Poche espressioni del diritto della crisi d’impresa circolano tanto quanto “concordato in bianco”. Lo si sente nominare dal commercialista preoccupato, nei gruppi di imprenditori, negli articoli di giornale che raccontano di grandi aziende “salvate” all’ultimo minuto. Nel passaparola, però, l’istituto ha cambiato forma: da strumento tecnico, con termini stretti e controlli severi, è diventato una specie di scudo universale che basterebbe depositare in cancelleria per mettere al riparo l’azienda dalla liquidazione giudiziale, cioè da quello che fino al luglio 2022 si chiamava fallimento.
È comprensibile che sia andata così. La domanda “con riserva” (oggi disciplinata dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) permette davvero di presentarsi in tribunale senza il piano completo e di ottenere un termine per prepararlo. Il punto che il racconto comune ha perso per strada è tutto il resto: le condizioni, le scadenze, i poteri del giudice, le conseguenze per chi usa lo strumento solo per prendere tempo. E su questo la Cassazione, anche nel 2026, è stata netta.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: una domanda depositata nel momento sbagliato, o con lo scopo sbagliato, può accelerare proprio la liquidazione giudiziale che si voleva evitare.
In questa guida verifichiamo, una per una, sette convinzioni molto diffuse:
- “Basta depositare il concordato in bianco e il fallimento è scongiurato.”
- “Il fallimento non esiste più, quindi il rischio è sparito.”
- “La domanda con riserva si può presentare in qualunque momento.”
- “Il termine si proroga sempre: si guadagnano mesi e mesi.”
- “Se la prima domanda non va, si rinuncia e se ne presenta un’altra.”
- “Durante la riserva l’azienda si gestisce come prima (oppure: resta paralizzata).”
- “Il concordato in bianco è la soluzione per qualsiasi imprenditore in difficoltà.”
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la figura che la legge ha creato per accompagnare le imprese nel tentativo di risanamento prima che la crisi diventi insolvenza conclamata, e cioè esattamente il terreno su cui si gioca la scelta tra composizione negoziata, concordato con riserva e liquidazione giudiziale. A questo si aggiungono l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, decisiva quando la battaglia si sposta sul reclamo e sul ricorso contro la sentenza di apertura, e la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, indispensabile quando l’impresa è “minore” e il concordato in bianco non è nemmeno lo strumento giusto.
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Mito n. 1 — “Basta depositare il concordato in bianco e il fallimento è scongiurato”
Il mito
“Appena depositi la domanda di concordato in bianco, il tribunale non può più dichiarare il fallimento: l’azienda è salva.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste, ed è importante. Il legislatore ha costruito il sistema dando una preferenza agli strumenti che regolano la crisi in modo negoziato rispetto alla liquidazione giudiziale. L’art. 7, comma 2, del Codice della crisi stabilisce che, quando pendono più domande, il tribunale esamina per prima quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione. E l’art. 54, comma 2, prevede che, se il debitore chiede le misure protettive, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese non possa essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale finché il procedimento non si conclude.
Sotto la vecchia legge fallimentare le Sezioni Unite avevano già detto qualcosa di simile: con le sentenze n. 9935 e n. 9936 del 15 maggio 2015 avevano chiarito che la domanda di concordato, anche con riserva, impedisce di dichiarare il fallimento finché il percorso concordatario è in corso. Da qui il passaparola ha tratto la conclusione semplice: “deposito, e sono al sicuro”.
La realtà
In realtà la norma dice qualcosa di molto più preciso. La priorità dell’art. 7 non è incondizionata: il tribunale esamina prima la domanda concordataria solo se non è manifestamente inammissibile, se il piano non è manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi e se la proposta indica espressamente la convenienza per i creditori (o, nel concordato in continuità, le ragioni dell’assenza di pregiudizio per loro). Nella fase con riserva il piano ancora non c’è, ma il vaglio arriva comunque, al momento del deposito della domanda piena.
L’effetto della domanda con riserva sulla liquidazione giudiziale è una sospensione temporanea, non un’immunità: se il concordato non arriva in porto, il procedimento di liquidazione riprende da dove si era fermato.
Le stesse Sezioni Unite del 2015, nella parte che il passaparola dimentica, avevano precisato che la domanda di concordato preclude solo temporaneamente la dichiarazione di fallimento e che l’istruttoria prefallimentare può andare avanti nel frattempo. Tra i due procedimenti non c’è un rapporto di pregiudizialità, ma di continenza: vanno coordinati e, se pendono davanti allo stesso tribunale, riuniti. È ciò che il Codice della crisi ha trasformato in regola con la “trattazione unitaria” dell’art. 7.
Tradotto in pratica: il tribunale tiene sul tavolo entrambe le domande. Se il debitore non deposita il piano nel termine, se il piano è inammissibile, se i creditori non lo approvano o se l’omologazione viene negata, il giudice può aprire la liquidazione giudiziale senza dover ricominciare da capo. Anche le misure protettive dell’art. 54 non sono automatiche per sempre: vanno richieste nella domanda e, ai sensi dell’art. 55, confermate dal tribunale entro un termine breve; se la conferma non arriva, i loro effetti cessano. E l’art. 8 fissa un tetto massimo complessivo alla durata delle misure protettive, pari a dodici mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi.
La prova
La prova più recente arriva dalla Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16358 del 26 maggio 2026. La Corte ha respinto il ricorso di una società che, dopo aver ricevuto la notifica di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, aveva presentato una domanda di concordato con riserva: la proposta era stata dichiarata inammissibile per criticità radicali sulla fattibilità del piano e il tribunale aveva aperto la liquidazione. La Cassazione ha definito l’art. 44 del Codice ispirato a criteri di celerità e di serietà dell’iniziativa concordataria, soprattutto quando il debitore la assume per contrastare l’iniziativa dei creditori o del pubblico ministero, e ha escluso qualsiasi dubbio di costituzionalità della norma.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita la domanda convinto di aver “chiuso la partita” tende a trascurare la preparazione del piano, confidando nel tempo guadagnato. Il risultato tipico è l’arrivo alla scadenza del termine senza una proposta credibile: a quel punto il tribunale dichiara inammissibile il concordato e, nella stessa sede, apre la liquidazione giudiziale. Il tempo “guadagnato” si è trasformato in tempo perso, e spesso in un peggioramento dei numeri dell’azienda, perché nel frattempo i fornitori hanno interrotto le forniture e la clientela ha percepito la crisi.
