Una ricostruzione in ordine di tempo: dai tre esercizi che precedono la domanda fino all’ultima rata del piano omologato. Normativa aggiornata al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) come modificato dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), e giurisprudenza fino a settembre 2026.
Prima di tutto, il calendario
La storia di un concordato minore non comincia il giorno del deposito in tribunale. Comincia molto prima, spesso anni prima, nei bilanci che l’imprenditore ha chiuso, nelle scelte che ha fatto sul proprio patrimonio, perfino nella data in cui ha deciso (o non ha deciso) di cancellarsi dal registro delle imprese. I requisiti di accesso a questa procedura, disciplinata dagli articoli 74-83 del Codice della crisi, non sono una fotografia scattata al momento della domanda: sono una pellicola che scorre all’indietro e in avanti. Alcuni si misurano sui tre esercizi precedenti, altri sui cinque anni precedenti, altri ancora vengono riesaminati dal giudice in sede di omologazione e possono venire meno durante l’esecuzione del piano.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nel concordato minore un requisito perso per una questione di date raramente si recupera.
La sequenza che ricostruiremo è questa. Si parte dalla verifica dimensionale sui tre esercizi, si passa al controllo delle preclusioni quinquennali, si affronta il momento, decisivo e spesso sottovalutato, della cancellazione dal registro. Poi scatta il calendario vero e proprio: il conferimento dell’incarico all’Organismo di composizione della crisi, la raccolta dei documenti, la relazione del gestore, il deposito, il vaglio di ammissibilità del giudice, il voto dei creditori, l’omologazione e, infine, gli anni dell’esecuzione, durante i quali la procedura può ancora essere revocata o convertita in liquidazione controllata.
Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché il concordato minore è uno strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dall’interno, dal lato di chi redige la relazione particolareggiata e verifica i requisiti prima che lo faccia il giudice. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di valutare anche il percorso della composizione negoziata, spesso l’anticamera del concordato minore per l’imprenditore sotto soglia.
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La mappa temporale
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere sotto gli occhi l’intero percorso. La tabella che segue allinea ogni momento della procedura al requisito che in quel momento si verifica, alla norma che lo regola e al termine che si attiva. Le tappe da 1 a 3 riguardano verifiche “all’indietro”, che l’imprenditore deve compiere prima ancora di rivolgersi all’OCC; le tappe da 4 a 9 seguono il calendario della procedura in senso proprio.
| Tappa | Quando | Cosa si verifica | Norma di riferimento | Termine o arco temporale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tre esercizi prima della domanda | Soglie dimensionali dell’impresa minore (attivo, ricavi, debiti) e natura del debitore | Art. 2, c. 1, lett. c) e d) CCII | Tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve) |
| 2 | Cinque anni prima della domanda | Esdebitazioni pregresse, atti di straordinaria amministrazione, atti in frode | Artt. 75 e 77 CCII | Quinquennio antecedente la domanda |
| 3 | Il giorno della cancellazione dal registro | Preclusione per l’imprenditore cancellato | Art. 33, c. 4 e c. 1-bis CCII | Dalla data di cancellazione, senza limite |
| 4 | Giorno 0: incarico all’OCC | Stato di sovraindebitamento, scelta continuità/finanza esterna | Artt. 2, 74, 76 CCII | Comunicazione dell’OCC a fisco e riscossione entro 7 giorni; risposta entro 15 |
| 5 | Mesi 1-4: istruttoria del gestore | Completezza documentale, attestazioni, relazione particolareggiata | Artt. 75 e 76 CCII | Nessun termine di legge; prassi variabile |
| 6 | Deposito e decreto di apertura | Vaglio di ammissibilità, misure protettive | Artt. 77 e 78 CCII | Decreto del giudice; eventuale reclamo in termini brevi |
| 7 | Entro 30 giorni dal decreto | Voto dei creditori e maggioranze | Artt. 78 e 79 CCII | Termine fissato dal giudice, non superiore a 30 giorni |
| 8 | Omologazione | Ammissibilità giuridica, fattibilità, convenienza, cram down | Art. 80 CCII | Sentenza; reclamo nel termine di legge |
| 9 | Esecuzione del piano | Adempimento, revoca, conversione | Artt. 81, 82, 83 CCII | Per tutta la durata del piano |
Una precisazione di metodo. La tabella indica i termini fissati dalla legge; la durata effettiva di ciascuna fase dipende dal tribunale, dal carico dell’OCC e soprattutto dalla qualità della documentazione. Nelle sezioni che seguono daremo, per ogni tappa, un’indicazione di quanto dura realmente, sempre come ordine di grandezza e mai come promessa.
Tappa 1 — Tre esercizi prima: la fotografia dimensionale che decide la porta d’ingresso
Cosa succede
Il primo requisito non si verifica in tribunale, ma nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni. Il concordato minore è riservato al debitore in stato di sovraindebitamento che non è un consumatore: l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista, la start-up innovativa, e in generale ogni debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa. Il punto di partenza, quindi, è capire se l’impresa rientra nella categoria dell’impresa minore. Se la supera, la porta del concordato minore è chiusa e si apre quella, molto più impegnativa, del concordato preventivo.
Il calendario, qui, corre all’indietro. Chi sta pensando di depositare una domanda nel 2027 deve guardare agli esercizi 2024, 2025 e 2026. Chi ha iniziato l’attività da meno di tre anni guarda al periodo effettivo di attività.
La norma
L’articolo 2, comma 1, lettera d) del Codice definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti; ricavi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nei tre esercizi antecedenti; un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro. L’avverbio “congiuntamente” è la chiave di lettura: basta superare anche una sola delle tre soglie per uscire dalla categoria.
La lettera c) dello stesso articolo definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza.
L’articolo 74, comma 1, completa il quadro: il concordato minore è accessibile ai debitori di cui alla lettera c), escluso il consumatore. L’articolo 77, infine, individua tra le cause di inammissibilità della domanda proprio il superamento dei limiti dimensionali della lettera d).
I termini che si attivano
Non esiste un termine perentorio in senso processuale, ma esiste un arco temporale rigido: i tre esercizi antecedenti la domanda sono la finestra di misurazione, e ciascun anno va verificato singolarmente. La soglia dei ricavi e quella dell’attivo sono annue: un solo esercizio sopra i 200.000 euro di ricavi basta a compromettere il requisito. La soglia dei debiti, invece, si misura sull’esposizione complessiva, comprendendo anche i debiti non ancora scaduti: rate future di mutui, finanziamenti a medio termine, debiti rateizzati.
C’è un effetto temporale che molti non considerano. Poiché la finestra triennale “scorre” con il passare del tempo, un esercizio sopra soglia esce dal computo dopo tre anni. Un’impresa che nel 2023 aveva superato i ricavi e che negli anni successivi è rimasta sotto soglia, nel 2027 può trovarsi nella condizione di impresa minore. Viceversa, un’impresa che nel 2026 ha registrato un picco di fatturato, magari per un’unica commessa, porterà quel picco nel computo fino al 2029.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase, che precede qualsiasi contatto con l’OCC, l’imprenditore ha una finestra di verifica che deve usare fino in fondo: ricostruire anno per anno attivo, ricavi e debiti, con i documenti alla mano e non a memoria. Le opzioni sono tre.
Se tutte e tre le soglie sono rispettate, la strada del concordato minore è aperta sotto il profilo dimensionale. Se una soglia è superata, bisogna capire se lo è in modo stabile o solo per un esercizio che uscirà presto dalla finestra, e valutare con attenzione se il tempo gioca a favore o contro: attendere un anno può significare subire nel frattempo pignoramenti e ipoteche. Se le soglie sono superate stabilmente, l’imprenditore non è “minore” e gli strumenti disponibili sono quelli dell’impresa maggiore: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo.
Un profilo spesso trascurato riguarda l’imprenditore agricolo e la start-up innovativa. Per loro il problema dimensionale si pone in modo diverso, perché la legge li esclude dalla liquidazione giudiziale in ragione della natura dell’attività o dello status, e li colloca comunque nell’area del sovraindebitamento. Anche qui, però, va verificato che lo status sia effettivo e documentato: una start-up che ha perso i requisiti di legge rientra nella disciplina ordinaria dell’impresa.
