Questa pagina raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da chi ha aperto una pratica di sovraindebitamento e, a un certo punto, si è ritrovato con un telefono che squilla a vuoto, una PEC senza risposta e la sensazione che la propria pratica sia finita in fondo a un cassetto. Le domande le abbiamo lasciate come ce le fanno, con le parole di chi le pone. Le risposte sono quelle che diamo in studio: prima la risposta secca, poi le ragioni, poi cosa fare.
Il contesto in poche righe. Dal 15 luglio 2022 le procedure di sovraindebitamento sono regolate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), ritoccato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024. L’art. 68 CCII stabilisce che la domanda si presenta al giudice tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito nel circondario del tribunale competente, mentre l’organizzazione degli organismi, i requisiti dei gestori e i loro obblighi di condotta sono disciplinati dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202. Tradotto: senza la relazione dell’OCC la procedura non parte. Per questo il silenzio del gestore non è un fastidio, è un blocco.
Perché ne scriviamo noi. Il tema di questo articolo coincide esattamente con due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC. Chi ha ricoperto quel ruolo sa quali passaggi un gestore deve completare prima di poter firmare una relazione, in quali punti una pratica tende a incagliarsi e quali leve mette a disposizione il sistema — regolamento dell’organismo, referente, giudice — per rimetterla in moto.
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L’OCC e il gestore della crisi sono la stessa persona? Con chi me la devo prendere?
No, sono due soggetti diversi, e confonderli è il motivo più comune per cui i solleciti cadono nel vuoto.
L’OCC è un organismo: lo costituisce un ente pubblico — un ordine professionale (avvocati, commercialisti, notai), una camera di commercio, il segretariato sociale di un comune — ed è iscritto in un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, previsto dall’art. 4 del D.M. 202/2014. Dentro l’organismo ci sono tre figure che contano: il referente, cioè la persona fisica che dirige l’organismo, assegna gli incarichi e ne cura la sostituzione; l’elenco dei gestori, cioè i professionisti abilitati; la segreteria, che tiene protocollo e fascicoli.
Il gestore della crisi è il professionista che il referente ha designato per la sua pratica, scegliendolo da quell’elenco. È lui che studia i documenti, sente i creditori, scrive la relazione. Deve svolgere la prestazione personalmente; può farsi aiutare da collaboratori, ma rendendolo noto al referente e rispondendo del loro operato.
Perché questa distinzione cambia tutto? Perché i regolamenti degli organismi prevedono di regola che l’OCC assuma obblighi verso il debitore dal momento del conferimento dell’incarico, ferma restando la responsabilità personale del gestore designato. Quindi, quando il gestore tace, lei non è “in balia” di un singolo professionista: ha un secondo interlocutore, sopra di lui, che quel professionista lo ha scelto e che ha il potere di richiamarlo o sostituirlo.
La risposta pratica alla domanda “con chi me la prendo” è dunque: con entrambi, ma in sequenza. Prima il gestore, per iscritto e con un termine. Poi, se il silenzio continua, il referente dell’organismo, sempre per iscritto, all’indirizzo PEC dell’OCC e non alla mail personale del professionista. Più avanti vedremo come si fa, passo per passo.
Esiste una scadenza entro cui il gestore deve consegnarmi la relazione?
Una scadenza generale fissata dalla legge per la relazione non c’è. Ma questo non significa che il gestore possa metterci il tempo che vuole.
Il Codice fissa un solo termine breve nella fase iniziale: secondo l’art. 68, comma 4, CCII l’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, deve darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, che hanno poi quindici giorni per comunicare il debito accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. È un primo, utile termometro: se a distanza di mesi quelle comunicazioni non sono mai partite, il problema non è la complessità della sua pratica.
Per la relazione vera e propria, invece, il parametro è la ragionevolezza, che si misura su due elementi: quanto è complessa la sua situazione (numero di creditori, immobili, garanzie, attività d’impresa cessate) e quanto è stato puntuale lei nel consegnare i documenti. Molti organismi prevedono nel proprio regolamento interno tempi indicativi per le varie fasi: il regolamento è un documento pubblico, di solito disponibile sul sito dell’ente che ha costituito l’OCC, e vale la pena leggerlo.
Un criterio di buon senso che usiamo in studio: qualche settimana di silenzio mentre si raccolgono documenti è fisiologica; mesi senza un solo atto scritto — una richiesta, una bozza, un aggiornamento — non lo sono. Il modo migliore per uscire dall’incertezza è chiedere al gestore, per iscritto, un cronoprogramma: quali attività restano, in che ordine, con che date indicative. Un professionista che lavora sulla sua pratica è in grado di rispondere in poche righe; un rifiuto di rispondere è già, di per sé, un’informazione.
Posso lasciar perdere l’OCC e chiedere direttamente al tribunale di nominarmi un gestore?
Di regola no. Esiste un’eccezione, ma è stretta e va motivata con documenti.
L’art. 68, comma 1, CCII è chiaro: la domanda si presenta tramite un OCC del circondario, e solo se nel circondario del tribunale competente non esiste un OCC i compiti dell’organismo vengono affidati a un professionista (o a una società tra professionisti) nominato dal presidente del tribunale o da un giudice delegato, scelto dove possibile tra gli iscritti all’albo dei gestori. La Cassazione, già sotto la vecchia legge 3/2012, aveva chiarito con l’ordinanza n. 19740 del 2017 che, dove un organismo è stato costituito e iscritto nel registro, la strada della nomina giudiziale resta residuale: il legislatore ha voluto organismi stabili e specializzati, e non si può scavalcarli a piacimento.
