Questo articolo nasce in un modo semplice: abbiamo raccolto le domande che imprenditori, amministratori di società e soci ci rivolgono più spesso quando sentono parlare di “concordato in bianco” o “concordato con riserva”, e le abbiamo messe in fila. Le domande sono scritte come arrivano, a voce o per email, senza tecnicismi. Le risposte sono quelle che daremmo seduti allo stesso tavolo: dirette, con i riferimenti di legge dove servono, senza giri di parole.
Il contesto normativo, in breve. Oggi la materia è regolata dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che dopo il D.Lgs. 83/2022 e il correttivo D.Lgs. 136/2024 non parla più soltanto di “concordato” ma di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito della documentazione. In pratica l’impresa deposita una domanda “leggera”, ottiene dal tribunale un termine per completare proposta e piano (oppure per chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e, se lo chiede, beneficia fin da subito delle misure protettive contro le azioni dei creditori. Il correttivo del 2024 ha reso la fase con riserva più autonoma rispetto alla disciplina del concordato, e questo cambia alcune risposte rispetto a quello che si legge ancora in giro.
Perché è un tema su cui lo Studio Monardo lavora in modo specifico? Perché la domanda con riserva è uno snodo della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che spesso precede o si alterna alla domanda prenotativa, cioè la composizione negoziata. E poiché i provvedimenti del tribunale in questa fase (inammissibilità, revoca, mancata conferma delle misure) si impugnano, l’essere avvocato cassazionista permette di seguire la stessa linea difensiva dal deposito fino all’ultimo grado.
📩 Se la sua impresa sta valutando una domanda con riserva, o ha già ricevuto un ricorso per la liquidazione giudiziale, ci scriva adesso: tutti i riferimenti per contattare lo studio si trovano in fondo a questo articolo.
Ma cos’è esattamente questo concordato “con riserva”? È la stessa cosa del concordato in bianco?
Sì, “in bianco”, “con riserva” e “prenotativo” indicano la stessa cosa: una domanda che apre la procedura davanti al tribunale prima che il piano sia pronto.
L’espressione “concordato in bianco” è nata con la vecchia legge fallimentare, all’art. 161, comma 6, introdotto nel 2012. Il Codice della crisi ha ripreso l’idea all’art. 44 e l’ha allargata: oggi la riserva non serve solo a preparare un concordato preventivo, ma anche a chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis). Per questo il legislatore ha cambiato nome all’istituto e parla di “accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva”.
La logica è quella di un segnaposto. Un piano di concordato serio richiede settimane di lavoro: ricostruzione del passivo, valutazione dell’attivo, previsioni finanziarie, attestazione di un professionista indipendente. Nel frattempo i creditori non stanno fermi: arrivano pignoramenti, ipoteche giudiziali, ricorsi per la liquidazione giudiziale. La domanda con riserva serve a “prenotare” la procedura: il debitore deposita subito un corredo minimo di documenti e il tribunale gli concede un termine per completare il resto.
Due precisazioni che molti non conoscono. La prima: la domanda con riserva non è una domanda “di serie B”. La dottrina più attenta, dopo il correttivo del 2024, la qualifica come una vera domanda di accesso ai sensi dell’art. 40, con la differenza che la documentazione piena arriva dopo, con una memoria integrativa. La seconda: il correttivo ha stabilito che, se il debitore non indica quale strumento intende usare, nella fase con riserva si applica il regime più rigido, quello del concordato preventivo; se invece deposita un progetto redatto secondo le regole dello strumento prescelto, può chiedere di giovarsi del regime di quello strumento (commi 1-bis e 1-quater dell’art. 44).
In una frase: è un modo per entrare subito sotto l’ombrello del tribunale, a condizione di usare bene il tempo concesso.
Chi può presentarla? Vale anche per la mia piccola impresa o per la mia ditta individuale?
Può presentarla solo il debitore imprenditore che ha accesso agli strumenti “maggiori” del Codice; chi è sotto soglia deve guardare alle procedure da sovraindebitamento.
La domanda è riservata al debitore: nessun creditore può costringerla a chiedere un concordato. I creditori, il pubblico ministero e gli organi di controllo possono invece chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 37 CCII), ed è proprio questa asimmetria che spesso spinge l’impresa a muoversi.
Il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione sono pensati per l’imprenditore commerciale che non rientra nella categoria dell’impresa minore. Se la sua ditta individuale o la sua piccola società è “impresa minore” secondo i parametri dell’art. 2 del Codice (attivo, ricavi e debiti sotto determinate soglie nei tre esercizi precedenti), la strada non è l’art. 44 ma il concordato minore o la liquidazione controllata, che passano per l’Organismo di composizione della crisi. Stessa cosa per l’imprenditore agricolo, che ha regole proprie, e per il professionista.
La ditta individuale sopra soglia, invece, può depositare la domanda come qualsiasi società. Cambia chi firma: nell’impresa individuale decide il titolare; nelle società, come vedremo più avanti, decidono gli amministratori.
Un’avvertenza pratica. Non è raro che un imprenditore si convinca di essere “piccolo” e scopra che, sommando debiti e ricavi, supera le soglie; o, al contrario, che si prepari a un concordato preventivo quando sarebbe impresa minore. Questa verifica va fatta prima di scrivere una riga del ricorso, perché sbagliare strumento significa perdere settimane.
Quanto tempo mi dà il tribunale per preparare il piano?
