Concordato Nella Liquidazione Giudiziale Dopo Il Correttivo-ter: Le Novità Per Le Imprese

La domanda di partenza: conviene ancora chiudere la liquidazione giudiziale con un concordato, oppure è meglio lasciarla correre?

È la domanda che si pongono, da prospettive opposte, tre figure diverse: l’imprenditore la cui società è già stata dichiarata in liquidazione giudiziale e che vorrebbe uscirne prima e con meno danni; il creditore (spesso un’impresa fornitrice, una banca, un fondo) che si chiede se valga la pena accettare una percentuale certa oggi invece di una percentuale incerta tra cinque anni; l’investitore o il concorrente che guarda all’azienda in liquidazione come a un’occasione e vuole capire se può rilevarla “in blocco” proponendo un concordato da terzo assuntore.

Il correttivo-ter al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) ha toccato quasi ogni articolo del Capo VII del Titolo V del Codice (artt. 240-253 CCII), cioè proprio la disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale, l’erede del vecchio concordato fallimentare. Le modifiche spostano gli equilibri: semplificano il degrado dei privilegiati, introducono il cram-down sui creditori pubblici, fanno decorrere gli effetti dell’omologazione dalla pubblicazione del decreto, aprono alla competizione tra più proposte, regolano i gruppi di imprese.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa riforma può rendere il concordato la scelta migliore per un’impresa e una scelta sbagliata per un’altra. Il valore dell’attivo, il peso dei creditori privilegiati e pubblici, il tempo già trascorso dall’apertura della procedura, la presenza di azioni revocatorie o di responsabilità da valorizzare: sono queste le variabili che spostano l’ago della bilancia.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato nella liquidazione giudiziale è, nella sostanza, un negoziato sulla crisi d’impresa che si svolge dentro un processo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica che abilita a condurre trattative strutturate tra impresa in crisi, creditori e investitori, cioè esattamente il lavoro che precede ogni proposta concordataria sostenibile. E poiché ogni concordato può finire davanti al tribunale in sede di opposizione, poi in reclamo e infine in Cassazione, la qualifica di avvocato cassazionista consente di difendere la scelta fatta in ogni grado, senza cambiare difensore. Accanto all’Avvocato opera uno staff di avvocati e commercialisti che verifica i numeri (attivo, passivo, alternativa liquidatoria) su cui si regge qualsiasi proposta.

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Il terreno comune: cosa resta fermo e cosa è cambiato con il D.Lgs. 136/2024

Prima di mettere a confronto le strade, va fissato il quadro che vale per tutte. Il concordato nella liquidazione giudiziale non è una procedura nuova e separata: è una modalità di chiusura della liquidazione giudiziale fondata su un accordo approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal tribunale. In luogo della vendita atomistica dei beni e dei riparti periodici, i creditori ricevono quanto previsto nella proposta, e la procedura si chiude.

I soggetti che possono proporlo

L’art. 240, comma 1, CCII distingue nettamente due categorie di proponenti.

  • Creditori e terzi possono presentare la proposta subito dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato.
  • Il debitore, le società cui egli partecipa e le società sottoposte a comune controllo possono proporlo solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. In più, la loro proposta è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.

Il rovescio della medaglia di questa asimmetria è evidente: il legislatore incoraggia l’iniziativa di chi viene “da fuori” e guarda con maggiore diffidenza quella del debitore, che deve dimostrare di portare valore nuovo e non può muoversi prima che la procedura abbia fatto il suo corso iniziale.

Il contenuto possibile della proposta

L’art. 240, comma 2, consente una proposta molto flessibile: suddivisione dei creditori in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici, trattamenti differenziati tra classi (motivati), ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti “attraverso qualsiasi forma”, anche mediante cessione dei beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari. Se la società ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari coinvolti nella proposta, i portatori formano una classe a sé (comma 3).

La proposta di un creditore o di un terzo può inoltre prevedere la cessione delle azioni di pertinenza della massa (revocatorie, azioni di responsabilità e simili), purché autorizzate dal giudice delegato e con indicazione specifica dell’oggetto e del fondamento della pretesa; e il proponente può limitare i propri impegni ai creditori ammessi al passivo e a quelli che, al momento della proposta, hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva (comma 5). Verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, ferma la disciplina dell’esdebitazione.

Le novità del correttivo-ter in sintesi

Il D.Lgs. 136/2024 è intervenuto su più fronti. Le modifiche che incidono sulla scelta sono queste:

  1. Degrado dei privilegiati semplificato (art. 240, comma 4). La proposta può non soddisfare integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché li soddisfi in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o diritti gravati, al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota di spese generali, come indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. Rispetto al testo precedente, il parametro è più lineare: si guarda al ricavato liquidatorio del bene, non a una più complessa ricostruzione del valore di mercato in ragione della collocazione preferenziale.
  2. Gruppi di imprese (nuovo comma 4-bis). Se il tribunale ha aperto una liquidazione giudiziale unitaria di gruppo (art. 287 CCII), la proposta può essere presentata con domanda unica, con domande coordinate o con domanda autonoma. Le masse attive e passive restano separate, e la scelta della domanda unica o coordinata va giustificata con le ragioni di maggiore convenienza per i creditori delle singole imprese.
  3. Tutte le proposte al voto (art. 241, comma 2). Se arrivano più proposte, non è più il comitato dei creditori a scegliere quale sottoporre al voto: vanno tutte ai creditori, salvo che curatore e comitato, d’intesa, ne individuino una o più come maggiormente convenienti.
  4. Chi vince tra più proposte (art. 244, comma 4). Se al voto vanno più proposte, è approvata quella che ottiene la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; a parità, prevale la proposta presentata per prima.
  5. Omologazione più snella e nuovo parametro di convenienza (art. 245, commi 4 e 5). Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto e le eventuali opposizioni, con poteri istruttori anche d’ufficio. Se un creditore di una classe dissenziente contesta la convenienza, il confronto è con la prosecuzione della liquidazione giudiziale.
  6. Cram-down su Fisco ed enti previdenziali (art. 245, comma 5). Il tribunale può omologare anche in caso di voto contrario dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando quel voto è determinante per raggiungere le maggioranze e la proposta risulta, anche alla luce della relazione del professionista indipendente, conveniente per tali creditori rispetto alla prosecuzione della liquidazione.
  7. Effetti dalla pubblicazione (art. 246, comma 1) e salvezza degli atti (art. 249, comma 1-bis). Il decreto di omologazione produce effetti dalla pubblicazione, non più dalla scadenza dei termini di impugnazione; se poi l’omologazione viene riformata o cassata, restano salvi gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato.
  8. Giudizi sullo stato passivo pendenti (art. 246, comma 2-bis). Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti davanti al tribunale si interrompono e possono essere riassunti dal o nei confronti del proponente, proseguendo davanti allo stesso giudice.

L’elemento dirimente, nel complesso, è che il concordato è diventato più rapido nei suoi effetti e più difficile da bloccare da parte di singoli creditori “forti”, a cominciare da quelli pubblici. Questo cambia i calcoli di tutti: di chi propone, di chi vota, di chi pensa di opporsi.

Una premessa sui tempi: la consecuzione delle procedure

Un ultimo elemento comune. Una volta aperta la liquidazione giudiziale, il treno del concordato preventivo è in larga parte passato: la giurisprudenza ha chiarito che, dichiarato il fallimento (oggi la liquidazione giudiziale), il giudizio sull’omologabilità di un concordato preventivo non può proseguire autonomamente e le relative doglianze devono confluire nell’impugnazione della sentenza dichiarativa (Cass. civ., sez. I, 1° luglio 2024, n. 17992). Per l’impresa già in liquidazione giudiziale, dunque, le alternative realistiche sono quelle che si giocano dentro la procedura. Ed è tra queste che occorre scegliere.

Il percorso comune a ogni proposta: dal deposito alla chiusura

Qualunque sia il proponente, la proposta attraversa le stesse tappe, ed è utile averle presenti prima del confronto perché è in queste tappe che si misurano rischi e tempi.

Il deposito e i pareri. La proposta si deposita presso la cancelleria del tribunale. Il giudice delegato chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e quello del comitato dei creditori (art. 241 CCII). Il parere del curatore non è vincolante, ma pesa: è il documento con cui i creditori confrontano la promessa concordataria con la realtà della procedura. Una proposta che il curatore giudica poco garantita parte in salita.

La comunicazione ai creditori. Il giudice delegato, valutata la ritualità della proposta, ne ordina la comunicazione ai creditori, fissando il termine entro cui possono manifestare il proprio eventuale dissenso. Quando i creditori sono molto numerosi, l’art. 242 CCII consente forme semplificate di comunicazione. È qui che si inserisce la novità dell’art. 241: se le proposte sono più d’una, vanno tutte al voto, salvo che curatore e comitato, congiuntamente, ne selezionino una o più come maggiormente convenienti.

Il voto e le maggioranze. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, occorre anche la maggioranza delle classi (art. 244 CCII). Chi non esprime dissenso nel termine si considera consenziente: un meccanismo che rende decisivo, per il creditore contrario, attivarsi tempestivamente. Non votano, di regola, i creditori privilegiati soddisfatti per intero, salvo che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione; e non votano i soggetti in posizione di conflitto individuati dalla legge, come il coniuge o i parenti stretti del debitore e i cessionari dei loro crediti entro certi limiti temporali.

L’omologazione. Raggiunte le maggioranze, il giudice delegato ne dà comunicazione e fissa il termine per le opposizioni; il tribunale decide con decreto motivato, verificando regolarità della procedura, esito del voto e contenuto delle opposizioni (art. 245 CCII). È la fase in cui le simulazioni sulla convenienza diventano prove: chi si oppone deve dimostrare che il concordato gli assicura meno della prosecuzione; chi propone deve dimostrare il contrario.

Gli effetti e l’esecuzione. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo (art. 248 CCII), ai quali però non si estendono le garanzie prestate dai terzi. L’esecuzione è sorvegliata da giudice delegato, curatore e comitato dei creditori (art. 249 CCII); le somme spettanti ai creditori contestati o irreperibili vengono depositate secondo le modalità stabilite.

Risoluzione e annullamento. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente, ciascun creditore o il curatore può chiedere la risoluzione (art. 250 CCII), entro termini precisi decorrenti dalla scadenza dell’ultimo adempimento. Se emerge che il passivo è stato dolosamente esagerato o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, il concordato può essere annullato (art. 251 CCII). In entrambi i casi la liquidazione giudiziale si riapre (art. 252 CCII), e una nuova proposta resta possibile solo alle condizioni dell’art. 253 CCII. Va notato che, se il concordato è stato proposto da un terzo che si è liberato immediatamente dalle obbligazioni con l’omologazione, la risoluzione non è ammessa nei confronti del debitore originario: un dettaglio che, nella scelta tra proposte, sposta il rischio dall’una all’altra parte.

