Concordato Preventivo: L’imprenditore E Gli Amministratori, La Responsabilità Durante La Procedura

Il deposito di una domanda di concordato preventivo non sospende i doveri di chi guida l’impresa. Li trasforma. Dal giorno del deposito l’imprenditore e gli amministratori continuano a gestire, ma lo fanno sotto la vigilanza del commissario giudiziale, con limiti precisi agli atti consentiti e con un obbligo nuovo: gestire nell’interesse prioritario dei creditori. Chi prosegue come se nulla fosse cambiato espone la società alla revoca della procedura e se stesso ad azioni risarcitorie e, nei casi più gravi, a conseguenze penali.

Il tema riguarda chiunque sieda in un consiglio di amministrazione, sia amministratore unico di una S.r.l. o titoli un’impresa individuale che ha scelto il concordato. Il rischio principale è concreto: un solo atto di straordinaria amministrazione compiuto senza autorizzazione può far cadere l’intera procedura e aprire la strada alla liquidazione giudiziale e alle azioni di responsabilità personale.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che presuppone la conoscenza operativa degli obblighi gestori dell’imprenditore in crisi e del rapporto con gli organi di controllo. La sua abilitazione di avvocato cassazionista consente inoltre di seguire il contenzioso che nasce dalla procedura (revoca, reclami, azioni di responsabilità) fino all’ultimo grado di giudizio, mentre lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti da lui coordinato lavora sui dati contabili che fondano ogni valutazione di responsabilità.

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Sul piano normativo: chi gestisce l’impresa in concordato e con quali vincoli

La disciplina vigente è contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Il concordato preventivo resta una procedura a spossessamento attenuato. Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale e con l’obbligo di chiedere l’autorizzazione per ogni atto che ecceda l’ordinaria amministrazione (art. 94 CCII).

Le fonti che definiscono la responsabilità di chi gestisce sono cinque.

La prima è l’art. 4 CCII sui doveri delle parti. Il debitore deve illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura e gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura nell’interesse prioritario dei creditori. Quest’ultima regola cambia il parametro della diligenza: l’amministratore non misura più le proprie scelte sull’interesse dei soci, ma sulla migliore soddisfazione del ceto creditorio.

La seconda è il regime degli atti. Tra il deposito della domanda e il decreto di apertura, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale; senza di essa sono inefficaci (art. 46 CCII). Dopo l’apertura e fino all’omologazione, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 94 CCII). Rientrano nella categoria, tra gli altri, mutui, transazioni, alienazioni di immobili e di partecipazioni di controllo, concessione di garanzie, fideiussioni e rinunce alle liti.

La terza è l’art. 106 CCII. Se il commissario accerta occultamento o dissimulazione dell’attivo, omissione dolosa di crediti, esposizione di passività inesistenti o altri atti di frode, ne riferisce al tribunale, che può revocare la procedura. Lo stesso accade per gli atti non autorizzati o diretti a frodare i creditori.

La quarta riguarda la governance societaria. L’art. 120-bis CCII attribuisce agli amministratori, in via esclusiva, la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e la determinazione del contenuto della proposta e del piano. In cambio, gli amministratori devono informare i soci e riferire periodicamente sull’andamento della procedura. Dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese fino all’omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non sorretta da giusta causa, e la sola presentazione della domanda non la integra.

La quinta è il sistema delle responsabilità ordinarie: artt. 2392-2395 c.c. per le S.p.A., art. 2476 c.c. per le S.r.l., art. 2394-bis c.c. per le procedure concorsuali, art. 2486 c.c. per la gestione dopo una causa di scioglimento. A questo si sommano l’art. 115 CCII, che nel concordato con cessione dei beni attribuisce al liquidatore giudiziale l’azione sociale di responsabilità, e l’art. 341 CCII, che estende agli amministratori di società in concordato le fattispecie penali di bancarotta societaria.

Va precisato che il concordato non è un “rifugio”. Si distingue dalla liquidazione giudiziale proprio perché l’imprenditore resta al timone. Un esempio concreto rende la differenza. Nella liquidazione giudiziale il curatore sostituisce l’amministratore: l’amministratore non firma più nulla. Nel concordato, invece, l’amministratore continua a firmare contratti, ordini, pagamenti. Ogni firma è un atto suo, e di ogni firma risponde. È questa continuità gestoria a rendere la responsabilità durante la procedura più insidiosa di quella che segue un fallimento: la condotta non è “congelata”, si sviluppa giorno per giorno sotto gli occhi del commissario.

