Durante La Procedura Perdo L’assegno Unico O L’assegno Di Inclusione?

Questa è, insieme alla casa, la domanda che spaventa di più chi si avvicina a una procedura di sovraindebitamento. Non è una domanda tecnica: è la domanda di un genitore che ogni mese conta su quei duecento, trecento, cinquecento euro per la spesa, per la mensa scolastica, per il pediatra. E la paura è sempre la stessa: “se vado davanti al giudice a dire che non riesco a pagare i debiti, quelli mi tolgono anche l’ultima cosa che mi è rimasta”.

Quello che segue è il formato che usiamo quando riceviamo queste domande: le domande vere, poste come le pongono le persone, con risposte complete. Il quadro normativo è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024), che agli articoli 65 e seguenti disciplina la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata; dall’altro lato ci sono le due prestazioni: l’assegno unico e universale per i figli a carico, istituito dal D.Lgs. 230/2021, e l’Assegno di inclusione, introdotto dal D.L. 48/2023 convertito in Legge 85/2023. La regola che le tiene insieme è una sola, e sta nell’articolo 545 del codice di procedura civile: ci sono somme che nessun creditore può toccare.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): significa che conosce le procedure di sovraindebitamento non solo dal lato di chi difende il debitore, ma anche dall’interno, dal lato di chi le gestisce e di chi redige la relazione che il tribunale legge. Ed è avvocato cassazionista, il che conta perché le questioni sull’impignorabilità dei sussidi si decidono spesso in sede di opposizione e di impugnazione, non nella prima udienza.

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“Se apro la procedura, mi tolgono l’assegno unico?”

No. L’apertura di una procedura di sovraindebitamento non è, di per sé, causa di perdita, sospensione o riduzione dell’assegno unico e universale.

E la ragione è più semplice di quanto si pensi: l’assegno unico si perde per motivi che non hanno nulla a che vedere con i debiti. Lo si perde se il figlio supera i limiti di età previsti, se cambia la composizione del nucleo, se non si rinnova l’ISEE (con la conseguenza che si scende all’importo minimo), se si smette di avere i requisiti di residenza o di soggiorno. Non lo si perde perché si hanno dei creditori, e non lo si perde perché un tribunale ha aperto una procedura.

Questo va detto con chiarezza perché la confusione nasce da un’idea sbagliata: che il tribunale, aprendo la procedura, “prenda in mano” tutto quello che entra in casa. Non è così nemmeno nella liquidazione controllata, che è la procedura più invasiva delle tre. Il Codice della crisi, all’articolo 268, quarto comma, elenca espressamente ciò che resta fuori dalla liquidazione: i beni e i diritti di natura strettamente personale, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, e — clausola di chiusura decisiva — le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

È quest’ultima clausola che fa entrare in gioco l’articolo 545 c.p.c., cioè la norma sui crediti impignorabili. Se una somma non è pignorabile da un creditore singolo, non diventa aggredibile solo perché si è aperto un concorso di creditori.

Una precisazione onesta, che in giro si legge raramente: il D.Lgs. 230/2021 non contiene una norma che scriva a chiare lettere “l’assegno unico è impignorabile”. La tutela si costruisce per via interpretativa, valorizzando la destinazione della prestazione — il mantenimento dei figli — e la sua natura di sostegno, e ancorandola ai divieti dell’art. 545 c.p.c. Per questo in dottrina si parla di impignorabilità “condizionata” o funzionale. Nella pratica delle procedure il risultato è quello che ho detto; ma il fatto che manchi una norma esplicita spiega perché qualche pignoramento su quelle somme si veda ancora, e perché vada contestato subito invece che subito.

“E l’Assegno di inclusione? Quello me lo sospendono appena il giudice apre la procedura?”

No, e il motivo è che i requisiti dell’Assegno di inclusione non contemplano affatto la solvibilità del richiedente.

Guardiamo cosa chiede davvero l’ADI. Chiede che nel nucleo ci sia almeno un componente in una delle condizioni tutelate: un minorenne, una persona con disabilità, un over 60, oppure un componente in condizione di svantaggio inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari. Chiede requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. Chiede un ISEE entro la soglia di legge — soglia elevata dalla legge di bilancio 2025 a 10.140 euro — e un reddito familiare sotto un tetto annuo, anch’esso rivalutato. Chiede che nessun componente sia sottoposto a misure cautelari personali o abbia determinate condanne definitive. E chiede, una volta ottenuto il beneficio, l’iscrizione alla piattaforma SIISL e la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, con i successivi percorsi presso i servizi sociali o i centri per l’impiego.

In questo elenco non compare l’espressione “non avere debiti”, non compare “non essere in procedura concorsuale”, non compare “non essere stato dichiarato sovraindebitato”. Il legislatore ha costruito l’ADI come misura di contrasto alla povertà: escludere dalla misura chi è in una procedura pensata per uscire dall’insolvenza sarebbe, letteralmente, un controsenso.

Anzi, va detto il contrario: la condizione economica che porta una famiglia ad avere diritto all’ADI è spessissimo la stessa che la porta davanti a un OCC. Le due cose convivono nello stesso fascicolo con una frequenza altissima, e nessun giudice se ne stupisce.

Attenzione però a un punto che confonde molti: altro è la sorte del beneficio, altro è la sorte delle somme già accreditate quando qualcuno le aggredisce per vie esecutive. Della prima ci siamo occupati qui; della seconda parliamo più avanti, perché è lì che si annidano i problemi veri.

“Ma alla fine chi decide: il giudice, l’OCC o l’INPS?”