Questo percorso comune spiega perché il confronto tra le opzioni non si esaurisce nella percentuale offerta: ogni tappa è un punto in cui la proposta può essere rafforzata, contestata o superata da un’altra.


Prima strada: lasciare che la liquidazione giudiziale faccia il suo corso

In cosa consiste

È l’opzione “zero”, ma non per questo l’opzione peggiore. La procedura prosegue secondo il suo schema ordinario: il curatore accerta il passivo, liquida l’attivo secondo il programma di liquidazione, esercita le azioni di massa (revocatorie, azioni di responsabilità), procede ai riparti. Al termine, con il rendiconto e il riparto finale, la procedura si chiude. Per l’imprenditore persona fisica e per i soci illimitatamente responsabili si apre la strada dell’esdebitazione disciplinata dagli artt. 278 e seguenti CCII, ai cui presupposti e limiti occorre fare attenzione caso per caso.

Quando ha senso

Va soppesata con attenzione in almeno tre scenari concreti:

  • attivo semplice e già ben valorizzato: pochi beni, facilmente vendibili, per i quali il curatore ha già ricevuto offerte congrue; in questi casi il guadagno di valore di un concordato è minimo e i suoi costi di costruzione potrebbero non giustificarsi;
  • azioni di massa con prospettive elevate e di lunga durata: quando il valore principale della procedura sta in una revocatoria o in un’azione di responsabilità ancora tutta da giocare, cederla a un assuntore a prezzo scontato può rappresentare per i creditori una rinuncia eccessiva;
  • assenza di un soggetto disposto ad apportare risorse: se nessuno (né il debitore, né un terzo) è in grado di mettere sul tavolo valore aggiuntivo o di accollarsi i rischi, il concordato perde la sua ragion d’essere.

Come si svolge in sintesi

Dichiarazione di apertura, accertamento del passivo, programma di liquidazione, vendite competitive, esercizio delle azioni, riparti parziali e finale, chiusura. Ogni passaggio è sotto il controllo del giudice delegato e, dove nominato, del comitato dei creditori.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la massima tutela procedurale: ogni vendita avviene con procedure competitive, ogni riparto segue l’ordine delle cause di prelazione, ogni creditore conserva i propri strumenti di reazione. Non c’è un terzo che trattiene per sé il “plusvalore” dell’operazione: tutto ciò che si ricava va alla massa. Inoltre il risultato delle azioni di massa, se positivo, resta interamente nella procedura.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia sono i tempi: una liquidazione giudiziale con immobili, contenziosi e azioni recuperatorie può durare molti anni, e il valore attuale di una percentuale pagata a distanza di cinque o sei anni è sensibilmente inferiore a quello nominale. A questo si aggiungono le spese di procedura, che crescono con la durata e sono prededucibili, cioè vengono pagate prima dei creditori concorsuali; e l’alea sull’esito di vendite e contenziosi. Per l’imprenditore, poi, l’attesa significa restare a lungo sotto la procedura, con quanto ne consegue sul piano personale e reputazionale.

Le pronunce che la illuminano

Il valore delle azioni di massa, che in questa strada resta tutto ai creditori, è stato rafforzato da orientamenti recenti: le Sezioni Unite hanno ricondotto anche la revocatoria fallimentare a un’azione di natura costitutiva (Cass. civ., Sez. Un., 26 febbraio 2025, n. 5089), e la Cassazione ha ribadito l’ammissibilità della revocatoria fallimentare dell’atto di scissione societaria (Cass. civ., 19 dicembre 2025, n. 33238). Più l’azione è solida, più la prosecuzione della procedura diventa un termine di confronto esigente per qualsiasi proposta concordataria.

Profilo ideale di questa opzione: procedura con attivo lineare e vendibile, azioni di massa di valore elevato non ancora esercitate, nessun soggetto disposto ad apportare risorse aggiuntive, creditori non pressati dall’esigenza di incassare in tempi brevi.


Seconda strada: il concordato proposto dal debitore (o dalle società a lui collegate)

In cosa consiste

È la strada dell’imprenditore che vuole chiudere la procedura “a modo suo”, portando risorse nuove e ottenendo in cambio la chiusura anticipata, la liberazione dai debiti falcidiati verso i creditori concorsuali anteriori e, se il piano lo prevede, la restituzione di quanto resta dei beni. La base normativa è l’art. 240, comma 1, secondo e terzo periodo, CCII, che fissa le tre condizioni: decorso di un anno dalla sentenza di apertura; non decorrenza di due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo; apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% del valore dell’attivo.

Le stesse limitazioni valgono per le società cui il debitore partecipa e per le società sottoposte a comune controllo: non è quindi possibile aggirarle schermando la proposta dietro una società collegata.

Quando ha senso

Va considerata con attenzione in questi scenari:

  • l’imprenditore (o la sua famiglia, o soci) dispone di finanza esterna reale: un finanziamento, la vendita di beni personali non compresi nella procedura, l’ingresso di un socio;
  • l’azienda ha ancora un valore di avviamento che si disperderebbe con vendite frazionate, e il debitore è il soggetto meglio posizionato per preservarlo;
  • i creditori sono stanchi: la procedura è aperta da oltre un anno, le vendite procedono a rilento, e una percentuale certa e rapida ha per loro un valore superiore a quella stimata ma lontana.

Come si esegue in sintesi

Il debitore deposita la proposta nella cancelleria del tribunale, corredata, se prevede il degrado dei privilegiati, della relazione giurata del professionista indipendente designato dal tribunale. Il giudice delegato acquisisce il parere del curatore (con riguardo ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte) e quello del comitato dei creditori, poi ordina la comunicazione della proposta ai creditori, che votano. Raggiunte le maggioranze, si apre il giudizio di omologazione davanti al tribunale, con possibilità di opposizioni.