La ratio del sistema è coerente. Il legislatore lascia la gestione al debitore perché conserva il valore dell’azienda e favorisce il risanamento. Ma poiché i creditori subiranno una falcidia o una dilazione, chi gestisce deve farlo in modo trasparente e controllabile. La responsabilità è il contrappeso della fiducia.

Requisiti e termini: quando nasce la responsabilità e quanto dura il vincolo

La responsabilità dell’amministratore durante il concordato dipende da tre condizioni: la fase in cui l’atto è compiuto, la natura dell’atto, l’esistenza di un danno o di un pregiudizio per i creditori.

Prima condizione: la fase della procedura. La disciplina prevede regimi diversi.

Nella fase anteriore al deposito vale la disciplina ordinaria. Se il capitale è perduto, l’amministratore deve gestire in funzione conservativa (art. 2486 c.c.). Deve inoltre aver predisposto assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086, secondo comma, c.c.).

Dal deposito della domanda, anche con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, scatta il regime dell’art. 46: atti urgenti di straordinaria amministrazione solo con autorizzazione del tribunale. Il tribunale, con il decreto che concede il termine, fissa obblighi informativi periodici, di regola con cadenza almeno mensile, anche sulla gestione finanziaria.

Dal deposito e fino all’omologazione opera inoltre l’art. 89 CCII: non si applicano le regole sulla riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter c.c.) e non opera la causa di scioglimento per perdita del capitale. La stessa norma chiarisce però che per il periodo anteriore al deposito resta ferma l’applicazione dell’art. 2486 c.c. In termini operativi: il deposito protegge il futuro, non sana il passato.

Dal decreto di apertura (art. 47 CCII) fino all’omologazione vale l’art. 94: autorizzazione del giudice delegato per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Con il decreto di apertura il tribunale può indicare una soglia di valore sotto la quale l’autorizzazione non è richiesta.

Dopo l’omologazione l’impresa torna in bonis, ma il commissario sorveglia l’esecuzione. Le operazioni che si discostano dal piano restano esposte a responsabilità civile e penale.

Seconda condizione: la natura dell’atto. La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non si fa in astratto. La Cassazione chiede di valutare l’atto in rapporto alla finalità della procedura e all’interesse dei creditori, non all’interesse dell’imprenditore (Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36370). Un rinnovo di fideiussione può essere ordinario per un’impresa sana e straordinario per un’impresa in concordato.

Terza condizione: il pregiudizio. Per la revoca della procedura non serve provare un danno effettivo: l’atto non autorizzato si presume pregiudizievole, salvo prova contraria del debitore. Per l’azione risarcitoria, invece, il danno va dimostrato e quantificato, secondo i criteri dell’art. 2486, terzo comma, c.c. quando si discute della gestione successiva a una causa di scioglimento.

Sulla sospensione feriale va precisato un punto spesso frainteso. L’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal codice. Quindi reclami, opposizioni e termini interni al concordato corrono anche in agosto. La sospensione dal 1° al 31 agosto opera invece nel giudizio ordinario di responsabilità promosso contro gli amministratori davanti al tribunale delle imprese.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Deposito di proposta, piano e documenti dopo domanda con riserva (art. 44 CCII)Decreto del tribunale; termine tra 30 e 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60 per giustificati motiviPerentorioImprocedibilità della domanda; possibile apertura della liquidazione giudiziale
Obblighi informativi periodici (art. 44 CCII)Cadenza fissata nel decreto, di regola almeno mensilePerentorio nella sostanzaRevoca del termine; segnalazione del commissario
Autorizzazione atti urgenti di straordinaria amministrazione (art. 46 CCII)Prima del compimento dell’attoCondizione di efficaciaInefficacia dell’atto; crediti non prededucibili
Autorizzazione atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (art. 94 CCII)Prima del compimento dell’atto, dal decreto di apertura all’omologazioneCondizione di efficaciaInefficacia verso i creditori anteriori; revoca ex art. 106
Relazione del commissario (art. 105 CCII)Almeno 45 giorni prima dell’inizio del votoOrdinatorio per il commissarioRilievo della condotta del debitore davanti ai creditori
Reclamo contro i provvedimenti su omologazione o liquidazione giudiziale (art. 51 CCII)30 giorni dalla notificazione o comunicazionePerentorio, senza sospensione feriale (art. 9 CCII)Definitività del provvedimento
Azione sociale di responsabilità (artt. 2393, 2476 c.c.)5 anni dalla cessazione dalla caricaPrescrizioneEstinzione del diritto
Azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.)5 anni dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimonialePrescrizioneEstinzione del diritto

Il termine più critico non è una scadenza di calendario: è il “prima”. L’autorizzazione va chiesta prima di compiere l’atto; una ratifica successiva non recupera l’efficacia perduta né cancella il presupposto della revoca.

