Se sei socio o amministratore di una società tra avvocati (STA) e i conti hanno smesso di tornare, questa pagina non è un articolo da leggere e mettere da parte: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, nell’ordine in cui è scritto, finché la tua posizione e quella della società non sono messe in sicurezza. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base giuridica e una condizione da verificare prima di passare alla successiva. Non saltare passaggi: nella crisi di una STA l’errore più costoso non è quasi mai una scelta sbagliata, è una scelta fatta troppo tardi o nell’ordine sbagliato.
La STA è un ibrido che il diritto della crisi non ha mai davvero sistemato. È una società costruita con i modelli del codice civile – società di persone, di capitali o cooperativa – ma esercita una professione che la tradizione giuridica italiana considera estranea all’impresa commerciale. Il legislatore del 2012 aveva previsto, nella delega originaria, che la società tra avvocati non fosse soggetta al fallimento; quella delega però non è mai stata attuata ed è stata abrogata nel 2017. Oggi, quindi, la domanda “la mia STA può finire in liquidazione giudiziale?” non ha una risposta scritta nella legge: dipende da come la società è costruita, da cosa fa davvero e da quanto è grande. A questo si aggiunge un quadro normativo in movimento: la legge delega 28 luglio 2026, n. 137, in vigore dal 16 agosto 2026, ridisegna la disciplina delle STA, mentre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 21 luglio 2026, ha lasciato in vigore la norma sui soci di capitale.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché la crisi di una STA si sviluppa esattamente lungo i fronti coperti dalle abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Se la STA viene qualificata come impresa, entrano in gioco la composizione negoziata e gli strumenti del Codice della crisi, dove l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Se invece resta un soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, la strada passa per il sovraindebitamento, dove è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. E quando la partita si gioca in tribunale – un decreto ingiuntivo contro i soci, un’istanza di liquidazione giudiziale, un’azione di responsabilità – la qualifica di avvocato cassazionista consente di mantenere la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Il piano ha otto mosse, ma non tutti partono dalla prima: chi ha già un pignoramento sul conto della società non può permettersi di dedicare due settimane alla rilettura dello statuto prima di occuparsi del giudice dell’esecuzione. Rispondi con onestà alle quattro domande che seguono. Non serve essere precisi al centesimo: serve sapere in quale casella ti trovi.
Prima domanda: quale forma ha la tua STA? L’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 consente di esercitare la professione forense in forma di società di persone, di capitali o cooperativa, e alla STA si applica il regime giuridico del tipo prescelto. Questo significa una cosa molto concreta: se la tua STA è una società in nome collettivo o in accomandita semplice, tu – se sei socio illimitatamente responsabile – rispondi dei debiti sociali con il tuo patrimonio personale. Se è una s.r.l., in linea di principio no, ma con le eccezioni che vedremo. Apri l’atto costitutivo e verifica. Se non lo trovi, chiedi una visura al registro delle imprese: lì il tipo è indicato in prima pagina.
Seconda domanda: ci sono già atti giudiziari in corso? Distingui tre situazioni. Nessun atto: hai debiti scaduti, solleciti, forse diffide, ma nessun decreto ingiuntivo, nessun precetto, nessun pignoramento. Atti di cognizione o monitori: è arrivato un decreto ingiuntivo, un atto di citazione, un ricorso. Atti esecutivi: è arrivato un precetto o, peggio, un pignoramento, magari presso la banca della società o presso i clienti che le devono compensi. E c’è una quarta situazione, la più seria: è stato notificato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale della STA.
Terza domanda: la compagine sociale rispetta ancora i requisiti forensi? Per legge almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono appartenere ad avvocati iscritti all’albo, eventualmente insieme a professionisti iscritti in altri albi; la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; gli amministratori devono essere soci. Se un socio avvocato è stato sospeso, cancellato o radiato, o se è uscito e la prevalenza professionale è venuta meno, la società è entrata in una zona di rischio che cambia le regole della gestione.
Quarta domanda: quanto sei esposto tu, personalmente? Hai firmato fideiussioni per i fidi della società? Hai garantito il contratto di locazione dello studio? Hai ricevuto somme dalla società negli ultimi mesi? Sei uscito dalla società da meno di un anno? Hai amministrato la società mentre la situazione peggiorava? Ogni “sì” è un fronte personale che si aggiunge a quello societario.
Con le risposte in mano, usa questa tabella di orientamento.
| Se la tua situazione è questa… | …parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Debiti scaduti ma nessun atto giudiziario, compagine regolare | Mossa 1 | Hai tempo per costruire il quadro completo prima di scegliere |
| Decreto ingiuntivo notificato alla STA o ai soci da meno di 40 giorni | Mossa 6 (poi torna alla 1) | Il termine per l’opposizione non aspetta la diagnosi |
| Precetto o pignoramento già notificato | Mossa 6 (poi torna alla 1) | I termini di 10 e 20 giorni sono i più corti del piano |
| Ricorso per liquidazione giudiziale della STA notificato | Mossa 5 (immediatamente) | Devi contestare la qualificazione o le soglie nell’udienza fissata |
| Socio avvocato sospeso/radiato o prevalenza dei 2/3 persa | Mossa 4 | Il termine di sei mesi per il ripristino sta già correndo |
| Società già posta in liquidazione volontaria o in procinto di cancellarsi | Mossa 7, poi Mossa 8 | La cancellazione chiude strumenti che non riaprirai più |
| Esposizione personale rilevante (fideiussioni, s.n.c./s.a.s.) | Mossa 3 | La tua posizione va protetta in parallelo, non dopo |
Non passare oltre finché non hai collocato la tua situazione in una riga di questa tabella. Se ti riconosci in più righe – capita spesso – parti da quella con il termine più breve e recupera le altre subito dopo.
Mossa 1 – Fotografa la tua STA prima di toccare qualunque cosa
Obiettivo della mossa: avere sul tavolo, in un unico fascicolo, tutto ciò che definisce la natura giuridica della tua STA, perché è da quella natura che dipendono la procedura applicabile e la responsabilità dei soci.
Quando va fatta
Subito, entro i primi sette-dieci giorni da quando ti accorgi che la società non riesce più a pagare regolarmente. Se sei già dentro un termine processuale (mossa 6), fai prima quella e torna qui il giorno dopo il deposito dell’atto. Questa mossa non ha un termine di legge, ma ha un termine pratico: ogni settimana persa è una settimana in cui un creditore può muoversi mentre tu non sai ancora su quale terreno difenderti.
Come si esegue
Il primo passo è recuperare i documenti costitutivi. Ti servono: l’atto costitutivo e lo statuto vigente, con tutte le modifiche successive; la visura camerale aggiornata, che indica il tipo sociale, l’oggetto, i soci e gli amministratori; il certificato o l’attestazione di iscrizione della STA nella sezione speciale dell’albo tenuto dal Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione la società ha sede; il libro soci o, per le s.r.l., le risultanze del registro delle imprese sulle quote; gli eventuali patti parasociali o regolamenti interni sulla ripartizione degli utili e sul finanziamento dei soci.
Poi leggi l’oggetto sociale con occhi diversi da quelli con cui l’hai scritto. Chiediti: la società si limita all’esercizio della professione forense da parte dei soci, oppure l’oggetto prevede anche attività ulteriori – formazione, servizi amministrativi, gestione di banche dati, consulenza aziendale generica, recupero crediti stragiudiziale organizzato su larga scala, servizi informatici? La differenza non è accademica. Lo vedrai nella mossa 5: la giurisprudenza più recente sulle società professionali guarda proprio all’oggetto statutario e all’attività effettivamente svolta per decidere se la società sia un’impresa commerciale.
Infine, recupera gli ultimi tre bilanci approvati (o, per le società di persone, i rendiconti e le scritture contabili) e una situazione patrimoniale aggiornata. Annota tre numeri per ciascun esercizio: totale dell’attivo, ricavi lordi, debiti complessivi anche non scaduti. Ti serviranno nella mossa 5 e devi averli già pronti, perché in un’eventuale istruttoria per la liquidazione giudiziale è il debitore a dover dimostrare di essere sotto le soglie.
La base giuridica
L’art. 4-bis della legge 247/2012, introdotto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, consente l’esercizio della professione forense in forma societaria e rinvia, per il regime giuridico, al tipo societario prescelto. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018, hanno chiarito che dal 1° gennaio 2018 questa disciplina speciale ha sostituito quella previgente e si applica anche ai rapporti sociali già in corso. Il comma 6-bis dello stesso articolo impone l’indicazione “società tra avvocati” nella denominazione: è un dettaglio formale, ma ti dice subito se la società con cui hai a che fare è davvero una STA o un’altra figura (uno studio associato, una società di servizi, una STP multidisciplinare).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il documento che manca: lo statuto aggiornato non si trova, i bilanci di un esercizio non sono stati depositati, il libro soci non è stato tenuto. Non fermarti. La visura e gli atti depositati al registro delle imprese si recuperano in poche ore; i bilanci depositati sono consultabili; per quelli non depositati ricostruisci con il commercialista la situazione dalle scritture contabili. Annota per iscritto cosa manca e perché: in una procedura concorsuale, la mancanza di scritture è un elemento che pesa, e averlo segnalato e ricostruito per tempo è molto diverso dallo scoprirlo quando lo segnala il curatore.
