Una domanda, sei risposte diverse
C’è una domanda che ogni imprenditore in difficoltà si pone quando sente parlare di “concordato in bianco”: se deposito la domanda con riserva, i creditori si fermano davvero? E per quanto tempo? La risposta onesta è una sola: non esiste un’unica risposta sulle misure protettive, perché come si ottengono, cosa coprono e quanto durano dipende da chi sei e da dove arrivi.
Qualche esempio lampo. La società operativa che deposita la domanda con riserva e chiede subito la protezione la vede scattare dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese; l’impresa che ha già trascorso otto mesi sotto l’ombrello della composizione negoziata scopre invece che quei mesi le sono già stati “scalati” dal tetto annuale. Il socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. può trovarsi protetto solo se il giudice estende espressamente le misure al suo patrimonio, mentre il fideiussore esterno, nella maggior parte dei casi, resta esposto. E l’impresa sotto soglia non può proprio accedere al concordato in bianco: per lei la protezione passa da un’altra strada.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi sei sezioni dedicate: la società in continuità aziendale; l’impresa già sotto attacco (pignoramenti avviati o istanza di liquidazione giudiziale pendente); l’impresa che arriva dalla composizione negoziata; i soci illimitatamente responsabili e i garanti; l’impresa minore che non può usare il concordato preventivo; il creditore che subisce il blocco.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché le misure protettive nascono nel diritto della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata, da cui molte domande con riserva prendono le mosse. Per le imprese minori, escluse dal concordato preventivo, la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC copre l’alternativa del concordato minore. E poiché i provvedimenti sulle misure si reclamano e si discutono fino al giudice di legittimità, la qualifica di cassazionista garantisce che la stessa linea difensiva possa essere seguita senza cambi di mano.
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Le regole che valgono per tutti
Prima di entrare nella tua situazione specifica, serve una base comune. La spieghiamo qui una volta sola; le sezioni dedicate ai singoli profili vi rimanderanno.
Che cos’è il concordato “in bianco” oggi
L’espressione “concordato in bianco” viene dalla vecchia legge fallimentare (art. 161, sesto comma), ma resta nel linguaggio comune per indicare l’istituto che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) disciplina all’art. 44: la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di depositare in seguito la proposta, il piano e la documentazione completa. In pratica, l’imprenditore deposita un ricorso “leggero”, corredato della documentazione minima prevista dall’art. 39, comma 3, e chiede al tribunale un termine per preparare il resto.
Il tribunale, con decreto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese, prorogabile su istanza del debitore fino a ulteriori sessanta giorni quando ci sono giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Entro quel termine il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano e l’attestazione, oppure chiede l’omologazione di accordi di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Con lo stesso decreto il tribunale nomina un commissario giudiziale, impone obblighi informativi periodici, almeno mensili, e fissa una somma per le spese della procedura. Il tetto complessivo della fase “prenotativa” è quindi, di regola, di centoventi giorni.
Le misure protettive: che cosa sono
Le misure protettive sono definite dall’art. 2 CCII come quelle disposte per evitare che determinate azioni dei creditori pregiudichino, già durante le trattative, il buon esito delle iniziative per regolare la crisi. Il cuore della disciplina è l’art. 54, comma 2, CCII. Se il debitore ne fa richiesta nella domanda, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese:
- i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa;
- le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano;
- la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
Queste sono le misure tipiche (primo e secondo periodo del comma 2). Il terzo periodo dello stesso comma consente di chiedere anche misure atipiche, cioè provvedimenti temporanei ulteriori, cuciti sulla situazione concreta, per evitare che determinate azioni di uno o più creditori compromettano il percorso. Accanto alle protettive ci sono le misure cautelari (art. 54, comma 1), che il giudice può emettere per tutelare il patrimonio o l’impresa durante il procedimento.
La differenza pratica è enorme: le misure tipiche producono effetto immediato con la pubblicazione e vanno poi confermate; le atipiche e le cautelari, invece, nascono solo con il provvedimento del giudice, dopo un contraddittorio.
Come si ottengono: il procedimento dell’art. 55
Il procedimento è regolato dall’art. 55 CCII, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto “correttivo ter”). I passaggi comuni sono questi:
- Richiesta nella domanda. La protezione non è automatica: il debitore deve chiederla nel ricorso ex art. 40 e 44. Senza richiesta, la pubblicazione della domanda non blocca i creditori.
- Pubblicazione nel registro delle imprese. È da questo momento che le misure tipiche iniziano a produrre effetti.
- Designazione del giudice. Il presidente del tribunale o della sezione designa il magistrato che tratterà il sub-procedimento.
- Conferma o revoca entro trenta giorni. Per le misure tipiche il giudice, assunte se necessario sommarie informazioni, conferma o revoca le misure entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda, con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Se il decreto non viene depositato nel termine, gli effetti protettivi cessano, ma la domanda di protezione può essere riproposta.
- Per atipiche e cautelari, invece, il giudice procede sentite le parti; se la convocazione rischia di pregiudicare l’attuazione della misura, provvede con decreto motivato e fissa un’udienza, assegnando al richiedente un termine perentorio non superiore a otto giorni per notificare ricorso e decreto alle altre parti.
Quanto durano: i tre numeri da ricordare
- Quattro mesi: è la durata massima fissata dal giudice con il decreto di conferma (art. 55, comma 3).
- Proroga: il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e sentito il commissario, può prorogarle in tutto o in parte, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio alle parti (art. 55, comma 4).
- Dodici mesi: è il tetto complessivo dell’art. 8 CCII, comprensivo di rinnovi e proroghe, che non può essere superato.
Le misure perdono comunque efficacia con la pubblicazione della sentenza di omologazione o di apertura della procedura di insolvenza. Possono poi essere revocate o modificate in qualunque momento (art. 55, comma 5) su richiesta del debitore o del commissario o, in caso di atti di frode, dei creditori o del pubblico ministero; e anche quando il tribunale accerta che non servono più ad agevolare le trattative.
Cosa deve contenere la domanda per ottenere la protezione
La domanda con riserva è “leggera” solo in apparenza. Per ottenere le misure protettive e superare il vaglio del giudice nei trenta giorni, il ricorso deve contenere alcuni elementi che fanno la differenza.
Il primo è la richiesta espressa di applicazione delle misure dell’art. 54, comma 2: senza questa richiesta, la pubblicazione non produce alcun blocco. Il secondo è la documentazione minima dell’art. 39, comma 3: i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, se non disponibili, le dichiarazioni dei redditi e IVA dello stesso periodo) e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Un elenco creditori incompleto è uno dei difetti più frequenti: serve anche a individuare chi riceverà notizia della procedura e chi potrà contestarla.
Il terzo elemento, non imposto espressamente dalla legge per le misure tipiche ma decisivo nella prassi, è una illustrazione credibile della situazione e delle prospettive: le cause della crisi, lo strumento che si intende utilizzare, le trattative già avviate, gli eventuali investitori o finanziatori. Il giudice che deve confermare le misure entro trenta giorni lavora su quello che trova nel fascicolo; una domanda priva di qualunque indicazione prospettica si presta a essere letta come puramente dilatoria.
Il quarto elemento riguarda le misure ulteriori. Se servono misure atipiche (per esempio verso uno specifico creditore) o cautelari (per esempio sul DURC o sui contratti), vanno chieste in modo specifico, indicando i destinatari, il pregiudizio che si vuole evitare e il nesso con il percorso di risanamento. Per queste misure il giudice deve sentire le parti: più la richiesta è precisa, più rapido è il contraddittorio.