L’eccezione è arrivata dalla giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza n. 21 del 25 marzo 2024, ha ammesso la nomina di un professionista in funzione di OCC pur in presenza di un organismo nel circondario, perché l’unico OCC esistente aveva subordinato l’avvio dell’attività al pagamento di acconti di importo rilevante che i debitori non potevano sostenere. Il tribunale ha ragionato così: quando il comportamento dell’organismo comprime ingiustificatamente il diritto del debitore di accedere a una procedura di regolazione della crisi, si apre uno spazio per derogare alla sua competenza.
Attenzione a cosa significa questo, e a cosa no. Non è una scorciatoia per chi è stanco di aspettare. È un rimedio per chi dimostra che l’accesso alla procedura gli è, di fatto, negato. Serve una storia documentata — solleciti, risposte, rifiuti, preventivi — e serve un’istanza scritta bene, perché il giudice deve poter vedere l’ostacolo, non solo sentirselo raccontare.
Il gestore non mi risponde da settimane. Qual è la prima cosa da fare, in concreto?
La prima cosa è smettere di telefonare e scrivere. Non per formalismo: perché una telefonata non lascia traccia, e tutto quello che potrà servirle dopo — la sostituzione del gestore, un’istanza al tribunale, perfino una contestazione sui compensi — si costruisce su date e documenti.
Il messaggio va inviato via PEC al gestore, con copia all’indirizzo PEC dell’organismo. Deve essere breve e deve contenere quattro elementi:
- Il riepilogo di quanto lei ha già consegnato, con le date (anche approssimative, se non ha le ricevute: poi le ricostruirà).
- La richiesta di un elenco completo e in unica soluzione dei documenti ancora mancanti. “In unica soluzione” è la chiave: le richieste a rate sono il meccanismo più comune con cui un’istruttoria resta aperta per un anno senza che nessuno risulti formalmente inadempiente.
- La richiesta di una data indicativa di chiusura della relazione.
- Un termine per la risposta: quindici giorni sono un tempo che nessuno potrà definire irragionevole.
Due richieste aggiuntive, che quasi nessuno fa e che invece sono utilissime. Chieda copia della dichiarazione di indipendenza che il gestore deve sottoscrivere per ogni pratica prima di iniziare a lavorarci, come prevede l’art. 11 del D.M. 202/2014. E chieda copia del preventivo che ha accettato, se non la conserva già. Sono i due documenti su cui si reggeranno, eventualmente, i passi successivi.
Cosa evitare. Toni minacciosi, che irrigidiscono il rapporto senza produrre nulla. Invii di documenti sparsi, senza un indice, che permettono a chiunque di dire “non ci risulta”. E soprattutto: mandare lo stesso sollecito tre volte. Se al primo messaggio scritto, con un termine preciso, non arriva risposta, il secondo va indirizzato a qualcun altro.
Un’ultima verifica, che sembra banale e non lo è: accerti che il gestore sia ancora il suo gestore. Alcuni regolamenti prevedono che il professionista possa rinunciare all’incarico comunicandolo via PEC all’organismo e al referente, che provvede alla sostituzione. Succede che la rinuncia arrivi, la sostituzione tardi e nessuno avvisi il debitore. In quel caso lei sta sollecitando una persona che non se ne occupa più.
Ho scritto, ho aspettato, niente. A chi mi rivolgo adesso?
Al referente dell’organismo. È lui che ha designato il gestore, ed è lui che ha i poteri per intervenire.
I regolamenti degli OCC, pur con formulazioni diverse, vanno tutti nella stessa direzione. Alcuni prevedono espressamente che il referente possa sostituire il gestore anche d’ufficio quando questi sia impossibilitato a svolgere l’incarico o quando emergano inadempienze nello svolgimento dei suoi compiti. Altri stabiliscono che il gestore che non rispetta i propri obblighi venga sostituito immediatamente, con la nomina di un altro professionista dell’elenco. In diversi organismi è previsto anche un vero procedimento interno — contestazione scritta, termine a difesa, sanzioni che vanno dall’ammonimento alla cancellazione dall’elenco — che parte proprio dalla segnalazione di un’inadempienza.
L’istanza al referente deve essere asciutta e documentata: la cronologia; la PEC al gestore con la sua ricevuta di consegna; lo scadere del termine senza risposta; la richiesta di intervento dell’organismo; in subordine, la richiesta di designazione di un nuovo gestore; la richiesta di copia degli atti del suo fascicolo. Anche qui, un termine di risposta. E una richiesta finale che cambia il tono di qualunque replica: che l’organismo indichi una data entro cui la relazione sarà chiusa, o entro cui le sarà comunicato per iscritto cosa ne impedisce la chiusura.