Da trenta a sessanta giorni, prorogabili fino a ulteriori sessanta, ma la proroga non è un diritto.
Il tribunale, con il decreto che accoglie la domanda, fissa un termine compreso tra 30 e 60 giorni. Il dettaglio che sfugge a molti: il termine decorre dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese (art. 45, comma 2), non dal giorno in cui l’avvocato la deposita telematicamente. Di solito i due momenti sono vicini, ma conviene calcolare sulla data giusta.
Entro quel termine l’impresa deve depositare, a seconda della scelta: la proposta di concordato con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2; oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione; oppure quella del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
La proroga, fino a ulteriori 60 giorni, si chiede con istanza al tribunale. Nella versione vigente dopo il correttivo i giustificati motivi devono essere comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Tradotto: per ottenere altro tempo bisogna dimostrare di avere già lavorato, non limitarsi a dire che il lavoro è complesso. Un’istanza di proroga generica, senza un progetto in stato avanzato, ha buone probabilità di essere respinta.
Quindi il tempo massimo teorico è di circa quattro mesi. Nella pratica, chi deposita la domanda con riserva senza avere già impostato numeri e strategia si accorge presto che sessanta giorni passano in fretta.
Devo per forza farmi assistere da un avvocato?
Sì. Il ricorso va sottoscritto dal difensore munito di procura, come per tutte le domande di accesso agli strumenti del Codice. Ma la vera ragione non è formale: in questa fase si prendono decisioni (quale strumento, quali misure protettive chiedere, quali atti compiere) che poi vengono giudicate a posteriori. Accanto all’avvocato serve quasi sempre un commercialista o un advisor che lavori sui numeri, e più avanti un attestatore indipendente.
Quali documenti devo mettere insieme prima di depositare?
Il corredo minimo è quello dell’art. 39, comma 3: i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione.
Questa è la differenza più evidente con la domanda “piena”. Chi deposita subito proposta e piano deve allegare tutto il pacchetto dell’art. 39, commi 1 e 2: scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi e IVA, relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, stato particolareggiato ed estimativo delle attività, elenco dei titolari di diritti reali e personali sui beni, valore dei beni, creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili, relazione sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio. Con la riserva, invece, basta il nucleo essenziale; il resto arriva nel termine concesso.
Detto questo, le consigliamo di non presentarsi “con il minimo sindacale”. I motivi sono tre.
Il primo: se chiede le misure protettive, il tribunale deve confermarle entro trenta giorni e per farlo vuole capire che la domanda è seria. Nella giurisprudenza di merito, ad esempio il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimento del 28 marzo 2025, si è ribadito che la riserva non esonera il debitore da un onere minimo di allegazione. Una domanda che non spiega nemmeno a grandi linee perché l’impresa è in crisi e come intende uscirne è una domanda debole.
Il secondo: il commissario giudiziale, appena nominato, le chiederà informazioni. Se i dati sono già ordinati, il rapporto parte bene.
Il terzo: l’elenco dei creditori deve essere accurato. Dimenticare un creditore importante, o indicare importi palesemente sbagliati, espone a contestazioni e, nei casi gravi, alla segnalazione di atti in frode.
La nostra lista operativa, oltre ai bilanci e all’elenco creditori, comprende quasi sempre: una situazione contabile aggiornata a data recente, l’elenco delle procedure esecutive pendenti con numero di ruolo e prossime udienze o date di vendita, l’elenco dei contratti in corso rilevanti (leasing, affitti d’azienda, forniture strategiche), la posizione verso l’Erario e gli enti previdenziali, una prima nota sulle cause della crisi e sulla direzione che si intende prendere. Non tutto va allegato, ma tutto deve essere a portata di mano.
Come si deposita materialmente la domanda, e a quale tribunale?
Si deposita telematicamente, con ricorso firmato dal difensore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro dei propri interessi principali.
Partiamo dalla competenza. L’art. 27 del Codice individua il tribunale competente in quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, che di regola coincide con la sede legale; ma il Codice contiene regole anti-abuso per i trasferimenti di sede recenti, che non spostano la competenza se avvenuti nell’anno precedente al deposito. Per le imprese di maggiori dimensioni la competenza spetta al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa. Sbagliare tribunale non è un dettaglio: significa perdere tempo prezioso mentre i creditori continuano ad agire.
Il ricorso segue il modello dell’art. 40: deve indicare l’impresa, lo strumento a cui si intende accedere (o la riserva di indicarlo), le richieste specifiche al tribunale. In concreto, nel ricorso chiediamo: la concessione del termine ex art. 44; l’eventuale applicazione delle misure protettive ex art. 54, comma 2; quando serve, le autorizzazioni per atti urgenti. Se l’impresa intende già orientarsi verso un certo strumento e ha un progetto, lo diciamo e lo depositiamo, per sfruttare il comma 1-quater.
Il deposito avviene tramite il processo telematico, con il pagamento del contributo unificato e degli altri costi di giustizia previsti dalla legge per le procedure concorsuali. Dopo il deposito, la cancelleria comunica la domanda al registro delle imprese entro il giorno successivo e ne cura la pubblicazione (art. 45). Da quella pubblicazione dipendono sia la decorrenza del termine sia l’efficacia delle misure protettive.
Un punto spesso trascurato: la domanda viene comunicata anche al pubblico ministero. Se l’impresa ha già problemi di rilievo penale, o se esistono sequestri, bisogna tenerne conto fin dall’inizio.