Il ruolo del commissario giudiziale nella fase con riserva
Con il decreto che concede il termine, il tribunale nomina un commissario giudiziale. Non è una figura di contorno: vigila sull’attività del debitore, riferisce immediatamente al tribunale su eventuali atti di frode non dichiarati o su condotte che possano pregiudicare la soluzione della crisi, e il suo parere è espressamente richiesto dall’art. 55, comma 4, quando si chiede la proroga delle misure. Il commissario ha inoltre titolo per chiedere la revoca o la modifica delle misure (art. 55, comma 5).
Per il debitore, questo significa che il rapporto con il commissario va curato fin dal primo giorno: le relazioni periodiche previste dagli obblighi informativi, la trasparenza sulle operazioni in corso, la tempestività nel fornire documenti. Per il creditore, significa avere un interlocutore istituzionale a cui segnalare atti sospetti, senza dover attendere un’udienza.
Due avvertenze che valgono per chiunque
La prima: nei procedimenti regolati dal Codice della crisi non si applica la sospensione feriale dei termini (art. 9 CCII). Chi pensa di “guadagnare” il periodo dal 1 al 31 agosto sbaglia: i termini per reclamare, per depositare il piano o per chiedere la proroga corrono anche in quel mese.
La seconda: dal deposito della domanda con riserva cambia la gestione dell’impresa. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII), pena l’inefficacia verso i creditori anteriori; le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. E, a protezione dei creditori, la Cassazione ha chiarito che il tribunale può ancora dichiararsi territorialmente incompetente fino al momento della decisione sull’ammissione, senza che la concessione del termine o delle misure protettive lo precluda (Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 2025, n. 9371): le misure sono, per loro natura, provvisorie.
Se sei una società in continuità aziendale
La tua situazione
Sei l’amministratore di una s.r.l. o di una s.p.a. che lavora ancora: hai dipendenti, ordini in corso, fornitori strategici, magari un contratto di leasing sugli impianti o un affitto del capannone. La crisi è reale, i decreti ingiuntivi cominciano ad arrivare, ma l’azienda ha un valore che una liquidazione disperderebbe. Vuoi usare il tempo del concordato in bianco per costruire un piano in continuità.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te il pericolo non sono solo i pignoramenti, ma anche la fuga dei contratti. Un pignoramento del conto corrente può bloccare la liquidità; ma la risoluzione del contratto di fornitura dell’unico produttore di un componente essenziale può fermare la produzione ancora più in fretta.
Le misure tipiche dell’art. 54, comma 2, ti proteggono dal primo rischio: dalla pubblicazione della domanda nessun creditore può avviare o proseguire esecuzioni o sequestri sui beni dell’impresa. Per il secondo rischio entra in gioco l’art. 94-bis CCII, pensato per il concordato in continuità: i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso, né risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a tuo danno per il solo fatto del deposito della domanda o per il mancato pagamento di crediti anteriori.
Il punto delicato è se questa tutela valga già nella fase con riserva. Il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2025, ha dato una risposta favorevole: a fronte di una domanda con riserva finalizzata a un concordato in continuità, ha ritenuto applicabile il regime dell’art. 94-bis già nella fase prenotativa. In precedenza lo stesso tribunale (decreto del 24 dicembre 2024) aveva affermato che, anche con una domanda di accesso con riserva, si possono chiedere misure cautelari rivolte ai creditori parti di contratti in corso, per impedire loro di risolverli o di modificarli in danno del debitore. La regola più importante per te è quindi indicare già nella domanda con riserva che lo strumento prescelto è il concordato in continuità e chiedere espressamente, oltre alle misure tipiche, la tutela dei contratti essenziali. Su questo pesa anche l’art. 44, comma 1-quater, CCII: come ha osservato il Tribunale di Modena (18 febbraio 2025), l’indicazione dello strumento consente di beneficiare, già nella fase con riserva, del regime giuridico proprio di quello strumento; se non la indichi, si applica il regime generale.
Un altro fronte tipico per chi prosegue l’attività è la regolarità contributiva. Diversi tribunali hanno ammesso misure cautelari per ottenere il rilascio del DURC nonostante la sospensione dei pagamenti dovuta alla procedura (tra gli altri Tribunale di Taranto, 7 febbraio 2024; Tribunale di Firenze, 2 novembre 2025, che ha anche ritenuto doverosa la conferma del provvedimento in sede di udienza): è un’istanza da valutare con attenzione quando partecipi ad appalti o lavori con committenti che richiedono il documento.
I numeri
Facciamo i conti su una società con esposizione complessiva di 1.847.300 euro, di cui 612.450 verso banche, 894.120 verso fornitori e 340.730 verso altri creditori.
- Domanda con riserva depositata il 3 marzo 2026, pubblicata nel registro delle imprese il 5 marzo 2026: la protezione tipica decorre dal 5 marzo.
- Il giudice deve confermare o revocare entro trenta giorni dall’iscrizione: entro il 4 aprile 2026.
- Con decreto del 27 marzo il giudice conferma le misure per la durata massima di quattro mesi: fino al 5 luglio 2026.
- Il decreto che concede il termine ex art. 44 viene iscritto il 10 marzo; il tribunale concede sessanta giorni: scadenza 9 maggio 2026; con la proroga di ulteriori sessanta giorni, scadenza 8 luglio 2026.
- Il tetto dell’art. 8 (dodici mesi dalla prima protezione) cade il 5 marzo 2027.
Vedi il problema? Il termine per il piano, se prorogato, scade dopo la fine delle misure confermate. Serve una richiesta di proroga delle misure depositata per tempo, con prove concrete dei progressi fatti.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è arrivare alla scadenza dei quattro mesi senza aver documentato i “significativi progressi nelle trattative” richiesti dall’art. 55, comma 4. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciandosi su una richiesta di proroga in un concordato in continuità indiretta preceduto da domanda con riserva, ha messo al centro proprio la verifica concreta dello stato delle trattative. Una proroga chiesta con formule generiche rischia il rigetto.
Altri rischi tipici: compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione (con inefficacia e possibile revoca della procedura); trascurare gli obblighi informativi mensili, che il commissario segnala al tribunale; chiedere misure atipiche o cautelari senza motivarle in modo specifico, ciò che il Tribunale di Milano (30 marzo 2023) ha sottolineato distinguendo nettamente il regime delle atipiche da quello delle tipiche.
Le mosse giuste
- Scegliere e dichiarare subito lo strumento (concordato in continuità), sfruttando l’art. 44, comma 1-quater.
- Mappare i contratti essenziali e chiedere espressamente la tutela dell’art. 94-bis o, in alternativa, misure cautelari mirate verso quei contraenti.
- Chiedere le misure tipiche nella domanda e verificare che la pubblicazione avvenga senza ritardi, perché è da lì che parte la protezione.
- Costruire fin dal primo giorno un “diario delle trattative” (lettere, incontri, bozze di accordo) da allegare all’istanza di proroga.
- Pianificare il calendario: termine ex art. 44, scadenza delle misure e tetto dei dodici mesi devono essere allineati.
Giurisprudenza dedicata
Tribunale di Milano, 2 novembre 2025 (applicabilità dell’art. 94-bis nella fase con riserva); Tribunale di Milano, 24 dicembre 2024 (misure cautelari verso i contraenti anche con domanda con riserva); Tribunale di Modena, 18 febbraio 2025 (effetti dell’indicazione dello strumento ex art. 44, comma 1-quater).
