Nella fase del concordato “in bianco” le imprese raramente perdono la partita per mancanza di un piano sostenibile: la perdono, molto più spesso, per il modo in cui gestiscono i giorni che separano il deposito della domanda dal deposito del piano, cioè proprio i giorni in cui il commissario giudiziale osserva ogni loro mossa.
La domanda di accesso con riserva, disciplinata dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), consente all’imprenditore di “prenotare” lo strumento di regolazione della crisi depositando un ricorso essenziale e riservandosi di presentare proposta, piano e documentazione entro un termine fissato dal tribunale. È un respiro prezioso, ma non è un periodo di libertà: con lo stesso decreto che concede il termine, il tribunale nomina un commissario giudiziale, impone obblighi informativi almeno mensili e ordina il versamento di una somma per le spese. Da quel momento l’impresa lavora sotto una lente d’ingrandimento. I comportamenti che conducono più spesso alla revoca del termine, all’inefficacia degli atti compiuti o alla perdita della procedura sono sempre gli stessi:
- Scambiare il commissario giudiziale per un proprio consulente (o, all’opposto, trattarlo come un avversario da tenere all’oscuro).
- Considerare gli obblighi informativi mensili un adempimento burocratico da sbrigare in fretta.
- Compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione, magari convinti che siano “ordinari” o “urgenti”.
- Pagare debiti anteriori alla domanda per salvare un rapporto commerciale.
- Usare il termine concesso per guadagnare tempo, senza lavorare davvero al piano.
- Tacere o “sistemare dopo” ciò che è accaduto prima della domanda.
Perché affrontiamo questo tema con un’attenzione specifica? Perché il concordato con riserva è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la logica di un procedimento in cui un professionista terzo affianca l’impresa, ne verifica la trasparenza e riferisce ad altri soggetti — la stessa logica che il Codice applica, in parte, al commissario giudiziale nella fase prenotativa. E quando un errore si è già consumato e sfocia in una revoca o in un’apertura di liquidazione giudiziale, la sua qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la contestazione fino all’ultimo grado di giudizio con la stessa linea difensiva.
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Errore n. 1 — Pensare che il commissario giudiziale “lavori per l’impresa” (o che vada tenuto lontano)
L’errore
L’amministratore di una società manifatturiera deposita la domanda con riserva e, al primo incontro con il commissario giudiziale, lo accoglie come si accoglie un nuovo consulente: gli racconta a ruota libera le difficoltà con le banche, accenna a un pagamento “un po’ anticipato” fatto a un fornitore amico due mesi prima, gli chiede consiglio su come impostare la proposta. Un altro imprenditore, nella situazione opposta, dà istruzioni al proprio ufficio amministrativo di rispondere al commissario “il meno possibile” e di inviargli soltanto ciò che viene espressamente richiesto per iscritto.
Sono due errori speculari, e nascono dallo stesso equivoco: non aver compreso chi sia davvero il commissario giudiziale e a chi risponda.
Perché è un errore
Il commissario giudiziale non è né un consulente del debitore né un suo antagonista. È un organo della procedura, nominato dal tribunale con il decreto che concede il termine (art. 44, comma 1, lett. b, CCII), disciplinato dalle norme dedicate al commissario nel concordato preventivo (artt. 92 e seguenti CCII) e investito, nell’esercizio delle sue funzioni, della qualità di pubblico ufficiale. La sua funzione, nella fase in bianco, ruota attorno a tre verbi.
Il primo è vigilare: il commissario sorveglia l’attività del debitore, controlla che la gestione dell’impresa non depauperi il patrimonio destinato ai creditori e verifica che gli obblighi informativi fissati dal tribunale siano rispettati (art. 44, comma 1, lett. c, CCII, che prevede espressamente che quegli obblighi si assolvano “sotto la vigilanza” del commissario).
Il secondo è riferire: se accerta che il debitore ha compiuto atti di frode ai creditori non dichiarati nella domanda, oppure comportamenti pregiudizievoli per una soluzione efficace della crisi, il commissario ne riferisce immediatamente al tribunale. La sua segnalazione è uno dei canali attraverso cui si apre il procedimento di revoca del termine previsto dal comma 2 dello stesso articolo. Tra i suoi doveri generali rientra anche quello di comunicare al pubblico ministero i fatti che possono interessare le indagini penali.
Il terzo è informare: il commissario fornisce ai creditori le informazioni sull’andamento della procedura e, dopo le modifiche introdotte con i decreti correttivi, può anche affiancare il debitore e i creditori nella fase di negoziazione del piano. Proprio questa funzione di “facilitatore” è quella che più spesso genera l’equivoco: affiancare non significa rappresentare.
Le conseguenze
Chi tratta il commissario come un proprio consulente rischia di trasformare una confidenza in una segnalazione. Il commissario non ha alcun dovere di riservatezza verso il debitore rispetto al tribunale: se da una conversazione emerge un atto potenzialmente fraudolento non dichiarato nella domanda, è tenuto a verificarlo e, se lo accerta, a riferirlo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo quanto pesi questo accertamento: con la sentenza n. 14552 del 26 giugno 2014 la Cassazione ha stabilito che gli atti di frode scoperti dal commissario conducono alla revoca dell’ammissione al concordato anche se i creditori, informati della scoperta, hanno comunque votato a favore della proposta. Il consenso dei creditori non “sana” ciò che il commissario ha accertato.
Chi, al contrario, tratta il commissario come un avversario ottiene un risultato altrettanto negativo: una vigilanza più sospettosa, richieste documentali più ampie e, soprattutto, il rischio che la reticenza venga letta come violazione degli obblighi informativi o come comportamento pregiudizievole per la soluzione della crisi. Una collaborazione carente con l’organo di vigilanza può diventare, da sola, la base di una segnalazione al tribunale e della revoca del termine.
Cosa fare invece
La strada corretta è separare nettamente i ruoli fin dal primo giorno. L’impresa ha i propri consulenti — l’avvocato, il commercialista, l’advisor finanziario, e più avanti l’attestatore — che lavorano nel suo interesse e con i quali si costruisce la strategia. Con il commissario si intrattiene invece un rapporto istituzionale, trasparente e documentato.
In concreto: si individua un unico referente interno per le comunicazioni con il commissario; ogni richiesta e ogni risposta passa per iscritto (PEC o comunque canali tracciabili); ogni documento consegnato viene registrato in un indice; le informazioni vengono fornite complete, tempestive e verificate prima dell’invio. Gli incontri si preparano con i propri consulenti, e dopo ogni incontro si redige una breve nota di ciò che è stato chiesto e di ciò che è stato consegnato. La regola d’oro è semplice: al commissario si dice tutto ciò che è vero e rilevante, ma lo si dice nel modo giusto, dopo averlo verificato con i propri difensori.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il commissario giudiziale non è presente in tutti gli strumenti di regolazione della crisi con la stessa intensità. Nel concordato preventivo con riserva la sua nomina è obbligatoria: il Codice ha trasformato in obbligo quella che nella legge fallimentare era una facoltà del tribunale. Negli accordi di ristrutturazione, invece, la nomina segue regole proprie e non è sempre automatica; nel concordato semplificato che segue la composizione negoziata la figura del commissario non è prevista, e il tribunale si limita a disporre obblighi informativi periodici. Sapere in quale “binario” ci si trova — e quindi chi vigilerà, con quali poteri — è la prima informazione da acquisire prima di depositare qualsiasi domanda.