Mito n. 2 — “Il fallimento non esiste più, quindi il rischio è sparito”
Il mito
“Con la riforma hanno abolito il fallimento: oggi un’impresa non può più fallire.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità, ed è di tipo lessicale. Dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la parola “fallimento” è scomparsa dal linguaggio legislativo per le nuove procedure. Il legislatore ha voluto eliminare lo stigma sociale legato al termine e ha scelto l’espressione “liquidazione giudiziale”. Molti articoli divulgativi hanno titolato “addio al fallimento”, e da lì il passo verso “il fallimento non c’è più” è stato breve.
Inoltre la riforma ha davvero introdotto strumenti nuovi per intercettare la crisi prima, come la composizione negoziata (nata con il D.L. 118/2021 e poi confluita nel Codice), e ha rafforzato la preferenza per le soluzioni concordate. Chi ha seguito la riforma da lontano ha percepito un cambio di filosofia e lo ha interpretato come un ammorbidimento generale.
La realtà
Vero, ma solo a metà. È cambiato il nome, non la sostanza: la liquidazione giudiziale è la procedura con cui il tribunale spossessa l’imprenditore insolvente e vende i suoi beni per pagare i creditori, esattamente come faceva il fallimento.
L’art. 121 del Codice stabilisce che la liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino di possedere congiuntamente i requisiti di “impresa minore” e che siano in stato di insolvenza. Può essere chiesta da un creditore, dal pubblico ministero o dallo stesso debitore. Con la sentenza di apertura il tribunale nomina un curatore, l’imprenditore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, i creditori devono insinuarsi al passivo, le azioni esecutive individuali si arrestano. Gli atti compiuti nei periodi sospetti possono essere revocati. Restano anche le conseguenze penali: le fattispecie di bancarotta sono state trasposte nel Codice della crisi, riferite alla liquidazione giudiziale.
Il fatto che il legislatore preferisca le soluzioni negoziate non significa che la liquidazione sia diventata eccezionale. Significa che, quando la soluzione negoziata non è seria o non è praticabile, il tribunale apre la liquidazione con meno esitazioni, perché l’imprenditore ha avuto a disposizione strumenti per muoversi prima. Anche il concordato in bianco va letto in questa chiave: è uno degli strumenti di anticipo, non un’uscita di sicurezza da usare quando la liquidazione è già alle porte.
Esiste semmai una soglia che il passaparola raramente conosce: in base all’art. 49, comma 5, non si apre la liquidazione giudiziale se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono complessivamente inferiori a 30.000 euro. È una soglia di procedibilità, non una sanatoria: sopra quella cifra, e in presenza di insolvenza, la procedura si apre.
La prova
La continuità tra vecchio e nuovo regime è stata affermata dalla stessa Cassazione proprio in tema di concordato con riserva. Nella Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16358 del 26 maggio 2026 la Corte ha descritto l’art. 44 del Codice come norma in perfetta continuità con l’impianto della legge fallimentare, quanto a celerità e serietà richieste al debitore. E nella Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4246/2026 ha ribadito che il principio del divieto di abuso dello strumento concordatario, formatosi sotto la vecchia legge, conserva piena applicazione nel Codice della crisi.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che “non si fallisce più” tende a sottovalutare il ricorso di un creditore, a non costituirsi all’udienza, a non documentare il proprio stato patrimoniale. È l’atteggiamento che porta, con maggiore probabilità, a una sentenza di apertura pronunciata senza che il debitore abbia potuto far valere nulla: né l’eventuale assenza di insolvenza, né la soglia di 30.000 euro, né un percorso alternativo. E le conseguenze personali, anche penali, per chi amministra l’impresa restano intatte.
Mito n. 3 — “La domanda con riserva si può presentare in qualunque momento”
Il mito
“Anche se il creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale, posso depositare il concordato in bianco quando voglio, persino dopo l’udienza: il tribunale deve comunque darmi il termine.”
Perché ci credono in tanti
Sotto la legge fallimentare la giurisprudenza aveva riconosciuto al debitore un margine piuttosto ampio. Le Sezioni Unite del 2015 avevano costruito il rapporto tra concordato e fallimento in termini di “prevenzione” e continenza, e la Cassazione, con le ordinanze n. 7117 e n. 7118 del 12 marzo 2020, aveva escluso che una domanda “in bianco” presentata in occasione dell’udienza prefallimentare fosse, di per sé, un abuso. Molti professionisti si sono formati con quella stagione di pronunce e il messaggio che ne è sopravvissuto è: “finché il fallimento non è dichiarato, c’è sempre tempo”.
La realtà
Il Codice della crisi ha introdotto uno sbarramento espresso. L’art. 40, comma 10, stabilisce che, quando pende un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da un soggetto diverso dal debitore (un creditore, il pubblico ministero), la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, compresa quella con riserva, deve essere proposta entro la prima udienza fissata dal tribunale. Oltre quel momento, la domanda è inammissibile.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo: oggi esiste una scadenza precisa, la prima udienza del procedimento di liquidazione, e non si sposta né per accordo con il creditore né perché il giudice ha rinviato.
La Cassazione nel 2026 è intervenuta due volte, con parole inequivocabili. La prima udienza a cui guardare è quella effettivamente tenuta con il contraddittorio regolarmente instaurato; un rinvio disposto per trattative o per completare l’istruttoria non la “sposta in avanti”. L’unico spazio lasciato dalla giurisprudenza di merito riguarda la domanda depositata in extremis ma tempestivamente: la Corte d’Appello di Firenze, con la pronuncia del 17 dicembre 2024, ha affermato che una domanda ex art. 44 presentata il giorno precedente la prima udienza non può essere dichiarata subito inammissibile per mere carenze documentali parziali, ma solo in presenza di una radicale carenza informativa o di un abuso manifesto.
Si noti anche un aspetto pratico: il termine dell’art. 40, comma 10, riguarda le iniziative di terzi. Se è lo stesso imprenditore a chiedere la propria liquidazione giudiziale, il meccanismo è diverso. Ma nella stragrande maggioranza dei casi in cui si parla di “concordato in bianco per evitare il fallimento”, c’è un creditore che ha già depositato il ricorso: ed è esattamente lo scenario in cui la scadenza opera.