Se la tua impresa è già sotto attacco: pignoramenti avviati o istanza di liquidazione giudiziale pendente
La tua situazione
Non sei all’inizio della crisi: ci sei dentro. Un creditore ha già pignorato i conti o il magazzino, oppure la banca ha avviato l’espropriazione del capannone; forse un fornitore o il pubblico ministero hanno già depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e l’udienza è fissata tra poche settimane. Il concordato in bianco ti sembra l’ultima porta aperta.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che le misure tipiche non si limitano a impedire nuove azioni: bloccano anche la prosecuzione di quelle già iniziate. Il pignoramento resta, ma la procedura esecutiva si ferma dal giorno della pubblicazione della domanda con richiesta di protezione. Allo stesso modo, finché le misure sono efficaci, il tribunale non può pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Il Codice prevede inoltre che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi venga trattata in via prioritaria rispetto a quella di liquidazione giudiziale (art. 7 CCII), a condizione che non sia manifestamente inammissibile o infondata. E dopo il correttivo del 2024 è venuto meno l’inciso che impediva la proroga del termine ex art. 44 in presenza di domande di liquidazione: il Tribunale di Verona (16 ottobre 2024) ha ritenuto ammissibile la proroga del termine anche con una domanda di liquidazione giudiziale pendente.
Qui però le regole ti proteggono meno di quanto speri su un punto decisivo: l’abuso. La giurisprudenza, già sotto la legge fallimentare, ha ritenuto inammissibile la domanda di concordato presentata non per regolare la crisi, ma con lo scopo evidente di rinviare la dichiarazione di fallimento, qualificandola come abuso del processo. Lo stesso criterio è stato applicato al caso della società che, vicina alla scadenza del termine della domanda con riserva e dopo i rilievi del commissario, rinuncia per ripresentare subito una nuova domanda: una mossa letta come espediente per aggirare i termini. Il Codice non ripete il vecchio divieto biennale di riproporre la domanda con riserva, e il Tribunale di Brescia (1 febbraio 2024) ha ammesso la ripresentazione dopo una rinuncia, ma sempre con il limite che non si traduca in abuso dello strumento.
C’è anche un secondo limite: non hai un diritto automatico al rinvio dell’udienza di liquidazione. La Cassazione ha escluso che il debitore possa pretendere il differimento dell’istruttoria per avere il tempo di ricorrere a procedure alternative (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634). La domanda con riserva va quindi depositata con la protezione richiesta prima che il tribunale decida, non dopo.
Se l’esecuzione è in fase avanzata
Un aspetto che chi è nella tua posizione sottovaluta spesso è lo stadio raggiunto dall’esecuzione. Le misure fermano l’esecuzione “in corso”, ma ciò che è già definitivamente avvenuto non si cancella. Se il pignoramento presso terzi si è già concluso con l’ordinanza di assegnazione e il terzo ha pagato, quelle somme sono uscite dal patrimonio; se l’immobile è già stato aggiudicato, la situazione è molto diversa da quella di un’esecuzione ancora in fase di stima.
Per questo la tempistica è tutto. Nel pignoramento presso terzi, la finestra utile è quella che precede l’udienza di assegnazione; nell’espropriazione immobiliare, prima si interviene e più ampio è lo spazio per inserire il bene nel piano, magari destinandolo a una vendita concordata che valorizzi l’immobile meglio dell’asta. Ricorda anche che, se la procedura concordataria non va a buon fine e si apre la liquidazione giudiziale, gli atti compiuti e i pagamenti ricevuti dai creditori nel periodo precedente possono essere esposti a revocatoria, con il periodo sospetto calcolato a ritroso dalla domanda con riserva.
Infine, non confondere la protezione dalle esecuzioni con l’esonero dagli obblighi correnti: i debiti che nascono dopo la domanda per atti legalmente compiuti vanno pagati regolarmente, e il mancato pagamento dei nuovi fornitori è uno dei segnali che il commissario riferisce al tribunale.
I numeri
Ipotesi: impresa con debiti per 734.980 euro. Il creditore principale, per 186.415 euro, ha pignorato presso terzi i crediti verso i clienti il 14 gennaio 2026; un altro creditore ha depositato ricorso per liquidazione giudiziale, udienza fissata al 26 marzo 2026.
- Domanda con riserva e richiesta di misure depositata il 9 marzo, pubblicata l’11 marzo 2026: dall’11 marzo il pignoramento presso terzi non può proseguire e il tribunale non può aprire la liquidazione.
- All’udienza del 26 marzo il tribunale esamina in via prioritaria la domanda di concordato; se la ritiene non manifestamente inammissibile, concede il termine.
- Il giudice designato conferma le misure entro il 10 aprile 2026 (trenta giorni dall’iscrizione).
- Se invece la domanda fosse stata depositata il 27 marzo, dopo che il tribunale aveva trattenuto la causa in decisione, lo spazio di manovra si sarebbe ridotto drasticamente.
I rischi specifici
Il rischio principale è che il deposito tardivo e privo di un progetto credibile venga letto come manovra dilatoria, con rigetto delle misure e apertura della liquidazione. Altro rischio: una volta revocate le misure, il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati viene meno dalla data della revoca (art. 55, comma 7), e i creditori ripartono. Infine, se la procedura naufraga, il periodo sospetto per le azioni revocatorie si calcola a ritroso dalla data della domanda con riserva, anche se poi abbandonata, secondo il principio di consecuzione tra procedure riaffermato dalla Cassazione nel 2024 (Cass. civ., ord. n. 20536/2024).
Le mosse giuste
- Depositare la domanda con riserva prima dell’udienza di liquidazione, con richiesta espressa di misure tipiche.
- Allegare fin dall’inizio elementi che dimostrino la serietà del percorso: una bozza di progetto, un advisor incaricato, trattative avviate.
- Non rinunciare e ripresentare senza un reale mutamento della situazione patrimoniale.
- Comunicare al giudice dell’esecuzione l’avvenuta pubblicazione, perché la procedura venga arrestata.
- Rispettare in modo scrupoloso gli obblighi informativi: il commissario è il primo a segnalare condotte che giustificano la revoca.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634 (nessun diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per accedere a strumenti alternativi); Tribunale di Verona, 16 ottobre 2024 (proroga del termine ex art. 44 anche con domanda di liquidazione pendente); Tribunale di Brescia, 1 febbraio 2024 (riproposizione della domanda con riserva, salvo abuso).
Se arrivi dalla composizione negoziata della crisi
La tua situazione
Hai già provato la strada stragiudiziale: hai chiesto la nomina dell’esperto alla Camera di commercio, hai ottenuto le misure protettive dell’art. 18 CCII e le hai viste confermate dal tribunale ai sensi dell’art. 19. Le trattative sono andate avanti, ma non si sono chiuse con un accordo pieno. Ora pensi al concordato in bianco per ottenere nuovo tempo e nuova protezione.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tempo di protezione che hai già usato nella composizione negoziata non si azzera. Nella composizione negoziata le misure hanno una durata iniziale tra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni (art. 19, commi 4 e 5, CCII). Ma il tetto generale dell’art. 8 — dodici mesi complessivi — tiene conto, per l’orientamento prevalente, anche del periodo già goduto nella composizione negoziata, quando si accede in modo consecutivo a uno strumento di regolazione.