Per orientarsi tra fasi e scadenze, ecco lo schema che usiamo con i clienti.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Decisione di accesso (società) | Delibera degli amministratori ex art. 120-bis, da verbale notarile, depositata e iscritta nel registro delle imprese | Prima del deposito del ricorso | Notaio / Registro delle imprese |
| Deposito | Ricorso ex artt. 40 e 44 con bilanci ultimi tre esercizi ed elenco creditori; eventuale istanza di misure protettive | Nessun termine iniziale; conviene prima di vendite o udienze di liquidazione | Tribunale competente ex art. 27 |
| Pubblicazione | Comunicazione e iscrizione nel registro delle imprese | Entro il giorno successivo al deposito (a cura della cancelleria) | Cancelleria / Registro delle imprese |
| Decreto | Fissazione del termine, nomina del commissario, obblighi informativi, somma per le spese | Il termine concesso è tra 30 e 60 giorni dall’iscrizione | Tribunale |
| Conferma misure protettive | Decreto di conferma o revoca, reclamabile | Entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda | Giudice designato / Tribunale |
| Informativa periodica | Relazioni sulla gestione e sull’avanzamento del piano | Almeno mensile, fino alla scadenza del termine | Tribunale, sotto vigilanza del commissario |
| Proroga | Istanza motivata con progetto di regolazione | Prima della scadenza; fino a ulteriori 60 giorni | Tribunale |
| Deposito finale | Proposta e piano con attestazione, oppure domanda di omologazione di accordi o PRO | Entro il termine concesso o prorogato | Tribunale |
| Impugnazioni | Reclamo contro i provvedimenti; poi ricorso per cassazione ove ammesso | Termini brevi previsti dal Codice | Corte d’appello / Corte di cassazione |
Nella mia società chi decide di presentare la domanda? Serve l’assemblea dei soci?
No: dopo la riforma del 2022 la decisione spetta agli amministratori, in via esclusiva.
È una delle novità meno conosciute e più importanti. L’art. 120-bis del Codice stabilisce che l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi è deciso dagli amministratori, che ne determinano anche il contenuto. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio e va depositata e iscritta nel registro delle imprese. I soci devono essere informati, ma non hanno un potere di veto.
Perché il legislatore ha fatto questa scelta? Perché nella crisi gli interessi dei soci e quelli dei creditori possono divergere. Un socio di maggioranza potrebbe preferire aspettare, sperando in una ripresa, mentre il patrimonio si consuma. Mettere la decisione in mano agli amministratori, che hanno doveri precisi verso la conservazione del patrimonio e rispondono della gestione, riduce il rischio di immobilismo.
Nella pratica questo significa due cose. Primo: se lei è amministratore e vede la crisi arrivare, la responsabilità di attivarsi è sua; tergiversare in attesa del via libera dei soci non la protegge. Secondo: la procedura va preparata con il notaio in anticipo, perché senza verbale non si deposita. In più di un caso, la corsa contro un’udienza di liquidazione giudiziale si è complicata proprio per un passaggio notarile lasciato all’ultimo giorno.
Nelle società di persone la regola si adatta, ma il principio resta: decide chi amministra, nel rispetto dello statuto e delle norme del Codice.
Dopo il deposito, chi mi controlla? Cosa devo fare ogni mese?
La controllerà un commissario giudiziale nominato dal tribunale, e lei dovrà informare il tribunale almeno una volta al mese.
Il decreto con cui il tribunale concede il termine contiene, oltre alla data di scadenza, altri contenuti fondamentali (art. 44, comma 1).
C’è la nomina del commissario giudiziale, che ha il compito di vigilare e di riferire immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda e su ogni circostanza o condotta del debitore che possa pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Il commissario non gestisce l’impresa: la gestione resta a lei. Ma è gli occhi del tribunale.
Ci sono poi gli obblighi informativi periodici. Il tribunale le imporrà di depositare, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario, informazioni sulla gestione dell’impresa, anche finanziaria, e sull’attività compiuta per preparare la proposta e il piano. Questo non è un adempimento burocratico: le relazioni mensili sono il modo in cui il tribunale capisce se lei sta davvero lavorando al piano o sta solo guadagnando tempo.
Infine, quando la fase con riserva segue il regime del concordato, il decreto dispone il versamento di una somma per le spese della procedura, entro un termine indicato. Il mancato versamento è una delle cause più banali, e più evitabili, di chiusura anticipata.
Cosa succede se non rispetta questi obblighi? L’art. 44, comma 2, prevede che il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario o del pubblico ministero, sentiti il debitore e i creditori che hanno chiesto la liquidazione giudiziale, possa revocare il decreto con cui aveva concesso il termine. Se nel frattempo è pendente un ricorso per liquidazione, la strada verso l’apertura della procedura liquidatoria diventa molto breve.
Il nostro consiglio: impostare fin dal primo giorno un calendario interno, con la data di ogni relazione mensile, la data di conferma delle misure protettive, la data di scadenza del termine e la data ultima utile per l’eventuale istanza di proroga.
Come faccio a bloccare i pignoramenti? È automatico con la domanda?
Non è automatico: le misure protettive vanno chieste nella domanda, e poi il giudice deve confermarle entro trenta giorni.