Anche la composizione negoziata non offre una scappatoia. Il Tribunale di Milano, con la decisione del 19 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile per tardività una domanda di concordato con riserva presentata dopo l’archiviazione di una composizione negoziata che il debitore aveva avviato prima dell’udienza di liquidazione: il termine dell’art. 40, comma 10, era ormai spirato, e il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale.
La prova
La Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13912 del 13 maggio 2026 ha qualificato il termine come perentorio e non prorogabile né dalle parti né per effetto dei rinvii disposti dal giudice. La Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19789/2026, commentata su Altalex con data 14 giugno 2026, ha confermato che lo sbarramento opera anche quando la prima udienza sia stata rinviata, e non solo quando vi sia stata un’effettiva trattazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi aspetta “l’ultimo momento utile” calcolandolo sulla base delle vecchie regole rischia di arrivare fuori tempo massimo. La conseguenza non è soltanto la perdita del concordato: è la perdita della priorità che l’art. 7 riconosce agli strumenti negoziali, con il procedimento di liquidazione che prosegue senza alcun ostacolo. In concreto, un’udienza rinviata “per trattative con il creditore” può diventare, a posteriori, la chiusura dell’unica finestra disponibile.
Mito n. 4 — “Il termine si proroga sempre: si guadagnano mesi e mesi”
Il mito
“Con il concordato in bianco hai almeno sei mesi, e poi con le proroghe arrivi tranquillamente a un anno.”
Perché ci credono in tanti
Il ricordo viene dalla prima stagione del concordato con riserva, introdotto dal D.L. 83/2012 nella legge fallimentare, quando il termine poteva arrivare fino a centoventi giorni, prorogabili di altri sessanta. A questo si aggiunge un dato vero del Codice attuale: le misure protettive possono durare, complessivamente, fino a dodici mesi (art. 8). Sommando questi elementi, il passaparola ha costruito l’idea di un “anno di respiro” quasi garantito.
C’è anche un secondo fondo di verità, più recente. Il D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo ter) ha modificato l’art. 44, eliminando la regola per cui la proroga non poteva essere concessa se pendevano domande di apertura della liquidazione giudiziale, e ha chiarito che il termine decorre dall’iscrizione del decreto del tribunale nel registro delle imprese. Alcuni tribunali, come quello di Verona, hanno subito applicato la nuova disciplina concedendo proroghe anche in pendenza di ricorsi di liquidazione. Chi ha letto solo questo aggiornamento ha concluso che ormai la proroga è una formalità.
La realtà
In realtà la norma dice che il tribunale, con il decreto di concessione, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione. Il termine può essere prorogato, su istanza del debitore, fino a ulteriori sessanta giorni, ma solo in presenza di giustificati motivi. Il massimo teorico della fase con riserva, quindi, è di centoventi giorni: ben lontano dall’anno immaginato.
La proroga non è un diritto ma una valutazione del giudice: servono giustificati motivi concreti, cioè la prova che il debitore sta lavorando seriamente al piano e che manca poco per completarlo.
I dodici mesi dell’art. 8 sono un’altra cosa: rappresentano il tetto massimo di durata delle misure protettive lungo l’intero percorso (fase con riserva, fase di concordato aperto, eventuali composizioni negoziate precedenti), non un termine concesso al debitore per preparare il piano.
Quanto alla pendenza di ricorsi di liquidazione, il correttivo del 2024 ha tolto la preclusione automatica, ma non ha tolto al tribunale il potere di valutare la serietà dell’iniziativa. La giurisprudenza di merito lo ha chiarito subito: il Tribunale di Vicenza, con la decisione del 6 marzo 2025, ha ritenuto che il debitore che ha già usufruito del termine ex art. 44 non possa ripresentare una domanda identica per la medesima situazione, in forza dei doveri di buona fede e di tempestiva iniziativa che l’art. 4 del Codice gli impone. E la Cassazione, con l’ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026, applicando la disciplina vigente all’epoca dei fatti, ha ribadito il rigore del termine e il divieto di usare la riserva in funzione dilatoria.
C’è poi un dettaglio che sorprende molti imprenditori: per espressa previsione dell’art. 44, comma 3, i termini della fase con riserva (quello per il deposito del piano e quelli per gli obblighi informativi) non sono soggetti alla sospensione feriale. La sospensione feriale dei termini processuali, che normalmente va dal 1° al 31 agosto, qui non opera: una riserva concessa a luglio scade ad agosto come in qualsiasi altro mese.
La prova
Già sotto la legge fallimentare la Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6277 del 31 marzo 2016 aveva affermato la natura perentoria del termine per il deposito della proposta e del piano nel concordato con riserva. La Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16358 del 26 maggio 2026 ha confermato che, nel Codice della crisi, l’art. 44 è costruito su celerità e serietà, e che la scansione dei termini è una scelta ragionevole del legislatore.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pianifica “sei mesi di tranquillità” e intanto rinvia la nomina dell’attestatore, la raccolta dei dati contabili e le trattative con i creditori principali si ritrova con un termine che scade dopo quaranta o sessanta giorni e un’istanza di proroga respinta per mancanza di giustificati motivi. Il deposito di un piano incompleto o improvvisato porta all’inammissibilità; il mancato deposito porta all’improcedibilità. In entrambi i casi, con un ricorso di liquidazione pendente, la strada successiva è quasi sempre l’apertura della procedura.
Mito n. 5 — “Se la prima domanda non va, si rinuncia e se ne presenta un’altra”
Il mito
“Se il commissario solleva problemi o il termine sta per scadere, basta rinunciare e ripresentare la domanda con riserva: il conto riparte da zero.”
Perché ci credono in tanti
Il Codice della crisi non contiene un divieto espresso e generalizzato di ripresentare la domanda dopo una rinuncia, e l’art. 43 disciplina la rinuncia come facoltà del debitore. Inoltre la Cassazione, con le ordinanze n. 7117 e n. 7118 del 12 marzo 2020, aveva detto che la domanda in bianco presentata all’udienza prefallimentare non integra automaticamente un abuso. Da questi elementi, isolati dal contesto, è nata l’idea che rinunciare e ripartire sia una mossa lecita e ripetibile.
