Quando un’impresa viene dichiarata in liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento), la partita non è necessariamente chiusa. La procedura può proseguire nella sua forma ordinaria: il curatore vende i beni, accerta i crediti e distribuisce il ricavato secondo l’ordine delle prelazioni. Oppure può chiudersi in anticipo con un concordato, cioè con una proposta di pagamento approvata dai creditori e omologata dal tribunale. Le due strade producono risultati molto diversi per tempi, percentuali di soddisfazione ed effetti sul debitore.
Il punto delicato è che le finestre per agire sono strette e alcune sono rigide. Il debitore che lascia scadere il termine di due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo perde definitivamente la possibilità di proporre il concordato, e da quel momento l’unico esito resta la liquidazione ordinaria, con tempi lunghi e un’esdebitazione soggetta a condizioni. Per il creditore il rischio è speculare: votare senza confrontare la proposta con lo scenario liquidatorio, o restare in silenzio senza sapere che il silenzio vale come voto favorevole.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione che presuppone competenza specifica nella valutazione della convenienza delle soluzioni concordate rispetto all’alternativa liquidatoria. A ciò si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, rilevante perché le controversie su voto, omologazione e reclamo possono arrivare fino alla Corte di Cassazione.
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Inquadramento normativo: due modi di chiudere la stessa procedura
Sul piano normativo, il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli artt. 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII), come modificati dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cosiddetto correttivo-ter). È l’erede diretto del concordato fallimentare degli artt. 124 e seguenti della legge fallimentare (R.D. 267/1942).
Definizione essenziale: il concordato nella liquidazione giudiziale non è una procedura autonoma, ma una modalità alternativa di chiusura della liquidazione giudiziale, fondata su una proposta di soddisfacimento dei creditori approvata a maggioranza e omologata dal tribunale.
La “liquidazione ordinaria”, nel linguaggio di questo articolo, è invece la prosecuzione fisiologica della liquidazione giudiziale: il curatore redige il programma di liquidazione (art. 213 CCII), vende i beni con procedure competitive, esercita le azioni recuperatorie (revocatorie, azioni di responsabilità), forma i piani di riparto e infine chiude la procedura (art. 233 CCII). Al termine, il debitore persona fisica o la società possono accedere all’esdebitazione alle condizioni degli artt. 278 e seguenti CCII.
La ratio della norma
La disciplina prevede il concordato per una ragione precisa: la liquidazione atomistica dei beni distrugge valore. Un capannone venduto al quarto esperimento d’asta, un magazzino svenduto, un’azione revocatoria incerta che durerà anni valgono meno, oggi, di una somma certa offerta da chi ha interesse a rilevare il complesso. Il concordato consente di monetizzare subito quel valore e di distribuirlo ai creditori, chiudendo la procedura.
Chi può proporre il concordato
L’art. 240, comma 1, CCII distingue nettamente due categorie di proponenti.
- Creditori e terzi possono presentare la proposta subito dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo. Serve solo che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori, da sottoporre al giudice delegato.
- Il debitore, le società cui egli partecipa e le società sottoposte a comune controllo possono proporre il concordato solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La loro proposta è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.
Va precisato che la soglia del dieci per cento è un requisito di ammissibilità, non di convenienza: una proposta del debitore che apporti risorse pari al 9,8% dell’attivo non arriva nemmeno al voto.
Il contenuto della proposta
La proposta ha contenuto atipico. L’art. 240, comma 2, CCII consente la suddivisione dei creditori in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici, trattamenti differenziati tra classi (con indicazione delle ragioni) e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma: denaro, cessione dei beni, accollo, attribuzione di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari.
Il comma 4 ammette il pagamento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene gravato, al netto delle spese di procedura riferibili a quel bene e della quota di spese generali. Il valore va indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. Il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Il comma 5 riserva ai creditori e ai terzi due facoltà importanti: cedere all’assuntore anche le azioni di pertinenza della massa (tipicamente le revocatorie), se autorizzate dal giudice delegato e indicate con precisione; limitare gli impegni ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che, al momento della proposta, hanno presentato opposizione allo stato passivo o domanda tardiva. Verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salva l’esdebitazione.
Distinzione dagli istituti affini
Il concordato nella liquidazione giudiziale si distingue dal concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII) per il momento e per la legittimazione. Il concordato preventivo si propone prima che la liquidazione giudiziale sia aperta ed è riservato al debitore; quello nella liquidazione giudiziale interviene dopo l’apertura ed è aperto anche a creditori e terzi.
