Concordato preventivo vs piano attestato di risanamento: quale scegliere per l’impresa e quando

Meglio un concordato preventivo, con il tribunale, il commissario giudiziale e il voto dei creditori, oppure un piano attestato di risanamento, riservato, stragiudiziale e costruito sugli accordi con i creditori che contano? È la domanda che si pone quasi ogni amministratore quando i flussi di cassa dei dodici mesi successivi smettono di coprire le scadenze, le banche iniziano a chiedere rientri e qualche fornitore minaccia il decreto ingiuntivo. Non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto: i due strumenti non sono una versione “leggera” e una “pesante” della stessa cosa, ma due logiche diverse, che funzionano bene in situazioni diverse e male se scambiate tra loro.

Il piano attestato (art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) scommette sul consenso e sulla riservatezza; il concordato preventivo (artt. 84 e seguenti) scommette sulla forza vincolante di una decisione a maggioranza, omologata dal giudice e opponibile anche ai dissenzienti. In mezzo si colloca una terza via, l’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti), che in molti casi rappresenta il vero punto di equilibrio. A monte di tutto, infine, c’è la composizione negoziata della crisi, che spesso è la sede in cui la scelta matura.

La ragione per cui lo Studio Monardo tratta questa materia con un taglio specialistico è verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una delle figure che la legge chiama a valutare, nella composizione negoziata, se un’impresa è ragionevolmente risanabile e quale strumento sia coerente con la sua situazione; coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, le due aree in cui si concentrano i creditori decisivi di quasi ogni crisi (banche ed erario); ed è avvocato cassazionista, il che consente di difendere la scelta fatta anche nei reclami e nei giudizi di legittimità che il concordato può generare.

📩 Il momento migliore per scegliere lo strumento giusto è prima che siano i creditori a scegliere per te: contatta lo Studio Monardo adesso, trovi tutti i riferimenti in fondo a questo articolo.


Il quadro di partenza: crisi, insolvenza e la cassetta degli attrezzi del Codice

Prima di mettere a confronto le strade, vanno fissati i pochi concetti che determinano quale strada sia realmente percorribile.

Il primo è la distinzione tra crisi e insolvenza. L’art. 2 CCII definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; l’insolvenza è invece lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Entrambi gli strumenti oggetto di questo confronto sono accessibili sia all’impresa in crisi sia a quella già insolvente, ma il peso della distinzione è diverso: un piano attestato presentato da un’impresa già insolvente, e già aggredita dai creditori, parte in salita per ragioni pratiche prima ancora che giuridiche.

Il secondo concetto è quello di strumento di regolazione della crisi. Il Codice mette a disposizione un ventaglio di soluzioni che va dal puramente negoziale al pienamente concorsuale: il piano attestato di risanamento (art. 56), gli accordi di ristrutturazione dei debiti nelle loro diverse varianti (artt. 57, 60, 61), la convenzione di moratoria (art. 62), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis), il concordato preventivo in continuità o liquidatorio (artt. 84 e seguenti). A monte, la composizione negoziata (artt. 12 e seguenti), che ha recepito e sviluppato l’impianto del D.L. 118/2021. L’elemento dirimente, lungo tutta questa scala, è quanto l’impresa ha bisogno di imporre la soluzione a chi non è d’accordo: più quel bisogno cresce, più ci si sposta verso il tribunale.

Il terzo concetto riguarda i tre “scudi” che la legge riconosce a chi percorre una di queste strade, perché sono esattamente ciò che si sta scegliendo quando si sceglie lo strumento:

  • lo scudo revocatorio: l’art. 166, comma 3, CCII sottrae alla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato (lett. d) o del concordato e degli accordi omologati (lett. e);
  • lo scudo penale: l’art. 324 CCII esclude la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di accordi omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato;
  • lo scudo protettivo: le misure protettive (artt. 54 e 55 CCII), che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Qui la differenza è netta, perché il piano attestato non ne dispone affatto.

Il quarto concetto è la vincolatività. Un piano attestato vincola soltanto chi lo sottoscrive; un concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda (art. 117 CCII); un accordo di ristrutturazione, salvo le varianti a efficacia estesa, vincola gli aderenti ma impone di pagare integralmente gli estranei nei termini di legge. Tutto il confronto che segue ruota attorno a questa domanda: quanti creditori, e quali, restano fuori dall’accordo, e che cosa possono fare se ci restano?

Accanto a questi strumenti va ricordato il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), che consente all’imprenditore in continuità di distribuire il valore anche in deroga alle regole ordinarie di graduazione, purché la proposta sia approvata all’unanimità delle classi. È uno strumento che si colloca concettualmente accanto al concordato in continuità e che, per la regola dell’unanimità, ha senso solo quando il consenso dei creditori è già sostanzialmente acquisito; il confronto che segue lo lascia sullo sfondo, perché raramente rappresenta l’alternativa reale al piano attestato.

Resta un ultimo tassello, che il Codice rende sempre più centrale: l’obbligo dell’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti (art. 2086, comma 2, c.c. e art. 3 CCII). Scegliere tardi, oltre che scegliere male, ha conseguenze anche sul piano della responsabilità degli amministratori.


Opzione 1 — Il piano attestato di risanamento: il risanamento per via negoziale

In cosa consiste

Il piano attestato di risanamento, disciplinato dall’art. 56 CCII (erede dell’art. 67, comma 3, lett. d, della legge fallimentare), è un documento predisposto dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, con data certa, che deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Il contenuto minimo è fissato dalla legge: la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; le principali cause della crisi; le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio; i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione, con lo stato delle trattative e l’elenco di quelli estranei, con le risorse destinate al loro regolare pagamento; gli apporti di finanza nuova; i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, e gli strumenti da adottare in caso di scostamento tra obiettivi e situazione in atto.