La realtà
La domanda di concordato presentata non per regolare la crisi ma per differire la liquidazione giudiziale è inammissibile perché integra un abuso del processo, e la reiterazione di domande sostanzialmente identiche è il caso di scuola di questo abuso.
Il principio è antico. Già le Sezioni Unite del 2015 avevano chiarito che la domanda di concordato proposta con il palese scopo di differire il fallimento è inammissibile. La Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8982 del 31 marzo 2021 lo ha ribadito per il concordato in bianco, definendo l’abuso come l’uso di uno strumento processuale per finalità deviate rispetto a quelle per cui l’ordinamento lo ha predisposto, in violazione dei doveri di correttezza e lealtà. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7299/2025, hanno poi ricordato che il divieto di abuso del processo è un principio immanente all’intero ordinamento processuale.
Il Codice della crisi ha recepito questa impostazione attraverso il dovere di buona fede del debitore (art. 4), la trattazione unitaria (art. 7), lo sbarramento temporale (art. 40, comma 10) e i poteri di controllo del tribunale sull’apertura del concordato (art. 47). La giurisprudenza di merito ne ha tratto conseguenze nette. Il Tribunale di Milano, con la decisione del 15 febbraio 2024, ha dichiarato inammissibile una domanda di concordato in bianco presentata dopo la rinuncia a una precedente domanda, in pendenza del procedimento di liquidazione, qualificandola come abuso dell’iter procedurale. La Corte d’Appello di Potenza, sent. n. 111 del 22 aprile 2025, ha ritenuto abusiva una domanda con riserva depositata a ridosso dell’udienza di liquidazione, pochi giorni dopo la rinuncia a un ricorso identico e senza alcun mutamento della situazione economica.
In una parte “la realtà” come questa conviene essere chiari su un punto operativo: nell’esperienza di un Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, la differenza tra una seconda domanda legittima e una abusiva sta quasi sempre in un solo elemento: la novità documentata della situazione. La ripresentazione non è vietata in astratto; lo è quando ricalca la precedente senza fatti nuovi (un nuovo investitore, un accordo con il creditore principale, un mutamento reale dell’attivo) che la giustifichino.
La prova
La Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4246/2026 ha confermato l’inammissibilità di una seconda domanda di concordato con riserva presentata da una società immobiliare dopo la rinuncia alla prima, in assenza di modifiche sostanziali del piano. Secondo la Corte, il debitore avrebbe dovuto integrare la proposta originaria, come chiesto dal tribunale, anziché ricominciare; variazioni marginali dell’attivo non giustificavano un nuovo procedimento. La Corte ha anche precisato che un ampio patrimonio immobiliare non esclude l’insolvenza se i beni non sono prontamente liquidabili per pagare i debiti scaduti, e ha condannato la società per responsabilità aggravata.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è triplo. Primo: la seconda domanda viene dichiarata inammissibile e la liquidazione si apre subito, spesso nella stessa udienza. Secondo: l’impresa e, nei casi di impugnazioni palesemente infondate, lo stesso legale rappresentante possono essere condannati per responsabilità aggravata, come segnalato anche a commento dell’ordinanza n. 16358/2026. Terzo: la condotta dilatoria resta agli atti e pesa sulla valutazione complessiva della gestione, anche in eventuali azioni di responsabilità successive.
Mito n. 6 — “Durante la riserva l’azienda si gestisce come prima (oppure: resta paralizzata)”
Il mito
Questo mito circola in due versioni opposte, entrambe inesatte.
Versione A: “Una volta depositata la domanda, continuo a gestire l’azienda come sempre: pago chi voglio, vendo quello che serve, firmo nuove garanzie.”
Versione B: “Con il concordato in bianco l’azienda si blocca: non si può più pagare nessuno né firmare nulla.”
Perché ci credono in tanti
La versione A nasce da un dato vero: nel concordato preventivo, a differenza della liquidazione giudiziale, l’imprenditore non viene spossessato e conserva l’amministrazione dei beni. Nessun curatore entra in azienda. La versione B nasce dall’esperienza di chi ha visto le banche congelare le linee di credito e i fornitori pretendere pagamenti anticipati subito dopo il deposito, e ha scambiato questa reazione del mercato per un effetto giuridico.
La realtà
Il quadro corretto sta nel mezzo. Durante la fase con riserva il debitore conserva la gestione ordinaria dell’impresa, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale e la gestione avviene sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
L’art. 46 del Codice stabilisce che, dopo il deposito della domanda e fino al decreto di apertura, il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli urgenti di straordinaria amministrazione serve l’autorizzazione del tribunale; in mancanza, gli atti sono inefficaci verso i creditori anteriori. I pagamenti selettivi di debiti pregressi, che altererebbero la parità di trattamento tra creditori, sono il terreno più delicato e vanno valutati caso per caso con il commissario e, quando necessario, con il tribunale.
L’art. 44 aggiunge che il tribunale, con il decreto che concede il termine, nomina di regola un commissario giudiziale e fissa obblighi informativi periodici, con cadenza almeno mensile, anche sulla gestione finanziaria dell’impresa. Se il commissario segnala atti di frode o gravi violazioni di questi obblighi, il tribunale può revocare il termine concesso; e con un ricorso di liquidazione pendente, la revoca apre la strada alla sentenza di apertura.
Quanto alla versione B, l’azienda non si blocca affatto: può continuare a vendere, produrre, pagare stipendi e forniture correnti. Anzi, i crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti durante la procedura godono in linea di principio della prededuzione, cioè vengono pagati prima degli altri: è proprio questo che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe rassicurare fornitori e partner commerciali.
La prova
La Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14638/2026, segnalata dalle rassegne di maggio 2026, ha affermato che nel concordato con riserva la proroga di una fideiussione scaduta costituisce un nuovo contratto e, come atto di straordinaria amministrazione, richiede una specifica autorizzazione del tribunale. È un esempio perfetto di atto che un imprenditore considererebbe “di routine” e che invece, senza autorizzazione, espone l’operazione all’inefficacia.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede alla versione A rischia di compiere atti inefficaci, di vedere revocato il termine per violazione degli obblighi e, nei casi più gravi, di porre in essere condotte rilevanti sul piano penale in caso di successiva liquidazione giudiziale. Chi crede alla versione B rischia di fermare l’attività senza motivo, bruciando proprio quel valore aziendale (clienti, commesse, personale) che il piano di concordato dovrebbe preservare: un’azienda ferma per due mesi arriva alla scadenza del termine con meno attivo e meno credibilità.
