Come Si Chiede L’Udienza Pubblica Anziché La Camera Di Consiglio In Appello Tributario?

Nel processo tributario la regola è il silenzio. Salvo che una parte non intervenga, l’appello viene deciso in camera di consiglio: i giudici leggono gli atti, il relatore espone la causa ai colleghi e la decisione viene deliberata senza che nessun difensore prenda la parola. Chi vuole parlare davanti al collegio deve chiederlo espressamente, con un atto formale, entro un termine preciso e con un adempimento che quasi nessuno ricorda: la notifica alle altre parti costituite. Se l’istanza manca, arriva tardi oppure viene solo depositata senza essere notificata, la causa resta in camera di consiglio e il diritto di discutere è perduto per quel grado di giudizio.

Il tema tocca direttamente la difesa tecnica nelle impugnazioni tributarie, ed è esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo opera in modo strutturale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista: significa che la stessa linea difensiva impostata davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere portata senza interruzioni fino al giudizio di legittimità, dove i vizi procedurali dell’appello — come la trattazione camerale disposta nonostante una valida istanza di pubblica udienza — diventano motivi di ricorso. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di gestire il contenzioso fiscale sia sul versante processuale sia su quello tecnico-contabile.

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Che cosa prevede esattamente la legge

Sul piano normativo la disciplina è contenuta nell’articolo 33 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che regola la trattazione in camera di consiglio. La norma stabilisce che la controversia è trattata in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine previsto dall’articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.

Va precisato subito il punto che genera più equivoci: la disposizione è dettata per il giudizio di primo grado, ma si applica integralmente anche all’appello per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 61 del medesimo decreto, secondo cui al procedimento davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per il primo grado. Non esiste quindi una disciplina autonoma dell’udienza pubblica in appello: le regole sono le stesse, e lo sono anche le conseguenze del loro mancato rispetto.

La ratio del modello camerale è storica. Il processo tributario nasce come processo documentale: la prova testimoniale e il giuramento sono esclusi dall’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 546/1992, e le parti espongono le proprie ragioni attraverso atti scritti — ricorso, controdeduzioni, memorie. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 543 del 1989, aveva già riconosciuto che il rito camerale risponde a un interesse generale al rapido funzionamento della giustizia tributaria. La discussione orale, in questo impianto, non è soppressa: è rimessa all’iniziativa della parte.

La differenza pratica tra i due riti è netta e va compresa prima di decidere. In camera di consiglio il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia senza la presenza delle parti; il segretario redige processo verbale; non c’è alcuno spazio per l’interlocuzione orale. Le parti possono solo depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima e brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima. In pubblica udienza, invece, il relatore espone al collegio i fatti e le questioni, il presidente ammette le parti presenti alla discussione e subito dopo il collegio si ritira per deliberare in segreto. All’udienza pubblica possono assistere anche persone estranee al processo. Le repliche scritte, per contro, non sono previste: la loro funzione è assorbita dalla discussione orale.

Va distinta questa istanza da un istituto affine con cui viene spesso confusa: la richiesta di partecipazione da remoto disciplinata dall’articolo 34-bis del D.Lgs. 546/1992, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, e applicabile ai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024. Sono due richieste diverse che rispondono a due domande diverse. La prima riguarda il se la causa venga discussa; la seconda riguarda il come — in aula o in collegamento audiovisivo. Chiedere di partecipare da remoto senza aver chiesto la pubblica udienza non trasforma il rito camerale in rito pubblico: si finirebbe per essere collegati a una camera di consiglio, cioè a un’attività cui le parti non partecipano. In termini operativi, le due istanze si cumulano e conviene formularle in un unico atto, tenendole però testualmente distinte.

Un esempio concreto chiarisce il punto. Un contribuente che impugna in appello una sentenza sfavorevole in materia di accertamento induttivo e vuole illustrare oralmente al collegio la ricostruzione contabile alternativa elaborata dal proprio consulente deve chiedere la discussione in pubblica udienza ai sensi dell’articolo 33; se vuole farlo dal proprio studio anziché recarsi in aula, deve aggiungere la richiesta di trattazione da remoto ai sensi dell’articolo 34-bis. Se formula solo la seconda, la causa sarà decisa in camera di consiglio e il collegamento non gli servirà a nulla.


Requisiti e termini: chi può chiedere la pubblica udienza, entro quando, con quali conseguenze

La disciplina prevede tre condizioni cumulative. Devono sussistere tutte: la mancanza anche di una sola rende l’istanza inidonea a determinare il passaggio alla pubblica udienza.