Procedura passo-passo: come si esercita correttamente la gestione durante il concordato

La sequenza che segue descrive la gestione corretta dall’origine della decisione all’esecuzione del piano. Per ogni passaggio sono indicati il soggetto, l’organo competente e il punto in cui più spesso si sbaglia.

1. La decisione di accesso. Nelle società la decisione spetta agli amministratori (art. 120-bis CCII). La decisione va verbalizzata, deve risultare da atto notarile se comporta modifiche statutarie, e va iscritta nel registro delle imprese. Gli amministratori devono informare i soci. L’errore frequente è sottovalutare questo obbligo informativo: la sua violazione è uno degli elementi valutati per la giusta causa di revoca.

2. La scelta del tribunale e il contenuto della domanda. La domanda si deposita con ricorso al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII); per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione la competenza è del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa. La domanda piena deve contenere proposta, piano, attestazione del professionista indipendente, situazione patrimoniale, elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore. Con la domanda con riserva (art. 44 CCII) si depositano i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori, e si chiede un termine per il resto.

3. La nomina del commissario e gli obblighi informativi. Il tribunale nomina il commissario giudiziale già nella fase con riserva, se la domanda è orientata al concordato. Da quel momento ogni flusso rilevante passa sotto la sua vigilanza. L’amministratore deposita le situazioni finanziarie periodiche e risponde alle richieste del commissario. Va precisato che l’informazione incompleta vale quanto l’informazione falsa: la Cassazione considera atti di frode anche i fatti taciuti o esposti in modo parziale, se potenzialmente idonei a ingannare i creditori.

4. La gestione corrente. L’amministratore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione senza autorizzazione. Il criterio di distinzione è funzionale: l’atto è ordinario se rientra nella normale attività d’impresa e non incide sulla consistenza del patrimonio destinato ai creditori. Pagare un fornitore per una fornitura successiva al deposito è di regola ordinario. Pagare un fornitore per un debito anteriore non lo è: viola la par condicio e, in continuità, è ammesso solo nei limiti dell’art. 100 CCII (prestazioni essenziali, previa attestazione, e autorizzazione del tribunale).

5. La richiesta di autorizzazione. Per ogni atto straordinario l’amministratore presenta istanza motivata: al tribunale nella fase anteriore all’apertura (art. 46), al giudice delegato dopo il decreto di apertura (art. 94). L’istanza deve spiegare perché l’atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, allegare documenti (perizie, offerte, bozze contrattuali) e, se utile, il parere del commissario. Per le alienazioni di beni, la regola è la procedura competitiva. L’errore più grave è chiedere l’autorizzazione dopo aver firmato, confidando in una sanatoria.

6. La relazione del commissario e il voto. Il commissario redige una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta e sulle garanzie offerte (art. 105 CCII). In questa relazione compaiono anche gli atti potenzialmente impugnabili e le eventuali responsabilità degli amministratori. Ciò che l’amministratore ha fatto nei mesi precedenti viene esposto ai creditori che dovranno votare.

7. Il rischio di revoca. Se emergono atti di frode o atti non autorizzati, il tribunale procede ai sensi dell’art. 106 CCII, con contraddittorio con il debitore. In questa fase l’amministratore ha l’onere di dimostrare che l’atto non era pregiudizievole. Se la revoca viene pronunciata e vi è insolvenza, su istanza di un creditore o del pubblico ministero si apre la liquidazione giudiziale.

8. L’omologazione e l’esecuzione. Dopo l’omologazione il commissario sorveglia l’adempimento. Nel concordato con cessione dei beni opera il liquidatore giudiziale, che esercita le azioni recuperatorie e l’azione sociale di responsabilità (art. 115 CCII, nel testo modificato dal correttivo del 2024). I pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del concordato omologato sono sottratti alla bancarotta preferenziale e semplice (art. 324 CCII); le operazioni che si discostano dal piano no.

9. Il contenzioso successivo. Le azioni risarcitorie contro gli amministratori si propongono davanti al tribunale delle imprese. Possono esercitarle la società, i soci nei limiti di legge, il liquidatore giudiziale nel concordato liquidatorio, il curatore se la procedura si converte in liquidazione giudiziale (art. 255 CCII), i singoli creditori con l’azione dell’art. 2394 c.c. Il commissario giudiziale non è legittimato: ha funzioni di vigilanza e informazione, non di rappresentanza.