Check di completamento
Non passare alla mossa 2 finché non puoi rispondere per iscritto a queste tre domande: (1) quale tipo sociale ha la STA e chi sono, oggi, i soci e gli amministratori; (2) quale oggetto sociale risulta dallo statuto vigente e se contiene attività diverse dall’esercizio della professione forense; (3) quali sono attivo, ricavi e debiti degli ultimi tre esercizi.
Mossa 2 – Separa i debiti per natura, perché non seguono tutti le stesse regole
Obiettivo della mossa: trasformare una massa indistinta di “debiti dello studio” in un elenco ordinato per natura, creditore, scadenza e soggetto obbligato, perché ciascuna categoria ha regole di responsabilità diverse.
Quando va fatta
Subito dopo la mossa 1, in parallelo con la mossa 3. Calcola due settimane di lavoro serio, insieme a chi tiene la contabilità della società.
Come si esegue
Il primo passo è aprire un foglio con cinque colonne: creditore, importo, data di scadenza, titolo (contratto, fattura, decreto ingiuntivo, sentenza), soggetto obbligato. Quest’ultima colonna è quella che conta di più, perché nella crisi di una STA le obbligazioni si distribuiscono su più teste.
Poi classifica ogni voce in una di queste cinque categorie.
Debiti di organizzazione. Sono i debiti che la STA ha contratto come struttura: canoni di locazione dello studio, forniture, software gestionali e banche dati giuridiche, utenze, retribuzioni e TFR del personale di segreteria, compensi dei collaboratori non soci, leasing di attrezzature, finanziamenti bancari. Gravano sul patrimonio della società; arrivano ai soci solo se il tipo sociale lo prevede (società di persone) o se i soci hanno prestato garanzie personali.
Debiti da responsabilità professionale. Sono quelli che nascono da un errore nell’esecuzione di un incarico: un termine processuale perso, un’impugnazione non proposta, un parere sbagliato. Qui la STA ha una regola speciale che non trovi nelle società commerciali: la legge forense stabilisce che la responsabilità della società e dei soci non esclude quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. In pratica, il cliente danneggiato può rivolgersi alla società e anche all’avvocato che ha materialmente seguito la pratica, a prescindere dal tipo sociale. Questi debiti vanno incrociati con le polizze di responsabilità civile professionale, perché spesso sono coperti, almeno in parte.
Debiti garantiti personalmente. Sono i debiti della società per i quali uno o più soci hanno firmato una fideiussione, un avallo o un’altra garanzia. Per la parte garantita, il socio è obbligato in proprio, con un titolo contrattuale autonomo che non dipende dal tipo sociale e non beneficia delle tutele che la legge riconosce al socio in quanto tale.
Debiti previdenziali e contributivi. Comprendono le posizioni verso la cassa di previdenza forense e verso gli enti per il personale dipendente. Seguono regole di riscossione proprie e vanno censiti a parte; in questo piano li segnaliamo per completezza del perimetro, perché in qualunque procedura di regolazione della crisi andranno comunque indicati.
Debiti già azionati. Sono quelli per cui esiste già un titolo (decreto ingiuntivo, sentenza) o un atto esecutivo in corso. Vanno evidenziati con un colore diverso: hanno un termine che corre e li tratterai nella mossa 6.
Accanto ai debiti, fai lo stesso lavoro sull’attivo. In una STA l’attivo è fatto quasi interamente di crediti verso clienti per compensi, oltre a qualche bene strumentale di modesto valore di realizzo e, a volte, a un immobile. Per ogni credito verso clienti annota l’anzianità, lo stato (fatturato, contestato, già in recupero), e se il cliente è a sua volta in una procedura concorsuale. Quest’ultimo dato è importante: la Cassazione, con la sentenza n. 9927 del 20 aprile 2018, ha negato il privilegio generale dei crediti professionali al credito fatto valere da una società tra esercenti la professione legale nel fallimento del cliente, ritenendo che il rapporto non fosse riferibile alla prestazione personale del singolo professionista. Il risultato pratico è che una parte dei crediti della tua STA verso clienti insolventi andrà probabilmente al chirografo, con percentuali di recupero basse. Non contarli al valore nominale.
La base giuridica
L’art. 2740 c.c. fissa la regola generale: il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri. Per la STA, la regola speciale sulla responsabilità del professionista esecutore è contenuta nell’art. 4-bis della legge 247/2012, che affianca alla responsabilità della società quella dell’avvocato che ha eseguito la prestazione e conferma il principio della personalità della prestazione professionale. Le garanzie personali dei soci seguono le norme sulla fideiussione (artt. 1936 e seguenti c.c.).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire che una parte dei debiti non è mai stata registrata: un fornitore che fattura in ritardo, un decreto ingiuntivo notificato alla vecchia sede, una richiesta risarcitoria di un cliente arrivata via PEC a un socio e mai girata alla società. Per intercettarli, controlla le caselle PEC della società e di ciascun socio degli ultimi dodici mesi, chiedi una certificazione dei carichi pendenti dove possibile e scrivi ai principali fornitori chiedendo un estratto conto. Per le richieste risarcitorie dei clienti, denuncia subito il sinistro all’assicuratore: i termini di denuncia previsti dalla polizza sono contrattuali e, se li perdi, rischi di perdere la copertura proprio quando ti serve.
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) ogni debito è classificato in una delle cinque categorie con l’indicazione del soggetto obbligato; (2) hai un elenco dei crediti verso clienti con un valore di realizzo prudente, distinto da quello nominale; (3) hai verificato se esistono richieste risarcitorie da responsabilità professionale e le hai denunciate all’assicuratore.
Mossa 3 – Misura la tua esposizione personale da socio
Obiettivo della mossa: sapere con precisione per quali debiti della STA potresti dover pagare tu, con il tuo patrimonio, e a quali condizioni il creditore può arrivare a te.
Quando va fatta
In parallelo con la mossa 2, e comunque prima di qualunque decisione sulla procedura (mossa 7). Se hai già ricevuto un decreto ingiuntivo o un precetto a titolo personale, questa mossa si incrocia con la mossa 6 e va fatta entro il termine dell’opposizione.
Come si esegue
Il primo passo è collocarti nel tipo sociale della tua STA. Le conseguenze cambiano radicalmente.
Se la STA è una società in nome collettivo, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Un patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. Hai però una protezione: il beneficio della preventiva escussione (art. 2304 c.c.). I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento da te se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. Attenzione però a come funziona davvero questo beneficio: opera nella fase esecutiva, non impedisce al creditore di ottenere un titolo anche contro di te, e – come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 27367 del 13 ottobre 2025 – se un decreto ingiuntivo ti condanna in solido con la società in modo diretto e incondizionato e tu non lo opponi, il titolo diventa definitivo così com’è e il beneficio non può più essere fatto valere. È la ragione per cui la mossa 6 è così importante.
Se la STA è una società in accomandita semplice, i soci accomandatari sono nella stessa posizione dei soci di s.n.c.; gli accomandanti rispondono nei limiti della quota conferita, salvo che si siano ingeriti nell’amministrazione. Per gli accomandatari la Cassazione, con l’ordinanza n. 21840 del 29 luglio 2025, ha affermato che il titolo esecutivo giudiziale formato contro la società consente di agire esecutivamente anche contro di loro, e che il beneficio di escussione non si fa valere utilmente con l’opposizione all’esecuzione.
Se la STA è una società semplice, rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, anche gli altri; il socio richiesto del pagamento può chiedere la preventiva escussione indicando i beni sociali su cui il creditore può agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.).
Se la STA è una s.r.l., una s.p.a. o una cooperativa a responsabilità limitata, vale l’autonomia patrimoniale perfetta: rispondi nei limiti del tuo conferimento. Questa protezione, però, si incrina in quattro situazioni che devi verificare una per una: (a) hai prestato garanzie personali; (b) sei stato amministratore e la società ha proseguito l’attività senza conservare l’integrità del patrimonio, con il rischio di un’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c.; (c) nella s.r.l., hai intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi, che ti espongono in solido con gli amministratori; (d) la società viene cancellata e tu hai ricevuto somme in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c., su cui torneremo nella mossa 8).
Poi verifica la tua storia di socio. Se sei uscito dalla STA di persone da poco, ricorda che il socio che cessa di far parte della società risponde verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui lo scioglimento del rapporto è stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 2290 c.c.). E se la STA di persone finisce in liquidazione giudiziale, la procedura si estende ai soci illimitatamente responsabili e, entro certi limiti temporali, anche a quelli usciti, per i debiti esistenti al momento dell’uscita (art. 256 del Codice della crisi). Se invece hai fatto entrare nella STA un socio, ricorda che anche lui risponde, nella s.n.c., delle obbligazioni sociali anteriori al suo ingresso.