Prima condizione: la legittimazione. L’istanza può essere proposta da almeno una delle parti costituite. È sufficiente l’iniziativa di una sola parte: non occorre l’accordo delle altre, e le altre non possono opporsi. Il termine “parti costituite” va riferito sia all’appellante sia all’appellato, sia all’ente impositore sia all’agente della riscossione se presente nel giudizio. La parte non costituita non può proporre l’istanza, perché non è parte in senso processuale.

Seconda condizione: la notificazione alle altre parti costituite. È l’adempimento più trascurato ed è quello che, nella pratica, fa naufragare la maggior parte delle richieste. L’istanza non va soltanto depositata: va notificata alle altre parti costituite secondo le regole degli articoli 16 e 16-bis del D.Lgs. 546/1992, quindi oggi a mezzo PEC nel processo tributario telematico. La ragione è di contraddittorio: il cambio di rito incide sulle facoltà difensive di tutte le parti — in pubblica udienza, per esempio, non sono ammesse le brevi repliche scritte — e ciascuna deve poterne avere notizia in tempo utile per organizzarsi.

Terza condizione: il deposito in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Non basta aver notificato: occorre che agli atti risulti la prova. Il deposito privo della ricevuta di avvenuta consegna espone al rischio che il collegio non consideri assolto l’onere.

Quanto ai termini, l’articolo 33 rinvia all’articolo 32, comma 2, cioè al termine di dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. “Liberi” significa che non si computano né il giorno iniziale né il giorno finale: tra il giorno del compimento dell’atto e il giorno dell’udienza devono intercorrere dieci giorni interi. Si tratta di un termine di natura perentoria: la sua inosservanza non è sanabile e comporta semplicemente che la causa resti nel rito camerale.

Un’avvertenza operativa sui termini calcolati a ritroso. Quando l’ultimo giorno utile cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, per i termini che si computano all’indietro rispetto a una data fissa non opera la proroga al primo giorno seguente non festivo prevista per i termini “in avanti”: la prassi difensiva prudente impone di anticipare l’adempimento al primo giorno lavorativo precedente. Anticipare non costa nulla; rinviare può costare la discussione.

Quanto alla sospensione feriale, i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno. L’applicabilità della sospensione ai termini a ritroso ancorati alla data di trattazione è questione discussa, e per questo la regola pratica è una sola: se la data di udienza cade nelle prime settimane di settembre, l’istanza va notificata e depositata prima del 1° agosto, senza confidare sull’effetto sospensivo.

Tabella dei termini da tenere sotto controllo

AdempimentoTermineDecorrenza / riferimentoNaturaConseguenza dell’inosservanza
Notifica dell’istanza di pubblica udienza alle altre parti costituitefino a 10 giorni liberi primadata fissata per la trattazione (art. 33, c. 1, che richiama l’art. 32, c. 2)perentoriola causa resta in camera di consiglio; nessuna discussione orale
Deposito dell’istanza in segreteria con la prova della notificazionefino a 10 giorni liberi primadata fissata per la trattazioneperentorioistanza inefficace anche se notificata
Istanza di partecipazione da remoto (art. 34-bis)fino a 10 giorni liberi primadata fissata per la trattazioneperentoriosi partecipa solo in presenza
Comunicazione dell’avviso di trattazione alle partialmeno 30 giorni primaart. 31 D.Lgs. 546/1992, applicabile in appello ex art. 61perentorionullità della decisione comunque pronunciata
Deposito di documentifino a 20 giorni liberi primaart. 32, c. 1perentoriodocumenti inutilizzabili
Deposito di memorie illustrativefino a 10 giorni liberi primaart. 32, c. 2perentoriomemoria non esaminabile
Brevi repliche scritte (solo rito camerale)fino a 5 giorni liberi primaart. 32, c. 3perentorioreplica non esaminabile
Avviso di ora e modalità del collegamento da remotoalmeno 3 giorni primaart. 34-bisordinatorio-organizzativoonere di sollecito; rischio di mancata partecipazione
Sospensione feriale dei termini1°–31 agostodisciplina generale—errore di calcolo con decadenza

La procedura passo per passo

La sequenza operativa, dall’impostazione dell’appello fino all’udienza, si articola in nove passaggi.

Primo passaggio: decidere la modalità di trattazione quando si redige l’atto di appello, non dopo. È la scelta che condiziona tutto il resto. La regola pratica è che l’istanza vada inserita direttamente nell’atto di appello quando l’appello è dell’ordine di complessità che rende utile la discussione: questioni di diritto controverse, ricostruzioni contabili articolate, eccezioni processuali su notifiche e decadenze, casi in cui la sentenza di primo grado ha frainteso i fatti. Inserirla nell’atto introduttivo risolve alla radice il problema della notifica, perché l’atto di appello è per definizione notificato alla controparte.