Per orientarsi, ecco la sequenza completa dei livelli a cui ci si può rivolgere. I termini sono indicativi e nascono dalla prassi, non da norme che li impongano: servono a non restare fermi troppo a lungo su un gradino che non produce risultati.
| Fase | Atto | Termine indicativo di attesa | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Sollecito | PEC con riepilogo, richiesta elenco mancanze e data di chiusura | 15 giorni | Gestore della crisi (copia all’OCC) |
| 2. Intervento dell’organismo | Istanza di intervento e, in subordine, di sostituzione del gestore | 15-20 giorni | Referente dell’OCC |
| 3. Segnalazione organizzativa | Segnalazione sul funzionamento dell’organismo | Variabile | Ente che ha costituito l’OCC (ordine, camera di commercio) |
| 4. Segnalazione disciplinare | Esposto sulla condotta del professionista | Variabile | Consiglio dell’Ordine / consiglio di disciplina del gestore |
| 5. Vigilanza sul registro | Segnalazione sull’organismo iscritto | Variabile | Ministero della Giustizia (registro OCC) |
| 6. Cambio di organismo | Nuova istanza di nomina | Dal deposito | Altro OCC dello stesso circondario, se esiste |
| 7. Rimedio giudiziale eccezionale | Istanza di nomina di un professionista in funzione di OCC | Secondo il calendario del tribunale | Presidente del tribunale competente (art. 68, co. 1, CCII) |
| 8. Pratica già depositata | Istanza nel fascicolo della procedura | Secondo il calendario del giudice | Giudice della procedura |
Non tutti i gradini vanno percorsi, e non sempre in quest’ordine. Ma chi arriva al settimo senza aver documentato i primi due si presenta dal giudice a mani vuote.
Posso chiedere io di cambiare gestore? E l’OCC è obbligato ad accontentarmi?
Chiederlo può sempre. Ottenerlo non è automatico.
La designazione del singolo gestore spetta all’organismo, che la fa secondo i propri criteri regolamentari — spesso con meccanismi di rotazione pensati per distribuire gli incarichi in modo equo. Lei ha scelto l’OCC, non la persona. Per questo una richiesta di sostituzione fondata sul “non mi trovo bene” ha poche possibilità; una richiesta fondata su fatti oggettivi e documentati ne ha molte di più.
I fatti che contano sono di due tipi. Il primo è l’inerzia: mesi senza attività, solleciti scritti senza risposta, termini assegnati e lasciati scadere. Il secondo riguarda l’indipendenza. L’art. 11 del D.M. 202/2014 impone al gestore obblighi precisi di indipendenza, neutralità e imparzialità, e gli chiede di firmare per ogni pratica una dichiarazione di indipendenza da rendere nota al tribunale prima di iniziare. Il gestore non è indipendente, ad esempio, quando è legato a lei o a chi ha interesse nella procedura da rapporti personali o professionali tali da comprometterne la posizione. I regolamenti degli organismi possono aggiungere ipotesi di incompatibilità ancora più rigorose. Se quella dichiarazione non c’è, o se emergono rapporti che la smentiscono, la sua richiesta di sostituzione poggia su un terreno solido e indipendente dal ritardo.
C’è poi un’alternativa di cui si parla poco: cambiare organismo. In molti circondari operano più OCC — quello dell’ordine degli avvocati, quello dei commercialisti, quello della camera di commercio. Il registro tenuto dal Ministero della Giustizia consente di verificare quali organismi sono iscritti e dove hanno sede. Prima di farlo, però, chiuda in modo ordinato il rapporto con il primo organismo: comunicazione scritta, richiesta di restituzione della documentazione, richiesta di rendiconto dell’attività svolta. Una pratica aperta presso due organismi contemporaneamente è una fonte di confusione che nessun giudice apprezza.
E se non è solo il gestore, ma l’intero OCC a non rispondere?
È un problema diverso, e più serio. Quando anche la PEC dell’organismo resta senza riscontro, il rapporto non è più tra lei e un professionista: è tra lei e una struttura che non sta funzionando. Le strade sono quattro, e conviene muoversi su più di una contemporaneamente.
La prima: verificare se nel suo circondario ci sono altri organismi iscritti. Se ci sono, il cambio di OCC è quasi sempre la via più rapida, come detto sopra.
La seconda: scrivere all’ente che ha costituito l’organismo — il consiglio dell’ordine professionale o la camera di commercio. L’OCC non è un soggetto autonomo nel vuoto: è una articolazione di quell’ente, che ne risponde sul piano organizzativo.
La terza: segnalare la situazione al Ministero della Giustizia, che tiene il registro degli organismi. Il D.M. 202/2014 disciplina non solo l’iscrizione degli OCC, ma anche la vigilanza su di essi e i casi di sospensione e cancellazione dal registro. Una segnalazione non le produrrà la relazione in tempi brevi, e sarebbe scorretto farglielo credere. Serve però a costruire un quadro documentato del malfunzionamento, che torna utile se poi occorre andare davanti al giudice.
La quarta, quando l’organismo è l’unico del circondario e il blocco equivale a un accesso negato: l’istanza al presidente del tribunale per la nomina di un professionista che svolga i compiti dell’OCC. È la via aperta dal Tribunale di Rovigo nel 2024, di cui abbiamo parlato rispondendo alla terza domanda. Va percorsa con un legale e con un fascicolo che dimostri, carte alla mano, che le altre strade sono state tentate.
Se cambio gestore o organismo, devo ricominciare da capo e pagare di nuovo?
Da capo no, se ha tenuto in ordine le carte. Qualcosa, però, va rifatto.
I documenti sono suoi e restano suoi. Estratti conto, buste paga, visure, contratti di finanziamento, atti delle esecuzioni: tutto quello che ha raccolto può essere consegnato al nuovo gestore. Per questo insistiamo tanto su una copia completa e indicizzata del fascicolo. Chi ha consegnato originali sparsi senza tenere copia si ritrova, al cambio, a ricostruire tutto.