Decidono tutti e tre, ma su cose diverse, e sovrapporre i tre piani è l’errore che genera il panico.

L’INPS decide se hai diritto alla prestazione e quanto ti spetta. Lo fa sulla base della domanda, dell’ISEE e dei requisiti di legge. Il tribunale non ha voce in capitolo: non può “togliere” l’assegno unico, non può revocare l’ADI, non può ordinare all’INPS di sospendere l’erogazione perché sei in procedura.

Il giudice della procedura decide che cosa entra nella massa e quanto ti resta per vivere. Nella liquidazione controllata è il giudice delegato che, su istanza del liquidatore o del debitore, individua concretamente la quota di entrate che resta al debitore e alla sua famiglia per il mantenimento. È il provvedimento più importante di tutta la procedura per chi ha figli, e quasi nessuno sa che si può chiedere, motivare e documentare.

L’OCC — o il gestore della crisi — fotografa la situazione e la certifica. La relazione particolareggiata che accompagna il ricorso descrive le entrate del nucleo, le uscite, la composizione familiare, le cause dell’indebitamento. Se l’assegno unico e l’ADI compaiono in quella relazione qualificati correttamente, cioè come prestazioni assistenziali destinate al mantenimento e non come “reddito disponibile”, metà del lavoro difensivo è già fatto. Se invece finiscono confusi tra le entrate generiche, il rischio è che qualcuno proponga di destinarne una parte ai creditori, e a quel punto bisogna rimediare in corsa.

Tre soggetti, tre competenze. Nessuno dei tre, da solo, può farti perdere gli aiuti per i figli.

“Cosa vuol dire esattamente che una somma è ‘impignorabile’?”

Vuol dire che quella somma è fuori dalla portata dell’esecuzione forzata, e che un pignoramento eseguito su di essa è colpito da inefficacia.

L’articolo 545 c.p.c. costruisce la tutela su più livelli. Il primo comma mette al riparo i crediti alimentari, salvo che si proceda proprio per crediti alimentari e con l’autorizzazione del giudice. Il secondo comma sottrae al pignoramento i sussidi di grazia o di sostentamento e i sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali erogati da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituzioni di beneficenza: è la disposizione su cui si innesta la tutela delle prestazioni assistenziali moderne. I commi successivi fissano invece il limite del quinto per stipendi e pensioni, e stabiliscono per le pensioni una soglia intangibile agganciata all’assegno sociale, al di sotto della quale non si scende. L’ultima parte della norma è quella che le persone non conoscono e che vale oro: il pignoramento eseguito in violazione dei divieti è inefficace, e questa inefficacia può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.

Tradotto: non sei tu a dover convincere il creditore a essere gentile. È il creditore ad aver fatto un atto che la legge non gli consentiva.

C’è poi una regola specifica, dentro lo stesso articolo, che riguarda le somme già accreditate sul conto corrente, e che distingue a seconda che l’accredito sia avvenuto prima del pignoramento o alla data del pignoramento e dopo. È una regola pensata per stipendi e pensioni, ma è la stessa che governa la vita pratica di chiunque riceva un accredito periodico su un conto aggredito. Ci torniamo, perché è il punto in cui si perdono più soldi per pura disinformazione.


“Cosa succede dal momento in cui deposito la domanda? L’INPS viene avvisato?”

L’INPS viene coinvolto se è creditore — e spesso lo è, per contributi o per indebiti previdenziali da recuperare — ma non viene coinvolto in quanto ente erogatore delle prestazioni assistenziali. Non esiste alcuna comunicazione automatica che dica all’Istituto “questa persona è in procedura, sospendete l’assegno unico”. Quella comunicazione, semplicemente, non esiste nel sistema.

Quello che succede davvero, in sequenza, è questo. Si conferisce l’incarico all’OCC competente e si raccoglie la documentazione: ISEE in corso di validità, provvedimenti INPS di accoglimento dell’assegno unico e dell’ADI, estratti conto, cedolini, contratti di finanziamento, atti esecutivi già notificati. Si deposita il ricorso con la relazione particolareggiata. Il tribunale verifica l’ammissibilità e apre la procedura — con decreto nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, con sentenza nella liquidazione controllata. Dall’apertura scatta il blocco delle azioni esecutive individuali, che è la ragione per cui molte famiglie respirano per la prima volta da anni.

È esattamente in questa fase che va messa a fuoco la questione delle prestazioni assistenziali: non dopo, quando il liquidatore ha già impostato i flussi, ma nel momento in cui il quadro viene presentato al giudice.

FaseAttoTermineDavanti a chi
PreparazioneIncarico all’OCC e raccolta documenti (ISEE, provvedimenti INPS su AUU e ADI, cedolini, atti esecutivi)Nessun termine di legge: dipende dalla completezza documentaleOCC territorialmente competente
DepositoRicorso con relazione particolareggiata dell’OCC—Tribunale del luogo di residenza
AperturaDecreto di apertura (ristrutturazione / concordato minore) o sentenza (liquidazione controllata)All’esito della verifica di ammissibilitàTribunale
Effetto protettivoBlocco / improcedibilità delle azioni esecutive individualiDall’apertura fino a omologa o chiusuraGiudice della procedura
Perimetro del patrimonioIndividuazione di ciò che resta escluso ex art. 268, co. 4, CCII e di quanto occorre al mantenimento del debitore e della famigliaSu istanza del liquidatore o del debitoreGiudice delegato
OmologazioneDecreto di omologa del piano o della proposta—Tribunale
ImpugnazioneReclamo contro il provvedimentoTermine breve dalla comunicazione; in mancanza, termine lungo (Cass. 34158/2024). Sospensione feriale dall’1 al 31 agostoOrgano dell’impugnazione competente
EsdebitazioneDecreto di esdebitazioneAlla chiusura della liquidazioneTribunale
Post-chiusura (incapiente)Obbligo di segnalare le utilità rilevanti sopravvenuteQuattro anni dal decreto, ex art. 283 CCIITribunale e creditori

“Nella liquidazione controllata il liquidatore può prendersi l’assegno unico che mi arriva ogni mese?”