Un esempio concreto chiarisce la differenza. Una S.r.l. con un debito complessivo di 1,3 milioni di euro può, prima dell’apertura della liquidazione, depositare una domanda di concordato preventivo liquidatorio: in questo caso deve garantire ai chirografari almeno il 20% (art. 84, comma 4, CCII) e apportare risorse esterne. Se invece la liquidazione giudiziale è già aperta, un concorrente interessato all’azienda può presentare come terzo assuntore una proposta di concordato senza alcuna soglia minima per i chirografari: conta solo che la proposta sia approvata e che, in caso di contestazione, non sia meno conveniente della prosecuzione della liquidazione.
Requisiti e termini: le condizioni da verificare una per una
In termini operativi, prima di valutare la convenienza occorre verificare se la proposta è ammissibile e se i termini sono ancora aperti.
Requisiti di ammissibilità
- Apertura della liquidazione giudiziale: presupposto indefettibile. Senza sentenza di apertura non si discute di questo concordato.
- Contabilità tenuta (per le proposte anteriori allo stato passivo esecutivo): se la contabilità manca o è inattendibile e il curatore non può redigere l’elenco provvisorio dei creditori, la proposta di creditori o terzi deve attendere il decreto di esecutività dello stato passivo.
- Finestra temporale del debitore: non prima di un anno dalla sentenza di apertura, non oltre due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo.
- Apporto del dieci per cento (solo proposta del debitore o di società collegate): risorse aggiuntive pari almeno al 10% del valore dell’attivo.
- Relazione giurata del professionista indipendente, quando la proposta prevede il pagamento parziale di creditori privilegiati o ipotecari.
- Classe obbligatoria per i portatori di obbligazioni o strumenti finanziari emessi dalla società, se oggetto della proposta (art. 240, comma 3, CCII).
- Rispetto dell’ordine delle prelazioni nel trattamento delle classi.
Il voto e le maggioranze
La disciplina prevede che il giudice delegato, acquisito il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte (art. 241 CCII), e quello del comitato dei creditori, disponga la comunicazione della proposta ai creditori, fissando il termine entro cui possono far pervenire il dissenso.
Nel concordato nella liquidazione giudiziale vige il silenzio-assenso: il creditore che non vota entro il termine è considerato favorevole. La regola è opposta a quella del concordato preventivo, dove il silenzio vale come dissenso.
L’art. 244 CCII fissa la maggioranza: il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se la proposta prevede classi, occorre in più che la maggioranza si formi nel maggior numero di classi. Le variazioni dei crediti ammessi decise dopo la scadenza del termine di voto non incidono sul calcolo. Se più proposte vengono messe ai voti, prevale quella che ottiene la maggioranza più elevata; a parità, la prima depositata.
Termini della liquidazione ordinaria
Per confrontare correttamente i due scenari occorre conoscere anche i tempi della liquidazione ordinaria. Il programma di liquidazione va predisposto dal curatore entro sessanta giorni dall’inventario e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza di apertura; il termine per completare la liquidazione indicato nel programma non può eccedere, di regola, cinque anni dal deposito della sentenza (art. 213 CCII). L’esdebitazione può essere chiesta decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura della procedura, se anteriore (art. 279 CCII).
Sospensione feriale
La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1 al 31 agosto. Va precisato, però, che l’art. 9 CCII ne esclude l’applicazione ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa disposizione: chi conta sul mese di agosto per guadagnare tempo su un’opposizione o un reclamo in materia concorsuale rischia di depositare fuori termine.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Proposta di creditori o terzi | Dalla sentenza di apertura (anche prima dello stato passivo esecutivo, se c’è contabilità) | Condizione di ammissibilità | Proposta prematura se manca l’elenco provvisorio dei creditori |
| Proposta del debitore: non prima di 1 anno | Dalla sentenza di apertura | Perentorio | Proposta inammissibile |
| Proposta del debitore: non oltre 2 anni | Dal decreto di esecutività dello stato passivo | Perentorio | Perdita definitiva della facoltà di proporre il concordato |
| Apporto minimo del 10% | Calcolato sul valore dell’attivo | Requisito sostanziale | Proposta del debitore inammissibile |
| Dissenso dei creditori | Fissato dal giudice delegato nel provvedimento di comunicazione | Perentorio per il voto | Il silenzio vale come voto favorevole |
| Richiesta di omologazione | 10 giorni dalla comunicazione dell’approvazione al proponente | Perentorio | Il concordato approvato non viene omologato |
| Opposizione all’omologazione | Termine fissato nel procedimento (memoria) | Perentorio | Decadenza dall’opposizione |
| Programma di liquidazione | 60 giorni dall’inventario, max 150 dalla sentenza | Ordinatorio per il curatore | Possibile revoca del curatore |
| Completamento della liquidazione | Di regola max 5 anni dalla sentenza | Ordinatorio | Proroghe motivate |
| Risoluzione del concordato | 1 anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto | Perentorio | Il creditore non può più chiedere la risoluzione |
| Esdebitazione nella liquidazione ordinaria | 3 anni dall’apertura o chiusura anteriore | Condizione temporale | Domanda prematura |
| Sospensione feriale | 1-31 agosto | Esclusa per i procedimenti del CCII (art. 9) | Nessuna proroga dei termini concorsuali |
Procedura passo-passo: dal deposito della proposta alla chiusura
La sequenza che segue descrive il percorso del concordato. Per ogni passaggio si indicano chi agisce, davanti a quale organo e con quale atto.