Questo è il punto su cui vediamo più errori. Molti pensano che basti depositare il ricorso con riserva perché tutte le esecuzioni si fermino. Non è così. L’art. 54, comma 2, prevede che, se il debitore ne fa richiesta nella domanda, dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese i creditori per titolo o causa anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui si esercita l’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.
Quindi: niente richiesta, niente protezione. E l’effetto parte dalla pubblicazione, non dal deposito.
Poi c’è il secondo passaggio. L’art. 55, comma 3, stabilisce che il giudice, assunte se necessario sommarie informazioni, conferma o revoca le misure entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, con decreto reclamabile. Se la conferma non arriva nei termini, le misure perdono efficacia. Per questo è essenziale che la domanda contenga fin da subito le informazioni che permettono al giudice di decidere.
Ci sono anche dei limiti. Nella fase con riserva la giurisprudenza di merito prevalente (ad esempio il Tribunale di Milano con decreto del 30 marzo 2023, seguito da altri tribunali) ha ritenuto che l’impresa possa ottenere le sole misure protettive “tipiche”, quelle appena descritte, e non misure cautelari o protettive ulteriori e mirate, che richiedono un procedimento diverso. Inoltre esiste un limite massimo complessivo: l’art. 8 del Codice fissa in dodici mesi la durata totale delle misure protettive, anche sommando periodi ottenuti in procedure diverse, compresa l’eventuale composizione negoziata.
Infine, un’illusione da sfatare: le misure protettive non sono uno scudo contro la liquidazione giudiziale in sé. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha chiarito che la pendenza di un percorso di regolazione o di misure protettive non obbliga di per sé il giudice a rinviare l’udienza sul ricorso per l’apertura della procedura concorsuale. La protezione del patrimonio è una cosa; la sospensione del procedimento di liquidazione è un’altra, e va argomentata.
E se un creditore ha già chiesto la mia liquidazione giudiziale? Posso ancora presentare la domanda con riserva?
Sì, ma in quel caso il tribunale guarderà la sua domanda con occhi molto più severi, e la presenza di un progetto concreto diventa decisiva.
È lo scenario più frequente. Nella maggior parte dei casi l’imprenditore arriva da noi quando ha già ricevuto la notifica di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, con un’udienza fissata a poche settimane.
Il Codice favorisce, in linea di principio, le soluzioni che regolano la crisi rispetto a quelle puramente liquidatorie: l’art. 7 prevede che, quando pendono più domande, il tribunale tratti in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi con uno strumento diverso dalla liquidazione, a determinate condizioni. Ma questo favore non è incondizionato.
Il correttivo del 2024 ha rafforzato l’idea che, quando pende una domanda di liquidazione, la domanda con riserva debba essere accompagnata da qualcosa di più della semplice “prenotazione”. Secondo la lettura prevalente della riforma e della Relazione illustrativa, il debitore che vuole beneficiare del regime dello strumento scelto deve depositare un progetto di regolazione redatto secondo le regole di quello strumento. In ogni caso, un progetto già abbozzato è ciò che distingue agli occhi del tribunale un’impresa che vuole risanarsi da un’impresa che vuole solo rinviare l’inevitabile.
Poi c’è il tema dell’abuso. Da anni la giurisprudenza, a partire dalle Sezioni Unite del 2015 in tema di rapporti tra concordato e fallimento, afferma che una domanda di concordato presentata non per regolare la crisi ma soltanto per procrastinare la dichiarazione di insolvenza è inammissibile per abuso del processo. Il Tribunale di Mantova, il 30 novembre 2023, ha applicato questo principio a un’impresa che aveva rinunciato a una domanda con riserva e l’aveva riproposta a breve distanza senza alcun mutamento delle proprie condizioni economiche, mentre era pendente un ricorso per la liquidazione: in quel quadro la liquidazione poteva essere aperta.
Quindi la risposta è sì, si può fare. Ma bisogna arrivare in udienza con una storia credibile: le cause della crisi, le prospettive, un’idea di piano, i primi numeri. Il tempo per costruire tutto questo, purtroppo, si misura in giorni.
Nel frattempo posso continuare a lavorare? Pagare i fornitori, vendere un macchinario, firmare un contratto?
Può continuare a gestire l’impresa, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale; senza, sono inefficaci.
La regola è nell’art. 46 del Codice. Dopo il deposito della domanda di accesso, anche con riserva, il debitore conserva la gestione, ma per compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione deve chiedere l’autorizzazione al tribunale, che può assumere informazioni e sentire il commissario giudiziale. Gli atti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori. In più, nella fase con riserva al regime del concordato, i pagamenti di crediti anteriori sono in linea di principio vietati, salvo le eccezioni previste.
Il problema, naturalmente, è capire cosa sia “ordinario” e cosa “straordinario”. Qui la Cassazione ha detto cose molto precise. Con l’ordinanza n. 82 del 3 gennaio 2025 ha spiegato che la distinzione va fatta caso per caso, guardando esclusivamente all’interesse dei creditori e alla finalità concreta dell’atto; e che, nel concordato in bianco, il giudizio dipende anche dal tipo di soluzione che il debitore persegue, per cui serve almeno un’indicazione di massima sulla strada scelta (continuità o liquidazione). Un atto normale per un’impresa che continua l’attività può essere dannoso in un’ottica liquidatoria.
Pagare i fornitori correnti per le forniture nuove, necessarie a proseguire l’attività? Di regola rientra nella gestione ordinaria, se coerente con la prospettiva di risanamento. Vendere un macchinario, concedere un’ipoteca, modificare un contratto di affitto d’azienda, transigere una lite importante? Qui la risposta prudente è chiedere l’autorizzazione.