No, e qui la risposta è la più solida di tutto l’articolo, perché poggia su una norma scritta.

La liquidazione controllata comprende il patrimonio del debitore e ciò che sopravviene durante la procedura, dedotte le passività. Ma l’art. 268, quarto comma, del Codice della crisi ritaglia un’area intoccabile, e in quell’area rientrano tanto i crediti di carattere alimentare e di mantenimento quanto, per effetto del rinvio finale, tutto ciò che la legge dichiara impignorabile. L’assegno unico è una prestazione destinata al mantenimento dei figli: non è un’utilità che il debitore “guadagna” e di cui può disporre liberamente, è denaro che arriva in funzione di un bisogno altrui, quello dei minori del nucleo.

Il liquidatore ben preparato lo sa e non solleva nemmeno la questione. Il liquidatore che invece imposta la procedura guardando ai soli flussi bancari può, in buona fede, includere l’accredito INPS tra le entrate acquisibili. In quel caso non si litiga: si deposita un’istanza al giudice delegato chiedendo che venga dichiarata l’esclusione di quelle somme dalla massa, allegando i provvedimenti INPS che qualificano la prestazione e la composizione del nucleo.

Lo stesso ragionamento, con un passaggio in più, vale per il reddito da lavoro. Lì l’esclusione non è totale: la norma dice “nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, e quel limite lo fissa il giudice. Ed è qui che avere figli e prestazioni assistenziali in casa cambia concretamente i numeri: un nucleo con tre minori, un affitto e spese sanitarie documentate ha un fabbisogno diverso da quello di un debitore single, e va dimostrato con documenti, non affermato.

“Nel piano di ristrutturazione devo mettere l’assegno unico tra le somme da dare ai creditori?”

No — ma va comunque dichiarato, ed è una distinzione che molti sbagliano in entrambe le direzioni.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, il piano offre ai creditori una certa somma, in genere ricavata dalla capacità di risparmio mensile del debitore e, se c’è, dalla liquidazione di qualche cespite. Quella capacità di risparmio è il risultato di una sottrazione: entrate del nucleo meno fabbisogno del nucleo. L’assegno unico e l’ADI entrano nel primo termine della sottrazione — come dato di fatto, perché il giudice deve vedere il quadro reale — ma sono interamente assorbiti dal secondo, perché sono per definizione somme destinate al mantenimento.

Il risultato pratico: non si costruisce una rata del piano “a carico” dell’assegno unico. Se qualcuno lo propone, sta offrendo ai creditori denaro che i creditori non potrebbero prendere neppure con un pignoramento, e sta esponendo il debitore al rischio più grave che esista in queste procedure, cioè l’inadempimento del piano omologato.

Il rovescio della medaglia: non dichiararle è un errore anche peggiore. La relazione dell’OCC attesta la completezza e l’attendibilità dei dati; un’entrata mensile omessa che salta fuori dagli estratti conto non viene letta come una dimenticanza, viene letta come reticenza, e la reticenza incide sulla valutazione della condotta del debitore. Si dichiara tutto, e si qualifica tutto correttamente. È esattamente l’opposto del nascondere.

“Devo per forza consegnare all’OCC i documenti dell’INPS?”

Sì, e conviene farlo bene invece che farlo di malavoglia.

I documenti utili sono tre. Il primo è il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno unico, con l’indicazione dei figli per cui è riconosciuto e dell’importo: serve a qualificare la prestazione come destinata al mantenimento dei minori, non come contributo generico. Il secondo è il provvedimento relativo all’Assegno di inclusione, con la decorrenza, la durata e l’importo: serve a dimostrare che il nucleo rientra in una delle condizioni di tutela previste dalla legge, il che a sua volta dice al giudice qualcosa di preciso sul fabbisogno familiare. Il terzo è l’ISEE in corso di validità con la DSU: è il documento che fotografa il nucleo.

Questi tre documenti, letti insieme, fanno un lavoro che nessuna memoria difensiva riesce a fare da sola: trasformano l’affermazione “ho un nucleo fragile e non riesco a pagare” in un dato certificato da un ente pubblico terzo.

C’è anche un vantaggio meno evidente. Nelle procedure il giudice deve valutare la condotta del debitore e, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’assenza di colpa grave, malafede o frode. Una famiglia che percepisce prestazioni assistenziali e che le mette sul tavolo spontaneamente, documentate, presenta un profilo opposto a quello del debitore che occulta risorse. Non è retorica: è il modo in cui quei fascicoli vengono letti.

“La procedura cambia il mio ISEE, e quindi l’importo che ricevo?”

Direttamente no. Indirettamente, in qualche caso sì, e va saputo prima.