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore, ma non passa per alcun tribunale, non richiede alcuna omologazione e non è sottoposto al voto di nessuno. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono avere forma scritta.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Primo scenario: un’impresa manifatturiera con un portafoglio ordini solido, un margine operativo positivo ma un’esposizione bancaria a breve sproporzionata, accumulata per finanziare investimenti. I creditori rilevanti sono quattro banche e due fornitori strategici; tutti gli altri vengono pagati regolarmente. Qui il problema è finanziario, non industriale, e la platea da convincere è ristretta.

Secondo scenario: un’impresa che opera su commesse pubbliche o private in cui la notizia di una procedura concorsuale farebbe scattare clausole risolutive o l’esclusione dalle gare. La riservatezza non è un vezzo, è un valore economico che il piano attestato preserva e il concordato no.

Terzo scenario: un gruppo familiare in cui i soci sono disposti a immettere finanza nuova a condizione che le banche concedano una moratoria e un riscadenziamento; serve dare stabilità a quelle garanzie e a quei pagamenti, sapendo che, se il progetto fallisse, un curatore potrebbe tentare di revocarli.

Come si esegue, in sintesi

La sequenza tipica passa per l’analisi della situazione e delle cause della crisi, la costruzione del piano industriale e finanziario, la negoziazione con i creditori interessati, l’attestazione del professionista indipendente, l’attribuzione della data certa e, infine, la sottoscrizione degli accordi attuativi, che devono essere indicati nel piano. Da quel momento l’esecuzione va documentata con cura: ogni pagamento, ogni garanzia e ogni operazione che si vuole protetta deve poter essere ricondotta al piano.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è la riservatezza: nessuna pubblicità obbligatoria, nessun commissario, nessuna notizia di procedura concorsuale nel registro delle imprese se il debitore non la chiede. Il secondo è la rapidità e la flessibilità: il contenuto della manovra è negoziato liberamente, non soggiace a classi, maggioranze o regole di distribuzione del valore. Il terzo è la conservazione piena della gestione: gli amministratori non subiscono alcuna vigilanza giudiziale. Il quarto è lo scudo revocatorio, che dopo il Codice si estende anche alla revocatoria ordinaria, come già la Cassazione aveva ritenuto in via interpretativa (Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176), e lo scudo penale per bancarotta preferenziale e semplice (art. 324 CCII). Il quinto, spesso trascurato, è di natura reputazionale: l’impresa non entra nel circuito delle procedure, e questo può valere molto nei rapporti con clienti e fornitori.

Il ruolo dell’attestatore

Nel piano attestato l’attestazione è l’unico presidio esterno: non c’è un commissario, non c’è un giudice che esamina il piano prima della sua esecuzione. Per questo la figura del professionista indipendente pesa più che in qualsiasi altro strumento. La sua relazione deve dare conto, in modo verificabile, del controllo sui dati di partenza (la veridicità) e della ragionevolezza delle ipotesi su cui poggia il risanamento (la fattibilità). È su quella relazione che, anni dopo, un curatore e un giudice misureranno se il piano era idoneo quando fu adottato. A fronte di questa centralità, la legge prevede che l’esenzione da revocatoria cada in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore: la qualità dell’attestazione non è quindi un adempimento formale, ma la condizione stessa della protezione. Va soppesato, di conseguenza, che un piano redatto in fretta, con dati non riconciliati o ipotesi di fatturato non argomentate, espone proprio i creditori che lo hanno sottoscritto.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

Il rovescio della medaglia è altrettanto netto. Il piano non vincola i creditori che non lo sottoscrivono: un fornitore estraneo può agire con un decreto ingiuntivo e un pignoramento, e nessuna norma lo impedisce. Non ci sono misure protettive. Non è possibile alcuna falcidia forzosa: chi non accetta va pagato. Non è disponibile la transazione fiscale, che il Codice riserva al concordato, agli accordi di ristrutturazione e, dopo il correttivo del 2024, alla composizione negoziata; per i debiti tributari restano soltanto gli strumenti ordinari di rateizzazione.

C’è poi un profilo più insidioso: lo scudo revocatorio non è automatico. La giurisprudenza di legittimità, dalla sentenza Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719 fino all’ordinanza n. 6508/2023 della Prima Sezione, richiede al giudice della revocatoria una valutazione “ora per allora” dell’idoneità del piano, escludendo la protezione quando il piano appariva, già al momento della sua adozione, del tutto inidoneo al risanamento. La legge stessa, all’art. 166, comma 3, lett. d), esclude l’esenzione in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore, o di dolo o colpa grave del debitore noti al creditore. E sul piano probatorio la Cassazione è rigorosa: con l’ordinanza 20 dicembre 2024, n. 33618, ha posto a carico del creditore che invoca l’esenzione l’onere di produrre il piano e di dimostrare il nesso tra l’atto e la sua esecuzione. Un piano attestato mal documentato vale poco più di un accordo privato.

Infine, la finanza erogata in esecuzione del piano attestato non gode della prededuzione che il Codice riconosce ai finanziamenti funzionali al concordato e agli accordi omologati (artt. 99 e seguenti CCII): per un finanziatore, è una differenza che pesa nella decisione di erogare.

Il profilo ideale del piano attestato: un’impresa in crisi ancora reversibile, con un problema prevalentemente finanziario, pochi creditori decisivi disposti a sottoscrivere, nessuna azione esecutiva aggressiva in corso, debiti tributari gestibili con le rateizzazioni ordinarie e un interesse concreto alla riservatezza.