Le società sotto soglia possono accedere al concordato minore: il requisito dimensionale riguarda l’impresa, non la forma giuridica. La giurisprudenza di merito ha anche aperto la procedura a figure di confine. Il Tribunale di Verona, con decreto del 2 dicembre 2025, ha ammesso al concordato minore un lavoratore dipendente che in passato era stato socio illimitatamente responsabile di una società di persone fallita, valorizzando la natura imprenditoriale dei debiti da ristrutturare più che la condizione professionale attuale del debitore.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è ragionare sul fatturato “medio” del triennio. La norma non parla di media: parla di ammontare complessivo annuo in ciascuno dei tre esercizi. Un imprenditore con ricavi di 180.000, 230.000 e 170.000 euro ha una media di circa 193.000 euro, sotto soglia, ma ha superato il limite in un esercizio. Il secondo errore è dimenticare i debiti non scaduti: chi somma solo le rate insolute sottostima l’esposizione e scopre il superamento della soglia dei 500.000 euro soltanto quando il gestore ricostruisce il passivo.
Un terzo errore, più sottile, riguarda l’onere della prova. Nel sistema del Codice è l’imprenditore che deve dimostrare di essere sotto soglia, e lo dimostra con i documenti contabili e fiscali. Scritture incomplete o bilanci non depositati trasformano una questione numerica in una questione probatoria, e la seconda è molto più difficile da vincere.
Quanto dura realmente
La verifica dimensionale, se la documentazione è ordinata, richiede pochi giorni di lavoro. Quando invece le scritture sono lacunose, la ricostruzione può richiedere settimane: occorre recuperare dichiarazioni fiscali, estratti conto, contratti di finanziamento, visure. È tempo ben speso, perché un errore qui vizia tutto ciò che viene dopo.
Tappa 2 — Cinque anni all’indietro: le preclusioni che il gestore andrà a cercare
Cosa succede
Superato il filtro dimensionale, il calendario si allunga ancora all’indietro: fino a cinque anni prima della domanda. È l’arco temporale su cui il Codice misura la “storia” del debitore sotto due profili distinti. Il primo è quello delle esdebitazioni già ottenute: il concordato minore non può diventare un meccanismo da ripetere a piacimento. Il secondo è quello degli atti compiuti sul patrimonio: le operazioni straordinarie degli ultimi cinque anni vanno dichiarate, e se tra esse si nascondono atti in frode ai creditori la domanda è inammissibile.
Siamo ancora in una fase in cui nessun giudice ha visto le carte. Ma è proprio adesso che l’imprenditore deve fare i conti con il proprio passato, perché il gestore della crisi ci arriverà comunque, e ci arriverà con la lente dell’articolo 77.
La norma
L’articolo 77 del Codice elenca le cause di inammissibilità della domanda di concordato minore. Oltre alla mancanza dei documenti richiesti e al superamento delle soglie dimensionali, la domanda è inammissibile se il debitore ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, se ne ha già beneficiato per due volte, oppure se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
L’articolo 75, a sua volta, impone di allegare alla domanda, tra gli altri documenti, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni. È il punto di contatto tra le due norme: ciò che l’articolo 75 obbliga a dichiarare è esattamente il materiale su cui il giudice, e prima di lui il gestore, valuteranno l’eventuale presenza di atti in frode.
Va aggiunto un dato sistematico. Il concordato minore non richiede, come requisito di accesso, la “meritevolezza” del debitore nel senso in cui la si richiede in altre procedure del sovraindebitamento. Il filtro soggettivo è costruito in negativo: non contano le cause del sovraindebitamento in sé, conta l’assenza di atti in frode. È una differenza che la giurisprudenza di merito ha sottolineato più volte.
I termini che si attivano
Il quinquennio si calcola a ritroso dalla data della domanda: un’esdebitazione ottenuta cinque anni e un giorno prima non è ostativa, una ottenuta quattro anni e undici mesi prima lo è. Questa è una delle poche situazioni in cui l’imprenditore può, entro certi limiti, “scegliere” la data della domanda per rientrare nel requisito. Il limite delle due esdebitazioni, invece, non ha finestra temporale: è un tetto assoluto.
Per gli atti di straordinaria amministrazione, il quinquennio non è una causa di inammissibilità in sé, ma il perimetro dell’obbligo dichiarativo. Un atto compiuto sei anni prima non va elencato, ma se ha i caratteri della frode e risulta comunque dagli atti può essere valutato.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa fase è la trasparenza preventiva: individuare prima del gestore gli atti che potrebbero essere letti come frode e prepararne la giustificazione documentale. Una vendita di un immobile a un familiare, un conferimento in un fondo patrimoniale, una cessione di quote, un pagamento preferenziale a un creditore vicino: nessuno di questi atti è di per sé fraudolento, ma ciascuno va spiegato con documenti che dimostrino il prezzo effettivamente pagato, la destinazione delle somme, le ragioni dell’operazione.
In alcuni casi, la strategia corretta non è giustificare l’atto ma neutralizzarne gli effetti nella proposta: prevedere, ad esempio, che il valore del bene uscito dal patrimonio sia recuperato a beneficio dei creditori attraverso un apporto del terzo acquirente. È un tema su cui la giurisprudenza di merito è attenta: il Tribunale di Bolzano, con decreto del 12 novembre 2025, ha esaminato proprio il rapporto tra l’incidenza della finanza esterna in un concordato minore liquidatorio e la rilevanza degli atti in frode ai fini dell’ammissione.
Sul versante delle esdebitazioni pregresse, l’opzione è più netta: se il quinquennio non è decorso, occorre valutare se attendere, e con quali rischi, oppure se percorrere un’altra strada.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è l’omissione. Il debitore che “dimentica” di elencare un atto di straordinaria amministrazione non solo rende incompleta la documentazione, ma espone la procedura a un rischio molto più grave nelle fasi successive: se l’atto emerge dopo l’omologazione e viene qualificato come diretto a frodare i creditori, può portare alla revoca del concordato. Nascondere un atto oggi significa lasciare una mina che può esplodere anni dopo.
Quanto dura realmente
La ricostruzione quinquennale richiede in genere da due a sei settimane, a seconda della complessità patrimoniale. Visure catastali storiche, ispezioni ipotecarie, estratti conto degli ultimi cinque anni: sono documenti che vanno richiesti per tempo, e alcuni uffici rispondono con lentezza.
Tappa 3 — Il giorno della cancellazione: il requisito che non si recupera
Cosa succede
A questo punto la procedura incontra un bivio che, a differenza degli altri, non ha ritorno. Molti piccoli imprenditori, quando l’attività si ferma, chiudono la partita IVA e si cancellano dal registro delle imprese. È un gesto amministrativo, spesso consigliato per ridurre costi e adempimenti. Ma, per il concordato minore, è un gesto che cambia definitivamente la mappa delle strade percorribili.
Fino a pochi mesi fa, sul punto regnava l’incertezza. Una parte dei tribunali ammetteva l’imprenditore individuale cancellato al concordato minore liquidatorio, soprattutto se la proposta era sostenuta da finanza esterna e garantiva ai creditori più di quanto avrebbero ottenuto in liquidazione. Un’altra parte lo escludeva. Il 16 giugno 2026 la Cassazione ha chiuso il dibattito.
La norma
L’articolo 33, comma 4, del Codice stabilisce che la domanda di accesso al concordato minore, al concordato preventivo e agli altri strumenti negoziali presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile. Il correttivo-ter ha introdotto il comma 1-bis, che consente all’imprenditore individuale persona fisica di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione, ma non ha toccato il comma 4.
Con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione ha affermato che la domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato è inammissibile in ogni caso, anche quando si tratta di imprenditore individuale e anche quando il concordato è di tipo liquidatorio con apporto di risorse esterne. La Corte ha letto l’introduzione del comma 1-bis come conferma del divieto: dove il legislatore ha voluto derogare agli effetti della cancellazione, lo ha detto espressamente, e lo ha fatto soltanto per la liquidazione controllata. Nello stesso senso si è espressa un’ordinanza conforme dello stesso periodo. La decisione ha cassato una pronuncia della Corte d’Appello di Campobasso, la sentenza n. 306 del 6 ottobre 2025, che aveva confermato l’omologazione di un concordato minore liquidatorio proposto da un’imprenditrice individuale cancellata.