In termini operativi, i punti dove più spesso si sbaglia sono tre: la qualificazione di un atto come “ordinario” per comodità; il pagamento selettivo di creditori anteriori “strategici”; la comunicazione parziale al commissario di operazioni intragruppo o con parti correlate. Ogni operazione con soggetti collegati all’amministratore o ai soci va trattata come straordinaria e sottoposta ad autorizzazione, anche se di importo modesto.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo e di applicazione

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative. Non descrivono casi reali: servono a mostrare come le regole esposte producono effetti misurabili.

Esempio 1 — Gestione non conservativa prima del deposito e quantificazione del danno

Ipotesi. Una S.r.l. di distribuzione chiude il bilancio al 31 dicembre 2024 con patrimonio netto positivo per 12.460 €. Al 30 giugno 2025 una situazione infrannuale evidenzia perdite che portano il patrimonio netto a -46.310 €: il capitale è perduto e si verifica la causa di scioglimento. L’amministratore unico non convoca l’assemblea e prosegue l’attività ordinaria, acquistando merce e assumendo nuovi impegni. Il 16 febbraio 2026 deposita domanda di concordato con riserva. Alla data del deposito il patrimonio netto è pari a -213.870 €.

Sviluppo. Il periodo dal 30 giugno 2025 al 16 febbraio 2026 è anteriore al deposito: l’art. 89 CCII non lo copre, e si applica l’art. 2486 c.c. Il danno si presume pari alla differenza tra patrimonio netto alla data del deposito e patrimonio netto alla data della causa di scioglimento: 213.870 – 46.310 = 167.560 €. Da questo importo si detraggono i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, per la liquidazione: ipotizziamo 38.940 €. Il danno liquidabile risulta di 128.620 €.

Esito. Se il concordato viene omologato, l’azione può essere esercitata dalla società o, nel concordato con cessione dei beni, dal liquidatore giudiziale. Se il concordato viene revocato e si apre la liquidazione giudiziale, agisce il curatore. Se le scritture sono inattendibili e i netti patrimoniali non sono determinabili, il criterio legale diventa la differenza tra passivo e attivo accertati nella procedura, con importi normalmente molto superiori. Dal 16 febbraio 2026 in poi la causa di scioglimento non opera più, ma la gestione resta soggetta all’art. 4 CCII: un aggravamento successivo al deposito non è coperto dal criterio dell’art. 2486, ma è valutato secondo le regole ordinarie della responsabilità gestoria.

Esempio 2 — Atto straordinario non autorizzato dopo il decreto di apertura

Ipotesi. Una S.p.A. in concordato in continuità ottiene il decreto di apertura il 9 marzo 2026. Il decreto non fissa soglie di valore esenti. Il 22 aprile 2026 il consiglio di amministrazione vende un autocarro, stimato 47.300 € in una perizia allegata al piano, a una società partecipata dal socio di maggioranza, per 29.850 €, senza chiedere l’autorizzazione del giudice delegato. Il 5 maggio 2026 il commissario rileva l’operazione esaminando gli estratti conto.

Sviluppo. L’atto è eccedente l’ordinaria amministrazione: alienazione di un bene strumentale, a parte correlata, sotto il valore di stima. È quindi inefficace rispetto ai creditori anteriori (art. 94 CCII). Il commissario ne riferisce al tribunale, che apre il procedimento di revoca (art. 106 CCII). Il pregiudizio si presume; gli amministratori possono superare la presunzione solo dimostrando che la vendita era funzionale al piano e non lesiva. La differenza di valore, 47.300 – 29.850 = 17.450 €, è un danno diretto al patrimonio destinato ai creditori.

Esito. Tre conseguenze si sommano. Sul piano procedurale, la revoca è probabile e, se l’impresa è insolvente, segue la liquidazione giudiziale. Sul piano civile, gli amministratori che hanno deliberato rispondono solidalmente del danno di 17.450 €, oltre agli effetti negativi sulla procedura. Sul piano penale, l’art. 341 CCII rende applicabili agli amministratori le fattispecie di bancarotta societaria anche in pendenza di concordato. Il confronto con la condotta corretta è netto: un’istanza depositata il 10 aprile 2026, con perizia e offerta, avrebbe consentito al giudice delegato di autorizzare la vendita tramite procedura competitiva, al valore di mercato, senza alcun rischio per la procedura.

