: chiude anche il concordato minore e non mette al riparo dalla liquidazione giudiziale per l’anno successivo. Il secondo è l’assenza di documentazione contabile: senza carte, l’onere probatorio sulle soglie non si assolve e il beneficio dell’impresa minore si perde sul piano processuale anche quando esisterebbe sul piano sostanziale. Il terzo è l’attesa: lasciare che sia il creditore a scegliere il momento e la procedura significa rinunciare all’unico vantaggio che il debitore possiede, cioè l’iniziativa.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Esempio 1 — Falegnameria artigiana che crede di essere sotto soglia
Ipotesi: ditta individuale artigiana, attività di falegnameria su misura. Dati dei tre esercizi antecedenti al deposito: attivo patrimoniale 287.400 euro, 241.900 euro, 198.600 euro; ricavi lordi 193.800 euro, 214.600 euro, 176.200 euro; debiti complessivi, anche non scaduti, 462.300 euro. Debiti scaduti e non pagati alla data dell’istruttoria: 148.900 euro.
Sviluppo della verifica: l’attivo resta sotto 300.000 euro in tutti e tre gli esercizi; i debiti restano sotto 500.000 euro; i ricavi, però, hanno superato 200.000 euro nel secondo esercizio, attestandosi a 214.600 euro. Il superamento di un solo parametro in un solo esercizio è sufficiente a far venire meno la qualifica di impresa minore.
Esito: la ditta è assoggettabile a liquidazione giudiziale, perché i debiti scaduti superano ampiamente la soglia dei 30.000 euro dell’art. 49, comma 5. Il concordato minore e la liquidazione controllata non sono percorribili. Le alternative sono il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione, la composizione negoziata o la liquidazione giudiziale su domanda propria. Se il titolare avesse presentato domanda di concordato minore confidando nella qualifica artigiana, l’istruttoria avrebbe evidenziato lo sforamento e la domanda sarebbe stata dichiarata inammissibile, con perdita di tempo in una fase in cui il tempo è la risorsa più scarsa.
Esempio 2 — Carrozzeria artigiana e iniziativa del creditore
Ipotesi: impresa artigiana individuale di carrozzeria. Attivo patrimoniale 112.300 euro, 98.700 euro, 104.500 euro nei tre esercizi; ricavi lordi 164.700 euro, 158.200 euro, 171.900 euro; debiti complessivi 418.600 euro, di cui scaduti e non pagati 73.200 euro. Un fornitore titolare di un credito di 11.400 euro deposita, il 9 febbraio, ricorso per l’apertura della liquidazione controllata.
Sviluppo: tutti e tre i parametri dell’art. 2, lett. d), sono rispettati, quindi l’impresa è minore e la liquidazione giudiziale non è percorribile. Il creditore agisce sul binario corretto. La soglia dell’art. 268, comma 2, è riferita all’esposizione complessiva: i debiti scaduti ammontano a 73.200 euro, superiori a 50.000, quindi il ricorso non si arresta per difetto di soglia, nonostante il credito dell’istante sia di soli 11.400 euro.
Esito operativo: il debitore ha due possibilità. La prima è reagire difensivamente, eccependo l’assenza di attivo liquidabile, questione che va sollevata subito perché incide sull’utilità stessa della procedura. La seconda è prendere l’iniziativa: se l’officina è ancora attiva, con un contratto di locazione d’azienda già in trattativa e un familiare disposto ad apportare 26.800 euro di finanza esterna, la via del concordato minore liquidatorio dell’art. 74, comma 2, resta aperta, purché l’impresa non sia stata cancellata dal registro delle imprese. Se invece l’attività è ferma e il magazzino è stato già liquidato, la scelta razionale è chiedere in proprio la liquidazione controllata, governandone i tempi e avviando il conteggio dei tre anni dell’art. 282 dalla data più favorevole.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
L’impresa artigiana esercitata in forma di società di persone. Molte attività artigiane sono organizzate come società in nome collettivo o in accomandita semplice. La verifica dimensionale si compie sulla società, ma gli effetti si estendono ai soci: l’art. 270, comma 1, CCII prevede che la sentenza di apertura della liquidazione controllata produca effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Lo stesso accade, con la disciplina propria, nella liquidazione giudiziale. Il socio che immagina di restare estraneo alla procedura della società compie una valutazione errata.