L’ISEE si calcola su redditi e patrimonio riferiti a un’annualità precedente, secondo le regole della DSU. L’apertura di una procedura concorsuale non è una voce dell’ISEE: non esiste un campo “sono in liquidazione controllata” che abbassi l’indicatore. E soprattutto — è la cosa che più sorprende le persone — i debiti non si sottraggono dall’ISEE: si può essere sommersi da centomila euro di esposizioni e avere un ISEE che non ne tiene conto in alcun modo. È una delle ingiustizie percepite più forti dal sovraindebitato, ed è bene dirla subito invece di lasciarla scoprire dopo.

Le uniche interferenze reali sono di fatto. Se nel corso della procedura viene venduto un immobile, il patrimonio immobiliare si riduce ma può comparire una giacenza mobiliare; se cambia la composizione del nucleo, cambia la scala di equivalenza; se si perde o si trova un lavoro, cambia il reddito. Sono variazioni che avrebbero prodotto effetti anche senza procedura.

La regola operativa è una sola, ed è banale ma decisiva: l’ISEE va rinnovato ogni anno, puntualmente, anche — anzi soprattutto — mentre la procedura è in corso. La sanzione per la dimenticanza non arriva dal tribunale: arriva dall’INPS, sotto forma di importo minimo dell’assegno unico o di sospensione dell’ADI. Ed è un danno che nessun giudice può riparare.


“Ho già un pignoramento sul conto dove mi arriva l’assegno unico: cosa faccio?”

Questo è il caso più frequente in assoluto, ed è quello in cui le persone perdono davvero i soldi — non perché la legge lo consenta, ma perché nessuno reagisce nei tempi giusti.

Quando arriva un pignoramento presso terzi verso la banca, l’istituto blocca le somme presenti sul conto secondo le regole dell’art. 546 c.p.c. e rende la dichiarazione di terzo. La banca non fa un’istruttoria sulla natura di ogni singolo accredito: vede un saldo e lo vincola. Se su quel conto è appena arrivato l’accredito INPS, quell’accredito finisce dentro il blocco insieme a tutto il resto.

La reazione corretta si articola su due binari. Il primo è documentale e immediato: si ricostruisce, estratto conto alla mano, la provenienza di ciascuna somma, isolando gli accrediti riconducibili alle prestazioni assistenziali e la data esatta in cui sono affluiti — perché, come si diceva, il regime cambia a seconda che l’accredito preceda il pignoramento o sia contestuale o successivo. Il secondo è processuale: si porta la questione davanti al giudice dell’esecuzione, facendo valere l’inefficacia del vincolo sulle somme sottratte all’espropriazione, inefficacia che la legge consente di rilevare anche d’ufficio. Nei casi in cui il conto è alimentato esclusivamente da prestazioni impignorabili, la difesa è particolarmente lineare.

Due accorgimenti pratici che valgono più di molte pagine di diritto. Il primo: non mescolare. Un conto alimentato solo dalle prestazioni assistenziali è infinitamente più difendibile di un conto in cui confluiscono stipendio, sussidi, bonifici di parenti e incassi occasionali. Il secondo: non aspettare l’udienza di assegnazione sperando che “si risolva”. Una volta che le somme sono assegnate al creditore, recuperarle è un’altra causa.

Qui è determinante avere accanto un professionista che governi entrambi i piani: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e insieme Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e questo consente di trattare il pignoramento in corso e l’accesso alla procedura come un’unica strategia, non come due pratiche separate affidate a due persone diverse.

“E la Carta di inclusione? Possono bloccarla?”

L’Assegno di inclusione non arriva su un conto qualsiasi: viene erogato attraverso la Carta di inclusione, uno strumento di pagamento dedicato, caricato mensilmente dall’INPS e vincolato nell’utilizzo — è previsto un tetto ai prelievi di contante e sono escluse alcune tipologie di spesa.

Proprio queste caratteristiche rendono la posizione difensiva più forte rispetto a un normale conto corrente. Non siamo davanti a una disponibilità liquida generica, ma a uno strumento che veicola una prestazione assistenziale con una destinazione impressa dalla legge e perfino con limiti d’uso stabiliti dalla norma. Sostenere che quelle somme siano liberamente aggredibili da un creditore significa sostenere che il legislatore abbia costruito una misura di contrasto alla povertà destinandola, di fatto, ai creditori del povero.

Il punto di attenzione, semmai, è un altro e riguarda i trasferimenti. Se le somme vengono spostate dalla carta a un conto ordinario, si crea un problema di tracciabilità: non perché lo spostamento faccia venir meno la natura della prestazione, ma perché rende più faticoso dimostrare, dentro un saldo unico, che quei denari sono proprio quelli. È una difficoltà probatoria, non giuridica, ma nel processo esecutivo la difficoltà probatoria pesa. Tenere separati i flussi e conservare gli estratti è una precauzione che costa nulla e vale molto.

Diverso, ancora, è il caso in cui l’INPS agisca per il recupero di un indebito previdenziale: lì si applicano regole speciali di recupero, che non vanno confuse con il pignoramento del creditore privato.

“Sono separato e l’assegno unico è diviso al 50% con l’altro genitore. Cambia qualcosa?”

Cambia il perimetro, non il principio.

Nelle situazioni di separazione o divorzio l’assegno unico può essere ripartito tra i genitori secondo le regole previste in caso di affidamento condiviso. La conseguenza è semplice: nella procedura rileva solo la quota effettivamente percepita dal debitore, ed è quella che va documentata. Portare in relazione l’importo intero quando se ne riceve la metà gonfia artificialmente le entrate del nucleo e produce un fabbisogno calcolato male.