Casi particolari: quando la regola generale non basta

L’amministratore di fatto. La responsabilità non dipende dalla nomina formale. Chi esercita in modo sistematico e continuativo poteri gestori, pur senza investitura, risponde come un amministratore di diritto. In pendenza di concordato il caso tipico è il socio di riferimento che tratta con i fornitori, decide i pagamenti e dà indicazioni all’amministratore “di facciata”. Sul piano penale, l’art. 341 CCII richiama le fattispecie di bancarotta societaria, che la giurisprudenza applica anche all’amministratore di fatto. L’amministratore di diritto, a sua volta, non si libera invocando l’ingerenza altrui: il suo dovere di vigilanza resta intatto.

Le dimissioni e la revoca in corso di procedura. L’art. 120-bis CCII protegge gli amministratori dalla revoca senza giusta causa fino all’omologazione. La tutela, però, non è un’immunità. Se l’amministratore viola gli obblighi informativi verso i soci o compie atti che compromettono il piano, la giusta causa può sussistere, e la revoca va sottoposta al vaglio del tribunale. Specularmente, le dimissioni non cancellano la responsabilità per gli atti compiuti durante il mandato. Chi si dimette nel mezzo della procedura deve documentare lo stato delle operazioni e consegnare al successore e al commissario un quadro completo.

Il concordato con cessione dei beni. Qui il liquidatore giudiziale subentra nei poteri di liquidazione dei beni ceduti, ma gli amministratori restano organi della società. Il correttivo del 2024 ha rafforzato la posizione del liquidatore: l’art. 115 CCII gli attribuisce l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e rende inopponibile ogni patto o previsione contraria contenuta nella proposta o nel piano. Ne deriva che una clausola del piano che “rinuncia” all’azione contro gli ex amministratori non li protegge. I creditori conservano inoltre l’azione dell’art. 2394 c.c. Nei concordati misti o in continuità indiretta la portata della norma è discussa in dottrina.

L’imprenditore individuale. Nell’impresa individuale non esiste uno schermo societario. L’imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio e, sul piano penale, è il destinatario diretto dell’art. 341, primo comma, CCII: è punito chi, al solo scopo di essere ammesso al concordato, si attribuisce attività inesistenti o simula crediti in tutto o in parte inesistenti. La giurisprudenza formata sull’omologa norma della legge fallimentare ha chiarito che questa fattispecie riguarda solo l’imprenditore individuale, mentre per gli organi delle società operano i richiami alla bancarotta societaria.

I sindaci e il revisore. L’organo di controllo non gestisce, ma vigila. Durante il concordato il suo dovere si concentra sulla regolarità della gestione e sul rispetto dei vincoli autorizzativi. L’omessa reazione a un atto straordinario non autorizzato, di cui il collegio abbia avuto conoscenza, espone i sindaci a responsabilità solidale con gli amministratori (art. 2407 c.c.).

Il passaggio dalla composizione negoziata al concordato. Molte imprese arrivano al concordato dopo un percorso di composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII). In quella fase l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma con doveri graduati. Se sussiste soltanto la probabilità di insolvenza, deve evitare pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Se risulta già insolvente ma con concrete prospettive di risanamento, deve gestire nel prevalente interesse dei creditori (art. 21 CCII). Deve inoltre informare per iscritto l’esperto prima di compiere atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti con le trattative; l’esperto può manifestare il proprio dissenso, che può essere iscritto nel registro delle imprese. Va precisato che la condotta tenuta durante le trattative non scompare con il deposito della domanda di concordato: il commissario la esamina, e gli atti compiuti contro il parere dell’esperto sono tra i primi a essere messi in discussione. In termini operativi, chi transita da uno strumento all’altro deve conservare traccia di ogni comunicazione con l’esperto e di ogni decisione assunta.

Il gruppo di imprese. Quando la società in concordato appartiene a un gruppo, le operazioni infragruppo meritano un’attenzione particolare. Finanziamenti alla controllante, compensazioni tra società del gruppo, cessioni di contratti o di personale possono apparire come normale gestione, ma spostano valore fuori dal patrimonio destinato ai creditori della concordataria. La disciplina prevede che i rapporti infragruppo siano esposti con completezza nel piano, e l’art. 2497 c.c. aggiunge la responsabilità di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione. Ogni flusso infragruppo successivo al deposito va autorizzato o, quanto meno, preventivamente comunicato al commissario con documentazione completa.

Nei casi di confine tra gestione ordinaria e straordinaria, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la verifica preventiva dell’atto prima che venga compiuto, perché è quella la fase in cui la responsabilità si può ancora evitare.