I termini che si attivano
Qui il tempo si comporta in modo diverso rispetto alle altre tappe. Non c’è un termine che scade: c’è un evento che, una volta verificatosi, produce un effetto permanente. La data di cancellazione dal registro delle imprese è lo spartiacque definitivo: prima di quella data il concordato minore è possibile, dopo non lo è più.
La Cassazione ha anche precisato che la situazione è diversa per figure affini ma non identiche: il professionista cancellato dall’albo, l’ex imprenditore minore irregolare mai iscritto, il socio fideiussore, l’imprenditore che ha cessato l’attività ma non si è cancellato. Per costoro il divieto dell’articolo 33, comma 4, non opera, e resta aperta la valutazione dell’accesso al concordato minore liquidatorio.
Cosa può fare il debitore ora
Per l’imprenditore ancora iscritto, la finestra difensiva è una sola e va usata subito: non cancellarsi dal registro prima di aver valutato il concordato minore. Chi ha cessato di fatto l’attività può mantenere l’iscrizione il tempo necessario a costruire la proposta, depositarla e ottenere l’apertura. Il costo di qualche mese di iscrizione in più è modesto rispetto alla perdita di uno strumento negoziale.
Per l’imprenditore già cancellato, la finestra del concordato minore è chiusa. Resta però aperta la strada della liquidazione controllata, che il comma 1-bis rende accessibile senza il limite annuale, e che conduce all’esdebitazione. È una strada diversa, perché comporta la liquidazione dell’intero patrimonio sotto la gestione di un liquidatore, ma non è una strada senza uscita. Occorre anche verificare se il debitore, oltre alla veste di ex imprenditore, abbia debiti riconducibili ad altre posizioni che gli consentano soluzioni diverse.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è la cancellazione “preventiva” consigliata per ragioni fiscali o amministrative, senza che nessuno abbia valutato le conseguenze sul piano della crisi. È un errore che la Cassazione, nella sentenza di giugno 2026, ha letto in chiave di autoresponsabilità: l’imprenditore che sceglie di cancellarsi pur avendo debiti, e senza essersi avvalso a tempo debito degli strumenti predisposti per affrontarli, non può poi pretendere uno spazio negoziale che ha deliberatamente abbandonato.
Quanto dura realmente
La cancellazione si perfeziona con una pratica telematica di pochi giorni. Le sue conseguenze, invece, sono permanenti. Nessuna altra tappa della timeline ha un rapporto così sbilanciato tra la rapidità del gesto e la durata dei suoi effetti.
Tappa 4 — Giorno 0: l’incarico all’Organismo di composizione della crisi
Cosa succede
Siamo al giorno 0. L’imprenditore, verificati i requisiti dimensionali e le preclusioni, si rivolge a un Organismo di composizione della crisi costituito nel circondario del tribunale competente. L’OCC nomina un gestore della crisi, che da questo momento diventa la figura centrale della procedura: raccoglie i documenti, ricostruisce il passivo, verifica la fattibilità, redige la relazione particolareggiata che accompagnerà la domanda.
Da questo momento in poi il calendario corre anche per soggetti diversi dal debitore. L’amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione vengono coinvolti nei primi giorni, e il loro riscontro condiziona tutta la costruzione del piano.
La norma
L’articolo 76 del Codice prevede che la domanda di concordato minore sia formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente. Lo stesso articolo prevede che l’OCC, entro sette giorni dall’assunzione dell’incarico, ne dia notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore; questi, entro quindici giorni, devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
È in questa fase che il debitore deve sciogliere il nodo più importante dell’articolo 74: concordato in continuità o concordato liquidatorio. Il comma 1 ammette il concordato minore quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Il comma 2 lo ammette, fuori da questi casi, esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Il correttivo-ter ha inoltre escluso, per il concordato minore, la domanda “prenotativa” o con riserva: non è possibile depositare un ricorso “in bianco” per ottenere protezione e completare la proposta in seguito. La domanda deve nascere completa.
I termini che si attivano
Dal giorno 0 decorrono i sette giorni entro cui l’OCC informa fisco e riscossione, e i quindici giorni successivi entro cui questi devono rispondere. Sono termini che non gravano sul debitore, ma che scandiscono il suo calendario: fino a quando non arriva il riscontro degli enti, il passivo tributario non è definito e il piano non può essere chiuso.
C’è poi un requisito sostanziale che va verificato proprio al giorno 0: lo stato di sovraindebitamento. Il Codice lo definisce come crisi o insolvenza. La crisi, secondo l’articolo 2, comma 1, lettera a), è lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’orizzonte dei dodici mesi è il metro con cui si misura la crisi: non occorre attendere l’insolvenza conclamata per accedere al concordato minore.
Cosa può fare il debitore ora
Al giorno 0 la finestra difensiva più importante è la scelta dell’impianto: continuità o liquidazione con finanza esterna, perché da essa dipendono documenti, attestazioni e regole di distribuzione. Se l’attività può proseguire e generare flussi, la continuità è la strada naturale: il debitore conserva l’impresa o lo studio professionale e paga i creditori con i redditi futuri. Se l’attività è cessata o non è sostenibile, il concordato liquidatorio richiede che qualcuno, un familiare, un terzo, un soggetto interessato, metta a disposizione risorse aggiuntive.
Sul concordato liquidatorio si è aperto un dibattito interessante. Il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto del 19 maggio 2026, ha ritenuto ammissibile un concordato minore liquidatorio fondato esclusivamente su finanza esterna, anche in assenza di attivo proprio del debitore. È una lettura favorevole, ma va maneggiata con cautela: la valutazione sull'”apprezzabilità” dell’apporto resta affidata al singolo tribunale.
In questa fase il debitore può anche valutare, se è impresa sotto soglia, di passare prima per la composizione negoziata della crisi, che per l’impresa minore è disciplinata dall’articolo 25-quater e che, in caso di esito negativo delle trattative, consente l’accesso al concordato minore.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è rivolgersi all’OCC senza aver chiarito prima se ci sono le condizioni per la continuità o per la finanza esterna. Il gestore non può “inventare” risorse: se l’attività è cessata e nessun terzo è disposto a intervenire, il concordato minore non è percorribile, e il tempo speso nella costruzione del piano va perso. Un secondo errore è scegliere un OCC di un circondario diverso da quello del tribunale competente: la norma è chiara e la domanda deve passare per l’organismo territorialmente corretto.
Quanto dura realmente
Il conferimento dell’incarico è rapido: pochi giorni per la nomina del gestore. Il riscontro degli enti fiscali, nella realtà, non sempre arriva entro i quindici giorni, e il gestore deve spesso sollecitarlo. Considerare un mese per avere un quadro tributario affidabile è una stima prudente.
Tappa 5 — Dal mese 1 al mese 4: la documentazione e la relazione del gestore
Cosa succede
Il calendario ora corre sul lavoro istruttorio. Il gestore raccoglie la documentazione, la verifica, la integra, ricostruisce l’attivo e il passivo. È la fase più lunga prima del deposito, e anche quella in cui si decide gran parte dell’esito: un concordato minore ben istruito arriva davanti al giudice con i requisiti già verificati da un professionista terzo; uno istruito male arriva con lacune che il giudice individuerà.
La norma
L’articolo 75 elenca i documenti da allegare alla domanda. Tra questi figurano il piano con l’indicazione delle scadenze e delle modalità di adempimento, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre anni, l’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, l’elenco dei beni. Per l’imprenditore, il gestore chiederà in concreto anche le scritture contabili, perché senza di esse non è possibile verificare le soglie dimensionali né ricostruire la situazione patrimoniale.
Lo stesso articolo 75 consente di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti non integralmente, a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, sulla base del valore di mercato dei beni su cui insiste la prelazione, come attestato dall’OCC. Nel concordato in continuità, inoltre, è possibile prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito scaduto.
L’articolo 76 disciplina il contenuto della relazione particolareggiata dell’OCC, che deve indicare, tra l’altro, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore, le ragioni dell’incapacità di adempiere, l’eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione, i costi presumibili della procedura, la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori. La relazione indica anche se il soggetto finanziatore, nel concedere credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
I termini che si attivano
Per questa fase la legge non fissa termini perentori a carico del debitore. Il vero termine, qui, è quello imposto dalle azioni dei creditori: finché la domanda non è depositata e le misure protettive non sono concesse, pignoramenti e ipoteche possono arrivare in qualunque momento. Ogni settimana di istruttoria è una settimana di esposizione.