Quello che non si trasferisce è il lavoro valutativo. Il nuovo gestore firmerà una relazione con la propria responsabilità personale e non può limitarsi a fare suo il giudizio di un collega: dovrà verificare in proprio completezza e attendibilità della documentazione, cause dell’indebitamento, diligenza. Mettiamo in conto qualche settimana. Considerato però che una relazione ferma da mesi andrebbe comunque aggiornata — visure e certificazioni invecchiano — la perdita reale è spesso minore di quanto si tema.
Sul piano economico, il compenso dell’OCC è regolato: il D.M. 202/2014 fissa parametri di calcolo e prevede riduzioni obbligatorie. Se ha versato acconti a fronte di un’attività che non è stata svolta, ha diritto di chiedere un rendiconto di quanto è stato effettivamente fatto e di discutere la sorte delle somme versate. Chieda tutto per iscritto e conservi ogni ricevuta di bonifico.
Il gestore si è fermato perché non ho pagato l’acconto. Ha ragione lui?
Dipende da cosa c’è scritto nel preventivo che ha firmato e da quanto quell’acconto è sostenibile per lei. Non esiste una risposta valida per tutti, ma esistono alcuni punti fermi.
Il primo: l’attività dell’OCC ha un costo, e quel costo grava su chi chiede la procedura. La Cassazione lo ha ricordato con due pronunce del 2025 — la n. 6865 del 14 marzo e l’ordinanza n. 14401 del 29 maggio — in materia di liquidazione del patrimonio: la nomina del gestore avviene su iniziativa e nell’interesse del debitore, non dei creditori, e per questo le relative spese non possono essere trattate come uscite generali della procedura da ripartire anche sul ricavato dei beni ipotecati. Il messaggio pratico è che il compenso dell’organismo è una partita che riguarda anzitutto lei, e che va affrontata con chiarezza sin dal preventivo.
Il secondo punto fermo: il preventivo non è un contratto qualsiasi, lasciato alla libera volontà delle parti. Il Tribunale di Rovigo, nella sentenza del 25 marzo 2024 già citata, ha osservato che l’accordo su compensi e acconti tra OCC e debitore non ha natura esclusivamente privatistica, perché può incidere sugli interessi dei creditori e su quello del debitore a risanare la propria posizione. Un acconto di importo rilevante posto come condizione indispensabile per avviare l’attività, presso l’unico organismo del circondario, è stato ritenuto un motivo sufficiente per derogare alla competenza dell’OCC.
Cosa fare, dunque, prima di arrivare a quel punto. Chiedere per iscritto la scomposizione del preventivo, voce per voce, con l’indicazione dei parametri applicati. Proporre, sempre per iscritto, una modulazione delle modalità di pagamento compatibile con il suo reddito documentato. Conservare la risposta. Se il rifiuto è netto, se l’organismo è l’unico disponibile e se la sua situazione economica rende l’acconto obiettivamente insostenibile, si valuta con un legale l’istanza al tribunale.
Un’avvertenza onesta: il precedente di Rovigo è una decisione di merito, legata a un caso concreto. Non vincola altri tribunali e non garantisce lo stesso esito altrove. È un argomento, non un automatismo.
Ho già depositato il ricorso in tribunale. Se adesso il gestore sparisce, cosa succede?
La situazione è diversa, e per certi versi migliore: adesso c’è un giudice.
Il ruolo dell’OCC non finisce con il deposito. A seconda della procedura, l’organismo cura le comunicazioni ai creditori, riferisce al giudice, vigila sull’esecuzione del piano; nell’esdebitazione del debitore incapiente, ad esempio, è chiamato a verificare per quattro anni il tempestivo deposito delle dichiarazioni annuali del debitore. Se il gestore si ferma in una di queste fasi, la procedura rallenta, ma il problema non è più solo suo: è un problema della procedura, e il giudice ne è il custode.
Lo strumento, a questo punto, è un’istanza depositata nel fascicolo telematico. Deve indicare con precisione quale adempimento è rimasto sospeso, da quando, con quali solleciti già inviati, e chiedere al giudice di assumere i provvedimenti opportuni perché la procedura prosegua. Un giudice che riceve una segnalazione documentata ha a disposizione strumenti — a cominciare dal semplice richiamo all’organismo — che nessun debitore ha.
C’è un aspetto di tutela che vale la pena conoscere. Il Tribunale di Verona, con decreto del 12 marzo 2025, si è occupato degli adempimenti dell’OCC nella fase di chiusura di una ristrutturazione dei debiti del consumatore, rilevando che, in mancanza di un sistema di pubblicazione unitario dei provvedimenti in materia di sovraindebitamento, il solo decreto di chiusura non basta a proteggere pienamente il debitore. Ne esce confermato un principio: le attività dell’organismo dopo il deposito non sono formalità, perché da esse dipende la tenuta concreta della sua posizione, anche a procedura conclusa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno gli adempimenti che l’organismo deve compiere dopo il deposito e sa riconoscere, in un fascicolo, quello che manca.
Dopo mesi, il gestore mi consegna una relazione scritta di corsa. La firmo e la deposito lo stesso?
La legga prima, riga per riga. E se è incompleta, chieda di integrarla prima del deposito, non dopo.