Attenzione poi a non confondere due cose che portano nomi simili e hanno regimi opposti. L’assegno unico è una prestazione pubblica erogata dall’INPS per i figli a carico. L’assegno di mantenimento è un’obbligazione civile tra ex coniugi o verso i figli, stabilita dal giudice della famiglia. Il secondo, nei confronti del debitore obbligato, resta dovuto e non viene cancellato dalle procedure di sovraindebitamento con la stessa logica degli altri debiti: gli obblighi di mantenimento e alimentari hanno un trattamento proprio, e su questo va fatta una verifica puntuale prima di impostare qualunque piano. È uno degli errori più costosi che si vedano: presentare una proposta costruita come se il mantenimento dei figli fosse un debito chirografario qualsiasi.

Se poi il debitore è creditore dell’assegno di mantenimento — cioè lo riceve — si applica la tutela dell’art. 545 c.p.c. sui crediti alimentari, che è la più antica e la più solida di tutte.

“Sono un ex imprenditore, non un consumatore: posso prendere l’ADI e stare in concordato minore?”

Sì, le due cose sono compatibili, e la domanda è meno esotica di quanto sembri: le partite IVA chiuse con debiti fiscali e contributivi alle spalle, e una famiglia con minori a carico, sono una categoria numerosissima.

Il concordato minore è la procedura dedicata a chi non è consumatore — il piccolo imprenditore, l’artigiano, il professionista, l’imprenditore agricolo — e consente di proporre ai creditori una ristrutturazione con l’apporto di risorse esterne o con la prosecuzione dell’attività. Nulla in quella disciplina interferisce con i requisiti dell’ADI, che guardano al nucleo familiare e non alla qualifica professionale del richiedente.

La linea di confine da tenere presente è un’altra, e riguarda la qualificazione soggettiva: consumatore o no. È una questione che la Cassazione ha affrontato più volte, da ultimo con l’ordinanza n. 29746 dell’11 novembre 2025, perché da quella qualificazione dipende quale procedura si può attivare e con quali regole di voto e di omologazione. Chi ha debiti promiscui — parte personali, parte legati all’attività cessata — non sceglie liberamente la procedura: la procedura discende dalla natura prevalente dell’indebitamento, e sbagliare questa valutazione a monte significa vedersi dichiarare inammissibile il ricorso.

Una nota operativa: per chi resta in attività e percepisce l’ADI, gli obblighi di attivazione e di comunicazione all’INPS delle variazioni di reddito restano pienamente in vigore. La procedura concorsuale non è una franchigia rispetto a quegli obblighi, ed è un punto su cui la disattenzione si paga cara.


“Rischio che mi accusino di aver preso l’ADI indebitamente perché ho dei debiti?”

No. Avere debiti, anche molti, anche impagati da anni, non è un’irregolarità nella percezione di una prestazione assistenziale.

L’indebita percezione riguarda tutt’altro: dichiarazioni non veritiere nella domanda, omessa comunicazione di variazioni rilevanti del nucleo o dei redditi, requisiti inesistenti o venuti meno e taciuti. Il debito non è un requisito, quindi non può esserne la violazione.

Detto questo, un avvertimento leale, perché è un punto in cui le cose possono complicarsi per davvero: la procedura di sovraindebitamento è un’operazione di trasparenza totale sul patrimonio, e ciò che emerge nel fascicolo è documentato e consultabile. Se nel corso dell’istruttoria dell’OCC salta fuori un patrimonio mobiliare mai dichiarato nell’ISEE, o un’entrata regolare che nella DSU non compare, il problema non nasce dalla procedura: nasce da una dichiarazione che era già inesatta prima. La procedura lo rende visibile.

È per questo che il lavoro preliminare va fatto con calma e con tutte le carte sul tavolo, verificando la coerenza tra quello che si è dichiarato all’INPS e quello che si sta per dichiarare al tribunale. Se un’incongruenza c’è, la si affronta prima, nel modo corretto, e non la si lascia esplodere a metà procedura.

“Se la liquidazione va male e il giudice chiude tutto, perdo gli aiuti per i figli?”

No. La chiusura della procedura, comunque avvenga, non tocca le prestazioni assistenziali.

Vale la pena però distinguere gli scenari, perché “andare male” significa cose molto diverse. Se la procedura si chiude con l’esdebitazione, il debitore esce liberato dai debiti residui: è l’esito migliore, e non incide sull’assegno unico né sull’ADI. Se una proposta viene dichiarata inammissibile, non è la fine del mondo: la Cassazione ha chiarito, con l’ordinanza n. 30542 del 27 novembre 2024, che quel provvedimento non ha carattere definitivo e non preclude la presentazione di una nuova proposta. Se l’omologa viene negata o revocata, si torna alla situazione precedente — creditori liberi di agire — ma anche lì le somme impignorabili restano impignorabili: è esattamente la loro funzione.

L’unica ipotesi in cui la chiusura della procedura produce effetti seri è quella legata alla condotta del debitore: atti in frode, occultamento di attivo, informazioni false. Lì si perde il beneficio della procedura, e in casi gravi si entra in un terreno che non è più solo civile. Ma è una conseguenza della condotta, non della povertà.

“Alla fine, quanto mi resta davvero per vivere ogni mese?”

Questa è la domanda più concreta di tutte, e merita una risposta senza sconti.

La parte buona: quello che la legge protegge è protetto sul serio. Le prestazioni assistenziali destinate al mantenimento restano fuori dall’aggressione; sul reddito da lavoro il pignoramento ordinario non può superare il quinto, e in caso di concorso di più creditori la legge fissa comunque un tetto complessivo; sulle pensioni opera una soglia minima intangibile agganciata all’assegno sociale, sotto la quale non si scende.