C’è anche un vincolo di contenuto che la Cassazione ha reso particolarmente rilevante. Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la Prima Sezione ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile e la graduazione delle cause legittime di prelazione, nei limiti del rinvio che l’articolo 74, comma 4, opera verso la disciplina del concordato preventivo. Una proposta che tratta allo stesso modo creditori privilegiati e chirografari è inammissibile. La struttura del piano va quindi costruita fin dall’istruttoria nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, perché un errore su questo punto non si corregge con un’integrazione documentale.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il debitore ha la finestra più ampia per incidere sull’esito: collaborare con il gestore in modo completo, fornire subito ogni documento richiesto, segnalare spontaneamente le criticità. È anche il momento per costruire le attestazioni sui beni gravati da prelazione con perizie credibili, e per negoziare in via informale con i creditori principali, in particolare quelli il cui voto sarà decisivo.
È il momento in cui la qualità dell’assistenza fa la differenza tra un piano che arriva completo al giudice e uno che si arena. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno ciò che il gestore deve verificare, e può impostare la documentazione del debitore in modo che risponda in anticipo alle domande della relazione particolareggiata.
Va segnalato un profilo di prassi che la Cassazione ha chiarito nel 2025. Con la sentenza n. 17721 del 30 giugno 2025, la Prima Sezione ha escluso che il giudice possa imporre al debitore, a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, il deposito preventivo di una somma per le spese presumibili della procedura. La Corte ha ammesso che, quando al posto dell’OCC viene nominato un commissario giudiziale, si possa chiedere la costituzione di un fondo spese, ma ha precisato che la mancata costituzione rileva soltanto ai fini del giudizio sulla fattibilità del piano, e non come causa di revoca dell’apertura. Per il debitore significa che la previsione dei costi va comunque inserita nel piano con realismo, perché incide sulla sua fattibilità.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare il gestore come un “certificatore” da convincere, anziché come un professionista che deve verificare. Il debitore che fornisce documenti selezionati, che minimizza passività o che presenta stime ottimistiche dei beni ottiene, nel migliore dei casi, una relazione con riserve; nel peggiore, una relazione negativa. Un secondo errore è costruire la proposta partendo da ciò che il debitore “vorrebbe pagare”, anziché da ciò che i creditori otterrebbero in liquidazione: la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria è il parametro che ritornerà in ogni fase successiva.
Quanto dura realmente
La legge non fissa una durata per l’istruttoria dell’OCC. Nella prassi, per un imprenditore minore con documentazione ordinata, il lavoro del gestore richiede indicativamente da due a quattro mesi. Con documentazione lacunosa, o con passivi complessi e molti creditori, i tempi possono allungarsi sensibilmente. Si tratta di ordini di grandezza, non di statistiche: ogni OCC e ogni pratica hanno ritmi propri.
Tappa 6 — Il deposito e il vaglio di ammissibilità: il primo sguardo del giudice
Cosa succede
Sono passati, in media, tre o quattro mesi dal giorno 0. La relazione particolareggiata è pronta, la proposta è definita, i documenti sono completi. La domanda viene depositata in tribunale. A questo punto la procedura entra in una nuova fase: per la prima volta, i requisiti che l’imprenditore e il gestore hanno verificato vengono esaminati da un giudice.
Il vaglio di ammissibilità è un filtro. Il giudice non decide ancora se il concordato sarà omologato: verifica se la domanda può essere aperta, cioè se non ricorrono cause di inammissibilità e se la proposta ha i requisiti minimi per essere sottoposta ai creditori.
La norma
L’articolo 77 elenca le cause di inammissibilità: mancanza dei documenti degli articoli 75 e 76, superamento delle soglie dimensionali, esdebitazione nei cinque anni precedenti o già ottenuta due volte, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. A questo elenco va aggiunto il divieto per l’imprenditore cancellato previsto dall’articolo 33, comma 4.
L’elenco dell’articolo 77, però, non esaurisce i poteri del giudice. Con la già citata sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la Cassazione ha chiarito che le ipotesi dell’articolo 77 non sono tassative: il giudice può rilevare d’ufficio, già in questa fase e prima di aprire il giudizio di omologazione, l’inammissibilità di una proposta che violi le regole legali di trattamento dei creditori.
Se la domanda è ammissibile, l’articolo 78 prevede che il giudice dichiari aperta la procedura con decreto. Con lo stesso decreto dispone la pubblicità e la comunicazione della proposta ai creditori a cura dell’OCC, e assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni. Su istanza del debitore, il giudice può disporre che, fino a quando l’omologazione non diventa definitiva, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori con titolo o causa anteriore. La giurisprudenza di merito ha ricondotto la tutela cautelare e protettiva del concordato minore proprio a questa disciplina specifica, distinta da quella del concordato preventivo. Nei casi previsti dall’articolo 78, il giudice può nominare un commissario giudiziale che svolge da quel momento le funzioni dell’OCC.
I termini che si attivano
Il deposito non attiva un termine perentorio per il giudice, ma segna l’inizio della fase giudiziale. Il decreto di apertura, invece, attiva il termine assegnato ai creditori per esprimersi, che non può superare i trenta giorni e che scandisce la tappa successiva.
Se il giudice dichiara la domanda inammissibile, si apre la questione dell’impugnazione. Qui il calendario si fa stringente e la giurisprudenza ha posto un punto fermo. Con la sentenza n. 17481 del 29 giugno 2025, la Cassazione ha stabilito che il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato minore non ha natura decisoria, perché non decide su diritti contrapposti, e quindi non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione. Lo stesso principio era già stato affermato per gli accordi di composizione della crisi della vecchia legge n. 3 del 2012 dall’ordinanza n. 30529 del 27 novembre 2024. Contro l’inammissibilità, la reazione va concentrata sul reclamo, da proporre nel termine breve previsto dalla legge, oppure su una nuova domanda che superi il vizio rilevato.
Sul calcolo dei termini di impugnazione, una cautela: la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto, ma in materia concorsuale esistono esclusioni che vanno verificate caso per caso. La scelta prudente è sempre calcolare il termine come se la sospensione non operasse.
Cosa può fare il debitore ora
Al momento del deposito, la finestra difensiva decisiva è l’istanza di misure protettive: senza di essa, l’apertura della procedura non ferma automaticamente pignoramenti e procedure esecutive in corso. Il debitore che ha immobili pignorati, conti bloccati o procedure esecutive avviate deve chiederla espressamente e motivarla.
La giurisprudenza di merito mostra quanto questa istanza possa essere efficace anche in situazioni avanzate. Il Tribunale di Udine, con decreto del 15 dicembre 2025, ha ritenuto ammissibile un concordato minore anche dopo l’aggiudicazione del bene in un’esecuzione individuale, concedendo misure protettive generali con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Lo stesso tribunale, in un altro provvedimento di quella data, ha esaminato la domanda di concordato minore depositata dal debitore quando era già pendente un’istanza di liquidazione controllata promossa da un creditore, individuando il percorso procedurale da seguire.
Se il giudice ritiene la documentazione lacunosa ma integrabile, può assegnare un termine per l’integrazione. È una finestra breve e va usata con la massima tempestività.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare la domanda senza istanza di misure protettive, convinti che l’apertura della procedura basti a fermare i creditori. Un secondo errore, di segno opposto, è confidare nel ricorso per cassazione contro un decreto di inammissibilità: la strada è sbarrata, e il tempo speso a prepararlo è tempo sottratto al reclamo o alla riproposizione della domanda.
Quanto dura realmente
Tra il deposito e il decreto di apertura trascorrono, nella prassi, da alcune settimane a due o tre mesi, a seconda del tribunale e della necessità di integrazioni. Le istanze di misure protettive urgenti vengono in genere trattate con priorità.
Tappa 7 — Entro 30 giorni dal decreto: il voto dei creditori
Cosa succede
Il calendario ora corre sul termine fissato dal giudice. L’OCC comunica la proposta ai creditori, che hanno a disposizione al massimo trenta giorni per esprimere il proprio voto e sollevare eventuali contestazioni. È la fase in cui il concordato minore mostra la sua natura negoziale: sono i creditori, con le loro maggioranze, a decidere se la proposta può proseguire verso l’omologazione.