La tentazione è comprensibile: dopo tanta attesa, qualunque carta sembra meglio di niente. Ma una relazione carente può costarle più di altri due mesi di attesa. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025, ha affermato che la completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC sono un presupposto per l’apertura della liquidazione controllata, e che il giudice deve verificarle nel merito, non limitarsi a constatare che la relazione esiste. Nel caso esaminato la relazione, come il ricorso, taceva sugli atti con cui il debitore si era spogliato di beni prima della domanda: la finalità informativa del documento ne risultava svuotata. Nel 2026 la Corte, con la pronuncia n. 11603, ha ribadito che nella liquidazione controllata chiesta dal debitore la relazione deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, a pena di inammissibilità.
Il contenuto minimo è scritto nella legge. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 68, comma 2, CCII chiede che la relazione indichi: le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; le ragioni dell’incapacità di adempiere; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione; i costi presunti della procedura. Il comma 3 aggiunge la verifica sul merito creditizio: l’OCC deve indicare se il finanziatore, nel concedere il credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Disposizioni analoghe valgono per il concordato minore (art. 76) e per la liquidazione controllata (art. 269).
Faccia questa verifica con la relazione in una mano e l’elenco nell’altra. Per ogni voce, si chieda: è trattata? È argomentata o solo affermata? Rinvia a documenti che stanno davvero nel fascicolo? Se trova un vuoto, lo segnali al gestore per iscritto, con un termine breve. Una richiesta di integrazione prima del deposito è ordinaria amministrazione; un’inammissibilità dopo il deposito è un’occasione persa.
Posso fare un esposto contro il gestore? E a chi lo mando?
Può farlo. Ma prima si chieda che cosa vuole ottenere, perché gli esposti servono a sanzionare condotte, non a produrre relazioni.
I destinatari possibili sono tre, e hanno funzioni diverse.
Il referente dell’organismo. Molti regolamenti degli OCC prevedono un procedimento interno: il referente contesta per iscritto la violazione al gestore, gli assegna un termine per difendersi e può irrogare sanzioni graduate — ammonimento, sospensione, cancellazione dall’elenco dei gestori — procedendo anche alla sostituzione nell’incarico. È il canale che, oltre a sanzionare, può rimettere in moto la sua pratica.
L’ordine professionale del gestore. Il gestore è quasi sempre un avvocato, un commercialista o un notaio, e resta soggetto alle regole deontologiche della propria professione. Un esposto al consiglio dell’ordine o al consiglio di disciplina competente avvia una valutazione disciplinare. I tempi sono quelli dei procedimenti disciplinari, e non incidono direttamente sulla sua procedura.
Il Ministero della Giustizia, per le questioni che riguardano l’organismo nel suo complesso, come detto sopra.
Sul piano civile, infine, i regolamenti ricordano che resta ferma la responsabilità personale del gestore nell’adempimento della prestazione. Ne parliamo più avanti, nella domanda che quasi nessuno fa.
Un consiglio di metodo: gli esposti funzionano meglio quando arrivano dopo un sollecito rimasto senza risposta e un’istanza al referente rimasta senza esito. Un esposto come prima mossa rischia di irrigidire tutti, compreso chi avrebbe potuto aiutarla.
Intanto mi pignorano lo stipendio e c’è un’asta fissata sulla casa. Il ritardo dell’OCC mi farà perdere tutto?
Non necessariamente. Ma deve sapere che, mentre l’OCC tace, nessuna protezione scatta da sola.
Questo è il punto su cui si fanno i danni più gravi. Nel sovraindebitamento la protezione dalle azioni esecutive arriva con un provvedimento del giudice: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, ad esempio, l’art. 70, comma 4, CCII consente al giudice, su istanza del debitore, di disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Nel concordato minore e nella liquidazione controllata valgono meccanismi propri, sempre legati al decreto o alla sentenza del tribunale. Finché la domanda non è depositata e il giudice non ha provveduto, pignoramento e vendita vanno avanti secondo il loro calendario.
Cosa si può fare, allora, mentre la relazione non arriva. Due cose, in parallelo.
La prima è comunicare subito all’OCC, per iscritto, la data dell’udienza di vendita o lo stato del pignoramento, chiedendo che la chiusura della relazione venga calibrata su quella scadenza. Un gestore che sa che fra sette settimane c’è un’asta ha un parametro concreto su cui organizzare il lavoro; e se non lo fa, lei avrà la prova di averlo avvertito.
La seconda è non abbandonare l’esecuzione. Il processo esecutivo ha strumenti propri — dalla verifica della regolarità degli atti alle istanze al giudice dell’esecuzione — che restano utilizzabili indipendentemente dalla pratica di sovraindebitamento, e che vanno gestiti da un avvocato.
La rassicurazione fondata è questa: un’asta fissata non è una vendita avvenuta, e un pignoramento in corso non è un debito saldato. Il limite reale è che il tempo non gioca a suo favore.
Se mi lamento, poi il gestore mi “rovina” la relazione?
È una paura che sentiamo spesso, e la capiamo. Ma il sistema è costruito proprio per impedire che accada.
Il gestore deve essere indipendente, neutrale e imparziale: lo impone l’art. 11 del D.M. 202/2014, e lo ha dichiarato per iscritto accettando l’incarico. La sua relazione non è una cortesia fatta a lei: è un documento che il giudice esamina nel merito, come abbiamo visto con la Cassazione del 2025. Una relazione che trattasse male un debitore per ritorsione, contraddicendo i documenti, esporrebbe anzitutto chi l’ha firmata.
Detto questo, conta molto il modo. Un sollecito scritto, cortese, con fatti e date, è un atto che ogni professionista serio riconosce come legittimo. Un messaggio aggressivo, pieno di accuse generiche, produce solo irrigidimento.