Infine, verifica la tua posizione come professionista. Se hai eseguito personalmente un incarico da cui è derivato un danno al cliente, la tua responsabilità si affianca a quella della società, qualunque sia il tipo sociale. È un debito tuo, non solo della società.
La base giuridica
Artt. 2267, 2268, 2290, 2291, 2304, 2313 e 2318 c.c. per le società di persone; artt. 2462, 2476 e 2495 c.c. per la s.r.l.; art. 256 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) per l’estensione della liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili; art. 4-bis della legge 247/2012 per la responsabilità del professionista esecutore.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il creditore che salta la società e agisce direttamente contro di te. Se sei socio di s.n.c. e ricevi un decreto ingiuntivo personale, il tuo primo pensiero deve essere: il titolo mi condanna in via sussidiaria o in via diretta e incondizionata? Nel secondo caso, l’opposizione nei quaranta giorni è l’unico momento utile per far valere il carattere sussidiario della tua responsabilità. Se sei socio di s.r.l. e ricevi un’azione personale, verifica su quale titolo si fonda: se è una fideiussione, le difese sono quelle del garante; se è un’azione di responsabilità gestoria, il creditore deve provare la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio, il danno e il nesso causale, e la semplice insolvenza della società non basta.
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) sai in quale tipo sociale ti trovi e quale regime di responsabilità ti si applica; (2) hai l’elenco di tutte le garanzie personali che hai prestato per la società, con importi e beneficiari; (3) sai se sei uscito o entrato nella società negli ultimi due anni e con quale pubblicità.
Mossa 4 – Verifica che la STA rispetti ancora i requisiti forensi
Obiettivo della mossa: accertare che la composizione e la governance della società siano ancora conformi alla legge forense, perché la perdita dei requisiti è una causa di scioglimento che cambia le regole della gestione e apre il fronte della responsabilità degli amministratori.
Quando va fatta
Subito, se negli ultimi mesi un socio avvocato è uscito, è stato sospeso, cancellato o radiato, o se le quote sono passate di mano. Altrimenti, dopo la mossa 3. Qui il termine c’è ed è perentorio nei fatti: la legge concede sei mesi per ristabilire la prevalenza professionale. Se quel termine è già in corso, ogni giorno conta.
Come si esegue
Il primo passo è rifare il conto dei due terzi. Prendi la compagine attuale e verifica che almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto appartengano ad avvocati iscritti all’albo (eventualmente insieme a professionisti iscritti in albi di altre professioni). Attenzione ai diritti di voto: in una s.r.l. con diritti particolari o in una società con categorie di quote, il capitale e il voto possono non coincidere. Il requisito vale per entrambi.
Poi controlla la governance. La maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati, e gli amministratori devono essere soci. Se l’amministratore unico è un avvocato che nel frattempo è stato sospeso, o se nel consiglio di amministrazione la maggioranza è passata a soci non avvocati, la società non è conforme.
Verifica anche le esclusioni dovute. La legge forense prevede che la sospensione, la cancellazione o la radiazione del socio dall’albo costituiscano causa di esclusione dalla società. Se un socio è stato colpito da un provvedimento disciplinare definitivo, controlla che la società abbia adottato le delibere conseguenti.
Infine, controlla l’assenza di intestazioni schermate: la legge vieta la partecipazione alla STA tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. In una fase di crisi capita che qualcuno proponga di “parcheggiare” quote presso un fiduciario o un familiare: non farlo, è una violazione che si somma alle altre.
Se dal conto risulta che la prevalenza è venuta meno, hai due strade: ripristinarla entro sei mesi (con l’ingresso di nuovi soci avvocati, con la cessione di quote dai soci non professionisti, con una riduzione o un aumento di capitale mirati) oppure prendere atto della causa di scioglimento. In quest’ultimo caso, gli amministratori devono accertarla senza indugio e da quel momento possono compiere solo atti di gestione conservativa del patrimonio, fino alla nomina dei liquidatori. Se proseguono l’attività come se nulla fosse, rispondono personalmente dei danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori.
La base giuridica
L’art. 4-bis, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 247/2012 fissa i requisiti di composizione e governance; la stessa disposizione prevede che il venir meno della prevalenza professionale sia causa di scioglimento della società e di cancellazione dall’albo, salvo che la prevalenza sia ripristinata entro sei mesi. Il comma 5 prevede l’esclusione del socio sospeso, cancellato o radiato. Per la gestione dopo la causa di scioglimento valgono, nelle società di capitali, gli artt. 2484, 2485 e 2486 c.c. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 138 del 21 luglio 2026, ha descritto questo insieme di regole come il presidio che attribuisce ai soci professionisti un potere dominante sulle decisioni che incidono sull’attività professionale.
A proposito del quadro in movimento: la legge delega 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2026 e in vigore dal 16 agosto 2026, conferma l’apertura ai soci di capitale ma introduce limiti alla quota di utili assegnabile ai soci non professionisti e il divieto per la STA di lavorare in misura prevalente per il socio non professionista o per soggetti a lui riconducibili. I decreti attuativi sono attesi entro sei mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 16 febbraio 2027 salvo proroghe. Fino ad allora continua ad applicarsi l’art. 4-bis nella versione attuale, ma se stai ristrutturando la compagine per salvare la STA, costruiscila già in modo coerente con i criteri della delega: rifarla tra sei mesi costerebbe di più.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il socio non professionista che, in piena crisi, rifiuta di cedere le quote o di partecipare al ripristino della prevalenza, magari perché vanta un credito verso la società per finanziamenti. Prima di procedere con qualunque trattativa, verifica come sono stati contabilizzati quei finanziamenti: nelle s.r.l. i finanziamenti dei soci erogati in situazione di squilibrio sono postergati (art. 2467 c.c.) e il loro rimborso, in prossimità dell’insolvenza, può essere contestato. È un argomento negoziale pesante, da usare con misura. Se il ripristino non è possibile, non lasciare che i sei mesi scorrano in silenzio: documenta l’accertamento della causa di scioglimento e passa alla gestione conservativa.
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) hai verificato per iscritto il rispetto dei due terzi su capitale e voti e della maggioranza di soci avvocati nell’organo di gestione; (2) se la prevalenza è venuta meno, hai annotato la data esatta da cui decorrono i sei mesi e la strategia scelta (ripristino o scioglimento); (3) gli amministratori sanno se, da quel momento, possono compiere solo atti conservativi.
Mossa 5 – Stabilisci se la tua STA è un’impresa e se supera le soglie
Obiettivo della mossa: arrivare a una valutazione motivata e documentata su un punto che decide tutto il resto – se la tua STA possa essere assoggettata alla liquidazione giudiziale e agli strumenti del Codice della crisi riservati all’impresa, oppure se rientri nell’area del sovraindebitamento.
Quando va fatta
Dopo le mosse 1-4, e comunque prima di scegliere la procedura (mossa 7). Se un creditore ha già depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale della STA, questa mossa diventa la prima in assoluto: devi presentarti all’udienza con la documentazione pronta.
Come si esegue
Il primo passo è capire su quale domanda si gioca la partita. Le procedure maggiori del Codice della crisi – liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata con le sue misure protettive – sono riservate all’imprenditore commerciale (e, per alcuni strumenti, a quello agricolo) che non sia “impresa minore”. Il professionista intellettuale, tradizionalmente, non è imprenditore commerciale. La STA, però, è una società. Ne derivano due filtri, da applicare in sequenza.
Primo filtro: la STA è imprenditore commerciale? La legge non lo dice. Il legislatore del 2012 aveva previsto nella delega originaria che l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisse attività d’impresa e che la STA non fosse soggetta al fallimento né alle procedure concorsuali diverse da quelle di sovraindebitamento; ma quella delega è scaduta senza attuazione ed è stata abrogata dalla legge 124/2017, che ha introdotto l’art. 4-bis senza riprodurre la clausola. Restano due orientamenti. Il primo, tradizionale, nega la commercialità della società professionale che svolge in via esclusiva attività riservata: è la linea del Tribunale di Forlì, decreto n. 61 del 25 maggio 2017, che ha respinto un’istanza di fallimento contro una società tra professionisti in forma di s.r.l. Il secondo, più recente, applica un criterio sostanziale: guarda all’oggetto statutario e all’attività concretamente svolta e, se accanto alle prestazioni riservate compaiono servizi non riservati, riconduce la società all’impresa commerciale. È la linea del Tribunale di Mantova, decreto del 5 febbraio 2026, che ha applicato il Codice della crisi a una società tra professionisti il cui statuto prevedeva anche elaborazione dati, formazione, coordinamento di progetti e sviluppo di banche dati.