Errore n. 2 — Considerare gli obblighi informativi mensili un adempimento formale
L’errore
La società ha ottenuto un termine di sessanta giorni e il decreto le impone di depositare ogni mese una relazione sulla gestione e una situazione finanziaria aggiornata. Il primo mese la relazione arriva puntuale, ma è una pagina e mezza di frasi generiche (“proseguono le interlocuzioni con i principali creditori”). Il secondo mese cade ad agosto: l’ufficio amministrativo è in ferie, l’amministratore è convinto che “tanto c’è la sospensione feriale” e rinvia tutto a settembre.
È qui che molti compromettono la propria posizione senza rendersene conto: considerano l’obbligo informativo un adempimento di cancelleria, mentre è il principale strumento con cui il tribunale e il commissario verificano che la riserva non venga usata in modo improprio.
Perché è un errore
L’art. 44, comma 1, lett. c), CCII stabilisce che il tribunale, nel concedere il termine, dispone gli obblighi informativi periodici che il debitore deve assolvere con periodicità almeno mensile, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, fino alla scadenza del termine. Gli obblighi riguardano la gestione finanziaria dell’impresa e anche l’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. Con la stessa periodicità il debitore deposita una situazione dell’impresa — che, dopo le modifiche correttive, abbraccia non solo il profilo finanziario ma anche quello patrimoniale ed economico — destinata a essere pubblicata nel registro delle imprese.
Il comma 2 dell’art. 44 prevede che il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, sentiti il debitore e i creditori che hanno chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale, revochi con decreto non soggetto a reclamo il provvedimento di concessione dei termini quando vi è stata una grave violazione degli obblighi informativi.
Infine, il comma 3 dell’art. 44 esclude espressamente dalla sospensione feriale dei termini — che nel nostro ordinamento opera dal 1° al 31 agosto — i termini fissati dal decreto per il deposito del piano, per gli obblighi informativi e per il versamento delle spese.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è la revoca del termine con decreto non reclamabile: l’impresa perde la protezione della riserva e, se pendono istanze di liquidazione giudiziale presentate dai creditori, il tribunale può procedere al loro esame e aprire la liquidazione. Non esiste un secondo grado di merito in cui rimediare alla revoca in sé: la contestazione, quando possibile, passa per l’impugnazione dell’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Anche quando non si arriva alla revoca, relazioni lacunose producono effetti indiretti ma concreti. Il commissario, che non riceve informazioni sufficienti, le chiede con richieste specifiche sempre più stringenti; la sua valutazione sulla serietà del percorso intrapreso si incrina; e la situazione pubblicata nel registro delle imprese, letta da banche, fornitori e concorrenti, finisce per trasmettere al mercato un’immagine di disordine che rende più difficile ottenere il consenso sul piano.
Cosa fare invece
Gli obblighi informativi vanno trattati come il vero “diario di bordo” della procedura, predisposto con un calendario fisso e con un contenuto sostanziale. In concreto, fin dal giorno in cui si riceve il decreto:
si annotano tutte le scadenze indicate dal tribunale, tenendo presente che agosto non concede alcuna tregua; si predispone uno schema di relazione che contenga, per ogni periodo, i flussi di cassa (incassi, pagamenti, saldo), i pagamenti effettuati e la loro natura (correnti o anteriori, con l’eventuale autorizzazione ricevuta), gli ordini e i contratti nuovi, lo stato delle trattative con i creditori principali, lo stato di avanzamento del piano e dell’attestazione; si allega la situazione patrimoniale, economica e finanziaria redatta con gli stessi criteri dell’ultimo bilancio, così da renderla confrontabile; si trasmette la relazione anche al commissario prima del deposito, per intercettare eventuali lacune.
Chi lavora così non solo si mette al riparo dalla revoca, ma costruisce mese dopo mese la prova documentale della propria buona fede, che tornerà utile in ogni successiva valutazione del tribunale.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’obbligo informativo non riguarda soltanto i numeri dell’impresa, ma anche l’attività compiuta per predisporre la proposta e il piano. Il commissario, quindi, non verifica solo che l’azienda non stia dissipando risorse: verifica che si stia effettivamente lavorando alla soluzione della crisi. Una relazione mensile che descrive una gestione ordinata ma tace completamente sull’avanzamento del piano è, per il commissario, un segnale d’allarme: può far emergere il sospetto che la domanda sia stata presentata solo per guadagnare tempo, cioè l’errore che esamineremo al numero 5. Un’ultima avvertenza: tra gli obblighi fissati dal decreto c’è anche il versamento, in un termine breve e perentorio, della somma per le spese della procedura. Anche la sua omissione, per espressa previsione del comma 2 dell’art. 44, porta alla revoca del termine: è l’errore più banale e, proprio per questo, il più imperdonabile.
Errore n. 3 — Compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione
L’errore
Nei giorni successivi al deposito della domanda un’impresa di logistica riceve un’offerta vantaggiosa per un magazzino che non usa più; un’altra deve prorogare una serie di fideiussioni bancarie in scadenza, indispensabili per partecipare a una gara; una terza firma un contratto pluriennale di consulenza commerciale per “rilanciare le vendite”. In tutti e tre i casi l’amministratore ragiona allo stesso modo: l’operazione è utile all’azienda, è urgente, non c’è tempo di chiedere autorizzazioni. E, in fondo, “è gestione normale”.
Il punto che sfugge quasi sempre è che, dopo il deposito della domanda, il metro con cui si misura la “normalità” di un atto non è più quello dell’imprenditore, ma quello dei creditori.
Perché è un errore
L’art. 46 CCII stabilisce che, dopo il deposito della domanda di accesso al concordato e fino al decreto di apertura, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione soltanto previa autorizzazione del tribunale; in mancanza, gli atti sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. La domanda di autorizzazione deve contenere idonee informazioni sul contenuto del piano, e il tribunale può assumere ulteriori informazioni e acquisire il parere del commissario giudiziale. I crediti dei terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
La giurisprudenza di legittimità, formatasi sull’analoga disciplina della legge fallimentare (art. 161, comma 7, l. fall.), ha fissato un criterio che vale integralmente anche oggi: la natura ordinaria o straordinaria dell’atto va valutata con riferimento all’interesse della massa dei creditori, non a quello dell’imprenditore, e caso per caso. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 14713 del 29 maggio 2019, principio poi confermato dall’ordinanza n. 36370 del 29 dicembre 2023, dalla n. 82 del 3 gennaio 2025 e, da ultimo, dalla n. 2042 del 30 gennaio 2026. Un atto che nel normale esercizio d’impresa sarebbe ordinario può assumere natura straordinaria se compiuto nel contesto della procedura: la distinzione passa per gli effetti economici sul patrimonio, conservativi o migliorativi da un lato, potenzialmente depauperativi dall’altro.