1. Analisi preliminare dello scenario liquidatorio. Prima di scrivere qualsiasi proposta, il proponente deve stimare quanto i creditori otterrebbero dalla prosecuzione della liquidazione. Le fonti sono la relazione del curatore, l’inventario, le perizie di stima, lo stato passivo e il programma di liquidazione. Senza questo dato non si può costruire una proposta credibile né, dal lato del creditore, valutare se votarla.
2. Redazione della proposta. La proposta si presenta con ricorso al giudice delegato. Deve indicare: il proponente e la sua veste (creditore, terzo, debitore); le percentuali e i tempi di pagamento per ciascuna categoria o classe; le garanzie offerte (fideiussioni bancarie, depositi vincolati); le eventuali cessioni di beni e di azioni della massa; l’eventuale limitazione degli impegni ai creditori ammessi e a quelli con domande pendenti. Se sono previsti pagamenti parziali di privilegiati, va allegata la relazione giurata del professionista indipendente designato dal tribunale.
3. Pareri del curatore e del comitato dei creditori. Il giudice delegato chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e il parere del comitato dei creditori. Il parere del curatore è il documento più importante per il creditore che deve votare: contiene, di fatto, la stima dell’alternativa.
4. Controllo di legittimità del giudice delegato. Il giudice delegato verifica la regolarità formale della proposta. La valutazione del merito economico spetta ai creditori: il giudice non sostituisce il proprio giudizio di convenienza a quello del ceto creditorio, salvo quanto previsto in sede di opposizione.
5. Comunicazione ai creditori. Il curatore comunica la proposta, con i pareri, ai creditori, indicando dove reperire le informazioni utili e avvertendo che il silenzio sarà considerato voto favorevole. Il creditore che riceve la comunicazione deve leggere subito la data di scadenza: una volta decorsa, il suo silenzio si trasforma in consenso.
6. Votazione. I creditori ammessi al voto esprimono il dissenso entro il termine; i silenti si computano tra i favorevoli. I creditori privilegiati soddisfatti integralmente non votano, salvo rinuncia alla prelazione; quelli soddisfatti parzialmente votano per la parte degradata a chirografo. Se le classi sono previste, si verifica anche la maggioranza per classi.
7. Comunicazione dell’esito e richiesta di omologazione. Se la proposta è approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione via PEC al proponente, il quale deve chiedere l’omologazione entro dieci giorni. Il curatore informa anche i creditori dissenzienti.
8. Giudizio di omologazione. Il tribunale, in composizione collegiale, decide con decreto. Chi intende opporsi (creditori dissenzienti, il debitore, altri interessati) deposita memoria nel termine assegnato. In caso di classi, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa solo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale (art. 245 CCII). Il decreto è pubblicato secondo l’art. 45 CCII.
9. Reclamo. Il decreto di omologazione o di rigetto è reclamabile davanti alla corte d’appello e, successivamente, ricorribile per cassazione. Il termine per il reclamo decorre dalla comunicazione o pubblicazione del decreto e non beneficia della sospensione feriale: va calcolato sul provvedimento concreto, non a memoria.
10. Chiusura ed esecuzione. Con il passaggio in giudicato del decreto di omologazione la liquidazione giudiziale si chiude. Il curatore, il giudice delegato e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento (art. 249 CCII). Se le garanzie non vengono costituite o gli obblighi non sono adempiuti, ciascun creditore può chiedere la risoluzione entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto; la sentenza che risolve il concordato riapre la liquidazione giudiziale (art. 250 CCII). L’annullamento (art. 251 CCII) opera invece per dolo, come l’occultamento o la dissimulazione di attivo o l’esagerazione dolosa del passivo.
Giudice competente
Competente è il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale, individuato in base al centro degli interessi principali del debitore (art. 27 CCII). Il giudice delegato gestisce la fase della proposta e del voto; il tribunale collegiale decide sull’omologazione. Nelle liquidazioni giudiziali di gruppo, il comma 4-bis dell’art. 240, introdotto dal correttivo-ter, consente una proposta unica, più proposte coordinate o domande autonome, ferma l’autonomia delle masse attive e passive.