La norma
L’articolo 79 stabilisce che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, la proposta è approvata se, oltre alla maggioranza per crediti, ottiene anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Se sono previste classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non votano, salvo che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.
Sulle classi, l’articolo 74, comma 3, come modificato dal correttivo-ter, prevede che la loro formazione sia obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Negli altri casi, suddividere i creditori in classi è una scelta del debitore, che va calibrata sulla composizione del passivo.
I termini che si attivano
Il termine per il voto è fissato dal giudice e non può superare i trenta giorni: è un termine che riguarda i creditori, ma che il debitore deve monitorare giorno per giorno. Alla sua scadenza, l’OCC redige la relazione sui voti e la trasmette al giudice. Le contestazioni sollevate dai creditori in questo termine saranno esaminate in sede di omologazione.
Il requisito che qui si verifica non è più soggettivo, ma quantitativo: il raggiungimento delle maggioranze. È un requisito che si misura su numeri precisi, e il debitore deve conoscerli prima ancora del decreto di apertura.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva del voto si apre prima del voto stesso: il debitore deve sapere, prima del deposito, quali creditori sono determinanti e quale sarà presumibilmente il loro orientamento. Se l’amministrazione finanziaria o gli enti previdenziali detengono una quota decisiva dei crediti, occorre preparare fin dall’istruttoria gli elementi per un eventuale cram down in sede di omologazione. Se un creditore bancario detiene la maggioranza, bisogna tenere conto della regola del doppio conteggio per teste.
Durante i trenta giorni, il debitore può, tramite l’OCC, chiarire aspetti della proposta e rispondere alle contestazioni. La giurisprudenza di merito ha anche ammesso, in alcuni casi, modifiche migliorative della proposta dopo il voto, ma si tratta di valutazioni rimesse al singolo tribunale e non di un diritto del debitore.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è arrivare al voto senza aver fatto i conti. Il debitore che scopre solo dopo la relazione dell’OCC che il voto contrario del fisco o della banca principale impedisce il raggiungimento della maggioranza ha perso il momento in cui poteva ancora costruire alternative: una classe separata, un miglioramento della proposta, gli elementi per l’omologazione forzosa.
Quanto dura realmente
La fase del voto è la più prevedibile dell’intera procedura: trenta giorni al massimo, più il tempo necessario all’OCC per redigere la relazione sui voti, in genere alcune settimane.
Tappa 8 — L’omologazione: quando i requisiti vengono esaminati per l’ultima volta
Cosa succede
Siamo al momento in cui il giudice torna sui requisiti già vagliati in sede di apertura e li esamina in modo più approfondito, alla luce del voto e delle contestazioni. L’omologazione è la sentenza che rende il concordato vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per quelli che hanno votato contro.
La norma
L’articolo 80 prevede che il giudice, verificati l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale richiesta dall’articolo 79, omologhi il concordato minore con sentenza. Se un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa comunque quando ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
Il comma 3 disciplina l’omologazione forzosa, il cosiddetto cram down: il giudice omologa anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, quando la loro adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione specifica dell’OCC. Sul punto la Cassazione è intervenuta con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026, stabilendo che l’omologazione forzosa del concordato minore non richiede la preventiva formulazione di una proposta di transazione fiscale secondo le regole del concordato preventivo, né il parere conforme della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate: il concordato minore ha una disciplina propria e più semplice, nella quale il ruolo dell’OCC rende superflue quelle formalità. Nello stesso senso si era espressa la Corte d’Appello di Firenze, con decreto del 3 marzo 2026, escludendo l’applicazione analogica dell’articolo 88, comma 4, a un concordato minore in continuità professionale.
L’articolo 80 contiene anche una regola sul merito creditizio: il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza della proposta in sede di omologazione. È qui che l’indicazione della relazione dell’OCC sul merito creditizio, raccolta alla tappa 5, trova la sua applicazione.
I termini che si attivano
La sentenza di omologazione è impugnabile con reclamo. Il reclamo contro la sentenza va proposto nel termine di trenta giorni previsto dalla disciplina richiamata dall’articolo 80: un termine breve, da calcolare con prudenza e senza fare affidamento sulla sospensione feriale del 1-31 agosto. Contro il provvedimento reso in sede di reclamo sull’omologazione o sul suo diniego, a differenza di quanto avviene per l’inammissibilità, è invece ammesso il ricorso per cassazione, come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 17481 del 2025, trattandosi di una decisione su diritti soggettivi resa nel contraddittorio delle parti.
Cosa può fare il debitore ora
In sede di omologazione il debitore ha una finestra precisa: dimostrare, con dati e perizie, che la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata. È il parametro che ritorna in ogni scenario: per superare la contestazione del creditore dissenziente, per ottenere il cram down fiscale, per resistere a un reclamo.
La giurisprudenza di merito offre indicazioni sul metodo. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 3 marzo 2025, ha omologato un concordato minore esaminando in dettaglio i requisiti soggettivi e oggettivi, il rispetto delle regole distributive delle risorse, anche esterne, e la gestione delle contestazioni dei creditori. Il Tribunale di Modena, con decreto del 25 maggio 2024, aveva già indicato il rispetto delle regole di priorità come condizione di ammissibilità, anche quando il debitore intende mantenere un bene nel proprio patrimonio. Per il concordato in continuità, il Tribunale di Parma, con decreto del 2 giugno 2024, ha individuato il contenuto necessario della relazione che attesta la prosecuzione dell’attività, richiamando i principi elaborati per il concordato preventivo.
Se l’omologazione viene negata, il debitore deve valutare subito se proporre reclamo o riformulare la proposta: con il rigetto le misure protettive perdono efficacia e i creditori riacquistano la libertà di agire.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare l’omologazione un passaggio automatico dopo un voto favorevole. Non lo è: il giudice riesamina ammissibilità e fattibilità, e la sentenza n. 28574 del 2025 dimostra che una proposta strutturalmente viziata può cadere anche dopo che i creditori l’hanno approvata. Un secondo errore è sottovalutare la relazione dell’OCC sulla convenienza: nel cram down fiscale è il documento su cui il giudice fonda la propria valutazione.
Quanto dura realmente
Tra la chiusura del voto e la sentenza di omologazione trascorrono, nella prassi, da uno a tre mesi, ma i tempi si allungano se ci sono contestazioni da istruire. Un eventuale reclamo aggiunge ulteriori mesi, e un successivo ricorso per cassazione può richiedere anche oltre un anno.
Tappa 9 — Dopo l’omologa, per tutta la durata del piano: i requisiti che si possono perdere
Cosa succede
Da questo momento in poi il calendario non è più quello della procedura, ma quello del piano. Il debitore esegue ciò che ha promesso: paga le rate, cede i beni, versa le somme provenienti dalla finanza esterna. L’OCC vigila sull’esecuzione. E, per tutta la durata del piano, i requisiti su cui il concordato si fonda restano sotto osservazione.
È la tappa che più spesso viene dimenticata quando si parla di “requisiti di accesso”. Eppure è qui che si scopre se l’accesso era davvero fondato: un atto in frode emerso dopo l’omologazione, un inadempimento, una sopravvenuta impossibilità di eseguire il piano possono travolgere tutto.
La norma
L’articolo 81 disciplina l’esecuzione del concordato minore, affidata al debitore sotto la vigilanza dell’OCC, che riferisce al giudice. L’articolo 82 prevede la revoca dell’omologazione, d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di altro interessato, quando risulta che il debitore ha dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratto, occultato o distratto una parte rilevante dell’attivo, simulato attività inesistenti o commesso altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La revoca può essere disposta anche in caso di inadempimento degli obblighi del piano o quando questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. L’articolo 83 disciplina la conversione in liquidazione controllata in caso di revoca.
A esecuzione completata, la procedura si chiude. Il Tribunale di Rimini, con decreto del 21 aprile 2026, ha precisato che, depositata dal gestore la relazione finale sull’integrale esecuzione del piano, il giudice deve dichiarare chiusa la procedura con decreto: un passaggio formale che ha effetti sostanziali, perché certifica la liberazione del debitore dai debiti nella misura prevista dal concordato.