Le conseguenze
Le conseguenze si producono su più piani. Il primo è l’inefficacia dell’atto verso i creditori anteriori: la vendita, la garanzia o il contratto non autorizzati non sono opponibili alla massa. Il secondo riguarda la controparte, che perde la prededuzione: la Cassazione, con la sentenza n. 1730 del 24 gennaio 2025, ha censurato il riconoscimento automatico della prededuzione per crediti nati da atti compiuti dopo una domanda con riserva, chiarendo che il beneficio spetta solo ai crediti sorti da atti legalmente compiuti. Il terzo piano, il più grave, riguarda la procedura stessa: un atto straordinario non autorizzato può essere valutato come comportamento pregiudizievole e condurre alla revoca, come conferma la stessa pronuncia n. 2042/2026, che ha esaminato congiuntamente atti in frode e atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione.
C’è poi un effetto “a catena” spesso trascurato: il fornitore, la banca o il consulente che si vedono negare la prededuzione diventano creditori ostili, e la loro ostilità si trasferisce nella fase del voto.
Cosa fare invece
Prima di firmare qualunque atto che non sia chiaramente riconducibile alla gestione corrente, occorre chiedersi se incida sul patrimonio in modo potenzialmente negativo per i creditori e, nel dubbio, chiedere l’autorizzazione al tribunale. L’istanza va costruita bene: deve spiegare perché l’atto è urgente, in che modo si inserisce nel piano che si sta predisponendo (anche solo nelle sue linee essenziali) e perché è conveniente per la massa, con documenti a supporto (perizie, offerte comparative, prospetti di cassa). È opportuno anticipare al commissario il contenuto dell’istanza, perché il tribunale potrà chiederne il parere e un parere motivato favorevole rafforza la richiesta.
Nel frattempo, si stila un elenco interno degli atti “sensibili” — vendite di beni strumentali, nuove garanzie, rinnovi di finanziamenti, contratti di durata, transazioni, rinunce a crediti — che nessuno in azienda può firmare senza un passaggio preventivo con i consulenti.
Il dettaglio che pochi conoscono
La qualificazione dell’atto dipende da ciò che il debitore ha comunicato sul proprio piano. La Cassazione, con l’ordinanza n. 82 del 3 gennaio 2025 e poi con la n. 14638 del 18 maggio 2026, ha chiarito che per valutare se un atto compiuto nella fase in bianco sia ordinario o straordinario occorre conoscere almeno le linee di fondo della proposta — in particolare se il concordato sarà in continuità o liquidatorio — perché lo stesso atto può essere coerente con un piano e dannoso per l’altro. Chi deposita una domanda del tutto “muta” sul tipo di soluzione che intende perseguire si espone quindi a una lettura più severa dei propri atti. La stessa pronuncia del 2026 ha poi precisato che la proroga di fideiussioni scadute, se non prevista da meccanismi automatici ma frutto di una nuova volontà delle parti, equivale alla stipula di un nuovo contratto: è quindi un atto straordinario che richiede l’autorizzazione, e soltanto se autorizzata genera crediti di regresso prededucibili.
Errore n. 4 — Pagare debiti anteriori alla domanda per salvare un rapporto commerciale
L’errore
Il fornitore principale di materie prime telefona il giorno dopo la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese: se non viene saldata la fattura scaduta di marzo, sospende le consegne. L’amministratore teme il blocco della produzione e paga. Qualche giorno dopo salda anche l’ultima rata di un leasing “per non perdere il macchinario” e anticipa ai dipendenti gli arretrati di due mesi, perché “i lavoratori vengono prima di tutto”.
Sono scelte umanamente comprensibili, ma giuridicamente pericolose: nella fase in bianco, ogni euro destinato a un creditore anteriore è un euro sottratto alla parità di trattamento tra tutti i creditori.
Perché è un errore
Con il deposito della domanda, i crediti sorti anteriormente diventano crediti concorsuali: devono essere soddisfatti secondo le regole della procedura, nel rispetto della par condicio e delle cause legittime di prelazione. Il Codice prevede un’eccezione precisa: l’art. 100 CCII consente al debitore che presenta una domanda di concordato in continuità di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, quando un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. La stessa norma permette, a determinate condizioni, di chiedere l’autorizzazione a pagare la retribuzione della mensilità anteriore alla domanda ai lavoratori addetti all’attività che prosegue.
Il pagamento eseguito fuori da questo perimetro, quindi senza autorizzazione, viola il divieto e altera la parità di trattamento.
Le conseguenze
Il pagamento non autorizzato di un debito anteriore espone a conseguenze su più fronti. Anzitutto è inefficace rispetto alla massa, e le somme possono dover essere recuperate dal creditore che le ha ricevute. In secondo luogo, può essere segnalato dal commissario come comportamento pregiudizievole o, nei casi più gravi, come atto diretto a frodare le ragioni degli altri creditori, con il rischio concreto della revoca del termine e dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto la giurisprudenza consideri grave questo errore lo dimostra un caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 18020 del 3 luglio 2025. Un professionista che assisteva una società nel concordato con riserva non l’aveva informata del divieto di pagare debiti anteriori senza autorizzazione; la società aveva eseguito quei pagamenti ed era poi fallita. La Corte ha ritenuto che l’omessa informazione costituisse un inadempimento professionale inescusabile e ha confermato l’esclusione del suo compenso dal passivo del fallimento. Se l’errore è così grave da far perdere il compenso a chi non l’ha impedito, è facile capire quanto pesi per l’impresa che lo commette.
Cosa fare invece
La soluzione passa per tre mosse, da compiere prima che il fornitore telefoni.
La prima è distinguere con precisione tra debiti anteriori e forniture nuove. Le prestazioni ricevute dopo il deposito della domanda, nell’ambito della gestione corrente, possono essere pagate regolarmente: il fornitore può essere rassicurato sul fatto che le nuove consegne verranno saldate alle scadenze pattuite. Spesso è proprio questo il punto che sblocca la trattativa.
La seconda mossa, se il fornitore è davvero essenziale e pretende il saldo dell’arretrato, è predisporre tempestivamente l’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 100 CCII, con l’attestazione del professionista indipendente sull’essenzialità della prestazione e sulla sua funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori.
La terza mossa è interna: si blocca, a livello di tesoreria, ogni pagamento riferito a fatture con data anteriore al deposito, salvo espresso via libera dei consulenti. Nel “cosa fare invece” c’è anche la scelta di chi deve fare il controllo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff di avvocati e commercialisti che verifica, fattura per fattura, la natura anteriore o corrente di ogni pagamento prima che venga eseguito.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il divieto di pagare debiti anteriori non riguarda solo i bonifici. Compensazioni concordate con il fornitore, cessioni di crediti a suo favore, restituzioni di merce in conto del debito pregresso, “sconti” su nuove forniture a copertura dell’arretrato: sono tutte operazioni che producono lo stesso effetto economico di un pagamento e che il commissario, nell’esame dei flussi, è in grado di riconoscere. Lo stesso vale per le rate di finanziamenti e leasing scadute prima della domanda. Un sistema di controllo che guarda soltanto ai pagamenti in uscita dal conto corrente lascia scoperte proprio le operazioni più insidiose.
