Quando una società in house entra in crisi, la maggior parte delle responsabilità non nasce dal dissesto in sé, ma da ciò che amministratori ed ente socio fanno – o non fanno – nei mesi in cui i numeri cominciano a peggiorare. Il bilancio in perdita è un fatto; la condanna per danno erariale, l’azione del curatore o la responsabilità da direzione e coordinamento sono quasi sempre la conseguenza di scelte sbagliate compiute in quella finestra di tempo.
Chi amministra una società partecipata, chi siede nella giunta o nel consiglio dell’ente che la controlla, chi ricopre il ruolo di dirigente o di sindaco si trova in una posizione particolare: è esposto contemporaneamente alle regole del codice civile, a quelle del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016, il TUSP), al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, il CCII) e alla giurisdizione della Corte dei conti. Sono quattro sistemi che parlano lingue diverse, e gli errori nascono quasi sempre nei punti di contatto tra l’uno e l’altro.
Gli errori che ricorrono con maggiore frequenza, e che costano di più, sono questi sei:
- Credere che la società in house “non possa fallire” e che l’ente socio coprirà comunque i debiti.
- Ignorare i segnali di allarme che il TUSP impone di monitorare e rinviare il piano di risanamento.
- Continuare la gestione ordinaria dopo la perdita del capitale sociale.
- Ripianare le perdite dell’ente socio fuori dalle regole del soccorso finanziario – oppure restare del tutto inerti.
- Esercitare il controllo analogo come ingerenza nella gestione, esponendo l’ente alla responsabilità da direzione e coordinamento.
- Sbagliare il terreno della difesa: confondere giudice ordinario e Corte dei conti e non contestare i presupposti dell’in house.
Perché questa materia è il terreno naturale di lavoro dello Studio Monardo? Perché è il punto esatto in cui si incontrano crisi d’impresa e contenzioso di responsabilità ai livelli più alti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno gli strumenti di emersione anticipata della crisi che una società partecipata può e deve attivare; è avvocato cassazionista, e le questioni di giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti si decidono proprio davanti alle Sezioni Unite della Cassazione; coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per leggere bilanci, esposizioni finanziarie e flussi di cassa di una società in difficoltà.
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Errore n. 1 – “Tanto la società è del Comune: non può fallire e i debiti li paga l’ente”
L’errore
Il consiglio di amministrazione di una società in house che gestisce il servizio di igiene urbana chiude il terzo esercizio consecutivo in perdita. I fornitori premono, l’INPS ha avviato una procedura di recupero, una banca chiede il rientro dal fido. In assemblea qualcuno tranquillizza tutti: “Siamo una società del Comune, non possiamo fallire; alla peggio il Comune interverrà”. Nessuno prepara un piano, nessuno valuta uno strumento di regolazione della crisi.
Perché è un errore
L’idea che la società in house sia una semplice “articolazione” dell’ente pubblico, e quindi sottratta alle procedure concorsuali, ha avuto un certo seguito in passato. Oggi non ha più spazio. L’art. 14, comma 1, del TUSP stabilisce espressamente che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza: oggi, dopo l’entrata in vigore del CCII, questo significa liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e, in presenza dei requisiti, amministrazione straordinaria.
La Cassazione, già prima e indipendentemente dal TUSP, aveva chiuso la questione. Con la sentenza n. 5346 del 22 febbraio 2019 la Prima Sezione ha affermato che anche la società in house è assoggettabile a fallimento: l’esenzione prevista per gli enti pubblici non si estende alle società pubbliche, e il controllo analogo serve a consentire all’ente un’influenza dominante sulla società, ma non cancella il fatto che la società resti un soggetto giuridico distinto e autonomo rispetto all’amministrazione che la controlla. Lo stesso principio era stato affermato dalla sentenza n. 22209/2013 e ribadito da Cass. 30 ottobre 2019, che ha confermato la fallibilità di una società in house nel contesto della revoca di un concordato in continuità.
Quanto all’idea che “alla peggio paga il Comune”, la smentisce lo stesso TUSP. L’art. 21 regola gli accantonamenti che l’ente deve effettuare nel proprio bilancio quando la partecipata è in perdita, ma – come ha ricordato la Corte dei conti Lombardia (deliberazione n. 31 del 24 febbraio 2022) – quella norma non crea alcun obbligo per l’ente socio di ripianare le perdite né di accollarsi i debiti della società. La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali resta della società.
Le conseguenze
L’esperienza insegna che è proprio questa convinzione a far perdere i mesi decisivi. Chi la coltiva non prepara alcun piano, non attiva strumenti di regolazione e si ritrova con un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato da un creditore o dal pubblico ministero. A quel punto:
- la gestione passa al curatore, che valuterà ogni atto compiuto dagli amministratori negli anni precedenti;
- il curatore ha legittimazione all’azione sociale e a quella dei creditori sociali (art. 255 CCII, che riprende l’impostazione dell’art. 146 l. fall.);
- se la società in house era titolare di affidamenti diretti di servizi pubblici, l’art. 14, comma 6, TUSP impedisce per cinque anni all’ente controllante di costituire nuove società o di acquisire o mantenere partecipazioni in società che gestiscono i medesimi servizi: un effetto che colpisce l’ente, non solo la società.
Cosa fare invece
Il punto di partenza è culturale prima che giuridico: la società in house va gestita come qualsiasi società di capitali esposta al rischio di insolvenza. Appena i conti mostrano una tendenza negativa, l’organo amministrativo deve chiedersi quale strumento del CCII sia adatto alla situazione, e l’ente socio deve sapere che il suo intervento finanziario è vincolato da regole precise (che vedremo nell’errore n. 4).
In concreto: mappatura immediata dei debiti scaduti (fornitori, erario, enti previdenziali, banche), verifica degli indicatori di crisi previsti dall’art. 3 CCII, valutazione di uno strumento di regolazione – composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato – prima che l’iniziativa passi ai creditori.
Il dettaglio che pochi conoscono
La qualificazione come società in house non protegge dalla liquidazione giudiziale, ma produce effetti importanti sul piano della responsabilità. È proprio perché la società è in house che si apre la giurisdizione della Corte dei conti sul danno al suo patrimonio (art. 12 TUSP). Paradossalmente, quindi, la stessa caratteristica che molti invocano come “scudo” contro il fallimento è quella che espone gli amministratori a un secondo fronte di responsabilità, davanti al giudice contabile, accanto all’azione civile del curatore.
Errore n. 2 – Trascurare gli allarmi che il TUSP impone di vedere e rinviare il piano di risanamento
L’errore
La società ha approvato, anni fa, un “programma di valutazione del rischio di crisi aziendale” copiato da un modello standard. Nessuno lo aggiorna. Gli indicatori peggiorano da due esercizi, ma la relazione sul governo societario allegata al bilancio si limita a una formula di rito. L’amministratore unico preferisce attendere “il nuovo contratto di servizio” prima di prendere qualsiasi iniziativa.
Perché è un errore
Il TUSP costruisce un vero e proprio sistema di allerta interno per le società a controllo pubblico, che anticipa e integra quello del CCII:
- art. 6, comma 2: le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nella relazione sul governo societario;
- art. 14, comma 2: se dai programmi emergono uno o più indicatori di crisi, l’organo amministrativo deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari per prevenire l’aggravamento, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- art. 14, comma 3: quando l’organo amministrativo non adotta provvedimenti adeguati, la mancata adozione costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c.;
- art. 14, comma 4: non costituisce provvedimento adeguato la semplice previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’ente socio – anche se accompagnata da aumento di capitale, trasferimento straordinario o garanzia – se non è accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale da cui risultino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico.
A questo si aggiunge l’art. 2086, comma 2, c.c., che impone all’imprenditore collettivo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento.
Le conseguenze
È qui che molti compromettono la propria posizione. Il ritardo nel reagire agli indicatori non è una semplice inefficienza: è la violazione di un obbligo specifico, che viene poi usata come fondamento della responsabilità.
- Sul piano civilistico, l’omessa attivazione apre la strada al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. e, in caso di successiva liquidazione giudiziale, all’azione del curatore, che contesterà agli amministratori l’aggravamento del dissesto causato dal ritardo.
- Sul piano contabile, la Procura della Corte dei conti può considerare la mancata attivazione come condotta gravemente colposa, fonte di danno al patrimonio della società in house.
- Per i sindaci, la Cassazione (sent. n. 24004 del 27 agosto 2025) ha ribadito che il controllo non può essere solo formale: chi si limita a esaminare i documenti forniti dagli amministratori, senza chiedere informazioni sulle operazioni che destano perplessità, risponde in concorso omissivo se un’attivazione tempestiva avrebbe ragionevolmente evitato o ridotto il danno.
Cosa fare invece
Il programma di valutazione del rischio va trattato come uno strumento vivo, non come un adempimento. Significa: indicatori calibrati sul settore e sul tipo di servizio (una società di trasporto pubblico non ha gli stessi parametri di una società di gestione del servizio idrico), aggiornamento almeno semestrale, verbalizzazione delle valutazioni dell’organo amministrativo, informativa puntuale all’ente socio.
Quando un indicatore si accende, la sequenza corretta è:
- delibera dell’organo amministrativo che prende atto dell’indicatore e ne analizza le cause;
- incarico per la redazione di un piano di risanamento con prospettive concrete di recupero dell’equilibrio economico;
- comunicazione all’ente socio e, se il piano prevede interventi finanziari dell’ente, verifica preventiva della loro compatibilità con l’art. 14, comma 5, TUSP;
- valutazione dell’accesso alla composizione negoziata della crisi o ad altro strumento del CCII se il piano interno non è sufficiente.
Il dettaglio che pochi conoscono
La composizione negoziata della crisi – nata con il D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII – è uno strumento che una società partecipata in difficoltà può valutare, perché la società in house resta un imprenditore soggetto alla disciplina della crisi. È uno strumento riservato e stragiudiziale, nel quale un esperto indipendente agevola le trattative con i creditori. La sua utilità, per una società pubblica, è doppia: consente di lavorare al risanamento senza l’esposizione mediatica di una procedura giudiziale e lascia una traccia documentale dell’attivazione tempestiva degli amministratori, che sarà preziosa se in futuro qualcuno contesterà loro il ritardo.
Errore n. 3 – Continuare la gestione ordinaria dopo la perdita del capitale
L’errore
L’approvazione del bilancio rivela che le perdite hanno eroso il capitale sociale al di sotto del minimo legale. L’assemblea viene convocata, ma la decisione su ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento viene rinviata “in attesa di un chiarimento con la Regione”. Nel frattempo la società continua a stipulare contratti, assumere personale a termine, ordinare forniture come se nulla fosse accaduto.
Perché è un errore
La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, se non ripianata, è causa di scioglimento della società (artt. 2447 e 2484, n. 4, c.c. per le S.p.A.; artt. 2482-ter e 2484, n. 4, c.c. per le S.r.l.). Dal momento in cui la causa di scioglimento si verifica, l’art. 2486 c.c. limita i poteri degli amministratori alla sola gestione conservativa dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Ogni atto che esce da questo perimetro espone gli amministratori a responsabilità personale e solidale per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi.
Non esiste alcuna deroga per le società in house: il TUSP, all’art. 1, comma 3, rinvia per tutto quanto non diversamente previsto alle norme sulle società contenute nel codice civile.
Le conseguenze
Il punto che sfugge quasi sempre è il criterio di quantificazione del danno. Con il CCII il legislatore ha modificato l’art. 2486, comma 3, c.c.: quando è accertata la responsabilità degli amministratori per la gestione non conservativa, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica (o, in caso di procedura concorsuale, alla data di apertura) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi che si sarebbero comunque sostenuti per la liquidazione. Se le scritture mancano o sono irregolari, il danno può essere liquidato nella differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
La giurisprudenza recente è netta:
- Cass., ord. n. 8069 del 25 marzo 2024: i criteri dell’art. 2486, comma 3, rappresentano una forma di liquidazione equitativa del danno e si applicano anche ai giudizi già in corso quando la norma è entrata in vigore; nel caso deciso, è stata confermata la condanna dell’amministratore che aveva proseguito l’attività d’impresa dopo la perdita del capitale senza dimostrare che gli atti fossero finalizzati alla liquidazione o alla conservazione del patrimonio;
- Cass., ord. n. 15054 del 29 maggio 2024: il criterio dei netti patrimoniali può essere usato quando non è possibile ricostruire analiticamente gli effetti dei singoli atti dannosi, per incompletezza della contabilità o per la notevole distanza temporale tra la perdita del capitale e l’apertura della procedura.
In pratica, ogni mese di gestione “come se nulla fosse” dopo la perdita del capitale viene contabilizzato, nella causa di responsabilità, come danno presunto a carico personale degli amministratori, e spetta poi a loro dimostrare che una parte di quel peggioramento non dipende dalla loro condotta.
Cosa fare invece
Dal giorno in cui la causa di scioglimento emerge, ogni atto va filtrato con una domanda: serve a conservare il valore del patrimonio o lo mette a rischio? Nel caso di una società che gestisce un servizio pubblico essenziale, la prosecuzione del servizio può essere necessaria – non si interrompe la raccolta rifiuti o il trasporto scolastico dall’oggi al domani – ma va motivata, documentata e circoscritta: la continuità del servizio è un fine di conservazione del valore aziendale (e dei contratti), non una licenza a proseguire senza limiti.
Le azioni corrette sono:
- convocare senza indugio l’assemblea per le deliberazioni previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c.;
- se l’assemblea non decide, accertare la causa di scioglimento e procedere all’iscrizione prevista dall’art. 2485 c.c.;
- valutare immediatamente uno strumento di regolazione della crisi: l’art. 89 CCII sospende, dalla presentazione della domanda di concordato o di omologazione degli accordi, l’applicazione degli artt. 2446-2447 e 2482-bis/2482-ter c.c. e della causa di scioglimento per perdita del capitale;
- documentare analiticamente ogni atto compiuto nella fase successiva, con la sua funzione conservativa.
Il dettaglio che pochi conoscono
La presunzione dell’art. 2486, comma 3, non è assoluta: la stessa norma fa salva la prova di un diverso ammontare. Questo apre uno spazio difensivo importante per l’amministratore, che può dimostrare – con una perizia contabile seria – che parte del peggioramento del patrimonio netto è dipesa da fattori esterni (ad esempio il ritardo nei pagamenti dell’ente socio sui corrispettivi del contratto di servizio, la svalutazione di crediti verso la stessa amministrazione, eventi imprevedibili), oppure che una parte delle perdite si sarebbe prodotta comunque anche in caso di liquidazione tempestiva. È una difesa che si costruisce con i numeri, e che richiede una lettura incrociata giuridica e contabile.
Errore n. 4 – Il soccorso finanziario fuori dalle regole (oppure l’inerzia totale dell’ente socio)
L’errore
Due scenari opposti, entrambi frequenti.
Nel primo, la giunta approva un “contributo straordinario” per coprire le perdite della partecipata, che ha chiuso in rosso gli ultimi tre esercizi. Non esiste un piano di risanamento, nessuno lo ha comunicato alla Corte dei conti; l’unica motivazione è “garantire la continuità del servizio”.
Nel secondo, l’ente socio sa da tempo che la società è in difficoltà, ma non convoca l’assemblea, non chiede informazioni, non esercita alcuno dei poteri che lo statuto gli riconosce, non reagisce alle perdite: lascia che la situazione si deteriori fino alla liquidazione giudiziale.
Perché è un errore
L’art. 14, comma 5, del TUSP introduce il cosiddetto divieto di soccorso finanziario: le amministrazioni non possono sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore delle società partecipate (diverse da quelle quotate e dagli istituti bancari) che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite anche infrannuali. Restano consentiti i trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi a servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti, purché contemplati in un piano di risanamento approvato dall’autorità di regolazione di settore (ove esistente), comunicato alla Corte dei conti, che preveda il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.
La giurisprudenza contabile ha interpretato la norma in modo rigoroso. La Corte dei conti Veneto (deliberazione n. 18/2021) ha qualificato il trasferimento straordinario come ipotesi residuale, ammessa solo a fronte di cautele con effettiva finalità di risanamento. La Corte costituzionale (sentenza n. 110/2023) ha richiamato il costante orientamento delle sezioni regionali di controllo secondo cui il divieto vale a maggior ragione quando la società è già in liquidazione, perché in quel caso manca qualsiasi prospettiva di recupero dell’economicità della gestione; la Corte dei conti Marche (deliberazione n. 45/2024/PAR) ha ripreso questo orientamento.
L’inerzia, all’opposto, viola l’art. 12, comma 2, TUSP, che qualifica come danno erariale anche quello conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti, o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che nell’esercizio dei propri diritti di socio abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. Le Sezioni Unite (sent. n. 4132 del 12 febbraio 2019) hanno affermato la giurisdizione contabile proprio nell’ipotesi del socio pubblico che trascura colpevolmente di esercitare i diritti inerenti alla partecipazione, pregiudicandone il valore.
Le conseguenze
Nel primo scenario, chi ha deliberato o eseguito il trasferimento in violazione dell’art. 14, comma 5, risponde personalmente davanti alla Corte dei conti per il danno erariale pari alle somme erogate senza titolo, che quasi sempre si rivelano perdute se la società viene poi sottoposta a liquidazione giudiziale. Non solo: il versamento può essere oggetto dei rilievi della sezione regionale di controllo in sede di esame dei piani di razionalizzazione (art. 20 TUSP) e del bilancio dell’ente.
Nel secondo scenario, i rappresentanti dell’ente che hanno lasciato degradare la partecipazione possono essere chiamati a rispondere del pregiudizio al suo valore. La linea che separa il comportamento corretto da quello illecito non è “intervenire o non intervenire”, ma esercitare consapevolmente e documentatamente i poteri del socio.
Cosa fare invece
L’ente socio deve muoversi lungo un binario stretto, ma praticabile:
- monitorare la partecipata attraverso gli strumenti di controllo previsti (relazione sul governo societario, informative periodiche, controllo analogo regolato nello statuto e nei regolamenti dell’ente);
- reagire agli indicatori di crisi esigendo dall’organo amministrativo il piano di risanamento previsto dall’art. 14, comma 2;
- intervenire finanziariamente solo dentro il perimetro dell’art. 14, comma 5: un piano di risanamento credibile, trasferimenti collegati a convenzioni o contratti di servizio, comunicazione alla Corte dei conti, obiettivo di equilibrio finanziario entro tre anni;
- valutare alternative quando il risanamento non è sostenibile: riorganizzazione del servizio, cessione, liquidazione ordinata, accesso a uno strumento di regolazione della crisi che tuteli i creditori e limiti il danno.
Su questo crinale – tra intervento consentito e soccorso vietato, tra controllo doveroso e ingerenza – lo Studio Monardo affianca enti e amministratori: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, verifica la tenuta giuridica di ogni piano prima che diventi una delibera.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il divieto dell’art. 14, comma 5, si attiva con le perdite di tre esercizi consecutivi oppure con l’utilizzo di riserve disponibili per ripianare perdite anche infrannuali. Quest’ultima ipotesi sfugge spesso: una società che ha chiuso un solo esercizio in perdita, ma che nel corso dell’anno ha già intaccato le riserve per coprire perdite infrannuali, può trovarsi già nell’area del divieto. Prima di qualsiasi trasferimento, quindi, non basta guardare agli ultimi tre bilanci approvati: bisogna esaminare anche le situazioni infrannuali e le delibere di utilizzo delle riserve.
Errore n. 5 – Confondere il controllo analogo con il potere di gestire la società
L’errore
Il sindaco e l’assessore delegato convocano periodicamente l’amministratore unico della società in house e gli impartiscono indicazioni puntuali: quali fornitori pagare per primi, quali assunzioni effettuare, quali crediti verso il Comune non sollecitare “per non creare problemi al bilancio dell’ente”. L’amministratore esegue. Quando la società entra in liquidazione giudiziale, il curatore scopre che per due anni i corrispettivi del contratto di servizio sono stati pagati con ritardi sistematici e che la società ha anticipato spese che spettavano all’ente.
Perché è un errore
Il controllo analogo è il tratto distintivo della società in house: l’art. 2, comma 1, lett. c), TUSP lo definisce come la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative. Ma, come hanno chiarito le Sezioni Unite (sent. n. 20632 del 28 giugno 2022), il controllo analogo non è un controllo gerarchico: riguarda le scelte fondamentali della società, non la sostituzione dell’ente agli amministratori nella gestione quotidiana. La società resta un soggetto distinto, con un proprio patrimonio e propri creditori.
Quando l’ente piega la gestione della società ai propri interessi, a danno del patrimonio sociale, entrano in gioco due regimi di responsabilità civile:
- art. 2497 c.c.: gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento, agiscono nell’interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale rispondono direttamente nei confronti dei soci (per il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione) e dei creditori sociali (per la lesione all’integrità del patrimonio). L’art. 19, comma 6, del D.L. 78/2009 ha chiarito che il termine “enti” comprende i soggetti giuridici collettivi diversi dallo Stato che detengono la partecipazione nell’ambito della propria attività imprenditoriale o per finalità di natura economica o finanziaria. Il Tribunale di Roma, in una pronuncia del 2021, ha ritenuto la norma applicabile anche al controllo di enti pubblici diversi dallo Stato su società in house; la dottrina discute se l’esclusione possa operare per le società meramente strumentali, ma l’orientamento più recente della giurisprudenza di merito è nel senso dell’applicabilità;
- art. 2476, comma 8, c.c. (per le S.r.l.): il socio che ha intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società risponde in solido con gli amministratori. La Cassazione (sent. n. 22169 del 1° agosto 2025) ha precisato che il semplice esercizio dei diritti assembleari o di controllo non basta: serve una reale ingerenza nella gestione.
Le conseguenze
Il curatore della società in liquidazione giudiziale è legittimato a esercitare l’azione di responsabilità da direzione e coordinamento contro l’ente. L’ente pubblico, che magari confidava di essere “al riparo” in quanto semplice socio, si trova convenuto davanti al giudice ordinario per risarcire ai creditori il danno al patrimonio sociale causato dalle proprie direttive. A loro volta, gli amministratori della società che hanno eseguito direttive palesemente dannose non sono esonerati: la loro autonomia gestoria è un dovere, non solo un diritto, e “lo voleva il Comune” non è una causa di giustificazione.
C’è poi il riflesso contabile: se dalla condotta dei rappresentanti dell’ente deriva un danno al valore della partecipazione o un esborso risarcitorio dell’ente, la Procura della Corte dei conti può chiamare a rispondere chi ha impartito le direttive.
Cosa fare invece
La regola d’oro è la tracciabilità: il controllo analogo si esercita attraverso gli strumenti formali previsti dallo statuto e dai regolamenti dell’ente – indirizzi strategici, approvazione dei budget, autorizzazioni preventive sulle operazioni rilevanti, verifiche ex post – e non attraverso indicazioni informali sulla gestione corrente.
Per l’ente socio:
- regolamentare il controllo analogo in atti formali, separando le decisioni strategiche (spettanti all’ente) dalla gestione (spettante agli amministratori);
- adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni verso la società, a partire dal pagamento dei corrispettivi del contratto di servizio: il ritardo dell’ente è una delle cause più ricorrenti di crisi di liquidità delle partecipate;
- quando un’operazione viene decisa nell’interesse dell’ente, valutare i “vantaggi compensativi” per la società, che l’art. 2497 c.c. considera per escludere la responsabilità.
Per gli amministratori della società:
- pretendere che ogni indirizzo dell’ente sia formalizzato;
- verbalizzare il proprio dissenso quando una direttiva appare contraria all’interesse sociale;
- dare atto, nella relazione sulla gestione, dei rapporti con l’ente che esercita la direzione e coordinamento (art. 2497-bis c.c.).
Il dettaglio che pochi conoscono
L’azione dei creditori sociali contro l’ente ex art. 2497 c.c. è sussidiaria: il creditore può agire contro l’ente solo se non è stato soddisfatto dalla società (art. 2497, comma 3). Una volta aperta la liquidazione giudiziale, però, la legittimazione si concentra nel curatore. Per l’ente convenuto questo ha un’implicazione difensiva precisa: la prima verifica da fare non riguarda il merito delle direttive, ma la legittimazione di chi agisce e il rispetto della sussidiarietà – profili che, se trascurati nelle prime difese, possono risultare compromessi.
Errore n. 6 – Sbagliare il terreno della difesa: giurisdizione, requisiti dell’in house, tempi
L’errore
L’ex amministratore di una società partecipata riceve un invito a dedurre dalla Procura regionale della Corte dei conti per danni al patrimonio sociale risalenti a quattro anni prima. Risponde con una memoria che contesta solo il merito degli addebiti. Non verifica se, all’epoca dei fatti, lo statuto della società contenesse davvero i requisiti dell’in house; non considera che il curatore della società ha già promosso, davanti al Tribunale, un’azione di responsabilità per gli stessi fatti.
Perché è un errore
Le Sezioni Unite hanno costruito un orientamento ormai consolidato: la Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità contro gli organi sociali per i danni al patrimonio della società solo se la società è in house (Cass. SU n. 26283 del 25 novembre 2013, poi seguita da n. 22409 del 13 settembre 2018 e n. 16741 del 21 giugno 2019). Fuori da questa ipotesi, il danno al patrimonio della società partecipata resta un danno a un soggetto privato e la giurisdizione è del giudice ordinario. L’art. 12, comma 1, TUSP ha recepito questa impostazione.
Tre corollari decisivi:
- I requisiti dell’in house vanno verificati con riferimento allo statuto vigente alla data del fatto illecito (Cass. SU, ord. n. 7824 del 14 aprile 2020): se il controllo analogo è stato introdotto da una modifica statutaria successiva, per i fatti anteriori la giurisdizione contabile non c’è.
- Se manca anche uno solo dei requisiti – capitale pubblico (salve le limitate eccezioni oggi ammesse dalla normativa), attività prevalente svolta per l’ente, controllo analogo – la giurisdizione contabile cade (Cass. SU, ord. n. 27993 del 16 dicembre 2013).
- La verifica si compie sullo statuto, che le Sezioni Unite esaminano direttamente quando decidono una questione di giurisdizione (Cass. SU, ord. n. 567/2024, sul caso di una società partecipata da un’azienda sanitaria).
Inoltre, la giurisprudenza ha ammesso la possibile concorrenza tra azione civile (del curatore o della società) e azione contabile (della Procura) per i medesimi fatti – il cosiddetto doppio binario – fermo il divieto di duplicare il risarcimento.
Le conseguenze
Chi accetta il terreno di gioco senza discuterlo rischia di difendersi nel merito davanti a un giudice che potrebbe non avere giurisdizione su quei fatti, o di subire due giudizi paralleli senza coordinare le difese: una ricostruzione resa nella memoria alla Procura contabile può essere utilizzata nella causa civile, e viceversa.
Sul piano dei tempi, i margini sono stretti:
- la responsabilità amministrativa si prescrive in cinque anni dal fatto dannoso, salvo il caso di occultamento doloso (art. 1, comma 2, L. 20/1994): un’eccezione di prescrizione non sollevata è un’occasione persa;
- contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale il reclamo va proposto entro trenta giorni (art. 51 CCII), e anche il ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello in materia è soggetto al termine di trenta giorni dalla comunicazione (Cass. n. 26690/2025 ha dichiarato tardivo un ricorso notificato oltre quel termine).
Cosa fare invece
La difesa in questa materia comincia sempre da tre domande preliminari, prima del merito: chi è il giudice, quali erano i requisiti della società alla data di ciascun fatto, quali termini sono già decorsi.
In concreto:
- ricostruire la storia statutaria della società, con le date di ogni modifica rilevante (clausole sul controllo analogo, composizione del capitale, vincoli sull’attività prevalente);
- suddividere i fatti contestati per periodo, distinguendo quelli coperti dalla giurisdizione contabile da quelli che ne restano fuori;
- valutare il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) o, contro le decisioni della Corte dei conti, il ricorso per Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, comma 8, Cost.);
- verificare i termini di prescrizione per ciascun fatto e il regime della colpa grave applicabile alla data della condotta, tenendo conto che la disciplina della responsabilità amministrativa è stata oggetto di interventi normativi recenti;
- coordinare le difese nei giudizi paralleli, con una linea unica.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nel processo contabile la fase dell’invito a dedurre (art. 67 del Codice di giustizia contabile) è spesso sottovalutata. Il destinatario ha un termine, non inferiore a quarantacinque giorni, per presentare deduzioni e documenti e può chiedere di essere sentito personalmente. È la sede in cui una ricostruzione documentata – sulla giurisdizione, sulla prescrizione, sull’assenza di colpa grave, sul nesso causale – può indurre la Procura a non procedere con la citazione. Arrivare a quel momento con una memoria generica significa rinunciare alla fase in cui la difesa può incidere di più.
Come si intrecciano i tre fronti: curatore, Procura contabile, ente socio
Per chi deve difendersi, il quadro va letto nel suo insieme. Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale di una società in house possono muoversi, sugli stessi fatti, almeno tre soggetti diversi.
Il curatore, davanti al Tribunale delle imprese, esercita le azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci e, se ne ricorrono i presupposti, contro l’ente socio per direzione e coordinamento abusiva. Il suo obiettivo è ricostituire la massa attiva a vantaggio dei creditori; il suo strumento principale, per il periodo successivo alla perdita del capitale, è la presunzione dell’art. 2486, comma 3, c.c.
La Procura regionale della Corte dei conti agisce per il danno erariale: il danno al patrimonio della società in house, il danno diretto all’ente (ad esempio per somme erogate in violazione del divieto di soccorso finanziario) e il danno da pregiudizio al valore della partecipazione causato dai rappresentanti dell’ente. Qui la responsabilità è personale, limitata al dolo e alla colpa grave, e il giudice contabile può esercitare il potere di ridurre l’addebito tenendo conto delle circostanze.
L’ente socio si trova in una posizione ambigua: può essere convenuto dal curatore ex art. 2497 c.c., ma è anche il soggetto danneggiato nel giudizio contabile, e i suoi amministratori possono essere a loro volta chiamati a rispondere davanti alla Corte dei conti per le scelte compiute come socio.
L’esperienza insegna che il rischio maggiore, in questo intreccio, è la frammentazione delle difese. Un amministratore che, nella causa civile, sostiene di aver eseguito direttive dell’ente per scaricare su di esso la responsabilità può ritrovarsi, nel giudizio contabile, ad aver fornito alla Procura la prova del proprio concorso in una gestione dannosa. Un ente che, per difendersi dall’azione ex art. 2497, sostiene di non essersi mai occupato della gestione della società può, nello stesso tempo, offrire alla Procura l’argomento per contestare ai propri rappresentanti l’inerzia nell’esercizio dei diritti di socio.
Per questo, la difesa va impostata partendo da una mappa unica dei fatti, condivisa e coerente in tutte le sedi:
- cronologia degli indicatori di crisi e delle reazioni degli organi;
- cronologia delle modifiche statutarie e dei poteri di controllo analogo effettivamente previsti e esercitati;
- elenco dei flussi finanziari tra ente e società (corrispettivi, trasferimenti, garanzie, crediti non riscossi);
- ricostruzione dei patrimoni netti alle date rilevanti, con le cause esterne del peggioramento;
- posizione di ciascun soggetto in ciascuna decisione (proponente, votante, dissenziente, esecutore).
Su questa base si possono costruire difese diverse – perché diversi sono i giudici, le regole e gli onus probandi – ma mai contraddittorie. È anche la base per valutare, quando ve ne siano le condizioni, soluzioni transattive con la curatela, che non vincolano la Procura contabile ma possono incidere sulla quantificazione del danno ancora risarcibile, dato il divieto di duplicazione del risarcimento.
Un ultimo profilo, spesso trascurato, riguarda le coperture assicurative. Molte società partecipate stipulano polizze di responsabilità civile per i propri amministratori; per i danni erariali, però, operano limiti specifici, ed è necessario verificare per tempo l’oggetto della copertura, i termini di denuncia del sinistro e le esclusioni. Una denuncia tardiva può far perdere la garanzia proprio quando serve. Per questo la verifica della polizza va fatta al primo segnale di contestazione, non al momento della condanna.
Gli errori in cifre: quanto costano davvero
Le ipotesi che seguono sono simulazioni dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare l’ordine di grandezza delle conseguenze. Non descrivono casi reali.
Simulazione A – La gestione ordinaria dopo la perdita del capitale (errore n. 3)
Ipotesi: S.p.A. in house di gestione del servizio di igiene urbana. Al 31 dicembre 2024 il bilancio evidenzia un patrimonio netto residuo di 38.700 €, inferiore al minimo legale: si è verificata la causa di scioglimento. L’assemblea non delibera; gli amministratori proseguono l’attività ordinaria, compresi nuovi contratti di noleggio mezzi e assunzioni a termine. Il 14 ottobre 2025 viene aperta la liquidazione giudiziale; il patrimonio netto a quella data è negativo per 1.264.300 €.
Calcolo:
- differenza tra i netti patrimoniali: 38.700 € − (−1.264.300 €) = 1.303.000 €;
- costi che si sarebbero sostenuti comunque per una liquidazione tempestiva (stima peritale): 187.450 €;
- danno presunto ex art. 2486, comma 3, c.c.: 1.115.550 €, a carico solidale degli amministratori.
Variante difensiva: gli amministratori dimostrano, con perizia, che 312.800 € di peggioramento derivano dalla svalutazione di crediti verso l’ente socio per corrispettivi del contratto di servizio non pagati, fatto non imputabile alla loro gestione. Il danno si riduce a 802.750 €. Resta una cifra rilevante: la vera protezione sarebbe stata convocare l’assemblea e attivare uno strumento di regolazione della crisi nel gennaio 2025.
Simulazione B – Il trasferimento straordinario vietato (errore n. 4)
Ipotesi: società partecipata da un Comune con perdite negli esercizi 2022 (−84.310 €), 2023 (−126.940 €) e 2024 (−97.215 €). Nel marzo 2025 la giunta delibera un trasferimento straordinario di 412.600 € “per garantire la continuità del servizio”, senza piano di risanamento e senza comunicazione alla Corte dei conti. Nel novembre 2025 la società entra in liquidazione giudiziale.
Esito: la società aveva registrato perdite per tre esercizi consecutivi, quindi il trasferimento rientrava nel divieto dell’art. 14, comma 5, TUSP. Le somme sono confluite nel patrimonio della società poi sottoposta a procedura e sono di fatto perdute per l’ente. La Procura contabile può contestare un danno erariale fino a 412.600 € a chi ha proposto, deliberato ed eseguito il trasferimento, ripartito secondo l’apporto causale di ciascuno.
Percorso alternativo: stesso fabbisogno, ma con piano di risanamento triennale, trasferimento collegato a una revisione del contratto di servizio, comunicazione alla Corte dei conti. Se il piano fosse risultato non sostenibile, la scelta corretta sarebbe stata la liquidazione ordinata o uno strumento del CCII, senza esborso a fondo perduto.
Simulazione C – La giurisdizione verificata data per data (errore n. 6)
Ipotesi: la Procura contabile contesta all’ex amministratore danni per complessivi 643.900 €, relativi a operazioni compiute tra il 2021 e il 2024. Lo statuto della società ha introdotto le clausole sul controllo analogo solo con la modifica del 15 marzo 2022. Le operazioni anteriori a quella data valgono 389.120 €.
Calcolo: 643.900 € − 389.120 € = 254.780 € è la sola parte per cui, sulla base dell’orientamento delle Sezioni Unite sulla verifica dello statuto vigente alla data del fatto, la giurisdizione contabile può sussistere. Per i restanti 389.120 € la questione va sollevata: se la società non era in house all’epoca, quei fatti non appartengono al giudice contabile. Una sola eccezione preliminare, se fondata, sottrae alla giurisdizione contabile oltre il 60% della pretesa, che potrà eventualmente essere fatta valere solo nelle sedi e nei termini propri dell’azione civile.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non sono episodi isolati: si concatenano. La convinzione che la società “non possa fallire” (errore 1) porta a ignorare gli allarmi (errore 2); ignorare gli allarmi porta a scoprire tardi la perdita del capitale e a proseguire la gestione (errore 3); a quel punto l’ente è tentato dal soccorso finanziario o si chiude nell’inerzia (errore 4); e spesso, nel frattempo, ha condizionato la gestione con direttive informali (errore 5). Quando arriva la contestazione, l’ultimo errore è difendersi sul terreno sbagliato (errore 6).
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. “Non può fallire” | Primi segnali di squilibrio | Liquidazione giudiziale su iniziativa altrui; divieto quinquennale per l’ente (art. 14, c. 6, TUSP) | Parziale: strumento CCII finché l’insolvenza non è dichiarata |
| 2. Allarmi ignorati | Approvazione bilanci e relazioni sul governo societario | Grave irregolarità ex art. 2409 c.c.; base dell’azione di responsabilità | Sì, se si attiva subito piano o composizione negoziata |
| 3. Gestione dopo perdita del capitale | Dopo la causa di scioglimento | Danno presunto pari alla differenza dei netti patrimoniali | Parziale: prova di un diverso ammontare |
| 4a. Soccorso finanziario vietato | Delibera di trasferimento/garanzia | Danno erariale pari alle somme erogate | Parziale: difesa su colpa grave e nesso causale |
| 4b. Inerzia del socio | Durante tutta la crisi | Danno erariale per pregiudizio al valore della partecipazione | Sì, se si esercitano i diritti del socio tempestivamente |
| 5. Ingerenza nella gestione | Direttive informali all’organo amministrativo | Responsabilità ex art. 2497 c.c. o 2476, c. 8, c.c. | Parziale: vantaggi compensativi, legittimazione, sussidiarietà |
| 6. Difesa sul terreno sbagliato | Invito a dedurre, citazione, ricorso | Giudizio davanti al giudice privo di giurisdizione; prescrizione non eccepita | Sì, se le eccezioni sono sollevate in tempo; no, se precluse |
La checklist preventiva
Prima di qualsiasi decisione rilevante su una società in house in difficoltà – e comunque almeno a ogni approvazione di bilancio – amministratori, sindaci ed ente socio dovrebbero verificare quanto segue.
- [ ] Programma di valutazione del rischio (art. 6, c. 2, TUSP): esiste, è aggiornato, gli indicatori sono coerenti con il settore e con il contratto di servizio?
- [ ] Indicatori accesi: se uno o più indicatori segnalano crisi, l’organo amministrativo ha deliberato le misure e incaricato la redazione del piano di risanamento (art. 14, c. 2, TUSP)?
- [ ] Adeguati assetti (art. 2086 c.c.): esistono un budget di tesoreria a dodici mesi e un sistema di rilevazione dei debiti scaduti verso fornitori, erario, enti previdenziali e banche?
- [ ] Patrimonio netto: il capitale è ancora sopra il minimo legale? Le perdite hanno superato un terzo del capitale?
- [ ] Causa di scioglimento: se si è verificata, è stata accertata e iscritta? Gli atti successivi sono documentati come conservativi?
- [ ] Perdite triennali e riserve: la società ha chiuso tre esercizi in perdita o ha usato riserve per coprire perdite infrannuali? Se sì, ogni intervento dell’ente è dentro il perimetro dell’art. 14, c. 5, TUSP?
- [ ] Piano di risanamento: se l’ente interviene, il piano esiste, è credibile, prevede l’equilibrio finanziario entro tre anni ed è stato comunicato alla Corte dei conti?
- [ ] Crediti verso l’ente: i corrispettivi del contratto di servizio sono pagati regolarmente? Gli eventuali ritardi sono documentati e sollecitati?
- [ ] Controllo analogo formalizzato: ogni indirizzo dell’ente è contenuto in un atto formale? Le direttive informali sono state rifiutate o verbalizzate?
- [ ] Pubblicità della direzione e coordinamento (art. 2497-bis c.c.): è indicata negli atti e nella relazione sulla gestione?
- [ ] Strumenti CCII: è stata valutata, e verbalizzata, la possibilità di accedere alla composizione negoziata o a un altro strumento di regolazione della crisi?
- [ ] Storia statutaria: è disponibile un fascicolo con tutte le versioni dello statuto e le date delle modifiche, utile in caso di future contestazioni sulla giurisdizione?
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi legge questa guida dopo aver già commesso uno o più di questi errori non deve concludere che tutto sia perduto. Nella maggior parte dei casi esistono margini di intervento; la differenza la fa il momento in cui si agisce.
Se gli indicatori di crisi sono stati ignorati ma la società non è ancora insolvente, la via d’uscita è attivarsi subito: delibera dell’organo amministrativo, piano di risanamento, eventuale accesso alla composizione negoziata. Un’attivazione tardiva non cancella il ritardo, ma ne interrompe gli effetti e lo rende misurabile: in un’eventuale causa, il danno andrà valutato fino a quella data, non oltre.
Se la gestione è proseguita dopo la perdita del capitale, la priorità è fermarsi: convocare l’assemblea, accertare la causa di scioglimento, limitare l’operatività al conservativo, valutare l’accesso a uno strumento di regolazione che sospenda gli effetti della causa di scioglimento. In parallelo, conviene avviare subito una ricostruzione contabile di come si è formato il peggioramento del patrimonio netto: è la base della futura prova di un diverso ammontare del danno.
Se l’ente ha già effettuato un trasferimento vietato, non si può tornare indietro sull’erogazione, ma si può lavorare sulla difesa: ricostruire le ragioni della decisione, il contesto informativo, i pareri acquisiti, la posizione di ciascun partecipante alla decisione. La responsabilità amministrativa richiede dolo o colpa grave, è personale ed è ripartita secondo l’apporto causale: chi si è limitato a eseguire una delibera, o ha espresso dubbi documentati, ha una posizione diversa da chi l’ha proposta.
Se l’ente ha esercitato ingerenze sulla gestione, il primo passo è interromperle e formalizzare il controllo analogo nelle sedi proprie; il secondo è ricostruire i vantaggi compensativi che la società ha ricevuto dall’appartenenza al “gruppo” pubblico (affidamenti, garanzie, servizi), utili per escludere o ridurre la responsabilità ex art. 2497 c.c.
Se è già arrivato un invito a dedurre o una citazione, la finestra utile è quella del termine fissato: le eccezioni di giurisdizione, di prescrizione e di difetto dei requisiti dell’in house vanno costruite subito, e coordinate con eventuali giudizi civili paralleli.
Dove invece la preclusione è definitiva: il termine per il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale scaduto senza impugnazione; le eccezioni non sollevate nei tempi processuali; la prescrizione già maturata. Su questi punti non c’è rimedio, ed è il motivo per cui la tempestività conta più di ogni altro fattore. Quando un termine processuale cade a ridosso dell’estate, va ricordato che la sospensione feriale dei termini, dove applicabile, opera solo dal 1° al 31 agosto, e che non riguarda i procedimenti per i quali la legge la esclude, come quelli in materia di liquidazione giudiziale.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Sono stato amministratore fino a due anni fa: posso ancora essere chiamato a rispondere?” Sì, potenzialmente. L’azione di responsabilità contabile si prescrive in cinque anni dal fatto dannoso; l’azione dei creditori sociali e quella del curatore hanno termini che decorrono dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale è diventata oggettivamente percepibile. La cessazione dalla carica non chiude la partita: conviene ricostruire subito il periodo di propria competenza e conservarne la documentazione.
“Ho seguito le indicazioni del Comune: non è il Comune a dover rispondere?” Il Comune può rispondere, se le sue direttive integrano un’attività di direzione e coordinamento abusiva. Ma l’amministratore che ha eseguito direttive dannose senza opporsi non è automaticamente esonerato: il dovere di gestire nell’interesse della società resta suo. Il dissenso verbalizzato e la richiesta di formalizzazione degli indirizzi pesano molto nella valutazione della colpa.
“La società non era davvero in house: la Corte dei conti può comunque procedere?” Se, alla data dei fatti, lo statuto non conteneva i requisiti dell’in house, la giurisdizione contabile sul danno al patrimonio della società non sussiste e la questione va sollevata subito. Resta però possibile un’azione davanti al giudice ordinario, e resta la giurisdizione contabile su eventuali danni diretti all’ente pubblico.
“Come sindaco ho sempre ricevuto bilanci formalmente corretti: sono al sicuro?” Non necessariamente. La Cassazione chiede ai sindaci un controllo sostanziale: chiedere informazioni sulle operazioni anomale, verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, attivarsi quando emergono segnali di crisi. La responsabilità scatta se un controllo diligente avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il danno.
“La società è già in liquidazione giudiziale: ha ancora senso difendersi?” Sì. È proprio dopo l’apertura della procedura che il curatore valuta le azioni di responsabilità, e la Procura contabile può avviare le proprie verifiche. Una difesa impostata in anticipo – sulla quantificazione del danno, sulla giurisdizione, sui termini – può fare la differenza tra una condanna sul danno presunto e un accertamento limitato al danno effettivamente imputabile.
“Come amministratore posso chiedere io la liquidazione giudiziale, anche se il socio non è d’accordo?” Sì. La Cassazione (ord. n. 30903 del 25 novembre 2025) ha chiarito che la decisione degli amministratori di chiedere la liquidazione giudiziale non richiede il verbale notarile né l’iscrizione nel registro delle imprese previsti per gli strumenti concordati, e che la domanda può dirsi abusiva solo a condizioni molto rigorose. Per l’amministratore di una società in house insolvente, chiedere tempestivamente l’apertura della procedura può essere la scelta che interrompe l’aggravamento del dissesto.
Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi li ha commessi
Le pronunce che seguono mostrano come la giurisprudenza ha valutato le condotte descritte. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione a un caso concreto occorre sempre l’analisi del testo integrale.
1. Cass., Sez. Un., sent. n. 26283 del 25 novembre 2013 Principio: la Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità per i danni causati dagli organi sociali al patrimonio di una società in house, perché tale società opera come articolazione dell’ente pubblico. Rilevanza: è la pronuncia che ha aperto il “secondo fronte” per gli amministratori di società in house (errore 6).
2. Cass., Sez. Un., ord. n. 27993 del 16 dicembre 2013 Principio: in mancanza di uno dei requisiti dell’in house (capitale pubblico, controllo effettivo, attività prevalente per l’ente), la Corte dei conti difetta di giurisdizione. Rilevanza: chi ha contestato i requisiti ha ottenuto la declaratoria di difetto di giurisdizione (errore 6).
3. Cass., Sez. Un., sent. n. 22409 del 13 settembre 2018 Principio: conferma che la giurisdizione contabile sugli organi sociali presuppone la qualificazione della società come in house sulla base dello statuto. Rilevanza: consolida la centralità del dato statutario nelle difese.
4. Cass., Sez. Un., sent. n. 4132 del 12 febbraio 2019 Principio: sussiste la giurisdizione contabile quando il socio pubblico abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti, pregiudicando il valore della partecipazione. Rilevanza: l’inerzia dell’ente socio non è neutra (errore 4b).
5. Cass., Sez. I, sent. n. 5346 del 22 febbraio 2019 Principio: la società in house è assoggettabile a fallimento; il controllo analogo non elimina l’alterità soggettiva della società rispetto all’ente. Rilevanza: smentisce l’idea della società “che non può fallire” (errore 1).
6. Cass., Sez. Un., sent. n. 16741 del 21 giugno 2019 Principio: se lo statuto vigente all’epoca della condotta contiene tutti i requisiti dell’in house, l’azione contro amministratori e controllori per danni al patrimonio sociale spetta alla Corte dei conti. Rilevanza: collega la giurisdizione alla data della condotta (errore 6, simulazione C).
7. Cass., Sez. Un., ord. n. 7824 del 14 aprile 2020 Principio: la giurisdizione contabile è stata riconosciuta solo per i fatti successivi alla modifica statutaria che aveva introdotto gli strumenti del controllo analogo. Rilevanza: la verifica “data per data” può ridurre drasticamente la pretesa contabile (errore 6).
8. Cass., Sez. Un., sent. n. 20632 del 28 giugno 2022 Principio: il controllo analogo non è un controllo gerarchico; verte sulle scelte fondamentali della società e può derivare anche dal quadro normativo. Rilevanza: distingue il controllo legittimo dall’ingerenza nella gestione (errore 5).
9. Cass., Sez. Un., ord. n. 567/2024 (gennaio 2024) Principio: nelle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite esaminano direttamente lo statuto della società per verificare la sussistenza dei requisiti dell’in house. Rilevanza: la storia statutaria è materia di prova decisiva, da preparare fin dall’inizio.
10. Cass., Sez. I, ord. n. 8069 del 25 marzo 2024 Principio: i criteri dell’art. 2486, comma 3, c.c. sono una forma di liquidazione equitativa e si applicano anche ai giudizi pendenti; responsabile l’amministratore che ha proseguito l’attività dopo la perdita del capitale senza provarne la finalità conservativa. Rilevanza: è la conseguenza diretta dell’errore 3.
11. Cass., Sez. I, ord. n. 15054 del 29 maggio 2024 Principio: il criterio dei netti patrimoniali è utilizzabile quando non è possibile una ricostruzione analitica degli effetti dei singoli atti dannosi. Rilevanza: la contabilità incompleta aggrava la posizione dell’amministratore (errori 2 e 3).
12. Cass., Sez. I, sent. n. 22169 del 1° agosto 2025 Principio: il socio di S.r.l. risponde in solido con gli amministratori solo se ha realmente interferito nella gestione decidendo o autorizzando atti dannosi; il mero esercizio dei diritti di socio non basta. Rilevanza: delimita la responsabilità dell’ente socio (errore 5).
13. Cass., sent. n. 24004 del 27 agosto 2025 Principio: il controllo dei sindaci deve essere sostanziale; rispondono in concorso omissivo se un’attivazione tempestiva avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il danno. Rilevanza: coinvolge l’organo di controllo negli errori 2 e 3.
14. Cass., Sez. I, ord. n. 30903 del 25 novembre 2025 Principio: la decisione degli amministratori di chiedere la liquidazione giudiziale non richiede le formalità previste per gli strumenti concordati; la domanda è abusiva solo a condizioni rigorose. Rilevanza: l’amministratore può interrompere l’aggravamento del dissesto anche contro la volontà del socio.
15. Corte cost., sent. n. 110/2023 Principio: richiama l’orientamento della Corte dei conti per cui il divieto di soccorso finanziario vale a maggior ragione per le società in liquidazione, prive di prospettive di recupero. Rilevanza: i trasferimenti a favore di una partecipata già in liquidazione sono il caso più esposto (errore 4a).
16. Cass., Sez. Un., sent. n. 1641/2017 Principio: il curatore ha legittimazione unitaria, in sede civile e penale, all’esercizio di ogni azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società. Rilevanza: dopo l’apertura della procedura, il curatore concentra in sé le azioni contro gli organi sociali.
Sul versante del controllo contabile completano il quadro le deliberazioni della Corte dei conti Veneto n. 18/2021, Lombardia n. 31/2022 e Marche n. 45/2024/PAR sul divieto di soccorso finanziario e sull’assenza di un obbligo dell’ente di ripianare le perdite della partecipata.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora su due piani: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare quali margini di difesa restano.
- Analizziamo il programma di valutazione del rischio della società e verifichiamo se gli indicatori sono adeguati al settore e al contratto di servizio, segnalando le lacune prima che diventino “grave irregolarità”.
- Ricostruiamo la situazione patrimoniale e finanziaria con lo staff di commercialisti, individuando la data esatta in cui si è verificata (o si verificherà) la causa di scioglimento.
- Valutiamo lo strumento di regolazione della crisi più adatto – composizione negoziata, accordi, piano di ristrutturazione, concordato – e accompagniamo la società nel percorso.
- Verifichiamo la legittimità di ogni intervento finanziario dell’ente socio rispetto all’art. 14, comma 5, TUSP, prima che la delibera venga adottata.
- Formalizziamo il controllo analogo in atti che separano indirizzo strategico e gestione, riducendo il rischio di responsabilità ex art. 2497 c.c.
- Prepariamo le deduzioni all’invito a dedurre della Procura contabile, con particolare attenzione a giurisdizione, prescrizione, colpa grave e nesso causale.
- Ricostruiamo la storia statutaria della società per contestare, fatto per fatto, la sussistenza dei requisiti dell’in house alla data delle condotte.
- Difendiamo amministratori, sindaci ed enti nelle azioni del curatore, lavorando sulla quantificazione del danno e sulla prova di un diverso ammontare rispetto alla presunzione dell’art. 2486 c.c.
- Coordiniamo le difese nei giudizi paralleli, civile e contabile, con un’unica linea strategica.
- Proponiamo regolamento di giurisdizione e ricorsi in Cassazione quando la questione deve essere decisa dalle Sezioni Unite.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ha un peso specifico: le questioni di giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti si decidono davanti alle Sezioni Unite, e contro le sentenze del giudice contabile il ricorso per Cassazione è ammesso proprio per motivi di giurisdizione. Questo consente una continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: lo stesso difensore che imposta le deduzioni davanti alla Procura regionale segue la questione fino alle Sezioni Unite, senza dispersione di informazioni e senza cambi di linea.
Lo staff multidisciplinare – avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo – è decisivo nelle cause sulla responsabilità per la crisi, dove la difesa si gioca sui numeri: ricostruzione dei netti patrimoniali, analisi dei flussi verso l’ente socio, quantificazione dei costi di liquidazione, perizie contabili.
Chiusura
Una società in house in crisi non è un problema solo contabile e non è un problema solo giuridico: è il luogo in cui diritto societario, finanza pubblica, disciplina della crisi d’impresa e giurisdizione contabile si sovrappongono, e in cui ogni ritardo si trasforma in responsabilità personale. Gli errori descritti in questa guida hanno quasi tutti un rimedio, se affrontati in tempo; molti diventano irreparabili se affrontati tardi.
Lo Studio Monardo opera esattamente su questa sovrapposizione: con la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per gli strumenti di emersione e risanamento, con l’abilitazione di avvocato cassazionista per le questioni di giurisdizione e responsabilità che arrivano fino alle Sezioni Unite, e con uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la lettura dei numeri su cui si decide ogni causa di responsabilità. Analizzeremo la posizione della società, dell’ente o del singolo amministratore e costruiremo la strategia più adatta al momento in cui ci si trova.
📩 Che tu sia amministratore, sindaco o rappresentante dell’ente socio, il momento giusto per verificare la tua posizione è prima della prossima delibera o della prossima scadenza: i contatti per raggiungere lo Studio Monardo sono qui sotto, in fondo all’articolo.