L’artigiano che ha già chiuso la partita IVA. La cancellazione dal registro delle imprese produce tre effetti distinti e non coincidenti. Primo: per un anno resta possibile l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata su iniziativa dei creditori, se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione o entro l’anno successivo (art. 33, comma 1). Secondo: il concordato minore diventa inammissibile, secondo il principio affermato da Cass. n. 20141/2026. Terzo: la liquidazione controllata resta accessibile al debitore persona fisica anche oltre l’anno, per effetto dell’art. 33, comma 1-bis. In questa direzione si era già mossa la Corte d’appello di Ancona con la sentenza n. 211/2025, che ha qualificato la liquidazione controllata come strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento, utilizzabile quando in concreto la liquidazione giudiziale non è dichiarabile.
L’impresa artigiana con attività agricola connessa. Quando l’attività di trasformazione si innesta su una produzione agricola, la qualificazione può spostarsi verso l’impresa agricola, che è sottratta alla liquidazione giudiziale a prescindere dalle dimensioni e rientra nel perimetro del sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, lett. c), CCII. La verifica va fatta sulla prevalenza effettiva, non sul codice ATECO dichiarato.
L’artigiano privo di attivo liquidabile. La liquidazione controllata presuppone un’utilità per i creditori. Il Tribunale di Gela, con provvedimento del 7 maggio 2026, ha ritenuto che il ricorso del debitore persona fisica vada rigettato quando non vi sia alcun attivo da distribuire. Per queste situazioni l’ordinamento prevede l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283 CCII, percorso autonomo che va impostato fin dall’inizio con documentazione diversa.
L’artigiano con precedenti penali connessi alla gestione dell’impresa. Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 6 marzo 2026, ha affermato che la pregressa condanna del ricorrente per bancarotta non preclude di per sé l’accesso alla liquidazione controllata. Il tema dei precedenti si sposta semmai sulla fase dell’esdebitazione, dove operano le cause ostative.
L’impresa artigiana familiare e la posizione dei collaboratori. Nell’impresa familiare disciplinata dall’art. 230-bis c.c. l’imprenditore resta uno solo: il titolare. I collaboratori familiari non assumono la qualità di imprenditori e non sono assoggettabili, in quanto tali, alla procedura aperta nei confronti del titolare. La loro posizione rileva però su due piani concreti. Il primo è quello dei crediti di partecipazione agli utili e agli incrementi, che vanno collocati nel passivo secondo le regole generali e non possono essere soddisfatti al di fuori del concorso. Il secondo è quello dei beni: attrezzature, automezzi e scorte intestati formalmente al familiare ma impiegati nell’azienda sono oggetto di verifica, e la domanda di rivendicazione o restituzione va proposta nei termini fissati dalla sentenza di apertura, termini che, secondo il provvedimento del Tribunale di Terni del 30 giugno 2026, restano sospesi nel periodo dal 1° al 31 agosto. Nelle imprese artigiane la commistione tra patrimonio familiare e patrimonio aziendale è la regola più che l’eccezione: ricostruire la titolarità effettiva dei beni strumentali prima del deposito della domanda evita contestazioni successive sull’inventario.