Opzione 2 — Il concordato preventivo: la soluzione a maggioranza, sotto il controllo del giudice

In cosa consiste

Il concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII) è lo strumento con cui l’imprenditore in crisi o insolvente propone ai creditori una soddisfazione, di regola parziale, in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, mediante la continuità aziendale (diretta o indiretta) oppure la liquidazione del patrimonio. La procedura si apre con una domanda al tribunale, che può essere presentata anche “con riserva” di depositare successivamente proposta e piano (art. 44 CCII, con un termine fissato dal giudice tra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi). Il tribunale nomina un commissario giudiziale, i creditori votano, e la proposta approvata viene sottoposta al giudizio di omologazione.

Le due anime del concordato hanno regole diverse. Nel concordato in continuità i creditori vanno obbligatoriamente suddivisi in classi (art. 85 CCII), la proposta è approvata se riporta il voto favorevole di tutte le classi (art. 109, comma 5), e in mancanza il tribunale può comunque omologarla attraverso la ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2), se ricorrono le condizioni di legge. Il valore di liquidazione va distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione, mentre per il plusvalore generato dalla continuità opera la regola della priorità relativa (art. 84, comma 6). Nel concordato liquidatorio, invece, la legge chiede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e assicuri il soddisfacimento dei chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo (art. 84, comma 4).

Quando ha senso: tre scenari concreti

Primo scenario: un’impresa con un’attività sana ma un passivo frammentato tra decine o centinaia di fornitori, alcuni dei quali già in fase esecutiva. Nessun accordo individuale potrebbe mai raccogliere tutti i consensi; serve una decisione a maggioranza che vincoli anche chi dissente.

Secondo scenario: un’impresa con un debito tributario e contributivo che non può essere sostenuto neppure con le rateizzazioni ordinarie. Solo il concordato (o l’accordo di ristrutturazione) consente la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, con il pagamento parziale o dilazionato dei crediti pubblici.

Terzo scenario: un’impresa già colpita da pignoramenti presso terzi sui conti o sui crediti verso clienti, per la quale ogni settimana senza protezione significa perdere liquidità vitale. Qui l’elemento dirimente è la possibilità di chiedere, già con la domanda anche prenotativa, le misure protettive che impediscono di iniziare o proseguire le azioni esecutive (artt. 54 e 55 CCII).

Come si esegue, in sintesi

Il percorso si articola nel deposito della domanda (eventualmente con riserva e con richiesta di misure protettive), nell’ammissione, nell’attività del commissario giudiziale, nelle operazioni di voto, nel giudizio di omologazione e, infine, nella fase esecutiva sotto la sorveglianza del commissario. Nel concordato in continuità, all’apertura il tribunale verifica anche che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali (art. 47 CCII). Per il periodo di pendenza della procedura l’impresa continua a gestirsi, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice.

I vantaggi, motivati

Il vantaggio decisivo è la forza vincolante: una volta omologato, il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, dissenzienti compresi. A questo si aggiungono le misure protettive contro esecuzioni e cautelari; la possibilità di falcidiare i crediti, anche privilegiati nei limiti di legge; la transazione fiscale, che dopo il correttivo del 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha una disciplina riscritta proprio per chiarire i rapporti con il concordato in continuità; la prededuzione dei finanziamenti autorizzati; lo scudo revocatorio (art. 166, comma 3, lett. e) e lo scudo penale (art. 324). E, sul versante della tenuta, la ristrutturazione trasversale consente di superare il dissenso di alcune classi: la Cassazione, con la sentenza 30 marzo 2026, n. 7663, ha letto la norma nel testo anteriore al correttivo in senso favorevole all’omologazione anche in assenza della maggioranza delle classi, purché ricorra l’adesione qualificata richiesta dalla legge.

Continuità o liquidazione: una scelta dentro la scelta

Chi opta per il concordato deve compiere una seconda scelta, non meno rilevante. Il concordato in continuità offre le regole più flessibili (classi, priorità relativa per il plusvalore, ristrutturazione trasversale), ma richiede un piano industriale credibile e una continuità effettiva dell’attività, che la Cassazione verifica guardando all’identità dell’impresa che prosegue. Il concordato liquidatorio, al contrario, non chiede di difendere previsioni di fatturato, ma impone la finanza esterna nelle misure minime fissate dall’art. 84, comma 4, e presuppone che l’impresa, come organizzazione produttiva, non abbia più un futuro. Nel confronto con il piano attestato questa distinzione è decisiva: un’impresa per la quale il piano attestato sarebbe astrattamente ipotizzabile è, per definizione, un’impresa con prospettive di continuità, e l’alternativa reale è quindi quasi sempre il concordato in continuità, non quello liquidatorio.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

A fronte di questi vantaggi, il concordato ha un costo che non è solo economico. È pubblico: la domanda è iscritta nel registro delle imprese, e la notizia circola tra clienti, fornitori e banche. È lungo: tra domanda con riserva, deposito del piano, voto e omologazione passano spesso molti mesi. È rigido: la Cassazione, con l’ordinanza n. 22229/2026, ha escluso che il debitore possa modificare unilateralmente la proposta dopo l’omologazione, anche nel concordato in continuità. È sindacato dal giudice: il tribunale controlla la fattibilità giuridica del piano senza particolari limiti e quella economica nei limiti della manifesta inidoneità (Cass. civ., Sez. I, ord. 28 agosto 2024, n. 23280; ord. 13 febbraio 2025, n. 3746). Ed è esposto al rischio dell’insuccesso: se il concordato non viene approvato, non viene omologato o viene revocato, il tribunale su istanza dei legittimati può aprire la liquidazione giudiziale, con un’impresa che nel frattempo ha reso pubblica la propria crisi.