Vantaggi

Il vantaggio più evidente è il controllo dell’esito: il debitore costruisce la proposta e sceglie le modalità di soddisfazione, comprese classi e trattamenti differenziati. Dopo il correttivo-ter, due novità giocano a suo favore. La prima è il cram-down sui creditori pubblici: un voto contrario di Fisco o enti previdenziali non è più necessariamente fatale, se la proposta è per loro più conveniente della prosecuzione della liquidazione. La seconda è l’efficacia immediata del decreto di omologazione, dalla pubblicazione: l’esecuzione del concordato non resta più congelata durante reclamo e ricorso per cassazione, e gli atti compiuti in esecuzione sono salvi anche in caso di successiva riforma.

C’è poi un vantaggio di prospettiva: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura (art. 248 CCII), e questo consente all’imprenditore di ripartire con il passato regolato, secondo i termini della proposta.

Rischi e svantaggi

Il primo limite è temporale: per un anno il debitore non può muoversi, e nel frattempo un creditore o un terzo può presentare la propria proposta e conquistare la scena. Il secondo è economico: il 10% di apporto aggiuntivo va calcolato sul valore dell’attivo e deve essere effettivo, non solo promesso; se l’attivo vale 1,8 milioni, servono almeno 180.000 euro di risorse nuove. Il terzo è competitivo: con la nuova regola dell’art. 241, tutte le proposte vanno al voto (salva la selezione congiunta di curatore e comitato) e vince quella con la maggioranza più alta. Il debitore, dunque, non gioca più da solo.

Infine, c’è il rischio di esecuzione: se gli impegni non vengono adempiuti, il concordato può essere risolto (art. 250 CCII) e la liquidazione giudiziale si riapre. La giurisprudenza sul concordato preventivo liquidatorio ha mostrato quanto l’inattuabilità oggettiva del piano esponga il debitore a conseguenze pesanti anche prima della scadenza dei termini di esecuzione (Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2024, n. 15029): un principio che, mutatis mutandis, invita a non presentare proposte che non si è in grado di sostenere.

Le pronunce a supporto

Sul fronte dell’omologazione con voto contrario dei creditori pubblici, la Cassazione ha delimitato con cura l’ambito del cram-down nel regime anteriore al correttivo, con riferimento al previgente art. 88, comma 2-bis, CCII e al concordato in continuità (Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790): la pronuncia conferma che il perimetro del cram-down dipende strettamente dal testo vigente al momento della domanda, e quindi che la nuova previsione dell’art. 245, comma 5, è un’innovazione che va valorizzata con attenzione alle norme transitorie.

Profilo ideale di questa opzione: impresa con avviamento residuo, procedura aperta da oltre un anno, debitore in grado di apportare almeno il 10% dell’attivo in risorse effettive, creditori pubblici con un peso determinante nel voto ma trattati meglio che nella liquidazione.


Terza strada: il concordato proposto da un creditore o da un terzo assuntore

In cosa consiste

È la strada dell’investitore, del concorrente, del creditore strategico (ad esempio un fornitore che vuole assicurarsi la continuità dei rapporti, o un fondo specializzato in crediti deteriorati). Il terzo, di norma nella veste di assuntore, propone ai creditori una determinata soddisfazione e, in cambio, acquisisce l’attivo della procedura, eventualmente insieme alle azioni di massa autorizzate dal giudice delegato. La base è l’art. 240, commi 1 e 5, CCII.

Quando ha senso

Va soppesata in questi scenari:

  • l’attivo ha un valore “industriale” superiore al valore di realizzo atomistico: magazzino, impianti, marchi e clienti valgono di più insieme che separati, e un operatore del settore è disposto a pagare questa differenza;
  • ci sono azioni di massa che il terzo valuta diversamente dalla procedura: perché ha maggiore propensione al rischio, maggiore pazienza, o informazioni migliori sul debitore convenuto;
  • i creditori chiedono rapidità: il terzo può muoversi subito, anche prima dell’esecutività dello stato passivo, purché esista una contabilità che consenta un elenco provvisorio dei creditori.

Come si esegue in sintesi

La procedura di approvazione e omologazione è la stessa vista per il debitore: parere del curatore, comunicazione ai creditori, voto, omologazione. Le differenze stanno a monte: nessun obbligo di apporto minimo del 10%; possibilità di proporre subito; facoltà di limitare gli impegni ai creditori ammessi e a quelli che hanno già proposto opposizione o domanda tardiva; possibilità di acquisire le azioni di massa.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la libertà di manovra. A fronte di questo vantaggio, il correttivo-ter aggiunge alcune garanzie che rendono l’investimento più prevedibile: l’efficacia del decreto dalla pubblicazione e la salvezza degli atti esecutivi riducono l’alea legata alla durata delle impugnazioni; il nuovo comma 2-bis dell’art. 246 consente al proponente di subentrare nei giudizi sullo stato passivo pendenti, evitando che la procedura resti “aperta” solo per definirli; la regola della maggioranza più elevata rende chiaro il criterio con cui si vince in caso di proposte concorrenti.