Questi precedenti riguardano società tra professionisti (STP) costituite ai sensi della legge 183/2011, non STA. Ma il ragionamento si trasferisce: una STA il cui oggetto è limitato all’esercizio della professione forense da parte dei soci, e il cui fatturato deriva da prestazioni professionali eseguite personalmente dagli avvocati, ha argomenti solidi per sostenere la propria estraneità all’impresa; una STA che ha costruito accanto alla professione un’attività di servizi organizzati – gestione massiva di pratiche per conto di grandi committenti con personale non abilitato, servizi di back-office, formazione a pagamento, piattaforme – si espone al criterio sostanziale.
Quindi prendi lo statuto e i ricavi degli ultimi tre esercizi e fai due colonne: ricavi da prestazioni professionali forensi eseguite dai soci; ricavi da tutto il resto. Se la seconda colonna è vuota o marginale, la tua posizione è difendibile. Se è significativa, devi metterlo in conto.
Secondo filtro: la STA supera le soglie dell’impresa minore? Anche se la STA fosse qualificata come impresa commerciale, la liquidazione giudiziale e il concordato preventivo si applicano solo a chi supera, nei tre esercizi antecedenti, almeno una di queste soglie: attivo patrimoniale annuo superiore a 300.000 euro; ricavi lordi annui superiori a 200.000 euro; debiti, anche non scaduti, superiori a 500.000 euro. Sotto tutte e tre, l’impresa è “minore” e resta nell’area del sovraindebitamento. L’onere di provare di essere sotto le soglie grava sul debitore: se nell’istruttoria non porti i bilanci, il tribunale può ritenere le soglie superate.
Ecco perché nella mossa 1 ti abbiamo chiesto di annotare quei tre numeri. Ora confrontali. Molte STA di dimensioni medio-piccole superano la soglia dei ricavi ma non le altre: ne basta una per uscire dall’area dell’impresa minore.
Terzo passaggio: scegli la tesi e rendila coerente. Le due qualificazioni portano a strumenti diversi, con vantaggi e svantaggi speculari. Sostenere che la STA non è impresa apre le porte del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione) e protegge dall’istanza di liquidazione giudiziale; ma ti preclude la composizione negoziata e il concordato preventivo. Ammettere la commercialità, quando c’è, ti dà accesso alle misure protettive della composizione negoziata e alla ristrutturazione con effetti sui dissenzienti; ma ti espone all’istanza di liquidazione giudiziale di qualunque creditore. La scelta non va fatta in astratto: va fatta su documenti, e una volta fatta va tenuta in tutti gli atti, perché sostenere due tesi opposte in due procedimenti diversi è il modo più rapido per perderle entrambe.
In questa mossa la qualificazione della STA si decide all’incrocio tra statuto, bilanci e procedure: per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta la valutazione confrontando entrambe le strade sugli stessi documenti, prima che la società si esponga con un atto irreversibile.
La base giuridica
Art. 2082 c.c. (nozione di imprenditore), art. 2195 c.c. (imprenditore commerciale), art. 2238 c.c. (rapporto tra professione intellettuale e impresa); art. 2, comma 1, lett. c) e d), CCII (nozioni di sovraindebitamento e di impresa minore); art. 121 CCII (presupposti della liquidazione giudiziale); art. 4-bis legge 247/2012.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il ricorso per liquidazione giudiziale notificato prima che tu abbia completato la diagnosi. In quel caso l’udienza viene fissata a breve distanza e devi presentarti con: lo statuto e la visura, per argomentare sulla qualificazione; i bilanci dei tre esercizi, per dimostrare il mancato superamento delle soglie; la prova dei crediti contestati, se il credito del ricorrente non è certo. La Cassazione ha chiarito di recente che, quando il credito del ricorrente è contestato, il giudice deve compiere una verifica incidentale della sua esistenza. Se la liquidazione giudiziale viene comunque aperta, la sentenza è reclamabile entro trenta giorni davanti alla corte d’appello.
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) hai una valutazione scritta sulla qualificazione della STA (impresa o non impresa), motivata su statuto e composizione dei ricavi; (2) hai verificato se, nei tre esercizi, è superata almeno una soglia dell’impresa minore; (3) hai scelto quale tesi sostenere e tutti i soci e amministratori sono allineati su di essa.
Mossa 6 – Metti in sicurezza i fronti giudiziari già aperti
Obiettivo della mossa: non perdere nessun termine processuale sugli atti già notificati alla STA o ai soci, e ottenere – dove i presupposti ci sono – la sospensione delle esecuzioni mentre costruisci la soluzione complessiva.
Quando va fatta
Questa è la mossa con i termini più corti dell’intero piano, ed è l’unica che può scavalcare l’ordine numerico. I termini da tenere sotto controllo sono questi: quaranta giorni dalla notifica per l’opposizione a decreto ingiuntivo; dieci giorni dalla notifica del precetto, trascorsi i quali il creditore può pignorare; venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza; trenta giorni per il reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Nel calcolo dei termini processuali ricorda che la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto: i giorni di agosto non si contano, e il termine riprende a decorrere dal 1° settembre. La sospensione feriale non si applica però ad alcuni procedimenti, tra cui quelli relativi all’apertura delle procedure concorsuali e all’esecuzione: non contarci senza averlo verificato per lo specifico atto.
Come si esegue
Il primo passo è mettere ogni atto notificato su un calendario con la data di scadenza. Poi, per ciascun atto, rispondi a tre domande.
Chi è il destinatario? Se il decreto ingiuntivo o il precetto è intestato alla STA, la difesa riguarda la società. Se è intestato a te personalmente, verifica il titolo: in una s.n.c. il creditore può ottenere un decreto anche contro i soci, ma il modo in cui è formulata la condanna (diretta o sussidiaria) decide se potrai far valere il beneficio di escussione. Se sei socio di una s.r.l., un decreto ingiuntivo personale deve fondarsi su un tuo titolo autonomo (una fideiussione, un’obbligazione assunta in proprio): se il creditore ti tratta come obbligato solo perché sei socio, quella è una difesa da far valere subito.
Il credito è contestabile? Esamina il contratto sottostante, gli estratti conto, le fatture, la prescrizione, la correttezza degli interessi. Nella crisi di una STA capita spesso che i fornitori di banche dati e software continuino a fatturare canoni dopo una disdetta o una disattivazione del servizio: verifica le date.
La notifica è regolare? Confronta le relate con la sede della società, con l’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri, con i dati del socio destinatario. Una notifica viziata non cancella il debito, ma può far ripartire termini che credevi persi.
Poi, se l’esecuzione è già iniziata, concentra le energie sul pignoramento. Per una STA il bersaglio preferito dei creditori è il pignoramento presso terzi: sul conto corrente della società, oppure – più insidioso – presso i clienti che devono compensi alla STA. In questo secondo caso il danno non è solo economico: il cliente riceve un atto giudiziario che lo informa delle difficoltà del suo avvocato. Verifica subito la dichiarazione del terzo, valuta se il pignoramento è eccessivo rispetto al credito e chiedine la riduzione se ne ricorrono i presupposti; se esistono motivi di opposizione fondati e documentati, chiedi la sospensione al giudice dell’esecuzione.
La base giuridica
Artt. 641 e 645 c.p.c. (opposizione a decreto ingiuntivo); art. 480 c.p.c. (precetto); artt. 615 e 617 c.p.c. (opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi); art. 624 c.p.c. (sospensione); artt. 543 e seguenti c.p.c. (espropriazione presso terzi); art. 51 CCII (impugnazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale); legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione feriale dei termini, dal 1° al 31 agosto). Per il socio di società di persone, la sentenza della Cassazione n. 27367 del 13 ottobre 2025 è il riferimento che spiega perché l’opposizione al decreto ingiuntivo è il momento decisivo per non perdere il beneficio di escussione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il termine già scaduto. Non è sempre la fine. Se il decreto ingiuntivo è diventato definitivo, restano l’opposizione tardiva nei casi in cui la notifica è stata irregolare o non hai avuto tempestiva conoscenza dell’atto per caso fortuito o forza maggiore (art. 650 c.p.c.), e l’opposizione all’esecuzione per fatti successivi alla formazione del titolo, come un pagamento. Se il precetto è scaduto e il pignoramento è stato eseguito, resta il terreno della riduzione, della conversione del pignoramento (che consente di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro, anche rateizzata, nei limiti di legge) e – se la crisi è generalizzata – l’apertura di una procedura che blocchi le azioni individuali (mossa 7).
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) ogni atto notificato alla STA e ai soci è a calendario con il termine calcolato correttamente; (2) per ogni atto in scadenza hai deciso se opporti e hai depositato l’atto, oppure hai documentato perché non lo fai; (3) per ogni pignoramento in corso sai cosa è stato effettivamente vincolato e se hai chiesto riduzione o sospensione.