Secondo passaggio: formulare l’istanza in modo espresso e riconoscibile. La richiesta deve essere specifica e inequivoca. Non sono sufficienti formule generiche del tipo “con riserva di ogni ulteriore difesa” o “si chiede l’accoglimento previa ogni opportuna trattazione”. Occorre una proposizione dedicata, con richiamo espresso all’articolo 33 del D.Lgs. 546/1992, collocata in una posizione visibile: nelle conclusioni o in un paragrafo autonomo rubricato, non annegata in una nota a piè di pagina o in una riga di premessa.

Terzo passaggio: individuare tutte le parti costituite da destinatarie della notifica. Nel contenzioso tributario di secondo grado le parti possono essere più di due: l’Agenzia delle entrate, l’ente locale impositore, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, il concessionario privato della riscossione, eventuali litisconsorti. L’istanza va notificata a tutte le parti costituite, non solo a quella principale: la notifica parziale equivale, quanto all’effetto, alla notifica omessa nei confronti di chi è stato pretermesso.

Quarto passaggio: eseguire la notifica con le modalità telematiche e conservarne la prova. La notifica avviene a mezzo PEC agli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi o da quelli indicati negli atti processuali. Dalla notifica si generano la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna: sono entrambe documenti da conservare e da allegare al deposito. Nell’oggetto del messaggio è opportuno indicare con precisione la tipologia dell’atto — “istanza di discussione in pubblica udienza” — l’organo giudicante adito e gli estremi della sentenza impugnata.

Quinto passaggio: depositare nel fascicolo telematico l’istanza e la prova della notificazione. Il deposito avviene tramite il Sistema informativo della giustizia tributaria. L’istanza va depositata come atto autonomo, correttamente tipizzato, e non come mero allegato a un’altra memoria: la tipizzazione errata è una delle cause più frequenti di mancata intercettazione della richiesta da parte della segreteria.

Sesto passaggio: verificare l’avviso di trattazione. L’articolo 31 impone che l’avviso di fissazione dell’udienza sia comunicato alle parti almeno trenta giorni prima. Ricevuto l’avviso, va immediatamente calcolato il termine dei dieci giorni liberi e va verificato se l’istanza sia già stata proposta con l’atto di appello. Se non lo è stata, questo è il momento di proporla.

Settimo passaggio: controllare a ridosso dell’udienza che l’istanza risulti agli atti. È un controllo di pochi minuti sul fascicolo telematico che previene il danno maggiore. Se risulta che la causa è stata inserita nel ruolo camerale nonostante l’istanza, va depositata immediatamente una segnalazione al collegio, richiamando l’avvenuta notifica e il deposito: è un’attività che costruisce la prova documentale dell’errore, utile sia per ottenere il rinvio sia, in un secondo tempo, per il motivo di ricorso per cassazione.

Ottavo passaggio: partecipare all’udienza. In pubblica udienza il relatore espone la causa, il presidente ammette alla discussione le parti presenti e il collegio si ritira per deliberare. La discussione non è una lettura dell’atto di appello: è l’occasione per isolare due o tre questioni decisive e per rispondere alle domande del collegio. Va tenuto presente che, nel rito pubblico, non sono ammesse repliche scritte successive: tutto ciò che si vuole dire va detto in quella sede o in memoria illustrativa depositata nei dieci giorni liberi precedenti.

Nono passaggio: presidiare il verbale. Il verbale di udienza è l’unico documento che attesta ciò che è accaduto — chi era presente, con quali modalità, se il collegamento da remoto è stato attivato, se la discussione si è effettivamente svolta. In caso di successivo ricorso per cassazione fondato su un vizio procedurale, è la prova principale.

Due avvertenze decisive chiudono questa sequenza. La prima: un’istanza soltanto depositata in segreteria, senza notifica alle altre parti costituite, non produce alcun effetto, e in un successivo ricorso per cassazione il motivo che lamenti la mancata pubblica udienza è destinato a essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità se il ricorrente deduce il solo deposito senza allegare e documentare la notificazione. La seconda: l’istanza proposta in primo grado non si trasmette all’appello. Ogni grado di giudizio è autonomo: chi ha discusso oralmente davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non ripropone la richiesta in appello si troverà, in secondo grado, in camera di consiglio.

I punti in cui più spesso si sbaglia sono cinque, e vale la pena elencarli: istanza inserita in una memoria depositata ma non notificata; notifica effettuata a una sola delle più parti costituite; calcolo errato dei dieci giorni “liberi” (computati come giorni ordinari anziché escludendo dies a quo e dies ad quem); affidamento sulla proroga al lunedì di un termine a ritroso scadente di sabato; convinzione che la richiesta di collegamento da remoto valga anche come richiesta di pubblica udienza.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, utili a verificare il meccanismo dei termini. Non descrivono vicende reali.