La posta in gioco non riguarda solo l’impresa, ma anche i terzi che trattano con lei. I crediti sorti da atti legalmente compiuti durante la procedura sono prededucibili, cioè pagati prima degli altri. Ma la Cassazione, con l’ordinanza n. 10652 del 23 aprile 2025, ha ribadito che per riconoscere la prededuzione bisogna verificare la natura dell’atto e, se si tratta di straordinaria amministrazione, che l’autorizzazione ci sia stata. Un fornitore che le consegna merce contro un impegno non autorizzato rischia di ritrovarsi creditore chirografario in una successiva liquidazione. Per questo, spesso, sono i fornitori stessi a chiederle garanzie sull’autorizzazione.
Come ricorda spesso l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, nella fase con riserva ogni atto va pensato come se dovesse essere spiegato, un giorno, a un giudice che lo esamina con il senno di poi.
Ho presentato la domanda ma mi accorgo che serve più tempo. Posso rinunciare e ripresentarla?
Tecnicamente la rinuncia è possibile. Ripresentare subito una nuova domanda con riserva, però, è la mossa che i tribunali guardano con più sospetto.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026, ha affermato che integra abuso del diritto, e rende inammissibile la nuova domanda, il comportamento del debitore che, invece di integrare la proposta come richiesto dal tribunale, rinuncia alla prima domanda e ne deposita un’altra con riserva senza significativi cambiamenti nell’attivo e nel passivo. Nel caso deciso, le novità invocate erano modeste (un immobile liberato, trattative riprese, azioni per recuperare crediti) e secondo la Corte potevano benissimo essere inserite nel piano originario.
Il messaggio è chiaro: la riserva non è un contatore da azzerare quando il termine sta per scadere. Se serve più tempo, lo strumento giusto è l’istanza di proroga, motivata con un progetto concreto. Se il piano va cambiato, si integra o si modifica quello esistente. La nuova domanda ha senso solo quando la situazione è davvero diversa, e questa diversità va dimostrata con documenti.
E se non so ancora se mi conviene un concordato o un accordo con le banche?
Può riservarsi anche questa scelta, ma deve sapere che nel frattempo si applicheranno le regole più rigide del concordato, a meno che non depositi un progetto dello strumento diverso.
È una delle risposte cambiate con il correttivo del 2024. L’art. 44 oggi consente di depositare la domanda riservandosi di presentare, entro il termine, una proposta di concordato preventivo, oppure una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, oppure di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. La scelta può restare aperta.
Il prezzo di questa flessibilità è indicato dal comma 1-bis: se non si sceglie, durante la fase con riserva si applica la disciplina del concordato preventivo, con i relativi vincoli sulla gestione (autorizzazioni, divieto di pagamento dei debiti anteriori). Il comma 1-quater consente di sottrarsi a questo regime depositando, insieme alla domanda o anche dopo, un progetto conforme allo strumento che si intende usare. Ad esempio, un’impresa che punta a un accordo di ristrutturazione con le banche e ha già avviato un tavolo con i principali istituti può chiedere di essere trattata secondo le regole degli accordi, più snelle per la gestione corrente.
Questa scelta ha ricadute pratiche immediate. Un’impresa con esposizione soprattutto bancaria, pochi fornitori e un debito tributario gestibile può trovare negli accordi una strada più adatta; un’impresa con centinaia di creditori sparsi difficilmente raggiungerà le adesioni necessarie e dovrà ragionare sul concordato. È anche il punto in cui si innesta il rapporto con il debito fiscale e contributivo, che ha regole proprie di transazione. Per questo la scelta dello strumento non è solo giuridica: va fatta con i numeri davanti, avvocati e commercialisti allo stesso tavolo.
Se non riesco a depositare il piano in tempo, fallisco automaticamente?
No, non c’è un automatismo. Ma se il termine scade senza deposito, la domanda viene dichiarata inammissibile e, se c’è un ricorso per liquidazione pendente, la liquidazione può essere aperta.
Parliamo con franchezza, perché è la paura principale di chi ci chiama. La scadenza del termine senza il deposito della proposta e del piano porta all’inammissibilità della domanda e alla fine della protezione. Da quel momento i creditori tornano liberi di agire. Se nessuno ha chiesto la liquidazione giudiziale, l’impresa non viene liquidata “d’ufficio” per il solo fatto di aver mancato il termine; ma se c’è un ricorso pendente, o se il pubblico ministero si attiva, la procedura liquidatoria può essere aperta rapidamente.
Un caso recente mostra quanto la giurisprudenza sia rigorosa. Secondo quanto riportato dalle rassegne, la Cassazione con l’ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026 ha confermato l’inammissibilità di un concordato con riserva in cui la società non aveva depositato il piano nel termine, sostenendo di non poter accedere a documenti sotto sequestro penale. La proroga era stata negata, la liquidazione aperta, e il reclamo respinto con condanna per mala fede. Anche un ostacolo reale non basta, se non viene gestito per tempo e documentato.
C’è però un margine che molti non sfruttano: la proroga, chiesta prima della scadenza e motivata con un progetto già costruito. E c’è il deposito di un piano magari non perfetto ma completo, che il tribunale può chiedere di integrare. Un piano integrabile è molto meglio di nessun piano.