La giurisprudenza ha poi chiarito alcuni aspetti operativi che pesano sulla valutazione dell’assuntore. Quando la proposta prevede la cessione delle revocatorie, la chiusura della procedura non rende improcedibili le azioni: si verifica una successione a titolo particolare dell’assuntore nel diritto controverso, con le regole processuali che ne derivano (Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6393). E la clausola che limita la responsabilità dell’assuntore ai crediti ammessi e alle domande tardive pendenti al momento della proposta è stata al centro di un giudizio in cui l’amministrazione finanziaria, insinuatasi solo dopo il deposito della proposta, si era opposta all’omologazione: la Cassazione ha esaminato la vicenda anche sotto il profilo dell’abuso del diritto (Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725), a conferma che il momento in cui si deposita la proposta fotografa il perimetro dei creditori garantiti dall’assuntore.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia, per l’assuntore, è la concorrenza: la propria proposta può essere superata da un’altra con una maggioranza più alta. Per i creditori, il rischio è opposto: che il terzo acquisti a sconto un attivo (e azioni di massa) che, in mano alla procedura, avrebbe reso di più. Per questo il parere del curatore e la verifica di convenienza restano centrali, e per questo la legge circonda di cautele la cessione delle azioni di massa (autorizzazione del giudice delegato, indicazione specifica di oggetto e fondamento).

C’è poi un profilo spesso sottovalutato: chi può votare. La Cassazione ha escluso dal voto nel concordato fallimentare le società cessionarie in blocco di crediti deteriorati prive dei requisiti di iscrizione richiesti dalla normativa di vigilanza (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220). E da tempo afferma che, anche in assenza di una norma generale, il voto espresso in conflitto di interessi può essere sterilizzato (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948). Per un assuntore che è anche creditore, o che ha accordi con alcuni creditori, sono variabili decisive.

Profilo ideale di questa opzione: operatore industriale o finanziario interessato all’azienda nel suo complesso, attivo con valore d’uso superiore al valore di realizzo, procedura in fase iniziale, presenza di azioni di massa che il terzo è in grado di valorizzare.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri di fantasia per mostrare come le stesse grandezze producano risultati diversi a seconda della strada scelta. Non riproducono casi reali.

Dati di partenza comuni

  • Società a responsabilità limitata in liquidazione giudiziale, sentenza di apertura del 14 marzo 2025; stato passivo reso esecutivo il 22 ottobre 2025.
  • Attivo stimato a valori di liquidazione: 1.240.000 €, di cui un immobile strumentale il cui ricavato netto in liquidazione (dedotte spese specifiche e quota di spese generali) è stimato in 268.400 €.
  • Passivo: credito ipotecario della banca 310.000 € sull’immobile; privilegi generali (lavoratori e altri) 210.000 €; chirografari 1.870.000 €.
  • Spese di procedura stimate in caso di liquidazione completa (durata attesa: circa cinque anni): 140.000 €.

Simulazione 1 — Il risultato atteso della prosecuzione

Attivo netto: 1.240.000 − 140.000 = 1.100.000 €.

  • La banca ipotecaria incassa il ricavato netto dell’immobile, 268.400 €; la parte non coperta, 41.600 €, concorre come chirografo.
  • Restano 1.100.000 − 268.400 = 831.600 €; i privilegi generali sono pagati per intero (210.000 €).
  • Ai chirografari vanno 621.600 € su una massa di 1.870.000 + 41.600 = 1.911.600 €: percentuale stimata 32,5%, incassata in larga parte alla fine della procedura, cioè intorno al 2030.

Simulazione 2 — Proposta del debitore con apporto esterno e cram-down sul Fisco

Il socio unico, dopo il 14 marzo 2026 (decorso l’anno) e comunque entro il 22 ottobre 2027 (due anni dall’esecutività), propone un concordato con apporto di 130.000 € di finanza esterna, superiore alla soglia minima del 10% dell’attivo (124.000 €).

  • Risorse disponibili: 1.240.000 + 130.000 = 1.370.000; spese di procedura ridotte per la chiusura anticipata, stimate in 95.000 €: restano 1.275.000 €.
  • La banca ipotecaria riceve 268.400 € (pari al ricavato liquidatorio netto, come richiede l’art. 240, comma 4, attestato dal professionista indipendente); privilegi generali pagati per intero, 210.000 €.
  • Ai chirografari si offre il 38% entro dodici mesi dall’omologazione: 1.911.600 × 38% = 726.408 €. Restano margini per imprevisti per circa 70.000 €.

Al voto, su 1.911.600 € di crediti ammessi, si esprimono favorevolmente creditori per 905.400 € (47,4%). L’amministrazione finanziaria, titolare di un credito chirografario di 287.300 €, vota contro. Senza quel voto la maggioranza non c’è; con il voto favorevole del Fisco ci sarebbe stata. Il voto è dunque determinante. In questo caso, dopo il correttivo-ter, il tribunale può omologare se la proposta è per il Fisco conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione: il 38% in dodici mesi contro il 32,5% stimato in circa cinque anni. A fronte di questo vantaggio, resta il rischio che il Fisco contesti la stima della prosecuzione: è sulla qualità della relazione del professionista indipendente che si gioca l’omologazione.

Simulazione 3 — Proposta di un terzo assuntore prima dell’esecutività dello stato passivo

Un concorrente presenta a luglio 2025 (prima del 22 ottobre 2025) una proposta da terzo assuntore: acquisisce tutto l’attivo e la revocatoria di un pagamento di 190.000 € (azione autorizzata dal giudice delegato), offrendo:

  • 268.400 € alla banca ipotecaria e pagamento integrale dei privilegi generali (210.000 €);
  • il 34% ai chirografari entro nove mesi: 1.911.600 × 34% = 649.944 €;
  • spese di procedura residue stimate in 80.000 €.