Due indicazioni di merito sono particolarmente utili per te. Il Tribunale di Modena (18 gennaio 2025) ha affermato che, nel calcolo dei dodici mesi, si considerano solo i giorni di protezione effettiva, sommando i periodi realmente goduti e non l’intero arco temporale delle procedure. Il Tribunale di Massa (20 maggio 2026) ha precisato che la società che ha già consumato i duecentoquaranta giorni nella composizione negoziata può ottenere un nuovo ombrello protettivo nella fase con riserva solo se indica, almeno nelle linee essenziali, un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. La regola più importante per te è questa: la nuova protezione non è una prosecuzione automatica della precedente, e va giustificata con un progetto nuovo o aggiornato.
Ricorda anche che, se l’uscita dalla composizione negoziata avviene verso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto è considerato perentorio e non prorogabile (Tribunale di Milano, 8 aprile 2025; Tribunale di Bologna, 19 febbraio 2026, anche per la domanda proposta con riserva).
Infine, sulla stabilità delle protezioni: la Cassazione ha ricordato che contro il diniego di conferma delle misure nella composizione negoziata il rimedio è il reclamo nel termine di quindici giorni, previsto dal rinvio dell’art. 19 all’art. 669-terdecies c.p.c., e che il debitore non ha diritto a un rinvio dell’udienza di liquidazione per coltivare quel reclamo (Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241). La stessa Corte ha qualificato i provvedimenti sulle misure protettive come provvedimenti di natura cautelare, escludendo il ricorso straordinario per cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 19 gennaio 2026, n. 500).
I numeri
Ipotesi: società con debiti per 2.316.840 euro. Misure protettive nella composizione negoziata efficaci dal 12 febbraio 2025, prorogate fino a raggiungere duecentoquaranta giorni di protezione effettiva. Chiusura della composizione con esito non risolutivo; domanda con riserva pubblicata il 20 ottobre 2025.
- Tetto dell’art. 8: circa trecentosessantacinque giorni complessivi.
- Giorni già consumati: duecentoquaranta.
- Residuo teorico: centoventicinque giorni.
- Dal 20 ottobre 2025, centoventicinque giorni portano al 22 febbraio 2026: è l’orizzonte massimo della nuova protezione, a prescindere dalla durata del termine ex art. 44 concesso dal tribunale.
Se il tribunale concede sessanta giorni più sessanta di proroga per il piano, il termine arriva a metà febbraio 2026: il margine per la fase successiva, fino all’omologazione, resta sottilissimo. E se il giudice adotta un calcolo diverso da quello “a giorni effettivi”, il margine può ridursi ancora.
I rischi specifici
Il rischio principale è pensare che il concordato in bianco “riapra il cronometro”: non è così, e pianificare su questa convinzione significa trovarsi senza protezione proprio nel momento del voto dei creditori. Un secondo rischio è presentare nella domanda con riserva lo stesso progetto già fallito in composizione negoziata, senza aggiornamenti: è il caso in cui, secondo il Tribunale di Massa, la protezione può essere negata. Terzo rischio: confidare che, esaurite le protettive, basti chiedere misure cautelari. Il Tribunale di Nola (25 marzo 2026) le ha ammesse anche dopo il consumo dei dodici mesi, ma in forma selettiva, verso specifici creditori e con una motivazione rigorosa sulla loro funzione, distinta da quella delle protettive.
Le mosse giuste
- Ricostruire con precisione i giorni di protezione effettiva già goduti, provvedimento per provvedimento.
- Aggiornare il progetto di risanamento alla luce degli esiti delle trattative in composizione negoziata e allegarlo, almeno nelle linee essenziali, alla domanda con riserva.
- Chiedere un termine ex art. 44 coerente con il residuo dell’art. 8, senza contare su proroghe che il tetto annuale non consentirebbe.
- Valorizzare la relazione finale dell’esperto e le trattative già svolte come prova dei “progressi significativi”.
- Preparare in anticipo, per i creditori più aggressivi, l’eventuale istanza cautelare selettiva.
In questa fase l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, legge il passaggio dalla composizione negoziata al concordato con la conoscenza diretta di come quel percorso si svolge dall’interno.
Giurisprudenza dedicata
Tribunale di Massa, 20 maggio 2026 (nuova protezione dopo i duecentoquaranta giorni solo con progetto aggiornato); Tribunale di Modena, 18 gennaio 2025 (conteggio dei soli giorni di protezione effettiva); Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241 (reclamo e autonomia del procedimento sulle misure); Tribunale di Nola, 25 marzo 2026 (cautelari oltre il limite annuale).
Se sei socio illimitatamente responsabile o garante dell’impresa
La tua situazione
La società in crisi non è “tua” solo sulla carta. Magari sei socio di una s.n.c. o accomandatario di una s.a.s., e sai che per legge rispondi con il tuo patrimonio personale dei debiti sociali. Oppure sei l’amministratore di una s.r.l. che anni fa ha firmato una fideiussione a favore della banca, o il familiare che ha concesso ipoteca sulla propria casa per garantire il fido aziendale. La società deposita la domanda con riserva: e tu?
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Le misure protettive tipiche dell’art. 54, comma 2, riguardano il patrimonio del debitore e i beni con cui esercita l’impresa: non si estendono in automatico al patrimonio personale dei soci né a quello dei garanti. È questa la regola più importante da tenere a mente: la pubblicazione della domanda della società non ferma, di per sé, il pignoramento sulla tua abitazione.
La giurisprudenza di merito, però, ha distinto le due figure.
Per i soci illimitatamente responsabili si registrano aperture significative. Il Tribunale di Venezia (6 febbraio 2023) ha esteso l’effetto delle misure ai fideiussori che rivestivano anche la qualità di soci illimitatamente responsabili, proprio in ragione di questa qualità. Il Tribunale di Torino, in sede di reclamo ex art. 55, ha accolto la richiesta degli ex soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. trasformata in s.a.s., estendendo le misure al loro patrimonio perché si erano impegnati ad apportare al concordato risorse pari al valore dei loro immobili: aggredire quei beni avrebbe compromesso la fattibilità del piano. Il filo logico è chiaro: la protezione si estende quando il patrimonio del socio è funzionale alla soluzione concordataria.
Per i garanti esterni (fideiussori, terzi datori di ipoteca che non sono soci), l’orientamento è più restrittivo: una parte della giurisprudenza, a partire dal Tribunale di Avellino (5 dicembre 2022), esclude che le misure tipiche li coprano. La dottrina ritiene che l’esigenza di evitare l’escussione dei garanti possa al più essere soddisfatta con una misura protettiva atipica rivolta a uno specifico creditore, soggetta però a un vaglio preventivo del giudice sulla sua fondatezza, oppure con una misura cautelare.
I numeri
Ipotesi: s.n.c. con debiti per 412.760 euro. La banca, creditrice per 173.290 euro garantiti da fideiussione dei due soci, ha pignorato il 18 aprile 2026 l’abitazione di uno di essi, stimata 238.500 euro. La società deposita domanda con riserva, pubblicata il 2 maggio 2026.
- Senza richiesta specifica, dal 2 maggio la banca non può agire sui beni della società, ma l’esecuzione sulla casa del socio prosegue.
- Con una richiesta espressa di estensione, motivata sul fatto che il piano prevede l’apporto di 158.000 euro dal socio (ottenuti proprio dalla vendita concordata dell’immobile), il giudice valuta la protezione anche su quel bene. Le misure atipiche e l’estensione richiedono però il contraddittorio: il provvedimento arriva dopo l’udienza, non con la pubblicazione.
