La composizione negoziata della crisi può davvero evitare la chiusura dell’attività, ma quasi mai fallisce per mancanza di strumenti: fallisce per errori evitabili commessi dall’imprenditore prima e durante il percorso. È la risposta onesta alla domanda del titolo. Il legislatore ha costruito, con gli articoli da 12 a 25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal terzo correttivo, D.Lgs. 136/2024), un percorso volontario, riservato e assistito da un esperto indipendente, capace di congelare le azioni dei creditori, di bloccare l’apertura della liquidazione giudiziale e di portare a un accordo che tenga in vita l’impresa. Ma è un percorso con regole strette, termini brevissimi e un giudice che controlla la serietà delle intenzioni.
L’esperienza insegna che le imprese che arrivano alla meta non sono necessariamente quelle con meno debiti, ma quelle che non commettono uno di questi sei errori:
- Entrare nella composizione negoziata quando è ormai troppo tardi.
- Usarla come uno scudo contro i pignoramenti, senza un vero progetto di continuità.
- Sbagliare tempi e contenuto del ricorso per la conferma delle misure protettive.
- Condurre trattative “di facciata”, poco trasparenti con l’esperto e con i creditori.
- Continuare a gestire l’impresa come se nulla fosse cambiato.
- Perdere di vista le scadenze finali: durata delle protezioni, durata dell’incarico, termine per le soluzioni d’uscita.
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la guida, cioè sa cosa l’esperto si aspetta di trovare nel fascicolo, quali segnali lo portano ad archiviare e quali invece rendono credibile un piano. A questa abilitazione si somma quella di avvocato cassazionista, che consente di seguire senza cambi di difensore il contenzioso che spesso accompagna la procedura (reclami sulle misure protettive, opposizioni alla liquidazione giudiziale, impugnazioni), e il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando al tavolo siedono banche e fisco.
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Errore n. 1 — Arrivare alla composizione negoziata quando l’insolvenza è già irreversibile
L’errore
Un’impresa di costruzioni accumula per due anni ritardi con fornitori, INPS e Agenzia delle Entrate. Arrivano le prime segnalazioni dei creditori pubblici, poi i decreti ingiuntivi, poi un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Solo a quel punto, il giorno prima dell’udienza, l’amministratore presenta l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, convinto che basti a “fermare tutto”.
Perché è un errore
L’art. 12 CCII consente l’accesso all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, e a condizione che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. La composizione negoziata è pensata come strumento di prevenzione, non come ultima trincea. Non è vietato accedervi anche in stato di insolvenza: ciò che la preclude è l’irreversibilità dell’insolvenza, cioè l’assenza di concrete prospettive di risanamento, che l’esperto deve verificare fin dal primo incontro (art. 17, comma 5, CCII) e che il tribunale torna a verificare quando decide sulla conferma delle misure protettive.
È qui che molti compromettono la propria posizione: pensano che l’istanza produca un effetto sospensivo automatico e definitivo. Non è così. L’art. 18, comma 4, CCII impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale finché le misure protettive sono efficaci, ma le misure sono provvisorie e il tribunale può revocarle o non confermarle proprio perché mancano le prospettive di risanamento.
Le conseguenze
La giurisprudenza di legittimità è netta. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha chiarito che la pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non obbliga il giudice a rinviare l’udienza sulla dichiarazione di fallimento: il debitore non ha un diritto al rinvio per concludere percorsi alternativi. Con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 la Suprema Corte ha aggiunto che, una volta negata dal giudice la conferma delle misure, al debitore resta lo strumento del reclamo nel termine di 15 giorni, ma nessun rinvio gli è dovuto. E con l’ordinanza n. 20846 del 19 giugno 2026 ha affermato che, una volta aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale del reclamo perde ogni potere di pronunciarsi sulla revoca delle misure protettive: l’esigenza cautelare viene meno, e un eventuale accoglimento del reclamo sarebbe privo di effetti.
Nel caso deciso da quest’ultima ordinanza la società aveva depositato l’istanza il giorno prima dell’udienza di comparizione nel procedimento promosso dal Pubblico Ministero; il tribunale aveva negato la conferma delle misure ritenendo l’insolvenza conclamata e irreversibile e aveva aperto contestualmente la liquidazione giudiziale. La conseguenza più grave dell’ingresso tardivo è proprio questa: l’istanza non salva l’impresa, ma accelera l’accertamento della sua insolvenza, perché costringe il tribunale a esaminare subito i numeri. Anche la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha ritenuto che la revoca delle misure per assenza di prospettive di risanamento rimuova il divieto di aprire la liquidazione giudiziale.
Cosa fare invece
Il momento giusto per valutare la composizione negoziata è quando i conti cominciano a non tornare, non quando i creditori bussano in tribunale. In concreto: appena emergono ritardi strutturali nei pagamenti, segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’organo di controllo, bisogna eseguire il test pratico disponibile sulla piattaforma telematica nazionale e confrontarsi con un professionista sul risanamento possibile. Il test pratico mette in rapporto il debito da ristrutturare con i flussi annui che l’impresa è in grado di generare al servizio del debito: non è una sentenza, ma una fotografia che dice se c’è margine per trattare.
Va detto con altrettanta chiarezza che non è mai “troppo tardi” in senso formale finché il tribunale non ha aperto la liquidazione giudiziale: la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 4 del 29 maggio 2024, ha riconosciuto l’ammissibilità della composizione negoziata anche in pendenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale. Ma ammissibile non significa efficace: se l’istanza arriva a ridosso dell’udienza, il piano deve essere già solido, documentato e verosimile, perché il vaglio del giudice sarà immediato.
Vale la pena ricordare che il sistema non lascia l’imprenditore del tutto solo nel riconoscere il momento giusto. L’art. 25-octies CCII attribuisce all’organo di controllo societario (sindaco o revisore) il dovere di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata; l’art. 25-novies CCII impone ai creditori pubblici qualificati di inviare segnalazioni quando i debiti verso di loro superano determinate soglie. Queste comunicazioni non sono semplici avvisi: sono il segnale che il sistema considera ormai matura la necessità di intervenire. Ignorarle è uno dei modi più frequenti per trasformare una crisi gestibile in un’insolvenza irreversibile. L’amministratore che, ricevuta la segnalazione, non fa nulla, si espone inoltre a contestazioni sulla propria diligenza nel caso in cui la crisi degeneri: la tempestività dell’iniziativa è uno dei parametri con cui si misura la corretta gestione dell’impresa in difficoltà, anche alla luce dell’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086, comma 2, c.c. e art. 3 CCII).
Un’impresa che entra presto nella composizione negoziata ha di fronte a sé creditori ancora disponibili a trattare, fornitori che non hanno interrotto le forniture, banche che non hanno revocato gli affidamenti, dipendenti ancora in organico. Un’impresa che entra tardi trova un tavolo già diviso tra chi ha agito in via esecutiva e chi teme di restare indietro. La stessa proposta, presentata in due momenti diversi, può avere esiti opposti.
Il dettaglio che pochi conoscono
Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, l’art. 20 CCII sospende per le società gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per perdita del capitale sociale (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 n. 4 e 2545-duodecies c.c.), quando l’imprenditore lo dichiara nell’istanza. È una protezione preziosa per gli amministratori, che altrimenti rischiano responsabilità per la gestione di una società con capitale azzerato. Ma funziona solo se l’istanza è presentata per tempo: gli amministratori che attendono l’ultimo momento spesso hanno già maturato mesi di gestione “a rischio” che nessuna istanza successiva può sanare retroattivamente.
Errore n. 2 — Usare la composizione negoziata come uno scudo contro i pignoramenti
L’errore
Una società immobiliare ha un unico cespite di valore, già pignorato da una banca. Il perito del giudice dell’esecuzione lo ha stimato con un abbattimento consistente. L’amministratore presenta istanza di composizione negoziata con un “piano” che prevede in sostanza una sola cosa: vendere l’immobile privatamente a un prezzo migliore, pagare i creditori e chiudere. Chiede misure protettive per sospendere l’asta.
Perché è un errore
L’art. 12 CCII individua come fine della composizione negoziata il risanamento dell’impresa, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. La continuità aziendale, diretta o indiretta, è il valore attorno a cui ruota tutto il sistema. Le misure protettive (art. 18 CCII) e cautelari (art. 19 CCII) non sono un diritto dell’imprenditore in difficoltà: sono uno strumento concesso perché le trattative per il risanamento possano svolgersi senza che singoli creditori disgreghino il patrimonio. Se il risanamento non c’è, manca la ragione stessa della protezione.
Le conseguenze
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 14 dicembre 2025 (giudice Laura De Simone), ha dichiarato inammissibile l’accesso e negato la conferma delle misure a una società che intendeva soddisfare i creditori attraverso la sola vendita di cespiti, senza alcuna strategia di riorganizzazione, rilancio operativo o recupero della capacità reddituale. Il giudice ha chiarito che la dismissione di singoli beni è tollerata soltanto dentro un programma complessivo che ripristini la sostenibilità dell’impresa, non quando serve a vendere “meglio” un bene o a paralizzare le esecuzioni già avviate. Nella stessa direzione il Tribunale di Verona, con decisione del 10 marzo 2025, ha rigettato la conferma delle misure a fronte di un piano di natura liquidatoria, affermando che la protezione è giustificata solo se l’accesso è avvenuto davvero allo scopo di risanare l’attività, sulla base di un piano fattibile.
La conseguenza più grave è duplice: l’esecuzione riprende il suo corso e l’impresa ha “bruciato” la composizione negoziata, perché dopo l’archiviazione una nuova istanza non può essere presentata prima di un anno (art. 17, comma 9, CCII).
Cosa fare invece
Se l’impresa ha ancora un’attività da salvare, il piano deve mostrare come quell’attività torna a produrre reddito: riduzione dei costi, rinegoziazione dei contratti, nuovi finanziamenti, ingresso di soci o investitori, cessione dell’azienda in funzionamento a un terzo che la prosegua. La vendita di beni non strategici è legittima, ma deve essere una leva del risanamento, non il risanamento intero. Se invece l’attività è effettivamente esaurita e l’unica prospettiva è la liquidazione, la strada corretta non è la composizione negoziata ma uno strumento concepito per la liquidazione ordinata (per esempio il concordato preventivo liquidatorio, o per le imprese minori gli strumenti del sovraindebitamento), da valutare con i numeri alla mano.
Esiste poi una zona intermedia, che la giurisprudenza più recente riconosce: la cessione dell’azienda come complesso funzionante (going concern) nel corso della composizione negoziata. È un esito liquidatorio solo in apparenza, perché l’attività prosegue in mano a un altro soggetto, con i dipendenti e il valore dell’avviamento. Il Tribunale di Milano, con decisione del 6 aprile 2025, ha però ricordato che la scelta dell’acquirente va fatta rispettando, almeno in forma semplificata, il principio di competitività, e che il tribunale non può rimediare a monte se impresa ed esperto non vi hanno provveduto.
Il punto che sfugge quasi sempre, in questi casi, è che la scelta dello strumento sbagliato non è neutra. Una composizione negoziata impostata come scudo e poi archiviata lascia traccia nel registro delle imprese, allunga i tempi, fa maturare ulteriori interessi e spese, e soprattutto consuma la fiducia dei creditori, che al tentativo successivo saranno meno disposti a concedere tempo. Per questo, prima di presentare l’istanza, occorre chiedersi con onestà se l’impresa ha davvero un futuro operativo: la risposta, anche quando è negativa, permette di scegliere la procedura che tutela meglio patrimonio, amministratori e garanti.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le misure protettive non liberano le somme già pignorate. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025, ha respinto l’istanza di una società che chiedeva, grazie alle misure protettive, la liberazione dei conti correnti già colpiti da pignoramenti presso terzi e il ripristino della disponibilità delle somme. Chi conta sulla composizione negoziata per “sbloccare” la liquidità già vincolata rischia una delusione: le misure impediscono di iniziare o proseguire le azioni esecutive, ma non cancellano gli effetti già prodotti. Proprio per questo, entrare prima che i pignoramenti colpiscano i conti operativi fa una differenza enorme.
Errore n. 3 — Sbagliare tempi e contenuto del ricorso per la conferma delle misure protettive
L’errore
L’istanza di nomina dell’esperto, con richiesta di misure protettive, viene pubblicata nel registro delle imprese di martedì. L’imprenditore tira un sospiro di sollievo: “siamo protetti”. Il ricorso al tribunale per la conferma viene depositato il venerdì successivo, con allegati incompleti e un piano senza previsioni finanziarie di breve periodo. Nessuno si preoccupa di far pubblicare il numero di ruolo del procedimento.
Perché è un errore
L’art. 19, comma 1, CCII è scritto in modo inequivocabile. Chi chiede le misure protettive deve, con ricorso al tribunale competente, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiederne la conferma o la modifica e, se serve, l’adozione di misure cautelari. Nel testo vigente dopo il terzo correttivo, entro venti giorni dalla pubblicazione l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento. La norma prevede espressamente che l’omesso o ritardato deposito del ricorso rende inefficaci le misure, e che, scaduto inutilmente il secondo termine, l’iscrizione dell’istanza viene cancellata dal registro delle imprese. Il tribunale, poi, fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso, e le misure confermate hanno una durata compresa tra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni.
Quanto al contenuto, il ricorso deve essere accompagnato da una documentazione precisa: tra l’altro, i bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori, il progetto di piano di risanamento con la sua proiezione finanziaria, le certificazioni sui debiti fiscali e contributivi.
Le conseguenze
Un giorno di ritardo nel deposito del ricorso significa che le misure protettive diventano inefficaci e il tribunale lo dichiara con decreto, senza nemmeno fissare l’udienza: il creditore che aveva avviato un’esecuzione può riprenderla immediatamente. Sul contenuto, i tribunali sono sempre più esigenti. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 giugno 2025, ha ritenuto necessario allegare il piano finanziario per i sei mesi successivi. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 3 giugno 2025, ha subordinato la conferma alla dimostrazione, sulla base del piano, di concrete prospettive di risanamento. Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 15 dicembre 2025, ha indicato le valutazioni che il ricorrente deve aver già compiuto ed essere in grado di esporre al giudice prima di chiedere misure protettive e cautelari.
A rendere tutto più delicato c’è la Cassazione. Con l’ordinanza n. 500 del gennaio 2026 (Sez. I, Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia) la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il diniego delle misure protettive, perché si tratta di provvedimenti cautelari e interinali, che non decidono in via definitiva su diritti soggettivi. Tradotto in pratica: la partita sulle misure protettive si gioca tutta davanti al tribunale e in sede di reclamo; non esiste un “terzo tempo” in Cassazione per rimediare a un ricorso costruito male.
Cosa fare invece
Il ricorso per la conferma va preparato prima di inviare l’istanza sulla piattaforma, non dopo. Il giorno in cui l’istanza viene pubblicata, il ricorso deve essere pronto per il deposito, con tutti gli allegati. La regola operativa è semplice: istanza e ricorso nascono insieme, e il calendario dei termini (giorno successivo per il deposito, venti giorni per la pubblicazione del numero di ruolo, dieci giorni per la fissazione dell’udienza, quindici giorni per un eventuale reclamo) va scritto il primo giorno e condiviso con chi segue la pratica.
Quanto al contenuto, il ricorso deve spiegare al giudice perché le misure sono strumentali al buon esito delle trattative e perché il sacrificio imposto ai creditori è proporzionato. Dal terzo correttivo, le misure possono essere chieste in modo selettivo: verso tutti i creditori, verso categorie determinate, verso singoli creditori o soltanto rispetto a specifiche iniziative. Chiedere una protezione generalizzata quando il problema è un solo creditore aggressivo rende la richiesta più difficile da accogliere; calibrarla sul bisogno reale la rende più credibile. Va ricordato anche che i crediti dei lavoratori restano esclusi dalle misure protettive.
Nel ricorso conviene anche anticipare le obiezioni dei creditori che il tribunale sentirà in udienza. Il procedimento è a contraddittorio: il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza vanno notificati ai creditori interessati e all’esperto, che rende il proprio parere sulla funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative. Un ricorso che dialoga già con il parere prevedibile dell’esperto, spiegando quali trattative sono in corso, con chi e con quali prospettive, parte con un vantaggio decisivo. Al contrario, un ricorso che si limita a riprodurre il testo dell’art. 18 e a chiedere la protezione “erga omnes” lascia al giudice il compito di indovinare perché dovrebbe sacrificare i diritti dei creditori, e spesso il giudice risponde restringendo o negando le misure.
Occorre infine considerare il momento dell’udienza. Il giudice, sentite le parti e l’esperto, può confermare le misure, modificarne l’ambito, limitarle a determinati creditori o revocarle. Presentarsi con un aggiornamento dei dati di cassa e con eventuali manifestazioni di disponibilità già raccolte da banche e fornitori rende concreta una prospettiva che sulla carta resterebbe astratta.
Il dettaglio che pochi conoscono
Accanto alle misure protettive tipiche, il tribunale può concedere misure cautelari atipiche, costruite sul bisogno specifico dell’impresa. La giurisprudenza di merito ne ha ammesse di molto concrete: il Tribunale di Pavia, con un provvedimento di dicembre 2025, ha inibito a una banca l’escussione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (MCC); il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 25 maggio 2026, ha ammesso una misura di natura accertativa sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di DURC e DURF, fondamentale per un’impresa che lavora con committenti pubblici, pur escludendo che il giudice possa ordinare direttamente a INPS e Agenzia delle Entrate il rilascio dei documenti. E il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 4 luglio 2025, ha ritenuto che il limite di 240 giorni riguardi le misure protettive generalizzate, lasciando spazio a misure cautelari mirate nei confronti di destinatari determinati. Sono strumenti che fanno la differenza, ma vanno chiesti espressamente e motivati: nessun giudice li concede d’ufficio.
Errore n. 4 — Condurre trattative “di facciata”, poco trasparenti con l’esperto e con i creditori
L’errore
L’imprenditore vede l’esperto come un passaggio burocratico. Gli fornisce dati parziali, omette un debito verso un fornitore strategico “perché tanto lo sistemiamo a parte”, presenta ai creditori proposte identiche per tutti senza spiegare perché dovrebbero essere convenienti, e nel frattempo tiene il piano B nel cassetto: arrivare in fretta al concordato semplificato, dove i creditori non votano.
Perché è un errore
L’art. 16, comma 4, CCII impone all’imprenditore, durante le trattative, di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. L’art. 4 CCII estende a tutte le parti il dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza. L’esperto, dal canto suo, è un soggetto terzo e indipendente: non è il consulente dell’impresa, e se ritiene che le trattative non vengano condotte lealmente, o che manchino le prospettive di risanamento, procede all’archiviazione (art. 17, comma 5, CCII).
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), a sua volta, non è un’uscita automatica: presuppone che l’esperto dichiari nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni negoziali previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), non sono praticabili.
Le conseguenze
Il punto che sfugge quasi sempre è che la buona fede viene controllata nella sostanza, non solo sulla carta. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 febbraio 2025, a seguito dell’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, ha ritenuto ormai precluso pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive chiesta dall’impresa. Il Tribunale di Milano, con decisione del 30 ottobre 2025, ha precisato che le trattative sono in buona fede quando la proposta fatta a ciascun creditore può convincere un soggetto ragionevole che il suo credito, per percentuale, sicurezza e tempi di rientro, è adeguatamente tutelato rispetto all’alternativa liquidatoria; e che non basta l’attestazione dell’esperto se lo svolgimento concreto delle trattative dice altro. Con la sentenza n. 886 del 26 novembre 2025 lo stesso Tribunale di Milano ha rigettato una domanda di concordato semplificato di gruppo e, su istanza dell’Agenzia delle Entrate, ha aperto la liquidazione giudiziale, proprio perché le trattative precedenti non erano state condotte secondo buona fede.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha confermato che il tribunale investito della proposta di concordato semplificato deve verificarne la ritualità, anche con riguardo alle attestazioni dell’esperto nella relazione finale. La conseguenza più grave delle trattative di facciata è quindi la perdita della via d’uscita semplificata, con l’apertura della liquidazione giudiziale come esito concreto. Il quadro non è però uniforme: il Tribunale di Lucca, con decreto del 16 maggio 2025, ha omologato un concordato semplificato ritenendo sufficiente la dichiarazione dell’esperto. Proprio questa oscillazione tra tribunali rende pericoloso affidarsi a un controllo “morbido”.
Cosa fare invece
La trasparenza non è un gesto di cortesia: è la condizione perché la procedura produca i suoi effetti. Occorre consegnare all’esperto un quadro completo e documentato, costruire proposte differenziate per categorie di creditori che spieghino perché il piano conviene rispetto alla liquidazione, e tenere traccia scritta di ogni contatto, proposta e risposta. Questo archivio delle trattative sarà la prova, domani, che il tentativo è stato serio, e servirà sia all’esperto per la relazione finale, sia al tribunale se si dovrà passare a uno strumento successivo. Con il Fisco, dal terzo correttivo, l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente di proporre un accordo sui debiti tributari già nella composizione negoziata, corredato dalla relazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali; il Tribunale di Monza, con provvedimento del 31 dicembre 2025, ha indicato il controllo di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale che il giudice deve svolgere per autorizzarne l’esecuzione.
Lo Studio Monardo, grazie all’abilitazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta il dossier delle trattative con gli stessi criteri con cui un esperto lo esamina: completezza dei dati, convenienza documentata per ogni categoria di creditori, tracciabilità di ogni passaggio.
C’è poi un incentivo concreto alla correttezza che molti imprenditori ignorano: le misure premiali dell’art. 25-bis CCII. Nei casi e alle condizioni previste dalla norma, a seconda dell’esito raggiunto al termine delle trattative, l’imprenditore può beneficiare, tra l’altro, della riduzione degli interessi sui debiti tributari alla misura legale, della riduzione delle sanzioni tributarie, e di una rateazione più ampia delle somme dovute all’Erario. Sono vantaggi che si ottengono solo arrivando a una soluzione negoziata riconosciuta: trattative di facciata, che finiscono con un’archiviazione, li bruciano insieme alla procedura. Condurre trattative serie non è solo un dovere: è anche il modo per accedere a un regime fiscale più favorevole.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. La banca, però, è tenuta a partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e l’eventuale revoca deve essere motivata. Un imprenditore trasparente può far valere questa regola al tavolo; uno che ha nascosto informazioni alla banca, e se ne è fatto cogliere, perde credibilità proprio con l’interlocutore da cui spesso dipende la nuova finanza necessaria al risanamento.
Errore n. 5 — Continuare a gestire l’impresa come se nulla fosse cambiato
L’errore
Durante le trattative l’amministratore paga per intero il fornitore “amico”, vende un macchinario a un prezzo di favore a una società collegata, concede una garanzia a una banca che minaccia di chiudere le linee. Nessuna di queste operazioni viene comunicata all’esperto. “L’azienda è mia, la gestisco io”: è vero, ma non come prima.
Perché è un errore
La composizione negoziata lascia all’imprenditore la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (non c’è spossessamento), ma l’art. 21 CCII ne cambia la bussola. Finché l’impresa è in crisi, va gestita in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; quando dalle trattative emerge che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, l’impresa va gestita nel prevalente interesse dei creditori. Inoltre, l’imprenditore deve informare preventivamente per iscritto l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. L’esperto, se ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo; se l’atto viene compiuto ugualmente, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese e, quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori, deve farlo.
Le conseguenze
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 28 aprile 2025, ha esaminato proprio il caso di un atto di straordinaria amministrazione compiuto dal debitore dopo che l’esperto ne aveva segnalato la pericolosità e aveva iscritto il dissenso: il giudice ha chiarito che l’incidenza di quella condotta si misura sulla permanenza e sulla durata delle misure protettive. La conseguenza più grave è la perdita della protezione nel momento in cui serve di più, con il rischio aggiuntivo che l’atto, se si arriva poi a una procedura liquidatoria, venga aggredito con le azioni revocatorie e diventi fonte di responsabilità per gli amministratori. L’iscrizione del dissenso nel registro delle imprese, poi, è pubblica: tutti i creditori la vedono, e la fiducia al tavolo crolla.
Cosa fare invece
Dal giorno in cui si presenta l’istanza, ogni operazione non ordinaria deve passare da una domanda: “è coerente con il piano e con le trattative?”. La regola pratica è comunicare all’esperto per iscritto e in anticipo ogni atto straordinario e ogni pagamento che esca dal normale ciclo operativo, allegando le ragioni per cui è utile al risanamento. Se l’operazione è davvero necessaria (un finanziamento, la cessione di un ramo d’azienda), l’art. 22 CCII consente di chiedere al tribunale un’autorizzazione specifica: per esempio a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l’azienda o suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c. sui debiti pregressi. L’autorizzazione protegge l’operazione, chi la finanzia e chi la compie.
Anche i pagamenti ai fornitori strategici non sono vietati in sé: sono sospetti quando favoriscono qualcuno a danno degli altri senza una ragione legata alla continuità. Pagare il fornitore senza il quale la produzione si ferma è coerente con il piano; pagare per intero il creditore più insistente, o quello legato alla proprietà, non lo è.
Il dettaglio che pochi conoscono
Gli atti compiuti durante le trattative e coerenti con l’andamento e lo stato delle stesse e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono compiuti godono, in caso di successiva procedura, di un regime di protezione rispetto alle azioni revocatorie (art. 24 CCII). Allo stesso modo, gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti. È l’altra faccia della medaglia: la stessa legge che punisce la gestione disinvolta premia quella trasparente. Chi comunica e chiede autorizzazioni non si “lega le mani”: si costruisce uno scudo.
Errore n. 6 — Perdere di vista le scadenze finali del percorso
L’errore
Le trattative con banche e fornitori vanno avanti bene, ma lentamente. Il piano viene rivisto più volte. Nessuno tiene il conto dei giorni: né di quelli delle misure protettive, né di quelli dell’incarico dell’esperto. A un certo punto le misure scadono, un creditore riprende l’esecuzione, e la relazione finale dell’esperto arriva quando mancano pochi giorni al termine per presentare la proposta di concordato semplificato.
Perché è un errore
La composizione negoziata è un percorso a tempo. L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione; è prorogabile per non oltre ulteriori 180 giorni solo nei casi previsti dall’art. 17, comma 7, CCII (richiesta concorde delle parti e consenso dell’esperto, oppure pendenza di procedimenti davanti al tribunale per le misure o le autorizzazioni). Le misure protettive hanno una durata iniziale tra 30 e 120 giorni e non possono superare complessivamente i 240 giorni, proroghe comprese. La proposta di concordato semplificato deve essere presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 25-sexies CCII). Dopo un’archiviazione, una nuova istanza non è ammessa prima di un anno, termine che scende a quattro mesi, per una sola volta, solo se è l’imprenditore stesso a chiedere l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione dell’esperto (art. 17, comma 9, CCII).
Le conseguenze
Le scadenze mancate raramente si recuperano. Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 2025 commentata dall’Osservatorio Insolvenza (giugno 2025), ha affermato che il termine di sessanta giorni per il deposito del concordato semplificato non è prorogabile, perché la legge collega in modo rigido la domanda all’esito delle trattative e alla relazione dell’esperto. Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 maggio 2026, esaminando una società che aveva già fruito di misure protettive per la durata massima di 240 giorni e chiedeva ulteriori protezioni nel concordato con riserva, ha preteso almeno le grandi linee di un piano aggiornato e non implausibile. La conseguenza più grave dello sforamento dei termini è ritrovarsi senza protezione proprio nel momento della chiusura delle trattative, quando i creditori hanno tutto l’interesse a muoversi per primi.
Cosa fare invece
Il calendario della procedura va costruito il primo giorno e aggiornato a ogni passaggio: data di accettazione dell’esperto, scadenza dei 180 giorni, scadenza delle misure, tetto dei 240 giorni, data prevista della relazione finale e dei sessanta giorni successivi. Le istanze di proroga delle misure vanno presentate con congruo anticipo, accompagnate da un aggiornamento credibile dello stato delle trattative e, possibilmente, dal parere favorevole dell’esperto. Soprattutto, la soluzione d’uscita va preparata in parallelo alle trattative, non dopo: se l’esito più probabile è un accordo di ristrutturazione o un concordato semplificato, la documentazione deve essere pronta prima che arrivi la relazione finale.
Un’ulteriore cautela riguarda la sospensione feriale. Nel processo civile ordinario i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto; ma l’art. 9 CCII prevede che, salvo diversa disposizione, i termini del Codice della crisi non sono soggetti alla sospensione feriale. Chi conta sulla “pausa estiva” per guadagnare tempo sui termini della procedura commette un errore che può costare caro.
Quanto alla proroga dell’incarico dell’esperto, va chiarito che non è un diritto dell’imprenditore: presuppone che ricorrano i casi indicati dalla legge e che l’esperto ritenga utile proseguire. Chi arriva all’ultima settimana dei 180 giorni senza aver discusso la proroga con l’esperto rischia che l’incarico si chiuda con una relazione finale non favorevole. La proroga va chiesta quando le trattative sono vive e documentabili, non quando si sono arenate. Lo stesso vale per la proroga delle misure protettive: il giudice la concede se le trattative hanno fatto passi avanti concreti e se l’esperto ne conferma l’utilità; una richiesta motivata solo dal “bisogno di altro tempo” difficilmente convince.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il terzo correttivo ha introdotto la possibilità di concludere alcune soluzioni anche dopo la chiusura formale della composizione negoziata: l’art. 23, comma 2-ter, CCII, per esempio, consente che l’accordo con il Fisco venga perfezionato anche successivamente, attraverso uno degli strumenti di regolazione della crisi. Non è una licenza per rallentare, ma un’opportunità da conoscere: una trattativa fiscale ben avviata non va buttata solo perché il tempo dell’incarico è scaduto. Allo stesso modo, il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 29 maggio 2026, ha esaminato i presupposti per la proposizione di una seconda domanda di accesso, a conferma che la ripetizione della procedura è possibile solo entro i limiti fissati dalla legge.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su numeri verosimili, per mostrare quanto costa ciascun errore. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — Il giorno di ritardo nel ricorso
Ipotesi: una S.r.l. del settore meccanico ha debiti complessivi per 1.184.600 €, di cui 317.450 € verso una banca che ha avviato un pignoramento presso terzi sui crediti verso clienti. L’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese martedì 3 marzo 2026, insieme all’accettazione dell’esperto.
- Percorso corretto: il ricorso per la conferma viene depositato mercoledì 4 marzo (giorno successivo). Il numero di ruolo viene pubblicato entro lunedì 23 marzo (venti giorni). Il tribunale fissa l’udienza entro il 14 marzo e conferma le misure per 120 giorni. L’esecuzione della banca resta sospesa; i crediti verso clienti che maturano nei mesi successivi restano disponibili per la continuità.
- Percorso con l’errore: il ricorso viene depositato venerdì 6 marzo. Il tribunale dichiara con decreto l’inefficacia delle misure senza fissare udienza. La banca prosegue il pignoramento: se nei quattro mesi successivi i crediti verso clienti pignorabili ammontano, per ipotesi, a 214.380 €, quella liquidità viene vincolata a favore di un solo creditore, e il piano di risanamento, che la destinava alla continuità, perde la sua base finanziaria.
Due giorni di ritardo valgono, in questa ipotesi, oltre 214.000 € di liquidità sottratta al piano.
Simulazione 2 — Entrare presto o entrare tardi
Ipotesi: stessa impresa, due scenari temporali. Il test pratico mette in rapporto il debito da ristrutturare (al netto delle risorse ricavabili da dismissioni non strategiche) con i flussi annui liberi al servizio del debito.
- Ingresso tempestivo (18 mesi prima): debito da ristrutturare 640.300 €, flussi annui attesi 188.200 €. Rapporto: circa 3,4. Il debito può essere ragionevolmente ristrutturato con dilazioni e riduzioni negoziate, senza interventi traumatici.
- Ingresso tardivo: nei 18 mesi di attesa si accumulano interessi, sanzioni, spese legali delle azioni subite e perdita di clienti. Debito da ristrutturare 1.184.600 € meno 212.000 € ricavabili dalla vendita di beni non strategici = 972.600 €; flussi annui attesi scesi a 173.900 €. Rapporto: circa 5,6.
Più il rapporto cresce, più il risanamento richiede interventi incisivi (stralci consistenti, nuova finanza, ingresso di investitori) e più difficile sarà convincere esperto e tribunale che le prospettive sono concrete. Nell’ipotesi, l’attesa ha aumentato di circa due terzi il peso del debito rispetto alla capacità dell’impresa di ripagarlo.
Simulazione 3 — I sessanta giorni del concordato semplificato
Ipotesi: le trattative si chiudono senza accordo; l’esperto comunica la relazione finale il 14 luglio 2026, dichiarando che le trattative si sono svolte in buona fede ma non hanno avuto esito positivo.
- Il termine di sessanta giorni scade sabato 12 settembre 2026 (17 giorni residui di luglio, 31 di agosto, 12 di settembre).
- Errore tipico: l’imprenditore ritiene che il mese di agosto non si conti e programma il deposito per metà ottobre. L’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale per i termini del Codice della crisi, e il termine è stato ritenuto improrogabile: la proposta depositata a ottobre è tardiva.
- Effetto concreto: l’impresa perde lo strumento che le avrebbe consentito una liquidazione ordinata senza voto dei creditori; se il patrimonio disponibile era di 486.750 € e il concordato semplificato ne avrebbe consentito una distribuzione programmata, ora il rischio concreto è l’apertura della liquidazione giudiziale su iniziativa di un creditore o del Pubblico Ministero.
Simulazione 4 — Il tetto dei 240 giorni
Ipotesi: stessa S.r.l. della simulazione 1. L’istanza è pubblicata il 3 marzo 2026 e le misure vengono confermate per 120 giorni, quindi fino al 1° luglio 2026. Le trattative con le due banche principali, che vantano crediti per complessivi 529.840 €, procedono lentamente.
- Percorso corretto: a metà giugno l’impresa deposita istanza di proroga con l’aggiornamento dello stato delle trattative e il parere favorevole dell’esperto; il tribunale proroga le misure per ulteriori 120 giorni. Il tetto complessivo dei 240 giorni cade il 29 ottobre 2026: l’impresa lo sa dall’inizio e fissa come obiettivo interno la firma dell’accordo con le banche entro fine settembre, lasciando un margine di sicurezza.
- Percorso con l’errore: nessuno controlla la scadenza del 1° luglio. L’istanza di proroga viene depositata il 6 luglio, a misure già cessate. Nel frattempo un fornitore con un credito di 73.620 € avvia un pignoramento presso terzi sui conti correnti. Anche se il tribunale concedesse nuove misure, le somme già vincolate non tornerebbero disponibili: la liquidità operativa di luglio, nell’ipotesi, si riduce proprio del valore pignorato.
In questa ipotesi, cinque giorni di distrazione sul calendario valgono oltre 73.000 € di liquidità immobilizzata, nel mese in cui l’impresa doveva pagare stipendi e fornitori strategici.
La mappa degli errori
La tabella riassume i sei errori: quando si commettono, cosa costano e se esiste un rimedio. “Parziale” indica che il rimedio esiste ma non riporta l’impresa nella posizione di partenza.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Ingresso tardivo | Prima dell’istanza | Accertamento dell’insolvenza irreversibile, liquidazione giudiziale | Parziale (altri strumenti di regolazione, se ancora percorribili) |
| 2. Composizione come scudo | Redazione del piano | Inammissibilità, rigetto delle misure, archiviazione | Parziale (strumento liquidatorio adeguato o nuova istanza dopo un anno) |
| 3. Ricorso tardivo o incompleto | Primi giorni dopo la pubblicazione | Inefficacia delle misure, ripresa delle esecuzioni | Parziale (reclamo in 15 giorni se il ricorso è stato depositato; nessun ricorso straordinario in Cassazione) |
| 4. Trattative di facciata | Durante le trattative | Archiviazione, niente concordato semplificato | No, per la procedura in corso |
| 5. Gestione disinvolta | Durante le trattative | Dissenso iscritto, revoca delle misure, revocatorie | Parziale (autorizzazione ex art. 22 per gli atti futuri) |
| 6. Scadenze ignorate | Fase finale | Perdita della protezione e delle vie d’uscita | Parziale (strumenti ordinari di regolazione) |
La checklist preventiva
Prima di presentare l’istanza di composizione negoziata, e durante tutto il percorso, verifica che:
- [ ] hai eseguito il test pratico sulla piattaforma telematica e conosci il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi annui della tua impresa;
- [ ] non è pendente un altro strumento di regolazione della crisi e non vi hai rinunciato da meno di quattro mesi (art. 25-quinquies CCII);
- [ ] non hai avuto un’archiviazione negli ultimi dodici mesi (o nei quattro mesi, nel caso di archiviazione chiesta da te entro due mesi);
- [ ] il piano descrive come l’impresa torna a produrre reddito, e non solo quali beni verranno venduti;
- [ ] hai pronti bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori, certificati dei debiti fiscali e contributivi (o prova di averli richiesti almeno dieci giorni prima);
- [ ] il piano finanziario copre almeno i sei mesi successivi;
- [ ] il ricorso per la conferma delle misure è pronto per essere depositato il giorno successivo alla pubblicazione;
- [ ] hai calendarizzato la pubblicazione del numero di ruolo entro venti giorni;
- [ ] hai deciso se chiedere misure generalizzate o selettive, e quali misure cautelari atipiche ti servono (garanzie MCC, DURC, contratti essenziali);
- [ ] hai stabilito una procedura interna per comunicare per iscritto all’esperto ogni atto straordinario e ogni pagamento non ordinario;
- [ ] hai preparato proposte differenziate per categorie di creditori, con la dimostrazione della convenienza rispetto alla liquidazione;
- [ ] hai un calendario aggiornato di 180 giorni, 240 giorni di misure, proroghe e sessanta giorni dopo la relazione finale.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi ha già sbagliato non deve sentirsi fuori gioco: molti errori hanno un rimedio, purché si agisca subito e si distinguano i casi recuperabili da quelli che non lo sono.
Se le misure protettive sono diventate inefficaci per il deposito tardivo del ricorso, la composizione negoziata non si chiude automaticamente: l’esperto può proseguire le trattative, anche senza protezione. Si può lavorare per accordi con i singoli creditori più aggressivi, oppure valutare se chiedere misure cautelari specifiche per esigenze nuove. La via d’uscita è ricostruire la protezione intorno ai creditori realmente pericolosi, invece di rinunciare all’intero percorso.
Se il tribunale ha negato o revocato le misure, c’è il reclamo al collegio ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., da proporre nel termine di quindici giorni. Qui è decisivo sapere che il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile (Cass. n. 500/2026) e che, se nel frattempo viene aperta la liquidazione giudiziale, il reclamo diventa improseguibile (Cass. n. 20846/2026): il reclamo va quindi proposto subito, ben motivato, e accompagnato se possibile da un piano rafforzato.
Se la procedura è stata archiviata, la preclusione annuale impedisce di ripresentare l’istanza, ma non chiude tutte le porte: restano, se ne ricorrono i presupposti, gli strumenti di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo) e, per le imprese minori, gli strumenti del sovraindebitamento come il concordato minore. La via d’uscita, in questo caso, è scegliere lo strumento giusto sulla base di numeri aggiornati, senza ripetere l’errore che ha portato all’archiviazione.
Se è stata aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata è definitivamente superata. Resta però lo spazio per verificare la legittimità della sentenza di apertura e per proporre reclamo alla Corte d’Appello nei termini di legge, e poi eventualmente ricorso per cassazione: qui la difesa diventa tecnica e processuale, e la continuità del difensore nei gradi di giudizio pesa molto.
Se l’errore riguarda la gestione (atti straordinari non comunicati), il rimedio è la trasparenza tardiva: comunicare all’esperto quanto accaduto, spiegarne le ragioni, se possibile neutralizzare gli effetti dell’atto e, per il futuro, passare dalle autorizzazioni dell’art. 22. Non cancella il passato, ma può evitare che l’esperto concluda per l’assenza di buona fede.
Quando invece la preclusione è definitiva, cioè il termine per il reclamo è scaduto, i sessanta giorni per il concordato semplificato sono decorsi o la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è divenuta definitiva, non ha senso inseguire rimedi inesistenti: l’energia va spostata sulla gestione della procedura che si è aperta e sulla tutela personale di amministratori e garanti.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho presentato l’istanza, ma un creditore aveva già chiesto la liquidazione giudiziale: sono spacciato?” No, non automaticamente. La composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale, e finché le misure protettive sono efficaci la sentenza di apertura non può essere pronunciata. Ma il tribunale valuterà subito se esistono concrete prospettive di risanamento: il piano deve essere già solido.
“Ho depositato il ricorso per la conferma con due giorni di ritardo: ho perso tutto?” Hai perso l’efficacia delle misure protettive, non necessariamente la composizione negoziata. Le trattative possono proseguire con l’esperto; si tratta di capire quali creditori sono in grado di aggredire il patrimonio e se è possibile proteggersi con misure mirate o accordi specifici.
“Il tribunale mi ha negato le misure: posso andare in Cassazione?” No. La Cassazione ha chiarito che il ricorso straordinario è inammissibile, perché i provvedimenti sulle misure protettive sono cautelari. Lo strumento è il reclamo al collegio entro quindici giorni.
“Ho pagato per intero un fornitore senza dirlo all’esperto: cosa rischio?” Dipende dalla coerenza del pagamento con il piano. Se era un fornitore essenziale per la continuità, l’atto può essere giustificato; va comunque comunicato subito all’esperto. Se era un pagamento preferenziale senza ragioni legate al risanamento, rischi il dissenso dell’esperto, ricadute sulle misure protettive e, in caso di successiva procedura, azioni revocatorie.
“L’esperto ha archiviato: quando posso riprovarci?” Di regola non prima di un anno. Il termine scende a quattro mesi, per una sola volta, solo se sei stato tu a chiedere l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. Nel frattempo si possono valutare altri strumenti di regolazione della crisi.
“La relazione finale è arrivata a luglio: posso depositare il concordato semplificato a settembre inoltrato?” Devi contare sessanta giorni dalla comunicazione, senza la sospensione feriale di agosto, che per i termini del Codice della crisi non opera. Se la relazione è stata comunicata a metà luglio, il termine scade a metà settembre.
“Sono socio garante dei debiti della società: la composizione negoziata protegge anche me?” Non automaticamente. Le misure protettive riguardano il patrimonio dell’impresa che accede alla procedura. La giurisprudenza di merito ha però ammesso, a determinate condizioni, misure a tutela di soci o garanti: il Tribunale di Padova, con provvedimento del 12 settembre 2025, ha riconosciuto la possibilità di misure cautelari a protezione di soci illimitatamente responsabili o di un fideiussore; il Tribunale di Venezia, con un provvedimento pubblicato nel giugno 2026, ha esteso le misure al socio che partecipi concretamente al piano mettendo a disposizione propri beni. Il presupposto è sempre lo stesso: la tutela del garante deve servire al risanamento dell’impresa, non a mettere al riparo il suo intero patrimonio personale. Va quindi chiesta espressamente, con un ricorso che spieghi perché l’aggressione dei beni del garante comprometterebbe le trattative. Se la posizione personale del garante è ormai insostenibile, occorre valutare separatamente gli strumenti del sovraindebitamento previsti per la persona fisica.
Gli errori davanti ai giudici
Queste sono le pronunce che documentano cosa accade a chi commette gli errori descritti. Per ciascuna: estremi, principio in sintesi (riformulato) e rilevanza per il tema.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. Chi ha commesso l’errore n. 1: la pendenza della composizione negoziata o delle misure protettive non impone al giudice di rinviare l’udienza sulla dichiarazione di fallimento. Rilevanza: l’istanza tardiva non garantisce tempo supplementare.
- Cass. civ., sent. 5 gennaio 2026, n. 241. Chi si è visto negare la conferma delle misure: il procedimento sulle misure è autonomo da quello per l’apertura della procedura liquidatoria, e contro il diniego il debitore ha a disposizione il reclamo nel termine di quindici giorni, ma nessun diritto al rinvio. Rilevanza: il reclamo va proposto subito.
- Cass. civ., Sez. I, n. 500/2026 (gennaio 2026), Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia. Chi ha costruito male il ricorso sulle misure: il ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti sulle misure protettive è inammissibile, trattandosi di provvedimenti cautelari e interinali privi di attitudine al giudicato. Rilevanza: non esiste un terzo grado per rimediare.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 19 giugno 2026, n. 20846, Pres. Terrusi, Rel. Crolla. Chi è entrato il giorno prima dell’udienza: aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale del reclamo perde il potere di pronunciarsi sulla revoca delle misure protettive, e un eventuale accoglimento sarebbe privo di effetti. Rilevanza: la tempestività è tutto.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Chi puntava al concordato semplificato come scorciatoia: il tribunale deve verificare la ritualità della proposta, comprese le attestazioni dell’esperto nella relazione finale su buona fede e impraticabilità delle soluzioni negoziali. Rilevanza: la relazione finale non è una formalità.
- Trib. Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 14 dicembre 2025 (G. De Simone). Chi ha usato la procedura come scudo: accesso inammissibile e misure negate a una società che puntava solo a vendere cespiti per sottrarli alle esecuzioni, senza progetto di continuità. Rilevanza: il piano deve riguardare l’impresa, non solo i beni.
- Trib. Verona, 10 marzo 2025. Stesso errore: conferma delle misure rigettata perché il piano aveva natura liquidatoria e l’accesso non era finalizzato al risanamento. Rilevanza: il giudice verifica la finalità reale dell’accesso.
- Trib. Milano, 19 giugno 2025 (G. De Simone). Chi ha depositato un ricorso incompleto: tra i documenti necessari rientra il piano finanziario per i sei mesi successivi. Rilevanza: la completezza documentale condiziona la conferma.
- Trib. Milano, 3 giugno 2025 (G. De Simone). Chi ha presentato un piano generico: la conferma delle misure richiede che dal piano emergano concrete prospettive di risanamento. Rilevanza: i numeri devono sostenere la richiesta.
- Trib. Catania, 15 dicembre 2025 (G. Bellia). Chi ha chiesto protezione senza aver fatto i conti: il ricorrente deve aver già compiuto ed essere in grado di esporre le valutazioni che consentono al giudice di verificare i presupposti delle misure. Rilevanza: l’analisi va fatta prima, non in udienza.
- Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2025. Chi ha condotto trattative poco leali: dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede, il tribunale ha ritenuto precluso decidere sulla conferma delle misure. Rilevanza: la condotta nelle trattative incide direttamente sulla protezione.
- Trib. Milano, 30 ottobre 2025 (Pres. Vasile, Rel. Rossetti). Chi ha fatto proposte non convincenti: la buona fede si valuta in concreto, verificando se ciascun creditore poteva ragionevolmente ritenersi tutelato rispetto all’alternativa liquidatoria; l’attestazione dell’esperto non basta. Rilevanza: servono proposte motivate e differenziate.
- Trib. Milano, sent. 26 novembre 2025, n. 886. Stesso errore, conseguenza estrema: rigettata la domanda di concordato semplificato di gruppo per trattative non in buona fede e aperta la liquidazione giudiziale su istanza dell’Agenzia delle Entrate. Rilevanza: le trattative di facciata possono condurre direttamente alla liquidazione.
- Trib. Milano, 28 aprile 2025 (G. Agnese). Chi ha compiuto atti straordinari nonostante la segnalazione dell’esperto: la condotta incide sulla permanenza e sulla durata delle misure protettive. Rilevanza: la gestione durante le trattative è sotto osservazione.
- Trib. Milano, 4 luglio 2025 (G. De Simone). Chi ha fatto male i conti con la durata: il limite di 240 giorni riguarda le misure protettive generalizzate, mentre restano possibili misure cautelari mirate verso destinatari determinati. Rilevanza: la strategia di protezione va calibrata.
- C. App. Torino, sent. 22 aprile 2025, n. 356. Chi ha perso le misure: la loro revoca per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di aprire la liquidazione giudiziale. Rilevanza: senza protezione, la liquidazione può arrivare subito.
- C. App. Trieste, sent. 29 maggio 2024, n. 4. Chi pensava fosse troppo tardi: la composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale, che non può essere aperta finché le misure non sono revocate. Rilevanza: la porta resta aperta, ma il piano deve essere pronto.
- Trib. Ivrea, 25 maggio 2026 (G. Lorenzatti). Chi non sapeva di poter chiedere misure atipiche: ammessa una misura di natura accertativa sui presupposti per il rilascio di DURC e DURF, esclusa però l’ingiunzione diretta agli enti. Rilevanza: le misure cautelari possono proteggere la continuità operativa.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora su due fronti: prevenire l’errore prima che si consumi e rimediare quando è già stato commesso, verificando cosa è ancora recuperabile.
- Eseguiamo con l’imprenditore il test pratico e analizziamo i dati contabili, per stabilire se la composizione negoziata è lo strumento giusto o se serve un percorso diverso.
- Costruiamo il progetto di piano di risanamento insieme ai commercialisti dello staff, con il piano finanziario di breve periodo richiesto dai tribunali e la dimostrazione della continuità, non solo della vendita di beni.
- Prepariamo in parallelo istanza sulla piattaforma e ricorso per la conferma delle misure, così che il deposito avvenga entro il giorno successivo alla pubblicazione e la pubblicazione del numero di ruolo entro venti giorni.
- Calibriamo le misure protettive e chiediamo le misure cautelari atipiche necessarie: inibitoria dell’escussione delle garanzie, tutela dei contratti essenziali, accertamenti utili per DURC e DURF.
- Impostiamo il dossier delle trattative: proposte differenziate per categorie di creditori, prova della convenienza rispetto alla liquidazione, archivio scritto di ogni passaggio.
- Affianchiamo l’imprenditore nel confronto con banche e Fisco, anche per l’accordo sui debiti tributari previsto dall’art. 23, comma 2-bis, CCII.
- Verifichiamo in anticipo ogni atto straordinario e ogni pagamento non ordinario, predisponendo le comunicazioni all’esperto e, quando serve, le richieste di autorizzazione al tribunale ex art. 22 CCII.
- Teniamo il calendario della procedura: 180 giorni, proroghe, 240 giorni di misure, sessanta giorni dopo la relazione finale, e prepariamo per tempo la soluzione d’uscita.
- Quando il termine è scaduto o le misure sono state negate, verifichiamo cosa è ancora recuperabile: reclamo al collegio entro quindici giorni, misure mirate, strumenti alternativi di regolazione della crisi o del sovraindebitamento.
- Difendiamo l’impresa nel contenzioso successivo, dal reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale fino al ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in modo particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore, l’Avv. Monardo conosce dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta le prospettive di risanamento e la buona fede delle trattative (fermo restando che nella procedura del proprio assistito l’esperto è sempre un professionista terzo e indipendente). Come cassazionista, garantisce che, quando un errore va riparato nei gradi successivi, dal reclamo fino alla Corte di Cassazione, la strategia resti la stessa e nelle stesse mani, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e informazioni.
Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sui profili processuali e negoziali, i secondi su piano, flussi e posizione fiscale e contributiva. È questa integrazione a permettere di presentare al tribunale e all’esperto un’impresa leggibile e credibile.
Conclusione
La composizione negoziata della crisi può evitare la chiusura dell’attività, ed è uno degli strumenti più flessibili che l’ordinamento mette a disposizione dell’imprenditore. Ma premia chi entra in tempo, con un piano vero, con un ricorso impeccabile, con trattative trasparenti, con una gestione disciplinata e con il calendario sotto controllo. Ciascuno dei sei errori descritti può trasformare lo strumento del salvataggio nell’anticamera della liquidazione giudiziale.
Chi ha già commesso uno di questi errori non deve pensare che tutto sia perduto: come si è visto, molte situazioni sono ancora recuperabili se si agisce entro i termini e con una strategia chiara. Ciò che non si recupera è il tempo perso ad aspettare che la crisi si risolva da sola, perché nella crisi d’impresa ogni settimana di inerzia sposta i rapporti di forza a favore dei creditori più aggressivi.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia perché le competenze del suo titolare coprono l’intero arco della crisi d’impresa: l’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per impostare il percorso con i criteri di chi lo guida, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per il tavolo con banche e Fisco, e la qualifica di cassazionista per difendere l’impresa in ogni grado, se qualcosa va storto. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare i numeri, verificare i termini e costruire la strategia più solida possibile.
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