C’è poi il profilo dei costi di procedura previsti dalla legge: all’ammissione il tribunale ordina il deposito di una somma per le spese della procedura (art. 47 CCII), e il compenso del commissario giudiziale è liquidato dal tribunale secondo i parametri ministeriali; sono oneri che nel piano attestato semplicemente non esistono.

Il profilo ideale del concordato preventivo: un’impresa con passivo frammentato o creditori ostili, azioni esecutive già avviate o imminenti, un debito tributario e contributivo che richiede la transazione fiscale, e un nucleo di valore (l’azienda in funzionamento o un patrimonio con finanza esterna) che rende la proposta più conveniente della liquidazione giudiziale.


Opzione 3 — L’accordo di ristrutturazione dei debiti: la via di mezzo omologata

In cosa consiste

Tra i due estremi si colloca l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): un accordo concluso con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, accompagnato da un piano e da un’attestazione, che viene sottoposto all’omologazione del tribunale. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti a quella data, o entro centoventi giorni dalla scadenza, se scadono dopo. Il Codice prevede poi due varianti: l’accordo agevolato (art. 60), con soglia ridotta al 30% quando il debitore non propone moratoria agli estranei e non chiede misure protettive, e l’accordo a efficacia estesa (art. 61), che consente di estendere gli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria quando gli aderenti rappresentano il 75% dei crediti di quella categoria e ricorrono le altre condizioni di legge.

Quando ha senso

L’accordo ha senso quando il piano attestato sarebbe troppo fragile, perché serve stabilità giudiziale, prededuzione della finanza o una transazione fiscale, ma il concordato sarebbe sproporzionato, perché i creditori decisivi sono pochi e raggiungibili. Tre situazioni tipiche: un’impresa il cui passivo è concentrato su un pool bancario che da solo supera la soglia del 60%; un’impresa che ha bisogno di coinvolgere l’erario e gli enti previdenziali attraverso la transazione dell’art. 63 CCII; un’impresa che teme l’azione di pochi creditori aggressivi e vuole chiedere misure protettive senza entrare in una procedura con commissario e voto.

Come si esegue, in sintesi

Negoziazione e sottoscrizione degli accordi, attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano (e, per gli estranei, sull’idoneità a garantirne il pagamento integrale nei termini), pubblicazione nel registro delle imprese, deposito del ricorso per l’omologazione, eventuali opposizioni dei creditori e decisione del tribunale. Anche qui è possibile presentare una domanda con riserva e chiedere misure protettive.

Vantaggi e svantaggi

A fronte del costo di un passaggio giudiziale, l’accordo omologato offre scudo revocatorio (art. 166, comma 3, lett. e), scudo penale (art. 324), prededuzione dei finanziamenti e accesso alla transazione fiscale. Non richiede però un commissario, non passa per il voto dell’intera massa e consente di lasciare fuori tutti i creditori minori, che continuano a essere pagati. Il rovescio della medaglia è che gli estranei vanno soddisfatti per intero: se il passivo “fuori accordo” è rilevante, la liquidità necessaria può rendere lo strumento impraticabile. E l’omologazione è pubblica, sicché la riservatezza del piano attestato si perde.

Il profilo ideale dell’accordo di ristrutturazione: un’impresa con creditori finanziari concentrati che superano la soglia di legge, necessità di dare stabilità giudiziale alla manovra o di coinvolgere i creditori pubblici, e liquidità sufficiente a pagare integralmente gli estranei nei termini.

Una notazione a margine, utile per completare il quadro: la stessa protezione revocatoria e penale del piano attestato può essere ottenuta anche in sede di composizione negoziata, attraverso un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che ne attesta la coerenza con la regolazione della crisi (art. 23, comma 1, lett. c, CCII). È una possibilità che va soppesata quando la scelta non è ancora matura: la composizione negoziata offre un tavolo assistito, può essere accompagnata da misure protettive e, dopo il correttivo del 2024, consente anche la transazione fiscale.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili; servono a mostrare come gli stessi numeri producano esiti diversi a seconda dello strumento scelto. Non descrivono casi reali.

Simulazione A — Stessa impresa, tre strade

Dati di partenza (comuni a tutte le opzioni). S.r.l. metalmeccanica, esposizione complessiva 2.347.800 €, così composta: debiti verso quattro banche 1.412.600 €; debiti verso fornitori 548.300 € (due fornitori strategici per 297.400 €, il resto distribuito tra 64 fornitori minori); debiti tributari 263.900 €; debiti contributivi 123.000 €. Margine operativo lordo annuo stimato a regime: 386.500 €. Liquidità disponibile: 71.200 €. Nessuna azione esecutiva in corso alla data del 5 ottobre 2026.

Con il piano attestato. Le banche accettano una moratoria di diciotto mesi e un riscadenziamento a sette anni; i due fornitori strategici accettano un piano di rientro in ventiquattro rate. I 64 fornitori minori (250.900 €) vanno pagati regolarmente, così come il debito tributario e contributivo, per il quale sono utilizzabili soltanto le rateizzazioni ordinarie. Il piano regge se il margine operativo copre le rate bancarie ridotte, le rate ai fornitori strategici e le rateizzazioni pubbliche. Data certa del piano: 20 novembre 2026. Tempi complessivi stimati: poche settimane dalla chiusura delle trattative. Esito: nessuna falcidia, nessuna pubblicità, protezione revocatoria e penale per gli atti indicati nel piano, ma esposizione piena verso i creditori non aderenti.