Primo esempio di calcolo — la scadenza che cade di domenica. Ipotesi: avviso di accertamento IRPEF per 47.380 euro, ricorso respinto in primo grado, appello notificato all’Ufficio senza istanza di pubblica udienza perché la difesa intendeva valutarla dopo la costituzione della controparte. La segreteria comunica l’avviso di trattazione fissando l’udienza per giovedì 12 novembre 2026.

Calcolo del termine: occorre che siano interamente liberi i dieci giorni compresi tra l’adempimento e l’udienza, cioè i giorni dal 2 all’11 novembre. L’ultimo giorno utile per notificare e depositare è dunque domenica 1° novembre 2026, che è anche giorno festivo.

Sviluppo: trattandosi di termine computato a ritroso, non opera la proroga al primo giorno non festivo successivo — che peraltro cadrebbe dentro l’intervallo dei dieci giorni liberi e sarebbe quindi tardiva. L’adempimento va anticipato a venerdì 30 ottobre 2026.

Esito: istanza notificata via PEC all’Agenzia delle entrate il 30 ottobre e depositata lo stesso giorno con le ricevute di accettazione e consegna. La causa passa al ruolo di pubblica udienza. Variante negativa: se il difensore avesse notificato lunedì 2 novembre confidando nella proroga, i giorni liberi sarebbero stati nove e l’istanza sarebbe stata tardiva, con trattazione camerale e nessuna possibilità di rimedio in quel grado.

Secondo esempio di calcolo — istanza nell’atto di appello e istanza tardiva a confronto. Ipotesi: cartella di pagamento per 23.940 euro, sentenza di primo grado depositata il 3 marzo 2026 e non notificata. L’appello è notificato all’agente della riscossione e all’ente impositore il 14 aprile 2026 e depositato il 22 aprile 2026. Nelle conclusioni dell’atto di appello è inserita l’istanza espressa di discussione in pubblica udienza ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. 546/1992. L’udienza viene poi fissata per il 3 dicembre 2026, con avviso comunicato il 20 ottobre 2026.

Sviluppo: l’istanza è contenuta in un atto processuale notificato a tutte le parti costituite e depositato in segreteria, e la notifica è intervenuta il 14 aprile, cioè oltre sette mesi prima dell’udienza e quindi ampiamente entro i dieci giorni liberi. Non occorre alcuna rinnovazione. Esito: trattazione in pubblica udienza.

Variante: si ipotizzi che l’istanza non fosse stata inserita nell’appello e che il difensore, ricevuto l’avviso il 20 ottobre, depositi la richiesta in segreteria il 25 novembre 2026 senza notificarla. Doppio vizio: il termine dei dieci giorni liberi scadeva il 22 novembre 2026 — occorrendo lasciare liberi i giorni dal 23 novembre al 2 dicembre — e comunque mancherebbe la notificazione. Esito: trattazione camerale, e in un eventuale ricorso per cassazione il motivo sulla mancata discussione sarebbe inammissibile perché la parte non potrebbe allegare di aver notificato l’istanza.

Sul piano dei costi di giustizia, va chiarito un equivoco diffuso: la richiesta di pubblica udienza non comporta alcun esborso aggiuntivo. Il contributo unificato nel processo tributario si commisura esclusivamente al valore della lite secondo gli scaglioni dell’articolo 13, comma 6-quater, del D.P.R. 115/2002, e non varia in funzione del rito di trattazione prescelto.


Casi particolari fuori dalla regola generale

Primo caso: la parte che si costituisce tardivamente in appello. L’appellato che si costituisce oltre il termine ordinario conserva la facoltà di chiedere la pubblica udienza, purché lo faccia con atto notificato e depositato nel rispetto dei dieci giorni liberi. Restano ferme le decadenze già maturate quanto al deposito di documenti (venti giorni liberi) e di memorie (dieci giorni liberi). In termini operativi: chi si costituisce a ridosso dell’udienza può ancora ottenere la discussione, ma non può più introdurre materiale probatorio nuovo.

Secondo caso: l’udienza fissata per la sola istanza di sospensione. L’articolo 52 del D.Lgs. 546/1992 consente all’appellante di chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e il presidente fissa per la trattazione una camera di consiglio dedicata. Quella camera di consiglio è destinata esclusivamente alla cautelare: il collegio non può, all’esito della stessa udienza, definire il merito dell’appello. Se lo fa, la sentenza è viziata da error in procedendo, tanto più quando la parte aveva contestualmente chiesto la discussione del merito in pubblica udienza.