Errore n. 5 — Usare il termine per guadagnare tempo senza lavorare davvero al piano
L’errore
Un creditore ha depositato un’istanza di liquidazione giudiziale e l’udienza si avvicina. L’impresa deposita una domanda con riserva con l’unico obiettivo di “fermare tutto”: nessun advisor incaricato, nessuna bozza di piano, nessun contatto con i creditori principali. Alla scadenza del primo termine chiede una proroga senza allegare alcun progetto concreto. In un’altra ipotesi, l’imprenditore aspetta di vedere come va la prima udienza del procedimento di liquidazione e decide di depositare la domanda solo dopo il rinvio.
L’esperienza giurisprudenziale insegna che il tempo guadagnato in questo modo si paga, quasi sempre, con gli interessi.
Perché è un errore
L’art. 44, comma 1, lett. a), CCII fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, prorogabile soltanto entro limiti precisi e in presenza dei presupposti richiesti dalla norma, che la lega a un progetto di regolazione effettivamente in corso di predisposizione e a giustificati motivi. L’intera architettura della norma è costruita per scoraggiare l’uso del concordato come strumento meramente dilatorio rispetto all’istanza di liquidazione giudiziale.
Va poi considerato l’art. 40, comma 10, CCII: quando pende un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da un creditore, la domanda di accesso a uno strumento alternativo deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza. La Cassazione, con la sentenza n. 19789 del 14 giugno 2026, ha precisato che la “prima udienza” è quella regolarmente fissata per la trattazione dell’istanza, e che il rinvio disposto nel corso di quell’udienza non riapre il termine.
Le conseguenze
Chi deposita la domanda dopo la prima udienza del procedimento di liquidazione rischia di vederla dichiarata tardiva: la decadenza non si recupera con un successivo rinvio. Chi la deposita in tempo ma non lavora al piano espone l’impresa, già durante il termine, alla revoca: gli obblighi informativi riguardano anche l’attività compiuta per predisporre il piano, e il commissario è tenuto a segnalare una situazione di sostanziale inerzia. Alla scadenza, poi, il mancato deposito della proposta e del piano chiude la parentesi della riserva e il tribunale procede all’esame delle istanze di liquidazione.
C’è infine una conseguenza economica che l’imprenditore tende a sottovalutare. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021, hanno legato la prededuzione dei crediti dei professionisti incaricati di assistere l’impresa nell’accesso al concordato alla funzionalità effettiva della loro prestazione rispetto agli scopi della procedura, da valutarsi caso per caso. Una domanda puramente dilatoria rischia così di generare costi che non trovano collocazione privilegiata nella procedura successiva, a danno di tutti.
Cosa fare invece
La domanda con riserva va depositata quando esiste già un progetto credibile di soluzione della crisi, anche solo nelle sue linee essenziali, e un gruppo di lavoro incaricato di trasformarlo in un piano entro il termine. In pratica, prima del deposito conviene aver già definito se si punta a un concordato in continuità o liquidatorio (con le conseguenze sulla qualificazione degli atti viste all’errore n. 3), aver individuato l’attestatore, aver impostato un cronoprogramma realistico dei lavori, aver avviato i contatti con i creditori più rilevanti.
Se pende un’istanza di liquidazione giudiziale, il calendario va costruito all’indietro dalla data della prima udienza fissata dal tribunale: il deposito deve avvenire entro quel momento, senza contare su rinvii. Se ci si accorge che il termine non basterà, l’istanza di proroga va presentata prima della scadenza, documentando in modo puntuale l’avanzamento raggiunto e ciò che manca.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il Codice offre, accanto al concordato con riserva, un percorso che molte imprese scoprono troppo tardi: la composizione negoziata della crisi, oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti CCII dopo essere nata con il D.L. 118/2021. È un percorso stragiudiziale e riservato, affidato a un esperto indipendente, che si attiva prima che la crisi degeneri e che, in determinate condizioni, può sfociare nel concordato semplificato. La scelta tra i due binari va fatta con lucidità e per tempo: una volta pendente un’istanza di liquidazione giudiziale, gli spazi per la composizione negoziata si restringono sensibilmente e le opzioni diventano più rigide.
Errore n. 6 — Tacere o “sistemare dopo” ciò che è accaduto prima della domanda
L’errore
Nei mesi che precedono la domanda la società ha ceduto un immobile a una società collegata a un prezzo discutibile, ha rimborsato un finanziamento al socio di maggioranza e ha “dimenticato” nell’elenco dei creditori un paio di posizioni contestate. L’amministratore decide di non menzionare nulla nel ricorso: “se il commissario se ne accorge, integreremo la proposta e spiegheremo”.
È forse l’errore più grave dell’intera fase in bianco, perché si fonda su una convinzione che la giurisprudenza ha smentito in modo netto: che si possa rimediare dopo.
Perché è un errore
L’art. 44, comma 1, lett. b), CCII assegna al commissario il compito di riferire al tribunale se accerta atti di frode ai creditori non dichiarati nella domanda. L’art. 106 CCII — erede dell’art. 173 della legge fallimentare — individua come atti di frode l’occultamento o la dissimulazione di parte dell’attivo, l’omessa denuncia dolosa di uno o più crediti, l’esposizione di passività insussistenti e ogni altro atto di frode, e ne fa derivare l’apertura del procedimento di revoca e, su istanza, della liquidazione giudiziale.
La chiave di lettura è nell’aggettivo “non dichiarati”. Il sistema non punisce l’impresa per ciò che è accaduto prima della crisi, se lo ha rappresentato in modo completo e veritiero: punisce la condotta decettiva, cioè l’occultamento di fatti idonei a falsare la valutazione dei creditori.
Le conseguenze
La Cassazione, con la sentenza n. 2042 del 30 gennaio 2026, ha ribadito che gli atti in frode rilevanti ai fini della revoca sono quelli idonei a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, inizialmente ignorati dagli organi della procedura e successivamente accertati, anche solo nella loro effettiva portata. E ha confermato che i ravvedimenti successivi del debitore non hanno alcun rilievo: conta il tentativo di frode compiuto al momento della domanda, anche se la proposta viene poi corretta dopo gli accertamenti del commissario, e anche se i creditori, al momento del voto, erano stati informati. È la stessa linea già tracciata dalla sentenza n. 15013 dell’8 giugno 2018 e dalla n. 14552 del 2014.
La giurisprudenza di merito ha precisato che la nozione di atto in frode non si esaurisce nelle ipotesi tipiche: il Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 23 dicembre 2024 relativo a un concordato di gruppo, ha ricondotto alla nozione anche comportamenti di natura omissiva accertati dal commissario, idonei a nascondere ai creditori la reale situazione.
La conseguenza pratica è drastica: revoca, apertura della liquidazione giudiziale se ricorrono i presupposti e, sullo sfondo, possibili profili di responsabilità personale degli amministratori.