Con l’accordo di ristrutturazione. Il 60% di 2.347.800 € è 1.408.680 €: le quattro banche, con 1.412.600 €, superano da sole la soglia, sia pure di pochissimo. Basta però che una banca con un’esposizione anche modesta si sfili perché la soglia non sia più raggiunta, e diventa necessario coinvolgere i fornitori strategici. Gli estranei (fornitori minori e, se non aderiscono alla transazione, i creditori pubblici) devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione: se al solo passivo dei fornitori minori (250.900 €) si aggiunge quello pubblico (386.900 €), servono 637.800 € in quattro mesi, a fronte di 71.200 € disponibili. L’accordo diventa praticabile solo se i creditori pubblici aderiscono a una transazione ai sensi dell’art. 63 CCII o se entra finanza nuova, che in questo caso godrebbe della prededuzione.

Con il concordato in continuità. Domanda con riserva depositata il 5 ottobre 2026, con richiesta di misure protettive. Proposta e piano depositati entro il termine concesso dal tribunale. Classi: banche con garanzie, banche chirografarie, fornitori strategici, fornitori minori, creditori pubblici (con transazione fiscale). Il piano può prevedere una falcidia dei chirografari, nel rispetto della priorità relativa per il plusvalore da continuità, e un trattamento dei crediti pubblici conforme all’art. 88 CCII. Esito: tutti i creditori vincolati dopo l’omologazione, anche i 64 fornitori minori; ma la procedura è pubblica, dura mesi e comporta il deposito per le spese e il compenso del commissario giudiziale.

Lettura. Con questi numeri il piano attestato è percorribile solo se l’erario e gli enti previdenziali restano gestibili con le rateizzazioni ordinarie; l’accordo richiede una transazione con i creditori pubblici o finanza nuova; il concordato è lo strumento più “potente”, ma anche quello che espone l’impresa di più.

Simulazione B — L’arrivo di un pignoramento

Stessi dati, una variabile in più. Il 12 gennaio 2027 un fornitore minore, creditore di 38.740 € e rimasto estraneo al piano attestato, notifica un atto di pignoramento presso terzi alla principale banca della società e a tre clienti.

Se l’impresa ha scelto il piano attestato, il pignoramento è pienamente legittimo: il piano non offre alcuna protezione, e l’unica via è pagare quel creditore (cosa che il piano, correttamente redatto, avrebbe dovuto prevedere tra i creditori estranei da soddisfare regolarmente) o opporsi solo se ricorrono vizi dell’esecuzione. Il rischio concreto è l’effetto domino: altri fornitori minori, informati, possono agire allo stesso modo.

Se l’impresa ha scelto il concordato e ha chiesto le misure protettive con la domanda, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio (art. 54, comma 2, CCII), fermo il successivo provvedimento del tribunale di conferma o revoca (art. 55). Il pignoramento del 12 gennaio 2027 sarebbe impedito se la domanda fosse stata pubblicata prima.

Se l’impresa ha scelto l’accordo di ristrutturazione con domanda e richiesta di misure protettive, la protezione è analoga; se invece ha scelto l’accordo agevolato del 30%, la legge esclude proprio la richiesta di misure protettive, e il pignoramento resta possibile.

Lettura. La presenza, o la probabilità concreta, di azioni esecutive è uno dei fattori che più spostano l’ago della bilancia verso gli strumenti con protezione.

Simulazione C — Il pagamento al fornitore strategico e l’ombra della bancarotta

Dati. Durante l’esecuzione del piano, il 3 marzo 2027 la società paga 143.250 € a uno dei fornitori strategici, secondo il calendario concordato e indicato nel piano; lo stesso giorno paga 61.480 € a un’impresa di trasporti non menzionata nel piano, per un credito scaduto da otto mesi. Il 9 febbraio 2028 si apre la liquidazione giudiziale.

Pagamento di 143.250 €. Se eseguito in attuazione di un piano attestato con data certa, documentato e non manifestamente inidoneo ex ante, è sottratto alla revocatoria (art. 166, comma 3, lett. d) e alla bancarotta preferenziale e semplice (art. 324). Lo stesso vale, con l’art. 166, comma 3, lett. e), se il pagamento era previsto da un concordato o da un accordo omologato. Resta l’onere, per il fornitore, di produrre il piano e gli accordi se il curatore contesta la revocabilità (Cass. n. 33618/2024).

Pagamento di 61.480 €. Non è collegato al piano: nessuno strumento lo protegge. È esposto alla revocatoria se ne ricorrono i presupposti e, sul piano penale, può essere valutato come pagamento preferenziale.

Lettura. Sotto questo profilo i tre strumenti si equivalgono quanto a copertura; cambia la solidità della copertura. Nel concordato e nell’accordo la protezione discende da un provvedimento giudiziale; nel piano attestato dipende dalla tenuta ex post di una valutazione ex ante, che un curatore può mettere in discussione.


Il confronto in tabella

La tabella che segue sintetizza le differenze sui profili che, nella pratica, orientano la decisione. Va letta tenendo presente che ogni riga descrive la regola generale: le singole situazioni possono presentare variabili che ne modificano il peso. Quanto ai costi, sono indicati soltanto gli oneri di giustizia e di procedura previsti dalla legge; i compensi dei professionisti coinvolti (attestatore, advisor) non sono oggetto di questo confronto. Un criterio di lettura utile è procedere per righe “bloccanti”: se l’impresa ha bisogno di vincolare i dissenzienti o di bloccare esecuzioni in corso, le colonne che rispondono “no” escono dal ventaglio a prescindere dal resto; se invece la riservatezza è un valore economico non rinunciabile, è la colonna del concordato a uscire.