Gli errori più frequenti
- Il debitore che deposita la proposta prima che sia decorso un anno dalla sentenza, contando su un’ammissione “di fatto”.
- Il debitore che calcola l’apporto del dieci per cento sul passivo anziché sull’attivo, o che include risorse già appartenenti alla massa.
- Il creditore che non legge la comunicazione del curatore e lascia operare il silenzio-assenso su una proposta peggiorativa.
- Il creditore ipotecario che non verifica la relazione giurata e accetta un valore di realizzo sottostimato del bene.
- Il terzo assuntore che non limita espressamente gli impegni ai creditori ammessi e si espone a domande tardive di importo rilevante.
- Il creditore escluso dal voto che non contesta tempestivamente la propria esclusione o la formazione delle classi.
Confronto sintetico tra le due strade
La tabella che segue mette a confronto, voce per voce, gli effetti dei due esiti possibili della stessa procedura.
| Profilo | Concordato nella liquidazione giudiziale | Prosecuzione della liquidazione |
|---|---|---|
| Chi decide | Maggioranza dei crediti ammessi al voto, con silenzio-assenso | Curatore e giudice delegato, secondo il programma di liquidazione |
| Tempi di pagamento | Fissati nella proposta, di regola entro pochi mesi dall’omologazione definitiva | Legati alle vendite e ai riparti, di regola entro cinque anni dalla sentenza |
| Misura per i chirografari | Nessun minimo legale; decide la proposta approvata | Residuo dopo prededucibili e privilegiati |
| Privilegiati e ipotecari | Possibile pagamento parziale, non inferiore al valore di realizzo attestato | Soddisfazione sul ricavato effettivo del bene |
| Azioni revocatorie e risarcitorie | Cedibili all’assuntore, se autorizzate | Esercitate dal curatore a beneficio della massa |
| Certezza del risultato | Alta se assistita da garanzie bancarie | Dipende dall’esito delle aste e dei giudizi |
| Effetti sul debitore | Chiusura della procedura e liberazione per la parte falcidiata, salvo limitazione dell’assuntore | Esdebitazione alle condizioni degli artt. 278 e seguenti CCII |
| Garanti e coobbligati | Restano obbligati per l’intero | Restano obbligati per l’intero |
| Rimedi in caso di insuccesso | Risoluzione o annullamento con riapertura della liquidazione | Nessuna riapertura; restano i riparti supplementari |
In termini operativi, la tabella spiega perché la valutazione non può fermarsi alla percentuale. Una proposta al 9% pagata in sei mesi e garantita da fideiussione bancaria può valere più di un riparto stimato al 12% ma condizionato all’esito di due revocatorie e alla vendita di un immobile già andato deserto. Il creditore professionale ragiona sul valore attuale del pagamento atteso, scontando il tempo e il rischio; il creditore occasionale, invece, tende a confrontare solo i numeri nominali. Allo stesso modo il debitore deve considerare che la chiusura anticipata della procedura riduce la durata degli effetti personali e patrimoniali della liquidazione, mentre l’esdebitazione nella liquidazione ordinaria resta subordinata alla verifica delle condizioni soggettive e oggettive previste dal Codice.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le ipotesi che seguono sono esempi dimostrativi di calcolo, costruiti con dati realistici ma non riferiti a casi concreti.
Esempio 1 — Proposta del terzo assuntore contro prosecuzione della liquidazione
Dati di partenza. Liquidazione giudiziale di una S.r.l. del settore metalmeccanico.
- Attivo: immobile produttivo con valore di realizzo stimato in 176.000 €, spese specifiche di vendita 14.300 €; altri beni e crediti realizzabili per 236.800 €.
- Spese generali di procedura stimate: 48.850 €.
- Passivo: creditore ipotecario 198.400 €; lavoratori dipendenti privilegiati 84.250 €; chirografari 1.237.600 €.
Scenario A — prosecuzione della liquidazione.
- All’ipotecario va il ricavato netto dell’immobile: 176.000 − 14.300 = 161.700 €. Il residuo non coperto, 198.400 − 161.700 = 36.700 €, concorre come chirografo.
- Attivo libero netto: 236.800 − 48.850 = 187.950 €.
- Ai lavoratori privilegiati: 84.250 € (soddisfazione integrale).
- Residuo per i chirografari: 187.950 − 84.250 = 103.700 €.
- Massa chirografaria: 1.237.600 + 36.700 = 1.274.300 €.
- Percentuale chirografaria stimata: 103.700 / 1.274.300 = 8,14%, con tempi di riparto finale stimati dal curatore in quattro-cinque anni, condizionati dall’esito delle vendite e di una revocatoria pendente.