Mossa 7 – Scegli lo strumento di regolazione della crisi prima che lo scelgano altri
Obiettivo della mossa: individuare la procedura coerente con la qualificazione della STA (mossa 5) e con l’esposizione dei soci (mossa 3), e avviarla nel momento in cui produce ancora i suoi effetti utili.
Quando va fatta
Appena completate le mosse 1-5 e messi in sicurezza i fronti della mossa 6. E comunque prima di qualunque delibera di cancellazione della società dal registro delle imprese: la cancellazione, come vedrai, chiude in modo definitivo alcune porte.
Come si esegue
Il primo passo è prendere la valutazione della mossa 5 e scegliere il binario.
Binario A – La STA è impresa commerciale e supera almeno una soglia. Hai a disposizione gli strumenti del Codice della crisi. Il punto d’ingresso meno invasivo è la composizione negoziata della crisi: presenti l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale, ottieni la nomina di un esperto indipendente che facilita le trattative con i creditori, e puoi chiedere al tribunale misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive. La composizione negoziata è riservata: per uno studio legale, il cui capitale è largamente reputazionale, non è un dettaglio. Se le trattative portano a un accordo, lo formalizzi; se non bastano, restano gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e il concordato preventivo, in continuità o liquidatorio. Il rovescio della medaglia: una volta sostenuta la commercialità, qualunque creditore potrà chiedere la liquidazione giudiziale, con l’estensione ai soci illimitatamente responsabili se la STA è una società di persone.
Binario B – La STA non è impresa commerciale, oppure è impresa minore. Sei nell’area del sovraindebitamento, che il Codice della crisi apre al professionista, all’imprenditore minore e a ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Gli strumenti sono due. Il concordato minore è una proposta ai creditori, che deve essere approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e omologata dal tribunale; può essere in continuità o, se ne ricorrono i presupposti, liquidatorio con apporto di finanza esterna (la Cassazione, con la sentenza n. 5157 del 27 febbraio 2025, ha ammesso un concordato minore liquidatorio fondato anche sulla sola finanza esterna). La liquidazione controllata non richiede il voto dei creditori: il patrimonio passa a un liquidatore e, decorsi tre anni dall’apertura, il debitore persona fisica meritevole ottiene l’esdebitazione. In entrambi i casi la procedura passa per un Organismo di composizione della crisi (OCC), che nomina il gestore incaricato di ricostruire la situazione e di redigere la relazione che accompagna la domanda.
Poi, qualunque binario tu scelga, coordina la posizione della società con quella dei soci. È qui che si commette l’errore più frequente: si costruisce una soluzione per la STA e ci si dimentica che i soci di s.n.c., gli accomandatari di s.a.s. e i fideiussori di qualunque tipo restano esposti in proprio. Una ristrutturazione della società non libera, di per sé, i garanti; e l’esdebitazione del debitore principale lascia impregiudicati i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Se la tua esposizione personale è rilevante, la tua posizione deve entrare in un percorso di sovraindebitamento coordinato con quello della società.
Prima di procedere, assicurati che nessuno stia per cancellare la società. La Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha stabilito che la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è sempre inammissibile, senza distinzione tra impresa individuale e collettiva, tra concordato in continuità e liquidatorio, e anche in presenza di finanza esterna. Per una STA che si qualifichi come impresa minore, cancellarsi significa perdere il concordato minore e restare con la sola liquidazione controllata.
La base giuridica
Artt. 12 e seguenti CCII (composizione negoziata); artt. 57 e seguenti CCII (accordi di ristrutturazione); artt. 84 e seguenti CCII (concordato preventivo); art. 2, comma 1, lett. c), CCII (sovraindebitamento); artt. 74-83 CCII (concordato minore); artt. 268 e seguenti CCII (liquidazione controllata); artt. 278 e seguenti CCII (esdebitazione); art. 33, comma 4, CCII (inammissibilità delle domande concordatarie dell’imprenditore cancellato).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la domanda dichiarata inammissibile perché il tribunale non condivide la qualificazione: presenti un concordato minore e il giudice ritiene che la STA sia un’impresa sopra soglia, o viceversa. Per ridurre questo rischio, la domanda deve contenere fin dall’inizio la documentazione della mossa 5 e un’argomentazione esplicita sulla qualificazione. Se l’inammissibilità arriva comunque, valuta subito l’impugnazione e, in parallelo, la domanda coerente con la qualificazione accolta dal tribunale: il tempo perso tra una procedura e l’altra è il tempo in cui i creditori tornano liberi di agire.
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) hai scelto il binario (A o B) in coerenza con la mossa 5; (2) hai individuato lo strumento specifico e i documenti necessari per la domanda; (3) hai verificato che la posizione personale di ciascun socio esposto è inserita in un percorso coordinato.
Mossa 8 – Chiudi senza lasciare debiti in eredità ai soci
Obiettivo della mossa: se la STA non è più salvabile, liquidarla in modo ordinato, proteggere i clienti e gli incarichi in corso, e arrivare alla cancellazione sapendo esattamente cosa resterà a carico dei soci.
Quando va fatta
Solo dopo aver completato la mossa 7, o aver deciso per iscritto che nessuna procedura di regolazione è praticabile o conveniente. Mai prima: una liquidazione volontaria avviata senza aver valutato gli strumenti concorsuali e di sovraindebitamento rischia di chiudere opzioni migliori.
Come si esegue
Il primo passo è proteggere i clienti e gli incarichi. Nella STA l’incarico è conferito alla società ma eseguito personalmente dai soci avvocati, e la procura alle liti è rilasciata all’avvocato. Prima di sciogliere la società, censisci tutti gli incarichi in corso, comunica ai clienti per iscritto la situazione e concorda con ciascuno la prosecuzione: con lo stesso avvocato in forma individuale o in altra struttura, oppure con un altro difensore. Non lasciare cause senza difensore e non lasciare termini processuali scoperti: oltre al danno per il cliente, è il modo più rapido per aggiungere debiti da responsabilità professionale a quelli di organizzazione.
Poi incassa l’attivo. I crediti verso clienti sono l’unico vero patrimonio della STA: emetti le fatture per le prestazioni eseguite, sollecita gli incassi, valuta il recupero giudiziale per quelli più consistenti. Ricorda che dopo la cancellazione i crediti della società non si estinguono automaticamente: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19750 del 16 luglio 2025, hanno escluso che la mancata iscrizione di un credito nel bilancio finale di liquidazione basti a far presumere la rinuncia. Ma incassarli prima è molto più semplice che farli valere dopo.
Paga i creditori rispettando l’ordine delle cause di prelazione. È il punto in cui i liquidatori sbagliano più spesso: pagare per primo il fornitore più insistente, o il socio che ha finanziato la società, a scapito di creditori privilegiati (dipendenti, enti previdenziali) espone il liquidatore a responsabilità personale verso i creditori rimasti insoddisfatti.
Infine, prima di depositare il bilancio finale e chiedere la cancellazione, fai il conto di ciò che resterà. La cancellazione non estingue i debiti non pagati: produce un fenomeno successorio per cui i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci. Nelle società di persone i soci illimitatamente responsabili continuano a rispondere illimitatamente; nelle società di capitali i soci rispondono fino alla concorrenza di quanto hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e i liquidatori rispondono se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9085 del 7 aprile 2025, ha ribadito questo schema; le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025 – resa in materia tributaria ma fondata su un principio generale dell’art. 2495 c.c. – hanno qualificato la riscossione di somme da parte del socio come limite massimo della sua esposizione e come condizione dell’interesse ad agire del creditore, precisando però che quell’interesse può fondarsi anche su beni trasferiti ai soci fuori dal bilancio o sull’escussione di garanzie.
Ricorda infine che, se la STA fosse qualificabile come impresa commerciale sopra soglia, la liquidazione giudiziale può essere aperta anche entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
La base giuridica
Artt. 2484-2496 c.c. (scioglimento e liquidazione delle società di capitali); artt. 2272-2283 e 2308-2312 c.c. (scioglimento e liquidazione delle società di persone); art. 2495 c.c. (cancellazione e responsabilità di soci e liquidatori); art. 33 CCII (apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cessazione); art. 4-bis legge 247/2012 (cancellazione della società dalla sezione speciale dell’albo).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il creditore che emerge dopo la cancellazione: una richiesta risarcitoria di un cliente per un errore commesso anni prima, un fornitore dimenticato. Se la responsabilità è professionale, ricorda che l’avvocato che ha eseguito la prestazione ne risponde personalmente, e che la polizza della società o la polizza individuale potrebbe coprire il sinistro: verifica la clausola sulla retroattività e sulla ultrattività della copertura prima di chiudere la società, e se serve stipula una garanzia postuma. Se il debito è di organizzazione, la difesa degli ex soci di s.r.l. si gioca sulla prova di quanto ciascuno ha effettivamente riscosso.
Check di completamento
Il piano è completato quando: (1) tutti gli incarichi in corso sono stati trasferiti o definiti con i clienti; (2) l’attivo è stato realizzato e distribuito rispettando l’ordine delle prelazioni; (3) ogni socio sa, per iscritto, se e fino a quale importo resterà esposto dopo la cancellazione.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, non casi reali dello Studio. Partono tutte dalla stessa situazione e cambiano solo il momento in cui i soci si muovono: servono a mostrare quanto pesa la tempestività sull’esito.
Situazione di partenza comune. STA in forma di s.n.c., tre soci avvocati (A, B e C) con quote paritarie. Passivo complessivo: 187.640 €, di cui 71.300 € verso la banca per uno scoperto di conto garantito da fideiussione del socio A fino a 60.000 €; 38.900 € di canoni di locazione arretrati; 29.450 € verso un fornitore di banche dati e software; 47.990 € tra retribuzioni arretrate e TFR di due dipendenti. Attivo: crediti verso clienti per 132.700 € nominali, di cui 41.200 € verso un cliente in liquidazione giudiziale; arredi e hardware con valore di realizzo stimato in 9.800 €. Ricavi degli ultimi tre esercizi: 268.000 €, 241.500 €, 212.300 €. Attivo e debiti sempre sotto le rispettive soglie. Oggetto sociale limitato all’esercizio della professione forense. Il 9 settembre il fornitore notifica alla STA e ai tre soci un decreto ingiuntivo per 29.450 €, con condanna solidale diretta.
Simulazione 1 – Chi parte dalla mossa 6 entro i primi dieci giorni. I soci mettono a calendario la scadenza dell’opposizione: quaranta giorni dal 9 settembre, cioè il 19 ottobre (il termine non attraversa agosto, quindi la sospensione feriale non incide). Dall’esame dei contratti emerge che 8.740 € riguardano canoni successivi alla disdetta. Il 14 ottobre depositano opposizione, contestando quella parte del credito e la formulazione della condanna dei soci, che avrebbe dovuto essere sussidiaria. Il titolo non diventa definitivo nei loro confronti e il beneficio di escussione resta spendibile. Nel frattempo completano le mosse 1-5: la STA non è impresa commerciale in senso stretto (oggetto esclusivo, ricavi tutti da prestazioni forensi) e, anche se lo fosse, supera la soglia dei ricavi ma non quelle di attivo e debiti; in ogni caso, superandone una, non sarebbe impresa minore. La valutazione porta a sostenere la natura non imprenditoriale e a impostare il binario B.
Simulazione 2 – Chi lascia scadere il decreto ingiuntivo. Gli stessi soci, presi dal lavoro quotidiano, non si occupano del decreto. Il 20 ottobre il titolo è definitivo per l’intero importo e nei confronti di tutti. Il 3 novembre il fornitore notifica precetto al socio B, che ha una casa di proprietà. B prova a eccepire il beneficio di escussione, ma il titolo lo condanna in via diretta e incondizionata e non è stato opposto: l’eccezione non ha più spazio. Il 25 novembre il fornitore pignora l’immobile di B. Gli 8.740 € di canoni non dovuti sono ormai coperti dal giudicato. La stessa crisi, gestita con trenta giorni di ritardo, ha trasformato un debito della società contestabile in un’esecuzione immobiliare personale incontestabile.
Simulazione 3 – Chi arriva alla mossa 7 prima della cancellazione. Nella versione della simulazione 1, a fine novembre i soci valutano lo strumento. L’attivo realizzabile prudente è di circa 101.200 €: 87.300 € sui 91.500 € di crediti verso clienti in bonis (dopo uno sconto prudenziale sui crediti più vecchi), 9.800 € di beni e 4.120 € sui 41.200 € verso il cliente in liquidazione giudiziale, di cui stimano di recuperare il 10% perché il credito della società sarà con ogni probabilità ammesso al chirografo. La copertura del passivo si colloca attorno al 54%. Il socio C mette a disposizione 18.000 € di finanza esterna. Su questa base è costruibile una proposta di concordato minore che soddisfi integralmente i dipendenti, privilegiati, e offra ai chirografari una percentuale intorno al 47%. La banca, titolare del 38% del passivo, è determinante per il voto. Il socio A, fideiussore, inserisce la propria posizione in un percorso coordinato. Il 9 gennaio la STA deposita la domanda tramite OCC; i soci non deliberano la cancellazione.
Simulazione 4 – Chi cancella prima di scegliere. Nella stessa situazione, i soci decidono a dicembre di “chiudere tutto”: incassano 64.000 € di crediti, pagano per primi il fornitore e il locatore, depositano il bilancio finale senza riparto e il 2 marzo ottengono la cancellazione della STA dal registro delle imprese. A quel punto la banca, i dipendenti rimasti in parte insoddisfatti e il residuo dei canoni restano scoperti. Come società di persone, la cancellazione non libera i soci, che continuano a rispondere illimitatamente. Se i soci tentano ora la strada del concordato minore per la società cancellata, la domanda si scontra con l’art. 33, comma 4, CCII come interpretato dalla Cassazione con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, e in ogni caso una società estinta non ha più un’attività né un’organizzazione da proporre ai creditori. Inoltre, i pagamenti preferenziali a fornitore e locatore a scapito dei crediti privilegiati dei dipendenti espongono i soci-liquidatori a responsabilità personale. Restano i percorsi individuali di sovraindebitamento dei tre soci, con un passivo più alto e una storia di gestione che il tribunale valuterà.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Ogni riga corrisponde a una mossa; l’ultima colonna ti ricorda cosa rischi se la salti.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1 – Fotografa la STA | Fascicolo su tipo, oggetto, soci, bilanci | 7-10 giorni dall’emersione della crisi | Scegli la procedura senza sapere su quale terreno ti muovi |
| 2 – Separa i debiti | Elenco per natura e soggetto obbligato | 2 settimane | Tratti come sociali debiti che sono tuoi, o viceversa |
| 3 – Misura l’esposizione personale | Sapere per cosa paghi tu | In parallelo alla mossa 2 | Scopri le tue fideiussioni quando arriva il precetto |
| 4 – Verifica i requisiti forensi | 2/3 su capitale e voti, governance | Subito se un socio è uscito o sospeso; 6 mesi per il ripristino | Gestione non conservativa dopo la causa di scioglimento |
| 5 – Impresa o non impresa | Qualificazione e soglie documentate | Prima della mossa 7; subito se c’è istanza di liquidazione giudiziale | Domanda inammissibile o liquidazione giudiziale non contrastata |
| 6 – Fronti giudiziari | Nessun termine perso | 40 gg DI; 10 gg precetto; 20 gg art. 617; 30 gg reclamo; feriale 1-31 agosto | Titoli definitivi, beneficio di escussione perso |
| 7 – Strumento di regolazione | Procedura coerente con la qualificazione | Prima di qualunque cancellazione | Concordato minore precluso, soci scoperti |
| 8 – Chiusura ordinata | Clienti tutelati, attivo distribuito, esposizione residua nota | Solo dopo la mossa 7 | Debiti trasferiti ai soci, responsabilità dei liquidatori |
Il filo che lega le righe è uno solo: le prime cinque mosse costruiscono la conoscenza, la sesta difende il tempo, la settima e l’ottava spendono la conoscenza e il tempo che hai difeso. Se fai la settima senza le prime cinque, scegli al buio; se fai l’ottava senza la settima, chiudi porte che non sapevi di avere.
Gli scenari di deviazione: quando il piano incontra un imprevisto
Nessun piano sopravvive intatto al primo contatto con i creditori. Ecco i tre imprevisti più frequenti nella crisi di una STA e il piano B per ciascuno.
Primo scenario: un creditore accelera e chiede la liquidazione giudiziale
Sei alla mossa 2 e ti arriva un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale della STA, magari presentato da un dipendente o da un fornitore. Il piano B è saltare immediatamente alla mossa 5 e prepararti all’udienza su tre linee. La prima è la qualificazione: la STA che esercita in via esclusiva la professione forense, con ricavi interamente derivanti da prestazioni eseguite dai soci, ha argomenti per sostenere di non essere un’impresa commerciale, e la storia legislativa (la delega originaria del 2012 che escludeva la fallibilità) offre un argomento sistematico. La seconda è la dimensione: anche se il tribunale ritenesse la STA un’impresa, devi dimostrare con i bilanci di non aver superato nessuna soglia nei tre esercizi; ricorda che l’onere della prova è tuo. La terza è il credito del ricorrente: se è contestato, il giudice deve verificarne incidentalmente l’esistenza. In parallelo, valuta se depositare tu stesso una domanda coerente con la tua tesi (concordato minore o liquidazione controllata se sostieni la non fallibilità): presentarti all’udienza con una soluzione ordinata è diverso dal presentarti solo con un’eccezione.
Secondo scenario: il termine è già scaduto
Hai scoperto il decreto ingiuntivo quando era già definitivo, oppure il pignoramento presso un cliente è stato eseguito e i venti giorni per l’opposizione agli atti sono trascorsi. Il piano B ha tre livelli. Primo: verifica se esistono i presupposti dell’opposizione tardiva (notifica irregolare, mancata conoscenza incolpevole) o di un’opposizione all’esecuzione per fatti sopravvenuti. Secondo: se l’esecuzione è avviata, valuta la conversione del pignoramento, che ti consente di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro rateizzabile, e la riduzione se il vincolo è sproporzionato. Terzo: se i creditori aggressivi sono più d’uno, la crisi non è più gestibile fronte per fronte e devi accelerare la mossa 7, perché solo una procedura di regolazione blocca le azioni individuali.
Terzo scenario: il documento che serve è introvabile
Lo statuto vigente non si trova, un bilancio non è stato depositato, il socio uscito da anni non risponde e non hai la prova di aver pubblicizzato la sua uscita. Il piano B è ricostruire e documentare la ricostruzione. Lo statuto e le modifiche depositate si recuperano dal registro delle imprese; i bilanci non depositati si ricostruiscono dalle scritture contabili con il commercialista, accompagnandoli da una nota che spiega come sono stati ricostruiti. Per l’uscita del socio, raccogli ogni elemento che dimostri che i terzi ne erano a conoscenza (comunicazioni ai clienti, carta intestata modificata, iscrizione al registro). In una procedura di sovraindebitamento il gestore dell’OCC ti chiederà comunque una situazione completa: è meglio che la ricostruzione l’abbia fatta tu, per tempo, piuttosto che vederla segnalata come lacuna nella relazione.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la mossa 7 prima della 5? No. Scegliere la procedura senza aver stabilito se la STA è impresa e se supera le soglie significa rischiare una domanda inammissibile. L’unica eccezione è quando un creditore ti costringe a difenderti da un’istanza di liquidazione giudiziale: allora mosse 5 e 7 si fanno insieme, in pochi giorni.
Sono socio di una STA s.r.l. e non ho firmato fideiussioni: posso saltare la mossa 3? No, ma per te sarà breve. Devi comunque verificare se sei stato amministratore nel periodo in cui la situazione peggiorava, se hai deciso o autorizzato atti dannosi, se hai ricevuto rimborsi di finanziamenti o altre somme dalla società, e se hai eseguito personalmente incarichi da cui sono nate contestazioni dei clienti. Sono quattro verifiche, non una rassicurazione.
Il socio di capitale risponde come gli avvocati? Il socio non professionista risponde secondo il tipo sociale, come qualunque altro socio: illimitatamente se la STA è una società di persone e lui è socio illimitatamente responsabile, nei limiti del conferimento se è una società di capitali. Non risponde invece della responsabilità professionale per prestazioni che, per legge, solo i soci avvocati possono eseguire.
Se la STA entra in una procedura, posso continuare a fare l’avvocato? La crisi della società e la tua abilitazione professionale sono piani distinti. Le vicende debitorie della STA hanno però riflessi sull’iscrizione della società nella sezione speciale dell’albo e possono avere rilievo deontologico se accompagnate da condotte scorrette verso clienti o colleghi. Valuta questi profili insieme all’Ordine di appartenenza, separatamente dalla procedura.
La riforma del 2026 cambia qualcosa per la mia crisi di oggi? Per ora no: la legge delega n. 137 del 2026 detta criteri per i futuri decreti legislativi e, fino alla loro adozione, continua ad applicarsi l’art. 4-bis della legge 247/2012. La delega non introduce, tra i criteri descritti nei commenti disponibili, una regola espressa sulla fallibilità delle STA. Se però stai ricapitalizzando o ristrutturando la compagine per uscire dalla crisi, tieni conto dei nuovi limiti sugli utili dei soci non professionisti.
I crediti che la STA vanta verso clienti falliti sono privilegiati? Con ogni probabilità no. La Cassazione, con la sentenza n. 9927 del 20 aprile 2018, ha escluso il privilegio dei crediti professionali per il credito fatto valere da una società tra avvocati, e con la sentenza n. 29371 del 13 novembre 2024 ha ammesso il privilegio per lo studio associato solo quando il compenso remuneri la prestazione personale di un professionista e le somme siano di sua pertinenza. Nella tua previsione di cassa, trattali come chirografari.
Un socio vuole uscire proprio adesso: posso impedirglielo? Il recesso e la cessione delle quote seguono le regole del tipo sociale e dello statuto, e non puoi bloccarli solo perché la società è in difficoltà. Puoi però far presente al socio uscente due cose che spesso ignora. Primo: nella STA in forma di società di persone, chi esce continua a rispondere verso i terzi delle obbligazioni sorte fino al giorno in cui l’uscita è stata resa nota con mezzi idonei, e se la STA dovesse essere assoggettata a liquidazione giudiziale la procedura può estendersi a lui per i debiti esistenti al momento dell’uscita, entro i limiti temporali previsti dal Codice della crisi. Secondo: la liquidazione della quota al socio uscente, pagata quando la società è già in squilibrio, è un’uscita di cassa che i creditori e gli organi di un’eventuale procedura guarderanno con attenzione. Prima di procedere, assicurati che l’uscita non faccia venir meno la prevalenza dei due terzi: in quel caso torni alla mossa 4 e il termine di sei mesi comincia a correre da quel giorno.
Posso trasferire i clienti migliori in una nuova STA o nel mio studio individuale prima che la società vada in procedura? È la tentazione più pericolosa dell’intero percorso. Il cliente è libero di scegliere il proprio avvocato e nessuno può obbligarlo a restare con la società; ma trasferire in modo organizzato il portafoglio, l’avviamento, i dipendenti e le attrezzature verso un nuovo soggetto, lasciando nella vecchia STA solo i debiti, è un’operazione che i creditori possono contestare con l’azione revocatoria e che, in una procedura concorsuale, viene esaminata come possibile distrazione di attivo. La strada corretta è opposta: i rapporti con i clienti si gestiscono in modo trasparente, come descritto nella mossa 8, e ogni eventuale cessione di beni o di rami di attività avviene a valori congrui, documentati e, se la crisi è già conclamata, dentro uno strumento di regolazione che la renda opponibile ai creditori.
Cosa succede ai compensi che la STA deve ancora incassare se apro una procedura? Restano attivo della società e servono a pagare i creditori secondo le regole della procedura scelta. Nel concordato minore puoi destinarli al piano e continuare a incassarli sotto il controllo del gestore; nella liquidazione controllata li incassa il liquidatore. Questo significa che, prima di depositare la domanda, devi avere fatturato tutte le prestazioni già eseguite e avere un elenco aggiornato dei crediti, con l’indicazione di quelli contestati: un credito non documentato è un credito che, di fatto, non entra nel piano. Non passare oltre finché questo elenco non coincide con le scritture contabili.
Il cliente che subisce il pignoramento presso di sé può smettere di pagarmi? Dal momento in cui gli viene notificato il pignoramento presso terzi, il cliente non può più pagare alla STA le somme dovute fino a concorrenza del credito per cui si procede, e se lo fa rischia di dover pagare due volte. È quindi normale che sospenda i pagamenti. Per questo il pignoramento presso i clienti è così dannoso per una STA: blocca la cassa e incrina la relazione. La risposta non è chiedere al cliente di ignorare l’atto, ma agire nella mossa 6 – verifica della dichiarazione del terzo, eventuale riduzione, eventuale sospensione – e, se i creditori aggressivi sono più d’uno, anticipare la mossa 7.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I principi sono riformulati in sintesi e organizzati per mossa. Non sostituiscono la lettura integrale dei provvedimenti.
Mosse 1 e 4 – Natura e requisiti della STA
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 19282 del 19 luglio 2018. Dal 1° gennaio 2018 l’esercizio societario della professione forense è disciplinato in via speciale dall’art. 4-bis della legge 247/2012, che ammette società di persone, di capitali e cooperative con almeno due terzi di capitale e voti in mano ad avvocati (o avvocati e altri professionisti iscritti) e consente la partecipazione di soci non avvocati entro quel limite; la disciplina sopravvenuta si applica d’ufficio anche ai rapporti sociali in corso. Rilevanza: è il fondamento della verifica della compagine nella mossa 4 e conferma che alla STA si applica il regime del tipo societario scelto.
Corte cost., sent. n. 138 del 21 luglio 2026. Dichiara inammissibili le questioni sollevate sulla norma che ammette soci non professionisti nelle STA, senza pronunciarsi sulla conformità a Costituzione; nella motivazione descrive i vincoli di capitale e governance come strumenti che garantiscono ai soci professionisti un potere dominante e rileva che le tutele sull’esercizio dell’attività sono meno rigorose di quelle delle società tra professionisti. Rilevanza: conferma che i requisiti della mossa 4 restano in vigore e indica la direzione dei futuri decreti attuativi.