La parte da non nascondere: quel “quanto occorre al mantenimento” della famiglia, nella liquidazione controllata, non è un importo scritto in un tariffario. Lo determina il giudice, caso per caso, e la differenza tra una determinazione generosa e una avara la fanno i documenti prodotti: contratto di locazione, utenze, spese scolastiche, spese sanitarie, numero e età dei figli, eventuali disabilità. Chi arriva davanti al giudice delegato senza questa documentazione ottiene un fabbisogno calcolato su basi standard, e poi dovrà conviverci per anni.

E c’è un limite ulteriore di cui è giusto avere consapevolezza: la Corte costituzionale, nella sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025, ha ricordato che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel fissare le soglie di tutela, e che la nozione costituzionale di “mezzi adeguati alle esigenze di vita” non coincide meccanicamente con un minimo vitale invalicabile. Significa che le tutele esistono e sono serie, ma non sono illimitate, e che l’esito dipende in misura rilevante da come il caso viene costruito e provato.

“Se non dico nulla dell’ADI all’OCC, tanto chi se ne accorge?”

Se ne accorgono, e il costo è sproporzionato rispetto al presunto vantaggio.

L’OCC accede agli estratti conto, alle banche dati e alla documentazione fiscale e previdenziale; la relazione particolareggiata attesta la completezza dei dati; i creditori possono depositare osservazioni; il tribunale può chiedere integrazioni. Un accredito mensile ricorrente è l’ultima cosa che passa inosservata.

Ma il punto non è nemmeno l’accertamento. È che l’omissione non porta alcun beneficio, perché quelle somme non sarebbero comunque state destinate ai creditori: si rischia molto per non guadagnare nulla. E si rischia sulla cosa che in queste procedure conta più di ogni altra, cioè la valutazione della condotta del debitore. La Cassazione, con la pronuncia n. 30538 del 27 novembre 2024, ha ribadito che l’affidabilità del debitore è oggetto di una valutazione specifica del giudice; e con la n. 21048 del 2025 ha precisato che neppure la negligenza del finanziatore nel concedere credito vale a elidere la colpa grave del sovraindebitato. La condotta del debitore si giudica per quello che è.

Dichiarare tutto, qualificare bene, documentare meglio: è l’unica strategia che regge per tutta la durata della procedura.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Due ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici. Non sono casi reali dello Studio, ma esercizi di calcolo che servono a rendere visibile il meccanismo.

Prima ipotesi — nucleo con due minori, liquidazione controllata. Debitrice lavoratrice dipendente, stipendio netto 1.380 € al mese. Nucleo composto da lei e due figli di 7 e 11 anni. Assegno unico: 287 € mensili. Assegno di inclusione: non percepito. Canone di locazione: 540 € mensili. Debiti complessivi: 84.300 €, tra due finanziamenti personali, una carta revolving e debiti verso fornitori di un’attività cessata.

Entrate totali del nucleo: 1.380 + 287 = 1.667 € al mese. Ma ai fini di ciò che i creditori possono raggiungere, la base non è 1.667 €. L’assegno unico — 287 € — resta escluso dalla massa. Sui 1.380 € di stipendio opera il meccanismo dell’art. 268, quarto comma: il giudice delegato determina quanto occorre al mantenimento della debitrice e dei due figli. Ipotizzando che, documentati canone di locazione, utenze e spese scolastiche, il giudice individui un fabbisogno di 1.180 €, l’apporto mensile alla procedura sarà di circa 200 €.

Su quattro anni di durata: circa 9.600 € distribuiti ai creditori, a cui si aggiunge quanto ricavato da eventuali cespiti. A fine procedura, con l’esdebitazione, il residuo dei 84.300 € non è più esigibile. Se invece si fosse ragionato includendo l’assegno unico nella base di calcolo, l’apporto mensile sarebbe salito a circa 487 €: la differenza, 287 € al mese per quarantotto mesi, sono 13.776 € sottratti al mantenimento di due bambini, e sottratti in violazione di legge.

Seconda ipotesi — nucleo con ADI, ristrutturazione dei debiti del consumatore. Debitore disoccupato, nucleo con coniuge e un figlio minore, un componente con invalidità riconosciuta. ISEE: 5.240 €. Assegno di inclusione: 612 € mensili. Assegno unico: 199 € mensili. Nessun reddito da lavoro nel nucleo. Debiti: 41.700 €, di cui 23.400 € verso società di recupero crediti e 18.300 € tra cartelle e contributi.

Entrate totali: 811 € al mese, interamente composte da prestazioni assistenziali destinate al mantenimento. Non esiste, in questo quadro, alcuna capacità di risparmio aggredibile: proporre un piano che preveda una rata mensile significherebbe costruire l’offerta sull’unico denaro che la legge sottrae ai creditori, e programmare l’inadempimento.

Lo sbocco tecnicamente corretto, in assenza di qualunque utilità liquidabile, è quello previsto dall’art. 283 CCII, l’esdebitazione del debitore incapiente: il debitore meritevole che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori può essere liberato dai debiti, una sola volta, con l’obbligo di segnalare per quattro anni le eventuali utilità rilevanti sopravvenute che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. E qui arriva il punto che quasi nessuno mette a fuoco: i 199 € di assegno unico e i 612 € di ADI che continueranno ad arrivare ogni mese in quei quattro anni non sono “utilità rilevanti sopravvenute”. Sono prestazioni assistenziali impignorabili, già note e già dichiarate al tribunale. Un aumento dell’ADI dovuto a un nuovo figlio non riapre la partita con i creditori.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“Per quanti anni, dopo che la procedura è finita, dovrò rendere conto di quello che entra in casa — e questi sussidi ci rientrano?”