Come socio o come garante, rischio di perdere la casa?
Dipende da chi ha firmato cosa. La domanda della società non protegge automaticamente il patrimonio personale dei soci di una società di capitali né quello dei garanti.
Le misure protettive riguardano il patrimonio del debitore che deposita la domanda. Se lei è socio di una S.r.l. e non ha firmato garanzie, il suo patrimonio personale in linea di massima non risponde dei debiti della società. Se invece ha firmato fideiussioni per i finanziamenti bancari, la banca può rivolgersi a lei come garante indipendentemente dalla procedura della società. E il concordato omologato, come regola, non libera i garanti.
Diverso il caso della società di persone: lì i soci illimitatamente responsabili rispondono personalmente, e il concordato della società, se omologato, produce effetti anche nei loro confronti secondo le regole del Codice.
Che cosa si può fare, allora? La crisi della società e quella del garante vanno pianificate insieme. Per il garante persona fisica che non riesce a far fronte alle garanzie esistono gli strumenti del sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata con possibilità di esdebitazione. Ignorare il fronte personale mentre si lavora sul piano aziendale è uno degli errori più costosi.
Se deposito la domanda a luglio, ad agosto i termini si fermano?
No, e questo sorprende molti. Di regola la sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto, non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi (art. 9 CCII). Il termine concesso dal tribunale continua a correre anche in agosto. Chi deposita a luglio contando su un mese “gratuito” rischia di trovarsi a settembre con il termine già scaduto.
Ma quanto tempo ho davvero, realisticamente, prima che sia troppo tardi?
Meno di quanto pensa. Il momento giusto per depositare è quando i numeri sono già stati guardati, non quando arriva la data della vendita all’asta.
La domanda con riserva funziona bene quando si parte con un’idea di piano già abbozzata, e male quando è un gesto disperato. Se si attende l’ultima settimana prima dell’udienza di liquidazione o della vendita del capannone, si deposita con documenti incompleti, si chiedono misure protettive difficili da confermare, si arriva al termine senza progetto e la proroga viene negata.
Se invece la crisi si vede arrivare con qualche mese di anticipo, conviene valutare prima la composizione negoziata, che è uno strumento stragiudiziale con l’assistenza di un esperto indipendente e che può preparare il terreno, anche per un successivo accesso a uno strumento giudiziale. Ma attenzione: la durata complessiva delle misure protettive è limitata e i passaggi tra un percorso e l’altro hanno regole precise.
La rassicurazione fondata è che il Codice offre davvero strumenti per salvare imprese in crisi; il limite reale è che quegli strumenti premiano chi si muove per tempo.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Due ipotesi dimostrative, con numeri realistici, per mostrare come si incastrano termini e decisioni. Non sono casi reali, ma esercizi costruiti sulle regole appena viste.
Simulazione 1 — Termini, misure protettive e proroga.
Ipotesi: S.r.l. manifatturiera con debiti complessivi per 1.487.300 €, di cui 612.450 € verso banche, 398.720 € verso fornitori, 476.130 € verso Erario ed enti previdenziali. Un fornitore ha notificato un ricorso per liquidazione giudiziale con udienza il 5 novembre 2026; una banca ha pignorato il conto corrente presso terzi.
Sviluppo:
- Il 9 ottobre 2026 l’amministratore unico delibera l’accesso con verbale notarile ex art. 120-bis, iscritto nel registro delle imprese.
- Il 14 ottobre 2026 viene depositato il ricorso ex art. 44 con i bilanci 2023-2025, l’elenco dei creditori e l’istanza di misure protettive ex art. 54, comma 2; il ricorso contiene anche una prima nota sulle cause della crisi e l’orientamento verso un concordato in continuità.
- Il 15 ottobre 2026 la domanda è iscritta nel registro delle imprese. Da questa data il pignoramento presso terzi non può proseguire e nessun nuovo creditore anteriore può avviare esecuzioni.
- Il tribunale concede 60 giorni: il termine scade il 14 dicembre 2026. Nomina il commissario e impone relazioni mensili.
- Le misure protettive vanno confermate entro 30 giorni dall’iscrizione, cioè entro il 14 novembre 2026. Se il giudice non provvede entro quella data, perdono efficacia.
- Le relazioni mensili cadono indicativamente a metà novembre e a metà dicembre.
- A fine novembre il piano è impostato ma l’attestatore segnala che serve più tempo per verificare il magazzino. Il 1° dicembre 2026 si deposita istanza di proroga allegando il progetto di piano e la bozza di relazione dell’attestatore. Se il tribunale concede l’intero periodo di ulteriori 60 giorni, il nuovo termine scade il 12 febbraio 2027.
Esito: la proroga è concessa proprio perché il progetto esiste. Se l’istanza fosse stata depositata il 13 dicembre, senza allegati, il rischio di rigetto sarebbe stato elevato, con apertura della liquidazione su ricorso del fornitore.
Simulazione 2 — Un atto non autorizzato e le sue conseguenze.
Ipotesi: nella stessa società, durante la fase con riserva, l’amministratore vende un centro di lavoro CNC per 38.740 € a un acquirente che paga subito, per far fronte agli stipendi. Nessuna autorizzazione viene chiesta. La domanda non ha indicato lo strumento prescelto e non ha depositato un progetto: si applica quindi il regime del concordato.
Sviluppo:
- La vendita di un bene strumentale, in una prospettiva di continuità, riguarda la capacità produttiva dell’impresa: secondo i criteri indicati dalla Cassazione (ord. n. 82/2025), è con ogni probabilità atto di straordinaria amministrazione.
- Senza autorizzazione, l’atto è inefficace verso i creditori anteriori (art. 46).
- Il commissario, nella sua relazione, segnala l’operazione come condotta potenzialmente pregiudizievole.
- Il tribunale può valutare la revoca del decreto ex art. 44, comma 2.
Variante: se l’amministratore avesse depositato un’istanza di autorizzazione urgente, spiegando che il macchinario era inutilizzato da mesi, che il prezzo corrispondeva a una perizia e che il ricavato serviva a garantire la continuità, il tribunale avrebbe potuto autorizzare, sentito il commissario. In quel caso la vendita sarebbe stata pienamente efficace e i crediti nati da atti legalmente compiuti sarebbero stati prededucibili.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Tutto quello che farò nei prossimi sessanta giorni verrà giudicato dopo: sono sicuro che ogni pagamento, ogni contratto e ogni parcella reggerà a quel giudizio?”
Quasi tutti ci chiedono come bloccare i pignoramenti. Quasi nessuno ci chiede cosa succederà agli atti della fase con riserva se il piano non va a buon fine. Eppure è lì che si gioca molto.
Pensi ai professionisti che la assistono in questa fase: advisor, consulenti, attestatore. I loro compensi saranno pagati in prededuzione solo se la loro attività è stata funzionale alla procedura. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021, hanno ridisegnato la prededuzione “funzionale” e la Cassazione ne ha fatto applicazioni rigorose: con l’ordinanza n. 17962 del 1° luglio 2024 in un caso di rinuncia alla domanda seguita dal fallimento; con l’ordinanza n. 25387 del 23 settembre 2024, negando la prededuzione a un advisor contabile la cui prestazione non era risultata utile alla conservazione dei valori aziendali.
Pensi ai fornitori che le consegnano merce durante la riserva. La Cassazione, con l’ordinanza n. 55 del 2 gennaio 2025, ha chiarito che chi chiede la prededuzione deve provare che la fornitura era coerente con la situazione descritta nella domanda prenotativa e rispondente all’interesse dei creditori. Se la sua domanda è vaga, questa prova diventa difficile, e i fornitori, che lo sanno, smettono di consegnare.
Pensi, infine, a lei come amministratore. Le scelte della fase con riserva possono essere esaminate in una successiva liquidazione, anche ai fini delle azioni di responsabilità.
La conseguenza pratica è una sola: una domanda con riserva ben scritta, che indica almeno a grandi linee la strada, protegge non solo l’impresa ma anche chi lavora con lei.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali che orientano le nostre risposte. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio in parole nostre e perché conta per chi presenta una domanda con riserva.
1. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021. Principio: i crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale sono prededucibili solo se la prestazione era, con valutazione fatta ex ante, utile agli interessi della massa e alla procedura. Rilevanza: è il punto di partenza per capire se i professionisti e i fornitori della fase con riserva saranno pagati con priorità in caso di successiva liquidazione.
2. Cass., Sez. I, ordinanza n. 17962 del 1° luglio 2024. Principio: quando il debitore rinuncia alla domanda di concordato e segue il fallimento, il riconoscimento della prededuzione ai professionisti richiede una connessione funzionale effettiva tra le loro prestazioni e la procedura. Rilevanza: la rinuncia alla domanda con riserva ha effetti anche su chi ha lavorato per prepararla.
3. Cass., Sez. I, ordinanza n. 25387 del 23 settembre 2024. Principio: il compenso dell’advisor che ha lavorato per la domanda di concordato non è prededucibile se manca la funzionalità della prestazione alla conservazione dei valori aziendali. Rilevanza: scegliere professionisti e definire incarichi coerenti con la procedura non è un dettaglio.
4. Cass., Sez. I, ordinanza n. 55 del 2 gennaio 2025. Principio: chi chiede la prededuzione ha l’onere di allegare e provare gli elementi che la giustificano, compresa la coerenza della fornitura con quanto esposto nella domanda prenotativa. Rilevanza: il contenuto della domanda con riserva condiziona la tutela dei fornitori che continuano a lavorare con l’impresa.
5. Cass., Sez. I, ordinanza n. 82 del 3 gennaio 2025. Principio: nella fase di preconcordato l’impresa può compiere atti di gestione senza autorizzazione solo se rispettano l’obiettivo di conservare il patrimonio; la qualificazione degli atti dipende dal tipo di concordato e richiede almeno un’indicazione di massima della soluzione perseguita. Rilevanza: spiega perché conviene indicare fin dalla domanda la direzione (continuità o liquidazione).
6. Cass., Sez. I, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025. Principio: la pendenza di un percorso di regolazione della crisi o di misure protettive non obbliga di per sé il giudice a rinviare l’udienza per l’apertura della procedura concorsuale. Rilevanza: le misure protettive non sono un’automatica sospensione del procedimento di liquidazione.
7. Cass., Sez. I, ordinanza n. 10652 del 23 aprile 2025. Principio: per riconoscere la prededuzione dei crediti derivanti da atti del debitore durante la procedura occorre verificarne la natura; per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione. Rilevanza: un atto non autorizzato danneggia l’impresa e la controparte.