I beni strumentali in leasing e il magazzino. L’officina, il laboratorio o il cantiere dell’artigiano hanno spesso un valore di liquidazione molto inferiore al valore d’uso: il tornio, il ponte sollevatore, il centro di lavoro a controllo numerico valgono molto finché l’attività è in funzione e molto poco una volta smontati e venduti separatamente. Questo dato incide sulla scelta tra i due rami. Nel concordato minore in continuità il complesso aziendale conserva il valore d’avviamento e i creditori possono ricevere, in prospettiva, più di quanto ricaverebbero da una vendita atomistica; nella liquidazione controllata, al contrario, il realizzo si misura sul valore di smobilizzo. Quando i macchinari sono detenuti in leasing, poi, la decisione sulla prosecuzione o sullo scioglimento del contratto incide sull’intera architettura del piano, perché la restituzione del bene può privare l’impresa dello strumento che genera i ricavi su cui il piano stesso si regge. Va precisato che questa valutazione va compiuta prima di depositare la domanda, non dopo: una volta scelto il ramo liquidatorio, il valore dell’avviamento non è più recuperabile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera su questo crinale con una doppia abilitazione: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il lato dell’impresa che tratta con i creditori, e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, oltre che professionista fiduciario di un OCC, per il lato del debitore sotto soglia.
Domande frequenti
Un artigiano può fallire? Il fallimento, come istituto, non esiste più dal 15 luglio 2022: si chiama liquidazione giudiziale. Un artigiano può esservi assoggettato se è imprenditore commerciale e ha superato anche una sola delle tre soglie dell’art. 2, lett. d), CCII in uno solo dei tre esercizi rilevanti. L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane non produce esonero. Se invece i tre parametri sono rispettati congiuntamente, l’artigiano è impresa minore e può accedere alle procedure di sovraindebitamento, concordato minore e liquidazione controllata.
Chi deve dimostrare che l’impresa è sotto soglia? Il debitore. L’art. 121 CCII pone a suo carico l’onere di provare il mancato superamento congiunto dei requisiti dimensionali. La Corte d’appello di Trento, con la sentenza n. 1/2025 del 16 luglio 2025, ha escluso che il silenzio del debitore o la mancanza di documentazione contabile consentano di presumere il rispetto delle soglie. Anche nelle procedure di sovraindebitamento il tema si ripropone: il Tribunale di Bergamo, il 12 febbraio 2025, ha affermato che l’imprenditore che chiede la liquidazione controllata ha l’onere di provare di essere impresa minore.
Se chiudo la ditta, i debiti si fermano? No. La cancellazione dal registro delle imprese non estingue i debiti e, per un anno, non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata su iniziativa dei creditori, se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione o entro l’anno successivo. L’art. 33, comma 2, obbliga inoltre a mantenere attivo per un anno l’indirizzo PEC comunicato all’INI-PEC, proprio perché le notifiche restino possibili. L’unico effetto certo della cancellazione è negativo: preclude il concordato minore.
La liquidazione controllata la può chiedere anche un creditore? Sì. Occorre lo stato di insolvenza e occorre che i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria raggiungano i 50.000 euro, ai sensi dell’art. 268, comma 2, CCII. La soglia riguarda l’esposizione complessiva del debitore, non il credito del singolo istante: un creditore con poche migliaia di euro è legittimato ad agire se il totale dei debiti scaduti supera il limite.
Il tribunale valuta se mi sono comportato bene prima di aprire la liquidazione controllata? Per l’apertura, l’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito è negativo: il Tribunale di Napoli il 25 marzo 2026, il Tribunale di Massa il 16 aprile 2026 e il Tribunale di Roma il 13 maggio 2026 hanno escluso che rilevino, in quella sede, le cause e le modalità del sovraindebitamento o l’assenza di atti in frode, non essendo stata riprodotta nel Codice la previsione che figurava nella L. 3/2012. La valutazione della condotta si sposta sulla fase dell’esdebitazione. Resta però fermo che la relazione dell’OCC deve ricostruire le cause dell’indebitamento, secondo Cass. n. 11603/2026.
Quanto dura la liquidazione controllata prima di liberarmi dai debiti? L’art. 282 CCII collega l’esdebitazione al provvedimento di chiusura della procedura oppure, se anteriore, al decorso di tre anni dall’apertura, con decreto motivato del tribunale reso su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il termine triennale funge, nella lettura prevalente, anche da durata minima di riferimento della procedura. Va ricordato che l’esdebitazione non è automatica nel senso di indiscutibile: il decreto presuppone la verifica delle condizioni di legge.