ProfiloPiano attestato (art. 56)Accordo di ristrutturazione (art. 57)Concordato preventivo (artt. 84 ss.)
TempiBrevi: dipendono solo dalle trattative e dall’attestazioneMedi: trattative + giudizio di omologazioneLunghi: domanda, eventuale riserva, voto, omologazione
ComplessitàContenuta; nessun passaggio giudizialeIntermedia; omologazione e possibili opposizioniElevata; commissario, classi, voto, controllo del tribunale
PubblicitàNessuna, salvo pubblicazione volontariaPubblicazione nel registro delle impresePubblicazione della domanda e della procedura
Vincolo per i dissenzientiNo, vincola solo chi sottoscriveNo (salvo efficacia estesa, art. 61): gli estranei vanno pagati per interoSì, dopo l’omologazione vincola tutti i creditori anteriori
Effetti sulle esecuzioniNessuna protezioneMisure protettive richiedibili (non nell’accordo agevolato)Misure protettive richiedibili già con la domanda
Transazione fiscaleNon disponibileDisponibile (art. 63)Disponibile (art. 88)
Prededuzione della finanza nuovaNoSì, nei casi di leggeSì, nei casi di legge
Scudo revocatorioSì (art. 166, c. 3, lett. d), soggetto a verifica ex anteSì (art. 166, c. 3, lett. e)Sì (art. 166, c. 3, lett. e)
Scudo penale (art. 324)Sì, per gli accordi in esecuzione del pianoSì, per gli accordi omologatiSì
Rischi in caso di esito negativoPerdita della protezione se il piano era inidoneo; creditori liberi di agireMancata omologazione; ritorno alla situazione di partenzaPossibile apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei legittimati
ReversibilitàAlta: il piano si aggiorna con nuova attestazioneMedia: le modifiche sostanziali richiedono rinnovo dell’attestazioneBassa: dopo l’omologazione la proposta non è modificabile unilateralmente
Costi di giustizia/proceduraNessun onere giudizialeOneri del giudizio di omologazioneDeposito per spese di procedura (art. 47) e compenso del commissario liquidato dal tribunale

I criteri per scegliere

Non esiste una formula che produca automaticamente la risposta; esistono però alcuni criteri che, pesati insieme, orientano la decisione con un buon grado di affidabilità. Il ragionamento è necessariamente condizionale.

Primo criterio: la concentrazione del passivo. Se l’esposizione che va ristrutturata è concentrata su pochi creditori, generalmente finanziari, e gli altri possono essere pagati regolarmente, il piano attestato o l’accordo di ristrutturazione tendono a essere sufficienti; se invece il passivo da ristrutturare è frammentato su molti soggetti, nessuno dei quali determinante ma tutti potenzialmente in grado di agire, il concordato diventa spesso l’unica soluzione capace di vincolarli. L’elemento dirimente non è l’importo complessivo del debito, ma quanti “no” l’impresa può permettersi.

Secondo criterio: lo stadio della crisi e la pressione dei creditori. Se la crisi è ancora nella fase in cui i flussi prospettici segnalano un rischio ma nessun creditore ha agito, lo spazio per una soluzione negoziale è ampio; se sono già in corso pignoramenti, sequestri o istanze di liquidazione giudiziale, la mancanza di misure protettive rende il piano attestato un’opzione teorica. Va soppesato anche il fattore tempo: gli strumenti con protezione richiedono di essere attivati prima che il patrimonio venga eroso.

Terzo criterio: il peso dei creditori pubblici. Se i debiti tributari e contributivi sono contenuti e gestibili con le rateizzazioni ordinarie, il piano attestato resta praticabile; se invece la loro entità rende necessario un pagamento parziale o una dilazione straordinaria, occorre uno strumento che consenta la transazione fiscale (accordo di ristrutturazione o concordato) o quanto meno la composizione negoziata, che dopo il correttivo del 2024 la ammette.

Quarto criterio: il valore della riservatezza e della reputazione. Se l’impresa opera in mercati in cui la notizia di una procedura concorsuale produce la perdita di clienti, la risoluzione di contratti o l’esclusione da gare, la riservatezza ha un valore economico misurabile, che va messo sul piatto della bilancia accanto ai vantaggi del concordato. A fronte di questo vantaggio, però, il piano attestato richiede che i creditori necessari siano davvero disponibili a firmare.

Quinto criterio: la necessità di finanza nuova e la sua protezione. Se il risanamento dipende da un finanziamento bancario o da un apporto di terzi, la prededuzione riconosciuta negli strumenti omologati può essere la condizione perché quel finanziamento arrivi; se invece la finanza viene dai soci, disposti ad accettare la postergazione, il piano attestato può bastare.

Accanto a questi criteri, uno trasversale: la solidità documentale. Un piano attestato protegge solo se è costruito e conservato in modo da reggere, anni dopo, la verifica ex ante di un giudice e l’onere probatorio di chi ne invoca gli effetti. Se l’impresa non ha la struttura per garantire questa disciplina, gli strumenti omologati offrono una stabilità che non dipende dalla qualità dell’archivio aziendale.

Il ragionamento, infine, non è sempre binario. Capita che la soluzione più ragionevole sia sequenziale: aprire la composizione negoziata, negoziare con l’ausilio dell’esperto e capire, in quella sede, se le adesioni raccolte consentono un accordo con effetti equivalenti al piano attestato, un accordo di ristrutturazione o, se il dissenso è troppo ampio, un concordato.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: “La scelta tra piano attestato e concordato non si fa guardando lo strumento, ma guardando i creditori: chi firmerà, chi si opporrà, chi può agire domani mattina.”


Le domande di chi è indeciso

Posso iniziare con un piano attestato e passare al concordato se le trattative falliscono? Sì, ed è un percorso frequente. Nulla impedisce di depositare una domanda di concordato, anche con riserva, se il piano non raccoglie le adesioni necessarie o se un creditore estraneo avvia un’esecuzione. Va considerato però che gli atti compiuti prima, se non riconducibili a un piano idoneo, restano esposti alla revocatoria; e che il tempo speso in trattative infruttuose è tempo sottratto alla protezione. Il passaggio va quindi pianificato fin dall’inizio, non improvvisato.