Domande frequenti

Se deposito la domanda di concordato, non sono più responsabile di quello che ho fatto prima? No. Il deposito sospende le regole sulla riduzione del capitale e la causa di scioglimento per perdite solo dal deposito in avanti. L’art. 89 CCII precisa che per il periodo anteriore resta applicabile l’art. 2486 c.c. Se l’impresa ha proseguito l’attività dopo aver perso il capitale, il danno maturato in quel periodo resta risarcibile, e sarà valutato con il criterio dei netti patrimoniali. Il concordato, in sintesi, protegge la gestione futura ma non sana quella passata.

Posso pagare un fornitore storico durante il concordato per non perderlo? Solo nei modi previsti dalla legge. I debiti anteriori al deposito non si pagano liberamente: farlo altera la parità di trattamento tra creditori e costituisce un atto non consentito. Nel concordato in continuità l’art. 100 CCII ammette il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali, con attestazione di un professionista e autorizzazione del tribunale. Un pagamento eseguito fuori da questo schema espone alla revoca della procedura e a contestazioni di bancarotta preferenziale.

Il commissario giudiziale può fare causa agli amministratori? No. Il commissario vigila, informa i creditori, segnala al tribunale gli atti di frode e le irregolarità, ma non rappresenta né la società né i creditori. La Cassazione lo ha chiarito escludendo la sua legittimazione all’azione di responsabilità. Il commissario però descrive nella propria relazione la condotta del debitore e gli atti compiuti: quel documento è spesso la base delle azioni che altri soggetti promuoveranno in seguito.

I soci possono revocarmi perché ho chiesto il concordato senza consultarli? No. L’art. 120-bis CCII attribuisce agli amministratori la competenza esclusiva sulla decisione di accesso e stabilisce che la presentazione della domanda non costituisce giusta causa di revoca. Fino all’omologazione, la revoca è inefficace senza giusta causa, e la sua sussistenza va sottoposta al tribunale. Restano però obblighi precisi: informare i soci della decisione e riferire periodicamente sull’andamento della procedura. Chi li trascura offre un argomento a chi vuole rimuoverlo.

Se il concordato viene omologato, sono al riparo da conseguenze penali? Non del tutto. I pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del concordato omologato sono esenti dalla bancarotta preferenziale e semplice (art. 324 CCII). L’esenzione non copre però le condotte distrattive, dissipative o documentali, né le operazioni che si discostano dal piano. La Cassazione penale ha affermato che l’esecuzione del concordato non può diventare lo schermo per sottrarre beni ai creditori.

Un atto non autorizzato ma vantaggioso fa comunque cadere il concordato? Non necessariamente, ma l’onere della prova si inverte. La legge presume che l’atto straordinario non autorizzato sia pregiudizievole. Il debitore può evitare la revoca solo dimostrando che l’atto era coerente con il piano e utile al miglior soddisfacimento dei creditori. È un caso limite: una vendita a un prezzo superiore alla stima può superare la presunzione; una vendita a una parte correlata, anche a prezzo congruo, difficilmente la supera se è stata nascosta al commissario.

Cosa rischio se durante il concordato con riserva non rispetto gli obblighi informativi mensili? Il rischio è procedurale prima ancora che risarcitorio. Il decreto che concede il termine fissa obblighi informativi periodici, di regola mensili, sulla gestione finanziaria e sull’attività di predisposizione del piano. Se il commissario segnala che il debitore li ha omessi, o che l’attività compiuta è manifestamente inidonea a raggiungere il risultato, il tribunale può anticipare la scadenza del termine o dichiarare improcedibile la domanda, con possibile apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei legittimati. Per l’amministratore questo significa perdere la protezione della procedura proprio nel momento in cui ne aveva più bisogno.

Sono amministratore di una S.r.l. senza organo di controllo: chi verifica i miei atti durante il concordato? Il commissario giudiziale. In sua assenza nel periodo anteriore alla procedura, la vigilanza spetta ai soci attraverso gli strumenti dell’art. 2476 c.c. Una volta depositata la domanda, il commissario riceve le informazioni periodiche, esamina gli estratti conto, controlla le operazioni e riferisce al tribunale. La mancanza di sindaci non riduce quindi il controllo: lo sposta su un organo della procedura, che risponde al giudice e non alla società.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono delineano i confini della responsabilità di chi gestisce durante il concordato. Alcune sono rese sulla legge fallimentare (artt. 167, 173, 236 l.fall.), ma i principi si trasferiscono alle corrispondenti norme del CCII (artt. 94, 106, 341), che ne riproducono la struttura.

1. Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2025, n. 7878. Principio: la veridicità dei dati aziendali è condizione di ammissibilità del concordato, perché consente ai creditori un voto informato; un’attestazione incompleta può giustificare la revoca dell’ammissione e non è sanata da una nuova attestazione successiva. Rilevanza: la correttezza informativa è un dovere gestorio dell’amministratore, non solo del professionista.

2. Cass. civ., Sez. I, n. 31958/2025. Principio: la procedura può essere revocata quando il commissario riscontra un’informazione incompleta offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore. Rilevanza: conferma che l’opacità, anche senza sottrazioni materiali, è sufficiente a far cadere il concordato.

3. Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652. Principio: i crediti nati da atti compiuti dall’imprenditore in procedura sono prededucibili solo se gli atti sono “legalmente compiuti”; per quelli di straordinaria amministrazione serve la previa autorizzazione. Rilevanza: l’atto non autorizzato danneggia anche il terzo contraente, che perde la prededuzione, e alimenta contestazioni contro chi lo ha firmato.

4. Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638. Principio: anche nella fase del concordato con riserva occorre qualificare la natura degli atti compiuti; se sono di straordinaria amministrazione richiedono apposita autorizzazione. Rilevanza: la fase prenotativa non è una zona franca per la gestione.

5. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36370. Principio: la qualificazione di un atto come ordinario o straordinario, durante il concordato, va condotta avendo riguardo all’interesse dei creditori e non a quello dell’imprenditore; atti ordinari per un’impresa in bonis possono diventare straordinari in procedura. Rilevanza: fonda il criterio funzionale che l’amministratore deve applicare prima di ogni operazione.

6. Cass. civ., n. 16808/2019. Principio: gli atti straordinari compiuti senza autorizzazione comportano la revoca dell’ammissione, salvo che il debitore dimostri che non erano pregiudizievoli e rispondevano al miglior soddisfacimento dei creditori. Rilevanza: stabilisce la presunzione di pregiudizio e il relativo onere probatorio a carico di chi gestisce.

7. Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252. Principio: il criterio dei netti patrimoniali previsto dall’art. 2486, terzo comma, c.c. è il parametro di liquidazione del danno per la gestione non conservativa successiva alla causa di scioglimento, applicabile anche ai giudizi pendenti, salvo che emergano elementi per un criterio più aderente al caso. Rilevanza: è la regola con cui si misura la responsabilità per la gestione anteriore al deposito della domanda.

8. Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100. Principio: il danno non può identificarsi automaticamente con l’intero deficit della procedura, se non quando l’inadempimento degli amministratori abbia causato il dissesto o manchino le scritture che consentono di ricostruire i fatti. Rilevanza: resta il riferimento sistematico per comprendere perché il legislatore ha poi tipizzato i criteri nell’art. 2486 c.c.

9. Cass. civ., Sez. I, 7 luglio 2015, n. 14052. Principio: il commissario giudiziale non è legittimato a promuovere azioni di responsabilità, avendo funzioni di vigilanza, informazione e impulso, ma non di gestione né di rappresentanza. Rilevanza: individua chi può agire contro gli amministratori e chi no.

10. Cass. civ., 28 luglio 2017, n. 18823. Principio: nel concordato con cessione dei beni il liquidatore giudiziale subentra nei soli poteri di gestione finalizzati alla liquidazione dei beni compresi nel piano. Rilevanza: spiega la situazione anteriore al correttivo del 2024, che con il nuovo art. 115 CCII ha attribuito espressamente al liquidatore l’azione sociale di responsabilità.

11. Cass. pen., Sez. V, 8 luglio 2022, n. 26435. Principio: le condotte di bancarotta degli organi sociali commesse prima dell’ammissione al concordato sono punibili anche se la società non viene poi dichiarata fallita. Rilevanza: la procedura concordataria, da sola, è sufficiente a rendere penalmente rilevante la gestione distrattiva.

12. Cass. pen., Sez. V, 1 dicembre 2016, n. 51277. Principio: le operazioni eseguite in attuazione del concordato non godono dell’esenzione prevista per i reati di bancarotta se integrano condotte distrattive; i fatti spoliativi successivi restano punibili. Rilevanza: delimita l’esenzione oggi contenuta nell’art. 324 CCII.

13. Cass. pen., Sez. I, 5 luglio 2017, n. 32406. Principio: gli atti di dissipazione o distrazione compiuti dopo l’omologazione possono integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando la procedura sia stata utilizzata in frode ai creditori. Rilevanza: l’omologazione non chiude il perimetro della responsabilità penale.

14. Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2018, n. 42591. Principio: il reato di chi si attribuisce attività inesistenti per ottenere l’ammissione al concordato riguarda il solo imprenditore individuale; estenderlo agli amministratori di società sarebbe analogia in danno dell’imputato. Rilevanza: distingue la posizione dell’imprenditore individuale da quella degli organi sociali, oggi disciplinate dall’art. 341 CCII.

La giurisprudenza di merito più recente conferma la linea. Il Tribunale di Pisa (22 dicembre 2025) ha ricondotto la revoca per atti in frode alla tutela del diritto dei creditori a un consenso pienamente informato, non a un giudizio morale sul debitore. Il Tribunale di Firenze (8 gennaio 2025) ha distinto gli atti di frode dell’art. 106 CCII dalle violazioni del dovere di correttezza dell’art. 4 CCII, che possono rilevare sotto altri profili pur senza impedire l’omologazione. Il Tribunale di Bergamo (23 dicembre 2024) ha precisato che il potere-dovere del commissario di segnalare fatti rilevanti non si esaurisce con il deposito della relazione.

La lettura d’insieme è univoca. La giurisprudenza non sanziona l’imprenditore perché è in crisi; sanziona l’amministratore che, durante la procedura, sottrae ai creditori beni o informazioni.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio affianca imprenditori, amministratori e sindaci in ogni fase del concordato con strumenti operativi precisi.

  1. Verifichiamo la gestione anteriore al deposito, ricostruendo con i commercialisti dello staff la data della eventuale causa di scioglimento e l’andamento dei netti patrimoniali, per misurare in anticipo l’esposizione ai sensi dell’art. 2486 c.c.
  2. Qualifichiamo ogni atto prima che venga compiuto, distinguendo ordinaria e straordinaria amministrazione secondo il criterio funzionale indicato dalla Cassazione.
  3. Predisponiamo le istanze di autorizzazione al tribunale (art. 46 CCII) e al giudice delegato (art. 94 CCII), corredate da perizie, offerte e motivazione sull’interesse dei creditori.
  4. Impostiamo i flussi informativi periodici verso il commissario, controllando completezza e coerenza dei dati prima del deposito.
  5. Gestiamo i rapporti con i soci ai sensi dell’art. 120-bis CCII: comunicazioni, relazioni periodiche e, se necessario, difesa nel procedimento sulla giusta causa di revoca.
  6. Esaminiamo le operazioni con parti correlate e i pagamenti di crediti anteriori, verificando se rientrano nell’art. 100 CCII o se vanno evitati.
  7. Difendiamo il debitore nel procedimento di revoca ex art. 106 CCII, costruendo la prova della non pregiudizievolezza degli atti contestati.
  8. Assistiamo amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità, sia in difesa sia, per la società o i creditori, in attacco, con analisi dei criteri di quantificazione del danno.
  9. Coordiniamo la difesa civile con quella penale, verificando l’applicabilità delle esenzioni dell’art. 324 CCII e i profili dell’art. 341 CCII.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli con reclamo e, quando necessario, ricorso per Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che più incide su questo tema: presuppone la conoscenza diretta di come l’imprenditore deve gestire l’impresa quando la crisi è già emersa, dei rapporti con gli organi della procedura e dell’equilibrio tra continuità aziendale e tutela dei creditori. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce continuità di strategia: lo stesso difensore segue la vicenda dall’analisi iniziale al procedimento di revoca, dal reclamo fino al giudizio di legittimità, senza passaggi di mano che disperdano la linea difensiva.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso: gli avvocati impostano la strategia giuridica, i commercialisti ricostruiscono bilanci, situazioni infrannuali e flussi di cassa. In una materia in cui la responsabilità si misura sui numeri, questa integrazione consente di verificare ogni affermazione prima che arrivi davanti al commissario o al giudice.

In sintesi

Durante il concordato l’imprenditore e gli amministratori continuano a gestire, ma nell’interesse prioritario dei creditori e sotto vigilanza. Gli atti straordinari richiedono autorizzazione preventiva; senza di essa sono inefficaci e possono far revocare la procedura. Il deposito della domanda non sana la gestione anteriore, che resta valutata con i criteri dell’art. 2486 c.c. La responsabilità è civile, procedurale e, nei casi più gravi, penale.

Lo Studio Monardo tratta questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, opera proprio nel punto di contatto tra gestione dell’impresa in crisi e controllo degli organi concorsuali. L’abilitazione di cassazionista e lo staff di avvocati e commercialisti completano il quadro, dall’impostazione della gestione in procedura fino all’ultimo grado di un eventuale contenzioso.

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