Il quadro giurisprudenziale
Corte di cassazione, Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. La domanda di accesso al concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile in ogni caso ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche per l’imprenditore individuale e anche per il concordato di tipo liquidatorio. Rilevanza: è la pronuncia che chiude il contrasto di merito e che rende la cancellazione una scelta irreversibile sul piano degli strumenti disponibili all’artigiano.
Corte di cassazione, Sez. I, n. 20961/2026. Ordinanza conforme alla precedente, che consolida il principio e ne esclude eccezioni fondate sull’apporto di risorse esterne previsto dall’art. 74, comma 2, CCII. Rilevanza: conferma che l’entità della finanza esterna non recupera una legittimazione soggettiva che la legge non riconosce.
Corte di cassazione, Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603. Per l’accesso alla liquidazione controllata su istanza del debitore, la relazione dell’OCC deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza osservata nell’assunzione delle obbligazioni. Rilevanza: definisce il contenuto minimo dell’atto su cui si regge l’intera domanda dell’artigiano sotto soglia.
Corte di cassazione, Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1444. L’istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del Codice da chi era stato dichiarato fallito in precedenza resta disciplinata dalla legge fallimentare, perché l’esdebitazione non è un istituto autonomo rispetto alla procedura in cui i debiti sono stati accertati; inoltre può avere valenza ostativa anche la condotta tenuta prima dell’apertura della procedura. Rilevanza: riguarda l’artigiano con una procedura concorsuale alle spalle che oggi valuti un nuovo percorso.
Corte di cassazione, Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1473. Pronuncia sul termine entro il quale può essere proposto ricorso contro la sentenza della corte d’appello che ha respinto il reclamo avverso l’apertura della liquidazione controllata. Rilevanza: presidia la fase impugnatoria, dove un errore di calcolo del termine consuma definitivamente la difesa.
Corte di cassazione, Sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846. Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale la composizione negoziata viene meno, e non ha più ragione di proseguire il contenzioso sulle misure ancillari a un procedimento che non può continuare. Rilevanza: chiarisce che la composizione negoziata è uno strumento della fase anteriore e non un rimedio da attivare quando la procedura concorsuale è già aperta.
Corte di cassazione, Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Il procedimento per le misure protettive e cautelari gode di autonomia processuale rispetto al procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, con conseguenze sui provvedimenti adottabili dal tribunale dopo il diniego della conferma. Rilevanza: incide direttamente sulla strategia dell’artigiano che chiede protezione mentre un creditore ha già depositato ricorso.
Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga di per sé il giudice a rinviare l’udienza fissata per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale. Rilevanza: smentisce l’idea che l’accesso alla composizione negoziata sospenda automaticamente tutto.
Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28574. È inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: riguarda la costruzione del piano dell’artigiano che ha debiti assistiti da privilegio, situazione ordinaria quando vi sono dipendenti e crediti professionali.
Corte di cassazione, Sez. I, n. 26370/2025. È valida la notificazione eseguita all’indirizzo PEC della società già cancellata dal registro delle imprese. Rilevanza: conferma sul piano processuale l’obbligo di conservazione della PEC posto dall’art. 33, comma 2, e priva di efficacia la strategia di rendersi irreperibili.
Corte di cassazione, Sez. I, 20 marzo 2015, n. 5685. Il richiamo all’art. 2083 c.c. non è sufficiente per escludere il piccolo imprenditore dalle procedure concorsuali: occorre il riferimento ai parametri dimensionali, e grava sul debitore l’onere di dimostrare il mancato superamento congiunto. Rilevanza: è il precedente che smonta l’equazione “artigiano uguale non fallibile”, oggi trasposta nel sistema del Codice della crisi.