Terzo caso: il conflitto tra chi chiede la presenza e chi chiede il collegamento da remoto. L’articolo 33, comma 1, secondo periodo, risolve espressamente l’ipotesi: se una parte chiede di discutere in pubblica udienza e in presenza e un’altra chiede di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto di chi lo ha chiesto di partecipare da remoto. In quel caso, per effetto dell’articolo 1, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 220/2023, i giudici e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.

Quarto caso: il rinvio della trattazione disposto d’ufficio. Quando la causa viene rinviata a nuova data, l’istanza già ritualmente proposta conserva efficacia e non deve essere rinnovata. Non rileva, in particolare, un eventuale invito rivolto dalla Corte alle parti a rinunciare alla discussione orale: in assenza di una rinuncia espressa dei difensori, la richiesta resta pienamente operante e la trattazione camerale disposta nonostante essa è illegittima.

Caso ulteriore: la riunione di più appelli. Quando la Corte di secondo grado riunisce più appelli connessi — ipotesi frequente nel contenzioso su annualità d’imposta successive o su atti della medesima sequenza impositiva — l’istanza proposta in uno solo dei procedimenti riuniti va riferita a tutti. In termini operativi conviene riproporla espressamente per il procedimento riunito, indicando i numeri di registro generale di ciascun fascicolo e notificandola a tutte le parti costituite in ognuno di essi: è un adempimento di pochi minuti che elimina il rischio che la segreteria collochi il fascicolo riunito nel ruolo camerale perché l’istanza risultava agli atti di uno solo dei procedimenti.

Quinto caso: il giudizio di rinvio. Dopo la cassazione con rinvio, il giudizio riprende davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione. Si tratta di una fase processuale autonoma: l’istanza di pubblica udienza va riproposta nell’atto di riassunzione, notificato e depositato secondo le regole ordinarie.

Sesto caso: il malfunzionamento del collegamento telematico. Se l’udienza è stata fissata da remoto e il collegamento non si attiva o non consente l’effettiva partecipazione, il presidente deve sospendere l’udienza e, se il ripristino non è possibile, disporre il rinvio a nuovo ruolo con comunicazione alle parti. Procedere come se l’udienza si fosse regolarmente svolta è un vizio che si riverbera sulla sentenza.

Su questo terreno la scelta del difensore pesa quanto la scelta della strategia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, condizione che consente di impostare l’appello già tenendo conto di come i vizi procedurali del secondo grado potranno essere fatti valere davanti alla Corte di cassazione.


Domande frequenti

Ho chiesto la pubblica udienza in primo grado: vale anche per l’appello? No. Ogni grado di giudizio è autonomo e l’istanza esaurisce i suoi effetti nel grado in cui è stata proposta. In appello la richiesta va riproposta: il modo più sicuro è inserirla direttamente nell’atto di appello, che per definizione viene notificato a tutte le parti e depositato in segreteria. Se l’appello è già stato depositato senza istanza, la richiesta può essere formulata con atto separato, notificato alle altre parti costituite e depositato con la prova della notificazione entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione.

Posso limitarmi a depositare l’istanza in segreteria? No, ed è l’errore più costoso. La legge richiede che l’istanza sia notificata alle altre parti costituite e poi depositata insieme alla prova della notificazione. Il solo deposito non è sufficiente a far mutare il rito. La conseguenza non si esaurisce nel grado di merito: se in un secondo momento si intende censurare in Cassazione la mancata celebrazione della pubblica udienza, il motivo viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità quando il ricorrente deduce soltanto di aver depositato l’istanza, senza allegare e documentare di averla notificata.

Il collegio può rifiutare la pubblica udienza se ritiene la causa semplice? No. In presenza di un’istanza valida e tempestiva il giudice non ha alcun potere discrezionale di concedere o negare la discussione orale: la scelta è rimessa alla parte. La trattazione in camera di consiglio disposta nonostante una valida istanza integra una nullità processuale che si riverbera sulla sentenza.

Devo dimostrare che la mancata discussione mi ha danneggiato? No. Il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità è che non occorre dedurre né provare l’esistenza di un pregiudizio concreto derivato dalla mancata celebrazione dell’udienza pubblica: la violazione del diritto di difesa si consuma per il solo fatto di aver trattato la causa in camera di consiglio in presenza dell’istanza. È un profilo di grande rilievo pratico, perché solleva il ricorrente da una prova che sarebbe di fatto impossibile.