8. Cass., Sez. I, ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026. Principio: è abuso del diritto rinunciare a una domanda con riserva e presentarne una nuova, invece di integrare la proposta come chiesto dal tribunale, quando attivo e passivo non sono cambiati in modo significativo. Rilevanza: la riserva non si può “rinnovare” per guadagnare tempo.
9. Cass., Sez. I, ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026. Principio (come riportato nelle rassegne): è corretta l’inammissibilità del concordato con riserva se il piano non viene depositato nei termini e la proroga è stata legittimamente negata, anche quando il debitore invoca l’indisponibilità di documenti sotto sequestro. Rilevanza: i termini della riserva sono rigidi e gli ostacoli vanno gestiti per tempo.
10. Tribunale di Mantova, 30 novembre 2023. Principio: la riproposizione di una domanda di concordato con riserva a breve distanza dalla rinuncia, senza mutamenti nelle condizioni dell’impresa e con un ricorso di liquidazione pendente, può integrare abuso del processo. Rilevanza: anticipa, nel merito, l’orientamento poi consolidato dalla Cassazione nel 2026.
11. Tribunale di Milano, decreto del 30 marzo 2023. Principio: con il ricorso prenotativo l’impresa può ottenere le misure protettive tipiche, ma non misure cautelari o protettive ulteriori. Rilevanza: definisce cosa si può realisticamente chiedere nella fase con riserva.
12. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, provvedimento del 28 marzo 2025. Principio: la riserva non esonera il debitore da un onere minimo di allegazione per ottenere la conferma delle misure protettive. Rilevanza: la domanda “vuota” rischia di perdere la protezione dopo trenta giorni.
Il filo conduttore è evidente. I giudici non sono ostili alla domanda con riserva, ma la trattano come un’opportunità da usare lealmente: chi la presenta con serietà ottiene tempo e protezione; chi la usa per rinviare trova porte chiuse.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Quando un’impresa ci chiede di presentare una domanda con riserva, il nostro lavoro si articola in strumenti precisi.
- Verifichiamo il presupposto e lo strumento corretto: controlliamo, con i commercialisti dello staff, se l’impresa supera le soglie dell’impresa minore e quale strumento (concordato, accordi, piano di ristrutturazione) è compatibile con la sua struttura di debito.
- Individuiamo il tribunale competente in base al centro degli interessi principali e alle regole sui trasferimenti di sede.
- Coordiniamo il passaggio notarile ex art. 120-bis, predisponendo il contenuto della decisione degli amministratori e i tempi di iscrizione.
- Redigiamo il ricorso ex artt. 40 e 44 con le allegazioni minime che servono al tribunale per confermare le misure protettive, inclusa una prima indicazione della strada perseguita.
- Mappiamo le esecuzioni pendenti e le date critiche (udienze, vendite, pignoramenti presso terzi) per scegliere il momento del deposito e formulare correttamente la richiesta di misure protettive.
- Seguiamo il procedimento di conferma entro i trenta giorni, curando le sommarie informazioni e, se necessario, il reclamo contro il decreto di revoca.
- Prepariamo le istanze di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione, con la documentazione che il tribunale e il commissario richiedono.
- Impostiamo il calendario delle relazioni mensili e ne curiamo il contenuto, in dialogo con il commissario giudiziale.
- Costruiamo l’eventuale istanza di proroga allegando il progetto di regolazione, prima che il termine sia in scadenza.
- Coordiniamo il fronte personale di soci e garanti, valutando se e come attivare gli strumenti del sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una domanda con riserva pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno la composizione negoziata, che spesso precede la fase giudiziale, e saper valutare quando conviene restare nel percorso stragiudiziale e quando passare al tribunale. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi permette di affrontare nello stesso studio la posizione dei soci e dei garanti persone fisiche.
La continuità è parte del metodo: lo stesso difensore che scrive il ricorso segue il reclamo contro l’inammissibilità o la revoca e, quando la legge lo consente, il ricorso per cassazione, con la stessa linea strategica dall’analisi iniziale all’ultimo grado.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché nella domanda con riserva le scelte giuridiche dipendono dai numeri, e i numeri devono reggere al vaglio giuridico. Il coordinamento in diritto bancario e tributario è essenziale quando la crisi passa per l’esposizione verso le banche e per la transazione sui debiti fiscali e contributivi.
In chiusura: i tre messaggi da portare con sé
Il primo: la domanda con riserva si presenta con un ricorso “leggero” (bilanci degli ultimi tre esercizi ed elenco dei creditori), ma la leggerezza riguarda i documenti, non la preparazione. Chi arriva con un’idea di piano ottiene protezione e, se serve, la proroga.
Il secondo: le misure protettive vanno chieste espressamente e confermate entro trenta giorni, e nel frattempo ogni atto di straordinaria amministrazione richiede l’autorizzazione del tribunale.
Il terzo: la riserva non è un modo per rinviare. La Cassazione, fino alle pronunce del 2026, ha chiarito che termini, obblighi informativi e divieto di abuso vanno presi sul serio.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché si colloca esattamente all’incrocio delle competenze dell’Avvocato: la crisi d’impresa, che conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; le impugnazioni dei provvedimenti del tribunale, che segue come cassazionista; il sovraindebitamento di soci e garanti, che affronta come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
📩 Il termine del tribunale non aspetta: se la sua impresa ha bisogno di presentare una domanda con riserva, o se un creditore ha già chiesto la liquidazione, contatti oggi lo studio — trova tutti i recapiti al termine di questa pagina.