- Il giudice deve comunque decidere sulle misure tipiche della società entro il 1 giugno 2026.
I rischi specifici
Il rischio principale è dare per scontato di essere “coperti” dalla domanda della società, lasciando che l’esecuzione sul proprio patrimonio arrivi alla vendita. Altri rischi: per il garante, trovarsi escusso durante le trattative, con una posizione di regresso verso la società che nel concordato verrà probabilmente falcidiata; per il socio, non coordinare la propria posizione con il piano, perdendo l’argomento più forte per ottenere l’estensione.
Le mosse giuste
- Verificare subito quali esecuzioni o minacce di esecuzione riguardano il tuo patrimonio personale.
- Se sei socio illimitatamente responsabile, chiedere nella domanda (o con istanza successiva) l’estensione delle misure, collegandola in modo esplicito al ruolo del tuo patrimonio nel piano.
- Se sei garante esterno, valutare una misura atipica o cautelare mirata verso il creditore garantito, con motivazione specifica.
- Aprire da subito una trattativa con il creditore garantito: spesso la sorte della garanzia è una delle leve dell’accordo.
- Considerare, in parallelo, gli strumenti personali di composizione della crisi se l’esposizione come garante supera le tue capacità.
Giurisprudenza dedicata
Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023 (estensione ai fideiussori soci illimitatamente responsabili); Tribunale di Avellino, 5 dicembre 2022 (orientamento restrittivo sui garanti).
Se la tua è un’impresa minore o un’impresa agricola
La tua situazione
Hai una piccola attività commerciale, artigianale o agricola: un negozio, un laboratorio, un’azienda agricola a conduzione familiare. I debiti sono diventati ingestibili, qualcuno ti ha parlato del “concordato in bianco” e vuoi capire se puoi usarlo per fermare i creditori.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: se sei impresa minore, il concordato preventivo — e quindi anche la domanda con riserva dell’art. 44 per accedervi — non fa per te. Per il Codice (art. 2, lett. d) è impresa minore quella che, nei tre esercizi precedenti, ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro. Chi rientra in queste soglie, come l’imprenditore agricolo, accede alle procedure di sovraindebitamento.
Il tuo strumento è il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), che si presenta tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Non esiste una fase “con riserva” come quella dell’art. 44: la domanda si deposita completa della proposta e della relazione del gestore. In compenso, con il decreto di apertura il giudice, su tua istanza, può disporre che fino alla definitività dell’omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul tuo patrimonio da parte dei creditori anteriori (art. 78 CCII).
La regola più importante per te: la protezione non arriva con un ricorso “leggero”, ma con una proposta già costruita insieme all’OCC; il tempo di preparazione va quindi investito prima del deposito, non dopo.
Le soglie possono ingannare. Se anche uno solo dei tre parametri viene superato in uno dei tre esercizi, non sei più impresa minore e la strada diventa quella dei procedimenti “maggiori”, con l’accesso al concordato preventivo e alla domanda con riserva. È una verifica da fare con i bilanci alla mano, non a memoria.
I numeri
Ipotesi: ditta individuale di commercio al dettaglio con attivo di 187.640 euro, ricavi di 164.310 euro e debiti per 283.950 euro, di cui 96.480 verso un fornitore che ha già notificato un precetto.
- Tutti e tre i parametri sono entro le soglie: è impresa minore; il concordato preventivo con riserva non è accessibile.
- La via è il concordato minore tramite OCC: il gestore redige la relazione, la domanda viene depositata completa.
- Con il decreto di apertura e su istanza, il giudice può bloccare le azioni esecutive del fornitore sino alla definitività dell’omologazione.
- Se i ricavi di un solo esercizio fossero stati 206.890 euro, la ditta avrebbe superato la soglia dei ricavi: il quadro cambierebbe completamente.
I rischi specifici
Il rischio principale è perdere settimane preziose tentando uno strumento che non ti spetta, mentre il creditore procede con il pignoramento. Un secondo rischio è depositare una domanda di concordato minore incompleta o poco credibile, che non supera il vaglio di ammissibilità e lascia le esecuzioni libere di proseguire.
Le mosse giuste
- Verificare le tre soglie su tutti gli ultimi tre esercizi, con i documenti contabili.
- Rivolgersi subito a un OCC per la nomina del gestore.
- Raccogliere la documentazione (elenco creditori, beni, redditi, contratti) prima che le esecuzioni arrivino alla vendita.
- Nella domanda di concordato minore, chiedere espressamente il blocco delle azioni esecutive ai sensi dell’art. 78.
- Se l’attività non è più proseguibile, valutare con il gestore l’alternativa della liquidazione controllata.
Se sei il creditore che subisce il blocco
La tua situazione
Sei una banca, un fornitore, un locatore, un professionista. Hai un credito scaduto, forse un titolo esecutivo e un pignoramento già avviato. Un giorno il tuo legale ti comunica che il debitore ha depositato una domanda di concordato con riserva e ha chiesto le misure protettive: la tua esecuzione è ferma.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la prima cosa da sapere è che il blocco è reale ma non è una perdita di diritti: le prescrizioni sono sospese, le decadenze non si verificano, e il procedimento offre al creditore strumenti precisi per contestare la protezione. Non devi subire passivamente.
Cosa non puoi fare: iniziare o proseguire esecuzioni e sequestri sul patrimonio del debitore dall’avvenuta pubblicazione della domanda; acquisire diritti di prelazione non concordati; ottenere la sentenza di liquidazione mentre le misure sono efficaci. Considera anche che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni prima della pubblicazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
Cosa puoi fare:
- reclamare il decreto di conferma delle misure ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., nel termine di quindici giorni;
- chiedere la revoca o la modifica delle misure in caso di atti di frode (art. 55, comma 5), segnalando le circostanze anche al commissario giudiziale, che ha il dovere di riferirle al tribunale;
- opporti alla proroga, dimostrando che non ci sono stati progressi significativi o che la proroga ti arreca un ingiusto pregiudizio;
- agire contro i garanti della società, che, come visto sopra, di regola non sono coperti dalle misure tipiche;
- far valere il tetto dei dodici mesi: nessuna proroga può superarlo.
Ricorda poi che le misure atipiche e le cautelari non possono essere concesse senza contraddittorio, salvo il caso d’urgenza: in quel caso il debitore deve notificarti ricorso e decreto nel termine perentorio non superiore a otto giorni, e all’udienza puoi far valere le tue ragioni. Un’ulteriore indicazione protegge proprio te: il Tribunale di Avellino (13 febbraio 2025) ha affermato che la misura revocata o non confermata perde efficacia e non può rientrare “dalla finestra” con un’istanza di proroga delle altre misure; il debitore dovrebbe procedere con una nuova iscrizione della domanda.
Come leggere il decreto di conferma
Quando ricevi il decreto con cui il giudice conferma le misure, non limitarti a prendere atto del blocco. Leggilo con attenzione su cinque punti.
Il primo è la data: il decreto è stato depositato entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda? Se no, gli effetti protettivi sono cessati per legge. Il secondo è la durata: il giudice deve fissarla e non può superare i quattro mesi; una conferma “a tempo indeterminato” o collegata genericamente alla durata della procedura presta il fianco a contestazioni. Il terzo è l’oggetto: le misure riguardano tutti i creditori o solo alcuni? Coprono tutti i beni o solo quelli aziendali? Il quarto è la motivazione: il giudice ha dato conto delle ragioni per cui la protezione è funzionale alle trattative, o si è limitato a una formula di stile? Il quinto è il coordinamento con l’art. 8: se il debitore aveva già goduto di protezione in composizione negoziata, la durata concessa rispetta il residuo?