Che cosa succede se chiedo la pubblica udienza e poi non mi presento? La causa viene comunque trattata in pubblica udienza e decisa. Non si torna al rito camerale, e quindi non si riaprono i termini per le brevi repliche scritte, che nel rito pubblico non sono previste. Chiedere la discussione e poi non comparire significa, in concreto, aver rinunciato sia alla replica scritta sia all’esposizione orale: è la ragione per cui l’istanza va formulata solo quando si ha effettiva intenzione di discutere.

Posso chiedere la pubblica udienza per ottenere tempo? Il mutamento di rito non produce di per sé un rinvio: l’udienza resta quella fissata, solo con modalità pubbliche. Se lo scopo è disporre di più tempo per un’attività difensiva, gli strumenti sono altri — il deposito di memorie nei termini, l’istanza di rinvio motivata, la sospensione nei casi previsti dalla legge. L’istanza di pubblica udienza va usata per ciò che serve: parlare davanti al collegio.

L’Ufficio può opporsi alla mia richiesta di pubblica udienza? No. La legge attribuisce la scelta all’iniziativa di una sola parte costituita: è sufficiente che uno dei soggetti del processo chieda la discussione perché il rito muti per tutti. Le altre parti non dispongono di alcun potere di veto e il collegio non deve operare alcun bilanciamento tra le posizioni. L’unico profilo su cui può sorgere un contrasto riguarda le modalità: se una parte chiede di discutere in presenza e un’altra da remoto, prevale la discussione in presenza, ferma restando la facoltà di chi lo ha domandato di collegarsi in audiovisivo.

Se l’avviso di trattazione mi arriva meno di trenta giorni prima, che cosa posso fare? La comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza almeno trenta giorni prima assolve a una funzione essenziale di garanzia del contraddittorio. L’omessa comunicazione determina la nullità della decisione comunque pronunciata. In termini operativi, il vizio va eccepito immediatamente e documentato; se la sentenza interviene ugualmente, il profilo diventa motivo di ricorso per cassazione.


Il quadro giurisprudenziale di riferimento

La materia è stata progressivamente definita dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Di seguito i riferimenti essenziali, con il principio riformulato e la ragione della loro rilevanza per l’appello tributario.

Corte costituzionale, sentenza n. 543 del 1989. Il modello di trattazione camerale del processo tributario trova giustificazione nell’interesse generale a un funzionamento rapido della giurisdizione e nella struttura documentale del giudizio. Rilevanza: è la pronuncia che spiega perché la camera di consiglio è la regola e la pubblica udienza l’eccezione su istanza di parte, e serve a comprendere che non si tratta di una compressione del diritto di difesa ma di una scelta rimessa all’iniziativa delle parti.

Corte costituzionale, sentenza 23 aprile 1998, n. 141. Il principio di pubblicità dell’udienza, sanzionato dall’articolo 128 del codice di procedura civile, è compatibile con il processo tributario, e la richiesta di discussione in pubblica udienza può essere proposta sin dall’atto introduttivo del giudizio. Rilevanza: è il fondamento costituzionale della possibilità di inserire l’istanza direttamente nell’atto di appello, oggi prassi difensiva raccomandata.

Cassazione, sezione tributaria, sentenza 11 maggio 2009, n. 10678. La richiesta di discussione in pubblica udienza può essere contenuta anche in atti processuali diversi dall’apposita istanza, in applicazione del principio di libertà delle forme, a condizione che tali atti siano notificati alle altre parti costituite e depositati nei termini. Rilevanza: supera l’orientamento restrittivo che pretendeva un atto formalmente autonomo e conferma la validità dell’istanza inserita nell’appello o nelle controdeduzioni.

Cassazione, sezione quinta civile, sentenza 3 febbraio 2017, n. 2887. Celebrare la discussione in pubblica udienza in assenza dell’istanza prescritta dall’articolo 33, con l’intervento del solo difensore di una parte, non è una mera irregolarità ma una lesione del diritto di difesa dell’altra parte, con conseguente nullità dell’udienza, della sentenza che ne è seguita e degli atti conseguenti; il giudice non dispone di alcun potere di concedere o negare la pubblica udienza in presenza di una valida istanza. Rilevanza: la simmetria del principio è istruttiva — l’errore sul rito è sanzionato in entrambe le direzioni, e la scelta appartiene alle parti, non al collegio.

Cassazione, Sezioni Unite, 22 giugno 2011, n. 13654. L’omessa comunicazione alle parti dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione pronunciata. Rilevanza: individua la garanzia a monte dell’intero meccanismo, perché senza conoscenza della data di trattazione la parte non è materialmente in grado di calcolare il termine dei dieci giorni liberi.

Cassazione, sezione tributaria, 29 gennaio 2016, n. 1786. Ribadisce la nullità della decisione assunta senza la rituale comunicazione dell’avviso di trattazione, in ragione della funzione di garanzia del contraddittorio assolta dall’articolo 31 del D.Lgs. 546/1992. Rilevanza: consolida l’orientamento in una pronuncia successiva alle Sezioni Unite.