Esborso complessivo dell’assuntore: 268.400 + 210.000 + 649.944 + 80.000 = 1.208.344 €, a fronte di un attivo che vale 1.240.000 € a valori di liquidazione e che, per un operatore del settore, potrebbe valere di più come complesso aziendale; più il potenziale incasso della revocatoria.

I creditori confrontano: 34% in nove mesi con il terzo; 32,5% in circa cinque anni con la prosecuzione; e la prospettiva, ancora lontana nel luglio 2025, di un 38% offerto dal debitore non prima di marzo 2026. Se nel frattempo il debitore presentasse la propria proposta prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, entrambe andrebbero al voto (salvo selezione congiunta di curatore e comitato), e vincerebbe quella con la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto.

Le simulazioni mostrano un punto che va sempre tenuto a mente: la percentuale nominale non basta, conta il momento in cui la si incassa e la solidità di chi la garantisce.


Il confronto in tabella

La tabella che segue mette in fila le tre strade sugli stessi parametri. Va letta con una cautela: le valutazioni sono tendenziali e possono cambiare anche radicalmente in funzione del caso concreto. I soli costi indicati sono quelli connessi alla procedura e previsti dalla legge; non si fa riferimento a compensi professionali.

ParametroProsecuzione della liquidazione giudizialeConcordato proposto dal debitoreConcordato proposto da creditore o terzo assuntore
Quando si può attivareÈ lo sviluppo ordinario della proceduraDopo 1 anno dalla sentenza di apertura e non oltre 2 anni dall’esecutività dello stato passivoSubito dopo l’apertura, anche prima dell’esecutività dello stato passivo (se c’è contabilità utile)
Requisiti economiciNessunoApporto di risorse che incrementino l’attivo di almeno il 10%Nessun apporto minimo di legge
Tempi tipiciLunghi (anni), legati a vendite e contenziosiMedi: voto e omologazione, poi esecuzionePotenzialmente i più brevi
ComplessitàBassa per i creditori, alta per gli organiAlta: proposta, eventuale relazione giurata, gestione del votoAlta: due diligence, proposta, eventuale relazione giurata, gestione del voto
Rischi in caso di esito negativoPercentuale finale inferiore alle stime, allungamento dei tempiMancata approvazione, prevalenza di proposte concorrenti, risoluzione per inadempimento con riaperturaPrevalenza di proposte concorrenti, esito incerto delle azioni acquisite
Effetti sulla proceduraProcedura aperta fino al riparto finaleEffetti dalla pubblicazione del decreto di omologazione; chiusura quando il decreto è definitivoCome per il debitore, con subentro del proponente nei giudizi sullo stato passivo pendenti
Creditori pubbliciConcorrono secondo il loro rangoCram-down possibile se il loro voto è determinante e la proposta è per loro più convenienteStesso cram-down
ReversibilitàSempre possibile innestare un concordato nei termini di leggeSe il concordato non è eseguito, la liquidazione si riapreStessa riapertura in caso di risoluzione o annullamento
Costi previsti dalla leggeSpese di procedura prededucibili, crescenti con la durataSpese di procedura e della relazione giurata del professionista indipendente (se c’è degrado dei privilegiati); imposte d’attoCome per il debitore; in caso di terzo assuntore, imposta di registro sul decreto di omologa secondo la prassi dell’amministrazione finanziaria

La tabella dice una cosa sola con chiarezza: nessuna colonna domina le altre su tutte le righe. Il guadagno di tempo del concordato si paga in complessità e in rischio di esecuzione; la sicurezza procedurale della prosecuzione si paga in durata e in spese.


I criteri per scegliere

Il ragionamento corretto è condizionale. Non “conviene il concordato” o “conviene aspettare”, ma: se la situazione presenta certe caratteristiche, generalmente una strada è più solida delle altre. Cinque criteri aiutano a orientarsi.

Primo criterio: il rapporto tra valore d’uso e valore di realizzo dell’attivo. Se l’azienda vale molto di più come complesso funzionante che a pezzi, il concordato (del debitore o del terzo) è lo strumento che può catturare questa differenza e redistribuirla ai creditori. Se invece l’attivo è fatto di beni che si vendono bene anche singolarmente, il vantaggio di un concordato si riduce e la prosecuzione torna competitiva.

Secondo criterio: il peso delle azioni di massa. Una revocatoria solida o un’azione di responsabilità con buone prospettive sono, per la procedura, una riserva di valore. Se la proposta concordataria prevede la loro cessione all’assuntore, va soppesato se il prezzo implicito le valorizza adeguatamente. La giurisprudenza recente ha rafforzato la tenuta delle revocatorie, anche sugli atti di scissione: un elemento che, in sede di voto, sposta la convenienza a favore di chi ne ha il controllo.

Terzo criterio: la posizione dei creditori pubblici. Dove Fisco ed enti previdenziali hanno crediti tali da rendere determinante il loro voto, il cram-down introdotto dal correttivo-ter è il fattore che può far pendere la bilancia verso il concordato. Ma funziona solo se la proposta è effettivamente più conveniente, per quei creditori, della prosecuzione della liquidazione, e se questa convenienza è dimostrata con una relazione del professionista indipendente che resista alle contestazioni.

Quarto criterio: il calendario. Il debitore non può proporre prima di un anno dalla sentenza di apertura né dopo due anni dall’esecutività dello stato passivo; il terzo può muoversi subito. Chi arriva prima non vince automaticamente, perché dopo il correttivo-ter conta la maggioranza più elevata; ma chi arriva prima fissa il termine di confronto con cui le altre proposte dovranno misurarsi, e in caso di parità prevale.