Scenario B — concordato con terzo assuntore. Un concorrente interessato allo stabilimento propone:
- pagamento integrale dei lavoratori (84.250 €);
- pagamento dell’ipotecario per 161.700 €, pari al valore attestato dal professionista indipendente;
- pagamento dei chirografari all’11% (1.274.300 × 11% = 140.173 €) entro nove mesi dal passaggio in giudicato dell’omologazione;
- garanzia: fideiussione bancaria a prima richiesta;
- cessione all’assuntore di tutto l’attivo e della revocatoria pendente;
- limitazione degli impegni ai creditori ammessi e a quelli con domande pendenti alla data della proposta.
Impegno complessivo dell’assuntore verso i creditori concorsuali: 84.250 + 161.700 + 140.173 = 386.123 €, oltre alle spese di procedura in prededuzione.
Esito. Per i chirografari la proposta vale l’11% in meno di un anno contro un 8,14% stimato in quattro-cinque anni e incerto. Per l’ipotecario il risultato è equivalente nel quantum ma anticipato. Per i lavoratori non cambia la misura, cambia il tempo. Il creditore chirografario che riceve la comunicazione ha ragioni economiche per non esprimere dissenso; quello che ritiene sottostimato il valore dell’immobile deve invece contestare la relazione giurata e, se inserito in una classe dissenziente, sollevare l’opposizione di convenienza.
Esempio 2 — Proposta del debitore: termini, apporto e voto
Dati di partenza.
- Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: 14 marzo 2025.
- Decreto di esecutività dello stato passivo: 22 ottobre 2025.
- Valore dell’attivo stimato dal curatore: 287.430 €.
Finestra temporale. Il debitore può depositare la proposta non prima del 14 marzo 2026 (un anno dalla sentenza) e non oltre il 22 ottobre 2027 (due anni dal decreto di esecutività). Una proposta depositata il 2 febbraio 2026 è prematura; una depositata il 5 novembre 2027 è tardiva. Il mese di agosto non sposta nulla.
Apporto minimo. Il 10% dell’attivo è 28.743 €. Un apporto di 26.900 € rende la proposta inammissibile. Un apporto di 31.500 €, garantito da un familiare con deposito vincolato, supera la soglia.
Voto. Crediti ammessi al voto: 942.180 €. Maggioranza richiesta: oltre 471.090 €.
- Voti favorevoli espressi: 211.640 €.
- Dissensi espressi: 386.900 €.
- Creditori silenti: 343.640 €.
Per effetto del silenzio-assenso i favorevoli diventano 211.640 + 343.640 = 555.280 €, superiore alla soglia di 471.090 €: la proposta è approvata. Senza la regola del silenzio-assenso sarebbe stata respinta, perché i dissensi espressi superano i consensi espressi. L’esempio mostra perché il creditore contrario non può limitarsi a “non rispondere”: deve depositare il dissenso entro il termine.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
Più proposte concorrenti
Il Codice ammette la presentazione di più proposte. Quando il giudice delegato le sottopone tutte al voto, prevale quella che ottiene la maggioranza più elevata dei crediti ammessi; a parità, quella presentata per prima. La concorrenza tra proposte è un fattore di convenienza per i creditori: un secondo offerente tende a migliorare le condizioni. Per il proponente, invece, significa che la proposta va costruita tenendo conto delle possibili controfferte, soprattutto quando nell’attivo vi sono beni strategici per più operatori.
Il creditore cessionario di crediti in blocco
Il voto delle società veicolo che hanno acquistato crediti deteriorati in blocco è stato oggetto di una pronuncia specifica della Cassazione nel 2025 (n. 3220), che ne ha escluso la legittimazione al voto nel concordato fallimentare in assenza dei requisiti soggettivi richiesti. Il dato è rilevante perché i portafogli di crediti bancari ceduti rappresentano spesso quote decisive del passivo: la loro esclusione dal voto può spostare la maggioranza.
Il socio della società in liquidazione
Il socio non è creditore e non vota, ma può avere interesse a contestare un concordato che, ad esempio, ceda l’intero patrimonio a un terzo a valori ritenuti incongrui. La Cassazione ha precisato i limiti di tale interesse ad opporsi all’omologazione: non basta la qualità di socio, occorre un pregiudizio concreto e attuale derivante dal concordato.
Il creditore fiscale tardivo e la limitazione dell’assuntore
Quando l’assuntore limita gli impegni ai crediti ammessi e alle domande pendenti alla data della proposta, i creditori che si insinuano dopo restano fuori. La questione è emersa soprattutto con domande tardive dell’Erario depositate a ridosso della proposta. Per l’assuntore la clausola è uno strumento di certezza dei costi; per il creditore escluso è un rischio concreto, perché conserva l’azione solo verso il debitore, nei limiti dell’esdebitazione.