Cassazione, sezione tributaria, 11 luglio 2018, n. 18279. Conferma che la comunicazione dell’avviso di trattazione almeno trenta giorni prima è adempimento essenziale e che la sua omissione travolge la decisione. Rilevanza: rileva specificamente per l’appello, dove la comunicazione avviene con le modalità telematiche e i malfunzionamenti del sistema non sono infrequenti.

Cassazione, sezione tributaria, 21 maggio 2020, n. 9345. Ulteriore conferma della nullità della decisione in caso di omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza. Rilevanza: la sequenza 2011-2020 dimostra la stabilità dell’orientamento, elemento da valorizzare nella redazione del motivo di ricorso.

Cassazione, sezione quinta, 23 luglio 2024, n. 20420 (Rv. 672020-01). È nulla la sentenza pronunciata sulla base dei soli atti quando la parte aveva insistito per la discussione, senza che il provvedimento dia conto dell’impossibilità di procedere al collegamento da remoto e senza che siano stati concessi i termini per la trattazione scritta. Rilevanza: individua le sole due alternative legittime a disposizione del collegio quando la discussione è stata richiesta — garantirla effettivamente o convertire il rito in trattazione scritta con termini.

Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 6 agosto 2024, n. 22163 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Salemme). La richiesta espressa di discussione in pubblica udienza può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni, che però devono essere notificate alla controparte; il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di apposita istanza contenuta nell’atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza. Nel caso esaminato la Corte di merito aveva invitato le parti a rinunciare alla discussione e, in mancanza di rinuncia, aveva comunque deciso. Rilevanza: è la pronuncia più utile in appello, perché riguarda direttamente l’istanza contenuta nell’atto di gravame e chiarisce che l’invito a rinunciare non equivale a rinuncia.

Cassazione, sezione quinta civile, sentenza n. 13786 del 2025. L’articolo 31 del D.Lgs. 546/1992, applicabile anche ai giudizi di appello in forza del richiamo dell’articolo 61, assolve a un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti dell’avviso di fissazione dell’udienza almeno trenta giorni prima determina la nullità della decisione comunque pronunciata. Rilevanza: è la pronuncia che afferma espressamente l’estensione all’appello, tramite l’articolo 61, delle garanzie dettate per il primo grado — lo stesso meccanismo che rende applicabile in secondo grado l’articolo 33.

Cassazione, sezione quinta civile, sentenza n. 18250 del 2025 (udienza pubblica del 9 aprile 2025). È nulla la sentenza di secondo grado quando, a fronte di una richiesta di discussione in pubblica udienza accolta e di una data fissata, la causa viene poi decisa in camera di consiglio da remoto senza che al difensore sia stato fornito il collegamento, e senza che il verbale dia atto dell’invio del link o di problemi tecnici; in tal caso il giudice avrebbe dovuto garantire l’effettiva partecipazione oppure convertire il rito in trattazione scritta con assegnazione dei termini. Rilevanza: dimostra che la garanzia non si esaurisce nel provvedimento che accoglie l’istanza, ma si estende all’effettività della partecipazione, e conferma il ruolo probatorio decisivo del verbale.

Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11011 del 15 aprile 2026, depositata il 24 aprile 2026. Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, in presenza di un’istanza di parte ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. 546/1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, senza che sia necessario che la parte deduca o provi un pregiudizio concreto derivatole dalla mancata celebrazione dell’udienza pubblica. Rilevanza: è il riferimento più recente e il più favorevole al contribuente, perché elimina ogni onere di allegazione del danno processuale e rende il vizio autosufficiente.

Cassazione, Sezioni Unite, 8 febbraio 2008, n. 3006. Nel processo tributario il termine ultimo per il deposito dei documenti è quello di venti giorni liberi prima della data di trattazione fissato dall’articolo 32 del D.Lgs. 546/1992. Rilevanza: fissa il perimetro temporale entro cui si colloca anche l’istanza di pubblica udienza e conferma la natura perentoria dei termini dell’articolo 32 richiamati dall’articolo 33.

Cassazione, sezione quinta, sentenza 13 maggio 2003, n. 7329. Nell’ipotesi di trattazione in pubblica udienza è possibile costituirsi direttamente in udienza, fatte salve le decadenze già maturate. Rilevanza: riguarda il caso particolare della parte che si attiva tardivamente e chiarisce che l’accesso alla discussione non riapre i termini per documenti e memorie.