Cosa fare invece
La miglior difesa contro l’accusa di frode è la trasparenza preventiva: tutto ciò che potrebbe essere contestato va individuato, valutato e dichiarato nel ricorso o nei primi atti della procedura, prima che sia il commissario a scoprirlo. Prima del deposito conviene quindi svolgere una verifica interna dei dodici-diciotto mesi precedenti, concentrandosi su cessioni di beni, pagamenti a soci e parti correlate, garanzie concesse, rimborsi di finanziamenti, operazioni infragruppo, crediti contestati o in contenzioso. Ogni operazione rilevante va descritta con i suoi numeri e con le ragioni che l’hanno motivata; quando possibile, il piano ne tiene conto (ad esempio prevedendo le azioni recuperatorie esperibili).
Dichiarare un’operazione discutibile non significa ammettere una frode: significa sottrarla alla categoria degli atti “non dichiarati”, che è quella che conduce alla revoca.
Il dettaglio che pochi conoscono
La distinzione tra “atto di frode” e “difetto dei requisiti di ammissibilità” ha conseguenze processuali diverse. Quando il commissario accerta un occultamento, la successiva correzione della proposta non cancella il fatto, come si è visto. Quando invece il problema riguarda la fattibilità o la completezza del piano, senza intento decettivo, una modifica tempestiva della proposta nei limiti consentiti può assumere rilievo nella valutazione del tribunale. La linea di confine tra le due situazioni si gioca spesso sulla prova della consapevolezza: ed è una prova che si costruisce — o si compromette — nelle prime settimane della fase in bianco.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma coerenti con i termini e i meccanismi di legge. Servono a misurare, in euro e in giorni, la distanza tra la condotta corretta e quella sbagliata.
Simulazione 1 — Il termine che “slitta” ad agosto
Ipotesi: società con un indebitamento complessivo di 1.847.300 €; un creditore ha depositato un’istanza di liquidazione giudiziale per un credito di 212.460 €. La domanda con riserva viene iscritta nel registro delle imprese il 16 giugno; il tribunale concede sessanta giorni, con scadenza il 15 agosto, e impone il deposito delle relazioni informative entro il giorno 10 di ogni mese.
Condotta corretta: la relazione di luglio viene depositata il 9 luglio, quella di agosto il 7 agosto; la proposta, il piano e l’attestazione vengono depositati il 13 agosto. Il procedimento prosegue verso l’esame di ammissibilità; l’istanza di liquidazione resta in attesa dell’esito dello strumento alternativo.
Condotta errata: l’amministratore ritiene che la sospensione feriale (1-31 agosto) sposti sia la relazione del 10 agosto sia il deposito del piano del 15 agosto a metà settembre. In realtà l’art. 44, comma 3, CCII esclude questi termini dalla sospensione. Al 16 agosto la relazione manca e il piano non è stato depositato: il termine è scaduto. Il tribunale, su segnalazione del commissario o del creditore istante, può procedere all’esame dell’istanza di liquidazione giudiziale per 212.460 €, e l’intero indebitamento di 1.847.300 € finisce in una procedura liquidatoria invece che in un concordato.
Differenza tra le due condotte: una manciata di giorni di calendario, ma il passaggio da uno strumento negoziale a una procedura liquidatoria.
Simulazione 2 — Il pagamento “per salvare il fornitore”
Ipotesi: concordato in continuità in preparazione, con una percentuale di soddisfazione dei chirografari stimata al 22%. Il fornitore strategico vanta un credito anteriore di 38.720 € e minaccia di sospendere le consegne.
Condotta errata: l’impresa paga integralmente i 38.720 € senza autorizzazione. Nel concordato quel creditore avrebbe ricevuto il 22%, cioè 8.518,40 €. Il pagamento gli attribuisce un vantaggio di 30.201,60 € a danno degli altri creditori chirografari. È esattamente l’alterazione della par condicio che il commissario rileva nell’esame dei flussi: il pagamento è esposto a inefficacia e alla restituzione, e la condotta può essere segnalata al tribunale come pregiudizievole, con il rischio di revoca del termine.
Condotta corretta: l’impresa rassicura il fornitore sul pagamento regolare delle nuove consegne e, se l’arretrato è condizione imprescindibile per proseguire, deposita un’istanza ai sensi dell’art. 100 CCII corredata dall’attestazione di un professionista indipendente sull’essenzialità della fornitura e sulla sua funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori. Se il tribunale autorizza, il pagamento è legittimo; se non autorizza, l’impresa ha comunque evitato di commettere l’errore e può cercare un fornitore alternativo o un accordo diverso.
Simulazione 3 — La vendita “vantaggiosa” e il contratto di consulenza
Ipotesi: tre settimane dopo il deposito della domanda, l’impresa vende un macchinario non più utilizzato a una società collegata per 97.300 €; una perizia recente lo valutava 146.900 €. Nello stesso periodo firma un contratto di consulenza commerciale da 23.480 €.
Condotta errata: entrambi gli atti vengono compiuti senza autorizzazione. La vendita, che produce un depauperamento di 49.600 € rispetto al valore di perizia ed è conclusa con una parte correlata, è quasi certamente straordinaria nella prospettiva dei creditori: è inefficace verso la massa e costituisce un segnale di allarme per il commissario, che può riferirne al tribunale. Il consulente, a sua volta, non ottiene la prededuzione, perché il suo credito non nasce da un atto legalmente compiuto: se la procedura prosegue, sarà pagato come chirografario, al 22%, cioè 5.165,60 € invece di 23.480 €. Da professionista di supporto, diventa un creditore insoddisfatto.
Condotta corretta: l’impresa presenta un’istanza di autorizzazione per la vendita, allegando la perizia e più offerte comparative e spiegando la coerenza dell’operazione con il piano; per la consulenza valuta, con i propri difensori, se si tratti davvero di un atto necessario e, in caso affermativo, ne chiede l’autorizzazione. Se autorizzati, gli atti sono efficaci e i crediti che ne derivano sono prededucibili.
La mappa degli errori
Gli errori della fase in bianco non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima del deposito della domanda, quando si sceglie se e come ricorrere alla riserva; altri maturano nei giorni successivi, nella gestione quotidiana dell’impresa; altri ancora esplodono alla scadenza del termine. Conoscere il “quando” è essenziale per organizzare i controlli nel momento giusto. La tabella che segue riassume, per ciascun errore, il momento in cui si commette, la conseguenza tipica e la possibilità di porvi rimedio una volta consumato.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Fraintendere il ruolo del commissario | Primi contatti dopo il decreto | Confidenze trasformate in segnalazioni; vigilanza più severa | Parziale: si può riorganizzare il rapporto, non cancellare ciò che è emerso |
| Obblighi informativi trascurati | Ogni scadenza mensile, agosto compreso | Revoca del termine con decreto non reclamabile | Parziale: se la violazione non è ancora grave, deposito immediato e completo |
| Atti straordinari senza autorizzazione | Gestione corrente dopo il deposito | Inefficacia verso i creditori; perdita della prededuzione; rischio di revoca | Parziale: dipende dalla natura dell’atto e dalla sua reversibilità |
| Pagamento di debiti anteriori | Pressioni dei fornitori, rate e arretrati | Inefficacia, restituzione, possibile revoca | Parziale: recupero delle somme e disclosure immediata |
| Domanda meramente dilatoria | Prima del deposito e durante il termine | Decadenza (se tardiva), revoca o chiusura della riserva | No, se la decadenza è maturata; parziale negli altri casi |
| Occultare fatti anteriori | Redazione del ricorso | Revoca per atti di frode, liquidazione giudiziale | No: i ravvedimenti successivi all’accertamento non rilevano |
La checklist preventiva
Prima di depositare la domanda con riserva, e poi per tutta la durata del termine, verifica che ciascuno di questi punti sia stato effettivamente eseguito. È una lista pensata per essere stampata e tenuta sulla scrivania dell’amministratore.