Nessuno la pone. Tutti si concentrano sul prima e sul durante, sull’omologa come traguardo. Ma per chi accede all’esdebitazione del debitore incapiente la procedura non finisce con il decreto: continua per quattro anni sotto forma di un obbligo di trasparenza sulle sopravvenienze. È scritto nell’art. 283 CCII, ed è il periodo in cui una famiglia già fragile può commettere l’errore che rovina tutto il lavoro fatto.

La distinzione da avere chiarissima in testa è questa. Da un lato ci sono le utilità rilevanti, che vanno segnalate: un’eredità, una vincita, una liquidazione, un risarcimento, un reddito nuovo e stabile di entità significativa — ciò che consente di soddisfare i creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Dall’altro ci sono le prestazioni assistenziali impignorabili, che non lo sono: l’assegno unico che continua ad arrivare, l’ADI che viene rinnovata, una maggiorazione riconosciuta per la nascita di un figlio o per una disabilità sopravvenuta. Le prime aprono un fronte con i creditori; le seconde no, perché nemmeno un pignoramento avrebbe potuto raggiungerle.

Il rischio, in concreto, è duplice e simmetrico. C’è chi, per prudenza eccessiva, segnala tutto — compreso il rinnovo dell’ADI — e si ritrova a discutere con i creditori di somme che nessuno potrebbe toccare. E c’è chi, per leggerezza, non segnala nulla, e quando arriva davvero una sopravvenienza rilevante — la quota di una casa ereditata dai genitori è l’ipotesi più frequente — tace, mettendo a rischio il beneficio ottenuto.

Chiedere, prima della chiusura, quale sia esattamente il perimetro dell’obbligo di segnalazione per il proprio caso costa una conversazione. Non chiederlo può costare l’esdebitazione.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco il quadro documentale aggiornato: pronunce verificate, con gli estremi, il principio in due righe e la ragione per cui conta in questa materia.

1. Corte costituzionale, sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025. Esaminando l’art. 69 della L. 153/1969 sul recupero degli indebiti previdenziali, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni sollevate, affermando che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel fissare le soglie di tutela della pensione, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, e che la nozione di “mezzi adeguati alle esigenze di vita” dell’art. 38 Cost. richiama bisogni più ampi del minimo vitale senza tradursi in un limite invalicabile. Perché conta qui: è la cornice costituzionale entro cui si muove tutta la materia dell’impignorabilità, e spiega perché le tutele vanno rivendicate caso per caso e non date per automatiche.

2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 29746 dell’11 novembre 2025. La pronuncia torna sulla qualificazione soggettiva del consumatore nel Codice della crisi, cioè sul presupposto che apre o chiude l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Perché conta qui: la famiglia che percepisce assegno unico e ADI è quasi sempre consumatore, ma se l’indebitamento ha origine in un’attività cessata la qualifica va argomentata, e l’errore a monte porta all’inammissibilità.

3. Cass. civ. n. 21048 del 2025. La negligenza della banca nel concedere un finanziamento che ha aggravato la situazione debitoria non esclude di per sé la colpa grave del sovraindebitato. Perché conta qui: la valutazione della condotta resta centrata sul debitore, e questo rende decisivo presentare un quadro completo e trasparente delle entrate del nucleo, sussidi inclusi.

4. Cass. civ., Sez. I, n. 5157 del 27 febbraio 2025. La legittimazione a impugnare il decreto di omologazione del piano spetta a chi ha formalmente partecipato al giudizio, salvo che vi siano state carenze nelle comunicazioni. Perché conta qui: definisce chi può rimettere in discussione un piano già omologato, e quindi quanto è stabile il risultato ottenuto.

5. Cass. civ. n. 34158 del 23 dicembre 2024. In mancanza di notifica o comunicazione del decreto di omologa, il termine per proporre reclamo non è quello breve ma quello lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. Perché conta qui: è la pronuncia che salva le impugnazioni apparentemente tardive; e si ricordi che i termini processuali sono sospesi dall’1 al 31 agosto.

6. Cass. civ. n. 30543 del 27 novembre 2024. La proposta che prevede la soddisfazione non integrale di un credito privilegiato è ammissibile solo se assicura al creditore un risultato non inferiore a quello dell’alternativa liquidatoria. Perché conta qui: è il test di convenienza su cui si regge ogni piano, e va calcolato sulle risorse realmente disponibili — non su quelle impignorabili.

7. Cass. civ. n. 30542 del 27 novembre 2024. La dichiarazione di inammissibilità della proposta non ha carattere definitivo e non impedisce al debitore di presentarne una nuova. Perché conta qui: un primo tentativo andato male non chiude la strada; per una famiglia con minori a carico è spesso la notizia più importante di tutte.

8. Cass. civ. n. 30538 del 27 novembre 2024. È necessaria una valutazione specifica dell’affidabilità del debitore; quanto ai crediti tributari, la legittimazione al voto spetta all’Agenzia delle Entrate e non all’agente della riscossione. Perché conta qui: conferma che trasparenza e coerenza documentale sono oggetto di giudizio, e chiarisce chi sia l’interlocutore reale per i debiti fiscali del nucleo.

9. Cass. civ. n. 30529 del 27 novembre 2024. Il provvedimento che dichiara l’inammissibilità della proposta non è impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione, difettando del carattere della decisorietà. Perché conta qui: indica con precisione quale rimedio è esperibile e quale no, evitando impugnazioni destinate a essere dichiarate inammissibili.