Ciascuno di questi punti può fondare un reclamo o, più avanti, un’opposizione alla proroga. E ricordati che il divieto di acquisire prelazioni non concordate cade automaticamente con la revoca o la cessazione delle misure: preparare in anticipo le iscrizioni da effettuare in quel momento ti fa guadagnare posizioni rispetto agli altri creditori.
I numeri
Ipotesi: fornitore con credito di 83.615 euro, pignoramento presso terzi notificato il 2 febbraio 2026. Domanda con riserva del debitore pubblicata il 16 febbraio 2026; decreto di conferma delle misure depositato il 6 marzo 2026.
- Il reclamo va proposto entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto: non conta agosto, perché nelle procedure del Codice la sospensione feriale non opera.
- Se il decreto di conferma non fosse stato depositato entro il 18 marzo 2026 (trenta giorni dall’iscrizione), gli effetti protettivi sarebbero cessati.
- Le misure possono durare al massimo quattro mesi dalla conferma, poi solo con proroga motivata; in ogni caso non oltre il 16 febbraio 2027, tetto dei dodici mesi.
I rischi specifici
Il rischio principale, per il creditore, è restare inerte e scoprire alla fine che il concordato ha falcidiato il credito senza che le proprie ragioni siano mai state portate davanti al giudice. Altri rischi: iscrivere garanzie o proseguire atti esecutivi in violazione del divieto (con conseguente inefficacia); perdere il termine per il reclamo.
Le mosse giuste
- Verificare nel registro delle imprese la data di pubblicazione e il contenuto della richiesta di misure.
- Controllare se il decreto di conferma è stato depositato nei trenta giorni.
- Valutare il reclamo entro quindici giorni se le misure appaiono sproporzionate o prive dei presupposti.
- Segnalare al commissario ogni atto sospetto del debitore.
- Attivare in parallelo le garanzie personali di terzi.
Giurisprudenza dedicata
Tribunale di Avellino, 13 febbraio 2025 (misura non confermata non recuperabile tramite proroga); Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 2025, n. 9371 (natura provvisoria delle misure rispetto al vaglio di competenza).
Tre imprese, tre esiti: i calendari a confronto
Mettiamo la stessa domanda — “per quanto tempo sarò protetto?” — davanti a tre imprese diverse. Sono ipotesi dimostrative, costruite su date e importi verosimili, per mostrare come le regole comuni producano risultati molto diversi.
Simulazione 1 — Società in continuità al primo accesso. Debiti complessivi: 1.847.300 euro. Domanda con riserva pubblicata il 5 marzo 2026 con richiesta di misure tipiche e tutela dei contratti essenziali.
- Protezione tipica dal 5 marzo 2026.
- Conferma entro il 4 aprile 2026; decreto del 27 marzo per quattro mesi, fino al 5 luglio 2026.
- Termine ex art. 44: sessanta giorni più sessanta di proroga, scadenza 8 luglio 2026. Piano depositato il 6 luglio.
- Istanza di proroga delle misure depositata il 19 giugno, con documentazione delle trattative con le due banche principali (esposizione di 612.450 euro) e con tre fornitori strategici: proroga concessa fino al 5 dicembre 2026.
- Esito: la società arriva al voto dei creditori protetta, con un margine residuo di tre mesi rispetto al tetto del 5 marzo 2027.
Simulazione 2 — Società proveniente dalla composizione negoziata. Debiti complessivi: 2.316.840 euro. Duecentoquaranta giorni di protezione già goduti; domanda con riserva pubblicata il 20 ottobre 2025.
- Residuo sul tetto dei dodici mesi, calcolato sui giorni effettivi: centoventicinque giorni, fino al 22 febbraio 2026.
- Il tribunale conferma le misure solo perché la domanda contiene un progetto di risanamento aggiornato, con una nuova offerta di un investitore per rilevare un ramo d’azienda.
- Termine ex art. 44: quarantacinque giorni, poi prorogati di quarantacinque, per non superare il residuo.
- Esito: la protezione copre la preparazione del piano ma non l’intero percorso fino all’omologazione; per i creditori più aggressivi si dovrà chiedere una misura cautelare selettiva, con tutte le incertezze che comporta.
Simulazione 3 — S.n.c. con soci esposti. Debiti della società: 412.760 euro; pignoramento della banca sulla casa di un socio (valore di stima 238.500 euro). Domanda con riserva pubblicata il 2 maggio 2026.
- Le misure tipiche proteggono i beni della società dal 2 maggio; il pignoramento sulla casa prosegue.
- Il socio chiede con istanza del 7 maggio l’estensione delle misure, dimostrando che il piano prevede l’apporto di 158.000 euro dalla vendita concordata dell’immobile.
- Udienza fissata; il giudice estende la protezione al bene del socio con provvedimento del 29 maggio.
- Esito: tra il 2 e il 29 maggio il bene del socio è rimasto esposto; se l’asta fosse stata fissata in quelle settimane, l’estensione sarebbe arrivata tardi. La lezione è anticipare l’istanza e depositarla insieme alla domanda della società.
Quando appartieni a più profili insieme
La vita reale raramente rientra in una sola casella. Ecco le combinazioni più frequenti e come si sommano le regole.
La società in continuità che arriva dalla composizione negoziata. È forse il caso più comune. Si applicano insieme le regole sulla tutela dei contratti essenziali (profilo della continuità) e quelle sul residuo dei dodici mesi (profilo della composizione negoziata). Il risultato è che hai strumenti più ampi ma meno tempo: la tutela dell’art. 94-bis può aiutarti, ma dentro un orizzonte già ridotto. Il progetto aggiornato diventa il documento decisivo, perché serve contemporaneamente a ottenere la nuova protezione e a dimostrare, più avanti, i progressi necessari per la proroga.
La società già sotto attacco i cui soci hanno garantito i debiti. Qui la pressione arriva su due fronti. Le misure tipiche fermano i pignoramenti sui beni sociali e l’apertura della liquidazione; ma i creditori, bloccati sulla società, tenderanno a spostarsi sui garanti. Devi quindi coordinare la domanda della società con le istanze di estensione per i soci illimitatamente responsabili e, per i garanti esterni, con eventuali misure atipiche o cautelari. In assenza di coordinamento, la protezione della società può paradossalmente accelerare l’aggressione ai patrimoni personali.
L’impresa che oscilla attorno alle soglie dell’impresa minore. Se in un esercizio hai superato uno dei parametri e negli altri no, non sei impresa minore: puoi accedere al concordato preventivo e alla domanda con riserva. Ma i costi e la complessità della procedura maggiore sono rilevanti, e il piano dovrà reggere la valutazione di un tribunale che applica regole pensate per imprese più strutturate. Conviene ragionare su entrambi gli scenari prima di depositare, perché sbagliare procedura significa perdere mesi.
Il creditore che è anche garante. Capita, ad esempio, al socio che ha finanziato la società e contemporaneamente ha firmato fideiussioni verso la banca. Come creditore sei bloccato dalle misure; come garante sei esposto all’escussione. La tua strategia deve tenere insieme le due posizioni: puoi avere interesse a sostenere la proroga delle misure (per preservare il valore dell’impresa e le possibilità di recupero del tuo finanziamento) e, allo stesso tempo, a chiedere che la protezione venga estesa al tuo patrimonio, se sei anche socio illimitatamente responsabile.