L’inadempimento dell’assuntore
Se le garanzie non vengono costituite o i pagamenti non avvengono, il rimedio è la risoluzione, che riapre la liquidazione giudiziale. I creditori verso i quali l’assuntore non ha assunto responsabilità non possono chiederla (art. 250, comma 4, CCII). Le garanzie prestate nel concordato da terzi non si estendono ai creditori che non hanno presentato domanda di ammissione (art. 248 CCII).
Coobbligati e fideiussori
Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione, anche quelli non insinuati, ma i creditori conservano l’azione per l’intero contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 248, comma 2, CCII). Per l’imprenditore che ha prestato garanzie personali alla propria società, il concordato della società non risolve la propria esposizione: la sua posizione va gestita con strumenti autonomi, come il concordato minore o la liquidazione controllata.
«La scelta tra concordato e liquidazione ordinaria non si fa sulla percentuale offerta, ma sul confronto tra quella percentuale, i tempi e la stima realistica dell’alternativa», osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Domande frequenti
Il fallito può proporre il concordato subito dopo la sentenza di liquidazione giudiziale? No. Il debitore, le società cui partecipa e quelle sotto comune controllo devono attendere un anno dalla sentenza di apertura, e possono agire fino a due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore è inoltre ammissibile solo se apporta risorse che aumentano di almeno il 10% il valore dell’attivo. Creditori e terzi, invece, possono presentare la proposta subito, anche prima dello stato passivo esecutivo, se la contabilità consente al curatore di redigere l’elenco provvisorio dei creditori.
Se non rispondo alla comunicazione del curatore, cosa succede? Il silenzio vale come voto favorevole. È la differenza più rilevante rispetto al concordato preventivo. Il creditore che non condivide la proposta deve far pervenire il proprio dissenso entro il termine indicato nella comunicazione, con le modalità previste. Dopo la scadenza non è possibile recuperare il voto contrario; resta solo, nei limiti di legge, la possibilità di opporsi all’omologazione, che però richiede presupposti precisi, come l’appartenenza a una classe dissenziente per sollevare la contestazione di convenienza.
Il concordato nella liquidazione giudiziale deve garantire almeno il 20% ai chirografari? No. La soglia minima del 20% riguarda il concordato preventivo liquidatorio. Nel concordato nella liquidazione giudiziale non è previsto un minimo per i chirografari: decide la maggioranza dei creditori. Il correttivo di garanzia è diverso: i privilegiati non possono ricevere meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni gravati, e il creditore di una classe dissenziente può chiedere al tribunale di verificare che il concordato non sia meno conveniente della prosecuzione della liquidazione.
Con il concordato l’imprenditore si libera dei debiti? In linea generale sì per la parte falcidiata: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione, anche non insinuati. Esistono però eccezioni. Se il terzo assuntore ha limitato i propri impegni ai creditori ammessi, verso gli altri risponde ancora il debitore, salva l’esdebitazione. E i fideiussori e i coobbligati restano obbligati per l’intero credito.
Quanto dura una liquidazione giudiziale se non si arriva al concordato? Il programma di liquidazione deve indicare il termine per completare le vendite, che di regola non può superare cinque anni dal deposito della sentenza di apertura. A questo si aggiungono i tempi delle azioni giudiziarie promosse dal curatore e dei riparti. Il concordato, invece, chiude la procedura con il passaggio in giudicato del decreto di omologazione e fissa nella proposta i tempi di pagamento.
Cosa succede se l’assuntore non paga? Ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. La sentenza di risoluzione riapre la liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Per questo, in sede di valutazione della proposta, le garanzie offerte (fideiussione bancaria, deposito vincolato) contano quanto la percentuale promessa: una percentuale alta senza garanzie solide può valere meno di una percentuale più bassa e garantita.
Sono creditore ipotecario: posso essere pagato meno del mio credito anche se non voto? Sì, se la proposta prevede il pagamento parziale e il valore offerto non è inferiore a quanto otterresti dalla vendita del bene ipotecato, al netto delle spese riferibili al bene e della quota di spese generali, secondo la relazione giurata del professionista indipendente. La parte non coperta viene trattata come chirografo e su quella parte voti. Lo strumento di difesa è contestare la stima del valore di realizzo: se è sottostimata, il pagamento offerto viola il limite dell’art. 240, comma 4, CCII.