10. Cass. civ. n. 22914 del 2024. Il creditore fondiario può proseguire l’esecuzione individuale nonostante l’apertura della liquidazione controllata, in forza del privilegio processuale riconosciuto dall’art. 41 TUB. Perché conta qui: è l’eccezione più rilevante all’effetto protettivo della procedura, e va conosciuta prima di rassicurare chiunque sul blocco generalizzato delle esecuzioni.

11. Cass. civ. n. 4622 del 2024. Il piano del consumatore può derogare ai limiti ordinari di moratoria per i creditori privilegiati quando la soluzione risulti per loro più tutelante. Perché conta qui: apre uno spazio di flessibilità prezioso per i nuclei a reddito basso, che possono distribuire lo sforzo nel tempo senza intaccare le risorse destinate al mantenimento.

Il filo che lega queste pronunce è uno solo: nelle procedure di sovraindebitamento la partita si gioca sulla qualificazione corretta delle poste e sulla condotta del debitore. Le prestazioni assistenziali sono, sotto entrambi i profili, un elemento da governare con precisione.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

  1. Ricostruiamo l’intero quadro delle entrate del nucleo distinguendo, voce per voce, ciò che è aggredibile dai creditori da ciò che la legge sottrae all’esecuzione: reddito da lavoro, pensioni, assegno unico, Assegno di inclusione, assegni di mantenimento percepiti.
  2. Verifichiamo la coerenza tra ISEE, DSU e documentazione bancaria prima del deposito, così che nessuna incongruenza emerga durante l’istruttoria dell’OCC quando ormai è tardi per gestirla.
  3. Redigiamo la relazione e gli atti qualificando espressamente le prestazioni assistenziali come somme destinate al mantenimento ed escluse dall’attivo ai sensi dell’art. 268, quarto comma, CCII, motivando il rinvio all’art. 545 c.p.c.
  4. Costruiamo e documentiamo il fabbisogno familiare da sottoporre al giudice delegato: contratto di locazione, utenze, spese scolastiche e sanitarie, disabilità, numero ed età dei figli, per ottenere una determinazione del mantenimento aderente alla realtà e non standardizzata.
  5. Depositiamo le istanze necessarie per far dichiarare l’esclusione dalla massa delle somme impignorabili, quando il liquidatore le abbia computate tra le entrate acquisibili.
  6. Interveniamo sui pignoramenti già in corso sui conti su cui affluiscono le prestazioni: ricostruzione documentale degli accrediti, individuazione delle somme sottratte all’espropriazione, attivazione dei rimedi davanti al giudice dell’esecuzione.
  7. Scegliamo e motiviamo la procedura corretta — ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione del debitore incapiente — sulla base della qualificazione soggettiva e della natura prevalente dell’indebitamento.
  8. Costruiamo il test di convenienza che regge l’omologazione, calcolandolo sulle risorse effettivamente disponibili e non su quelle che la legge protegge.
  9. Assistiamo nella fase successiva alla chiusura, definendo il perimetro esatto dell’obbligo quadriennale di segnalazione delle utilità rilevanti e distinguendolo dalle prestazioni assistenziali che continuano ad affluire.
  10. Seguiamo il caso in ogni grado, dalle istanze al giudice delegato fino al reclamo e, quando serve, al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno il documento che il tribunale legge per primo — la relazione particolareggiata — e sapere come vanno qualificate, in quel documento, le prestazioni assistenziali del nucleo: è precisamente lì che si decide se l’assegno unico verrà trattato come risorsa da distribuire o come somma intangibile. La qualifica di avvocato cassazionista conta perché le questioni sull’impignorabilità raramente si esauriscono davanti al primo giudice: si decidono in opposizione, in reclamo e, quando occorre, in sede di legittimità.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa impostazione: chi ha costruito il quadro delle entrate al momento del deposito è la stessa persona che lo difende davanti al giudice delegato e, se necessario, in Cassazione. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — consente di trattare contemporaneamente il versante processuale, quello fiscale e contributivo e quello previdenziale: un nucleo con ADI, cartelle esattoriali e debiti bancari non è un caso che si possa spezzare in tre pratiche separate.

Nessun impegno di risultato: verifichiamo, ricostruiamo, qualifichiamo e costruiamo la strategia più solida che la documentazione consente.


Tre cose da portare via

Primo: la procedura non ti toglie l’assegno unico né l’Assegno di inclusione. I requisiti di quelle prestazioni non contemplano la solvibilità, e il Codice della crisi tiene espressamente fuori dalla liquidazione ciò che la legge dichiara impignorabile.

Secondo: le somme si perdono per disattenzione, non per legge. Si perdono lasciando scadere l’ISEE, mescolando i flussi su un conto pignorato, non reagendo in tempo a un vincolo bancario, accettando che vengano computate tra le entrate da destinare ai creditori.

Terzo: tutto va dichiarato, e va dichiarato bene. Omettere non produce alcun vantaggio — quelle somme non sarebbero comunque andate ai creditori — e mette a rischio la valutazione della condotta, che è il vero cuore di ogni procedura di sovraindebitamento.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC consentono di impostare fin dal primo documento il trattamento corretto delle prestazioni assistenziali del nucleo, mentre l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che la stessa linea difensiva regga fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione a metà strada. È una materia in cui la differenza non la fa l’eloquenza in udienza: la fanno le qualificazioni giuridiche scritte nelle carte depositate.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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