I termini che si attivano
L’arco temporale di questa tappa coincide con la durata del piano, e ogni scadenza del piano è, di fatto, un termine perentorio per il debitore. Un ritardo isolato non comporta automaticamente la revoca, ma un inadempimento non giustificato apre la strada all’iniziativa dei creditori.
Cosa può fare il debitore ora
Durante l’esecuzione, la finestra difensiva è la tempestività nel segnalare le difficoltà: un piano divenuto difficile da eseguire può, entro certi limiti, essere modificato, mentre un piano semplicemente non eseguito conduce alla revoca. Il debitore che prevede di non poter rispettare una scadenza deve informare subito l’OCC e valutare con i propri consulenti se esistano margini di modifica.
Se la revoca è stata chiesta, il debitore deve difendersi nel procedimento che si svolge in contraddittorio, dimostrando l’assenza di frode o le ragioni dell’inadempimento.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare l’omologazione un traguardo anziché un punto di partenza. Il debitore che smette di seguire con attenzione le scadenze, o che compie nuovi atti sul patrimonio senza valutarne l’impatto sul piano, mette a rischio un risultato ottenuto con mesi di lavoro.
Quanto dura realmente
La durata dipende dal piano. Per i concordati in continuità, i piani si sviluppano spesso su più anni, perché i creditori vengono pagati con i flussi futuri dell’attività; per quelli liquidatori con finanza esterna, l’esecuzione può essere anche molto più rapida, se l’apporto è versato in un’unica soluzione. La legge non fissa una durata massima, ma un piano troppo lungo rischia di essere giudicato poco fattibile o poco conveniente.
La stessa procedura, due calendari
Per rendere concreta la timeline, mettiamo a confronto due percorsi costruiti su dati ipotetici. Non si tratta di casi reali, ma di esercizi dimostrativi che mostrano come la stessa situazione di partenza possa condurre a esiti opposti a seconda di quando e come si agisce.
Simulazione 1 — L’imprenditore individuale che ha cessato l’attività
Ipotesi di partenza comune: imprenditore individuale, attività di commercio al dettaglio cessata di fatto a giugno 2026, ancora iscritto al registro delle imprese. Passivo complessivo: 318.460 euro, di cui 41.270 euro privilegiati (in parte erariali e previdenziali) e 277.190 euro chirografari. Attivo liquidabile: un’auto aziendale e attrezzature, valore netto stimato 18.940 euro. Un familiare è disposto a mettere a disposizione 24.500 euro.
Calendario A — chi agisce alle finestre giuste. Il 5 ottobre 2026 l’imprenditore verifica le soglie: ricavi 2023, 2024 e 2025 rispettivamente di 163.820, 171.450 e 142.300 euro, attivo sempre sotto i 300.000 euro, debiti sotto i 500.000 euro. Requisiti dimensionali rispettati. Mantiene l’iscrizione al registro. Il 12 ottobre conferisce l’incarico all’OCC; entro il 19 ottobre l’OCC informa fisco e riscossione; entro il 3 novembre dovrebbe arrivare il riscontro tributario. Tra novembre 2026 e gennaio 2027 il gestore completa l’istruttoria. Il 15 febbraio 2027 la domanda di concordato minore liquidatorio viene depositata con istanza di misure protettive. Il 9 marzo 2027 il giudice dichiara aperta la procedura e assegna ai creditori un termine di trenta giorni, fino all’8 aprile 2027. Con 18.940 euro di attivo proprio, al netto dei costi di procedura e del soddisfacimento dei privilegiati, i chirografari otterrebbero in liquidazione una percentuale molto bassa; con l’apporto di 24.500 euro la percentuale per i chirografari cresce in modo significativo, e il gestore lo attesta nella relazione. Le maggioranze sono raggiunte; se il voto dell’amministrazione finanziaria risultasse contrario e determinante, il debitore dispone già della relazione di convenienza per chiedere il cram down. Omologazione attesa, secondo la prassi, nella primavera 2027.
Calendario B — chi lascia correre. Il 30 ottobre 2026, su consiglio di chi guarda solo agli adempimenti fiscali, l’imprenditore si cancella dal registro delle imprese. Il 14 gennaio 2027 riceve un atto di pignoramento presso terzi. A febbraio 2027 si rivolge all’OCC per un concordato minore liquidatorio con la stessa finanza esterna del familiare. Ma la cancellazione, avvenuta il 30 ottobre 2026, rende la domanda inammissibile ai sensi dell’articolo 33, comma 4, come chiarito dalla Cassazione nel giugno 2026. L’unica strada è la liquidazione controllata, accessibile grazie al comma 1-bis anche oltre l’anno dalla cancellazione: l’intero patrimonio viene liquidato e l’esdebitazione arriva al termine del percorso previsto per quella procedura. La finanza esterna del familiare, che nel calendario A era il cuore della proposta, nel calendario B perde la sua funzione negoziale.
La differenza tra i due calendari si gioca su una sola data: il 30 ottobre 2026.
Simulazione 2 — L’esercizio “sopra soglia”
Ipotesi: professionista che fattura attraverso una ditta individuale, con ricavi 2023 di 187.340 euro, 2024 di 214.960 euro e 2025 di 196.110 euro. Debiti complessivi 486.720 euro, attivo sempre inferiore a 300.000 euro.
Calendario A. A ottobre 2026 il debitore verifica le soglie anno per anno e rileva che nel 2024 i ricavi hanno superato i 200.000 euro. Se deposita la domanda nel 2027, l’esercizio 2024 rientra ancora nel triennio di riferimento. Il consulente valuta con lui due strade: accedere agli strumenti dell’impresa non minore, oppure verificare se, in considerazione della data della domanda e della struttura dell’attività, la finestra triennale cambierà a breve, bilanciando il vantaggio con il rischio di azioni esecutive nel frattempo. Nel frattempo, valuta la composizione negoziata come strumento di protezione e di trattativa.
Calendario B. Il debitore calcola la media dei ricavi del triennio, circa 199.470 euro, e conclude di essere sotto soglia. Deposita la domanda di concordato minore a marzo 2027. Il gestore, ricostruendo gli esercizi, rileva il superamento nel 2024; la domanda viene dichiarata inammissibile per superamento dei limiti dimensionali. I mesi dell’istruttoria sono persi, e contro il decreto non è ammesso il ricorso per cassazione.
Simulazione 3 — Il privilegiato soddisfatto non integralmente
Ipotesi: imprenditore in continuità, debito ipotecario di 132.580 euro su un capannone il cui valore di mercato, secondo perizia, è di 104.300 euro; costi di vendita stimati in liquidazione pari al 9%.
Calendario A. Il debitore propone di pagare al creditore ipotecario 94.913 euro, pari al valore di realizzo netto in liquidazione (104.300 meno il 9%), e di trattare la differenza di 37.667 euro come credito chirografario. Il gestore attesta, come richiede l’articolo 75, che il pagamento non è inferiore a quanto il creditore otterrebbe dalla liquidazione del bene. La proposta rispetta l’ordine delle prelazioni ed è ammissibile.
Calendario B. Il debitore propone di pagare a tutti i creditori, privilegiati e chirografari, la stessa percentuale del 35%. La proposta equipara creditori con diversa collocazione e viola la graduazione delle prelazioni: secondo la Cassazione, sentenza n. 28574 del 2025, è inammissibile, e il giudice può rilevarlo d’ufficio già prima dell’apertura del giudizio di omologazione.
I binari paralleli
La timeline che abbiamo ricostruito non è l’unica strada. In diversi momenti del percorso, l’imprenditore può deviare verso un binario parallelo, e ogni deviazione cambia il calendario.
La composizione negoziata prima del concordato minore
Per l’impresa sotto soglia, l’articolo 25-quater del Codice disciplina una composizione negoziata della crisi adattata alle dimensioni ridotte. È un percorso stragiudiziale, affidato a un esperto indipendente, che consente di avviare trattative con i creditori e, in presenza dei presupposti, di chiedere misure protettive. Se le trattative non portano a una soluzione, l’imprenditore può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata. Il binario della composizione negoziata anticipa i tempi della crisi: si attiva prima, quando l’impresa è ancora operativa, e consente di arrivare al concordato minore con un quadro già definito dei creditori e delle loro posizioni. È un binario che richiede una lettura attenta dei tempi, perché non tutte le situazioni si prestano a una trattativa preliminare.
La liquidazione controllata come alternativa o come conseguenza
La liquidazione controllata è il binario liquidatorio del sovraindebitamento. Può essere scelta dal debitore fin dall’inizio, quando il concordato minore non è percorribile, oppure può essere l’esito di un concordato minore revocato, secondo l’articolo 83. Per l’imprenditore cancellato è, dopo la sentenza della Cassazione del giugno 2026, l’unica strada disponibile. Il calendario della liquidazione controllata è diverso: non c’è voto dei creditori, il patrimonio viene liquidato da un liquidatore e l’esdebitazione arriva secondo la disciplina dell’articolo 282.
La liquidazione controllata è anche il parametro di confronto costante del concordato minore: la convenienza della proposta si misura sempre rispetto a ciò che i creditori otterrebbero da essa.
Il concordato preventivo per chi supera le soglie
Per l’imprenditore che supera anche una sola delle soglie dimensionali, il binario è quello delle procedure maggiori. Il concordato preventivo ha requisiti, costi di procedura e tempi molto diversi: attestazioni di un professionista indipendente, commissario giudiziale, regole più rigide sul trattamento dei crediti fiscali. La sentenza n. 14555 del 2026 sul cram down mostra bene la distanza tra i due binari: ciò che nel concordato minore passa per la relazione dell’OCC, nel concordato preventivo richiede un procedimento più articolato.
La domanda in pendenza di un’iniziativa dei creditori
Un binario particolare si apre quando un creditore ha già chiesto la liquidazione controllata del debitore. Il debitore può ancora depositare una domanda di concordato minore, e il Codice prevede meccanismi di trattazione coordinata delle domande. Il Tribunale di Udine, con il decreto del 15 dicembre 2025, ha esaminato proprio questa ipotesi. È una situazione in cui il calendario si comprime: il debitore deve muoversi prima che il tribunale decida sull’istanza del creditore.
L’esecuzione individuale già in corso
Infine, il binario più frequente: il debitore che accede al concordato minore quando un pignoramento è già avviato. Qui la timeline del concordato si innesta su quella dell’esecuzione, e la variabile decisiva è la tempestività dell’istanza di misure protettive. Come dimostra il decreto del Tribunale di Udine del 15 dicembre 2025, anche un’esecuzione avanzata, perfino dopo l’aggiudicazione, non preclude in astratto l’accesso al concordato minore. Ma ogni giorno di ritardo riduce lo spazio di manovra.
Le 5 finestre critiche
Nell’intera timeline ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito della procedura. Li riassumiamo in ordine cronologico.
- Prima della cancellazione dal registro delle imprese: valutare il concordato minore prima di chiudere la posizione, perché dopo la cancellazione la domanda è inammissibile e la sola strada resta la liquidazione controllata. È la finestra che si chiude con il gesto più semplice e produce l’effetto più duraturo.
- Prima di scegliere la data della domanda: verificare anno per anno le soglie dimensionali sui tre esercizi e il quinquennio dalle eventuali esdebitazioni precedenti, perché la data della domanda determina quali anni entrano nel computo. Qui il tempo può giocare a favore, ma solo se lo si misura con precisione.
- Al conferimento dell’incarico all’OCC: scegliere tra continuità e liquidazione con finanza esterna, e reperire le risorse esterne prima di iniziare l’istruttoria, perché senza continuità e senza un apporto apprezzabile il concordato minore non è ammissibile. Tutto il lavoro successivo si costruisce su questa scelta.
- Al deposito della domanda: chiedere espressamente le misure protettive, motivando l’urgenza, perché l’apertura della procedura da sola non ferma pignoramenti e sequestri. È la finestra che separa la protezione del patrimonio dalla sua dispersione.
- Alla scadenza del termine per il reclamo: reagire entro il termine breve contro l’inammissibilità o il diniego di omologazione, oppure riformulare subito la domanda, perché contro il decreto di inammissibilità il ricorso per cassazione non è ammesso e le misure protettive perdono efficacia. È l’ultima finestra per salvare il percorso.
Le domande sul tempo
Mi sono cancellato dal registro delle imprese sei mesi fa: posso ancora presentare un concordato minore? No. Dopo la sentenza della Cassazione n. 20141 del 16 giugno 2026, la domanda di concordato minore dell’imprenditore cancellato è inammissibile, anche se individuale e anche se la proposta è liquidatoria con finanza esterna. Resta aperta la liquidazione controllata, che il comma 1-bis dell’articolo 33 rende accessibile anche oltre l’anno dalla cancellazione. Va comunque verificato se esistono posizioni debitorie diverse da quelle d’impresa che consentano altre soluzioni.
Ho ottenuto l’esdebitazione quattro anni fa: quanto devo aspettare? Il divieto opera se l’esdebitazione è stata ottenuta nei cinque anni precedenti la domanda. Occorre quindi attendere che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’esdebitazione, calcolati fino alla data del deposito. Se si tratta della seconda esdebitazione, invece, il concordato minore non è più accessibile in alcun momento.
Un anno di fatturato sopra i 200.000 euro mi esclude per sempre? No, ma lo esclude finché quell’esercizio rientra nel triennio antecedente la domanda. Trascorsi tre esercizi, quel dato esce dal computo. Va però bilanciato il vantaggio dell’attesa con il rischio di azioni esecutive nel frattempo.
Quanto dura, in tutto, un concordato minore? Tra il conferimento dell’incarico all’OCC e l’omologazione trascorrono, in una pratica ordinata, indicativamente da sei a dodici mesi, ma i tempi variano molto da tribunale a tribunale e in base alla complessità del caso. A questi si aggiunge la durata del piano, che può essere di pochi mesi per un concordato liquidatorio con finanza esterna versata in un’unica soluzione o di diversi anni per un concordato in continuità.
Il giudice ha dichiarato inammissibile la domanda: quanto tempo ho per reagire? Il termine per il reclamo è breve e decorre dalla comunicazione del provvedimento: va verificato sul singolo provvedimento e calcolato con prudenza, senza fare affidamento sulla sospensione feriale del 1-31 agosto. Il ricorso per cassazione contro il decreto di inammissibilità non è ammesso, come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 17481 del 2025. In alternativa al reclamo, se il vizio è rimediabile, si può depositare una nuova domanda.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Riepiloghiamo le decisioni richiamate nel corso della timeline, ordinate secondo la tappa a cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
Tappa 1 — Requisiti soggettivi e dimensionali
- Tribunale di Verona, decreto 2 dicembre 2025. Ha ammesso al concordato minore un lavoratore dipendente, già socio illimitatamente responsabile di una società di persone fallita, guardando alla natura dei debiti da ristrutturare più che all’attuale condizione del debitore. Rilevanza: mostra che il requisito soggettivo va letto in relazione all’origine dei debiti.
- Tribunale di Milano, sentenza 3 marzo 2025. Ha omologato un concordato minore dopo un esame dettagliato dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, delle regole di distribuzione delle risorse e delle contestazioni dei creditori. Rilevanza: offre un modello di verifica completa dei requisiti in sede di omologazione.
Tappa 2 — Preclusioni e atti in frode
- Tribunale di Bolzano, decreto 12 novembre 2025. In un concordato minore liquidatorio ha esaminato la necessaria incidenza della finanza esterna e la rilevanza degli atti in frode come causa ostativa all’ammissione. Rilevanza: collega il requisito dell’apporto esterno alla verifica sul comportamento patrimoniale del debitore.
Tappa 3 — Cancellazione dal registro delle imprese
- Cassazione civile, Sez. I, sentenza 16 giugno 2026, n. 20141. La domanda di concordato minore dell’imprenditore cancellato dal registro è sempre inammissibile, anche per l’imprenditore individuale e anche per il concordato liquidatorio con finanza esterna; il comma 1-bis dell’articolo 33 apre soltanto alla liquidazione controllata. Rilevanza: chiude il contrasto giurisprudenziale e rende la data di cancellazione uno spartiacque definitivo.
- Corte d’Appello di Campobasso, sentenza 6 ottobre 2025, n. 306. Aveva confermato l’omologazione di un concordato minore liquidatorio proposto da un’imprenditrice individuale cancellata, valorizzando la convenienza della finanza esterna. Rilevanza: è la decisione cassata dalla sentenza n. 20141 del 2026, e rappresenta l’orientamento di merito ormai superato.