C’è però un limite da dirle con franchezza. L’OCC non è il suo avvocato. È un soggetto che la assiste nella procedura ma che, al tempo stesso, lavora per il giudice e tutela le ragioni dei creditori. Se nella sua storia ci sono fatti sfavorevoli — un finanziamento chiesto quando i debiti erano già insostenibili, un bene venduto a un parente poco prima della domanda — la relazione dovrà riportarli. Lamentarsi non li fa sparire, e non è per quello che si sollecita. Quei fatti vanno affrontati con una strategia, non nascosti.
E se il ritardo fosse, almeno in parte, colpa mia?
Succede più spesso di quanto si pensi. E conviene scoprirlo subito, perché è l’unico ritardo che dipende interamente da lei.
I documenti che mancano più di frequente sono sempre gli stessi: estratti conto degli ultimi anni di tutti i rapporti, compresi quelli chiusi; contratti di finanziamento completi, non solo l’ultima comunicazione della banca; fideiussioni firmate per familiari o per società; atti con cui ha venduto o donato beni negli ultimi anni; prova delle spese necessarie al mantenimento della famiglia. Un elenco di mancanze scritto, anche severo, è una buona notizia: le dice esattamente cosa fare.
Il consiglio pratico è quello che abbiamo dato rispondendo alla quarta domanda: chieda l’elenco completo in unica soluzione, e poi si dia dieci giorni per chiuderlo. Per ciò che non riesce a reperire, tenga traccia delle richieste inviate a banche e uffici: un documento mancante accompagnato dalla prova di averlo chiesto è molto diverso da un documento dimenticato.
C’è infine una verifica a monte, che a volte spiega un ritardo più di qualunque documento: che lei sia davvero legittimato alla procedura impostata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 880 del 16 gennaio 2026, ha ribadito ad esempio che l’impresa agricola costituita in forma di cooperativa, in quanto soggetta a liquidazione coatta amministrativa, non può accedere agli strumenti per il sovraindebitato. Quando il problema è di questo tipo, nessun sollecito lo risolve: va ripensata la strada.
A questo punto ha ancora senso andare avanti, o il sovraindebitamento non fa per me?
Nella grande maggioranza dei casi ha senso. Ma va scelta la procedura giusta, e va costruita bene.
La rassicurazione fondata: le regole attuali sono meno severe, in alcuni passaggi, di quelle di un tempo. La Cassazione, con la sentenza n. 22890 del 27 luglio 2023, ha chiarito che i requisiti di ammissibilità e omologazione previsti dalla disciplina nuova non vanno riempiti con i contenuti di quella vecchia. E con la pronuncia n. 22074 del 31 luglio 2025 ha affermato che la meritevolezza non è un presupposto necessario perché venga accolta la domanda di accesso alla liquidazione controllata: il vaglio sulla condotta del debitore si sposta, in quella procedura, alla fase dell’esdebitazione.
Il limite reale: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 69 CCII esclude chi ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e la Cassazione, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, è tornata sulla valutazione della condotta del consumatore dopo l’entrata in vigore del Codice, da condurre in modo autonomo rispetto alla condotta della banca. Se nella sua storia ci sono elementi del genere, la procedura più adatta potrebbe non essere quella da cui è partito.
Il silenzio del gestore, in ogni caso, non cambia la sostanza della sua posizione: non cancella i debiti e non le toglie diritti. Cambia i tempi. Ed è sui tempi che bisogna lavorare.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati verosimili: non descrivono casi reali né pratiche seguite dallo Studio. Servono a far vedere come cambia il risultato a seconda di come si reagisce al silenzio.
Simulazione 1 — La scala dei solleciti, applicata. Ipotesi: consumatore con debiti per 71.380 €, stipendio netto di 1.640 € al mese, pignoramento presso terzi attivo con trattenuta del quinto (328 € al mese). Istanza all’OCC presentata l’11 febbraio; gestore designato il 26 febbraio; ultima comunicazione ricevuta l’8 aprile.
Percorso A — reazione ordinata. Il 3 giugno parte la PEC al gestore, con copia all’OCC e termine di 15 giorni (scadenza 18 giugno). Nessuna risposta. Il 24 giugno parte l’istanza al referente con richiesta di intervento e, in subordine, di sostituzione. Il 16 luglio il referente designa un nuovo gestore, che il 23 luglio chiede due documenti, consegnati il 29 luglio. Relazione chiusa il 19 settembre, ricorso depositato il 26 settembre con istanza di sospensione delle esecuzioni. Da notare: la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto riguarda i termini processuali, non l’attività istruttoria dell’organismo. Agosto non è, di per sé, una giustificazione per un fermo.
Percorso B — attesa passiva. Il debitore telefona a giugno, a settembre, a novembre. La prima richiesta scritta parte a dicembre. Nel frattempo visure e certificazioni reddituali vanno aggiornate. Deposito ipotizzabile non prima di marzo dell’anno successivo.
Esito a confronto: circa sei mesi di differenza. Con 328 € trattenuti ogni mese, sono 1.968 € di stipendio che nel percorso B finiscono ancora nell’esecuzione individuale invece che in un piano concordato — senza contare interessi e spese che nel frattempo continuano a maturare sulle altre posizioni.