Mito n. 7 — “Il concordato in bianco è la soluzione per qualsiasi imprenditore in difficoltà”
Il mito
“Qualunque impresa, anche una piccola ditta individuale, può fare il concordato in bianco per evitare il fallimento.”
Perché ci credono in tanti
Il concordato preventivo è lo strumento più noto e più raccontato. Le notizie di stampa riguardano quasi sempre aziende di medie o grandi dimensioni che hanno usato la domanda con riserva, e da lì il passaparola ha dedotto che si tratti di uno strumento universale. In più, anche i piccoli imprenditori ricevono solleciti, decreti ingiuntivi, pignoramenti, e cercano naturalmente la soluzione di cui hanno sentito parlare di più.
La realtà
La liquidazione giudiziale, e quindi anche il concordato preventivo come strumento per evitarla, riguarda gli imprenditori commerciali che non sono “impresa minore”: per l’impresa minore la legge prevede strumenti diversi, gestiti con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi.
L’art. 2, comma 1, lettera d), del Codice definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti: un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve); ricavi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. L’impresa minore non è soggetta a liquidazione giudiziale: per lei non ha senso parlare di concordato in bianco “per evitare il fallimento”, perché quel rischio non esiste nella forma temuta.
Per l’impresa minore, come per il consumatore, il professionista e l’imprenditore agricolo, gli strumenti sono quelli del sovraindebitamento: il concordato minore (artt. 74 e seguenti), la ristrutturazione dei debiti del consumatore, la liquidazione controllata. Anche per questi strumenti esistono misure protettive, ma il percorso passa per l’OCC e per il gestore della crisi, non per la domanda con riserva dell’art. 44.
Per l’impresa non minore, poi, il concordato in bianco non è l’unica strada e non sempre la migliore. Se l’impresa è in crisi ma non ancora insolvente, la composizione negoziata consente di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente, in un contesto riservato e con possibilità di misure protettive; se c’è un accordo con la maggior parte dei creditori, gli accordi di ristrutturazione possono essere più rapidi; se il concordato è l’unica via, bisogna comunque sapere che la legge fissa soglie di contenuto (nel concordato liquidatorio, ad esempio, l’art. 84 richiede risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno il 10% e una soddisfazione dei creditori chirografari non inferiore al 20%).
La prova
La Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11220 dell’11 aprile 2025 ha ribadito, in tema di concordato in continuità indiretta, che l’ammissibilità della proposta è legata al miglior soddisfacimento dei creditori: non basta chiamare “concordato” qualsiasi piano, occorre dimostrare che i creditori ottengono di più rispetto all’alternativa liquidatoria. È la conferma che il concordato, in bianco o pieno, è uno strumento con requisiti precisi, non una soluzione per ogni situazione.
Cosa rischia chi ci crede
Il piccolo imprenditore sotto soglia che si orienta verso il concordato preventivo perde tempo su uno strumento che non gli serve, mentre trascura quello corretto (il concordato minore con l’OCC) e intanto subisce i pignoramenti individuali. L’impresa non minore che sceglie il concordato in bianco quando sarebbe bastata una composizione negoziata, o viceversa, rischia di bruciare la finestra dell’art. 40, comma 10, e di trovarsi senza alternative quando il ricorso di liquidazione arriva in udienza.
Il mito alla prova dei numeri
Vediamo ora, con tre esercizi dimostrativi, che cosa accade concretamente a chi agisce sulla base di una delle convinzioni esaminate. Si tratta di ipotesi costruite a scopo illustrativo, non di casi reali.
Simulazione 1 — “C’è sempre tempo” (miti n. 3 e n. 4)
Ipotesi: S.r.l. commerciale con debiti scaduti per 412.380 euro, di cui 96.740 verso un fornitore che il 3 febbraio deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il tribunale fissa la prima udienza al 12 marzo. All’udienza il debitore si presenta, dichiara di essere in trattativa con il fornitore e ottiene un rinvio al 16 aprile. Convinto che la “prima udienza” sia quella in cui si discute davvero, deposita la domanda con riserva il 14 aprile.
Sequenza reale: la prima udienza tenuta a contraddittorio regolare è quella del 12 marzo. Il termine dell’art. 40, comma 10, è scaduto quel giorno. Il rinvio per trattative non lo ha spostato (principio affermato dalle ordinanze n. 13912 e n. 19789 del 2026). Il 16 aprile il tribunale dichiara inammissibile la domanda con riserva e, accertata l’insolvenza (debiti scaduti ben oltre la soglia di 30.000 euro dell’art. 49, comma 5), apre la liquidazione giudiziale.
Se invece la domanda fosse stata depositata l’11 marzo, anche con documentazione non perfetta, il tribunale avrebbe dovuto esaminarla in via prioritaria e, in assenza di radicali carenze o di abuso manifesto, concedere un termine compreso tra 30 e 60 giorni.
Simulazione 2 — “Si guadagna un anno” (mito n. 4)
Ipotesi: S.p.A. manifatturiera deposita la domanda con riserva il 18 giugno, chiedendo le misure protettive. Il decreto che concede il termine di 60 giorni viene iscritto nel registro delle imprese il 2 luglio. L’amministratore conta su “almeno sei mesi” e su una pausa ad agosto.
Calcolo reale: il termine decorre dall’iscrizione del decreto (2 luglio) e scade il 31 agosto. La sospensione feriale (1-31 agosto) non si applica ai termini della fase con riserva (art. 44, comma 3). Il 28 agosto la società chiede una proroga, ma l’attestatore non è stato ancora nominato e i dati contabili del primo semestre non sono chiusi: il tribunale non ravvisa giustificati motivi e respinge. Il 31 agosto il termine scade senza deposito del piano.
Esito: domanda improcedibile. Se nel frattempo un creditore ha depositato un ricorso di liquidazione, il tribunale lo esamina senza più alcuna priorità concordataria. Dei “sei mesi” attesi, l’impresa ne ha avuti meno di due.