L’impresa minore che è anche socia o garante di un’altra società. Pensa all’artigiano con una piccola ditta individuale che, in passato, ha garantito i debiti della s.r.l. di famiglia. Se la s.r.l. deposita una domanda con riserva, la protezione di cui beneficia non si estende automaticamente all’artigiano garante; e l’artigiano, a sua volta, se ha i requisiti di impresa minore, non può usare il concordato preventivo per sé. Le due vicende vanno coordinate: da un lato la s.r.l. può chiedere misure atipiche verso il creditore che minaccia di escutere la garanzia, dall’altro l’artigiano può valutare con l’OCC un proprio percorso di composizione della crisi. Muoversi su un solo fronte lascia scoperto l’altro.
Il gruppo di imprese. Quando più società collegate depositano una domanda con riserva di gruppo, le vicende di una possono travolgere le altre. Il Tribunale di Milano ha ritenuto che, se una delle società del gruppo viene ammessa all’amministrazione straordinaria, il ricorso di gruppo diventa improcedibile nei suoi confronti e può diventare inammissibile anche per le altre, con conseguente rigetto delle misure protettive richieste. Nei gruppi, la protezione va costruita società per società, con un occhio alle mosse di ciascuna.
Il confronto tra profili
A questo punto hai visto che la stessa norma produce effetti molto diversi. La tabella riassume le differenze essenziali; per i dettagli, torna alla sezione del tuo profilo.
| Aspetto | Società in continuità | Impresa già sotto attacco | Da composizione negoziata | Soci e garanti | Impresa minore | Creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strumento di accesso | Domanda con riserva ex art. 44 | Domanda con riserva ex art. 44, prima della decisione sulla liquidazione | Domanda con riserva ex art. 44 (o concordato semplificato entro 60 giorni) | Domanda della società + istanza di estensione | Concordato minore via OCC, senza riserva | Subisce la domanda del debitore |
| Da quando è protetto | Pubblicazione della domanda | Pubblicazione della domanda (blocca anche le esecuzioni in corso) | Pubblicazione, se il giudice riconosce il progetto aggiornato | Solo dal provvedimento di estensione | Dal decreto di apertura, su istanza | Non protetto: prescrizioni e decadenze sospese |
| Durata massima | 4 mesi + proroghe, entro 12 mesi | 4 mesi + proroghe, entro 12 mesi | Residuo dei 12 mesi dopo i giorni già goduti | Legata a quella delle misure della società | Fino alla definitività dell’omologazione | Può reclamare entro 15 giorni |
| Tutela aggiuntiva | Contratti essenziali (art. 94-bis), cautelari (es. DURC) | Trattazione prioritaria rispetto alla liquidazione | Cautelari selettive anche oltre i 12 mesi | Misure atipiche o cautelari per i garanti | Divieto di esecuzioni e prelazioni (art. 78) | Revoca per atti di frode, opposizione alla proroga |
| Rischio principale | Proroga negata per mancanza di progressi documentati | Domanda letta come abuso dilatorio | Credere che il cronometro riparta da zero | Credersi coperti in automatico | Tentare uno strumento non accessibile | Restare inerte |
Le domande che valgono per tutti
Cosa succede alle misure se il termine per depositare il piano scade senza deposito? La domanda con riserva diventa improcedibile e le misure perdono la loro ragion d’essere. Se nel frattempo pende un ricorso per liquidazione giudiziale, il tribunale può provvedere su quello. Per questo la scadenza del termine ex art. 44 è la data più importante del calendario, anche più della scadenza delle misure.
Posso chiedere le misure protettive dopo aver depositato la domanda con riserva? La regola è chiederle nella domanda, perché è la pubblicazione di quella domanda a far scattare l’effetto. Una richiesta successiva, dove ammessa, produce effetto solo dalla sua pubblicazione e comunque perde l’effetto “automatico” iniziale. Se le misure non sono state confermate nei trenta giorni, occorre riproporre la domanda di protezione con una nuova iscrizione.
Se le misure vengono revocate, cosa succede ai pignoramenti già fermati? Le esecuzioni possono riprendere e i creditori tornano liberi di agire; dalla data della revoca cessa anche il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati (art. 55, comma 7). Contro la revoca è possibile il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., ma non il ricorso straordinario per cassazione, perché si tratta di provvedimenti di natura cautelare.
Le misure protettive valgono anche verso i creditori con ipoteca o pegno? Sì. Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari riguarda tutti i creditori per titolo o causa anteriore alla pubblicazione, compresi quelli garantiti da ipoteca o pegno sui beni del debitore. Il privilegio resta: il creditore garantito conserva la sua prelazione sul bene e la farà valere nel piano; ma durante la protezione non può aggredirlo individualmente. Diverso è il caso delle garanzie prestate da terzi, che come visto non rientrano automaticamente nella protezione.
Chi paga le spese della fase con riserva? Il decreto del tribunale fissa una somma che il debitore deve versare per le spese della procedura, commisurata alla presumibile attività del commissario. Il mancato versamento nel termine è una delle cause che possono condurre alla revoca del decreto e, di conseguenza, alla perdita della protezione. È una voce da considerare nella pianificazione della liquidità dei primi giorni.
Posso pagare i fornitori strategici durante la fase con riserva? I pagamenti di crediti anteriori sono, in linea generale, vietati salvo autorizzazione, perché violerebbero la parità di trattamento tra creditori. Nel concordato in continuità il tribunale può autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni essenziali per la prosecuzione dell’attività, a determinate condizioni e con un’attestazione. Pagare senza autorizzazione espone a conseguenze serie, fino alla revoca della procedura.
Il mese di agosto sospende i termini delle misure? No. La sospensione feriale, che riguarda il periodo dal 1 al 31 agosto, non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. Termini per reclamare, per depositare il piano e per chiedere la proroga corrono anche in agosto.
Cosa succede se passo da un profilo all’altro durante la procedura, per esempio se arriva un’istanza di liquidazione mentre sono in fase con riserva? Le misure già confermate continuano a impedire l’apertura della liquidazione finché restano efficaci, e il tribunale tratta in via prioritaria la tua domanda di regolazione. Dopo il correttivo del 2024 anche la proroga del termine ex art. 44 resta possibile con una domanda di liquidazione pendente. Ma da quel momento ogni tuo atto sarà valutato con maggiore rigore anche sotto il profilo dell’abuso: il progetto deve diventare concreto in fretta.
La giurisprudenza profilo per profilo
Qui trovi raccolti i riferimenti richiamati nella guida, ordinati per il profilo a cui si applicano. I principi sono riformulati con parole nostre.
Per tutti i profili
Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 2025, n. 9371. Nel concordato con riserva, il tribunale può rilevare d’ufficio la propria incompetenza territoriale fino al momento in cui delibera sull’ammissione; la precedente concessione del termine o l’esame delle misure protettive non lo impedisce. Rilevanza: conferma che le misure sono provvisorie e non consolidano la posizione del debitore.
Cass. civ., Sez. I, ord. 19 gennaio 2026, n. 500. I provvedimenti sulle misure protettive hanno natura cautelare e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, non essendo decisori e definitivi. Rilevanza: il reclamo al collegio è, in concreto, l’unico rimedio: non va sprecato.