Simulazione 2 — L’acconto insostenibile presso l’unico OCC del circondario. Ipotesi: debitrice con debiti per 38.760 €, reddito netto di 1.190 € al mese, nessun bene liquidabile. L’unico OCC del circondario le sottopone un preventivo che prevede, come condizione per iniziare, un acconto superiore al suo reddito mensile, più un secondo acconto alla consegna della relazione.
Sviluppo: il 21 febbraio la debitrice chiede per iscritto la scomposizione del preventivo; il 4 marzo propone una rateizzazione compatibile con il suo reddito, allegando buste paga e spese documentate; il 14 marzo l’organismo risponde confermando le condizioni originarie. Il 2 aprile, con un legale, viene depositata l’istanza al presidente del tribunale per la nomina di un professionista in funzione di OCC, con tutta la corrispondenza allegata.
Esito possibile A: il tribunale, seguendo un ragionamento analogo a quello del Tribunale di Rovigo del 25 marzo 2024, ravvisa una compressione ingiustificata del diritto di accesso e nomina un professionista. Esito possibile B: il tribunale ritiene di non poter derogare all’art. 68. In questo caso la corrispondenza raccolta resta la base per una nuova trattativa con l’organismo o per una segnalazione agli organi di vigilanza. In entrambi i casi, senza le tre comunicazioni scritte l’istanza non avrebbe avuto alcuna base.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“Se, mentre l’OCC taceva, il creditore mi ha venduto la casa, qualcuno ne risponde?”
Nessuno ce la pone all’inizio. Arriva quasi sempre dopo, quando il danno è fatto. Ed è la domanda che spiega meglio di qualunque altra perché, fin dal primo giorno di silenzio, bisogna scrivere invece di telefonare.
La risposta di principio è: può rispondere. I regolamenti degli organismi prevedono che l’OCC assuma obblighi verso il debitore dal conferimento dell’incarico e che resti ferma la responsabilità personale del gestore designato. Il rapporto ha natura di prestazione professionale, e l’inadempimento colpevole di una prestazione professionale, se provoca un danno, obbliga a risarcirlo.
Il problema non è il principio: è la prova. Per ottenere un risarcimento bisognerebbe dimostrare che, con una relazione consegnata in tempi ragionevoli, il ricorso sarebbe stato depositato prima della vendita; che il giudice avrebbe disposto la sospensione; che la vendita, quindi, non ci sarebbe stata. È una catena di “se” che si regge solo su documenti: date di consegna, solleciti, comunicazione della data d’asta all’organismo, risposte o silenzi. E va messo in conto che qualunque mancanza del debitore — documenti consegnati tardi, informazioni omesse — riduce o esclude il risarcimento, perché il danno causato anche dalla propria condotta non si recupera per intero.
Ecco perché questa domanda va fatta all’inizio e non alla fine. Non per preparare una causa, ma perché la stessa traccia scritta che servirebbe a una causa è quella che, nel frattempo, le permette di ottenere la sostituzione del gestore, di presentarsi al referente con argomenti, di chiedere al tribunale un intervento. Chi scrive dal primo giorno quasi mai arriva al punto di dover chiedere un risarcimento. Chi telefona per un anno, se ci arriva, non ha niente in mano.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i provvedimenti che abbiamo richiamato nelle risposte, con i principi riformulati in sintesi e la ragione per cui contano per chi ha un gestore che non risponde.
Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 8 agosto 2017, n. 19740. Dove un organismo di composizione della crisi è stato costituito e iscritto nel registro ministeriale, il ricorso a professionisti nominati dal tribunale in sua vece ha carattere residuale. Rilevanza: spiega perché non si può “saltare” l’OCC per semplice impazienza.
Trib. Rovigo, sent. 25 marzo 2024, n. 21. Quando l’unico OCC del circondario subordina l’avvio dell’attività ad acconti di importo non modesto, comprimendo in modo ingiustificato il diritto del debitore di accedere alla procedura, il tribunale può nominare un professionista con i compiti dell’organismo, in deroga all’art. 68 CCII; l’accordo su compensi e acconti non ha natura puramente privatistica. Rilevanza: è il precedente di riferimento per chi è bloccato sul nodo economico.
Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576. Completezza e attendibilità della relazione dell’OCC sono presupposti per l’apertura della liquidazione controllata, e il giudice li verifica nel merito, non solo nella forma. Rilevanza: una relazione scritta di fretta può far dichiarare inammissibile la domanda.
Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. La meritevolezza del debitore non è un presupposto necessario per l’accoglimento della domanda di accesso alla liquidazione controllata. Rilevanza: chi teme di “non avere i requisiti” può avere comunque una strada percorribile.
Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865. Nella liquidazione del patrimonio la nomina del gestore avviene su iniziativa e nell’interesse del debitore; le relative spese non sono uscite generali da ripartire anche sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: chiarisce che il costo dell’organismo è una questione che il debitore deve governare dal preventivo.
Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2025, n. 14401. Conferma la linea precedente: le spese del gestore, pur prededucibili, non gravano sul ricavato dei beni oggetto di pegno e ipoteca. Rilevanza: consolida l’orientamento, utile nella discussione su acconti e compensi.
Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2024, n. 24870. Principio poi recepito dal correttivo del 2024 in tema di reclamo contro il decreto del giudice: in quella sede proposta e piano non possono essere modificati. Rilevanza: gli errori della fase iniziale, relazione compresa, non si correggono in reclamo; da proporre nei termini, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Cass. civ., Sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890. I requisiti di ammissibilità e omologazione della disciplina attuale non vanno interpretati con i parametri di quella previgente. Rilevanza: evita di rinunciare a una procedura sulla base di criteri superati.
Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. Torna sulla valutazione della condotta del consumatore dopo l’entrata in vigore del Codice, da condurre autonomamente rispetto al comportamento del finanziatore. Rilevanza: aiuta a capire se la procedura impostata è quella giusta.
Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 880. L’impresa agricola in forma di cooperativa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa, non può accedere agli strumenti per il sovraindebitato. Rilevanza: alcune pratiche sono ferme per un problema di legittimazione, non per inerzia del gestore.
Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2025, n. 28483. Chi propone in mala fede un’impugnazione contro l’apertura della liquidazione controllata può essere condannato alle spese. Rilevanza: la reazione al blocco deve passare da atti fondati e documentati, non da iniziative dettate dalla frustrazione.
Trib. Verona, Sez. II, decreto 12 marzo 2025. In mancanza di un sistema di pubblicazione unitario dei provvedimenti di sovraindebitamento, il solo decreto di chiusura non basta a tutelare pienamente il debitore, e gli adempimenti dell’OCC in chiusura assumono rilievo. Rilevanza: il lavoro dell’organismo conta anche dopo il deposito, e la sua inerzia in quella fase va segnalata al giudice.
A queste si aggiunge la pronuncia Cass. civ., Sez. I, n. 11603/2026, secondo cui, nella liquidazione controllata chiesta dal debitore, la relazione dell’OCC deve indicare cause dell’indebitamento e diligenza del debitore a pena di inammissibilità.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco le attività che lo Studio svolge quando una pratica è ferma presso un OCC.
- Ricostruiamo la cronologia della pratica, confrontando ogni richiesta del gestore con la prova di ciò che è stato consegnato, per stabilire da quando e per responsabilità di chi il lavoro si è fermato.
- Redigiamo il sollecito formale al gestore e l’istanza al referente dell’organismo, con richiesta di intervento, di copia degli atti e, se ne ricorrono i presupposti, di sostituzione del professionista.
- Verifichiamo la dichiarazione di indipendenza del gestore e l’eventuale esistenza di incompatibilità rispetto agli obblighi del D.M. 202/2014 e al regolamento dell’organismo.
- Esaminiamo il preventivo dell’OCC voce per voce, confrontandolo con i parametri ministeriali, e prepariamo la proposta scritta di modulazione dei pagamenti.
- Individuiamo gli organismi alternativi del circondario e gestiamo il passaggio ordinato da un OCC all’altro, con restituzione della documentazione e richiesta di rendiconto.
- Predisponiamo, quando l’accesso alla procedura è di fatto impedito, l’istanza al presidente del tribunale per la nomina di un professionista con i compiti dell’OCC.
- Controlliamo la bozza di relazione rispetto al contenuto richiesto dagli artt. 68, 76 o 269 CCII e segnaliamo per iscritto le integrazioni necessarie prima del deposito.
- Depositiamo le istanze nel fascicolo della procedura quando l’inerzia dell’organismo si manifesta dopo il ricorso.
- Presidiamo in parallelo le procedure esecutive pendenti, perché pignoramenti e aste non si fermano ad aspettare la relazione.
- Redigiamo segnalazioni ed esposti agli organi competenti quando la condotta dell’organismo o del professionista lo giustifica, con la documentazione a supporto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano soprattutto le abilitazioni di Gestore della crisi e di professionista fiduciario di un OCC. Significano conoscere il regolamento di un organismo per averlo applicato, sapere cosa il referente può fare e con quali tempi, riconoscere in una relazione le lacune che un giudice rileverebbe. È ciò che permette di distinguere, in una pratica ferma, un ritardo fisiologico da un’inerzia che va contestata.
La linea resta la stessa dall’inizio fino all’ultimo grado. Se la vicenda arriva al reclamo o al ricorso per cassazione, il fascicolo non cambia mani: l’abilitazione di cassazionista consente di seguire la pratica dal sollecito all’OCC fino alla Suprema Corte, senza passaggi di consegne proprio dove i termini sono più brevi.
Lavoriamo con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sulla stessa pratica: la ricostruzione del passivo, l’esame dei rapporti bancari e la verifica sul merito creditizio richiedono competenze contabili che, affiancate a quelle processuali, rendono la documentazione consegnata all’organismo completa sin dall’inizio.
In sintesi
Tre messaggi da portare via da queste risposte. Primo: il gestore non è l’ultimo anello della catena — sopra di lui c’è un referente con il potere di richiamarlo e sostituirlo, e sopra l’organismo ci sono l’ente che lo ha costituito, il Ministero e, nei casi estremi, il tribunale. Secondo: ogni passaggio vale solo se è scritto, datato e inviato all’indirizzo giusto. Terzo: mentre l’OCC tace, le esecuzioni non si fermano, e la protezione arriva solo con il provvedimento del giudice.
Lo Studio Monardo segue questa materia dal punto di vista di chi l’organismo lo conosce dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e sa quindi cosa un organismo deve fare, in che ordine e con quali strumenti lo si richiama ai propri obblighi. Essendo anche avvocato cassazionista, può accompagnare la pratica dalla prima PEC al gestore fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio.
📩 Un silenzio si interrompe con un atto scritto, non con l’ennesima telefonata a vuoto: raccontaci a che punto è la tua pratica, i riferimenti dello Studio ti aspettano in fondo alla pagina.