Simulazione 3 — “Rinuncio e ricomincio” (mito n. 5)
Ipotesi: società immobiliare con debiti per 2.736.410 euro e un patrimonio di immobili stimato in 3,1 milioni, ma in gran parte invenduto da anni. Un creditore chiede la liquidazione giudiziale il 9 ottobre. La società deposita la domanda con riserva il 5 novembre e il piano il 20 dicembre. Il commissario giudiziale evidenzia criticità; il tribunale chiede integrazioni entro il 30 gennaio. La società rinuncia il 27 gennaio e il 4 febbraio deposita una nuova domanda con riserva, allegando un piano quasi identico con una lieve rivalutazione di due immobili.
Sequenza reale: in linea con la Cass. n. 4246/2026, il tribunale qualifica la seconda domanda come abusiva, perché non vi sono fatti nuovi e la società avrebbe dovuto integrare la prima proposta. La dichiara inammissibile e apre la liquidazione giudiziale, rilevando che il patrimonio immobiliare, non prontamente liquidabile, non esclude l’insolvenza. Un eventuale reclamo e un successivo ricorso per cassazione privi di fondamento espongono la società alla condanna per responsabilità aggravata.
Diverso sarebbe stato il quadro se, tra la rinuncia e la nuova domanda, fosse intervenuto un fatto nuovo documentato, ad esempio un preliminare di vendita di un immobile per 874.600 euro con caparra versata: in quel caso la seconda domanda avrebbe potuto trovare una giustificazione diversa dal semplice differimento.
Il fondo di verità
Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento corretto. Rimettere insieme questi frammenti nel quadro giusto è il modo migliore per usare davvero il concordato in bianco.
È vero che il sistema preferisce le soluzioni negoziate. L’art. 7, comma 2, del Codice obbliga il tribunale a esaminare per prima la domanda diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione. Ma questa priorità è condizionata: la domanda non deve essere manifestamente inammissibile, il piano non deve essere manifestamente inadeguato e la proposta deve dimostrare la convenienza per i creditori. La preferenza è per le soluzioni serie, non per qualunque soluzione.
È vero che la domanda con riserva protegge. Con la richiesta di misure protettive e la loro pubblicazione, le azioni esecutive e cautelari si fermano e la sentenza di apertura della liquidazione non può essere pronunciata. Ma la protezione deve essere confermata dal tribunale in tempi brevi, dura quanto il procedimento e comunque non oltre il tetto complessivo di dodici mesi, e cade se il concordato non va avanti.
È vero che il fallimento, come parola, non esiste più. Ma la liquidazione giudiziale ne conserva gli effetti essenziali: spossessamento, curatore, accertamento del passivo, revocatorie, rilevanza penale delle condotte dell’imprenditore.
È vero che la domanda si può presentare anche quando è già pendente un ricorso di liquidazione, e perfino a ridosso dell’udienza. Ma dal 2022 esiste un limite preciso, la prima udienza, che la Cassazione nel 2026 ha qualificato come perentorio e non spostabile con i rinvii.
È vero che il termine si può prorogare e che il correttivo del 2024 ha eliminato la preclusione legata ai ricorsi di liquidazione pendenti. Ma il termine base va da trenta a sessanta giorni, la proroga non supera altri sessanta, richiede giustificati motivi e non beneficia della sospensione feriale.
È vero che la legge non vieta, in astratto, di ripresentare una domanda dopo la rinuncia, e che la domanda in bianco presentata all’udienza non è abusiva per definizione (lo aveva detto la Cassazione nel 2020). Ma la reiterazione senza fatti nuovi, finalizzata solo a prendere tempo, è abuso del processo, con conseguenze anche economiche.
È vero che il debitore conserva la gestione. Ma sotto la vigilanza del commissario, con obblighi informativi almeno mensili e con la necessità di autorizzazione per gli atti straordinari urgenti.
È vero, infine, che il concordato è lo strumento più conosciuto. Ma per l’impresa minore la strada è un’altra, e per l’impresa non minore esistono alternative, come la composizione negoziata e gli accordi di ristrutturazione, che in certe fasi sono più adatte.
Ricomposto correttamente, il quadro è questo: il concordato in bianco può evitare la liquidazione giudiziale, ma solo se è l’inizio di un percorso serio, depositato in tempo, preparato prima e sostenuto da un piano che regge l’esame del tribunale e il voto dei creditori. Da solo, come atto isolato, sposta la data della liquidazione; non la cancella.
Mito vs realtà in tabella
Per chi deve decidere in fretta, ecco il confronto sintetico tra ciò che si sente dire e ciò che stabiliscono la legge e la giurisprudenza. La colonna di destra non sostituisce una valutazione sul caso concreto: le condizioni indicate operano sempre in combinazione con i dati specifici dell’impresa, dalla dimensione alla fase in cui si trova il procedimento di liquidazione eventualmente già avviato da un creditore. La tabella serve piuttosto come promemoria per capire se si sta ragionando su basi corrette o su un ricordo distorto delle regole.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Depositata la domanda, il fallimento è evitato | L’effetto è temporaneo: se il concordato fallisce, il tribunale apre la liquidazione giudiziale nello stesso procedimento unitario (art. 7 CCII; Cass. SU 9935/2015; Cass. 16358/2026) |
| Il fallimento non esiste più | È cambiato il nome: la liquidazione giudiziale ne conserva gli effetti (art. 121 CCII) |
| La domanda si presenta quando si vuole | Con ricorso di terzi pendente, va proposta entro la prima udienza; il termine è perentorio e non si sposta con i rinvii (art. 40, c. 10 CCII; Cass. 13912/2026 e 19789/2026) |
| Si guadagna un anno | Termine di 30-60 giorni, proroga fino a 60 solo con giustificati motivi, niente sospensione feriale (art. 44 CCII) |
| Si rinuncia e si ricomincia | La reiterazione senza fatti nuovi è abuso del processo (Cass. 8982/2021; Cass. 4246/2026) |
| Durante la riserva si gestisce come prima / tutto si blocca | Gestione ordinaria sì, atti straordinari urgenti solo con autorizzazione, vigilanza del commissario (artt. 44 e 46 CCII; Cass. 14638/2026) |
| Vale per tutti gli imprenditori | L’impresa minore non è soggetta a liquidazione giudiziale e usa gli strumenti del sovraindebitamento (art. 2, c. 1, lett. d CCII) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se ho già ricevuto il ricorso di un creditore, il concordato in bianco non serve più?