Il quadro giurisprudenziale
La raccolta che segue riunisce le pronunce di riferimento sul tema. Molte sono state rese nel vigore della legge fallimentare, ma esprimono principi trasferibili al concordato nella liquidazione giudiziale, data la continuità tra gli artt. 124 e seguenti l. fall. e gli artt. 240 e seguenti CCII. Alcune riguardano il concordato preventivo e sono richiamate per i principi comuni sulla convenienza, sull’inadempimento e sul rapporto con la procedura liquidatoria.
1. Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Principio: nel concordato fallimentare le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati non sono legittimate al voto se prive dei requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina di settore. Rilevanza: incide direttamente sul calcolo delle maggioranze, spesso determinato da portafogli di crediti bancari ceduti.
2. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402. Principio: la Corte ha precisato i presupposti dell’interesse del socio della società fallita ad opporsi all’omologazione del concordato fallimentare, chiarendo una propria precedente interpretazione. Rilevanza: delimita chi può contestare il concordato oltre ai creditori dissenzienti.
3. Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948. Principio: pur mancando una norma generale sul conflitto di interessi nel voto, il voto dei creditori sulla proposta di concordato fallimentare incontra limiti quando il creditore persegue un interesse estraneo a quello della massa. Rilevanza: fondamento delle contestazioni sulla genuinità delle maggioranze, oggi rafforzato dal dovere di buona fede dell’art. 4 CCII.
4. Cass. civ., sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168. Principio: nel fallimento chiuso con concordato, il compenso del curatore si liquida dopo l’esecuzione del concordato, tenendo conto anche dell’attività di sorveglianza svolta dopo l’omologazione. Rilevanza: conferma che il ruolo del curatore prosegue nella fase esecutiva e che quel costo grava sulla procedura concordataria.
5. Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2021, n. 23487. Principio: il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, conferma il provvedimento del giudice delegato di trasmettere ai creditori una sola delle proposte concorrenti non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: chi presenta una proposta concorrente deve far valere le proprie ragioni nella fase di merito, senza contare sul ricorso in Cassazione contro i provvedimenti ordinatori.
6. Cass. civ., sez. I, sentenza depositata il 9 gennaio 2024 (Pres. Ferro, Rel. Di Marzio). Principio: la Corte ha esaminato la clausola con cui l’assuntore limita i propri impegni ai crediti ammessi al passivo e alle domande, anche tardive, pendenti alla data della proposta, in una controversia promossa dall’Agenzia delle entrate che voleva insinuarsi tardivamente. Rilevanza: chiarisce la portata della limitazione di responsabilità dell’assuntore, oggi prevista dall’art. 240, comma 5, CCII, e il rischio concreto per i creditori che si attivano in ritardo.
7. Cass. civ., 13 novembre 2023, n. 31530. Principio: il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore produce effetti traslativi immediati dei beni in favore dell’assuntore, con conseguenze sul relativo trattamento ai fini dell’imposta di registro. Rilevanza: l’assuntore deve considerare il momento traslativo e i relativi oneri nel costruire l’offerta.
8. Cass. civ., ord. n. 33442/2023. Principio: nel concordato fallimentare con assuntore, l’accollo dei debiti è un effetto collegato al trasferimento dei beni e non costituisce base imponibile autonoma ai fini dell’imposta di registro proporzionale. Rilevanza: incide sulla convenienza economica della proposta per il terzo, quindi sulla probabilità che un’offerta venga presentata.
9. Cass. civ., ord. 29 maggio 2024, n. 15029. Principio: l’omologazione del concordato liquidatorio non impedisce al creditore di chiedere il fallimento del debitore, anche prima della scadenza dei termini di esecuzione, quando il piano sia oggettivamente inattuabile. Rilevanza: mostra che l’omologazione non è uno scudo definitivo; vale come criterio di lettura anche per la valutazione della serietà delle garanzie offerte.
10. Cass. civ., ord. n. 14525/2024. Principio: l’omologazione supera lo stato di insolvenza originario, ma se dall’inadempimento degli obblighi concordatari emerge una nuova insolvenza, il fallimento può essere dichiarato anche senza la previa risoluzione del concordato. Rilevanza: per il creditore, chiarisce le vie di tutela quando il concordato non viene eseguito.
11. Cass. civ., ord. n. 18185/2025. Principio: in caso di fallimento dichiarato dopo un concordato preventivo omologato, quando non era più possibile chiederne la risoluzione, i creditori si insinuano solo per l’importo ridotto secondo il concordato. Rilevanza: evidenzia il peso del termine annuale per la risoluzione, presente anche nell’art. 250 CCII: chi lo lascia scadere perde il diritto al credito originario.
12. Cass. civ., 28 novembre 2025, n. 31958. Principio: non è ricorribile per cassazione, con ricorso straordinario, il provvedimento che conferma l’inammissibilità di una proposta di concordato preventivo senza aprire la liquidazione giudiziale. Rilevanza: richiama l’attenzione sui limiti dell’accesso alla Cassazione nelle fasi preliminari delle procedure concordatarie.