Corte di cassazione, n. 29472/2022. La prova del superamento delle soglie dimensionali può essere acquisita anche in sede di reclamo e possono rilevare fatti anteriori emersi successivamente. Rilevanza: l’artigiano che ha vinto in primo grado sulla qualifica di impresa minore non ha una posizione consolidata.
Corte d’appello di Trento, sentenza n. 1/2025 del 16 luglio 2025. La sussistenza dei presupposti dimensionali va provata positivamente dal debitore; la mancata costituzione e l’omesso deposito della documentazione contabile non consentono di desumere in via presuntiva il mancato superamento delle soglie né di invertire l’onere probatorio. Rilevanza: traduce in regola processuale concreta l’onere dell’art. 121 CCII.
Corte d’appello di Ancona, sentenza n. 211/2025. La liquidazione controllata è strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento, utilizzabile quando in concreto non sia possibile aprire la liquidazione giudiziale; l’ex imprenditore individuale cancellato può accedervi anche senza dimostrare il rispetto delle soglie dell’impresa minore. Rilevanza: apre una via all’artigiano cessato da tempo che non riuscirebbe a ricostruire i dati dei tre esercizi.
Corte d’appello di Salerno, sentenza 18 febbraio 2025, n. 132. La liquidazione giudiziale non può essere dichiarata quando l’attività risulti cessata ben oltre il termine annuale dell’art. 33 CCII. Rilevanza: conferma che il termine annuale è un limite effettivo e difendibile in giudizio.
Tribunale di Bergamo, 12 febbraio 2025. Il debitore che sia imprenditore e chieda l’accesso alla liquidazione controllata ha l’onere di provare di essere titolare di un’impresa minore, dimostrando il mancato superamento congiunto delle soglie dell’art. 2 CCII. Rilevanza: l’onere probatorio sulle dimensioni non riguarda solo la difesa dal creditore, ma anche la domanda proposta dal debitore.
Tribunale di Napoli, 25 marzo 2026; Tribunale di Massa, 16 aprile 2026; Tribunale di Roma, 13 maggio 2026. Ai fini dell’apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento né l’assenza di atti in frode nell’ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel Codice la previsione corrispondente della L. 3/2012. Rilevanza: il vaglio sulla condotta si concentra sull’esdebitazione, non sull’ammissione.
Tribunale di Gela, 7 maggio 2026. In assenza di attivo da distribuire ai creditori, il ricorso del debitore persona fisica per l’apertura della liquidazione controllata va rigettato. Rilevanza: segnala che per l’artigiano senza patrimonio la via corretta può essere l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII.
Tribunale di Venezia, 6 marzo 2026. La pregressa condanna del ricorrente per bancarotta non preclude l’accesso alla liquidazione controllata. Rilevanza: delimita le conseguenze dei precedenti penali sulla scelta della procedura.
Tribunale di Terni, 30 giugno 2026. Il termine per la presentazione delle domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo nella liquidazione controllata è soggetto alla sospensione feriale. Rilevanza: nel periodo dal 1° al 31 agosto il conteggio si arresta, con effetti pratici rilevanti per i creditori dell’artigiano e per i suoi fornitori con riserva di proprietà.
Tribunale di Arezzo, 7 maggio 2026, e Tribunale di Napoli, 14 maggio 2026. L’esdebitazione del debitore incapiente non va esclusa automaticamente ogni volta che la situazione reddituale superi la soglia di riferimento dell’art. 283, comma 2, CCII. Rilevanza: amplia lo spazio del percorso residuale per l’artigiano che ha perso l’azienda ma conserva un reddito modesto.
Tribunale di Modena, 1° luglio 2026. Il debitore ex fallito che non aveva ottenuto l’esdebitazione ai sensi dell’art. 142 l.fall. può comunque accedere all’esdebitazione all’esito della nuova procedura da sovraindebitamento, anche in caso di chiusura anteriore al triennio per mancanza di attivo. Rilevanza: riapre una prospettiva per l’artigiano con una procedura concorsuale risalente alle spalle.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene su entrambi i rami del bivio, con attività operative definite.