No. Serve eccome, purché venga depositato entro la prima udienza fissata dal tribunale nel procedimento di liquidazione (art. 40, comma 10). Se la domanda è tempestiva e non manifestamente inammissibile, il tribunale deve esaminarla con priorità e, se ne ricorrono i presupposti, concedere il termine per il piano. Il problema non è l’esistenza del ricorso, ma il ritardo con cui spesso si reagisce.
Quindi è vero che le misure protettive bloccano anche il pubblico ministero?
Sì, ma entro certi limiti. Le misure protettive, se richieste, confermate e in vigore, impediscono la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, chiunque l’abbia chiesta. Non impediscono però al pubblico ministero o ai creditori di partecipare al procedimento, di segnalare atti di frode o di chiedere la revoca delle misure; e non durano oltre la conclusione del procedimento né oltre il tetto complessivo di dodici mesi.
Quindi è vero che ad agosto i termini del concordato in bianco si fermano?
No. L’art. 44, comma 3, esclude espressamente la sospensione feriale per il termine di deposito della proposta e del piano e per gli obblighi informativi. La sospensione feriale ordinaria, dal 1° al 31 agosto, non si applica a questi termini. Chi ottiene la riserva a luglio deve lavorare anche ad agosto.
Quindi è vero che, se il concordato non va in porto, la liquidazione giudiziale è inevitabile?
Dipende. La liquidazione si apre solo se c’è una domanda in tal senso (del creditore, del pubblico ministero o del debitore stesso) e se il tribunale accerta lo stato di insolvenza; non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 30.000 euro. Resta la possibilità di contestare l’insolvenza e di impugnare la sentenza con il reclamo previsto dall’art. 51. In concreto, però, chi ha chiesto il concordato ha spesso ammesso, nei propri documenti, una situazione di crisi o insolvenza che il tribunale potrà valorizzare.
Quindi è vero che l’imprenditore rischia personalmente se usa male il concordato in bianco?
Sì. Oltre alla condanna per responsabilità aggravata in caso di iniziative processuali palesemente infondate, che secondo i commenti all’ordinanza n. 16358/2026 può colpire anche il legale rappresentante, la gestione durante la fase con riserva viene esaminata a fondo in caso di successiva liquidazione giudiziale: atti non autorizzati, pagamenti preferenziali o operazioni distrattive possono avere rilievo civile e penale.
Le sentenze che smontano i miti
Raccogliamo qui i provvedimenti citati, ciascuno collegato alla convinzione che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre.
1. Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 9935 del 15 maggio 2015 (miti n. 1 e n. 5). Principio: la domanda di concordato, anche con riserva, impedisce solo temporaneamente la dichiarazione di fallimento e non ferma l’istruttoria; tra le due procedure c’è un rapporto di continenza e la domanda proposta al solo scopo di differire il fallimento è inammissibile per abuso. Rilevanza: è il fondamento storico sia della “protezione” sia dei suoi limiti, oggi tradotti nella trattazione unitaria dell’art. 7.
2. Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 9146 del 10 aprile 2017 (mito n. 1). Principio: le Sezioni Unite tornano sul rapporto di continenza tra procedura prefallimentare e concordato, traendone le conseguenze processuali sul coordinamento dei due giudizi. Rilevanza: conferma che le due procedure viaggiano insieme e che l’esito negativo dell’una riapre immediatamente l’altra.
3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4343 del 20 febbraio 2020 (mito n. 1). Principio: concordato e procedimento di insolvenza vanno coordinati, preferendo la soluzione negoziale quando percorribile, e se pendono davanti allo stesso ufficio vanno riuniti anche d’ufficio. Rilevanza: mostra che la “preferenza” per il concordato è funzionale a una gestione ordinata, non a un blocco sine die.
4. Cass. civ., Sez. I, ordd. n. 7117 e n. 7118 del 12 marzo 2020 (miti n. 3 e n. 5, in chiave di fondo di verità). Principio: la domanda in bianco presentata in occasione dell’udienza prefallimentare non è, per ciò solo, abusiva. Rilevanza: spiega da dove nasce l’idea che “c’è sempre tempo”, ma va letta alla luce dello sbarramento introdotto dall’art. 40, comma 10, del Codice.
5. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8982 del 31 marzo 2021 (mito n. 5). Principio: la domanda di concordato, ordinaria o in bianco, presentata con lo scopo evidente di rinviare la dichiarazione di insolvenza è inammissibile come abuso del processo. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per qualificare la reiterazione dilatoria.
6. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6277 del 31 marzo 2016 (mito n. 4). Principio: il termine per depositare proposta, piano e documenti nel concordato con riserva è perentorio. Rilevanza: smentisce l’idea di un termine elastico; la regola è stata confermata nel sistema del Codice.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20476 del 23 luglio 2024 (miti n. 1 e n. 4). Principio: il deposito dell’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti è requisito di ammissibilità della domanda con riserva, in linea con Cass. n. 22454 del 6 agosto 2021. Rilevanza: anche la domanda “in bianco” ha un contenuto minimo obbligatorio; non è un foglio vuoto.
8. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11220 dell’11 aprile 2025 (mito n. 7). Principio: nel concordato in continuità indiretta l’ammissibilità è legata al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa. Rilevanza: il concordato non è una soluzione per ogni situazione, ma uno strumento con requisiti di sostanza.
9. Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 7299/2025 (mito n. 5). Principio: il divieto di abuso del processo è un principio immanente all’ordinamento processuale. Rilevanza: richiamata dalla Cassazione nel 2026 per applicare il divieto di uso dilatorio del concordato anche sotto il Codice della crisi.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4246/2026 (miti n. 2 e n. 5). Principio: la seconda domanda con riserva, presentata dopo la rinuncia alla prima senza modifiche sostanziali, è abuso; un vasto patrimonio immobiliare non esclude l’insolvenza se non è prontamente liquidabile. Rilevanza: chiude la questione del “rinuncio e ricomincio” e conferma la continuità dei principi tra vecchia e nuova disciplina.
11. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13912 del 13 maggio 2026 (mito n. 3). Principio: con procedimento di liquidazione promosso da terzi, la domanda del debitore va depositata a pena di decadenza entro la prima udienza; il termine è perentorio e non si sposta con rinvii o accordi. Rilevanza: è la smentita più diretta del “posso presentarla quando voglio”.
12. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16358 del 26 maggio 2026 (miti n. 1, n. 2 e n. 4). Principio: l’art. 44 è ispirato a celerità e serietà, in continuità con la legge fallimentare; il concordato con riserva non può essere usato in chiave dilatoria contro l’iniziativa di creditori e pubblico ministero; manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità. Rilevanza: la sintesi più aggiornata del rigore con cui la Cassazione guarda alla riserva in pendenza di liquidazione.
13. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19789/2026 (commentata su Altalex con data 14 giugno 2026) (mito n. 3). Principio: lo sbarramento dell’art. 40, comma 10, opera anche quando la prima udienza sia stata solo rinviata. Rilevanza: conferma e completa la n. 13912/2026.
14. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14638/2026 (mito n. 6). Principio: nel concordato con riserva la proroga di una fideiussione scaduta è un nuovo contratto di straordinaria amministrazione e richiede l’autorizzazione del tribunale. Rilevanza: dimostra che la gestione “come prima” incontra limiti precisi.
Tra le pronunce di merito, meritano menzione: Corte d’Appello di Potenza, sent. n. 111 del 22 aprile 2025 (abuso della domanda con riserva depositata a ridosso dell’udienza dopo la rinuncia a un ricorso identico); Corte d’Appello di Firenze, 17 dicembre 2024 (inammissibilità immediata solo per radicale carenza informativa o abuso manifesto); Tribunale di Milano, 15 febbraio 2024 (inammissibilità del concordato in bianco successivo alla rinuncia, in pendenza di liquidazione); Tribunale di Milano, 19 dicembre 2025 (tardività della domanda con riserva dopo l’archiviazione della composizione negoziata); Tribunale di Vicenza, 6 marzo 2025 (il termine ex art. 44 non è replicabile per la stessa situazione).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro parte da un principio semplice: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e costruiamo la strategia sui dati reali della tua impresa e del procedimento in corso. Concretamente:
- Verifichiamo le scadenze del procedimento di liquidazione: leggiamo il ricorso del creditore e il decreto di fissazione dell’udienza, individuiamo la data della prima udienza utile ai fini dell’art. 40, comma 10, e calcoliamo il margine effettivo per agire.
- Accertiamo se l’impresa è davvero soggetta a liquidazione giudiziale: ricostruiamo attivo, ricavi e debiti degli ultimi tre esercizi per stabilire se ricorrono i requisiti di impresa minore dell’art. 2 del Codice, e se i debiti scaduti superano la soglia di 30.000 euro.
- Scegliamo lo strumento corretto: confrontiamo composizione negoziata, concordato con riserva, accordi di ristrutturazione e, per l’impresa minore, concordato minore, spiegando per iscritto vantaggi, rischi e tempi di ciascuno.
- Predisponiamo la domanda con riserva in modo completo: curiamo bilanci, elenco nominativo dei creditori con i relativi importi e richiesta motivata di misure protettive, per evitare l’inammissibilità per carenze documentali.
- Costruiamo il calendario della fase con riserva: pianifichiamo nomina dell’attestatore, chiusura dei dati contabili, trattative con i creditori principali, tenendo conto che i termini non conoscono la sospensione feriale.
- Gestiamo i rapporti con il commissario giudiziale: prepariamo le informative periodiche, segnaliamo in anticipo le operazioni che richiedono autorizzazione e presentiamo le istanze ex art. 46 per gli atti straordinari urgenti.
- Valutiamo con rigore l’eventuale istanza di proroga: raccogliamo e documentiamo i giustificati motivi, per non affidarsi a una richiesta generica destinata al rigetto.
- Contestiamo i presupposti della liquidazione quando ci sono margini: esaminiamo la legittimazione del creditore, la prova dello stato di insolvenza e la regolarità del procedimento, costruendo la difesa in udienza.
- Impugniamo la sentenza di apertura: predisponiamo il reclamo ex art. 51 e, se necessario, il ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva dall’inizio alla fine.
- Proteggiamo l’amministratore: verifichiamo gli atti di gestione compiuti prima e durante la crisi, per ridurre i profili di responsabilità personale e prevenire condotte a rischio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza costruita proprio sulla valutazione delle concrete prospettive di risanamento e sulla trattativa con i creditori, cioè sugli elementi che fanno la differenza tra un concordato in bianco serio e uno destinato all’inammissibilità. Accanto a essa, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di indirizzare correttamente l’impresa minore verso gli strumenti del sovraindebitamento.
La continuità della strategia è garantita dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta la domanda con riserva può seguire il reclamo e il ricorso di legittimità, senza cambi di linea né passaggi di consegne.
Sul caso lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: i profili giuridici (termini, ammissibilità, abuso, impugnazioni) e quelli contabili (situazione patrimoniale, flussi di cassa, fattibilità del piano) vengono esaminati insieme, sullo stesso fascicolo.
In chiusura: prima di depositare, verifica
Il concordato in bianco non è né una bacchetta magica né una trappola: è uno strumento con tempi stretti, requisiti precisi e un giudice che vigila sull’uso che se ne fa. Chi lo conosce davvero può usarlo per guadagnare il tempo necessario a costruire un piano serio; chi si affida al passaparola rischia di trasformarlo nell’anticamera della liquidazione giudiziale.
L’informazione corretta è la prima difesa: sapere quando scade la prima udienza, quanto dura davvero il termine e cosa si può fare durante la riserva vale più di qualsiasi rassicurazione generica.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché le sue competenze nascono esattamente qui: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi lavora sul terreno della valutazione del risanamento e della trattativa con i creditori; è Gestore della crisi e fiduciario OCC, e quindi sa indirizzare l’impresa minore fuori da un percorso che non la riguarda; è cassazionista, e quindi può sostenere la stessa strategia fino all’ultimo grado di giudizio se il tribunale apre la liquidazione.
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