Quinto criterio: la sostenibilità dell’esecuzione. Un concordato che offre percentuali alte ma non è sostenuto da risorse certe e da garanzie adeguate espone tutti al rischio di risoluzione e di riapertura della procedura, con perdita di tempo e di valore. Il parere del curatore sulle garanzie offerte e la verifica delle fonti di finanziamento sono il passaggio in cui una buona proposta si distingue da una proposta solo attraente.

A questi criteri si aggiunge una considerazione trasversale, che riguarda i tempi di giustizia: la scelta di oggi va difesa domani, davanti al tribunale in sede di opposizione e poi, eventualmente, in reclamo e in Cassazione. Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, “una proposta concordataria si scrive pensando già al giudice che dovrà omologarla e, se serve, alla Corte che dovrà confermarla”.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Finché la liquidazione giudiziale prosegue, una proposta di concordato può essere presentata nei termini di legge; e se una proposta non viene approvata, la procedura continua e restano possibili proposte successive. Il limite principale riguarda il debitore, vincolato alla finestra temporale tra un anno dall’apertura e due anni dall’esecutività dello stato passivo. Una volta omologato il concordato, invece, tornare indietro è possibile solo attraverso gli strumenti della risoluzione o dell’annullamento.

E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze dipendono da chi sceglie. Il creditore che vota a favore di una proposta poco solida rischia di vedere il concordato risolto e la procedura riaperta, con tempi ancora più lunghi; il creditore che vota contro una proposta conveniente rischia, dopo il correttivo-ter, di vedersela comunque imporre se appartiene a una classe dissenziente e il tribunale ritiene il trattamento non inferiore a quello della prosecuzione. Il debitore che propone senza risorse adeguate rischia di bruciare la sua unica finestra utile.

Il creditore che non ha partecipato al voto può ancora difendersi? Può proporre opposizione all’omologazione nei termini fissati, e il tribunale la esamina con poteri istruttori anche d’ufficio. La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che il creditore regolarmente informato della proposta e posto in condizione di opporsi, che non lo abbia fatto, non può poi saltare direttamente al ricorso per cassazione contro il decreto di omologazione emesso senza opposizioni: le facoltà difensive vanno esercitate nella sede e nei tempi previsti.

Il socio della società in liquidazione ha voce in capitolo? La Cassazione ha precisato a quali condizioni il socio di una società fallita possa opporsi all’omologazione del concordato fallimentare (Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402): la legittimazione non è automatica, dipende dall’interesse concreto che il socio è in grado di dimostrare. È un profilo rilevante soprattutto quando la proposta prevede la restituzione di beni residui o operazioni sul capitale.

Se l’omologazione viene impugnata, l’esecuzione resta bloccata? Non più. Dopo il correttivo-ter il decreto produce effetti dalla pubblicazione e gli atti compiuti in esecuzione restano salvi anche se il decreto viene poi riformato o cassato. La procedura si chiude formalmente quando il decreto diventa definitivo, ma nel frattempo il concordato può essere eseguito.


Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo la strada che contribuiscono a illuminare. Molte sono state rese nel vigore della legge fallimentare (artt. 124 e ss. l. fall.), ma esprimono principi che la dottrina e i giudici di merito applicano al concordato nella liquidazione giudiziale, data la sostanziale continuità della disciplina. I principi sono riassunti con parole nostre.

Sul perimetro delle alternative e sulla consecuzione delle procedure

1. Cass. civ., sez. I, 1° luglio 2024, n. 17992. Una volta dichiarato il fallimento, il giudizio sull’omologabilità del concordato preventivo non può proseguire autonomamente: le censure contro il diniego di omologa devono confluire nell’impugnazione della sentenza dichiarativa. Rilevanza: chiarisce perché, aperta la liquidazione giudiziale, le opzioni realistiche sono quelle interne alla procedura.

2. Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2024, n. 15029. L’omologazione di un piano liquidatorio non impedisce al creditore di chiedere il fallimento del debitore, anche prima della scadenza dei termini di esecuzione, se il piano si rivela oggettivamente inattuabile. Rilevanza: mette in guardia chi propone concordati senza risorse adeguate; la sostenibilità dell’esecuzione è un criterio decisivo.

Sulla prosecuzione della liquidazione e sul valore delle azioni di massa

3. Cass. civ., Sez. Un., 26 febbraio 2025, n. 5089. Le Sezioni Unite hanno confermato la natura costitutiva dell’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, che modifica a posteriori una situazione giuridica preesistente. Rilevanza: incide sulla stima del valore delle azioni di massa, elemento centrale nel confronto tra prosecuzione e proposta concordataria.

4. Cass. civ., 19 dicembre 2025, n. 33238. La revocatoria fallimentare dell’atto di scissione societaria è ammissibile, come quella ordinaria. Rilevanza: amplia il patrimonio di azioni che la procedura può esercitare, e quindi l’asticella che una proposta concordataria deve superare per essere conveniente.

Sul concordato proposto dal debitore e sul cram-down

5. Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. La Corte si è pronunciata sui limiti di applicazione del cram-down fiscale e previdenziale previsto dal previgente art. 88, comma 2-bis, CCII, con riferimento al concordato in continuità. Rilevanza: conferma che l’operatività del cram-down dipende dal testo normativo applicabile ratione temporis, e quindi che la nuova previsione dell’art. 245, comma 5, CCII va maneggiata con attenzione alle regole transitorie.

Sul concordato proposto da un creditore o da un terzo assuntore

6. Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6393. Se il concordato con assunzione prevede la cessione delle revocatorie, la chiusura della procedura non le rende improcedibili: l’assuntore succede a titolo particolare nel diritto controverso, e il processo va interrotto per il venir meno della legittimazione del curatore. Rilevanza: definisce come l’assuntore raccoglie concretamente le azioni di massa acquisite.

7. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725. Pronuncia resa su un concordato fallimentare con terzo assuntore che limitava i propri impegni ai crediti ammessi e alle tardive pendenti al momento della proposta, contestato dall’amministrazione finanziaria insinuatasi successivamente. Rilevanza: mostra quanto pesi il momento di deposito della proposta nel definire i creditori garantiti dall’assuntore.

Sul voto e sulla formazione delle maggioranze

8. Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Nel concordato fallimentare non possono votare le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati prive dell’iscrizione richiesta dalla normativa di settore. Rilevanza: incide direttamente sul calcolo delle maggioranze, decisivo dopo che il correttivo-ter ha reso determinante la “maggioranza più elevata” tra più proposte.

9. Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948. Pur mancando una norma generale sul conflitto di interessi nel voto concordatario, il voto espresso da un creditore in conflitto può essere neutralizzato. Rilevanza: rilevante soprattutto quando il proponente è anche creditore o ha accordi con alcuni creditori.

Sull’omologazione, sulle impugnazioni e sull’esecuzione

10. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402. La Corte ha chiarito i presupposti dell’interesse del socio della società fallita a opporsi all’omologazione del concordato fallimentare. Rilevanza: delimita chi può contestare la proposta in sede di omologazione.

11. Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2021, n. 23487. Non è ricorribile per cassazione il decreto reso in sede di reclamo che confermi la scelta del giudice delegato di trasmettere ai creditori una sola delle proposte concorrenti. Rilevanza: da rileggere alla luce del correttivo-ter, che oggi impone di sottoporre al voto tutte le proposte salvo selezione congiunta di curatore e comitato.

12. Cass. civ., sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168. Nel fallimento chiuso con concordato, il compenso del curatore si liquida dopo l’esecuzione, tenendo conto anche dell’attività di sorveglianza svolta dopo l’omologazione. Rilevanza: ricorda che il concordato non esaurisce il ruolo degli organi della procedura, che vigilano sull’adempimento.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un bivio di questo tipo, lo Studio non indica una strada a priori: costruisce il confronto sui numeri del caso e accompagna la scelta fino all’ultimo grado di giudizio. In concreto:

  1. Ricostruiamo l’alternativa liquidatoria: analizziamo stato passivo, inventario, perizie e programma di liquidazione per stimare cosa otterrebbe ciascuna classe di creditori dalla prosecuzione della procedura, che dopo il correttivo-ter è il parametro della convenienza.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto prosecuzione, proposta del debitore e proposta di terzo sugli stessi dati.
  3. Verifichiamo i requisiti di ammissibilità della proposta del debitore: finestra temporale, effettività dell’apporto di almeno il 10% dell’attivo, posizione delle società collegate.
  4. Strutturiamo la proposta: classi, trattamenti differenziati, degrado dei privilegiati nei limiti dell’art. 240, comma 4, cessione delle azioni di massa, clausole di limitazione degli impegni.
  5. Coordiniamo il lavoro con il professionista indipendente chiamato a redigere la relazione giurata, verificando la coerenza dei valori con l’alternativa liquidatoria.
  6. Analizziamo la composizione del voto: legittimazione delle cessionarie di crediti, possibili conflitti di interessi, peso dei creditori pubblici e presupposti del cram-down.
  7. Per il creditore, esaminiamo la proposta ricevuta e redigiamo, quando la proposta non è conveniente, l’opposizione all’omologazione con le relative richieste istruttorie.
  8. Per l’investitore, conduciamo la due diligence legale su attivo, contenziosi pendenti e azioni di massa, valutando i rischi della successione nei giudizi.
  9. Seguiamo la fase esecutiva, monitorando adempimenti, garanzie e rischi di risoluzione o annullamento.
  10. Difendiamo la scelta in ogni grado: opposizione, reclamo, ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, la leva da valorizzare è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta compiuta oggi, nella redazione della proposta o nel voto, è la stessa che andrà sostenuta davanti al tribunale e, se necessario, davanti alla Suprema Corte. Lo stesso difensore, la stessa linea, dall’analisi iniziale all’ultimo grado: è questo che evita di dover ricostruire da capo argomenti e numeri a ogni fase. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di condurre la trattativa con creditori, investitori e organi della procedura con un metodo strutturato.

Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i primi presidiano ammissibilità, voto e omologazione, i secondi verificano attivo, passivo, flussi e sostenibilità finanziaria della proposta. Il confronto tra le opzioni nasce così da numeri controllati, non da stime di massima.


In chiusura

Il correttivo-ter ha reso il concordato nella liquidazione giudiziale uno strumento più rapido nei suoi effetti, più aperto alla concorrenza tra proposte e meno esposto al veto dei creditori pubblici. Ma non lo ha reso, per questo, la scelta migliore in ogni caso. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: al debitore può costare l’unica finestra utile per uscire dalla procedura, al creditore una percentuale più bassa o più lontana, all’investitore un’operazione che si rivela meno solida del previsto.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo terreno perché unisce le due competenze che il concordato nella liquidazione giudiziale richiede: la capacità di negoziare la crisi d’impresa, certificata dalla qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e la capacità di difendere l’esito della negoziazione fino all’ultimo grado, garantita dal ruolo di avvocato cassazionista, con il supporto di uno staff di avvocati e commercialisti che misura ogni opzione sui numeri reali.

📩 Prima di votare, proporre o opporti, mettiti in contatto con lo Studio Monardo: i recapiti per raggiungerci sono indicati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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