- [ ] Hai verificato se pende un’istanza di liquidazione giudiziale e, in caso affermativo, hai annotato la data della prima udienza come termine ultimo per il deposito della domanda?
- [ ] Hai già scelto, almeno nelle linee essenziali, il tipo di soluzione (continuità o liquidazione) e sei in grado di indicarlo nel ricorso?
- [ ] Hai svolto una verifica interna delle operazioni degli ultimi dodici-diciotto mesi (cessioni, pagamenti a soci e parti correlate, garanzie, rimborsi, operazioni infragruppo) e hai deciso come rappresentarle?
- [ ] Hai controllato che l’elenco dei creditori sia completo, comprese le posizioni contestate o in contenzioso?
- [ ] Hai individuato il gruppo di lavoro (legale, contabile, finanziario) e l’attestatore, con un cronoprogramma compatibile con il termine?
- [ ] Hai annotato tutte le scadenze del decreto, tenendo presente che quelle dell’art. 44 non sono sospese dal 1° al 31 agosto?
- [ ] Hai versato la somma per le spese della procedura entro il termine indicato dal tribunale?
- [ ] Hai nominato un unico referente interno per le comunicazioni con il commissario giudiziale, con canali tracciabili?
- [ ] Hai bloccato in tesoreria ogni pagamento riferito a debiti anteriori alla domanda, salvo espressa autorizzazione del tribunale?
- [ ] Hai redatto l’elenco degli atti “sensibili” che nessuno in azienda può firmare senza un passaggio preventivo con i consulenti?
- [ ] Hai preparato lo schema della relazione mensile, con flussi di cassa, pagamenti, nuovi contratti e stato di avanzamento del piano?
- [ ] Hai previsto, se il termine rischia di non bastare, un’istanza di proroga documentata da depositare prima della scadenza?
Se anche una sola casella resta vuota, quello è il punto da cui ripartire prima di qualunque altra decisione.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi legge questo articolo a procedura già avviata, magari dopo aver compiuto uno dei passi descritti, non deve concludere che tutto sia perduto. Le conseguenze degli errori non sono tutte uguali, e alcune si possono ancora contenere. Occorre però distinguere con onestà le situazioni recuperabili da quelle che non lo sono.
Obblighi informativi in ritardo o incompleti. La revoca prevista dall’art. 44, comma 2, CCII richiede una violazione grave. Un ritardo isolato, subito rimediato con un deposito completo e accompagnato da una spiegazione documentata, non ha lo stesso peso di un’inerzia protratta o di relazioni sistematicamente vuote. La via d’uscita è depositare immediatamente tutto ciò che manca, nella forma più completa possibile, e informarne il commissario prima che sia lui a sollecitarlo. Il tempo gioca contro: ogni giorno di ritardo aggiuntivo rende più difficile sostenere che la violazione non sia grave.
Atti di straordinaria amministrazione non autorizzati. Qui il rimedio dipende dalla natura dell’atto. Se l’operazione è ancora reversibile — un contratto non ancora eseguito, una vendita il cui prezzo non è stato incassato — si può valutare con la controparte lo scioglimento o la sospensione e, se l’atto è davvero utile ai creditori, presentare una richiesta di autorizzazione motivata, sapendo che un’autorizzazione successiva non è una regola e non va data per scontata. In ogni caso l’atto va dichiarato subito al commissario, con le ragioni che lo hanno determinato: trasformare un atto non autorizzato in un atto nascosto significa aggravarlo.
Pagamenti di debiti anteriori. Il pagamento eseguito resta tale, ma le sue conseguenze possono essere ridotte. La via d’uscita è ricostruire con precisione i pagamenti effettuati, dichiararli al commissario e al tribunale e, dove possibile, concordare con il creditore la restituzione delle somme alla massa. Se il pagamento riguardava un fornitore davvero essenziale per la continuità, può essere utile documentare questa circostanza, anche in vista di future istanze ai sensi dell’art. 100 CCII per le forniture successive.
Fatti anteriori non dichiarati. È il terreno più difficile. La giurisprudenza è chiara nel ritenere irrilevanti i ravvedimenti successivi all’accertamento del commissario. Ma c’è una differenza sostanziale tra ciò che il commissario ha già scoperto e ciò che non ha ancora esaminato. Se l’omissione non è ancora emersa, una disclosure spontanea e tempestiva, prima dell’accertamento, cambia la natura del fatto: ciò che viene dichiarato non è più un atto “non dichiarato”. Se invece l’accertamento è già avvenuto, la difesa si sposta sul piano della qualificazione: dimostrare che il fatto non aveva carattere decettivo, che era comunque ricavabile dalla documentazione depositata, che non era idoneo a incidere sul consenso informato dei creditori.
Revoca del termine o apertura della liquidazione giudiziale. Il decreto di revoca previsto dall’art. 44, comma 2, non è soggetto a reclamo. Se però alla revoca segue la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, questa è impugnabile con il reclamo previsto dall’art. 51 CCII nei termini di legge, e poi con ricorso per cassazione. In quella sede si possono far valere anche i vizi del percorso che ha condotto alla revoca, purché siano stati allegati e documentati per tempo. Per questo, fin dal primo segnale di contestazione da parte del commissario, è essenziale costruire un fascicolo difensivo ordinato.
Somma per le spese non versata. È l’ipotesi in cui la legge lascia meno margini: l’art. 44, comma 2, CCII equipara la violazione dell’obbligo di versamento alle altre cause di revoca, senza richiedere che sia “grave”. L’unica via d’uscita concreta è verificare subito se il termine fissato dal decreto sia ancora pendente e, in tal caso, eseguire immediatamente il versamento dandone prova in cancelleria e al commissario. Se il termine è già scaduto, occorre valutare con i difensori se esistano circostanze documentabili — un errore materiale nelle coordinate, un disguido bancario provato — da rappresentare al tribunale nel contraddittorio che precede la revoca. È un tentativo, non una garanzia: per questo il versamento va programmato il giorno stesso in cui si riceve il decreto, prima di ogni altra attività.
Rapporto compromesso con il commissario. Se nelle prime settimane il rapporto è stato impostato male — confidenze informali, oppure reticenze e risposte evasive — lo si può ancora riorganizzare. La strada è riconoscere l’impostazione sbagliata, comunicare per iscritto il nome del referente interno e i canali che verranno utilizzati d’ora in avanti, e consegnare in modo ordinato la documentazione eventualmente trattenuta. Ciò che è già emerso non si cancella, ma una collaborazione corretta da quel momento in poi incide sulla valutazione complessiva della buona fede dell’impresa.