E se scelgo lo strumento sbagliato? Le conseguenze dipendono dalla direzione dell’errore. Scegliere il piano attestato quando servirebbe il concordato espone l’impresa alle azioni dei creditori estranei e, in caso di successiva liquidazione giudiziale, a un giudizio sull’idoneità del piano che può far cadere lo scudo revocatorio. Scegliere il concordato quando sarebbe bastato un piano attestato significa rinunciare alla riservatezza e affrontare tempi e oneri di procedura non necessari, con il rischio che l’esito negativo apra la strada alla liquidazione giudiziale.

Il piano attestato mi protegge penalmente in ogni caso? No. L’art. 324 CCII esclude soltanto la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano. Non copre operazioni distrattive, anche se inserite nel piano, né altri reati. La protezione riguarda ciò che il piano prevede e che è coerente con il risanamento.

Nel concordato perdo il controllo dell’impresa? Non nel senso di uno spossessamento. L’imprenditore conserva la gestione, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale e con la necessità dell’autorizzazione del giudice per gli atti di straordinaria amministrazione. È una limitazione reale, che va messa in conto soprattutto quando il piano richiede operazioni straordinarie nel breve periodo.

Posso modificare le condizioni dopo che i creditori hanno accettato? Dipende dallo strumento. Il piano attestato, secondo l’impostazione prevalente, può essere aggiornato con il consenso dei creditori interessati e una nuova attestazione quando le modifiche sono sostanziali. Il concordato, una volta omologato, non consente modifiche unilaterali della proposta, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 22229/2026: in caso di inadempimento, la strada è quella della risoluzione, con tutte le conseguenze che ne derivano.


Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono raggruppate in base allo strumento che ciascuna aiuta a comprendere. I principi sono riformulati in termini sintetici; per l’applicazione a un caso concreto va sempre esaminato il testo integrale.

Pronunce sul piano attestato di risanamento

1. Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. Principio: l’esistenza di un piano attestato non determina automaticamente l’esenzione dalla revocatoria; il giudice deve verificare con un giudizio ex ante l’idoneità del piano a realizzare il risanamento. Rilevanza: è la pronuncia capostipite che fissa il limite strutturale dello scudo revocatorio del piano attestato, e che la giurisprudenza successiva ha sviluppato anche nel vigore del Codice.

2. Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176. Principio: la protezione accordata agli atti, pagamenti e garanzie compiuti in esecuzione del piano attestato opera anche rispetto alla revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c., e non solo rispetto a quella concorsuale. Rilevanza: amplia il valore del piano attestato per i creditori e i finanziatori, anticipando in via interpretativa la soluzione oggi recepita dall’art. 166, comma 3, lett. d), CCII.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6508/2023 (marzo 2023). Principio: gli atti esecutivi del piano perdono la protezione se il giudice, valutando la situazione come si presentava al momento della sua adozione, riscontra l’assoluta inadeguatezza del piano rispetto all’obiettivo del risanamento. Rilevanza: chiarisce che il parametro è la manifesta e assoluta inidoneità ex ante, non il mero insuccesso successivo; è un elemento centrale per valutare quanto sia “solido” lo scudo del piano attestato rispetto a quello degli strumenti omologati.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. 20 dicembre 2024, n. 33618. Principio: quando il curatore eccepisce la revocabilità in sede di verifica del passivo, spetta al creditore che invoca l’esenzione dimostrare, con la documentazione del piano, che l’atto è stato compiuto in esecuzione di un piano attestato idoneo. Rilevanza: sposta sulla qualità documentale del piano una parte decisiva della sua efficacia; un piano non prodotto integralmente o non sottoscritto può rendere vana la protezione.

Pronunce sul concordato preventivo

5. Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521. Principio: la fattibilità del piano è presupposto di ammissibilità del concordato; il giudice la verifica direttamente, senza limitarsi a recepire l’attestazione, mentre la valutazione di convenienza della proposta spetta ai creditori. Rilevanza: resta il punto di partenza per comprendere perché il concordato, a differenza del piano attestato, sottopone il piano a un controllo giudiziale già in fase iniziale.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 agosto 2024, n. 23280. Principio: il controllo del giudice sulla fattibilità giuridica, cioè sulla compatibilità del piano con le norme inderogabili, non incontra particolari limiti; quello sulla fattibilità economica si arresta alla verifica della manifesta inattitudine del piano. Rilevanza: delimita l’area di rischio del concordato: un piano giuridicamente scorretto non è salvato dal voto dei creditori.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3640. Principio: in ogni fase (ammissione, revoca, omologazione) il tribunale, e in sede di reclamo la corte d’appello, sono chiamati a un sindacato sulla corretta predisposizione del piano concordatario, nei limiti tracciati per la fattibilità economica. Rilevanza: conferma che il controllo giudiziale accompagna il concordato lungo tutto il suo percorso, con effetti sui tempi e sulla prevedibilità dell’esito.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2025, n. 3746. Principio: ribadisce la distinzione tra fattibilità giuridica, soggetta a sindacato pieno, e fattibilità economica, sindacabile solo in caso di evidente irrealizzabilità. Rilevanza: aiuta a stimare quanto spazio abbia l’autonomia negoziale nel concordato, rispetto alla libertà pressoché totale del piano attestato.

9. Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. Principio: la continuità aziendale nel concordato presuppone che prosegua effettivamente l’attività d’impresa nella sua identità, e non una parvenza di attività. Rilevanza: chi sceglie il concordato in continuità per accedere alle regole più favorevoli (classi, priorità relativa, ristrutturazione trasversale) deve poter dimostrare una continuità reale.

10. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26560/2024. Principio: il provvedimento di omologazione del concordato non produce effetti di giudicato sull’esistenza, sull’ammontare e sul grado dei crediti. Rilevanza: dimostra che anche lo strumento più “forte” non chiude ogni contenzioso: le contestazioni sui crediti possono sopravvivere all’omologazione, e vanno messe in conto nella pianificazione.

11. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nel testo dell’art. 112, comma 2, CCII anteriore al correttivo del 2024, l’omologazione forzosa del concordato in continuità è possibile anche in assenza della maggioranza delle classi, quando ricorre l’adesione qualificata richiesta dalla lett. d); le modifiche del correttivo, pur applicabili ai procedimenti pendenti, non incidono sui provvedimenti già adottati. Rilevanza: documenta la capacità del concordato in continuità di superare il dissenso di una parte dei creditori, che è esattamente ciò che il piano attestato non può fare.

12. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: nel concordato in continuità con adesione forzosa dei creditori pubblici, il tribunale confronta la proposta con l’alternativa della liquidazione giudiziale, senza valutare la meritevolezza soggettiva del debitore. Rilevanza: chiarisce il metro con cui viene giudicata la transazione fiscale nel concordato, uno dei vantaggi che il piano attestato non offre.

13. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22229/2026. Principio: una volta omologato il concordato in continuità, il debitore non può più modificare unilateralmente la proposta; la Corte ha precisato che il principio trova conferma anche nell’impianto del Codice della crisi. Rilevanza: misura la rigidità del concordato dopo l’omologazione, da mettere a confronto con la maggiore adattabilità del piano attestato.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Scegliere tra piano attestato, accordo di ristrutturazione e concordato richiede di leggere insieme i numeri dell’impresa, le posizioni dei creditori e la giurisprudenza. Lo Studio lavora su ciascuno di questi fronti con strumenti precisi:

  1. Ricostruiamo la mappa del passivo, classificando ogni creditore per importo, rango, grado di aggressività e disponibilità a negoziare, per stabilire quanti “no” l’impresa può sostenere.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando piano attestato, accordo di ristrutturazione e concordato alla luce degli orientamenti di legittimità sulla fattibilità e sull’idoneità ex ante.
  3. Verifichiamo lo stadio della crisi sulla base dei flussi prospettici a dodici mesi, distinguendo tra crisi e insolvenza e individuando gli strumenti realmente accessibili.
  4. Analizziamo l’esposizione bancaria con lo staff specializzato in diritto bancario, esaminando contratti, garanzie e condizioni applicate prima di negoziare moratorie e riscadenziamenti.
  5. Esaminiamo il debito tributario e contributivo con i commercialisti dello staff, per stabilire se sono sufficienti le rateizzazioni ordinarie o se occorre una transazione fiscale.
  6. Impostiamo la composizione negoziata quando la scelta non è ancora matura, utilizzando il tavolo assistito per raccogliere le adesioni e verificare la risanabilità.
  7. Costruiamo la documentazione del piano in modo che ogni atto, pagamento e garanzia sia indicato, datato e dimostrabile, così da reggere l’eventuale verifica di un curatore.
  8. Predisponiamo la domanda di concordato, anche con riserva, con la richiesta di misure protettive quando esecuzioni in corso o imminenti mettono a rischio la liquidità.
  9. Difendiamo le scelte nei giudizi di omologazione, nei reclami e in Cassazione, mantenendo la stessa linea strategica dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado.
  10. Monitoriamo l’esecuzione dello strumento scelto, segnalando gli scostamenti che richiedono aggiornamenti del piano o interventi correttivi prima che diventino irreversibili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Due di queste competenze pesano in modo particolare su questo tema. La qualifica di Esperto Negoziatore porta nello Studio la stessa prospettiva che la legge richiede a chi, nella composizione negoziata, deve valutare se un’impresa sia risanabile e quale strumento sia coerente con la sua situazione. La qualifica di cassazionista garantisce invece la continuità della strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi tra piano attestato e concordato va difesa domani, davanti al tribunale, alla corte d’appello e, se necessario, alla Suprema Corte, senza cambiare mani e senza cambiare linea. È una garanzia concreta, perché le scelte sugli strumenti di regolazione della crisi generano spesso contenzioso proprio nelle fasi successive: opposizioni all’omologazione, reclami, revocatorie promosse anni dopo.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso con avvocati e commercialisti insieme: i profili giuridici della scelta e quelli economico-finanziari del piano non vengono esaminati in compartimenti separati, ma nella stessa analisi, perché è dall’incrocio dei due che dipende la tenuta dello strumento.


In chiusura

Piano attestato, accordo di ristrutturazione e concordato preventivo non si collocano su una scala di qualità: ognuno è lo strumento migliore in una certa configurazione della crisi e il peggiore in un’altra. Il piano attestato premia la tempestività, la concentrazione del passivo e la riservatezza; il concordato premia la capacità di vincolare i dissenzienti, di proteggere il patrimonio dalle esecuzioni e di coinvolgere i creditori pubblici; l’accordo di ristrutturazione sta nel mezzo e, per molte imprese, è il punto di equilibrio. La scelta dipende sempre dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, protezioni e diritti che spesso non si recuperano.

Lo Studio Monardo affronta questa scelta con un presidio specifico: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che corrisponde esattamente al tipo di valutazione richiesta per stabilire quale strumento sia coerente con la situazione dell’impresa; lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che lavora sui due creditori decisivi di quasi ogni crisi; e la qualifica di cassazionista, che consente di difendere quella scelta in ogni grado.

📩 Ogni settimana di attesa riduce le opzioni sul tavolo: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo per valutare insieme la strada più adatta alla tua impresa. Tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO