Due amministratori di srl, stesso debito con l’Agenzia delle Entrate: 612.000 euro tra IVA, IRES e ritenute. Il primo guida una società che fattura, ha ordini in portafoglio e banche disposte a trattare. Il secondo è il liquidatore di una srl ferma da un anno, con un capannone ipotecato e poco altro. Se entrambi chiedono “posso fare una transazione fiscale?”, la risposta corretta non è la stessa. Al primo si apre una scelta tra accordo di ristrutturazione, concordato preventivo e composizione negoziata. Al secondo si chiudono alcune porte (il cram down negli accordi richiede un piano non liquidatorio) e se ne apre un’altra, molto meno piacevole: la sua responsabilità personale verso l’Erario ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973.
Non esiste una sola transazione fiscale per le srl: esistono regole diverse a seconda dello strumento che la società usa e della posizione in cui si trova chi la amministra. Una srl “minore” sotto le soglie di legge segue la via semplificata del concordato minore; una srl in composizione negoziata può trattare con il Fisco ma senza che il tribunale possa superarne il rifiuto; una srl che ha accumulato anni di IVA dichiarata e non versata può scoprire che proprio quella storia le preclude l’omologazione forzosa negli accordi.
Questa guida è costruita per profili. Troverai prima le regole comuni, poi una sezione dedicata a ciascuna di queste sei situazioni:
- l’amministratore di una srl operativa che punta sugli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII);
- l’amministratore che deve passare dal concordato preventivo (art. 88 CCII);
- l’amministratore che è già in composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII);
- l’amministratore di una srl “minore” sotto soglia (concordato minore, art. 80, comma 3, CCII);
- il liquidatore di una srl in liquidazione volontaria;
- l’amministratore che teme per la propria posizione personale: penale tributario e dichiarazioni rese al Fisco.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la transazione fiscale di una srl si gioca su tre piani insieme. Il primo è la trattativa con creditori e Fisco dentro gli strumenti del Codice della crisi, che è il terreno dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il secondo è il calcolo tributario e bancario del piano, che richiede lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina. Il terzo è il contenzioso sull’omologa, che nel 2026 si è deciso in larga parte in Cassazione, dove l’Avvocato è abilitato al patrocinio. Per le srl minori si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC.
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Le regole che valgono per ogni srl, qualunque sia la tua posizione
Prima di entrare nel tuo profilo, conviene fissare le basi comuni. Le sezioni successive vi rimandano, per non ripeterle.
Che cos’è, in concreto, la transazione fiscale
È la proposta con cui l’impresa in crisi chiede alle agenzie fiscali (e, in alcuni strumenti, agli enti previdenziali) di accettare un pagamento ridotto, dilazionato o entrambe le cose dei tributi e dei relativi accessori. Non è un condono, non è una rateizzazione ordinaria e non è una definizione agevolata: vive solo dentro uno strumento di regolazione della crisi o dentro la composizione negoziata, e ne segue le sorti. Se lo strumento non viene omologato (o, nella composizione negoziata, se l’accordo non viene autorizzato), la transazione non produce effetti.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) la disciplina in più punti, con regole diverse:
- art. 63 per gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- art. 88 per il concordato preventivo;
- art. 80, comma 3, per il concordato minore (omologazione forzosa senza il voto del Fisco);
- art. 23, comma 2-bis, per l’accordo transattivo con le agenzie fiscali nella composizione negoziata.
La riforma che ha cambiato le regole: il correttivo ter
Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il “correttivo ter”), in vigore dal 28 settembre 2024, ha riscritto in modo profondo questa materia. In sintesi:
- negli accordi di ristrutturazione ha fissato soglie minime di pagamento al Fisco per ottenere l’omologa senza il suo consenso (50% o 60% dei crediti, sanzioni e interessi esclusi) e ha introdotto cause che escludono il cram down legate alla storia fiscale dell’impresa;
- ha disciplinato i termini di risposta delle agenzie (novanta giorni, prorogabili in caso di modifica o nuova proposta);
- nel concordato preventivo ha riformulato l’art. 88, rendendo possibile l’omologazione forzosa anche nel concordato in continuità, alle condizioni dell’art. 112;
- ha introdotto la transazione fiscale nella composizione negoziata, ma senza cram down e limitata alle agenzie fiscali.
La regola che molti amministratori ignorano è quella transitoria: le nuove norme sulla transazione fiscale si applicano alle proposte presentate dopo l’entrata in vigore del correttivo. Per le proposte depositate prima vale la disciplina precedente, che a sua volta era stata modificata nell’estate 2023 dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023. La Cassazione, nel 2026, ha dedicato diverse pronunce proprio a stabilire quale testo si applichi a quale domanda.
Il concetto chiave: il “cram down” fiscale
Con questa espressione si indica il potere del tribunale di omologare lo strumento anche se l’Agenzia delle Entrate non ha aderito o ha votato contro. Non è un diritto dell’impresa: è una verifica che il giudice compie su presupposti precisi, diversi da strumento a strumento. Il presupposto comune è duplice:
- l’adesione del Fisco deve essere determinante per raggiungere le percentuali o le maggioranze richieste;
- la proposta deve essere conveniente per il Fisco (o non peggiorativa) rispetto all’alternativa della liquidazione.
Nella composizione negoziata il cram down non esiste: l’accordo si fa solo se le agenzie ci stanno.
I documenti che accompagnano sempre la proposta
Qualunque sia lo strumento, la proposta al Fisco non è una lettera: è un fascicolo. Ne fanno parte, di regola, il piano, la situazione patrimoniale aggiornata, la relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati e la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione, e una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante sulla completezza della documentazione, in particolare sull’attivo. Nel concordato minore il ruolo dell’attestatore è svolto dall’Organismo di composizione della crisi (OCC); nella composizione negoziata serve anche la relazione del revisore legale sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.
Tutto ciò che l’amministratore firma in questa fase lo impegna personalmente: è un punto su cui torneremo nel profilo 6.
Quali debiti entrano e quali restano fuori
Entrano, in linea generale, i tributi amministrati dalle agenzie fiscali con i relativi accessori (sanzioni e interessi), compresa l’IVA: il suo carattere “intoccabile” è stato superato dalla Corte di giustizia UE già nel 2016 (causa C-546/14, Degano Trasporti) e il Codice ne ha preso atto. Entrano le ritenute non versate e, negli accordi e nel concordato, i contributi previdenziali e assistenziali. Restano problematici i tributi locali (IMU, TARI e gli altri tributi gestiti direttamente dai comuni), che non sono amministrati dalle agenzie fiscali e che, anche nella prassi più recente, vanno gestiti su un binario parallelo. Nella composizione negoziata restano fuori anche i contributi e i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea.
Chi decide dall’altra parte del tavolo
La proposta si deposita presso l’agente della riscossione, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per l’ultimo domicilio fiscale e, dove previsto, gli enti previdenziali. La decisione dell’Agenzia è presa a livello di Direzione provinciale o regionale; nel concordato preventivo, se decide una Direzione provinciale, serve il parere conforme della Direzione regionale. Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 5/E, che per la prima volta ricostruisce in modo organico come gli uffici valutano le proposte, compreso l’accordo transattivo nella composizione negoziata.
Chi decide in caso di conflitto
Se l’Agenzia dice no, il conflitto non si porta davanti al giudice tributario ma davanti al tribunale della crisi, nel giudizio di omologazione. È un principio fissato dalle Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza n. 8504 del 2021 e oggi dato per acquisito. Contro la decisione del tribunale si può proporre reclamo alla corte d’appello e poi ricorso per cassazione.
Il percorso passo per passo, dal deposito all’omologa
Gli strumenti cambiano, ma la sequenza di base di una transazione fiscale con richiesta di cram down (il caso tipico è l’accordo di ristrutturazione) è simile. Conoscerla evita gli errori procedurali che, nel 2026, hanno deciso più di un giudizio.
1. La preparazione. Prima di depositare qualunque cosa servono il piano, la situazione patrimoniale e l’attestazione del professionista indipendente. Per i crediti fiscali l’attestatore deve certificare la convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale (se lo strumento è liquidatorio) o il trattamento non deteriore (se c’è continuità). È il documento su cui si gioca quasi tutto: l’Agenzia lo leggerà cercando beni sottostimati, crediti verso clienti gonfiati, azioni revocatorie o di responsabilità che un curatore potrebbe esercitare e che il piano ha ignorato.
2. Il deposito presso gli uffici. La proposta va presentata all’agente della riscossione, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale e, dove previsto, agli enti previdenziali (art. 88, comma 5, richiamato dall’art. 63, comma 2). Con la proposta si deposita la documentazione dello strumento e la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui il legale rappresentante attesta che quella documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione della srl, con particolare riguardo all’attivo.
3. L’istruttoria degli uffici. L’agente della riscossione certifica il debito iscritto a ruolo; gli altri uffici liquidano i tributi e notificano gli eventuali avvisi ancora pendenti. È una fase in cui possono emergere debiti che l’amministratore non conosceva o non aveva quantificato: il piano deve avere un margine per assorbirli.
4. La risposta. L’adesione si esprime con la sottoscrizione dell’atto da parte del direttore competente: il silenzio non vale assenso. Nel regime vigente l’Agenzia ha novanta giorni, che si allungano con le modifiche della proposta. Se la risposta non arriva o è negativa, si passa al tribunale.
5. La domanda di omologazione e l’avviso agli enti. Depositata la domanda, questa viene iscritta nel registro delle imprese. L’art. 63, comma 3, impone al debitore di avvisare l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali via PEC, alle sedi territoriali e regionali competenti. Per questi creditori il termine di trenta giorni per l’opposizione (art. 48, comma 4) decorre dalla ricezione dell’avviso, non dall’iscrizione. Un avviso spedito all’indirizzo sbagliato è un vizio che l’Agenzia può far valere anche dopo.
6. Il giudizio. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito delle adesioni, la fattibilità del piano e, per il cram down, ciascuna delle condizioni di legge, che la norma definisce “oggetto di specifica valutazione”. Non basta richiamare l’attestazione: la motivazione deve affrontare ogni requisito.
7. Il reclamo. Contro la sentenza si può proporre reclamo alla corte d’appello (art. 51 CCII) e poi ricorso per cassazione. Con l’ordinanza 16 marzo 2026, n. 5948 la Cassazione ha precisato che l’Agenzia o l’INPS che non hanno proposto opposizione nel giudizio di omologa non sono legittimati a reclamare, salvo che facciano valere un vizio procedurale che ne ha impedito la partecipazione. Tradotto per l’amministratore: se gli avvisi sono stati inviati correttamente e l’ente non si è opposto nei termini, l’omologa è molto più stabile.
8. L’esecuzione. Omologato lo strumento, la srl paga secondo il piano. Il margine di sessanta giorni sulle scadenze fiscali non è una rateizzazione nascosta: superato quel termine, la transazione si risolve di diritto.
| Fase | Chi agisce | Termine | Errore tipico dell’amministratore |
|---|---|---|---|
| Preparazione | Srl, advisor, attestatore | Prima del deposito | Stime contabili anziché di realizzo |
| Deposito della proposta | Legale rappresentante | Durante le trattative | Dichiarazione sostitutiva firmata senza verifica dell’attivo |
| Risposta del Fisco | Direzione competente dell’Agenzia | 90 giorni (+60 per modifica, +90 per nuova proposta) | Modifiche ripetute che allungano i tempi |
| Domanda di omologa | Srl | Dopo adesione o scadenza dei termini | Deposito prematuro |
| Avviso agli enti | Srl, via PEC | Dopo l’iscrizione nel registro imprese | Indirizzi PEC errati o incompleti |
| Opposizioni | Creditori ed enti | 30 giorni (per gli enti dalla ricezione dell’avviso) | Nessuna replica preparata ai rilievi prevedibili |
| Reclamo | Parti del giudizio | 30 giorni (art. 51 CCII) | Sottovalutare la legittimazione di chi impugna |
| Esecuzione | Srl | Scadenze del piano, tolleranza 60 giorni | Rate calibrate sul miglior anno |
Il nodo delle soglie nel tempo: 30-40% oppure 50-60%?
Per chi ha depositato una proposta nel periodo tra agosto 2023 e settembre 2024, la domanda non è teorica. La disciplina transitoria dell’art. 1-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103) prevedeva, per il cram down negli accordi, soglie del 30% o 40%, calcolate però sull’importo comprensivo di sanzioni e interessi. Il correttivo ter ha portato le soglie al 50% o 60%, ma calcolate sul solo capitale, al netto di sanzioni e interessi.
A seconda della composizione del debito, la stessa offerta può superare una soglia e non l’altra. Una srl con un debito di 500.000 € di imposte e 250.000 € di accessori che offre 240.000 € paga il 32% del totale (sopra il 30% transitorio) ma solo il 48% delle imposte (sotto il 50% del correttivo). Con un debito fatto quasi solo di imposte il risultato può invertirsi. Prima di ritirare e ripresentare una proposta, o di modificarla in modo tale da farla qualificare come “nuova”, occorre fare il calcolo con entrambe le regole: il cambio di disciplina può aiutare o affossare il piano.
Profilo 1 — Sei l’amministratore di una srl operativa e punti sugli accordi di ristrutturazione
La tua situazione
La tua srl lavora. Ha clienti, dipendenti, un fatturato che regge, ma un debito accumulato che non riesce più a sostenere: rate di mutuo, fornitori scaduti e un conto aperto con il Fisco che negli ultimi anni è cresciuto. Hai già parlato con le banche e qualcuna è disponibile a rinegoziare. Il commercialista ti ha detto che, se l’Agenzia delle Entrate aderisce, si possono raggiungere le percentuali per un accordo di ristrutturazione. La domanda che ti fai è: e se l’Agenzia non aderisce?
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: negli accordi di ristrutturazione il tribunale può omologare anche senza l’adesione del Fisco, ma dopo il correttivo ter solo se rispetti una serie di condizioni cumulative scritte nell’art. 63 CCII.
La prima è che l’adesione dell’Agenzia sia determinante per raggiungere la percentuale di legge: il 60% dei crediti negli accordi ordinari (art. 57), il 30% negli accordi agevolati (art. 60, che però richiedono di rinunciare alla moratoria dei creditori estranei e alle misure protettive).
Poi, secondo il comma 4 dell’art. 63:
- l’accordo non deve avere carattere liquidatorio;
- i creditori diversi dal Fisco che hanno aderito devono rappresentare almeno un quarto del totale dei crediti;
- il trattamento dell’Agenzia deve essere non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale;
- il pagamento al Fisco deve essere almeno pari al 50% dei crediti tributari, calcolato senza sanzioni e interessi.
Se gli altri aderenti sono meno di un quarto (o mancano del tutto), il comma 5 consente ancora il cram down, ma con asticella più alta: almeno il 60% del credito tributario (sempre al netto di sanzioni e interessi) e dilazione non superiore a dieci anni.
I tempi sono scanditi dal comma 2: l’Agenzia ha novanta giorni dal deposito per aderire; se modifichi la proposta, il termine si allunga di sessanta giorni dal deposito della modifica; se la modifica equivale a una nuova proposta, di ulteriori novanta. La domanda di omologazione si deposita dopo l’adesione o dopo la scadenza dei termini.
I numeri
Ipotizziamo che la tua srl abbia debiti totali per 3.284.600 €, di cui 918.300 € verso l’Agenzia delle Entrate (741.900 € di imposte e 176.400 € di sanzioni e interessi).
- Soglia accordo ordinario: 60% di 3.284.600 € = 1.970.760 €.
- Aderenti privati (banche e fornitori): 1.214.000 € = 36,96%. Da soli non bastano.
- Con l’Agenzia: 1.214.000 + 918.300 = 2.132.300 € = 64,92%. L’adesione del Fisco è determinante.
- Un quarto dei crediti: 821.150 €. Gli aderenti privati (1.214.000 €) superano la soglia: si applica il comma 4.
- Pagamento minimo al Fisco: 50% di 741.900 € = 370.950 € (le sanzioni e gli interessi non entrano nella base di calcolo).
Se offri 402.000 € in sette anni e l’attestatore dimostra che in liquidazione giudiziale l’Agenzia prenderebbe meno, il primo esame è superato. Se offri 355.000 €, il cram down non è possibile, per quanto conveniente sia la proposta rispetto alla liquidazione.
I rischi specifici
Il rischio principale per il tuo profilo è l’esclusione per “storia fiscale”. L’art. 63, comma 6, esclude il cram down se il debito verso Fisco ed enti previdenziali è pari o superiore all’80% di tutti i debiti della srl e deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate (o contributi) per almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure deriva per almeno un terzo da accertamenti di violazioni commesse con documenti falsi, operazioni inesistenti, artifici o condotte fraudolente. È escluso anche chi, nei cinque anni precedenti, ha già concluso una transazione fiscale in un accordo poi risolto di diritto. Il comma 7 estende quest’ultimo divieto a chi prosegue l’attività di una società “bruciata” tramite fusione, scissione, cessione o affitto d’azienda.
Il secondo rischio è costruire un accordo “di facciata”. La Cassazione, con l’ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365, ha confermato il diniego di omologa per una società il cui accordo coinvolgeva gli altri creditori in misura irrisoria, mentre la vera finalità era imporre al Fisco una falcidia pesantissima: si tratta di un uso deviato dello strumento, e il giudice di merito può accertarlo.
Il terzo rischio è la risoluzione di diritto: se, dopo l’omologa, non paghi integralmente il Fisco entro sessanta giorni dalle scadenze, la transazione si risolve automaticamente (art. 63, comma 8), il debito torna nella misura originaria e per cinque anni ti è precluso un nuovo cram down.
Le mosse giuste, in ordine di priorità
- Fai calcolare subito il rapporto tra debito pubblico e debito totale e ricostruisci l’origine del debito fiscale anno per anno. Se sei vicino all’80% e hai cinque annualità di omessi versamenti, gli accordi con cram down non sono la tua strada: passa al profilo 2.
- Metti per iscritto le adesioni private prima di depositare la proposta al Fisco. Senza almeno un quarto di aderenti diversi dal Fisco la soglia sale al 60%.
- Costruisci il confronto con la liquidazione giudiziale su valori di realizzo, non contabili: è il documento che l’Agenzia attaccherà per primo.
- Scegli con cura tra accordo ordinario e agevolato: il secondo abbassa la soglia al 30% ma ti lascia senza misure protettive per tutto il tempo delle trattative.
- Calibra le rate sul fatturato medio, non su quello del miglior anno: la risoluzione per sessanta giorni di ritardo non perdona.
È in questa fase che serve una regia unica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta la proposta al Fisco pensando già al giudizio di omologa e agli eventuali gradi successivi.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla citata Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365, per le proposte depositate prima del correttivo conta la Cass., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918: nel vecchio regime il cram down presupponeva comunque un accordo già raggiunto con creditori diversi da quelli pubblici, anche se da solo insufficiente; senza di esso non si poteva nemmeno misurare la “decisività” dell’adesione fiscale. E la Cass., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309 si è occupata del presupposto di applicabilità della soglia minima introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023 per le proposte del periodo intermedio.
Profilo 2 — Sei l’amministratore di una srl che deve passare dal concordato preventivo
La tua situazione
Hai capito che un accordo con le banche non basta, oppure che la storia fiscale della tua srl ti chiude la porta del cram down negli accordi. Il debito è troppo esteso, i creditori sono troppi per essere convinti uno per uno, oppure hai bisogno della protezione piena di una procedura concorsuale. Stai valutando un concordato preventivo, in continuità (per salvare l’azienda) o liquidatorio (per chiudere in modo ordinato). E il Fisco è, con ogni probabilità, il creditore più pesante.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la transazione fiscale non è un accordo a latere: è parte della proposta concordataria, disciplinata dall’art. 88 CCII. Ci sono tre differenze strutturali rispetto al profilo 1.
La prima: l’Agenzia vota come creditore, dentro una classe. I creditori tributari e previdenziali di cui non è previsto l’integrale pagamento devono essere inseriti in classi obbligatorie (art. 85, comma 2).
La seconda: non ci sono soglie percentuali fisse per il cram down. Il parametro è la convenienza: il trattamento proposto al Fisco deve essere, secondo l’attestazione del professionista indipendente, più conveniente della liquidazione giudiziale nel concordato liquidatorio, non deteriore nel concordato in continuità.
La terza: qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Con l’ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723, la Cassazione ha chiarito che nel cram down fiscale del concordato il tribunale verifica la convenienza della proposta e non un requisito di “meritevolezza” del debitore: anche violazioni fiscali ripetute non bastano, da sole, a negare l’omologa. È un’asimmetria rispetto all’art. 63, che invece contiene le esclusioni del comma 6.
Il concordato in continuità merita un’avvertenza. Se la tua proposta di transazione è anteriore al 28 settembre 2024, il cram down fiscale nel concordato in continuità non è disponibile. Lo ha stabilito la Cass., sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790, risolvendo un contrasto tra tribunali: il vecchio art. 88, comma 2-bis, rinviava alle maggioranze dell’art. 109, comma 1, cioè a quelle del concordato liquidatorio. Per le proposte successive, il nuovo testo dell’art. 88 consente l’omologazione forzosa anche in continuità, ferme le condizioni dell’art. 112, comma 2 (la cosiddetta ristrutturazione trasversale).
I numeri
Ipotizziamo una srl in continuità con un credito dell’Agenzia di 1.137.480 € (di cui 286.200 € di sanzioni e interessi), in parte privilegiato e in parte degradato al chirografo per incapienza.
- L’attestatore stima che, in liquidazione giudiziale, l’Agenzia incasserebbe 148.300 € in circa sei anni, dopo creditori ipotecari e prededucibili.
- Il piano in continuità offre all’Agenzia 231.600 € in cinque anni, finanziati dai flussi dell’attività.
- In valore attuale, la proposta supera l’alternativa liquidatoria: il trattamento è non deteriore, anzi migliorativo.
Nel concordato liquidatorio l’asticella cambia: il Codice richiede (art. 84, comma 4) un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e che assicuri ai chirografari almeno il 20% del loro credito. Se la parte degradata del credito fiscale è chirografaria, quel 20% ti riguarda direttamente.
I rischi specifici
Il rischio principale per il tuo profilo è sbagliare il regime temporale. Un concordato in continuità costruito contando sul cram down, con una proposta al Fisco depositata prima del correttivo, è esposto al rigetto. Con l’ordinanza interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593 la Cassazione ha anche escluso, nel regime previgente, la combinazione tra il vecchio art. 88, comma 2-bis, e la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, rimettendo nel contempo una questione alla Corte di giustizia UE.
Gli altri rischi: una valutazione dell’alternativa liquidatoria che ignora le azioni revocatorie e di responsabilità che un curatore potrebbe esercitare (l’Agenzia le segnala regolarmente); un attivo non completo nella dichiarazione sostitutiva; un parere della Direzione regionale non acquisito quando la competenza al voto è della Direzione provinciale (art. 88, comma 6).
Le mosse giuste, in ordine di priorità
- Accerta la data di deposito della proposta di transazione e la disciplina che ne deriva: è la prima riga di qualunque strategia.
- Costruisci le classi pensando al voto del Fisco: dove sta il credito tributario privilegiato, dove la parte degradata, quali maggioranze ti servono senza e con l’Agenzia.
- Fai testare l’attestazione “dalla parte dell’Agenzia”: ogni stima (immobili, crediti verso clienti, magazzino) deve reggere una contestazione puntuale.
- Nel liquidatorio, documenta la finanza esterna in modo vincolante: impegni irrevocabili, non lettere d’intenti.
- Prepara il giudizio di omologa come se l’opposizione fosse certa: le ragioni del dissenso dell’Agenzia non prevalgono sulla convenienza, ma i numeri sbagliati sì.
Giurisprudenza dedicata
Cass., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 (convenienza e non meritevolezza); Cass., sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790 (niente cram down in continuità con il vecchio art. 88, comma 2-bis); Cass., sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593 (rapporto tra vecchio art. 88 e art. 112, comma 2).
Profilo 3 — Sei l’amministratore di una srl già in composizione negoziata
La tua situazione
Hai scelto la strada più riservata: hai presentato istanza alla Camera di commercio, ti è stato nominato un esperto e stai trattando con i creditori senza che la crisi sia diventata pubblica. Le banche sono al tavolo, qualche fornitore strategico anche. Il Fisco, però, è la voce più pesante del passivo e sai che senza un accordo su quel fronte il risanamento non sta in piedi.
Cosa cambia per te
Dal 28 settembre 2024 puoi proporre una transazione fiscale anche nella composizione negoziata, grazie al nuovo comma 2-bis dell’art. 23 CCII. È una novità molto attesa, ma con confini precisi che è bene conoscere prima di contarci.
- L’accordo si fa solo con le agenzie fiscali e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. I contributi previdenziali restano fuori da questo strumento.
- Non c’è cram down. Il tribunale non può sostituirsi al “no” dell’Agenzia: la valutazione di convenienza resta nelle mani dell’amministrazione.
- Alla proposta vanno allegate due relazioni: quella di un professionista indipendente che attesta la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale, e quella del soggetto incaricato della revisione legale (o, se manca, di un revisore legale iscritto nel registro) sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.
- L’accordo sottoscritto va comunicato all’esperto e depositato in tribunale, che ne verifica la regolarità e ne autorizza l’esecuzione.
- Si risolve di diritto se viene aperta la liquidazione giudiziale o controllata, se viene accertato lo stato di insolvenza o se non paghi integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze.
Secondo la prassi dell’Agenzia (circolare n. 5/E del 2026), riduzione e dilazione possono convivere nella stessa proposta, e l’accesso non richiede l’assenza di insolvenza, ma che questa sia reversibile; resta escluso chi persegue fin dall’inizio finalità solo liquidatorie.
I numeri
La tua srl ha un debito con l’Agenzia delle Entrate e con l’agente della riscossione di 486.270 €, di cui 97.450 € tra sanzioni e interessi, e un debito INPS di 63.800 €.
- Nella proposta ex art. 23, comma 2-bis, puoi includere i 486.270 € fiscali; i 63.800 € INPS restano fuori e vanno gestiti con gli strumenti propri dell’ente (rateazioni, definizioni) o con un diverso strumento di regolazione della crisi.
- Proponi 262.000 € in otto anni. L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale l’Agenzia recupererebbe circa 118.000 €.
- Anche se i numeri sono convincenti, la decisione resta dell’Agenzia: se dice no, non esiste un giudice che possa omologare al suo posto dentro la composizione negoziata.
I rischi specifici
Il rischio principale per il tuo profilo è confondere la composizione negoziata con uno strumento a cram down. Molti amministratori impostano l’intero risanamento sull’accordo con il Fisco senza un piano B: se l’Agenzia rifiuta, i mesi di trattativa rischiano di essere persi.
Il secondo rischio riguarda l’attestazione. Con il decreto del 21 maggio 2026 il Tribunale di Milano ha chiarito che, in sede di autorizzazione all’esecuzione dell’accordo transattivo, il giudice non si limita a verificare che i documenti ci siano: deve controllare l’effettivo contenuto dell’attestazione, che deve essere motivata, logica, coerente con il piano e con il percorso della composizione negoziata, e redatta da un professionista realmente indipendente. Sul perimetro di questo controllo si era pronunciato, in precedenza, anche il Tribunale di Roma con provvedimento del 7 marzo 2026.
Il terzo rischio è dimenticare i tributi locali: IMU e TARI non entrano automaticamente nell’accordo e vanno gestiti in parallelo con il comune.
Le mosse giuste, in ordine di priorità
- Prepara fin da subito lo sbocco alternativo: se l’Agenzia non aderisce, l’art. 23, comma 2, ti consente di passare a un accordo di ristrutturazione o a un concordato, dove il cram down esiste (profili 1 e 2).
- Separa i binari: fiscale nell’accordo ex art. 23, comma 2-bis; previdenziale e locale con strumenti propri.
- Scegli attestatore e revisore con criteri di indipendenza verificabili: è su questo che il tribunale concentrerà il controllo.
- Allinea la proposta al piano di risanamento discusso con l’esperto: incoerenze tra i due documenti sono il primo motivo di diniego.
- Costruisci un calendario di pagamenti prudente: anche qui sessanta giorni di ritardo bastano per la risoluzione.
Giurisprudenza dedicata
Tribunale di Milano, decreto 21 maggio 2026 (contenuto del controllo in sede di autorizzazione e indipendenza dell’attestatore); Tribunale di Roma, 7 marzo 2026 (natura del controllo del tribunale sull’accordo transattivo fiscale concluso nella composizione negoziata).
Profilo 4 — Sei l’amministratore di una srl “minore”, sotto le soglie di legge
La tua situazione
La tua è una srl piccola: pochi dipendenti o nessuno, un’attività artigianale, commerciale o di servizi, bilanci modesti. Negli ultimi tre esercizi l’attivo patrimoniale non ha mai superato i 300.000 €, i ricavi sono rimasti sotto i 200.000 € annui e i debiti, anche non scaduti, non superano i 500.000 €. Per il Codice sei un’impresa minore (art. 2, comma 1, lettera d, CCII). Hai debiti con l’Agenzia delle Entrate che pesano sul totale e ti chiedi se gli strumenti per le imprese “grandi” facciano al caso tuo.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, lo strumento naturale non è il concordato preventivo, al quale non puoi accedere, ma il concordato minore (artt. 74-83 CCII), che si svolge con l’assistenza obbligatoria di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Il concordato minore consente la prosecuzione dell’attività; nella versione liquidatoria è ammesso solo se c’è un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. L’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando:
- la loro adesione è determinante per raggiungere la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma 1);
- la proposta, anche sulla base della relazione dell’OCC, è conveniente per il Fisco rispetto alla liquidazione controllata.
Nel concordato minore non ci sono le soglie minime del 50% o del 60% previste per gli accordi di ristrutturazione, e non serve la proposta di transazione fiscale nella forma dell’art. 88. Lo ha stabilito la Cass., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555: il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle regole del concordato preventivo opera solo dove manca una disciplina specifica e le norme sono compatibili; l’art. 80, comma 3, è una disciplina autonoma e più snella, che rende incompatibile anche il passaggio del parere conforme della Direzione regionale previsto dall’art. 88, comma 6.
La stessa impostazione era già stata seguita da una parte della giurisprudenza di merito, che aveva escluso l’applicazione analogica al concordato minore delle regole del concordato preventivo sul cram down, proprio perché l’art. 80 non presenta lacune da colmare. Per te questo significa un percorso più rapido e meno formale, ma con un documento centrale da curare in ogni dettaglio: la relazione dell’OCC.
I numeri
La tua srl ha debiti per 412.800 €: Agenzia delle Entrate 187.640 €, INPS 41.900 €, banca 118.300 €, fornitori 64.960 €.
- Maggioranza richiesta: oltre la metà dei crediti ammessi al voto, cioè più di 206.400 €.
- Voti favorevoli: banca 118.300 € + INPS 41.900 € + fornitori per 31.200 € = 191.400 €, pari al 46,37%. Non basta.
- Con il voto dell’Agenzia si arriverebbe a 379.040 €, il 91,82%: l’adesione del Fisco è determinante.
- La proposta offre all’Agenzia il 30% del credito, cioè 56.292 € in cinque anni, sostenuti dai flussi dell’attività e da un apporto dei soci.
- L’OCC stima che nella liquidazione controllata l’Agenzia incasserebbe circa 21.450 €, perché l’unico bene di valore (un laboratorio) è gravato da ipoteca bancaria di primo grado.
Se questi numeri reggono all’esame del giudice, la proposta è conveniente e il concordato può essere omologato nonostante il voto contrario dell’Agenzia. Se invece l’Agenzia dimostrasse che la srl possiede un secondo bene non indicato, il confronto andrebbe rifatto da capo e l’omologa sarebbe a rischio anche per difetto di completezza dei dati.
I rischi specifici
Il rischio principale per il tuo profilo è una relazione dell’OCC generica. Nel concordato minore è quel documento a fare il lavoro che negli strumenti maggiori fa l’attestatore: se si limita ad affermare la convenienza senza un confronto numerico documentato con la liquidazione controllata, il cram down non regge.
Altri rischi tipici: la verifica delle soglie di impresa minore fatta su un solo esercizio anziché sui tre richiesti; un attivo incompleto (un veicolo intestato alla società, un credito verso un socio) che l’Agenzia segnala in sede di omologa; una proposta basata su flussi futuri non documentati; un’adesione degli altri creditori talmente esigua da far apparire il concordato come un’operazione costruita solo contro il Fisco.
Le mosse giuste, in ordine di priorità
- Verifica le tre soglie sugli ultimi tre esercizi prima di scegliere lo strumento: se ne superi anche una, sei fuori dal concordato minore.
- Rivolgiti a un OCC e collabora alla relazione con dati completi: estratti di ruolo, cassetto fiscale, visure, contratti, estratti conto.
- Costruisci lo scenario di liquidazione controllata bene per bene, con valori di realizzo e tempi realistici.
- Documenta l’eventuale apporto dei soci con impegni scritti e verificabili.
- Non sovrapporre adempimenti inutili: la Cassazione ha escluso che serva la procedura dell’art. 88; perdere mesi dietro a pareri non richiesti espone la società alle azioni esecutive.
Giurisprudenza dedicata
Cass., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555: autonomia del cram down nel concordato minore, ruolo necessario dell’OCC, inapplicabilità dell’art. 88, comma 6.
Profilo 5 — Sei il liquidatore di una srl in liquidazione volontaria
La tua situazione
La srl ha smesso di operare, i soci l’hanno messa in liquidazione e ti hanno nominato liquidatore (magari eri già l’amministratore). Hai in mano un attivo da realizzare, un elenco di debiti e un problema: quello più grosso è con il Fisco. Ti chiedi se una transazione fiscale possa chiudere la partita in modo ordinato e, soprattutto, se finché resta un debito tributario scoperto qualcuno possa venire a chiederlo a te.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: molti strumenti con cram down richiedono un piano non liquidatorio, e il tuo lo è per definizione.
- Accordi di ristrutturazione: l’omologazione forzosa è subordinata al carattere non liquidatorio dell’accordo (art. 63, commi 4 e 5). Una srl che si limita a vendere i beni e distribuire il ricavato non può, di regola, imporre la transazione al Fisco in questo strumento. Resta possibile un accordo con l’adesione volontaria dell’Agenzia. Va detto che una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto sufficiente la continuità indiretta: se l’azienda viene ceduta o affittata a un terzo che prosegue l’attività, l’accordo può non essere considerato liquidatorio.
- Concordato preventivo liquidatorio: è percorribile, ma richiede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo e garantisca almeno il 20% ai chirografari (art. 84, comma 4). Il cram down fiscale si basa sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
- Composizione negoziata: è pensata per il risanamento; un progetto che fin dall’inizio persegue solo finalità liquidatorie ne è escluso, secondo la stessa prassi dell’Agenzia.
Il caso deciso dalla Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 riguardava proprio una società in liquidazione volontaria con un passivo quasi interamente tributario (oltre 7,2 milioni) e un attivo minimo: la proposta offriva al Fisco il 2,9% e coinvolgeva altri creditori solo per poche centinaia di euro. La Corte ha confermato il diniego di omologa, ritenendo l’accordo uno strumento deviato.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: per te c’è anche un rischio personale. L’art. 36 del D.P.R. 602/1973 prevede che il liquidatore che non adempie all’obbligo di pagare con le attività della liquidazione le imposte dovute risponda in proprio se ha soddisfatto crediti di ordine inferiore o assegnato beni ai soci senza aver prima pagato il Fisco. La stessa responsabilità può colpire gli amministratori che, negli ultimi due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione, hanno compiuto operazioni di liquidazione o occultato attività sociali (comma 4).
I numeri
La srl in liquidazione ha un attivo realizzabile di 214.000 € (capannone stimato 290.000 € con mutuo ipotecario residuo di 176.500 €, più crediti e attrezzature per 100.500 €). Il debito con l’Agenzia è di 405.800 €, quello con i fornitori chirografari di 63.200 €.
- Se, durante la liquidazione, paghi i fornitori chirografari per 47.800 € prima del Fisco, e poi l’attivo non basta per le imposte, l’Agenzia può contestarti con atto motivato una responsabilità fino a quell’importo, salva la prova che i pagamenti riguardavano crediti di rango superiore a quello erariale.
- Se invece imposti un concordato liquidatorio con un apporto esterno dei soci di 26.000 € (oltre il 10% dell’attivo, pari a 21.400 €) e l’attestatore dimostra che l’Agenzia riceve più che in liquidazione giudiziale, il tribunale può omologare anche con il suo voto contrario.
I rischi specifici
Il rischio principale per il tuo profilo è la responsabilità personale ex art. 36. Le Sezioni Unite (sent. 27 novembre 2023, n. 32790) l’hanno qualificata come responsabilità per fatto proprio, di natura civilistica e non tributaria: non c’è successione nel debito della società, ma una tua obbligazione autonoma, che l’Agenzia può far valere con un atto di accertamento motivato anche senza previa iscrizione a ruolo del debito sociale. La Cass., ord. 19 novembre 2025, n. 30515 ha ribadito che serve un atto autonomo e specificamente motivato sulla tua responsabilità, e che resta salva la prova di aver pagato crediti di rango superiore.
Gli altri rischi: vendere beni a prezzi non verificati (il curatore di una futura liquidazione giudiziale potrebbe contestarlo); rinviare le decisioni fino a quando l’attivo si è consumato in costi di gestione.
Le mosse giuste, in ordine di priorità
- Ricostruisci subito la graduazione dei crediti e rispettala nei pagamenti: il Fisco privilegiato non può essere scavalcato dai chirografari.
- Congela i pagamenti non necessari finché non hai scelto lo strumento.
- Valuta il concordato liquidatorio solo se hai una finanza esterna reale e vincolata, oppure verifica se una cessione o un affitto d’azienda consentono di impostare una continuità indiretta.
- Documenta ogni atto di liquidazione (perizie, offerte, verbali): ti servirà per difenderti da un eventuale accertamento ex art. 36.
- Se ricevi un atto di responsabilità, impugnalo nei termini davanti al giudice tributario: è lì che si contestano presupposti e importi.
Giurisprudenza dedicata
Cass., Sez. Un., 27 novembre 2023, n. 32790; Cass., ord. 19 novembre 2025, n. 30515; Cass., ord. 4 giugno 2024, n. 15580 (la responsabilità del liquidatore richiede un atto impositivo specificamente motivato); Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365; Tribunale di Cagliari, 8 novembre 2024 (continuità indiretta e carattere non liquidatorio dell’accordo).
Profilo 6 — Sei l’amministratore che teme per la propria posizione personale
La tua situazione
Il debito è della srl, non tuo. Lo sai. Eppure ti hanno detto che l’IVA non versata oltre certe soglie è reato, che le dichiarazioni rese al Fisco durante la transazione ti impegnano personalmente e che, se la procedura fallisce, potresti trovarti in un’aula penale. Vuoi capire che cosa la transazione fiscale fa per te e che cosa non fa.
Cosa cambia per te
La prima cosa che devi sapere è questa: la transazione fiscale regola il debito della società, non estingue i reati già commessi. L’omologa di un accordo o di un concordato non cancella l’omesso versamento consumato alla scadenza prevista dalla legge.
Detto questo, il quadro penale tributario è cambiato con il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, e alcune novità ti riguardano direttamente:
- Omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000): rilevante sopra i 150.000 € per periodo d’imposta.
- Omesso versamento IVA (art. 10-ter): rilevante sopra i 250.000 € per periodo d’imposta. Il reato non si configura se il debito è in corso di estinzione mediante rateazione; in caso di decadenza, rileva il residuo superiore a 75.000 €.
- Nuovo art. 13, comma 3-bis: i reati degli artt. 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’IVA. È la codificazione della crisi di liquidità incolpevole, che la Cass. pen., sez. III, n. 41238/2024 (depositata l’11 novembre 2024) ha applicato annullando con rinvio una condanna.
- Nuovo art. 13, comma 3-ter: ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudice valuta anche la situazione di crisi come definita dal Codice della crisi e l’adempimento dei piani di rateizzazione.
Sull’altro versante c’è un reato pensato proprio per la transazione fiscale: l’art. 11, comma 2, D.Lgs. 74/2000 punisce chi, per ottenere un pagamento parziale dei tributi, indica nella documentazione presentata per la transazione elementi attivi inferiori al reale o passivi fittizi per un ammontare superiore a 50.000 €. È il rischio principale per il tuo profilo: la dichiarazione sostitutiva e i documenti del piano devono essere veri e completi, riga per riga.
I numeri
Ipotizziamo che la tua srl non abbia versato IVA dichiarata per 312.400 € relativa a un anno d’imposta.
- La soglia di 250.000 € è superata: il fatto è potenzialmente rilevante.
- Se la società ha ottenuto una rateazione e la sta rispettando, il reato non si configura; se decade con un residuo di 91.300 €, sopra i 75.000 €, il tema riemerge.
- Se l’omesso versamento è dipeso dal mancato incasso di crediti verso un grande cliente fallito dopo la fatturazione, documentato e non imputabile a te, puoi invocare la causa di non punibilità del comma 3-bis.
- Se nel piano presentato al Fisco ometti un credito verso un socio di 58.700 €, rischi l’art. 11, comma 2.
I rischi specifici
Oltre al falso in transazione, pesano due scenari. Il primo: se la transazione fallisce e la srl finisce in liquidazione giudiziale, le condotte degli anni precedenti (pagamenti preferenziali, distrazioni, contabilità irregolare) vengono esaminate con la lente dei reati di bancarotta. Il secondo: la responsabilità civile verso la società e i creditori (art. 2476 c.c.) se non hai istituito assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c.) o hai ritardato senza ragione l’accesso agli strumenti. Attivarsi presto, con uno strumento serio, è anche la migliore difesa personale.
Le mosse giuste, in ordine di priorità
- Ricostruisci la tua esposizione anno per anno: quali periodi superano le soglie, chi era in carica alle scadenze, quali rateazioni sono in corso.
- Raccogli ora la prova delle cause non imputabili (insoluti, contestazioni, crolli di fatturato): tra due anni sarà molto più difficile.
- Non firmare la dichiarazione sostitutiva finché l’inventario dell’attivo non è stato verificato con bilanci, visure, registri e conti.
- Coordina la strategia concorsuale con quella penale: una rateazione rispettata o un piano omologato e adempiuto sono elementi valutabili dal giudice penale.
- Tieni un fascicolo delle decisioni gestorie degli ultimi anni: è la tua memoria difensiva.
Giurisprudenza dedicata
Cass. pen., sez. III, n. 41238/2024, depositata l’11 novembre 2024: prima applicazione della causa di non punibilità per crisi di liquidità non imputabile introdotta dal D.Lgs. 87/2024.
Tre srl, tre esiti: lo stesso debito fiscale letto con occhi diversi
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati costruiti a scopo didattico. Il punto di partenza è identico: un debito con l’Agenzia delle Entrate di 612.000 €, di cui 488.400 € di imposte e 123.600 € di sanzioni e interessi. Cambia il profilo.
Simulazione A — srl operativa, accordo di ristrutturazione (profilo 1)
Debiti totali: 2.137.900 €. Aderenti privati: 802.500 €, cioè il 37,54%. Con l’Agenzia si arriverebbe a 1.414.500 €, il 66,16%: sopra il 60%, quindi l’adesione fiscale è determinante. Un quarto dei crediti è 534.475 €: gli aderenti privati lo superano, si applica il comma 4 con soglia del 50% sulle sole imposte, cioè 244.200 €. La società offre 268.700 € in sei anni (55,02% delle imposte). L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale l’Agenzia incasserebbe 131.900 €. Il debito pubblico è il 28,6% del totale, lontano dall’80%: nessuna esclusione. Esito: cram down possibile, se il tribunale ritiene fondati i numeri dell’attestatore.
Simulazione B — srl in composizione negoziata (profilo 3)
Stessa proposta, 268.700 € in sei anni, formulata ex art. 23, comma 2-bis, e depositata il 14 aprile 2026. Il 29 giugno 2026 l’Agenzia comunica il diniego. Nella composizione negoziata il tribunale non può superarlo. La società sceglie allora di concludere le trattative con un accordo di ristrutturazione (art. 23, comma 2) e il 15 luglio 2026 deposita una nuova proposta ex art. 63. I novanta giorni per l’adesione scadono il 13 ottobre 2026; da quel momento potrà chiedere l’omologa con cram down, alle stesse condizioni della simulazione A. Esito: il risultato è lo stesso, ma arriva con tre mesi di ritardo e con un passaggio in più. Chi avesse previsto fin dall’inizio lo sbocco negli accordi avrebbe potuto preparare in parallelo l’attestazione ex art. 63.
Simulazione C — srl in liquidazione volontaria (profilo 5)
Debiti totali: 689.300 €, di cui 612.000 € verso l’Agenzia (88,8% del totale), derivanti da IVA dichiarata e non versata in cinque annualità. Due ostacoli si sommano negli accordi: il piano è liquidatorio e ricorre la causa di esclusione del comma 6 (debito pubblico oltre l’80% e omessi versamenti per almeno cinque periodi). Il cram down negli accordi è escluso. Resta il concordato liquidatorio: l’attivo realizzabile è di 214.000 €; i soci apportano 26.000 € (12,1% dell’attivo, sopra il 10% richiesto). L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale l’Agenzia incasserebbe 29.300 €, mentre con il concordato riceverebbe 58.900 €. Esito: il concordato può essere omologato anche con il voto contrario del Fisco, perché nel concordato preventivo contano la convenienza e non la meritevolezza (Cass. n. 10723/2026). Ma il liquidatore, se prima del deposito avesse pagato fornitori chirografari scavalcando l’Erario, resterebbe esposto all’art. 36.
La lezione delle tre simulazioni è che lo stesso debito, con la stessa offerta, produce tre esiti diversi: omologa con cram down, omologa ritardata, omologa possibile solo in un altro strumento e con un rischio personale aggiuntivo.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La realtà raramente rispetta le categorie. Ecco le combinazioni più frequenti tra gli amministratori di srl.
Sei amministratore e anche fideiussore della srl. È il caso più diffuso nelle piccole società: le banche hanno chiesto la tua garanzia personale sui finanziamenti. La transazione fiscale e lo strumento in cui è inserita riducono il debito della società, ma di regola i creditori conservano i loro diritti verso i fideiussori. Tradotto: la banca che aderisce all’accordo con uno stralcio potrebbe comunque chiedere a te la differenza, salvo che l’accordo non preveda espressamente la liberazione del garante. La tua esposizione personale, allora, va gestita in parallelo, eventualmente con gli strumenti del sovraindebitamento.
Eri amministratore e sei diventato liquidatore. Combini i profili 1 e 5. La responsabilità ex art. 36, comma 4, può riguardarti anche per le operazioni compiute come amministratore nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione. Prima di accettare l’incarico di liquidatore, fatti fotografare la situazione fiscale e la graduazione dei crediti.
La tua srl è minore, ma sta per superare le soglie. Se nel corso dell’ultimo esercizio i debiti hanno superato i 500.000 € o i ricavi i 200.000 €, verifica bene su quale triennio si calcola il requisito. Sbagliare strumento significa vedersi dichiarare inammissibile la domanda e ripartire da capo, con la protezione nel frattempo scaduta.
Hai iniziato in composizione negoziata e passi a uno strumento con cram down. Combini i profili 3 e 1 (o 2). La documentazione prodotta per l’accordo ex art. 23, comma 2-bis, è una base utile, ma l’attestazione va riscritta sui requisiti dell’art. 63 o dell’art. 88: le soglie del 50-60% e le esclusioni del comma 6 non avevano rilievo nella composizione negoziata.
Sei un amministratore subentrato a un altro. Hai ereditato un debito fiscale maturato sotto la gestione precedente. Sul piano concorsuale non cambia nulla: la transazione riguarda la società. Sul piano personale cambia molto: la rilevanza penale degli omessi versamenti dipende da chi era in carica alla scadenza prevista dalla legge, e la tua diligenza si misura da quando hai assunto l’incarico. Documenta subito lo stato in cui hai trovato i conti.
Sei socio unico e amministratore. Qui profilo della società e profilo personale si sovrappongono quasi del tutto: finanza esterna, garanzie, responsabilità. È la situazione in cui una scelta sbagliata sullo strumento si paga due volte.
Il confronto tra profili
La tabella riassume, per ciascun profilo, i punti che cambiano davvero. Serve come mappa: i dettagli sono nelle sezioni dedicate.
| Aspetto | 1. Accordi di ristrutturazione | 2. Concordato preventivo | 3. Composizione negoziata | 4. Srl minore | 5. Liquidatore | 6. Posizione personale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma chiave | Art. 63 CCII | Art. 88 CCII | Art. 23, c. 2-bis, CCII | Art. 80, c. 3, CCII | Art. 84, c. 4, CCII; art. 36 DPR 602/73 | Artt. 10-bis, 10-ter, 11, 13 D.Lgs. 74/2000 |
| Cram down | Sì, con soglie | Sì, sulla convenienza | No | Sì, sulla convenienza | Solo nel concordato (o con continuità indiretta) | Non pertinente |
| Soglia minima al Fisco | 50% (60% senza un quarto di altri aderenti), senza sanzioni e interessi | Nessuna fissa | Nessuna, decide l’Agenzia | Nessuna | Chirografari almeno 20% nel liquidatorio | — |
| Contributi INPS | Inclusi | Inclusi | Esclusi | Inclusi | Inclusi negli strumenti | — |
| Chi attesta | Professionista indipendente | Professionista indipendente | Professionista + revisore legale | OCC | Professionista indipendente | — |
| Rischio principale | Esclusioni del comma 6 e accordi “simbolici” | Regime temporale sbagliato | Nessun piano B se l’Agenzia rifiuta | Relazione OCC generica | Responsabilità personale ex art. 36 | Falso nella documentazione della transazione |
| Tempi della risposta del Fisco | 90 giorni (+60/+90) | Voto nella procedura | Nell’ambito delle trattative | Voto nella procedura | Secondo lo strumento | — |
Le domande che valgono per tutti i profili
Se la transazione salta dopo l’omologa, il debito torna per intero? Sì. Negli accordi (art. 63, comma 8) e nella composizione negoziata la transazione si risolve di diritto se non paghi integralmente il Fisco entro sessanta giorni dalle scadenze; il debito torna esigibile nella misura originaria. Negli accordi, in più, per cinque anni non potrai ottenere un nuovo cram down su debiti della stessa natura. Se sai che una scadenza è a rischio, muoviti prima: l’art. 58 CCII consente di rinegoziare gli accordi o modificare il piano quando cambiano le condizioni.
Durante le trattative l’agente della riscossione può pignorare? Può farlo se non sei protetto. Nella composizione negoziata e negli strumenti di regolazione della crisi puoi chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive; negli accordi agevolati dell’art. 60, invece, vi rinunci. La scelta dello strumento è quindi anche una scelta sul grado di protezione del patrimonio sociale.
Cosa succede se cambia l’amministratore durante la procedura? La procedura prosegue: il debitore è la srl. Il nuovo amministratore subentra negli impegni assunti e deve rinnovare, se richiesto, le dichiarazioni sulla documentazione. È buona norma che il passaggio di consegne comprenda la verifica di tutto ciò che è stato dichiarato al Fisco.
La transazione migliora anche la mia posizione di garante personale? Di regola no: i creditori conservano i diritti verso i fideiussori, salvo patto diverso. La tua esposizione personale va trattata con strumenti propri.
Posso presentare prima una proposta “esplorativa” e poi migliorarla? Sì, ma ogni modifica allunga i tempi: sessanta giorni in più per una modifica, novanta se si tratta di una nuova proposta (art. 63, comma 2). E una nuova proposta può cambiare la disciplina applicabile. Meglio arrivare al deposito con una proposta già testata sui numeri che l’Agenzia contesterà.
La giurisprudenza profilo per profilo
Ecco i provvedimenti che, a settembre 2026, orientano la transazione fiscale delle srl. Per ciascuno: estremi, principio espresso con parole nostre, rilevanza.
Regole comuni
Cass., Sez. Un., ord. n. 8504/2021 — Il contenzioso sul diniego di adesione alla transazione fiscale nelle procedure concorsuali appartiene al giudice della crisi, non a quello tributario. Rilevanza: spiega perché lo scontro con l’Agenzia si risolve nel giudizio di omologazione.
Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti) — Il diritto dell’Unione non impedisce il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che il Fisco non otterrebbe di più con la liquidazione. Rilevanza: base della falcidiabilità dell’IVA in tutti gli strumenti.
Tribunale di Vasto, sent. 24 dicembre 2024 — In forza della disciplina transitoria del correttivo, il nuovo art. 63 si applica solo alle proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024; per una domanda del 2023 il tribunale ha omologato con le regole previgenti nonostante la mancata adesione dell’Agenzia. Rilevanza: la data della proposta decide la disciplina.
Profilo 1 — Accordi di ristrutturazione
Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 — Se l’accordo coinvolge gli altri creditori in modo solo simbolico e serve in realtà a imporre al Fisco una falcidia, l’uso dello strumento è deviato; l’accertamento spetta al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo per vizio di motivazione. Rilevanza: segna il confine tra cram down legittimo e abuso.
Cass., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918 — Nel regime anteriore al correttivo, il cram down presupponeva un accordo già concluso con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficiente per le percentuali; senza di esso non si può verificare la decisività dell’adesione fiscale. Rilevanza: decisiva per le proposte depositate prima del 28 settembre 2024.
Cass., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309 — La Corte ha delimitato il presupposto di applicabilità della soglia minima di pagamento introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023 per l’omologazione forzosa degli accordi. Rilevanza: chiarisce quali percentuali valgono per le proposte del periodo intermedio 2023-2024.
Cass., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828 — La legittimazione a reclamare contro l’omologa degli accordi di ristrutturazione presuppone, di regola, la partecipazione al giudizio, salva l’ipotesi di un vizio procedurale che l’abbia impedita. Rilevanza: rende cruciale la corretta comunicazione agli enti e rafforza la stabilità dell’omologa.
Profilo 2 — Concordato preventivo
Cass., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 — Nel concordato con cram down fiscale il tribunale verifica la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore; violazioni tributarie pregresse non bastano da sole a negare l’omologa. Rilevanza: apre il concordato alle srl con una storia fiscale difficile.
Cass., sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790 — Il vecchio art. 88, comma 2-bis, consentiva la conversione del voto contrario del Fisco solo per le maggioranze del concordato liquidatorio, non per quello in continuità. Rilevanza: risolve il contrasto tra tribunali per le proposte anteriori al correttivo.
Cass., sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593 — Nel regime previgente il cram down fiscale non si combinava con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2; la Corte ha anche investito la Corte di giustizia UE di una questione sulle classi. Rilevanza: impone di rivedere la strategia sulle classi nei concordati in continuità meno recenti.
Profilo 3 — Composizione negoziata
Tribunale di Milano, decreto 21 maggio 2026 — In sede di autorizzazione dell’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, il controllo del giudice si estende al contenuto dell’attestazione, che deve essere motivata, coerente con il piano e redatta da un professionista indipendente. Rilevanza: l’attestazione non è un allegato formale.
Tribunale di Roma, 7 marzo 2026 — Il tribunale ha delimitato la natura del controllo richiesto per autorizzare l’esecuzione dell’accordo transattivo fiscale concluso durante la composizione negoziata. Rilevanza: conferma che il vaglio giudiziale esiste, pur senza cram down.
Profilo 4 — Srl minore
Cass., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 — Nel concordato minore l’omologazione forzosa segue l’art. 80, comma 3, con l’intervento necessario dell’OCC; non serve la transazione fiscale ex art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale. Rilevanza: semplifica il percorso delle piccole srl.
Profilo 5 — Liquidatore
Cass., Sez. Un., 27 novembre 2023, n. 32790 — La responsabilità del liquidatore ex art. 36 D.P.R. 602/1973 è per fatto proprio, di natura civilistica; l’Agenzia può accertarla con atto motivato anche senza previa iscrizione a ruolo del debito sociale. Rilevanza: fonda il rischio personale del liquidatore.
Cass., ord. 19 novembre 2025, n. 30515 — L’art. 36 non crea una coobbligazione nei debiti sociali ma una responsabilità autonoma, che richiede un atto specifico e fa salva la prova del pagamento di crediti di rango superiore. Rilevanza: offre al liquidatore le prime linee di difesa.
Cass., ord. 4 giugno 2024, n. 15580 — Senza una motivazione specifica sulla responsabilità del liquidatore, gli avvisi rivolti alla società non bastano a fondare una pretesa nei suoi confronti. Rilevanza: vizio da verificare in ogni atto notificato al liquidatore.
Tribunale di Cagliari, 8 novembre 2024 — Il carattere non liquidatorio richiesto per il cram down negli accordi può essere soddisfatto anche dalla continuità indiretta, quando l’attività prosegue tramite un terzo per affitto o cessione d’azienda. Rilevanza: apre uno spiraglio alle srl che salvano l’azienda cedendola.
Profilo 6 — Posizione personale
Cass. pen., sez. III, n. 41238/2024 (dep. 11 novembre 2024) — Tra le prime applicazioni dell’art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000: la crisi di liquidità dovuta a cause sopravvenute e non imputabili può escludere la punibilità dell’omesso versamento. Rilevanza: la prova della crisi incolpevole è una difesa concreta per l’amministratore.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco come interveniamo, profilo per profilo, quando una srl deve trattare con il Fisco.
- Individuiamo lo strumento giusto per il tuo profilo. Confrontiamo accordi ordinari e agevolati, concordato preventivo, composizione negoziata e concordato minore sui requisiti concreti della tua srl, a partire dalle soglie di impresa minore.
- Stabiliamo la disciplina applicabile. Ricostruiamo le date di ogni proposta e modifica e verifichiamo se valgono il testo originario, l’art. 1-bis del D.L. 69/2023 o il correttivo ter.
- Per gli accordi di ristrutturazione, calcoliamo percentuali e soglie. Simuliamo le adesioni con e senza il Fisco, il quarto degli altri aderenti, il 50-60% sulle sole imposte e verifichiamo le cause di esclusione del comma 6.
- Per il concordato preventivo, costruiamo le classi e il confronto con la liquidazione. Con i commercialisti dello staff testiamo ogni stima dal punto di vista dell’Agenzia.
- Per la composizione negoziata, prepariamo l’accordo ex art. 23, comma 2-bis, e lo sbocco alternativo. Coordiniamo attestatore e revisore e teniamo pronta la strada degli accordi o del concordato.
- Per le srl minori, collaboriamo con l’OCC alla relazione di convenienza, raccogliendo i dati fiscali e patrimoniali che il giudice esaminerà.
- Per i liquidatori, verifichiamo la graduazione dei crediti e l’esposizione ex art. 36, e impugniamo gli atti di responsabilità che non rispettano i requisiti indicati dalla Cassazione.
- Per la posizione personale dell’amministratore, controlliamo la dichiarazione sostitutiva e la documentazione confrontandole con bilanci, visure e registri, e raccogliamo la prova delle cause non imputabili degli omessi versamenti.
- Gestiamo termini, avvisi e giudizio di omologa: deposito presso gli uffici corretti, monitoraggio dei novanta giorni, risposta alle opposizioni.
- Seguiamo reclami e ricorsi davanti alla corte d’appello e alla Corte di cassazione, verificando anche la legittimazione di chi impugna.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per gli amministratori di srl pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno le trattative tra impresa, banche e amministrazione finanziaria e saper leggere un piano con gli occhi di chi deve valutarne la sostenibilità. Per le srl minori entra in gioco la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC, perché nel concordato minore è la relazione dell’Organismo a decidere il cram down. Per tutti i profili conta l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: nel 2026 le regole della transazione fiscale si sono definite proprio lì.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la proposta al Fisco segue anche il giudizio di omologa, il reclamo e l’eventuale ricorso, senza cambi di linea.
Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo: i requisiti giuridici del cram down e i numeri del confronto con la liquidazione nascono insieme, perché nella transazione fiscale un argomento giuridico senza un calcolo solido non regge, e viceversa.
Chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole
La transazione fiscale non è una formula unica da applicare a ogni srl. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole di quel profilo, non secondo quelle che valgono per altri. L’amministratore di una srl operativa deve guardarsi dalle esclusioni del comma 6; chi è in composizione negoziata deve preparare un piano B; il liquidatore deve proteggere prima di tutto la graduazione dei crediti; l’amministratore di una srl minore può contare su una strada più semplice, a patto che la relazione dell’OCC sia solida; e chiunque firmi la documentazione deve sapere che quelle firme lo impegnano personalmente.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la transazione fiscale delle srl richiede esattamente le competenze certificate dell’Avv. Monardo: la negoziazione della crisi d’impresa propria dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la conoscenza del concordato minore e del ruolo dell’OCC propria del Gestore della crisi e fiduciario OCC; il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per costruire i numeri del piano; il patrocinio in Cassazione per difendere l’omologa fino all’ultimo grado. Analizzeremo la posizione della tua srl e la tua posizione personale, e verificheremo quale strada è davvero percorribile.
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