Società in continuità aziendale
Tribunale di Milano, 2 novembre 2025. Il regime dell’art. 94-bis CCII, che impedisce ai contraenti di risolvere o non adempiere i contratti in corso per il solo deposito della domanda, può operare già nella fase con riserva di un concordato in continuità. Rilevanza: protegge i contratti essenziali fin dal primo giorno.
Tribunale di Milano, 24 dicembre 2024. Anche con una domanda di accesso con riserva il debitore può ottenere misure cautelari, rivolte anche ai creditori parti di contratti in corso, per impedire risoluzioni o modifiche peggiorative legate alla domanda. Rilevanza: offre uno strumento alternativo o complementare all’art. 94-bis.
Tribunale di Modena, 18 febbraio 2025. L’indicazione dello strumento prescelto ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, consente al debitore di fruire già nella fase con riserva del regime dello strumento; in mancanza si applica il regime generale. Rilevanza: dichiarare subito il concordato in continuità ha effetti concreti.
Tribunale di Firenze, 2 novembre 2025. Nel concordato con riserva può essere accolta un’istanza cautelare volta al rilascio del DURC regolare, provvedimento poi da confermare all’udienza. Rilevanza: essenziale per le imprese che operano con committenti pubblici o in appalto.
Impresa già sotto attacco
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. Nell’istruttoria per la dichiarazione di insolvenza il debitore non ha un diritto pieno al rinvio per poter ricorrere a procedure alternative. Rilevanza: la domanda con riserva va depositata per tempo, non all’ultimo momento.
Tribunale di Verona, 16 ottobre 2024. Dopo il correttivo del 2024, la proroga del termine per il deposito della domanda piena è ammissibile anche se pende una domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: la pendenza della liquidazione non chiude la strada della proroga.
Tribunale di Brescia, 1 febbraio 2024. Il Codice non riproduce il divieto biennale di riproporre la domanda con riserva; la ripresentazione dopo una rinuncia è ammissibile purché non costituisca abuso dello strumento. Rilevanza: fissa il confine tra legittima riproposizione e manovra dilatoria.
Impresa proveniente dalla composizione negoziata
Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Il diniego di conferma delle misure nella composizione negoziata è reclamabile entro quindici giorni; il procedimento sulle misure è autonomo rispetto a quello di insolvenza e il debitore non ha diritto a un rinvio di quest’ultimo per coltivare il reclamo. Rilevanza: i termini di reclamo sono brevi e non sospendono la liquidazione.
Tribunale di Massa, 20 maggio 2026. Dopo aver goduto dei duecentoquaranta giorni di protezione nella composizione negoziata, l’impresa può ottenere nuove misure nella fase con riserva solo se prospetta, almeno nelle linee essenziali, un progetto di risanamento aggiornato e plausibile. Rilevanza: la nuova protezione va guadagnata con un progetto nuovo.
Tribunale di Modena, 18 gennaio 2025. Nel calcolo del limite annuale dell’art. 8 rilevano soltanto i giorni di protezione effettivamente goduti, anche sommando periodi distinti. Rilevanza: determina il residuo disponibile per chi arriva dalla composizione negoziata.
Tribunale di Nola, 25 marzo 2026. Esaurito il limite annuale delle misure protettive, il giudice può ancora concedere misure cautelari selettive verso specifici creditori, in ragione della loro diversa funzione. Rilevanza: un’ultima rete di sicurezza, da usare con motivazione rigorosa.
Soci illimitatamente responsabili e garanti
Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023. L’effetto delle misure protettive può essere esteso ai fideiussori che siano anche soci illimitatamente responsabili, in ragione di tale qualità. Rilevanza: apre la strada alla protezione del patrimonio del socio.
Tribunale di Avellino, 5 dicembre 2022. Le misure protettive tipiche non si estendono ai garanti esterni. Rilevanza: per i fideiussori terzi occorrono misure atipiche o cautelari mirate.
Creditori
Tribunale di Avellino, 13 febbraio 2025. La misura protettiva revocata o non confermata perde efficacia e non può essere recuperata con un’istanza di proroga delle altre misure; serve una nuova iscrizione della domanda. Rilevanza: tutela il creditore contro protezioni “resuscitate” in via indiretta.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ogni profilo ha bisogno di interventi diversi. Ecco, in concreto, cosa facciamo.
- Ricostruiamo il calendario della protezione: date di pubblicazione, termine per la conferma, durata concessa, scadenza del termine ex art. 44 e tetto dei dodici mesi, tenendo conto degli eventuali giorni già goduti in composizione negoziata.
- Per le società in continuità, mappiamo i contratti essenziali e redigiamo le richieste di tutela ex art. 94-bis e le eventuali istanze cautelari mirate, compresa quella sul DURC.
- Per le imprese già sotto attacco, verifichiamo lo stato delle esecuzioni e del procedimento di liquidazione e predisponiamo la domanda con riserva in tempo utile, con gli elementi che ne dimostrano la serietà.
- Per chi arriva dalla composizione negoziata, aggiorniamo il progetto di risanamento partendo dagli esiti delle trattative, così da sostenere la richiesta di nuova protezione.
- Per i soci illimitatamente responsabili, redigiamo l’istanza di estensione delle misure, collegando il loro patrimonio alla fattibilità del piano; per i garanti esterni valutiamo misure atipiche o cautelari verso il creditore garantito.
- Per le imprese minori, verifichiamo le tre soglie sui bilanci degli ultimi esercizi e impostiamo il concordato minore con l’OCC, compresa l’istanza di blocco delle esecuzioni.
- Per i creditori, analizziamo il decreto di conferma e i suoi presupposti, e prepariamo reclami, istanze di revoca per atti di frode e opposizioni alla proroga.
- Documentiamo i progressi nelle trattative con un fascicolo ordinato, da allegare all’istanza di proroga.
- Proponiamo e gestiamo i reclami contro i provvedimenti sulle misure, nel termine di quindici giorni.
- Coordiniamo avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché piano, attestazione e strategia processuale parlino la stessa lingua.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per le imprese che attraversano la crisi, la qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata e il passaggio verso gli strumenti giudiziali: è lì che si decide quanto tempo di protezione resta. Per le imprese minori, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC coprono la strada alternativa del concordato minore. Per tutti, la qualifica di cassazionista consente di seguire la vicenda dal primo ricorso fino all’ultimo grado di giudizio.
Continuità della strategia: la stessa linea difensiva, impostata nell’analisi iniziale, viene portata avanti dal reclamo fino alla Cassazione, senza passaggi di mano.
Staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sul tuo caso, perché la protezione del patrimonio si regge tanto sulle norme quanto sui numeri del piano.
Prima il tuo profilo, poi le tue regole
Le misure protettive nel concordato in bianco non sono un interruttore uguale per tutti. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, con il calendario giusto. La società in continuità deve proteggere i contratti e documentare i progressi; l’impresa sotto attacco deve muoversi prima della decisione sulla liquidazione; chi arriva dalla composizione negoziata deve fare i conti con il tempo già consumato; soci e garanti devono chiedere espressamente la loro protezione; l’impresa minore deve cambiare strada; il creditore deve usare gli strumenti che la legge gli offre.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è materia di crisi d’impresa: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC per le imprese minori, e cassazionista per seguire i reclami e le impugnazioni fino all’ultimo grado. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo le date e costruiremo la strategia adatta al tuo profilo.
📩 Prima che l’ombrello protettivo si chiuda, parlane con noi: tutti i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.