Rassegna di legittimità 2025 in tema di istanza non notificata. Il contribuente che deduca la nullità della sentenza pronunciata in camera di consiglio nonostante la richiesta di discussione, allegando soltanto di aver depositato le istanze e non anche di averle notificate alle altre parti costituite, vede il motivo dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Rilevanza: conferma sul piano del giudizio di legittimità ciò che l’articolo 33 dispone sul piano del merito — senza notifica documentata, non c’è istanza.


Cosa può fare lo Studio Monardo

L’attività dello Studio in materia di appello tributario si articola in interventi tecnici puntuali, non in assistenza generica.

  1. Analizziamo la sentenza di primo grado e il fascicolo processuale per individuare i motivi di appello sostenibili e stabilire se la causa richieda la discussione orale o se sia più efficiente il rito camerale con memorie e repliche scritte.
  2. Redigiamo l’atto di appello inserendo l’istanza di discussione in pubblica udienza nelle conclusioni, con richiamo espresso all’articolo 33 del D.Lgs. 546/1992, così da radicare la richiesta in un atto per definizione notificato e depositato.
  3. Notifichiamo l’istanza a tutte le parti costituite via PEC — Agenzia delle entrate, ente impositore, agente della riscossione, eventuali litisconsorti — e conserviamo ricevute di accettazione e di avvenuta consegna da allegare al deposito.
  4. Depositiamo nel fascicolo telematico l’istanza correttamente tipizzata con la prova della notificazione, verificando che la segreteria abbia collocato la causa nel ruolo di pubblica udienza.
  5. Calcoliamo i termini a ritroso — venti, dieci e cinque giorni liberi, comunicazione dell’avviso a trenta giorni — tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e anticipando gli adempimenti quando la scadenza cade in giorno festivo.
  6. Formuliamo, quando utile, la richiesta di partecipazione da remoto ai sensi dell’articolo 34-bis, distinta e cumulata rispetto a quella di pubblica udienza, e presidiamo l’avviso di ora e modalità del collegamento.
  7. Partecipiamo all’udienza e verifichiamo il contenuto del verbale, facendo constare la presenza dei difensori, le modalità di collegamento e l’effettivo svolgimento della discussione: è la prova documentale su cui si costruisce ogni successiva censura procedurale.
  8. Eccepiamo immediatamente i vizi di rito — trattazione camerale disposta nonostante l’istanza, avviso di trattazione comunicato tardivamente, collegamento telematico non attivato — depositando istanze e segnalazioni che fissano il vizio negli atti.
  9. Predisponiamo il ricorso per cassazione per error in procedendo quando la Corte di secondo grado abbia deciso in camera di consiglio malgrado una valida istanza, articolando il motivo ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile.
  10. Riassumiamo il giudizio di rinvio dopo la cassazione, riproponendo l’istanza di pubblica udienza nell’atto di riassunzione e impostando la nuova trattazione davanti al collegio in diversa composizione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel contenzioso tributario di secondo grado l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista. I vizi che riguardano la modalità di trattazione dell’appello non si esauriscono davanti alla Corte di giustizia tributaria: diventano motivi di ricorso per cassazione, e vanno perciò costruiti fin dal secondo grado da chi quel giudizio lo può poi condurre personalmente. La continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione — stesso difensore, stessa linea difensiva, nessun passaggio di consegne tra professionisti diversi — è ciò che consente di preservare le eccezioni procedurali e di farle valere nella sede in cui producono effetto. A questo si affianca lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: gli aspetti processuali e quelli contabili di un accertamento o di una cartella vengono trattati in parallelo, non in sequenza.


In sintesi

La pubblica udienza in appello tributario non si ottiene automaticamente e non dipende dalla volontà del collegio: dipende da un atto della parte. Quell’atto deve essere espresso, notificato a tutte le parti costituite e depositato in segreteria con la prova della notificazione entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione. La strada più sicura è inserire la richiesta direttamente nell’atto di appello. Se l’istanza è valida e la causa viene ugualmente trattata in camera di consiglio, la sentenza è nulla e il vizio può essere fatto valere in Cassazione senza dover dimostrare alcun pregiudizio concreto.

È una materia in cui la tecnica processuale decide l’esito prima del merito, ed è la ragione per cui la difesa va affidata a chi opera stabilmente su questo terreno. Lo Studio Monardo è specializzato proprio nelle impugnazioni tributarie perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista — e quindi può accompagnare lo stesso appello fino all’ultimo grado di giudizio, dove i vizi di trattazione trovano sanzione — e perché coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che affianca alla difesa processuale l’analisi tecnica della pretesa fiscale. Analizzeremo la tua sentenza, verificheremo i termini ancora aperti e costruiremo la strategia più adatta al tuo caso.

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