Decadenza per deposito tardivo. Se la domanda è stata depositata dopo la prima udienza del procedimento di liquidazione, la decadenza prevista dall’art. 40, comma 10, CCII difficilmente si supera: la Cassazione ha escluso che un rinvio dell’udienza riapra il termine. In questi casi l’attenzione si sposta sulla verifica dei presupposti della liquidazione e sulla difesa nel procedimento che la riguarda.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho depositato la relazione mensile con qualche giorno di ritardo: il tribunale revocherà il termine?” Non necessariamente. La norma richiede una violazione grave degli obblighi informativi. Un ritardo contenuto, isolato e subito sanato con un deposito completo si colloca normalmente al di sotto di questa soglia. Diverso è il caso di ritardi ripetuti o di relazioni prive di contenuto. Conviene comunque informare il commissario e spiegare le ragioni del ritardo per iscritto.
“Ho pagato un fornitore per un debito di prima della domanda. È una frode?” Non automaticamente. Un pagamento non autorizzato di un debito anteriore viola le regole della procedura e può essere inefficace, ma la qualificazione come atto di frode dipende dalle circostanze: l’entità, il destinatario, la consapevolezza, l’eventuale occultamento. Ciò che lo rende davvero pericoloso è il silenzio. Dichiararlo subito e valutarne la restituzione è la scelta che protegge di più.
“Il commissario mi ha chiesto documenti che non capisco perché gli servano. Posso rifiutare?” Rifiutare è quasi sempre una cattiva idea. Il commissario ha il compito di vigilare sull’attività dell’impresa, e una reticenza ingiustificata può essere interpretata come violazione degli obblighi informativi o come comportamento pregiudizievole. Se una richiesta sembra eccessiva o riguarda informazioni riservate di terzi, la strada corretta è discuterne con i propri difensori e rispondere per iscritto, motivando le eventuali difficoltà, non ignorarla.
“Ho lasciato passare la prima udienza della liquidazione senza depositare la domanda: è finita?” Per quanto riguarda la possibilità di accedere a uno strumento alternativo in quel procedimento, la decadenza è un ostacolo serio: la Cassazione ha chiarito che il rinvio dell’udienza non riapre il termine. Questo non significa che non ci sia più nulla da fare: restano da verificare i presupposti della liquidazione giudiziale, la legittimazione del creditore istante, la sussistenza dello stato di insolvenza.
“Il commissario ha scoperto un’operazione che non avevo indicato. Se correggo la proposta, risolvo?” Purtroppo la correzione successiva all’accertamento, di per sé, non basta: la giurisprudenza ritiene irrilevanti i ravvedimenti postumi quando l’operazione aveva carattere decettivo. La difesa, a quel punto, deve concentrarsi sulla natura dell’operazione: se non era idonea a ingannare i creditori, se era ricavabile dalla documentazione, se non aveva alcun effetto sulla loro valutazione.
“Ho firmato un contratto importante pensando che fosse ordinaria amministrazione. Cosa rischio?” Il rischio principale è che il contratto sia inefficace verso i creditori e che la controparte non ottenga la prededuzione. Se l’atto è ancora reversibile, conviene valutarne subito la sospensione e, se è davvero utile, chiederne l’autorizzazione. In ogni caso va comunicato al commissario: un atto dichiarato è un problema gestibile, un atto nascosto può diventare una causa di revoca.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono raccontano, ciascuna, che cosa è accaduto a chi ha commesso uno degli errori descritti. Molte sono state rese applicando la legge fallimentare (artt. 161, 167 e 173 l. fall.), che continua a regolare le procedure avviate prima del 15 luglio 2022; i principi che esprimono sono però riferibili alle norme corrispondenti del Codice della crisi (artt. 44, 46, 94 e 106 CCII).
1. Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2026, n. 2042 Cosa è successo: la revoca del concordato per atti in frode e per atti straordinari compiuti senza autorizzazione dopo una domanda con riserva è stata confermata. Principio: rilevano come atti di frode le condotte idonee a ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, ignorate inizialmente dagli organi della procedura e poi accertate; le correzioni successive del debitore e l’informazione dei creditori prima del voto non eliminano il tentativo di frode compiuto con la domanda. Per gli atti compiuti dopo la domanda con riserva, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione va condotta nell’interesse della massa. Rilevanza: riguarda direttamente gli errori n. 3 e n. 6 ed è la pronuncia più recente sul tema.
2. Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638 Cosa è successo: la Corte ha esaminato la proroga di fideiussioni scadute concordata durante la fase in bianco. Principio: per qualificare un atto compiuto dopo la domanda con riserva occorrono informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano; la proroga volontaria di una garanzia scaduta equivale a un nuovo contratto, quindi è un atto straordinario che richiede autorizzazione, e solo se autorizzata genera crediti di regresso prededucibili. Rilevanza: errore n. 3, con specifico riguardo alle operazioni bancarie apparentemente “di routine”.
3. Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19789 Cosa è successo: il debitore aveva depositato la domanda di accesso a uno strumento alternativo dopo la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale, poi rinviata. Principio: il termine di decadenza dell’art. 40, comma 10, CCII si riferisce all’udienza regolarmente fissata per la trattazione dell’istanza; il rinvio disposto in quella sede non lo riapre. Rilevanza: errore n. 5, sul calendario da rispettare quando pende un’istanza di liquidazione.
4. Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020 Cosa è successo: una società aveva pagato debiti anteriori senza autorizzazione dopo la domanda con riserva; il professionista che la assisteva non l’aveva avvertita del divieto. Principio: l’omessa informazione sul divieto di pagare debiti concorsuali senza autorizzazione è un errore professionale inescusabile, che giustifica l’esclusione del compenso dal passivo del successivo fallimento. Rilevanza: errore n. 4; dimostra la gravità attribuita dalla giurisprudenza ai pagamenti non autorizzati.
5. Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730 Cosa è successo: un tribunale aveva riconosciuto in modo automatico la prededuzione a crediti sorti da servizi resi a un’impresa in fase di concordato con riserva. Principio: la prededuzione non è automatica; spetta soltanto ai crediti nati da atti legalmente compiuti, il che impone di verificare se l’atto fosse ordinario o, se straordinario, autorizzato. Rilevanza: errore n. 3, dal punto di vista delle controparti dell’impresa.
6. Cass. civ., Sez. I, 3 gennaio 2025, n. 82 Cosa è successo: si discuteva della legittimità di atti di gestione compiuti senza autorizzazione nella fase di preconcordato. Principio: la qualificazione dell’atto va fatta caso per caso, nell’interesse dei creditori; nella fase in bianco richiede almeno un’indicazione di massima del tipo di concordato prescelto, perché la stessa operazione può avere un significato diverso in un piano in continuità o liquidatorio. Rilevanza: errori n. 3 e n. 5; spiega perché conviene arrivare al deposito con un progetto già delineato.
7. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36370 Cosa è successo: la Corte è tornata sul criterio di distinzione tra atti ordinari e straordinari dopo una domanda con riserva. Principio: ha dato continuità all’indirizzo che valuta la natura dell’atto dal punto di vista della massa dei creditori e non dell’imprenditore. Rilevanza: consolida il criterio su cui si fonda l’errore n. 3.
8. Cass. SS.UU., 31 dicembre 2021, n. 42093 Cosa è successo: un professionista chiedeva la prededuzione per l’assistenza prestata a un’impresa che aveva depositato una domanda con riserva senza poi presentare piano e proposta. Principio: il credito del professionista che assiste l’accesso al concordato è prededucibile anche nel fallimento successivo solo se la prestazione è stata effettivamente funzionale agli scopi della procedura, secondo una valutazione ex ante del giudice di merito. Rilevanza: errore n. 5; mostra le ricadute economiche di una domanda meramente dilatoria.
9. Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 Cosa è successo: si trattava di stabilire se atti compiuti dopo una domanda con riserva fossero di ordinaria amministrazione. Principio: anche dopo la domanda con riserva, la natura ordinaria o straordinaria dell’atto si misura sull’interesse dei creditori; atti astrattamente ordinari possono diventare straordinari nel contesto della procedura. Rilevanza: è la pronuncia capostipite dell’indirizzo richiamato negli errori n. 3 e n. 4.
10. Cass. civ., Sez. I, 8 giugno 2018, n. 15013 Cosa è successo: il debitore aveva corretto la proposta dopo che il commissario aveva scoperto omissioni rilevanti. Principio: le correzioni successive non cancellano gli atti di frode già compiuti e scoperti dal commissario, che restano idonei a giustificare la revoca. Rilevanza: errore n. 6; è il precedente cui si ricollega la pronuncia del 2026.
11. Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2014, n. 14552 Cosa è successo: i creditori, pur informati dal commissario degli atti di frode, avevano approvato la proposta. Principio: l’accertamento di atti di frode da parte del commissario conduce alla revoca indipendentemente dal voto favorevole dei creditori. Rilevanza: errori n. 1 e n. 6; chiarisce il peso delle verifiche del commissario rispetto alla volontà dei creditori.
12. Trib. Bergamo, Sez. II civ., 23 dicembre 2024 Cosa è successo: in un concordato di gruppo il commissario aveva accertato comportamenti, anche omissivi, che nascondevano ai creditori la reale situazione delle società. Principio: la nozione di atto in frode rilevante ai fini della revoca comprende, oltre alle ipotesi tipiche, anche condotte omissive accertate dal commissario e idonee a occultare la situazione effettiva. Rilevanza: errore n. 6, applicato alla disciplina del Codice della crisi.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nella fase del concordato con riserva il nostro lavoro si svolge su due fronti: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il danno si è già prodotto, verificare quali margini di rimedio esistano e percorrerli.
1. Verifichiamo i presupposti e il calendario prima del deposito: controlliamo se pendono istanze di liquidazione giudiziale, individuiamo la data della prima udienza e costruiamo a ritroso il calendario della domanda, così da evitare la decadenza dell’art. 40, comma 10, CCII.
2. Svolgiamo la verifica interna delle operazioni pregresse: esaminiamo, con i commercialisti dello staff, le operazioni degli ultimi mesi (cessioni, pagamenti a soci e parti correlate, garanzie, operazioni infragruppo) e decidiamo come rappresentarle nel ricorso, perché nulla resti “non dichiarato”.
3. Impostiamo la scelta dello strumento: confrontiamo concordato con riserva, accordi di ristrutturazione e composizione negoziata e indichiamo nel ricorso le linee del percorso prescelto, così da ridurre il rischio di una qualificazione severa degli atti di gestione.
4. Organizziamo il rapporto con il commissario giudiziale: definiamo il referente interno, i canali di comunicazione e l’indice dei documenti consegnati, prepariamo gli incontri e verbalizziamo ciò che viene richiesto e fornito.
5. Redigiamo le relazioni informative mensili: predisponiamo lo schema, controlliamo i dati prima del deposito e presidiamo le scadenze, agosto compreso.
6. Filtriamo gli atti sensibili e i pagamenti: esaminiamo, prima della firma, ogni atto potenzialmente straordinario e ogni pagamento che possa riguardare debiti anteriori, e predisponiamo le istanze di autorizzazione ai sensi degli artt. 46 e 100 CCII.
7. Quando il termine è in pericolo, prepariamo la proroga: documentiamo lo stato di avanzamento del piano e depositiamo l’istanza prima della scadenza.
8. Quando l’errore è già stato commesso, ricostruiamo e dichiariamo: ricostruiamo pagamenti e atti non autorizzati, ne valutiamo la reversibilità e ne curiamo la comunicazione al commissario e al tribunale nel modo meno pregiudizievole.
9. Difendiamo l’impresa nel procedimento di revoca: analizziamo la segnalazione del commissario, verifichiamo se l’atto contestato abbia davvero carattere decettivo e costruiamo le difese nel contraddittorio previsto dalla legge.
10. Impugniamo, quando ne ricorrono i presupposti, l’apertura della liquidazione giudiziale: valutiamo il reclamo dell’art. 51 CCII e l’eventuale successivo ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva impostata dall’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista pesa in modo particolare quando l’errore della fase in bianco è già diventato una revoca o un’apertura di liquidazione giudiziale: la stessa strategia impostata nella verifica iniziale può essere portata, senza cambi di difensore e senza dispersione di informazioni, dal tribunale alla Corte d’appello e fino alla Corte di Cassazione. La qualifica di Esperto Negoziatore, a sua volta, consente di valutare con cognizione di causa l’alternativa tra concordato con riserva e composizione negoziata prima ancora di depositare la domanda.
Lo staff multidisciplinare lavora insieme sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano la strategia processuale e i rapporti con il tribunale, i commercialisti ricostruiscono flussi, pagamenti e situazioni patrimoniali. È questa integrazione a rendere possibile un controllo effettivo, fattura per fattura e atto per atto, nel periodo in cui il commissario giudiziale osserva l’impresa.
In chiusura
Il commissario giudiziale non è un nemico da temere né un alleato da cui farsi consigliare: è l’organo che garantisce al tribunale e ai creditori che il tempo concesso con la riserva venga usato per risolvere la crisi, e non per aggravarla. Gli errori descritti — fraintenderne il ruolo, trascurare gli obblighi informativi, compiere atti straordinari o pagamenti non autorizzati, usare il termine solo per prendere tempo, tacere il passato — hanno tutti una radice comune: affrontare la fase in bianco come se fosse ancora gestione ordinaria.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è materia di crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abituato a lavorare in procedimenti nei quali un professionista terzo verifica la trasparenza dell’imprenditore. Quando la fase in bianco sfocia in una contestazione giudiziale, la qualifica di cassazionista assicura che la difesa possa proseguire con la stessa impostazione fino all’ultimo grado. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo gli atti compiuti e costruiremo la strategia più adatta alla fase in cui ti trovi.
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