Mossa 2 – I crediti della STA verso i clienti
Cass. civ., sent. n. 9927 del 20 aprile 2018. Nega il privilegio generale previsto per i compensi professionali al credito insinuato nel fallimento del cliente da un avvocato in qualità di socio e legale rappresentante di una società tra esercenti la professione legale, perché il rapporto si presume intercorso con la società e non con il professionista personalmente. Rilevanza: impone di valutare come chirografari i crediti della STA verso clienti insolventi.
Cass. civ., sent. n. 29371 del 13 novembre 2024. Lo studio associato può ottenere il privilegio sui compensi solo se il credito remunera la prestazione svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, da uno o più associati e le somme sono di loro pertinenza. Rilevanza: conferma che la forma collettiva tende a far perdere il privilegio, salvo prova contraria rigorosa.
Mossa 3 – La responsabilità dei soci
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 27367 del 13 ottobre 2025. Se il decreto ingiuntivo condanna la società di persone e i soci in modo solidale, diretto e incondizionato e diventa definitivo nei confronti dei soci, il beneficio di preventiva escussione non può più essere opposto, perché la fonte dell’obbligo del socio è ormai il titolo così come si è formato. Rilevanza: spiega perché la mossa 6 è decisiva per i soci di s.n.c.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21840 del 29 luglio 2025. Il titolo esecutivo giudiziale ottenuto contro la società consente di procedere esecutivamente contro i soci accomandatari, e il beneficio di escussione non può essere utilmente fatto valere con l’opposizione all’esecuzione. Rilevanza: ridimensiona le aspettative dei soci di STA in accomandita semplice.
Mossa 5 – Impresa o non impresa
Trib. Forlì, decreto n. 61 del 25 maggio 2017. Esclude il fallimento di una società tra professionisti in forma di s.r.l. che svolgeva in via esclusiva attività professionale, ritenendo che la veste societaria non trasformi la professione intellettuale in impresa commerciale; richiama la scelta del legislatore forense del 2012 di escludere la fallibilità delle società tra avvocati. Rilevanza: è il precedente su cui si fonda la difesa della STA a oggetto esclusivo.
Trib. Mantova, decreto del 5 febbraio 2026. Riconduce all’impresa commerciale, e quindi all’intera disciplina del Codice della crisi, una società tra professionisti il cui statuto affiancava alle attività riservate servizi non riservati come elaborazione dati, formazione, coordinamento di progetti e sviluppo di banche dati. Rilevanza: è l’applicazione più recente del criterio sostanziale e il motivo per cui la mossa 5 parte dall’oggetto sociale e dalla composizione dei ricavi.
Cass. civ., ord. n. 4406 del 19 febbraio 2025. Quando il credito su cui si fonda l’istanza di liquidazione giudiziale è contestato, il giudice deve accertarne in via incidentale l’esistenza e non può limitarsi a recepire il provvedimento che lo afferma. Rilevanza: è una delle tre linee difensive dello scenario di deviazione “creditore che accelera”.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 33590 del 22 dicembre 2025. Nella dichiarazione di fallimento di una società estinta, venuto meno l’organo che dovrebbe confrontare attivo e passivo, l’insolvenza non si misura con il criterio statico ma con quello dinamico. Rilevanza: riguarda il rischio, per la STA qualificabile come impresa, che l’apertura della procedura arrivi anche dopo la cancellazione.
Mossa 7 – Gli strumenti di regolazione
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20141 del 16 giugno 2026. La domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è sempre inammissibile, per l’impresa individuale come per quella collettiva, in continuità come in liquidazione, anche con finanza esterna. Rilevanza: è la ragione per cui il piano vieta di cancellare la STA prima di aver scelto lo strumento.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5157 del 27 febbraio 2025. È omologabile un concordato minore liquidatorio che, in assenza di attivo distribuibile, si fondi anche soltanto su finanza esterna. Rilevanza: apre una strada concreta alla STA con attivo modesto ma con un socio o un terzo disposti ad apportare risorse.
Mossa 8 – Chiusura e cancellazione
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9085 del 7 aprile 2025. La cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: i debiti si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso secondo il regime che li governava durante la vita della società. Rilevanza: collega la scelta del tipo societario della STA alle conseguenze personali della chiusura.
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3625 del 12 febbraio 2025. La riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione costituisce il limite massimo dell’esposizione del socio e una condizione dell’interesse ad agire del creditore, non della legittimazione passiva; l’interesse ad agire può però radicarsi anche in beni trasferiti ai soci fuori dal bilancio o nell’escussione di garanzie. Rilevanza: pur resa in un giudizio tributario, fissa il principio su cui si costruisce la difesa degli ex soci di una STA di capitali.
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 19750 del 16 luglio 2025. La cancellazione non estingue i crediti della società e l’omessa iscrizione di un credito nel bilancio finale non basta a far presumere la rinuncia. Rilevanza: i compensi non ancora incassati dalla STA restano azionabili anche dopo la chiusura.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando una STA entra in crisi, lo Studio non offre un generico affiancamento ma interviene con attività precise, nella sequenza del piano:
- Ricostruiamo il fascicolo della società – statuto, visure, iscrizione nella sezione speciale dell’albo, bilanci – e lo leggiamo con un unico obiettivo: capire su quale terreno giuridico si muoverà la crisi.
- Classifichiamo il passivo per natura e per soggetto obbligato, separando debiti di organizzazione, debiti da responsabilità professionale, debiti garantiti dai soci e posizioni con regole di riscossione proprie.
- Misuriamo l’esposizione personale di ciascun socio in base al tipo sociale, alle garanzie prestate, agli eventuali ingressi e recessi e al ruolo di amministratore.
- Verifichiamo i requisiti dell’art. 4-bis su capitale, voti e governance e, se la prevalenza professionale è venuta meno, impostiamo il ripristino entro i sei mesi o la gestione conservativa.
- Redigiamo una valutazione motivata sulla qualificazione della STA, confrontando oggetto sociale, composizione dei ricavi e soglie dimensionali, e scegliamo con i soci la tesi da sostenere in modo coerente in tutti gli atti.
- Depositiamo opposizioni a decreto ingiuntivo, a precetto e agli atti esecutivi, con le relative istanze di sospensione, calcolando i termini e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
- Difendiamo la STA nell’istruttoria per la liquidazione giudiziale, contestando qualificazione, soglie e credito del ricorrente, e proponiamo reclamo se la procedura viene aperta.
- Presentiamo l’istanza di composizione negoziata o costruiamo la domanda di concordato minore o di liquidazione controllata, in raccordo con l’esperto o con l’OCC, verificando in anticipo le cause di inammissibilità.
- Coordiniamo la posizione della società con quella dei soci esposti in proprio, perché la soluzione societaria non lasci scoperti fideiussori e soci illimitatamente responsabili.
- Assistiamo i soci e i liquidatori nella chiusura e dopo la cancellazione, sulla tutela dei clienti e degli incarichi in corso, sull’ordine dei pagamenti e sulle difese ex art. 2495 c.c.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nella crisi di una STA le abilitazioni che pesano di più sono due e lavorano in coppia: quella di Esperto Negoziatore, per il caso in cui la società sia qualificata come impresa e possa accedere alla composizione negoziata, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, per il caso, frequente, in cui la STA resti un soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Averle entrambe consente di valutare le due strade con lo stesso metro, senza spingere la società verso l’unica che si conosce.
La continuità della strategia, dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, è garantita dallo stesso difensore: la tesi sulla qualificazione della STA sostenuta nel primo atto è la stessa che dovrà reggere nel reclamo, in appello e, se necessario, davanti alla Suprema Corte.
Sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché la crisi di una STA si decide tanto sullo statuto quanto sui bilanci, e leggere gli uni senza gli altri porta a conclusioni sbagliate.
Chiusura
Una società tra avvocati in crisi non è una società qualunque e non è nemmeno un avvocato qualunque: è un soggetto che il diritto della crisi colloca, a seconda di come è costruito e di cosa fa, ora nell’area dell’impresa ora in quella del sovraindebitamento, mentre i suoi soci rispondono secondo regole che cambiano con il tipo sociale e con la storia di ciascuno. Per questo il piano parte dalla conoscenza e arriva alla decisione, e non il contrario. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto che conservi; ogni mossa rimandata è una porta che si chiude, e alcune – come il concordato minore dopo la cancellazione – non si riaprono più.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché la crisi di una STA si gioca esattamente sui tre fronti coperti dalle abilitazioni certificate dell’Avvocato: la regolazione della crisi dell’impresa, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il sovraindebitamento e l’esdebitazione, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; il contenzioso contro decreti ingiuntivi, esecuzioni e istanze di liquidazione giudiziale, seguito fino in Cassazione in quanto cassazionista. Analizzeremo la posizione della società e quella di ciascun socio, verificheremo quale qualificazione regge davvero e costruiremo con te la sequenza di mosse adatta al tuo caso.
📩 Il tempo, in questa materia, lavora per chi si muove per primo: scrivici oggi stesso, i recapiti dello Studio Monardo sono qui sotto, al termine di questa pagina.