- Ricostruiamo i dati dimensionali dei tre esercizi a partire da registri IVA, dichiarazioni, scadenzari, estratti conto e documentazione contributiva, e redigiamo il prospetto che dimostra il rispetto o il superamento delle soglie dell’art. 2, lett. d), CCII.
- Predisponiamo il fascicolo probatorio sull’impresa minore da depositare in istruttoria, perché l’onere dell’art. 121 CCII grava sul debitore e si assolve solo con prova positiva.
- Impostiamo la domanda di concordato minore in coordinamento con l’OCC, costruendo il piano, la classazione dei creditori e il rispetto della graduazione delle cause di prelazione.
- Predisponiamo la domanda di liquidazione controllata, in proprio o in resistenza all’iniziativa del creditore, e seguiamo la procedura fino al decreto di esdebitazione dell’art. 282 CCII.
- Verifichiamo la soglia dell’art. 268, comma 2, CCII sui debiti scaduti risultanti dagli atti e contestiamo l’apertura quando il presupposto non sussiste o quando manca attivo da distribuire.
- Attiviamo la composizione negoziata, anche nella forma semplificata per le imprese sotto soglia dell’art. 25-quater CCII, e chiediamo le misure protettive governandone la durata entro i limiti dell’art. 19.
- Difendiamo nell’istruttoria aperta dal creditore, contestando il presupposto dimensionale o quello oggettivo, e depositiamo la domanda alternativa entro il termine della prima udienza.
- Pianifichiamo il momento della cancellazione dal registro delle imprese, perché dopo di essa il concordato minore è precluso e restano la liquidazione controllata e, nei casi di incapienza, il percorso dell’art. 283.
- Costruiamo il fascicolo dell’esdebitazione fin dall’apertura della procedura, documentando le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, secondo il contenuto richiesto dalla Cassazione alla relazione dell’OCC.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli con reclamo e, dove ne ricorrono i presupposti, con ricorso per cassazione, curando il rispetto dei termini di impugnazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesano in modo particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda la gestione dell’impresa ancora attiva e la conduzione delle trattative con i creditori, cioè esattamente la fase che precede il bivio e che spesso consente di evitarlo. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, unita al ruolo di professionista fiduciario di un OCC, consente di impostare correttamente, dall’interno della meccanica procedurale, il percorso dell’impresa minore: dalla relazione dell’OCC alla domanda, fino al decreto di esdebitazione.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore: la linea difensiva impostata sulle soglie dimensionali in istruttoria è la medesima che viene sviluppata nel reclamo e, se necessario, nel giudizio di legittimità, senza passaggi di mano e senza riscritture. Lo staff multidisciplinare mette al lavoro sullo stesso caso avvocati e commercialisti, perché la qualificazione dimensionale è un problema contabile prima ancora che giuridico, e la ricostruzione dei tre esercizi richiede competenze che non appartengono a una sola professione.
In sintesi
La scelta tra liquidazione giudiziale e procedure da sovraindebitamento non è una scelta: è una collocazione, determinata da tre numeri contabili riferiti ai tre esercizi antecedenti. Il compito dell’imprenditore artigiano è conoscerli prima che li conosca il tribunale, e costruire su di essi la propria posizione. Il secondo compito è non compiere atti irreversibili prima di avere deciso la strategia, a partire dalla cancellazione dal registro delle imprese. Il terzo è muoversi per primo, perché chi prende l’iniziativa sceglie lo strumento, i tempi e il momento da cui decorrono i termini dell’esdebitazione.
Lo Studio Monardo segue questa materia sul fondamento di abilitazioni direttamente pertinenti al tema: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per l’impresa artigiana ancora operativa che deve trattare con i creditori, Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC per l’impresa minore che deve accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata, avvocato cassazionista per la fase delle impugnazioni, dove si gioca la qualificazione dimensionale quando è contestata.
📩 Non aspettare che sia un creditore a scegliere la procedura al posto tuo: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