Tappa 4 — Continuità o finanza esterna
- Tribunale di Busto Arsizio, decreto 19 maggio 2026. Ha ritenuto ammissibile un concordato minore liquidatorio fondato esclusivamente su finanza esterna, anche senza attivo proprio del debitore. Rilevanza: amplia l’accesso per chi non ha patrimonio, ma resta una valutazione di merito da verificare presso il tribunale competente.
Tappa 5 — Contenuto della proposta e istruttoria
- Cassazione civile, Sez. I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574. La proposta deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile e la graduazione delle prelazioni; equiparare privilegiati e chirografari la rende inammissibile, e il giudice può rilevarlo d’ufficio, anche oltre le ipotesi dell’articolo 77. Rilevanza: fissa un limite strutturale alla libertà di contenuto della proposta.
- Cassazione civile, Sez. I, sentenza 30 giugno 2025, n. 17721. Il giudice non può subordinare l’ammissibilità o la procedibilità della domanda al deposito preventivo delle spese; se nominato un commissario, il fondo spese può essere richiesto, ma la sua mancata costituzione incide solo sulla valutazione di fattibilità e non determina la revoca dell’apertura. Rilevanza: chiarisce che i costi della procedura sono un tema di fattibilità, non una barriera all’accesso.
- Tribunale di Parma, decreto 2 giugno 2024. Nel concordato minore in continuità ha individuato il contenuto necessario della relazione che attesta la prosecuzione dell’attività, richiamando i principi del concordato preventivo. Rilevanza: orienta la redazione delle attestazioni nell’istruttoria.
- Tribunale di Modena, decreto 25 maggio 2024. Ha considerato il rispetto delle regole di priorità nella distribuzione come condizione di ammissibilità del concordato minore, anche quando un bene resta nel patrimonio del debitore. Rilevanza: anticipa, in sede di merito, il principio poi affermato dalla Cassazione nel 2025.
Tappa 6 — Vaglio di ammissibilità e impugnazioni
- Cassazione civile, Sez. I, sentenza 29 giugno 2025, n. 17481. Il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato minore non è decisorio e non è ricorribile per cassazione ex articolo 111 della Costituzione; lo sono invece i provvedimenti resi in sede di reclamo sull’omologazione o sul suo diniego. Rilevanza: indica al debitore dove concentrare la reazione a ciascun provvedimento.
- Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 27 novembre 2024, n. 30529. Per gli accordi di composizione della crisi della legge n. 3 del 2012, il provvedimento che si arresta all’inammissibilità non è ricorribile per cassazione, mentre lo è quello reso sul reclamo relativo all’omologazione. Rilevanza: conferma la continuità del principio tra vecchia e nuova disciplina.
- Tribunale di Udine, decreto 15 dicembre 2025. Ha ammesso un concordato minore anche dopo l’aggiudicazione del bene in un’esecuzione individuale, concedendo misure protettive generali; in altro provvedimento della stessa data ha esaminato la domanda depositata in pendenza di un’istanza di liquidazione controllata di un creditore. Rilevanza: mostra l’ampiezza della tutela protettiva e l’importanza della tempestività.
Tappa 8 — Omologazione
- Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 16 maggio 2026, n. 14555. L’omologazione forzosa del concordato minore in mancanza di adesione del fisco non richiede la transazione fiscale secondo le regole del concordato preventivo né il parere conforme della direzione regionale: il concordato minore ha una disciplina autonoma e semplificata. Rilevanza: rende più accessibile il cram down per l’imprenditore minore.
- Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, decreto 3 marzo 2026. In un concordato minore in continuità professionale ha applicato il cram down fiscale e previdenziale secondo l’articolo 80, comma 3, escludendo l’applicazione analogica dell’articolo 88, comma 4. Rilevanza: anticipa la soluzione accolta dalla Cassazione due mesi dopo.
Tappa 9 — Esecuzione e chiusura
- Tribunale di Rimini, decreto 21 aprile 2026. Eseguito integralmente il piano omologato e depositata la relazione finale del gestore, il giudice deve dichiarare chiusa la procedura con decreto. Rilevanza: definisce l’ultimo passaggio formale della timeline.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene alla tappa in cui l’imprenditore si trova, con strumenti diversi a seconda del punto del calendario. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Verifica dimensionale anno per anno. Se sei ancora prima della domanda, ricostruiamo per ciascuno dei tre esercizi attivo, ricavi e debiti, sui documenti contabili e fiscali, e individuiamo con precisione se e quando le soglie dell’articolo 2 sono rispettate.
- Audit quinquennale delle preclusioni. Esaminiamo le esdebitazioni pregresse e tutti gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, individuando quelli che potrebbero essere letti come atti in frode e predisponendo la documentazione che ne dimostra la regolarità.
- Valutazione prima della cancellazione. Se stai pensando di chiudere la posizione al registro delle imprese, analizziamo gli effetti dell’articolo 33, comma 4, e ti indichiamo se e quando la cancellazione è compatibile con la strategia di uscita dalla crisi.
- Scelta dell’impianto: continuità o finanza esterna. Verifichiamo la sostenibilità della prosecuzione dell’attività sui flussi prospettici e, per il concordato liquidatorio, quantifichiamo l’apporto esterno necessario perché l’incremento per i creditori sia apprezzabile.
- Preparazione del fascicolo per l’OCC. Organizziamo la documentazione degli articoli 75 e 76 in modo che il gestore trovi, già ordinate, le risposte ai punti della relazione particolareggiata.
- Costruzione della proposta nel rispetto delle prelazioni. Strutturiamo il trattamento dei creditori secondo la graduazione legale e le perizie sui beni gravati, per evitare i vizi che la Cassazione ha indicato come causa di inammissibilità.
- Istanza di misure protettive. Se sei già colpito da pignoramenti o procedure esecutive, predisponiamo e motiviamo l’istanza di misure protettive da depositare con la domanda.
- Analisi delle maggioranze e del cram down. Prima del deposito calcoliamo le maggioranze e, se il fisco o gli enti previdenziali sono determinanti, prepariamo gli elementi di convenienza per l’omologazione forzosa.
- Reclami e impugnazioni. Se il giudice ha dichiarato l’inammissibilità o negato l’omologazione, valutiamo nei termini se proporre reclamo o riformulare la domanda e, contro i provvedimenti resi in sede di reclamo sull’omologazione, proponiamo ricorso per cassazione.
- Vigilanza sull’esecuzione e difesa contro la revoca. Durante il piano monitoriamo le scadenze, valutiamo le possibilità di modifica se sorgono difficoltà e difendiamo il debitore nei procedimenti di revoca.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il concordato minore pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al ruolo di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno i criteri con cui il gestore verifica i requisiti e redige la relazione particolareggiata che il giudice leggerà. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di valutare, per l’impresa sotto soglia, il percorso della composizione negoziata come fase preliminare.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue il caso in ogni tappa, senza cambi di linea tra la fase davanti all’OCC, il tribunale, la Corte d’Appello e la Suprema Corte. Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi sui profili di ammissibilità e processuali, i secondi sulla ricostruzione contabile, sulle soglie dimensionali e sulla verifica della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il tempo, prima di tutto
La ricostruzione di questa timeline porta a una conclusione semplice. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e la più sprecata. Nel concordato minore i requisiti di accesso non sono una casella da spuntare il giorno del deposito: si misurano su tre esercizi, su cinque anni, su una data di cancellazione, su trenta giorni di voto, su anni di esecuzione. Ogni tappa ha la sua finestra, e ogni finestra ha una data di chiusura.
Per questo lo Studio Monardo si occupa di questa materia con un approccio che parte dai requisiti e dal calendario: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC consentono all’Avv. Monardo di leggere la domanda con gli stessi criteri del gestore e del giudice, mentre la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 permette di valutare, quando serve, il passaggio preliminare della composizione negoziata. La qualifica di cassazionista garantisce che la stessa linea possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.
Se sei un imprenditore minore, un professionista o un imprenditore agricolo in difficoltà, la domanda da porsi non è se il concordato minore faccia per te in astratto, ma in quale tappa della timeline ti trovi oggi e quali finestre sono ancora aperte.
📩 Ogni giorno conta: raccontaci a che punto è la tua situazione e verificheremo insieme quali requisiti hai e quali finestre sono ancora aperte. I riferimenti per contattare lo studio sono qui sotto, al termine dell’articolo.