13. Cass. civ., ord. 9 luglio 2026, n. 22960. Principio: dando continuità a un indirizzo già espresso, la Corte ha ritenuto non assoluta la tesi secondo cui la verifica del maggior valore ricavabile dalla proposta rispetto alla liquidazione (cosiddetto plusvalore concordatario) andrebbe svolta solo in sede di omologazione e mai nella fase di ammissione; la pronuncia è resa anche come principio nell’interesse della legge. Rilevanza: conferma la centralità del confronto con l’alternativa liquidatoria, che nel concordato nella liquidazione giudiziale è il criterio dell’opposizione del creditore dissenziente.
14. Cass. civ., n. 10307/2025. Principio: i crediti sorti durante l’esecuzione di un concordato preventivo in continuità, dopo l’omologazione, non godono di prededuzione nel successivo fallimento. Rilevanza: chi finanzia o contratta con l’impresa nella fase esecutiva di un concordato deve sapere che, in caso di riapertura della procedura, non avrà una posizione privilegiata automatica.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo affronta la scelta tra concordato e liquidazione ordinaria con strumenti specifici, diversi a seconda che il cliente sia l’imprenditore, un creditore o un terzo interessato a rilevare l’attivo.
- Ricostruiamo lo scenario liquidatorio: esaminiamo inventario, perizie, stato passivo, programma di liquidazione e relazioni del curatore, e stimiamo con i commercialisti dello staff la percentuale realisticamente attesa e i tempi di riparto.
- Verifichiamo l’ammissibilità della proposta del debitore: calcoliamo la finestra temporale tra un anno dalla sentenza e due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo, e quantifichiamo l’apporto minimo del dieci per cento sull’attivo.
- Predisponiamo il ricorso con la proposta di concordato: classi, trattamenti differenziati, garanzie, cessione delle azioni della massa, limitazione degli impegni dell’assuntore.
- Analizziamo la relazione giurata del professionista indipendente quando sono previsti pagamenti parziali di privilegiati e ipotecari, verificando i valori di realizzo e la quota di spese imputata.
- Esaminiamo la comunicazione del curatore per il creditore e prepariamo, entro il termine, la dichiarazione di dissenso motivata, evitando che il silenzio-assenso operi contro il suo interesse.
- Contestiamo l’esclusione dal voto e la formazione delle classi quando incidono sul calcolo delle maggioranze.
- Proponiamo l’opposizione all’omologazione fondata sulla convenienza, per il creditore inserito in una classe dissenziente, dimostrando con dati il confronto con la prosecuzione della liquidazione.
- Proponiamo reclamo e ricorso per cassazione contro i decreti di omologazione o di rigetto, calcolando i termini senza affidamento sulla sospensione feriale.
- Vigiliamo sull’esecuzione del concordato e, in caso di inadempimento, promuoviamo la risoluzione entro l’anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento.
- Coordiniamo la posizione personale dell’imprenditore garante con gli strumenti del sovraindebitamento, perché il concordato della società non libera fideiussori e coobbligati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia l’abilitazione più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata richiede di valutare, per ogni soluzione, se assicura ai creditori un risultato non inferiore a quello della liquidazione, esattamente il confronto su cui si decide il concordato nella liquidazione giudiziale. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: lo stesso difensore segue la proposta, il voto, l’opposizione, il reclamo e l’eventuale ricorso, senza cambi di linea tra un grado e l’altro.
Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i numeri dell’attivo, del passivo e delle stime di realizzo; gli avvocati li traducono in proposta, dissenso, opposizione o impugnazione. Per l’imprenditore persona fisica esposto come garante, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC consente di impostare in parallelo la soluzione della sua posizione personale.
Chiusura
In sintesi: il concordato nella liquidazione giudiziale conviene quando offre ai creditori più della prosecuzione della liquidazione, in tempi più brevi e con garanzie solide; la liquidazione ordinaria resta preferibile quando l’attivo ha un valore di realizzo superiore a quanto offerto o quando la proposta non è assistita da garanzie affidabili. Per il debitore i termini di uno e due anni e l’apporto del dieci per cento sono vincoli rigidi; per il creditore il silenzio-assenso impone di leggere e reagire subito alla comunicazione del curatore.
Lo Studio Monardo si occupa di queste scelte perché sono il terreno proprio della regolazione della crisi d’impresa: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio la valutazione delle soluzioni concordate rispetto all’alternativa liquidatoria, e la qualifica di cassazionista consente di seguire ogni contestazione fino all’ultimo grado di giudizio, con il supporto dello staff di commercialisti per la parte numerica.
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